La BottD in sintesi
La direttiva sulle bottiglie recipienti-misura, formalmente direttiva 75/107/CEE del Consiglio del 19 dicembre 1974, è uno degli atti di metrologia più antichi ancora in vigore nell’Unione. Permette a una bottiglia di svolgere la misurazione: una bottiglia di vetro fabbricata secondo le tolleranze della direttiva, con un volume di espansione costante per tutte le bottiglie dello stesso modello, può essere riempita fino a un livello marcato o a vuoto costante e conterrà allora la propria capacità nominale entro un errore noto, così che il confezionatore non deve misurare separatamente il liquido (art. 1 e allegato I punti da 1 a 3). La direttiva è stata adottata perché diversi Stati membri avevano norme obbligatorie e divergenti sulla fabbricazione e sul collaudo di tali bottiglie, che ostacolavano gli scambi (considerando).
Si tratta di un’armonizzazione facoltativa. Nessuno è obbligato a fabbricare bottiglie recipienti-misura, ma solo le bottiglie che soddisfano la direttiva possono recare il segno CEE, l’epsilon rovesciato che somiglia a un 3, e uno Stato membro non può rifiutare, vietare o limitare l’immissione sul mercato e l’uso come recipienti-misura di bottiglie che soddisfano i suoi requisiti e le sue prove per motivi relativi al loro volume, alla determinazione del loro volume o ai metodi con cui sono state controllate (art. 2 e art. 3). L’atto ha cinque articoli e due allegati, è entrato in vigore con la notifica il 20 dicembre 1974, andava recepito entro 18 mesi, cioè entro il 20 giugno 1976 (art. 4), e non è mai stato modificato.
Testo ufficiale Il testo della direttiva è consultabile su EUR-Lex: direttiva 75/107/CEE del Consiglio (CELEX 31975L0107). Non esiste una versione consolidata, perché nessun atto l’ha modificata; la pagina delle informazioni sul documento riporta le date di notifica e di recepimento.
Campo di applicazione
La direttiva si applica ai recipienti comunemente denominati bottiglie, in vetro o in altra sostanza dotata di rigidità e stabilità tali da offrire le stesse garanzie metrologiche del vetro, quando ricorrono tre condizioni: sono chiusi con tappo o concepiti per esserlo e destinati alla conservazione, al trasporto o alla consegna di liquidi; hanno una capacità nominale compresa tra 0,05 litri e 5 litri inclusi; e presentano caratteristiche metrologiche, cioè caratteristiche costruttive e uniformità di fabbricazione, tali da poter essere usati come recipienti-misura, ossia da consentire di misurarne il contenuto con sufficiente precisione quando sono riempiti fino a un livello specificato o a una percentuale specificata della capacità a raso. Tali recipienti sono denominati bottiglie recipienti-misura (art. 1).
Tre capacità definiscono una bottiglia, tutte specificate a 20 gradi Celsius: la capacità nominale Vn riportata sulla bottiglia, che è il volume di liquido che si ritiene essa contenga quando è riempita alle condizioni d’uso previste; la capacità a raso, il volume quando è riempita fino al bordo; e la capacità effettiva, il volume che essa contiene di fatto quando è riempita esattamente alle condizioni corrispondenti teoricamente alla capacità nominale (allegato I punto 1). Le bottiglie sono riempite a livello costante o a vuoto costante, e per tutte le bottiglie dello stesso modello la distanza tra il livello di riempimento teorico e il bordo, nonché la differenza tra capacità a raso e capacità nominale, detta volume di espansione o vuoto, devono essere sensibilmente costanti (allegato I punto 2).
Restano fuori dalla direttiva i recipienti inferiori a 0,05 litri o superiori a 5 litri, i recipienti privi della rigidità e della stabilità del vetro e le bottiglie semplicemente non fabbricate né marcate come recipienti-misura. Le misure di capacità per il servizio, come un bicchiere, una brocca o un dosatore per liquidi venduti per il consumo immediato, sono misure materiali ai sensi dell’allegato MI-008 della direttiva sugli strumenti di misura 2014/32/UE. Il suo articolo 2, paragrafo 1, come sostituito dalla direttiva (UE) 2026/706 dell’11 marzo 2026 con effetto dal 9 aprile 2026, elenca dodici categorie di strumenti — le due nuove sono i sistemi di misurazione per le apparecchiature di alimentazione dei veicoli elettrici (MI-011) e per i distributori di gas compresso (MI-012) — e nessuna di esse è una bottiglia recipiente-misura. Gli Stati membri applicano le misure nazionali di recepimento di tale modifica dal 10 ottobre 2028.
Gli obblighi ricadono sul fabbricante, che sottopone un marchio di identificazione all’approvazione e appone il segno CEE sotto la propria responsabilità (allegato I punto 5), mentre i servizi competenti campionano le bottiglie presso il luogo di fabbricazione o, se ciò non è praticabile, nei locali dell’importatore o del suo mandatario stabilito nella Comunità (allegato I punto 6). Il confezionatore che riempie le bottiglie è destinatario della direttiva 76/211/CEE sui preimballaggi, per la quale una bottiglia recipiente-misura del tipo definito dalla presente direttiva, riempita alle sue condizioni, è uno dei metodi per soddisfare i requisiti di misurazione e di controllo (direttiva 76/211/CEE, allegato I punto 4).
Che cosa si deve fare
Tolleranze di capacità
Affinché il contenuto possa essere misurato con sufficiente precisione, e in particolare con la precisione richiesta dalle direttive sui preimballaggi, gli errori massimi tollerati, positivi o negativi, tra la capacità effettiva e la capacità nominale a 20 gradi Celsius e nelle condizioni di controllo dell’allegato II sono fissati in sei classi: 3 ml per capacità nominali da 50 a 100 ml; 3 % di Vn da 100 a 200 ml; 6 ml da 200 a 300 ml; 2 % da 300 a 500 ml; 10 ml da 500 a 1.000 ml; e 1 % da 1.000 a 5.000 ml. L’errore massimo tollerato sulla capacità a raso è lo stesso previsto per la corrispondente capacità nominale, ed è vietato sfruttare sistematicamente le tolleranze (allegato I punto 3). Nella pratica la capacità effettiva si verifica determinando la quantità di acqua a 20 gradi Celsius contenuta nella bottiglia quando è riempita fino al livello corrispondente teoricamente alla capacità nominale, oppure indirettamente con un metodo di precisione equivalente (allegato I punto 4).
Il marchio di identificazione e il segno CEE
Ogni fabbricante di bottiglie recipienti-misura sottopone all’approvazione del servizio competente un marchio che consenta di identificarlo; una volta approvato, il servizio ne informa entro un mese i servizi competenti degli altri Stati membri e la Commissione. Il fabbricante appone poi, sotto la propria responsabilità, il segno di cui all’articolo 6 della direttiva 71/316/CEE, l’epsilon rovesciato, che certifica che la bottiglia soddisfa i requisiti della direttiva e dei suoi allegati; la data, l’origine e il numero di riferimento previsti dall’allegato I, sezione 6.3 di tale direttiva — le indicazioni che accompagnano il segno di approvazione CE del modello — non sono richiesti, e il segno deve essere alto almeno 3 mm (allegato I punto 5). I marchi di verifica prima CE, i bolli con la «e» minuscola descritti nell’allegato II punto 3 della direttiva 2009/34/CE, sono un’altra cosa e non hanno alcun ruolo in questo contesto. La direttiva 71/316/CEE è stata rifusa e abrogata dalla direttiva 2009/34/CE, il cui articolo 20 dispone che i riferimenti alla direttiva abrogata si intendano fatti alla direttiva di rifusione; il segno è ora descritto all’articolo 6 e nell’allegato I punto 3.3 della direttiva 2009/34/CE come il segno di approvazione CE con la lettera epsilon stilizzata e rovesciata simmetricamente rispetto a un asse verticale, privo di altre indicazioni. Non è la marcatura CE e non dice nulla sulla sicurezza del prodotto.
Marcature sulla bottiglia
Una bottiglia recipiente-misura reca indicazioni indelebili, facilmente leggibili e visibili. Sul fianco, sul bordo del fondo o sul fondo: la capacità nominale in litri, centilitri o millilitri, con cifre alte almeno 6 mm se la capacità nominale è superiore a 100 cl, 4 mm da 100 cl fino a 20 cl esclusi e 3 mm se non supera 20 cl, seguita dal simbolo o dal nome dell’unità; il marchio di identificazione del fabbricante; e il segno CEE (allegato I punto 8.1). La disciplina delle unità cui si rinvia, la direttiva 71/354/CEE, è stata abrogata dalla direttiva 80/181/CEE il 1° ottobre 1981 (direttiva 80/181/CEE, art. 6). Sul fondo o sul bordo del fondo, con cifre della stessa altezza minima e in modo da evitare confusione con la capacità nominale, e secondo il metodo di riempimento cui la bottiglia è destinata: la capacità a raso in centilitri non seguita dal simbolo cl, e/o la distanza in millimetri dal livello del bordo al livello di riempimento della capacità nominale seguita dal simbolo mm (allegato I punto 8.2). Possono figurare altre indicazioni se non creano confusione con quelle obbligatorie.
Controllo metrologico e controllo statistico
I servizi competenti verificano la conformità delle bottiglie recipienti-misura mediante campionamento presso il luogo di fabbricazione o, se ciò non è praticabile, nei locali dell’importatore o del suo mandatario stabilito nella Comunità, con metodi accettati di controllo per l’accettazione della qualità la cui efficacia è paragonabile a quella del metodo di riferimento dell’allegato II; non sono esclusi controlli nel corso della commercializzazione (allegato I punti 6 e 7). Con il metodo di riferimento si preleva un campione di bottiglie dello stesso modello e della stessa fabbricazione da un lotto corrispondente in linea di principio alla produzione di un’ora; se il risultato è insoddisfacente, una seconda prova può usare un campione prelevato da un periodo di produzione più lungo oppure, se la produzione è soggetta a un controllo riconosciuto dal servizio competente, i risultati riportati sulle schede di controllo del fabbricante. Il campione è di 35 bottiglie per il metodo dello scarto tipo o di 40 per il metodo dell’escursione media, secondo la scelta dello Stato membro (allegato II punto 1). Le bottiglie sono pesate vuote, riempite con acqua a 20 gradi Celsius di densità nota fino al livello di riempimento del metodo di controllo e pesate piene, con uno strumento di misura legale adatto alle operazioni; l’errore nella misurazione della capacità non deve superare un quinto dell’errore massimo tollerato per la capacità nominale della bottiglia (allegato II punto 2). Il lotto è conforme se la media e lo scarto tipo stimato, con k = 1,57 e F = 0,266, oppure la media e l’escursione media di otto sottocampioni di cinque, con k’ = 0,668 e F’ = 0,628, soddisfano tre disuguaglianze rispetto ai limiti superiore e inferiore formati dalla capacità indicata più e meno l’errore massimo tollerato (allegato II punto 3).
Riempimento e disciplina dei preimballaggi
La bottiglia è concepita per uno o per entrambi i metodi di riempimento, a livello costante o a vuoto costante, e la marcatura della capacità a raso o dell’altezza di riempimento indica al confezionatore come raggiungere la capacità nominale (allegato I punti 2 e 8.2). Il preimballaggio che ne risulta è disciplinato dalla direttiva 76/211/CEE per quantità da 5 g o 5 ml a 10 kg o 10 l: il confezionatore o l’importatore è responsabile del contenuto effettivo, lo misura o lo controlla con uno strumento di misura legale o con controlli di produzione riconosciuti, i cui registri sono tenuti a disposizione dei servizi competenti, e può apporre il piccolo segno e, alto almeno 3 mm, accanto alla quantità nominale; l’uso di una bottiglia recipiente-misura riempita alle condizioni della direttiva 75/107/CEE è uno dei metodi per soddisfare tali requisiti di misurazione e di controllo (direttiva 76/211/CEE, art. 1, art. 3 e allegato I punti 3 e 4). La direttiva 2007/45/CE sulle quantità nominali ha abrogato le direttive 75/106/CEE e 80/232/CEE e modificato la direttiva 76/211/CEE dall’11 aprile 2009, ma non ha abrogato la direttiva 75/107/CEE (direttiva 2007/45/CE, art. 6, art. 7 e art. 10).
Applicazione e sanzioni
La direttiva non ha un articolo sulle sanzioni; la sua applicazione consiste nel controllo metrologico dell’articolo 2 e dell’allegato I punti 6 e 7, e un lotto che non soddisfa i criteri di accettazione dell’allegato II non è dichiarato conforme, per cui le sue bottiglie non possono recare il segno CEE. Dal 16 luglio 2021 la direttiva è il punto 3 dell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1020, quindi le autorità di vigilanza del mercato possono chiedere documenti e informazioni sulla catena di fornitura e ordinare misure correttive, compreso impedire la messa a disposizione delle bottiglie o farle ritirare, richiamare o distruggere (regolamento (UE) 2019/1020, art. 14, art. 16 e art. 44). Poiché è anche il punto 3 dell’allegato II, l’elenco della normativa di armonizzazione dell’Unione priva di disposizioni sulle sanzioni, sono gli Stati membri a stabilire le sanzioni, che devono essere effettive, proporzionate e dissuasive (art. 41).
In Danimarca la direttiva è attuata dalla bekendtgørelse nr. 590 af 29. maj 2018 om flasker som målebeholdere (decreto n. 590 del 29 maggio 2018 sulle bottiglie come recipienti-misura), emanata da Sikkerhedsstyrelsen ai sensi della legge sulla promozione delle imprese e sullo sviluppo regionale. Si applica ai fabbricanti che scelgono di produrre bottiglie recipienti-misura, impone loro di sottoporre il proprio marchio di identificazione all’approvazione di Sikkerhedsstyrelsen, consente il segno CEE sulle bottiglie che ne soddisfano le condizioni, affida il controllo a Sikkerhedsstyrelsen ai sensi dell’allegato 1 punto 6 e dell’allegato 2 con campioni di 35 bottiglie, e consente che le bottiglie marcate in un altro Stato membro siano commercializzate e usate in Danimarca senza ulteriore approvazione; è entrata in vigore il 1° luglio 2018, si è applicata dal 1° luglio 2019 ai fabbricanti già in produzione, ha sostituito la direttiva tecnica del 1° aprile 1977 e ha mantenuto validi i marchi di identificazione approvati entro il 30 giugno 2018 (§§ da 1 a 6). Il decreto del 2018 è emanato ai sensi della legge sulla promozione delle imprese e sullo sviluppo regionale e non contiene una clausola sanzionatoria. Dal 1° luglio 2021 la metrologia legale rientra nella legge sui prodotti, lov om produkter og markedsovervågning (lovbekendtgørelse nr. 22 af 8. januar 2026), che integra il regolamento (UE) 2019/1020, elenca la direttiva sulle bottiglie come recipienti-misura al § 2, stk. 1, nr. 16, designa Erhvervsstyrelsen come autorità di controllo (§ 9), le consente di emanare ingiunzioni e divieti (§ 14) e punisce con un’ammenda chi omette di fornire informazioni o accesso, chi non rispetta le sue decisioni, chi elude il suo controllo o chi non adempie gli obblighi degli operatori economici degli articoli 4 e 5 del regolamento (UE) 2019/1020; poiché le bottiglie rientrano nel § 2, stk. 1, nr. 16, la pena può arrivare alla reclusione fino a due anni in presenza di circostanze aggravanti — pericolo per la sicurezza o la salute, un incidente con lesioni gravi o morte, recidiva o violazione sistematica a scopo di lucro — e le società possono rispondere penalmente (§ 37, stk. 1, 2 e 5). Da gennaio 2026 Sikkerhedsstyrelsen fa parte di Erhvervsstyrelsen e svolge gli stessi compiti di prima; il decreto n. 590 del 2018 non è stato modificato e cita ancora Sikkerhedsstyrelsen.
Come aiuta Conphora
Conphora riunisce in un unico luogo la direttiva sulle bottiglie recipienti-misura, la direttiva sui preimballaggi e i decreti danesi, e confronta i Suoi tipi di bottiglia con le tolleranze dell’allegato I, le regole di marcatura e il controllo dell’allegato II, in modo che un marchio di identificazione mancante, un’altezza di cifre errata o un lotto fuori tolleranza vengano individuati prima della visita di campionamento. La piattaforma collega la bottiglia al preimballaggio in cui viene riempita, così gli obblighi del segno e della direttiva 76/211/CEE e le quantità nominali della direttiva 2007/45/CE sono verificati insieme, e La avvisa se la direttiva o le disposizioni danesi cambiano.
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Fonti
- Direttiva 75/107/CEE del Consiglio relativa alle bottiglie utilizzate come recipienti-misura, GU L 42 del 15 febbraio 1975 (EUR-Lex)
- Informazioni sul documento, date e relazioni per il CELEX 31975L0107 (EUR-Lex)
- Bottiglie come recipienti-misura, sintesi della direttiva 75/107/CEE (EUR-Lex)
- Direttiva 2009/34/CE relativa alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico (EUR-Lex)
- Direttiva 80/181/CEE del Consiglio relativa alle unità di misura, testo consolidato del 27 maggio 2009 (EUR-Lex)
- Direttiva 76/211/CEE del Consiglio relativa al precondizionamento in massa o in volume di taluni prodotti in imballaggi preconfezionati, testo consolidato dell’11 aprile 2009 (EUR-Lex)
- Direttiva 2007/45/CE che stabilisce norme sulle quantità nominali dei prodotti preconfezionati (EUR-Lex)
- Direttiva 2014/32/UE sugli strumenti di misura, testo consolidato del 27 gennaio 2015 (EUR-Lex)
- Direttiva (UE) 2026/706 che modifica la direttiva 2014/32/UE per quanto riguarda i sistemi di misurazione per le apparecchiature di alimentazione dei veicoli elettrici e i distributori di gas compresso, nonché i contatori di energia elettrica, gas ed energia termica, GU L, 2026/706, 20 marzo 2026 (EUR-Lex)
- Regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti (EUR-Lex)
- Metrologia legale (Commissione europea, DG GROW)
- Prodotti preconfezionati nell’UE (Commissione europea, DG GROW)
- Bekendtgørelse nr. 590 af 29. maj 2018 om flasker som målebeholdere (Retsinformation)
- Bekendtgørelse af lov om produkter og markedsovervågning, LBK nr. 22 af 8. januar 2026 (Retsinformation)
- Regler og bekendtgørelser for måling og vægt (Sikkerhedsstyrelsen)
- Sikkerhedsstyrelsen, en del af Erhvervsstyrelsen from January 2026 (Erhvervsstyrelsen)
La presente guida fornisce informazioni di carattere generale e non costituisce una consulenza legale.