Il prodotto rientra nella progettazione ecocompatibile
I prodotti coperti da una misura di esecuzione della direttiva 2009/125/CE possono essere immessi sul mercato solo se la rispettano e recano la marcatura CE. Il regolamento (UE) 2024/1781 ha abrogato la direttiva dal 18 luglio 2024, ma le misure di esecuzione restano in vigore. Si valuti la conformità, si firmi la dichiarazione e si conservino i documenti per 10 anni.
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Perché accade
La direttiva 2009/125/CE sulla progettazione ecocompatibile è una direttiva quadro. Non fissa essa stessa dei limiti: li fissano le misure di esecuzione per prodotti determinati (art. 2, punto 3). I prodotti coperti da una misura di esecuzione possono essere immessi sul mercato o messi in servizio solo se la rispettano e recano la marcatura CE (art. 3, par. 1). Prima di allora il fabbricante o il suo mandatario provvede affinché ne sia valutata la conformità (art. 8, par. 1), appone la marcatura CE e redige una dichiarazione CE di conformità, con gli elementi dell’allegato VI, che rinvia alla misura (art. 5, parr. 1 e 3).[1]
La procedura di conformità è, per impostazione, leggera. Le misure di esecuzione lasciano ai fabbricanti la scelta tra il controllo interno della progettazione (allegato IV) e un sistema di gestione (allegato V) e indicano altri moduli soltanto se debitamente giustificato e proporzionato al rischio (art. 8, par. 2). Un esempio tipico è il regolamento (UE) 2019/1782 sugli alimentatori esterni: si applica dal 1° aprile 2020, fissa limiti e requisiti informativi nell’allegato II e indica il contenuto della documentazione tecnica per la valutazione della conformità (artt. 3, 4 e 9). Il regolamento (UE) 2025/2052, adottato a norma della stessa direttiva, lo abroga dal 14 dicembre 2028 (artt. 8 e 10).[1][3][5]
La documentazione deve durare nel tempo. I documenti relativi alla valutazione della conformità e le dichiarazioni sono tenuti a disposizione per 10 anni dalla fabbricazione dell’ultimo prodotto e forniti entro 10 giorni dalla richiesta (art. 8, par. 3), in una lingua ufficiale dell’Unione (art. 8, par. 4). Se il fabbricante è fuori dall’Unione e non ha un mandatario, l’importatore garantisce la conformità e conserva e tiene a disposizione la dichiarazione e la documentazione tecnica (art. 4). Il regolamento (UE) 2019/1020 aggiunge che, per i prodotti disciplinati dalla direttiva, un operatore economico stabilito nell’Unione deve essere responsabile e indicato sul prodotto, sull’imballaggio, sul collo o in un documento di accompagnamento (art. 4, parr. 1, 4 e 5).[1][4]
Il regolamento (UE) 2024/1781 ha sostituito il quadro, non le misure. Ha abrogato la direttiva dal 18 luglio 2024, ma disposizioni fondamentali, tra cui quelle sulla marcatura CE, sulla dichiarazione e sulla valutazione della conformità, continuano ad applicarsi ai prodotti disciplinati dalle misure di esecuzione finché queste non siano abrogate o dichiarate obsolete (art. 79, par. 1, lett. b)), e i suoi articoli sulla vigilanza del mercato si applicano già a tali prodotti (art. 79, par. 2). I nuovi requisiti arrivano con atti delegati e di norma si applicano non prima di 18 mesi dalla loro entrata in vigore (art. 4, par. 4); il primo non poteva entrare in vigore prima del 19 luglio 2025 (art. 4, par. 7).[2]
Come risolverlo
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Individuare la misura di esecuzione e le sue date
Ogni gruppo di prodotti ha una propria misura di esecuzione, con ambito di applicazione, definizioni, requisiti e date di applicazione negli allegati: ad esempio il regolamento (UE) 2019/2020 per le sorgenti luminose o il regolamento (UE) 2019/1782 per gli alimentatori esterni, che il regolamento (UE) 2025/2052 sostituisce dal 14 dicembre 2028. Si leggano prima l’ambito di applicazione e le esenzioni; poi si elenchino i requisiti applicabili ai Suoi modelli e la data da cui valgono.
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Valutare la conformità secondo la procedura prevista dalla misura
Prima di immettere il prodotto sul mercato, il fabbricante o il suo mandatario provvede affinché ne sia valutata la conformità a tutti i requisiti pertinenti. La misura di esecuzione specifica la procedura e di norma lascia la scelta tra il controllo interno della progettazione e un sistema di gestione. Indica inoltre che cosa deve contenere la documentazione tecnica.
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Apporre la marcatura CE e firmare la dichiarazione
Prima dell’immissione del prodotto sul mercato si appone la marcatura CE e si redige una dichiarazione CE di conformità, che contiene gli elementi dell’allegato VI e rinvia alla misura di esecuzione. Sono vietate le marcature che possano indurre in errore gli utilizzatori sul significato o sulla forma della marcatura CE.
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Come importatore, verificare chi risponde degli obblighi
Se il fabbricante non è stabilito nell’Unione e non ha un mandatario, l’importatore garantisce che il prodotto sia conforme, conserva e tiene a disposizione la dichiarazione e la documentazione tecnica. Un operatore economico stabilito nell’Unione deve inoltre essere responsabile del prodotto ed essere indicato su di esso.
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Essere in grado di produrre il fascicolo entro 10 giorni
I documenti relativi alla valutazione della conformità e le dichiarazioni vanno tenuti a disposizione per le ispezioni per 10 anni dalla fabbricazione dell’ultimo prodotto, in una lingua ufficiale dell’Unione, e vanno forniti entro 10 giorni dalla richiesta di un’autorità.
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Seguire gli atti delegati del nuovo regolamento
I nuovi requisiti previsti dal regolamento (UE) 2024/1781 arrivano con atti delegati, che di norma si applicano non prima di 18 mesi dall’entrata in vigore. Per alcuni gruppi di prodotti elencati all’articolo 79, paragrafo 1, lettera a), punto i), tra cui gli alimentatori esterni e i computer, fino al 31 dicembre 2026 continuano ad applicarsi, in luogo di quelle del regolamento, le disposizioni della direttiva sull’adozione delle misure di esecuzione, compreso il suo articolo 15; il regolamento (UE) 2025/2052 è stato adottato in questo modo.
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Cosa è necessario dimostrare
| Documento | Da dove proviene | Base giuridica |
|---|---|---|
| Dichiarazione CE di conformità con rinvio alla misura di esecuzione | Il fabbricante o il suo mandatario | Direttiva 2009/125/CE, art. 5, parr. 1 e 3, e allegato VI |
| Documenti relativi alla valutazione della conformità, compresa la documentazione tecnica | Il fabbricante o il suo mandatario; l’importatore se nessuno dei due è nell’Unione | Direttiva 2009/125/CE, artt. 4 e 8, par. 3 |
Se non si fa nulla
Le autorità possono imporre un’azione correttiva, fino al ritiro
Gli articoli sulla vigilanza del mercato del regolamento (UE) 2024/1781 si applicano ai prodotti disciplinati dalle misure di esecuzione adottate a norma della direttiva 2009/125/CE (art. 79, par. 2). Se le autorità hanno motivi sufficienti per ritenere che un tale prodotto presenti un rischio e ne accertano la non conformità, impongono un’azione correttiva entro un termine ragionevole, che può comprendere il divieto di metterlo a disposizione, il ritiro o il richiamo (regolamento (UE) 2024/1781, art. 69, par. 1; regolamento (UE) 2019/1020, art. 16, par. 3).[2]
Le nuove regole sulla vigilanza del mercato si applicano già
Gli articoli sulla vigilanza del mercato del regolamento sulla progettazione ecocompatibile, compresa la procedura per i prodotti che presentano un rischio e per la non conformità formale, si applicano ai prodotti disciplinati dalle misure di esecuzione adottate a norma della direttiva (regolamento (UE) 2024/1781, art. 79, par. 2).[2]
Dieci giorni per produrre il fascicolo
I documenti relativi alla valutazione della conformità devono essere messi a disposizione entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta dell’autorità competente di uno Stato membro (direttiva 2009/125/CE, art. 8, par. 3).[1]
Domande su questo problema
Il nuovo regolamento sulla progettazione ecocompatibile ha annullato la nostra misura di esecuzione?
No. Il regolamento (UE) 2024/1781 ha abrogato la direttiva 2009/125/CE dal 18 luglio 2024, ma le disposizioni della direttiva sulla marcatura CE, sulla valutazione della conformità e su materie connesse continuano ad applicarsi ai prodotti disciplinati dalle sue misure di esecuzione finché queste non siano abrogate o dichiarate obsolete (art. 79, par. 1, lett. b)).
Serve un organismo notificato?
Di norma no. Le misure di esecuzione lasciano ai fabbricanti la scelta tra il controllo interno della progettazione e un sistema di gestione; i moduli della decisione n. 768/2008/CE sono indicati soltanto se debitamente giustificato e proporzionato al rischio (direttiva 2009/125/CE, art. 8, par. 2).
Serve già un passaporto digitale del prodotto?
Solo se un atto delegato ai sensi del regolamento (UE) 2024/1781 lo richiede per il Suo gruppo di prodotti (art. 9, par. 1). Le misure di esecuzione adottate a norma della vecchia direttiva non ne prevedono uno.
In quale lingua devono essere i documenti?
I documenti sulla valutazione della conformità e la dichiarazione sono redatti in una delle lingue ufficiali dell’Unione (direttiva 2009/125/CE, art. 8, par. 4). Gli Stati membri possono prescrivere che le informazioni per l’utilizzatore siano nella loro lingua ufficiale quando il prodotto giunge all’utilizzatore finale (art. 5, par. 5).
Che cosa cambia quando un atto delegato sostituisce la nostra misura di esecuzione?
L’atto delegato stabilisce i nuovi requisiti e la valutazione della conformità e di norma si applica non prima di 18 mesi dalla sua entrata in vigore (regolamento (UE) 2024/1781, art. 4, parr. 4 e 5). Per i prodotti immessi sul mercato secondo le vecchie regole prima di tale data, l’obbligo di conservare la documentazione per 10 anni continua (art. 79, par. 4).
Fonti
- Direttiva 2009/125/CE che istituisce un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia EUR-Lex · consultato il 4 ottobre 2026
- Regolamento (UE) 2024/1781 che stabilisce un quadro per la definizione di requisiti di progettazione ecocompatibile per prodotti sostenibili EUR-Lex · consultato il 4 ottobre 2026
- Regolamento (UE) 2019/1782 che stabilisce requisiti di progettazione ecocompatibile per gli alimentatori esterni EUR-Lex · consultato il 4 ottobre 2026
- Regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti (testo consolidato del 12 agosto 2026) EUR-Lex · consultato il 4 ottobre 2026
- Regolamento (UE) 2025/2052 che stabilisce requisiti di progettazione ecocompatibile per gli alimentatori esterni, i caricabatterie wireless, i caricabatterie e i cavi USB di tipo C EUR-Lex · consultato il 4 ottobre 2026
Informazioni su questa pagina
- Revisore
- Conphora compliance team
- Verificato
- 4 ottobre 2026
Informazioni di carattere generale, non consulenza legale. Verifichi il testo giuridico o si rivolga a un consulente per il suo prodotto.
Conphora (2026). Il prodotto rientra nella progettazione ecocompatibile. Consultato il 13 ottobre 2026 da https://www.conphora.com/it/soluzioni/problema/ecodesign-requirements/
Conphora (2026) Il prodotto rientra nella progettazione ecocompatibile. Disponibile all’indirizzo: https://www.conphora.com/it/soluzioni/problema/ecodesign-requirements/ (consultato il 13 ottobre 2026).
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