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Sustainability and green claims Manufacturer · Importer 6 min di lettura

Un grande cliente chiede dati ESG per ogni prodotto

Un grande cliente può chiedere dati sulla catena del valore per rendicontazione o dovuta diligenza. Ai sensi della direttiva contabile come modificata dalla direttiva (UE) 2026/470, un fornitore fino a 1.000 dipendenti può rifiutare le richieste oltre lo standard volontario. Si dia ciò che impongono le leggi sui prodotti e si concordi il resto per iscritto.

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Verificato il 4 ottobre 2026 da Conphora compliance team · Non è consulenza legale

Perché accade

I grandi clienti chiedono ai fornitori dati sulla sostenibilità per due ragioni giuridiche: la propria relazione di sostenibilità e la propria dovuta diligenza. Le norme sulla rendicontazione si trovano nella direttiva contabile, la direttiva 2013/34/UE. Nel testo consolidato del 18 marzo 2026, le imprese con fatturato netto superiore a 450 milioni di euro e una media di 1.000 dipendenti devono rendicontare i propri impatti di sostenibilità, per gli esercizi con inizio il 1° gennaio 2027 o successivamente ai sensi del diritto nazionale, compresi la catena del valore, i prodotti e i servizi, le relazioni commerciali e la catena di fornitura (articolo 19 bis, paragrafi da 1 a 3). Le modifiche del 2026, introdotte dalla direttiva (UE) 2026/470, devono essere recepite entro il 19 marzo 2027 (articolo 5, paragrafo 1, di tale direttiva).[1][2]

La stessa modifica tutela i fornitori più piccoli. Un’impresa protetta è un’impresa che nell’esercizio precedente non ha superato una media di 1.000 dipendenti e fa parte della catena del valore di un’impresa che rendiconta. Essa può rifiutarsi di fornire informazioni che eccedono gli standard volontari in risposta a una richiesta formulata ai fini della rendicontazione di sostenibilità. L’impresa che rendiconta non deve pretendere di più per contratto, qualsiasi clausola contrattuale contraria non è vincolante e, quando chiede di più, deve indicare al fornitore quali informazioni eccedono gli standard e che il fornitore può rifiutarsi di fornirle (direttiva 2013/34/UE, articolo 19 bis, paragrafo 3).[1]

Lo standard volontario è stato adottato con il regolamento delegato (UE) 2026/1560 della Commissione. Consente alle imprese non soggette alla rendicontazione obbligatoria di rendicontare volontariamente, e il suo allegato II elenca i punti di dati che costituiscono il tetto per la catena del valore; l’articolo 3 si applica agli esercizi con inizio il 1° gennaio 2027 o successivamente.[3]

Il tetto non incide sulle richieste formulate per altre finalità, compresi gli obblighi di dovuta diligenza dell’Unione, e non impone ad alcuna impresa della catena del valore l’obbligo di fornire informazioni (articolo 19 bis, paragrafo 3). Anche la direttiva sulla dovuta diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità, la direttiva (UE) 2024/1760, è stata modificata dalla direttiva (UE) 2026/470: ora riguarda le imprese con più di 5.000 dipendenti e 1,5 miliardi di euro di fatturato netto mondiale (articolo 2, paragrafo 1, lettera a)); per la valutazione approfondita, le informazioni possono essere richieste ai partner commerciali solo se necessario e, ai partner con meno di 5.000 dipendenti, solo quando non possono essere ragionevolmente ottenute in altro modo (articolo 8, paragrafo 2 bis). Gli Stati membri la applicano dal 26 luglio 2029 (articolo 37, paragrafo 1).[2]

Le leggi sui prodotti sono un binario separato. Ai sensi del regolamento UE sulla deforestazione, ad esempio, l’operatore deve trasmettere i numeri di riferimento delle proprie dichiarazioni di dovuta diligenza alle imprese che rifornisce (regolamento (UE) 2023/1115, articolo 4, paragrafo 7). Tali dati sono dovuti a prescindere da qualsiasi questionario.[4]

Come risolverlo

  1. Chiedere a che cosa servono i dati

    Si accerti se il cliente ha bisogno dei dati per la propria relazione di sostenibilità, per la propria dovuta diligenza o per una legge sui prodotti, come le norme sulla deforestazione. Ciascuna finalità ha regole diverse su ciò che può essere richiesto.

  2. Verificare se si è un’impresa protetta

    Se il numero medio di dipendenti nell’esercizio precedente non ha superato 1.000 e si fa parte della catena del valore del cliente, si è un’impresa protetta ai fini della sua rendicontazione di sostenibilità. Basta un’autodichiarazione; il cliente non deve verificarla, salvo che sia manifestamente inesatta.

  3. Distinguere gli obblighi di legge dalle richieste volontarie

    Alcuni dati vanno trasmessi per legge, ad esempio i numeri di riferimento delle dichiarazioni di dovuta diligenza sulla deforestazione se si è l’operatore. Per le richieste di rendicontazione, il cliente deve indicare quali domande vanno oltre lo standard volontario, e queste si possono rifiutare. Le richieste di dovuta diligenza non sono limitate da tale tetto.

  4. Rispondere da un’unica scheda prodotto verificata

    I dati di prodotto che si condividono, come materiali, sostanze, origine e certificati, vanno tenuti in un unico posto e confrontati con i documenti di origine. Si risponda a ogni cliente dalla stessa scheda, in modo che le cifre coincidano tra i questionari e nel tempo.

    Convalida dei prodottiMotore di conformità Apri nella console
  5. Condividere i dati in modo controllato e rivedere il contratto

    Si invii al cliente un link ai dati attuali e verificati anziché fogli di calcolo che invecchiano. Si controlli il contratto di fornitura: una clausola che obbliga un’impresa protetta a fornire più dello standard volontario ai fini della rendicontazione non è vincolante, mentre il resto del contratto resta valido.

    Link di audit e condivisioneMotore di conformità Apri nella console

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Cosa è necessario dimostrare

DocumentoDa dove provieneBase giuridica
Un’autodichiarazione del numero medio di dipendentiLa Sua funzione finanza o risorse umaneDirettiva 2013/34/UE, articolo 19 bis, paragrafo 3
Una scheda dati di prodotto con le fonti di ciascuna cifra condivisaLa conformità di prodottoDirettiva 2013/34/UE, articolo 19 bis, paragrafo 3; regolamento (UE) 2023/1115, articolo 4, paragrafo 7
Un registro delle domande rifiutate e dei motiviLa persona che risponde al questionarioDirettiva 2013/34/UE, articolo 19 bis, paragrafo 3

Se non si fa nulla

Il tetto non copre le richieste di dovuta diligenza

Il diritto di rifiutare informazioni oltre lo standard volontario vale solo per le richieste di rendicontazione di sostenibilità. Non incide sulle richieste di informazioni per altre finalità, compresi gli obblighi di dovuta diligenza dell’Unione (direttiva 2013/34/UE, articolo 19 bis, paragrafo 3).[1]

Alcuni dati sono una condizione per l’acquisto del cliente

Ai sensi del regolamento UE sulla deforestazione, gli operatori trasmettono i numeri di riferimento della dichiarazione di dovuta diligenza agli operatori a valle e ai commercianti che riforniscono, i quali possono vendere i prodotti solo se dispongono delle informazioni richieste sul fornitore (regolamento (UE) 2023/1115, articoli 4, paragrafo 7, e 5, paragrafo 1).[4]

Le richieste di dovuta diligenza seguiranno un metodo previsto dalla legge

Ai sensi della direttiva sulla dovuta diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità come modificata, per la valutazione approfondita le imprese possono chiedere informazioni ai partner commerciali solo se necessario e, ai partner con meno di 5.000 dipendenti, solo quando non possono essere ragionevolmente ottenute in altro modo (direttiva (UE) 2024/1760, articolo 8, paragrafo 2 bis, inserito dalla direttiva (UE) 2026/470).[2]

Domande su questo problema

Possiamo rifiutarci di rispondere?

Per le richieste di rendicontazione di sostenibilità, un’impresa protetta ha il diritto, previsto dalla legge, di rifiutare informazioni oltre lo standard volontario, e il cliente deve indicare quali domande lo superano (direttiva 2013/34/UE, articolo 19 bis, paragrafo 3). Tale diritto non copre le richieste di dovuta diligenza né i dati richiesti da una legge sui prodotti.

Che cos’è lo standard volontario?

Uno standard di rendicontazione di sostenibilità a uso volontario per le imprese più piccole, stabilito dal regolamento delegato (UE) 2026/1560 della Commissione. Il suo allegato II elenca i punti di dati che costituiscono il tetto per la catena del valore, che si applica agli esercizi con inizio il 1° gennaio 2027 o successivamente (articoli 3 e 4).

Quando si applicano al nostro cliente le norme sulla dovuta diligenza?

Come modificata, la direttiva sulla dovuta diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità riguarda le imprese dell’UE con più di 5.000 dipendenti e un fatturato netto mondiale superiore a 1,5 miliardi di euro; per i gruppi, il franchising e le imprese extra UE valgono altri criteri. Gli Stati membri devono adottare le norme entro il 26 luglio 2028 e applicarle dal 26 luglio 2029 (direttiva (UE) 2024/1760, articoli 2, paragrafo 1, lettera a), e 37, paragrafo 1, come modificati dalla direttiva (UE) 2026/470).

Il cliente deve verificare il nostro numero di dipendenti?

No. Un’impresa che rendiconta può fare affidamento su un’autodichiarazione di un’impresa della propria catena del valore e non è tenuta a verificarla, salvo che sappia o possa ragionevolmente sapere che la dichiarazione è manifestamente inesatta (direttiva 2013/34/UE, articolo 19 bis, paragrafo 3).

Fonti

  1. Direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese (testo consolidato del 18 marzo 2026) EUR-Lex · consultato il 4 ottobre 2026
  2. Direttiva (UE) 2026/470 che modifica le direttive 2006/43/CE, 2013/34/UE, (UE) 2022/2464 e (UE) 2024/1760 per quanto riguarda taluni obblighi di rendicontazione di sostenibilità e di dovuta diligenza delle imprese EUR-Lex · consultato il 4 ottobre 2026
  3. Regolamento delegato (UE) 2026/1560 della Commissione che stabilisce principi di rendicontazione di sostenibilità a uso volontario EUR-Lex · consultato il 4 ottobre 2026
  4. Regolamento (UE) 2023/1115 relativo ai prodotti a deforestazione zero (testo consolidato del 18 settembre 2026) EUR-Lex · consultato il 4 ottobre 2026

Informazioni su questa pagina

Revisore
Conphora compliance team
Verificato
4 ottobre 2026
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Conphora (2026). Un grande cliente chiede dati ESG per ogni prodotto. Consultato il 13 ottobre 2026 da https://www.conphora.com/it/soluzioni/problema/esg-customer-request/
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