FPR in parole semplici
Il regolamento sui prodotti fertilizzanti (FPR), formalmente regolamento (UE) 2019/1009, è la normativa dell’UE sulla marcatura CE dei prodotti fertilizzanti. Si applica ai prodotti fertilizzanti UE, cioè ai prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE quando sono messi a disposizione sul mercato (art. 1, paragrafo 1, e art. 2, punto 2); per prodotto fertilizzante si intende qualsiasi sostanza, miscela, microrganismo o altro materiale applicato o destinato a essere applicato sulle piante o sulla loro rizosfera, o sui funghi o sulla loro micosfera, o destinato a costituire la rizosfera o la micosfera, da solo o mescolato con un altro materiale, per fornire nutrienti o migliorare l’efficienza nutrizionale (art. 2, punto 1); è quest’ultimo elemento a far rientrare nella definizione i substrati di coltivazione della PFC 4. Un prodotto conforme al regolamento può recare la marcatura CE e gli Stati membri non possono ostacolarne la messa a disposizione per motivi attinenti alla composizione, all’etichettatura o ad altri aspetti disciplinati dal regolamento (art. 3, paragrafo 1).
A differenza della maggior parte delle normative sulla marcatura CE, l’armonizzazione è facoltativa. Il regolamento si applica solo ai prodotti che il fabbricante sceglie di munire della marcatura CE; lascia gli Stati membri liberi di disciplinare i prodotti fertilizzanti che non sono prodotti fertilizzanti UE (art. 38, paragrafo 9, e art. 41, paragrafo 2), e la FAQ della Commissione illustra le tre opzioni: applicare il regolamento e apporre la marcatura CE, seguire le norme nazionali e ricorrere al riconoscimento reciproco altrove, oppure fare entrambe le cose. In quanto regolamento si applica direttamente in ogni Stato membro senza recepimento. È entrato in vigore il 15 luglio 2019 e si applica integralmente dal 16 luglio 2022, data in cui ha abrogato il regolamento (CE) n. 2003/2003 sui concimi CE (art. 51 e art. 53).
Testo ufficiale Leggere il regolamento su EUR-Lex: regolamento (UE) 2019/1009 (CELEX 32019R1009), oppure il testo consolidato del 1° luglio 2026, che elenca dodici regolamenti delegati, dalle quattro nuove categorie di materiali costituenti alle modifiche del 2025 sulla valutazione della conformità. Non riporta ancora le norme che si applicheranno più avanti: l’etichettatura digitale del regolamento (UE) 2024/2516 dal 1° maggio 2027 e i requisiti sui polimeri dei regolamenti delegati (UE) 2024/2770, 2024/2788 e 2024/2790 dal 17 ottobre 2028. Tali norme vanno lette negli atti stessi.
Ambito di applicazione
Il regolamento non si applica ai sottoprodotti di origine animale o ai prodotti derivati soggetti al regolamento (CE) n. 1069/2009 quando sono messi a disposizione sul mercato, né ai prodotti fitosanitari rientranti nel regolamento (CE) n. 1107/2009 (art. 1, paragrafo 1). I prodotti derivati di origine animale possono entrare in un prodotto fertilizzante UE solo come materiali della CMC 10 una volta determinato un punto finale nella catena di fabbricazione ai sensi del regolamento sui sottoprodotti di origine animale, che lo stesso FPR ha modificato per consentirlo (art. 42, paragrafo 5, e art. 46). Il regolamento elenca inoltre sedici atti che non pregiudica, da REACH e CLP alla direttiva Nitrati, alla direttiva sui fanghi di depurazione, alla produzione biologica e alla salute delle piante (art. 1, paragrafo 2), e gli Stati membri possono mantenere o adottare norme sull’uso dei prodotti fertilizzanti UE purché non impongano di modificare il prodotto né cambino le condizioni della sua messa a disposizione (art. 3, paragrafo 3).
Gli obblighi ricadono sugli operatori economici: fabbricante, rappresentante autorizzato, importatore e distributore (art. 2, punto 15). È fabbricante chiunque fabbrichi un prodotto fertilizzante UE o lo faccia progettare o fabbricare e lo commercializzi con il proprio nome o marchio (art. 2, punto 11); un importatore o un distributore che vende con il proprio nome o marchio, o modifica un prodotto già immesso sul mercato in modo tale da poterne alterare la conformità, assume gli obblighi del fabbricante (art. 10). L’importatore o il distributore che si limita a imballare o reimballare deve aggiungere «imballato da» o «reimballato da» con il proprio nome e indirizzo e conservare l’etichettatura originale per 5 anni (art. 11).
Due situazioni transitorie sono rilevanti per il settore. I concimi CE immessi sul mercato in conformità al regolamento (CE) n. 2003/2003 prima del 16 luglio 2022 possono continuare a essere messi a disposizione, ma a essi si applicano le norme di vigilanza del mercato del capo V (art. 52). E uno Stato membro che il 14 luglio 2019 beneficiava di una deroga per il cadmio ai sensi del vecchio regolamento può continuare ad applicare i propri limiti nazionali di cadmio ai prodotti fertilizzanti UE finché a livello di Unione non si applichino limiti armonizzati pari o inferiori al suo livello (art. 3, paragrafo 2).
Che cosa si deve fare
Categorie di funzione del prodotto
Un prodotto fertilizzante UE deve soddisfare i requisiti dell’allegato I per la propria categoria di funzione del prodotto, i requisiti dell’allegato II per le proprie categorie di materiali costituenti ed essere etichettato conformemente all’allegato III; per ogni aspetto che gli allegati non coprono non deve presentare rischi per la salute umana, animale o vegetale, per la sicurezza o per l’ambiente (art. 4). L’allegato I, parte I, designa sette PFC in base alla funzione dichiarata: PFC 1 concime, suddiviso in 1(A) concime organico, 1(B) concime organo-minerale e 1(C) concime inorganico, quest’ultimo articolato in 1(C)(I) concimi a base di macroelementi e 1(C)(II) concimi a base di microelementi con sottocategorie solide e liquide, semplici e composte e una voce distinta per il concime a base di nitrato di ammonio ad alto tenore di azoto; PFC 2 correttivo; PFC 3 ammendante, organico o inorganico; PFC 4 substrato di coltivazione; PFC 5 inibitore, della nitrificazione, della denitrificazione o dell’ureasi; PFC 6 biostimolante delle piante, microbico o non microbico; e PFC 7 miscela di prodotti fertilizzanti. Ogni PFC prevede i propri contenuti minimi di nutrienti, i propri limiti per contaminanti e patogeni e, per biostimolanti e inibitori, requisiti di efficacia. Una miscela deve essere composta da prodotti fertilizzanti UE delle PFC da 1 a 6 che hanno ciascuno superato la propria valutazione della conformità, e chi effettua la miscelazione redige una propria dichiarazione conservando quelle di ogni componente (allegato I, PFC 7).
Categorie di materiali costituenti
L’allegato II elenca le 15 CMC di cui un prodotto fertilizzante UE può essere composto esclusivamente: CMC 1 sostanze e miscele di materiali vergini, CMC 2 piante, parti di piante o estratti di piante, CMC 3 compost, CMC 4 digestato di colture fresche, CMC 5 digestato diverso dal digestato di colture fresche, CMC 6 sottoprodotti dell’industria alimentare, CMC 7 microrganismi, CMC 8 polimeri nutrienti, CMC 9 polimeri diversi dai polimeri nutrienti, CMC 10 prodotti derivati ai sensi del regolamento (CE) n. 1069/2009, CMC 11 sottoprodotti ai sensi della direttiva 2008/98/CE e quattro aggiunte con atti delegati prima dell’applicazione del regolamento: CMC 12 sali di fosfato precipitati e derivati, CMC 13 materiali di ossidazione termica e derivati, CMC 14 materiali di pirolisi e gassificazione e CMC 15 materiali recuperati ad elevata purezza (allegato II, parte I). Il letame trasformato è entrato nella CMC 10 nel 2024 e i film pacciamanti biodegradabili nella CMC 9. Ogni CMC stabilisce materiali in ingresso, condizioni di processo e, per la CMC 1, la registrazione REACH. Il regolamento è anche uno strumento sulla cessazione della qualifica di rifiuto: il rifiuto contenuto in un prodotto fertilizzante UE conforme è considerato conforme all’articolo 6 della direttiva quadro sui rifiuti e cessa di essere rifiuto dal momento in cui è redatta la dichiarazione di conformità UE (art. 19).
Limiti per i contaminanti, compreso il cadmio
Il limite di cadmio per i concimi fosfatici è fisso, non graduale: un concime inorganico a base di macroelementi od organo-minerale con il 5 % o più di P2O5 equivalente in massa può contenere al massimo 60 mg di cadmio per kg di P2O5, e 3 mg/kg di sostanza secca sotto tale tenore di fosforo (allegato I, PFC 1(B), punto 3, e PFC 1(C)(I), punto 2). I concimi organici, gli ammendanti inorganici, i substrati di coltivazione e i biostimolanti delle piante sono limitati a 1,5 mg/kg di sostanza secca e i correttivi e gli ammendanti organici a 2 mg/kg. Seguono per categoria i limiti per cromo esavalente, mercurio, nichel, piombo, arsenico, biureto e perclorato e i limiti per i patogeni Salmonella, Escherichia coli o enterococchi. La Commissione non può abbassare i valori di cadmio con un atto delegato (art. 42, paragrafo 1); era invece tenuta a riferire al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 16 luglio 2026 con un riesame dei limiti di cadmio per i fosfati e degli altri limiti per i contaminanti, corredato ove opportuno di una proposta legislativa (art. 49).
Valutazione della conformità e marcatura CE
Prima di immettere un prodotto sul mercato il fabbricante redige la documentazione tecnica ed esegue la procedura di valutazione della conformità dell’allegato IV, poi redige la dichiarazione di conformità UE e appone la marcatura CE (art. 6, paragrafo 2, e art. 15). L’allegato IV, parte I, associa i moduli alla composizione: modulo A di controllo interno della produzione per i prodotti costituiti esclusivamente da materiali vergini della CMC 1 diversi dai composti inibitori e da materiali delle CMC 4, 6, 8 e 11, e per le miscele; modulo A1 con prove sul prodotto sorvegliate, obbligatorio per i concimi a base di nitrato di ammonio ad alto tenore di azoto e per le miscele con il 28 % o più di azoto derivante da essi, i cui cicli termici e la cui prova di detonazione devono essere eseguiti dal 1° luglio 2026 in laboratori accreditati; moduli B e C, esame UE del tipo seguito dalla conformità al tipo, per i composti inibitori, i materiali delle CMC 2, 7, 9 e 10 e i materiali del modulo A; e modulo D1 di garanzia della qualità del processo di produzione, utilizzabile per qualsiasi prodotto tranne i concimi a base di nitrato di ammonio ad alto tenore di azoto e le miscele con il 28 % o più di azoto derivante da essi, e unica via per compost, digestato diverso dal digestato di colture fresche e materiali recuperati delle CMC da 12 a 15, nel quale l’organismo notificato effettua audit ogni anno e preleva campioni del materiale in uscita. Il modulo A non può mai essere usato per inibitori o biostimolanti delle piante (allegato IV, parte I, punto 1.3).
I prodotti conformi a norme armonizzate citate nella Gazzetta ufficiale, o a specifiche comuni che la Commissione adotta in assenza di norme, si presumono conformi (art. 13 e art. 14). La dichiarazione segue il modello dell’allegato V, è tenuta aggiornata, tradotta come richiede lo Stato membro e riunita in un’unica dichiarazione quando un altro atto dell’Unione ne richiede una (art. 16). La marcatura CE si appone sull’imballaggio o, per i prodotti non imballati, su un documento di accompagnamento, prima dell’immissione sul mercato, seguita dal numero di identificazione dell’organismo notificato quando l’allegato IV ne richiede uno (art. 17 e art. 18).
Etichettatura e l’etichetta digitale dal 2027
L’allegato III, parte I, richiede la denominazione della PFC, la quantità, le istruzioni per l’uso con dosi, tempi, frequenza e piante bersaglio, le condizioni di stoccaggio, il periodo di funzionalità dei polimeri della CMC 9, le informazioni sulla gestione del rischio e un elenco di tutti gli ingredienti oltre il 5 % in peso o in volume con le rispettive designazioni CMC, seguiti dalle dichiarazioni dei nutrienti specifiche per PFC della parte II entro le tolleranze della parte III. Avvertenze specifiche riguardano i prodotti derivati di origine animale diversi dal letame, il ricino, i gusci di cacao, i substrati di coltivazione non destinati al contatto con il suolo, le ceneri e il biochar con manganese superiore al 3,5 %, i materiali ad elevata purezza con selenio o cloruro e il letame trasformato con le avvertenze su ammoniaca e su aminopiralid e clopiralid (allegato III, parte I, punti da 4 a 7 quinquies). Le informazioni volontarie non devono indurre in errore e devono riferirsi a fattori verificabili (allegato III, parte I, punto 8). L’etichetta si trova sull’imballaggio, con un foglio illustrativo per ciò che non vi trova posto o per i prodotti non imballati, in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori finali secondo quanto stabilito dallo Stato membro, insieme al nome, all’indirizzo e al numero di lotto del fabbricante e dell’importatore (art. 6, paragrafi da 5 a 7, e art. 8, paragrafi 3 e 4).
Il regolamento (UE) 2024/2516 aggiunge un’etichetta digitale dal 1° maggio 2027. I prodotti forniti ad altri operatori economici possono recare tutti gli elementi di etichettatura su un’etichetta digitale; i prodotti forniti agli utilizzatori finali in imballaggi mantengono un’etichetta fisica, con un’etichetta digitale come duplicato facoltativo, sulla quale possono figurare in forma digitale da soli solo gli elementi contrassegnati da asterisco dell’allegato III; i prodotti forniti agli utilizzatori finali senza imballaggio possono usare un’etichetta digitale o un foglio illustrativo (art. 11 bis). L’etichetta digitale deve essere gratuita, ricercabile, accessibile su tutti i principali sistemi operativi senza registrazione, presentata in modo adatto ai gruppi vulnerabili e disponibile per 10 anni, con un supporto di dati visibile sull’imballaggio o sul documento di accompagnamento (art. 11 ter); gli operatori non possono tracciare gli utenti e devono fornire le informazioni con mezzi alternativi su richiesta o quando l’etichetta non è disponibile al momento dell’acquisto, ed esporle nel punto vendita per i prodotti non imballati (art. 11 quater).
Controlli e sanzioni
La vigilanza del mercato segue il quadro orizzontale: l’articolo 37 cita ancora gli articoli da 16 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008, che il regolamento (UE) 2019/1020 ha abrogato dal 16 luglio 2021, per cui i poteri di vigilanza sono quelli del regolamento (UE) 2019/1020; il suo allegato I elenca il regolamento (CE) n. 2003/2003, da leggere come regolamento (UE) 2019/1009 in base alla clausola di abrogazione (art. 51). Quando un’autorità ha motivo sufficiente di ritenere che un prodotto fertilizzante UE presenti un rischio, lo valuta, esige un’azione correttiva, il ritiro o il richiamo entro un termine commisurato al rischio e, se l’operatore non agisce, vieta o limita la messa a disposizione, ritira o richiama il prodotto e ne informa la Commissione e gli altri Stati membri, il che avvia la procedura di salvaguardia dell’Unione (art. 38 e art. 39). I prodotti conformi che presentano comunque un rischio possono essere trattati allo stesso modo (art. 40), e le non conformità formali, come una marcatura CE apposta in modo errato, un numero dell’organismo notificato mancante, una dichiarazione mancante o errata, una documentazione tecnica incompleta o l’assenza di identificazione, devono cessare o comportano la restrizione, il divieto, il ritiro o il richiamo (art. 41). Gli organismi notificati devono informare l’autorità di notifica dei certificati rifiutati, limitati, sospesi o ritirati e partecipare al gruppo settoriale degli organismi notificati (art. 34 e art. 36).
Le sanzioni sono stabilite a livello nazionale e devono essere effettive, proporzionate e dissuasive (art. 48). In Danimarca il decreto n. 1135 del 9 luglio 2022 sui concimi e sugli ammendanti si applica ai prodotti fertilizzanti UE e ai concimi CE accanto ai concimi nazionali. È stato emanato in base alla legge sui concimi e sugli ammendanti, che era stata consolidata come testo consolidato (lovbekendtgørelse) n. 16 del 4 gennaio 2017 al momento dell’emanazione del decreto e da allora è stata riconsolidata come testo consolidato n. 1052 del 10 luglio 2023; Landbrugsstyrelsen registra importatori, fabbricanti, imballatori e commercianti di concimi, controlla il rispetto del regolamento, pubblica i risultati dei propri controlli, compresi i nomi delle imprese, riceve i risultati della prova di detonazione per i concimi a base di nitrato di ammonio 5 giorni prima della commercializzazione e punisce con ammende le violazioni degli articoli 5, 6, 7, paragrafo 2, 8, 9, 11 e 12 del regolamento, con la responsabilità delle società ai sensi del capitolo 5 del codice penale (§ 5, § 18, § 20, § 23 e § 24 del decreto). La legge danese sul prodotto e sulla vigilanza del mercato (testo consolidato n. 22 dell’8 gennaio 2026) non elenca il regolamento tra gli atti del proprio § 2, per cui i prodotti fertilizzanti restano di competenza di Landbrugsstyrelsen e non dell’autorità generale di vigilanza del mercato.
Come Conphora può aiutare
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Fonti
- Regolamento (UE) 2019/1009 sui prodotti fertilizzanti UE, testo consolidato del 1° luglio 2026 (EUR-Lex)
- Regolamento (UE) 2019/1009 come pubblicato nella GU L 170 del 25 giugno 2019 (EUR-Lex)
- Informazioni sul documento, date e relazioni per il CELEX 32019R1009 (EUR-Lex)
- Regolamenti delegati (UE) 2021/2086, 2021/2087, 2021/2088 e 2022/1171 della Commissione che aggiungono le CMC da 12 a 15 (EUR-Lex)
- Regolamento (UE) 2024/2516 sull’etichettatura digitale dei prodotti fertilizzanti UE (EUR-Lex)
- Regolamento delegato (UE) 2025/1421 della Commissione sulle procedure di valutazione della conformità (EUR-Lex)
- Regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti (EUR-Lex)
- Prodotti fertilizzanti (Commissione europea, DG GROW)
- Il regolamento sui prodotti fertilizzanti, domande frequenti (Commissione europea, DG GROW)
- Bekendtgørelse nr. 1135 af 9. juli 2022 om gødning og jordforbedringsmidler m.v. (Retsinformation)
- Lovbekendtgørelse nr. 1052 af 10. juli 2023 af lov om gødning og jordforbedringsmidler m.v. (Retsinformation)
Questa guida fornisce informazioni di carattere generale e non costituisce una consulenza legale.