{
  "$schema": "https://www.conphora.com/schemas/regulation-page.json",
  "code": "MetrD",
  "locale": "it",
  "url": "https://www.conphora.com/it/regolamenti-ue/metrd/",
  "json": "https://www.conphora.com/it/regolamenti-ue/metrd.json",
  "summaryPdf": "https://www.conphora.com/it/regolamenti-ue/metrd/summary.pdf",
  "dateModified": "2026-09-12",
  "regulation": {
    "code": "MetrD",
    "name": "Direttiva 2009/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico (Rifusione)",
    "shortName": "Direttiva quadro sulla metrologia",
    "reference": "Direttiva 2009/34/CE",
    "celex": "32009L0034",
    "eurlex": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32009L0034",
    "actType": "Direttiva",
    "category": "Measuring Instruments",
    "inForce": "2009-05-18",
    "appliesFrom": "2009-05-18",
    "changing": false,
    "video": "regulation-metrd"
  },
  "answer": "La direttiva quadro sulla metrologia fissa le procedure di approvazione CE del modello e di verificazione prima CE, con simboli e marchi, del sistema metrologico del vecchio approccio, applicate dalle direttive particolari. In vigore dal 18 maggio 2009 come rifusione della direttiva 71/316/CEE, è stata adeguata agli atti delegati dal regolamento (UE) 2019/1243 dal 26 luglio 2019.",
  "description": "Guida alla MetrD: la direttiva quadro sulla metrologia 2009/34/CE, le procedure di approvazione CE del modello e di verificazione prima CE, i simboli dell’epsilon e la «e» minuscola, quali direttive particolari vi fanno ancora riferimento dopo la MID e la direttiva 2011/17/UE, e come la applica la Danimarca.",
  "enforcedBy": "I servizi metrologici degli Stati membri applicano la direttiva: concedono, prorogano e ritirano l’approvazione CE del modello, eseguono la verificazione prima CE, apponono i marchi di verificazione, impediscono l’uso di marchi confondibili e possono vietare l’immissione sul mercato e la messa in servizio degli strumenti il cui modello approvato presenti un difetto di carattere generale; ogni rifiuto, ritiro o divieto è motivato e impugnabile con i rimedi previsti dal diritto nazionale. Dal 16 luglio 2021 la direttiva è il punto 28 dell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1020, per cui le autorità nazionali di vigilanza del mercato dispongono anche dei poteri di indagine e di esecuzione di tale regolamento. In Danimarca la direttiva è attuata dalla bekendtgørelse n. 1139 del 15 dicembre 2003 sull’approvazione e la verificazione CEE (om EØF-typegodkendelse og -verifikation), in base alla quale la Sikkerhedsstyrelsen riceve le domande di EØF-typegodkendelse e la concede, e autorizza i laboratori accreditati che eseguono la EØF-førstegangsverifikation; dal 1° luglio 2021 la metrologia legale rientra nella legge sui prodotti (lov om produkter og markedsovervågning), che elenca la direttiva al § 2, designa l’Erhvervsstyrelsen come autorità di controllo e prevede ingiunzioni, divieti e ammende che, in presenza di circostanze aggravanti, possono arrivare alla reclusione fino a 2 anni; da gennaio 2026 la Sikkerhedsstyrelsen è il dipartimento Markedsovervågning dell’Erhvervsstyrelsen.",
  "keyDates": [
    {
      "date": "1971-07-26",
      "label": "Adozione della direttiva 71/316/CEE del Consiglio, le originarie disposizioni comuni agli strumenti di misura e ai metodi di controllo metrologico che la direttiva 2009/34/CE rifonde; termine di recepimento 30 gennaio 1973",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02009L0034-20190726 · Annex III, Part A and Part B"
    },
    {
      "date": "2004-01-01",
      "label": "Entra in vigore il decreto danese n. 1139 del 15 dicembre 2003 sulla EØF-typegodkendelse og -verifikation, che sostituisce il decreto n. 154 del 10 marzo 1995; le approvazioni rilasciate in base al decreto precedente restano valide fino alla scadenza o al ritiro",
      "source": "https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2003/1139 · § 25 and the official note"
    },
    {
      "date": "2006-10-30",
      "label": "Si applica la direttiva sugli strumenti di misura 2004/22/CE, che abroga undici direttive sugli strumenti del vecchio approccio adottate in base alla direttiva 71/316/CEE: contatori del gas, contatori di liquidi diversi dall’acqua e relative apparecchiature accessorie, misure materializzate di lunghezza, contatori d’acqua fredda per quanto riguarda MI-001, strumenti per pesare a funzionamento totalizzatore continuo, contatori di energia elettrica, tassametri, sistemi di misura di liquidi diversi dall’acqua, strumenti automatici di controllo e di selezione ponderale e contatori d’acqua calda",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02004L0022-20091201 · Art. 22, Art. 23 and Art. 24"
    },
    {
      "date": "2009-04-23",
      "label": "La direttiva 2009/34/CE è adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio come rifusione della direttiva 71/316/CEE; pubblicata nella GU L 106 del 28 aprile 2009",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32009L0034 · title and OJ reference"
    },
    {
      "date": "2009-05-18",
      "label": "Entrata in vigore, il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione; la direttiva 71/316/CEE, modificata dagli atti di cui all’allegato III, parte A, è abrogata e i riferimenti ad essa si intendono fatti alla rifusione secondo la tavola di concordanza dell’allegato IV",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32009L0034 · Art. 20 and Art. 21; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32009L0034 · document information, dates"
    },
    {
      "date": "2010-04-01",
      "label": "In vigore il decreto danese n. 349 del 30 marzo 2010: la EØF-typegodkendelse è richiesta alla Sikkerhedsstyrelsen e da essa concessa; la Sikkerhedsstyrelsen sostituisce in tutto il decreto la Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond e autorizza i laboratori di verificazione",
      "source": "https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2010/349 · § 1, nr. 2 to 5, and § 2"
    },
    {
      "date": "2011-04-07",
      "label": "In vigore la direttiva 2011/17/UE, il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GU L 71 del 18 marzo 2011: abroga in due fasi le otto direttive sugli strumenti ancora in vigore adottate in base alla direttiva 71/316/CEE",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32011L0017 · recital 2, Art. 1 to Art. 3 and Art. 7"
    },
    {
      "date": "2011-07-01",
      "label": "Abrogata la direttiva 71/349/CEE sulla calibrazione dei serbatoi delle navi; restano valide le verificazioni prime CE eseguite e i certificati di calibrazione rilasciati fino al 30 giugno 2011",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32011L0017 · Art. 1, Art. 5(1) and Art. 6(1)"
    },
    {
      "date": "2015-12-01",
      "label": "Abrogate le direttive 71/317/CEE e 74/148/CEE sui pesi, 71/347/CEE sulla massa per ettolitro dei cereali, 75/33/CEE sui contatori d’acqua fredda, 76/765/CEE sugli alcolometri, 76/766/CEE sulle tabelle alcolometriche e 86/217/CEE sui manometri per pneumatici; restano valide le approvazioni CE del modello e i certificati rilasciati fino al 30 novembre 2015 in base alle direttive 71/347/CEE, 75/33/CEE, 76/765/CEE e 86/217/CEE (articolo 6, paragrafo 2); i pesi conformi alle direttive 71/317/CEE e 74/148/CEE potevano invece essere sottoposti a verificazione prima CE fino al 30 novembre 2025 (articolo 6, paragrafo 3), mentre la direttiva 76/766/CEE sulle tabelle alcolometriche non prevede alcuna disposizione transitoria",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32011L0017 · Art. 2, Art. 3, Art. 5(2) and Art. 6(2)"
    },
    {
      "date": "2016-04-20",
      "label": "Si applicano la direttiva 2014/32/UE (MID) e la direttiva 2014/31/UE (NAWI): le dieci categorie di strumenti della MID e tutti gli strumenti per pesare a funzionamento non automatico seguono la valutazione della conformità del nuovo approccio con marcatura CE, non l’approvazione CE del modello e la verificazione prima CE di questa direttiva",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02014L0032-20150127 · Art. 2(1), Art. 51 and Art. 52; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0031 · Art. 1(1), Art. 45 and Art. 46"
    },
    {
      "date": "2019-07-26",
      "label": "In vigore il regolamento (UE) 2019/1243: soppresso l’articolo 5, paragrafo 3, sulle approvazioni limitate; l’articolo 16 è sostituito da una delega per modificare gli allegati I e II con atto delegato; inserito l’articolo 16 bis con una delega di cinque anni a decorrere da tale data; soppresso l’articolo 17 sul comitato",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1243 · Annex, section VII (Internal market, industry, entrepreneurship and SMEs), point 5; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02009L0034-20190726 · Art. 16 and Art. 16a"
    },
    {
      "date": "2020-06-13",
      "label": "Si applica la direttiva (UE) 2019/1258 della Commissione: adottata ai sensi dell’articolo 16 di questa direttiva, allinea le definizioni delle unità di base SI nell’allegato della direttiva 80/181/CEE alla decisione del 2018 della Conferenza generale dei pesi e delle misure",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019L1258 · citations, recital 2, Art. 1 and Art. 2"
    },
    {
      "date": "2021-07-01",
      "label": "In Danimarca la metrologia legale rientra nella legge sui prodotti (lov om produkter og markedsovervågning), che al § 2 elenca la direttiva relativa alle disposizioni comuni agli strumenti di misura e ai metodi di controllo metrologico",
      "source": "https://sik.dk/erhverv/produkter/love-og-regler/vaegte-og-maalere/regler-og-vejledning-maaling-vaegt-og-e-maerkning; https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2026/22 · § 2, stk. 1, nr. 15"
    },
    {
      "date": "2021-07-16",
      "label": "Si applica il regolamento (UE) 2019/1020: la direttiva 2009/34/CE è il punto 28 del suo allegato I, per cui le autorità di vigilanza del mercato dispongono dei poteri del regolamento nei suoi confronti; la direttiva non figura nell’allegato II, per cui l’obbligo di sanzioni dell’articolo 41 si aggancia al diritto nazionale e non alla direttiva stessa",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1020 · Art. 14, Art. 16, Art. 41, Art. 44, Annex I point 28 and Annex II"
    },
    {
      "date": "2024-07-26",
      "label": "Termine del primo periodo quinquennale del potere delegato della Commissione ai sensi dell’articolo 16 bis, paragrafo 2; la delega è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, salvo opposizione del Parlamento europeo o del Consiglio al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02009L0034-20190726 · Art. 16a(2)"
    },
    {
      "date": "2025-11-30",
      "label": "Ultimo giorno in cui i pesi conformi alle direttive 71/317/CEE e 74/148/CEE potevano essere sottoposti a verificazione prima CE ai sensi degli articoli 8, 9 e 10 di questa direttiva",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32011L0017 · Art. 6(3)"
    },
    {
      "date": "2026-01-01",
      "label": "La Sikkerhedsstyrelsen diventa il dipartimento Markedsovervågning dell’Erhvervsstyrelsen e prosegue gli stessi compiti, compresi la EØF-typegodkendelse e l’autorizzazione dei laboratori di verificazione",
      "source": "https://erhvervsstyrelsen.dk/sikkerhedsstyrelsen-en-del-af-erhvervsstyrelsen; https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2026/22 · § 9"
    }
  ],
  "amendedBy": [
    {
      "reference": "Regolamento (UE) 2019/1243",
      "celex": "32019R1243",
      "date": "2019-07-26",
      "summary": "Il regolamento del 20 giugno 2019 che adegua alcuni atti che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo agli articoli 290 e 291 TFUE, pubblicato nella GU L 198 del 25 luglio 2019 e in vigore il giorno successivo, ha soppresso l’articolo 5, paragrafo 3, in base al quale gli Stati membri che avevano concesso approvazioni CE del modello a effetto limitato chiedevano l’adeguamento degli allegati I e II, poiché tali approvazioni non esistono più; ha sostituito l’articolo 16 in modo che la Commissione sia abilitata ad adottare atti delegati che modificano gli allegati I e II per adeguarli al progresso tecnico; ha inserito l’articolo 16 bis, che conferisce tale potere per cinque anni a decorrere dal 26 luglio 2019 con proroga tacita, revoca, consultazione di esperti e un periodo di opposizione di tre mesi; e ha soppresso l’articolo 17 sul comitato.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1243 · Annex, section VII (Internal market, industry, entrepreneurship and SMEs), point 5; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02009L0034-20190726 · Art. 5, Art. 16 and Art. 16a"
    }
  ],
  "scope": {
    "appliesTo": [
      "Gli strumenti, ossia gli strumenti di misura, i loro componenti, i dispositivi aggiuntivi e le apparecchiature di misura, per i quali una direttiva particolare adottata in base alla direttiva quadro prescrive l’approvazione CE del modello o la verificazione prima CE",
      "Le unità di misura, l’armonizzazione dei metodi di misura e di controllo metrologico e i mezzi necessari per applicarli, come disciplinati dalle direttive particolari",
      "La prescrizione, i metodi di misura, il controllo metrologico e la marcatura delle quantità dei prodotti preimballati, come disciplinati dalle direttive particolari sui preimballaggi e sulle bottiglie recipienti-misura",
      "I fabbricanti e i loro rappresentanti stabiliti nella Comunità che chiedono l’approvazione CE del modello, presentano gli strumenti alla verificazione prima CE o appongono sotto la propria responsabilità i simboli di esenzione",
      "Gli strumenti e i prodotti recanti i simboli e i marchi CE, la cui immissione sul mercato o messa in servizio gli Stati membri non possono impedire, vietare o limitare"
    ],
    "derived": [
      "La direttiva è un quadro: fissa le procedure e i simboli, mentre le direttive particolari fissano le procedure di misura, le caratteristiche e i requisiti tecnici di ciascuna categoria di strumenti e possono stabilire la data in cui le disposizioni nazionali sono sostituite (articolo 1, paragrafi 5 e 6)",
      "Le direttive particolari sugli strumenti non esistono più: la direttiva 2004/22/CE ne ha abrogate undici dal 30 ottobre 2006 e la direttiva 2011/17/UE ha abrogato le altre otto, l’ultima il 1° dicembre 2015; restano valide le approvazioni CE del modello e i certificati rilasciati fino al 30 novembre 2015 in base alle direttive 71/347/CEE, 75/33/CEE, 76/765/CEE e 86/217/CEE (articolo 6, paragrafo 2); i pesi conformi alle direttive 71/317/CEE e 74/148/CEE potevano invece essere sottoposti a verificazione prima CE fino al 30 novembre 2025 (articolo 6, paragrafo 3), mentre la direttiva 76/766/CEE sulle tabelle alcolometriche non prevede alcuna disposizione transitoria (direttiva 2004/22/CE, art. 22; direttiva 2011/17/UE, artt. da 1 a 3 e art. 6)",
      "Fanno ancora riferimento alla direttiva quadro il simbolo dell’epsilon rovesciato dell’articolo 6 sulle bottiglie recipienti-misura, la «e» minuscola dell’allegato II, sezione 3, alla quale l’articolo 12 sui marchi confondibili si applica per analogia (mutatis mutandis), il punto sui controlli ulteriori della direttiva sui preimballaggi, che applica per analogia l’articolo 15 e, in passato, l’articolo 16, in base al quale la Commissione ha modificato nel 2019 la direttiva sulle unità di misura; dal 26 luglio 2019 la delega dell’articolo 16 riguarda soltanto gli allegati I e II di questa direttiva, non gli allegati delle direttive particolari (direttiva 75/107/CEE, allegato I, punto 5; direttiva 76/211/CEE, allegato I, punti 3.3 e 6; direttiva (UE) 2019/1258, visto e considerando 2)",
      "Gli strumenti di misura delle categorie MID e tutti gli strumenti per pesare a funzionamento non automatico sono messi a disposizione con la marcatura CE ai sensi delle direttive 2014/32/UE e 2014/31/UE, che si applicano dal 20 aprile 2016; a essi non si applicano quindi l’approvazione CE del modello e la verificazione prima CE (direttiva 2014/32/UE, artt. 2, paragrafo 1, 7 e 51; direttiva 2014/31/UE, artt. 1, paragrafo 1, e 46)",
      "Dal 16 luglio 2021 la direttiva è normativa di armonizzazione dell’Unione ai sensi del regolamento (UE) 2019/1020, allegato I, punto 28, per cui le sue autorità di vigilanza del mercato possono esigere documenti e informazioni sulla catena di fornitura, ordinare azioni correttive e vietare, ritirare o richiamare i prodotti non conformi (regolamento (UE) 2019/1020, artt. 14 e 16)"
    ],
    "categories": [
      {
        "id": "ec-marked-old-approach-instrument",
        "label": "Strumento in servizio recante un simbolo di approvazione CE del modello o un marchio di verificazione prima CE rilasciati in base a una precedente direttiva particolare"
      },
      {
        "id": "measuring-container-bottle",
        "label": "Bottiglia realizzata come recipiente-misura e contrassegnata con il simbolo dell’epsilon rovesciato ai sensi della direttiva 75/107/CEE"
      },
      {
        "id": "prepackage-e-mark",
        "label": "Preimballaggio confezionato in massa o in volume e contrassegnato con la «e» minuscola ai sensi della direttiva 76/211/CEE"
      },
      {
        "id": "mid-instrument",
        "label": "Contatore di acqua, gas, elettricità o energia termica, distributore di carburante o altro sistema di misura di liquidi, strumento per pesare automatico, tassametro, misura materializzata, strumento di misura delle dimensioni o analizzatore di gas di scarico"
      },
      {
        "id": "nawi-instrument",
        "label": "Strumento per pesare a funzionamento non automatico, come una bilancia da negozio, industriale o medica"
      },
      {
        "id": "repealed-directive-instrument",
        "label": "Peso, strumento per la massa per ettolitro dei cereali, calibrazione dei serbatoi delle navi, contatore d’acqua fredda, alcolometro, tabella alcolometrica o manometro per pneumatici già disciplinati da una direttiva abrogata dalla direttiva 2011/17/UE"
      },
      {
        "id": "national-control-instrument",
        "label": "Strumento di misura soggetto soltanto al controllo metrologico nazionale, senza una direttiva UE particolare"
      },
      {
        "id": "no-legal-control",
        "label": "Dispositivo di misura non utilizzato per una misurazione su cui si fondano un pagamento, un’imposta, una sanzione o una decisione giuridica"
      }
    ],
    "roles": [
      {
        "id": "manufacturer",
        "label": "Fabbricante",
        "definition": "Il fabbricante di uno strumento, che da solo o tramite il suo rappresentante stabilito nella Comunità può chiedere l’approvazione CE del modello, in un solo Stato membro, che appone il simbolo di approvazione CE sugli strumenti conformi al modello approvato e che, quando una direttiva particolare non prescrive l’approvazione CE del modello o la verificazione prima CE, appone sotto la propria responsabilità il simbolo o il segno speciale.",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02009L0034-20190726 · Art. 2(4), Art. 4, Art. 6, Art. 11 and Annex I point 1.2(a)"
      },
      {
        "id": "other",
        "label": "Rappresentante autorizzato stabilito nella Comunità",
        "definition": "Il rappresentante del fabbricante stabilito nella Comunità, che può presentare la domanda di approvazione CE del modello al posto del fabbricante e il cui nome e indirizzo figurano nella domanda.",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02009L0034-20190726 · Art. 2(4) and Annex I point 1.2(a)"
      },
      {
        "id": "importer",
        "label": "Importatore",
        "definition": "Qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che immette sul mercato dell’Unione un prodotto originario di un paese terzo; è un operatore economico ai sensi del regolamento (UE) 2019/1020, il cui allegato I elenca questa direttiva, e un erhvervsdrivende ai sensi della legge danese sui prodotti.",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1020 · Art. 3, points (9) and (13), and Annex I point 28; https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2026/22 · § 4, nr. 1"
      },
      {
        "id": "distributor",
        "label": "Distributore (grossista o dettagliante)",
        "definition": "Qualsiasi persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall’importatore, che mette a disposizione un prodotto sul mercato; è un operatore economico ai sensi del regolamento (UE) 2019/1020 e un erhvervsdrivende ai sensi della legge danese sui prodotti.",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1020 · Art. 3, points (10) and (13), and Annex I point 28; https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2026/22 · § 4, nr. 1"
      },
      {
        "id": "operator",
        "label": "Proprietario o utilizzatore dello strumento nella misurazione soggetta a controllo legale",
        "definition": "La persona che utilizza in servizio uno strumento recante simboli o marchi CE, soggetta ai requisiti di controllo in servizio precisati dalle direttive particolari; in Danimarca l’instrumentejer, la persona fisica o giuridica che utilizza o mette a disposizione uno strumento per una misurazione su cui si fonda un pagamento.",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02009L0034-20190726 · Art. 8(4) and Art. 15; https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2026/22 · § 4, nr. 2, and § 5, stk. 4"
      }
    ],
    "rules": [
      {
        "categories": [
          "mid-instrument"
        ],
        "roles": [
          "*"
        ],
        "size": "any",
        "result": "out-of-scope",
        "note": "Le dieci categorie MID, ossia contatori di acqua, gas, elettricità ed energia termica, sistemi di misura di liquidi diversi dall’acqua, strumenti per pesare automatici, tassametri, misure materializzate, strumenti di misura delle dimensioni e analizzatori di gas di scarico, sono messe a disposizione con la marcatura CE ai sensi della direttiva 2014/32/UE; le direttive del vecchio approccio per tali strumenti sono state abrogate dal 30 ottobre 2006, e la direttiva (UE) 2026/706 aggiunge alla MID, dal 10 ottobre 2028, i sistemi di misura per la ricarica dei veicoli elettrici e per i distributori di gas compresso.",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02014L0032-20150127 · Art. 2(1) and Art. 7; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02004L0022-20091201 · Art. 22; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32026L0706 · Art. 1, point (1), and Art. 3"
      },
      {
        "categories": [
          "nawi-instrument"
        ],
        "roles": [
          "*"
        ],
        "size": "any",
        "result": "out-of-scope",
        "note": "La direttiva 2014/31/UE si applica a tutti gli strumenti per pesare a funzionamento non automatico, che seguono la sua valutazione della conformità e la marcatura CE, non l’approvazione CE del modello e la verificazione prima CE di questa direttiva.",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0031 · Art. 1(1) and Art. 46"
      },
      {
        "categories": [
          "repealed-directive-instrument"
        ],
        "roles": [
          "*"
        ],
        "size": "any",
        "result": "out-of-scope",
        "note": "La direttiva 71/349/CEE è stata abrogata il 1° luglio 2011 e le direttive 71/317/CEE, 71/347/CEE, 74/148/CEE, 75/33/CEE, 76/765/CEE, 76/766/CEE e 86/217/CEE il 1° dicembre 2015; in base ad esse non sono più possibili nuove approvazioni CE del modello; restano valide le approvazioni CE del modello e i certificati rilasciati fino al 30 novembre 2015 in base alle direttive 71/347/CEE, 75/33/CEE, 76/765/CEE e 86/217/CEE (articolo 6, paragrafo 2), i pesi conformi alle direttive 71/317/CEE e 74/148/CEE potevano invece essere sottoposti a verificazione prima CE fino al 30 novembre 2025 (articolo 6, paragrafo 3), e la direttiva 76/766/CEE sulle tabelle alcolometriche non prevede alcuna disposizione transitoria.",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32011L0017 · Art. 1, Art. 2, Art. 3 and Art. 6"
      },
      {
        "categories": [
          "no-legal-control"
        ],
        "roles": [
          "*"
        ],
        "size": "any",
        "result": "out-of-scope",
        "note": "Le procedure e i simboli della direttiva entrano in gioco soltanto attraverso una direttiva particolare o un requisito nazionale di controllo metrologico; un dispositivo non utilizzato per una misurazione da cui dipendono un pagamento, un’imposta, una sanzione o una decisione giuridica è al di fuori della metrologia legale, che in Danimarca comprende le misurazioni su cui si fonda un pagamento.",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02009L0034-20190726 · Art. 1(5) and Art. 15; https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2026/22 · § 4, nr. 2; https://www.sik.dk/erhverv/produkter/maaling-og-vaegt-metrologi/vejledninger/legal-maaling-og-vejning-legal-metrologi"
      },
      {
        "categories": [
          "measuring-container-bottle"
        ],
        "roles": [
          "manufacturer",
          "importer",
          "distributor"
        ],
        "size": "any",
        "result": "in-scope",
        "note": "Il simbolo dell’epsilon rovesciato su una bottiglia recipiente-misura è il simbolo dell’articolo 6 di questa direttiva, descritto nell’allegato I, punto 3.3, apposto dal fabbricante sotto la propria responsabilità; la Danimarca lo applica mediante il decreto n. 590 del 2018 sulle bottiglie come recipienti-misura, e gli Stati membri non possono rifiutare le bottiglie che lo recano per motivi di volume o di controllo.",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02009L0034-20190726 · Art. 1(3), Art. 6 and Annex I point 3.3; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31975L0107 · Art. 2, Art. 3 and Annex I point 5"
      },
      {
        "categories": [
          "prepackage-e-mark"
        ],
        "roles": [
          "manufacturer",
          "importer",
          "distributor",
          "other"
        ],
        "size": "any",
        "result": "in-scope",
        "note": "La «e» minuscola su un preimballaggio assume la forma del disegno dell’allegato II, sezione 3, di questa direttiva; vi si applica il divieto di marchi confondibili dell’articolo 12, e gli ulteriori controlli dei servizi competenti seguono l’articolo sul controllo in servizio; i requisiti dei preimballaggi sono contenuti nella direttiva 76/211/CEE.",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:01976L0211-20190726 · Annex I points 3.3 and 6; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02009L0034-20190726 · Art. 12, Art. 15 and Annex II point 3"
      },
      {
        "categories": [
          "ec-marked-old-approach-instrument"
        ],
        "roles": [
          "manufacturer",
          "other"
        ],
        "size": "any",
        "result": "in-scope",
        "note": "Uno strumento recante il simbolo di approvazione CE o il marchio di verificazione prima CE non può essere rifiutato da alcuno Stato membro per l’immissione sul mercato o la messa in servizio; l’obbligo di accettazione degli strumenti verificati dura fino alla fine dell’anno successivo a quello di apposizione del marchio, salvo che una direttiva particolare preveda un periodo più lungo; l’approvazione continua ad applicarsi agli strumenti già in servizio e lo Stato membro che l’ha concessa può ritirarla e vietare gli strumenti se compare un difetto di carattere generale.",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02009L0034-20190726 · Art. 1(3), Art. 5(1), Art. 7 and Art. 8(4)"
      },
      {
        "categories": [
          "ec-marked-old-approach-instrument"
        ],
        "roles": [
          "importer",
          "distributor",
          "operator"
        ],
        "size": "any",
        "result": "in-scope",
        "note": "Gli strumenti in servizio recanti simboli o marchi CE sono controllati secondo i requisiti di controllo in servizio precisati dalle direttive particolari, in Danimarca secondo le norme generali sugli strumenti soggetti a controllo e la legge sui prodotti; gli operatori economici devono fornire all’autorità di vigilanza del mercato i documenti e le informazioni sulla catena di fornitura e adottare le azioni correttive da essa richieste.",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02009L0034-20190726 · Art. 15; https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2003/1139 · § 19 and § 20; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1020 · Art. 14(4) and Art. 16"
      },
      {
        "categories": [
          "national-control-instrument"
        ],
        "roles": [
          "*"
        ],
        "size": "any",
        "result": "depends",
        "note": "Quando nessuna direttiva particolare disciplina uno strumento, la direttiva non prevede alcuna procedura o simbolo CE; lo strumento segue il controllo metrologico nazionale dello Stato membro di utilizzo, in Danimarca la legge sui prodotti e i decreti sull’uso degli strumenti di misura, e si applicano soltanto un’approvazione del modello e una verificazione nazionali.",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02009L0034-20190726 · Art. 1(5), Art. 1(6) and Art. 15; https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2026/22 · § 2, stk. 2, nr. 3, and § 8 a; https://sik.dk/erhverv/produkter/love-og-regler/vaegte-og-maalere/regler-og-vejledning-maaling-vaegt-og-e-maerkning"
      },
      {
        "categories": [
          "*"
        ],
        "roles": [
          "*"
        ],
        "size": "any",
        "result": "depends",
        "note": "L’applicabilità della direttiva dipende dal fatto che una direttiva particolare ancora in vigore faccia riferimento alle sue procedure o ai suoi simboli per il Suo strumento o prodotto, che lo strumento rientri invece nella MID o nella direttiva NAWI e che sia utilizzato per una misurazione soggetta a controllo legale.",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02009L0034-20190726 · Art. 1 and Art. 2(1)"
      }
    ]
  },
  "obligations": {
    "manufacturer": [
      {
        "text": "Chieda l’approvazione CE del modello direttamente o tramite il Suo rappresentante stabilito nella Comunità, in un solo Stato membro per uno stesso strumento, nella lingua ufficiale di tale Stato membro, inviando contemporaneamente una copia della domanda a ciascuno degli altri Stati membri.",
        "id": "metrd-mfr-apply-pattern-approval",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02009L0034-20190726 · Art. 2(4) and Annex I point 1.1"
      },
      {
        "text": "Indichi nella domanda il Suo nome e indirizzo o quelli del Suo rappresentante, la categoria di strumento, l’uso previsto, le caratteristiche di misura e la denominazione commerciale o il tipo, e alleghi in duplice copia una descrizione della costruzione e del funzionamento, dei dispositivi di protezione, dei dispositivi di regolazione e di aggiustamento e dei luoghi previsti per i marchi di verificazione e i sigilli, i disegni d’insieme e di dettaglio, uno schema e, se del caso, le approvazioni nazionali esistenti.",
        "id": "metrd-mfr-state-application-name",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02009L0034-20190726 · Annex I points 1.2, 1.3 and 1.4"
      },
      {
        "text": "Metta a disposizione del servizio metrologico, per l’esame di approvazione, i campioni di riferimento, il materiale e il personale ausiliario che esso richiede, esame che riguarda l’intero funzionamento dello strumento in condizioni normali di impiego, e depositi uno strumento campione, parti, modelli in scala o disegni se il servizio lo richiede.",
        "id": "metrd-mfr-put-standards-material",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02009L0034-20190726 · Annex I points 2.2, 2.4 and 4"
      },
      {
        "text": "Apponga il simbolo di approvazione CE indicato nel certificato, l’epsilon stilizzato con le lettere dello Stato membro e le ultime due cifre dell’anno nella parte superiore e il numero di identificazione in quella inferiore, su ogni strumento conforme al modello approvato quando l’articolo 11 o una direttiva particolare lo richiede, e altrimenti a Sua discrezione; il simbolo deve essere visibile, leggibile e indelebile.",
        "id": "metrd-mfr-affix-approval-sign",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02009L0034-20190726 · Art. 4 and Annex I points 3.1 and 3.5"
      },
      {
        "text": "Tenga informato lo Stato membro che ha concesso l’approvazione di qualsiasi modifica o aggiunta al modello approvato e ottenga un’approvazione CE complementare quando la modifica influisce o può influire sui risultati delle misurazioni o sulle condizioni d’uso prescritte; se le norme sono cambiate in modo tale che il modello modificato potrebbe essere approvato solo in base alle nuove disposizioni, occorre invece una nuova approvazione.",
        "id": "metrd-mfr-keep-granting-member",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02009L0034-20190726 · Art. 2(5)"
      },
      {
        "text": "Sorvegli la validità dell’approvazione: dura 10 anni, può essere prorogata per periodi successivi di 10 anni, non può essere prorogata dopo una modifica o un adeguamento delle disposizioni comunitarie in base alle quali non potrebbe più essere concessa e continua ad applicarsi agli strumenti già in servizio; un’approvazione a effetto limitato per una nuova tecnica dura al massimo due anni, prorogabili di un massimo di tre.",
        "id": "metrd-mfr-watch-validity-approval",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02009L0034-20190726 · Art. 5(1) and Art. 5(2)"
      },
      {
        "text": "Presenti gli strumenti nuovi o ricondizionati alla verificazione prima CE, con le caratteristiche di misura e i requisiti tecnici di costruzione e di funzionamento della direttiva particolare e, se la verificazione ha luogo fuori dall’ufficio, metta a disposizione i campioni di riferimento, i mezzi e il personale ausiliario e una copia del certificato di approvazione CE; se una direttiva particolare esenta la categoria dall’approvazione o dalla verificazione, apponga invece, sotto la Sua responsabilità, il simbolo dell’epsilon rovesciato o il simbolo di approvazione in un esagono.",
        "id": "metrd-mfr-submit-new-reconditioned",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02009L0034-20190726 · Art. 6, Art. 8, Art. 11, Annex I points 3.3 and 3.4 and Annex II point 2.3"
      },
      {
        "text": "Presenti gli strumenti nuovi o ricondizionati alla verificazione prima CE in base ai requisiti di misura e di costruzione della direttiva particolare e, se la verificazione ha luogo fuori dall’ufficio, metta a disposizione i campioni di riferimento, i mezzi, il personale ausiliario e una copia del certificato di approvazione CE.",
        "id": "metrd-mfr-submit-initial-verification",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02009L0034-20190726 · Art. 6, Art. 8 and Annex II point 2.3"
      },
      {
        "text": "Se una direttiva particolare esenta la categoria dall’approvazione CE del modello o dalla verificazione prima, apponga sotto la Sua responsabilità il simbolo dell’epsilon rovesciato o il simbolo di approvazione in un esagono.",
        "id": "metrd-mfr-affix-exemption-sign",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02009L0034-20190726 · Art. 11 and Annex I points 3.3 and 3.4"
      },
      {
        "text": "Renda conformi gli strumenti al modello approvato o alla direttiva particolare quando è diffidato, poiché in caso contrario lo Stato membro può vietarne l’immissione sul mercato e la messa in servizio, e non usi mai marchi o iscrizioni che possano essere confusi con i simboli o i marchi CE; in Danimarca la violazione delle norme sulla marcatura e sulla confusione è punita con un’ammenda.",
        "id": "metrd-mfr-bring-instruments-conformity",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02009L0034-20190726 · Art. 7(4) and Art. 12; https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2003/1139 · § 11, § 18 and § 24"
      },
      {
        "text": "Se diffidato, renda conformi gli strumenti al modello approvato o alla direttiva particolare; in caso contrario lo Stato membro può vietarne l’immissione sul mercato e la messa in servizio.",
        "id": "metrd-mfr-bring-conformity-warned",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02009L0034-20190726 · Art. 7(4)"
      },
      {
        "text": "Non usi mai marchi o iscrizioni che possano essere confusi con i simboli o i marchi CE; in Danimarca la violazione delle norme sulla marcatura e sulla confusione è punita con un’ammenda.",
        "id": "metrd-mfr-avoid-confusing-marks",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02009L0034-20190726 · Art. 12; https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2003/1139 · § 11, § 18 and § 24"
      }
    ],
    "other": [
      {
        "text": "Presenti la domanda di approvazione CE del modello al posto del fabbricante soltanto se è stabilito nella Comunità, in un solo Stato membro, indicando nella domanda il Suo nome e indirizzo.",
        "id": "metrd-oth-make-application-pattern",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02009L0034-20190726 · Art. 2(4) and Annex I point 1.2(a)"
      },
      {
        "text": "Invii contemporaneamente una copia della domanda a tutti gli Stati membri e la redigga, con la corrispondenza e, se richiesto, i documenti allegati, nella lingua ufficiale dello Stato membro a cui si rivolge.",
        "id": "metrd-oth-send-copy-application",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02009L0034-20190726 · Annex I point 1.1"
      },
      {
        "text": "Riceva, in qualità di richiedente, il certificato di approvazione CE del modello e, qualora l’approvazione sia rifiutata, non prorogata o ritirata, o la verificazione sia rifiutata, si attenda una decisione motivata con l’indicazione dei rimedi nazionali e dei relativi termini.",
        "id": "metrd-oth-receive-pattern-approval",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02009L0034-20190726 · Art. 4 and Art. 18"
      },
      {
        "text": "In Danimarca, presenti alla Sikkerhedsstyrelsen la domanda di EØF-typegodkendelse con la documentazione che attesta che lo strumento soddisfa i requisiti di legge, e sappia che le decisioni possono essere impugnate dinanzi all’agenzia e che fornire informazioni inesatte o fuorvianti in relazione a una decisione è punito con un’ammenda.",
        "id": "metrd-oth-apply-sikkerhedsstyrelsen-f-typegodkendelse",
        "source": "https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2010/349 · § 1, nr. 2; https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2003/1139 · § 22 and § 24"
      }
    ],
    "importer": [
      {
        "text": "Immetta sul mercato soltanto strumenti e prodotti i cui simboli o marchi CE sono stati apposti conformemente alla direttiva e alla direttiva particolare pertinente; uno Stato membro non può limitare tali prodotti, ma può agire contro gli strumenti non conformi al modello approvato.",
        "id": "metrd-imp-place-market-instruments",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02009L0034-20190726 · Art. 1(3) and Art. 7"
      },
      {
        "text": "Su richiesta, fornisca all’autorità di vigilanza del mercato documenti, specifiche tecniche, dati o informazioni sulla conformità del prodotto e informazioni sulla catena di fornitura, sulla rete di distribuzione, sulle quantità presenti sul mercato e su altri modelli con le stesse caratteristiche tecniche.",
        "id": "metrd-imp-provide-market-surveillance",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1020 · Art. 14(4), points (a) and (b), and Annex I point 28"
      },
      {
        "text": "Adotti l’azione correttiva richiesta dall’autorità entro il termine da essa fissato se il prodotto non è conforme, azione che può consistere nel renderlo conforme, nell’impedirne la messa a disposizione o nel ritirarlo o richiamarlo.",
        "id": "metrd-imp-take-corrective-action",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1020 · Art. 16(1), (2) and (3)"
      },
      {
        "text": "In Danimarca, in qualità di erhvervsdrivende, si assicuri che il prodotto immesso sul mercato rispetti le norme della legge sui prodotti e quelle adottate in base ad essa, e si attenda ingiunzioni di rimediare, di cessare la vendita, di ritirare, richiamare o distruggere un prodotto non conforme, con ammende per la mancata comunicazione di informazioni o la mancata concessione dell’accesso o per l’inosservanza di una decisione.",
        "id": "metrd-imp-ensure-erhvervsdrivende-product",
        "source": "https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2026/22 · § 4, nr. 1, § 5, stk. 1, § 14 and § 37"
      }
    ],
    "distributor": [
      {
        "text": "Metta a disposizione soltanto strumenti e prodotti recanti simboli o marchi CE apposti conformemente alla direttiva e alla direttiva particolare pertinente, e non apponga né tolleri mai marchi o iscrizioni che possano essere confusi con essi.",
        "id": "metrd-dist-make-available-instruments",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02009L0034-20190726 · Art. 1(3) and Art. 12"
      },
      {
        "text": "Su richiesta, fornisca all’autorità di vigilanza del mercato i documenti e le informazioni sulla catena di fornitura di cui ha bisogno e le consenta l’accesso per ispezioni in loco e controlli fisici.",
        "id": "metrd-dist-provide-market-surveillance",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1020 · Art. 14(4), points (a), (b), (d) and (e), and Annex I point 28"
      },
      {
        "text": "Adotti l’azione correttiva richiesta dall’autorità entro il termine da essa fissato, compresa la cessazione della messa a disposizione o il ritiro o richiamo del prodotto.",
        "id": "metrd-dist-take-corrective-action",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1020 · Art. 16(2) and Art. 16(3)"
      },
      {
        "text": "In Danimarca, si conformi alle ingiunzioni e ai divieti dell’autorità di controllo ai sensi della legge sui prodotti, che possono essere indirizzati a chiunque sia stato un anello della vendita di un prodotto, e tenga presente che l’inosservanza è punita con un’ammenda.",
        "id": "metrd-dist-comply-orders-prohibitions",
        "source": "https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2026/22 · § 14, § 16 and § 37"
      }
    ],
    "operator": [
      {
        "text": "Utilizzi uno strumento recante simboli o marchi CE soltanto entro i requisiti di controllo in servizio, in particolare gli errori massimi tollerati in servizio, precisati dalla direttiva particolare; in assenza di essi, servono da criteri le norme nazionali per strumenti comparabili.",
        "id": "metrd-op-use-instrument-bearing",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02009L0034-20190726 · Art. 15; https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2003/1139 · § 19 and § 20"
      },
      {
        "text": "Tenga presente che l’obbligo di accettazione di uno strumento recante il marchio di verificazione prima CE dura fino alla fine dell’anno successivo a quello di apposizione del marchio, salvo che una direttiva particolare preveda un periodo più lungo; dopo di esso si applicano le norme nazionali sull’uso in servizio.",
        "id": "metrd-op-note-acceptance-duty",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02009L0034-20190726 · Art. 8(4)"
      },
      {
        "text": "In Danimarca, in qualità di instrumentejer, si assicuri che lo strumento utilizzato per una misurazione su cui si fonda un pagamento rispetti la legge sui prodotti e le norme adottate in base ad essa, anche se non è un erhvervsdrivende.",
        "id": "metrd-op-instrumentejer-ensure-instrument",
        "source": "https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2026/22 · § 4, nr. 2, and § 5, stk. 4"
      },
      {
        "text": "Si attenda che l’autorità di controllo Le ordini di rendere conforme uno strumento non conforme utilizzato per misurazioni basate su un pagamento o ne vieti l’uso per tali misurazioni, e si conformi all’ingiunzione.",
        "id": "metrd-op-expect-control-authority",
        "source": "https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2026/22 · § 16 a and § 37, stk. 1, nr. 6"
      }
    ]
  },
  "requirements": [
    {
      "id": "metrd-mfr-apply-pattern-approval",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "submission",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "text": "Chieda l’approvazione CE del modello direttamente o tramite il Suo rappresentante stabilito nella Comunità, in un solo Stato membro per uno stesso strumento, nella lingua ufficiale di tale Stato membro, inviando contemporaneamente una copia della domanda a ciascuno degli altri Stati membri.",
      "article": "Art. 2(4) and Annex I point 1.1",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02009L0034-20190726"
    },
    {
      "id": "metrd-mfr-state-application-name",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "submission",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "text": "Indichi nella domanda il Suo nome e indirizzo o quelli del Suo rappresentante, la categoria di strumento, l’uso previsto, le caratteristiche di misura e la denominazione commerciale o il tipo, e alleghi in duplice copia una descrizione della costruzione e del funzionamento, dei dispositivi di protezione, dei dispositivi di regolazione e di aggiustamento e dei luoghi previsti per i marchi di verificazione e i sigilli, i disegni d’insieme e di dettaglio, uno schema e, se del caso, le approvazioni nazionali esistenti.",
      "article": "Annex I points 1.2, 1.3 and 1.4",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02009L0034-20190726"
    },
    {
      "id": "metrd-mfr-put-standards-material",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "procedure",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "text": "Metta a disposizione del servizio metrologico, per l’esame di approvazione, i campioni di riferimento, il materiale e il personale ausiliario che esso richiede, esame che riguarda l’intero funzionamento dello strumento in condizioni normali di impiego, e depositi uno strumento campione, parti, modelli in scala o disegni se il servizio lo richiede.",
      "article": "Annex I points 2.2, 2.4 and 4",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02009L0034-20190726"
    },
    {
      "id": "metrd-mfr-affix-approval-sign",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "mark",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "text": "Apponga il simbolo di approvazione CE indicato nel certificato, l’epsilon stilizzato con le lettere dello Stato membro e le ultime due cifre dell’anno nella parte superiore e il numero di identificazione in quella inferiore, su ogni strumento conforme al modello approvato quando l’articolo 11 o una direttiva particolare lo richiede, e altrimenti a Sua discrezione; il simbolo deve essere visibile, leggibile e indelebile.",
      "article": "Art. 4 and Annex I points 3.1 and 3.5",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02009L0034-20190726"
    },
    {
      "id": "metrd-mfr-keep-granting-member",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "submission",
      "level": "product",
      "timing": "on-event",
      "text": "Tenga informato lo Stato membro che ha concesso l’approvazione di qualsiasi modifica o aggiunta al modello approvato e ottenga un’approvazione CE complementare quando la modifica influisce o può influire sui risultati delle misurazioni o sulle condizioni d’uso prescritte; se le norme sono cambiate in modo tale che il modello modificato potrebbe essere approvato solo in base alle nuove disposizioni, occorre invece una nuova approvazione.",
      "article": "Art. 2(5)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02009L0034-20190726"
    },
    {
      "id": "metrd-mfr-watch-validity-approval",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "submission",
      "level": "product",
      "timing": "periodic",
      "text": "Sorvegli la validità dell’approvazione: dura 10 anni, può essere prorogata per periodi successivi di 10 anni, non può essere prorogata dopo una modifica o un adeguamento delle disposizioni comunitarie in base alle quali non potrebbe più essere concessa e continua ad applicarsi agli strumenti già in servizio; un’approvazione a effetto limitato per una nuova tecnica dura al massimo due anni, prorogabili di un massimo di tre.",
      "article": "Art. 5(1) and Art. 5(2)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02009L0034-20190726"
    },
    {
      "id": "metrd-mfr-submit-new-reconditioned",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "procedure",
      "level": "lot",
      "timing": "per-lot",
      "retired": "2026-09-24",
      "text": "Presenti gli strumenti nuovi o ricondizionati alla verificazione prima CE, con le caratteristiche di misura e i requisiti tecnici di costruzione e di funzionamento della direttiva particolare e, se la verificazione ha luogo fuori dall’ufficio, metta a disposizione i campioni di riferimento, i mezzi e il personale ausiliario e una copia del certificato di approvazione CE; se una direttiva particolare esenta la categoria dall’approvazione o dalla verificazione, apponga invece, sotto la Sua responsabilità, il simbolo dell’epsilon rovesciato o il simbolo di approvazione in un esagono.",
      "article": "Art. 6, Art. 8, Art. 11, Annex I points 3.3 and 3.4 and Annex II point 2.3",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02009L0034-20190726"
    },
    {
      "id": "metrd-mfr-submit-initial-verification",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "procedure",
      "level": "lot",
      "timing": "per-lot",
      "text": "Presenti gli strumenti nuovi o ricondizionati alla verificazione prima CE in base ai requisiti di misura e di costruzione della direttiva particolare e, se la verificazione ha luogo fuori dall’ufficio, metta a disposizione i campioni di riferimento, i mezzi, il personale ausiliario e una copia del certificato di approvazione CE.",
      "article": "Art. 6, Art. 8 and Annex II point 2.3",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02009L0034-20190726"
    },
    {
      "id": "metrd-mfr-affix-exemption-sign",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "mark",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "text": "Se una direttiva particolare esenta la categoria dall’approvazione CE del modello o dalla verificazione prima, apponga sotto la Sua responsabilità il simbolo dell’epsilon rovesciato o il simbolo di approvazione in un esagono.",
      "article": "Art. 11 and Annex I points 3.3 and 3.4",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02009L0034-20190726"
    },
    {
      "id": "metrd-mfr-bring-instruments-conformity",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "evidence",
      "level": "product",
      "timing": "on-event",
      "retired": "2026-09-24",
      "text": "Renda conformi gli strumenti al modello approvato o alla direttiva particolare quando è diffidato, poiché in caso contrario lo Stato membro può vietarne l’immissione sul mercato e la messa in servizio, e non usi mai marchi o iscrizioni che possano essere confusi con i simboli o i marchi CE; in Danimarca la violazione delle norme sulla marcatura e sulla confusione è punita con un’ammenda.",
      "article": "Art. 7(4) and Art. 12; https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2003/1139 · § 11, § 18 and § 24",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02009L0034-20190726"
    },
    {
      "id": "metrd-mfr-bring-conformity-warned",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "evidence",
      "level": "product",
      "timing": "on-event",
      "text": "Se diffidato, renda conformi gli strumenti al modello approvato o alla direttiva particolare; in caso contrario lo Stato membro può vietarne l’immissione sul mercato e la messa in servizio.",
      "article": "Art. 7(4)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02009L0034-20190726"
    },
    {
      "id": "metrd-mfr-avoid-confusing-marks",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "standing",
      "level": "company",
      "timing": "ongoing",
      "text": "Non usi mai marchi o iscrizioni che possano essere confusi con i simboli o i marchi CE; in Danimarca la violazione delle norme sulla marcatura e sulla confusione è punita con un’ammenda.",
      "article": "Art. 12; https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2003/1139 · § 11, § 18 and § 24",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02009L0034-20190726"
    },
    {
      "id": "metrd-oth-make-application-pattern",
      "role": "other",
      "kind": "submission",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "text": "Presenti la domanda di approvazione CE del modello al posto del fabbricante soltanto se è stabilito nella Comunità, in un solo Stato membro, indicando nella domanda il Suo nome e indirizzo.",
      "article": "Art. 2(4) and Annex I point 1.2(a)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02009L0034-20190726"
    },
    {
      "id": "metrd-oth-send-copy-application",
      "role": "other",
      "kind": "submission",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "text": "Invii contemporaneamente una copia della domanda a tutti gli Stati membri e la redigga, con la corrispondenza e, se richiesto, i documenti allegati, nella lingua ufficiale dello Stato membro a cui si rivolge.",
      "article": "Annex I point 1.1",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02009L0034-20190726"
    },
    {
      "id": "metrd-oth-receive-pattern-approval",
      "role": "other",
      "kind": "evidence",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "retired": "2026-09-24",
      "text": "Riceva, in qualità di richiedente, il certificato di approvazione CE del modello e, qualora l’approvazione sia rifiutata, non prorogata o ritirata, o la verificazione sia rifiutata, si attenda una decisione motivata con l’indicazione dei rimedi nazionali e dei relativi termini.",
      "article": "Art. 4 and Art. 18",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02009L0034-20190726"
    },
    {
      "id": "metrd-oth-apply-sikkerhedsstyrelsen-f-typegodkendelse",
      "role": "other",
      "kind": "submission",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "text": "In Danimarca, presenti alla Sikkerhedsstyrelsen la domanda di EØF-typegodkendelse con la documentazione che attesta che lo strumento soddisfa i requisiti di legge, e sappia che le decisioni possono essere impugnate dinanzi all’agenzia e che fornire informazioni inesatte o fuorvianti in relazione a una decisione è punito con un’ammenda.",
      "article": "§ 1, nr. 2; https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2003/1139 · § 22 and § 24",
      "sourceUrl": "https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2010/349"
    },
    {
      "id": "metrd-imp-place-market-instruments",
      "role": "importer",
      "kind": "verification",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "text": "Immetta sul mercato soltanto strumenti e prodotti i cui simboli o marchi CE sono stati apposti conformemente alla direttiva e alla direttiva particolare pertinente; uno Stato membro non può limitare tali prodotti, ma può agire contro gli strumenti non conformi al modello approvato.",
      "article": "Art. 1(3) and Art. 7",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02009L0034-20190726"
    },
    {
      "id": "metrd-imp-provide-market-surveillance",
      "role": "importer",
      "kind": "standing",
      "level": "company",
      "timing": "ongoing",
      "sharedKey": "authority-cooperation",
      "text": "Su richiesta, fornisca all’autorità di vigilanza del mercato documenti, specifiche tecniche, dati o informazioni sulla conformità del prodotto e informazioni sulla catena di fornitura, sulla rete di distribuzione, sulle quantità presenti sul mercato e su altri modelli con le stesse caratteristiche tecniche.",
      "article": "Art. 14(4), points (a) and (b), and Annex I point 28",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32019R1020"
    },
    {
      "id": "metrd-imp-take-corrective-action",
      "role": "importer",
      "kind": "evidence",
      "level": "product",
      "timing": "on-event",
      "text": "Adotti l’azione correttiva richiesta dall’autorità entro il termine da essa fissato se il prodotto non è conforme, azione che può consistere nel renderlo conforme, nell’impedirne la messa a disposizione o nel ritirarlo o richiamarlo.",
      "article": "Art. 16(1), (2) and (3)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32019R1020"
    },
    {
      "id": "metrd-imp-ensure-erhvervsdrivende-product",
      "role": "importer",
      "kind": "verification",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "text": "In Danimarca, in qualità di erhvervsdrivende, si assicuri che il prodotto immesso sul mercato rispetti le norme della legge sui prodotti e quelle adottate in base ad essa, e si attenda ingiunzioni di rimediare, di cessare la vendita, di ritirare, richiamare o distruggere un prodotto non conforme, con ammende per la mancata comunicazione di informazioni o la mancata concessione dell’accesso o per l’inosservanza di una decisione.",
      "article": "§ 4, nr. 1, § 5, stk. 1, § 14 and § 37",
      "sourceUrl": "https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2026/22"
    },
    {
      "id": "metrd-dist-make-available-instruments",
      "role": "distributor",
      "kind": "verification",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "text": "Metta a disposizione soltanto strumenti e prodotti recanti simboli o marchi CE apposti conformemente alla direttiva e alla direttiva particolare pertinente, e non apponga né tolleri mai marchi o iscrizioni che possano essere confusi con essi.",
      "article": "Art. 1(3) and Art. 12",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02009L0034-20190726"
    },
    {
      "id": "metrd-dist-provide-market-surveillance",
      "role": "distributor",
      "kind": "standing",
      "level": "company",
      "timing": "ongoing",
      "sharedKey": "authority-cooperation",
      "text": "Su richiesta, fornisca all’autorità di vigilanza del mercato i documenti e le informazioni sulla catena di fornitura di cui ha bisogno e le consenta l’accesso per ispezioni in loco e controlli fisici.",
      "article": "Art. 14(4), points (a), (b), (d) and (e), and Annex I point 28",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32019R1020"
    },
    {
      "id": "metrd-dist-take-corrective-action",
      "role": "distributor",
      "kind": "evidence",
      "level": "product",
      "timing": "on-event",
      "text": "Adotti l’azione correttiva richiesta dall’autorità entro il termine da essa fissato, compresa la cessazione della messa a disposizione o il ritiro o richiamo del prodotto.",
      "article": "Art. 16(2) and Art. 16(3)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32019R1020"
    },
    {
      "id": "metrd-dist-comply-orders-prohibitions",
      "role": "distributor",
      "kind": "evidence",
      "level": "product",
      "timing": "on-event",
      "retired": "2026-09-24",
      "text": "In Danimarca, si conformi alle ingiunzioni e ai divieti dell’autorità di controllo ai sensi della legge sui prodotti, che possono essere indirizzati a chiunque sia stato un anello della vendita di un prodotto, e tenga presente che l’inosservanza è punita con un’ammenda.",
      "article": "§ 14, § 16 and § 37",
      "sourceUrl": "https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2026/22"
    },
    {
      "id": "metrd-op-use-instrument-bearing",
      "role": "operator",
      "kind": "standing",
      "level": "product",
      "timing": "ongoing",
      "retired": "2026-09-24",
      "text": "Utilizzi uno strumento recante simboli o marchi CE soltanto entro i requisiti di controllo in servizio, in particolare gli errori massimi tollerati in servizio, precisati dalla direttiva particolare; in assenza di essi, servono da criteri le norme nazionali per strumenti comparabili.",
      "article": "Art. 15; https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2003/1139 · § 19 and § 20",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02009L0034-20190726"
    },
    {
      "id": "metrd-op-note-acceptance-duty",
      "role": "operator",
      "kind": "status",
      "level": "product",
      "timing": "ongoing",
      "retired": "2026-09-24",
      "text": "Tenga presente che l’obbligo di accettazione di uno strumento recante il marchio di verificazione prima CE dura fino alla fine dell’anno successivo a quello di apposizione del marchio, salvo che una direttiva particolare preveda un periodo più lungo; dopo di esso si applicano le norme nazionali sull’uso in servizio.",
      "article": "Art. 8(4)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02009L0034-20190726"
    },
    {
      "id": "metrd-op-instrumentejer-ensure-instrument",
      "role": "operator",
      "kind": "verification",
      "level": "product",
      "timing": "ongoing",
      "retired": "2026-09-24",
      "text": "In Danimarca, in qualità di instrumentejer, si assicuri che lo strumento utilizzato per una misurazione su cui si fonda un pagamento rispetti la legge sui prodotti e le norme adottate in base ad essa, anche se non è un erhvervsdrivende.",
      "article": "§ 4, nr. 2, and § 5, stk. 4",
      "sourceUrl": "https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2026/22"
    },
    {
      "id": "metrd-op-expect-control-authority",
      "role": "operator",
      "kind": "evidence",
      "level": "product",
      "timing": "on-event",
      "retired": "2026-09-24",
      "text": "Si attenda che l’autorità di controllo Le ordini di rendere conforme uno strumento non conforme utilizzato per misurazioni basate su un pagamento o ne vieti l’uso per tali misurazioni, e si conformi all’ingiunzione.",
      "article": "§ 16 a and § 37, stk. 1, nr. 6",
      "sourceUrl": "https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2026/22"
    }
  ],
  "requirementsHash": "db03d5e9dba68e45",
  "penalties": {
    "text": "La direttiva non contiene un articolo sulle sanzioni. Il suo strumentario è amministrativo: lo Stato membro che ha concesso un’approvazione CE del modello può ritirarla quando gli strumenti non sono conformi al modello approvato o alla direttiva particolare, quando non sono soddisfatti i requisiti metrologici del certificato o quando l’approvazione è stata concessa indebitamente, deve ritirarla quando gli strumenti del modello rivelano in servizio un difetto di carattere generale, e può quindi vietare l’immissione sul mercato e la messa in servizio degli strumenti fino a nuovo avviso, informandone gli altri Stati membri e la Commissione; lo stesso vale per gli strumenti esentati dalla verificazione prima CE il cui fabbricante, dopo debita diffida, non li renda conformi, e gli Stati membri devono impedire l’uso di marchi che possano essere confusi con i simboli o i marchi CE. Ogni rifiuto, ritiro o divieto deve essere motivato e notificato con l’indicazione dei rimedi disponibili e dei relativi termini. Dal 16 luglio 2021 la direttiva è il punto 28 dell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1020, le cui autorità di vigilanza del mercato possono esigere documenti e informazioni sulla catena di fornitura, richiedere azioni correttive entro un termine stabilito, impedire la messa a disposizione di un prodotto o farlo ritirare, richiamare o distruggere; la direttiva non figura nell’allegato II di tale regolamento, per cui le sanzioni derivano dal diritto nazionale. In Danimarca la bekendtgørelse n. 1139 del 15 dicembre 2003 sulla EØF-typegodkendelse og -verifikation punisce con un’ammenda la comunicazione di informazioni inesatte o fuorvianti in relazione a una decisione e le violazioni delle norme sulla marcatura, sul ritiro e sui marchi confondibili, con responsabilità delle imprese; dal 1° luglio 2021 la metrologia legale rientra nella legge sui prodotti (lov om produkter og markedsovervågning, lovbekendtgørelse n. 22 dell’8 gennaio 2026), che integra il regolamento (UE) 2019/1020, elenca la direttiva al § 2, stk. 1, nr. 15, designa l’Erhvervsstyrelsen come autorità di controllo, le consente di emanare ingiunzioni e divieti, anche nei confronti del proprietario di uno strumento utilizzato per una misurazione su cui si fonda un pagamento, e punisce con ammende chi non fornisce informazioni o accesso o disattende le sue decisioni, con pene che, in presenza di circostanze aggravanti, possono arrivare alla reclusione fino a 2 anni perché gli strumenti di misura e i metodi di controllo metrologico sono un settore di prodotti rientrante nel § 2, stk. 1, nr. 15 (§ 37, stk. 2); da gennaio 2026 la Sikkerhedsstyrelsen è il dipartimento Markedsovervågning dell’Erhvervsstyrelsen.",
    "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02009L0034-20190726 · Art. 7, Art. 12 and Art. 18; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1020 · Art. 14, Art. 16, Art. 41, Annex I point 28 and Annex II; https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2003/1139 · § 14, § 18, § 21 and § 24; https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2026/22 · § 1, § 2, stk. 1, nr. 15, § 9, § 14, § 16, § 16 a and § 37; https://erhvervsstyrelsen.dk/sikkerhedsstyrelsen-en-del-af-erhvervsstyrelsen"
  },
  "checklist": [
    "Individui quale atto dell’UE disciplina il Suo strumento: una categoria MID (direttiva 2014/32/UE), uno strumento per pesare a funzionamento non automatico (direttiva 2014/31/UE), una bottiglia recipiente-misura o un preimballaggio (direttive 75/107/CEE e 76/211/CEE), oppure il solo controllo metrologico nazionale; l’approvazione CE del modello e la verificazione prima CE ai sensi di questa direttiva si applicano soltanto se una direttiva particolare ancora in vigore vi fa riferimento (articolo 1).",
    "Per gli strumenti MID e NAWI segua invece la valutazione della conformità del nuovo approccio e la marcatura CE; verifichi che eventuali certificati rilasciati in base alla direttiva 2004/22/CE prima del 20 aprile 2016 siano ancora validi e che su di essi non sia usato alcun simbolo di approvazione CE del modello né alcun marchio di verificazione (direttiva 2014/32/UE, articoli 7 e 50).",
    "Per gli strumenti già disciplinati da una direttiva abrogata dalla direttiva 2011/17/UE non si attenda nuove approvazioni CE del modello; restano valide le approvazioni CE del modello e i certificati rilasciati fino al 30 novembre 2015 in base alle direttive 71/347/CEE, 75/33/CEE, 76/765/CEE e 86/217/CEE (articolo 6, paragrafo 2), i pesi conformi alle direttive 71/317/CEE e 74/148/CEE potevano invece essere sottoposti a verificazione prima CE fino al 30 novembre 2025 (articolo 6, paragrafo 3), e la direttiva 76/766/CEE sulle tabelle alcolometriche non prevede alcuna disposizione transitoria (direttiva 2011/17/UE, articolo 6).",
    "Quando una direttiva particolare richiede l’approvazione CE del modello, presenti la domanda in un solo Stato membro, come fabbricante o tramite un rappresentante stabilito nella Comunità, con il fascicolo dell’allegato I, punto 1, e le copie a tutti gli altri Stati membri (articolo 2, paragrafo 4, allegato I, punto 1).",
    "Tenga un registro delle Sue approvazioni CE del modello con la validità di 10 anni, le proroghe, le integrazioni per le modifiche ed eventuali limitazioni, e smetta di apporre un simbolo la cui approvazione sia scaduta, salvo che sugli strumenti già in servizio (articoli 2, paragrafo 5, e 5).",
    "Apponga il simbolo corretto: il simbolo dell’epsilon stilizzato di approvazione, la lettera P davanti ad esso per un’approvazione limitata, l’epsilon rovesciato quando l’approvazione non è richiesta e il simbolo in un esagono quando non è richiesta la verificazione, tutti in un punto visibile di ogni strumento, leggibili e indelebili. Il marchio finale di verificazione prima CE, la «e» minuscola con il bollo dell’anno nell’esagono, non spetta a Lei apporlo: è apposto sotto la responsabilità dello Stato membro quando lo strumento è stato completamente verificato (articoli 4, 6, 10 e 11, allegato I, punti da 3.1 a 3.5, allegato II, punto 3).",
    "Non usi mai marchi o iscrizioni che possano essere confusi con i simboli o i marchi CE e verifichi che i marchi sulle bottiglie recipienti-misura e sui preimballaggi seguano le forme dell’allegato I, punto 3.3, e dell’allegato II, sezione 3 (articolo 12; direttiva 75/107/CEE, allegato I, punto 5; direttiva 76/211/CEE, allegato I, punto 3.3).",
    "In Danimarca, presenti alla Sikkerhedsstyrelsen (Erhvervsstyrelsen, Markedsovervågning) la domanda di EØF-typegodkendelse, si avvalga di un laboratorio da essa autorizzato per la EØF-førstegangsverifikation e rispetti le tolleranze in servizio delle norme generali danesi sugli strumenti soggetti a controllo (decreto n. 1139 del 2003, §§ 2, 3, 15, 19 e 20).",
    "Si prepari alla vigilanza del mercato ai sensi del regolamento (UE) 2019/1020 e della legge danese sui prodotti: documenti, informazioni sulla catena di fornitura e azioni correttive su richiesta, ingiunzioni e divieti dell’autorità di controllo e ammende in caso di inosservanza (regolamento (UE) 2019/1020, articoli 14 e 16; lovbekendtgørelse n. 22 del 2026, §§ 14, 16, 16 a e 37)."
  ],
  "faq": [
    {
      "q": "Quando ha iniziato ad applicarsi la direttiva 2009/34/CE e che cosa ha sostituito?",
      "a": "La direttiva 2009/34/CE è stata adottata il 23 aprile 2009, pubblicata nella GU L 106 del 28 aprile 2009 ed è entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione, il 18 maggio 2009. È una rifusione: ha abrogato la direttiva 71/316/CEE del Consiglio del 26 luglio 1971, modificata dagli atti elencati nell’allegato III, parte A, senza cambiarne la sostanza, e i riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla rifusione secondo la tavola di concordanza dell’allegato IV. I termini di recepimento della vecchia direttiva e delle sue modifiche, dal 30 gennaio 1973 per la direttiva 71/316/CEE al 9 marzo 2008 per la direttiva 2007/13/CE, restano in vigore ai sensi dell’allegato III, parte B.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32009L0034 · Art. 20, Art. 21, Annex III and Annex IV; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32009L0034 · document information, dates"
    },
    {
      "q": "La direttiva ha ancora rilevanza ora che esistono la MID e la direttiva NAWI?",
      "a": "Solo ai margini. Le direttive sugli strumenti adottate in base alla direttiva quadro sono ormai scomparse: la direttiva 2004/22/CE ne ha abrogate undici dal 30 ottobre 2006, quando la direttiva sugli strumenti di misura ha assunto la disciplina dei contatori di gas, liquidi, acqua, elettricità e calore, delle misure di lunghezza, degli strumenti per pesare automatici e dei tassametri, e la direttiva 2011/17/UE ha abrogato le altre otto, l’ultima il 1° dicembre 2015. Gli strumenti per pesare a funzionamento non automatico seguono la direttiva 2014/31/UE. Fanno ancora riferimento alla direttiva 2009/34/CE il simbolo dell’epsilon rovesciato sulle bottiglie recipienti-misura ai sensi della direttiva 75/107/CEE, la «e» minuscola e gli articoli sui marchi confondibili e sul controllo in servizio applicati per analogia (mutatis mutandis) dalla direttiva 76/211/CEE sui preimballaggi, e la delega dell’articolo 16, in base alla quale la Commissione ha modificato nel 2019 la direttiva 80/181/CEE sulle unità di misura. La direttiva stessa resta in vigore ed è elencata nell’allegato I del regolamento sulla vigilanza del mercato.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02004L0022-20091201 · Art. 22; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32011L0017 · Art. 1 to Art. 3; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31975L0107 · Annex I point 5; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:01976L0211-20190726 · Annex I point 3.3; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019L1258 · citations and recital 2"
    },
    {
      "q": "Che cos’è l’approvazione CE del modello e quanto dura?",
      "a": "L’approvazione CE del modello è l’approvazione del tipo di strumento da parte di uno Stato membro ai sensi della direttiva e della direttiva particolare pertinente. Costituisce l’ammissione dello strumento alla verificazione prima CE e, se la verificazione non è richiesta, l’autorizzazione a immetterlo sul mercato e a metterlo in servizio. Può presentare la domanda soltanto il fabbricante o il suo rappresentante stabilito nella Comunità, in un solo Stato membro, e l’esame riguarda i documenti e le caratteristiche di misura del modello in condizioni normali di impiego. L’approvazione ha validità di 10 anni, può essere prorogata per periodi successivi di 10 anni, vale per un numero illimitato di strumenti, non può essere prorogata dopo una modifica delle disposizioni comunitarie in base alle quali non potrebbe più essere concessa e continua ad applicarsi agli strumenti già in servizio. Le modifiche che influiscono sui risultati delle misurazioni richiedono un’approvazione complementare. Un’approvazione a effetto limitato per una nuova tecnica non prevista da una direttiva particolare può essere concessa previa consultazione degli altri Stati membri, per un massimo di due anni, prorogabili di un massimo di tre.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02009L0034-20190726 · Art. 2, Art. 5 and Annex I points 1 and 2"
    },
    {
      "q": "Che cosa significano i simboli dell’epsilon e la «e» su uno strumento?",
      "a": "Il simbolo di approvazione CE dell’articolo 4 è una lettera epsilon stilizzata che reca nella parte superiore le lettere distintive dello Stato membro che ha concesso l’approvazione e le ultime due cifre dell’anno e nella parte inferiore un numero di identificazione; una lettera P della stessa dimensione davanti ad esso indica un’approvazione limitata. Il simbolo dell’articolo 6 è lo stesso epsilon rovesciato simmetricamente rispetto a un asse verticale, senza altre indicazioni, apposto dal fabbricante sotto la propria responsabilità quando una categoria che rientra in una direttiva particolare è esentata dall’approvazione CE del modello; è il simbolo che figura sulle bottiglie recipienti-misura. Il simbolo dell’articolo 11 è il simbolo di approvazione in un esagono, per le categorie esentate dalla verificazione prima CE. Il marchio finale di verificazione prima CE consta di due bolli: una «e» minuscola con le lettere dello Stato membro e il numero dell’ufficio di verificazione, e le ultime due cifre dell’anno di verificazione in un esagono; il marchio di verificazione parziale è la sola «e» minuscola e funge anche da sigillo. Nessuno di essi è la marcatura CE.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02009L0034-20190726 · Art. 4, Art. 6, Art. 10, Art. 11, Annex I points 3.1 to 3.4 and Annex II point 3.1"
    },
    {
      "q": "Come funziona la verificazione prima CE?",
      "a": "La verificazione prima CE è l’esame di uno strumento nuovo o ricondizionato e la conferma della sua conformità al modello approvato e ai requisiti della direttiva e delle direttive particolari, attestata dal marchio di verificazione prima CE. Il servizio metrologico accerta anzitutto se lo strumento appartiene a una categoria esentata dall’approvazione del modello e soddisfa i requisiti tecnici, oppure se ha un’approvazione ed è conforme al modello approvato, quindi esamina le caratteristiche metrologiche, gli errori massimi tollerati, la costruzione e la presenza delle iscrizioni e delle targhette prescritte. La verificazione si svolge in una sola fase per gli strumenti che costituiscono un insieme all’uscita dalla fabbrica e in due o più fasi per gli strumenti il cui corretto funzionamento dipende dall’installazione, con l’ultima fase nel luogo di installazione. L’obbligo di uno Stato membro di accettare uno strumento recante il marchio dura fino alla fine dell’anno successivo a quello di apposizione del marchio, salvo che una direttiva particolare preveda un periodo più lungo.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02009L0034-20190726 · Art. 8, Art. 9, Art. 10 and Annex II points 1 and 2"
    },
    {
      "q": "Uno Stato membro può rifiutare uno strumento che reca simboli o marchi CE?",
      "a": "Non in base alla direttiva e alle direttive particolari. Nessuno Stato membro può impedire, vietare o limitare l’immissione sul mercato o la messa in servizio di uno strumento o prodotto recante marchi o simboli CE apposti alle condizioni della direttiva e della direttiva particolare pertinente, e gli Stati membri attribuiscono all’approvazione CE del modello e alla verificazione prima lo stesso valore delle proprie misure nazionali. Gli Stati membri possono tuttavia esigere le iscrizioni prescritte nella propria lingua ufficiale, le direttive particolari fissano i requisiti di controllo degli strumenti in servizio e lo Stato membro che ha concesso un’approvazione può ritirarla e vietare gli strumenti fino a nuovo avviso quando essi rivelano in servizio un difetto di carattere generale, informandone gli altri Stati membri e la Commissione.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02009L0034-20190726 · Art. 1(3), Art. 1(4), Art. 7, Art. 14 and Art. 15"
    },
    {
      "q": "Chi si occupa in Danimarca dell’approvazione CE del modello e della verificazione, e quali sono le sanzioni?",
      "a": "La bekendtgørelse n. 1139 del 15 dicembre 2003 sulla EØF-typegodkendelse og -verifikation attua la direttiva; dal decreto n. 349 del 30 marzo 2010 la EØF-typegodkendelse è richiesta alla Sikkerhedsstyrelsen e da essa concessa, e la stessa autorizza anche i laboratori che eseguono la EØF-førstegangsverifikation, a condizione che siano in possesso dell’accreditamento necessario rilasciato da DANAK o da un organismo di accreditamento equivalente firmatario dell’accordo multilaterale EA sul riconoscimento reciproco. Le approvazioni hanno validità di 10 anni, gli strumenti in servizio con marchi CE sono controllati secondo le norme generali danesi sugli strumenti soggetti a controllo, e la comunicazione di informazioni inesatte o la violazione delle norme sulla marcatura, sul ritiro e sui marchi confondibili sono punite con un’ammenda, con responsabilità delle imprese. Dal 1° luglio 2021 la metrologia legale rientra nella legge sui prodotti, che elenca la direttiva al § 2, designa l’Erhvervsstyrelsen come autorità di controllo e prevede ingiunzioni e divieti, anche nei confronti del proprietario di uno strumento utilizzato per una misurazione su cui si fonda un pagamento, e ammende che, in presenza di circostanze aggravanti, possono arrivare alla reclusione fino a 2 anni. Da gennaio 2026 la Sikkerhedsstyrelsen è il dipartimento Markedsovervågning dell’Erhvervsstyrelsen.",
      "source": "https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2003/1139 · § 2, § 3, § 7, § 12, § 15, § 19, § 20 and § 24; https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2010/349 · § 1; https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2026/22 · § 2, stk. 1, nr. 15, § 9, § 14, § 16 a and § 37; https://erhvervsstyrelsen.dk/sikkerhedsstyrelsen-en-del-af-erhvervsstyrelsen"
    },
    {
      "q": "Che cosa ha modificato il regolamento (UE) 2019/1243?",
      "a": "Dal 26 luglio 2019 ha allineato la direttiva al trattato di Lisbona. È stato soppresso l’articolo 5, paragrafo 3, che consentiva agli Stati membri che avevano concesso approvazioni CE del modello a effetto limitato di chiedere l’adeguamento degli allegati, perché tali approvazioni non esistono più; l’articolo 16 abilita ora la Commissione ad adottare atti delegati che modificano gli allegati I e II per adeguarli al progresso tecnico; il nuovo articolo 16 bis conferisce tale potere per cinque anni a decorrere dal 26 luglio 2019, tacitamente prorogato per periodi di identica durata salvo opposizione del Parlamento europeo o del Consiglio, con consultazione di esperti degli Stati membri e un periodo di opposizione di tre mesi; ed è stato soppresso l’articolo 17 sulla procedura del comitato. È l’unico atto che abbia modificato la direttiva dal 2009.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1243 · Annex, section VII (Internal market, industry, entrepreneurship and SMEs), point 5; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02009L0034-20190726 · Art. 16 and Art. 16a and the list of amending acts"
    }
  ],
  "changelog": [
    {
      "date": "2026-09-12",
      "kind": "guidance",
      "title": "Guida riscritta a partire dal testo ufficiale",
      "summary": "Il corpo del testo è stato riscritto a partire dal testo consolidato della direttiva 2009/34/CE, del regolamento (UE) 2019/1243, della direttiva 2011/17/UE, delle direttive MID e NAWI, delle direttive 75/107/CEE e 76/211/CEE, del regolamento (UE) 2019/1020 e del decreto danese n. 1139 del 2003 e della legge danese sui prodotti: la struttura per articoli segue ora l’atto (22 articoli e quattro allegati), i simboli e i marchi sono descritti in base agli allegati I e II, l’abrogazione di ogni direttiva particolare sugli strumenti è datata, e sono state eliminate le precedenti affermazioni secondo cui la MID e la direttiva NAWI si fondano su questa direttiva e i rappresentanti autorizzati e gli importatori si avvalgono delle sue disposizioni per immettere gli strumenti sul mercato, in quanto non supportate dal testo.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02009L0034-20190726 · Art. 1 to Art. 22 and Annex I to Annex IV"
    },
    {
      "date": "2026-01-01",
      "kind": "guidance",
      "title": "La Sikkerhedsstyrelsen diventa parte dell’Erhvervsstyrelsen",
      "summary": "Da gennaio 2026 la Sikkerhedsstyrelsen è un dipartimento dell’Erhvervsstyrelsen denominato Markedsovervågning e svolge gli stessi compiti di prima, compresi la EØF-typegodkendelse e l’autorizzazione dei laboratori per la EØF-førstegangsverifikation ai sensi del decreto n. 1139 del 2003; la legge sui prodotti, nel testo consolidato dell’8 gennaio 2026, designa l’Erhvervsstyrelsen come autorità di controllo.",
      "source": "https://erhvervsstyrelsen.dk/sikkerhedsstyrelsen-en-del-af-erhvervsstyrelsen; https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2026/22 · § 9"
    },
    {
      "date": "2025-11-30",
      "kind": "applies",
      "title": "Termina la verificazione prima CE dei pesi ai sensi delle direttive abrogate",
      "summary": "Scade l’ultima misura transitoria della direttiva 2011/17/UE: i pesi conformi alle direttive 71/317/CEE e 74/148/CEE potevano essere sottoposti a verificazione prima CE ai sensi degli articoli 8, 9 e 10 di questa direttiva fino a tale data.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32011L0017 · Art. 6(3)"
    },
    {
      "date": "2021-07-16",
      "kind": "applies",
      "title": "Il regolamento (UE) 2019/1020 si applica alla direttiva",
      "summary": "Il regolamento sulla vigilanza del mercato elenca la direttiva 2009/34/CE come punto 28 del suo allegato I, per cui le autorità nazionali dispongono dei suoi poteri di indagine e di esecuzione per la direttiva; la direttiva non figura nell’allegato II, per cui l’obbligo di sanzioni dell’articolo 41 si aggancia al diritto nazionale. In Danimarca la metrologia legale è rientrata nella legge sui prodotti il 1° luglio 2021.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1020 · Art. 14, Art. 41, Art. 44, Annex I point 28 and Annex II; https://sik.dk/erhverv/produkter/love-og-regler/vaegte-og-maalere/regler-og-vejledning-maaling-vaegt-og-e-maerkning"
    },
    {
      "date": "2020-06-13",
      "kind": "applies",
      "title": "Si applica la direttiva (UE) 2019/1258 della Commissione ai sensi dell’articolo 16",
      "summary": "Adottata sulla base dell’articolo 16 di questa direttiva, la direttiva della Commissione ha allineato le definizioni delle unità di base del SI nell’allegato della direttiva 80/181/CEE alla decisione del 2018 della Conferenza generale dei pesi e delle misure; gli Stati membri dovevano recepirla entro il 13 maggio 2020 e applicarla dal 13 giugno 2020.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019L1258 · citations, recital 2, Art. 1 and Art. 2"
    },
    {
      "date": "2019-07-26",
      "kind": "amendment",
      "title": "In vigore il regolamento (UE) 2019/1243: gli atti delegati sostituiscono la procedura del comitato",
      "summary": "Il regolamento del 20 giugno 2019, pubblicato nella GU L 198 del 25 luglio 2019, ha soppresso l’articolo 5, paragrafo 3, sulle approvazioni limitate, ha sostituito l’articolo 16 con una delega per modificare gli allegati I e II con atto delegato, ha inserito l’articolo 16 bis che conferisce tale potere per cinque anni a decorrere dal 26 luglio 2019 con proroga tacita e ha soppresso l’articolo 17 sul comitato.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1243 · Annex, section VII (Internal market, industry, entrepreneurship and SMEs), point 5"
    },
    {
      "date": "2016-04-20",
      "kind": "applies",
      "title": "Si applicano la MID 2014/32/UE e la NAWI 2014/31/UE",
      "summary": "La direttiva sugli strumenti di misura e la direttiva sugli strumenti per pesare a funzionamento non automatico, nella versione rifusa, si applicano da questa data con la valutazione della conformità del nuovo approccio e la marcatura CE; la direttiva 2004/22/CE è abrogata, con i suoi certificati che restano validi, e la direttiva 2009/23/CE è abrogata.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02014L0032-20150127 · Art. 50, Art. 51 and Art. 52; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0031 · Art. 45 and Art. 46"
    },
    {
      "date": "2015-12-01",
      "kind": "applies",
      "title": "Sette direttive sugli strumenti ancora in vigore abrogate dalla direttiva 2011/17/UE",
      "summary": "Cessano di applicarsi le direttive 71/317/CEE e 74/148/CEE sui pesi, 71/347/CEE sulla massa per ettolitro dei cereali, 75/33/CEE sui contatori d’acqua fredda, 76/765/CEE sugli alcolometri, 76/766/CEE sulle tabelle alcolometriche e 86/217/CEE sui manometri per pneumatici; restano valide le approvazioni CE del modello e i certificati rilasciati fino al 30 novembre 2015 in base alle direttive 71/347/CEE, 75/33/CEE, 76/765/CEE e 86/217/CEE (articolo 6, paragrafo 2); i pesi conformi alle direttive 71/317/CEE e 74/148/CEE potevano invece essere sottoposti a verificazione prima CE fino al 30 novembre 2025 (articolo 6, paragrafo 3), mentre la direttiva 76/766/CEE sulle tabelle alcolometriche non prevede alcuna disposizione transitoria.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32011L0017 · Art. 2, Art. 3, Art. 5(2) and Art. 6(2)"
    },
    {
      "date": "2011-07-01",
      "kind": "applies",
      "title": "Abrogata la direttiva 71/349/CEE sulla calibrazione dei serbatoi delle navi",
      "summary": "Ha effetto la prima abrogazione ai sensi della direttiva 2011/17/UE, in vigore dal 7 aprile 2011; restano valide le verificazioni prime CE eseguite e i certificati di calibrazione rilasciati fino al 30 giugno 2011.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32011L0017 · Art. 1, Art. 5(1), Art. 6(1) and Art. 7"
    },
    {
      "date": "2010-04-01",
      "kind": "guidance",
      "title": "Decreto danese n. 349 del 2010: la Sikkerhedsstyrelsen assume la EØF-typegodkendelse",
      "summary": "Il decreto modificativo designa la Sikkerhedsstyrelsen come autorità che riceve le domande di EØF-typegodkendelse e la concede e che autorizza i laboratori per la EØF-førstegangsverifikation, in sostituzione della Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond in tutto il decreto n. 1139 del 2003; il decreto n. 161 del 5 marzo 2008 aveva aggiunto in precedenza ai simboli le lettere degli Stati membri delle adesioni del 2004 e del 2007.",
      "source": "https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2010/349 · § 1 and § 2; https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2008/161 · § 1 and § 2"
    },
    {
      "date": "2009-05-18",
      "kind": "in-force",
      "title": "In vigore la direttiva 2009/34/CE; abrogata la direttiva 71/316/CEE",
      "summary": "Adottata il 23 aprile 2009 e pubblicata nella GU L 106 del 28 aprile 2009, la rifusione è entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione, abrogando la direttiva 71/316/CEE, modificata dagli atti elencati nell’allegato III, parte A, e disponendo che i riferimenti ad essa si intendano fatti secondo la tavola di concordanza dell’allegato IV; non si applica alcun nuovo termine di recepimento.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32009L0034 · Art. 20, Art. 21 and Annex III; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32009L0034 · document information, dates"
    },
    {
      "date": "2006-10-30",
      "kind": "applies",
      "title": "Si applica la direttiva sugli strumenti di misura 2004/22/CE e abroga undici direttive sugli strumenti",
      "summary": "La direttiva 2004/22/CE ha abrogato le direttive del vecchio approccio sui contatori del gas, sui contatori di liquidi diversi dall’acqua e relative apparecchiature accessorie, sulle misure materializzate di lunghezza, sui contatori d’acqua fredda per quanto riguarda MI-001, sugli strumenti per pesare a funzionamento totalizzatore continuo, sui contatori di energia elettrica, sui tassametri, sui sistemi di misura di liquidi diversi dall’acqua, sugli strumenti automatici di controllo e di selezione ponderale e sui contatori d’acqua calda, con un periodo transitorio fino a dieci anni per gli strumenti conformi alle norme precedenti.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02004L0022-20091201 · Art. 22, Art. 23 and Art. 24"
    }
  ],
  "sources": [
    {
      "label": "Direttiva 2009/34/CE relativa alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico, testo consolidato del 26 luglio 2019 (EUR-Lex)",
      "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02009L0034-20190726"
    },
    {
      "label": "Direttiva 2009/34/CE come pubblicata nella GU L 106 del 28 aprile 2009 (EUR-Lex)",
      "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32009L0034"
    },
    {
      "label": "Informazioni sul documento, date e relazioni per il CELEX 32009L0034 (EUR-Lex)",
      "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32009L0034"
    },
    {
      "label": "Regolamento (UE) 2019/1243 che adegua alcuni atti che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo agli articoli 290 e 291 TFUE (EUR-Lex)",
      "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1243"
    },
    {
      "label": "Direttiva 2011/17/UE che abroga otto direttive sulla metrologia adottate in base alla direttiva 71/316/CEE (EUR-Lex)",
      "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32011L0017"
    },
    {
      "label": "Direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura, testo consolidato del 1° dicembre 2009 (EUR-Lex)",
      "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02004L0022-20091201"
    },
    {
      "label": "Direttiva 2014/32/UE relativa agli strumenti di misura, testo consolidato del 27 gennaio 2015 (EUR-Lex)",
      "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02014L0032-20150127"
    },
    {
      "label": "Direttiva (UE) 2026/706 che modifica la direttiva 2014/32/UE per quanto riguarda le apparecchiature di alimentazione per veicoli elettrici, i distributori di gas compresso e i contatori di energia elettrica, di gas e di energia termica (EUR-Lex)",
      "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32026L0706"
    },
    {
      "label": "Direttiva 2014/31/UE relativa agli strumenti per pesare a funzionamento non automatico (EUR-Lex)",
      "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0031"
    },
    {
      "label": "Direttiva (UE) 2019/1258 della Commissione che modifica l’allegato della direttiva 80/181/CEE per quanto riguarda le definizioni delle unità di base del SI (EUR-Lex)",
      "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019L1258"
    },
    {
      "label": "Direttiva 75/107/CEE del Consiglio concernente le bottiglie utilizzate come recipienti-misura (EUR-Lex)",
      "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31975L0107"
    },
    {
      "label": "Direttiva 76/211/CEE del Consiglio relativa al precondizionamento in massa o in volume di taluni prodotti in imballaggi preconfezionati, testo consolidato del 26 luglio 2019 (EUR-Lex)",
      "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:01976L0211-20190726"
    },
    {
      "label": "Regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti (EUR-Lex)",
      "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1020"
    },
    {
      "label": "Metrologia legale (Commissione europea, DG GROW)",
      "url": "https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/goods/building-blocks/legal-metrology_en"
    },
    {
      "label": "Strumenti di misura e per pesare nell’UE (Commissione europea, DG GROW)",
      "url": "https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/goods/building-blocks/legal-metrology/measuring-weighing-instruments-eu_en"
    },
    {
      "label": "Bekendtgørelse nr. 1139 af 15. december 2003 om EØF-typegodkendelse og -verifikation (Retsinformation)",
      "url": "https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2003/1139"
    },
    {
      "label": "Bekendtgørelse nr. 161 af 5. marts 2008 om ændring af bekendtgørelse om EØF-typegodkendelse og -verifikation (Retsinformation)",
      "url": "https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2008/161"
    },
    {
      "label": "Bekendtgørelse nr. 349 af 30. marts 2010 om ændring af bekendtgørelse om EØF-typegodkendelse og -verifikation (Retsinformation)",
      "url": "https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2010/349"
    },
    {
      "label": "Bekendtgørelse af lov om produkter og markedsovervågning, LBK nr. 22 af 8. januar 2026 (Retsinformation)",
      "url": "https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2026/22"
    },
    {
      "label": "Regler og bekendtgørelser for måling og vægt (Sikkerhedsstyrelsen)",
      "url": "https://sik.dk/erhverv/produkter/love-og-regler/vaegte-og-maalere/regler-og-vejledning-maaling-vaegt-og-e-maerkning"
    },
    {
      "label": "Legal måling og vejning (legal metrologi) (Sikkerhedsstyrelsen)",
      "url": "https://www.sik.dk/erhverv/produkter/maaling-og-vaegt-metrologi/vejledninger/legal-maaling-og-vejning-legal-metrologi"
    },
    {
      "label": "Typegodkendelser, oversigt over nationale og EØF-typegodkendelser (Sikkerhedsstyrelsen)",
      "url": "https://www.sik.dk/erhverv/produkter/maaling-og-vaegt-metrologi/typegodkendelser"
    },
    {
      "label": "Sikkerhedsstyrelsen, en del af Erhvervsstyrelsen da gennaio 2026 (Erhvervsstyrelsen)",
      "url": "https://erhvervsstyrelsen.dk/sikkerhedsstyrelsen-en-del-af-erhvervsstyrelsen"
    }
  ],
  "reviewer": {
    "name": "Conphora compliance team",
    "role": "Redattori di conformità, Conphora"
  },
  "reviewedAt": "2026-09-24",
  "nextReview": "2027-03-12",
  "links": {
    "tools": [],
    "courses": [],
    "related": {
      "en": "/regulations/metrd/",
      "dk": "/dk/eu-regulativer/metrd/"
    }
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