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MetrD Measuring Instruments 10 min

MetrD: Direttiva quadro sulla metrologia (Direttiva 2009/34/CE), spiegato

La direttiva quadro sulla metrologia fissa le procedure di approvazione CE del modello e di verificazione prima CE, con simboli e marchi, del sistema metrologico del vecchio approccio, applicate dalle direttive particolari. In vigore dal 18 maggio 2009 come rifusione della direttiva 71/316/CEE, è stata adeguata agli atti delegati dal regolamento (UE) 2019/1243 dal 26 luglio 2019.

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Rivisto il 24 settembre 2026 da Conphora compliance team · Prossima revisione 12 marzo 2027 · Non è consulenza legale

A chi si applica

Oggetto dell’atto

  • Gli strumenti, ossia gli strumenti di misura, i loro componenti, i dispositivi aggiuntivi e le apparecchiature di misura, per i quali una direttiva particolare adottata in base alla direttiva quadro prescrive l’approvazione CE del modello o la verificazione prima CE
  • Le unità di misura, l’armonizzazione dei metodi di misura e di controllo metrologico e i mezzi necessari per applicarli, come disciplinati dalle direttive particolari
  • La prescrizione, i metodi di misura, il controllo metrologico e la marcatura delle quantità dei prodotti preimballati, come disciplinati dalle direttive particolari sui preimballaggi e sulle bottiglie recipienti-misura
  • I fabbricanti e i loro rappresentanti stabiliti nella Comunità che chiedono l’approvazione CE del modello, presentano gli strumenti alla verificazione prima CE o appongono sotto la propria responsabilità i simboli di esenzione
  • Gli strumenti e i prodotti recanti i simboli e i marchi CE, la cui immissione sul mercato o messa in servizio gli Stati membri non possono impedire, vietare o limitare

Prodotti derivati e a valle

  • La direttiva è un quadro: fissa le procedure e i simboli, mentre le direttive particolari fissano le procedure di misura, le caratteristiche e i requisiti tecnici di ciascuna categoria di strumenti e possono stabilire la data in cui le disposizioni nazionali sono sostituite (articolo 1, paragrafi 5 e 6)
  • Le direttive particolari sugli strumenti non esistono più: la direttiva 2004/22/CE ne ha abrogate undici dal 30 ottobre 2006 e la direttiva 2011/17/UE ha abrogato le altre otto, l’ultima il 1° dicembre 2015; restano valide le approvazioni CE del modello e i certificati rilasciati fino al 30 novembre 2015 in base alle direttive 71/347/CEE, 75/33/CEE, 76/765/CEE e 86/217/CEE (articolo 6, paragrafo 2); i pesi conformi alle direttive 71/317/CEE e 74/148/CEE potevano invece essere sottoposti a verificazione prima CE fino al 30 novembre 2025 (articolo 6, paragrafo 3), mentre la direttiva 76/766/CEE sulle tabelle alcolometriche non prevede alcuna disposizione transitoria (direttiva 2004/22/CE, art. 22; direttiva 2011/17/UE, artt. da 1 a 3 e art. 6)
  • Fanno ancora riferimento alla direttiva quadro il simbolo dell’epsilon rovesciato dell’articolo 6 sulle bottiglie recipienti-misura, la «e» minuscola dell’allegato II, sezione 3, alla quale l’articolo 12 sui marchi confondibili si applica per analogia (mutatis mutandis), il punto sui controlli ulteriori della direttiva sui preimballaggi, che applica per analogia l’articolo 15 e, in passato, l’articolo 16, in base al quale la Commissione ha modificato nel 2019 la direttiva sulle unità di misura; dal 26 luglio 2019 la delega dell’articolo 16 riguarda soltanto gli allegati I e II di questa direttiva, non gli allegati delle direttive particolari (direttiva 75/107/CEE, allegato I, punto 5; direttiva 76/211/CEE, allegato I, punti 3.3 e 6; direttiva (UE) 2019/1258, visto e considerando 2)
  • Gli strumenti di misura delle categorie MID e tutti gli strumenti per pesare a funzionamento non automatico sono messi a disposizione con la marcatura CE ai sensi delle direttive 2014/32/UE e 2014/31/UE, che si applicano dal 20 aprile 2016; a essi non si applicano quindi l’approvazione CE del modello e la verificazione prima CE (direttiva 2014/32/UE, artt. 2, paragrafo 1, 7 e 51; direttiva 2014/31/UE, artt. 1, paragrafo 1, e 46)
  • Dal 16 luglio 2021 la direttiva è normativa di armonizzazione dell’Unione ai sensi del regolamento (UE) 2019/1020, allegato I, punto 28, per cui le sue autorità di vigilanza del mercato possono esigere documenti e informazioni sulla catena di fornitura, ordinare azioni correttive e vietare, ritirare o richiamare i prodotti non conformi (regolamento (UE) 2019/1020, artt. 14 e 16)

Ruoli previsti dall’atto

Fabbricante

Il fabbricante di uno strumento, che da solo o tramite il suo rappresentante stabilito nella Comunità può chiedere l’approvazione CE del modello, in un solo Stato membro, che appone il simbolo di approvazione CE sugli strumenti conformi al modello approvato e che, quando una direttiva particolare non prescrive l’approvazione CE del modello o la verificazione prima CE, appone sotto la propria responsabilità il simbolo o il segno speciale.

Fonte · Art. 2(4), Art. 4, Art. 6, Art. 11 and Annex I point 1.2(a)
Rappresentante autorizzato stabilito nella Comunità

Il rappresentante del fabbricante stabilito nella Comunità, che può presentare la domanda di approvazione CE del modello al posto del fabbricante e il cui nome e indirizzo figurano nella domanda.

Fonte · Art. 2(4) and Annex I point 1.2(a)
Importatore

Qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che immette sul mercato dell’Unione un prodotto originario di un paese terzo; è un operatore economico ai sensi del regolamento (UE) 2019/1020, il cui allegato I elenca questa direttiva, e un erhvervsdrivende ai sensi della legge danese sui prodotti.

Fonte · Art. 3, points (9) and (13), and Annex I point 28Fonte · § 4, nr. 1
Distributore (grossista o dettagliante)

Qualsiasi persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall’importatore, che mette a disposizione un prodotto sul mercato; è un operatore economico ai sensi del regolamento (UE) 2019/1020 e un erhvervsdrivende ai sensi della legge danese sui prodotti.

Fonte · Art. 3, points (10) and (13), and Annex I point 28Fonte · § 4, nr. 1
Proprietario o utilizzatore dello strumento nella misurazione soggetta a controllo legale

La persona che utilizza in servizio uno strumento recante simboli o marchi CE, soggetta ai requisiti di controllo in servizio precisati dalle direttive particolari; in Danimarca l’instrumentejer, la persona fisica o giuridica che utilizza o mette a disposizione uno strumento per una misurazione su cui si fonda un pagamento.

Fonte · Art. 8(4) and Art. 15Fonte · § 4, nr. 2, and § 5, stk. 4

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MetrD si applica al suo prodotto?

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Le regole alla base di questa verifica
  1. Contatore di acqua, gas, elettricità o energia termica, distributore di carburante o altro sistema di misura di liquidi, strumento per pesare automatico, tassametro, misura materializzata, strumento di misura delle dimensioni o analizzatore di gas di scarico · qualsiasi · qualsiasi Non rientra nell’ambito Le dieci categorie MID, ossia contatori di acqua, gas, elettricità ed energia termica, sistemi di misura di liquidi diversi dall’acqua, strumenti per pesare automatici, tassametri, misure materializzate, strumenti di misura delle dimensioni e analizzatori di gas di scarico, sono messe a disposizione con la marcatura CE ai sensi della direttiva 2014/32/UE; le direttive del vecchio approccio per tali strumenti sono state abrogate dal 30 ottobre 2006, e la direttiva (UE) 2026/706 aggiunge alla MID, dal 10 ottobre 2028, i sistemi di misura per la ricarica dei veicoli elettrici e per i distributori di gas compresso. Fonte · Art. 2(1) and Art. 7Fonte · Art. 22Fonte · Art. 1, point (1), and Art. 3
  2. Strumento per pesare a funzionamento non automatico, come una bilancia da negozio, industriale o medica · qualsiasi · qualsiasi Non rientra nell’ambito La direttiva 2014/31/UE si applica a tutti gli strumenti per pesare a funzionamento non automatico, che seguono la sua valutazione della conformità e la marcatura CE, non l’approvazione CE del modello e la verificazione prima CE di questa direttiva. Fonte · Art. 1(1) and Art. 46
  3. Peso, strumento per la massa per ettolitro dei cereali, calibrazione dei serbatoi delle navi, contatore d’acqua fredda, alcolometro, tabella alcolometrica o manometro per pneumatici già disciplinati da una direttiva abrogata dalla direttiva 2011/17/UE · qualsiasi · qualsiasi Non rientra nell’ambito La direttiva 71/349/CEE è stata abrogata il 1° luglio 2011 e le direttive 71/317/CEE, 71/347/CEE, 74/148/CEE, 75/33/CEE, 76/765/CEE, 76/766/CEE e 86/217/CEE il 1° dicembre 2015; in base ad esse non sono più possibili nuove approvazioni CE del modello; restano valide le approvazioni CE del modello e i certificati rilasciati fino al 30 novembre 2015 in base alle direttive 71/347/CEE, 75/33/CEE, 76/765/CEE e 86/217/CEE (articolo 6, paragrafo 2), i pesi conformi alle direttive 71/317/CEE e 74/148/CEE potevano invece essere sottoposti a verificazione prima CE fino al 30 novembre 2025 (articolo 6, paragrafo 3), e la direttiva 76/766/CEE sulle tabelle alcolometriche non prevede alcuna disposizione transitoria. Fonte · Art. 1, Art. 2, Art. 3 and Art. 6
  4. Dispositivo di misura non utilizzato per una misurazione su cui si fondano un pagamento, un’imposta, una sanzione o una decisione giuridica · qualsiasi · qualsiasi Non rientra nell’ambito Le procedure e i simboli della direttiva entrano in gioco soltanto attraverso una direttiva particolare o un requisito nazionale di controllo metrologico; un dispositivo non utilizzato per una misurazione da cui dipendono un pagamento, un’imposta, una sanzione o una decisione giuridica è al di fuori della metrologia legale, che in Danimarca comprende le misurazioni su cui si fonda un pagamento. Fonte · Art. 1(5) and Art. 15Fonte · § 4, nr. 2Fonte
  5. Bottiglia realizzata come recipiente-misura e contrassegnata con il simbolo dell’epsilon rovesciato ai sensi della direttiva 75/107/CEE · Fabbricante, Importatore, Distributore (grossista o dettagliante) · qualsiasi Rientra nell’ambito Il simbolo dell’epsilon rovesciato su una bottiglia recipiente-misura è il simbolo dell’articolo 6 di questa direttiva, descritto nell’allegato I, punto 3.3, apposto dal fabbricante sotto la propria responsabilità; la Danimarca lo applica mediante il decreto n. 590 del 2018 sulle bottiglie come recipienti-misura, e gli Stati membri non possono rifiutare le bottiglie che lo recano per motivi di volume o di controllo. Fonte · Art. 1(3), Art. 6 and Annex I point 3.3Fonte · Art. 2, Art. 3 and Annex I point 5
  6. Preimballaggio confezionato in massa o in volume e contrassegnato con la «e» minuscola ai sensi della direttiva 76/211/CEE · Fabbricante, Importatore, Distributore (grossista o dettagliante), Rappresentante autorizzato stabilito nella Comunità · qualsiasi Rientra nell’ambito La «e» minuscola su un preimballaggio assume la forma del disegno dell’allegato II, sezione 3, di questa direttiva; vi si applica il divieto di marchi confondibili dell’articolo 12, e gli ulteriori controlli dei servizi competenti seguono l’articolo sul controllo in servizio; i requisiti dei preimballaggi sono contenuti nella direttiva 76/211/CEE. Fonte · Annex I points 3.3 and 6Fonte · Art. 12, Art. 15 and Annex II point 3
  7. Strumento in servizio recante un simbolo di approvazione CE del modello o un marchio di verificazione prima CE rilasciati in base a una precedente direttiva particolare · Fabbricante, Rappresentante autorizzato stabilito nella Comunità · qualsiasi Rientra nell’ambito Uno strumento recante il simbolo di approvazione CE o il marchio di verificazione prima CE non può essere rifiutato da alcuno Stato membro per l’immissione sul mercato o la messa in servizio; l’obbligo di accettazione degli strumenti verificati dura fino alla fine dell’anno successivo a quello di apposizione del marchio, salvo che una direttiva particolare preveda un periodo più lungo; l’approvazione continua ad applicarsi agli strumenti già in servizio e lo Stato membro che l’ha concessa può ritirarla e vietare gli strumenti se compare un difetto di carattere generale. Fonte · Art. 1(3), Art. 5(1), Art. 7 and Art. 8(4)
  8. Strumento in servizio recante un simbolo di approvazione CE del modello o un marchio di verificazione prima CE rilasciati in base a una precedente direttiva particolare · Importatore, Distributore (grossista o dettagliante), Proprietario o utilizzatore dello strumento nella misurazione soggetta a controllo legale · qualsiasi Rientra nell’ambito Gli strumenti in servizio recanti simboli o marchi CE sono controllati secondo i requisiti di controllo in servizio precisati dalle direttive particolari, in Danimarca secondo le norme generali sugli strumenti soggetti a controllo e la legge sui prodotti; gli operatori economici devono fornire all’autorità di vigilanza del mercato i documenti e le informazioni sulla catena di fornitura e adottare le azioni correttive da essa richieste. Fonte · Art. 15Fonte · § 19 and § 20Fonte · Art. 14(4) and Art. 16
  9. Strumento di misura soggetto soltanto al controllo metrologico nazionale, senza una direttiva UE particolare · qualsiasi · qualsiasi Dipende Quando nessuna direttiva particolare disciplina uno strumento, la direttiva non prevede alcuna procedura o simbolo CE; lo strumento segue il controllo metrologico nazionale dello Stato membro di utilizzo, in Danimarca la legge sui prodotti e i decreti sull’uso degli strumenti di misura, e si applicano soltanto un’approvazione del modello e una verificazione nazionali. Fonte · Art. 1(5), Art. 1(6) and Art. 15Fonte · § 2, stk. 2, nr. 3, and § 8 aFonte
  10. qualsiasi · qualsiasi · qualsiasi Dipende L’applicabilità della direttiva dipende dal fatto che una direttiva particolare ancora in vigore faccia riferimento alle sue procedure o ai suoi simboli per il Suo strumento o prodotto, che lo strumento rientri invece nella MID o nella direttiva NAWI e che sia utilizzato per una misurazione soggetta a controllo legale. Fonte · Art. 1 and Art. 2(1)

Date principali

  1. Adozione della direttiva 71/316/CEE del Consiglio, le originarie disposizioni comuni agli strumenti di misura e ai metodi di controllo metrologico che la direttiva 2009/34/CE rifonde; termine di recepimento 30 gennaio 1973 Fonte · Annex III, Part A and Part B
  2. Entra in vigore il decreto danese n. 1139 del 15 dicembre 2003 sulla EØF-typegodkendelse og -verifikation, che sostituisce il decreto n. 154 del 10 marzo 1995; le approvazioni rilasciate in base al decreto precedente restano valide fino alla scadenza o al ritiro Fonte · § 25 and the official note
  3. Si applica la direttiva sugli strumenti di misura 2004/22/CE, che abroga undici direttive sugli strumenti del vecchio approccio adottate in base alla direttiva 71/316/CEE: contatori del gas, contatori di liquidi diversi dall’acqua e relative apparecchiature accessorie, misure materializzate di lunghezza, contatori d’acqua fredda per quanto riguarda MI-001, strumenti per pesare a funzionamento totalizzatore continuo, contatori di energia elettrica, tassametri, sistemi di misura di liquidi diversi dall’acqua, strumenti automatici di controllo e di selezione ponderale e contatori d’acqua calda Fonte · Art. 22, Art. 23 and Art. 24
  4. La direttiva 2009/34/CE è adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio come rifusione della direttiva 71/316/CEE; pubblicata nella GU L 106 del 28 aprile 2009 Fonte · title and OJ reference
  5. Entrata in vigore, il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione; la direttiva 71/316/CEE, modificata dagli atti di cui all’allegato III, parte A, è abrogata e i riferimenti ad essa si intendono fatti alla rifusione secondo la tavola di concordanza dell’allegato IV Fonte · Art. 20 and Art. 21Fonte · document information, dates
  6. In vigore il decreto danese n. 349 del 30 marzo 2010: la EØF-typegodkendelse è richiesta alla Sikkerhedsstyrelsen e da essa concessa; la Sikkerhedsstyrelsen sostituisce in tutto il decreto la Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond e autorizza i laboratori di verificazione Fonte · § 1, nr. 2 to 5, and § 2
  7. In vigore la direttiva 2011/17/UE, il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GU L 71 del 18 marzo 2011: abroga in due fasi le otto direttive sugli strumenti ancora in vigore adottate in base alla direttiva 71/316/CEE Fonte · recital 2, Art. 1 to Art. 3 and Art. 7
  8. Abrogata la direttiva 71/349/CEE sulla calibrazione dei serbatoi delle navi; restano valide le verificazioni prime CE eseguite e i certificati di calibrazione rilasciati fino al 30 giugno 2011 Fonte · Art. 1, Art. 5(1) and Art. 6(1)
  9. Abrogate le direttive 71/317/CEE e 74/148/CEE sui pesi, 71/347/CEE sulla massa per ettolitro dei cereali, 75/33/CEE sui contatori d’acqua fredda, 76/765/CEE sugli alcolometri, 76/766/CEE sulle tabelle alcolometriche e 86/217/CEE sui manometri per pneumatici; restano valide le approvazioni CE del modello e i certificati rilasciati fino al 30 novembre 2015 in base alle direttive 71/347/CEE, 75/33/CEE, 76/765/CEE e 86/217/CEE (articolo 6, paragrafo 2); i pesi conformi alle direttive 71/317/CEE e 74/148/CEE potevano invece essere sottoposti a verificazione prima CE fino al 30 novembre 2025 (articolo 6, paragrafo 3), mentre la direttiva 76/766/CEE sulle tabelle alcolometriche non prevede alcuna disposizione transitoria Fonte · Art. 2, Art. 3, Art. 5(2) and Art. 6(2)
  10. Si applicano la direttiva 2014/32/UE (MID) e la direttiva 2014/31/UE (NAWI): le dieci categorie di strumenti della MID e tutti gli strumenti per pesare a funzionamento non automatico seguono la valutazione della conformità del nuovo approccio con marcatura CE, non l’approvazione CE del modello e la verificazione prima CE di questa direttiva Fonte · Art. 2(1), Art. 51 and Art. 52Fonte · Art. 1(1), Art. 45 and Art. 46
  11. In vigore il regolamento (UE) 2019/1243: soppresso l’articolo 5, paragrafo 3, sulle approvazioni limitate; l’articolo 16 è sostituito da una delega per modificare gli allegati I e II con atto delegato; inserito l’articolo 16 bis con una delega di cinque anni a decorrere da tale data; soppresso l’articolo 17 sul comitato Fonte · Annex, section VII (Internal market, industry, entrepreneurship and SMEs), point 5Fonte · Art. 16 and Art. 16a
  12. Si applica la direttiva (UE) 2019/1258 della Commissione: adottata ai sensi dell’articolo 16 di questa direttiva, allinea le definizioni delle unità di base SI nell’allegato della direttiva 80/181/CEE alla decisione del 2018 della Conferenza generale dei pesi e delle misure Fonte · citations, recital 2, Art. 1 and Art. 2
  13. In Danimarca la metrologia legale rientra nella legge sui prodotti (lov om produkter og markedsovervågning), che al § 2 elenca la direttiva relativa alle disposizioni comuni agli strumenti di misura e ai metodi di controllo metrologico FonteFonte · § 2, stk. 1, nr. 15
  14. Si applica il regolamento (UE) 2019/1020: la direttiva 2009/34/CE è il punto 28 del suo allegato I, per cui le autorità di vigilanza del mercato dispongono dei poteri del regolamento nei suoi confronti; la direttiva non figura nell’allegato II, per cui l’obbligo di sanzioni dell’articolo 41 si aggancia al diritto nazionale e non alla direttiva stessa Fonte · Art. 14, Art. 16, Art. 41, Art. 44, Annex I point 28 and Annex II
  15. Termine del primo periodo quinquennale del potere delegato della Commissione ai sensi dell’articolo 16 bis, paragrafo 2; la delega è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, salvo opposizione del Parlamento europeo o del Consiglio al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo Fonte · Art. 16a(2)
  16. Ultimo giorno in cui i pesi conformi alle direttive 71/317/CEE e 74/148/CEE potevano essere sottoposti a verificazione prima CE ai sensi degli articoli 8, 9 e 10 di questa direttiva Fonte · Art. 6(3)
  17. La Sikkerhedsstyrelsen diventa il dipartimento Markedsovervågning dell’Erhvervsstyrelsen e prosegue gli stessi compiti, compresi la EØF-typegodkendelse e l’autorizzazione dei laboratori di verificazione FonteFonte · § 9

Che cosa si deve fare

Obblighi per ruolo

Fabbricante10
  • Chieda l’approvazione CE del modello direttamente o tramite il Suo rappresentante stabilito nella Comunità, in un solo Stato membro per uno stesso strumento, nella lingua ufficiale di tale Stato membro, inviando contemporaneamente una copia della domanda a ciascuno degli altri Stati membri. Art. 2(4) and Annex I point 1.1
  • Indichi nella domanda il Suo nome e indirizzo o quelli del Suo rappresentante, la categoria di strumento, l’uso previsto, le caratteristiche di misura e la denominazione commerciale o il tipo, e alleghi in duplice copia una descrizione della costruzione e del funzionamento, dei dispositivi di protezione, dei dispositivi di regolazione e di aggiustamento e dei luoghi previsti per i marchi di verificazione e i sigilli, i disegni d’insieme e di dettaglio, uno schema e, se del caso, le approvazioni nazionali esistenti. Annex I points 1.2, 1.3 and 1.4
  • Metta a disposizione del servizio metrologico, per l’esame di approvazione, i campioni di riferimento, il materiale e il personale ausiliario che esso richiede, esame che riguarda l’intero funzionamento dello strumento in condizioni normali di impiego, e depositi uno strumento campione, parti, modelli in scala o disegni se il servizio lo richiede. Annex I points 2.2, 2.4 and 4
  • Apponga il simbolo di approvazione CE indicato nel certificato, l’epsilon stilizzato con le lettere dello Stato membro e le ultime due cifre dell’anno nella parte superiore e il numero di identificazione in quella inferiore, su ogni strumento conforme al modello approvato quando l’articolo 11 o una direttiva particolare lo richiede, e altrimenti a Sua discrezione; il simbolo deve essere visibile, leggibile e indelebile. Art. 4 and Annex I points 3.1 and 3.5
  • Tenga informato lo Stato membro che ha concesso l’approvazione di qualsiasi modifica o aggiunta al modello approvato e ottenga un’approvazione CE complementare quando la modifica influisce o può influire sui risultati delle misurazioni o sulle condizioni d’uso prescritte; se le norme sono cambiate in modo tale che il modello modificato potrebbe essere approvato solo in base alle nuove disposizioni, occorre invece una nuova approvazione. Art. 2(5)
  • Sorvegli la validità dell’approvazione: dura 10 anni, può essere prorogata per periodi successivi di 10 anni, non può essere prorogata dopo una modifica o un adeguamento delle disposizioni comunitarie in base alle quali non potrebbe più essere concessa e continua ad applicarsi agli strumenti già in servizio; un’approvazione a effetto limitato per una nuova tecnica dura al massimo due anni, prorogabili di un massimo di tre. Art. 5(1) and Art. 5(2)
  • Presenti gli strumenti nuovi o ricondizionati alla verificazione prima CE in base ai requisiti di misura e di costruzione della direttiva particolare e, se la verificazione ha luogo fuori dall’ufficio, metta a disposizione i campioni di riferimento, i mezzi, il personale ausiliario e una copia del certificato di approvazione CE. Art. 6, Art. 8 and Annex II point 2.3
  • Se una direttiva particolare esenta la categoria dall’approvazione CE del modello o dalla verificazione prima, apponga sotto la Sua responsabilità il simbolo dell’epsilon rovesciato o il simbolo di approvazione in un esagono. Art. 11 and Annex I points 3.3 and 3.4
  • Se diffidato, renda conformi gli strumenti al modello approvato o alla direttiva particolare; in caso contrario lo Stato membro può vietarne l’immissione sul mercato e la messa in servizio. Art. 7(4)
  • Non usi mai marchi o iscrizioni che possano essere confusi con i simboli o i marchi CE; in Danimarca la violazione delle norme sulla marcatura e sulla confusione è punita con un’ammenda. Art. 12§ 11, § 18 and § 24
Rappresentante autorizzato stabilito nella Comunità3
  • Presenti la domanda di approvazione CE del modello al posto del fabbricante soltanto se è stabilito nella Comunità, in un solo Stato membro, indicando nella domanda il Suo nome e indirizzo. Art. 2(4) and Annex I point 1.2(a)
  • Invii contemporaneamente una copia della domanda a tutti gli Stati membri e la redigga, con la corrispondenza e, se richiesto, i documenti allegati, nella lingua ufficiale dello Stato membro a cui si rivolge. Annex I point 1.1
  • In Danimarca, presenti alla Sikkerhedsstyrelsen la domanda di EØF-typegodkendelse con la documentazione che attesta che lo strumento soddisfa i requisiti di legge, e sappia che le decisioni possono essere impugnate dinanzi all’agenzia e che fornire informazioni inesatte o fuorvianti in relazione a una decisione è punito con un’ammenda. § 1, nr. 2§ 22 and § 24
Importatore4
  • Immetta sul mercato soltanto strumenti e prodotti i cui simboli o marchi CE sono stati apposti conformemente alla direttiva e alla direttiva particolare pertinente; uno Stato membro non può limitare tali prodotti, ma può agire contro gli strumenti non conformi al modello approvato. Art. 1(3) and Art. 7
  • Su richiesta, fornisca all’autorità di vigilanza del mercato documenti, specifiche tecniche, dati o informazioni sulla conformità del prodotto e informazioni sulla catena di fornitura, sulla rete di distribuzione, sulle quantità presenti sul mercato e su altri modelli con le stesse caratteristiche tecniche. Art. 14(4), points (a) and (b), and Annex I point 28
  • Adotti l’azione correttiva richiesta dall’autorità entro il termine da essa fissato se il prodotto non è conforme, azione che può consistere nel renderlo conforme, nell’impedirne la messa a disposizione o nel ritirarlo o richiamarlo. Art. 16(1), (2) and (3)
  • In Danimarca, in qualità di erhvervsdrivende, si assicuri che il prodotto immesso sul mercato rispetti le norme della legge sui prodotti e quelle adottate in base ad essa, e si attenda ingiunzioni di rimediare, di cessare la vendita, di ritirare, richiamare o distruggere un prodotto non conforme, con ammende per la mancata comunicazione di informazioni o la mancata concessione dell’accesso o per l’inosservanza di una decisione. § 4, nr. 1, § 5, stk. 1, § 14 and § 37
Distributore (grossista o dettagliante)3
  • Metta a disposizione soltanto strumenti e prodotti recanti simboli o marchi CE apposti conformemente alla direttiva e alla direttiva particolare pertinente, e non apponga né tolleri mai marchi o iscrizioni che possano essere confusi con essi. Art. 1(3) and Art. 12
  • Su richiesta, fornisca all’autorità di vigilanza del mercato i documenti e le informazioni sulla catena di fornitura di cui ha bisogno e le consenta l’accesso per ispezioni in loco e controlli fisici. Art. 14(4), points (a), (b), (d) and (e), and Annex I point 28
  • Adotti l’azione correttiva richiesta dall’autorità entro il termine da essa fissato, compresa la cessazione della messa a disposizione o il ritiro o richiamo del prodotto. Art. 16(2) and Art. 16(3)

MetrD in parole semplici

La direttiva 2009/34/CE è il quadro del sistema metrologico del vecchio approccio. Non stabilisce essa stessa requisiti per alcuno strumento: fissa le due procedure comuni, l’approvazione CE del modello di uno strumento e la verificazione prima CE di ciascuno strumento, e i simboli e i marchi che mostrano che uno strumento le ha superate, e lascia le procedure di misura, le caratteristiche e i requisiti tecnici di ciascuna categoria a direttive particolari adottate in base ad essa (art. 1, paragrafo 5). In cambio, nessuno Stato membro può impedire, vietare o limitare l’immissione sul mercato o la messa in servizio di uno strumento o prodotto recante marchi o simboli CE apposti a tali condizioni, e gli Stati membri attribuiscono all’approvazione CE del modello e alla verificazione prima lo stesso valore delle proprie misure nazionali (art. 1, paragrafi 3 e 4).

La direttiva è una rifusione della direttiva 71/316/CEE del Consiglio del 26 luglio 1971 e delle sue modifiche, adottata il 23 aprile 2009, pubblicata nella GU L 106 del 28 aprile 2009 e in vigore dal 18 maggio 2009 (artt. 20 e 21). La sua unica modifica è il regolamento (UE) 2019/1243, che dal 26 luglio 2019 ha sostituito la procedura del comitato con gli atti delegati. Il sistema che essa descrive è stato tuttavia in gran parte smantellato intorno ad essa: le direttive sugli strumenti fondate sulla direttiva 71/316/CEE sono state sostituite dalla direttiva sugli strumenti di misura dal 30 ottobre 2006 e quelle rimaste sono state abrogate dalla direttiva 2011/17/UE entro il 1° dicembre 2015, cosicché oggi il quadro rileva per il simbolo dell’epsilon rovesciato sulle bottiglie recipienti-misura, per la «e» minuscola sui preimballaggi, per l’adeguamento della direttiva sulle unità di misura e per gli strumenti ancora in servizio con vecchie approvazioni CE.

Testo ufficiale Consulti il testo consolidato su EUR-Lex: Direttiva 2009/34/CE, versione consolidata del 26 luglio 2019 (CELEX 02009L0034-20190726). L’atto originale e la sua pagina di informazioni sul documento riportano le date di pubblicazione e di entrata in vigore.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica agli strumenti, ossia agli strumenti di misura, ai loro componenti, ai dispositivi aggiuntivi e alle apparecchiature di misura; alle unità di misura, all’armonizzazione dei metodi di misura e di controllo metrologico e ai mezzi necessari per applicarli; e alla prescrizione, ai metodi di misura, al controllo metrologico e alla marcatura delle quantità dei prodotti preimballati (art. 1, paragrafi 1 e 2). Per ciascuno di essi, le direttive particolari precisano i requisiti e possono fissare la data in cui le disposizioni nazionali sono sostituite da disposizioni comunitarie (art. 1, paragrafi 5 e 6).

Ciò che il quadro copre in pratica dipende da quali direttive particolari esistano ancora. La direttiva 2004/22/CE ha abrogato undici direttive sugli strumenti dal 30 ottobre 2006: contatori del gas, contatori di liquidi diversi dall’acqua e relative apparecchiature accessorie, misure materializzate di lunghezza, contatori d’acqua fredda per quanto riguarda i contatori MI-001, strumenti per pesare a funzionamento totalizzatore continuo, contatori di energia elettrica, tassametri, sistemi di misura di liquidi diversi dall’acqua, strumenti automatici di controllo e di selezione ponderale e contatori d’acqua calda (direttiva 2004/22/CE, art. 22). La direttiva 2011/17/UE ha abrogato le otto rimaste: la calibrazione dei serbatoi delle navi dal 1° luglio 2011, e i pesi di media precisione e di precisione superiore alla media, la massa per ettolitro dei cereali, i contatori d’acqua fredda, gli alcolometri, le tabelle alcolometriche e i manometri per pneumatici dal 1° dicembre 2015; restano valide le approvazioni CE del modello e i certificati rilasciati fino al 30 novembre 2015 in base alle direttive 71/347/CEE, 75/33/CEE, 76/765/CEE e 86/217/CEE (articolo 6, paragrafo 2); i pesi conformi alle direttive 71/317/CEE e 74/148/CEE potevano invece essere sottoposti a verificazione prima CE ai sensi degli articoli 8, 9 e 10 di questa direttiva fino al 30 novembre 2025 (articolo 6, paragrafo 3), mentre la direttiva 76/766/CEE sulle tabelle alcolometriche non prevede alcuna disposizione transitoria (direttiva 2011/17/UE, artt. da 1 a 3 e art. 6). La direttiva sugli strumenti di misura 2014/32/UE copre ora dieci categorie di strumenti, da MI-001 a MI-010, a cui la direttiva (UE) 2026/706 aggiunge due ulteriori, i sistemi di misura per la ricarica dei veicoli elettrici e per i distributori di gas compresso, dal 10 ottobre 2028, e la direttiva 2014/31/UE copre tutti gli strumenti per pesare a funzionamento non automatico; entrambe utilizzano la valutazione della conformità del nuovo approccio con marcatura CE e nessuna fa riferimento all’approvazione CE del modello o alla verificazione prima CE (direttiva 2014/32/UE, artt. 2, paragrafo 1, e 7; direttiva (UE) 2026/706, artt. 1 e 3; direttiva 2014/31/UE, art. 1, paragrafo 1).

Fanno ancora riferimento al quadro i prodotti dell’articolo 1, paragrafo 1, lettere b) e c). La direttiva 75/107/CEE del Consiglio impone al fabbricante di una bottiglia recipiente-misura di apporre sotto la propria responsabilità il simbolo dell’articolo 6, l’epsilon rovesciato (direttiva 75/107/CEE, allegato I, punto 5). La direttiva 76/211/CEE del Consiglio riprende la forma della «e» minuscola sui preimballaggi dal disegno della sezione 3 dell’allegato II e applica per analogia il divieto di marchi confondibili e l’articolo sul controllo in servizio (direttiva 76/211/CEE, allegato I, punti 3.3 e 6). I suoi allegati non passano più attraverso il quadro: il regolamento (UE) 2019/1243 ne ha sostituito l’articolo 6 con una delega per atti delegati e ha inserito l’articolo 6 bis, per cui dal 26 luglio 2019 la Commissione modifica direttamente gli allegati I e II di tale direttiva. E la direttiva (UE) 2019/1258 della Commissione, che ha allineato le definizioni delle unità di base del SI nella direttiva 80/181/CEE alla decisione del 2018 della Conferenza generale dei pesi e delle misure, è stata adottata in base all’articolo 16 di questa direttiva, il cui considerando la descrive come il quadro generale per le direttive particolari sulle unità di misura (direttiva (UE) 2019/1258, visto e considerando 2).

Gli obblighi gravano sul fabbricante o sul suo rappresentante stabilito nella Comunità, che soli possono chiedere l’approvazione CE del modello e che appongono i simboli (art. 2, paragrafo 4, art. 4, art. 6 e art. 11); i servizi metrologici degli Stati membri eseguono gli esami e appongono i marchi di verificazione (artt. 10 e 13). Gli importatori e i distributori non sono contemplati dalla direttiva, bensì dal regolamento (UE) 2019/1020, che la elenca come punto 28 dell’allegato I, e in Danimarca dalla legge sui prodotti in quanto erhvervsdrivende (regolamento (UE) 2019/1020, art. 3 e allegato I; lovbekendtgørelse n. 22 del 2026, § 4).

Che cosa è necessario fare

Approvazione CE del modello

Gli Stati membri concedono l’approvazione CE del modello conformemente alla direttiva e alla direttiva particolare pertinente; l’approvazione costituisce l’ammissione alla verificazione prima CE e, se la verificazione non è richiesta, l’autorizzazione a immettere gli strumenti sul mercato e a metterli in servizio, e una categoria esentata dall’approvazione dalla propria direttiva particolare passa direttamente alla verificazione (art. 2, paragrafi 1 e 2). La domanda può essere presentata soltanto dal fabbricante o dal suo rappresentante stabilito nella Comunità, in un solo Stato membro per uno stesso strumento, nella lingua ufficiale di tale Stato membro, con copia inviata contemporaneamente a tutti gli altri Stati membri; indica il nome e l’indirizzo del richiedente, la categoria, l’uso previsto, le caratteristiche di misura e il tipo, ed è corredata in duplice copia da descrizioni della costruzione e del funzionamento, dei dispositivi di protezione, dei dispositivi di regolazione e dei luoghi previsti per i marchi di verificazione e i sigilli, da disegni, da uno schema e dalle eventuali approvazioni nazionali già concesse (art. 2, paragrafo 4, e allegato I, punti da 1.1 a 1.4). L’esame comprende uno studio dei documenti e un esame delle caratteristiche di misura nei laboratori del servizio metrologico, in laboratori approvati o nel luogo di fabbricazione, di consegna o di installazione, oppure dei soli documenti se le caratteristiche sono note in dettaglio, e riguarda l’intero funzionamento dello strumento in condizioni normali di impiego; il servizio può richiedere al richiedente campioni di riferimento, materiale e personale ausiliario e, nei casi menzionati dalle direttive particolari, il deposito di uno strumento campione (allegato I, punti 2 e 4).

Lo Stato membro che ha eseguito l’esame redige il certificato di approvazione CE del modello e lo trasmette al richiedente, inviandone copia alla Commissione e agli altri Stati membri, che possono anche ottenere le relazioni d’esame (art. 4 e allegato I, punto 5). L’approvazione ha validità di 10 anni, prorogabile per periodi successivi di 10 anni, senza limite al numero di strumenti; non può essere prorogata dopo una modifica o un adeguamento delle disposizioni comunitarie in base alle quali non potrebbe più essere concessa, ma continua ad applicarsi agli strumenti già in servizio (art. 5, paragrafo 1). Le modifiche o le aggiunte che influiscono o possono influire sui risultati delle misurazioni o sulle condizioni d’uso prescritte richiedono un’approvazione complementare dello Stato membro che ha concesso l’approvazione, oppure una nuova approvazione se le norme sono cambiate (art. 2, paragrafo 5). Quando si utilizza una nuova tecnica non prevista da una direttiva particolare, può essere concessa un’approvazione a effetto limitato previa consultazione degli altri Stati membri, con limiti al numero, notifica dei luoghi di installazione, restrizioni d’uso e sulla tecnica, per un massimo di due anni prorogabili di un massimo di tre (art. 5, paragrafo 2). L’ex articolo 5, paragrafo 3, sull’adeguamento degli allegati dopo tali approvazioni è stato soppresso dal regolamento (UE) 2019/1243 perché le approvazioni limitate non esistono più.

Verificazione prima CE

La verificazione prima CE è l’esame di uno strumento nuovo o ricondizionato e la conferma della sua conformità al modello approvato e ai requisiti della direttiva e delle direttive particolari, attestata dal marchio di verificazione prima CE; può essere eseguita con un metodo diverso dal controllo unitario nei casi precisati dalle direttive particolari (art. 8, paragrafi 1 e 2). Il servizio metrologico accerta se lo strumento appartiene a una categoria esentata dall’approvazione del modello e soddisfa i requisiti tecnici di costruzione e di funzionamento, oppure se ha un’approvazione ed è conforme al modello approvato, ed esamina le caratteristiche metrologiche, gli errori massimi tollerati, la costruzione nella misura in cui garantisce che le caratteristiche non si deteriorino in condizioni normali di impiego e la presenza delle iscrizioni e delle targhette prescritte (art. 9). La verificazione si svolge in una sola fase per gli strumenti che costituiscono un insieme all’uscita dalla fabbrica e in due o più fasi per gli strumenti il cui corretto funzionamento dipende dalle condizioni di installazione o di utilizzo, con l’ultima fase nel luogo di installazione e le altre in un luogo scelto dal servizio; fuori dall’ufficio il servizio può richiedere campioni di riferimento, mezzi, personale ausiliario e una copia del certificato di approvazione (allegato II, punti 1 e 2). L’obbligo dello Stato membro di accettare uno strumento recante il marchio dura fino alla fine dell’anno successivo a quello in cui il marchio è stato apposto, salvo che una direttiva particolare preveda un periodo più lungo (art. 8, paragrafo 4).

Simboli e marchi

Il simbolo di approvazione CE dell’articolo 4 è una lettera epsilon stilizzata che contiene, nella parte superiore, le lettere maiuscole distintive dello Stato membro che ha concesso l’approvazione e le ultime due cifre dell’anno e, nella parte inferiore, un numero di identificazione attribuito dal servizio metrologico; la lettera P della stessa dimensione davanti ad esso indica un’approvazione limitata (allegato I, punti 3.1 e 3.2). Quando una categoria che rientra in una direttiva particolare non richiede l’approvazione CE del modello, il fabbricante può apporre sotto la propria responsabilità il simbolo speciale dell’articolo 6, lo stesso epsilon rovesciato simmetricamente rispetto a un asse verticale e privo di altre indicazioni, salvo diversa disposizione di una direttiva particolare (art. 6 e allegato I, punto 3.3). Quando non è richiesta la verificazione prima CE, il fabbricante appone il simbolo dell’articolo 11, il simbolo di approvazione in un esagono (art. 11 e allegato I, punto 3.4). Tutti i simboli apposti dal fabbricante devono trovarsi in un punto visibile di ciascuno strumento e di tutte le apparecchiature accessorie presentate alla verificazione, leggibili e indelebili (allegato I, punto 3.5). Il marchio finale di verificazione prima CE, apposto sotto la responsabilità dello Stato membro quando lo strumento è stato completamente verificato, consta di due bolli: una «e» minuscola con le lettere dello Stato membro e, se necessario, una cifra della suddivisione territoriale nella metà superiore e il numero di identificazione dell’agente o dell’ufficio di verificazione nella metà inferiore, e le ultime due cifre dell’anno di verificazione in un esagono; il marchio di verificazione parziale è il solo primo bollo e funge anche da sigillo, e i diametri effettivi dei cerchi descritti attorno ai marchi sono 1,6 mm, 3,2 mm, 6,3 mm e 12,5 mm (art. 10 e allegato II, punto 3). Gli Stati membri devono impedire l’uso di marchi o iscrizioni che possano essere confusi con i simboli o i marchi CE, notificare reciprocamente e alla Commissione i servizi autorizzati a esaminare, certificare e contrassegnare e possono esigere le iscrizioni prescritte nella propria lingua ufficiale (artt. 12, 13 e 14). Gli elenchi dei paesi dell’allegato I, punto 3.1, e dell’allegato II, punto 3.1.1.1, del testo consolidato vanno da B per il Belgio a UK per il Regno Unito.

Ritiro, controllo in servizio e decisioni

Lo Stato membro che ha concesso un’approvazione CE del modello può ritirarla quando gli strumenti non sono conformi al modello approvato o alla direttiva particolare, quando non sono soddisfatti i requisiti metrologici del certificato o i limiti di un’approvazione limitata, o quando l’approvazione è stata concessa indebitamente, e deve ritirarla quando gli strumenti del modello rivelano in servizio un difetto di carattere generale che li rende inadatti all’uso previsto; può quindi vietare l’immissione sul mercato e la messa in servizio degli strumenti fino a nuovo avviso, informandone gli altri Stati membri e la Commissione, e la stessa procedura si applica agli strumenti esentati dalla verificazione prima CE il cui fabbricante, dopo debita diffida, non li renda conformi (art. 7). Le direttive particolari precisano i requisiti di controllo degli strumenti in servizio recanti simboli o marchi CE, in particolare gli errori massimi tollerati in servizio, e requisiti nazionali meno severi per gli strumenti non contrassegnati possono servire da criteri (art. 15). Ogni decisione che rifiuta o ritira l’approvazione, rifiuta la verificazione o vieta l’immissione sul mercato o la messa in servizio deve essere motivata e notificata con l’indicazione dei rimedi e dei termini previsti dal diritto nazionale (art. 18).

Adeguamento al progresso tecnico

Dal regolamento (UE) 2019/1243, la Commissione è abilitata ad adottare atti delegati che modificano gli allegati I e II per adeguarli al progresso tecnico (art. 16). Il potere è conferito per cinque anni a decorrere dal 26 luglio 2019 e tacitamente prorogato per periodi di identica durata, salvo opposizione del Parlamento europeo o del Consiglio al più tardi tre mesi prima della fine di ciascun periodo; può essere revocato in qualsiasi momento, la Commissione consulta gli esperti degli Stati membri prima di adottare un atto e un atto entra in vigore solo se nessuna delle due istituzioni solleva obiezioni entro tre mesi, prorogabili di due (art. 16 bis). L’ex articolo 17 sul comitato è stato soppresso. La delega è inoltre più ristretta di quella che ha sostituito: fino al 26 luglio 2019 l’articolo 16 riguardava «gli allegati I e II della presente direttiva e gli allegati delle direttive particolari di cui all’articolo 1», ed è così che la Commissione ha adottato, il 23 luglio 2019, tre giorni prima del cambiamento, la direttiva (UE) 2019/1258 sulle unità di base del SI nella direttiva 80/181/CEE, secondo la procedura del comitato del vecchio articolo 17; il nuovo articolo 16 riguarda soltanto gli allegati I e II di questa direttiva, e gli Stati membri dovevano applicare la direttiva (UE) 2019/1258 dal 13 giugno 2020.

Obblighi per ruolo

Il fabbricante chiede l’approvazione, fornisce il fascicolo, i campioni di riferimento e gli strumenti campione, appone il simbolo di approvazione o i simboli di esenzione, tiene informato lo Stato membro che ha concesso l’approvazione delle modifiche, sorveglia la validità di 10 anni, presenta gli strumenti alla verificazione e rende conformi gli strumenti non conformi quando è diffidato (art. 2, artt. da 4 a 8 e allegato I). Il rappresentante autorizzato stabilito nella Comunità può presentare la domanda al posto del fabbricante e riceve il certificato ed eventuali rifiuti motivati (art. 2, paragrafo 4, art. 4 e art. 18). Gli importatori e i distributori immettono sul mercato e mettono a disposizione soltanto prodotti i cui simboli o marchi CE sono stati correttamente apposti, e devono alle autorità di vigilanza del mercato i documenti, le informazioni sulla catena di fornitura e le azioni correttive del regolamento (UE) 2019/1020 (art. 1, paragrafo 3; regolamento (UE) 2019/1020, artt. 14 e 16). I proprietari e gli utilizzatori di strumenti in servizio si attengono ai requisiti di controllo in servizio precisati dalle direttive particolari o dalle norme nazionali (art. 15).

Applicazione e sanzioni

La direttiva non contiene un articolo sulle sanzioni. La sua applicazione consiste nello strumentario amministrativo degli articoli 7, 12 e 18: ritiro dell’approvazione CE del modello, divieto degli strumenti fino a nuovo avviso, prevenzione dei marchi confondibili e decisioni motivate con i rimedi nazionali. Dal 16 luglio 2021 la direttiva è il punto 28 dell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1020, per cui le autorità di vigilanza del mercato possono esigere documenti e informazioni sulla catena di fornitura, eseguire ispezioni, ordinare azioni correttive entro un termine stabilito e vietare, ritirare, richiamare o distruggere i prodotti non conformi (regolamento (UE) 2019/1020, artt. 14, 16 e 44). La direttiva non figura tra gli atti elencati nell’allegato II di tale regolamento, per cui l’obbligo di stabilire sanzioni ai sensi del suo articolo 41 si aggancia al diritto nazionale e non alla direttiva stessa.

In Danimarca la direttiva è attuata dalla bekendtgørelse n. 1139 del 15 dicembre 2003 sulla EØF-typegodkendelse og -verifikation, emanata dalla Sikkerhedsstyrelsen ai sensi della lov om erhvervsfremme, in vigore dal 1° gennaio 2004 e modificata dai decreti n. 161 del 5 marzo 2008 e n. 349 del 30 marzo 2010. Dalla modifica del 2010 la EØF-typegodkendelse è richiesta alla Sikkerhedsstyrelsen e da essa concessa; la Sikkerhedsstyrelsen autorizza anche i laboratori che eseguono la EØF-førstegangsverifikation, a condizione che siano in possesso dell’accreditamento necessario rilasciato da DANAK o da un organismo di accreditamento equivalente firmatario dell’accordo multilaterale EA sul riconoscimento reciproco; il decreto rispecchia il fascicolo di domanda, la validità di 10 anni, le approvazioni complementari e limitate, i simboli di esenzione, le fasi e i marchi di verificazione della direttiva, assoggetta gli strumenti in servizio con marchi CE alle norme generali danesi sugli strumenti soggetti a controllo, consente di impugnare le decisioni dinanzi alla Sikkerhedsstyrelsen e punisce con un’ammenda la comunicazione di informazioni inesatte o fuorvianti in relazione a una decisione e le violazioni delle norme sulla marcatura, sul ritiro e sui marchi confondibili, con responsabilità delle imprese (§§ 2, 3, 7, 12, 13, 15, da 17 a 22 e 24). Dal 1° luglio 2021 la metrologia legale rientra nella legge sui prodotti, lov om produkter og markedsovervågning (lovbekendtgørelse n. 22 dell’8 gennaio 2026), che integra il regolamento (UE) 2019/1020, elenca la direttiva relativa alle disposizioni comuni agli strumenti di misura e ai metodi di controllo metrologico al § 2, stk. 1, nr. 15, designa l’Erhvervsstyrelsen come autorità di controllo, le consente di emanare ingiunzioni e divieti, anche nei confronti del proprietario di uno strumento utilizzato per una misurazione su cui si fonda un pagamento, e punisce con ammende chi non fornisce informazioni o accesso o disattende le sue decisioni; poiché questa direttiva è un settore di prodotti rientrante nel § 2, stk. 1, nr. 15, la pena può arrivare alla reclusione fino a 2 anni in presenza di circostanze aggravanti, che il § 37, stk. 2, definisce come pericolo per la sicurezza o la salute, incidente che causi lesioni gravi o la morte, reiterazione dopo una precedente condanna per una violazione analoga o violazione sistematica commessa a scopo di lucro, con responsabilità delle imprese (§ 1, § 2, § 9, § 14, § 16, § 16 a e § 37). Da gennaio 2026 la Sikkerhedsstyrelsen è il dipartimento Markedsovervågning dell’Erhvervsstyrelsen e svolge gli stessi compiti di prima.

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Fonti

Questa guida fornisce informazioni di carattere generale e non costituisce una consulenza legale.

Sanzioni

Applicato da I servizi metrologici degli Stati membri applicano la direttiva: concedono, prorogano e ritirano l’approvazione CE del modello, eseguono la verificazione prima CE, apponono i marchi di verificazione, impediscono l’uso di marchi confondibili e possono vietare l’immissione sul mercato e la messa in servizio degli strumenti il cui modello approvato presenti un difetto di carattere generale; ogni rifiuto, ritiro o divieto è motivato e impugnabile con i rimedi previsti dal diritto nazionale. Dal 16 luglio 2021 la direttiva è il punto 28 dell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1020, per cui le autorità nazionali di vigilanza del mercato dispongono anche dei poteri di indagine e di esecuzione di tale regolamento. In Danimarca la direttiva è attuata dalla bekendtgørelse n. 1139 del 15 dicembre 2003 sull’approvazione e la verificazione CEE (om EØF-typegodkendelse og -verifikation), in base alla quale la Sikkerhedsstyrelsen riceve le domande di EØF-typegodkendelse e la concede, e autorizza i laboratori accreditati che eseguono la EØF-førstegangsverifikation; dal 1° luglio 2021 la metrologia legale rientra nella legge sui prodotti (lov om produkter og markedsovervågning), che elenca la direttiva al § 2, designa l’Erhvervsstyrelsen come autorità di controllo e prevede ingiunzioni, divieti e ammende che, in presenza di circostanze aggravanti, possono arrivare alla reclusione fino a 2 anni; da gennaio 2026 la Sikkerhedsstyrelsen è il dipartimento Markedsovervågning dell’Erhvervsstyrelsen.

La direttiva non contiene un articolo sulle sanzioni. Il suo strumentario è amministrativo: lo Stato membro che ha concesso un’approvazione CE del modello può ritirarla quando gli strumenti non sono conformi al modello approvato o alla direttiva particolare, quando non sono soddisfatti i requisiti metrologici del certificato o quando l’approvazione è stata concessa indebitamente, deve ritirarla quando gli strumenti del modello rivelano in servizio un difetto di carattere generale, e può quindi vietare l’immissione sul mercato e la messa in servizio degli strumenti fino a nuovo avviso, informandone gli altri Stati membri e la Commissione; lo stesso vale per gli strumenti esentati dalla verificazione prima CE il cui fabbricante, dopo debita diffida, non li renda conformi, e gli Stati membri devono impedire l’uso di marchi che possano essere confusi con i simboli o i marchi CE. Ogni rifiuto, ritiro o divieto deve essere motivato e notificato con l’indicazione dei rimedi disponibili e dei relativi termini. Dal 16 luglio 2021 la direttiva è il punto 28 dell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1020, le cui autorità di vigilanza del mercato possono esigere documenti e informazioni sulla catena di fornitura, richiedere azioni correttive entro un termine stabilito, impedire la messa a disposizione di un prodotto o farlo ritirare, richiamare o distruggere; la direttiva non figura nell’allegato II di tale regolamento, per cui le sanzioni derivano dal diritto nazionale. In Danimarca la bekendtgørelse n. 1139 del 15 dicembre 2003 sulla EØF-typegodkendelse og -verifikation punisce con un’ammenda la comunicazione di informazioni inesatte o fuorvianti in relazione a una decisione e le violazioni delle norme sulla marcatura, sul ritiro e sui marchi confondibili, con responsabilità delle imprese; dal 1° luglio 2021 la metrologia legale rientra nella legge sui prodotti (lov om produkter og markedsovervågning, lovbekendtgørelse n. 22 dell’8 gennaio 2026), che integra il regolamento (UE) 2019/1020, elenca la direttiva al § 2, stk. 1, nr. 15, designa l’Erhvervsstyrelsen come autorità di controllo, le consente di emanare ingiunzioni e divieti, anche nei confronti del proprietario di uno strumento utilizzato per una misurazione su cui si fonda un pagamento, e punisce con ammende chi non fornisce informazioni o accesso o disattende le sue decisioni, con pene che, in presenza di circostanze aggravanti, possono arrivare alla reclusione fino a 2 anni perché gli strumenti di misura e i metodi di controllo metrologico sono un settore di prodotti rientrante nel § 2, stk. 1, nr. 15 (§ 37, stk. 2); da gennaio 2026 la Sikkerhedsstyrelsen è il dipartimento Markedsovervågning dell’Erhvervsstyrelsen.

Fonte · Art. 7, Art. 12 and Art. 18Fonte · Art. 14, Art. 16, Art. 41, Annex I point 28 and Annex IIFonte · § 14, § 18, § 21 and § 24Fonte · § 1, § 2, stk. 1, nr. 15, § 9, § 14, § 16, § 16 a and § 37Fonte

Che cosa è cambiato

Entrata in vigore, modifiche e voci di Compliance Radar per MetrD, dalla più recente.

  1. Orientamenti

    Guida riscritta a partire dal testo ufficiale

    Il corpo del testo è stato riscritto a partire dal testo consolidato della direttiva 2009/34/CE, del regolamento (UE) 2019/1243, della direttiva 2011/17/UE, delle direttive MID e NAWI, delle direttive 75/107/CEE e 76/211/CEE, del regolamento (UE) 2019/1020 e del decreto danese n. 1139 del 2003 e della legge danese sui prodotti: la struttura per articoli segue ora l’atto (22 articoli e quattro allegati), i simboli e i marchi sono descritti in base agli allegati I e II, l’abrogazione di ogni direttiva particolare sugli strumenti è datata, e sono state eliminate le precedenti affermazioni secondo cui la MID e la direttiva NAWI si fondano su questa direttiva e i rappresentanti autorizzati e gli importatori si avvalgono delle sue disposizioni per immettere gli strumenti sul mercato, in quanto non supportate dal testo.

    Fonte · Art. 1 to Art. 22 and Annex I to Annex IV
  2. Orientamenti

    La Sikkerhedsstyrelsen diventa parte dell’Erhvervsstyrelsen

    Da gennaio 2026 la Sikkerhedsstyrelsen è un dipartimento dell’Erhvervsstyrelsen denominato Markedsovervågning e svolge gli stessi compiti di prima, compresi la EØF-typegodkendelse e l’autorizzazione dei laboratori per la EØF-førstegangsverifikation ai sensi del decreto n. 1139 del 2003; la legge sui prodotti, nel testo consolidato dell’8 gennaio 2026, designa l’Erhvervsstyrelsen come autorità di controllo.

    FonteFonte · § 9
  3. Si applica

    Termina la verificazione prima CE dei pesi ai sensi delle direttive abrogate

    Scade l’ultima misura transitoria della direttiva 2011/17/UE: i pesi conformi alle direttive 71/317/CEE e 74/148/CEE potevano essere sottoposti a verificazione prima CE ai sensi degli articoli 8, 9 e 10 di questa direttiva fino a tale data.

    Fonte · Art. 6(3)
  4. Si applica

    Il regolamento (UE) 2019/1020 si applica alla direttiva

    Il regolamento sulla vigilanza del mercato elenca la direttiva 2009/34/CE come punto 28 del suo allegato I, per cui le autorità nazionali dispongono dei suoi poteri di indagine e di esecuzione per la direttiva; la direttiva non figura nell’allegato II, per cui l’obbligo di sanzioni dell’articolo 41 si aggancia al diritto nazionale. In Danimarca la metrologia legale è rientrata nella legge sui prodotti il 1° luglio 2021.

    Fonte · Art. 14, Art. 41, Art. 44, Annex I point 28 and Annex IIFonte
  5. Si applica

    Si applica la direttiva (UE) 2019/1258 della Commissione ai sensi dell’articolo 16

    Adottata sulla base dell’articolo 16 di questa direttiva, la direttiva della Commissione ha allineato le definizioni delle unità di base del SI nell’allegato della direttiva 80/181/CEE alla decisione del 2018 della Conferenza generale dei pesi e delle misure; gli Stati membri dovevano recepirla entro il 13 maggio 2020 e applicarla dal 13 giugno 2020.

    Fonte · citations, recital 2, Art. 1 and Art. 2
  6. Modifica

    In vigore il regolamento (UE) 2019/1243: gli atti delegati sostituiscono la procedura del comitato

    Il regolamento del 20 giugno 2019, pubblicato nella GU L 198 del 25 luglio 2019, ha soppresso l’articolo 5, paragrafo 3, sulle approvazioni limitate, ha sostituito l’articolo 16 con una delega per modificare gli allegati I e II con atto delegato, ha inserito l’articolo 16 bis che conferisce tale potere per cinque anni a decorrere dal 26 luglio 2019 con proroga tacita e ha soppresso l’articolo 17 sul comitato.

    Fonte · Annex, section VII (Internal market, industry, entrepreneurship and SMEs), point 5
  7. Si applica

    Si applicano la MID 2014/32/UE e la NAWI 2014/31/UE

    La direttiva sugli strumenti di misura e la direttiva sugli strumenti per pesare a funzionamento non automatico, nella versione rifusa, si applicano da questa data con la valutazione della conformità del nuovo approccio e la marcatura CE; la direttiva 2004/22/CE è abrogata, con i suoi certificati che restano validi, e la direttiva 2009/23/CE è abrogata.

    Fonte · Art. 50, Art. 51 and Art. 52Fonte · Art. 45 and Art. 46
  8. Si applica

    Sette direttive sugli strumenti ancora in vigore abrogate dalla direttiva 2011/17/UE

    Cessano di applicarsi le direttive 71/317/CEE e 74/148/CEE sui pesi, 71/347/CEE sulla massa per ettolitro dei cereali, 75/33/CEE sui contatori d’acqua fredda, 76/765/CEE sugli alcolometri, 76/766/CEE sulle tabelle alcolometriche e 86/217/CEE sui manometri per pneumatici; restano valide le approvazioni CE del modello e i certificati rilasciati fino al 30 novembre 2015 in base alle direttive 71/347/CEE, 75/33/CEE, 76/765/CEE e 86/217/CEE (articolo 6, paragrafo 2); i pesi conformi alle direttive 71/317/CEE e 74/148/CEE potevano invece essere sottoposti a verificazione prima CE fino al 30 novembre 2025 (articolo 6, paragrafo 3), mentre la direttiva 76/766/CEE sulle tabelle alcolometriche non prevede alcuna disposizione transitoria.

    Fonte · Art. 2, Art. 3, Art. 5(2) and Art. 6(2)
  9. Si applica

    Abrogata la direttiva 71/349/CEE sulla calibrazione dei serbatoi delle navi

    Ha effetto la prima abrogazione ai sensi della direttiva 2011/17/UE, in vigore dal 7 aprile 2011; restano valide le verificazioni prime CE eseguite e i certificati di calibrazione rilasciati fino al 30 giugno 2011.

    Fonte · Art. 1, Art. 5(1), Art. 6(1) and Art. 7
  10. Orientamenti

    Decreto danese n. 349 del 2010: la Sikkerhedsstyrelsen assume la EØF-typegodkendelse

    Il decreto modificativo designa la Sikkerhedsstyrelsen come autorità che riceve le domande di EØF-typegodkendelse e la concede e che autorizza i laboratori per la EØF-førstegangsverifikation, in sostituzione della Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond in tutto il decreto n. 1139 del 2003; il decreto n. 161 del 5 marzo 2008 aveva aggiunto in precedenza ai simboli le lettere degli Stati membri delle adesioni del 2004 e del 2007.

    Fonte · § 1 and § 2Fonte · § 1 and § 2
  11. In vigore

    In vigore la direttiva 2009/34/CE; abrogata la direttiva 71/316/CEE

    Adottata il 23 aprile 2009 e pubblicata nella GU L 106 del 28 aprile 2009, la rifusione è entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione, abrogando la direttiva 71/316/CEE, modificata dagli atti elencati nell’allegato III, parte A, e disponendo che i riferimenti ad essa si intendano fatti secondo la tavola di concordanza dell’allegato IV; non si applica alcun nuovo termine di recepimento.

    Fonte · Art. 20, Art. 21 and Annex IIIFonte · document information, dates
  12. Si applica

    Si applica la direttiva sugli strumenti di misura 2004/22/CE e abroga undici direttive sugli strumenti

    La direttiva 2004/22/CE ha abrogato le direttive del vecchio approccio sui contatori del gas, sui contatori di liquidi diversi dall’acqua e relative apparecchiature accessorie, sulle misure materializzate di lunghezza, sui contatori d’acqua fredda per quanto riguarda MI-001, sugli strumenti per pesare a funzionamento totalizzatore continuo, sui contatori di energia elettrica, sui tassametri, sui sistemi di misura di liquidi diversi dall’acqua, sugli strumenti automatici di controllo e di selezione ponderale e sui contatori d’acqua calda, con un periodo transitorio fino a dieci anni per gli strumenti conformi alle norme precedenti.

    Fonte · Art. 22, Art. 23 and Art. 24

Le domande più frequenti su MetrD

Quando ha iniziato ad applicarsi la direttiva 2009/34/CE e che cosa ha sostituito?

La direttiva 2009/34/CE è stata adottata il 23 aprile 2009, pubblicata nella GU L 106 del 28 aprile 2009 ed è entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione, il 18 maggio 2009. È una rifusione: ha abrogato la direttiva 71/316/CEE del Consiglio del 26 luglio 1971, modificata dagli atti elencati nell’allegato III, parte A, senza cambiarne la sostanza, e i riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla rifusione secondo la tavola di concordanza dell’allegato IV. I termini di recepimento della vecchia direttiva e delle sue modifiche, dal 30 gennaio 1973 per la direttiva 71/316/CEE al 9 marzo 2008 per la direttiva 2007/13/CE, restano in vigore ai sensi dell’allegato III, parte B.

Fonte · Art. 20, Art. 21, Annex III and Annex IVFonte · document information, dates
La direttiva ha ancora rilevanza ora che esistono la MID e la direttiva NAWI?

Solo ai margini. Le direttive sugli strumenti adottate in base alla direttiva quadro sono ormai scomparse: la direttiva 2004/22/CE ne ha abrogate undici dal 30 ottobre 2006, quando la direttiva sugli strumenti di misura ha assunto la disciplina dei contatori di gas, liquidi, acqua, elettricità e calore, delle misure di lunghezza, degli strumenti per pesare automatici e dei tassametri, e la direttiva 2011/17/UE ha abrogato le altre otto, l’ultima il 1° dicembre 2015. Gli strumenti per pesare a funzionamento non automatico seguono la direttiva 2014/31/UE. Fanno ancora riferimento alla direttiva 2009/34/CE il simbolo dell’epsilon rovesciato sulle bottiglie recipienti-misura ai sensi della direttiva 75/107/CEE, la «e» minuscola e gli articoli sui marchi confondibili e sul controllo in servizio applicati per analogia (mutatis mutandis) dalla direttiva 76/211/CEE sui preimballaggi, e la delega dell’articolo 16, in base alla quale la Commissione ha modificato nel 2019 la direttiva 80/181/CEE sulle unità di misura. La direttiva stessa resta in vigore ed è elencata nell’allegato I del regolamento sulla vigilanza del mercato.

Fonte · Art. 22Fonte · Art. 1 to Art. 3Fonte · Annex I point 5Fonte · Annex I point 3.3Fonte · citations and recital 2
Che cos’è l’approvazione CE del modello e quanto dura?

L’approvazione CE del modello è l’approvazione del tipo di strumento da parte di uno Stato membro ai sensi della direttiva e della direttiva particolare pertinente. Costituisce l’ammissione dello strumento alla verificazione prima CE e, se la verificazione non è richiesta, l’autorizzazione a immetterlo sul mercato e a metterlo in servizio. Può presentare la domanda soltanto il fabbricante o il suo rappresentante stabilito nella Comunità, in un solo Stato membro, e l’esame riguarda i documenti e le caratteristiche di misura del modello in condizioni normali di impiego. L’approvazione ha validità di 10 anni, può essere prorogata per periodi successivi di 10 anni, vale per un numero illimitato di strumenti, non può essere prorogata dopo una modifica delle disposizioni comunitarie in base alle quali non potrebbe più essere concessa e continua ad applicarsi agli strumenti già in servizio. Le modifiche che influiscono sui risultati delle misurazioni richiedono un’approvazione complementare. Un’approvazione a effetto limitato per una nuova tecnica non prevista da una direttiva particolare può essere concessa previa consultazione degli altri Stati membri, per un massimo di due anni, prorogabili di un massimo di tre.

Fonte · Art. 2, Art. 5 and Annex I points 1 and 2
Che cosa significano i simboli dell’epsilon e la «e» su uno strumento?

Il simbolo di approvazione CE dell’articolo 4 è una lettera epsilon stilizzata che reca nella parte superiore le lettere distintive dello Stato membro che ha concesso l’approvazione e le ultime due cifre dell’anno e nella parte inferiore un numero di identificazione; una lettera P della stessa dimensione davanti ad esso indica un’approvazione limitata. Il simbolo dell’articolo 6 è lo stesso epsilon rovesciato simmetricamente rispetto a un asse verticale, senza altre indicazioni, apposto dal fabbricante sotto la propria responsabilità quando una categoria che rientra in una direttiva particolare è esentata dall’approvazione CE del modello; è il simbolo che figura sulle bottiglie recipienti-misura. Il simbolo dell’articolo 11 è il simbolo di approvazione in un esagono, per le categorie esentate dalla verificazione prima CE. Il marchio finale di verificazione prima CE consta di due bolli: una «e» minuscola con le lettere dello Stato membro e il numero dell’ufficio di verificazione, e le ultime due cifre dell’anno di verificazione in un esagono; il marchio di verificazione parziale è la sola «e» minuscola e funge anche da sigillo. Nessuno di essi è la marcatura CE.

Fonte · Art. 4, Art. 6, Art. 10, Art. 11, Annex I points 3.1 to 3.4 and Annex II point 3.1
Come funziona la verificazione prima CE?

La verificazione prima CE è l’esame di uno strumento nuovo o ricondizionato e la conferma della sua conformità al modello approvato e ai requisiti della direttiva e delle direttive particolari, attestata dal marchio di verificazione prima CE. Il servizio metrologico accerta anzitutto se lo strumento appartiene a una categoria esentata dall’approvazione del modello e soddisfa i requisiti tecnici, oppure se ha un’approvazione ed è conforme al modello approvato, quindi esamina le caratteristiche metrologiche, gli errori massimi tollerati, la costruzione e la presenza delle iscrizioni e delle targhette prescritte. La verificazione si svolge in una sola fase per gli strumenti che costituiscono un insieme all’uscita dalla fabbrica e in due o più fasi per gli strumenti il cui corretto funzionamento dipende dall’installazione, con l’ultima fase nel luogo di installazione. L’obbligo di uno Stato membro di accettare uno strumento recante il marchio dura fino alla fine dell’anno successivo a quello di apposizione del marchio, salvo che una direttiva particolare preveda un periodo più lungo.

Fonte · Art. 8, Art. 9, Art. 10 and Annex II points 1 and 2
Uno Stato membro può rifiutare uno strumento che reca simboli o marchi CE?

Non in base alla direttiva e alle direttive particolari. Nessuno Stato membro può impedire, vietare o limitare l’immissione sul mercato o la messa in servizio di uno strumento o prodotto recante marchi o simboli CE apposti alle condizioni della direttiva e della direttiva particolare pertinente, e gli Stati membri attribuiscono all’approvazione CE del modello e alla verificazione prima lo stesso valore delle proprie misure nazionali. Gli Stati membri possono tuttavia esigere le iscrizioni prescritte nella propria lingua ufficiale, le direttive particolari fissano i requisiti di controllo degli strumenti in servizio e lo Stato membro che ha concesso un’approvazione può ritirarla e vietare gli strumenti fino a nuovo avviso quando essi rivelano in servizio un difetto di carattere generale, informandone gli altri Stati membri e la Commissione.

Fonte · Art. 1(3), Art. 1(4), Art. 7, Art. 14 and Art. 15
Chi si occupa in Danimarca dell’approvazione CE del modello e della verificazione, e quali sono le sanzioni?

La bekendtgørelse n. 1139 del 15 dicembre 2003 sulla EØF-typegodkendelse og -verifikation attua la direttiva; dal decreto n. 349 del 30 marzo 2010 la EØF-typegodkendelse è richiesta alla Sikkerhedsstyrelsen e da essa concessa, e la stessa autorizza anche i laboratori che eseguono la EØF-førstegangsverifikation, a condizione che siano in possesso dell’accreditamento necessario rilasciato da DANAK o da un organismo di accreditamento equivalente firmatario dell’accordo multilaterale EA sul riconoscimento reciproco. Le approvazioni hanno validità di 10 anni, gli strumenti in servizio con marchi CE sono controllati secondo le norme generali danesi sugli strumenti soggetti a controllo, e la comunicazione di informazioni inesatte o la violazione delle norme sulla marcatura, sul ritiro e sui marchi confondibili sono punite con un’ammenda, con responsabilità delle imprese. Dal 1° luglio 2021 la metrologia legale rientra nella legge sui prodotti, che elenca la direttiva al § 2, designa l’Erhvervsstyrelsen come autorità di controllo e prevede ingiunzioni e divieti, anche nei confronti del proprietario di uno strumento utilizzato per una misurazione su cui si fonda un pagamento, e ammende che, in presenza di circostanze aggravanti, possono arrivare alla reclusione fino a 2 anni. Da gennaio 2026 la Sikkerhedsstyrelsen è il dipartimento Markedsovervågning dell’Erhvervsstyrelsen.

Fonte · § 2, § 3, § 7, § 12, § 15, § 19, § 20 and § 24Fonte · § 1Fonte · § 2, stk. 1, nr. 15, § 9, § 14, § 16 a and § 37Fonte
Che cosa ha modificato il regolamento (UE) 2019/1243?

Dal 26 luglio 2019 ha allineato la direttiva al trattato di Lisbona. È stato soppresso l’articolo 5, paragrafo 3, che consentiva agli Stati membri che avevano concesso approvazioni CE del modello a effetto limitato di chiedere l’adeguamento degli allegati, perché tali approvazioni non esistono più; l’articolo 16 abilita ora la Commissione ad adottare atti delegati che modificano gli allegati I e II per adeguarli al progresso tecnico; il nuovo articolo 16 bis conferisce tale potere per cinque anni a decorrere dal 26 luglio 2019, tacitamente prorogato per periodi di identica durata salvo opposizione del Parlamento europeo o del Consiglio, con consultazione di esperti degli Stati membri e un periodo di opposizione di tre mesi; ed è stato soppresso l’articolo 17 sulla procedura del comitato. È l’unico atto che abbia modificato la direttiva dal 2009.

Fonte · Annex, section VII (Internal market, industry, entrepreneurship and SMEs), point 5Fonte · Art. 16 and Art. 16a and the list of amending acts

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Fonti

  1. Direttiva 2009/34/CE relativa alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico, testo consolidato del 26 luglio 2019 (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02009L0034-20190726
  2. Direttiva 2009/34/CE come pubblicata nella GU L 106 del 28 aprile 2009 (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32009L0034
  3. Informazioni sul documento, date e relazioni per il CELEX 32009L0034 (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32009L0034
  4. Regolamento (UE) 2019/1243 che adegua alcuni atti che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo agli articoli 290 e 291 TFUE (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1243
  5. Direttiva 2011/17/UE che abroga otto direttive sulla metrologia adottate in base alla direttiva 71/316/CEE (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32011L0017
  6. Direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura, testo consolidato del 1° dicembre 2009 (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02004L0022-20091201
  7. Direttiva 2014/32/UE relativa agli strumenti di misura, testo consolidato del 27 gennaio 2015 (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02014L0032-20150127
  8. Direttiva (UE) 2026/706 che modifica la direttiva 2014/32/UE per quanto riguarda le apparecchiature di alimentazione per veicoli elettrici, i distributori di gas compresso e i contatori di energia elettrica, di gas e di energia termica (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32026L0706
  9. Direttiva 2014/31/UE relativa agli strumenti per pesare a funzionamento non automatico (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0031
  10. Direttiva (UE) 2019/1258 della Commissione che modifica l’allegato della direttiva 80/181/CEE per quanto riguarda le definizioni delle unità di base del SI (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019L1258
  11. Direttiva 75/107/CEE del Consiglio concernente le bottiglie utilizzate come recipienti-misura (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31975L0107
  12. Direttiva 76/211/CEE del Consiglio relativa al precondizionamento in massa o in volume di taluni prodotti in imballaggi preconfezionati, testo consolidato del 26 luglio 2019 (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:01976L0211-20190726
  13. Regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1020
  14. Metrologia legale (Commissione europea, DG GROW) https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/goods/building-blocks/legal-metrology_en
  15. Strumenti di misura e per pesare nell’UE (Commissione europea, DG GROW) https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/goods/building-blocks/legal-metrology/measuring-weighing-instruments-eu_en
  16. Bekendtgørelse nr. 1139 af 15. december 2003 om EØF-typegodkendelse og -verifikation (Retsinformation) https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2003/1139
  17. Bekendtgørelse nr. 161 af 5. marts 2008 om ændring af bekendtgørelse om EØF-typegodkendelse og -verifikation (Retsinformation) https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2008/161
  18. Bekendtgørelse nr. 349 af 30. marts 2010 om ændring af bekendtgørelse om EØF-typegodkendelse og -verifikation (Retsinformation) https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2010/349
  19. Bekendtgørelse af lov om produkter og markedsovervågning, LBK nr. 22 af 8. januar 2026 (Retsinformation) https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2026/22
  20. Regler og bekendtgørelser for måling og vægt (Sikkerhedsstyrelsen) https://sik.dk/erhverv/produkter/love-og-regler/vaegte-og-maalere/regler-og-vejledning-maaling-vaegt-og-e-maerkning
  21. Legal måling og vejning (legal metrologi) (Sikkerhedsstyrelsen) https://www.sik.dk/erhverv/produkter/maaling-og-vaegt-metrologi/vejledninger/legal-maaling-og-vejning-legal-metrologi
  22. Typegodkendelser, oversigt over nationale og EØF-typegodkendelser (Sikkerhedsstyrelsen) https://www.sik.dk/erhverv/produkter/maaling-og-vaegt-metrologi/typegodkendelser
  23. Sikkerhedsstyrelsen, en del af Erhvervsstyrelsen da gennaio 2026 (Erhvervsstyrelsen) https://erhvervsstyrelsen.dk/sikkerhedsstyrelsen-en-del-af-erhvervsstyrelsen

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Conphora compliance team, Redattori di conformità, Conphora
Rivista il
24 settembre 2026
Prossima revisione
12 marzo 2027
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Conphora (2026). MetrD: Direttiva quadro sulla metrologia (Direttiva 2009/34/CE), spiegato. Consultato il 13 ottobre 2026 da https://www.conphora.com/it/regolamenti-ue/metrd/
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