MetrD in parole semplici
La direttiva 2009/34/CE è il quadro del sistema metrologico del vecchio approccio. Non stabilisce essa stessa requisiti per alcuno strumento: fissa le due procedure comuni, l’approvazione CE del modello di uno strumento e la verificazione prima CE di ciascuno strumento, e i simboli e i marchi che mostrano che uno strumento le ha superate, e lascia le procedure di misura, le caratteristiche e i requisiti tecnici di ciascuna categoria a direttive particolari adottate in base ad essa (art. 1, paragrafo 5). In cambio, nessuno Stato membro può impedire, vietare o limitare l’immissione sul mercato o la messa in servizio di uno strumento o prodotto recante marchi o simboli CE apposti a tali condizioni, e gli Stati membri attribuiscono all’approvazione CE del modello e alla verificazione prima lo stesso valore delle proprie misure nazionali (art. 1, paragrafi 3 e 4).
La direttiva è una rifusione della direttiva 71/316/CEE del Consiglio del 26 luglio 1971 e delle sue modifiche, adottata il 23 aprile 2009, pubblicata nella GU L 106 del 28 aprile 2009 e in vigore dal 18 maggio 2009 (artt. 20 e 21). La sua unica modifica è il regolamento (UE) 2019/1243, che dal 26 luglio 2019 ha sostituito la procedura del comitato con gli atti delegati. Il sistema che essa descrive è stato tuttavia in gran parte smantellato intorno ad essa: le direttive sugli strumenti fondate sulla direttiva 71/316/CEE sono state sostituite dalla direttiva sugli strumenti di misura dal 30 ottobre 2006 e quelle rimaste sono state abrogate dalla direttiva 2011/17/UE entro il 1° dicembre 2015, cosicché oggi il quadro rileva per il simbolo dell’epsilon rovesciato sulle bottiglie recipienti-misura, per la «e» minuscola sui preimballaggi, per l’adeguamento della direttiva sulle unità di misura e per gli strumenti ancora in servizio con vecchie approvazioni CE.
Testo ufficiale Consulti il testo consolidato su EUR-Lex: Direttiva 2009/34/CE, versione consolidata del 26 luglio 2019 (CELEX 02009L0034-20190726). L’atto originale e la sua pagina di informazioni sul documento riportano le date di pubblicazione e di entrata in vigore.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica agli strumenti, ossia agli strumenti di misura, ai loro componenti, ai dispositivi aggiuntivi e alle apparecchiature di misura; alle unità di misura, all’armonizzazione dei metodi di misura e di controllo metrologico e ai mezzi necessari per applicarli; e alla prescrizione, ai metodi di misura, al controllo metrologico e alla marcatura delle quantità dei prodotti preimballati (art. 1, paragrafi 1 e 2). Per ciascuno di essi, le direttive particolari precisano i requisiti e possono fissare la data in cui le disposizioni nazionali sono sostituite da disposizioni comunitarie (art. 1, paragrafi 5 e 6).
Ciò che il quadro copre in pratica dipende da quali direttive particolari esistano ancora. La direttiva 2004/22/CE ha abrogato undici direttive sugli strumenti dal 30 ottobre 2006: contatori del gas, contatori di liquidi diversi dall’acqua e relative apparecchiature accessorie, misure materializzate di lunghezza, contatori d’acqua fredda per quanto riguarda i contatori MI-001, strumenti per pesare a funzionamento totalizzatore continuo, contatori di energia elettrica, tassametri, sistemi di misura di liquidi diversi dall’acqua, strumenti automatici di controllo e di selezione ponderale e contatori d’acqua calda (direttiva 2004/22/CE, art. 22). La direttiva 2011/17/UE ha abrogato le otto rimaste: la calibrazione dei serbatoi delle navi dal 1° luglio 2011, e i pesi di media precisione e di precisione superiore alla media, la massa per ettolitro dei cereali, i contatori d’acqua fredda, gli alcolometri, le tabelle alcolometriche e i manometri per pneumatici dal 1° dicembre 2015; restano valide le approvazioni CE del modello e i certificati rilasciati fino al 30 novembre 2015 in base alle direttive 71/347/CEE, 75/33/CEE, 76/765/CEE e 86/217/CEE (articolo 6, paragrafo 2); i pesi conformi alle direttive 71/317/CEE e 74/148/CEE potevano invece essere sottoposti a verificazione prima CE ai sensi degli articoli 8, 9 e 10 di questa direttiva fino al 30 novembre 2025 (articolo 6, paragrafo 3), mentre la direttiva 76/766/CEE sulle tabelle alcolometriche non prevede alcuna disposizione transitoria (direttiva 2011/17/UE, artt. da 1 a 3 e art. 6). La direttiva sugli strumenti di misura 2014/32/UE copre ora dieci categorie di strumenti, da MI-001 a MI-010, a cui la direttiva (UE) 2026/706 aggiunge due ulteriori, i sistemi di misura per la ricarica dei veicoli elettrici e per i distributori di gas compresso, dal 10 ottobre 2028, e la direttiva 2014/31/UE copre tutti gli strumenti per pesare a funzionamento non automatico; entrambe utilizzano la valutazione della conformità del nuovo approccio con marcatura CE e nessuna fa riferimento all’approvazione CE del modello o alla verificazione prima CE (direttiva 2014/32/UE, artt. 2, paragrafo 1, e 7; direttiva (UE) 2026/706, artt. 1 e 3; direttiva 2014/31/UE, art. 1, paragrafo 1).
Fanno ancora riferimento al quadro i prodotti dell’articolo 1, paragrafo 1, lettere b) e c). La direttiva 75/107/CEE del Consiglio impone al fabbricante di una bottiglia recipiente-misura di apporre sotto la propria responsabilità il simbolo dell’articolo 6, l’epsilon rovesciato (direttiva 75/107/CEE, allegato I, punto 5). La direttiva 76/211/CEE del Consiglio riprende la forma della «e» minuscola sui preimballaggi dal disegno della sezione 3 dell’allegato II e applica per analogia il divieto di marchi confondibili e l’articolo sul controllo in servizio (direttiva 76/211/CEE, allegato I, punti 3.3 e 6). I suoi allegati non passano più attraverso il quadro: il regolamento (UE) 2019/1243 ne ha sostituito l’articolo 6 con una delega per atti delegati e ha inserito l’articolo 6 bis, per cui dal 26 luglio 2019 la Commissione modifica direttamente gli allegati I e II di tale direttiva. E la direttiva (UE) 2019/1258 della Commissione, che ha allineato le definizioni delle unità di base del SI nella direttiva 80/181/CEE alla decisione del 2018 della Conferenza generale dei pesi e delle misure, è stata adottata in base all’articolo 16 di questa direttiva, il cui considerando la descrive come il quadro generale per le direttive particolari sulle unità di misura (direttiva (UE) 2019/1258, visto e considerando 2).
Gli obblighi gravano sul fabbricante o sul suo rappresentante stabilito nella Comunità, che soli possono chiedere l’approvazione CE del modello e che appongono i simboli (art. 2, paragrafo 4, art. 4, art. 6 e art. 11); i servizi metrologici degli Stati membri eseguono gli esami e appongono i marchi di verificazione (artt. 10 e 13). Gli importatori e i distributori non sono contemplati dalla direttiva, bensì dal regolamento (UE) 2019/1020, che la elenca come punto 28 dell’allegato I, e in Danimarca dalla legge sui prodotti in quanto erhvervsdrivende (regolamento (UE) 2019/1020, art. 3 e allegato I; lovbekendtgørelse n. 22 del 2026, § 4).
Che cosa è necessario fare
Approvazione CE del modello
Gli Stati membri concedono l’approvazione CE del modello conformemente alla direttiva e alla direttiva particolare pertinente; l’approvazione costituisce l’ammissione alla verificazione prima CE e, se la verificazione non è richiesta, l’autorizzazione a immettere gli strumenti sul mercato e a metterli in servizio, e una categoria esentata dall’approvazione dalla propria direttiva particolare passa direttamente alla verificazione (art. 2, paragrafi 1 e 2). La domanda può essere presentata soltanto dal fabbricante o dal suo rappresentante stabilito nella Comunità, in un solo Stato membro per uno stesso strumento, nella lingua ufficiale di tale Stato membro, con copia inviata contemporaneamente a tutti gli altri Stati membri; indica il nome e l’indirizzo del richiedente, la categoria, l’uso previsto, le caratteristiche di misura e il tipo, ed è corredata in duplice copia da descrizioni della costruzione e del funzionamento, dei dispositivi di protezione, dei dispositivi di regolazione e dei luoghi previsti per i marchi di verificazione e i sigilli, da disegni, da uno schema e dalle eventuali approvazioni nazionali già concesse (art. 2, paragrafo 4, e allegato I, punti da 1.1 a 1.4). L’esame comprende uno studio dei documenti e un esame delle caratteristiche di misura nei laboratori del servizio metrologico, in laboratori approvati o nel luogo di fabbricazione, di consegna o di installazione, oppure dei soli documenti se le caratteristiche sono note in dettaglio, e riguarda l’intero funzionamento dello strumento in condizioni normali di impiego; il servizio può richiedere al richiedente campioni di riferimento, materiale e personale ausiliario e, nei casi menzionati dalle direttive particolari, il deposito di uno strumento campione (allegato I, punti 2 e 4).
Lo Stato membro che ha eseguito l’esame redige il certificato di approvazione CE del modello e lo trasmette al richiedente, inviandone copia alla Commissione e agli altri Stati membri, che possono anche ottenere le relazioni d’esame (art. 4 e allegato I, punto 5). L’approvazione ha validità di 10 anni, prorogabile per periodi successivi di 10 anni, senza limite al numero di strumenti; non può essere prorogata dopo una modifica o un adeguamento delle disposizioni comunitarie in base alle quali non potrebbe più essere concessa, ma continua ad applicarsi agli strumenti già in servizio (art. 5, paragrafo 1). Le modifiche o le aggiunte che influiscono o possono influire sui risultati delle misurazioni o sulle condizioni d’uso prescritte richiedono un’approvazione complementare dello Stato membro che ha concesso l’approvazione, oppure una nuova approvazione se le norme sono cambiate (art. 2, paragrafo 5). Quando si utilizza una nuova tecnica non prevista da una direttiva particolare, può essere concessa un’approvazione a effetto limitato previa consultazione degli altri Stati membri, con limiti al numero, notifica dei luoghi di installazione, restrizioni d’uso e sulla tecnica, per un massimo di due anni prorogabili di un massimo di tre (art. 5, paragrafo 2). L’ex articolo 5, paragrafo 3, sull’adeguamento degli allegati dopo tali approvazioni è stato soppresso dal regolamento (UE) 2019/1243 perché le approvazioni limitate non esistono più.
Verificazione prima CE
La verificazione prima CE è l’esame di uno strumento nuovo o ricondizionato e la conferma della sua conformità al modello approvato e ai requisiti della direttiva e delle direttive particolari, attestata dal marchio di verificazione prima CE; può essere eseguita con un metodo diverso dal controllo unitario nei casi precisati dalle direttive particolari (art. 8, paragrafi 1 e 2). Il servizio metrologico accerta se lo strumento appartiene a una categoria esentata dall’approvazione del modello e soddisfa i requisiti tecnici di costruzione e di funzionamento, oppure se ha un’approvazione ed è conforme al modello approvato, ed esamina le caratteristiche metrologiche, gli errori massimi tollerati, la costruzione nella misura in cui garantisce che le caratteristiche non si deteriorino in condizioni normali di impiego e la presenza delle iscrizioni e delle targhette prescritte (art. 9). La verificazione si svolge in una sola fase per gli strumenti che costituiscono un insieme all’uscita dalla fabbrica e in due o più fasi per gli strumenti il cui corretto funzionamento dipende dalle condizioni di installazione o di utilizzo, con l’ultima fase nel luogo di installazione e le altre in un luogo scelto dal servizio; fuori dall’ufficio il servizio può richiedere campioni di riferimento, mezzi, personale ausiliario e una copia del certificato di approvazione (allegato II, punti 1 e 2). L’obbligo dello Stato membro di accettare uno strumento recante il marchio dura fino alla fine dell’anno successivo a quello in cui il marchio è stato apposto, salvo che una direttiva particolare preveda un periodo più lungo (art. 8, paragrafo 4).
Simboli e marchi
Il simbolo di approvazione CE dell’articolo 4 è una lettera epsilon stilizzata che contiene, nella parte superiore, le lettere maiuscole distintive dello Stato membro che ha concesso l’approvazione e le ultime due cifre dell’anno e, nella parte inferiore, un numero di identificazione attribuito dal servizio metrologico; la lettera P della stessa dimensione davanti ad esso indica un’approvazione limitata (allegato I, punti 3.1 e 3.2). Quando una categoria che rientra in una direttiva particolare non richiede l’approvazione CE del modello, il fabbricante può apporre sotto la propria responsabilità il simbolo speciale dell’articolo 6, lo stesso epsilon rovesciato simmetricamente rispetto a un asse verticale e privo di altre indicazioni, salvo diversa disposizione di una direttiva particolare (art. 6 e allegato I, punto 3.3). Quando non è richiesta la verificazione prima CE, il fabbricante appone il simbolo dell’articolo 11, il simbolo di approvazione in un esagono (art. 11 e allegato I, punto 3.4). Tutti i simboli apposti dal fabbricante devono trovarsi in un punto visibile di ciascuno strumento e di tutte le apparecchiature accessorie presentate alla verificazione, leggibili e indelebili (allegato I, punto 3.5). Il marchio finale di verificazione prima CE, apposto sotto la responsabilità dello Stato membro quando lo strumento è stato completamente verificato, consta di due bolli: una «e» minuscola con le lettere dello Stato membro e, se necessario, una cifra della suddivisione territoriale nella metà superiore e il numero di identificazione dell’agente o dell’ufficio di verificazione nella metà inferiore, e le ultime due cifre dell’anno di verificazione in un esagono; il marchio di verificazione parziale è il solo primo bollo e funge anche da sigillo, e i diametri effettivi dei cerchi descritti attorno ai marchi sono 1,6 mm, 3,2 mm, 6,3 mm e 12,5 mm (art. 10 e allegato II, punto 3). Gli Stati membri devono impedire l’uso di marchi o iscrizioni che possano essere confusi con i simboli o i marchi CE, notificare reciprocamente e alla Commissione i servizi autorizzati a esaminare, certificare e contrassegnare e possono esigere le iscrizioni prescritte nella propria lingua ufficiale (artt. 12, 13 e 14). Gli elenchi dei paesi dell’allegato I, punto 3.1, e dell’allegato II, punto 3.1.1.1, del testo consolidato vanno da B per il Belgio a UK per il Regno Unito.
Ritiro, controllo in servizio e decisioni
Lo Stato membro che ha concesso un’approvazione CE del modello può ritirarla quando gli strumenti non sono conformi al modello approvato o alla direttiva particolare, quando non sono soddisfatti i requisiti metrologici del certificato o i limiti di un’approvazione limitata, o quando l’approvazione è stata concessa indebitamente, e deve ritirarla quando gli strumenti del modello rivelano in servizio un difetto di carattere generale che li rende inadatti all’uso previsto; può quindi vietare l’immissione sul mercato e la messa in servizio degli strumenti fino a nuovo avviso, informandone gli altri Stati membri e la Commissione, e la stessa procedura si applica agli strumenti esentati dalla verificazione prima CE il cui fabbricante, dopo debita diffida, non li renda conformi (art. 7). Le direttive particolari precisano i requisiti di controllo degli strumenti in servizio recanti simboli o marchi CE, in particolare gli errori massimi tollerati in servizio, e requisiti nazionali meno severi per gli strumenti non contrassegnati possono servire da criteri (art. 15). Ogni decisione che rifiuta o ritira l’approvazione, rifiuta la verificazione o vieta l’immissione sul mercato o la messa in servizio deve essere motivata e notificata con l’indicazione dei rimedi e dei termini previsti dal diritto nazionale (art. 18).
Adeguamento al progresso tecnico
Dal regolamento (UE) 2019/1243, la Commissione è abilitata ad adottare atti delegati che modificano gli allegati I e II per adeguarli al progresso tecnico (art. 16). Il potere è conferito per cinque anni a decorrere dal 26 luglio 2019 e tacitamente prorogato per periodi di identica durata, salvo opposizione del Parlamento europeo o del Consiglio al più tardi tre mesi prima della fine di ciascun periodo; può essere revocato in qualsiasi momento, la Commissione consulta gli esperti degli Stati membri prima di adottare un atto e un atto entra in vigore solo se nessuna delle due istituzioni solleva obiezioni entro tre mesi, prorogabili di due (art. 16 bis). L’ex articolo 17 sul comitato è stato soppresso. La delega è inoltre più ristretta di quella che ha sostituito: fino al 26 luglio 2019 l’articolo 16 riguardava «gli allegati I e II della presente direttiva e gli allegati delle direttive particolari di cui all’articolo 1», ed è così che la Commissione ha adottato, il 23 luglio 2019, tre giorni prima del cambiamento, la direttiva (UE) 2019/1258 sulle unità di base del SI nella direttiva 80/181/CEE, secondo la procedura del comitato del vecchio articolo 17; il nuovo articolo 16 riguarda soltanto gli allegati I e II di questa direttiva, e gli Stati membri dovevano applicare la direttiva (UE) 2019/1258 dal 13 giugno 2020.
Obblighi per ruolo
Il fabbricante chiede l’approvazione, fornisce il fascicolo, i campioni di riferimento e gli strumenti campione, appone il simbolo di approvazione o i simboli di esenzione, tiene informato lo Stato membro che ha concesso l’approvazione delle modifiche, sorveglia la validità di 10 anni, presenta gli strumenti alla verificazione e rende conformi gli strumenti non conformi quando è diffidato (art. 2, artt. da 4 a 8 e allegato I). Il rappresentante autorizzato stabilito nella Comunità può presentare la domanda al posto del fabbricante e riceve il certificato ed eventuali rifiuti motivati (art. 2, paragrafo 4, art. 4 e art. 18). Gli importatori e i distributori immettono sul mercato e mettono a disposizione soltanto prodotti i cui simboli o marchi CE sono stati correttamente apposti, e devono alle autorità di vigilanza del mercato i documenti, le informazioni sulla catena di fornitura e le azioni correttive del regolamento (UE) 2019/1020 (art. 1, paragrafo 3; regolamento (UE) 2019/1020, artt. 14 e 16). I proprietari e gli utilizzatori di strumenti in servizio si attengono ai requisiti di controllo in servizio precisati dalle direttive particolari o dalle norme nazionali (art. 15).
Applicazione e sanzioni
La direttiva non contiene un articolo sulle sanzioni. La sua applicazione consiste nello strumentario amministrativo degli articoli 7, 12 e 18: ritiro dell’approvazione CE del modello, divieto degli strumenti fino a nuovo avviso, prevenzione dei marchi confondibili e decisioni motivate con i rimedi nazionali. Dal 16 luglio 2021 la direttiva è il punto 28 dell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1020, per cui le autorità di vigilanza del mercato possono esigere documenti e informazioni sulla catena di fornitura, eseguire ispezioni, ordinare azioni correttive entro un termine stabilito e vietare, ritirare, richiamare o distruggere i prodotti non conformi (regolamento (UE) 2019/1020, artt. 14, 16 e 44). La direttiva non figura tra gli atti elencati nell’allegato II di tale regolamento, per cui l’obbligo di stabilire sanzioni ai sensi del suo articolo 41 si aggancia al diritto nazionale e non alla direttiva stessa.
In Danimarca la direttiva è attuata dalla bekendtgørelse n. 1139 del 15 dicembre 2003 sulla EØF-typegodkendelse og -verifikation, emanata dalla Sikkerhedsstyrelsen ai sensi della lov om erhvervsfremme, in vigore dal 1° gennaio 2004 e modificata dai decreti n. 161 del 5 marzo 2008 e n. 349 del 30 marzo 2010. Dalla modifica del 2010 la EØF-typegodkendelse è richiesta alla Sikkerhedsstyrelsen e da essa concessa; la Sikkerhedsstyrelsen autorizza anche i laboratori che eseguono la EØF-førstegangsverifikation, a condizione che siano in possesso dell’accreditamento necessario rilasciato da DANAK o da un organismo di accreditamento equivalente firmatario dell’accordo multilaterale EA sul riconoscimento reciproco; il decreto rispecchia il fascicolo di domanda, la validità di 10 anni, le approvazioni complementari e limitate, i simboli di esenzione, le fasi e i marchi di verificazione della direttiva, assoggetta gli strumenti in servizio con marchi CE alle norme generali danesi sugli strumenti soggetti a controllo, consente di impugnare le decisioni dinanzi alla Sikkerhedsstyrelsen e punisce con un’ammenda la comunicazione di informazioni inesatte o fuorvianti in relazione a una decisione e le violazioni delle norme sulla marcatura, sul ritiro e sui marchi confondibili, con responsabilità delle imprese (§§ 2, 3, 7, 12, 13, 15, da 17 a 22 e 24). Dal 1° luglio 2021 la metrologia legale rientra nella legge sui prodotti, lov om produkter og markedsovervågning (lovbekendtgørelse n. 22 dell’8 gennaio 2026), che integra il regolamento (UE) 2019/1020, elenca la direttiva relativa alle disposizioni comuni agli strumenti di misura e ai metodi di controllo metrologico al § 2, stk. 1, nr. 15, designa l’Erhvervsstyrelsen come autorità di controllo, le consente di emanare ingiunzioni e divieti, anche nei confronti del proprietario di uno strumento utilizzato per una misurazione su cui si fonda un pagamento, e punisce con ammende chi non fornisce informazioni o accesso o disattende le sue decisioni; poiché questa direttiva è un settore di prodotti rientrante nel § 2, stk. 1, nr. 15, la pena può arrivare alla reclusione fino a 2 anni in presenza di circostanze aggravanti, che il § 37, stk. 2, definisce come pericolo per la sicurezza o la salute, incidente che causi lesioni gravi o la morte, reiterazione dopo una precedente condanna per una violazione analoga o violazione sistematica commessa a scopo di lucro, con responsabilità delle imprese (§ 1, § 2, § 9, § 14, § 16, § 16 a e § 37). Da gennaio 2026 la Sikkerhedsstyrelsen è il dipartimento Markedsovervågning dell’Erhvervsstyrelsen e svolge gli stessi compiti di prima.
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Fonti
- Direttiva 2009/34/CE relativa alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico, testo consolidato del 26 luglio 2019 (EUR-Lex)
- Direttiva 2009/34/CE come pubblicata nella GU L 106 del 28 aprile 2009 (EUR-Lex)
- Informazioni sul documento, date e relazioni per il CELEX 32009L0034 (EUR-Lex)
- Regolamento (UE) 2019/1243 che adegua alcuni atti che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo agli articoli 290 e 291 TFUE (EUR-Lex)
- Direttiva 2011/17/UE che abroga otto direttive sulla metrologia adottate in base alla direttiva 71/316/CEE (EUR-Lex)
- Direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura, testo consolidato del 1° dicembre 2009 (EUR-Lex)
- Direttiva 2014/32/UE relativa agli strumenti di misura, testo consolidato del 27 gennaio 2015 (EUR-Lex)
- Direttiva (UE) 2026/706 che modifica la direttiva 2014/32/UE (EUR-Lex)
- Direttiva 2014/31/UE relativa agli strumenti per pesare a funzionamento non automatico (EUR-Lex)
- Direttiva (UE) 2019/1258 della Commissione che modifica l’allegato della direttiva 80/181/CEE per quanto riguarda le definizioni delle unità di base del SI (EUR-Lex)
- Direttiva 75/107/CEE del Consiglio concernente le bottiglie utilizzate come recipienti-misura (EUR-Lex)
- Direttiva 76/211/CEE del Consiglio relativa al precondizionamento in massa o in volume di taluni prodotti in imballaggi preconfezionati, testo consolidato del 26 luglio 2019 (EUR-Lex)
- Regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti (EUR-Lex)
- Metrologia legale (Commissione europea, DG GROW)
- Strumenti di misura e per pesare nell’UE (Commissione europea, DG GROW)
- Bekendtgørelse nr. 1139 af 15. december 2003 om EØF-typegodkendelse og -verifikation (Retsinformation)
- Bekendtgørelse nr. 161 af 5. marts 2008 om ændring af bekendtgørelse om EØF-typegodkendelse og -verifikation (Retsinformation)
- Bekendtgørelse nr. 349 af 30. marts 2010 om ændring af bekendtgørelse om EØF-typegodkendelse og -verifikation (Retsinformation)
- Bekendtgørelse af lov om produkter og markedsovervågning, LBK nr. 22 af 8. januar 2026 (Retsinformation)
- Regler og bekendtgørelser for måling og vægt (Sikkerhedsstyrelsen)
- Legal måling og vejning (legal metrologi) (Sikkerhedsstyrelsen)
- Typegodkendelser, oversigt over nationale og EØF-typegodkendelser (Sikkerhedsstyrelsen)
- Sikkerhedsstyrelsen, en del af Erhvervsstyrelsen da gennaio 2026 (Erhvervsstyrelsen)
Questa guida fornisce informazioni di carattere generale e non costituisce una consulenza legale.