{
  "$schema": "https://www.conphora.com/schemas/regulation-page.json",
  "code": "FPR",
  "locale": "it",
  "url": "https://www.conphora.com/it/regolamenti-ue/fpr/",
  "json": "https://www.conphora.com/it/regolamenti-ue/fpr.json",
  "summaryPdf": "https://www.conphora.com/it/regolamenti-ue/fpr/summary.pdf",
  "dateModified": "2026-09-12",
  "regulation": {
    "code": "FPR",
    "name": "Regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato dei prodotti fertilizzanti dell’UE e che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003",
    "shortName": "Regolamento sui prodotti fertilizzanti",
    "reference": "Regolamento (UE) 2019/1009",
    "celex": "32019R1009",
    "eurlex": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1009",
    "actType": "Regolamento",
    "category": "Fertilisers",
    "inForce": "2019-07-15",
    "appliesFrom": "2022-07-16",
    "changing": true,
    "video": "regulation-fpr"
  },
  "answer": "Il regolamento sui prodotti fertilizzanti stabilisce le norme con cui concimi, ammendanti, substrati e biostimolanti possono recare la marcatura CE come prodotti fertilizzanti UE, con obblighi per fabbricanti, importatori e distributori. Si applica dal 16 luglio 2022; l’etichettatura digitale dal 1° maggio 2027, le norme sui polimeri dal 17 ottobre 2028.",
  "description": "Guida FPR: il regolamento sui prodotti fertilizzanti, a chi si applica, le sette categorie di funzione del prodotto e le 15 categorie di materiali costituenti, il limite di cadmio, i moduli di valutazione della conformità, la marcatura CE, l’etichettatura, le date chiave e come adeguarsi.",
  "enforcedBy": "Le autorità nazionali di vigilanza del mercato fanno rispettare il regolamento con i poteri del regolamento (UE) 2019/1020 (l’articolo 37 cita ancora gli articoli da 16 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008, da leggere come regolamento (UE) 2019/1020 dal 16 luglio 2021); in Danimarca Landbrugsstyrelsen, l’Agenzia danese per l’agricoltura presso il Ministero dell’Alimentazione, dell’Agricoltura e della Pesca, controlla il rispetto del regolamento in base al decreto n. 1135 del 9 luglio 2022 sui concimi e sugli ammendanti, emanato in base alla legge sui concimi e sugli ammendanti, oggi consolidata come testo consolidato (lovbekendtgørelse) n. 1052 del 10 luglio 2023. Gli strumenti sono l’azione correttiva entro un termine commisurato al rischio, il divieto o la restrizione della messa a disposizione, il ritiro o il richiamo, l’ordine di porre fine alle non conformità formali, come l’assenza della marcatura CE, della dichiarazione di conformità UE o della documentazione tecnica, la procedura di salvaguardia dell’Unione e sanzioni nazionali che devono essere effettive, proporzionate e dissuasive, le quali in Danimarca consistono in ammende ai sensi del § 24 del decreto, con la responsabilità delle società ai sensi del capitolo 5 del codice penale.",
  "keyDates": [
    {
      "date": "2019-06-05",
      "label": "Adozione del regolamento (UE) 2019/1009 da parte del Parlamento europeo e del Consiglio a Bruxelles",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1009 · title (Regulation of 5 June 2019) and signature block after Art. 53"
    },
    {
      "date": "2019-07-15",
      "label": "Entrata in vigore, il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GU L 170 del 25 giugno 2019; da questa data si applicano l’articolo 4, paragrafo 3, l’articolo 14 e gli articoli da 42 a 47 (orientamenti sull’etichettatura, specifiche comuni, atti delegati, comitato e modifiche dei regolamenti sui sottoprodotti di origine animale e sui prodotti fitosanitari)",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1009 · Art. 53"
    },
    {
      "date": "2020-04-16",
      "label": "Si applicano gli articoli da 20 a 36 sulla notifica degli organismi di valutazione della conformità, affinché gli organismi notificati potessero essere designati prima della piena applicazione del regolamento",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1009 · Art. 53, point (b)"
    },
    {
      "date": "2020-07-16",
      "label": "Termine entro il quale la Commissione pubblica un documento di orientamento per i fabbricanti e per le autorità di vigilanza del mercato sull’aspetto visivo dell’etichetta dell’allegato III",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1009 · Art. 4(3)"
    },
    {
      "date": "2021-10-28",
      "label": "Entra in vigore il regolamento delegato (UE) 2021/1768: primo adeguamento tecnico degli allegati da I a IV, applicabile dal 16 luglio 2022",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32021R1768 · Art. 2 and OJ L 356 of 8 October 2021"
    },
    {
      "date": "2021-12-20",
      "label": "Entrano in vigore i regolamenti delegati (UE) 2021/2086, 2021/2087 e 2021/2088: aggiunti CMC 12 sali di fosfato precipitati e derivati, CMC 13 materiali di ossidazione termica e derivati e CMC 14 materiali di pirolisi e gassificazione, applicabili dal 16 luglio 2022",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32021R2086 · Art. 2; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32021R2087 · Art. 2; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32021R2088 · Art. 2 and OJ L 427 of 30 November 2021"
    },
    {
      "date": "2022-07-16",
      "label": "Il regolamento si applica integralmente; il regolamento (CE) n. 2003/2003 è abrogato; i concimi CE immessi sul mercato prima di questa data possono continuare a essere messi a disposizione, fermo restando il rispetto delle norme di vigilanza del mercato del capo V; termine per l’atto delegato sui criteri per i sottoprodotti nella CMC 11",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1009 · Art. 42(7), Art. 51, Art. 52 and Art. 53"
    },
    {
      "date": "2022-07-28",
      "label": "Entra in vigore il regolamento delegato (UE) 2022/1171: aggiunta la CMC 15 materiali recuperati ad elevata purezza, applicabile dal 16 luglio 2022",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32022R1171 · Art. 2 and OJ L 183 of 8 July 2022"
    },
    {
      "date": "2022-10-03",
      "label": "Entra in vigore il regolamento delegato (UE) 2022/1519: composti inibitori, post-trattamento del digestato, registrazione dei polimeri e limite di PCB per la CMC 14",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32022R1519 · Art. 2 and OJ L 236 of 13 September 2022"
    },
    {
      "date": "2023-03-16",
      "label": "Entra in vigore il regolamento delegato (UE) 2023/409: contenuto minimo di ossido di calcio di un concime inorganico solido semplice a base di macroelementi fissato al 9 % in massa",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32023R0409 · Art. 1 and Art. 2 and OJ L 59 of 24 February 2023"
    },
    {
      "date": "2024-07-03",
      "label": "Entra in vigore il regolamento delegato (UE) 2024/1682: il letame trasformato è aggiunto alla CMC 10 con proprie condizioni di trattamento, di PAH16, di stoccaggio e di etichettatura",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024R1682 · Art. 2 and OJ L 2024/1682 of 13 June 2024"
    },
    {
      "date": "2024-07-16",
      "label": "Termine entro il quale la Commissione valuta i criteri di biodegradabilità per i polimeri della CMC 9 ed esamina la possibilità di includere i film pacciamanti nella CMC 9",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1009 · Art. 42(6) and Art. 50"
    },
    {
      "date": "2024-10-20",
      "label": "Entra in vigore il regolamento (UE) 2024/2516: etichettatura digitale dei prodotti fertilizzanti UE (articoli da 11 bis a 11 quater), applicabile dal 1° maggio 2027",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024R2516 · Art. 2 and OJ L 2024/2516 of 30 September 2024"
    },
    {
      "date": "2024-11-17",
      "label": "Entra in vigore il regolamento delegato (UE) 2024/2770: criteri di biodegradabilità per gli agenti di rivestimento e i polimeri di ritenzione idrica della CMC 9; l’allegato I e il punto 1 dell’allegato II di tale atto si applicano dal 17 ottobre 2028",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024R2770 · Art. 2 and OJ L 2024/2770 of 28 October 2024"
    },
    {
      "date": "2024-11-20",
      "label": "Entrano in vigore i regolamenti delegati (UE) 2024/2786 (enterococchi e presunzione di conformità senza verifica), 2024/2787 (film pacciamanti nella CMC 9), 2024/2788 (polimeri nella CMC 11) e 2024/2790 (polimeri nella CMC 1); i due atti sui polimeri si applicano dal 17 ottobre 2028",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024R2786 · Art. 2; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024R2787 · Art. 2; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024R2788 · Art. 2; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024R2790 · Art. 2 and OJ L of 31 October 2024"
    },
    {
      "date": "2025-12-30",
      "label": "Entra in vigore il regolamento delegato (UE) 2025/1421: nel modulo D1 l’organismo notificato effettua audit annuali e preleva campioni del materiale in uscita per le CMC 3, 5, 12, 13, 14 e 15",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32025R1421 · Art. 1(2) and Art. 2 and OJ L 2025/1421 of 10 December 2025"
    },
    {
      "date": "2026-07-01",
      "label": "I cicli termici e la prova di detonazione del modulo A1 per i concimi a base di nitrato di ammonio ad alto tenore di azoto devono essere eseguiti in laboratori accreditati per tali attività (articolo 1, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2025/1421, data fissata dalla rettifica del 15 dicembre 2025)",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2025/1421/corrigendum/2025-12-15/oj · Art. 2 as corrected; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02019R1009-20260701 · Annex IV, Part II, Module A1, point 4 (M12)"
    },
    {
      "date": "2026-07-16",
      "label": "Termine per la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull’applicazione del regolamento, compreso il riesame dei valori limite di cadmio per i concimi fosfatici e degli altri limiti per i contaminanti",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1009 · Art. 49"
    },
    {
      "date": "2027-05-01",
      "label": "Si applicano le norme sull’etichettatura digitale del regolamento (UE) 2024/2516: articoli da 11 bis a 11 quater, articoli 6, paragrafi da 5 a 7, 8, paragrafi 3 e 4, e 9, paragrafo 2, come modificati, e le modifiche degli allegati III e IV; termine per gli atti delegati della Commissione sui requisiti dell’etichettatura digitale",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024R2516 · Art. 1, point (5), and Art. 2"
    },
    {
      "date": "2028-10-17",
      "label": "Si applicano le norme sui polimeri: criteri di biodegradabilità per gli agenti di rivestimento e i polimeri di ritenzione idrica nella CMC 9 (regolamento delegato (UE) 2024/2770) e polimeri nelle CMC 1 e CMC 11 allineati alla restrizione REACH sulle microplastiche (regolamenti delegati (UE) 2024/2790 e 2024/2788)",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024R2770 · Art. 2; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024R2788 · Art. 2; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024R2790 · Art. 2"
    }
  ],
  "amendedBy": [
    {
      "reference": "Regolamento delegato (UE) 2021/1768 della Commissione",
      "celex": "32021R1768",
      "date": "2021-10-28",
      "summary": "Il primo adeguamento tecnico del 23 giugno 2021, pubblicato nella GU L 356 dell’8 ottobre 2021 e applicabile dal 16 luglio 2022, ha modificato gli allegati da I a IV: norme sui residui di sostanze farmacologicamente attive e sulle sostanze attive prive di funzione fitosanitaria (allegato I, parte II, punti 5 e 5 bis), concimi a base di sali di microelementi a base di sali di carbonato o di fosfato, substrati di coltivazione per uso professionale in orticoltura, tetti e pareti verdi, polimeri come additivi tecnici nelle CMC 1 e CMC 11, agenti chelanti e complessanti, fibre vegetali, sottoprodotti di origine animale con punto finale come materiali in ingresso del compost della CMC 3 e del digestato della CMC 5, l’elenco degli ingredienti oltre il 5 % in peso o in volume nell’allegato III, tolleranze più ampie, e il modulo B seguito dal modulo C per le miscele di prodotti fertilizzanti.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32021R1768 · recitals 3 to 30, Art. 1 and Art. 2; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02019R1009-20260701 · Annex I, Part II, points 5 and 5a, and Annex III, Part I, point 1(h) (M1)"
    },
    {
      "reference": "Regolamento delegato (UE) 2021/2086 della Commissione",
      "celex": "32021R2086",
      "date": "2021-12-20",
      "summary": "Il regolamento delegato del 5 luglio 2021, pubblicato nella GU L 427 del 30 novembre 2021 e applicabile dal 16 luglio 2022, ha aggiunto all’allegato II la CMC 12 sali di fosfato precipitati e derivati (struvite e fosfati recuperati analoghi) e all’allegato IV le corrispondenti disposizioni sulla valutazione della conformità.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32021R2086 · Art. 1 and Art. 2; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02019R1009-20260701 · Annex II, Part I, CMC 12 (M2)"
    },
    {
      "reference": "Regolamento delegato (UE) 2021/2087 della Commissione",
      "celex": "32021R2087",
      "date": "2021-12-20",
      "summary": "Il regolamento delegato del 6 luglio 2021, pubblicato nella GU L 427 del 30 novembre 2021 e applicabile dal 16 luglio 2022, ha aggiunto all’allegato II la CMC 13 materiali di ossidazione termica e derivati (ceneri), all’allegato III una dichiarazione sul manganese e all’allegato IV le disposizioni sulla valutazione della conformità.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32021R2087 · Art. 1 and Art. 2; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02019R1009-20260701 · Annex II, Part I, CMC 13 (M3)"
    },
    {
      "reference": "Regolamento delegato (UE) 2021/2088 della Commissione",
      "celex": "32021R2088",
      "date": "2021-12-20",
      "summary": "Il regolamento delegato del 7 luglio 2021, pubblicato nella GU L 427 del 30 novembre 2021 e applicabile dal 16 luglio 2022, ha aggiunto all’allegato II la CMC 14 materiali di pirolisi e gassificazione (biochar), la dichiarazione sul manganese per i materiali delle CMC 13 e CMC 14 nell’allegato III, parte I, punto 7 bis, e le disposizioni sulla valutazione della conformità nell’allegato IV.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32021R2088 · Art. 1 and Art. 2; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02019R1009-20260701 · Annex II, Part I, CMC 14 and Annex III, Part I, point 7a (M4)"
    },
    {
      "reference": "Regolamento delegato (UE) 2022/1171 della Commissione",
      "celex": "32022R1171",
      "date": "2022-07-28",
      "summary": "Il regolamento delegato del 22 marzo 2022, pubblicato nella GU L 183 dell’8 luglio 2022 e applicabile dal 16 luglio 2022, ha aggiunto all’allegato II la CMC 15 materiali recuperati ad elevata purezza, le dichiarazioni sul selenio e sul cloruro nell’allegato III, parte I, punto 7 ter, e requisiti specifici del sistema di qualità per le CMC 3, 5, 12, 13, 14 e 15 nel modulo D1 dell’allegato IV.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32022R1171 · Art. 1 and Art. 2; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02019R1009-20260701 · Annex II, Part I, CMC 15, Annex III, Part I, point 7b, and Annex IV, Part II, Module D1, points 5.1.1.1 and 5.1.2.1 (M5)"
    },
    {
      "reference": "Regolamento delegato (UE) 2022/1519 della Commissione",
      "celex": "32022R1519",
      "date": "2022-10-03",
      "summary": "Il regolamento delegato del 5 maggio 2022, pubblicato nella GU L 236 del 13 settembre 2022, ha introdotto il termine composto inibitore per gli inibitori usati come materiali costituenti della CMC 1 e ha aggiunto requisiti di efficacia per i concimi e le miscele che li contengono (PFC 7, punto 2 bis), ha consentito il post-trattamento del digestato per estrarre l’acqua, ha eliminato l’obbligo di registrazione per la magnesia, ha adeguato la condizione di registrazione dei polimeri e ha sostituito il limite di PCB non diossina-simili per la CMC 14 in linea con il regolamento sui POP; ha inoltre riservato il modulo A ai materiali della CMC 1 diversi dai composti inibitori.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32022R1519 · recitals 3 to 9, Art. 1 and Art. 2; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02019R1009-20260701 · Annex I, PFC 7, point 2a, and Annex IV, Part I, points 1.1(a) and 3.1(a) (M6)"
    },
    {
      "reference": "Regolamento delegato (UE) 2023/409 della Commissione",
      "celex": "32023R0409",
      "date": "2023-03-16",
      "summary": "Il regolamento delegato del 18 novembre 2022, pubblicato nella GU L 59 del 24 febbraio 2023, ha sostituito il punto 2, lettera e), della PFC 1(C)(I)(a)(i) dell’allegato I, in modo che un concime inorganico solido semplice a base di macroelementi che dichiara l’ossido di calcio contenga almeno il 9 % in massa di ossido di calcio totale.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32023R0409 · Art. 1 and Art. 2; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02019R1009-20260701 · Annex I, PFC 1(C)(I)(a)(i), point 2 (M7)"
    },
    {
      "reference": "Regolamento delegato (UE) 2024/1682 della Commissione",
      "celex": "32024R1682",
      "date": "2024-07-03",
      "summary": "Il regolamento delegato del 4 marzo 2024, pubblicato nella GU L 2024/1682 del 13 giugno 2024, ha aggiunto il letame trasformato come materiale costituente nella CMC 10 con un trattamento supplementare, un limite di PAH16, la registrazione degli additivi di trattamento e un limite al tempo di stoccaggio, e ha inserito nell’allegato III, parte I, punti 7 quater e 7 quinquies, l’informazione sulla qualità dell’aria relativa all’ammoniaca, l’avvertenza su aminopiralid e clopiralid e la dichiarazione dell’azoto di origine da letame.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024R1682 · recitals 1 to 11, Art. 1 and Art. 2; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02019R1009-20260701 · Annex III, Part I, points 7c and 7d (M8)"
    },
    {
      "reference": "Regolamento (UE) 2024/2516",
      "celex": "32024R2516",
      "date": "2024-10-20",
      "summary": "Il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 settembre 2024, pubblicato nella GU L 2024/2516 del 30 settembre 2024 e applicabile dal 1° maggio 2027, introduce l’etichettatura digitale: definizioni di imballaggio (un contenitore sigillabile di non più di 1.000 kg) e di supporto di dati, articoli 6, paragrafi da 5 a 7, 8, paragrafi 3 e 4, e 9, paragrafo 2, modificati, nuovi articoli 11 bis (forme di etichettatura per le forniture a operatori economici e a utilizzatori finali, con e senza imballaggio), 11 ter (contenuto e accessibilità dell’etichetta digitale, gratuita e disponibile per 10 anni) e 11 quater (nessun tracciamento degli utenti, fornitura alternativa su richiesta, esposizione nel punto vendita), poteri delegati all’articolo 42, paragrafi 9 e 10, una valutazione entro il 21 ottobre 2031 all’articolo 49 bis e modifiche degli allegati III e IV.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024R2516 · Art. 1 and Art. 2"
    },
    {
      "reference": "Regolamento delegato (UE) 2024/2770 della Commissione",
      "celex": "32024R2770",
      "date": "2024-11-17",
      "summary": "Il regolamento delegato del 15 luglio 2024, pubblicato nella GU L 2024/2770 del 28 ottobre 2024, stabilisce i criteri di biodegradabilità dell’articolo 42, paragrafo 6, per gli agenti di rivestimento e i polimeri di ritenzione idrica della CMC 9: almeno il 90 % di degradazione ultima o mineralizzazione entro 48 mesi oltre al periodo di funzionalità nel suolo, criteri per gli ambienti acquatici e metodi di prova elencati, ed elimina l’istruzione di smaltimento per i polimeri leganti biodegradabili che soddisfano le condizioni della CMC 1; l’allegato I e il punto 1 dell’allegato II dell’atto si applicano dal 17 ottobre 2028, data in cui la restrizione REACH sulle microplastiche inizia ad applicarsi ai prodotti fertilizzanti nazionali.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024R2770 · recitals 3 to 13, Art. 1 and Art. 2; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02019R1009-20260701 · Annex III, Part I, point 7 (C5)"
    },
    {
      "reference": "Regolamento delegato (UE) 2024/2786 della Commissione",
      "celex": "32024R2786",
      "date": "2024-11-20",
      "summary": "Il regolamento delegato del 23 luglio 2024, pubblicato nella GU L 2024/2786 del 31 ottobre 2024, ha sostituito il parametro patogeno Enterococcaceae con enterococchi nelle tabelle degli allegati I e II perché il CEN non ha individuato alcun metodo di prova per l’intera famiglia, ha esteso ai requisiti dell’allegato II la presunzione di conformità senza verifica, ha chiarito le tolleranze di quantità dell’1 % e del 5 % per i concimi inorganici e ha ampliato la tolleranza per i composti inibitori oltre il 2 % negli inibitori.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024R2786 · recitals 1 to 5, Art. 1 and Art. 2; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02019R1009-20260701 · Annex I, PFC 1(A), point 4, and PFC 1(B), point 5 (M10)"
    },
    {
      "reference": "Regolamento delegato (UE) 2024/2787 della Commissione",
      "celex": "32024R2787",
      "date": "2024-11-20",
      "summary": "Il regolamento delegato del 23 luglio 2024, pubblicato nella GU L 2024/2787 del 31 ottobre 2024, ha incluso nella CMC 9 i film pacciamanti biodegradabili (punto 1 bis) con almeno il 90 % di biodegradazione entro 24 mesi oltre al periodo di funzionalità, le prove di tossicità già richieste per gli altri polimeri della CMC 9 e l’etichettatura del periodo di funzionalità, delle fasce di rispetto e della gestione dopo l’uso nell’allegato III, parte I, punto 1, lettera f bis).",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024R2787 · recitals 1 to 10, Art. 1 and Art. 2; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02019R1009-20260701 · Annex III, Part I, point 1(fa) (M11)"
    },
    {
      "reference": "Regolamento delegato (UE) 2024/2788 della Commissione",
      "celex": "32024R2788",
      "date": "2024-11-20",
      "summary": "Il regolamento delegato del 23 luglio 2024, pubblicato nella GU L 2024/2788 del 31 ottobre 2024 e applicabile dal 17 ottobre 2028, riscrive il punto 1, lettera b), della CMC 11 in modo che i soli polimeri ammessi come sottoprodotti siano i polimeri naturali, degradabili (appendice 15 dell’allegato XVII di REACH), solubili oltre 2 g/L (appendice 16) o privi di carbonio, e aggiunge la lettera b bis) per i polimeri coperti dalle CMC 8 e CMC 9.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024R2788 · Art. 1 and Art. 2"
    },
    {
      "reference": "Regolamento delegato (UE) 2024/2790 della Commissione",
      "celex": "32024R2790",
      "date": "2024-11-20",
      "summary": "Il regolamento delegato del 23 luglio 2024, pubblicato nella GU L 2024/2790 del 31 ottobre 2024 e applicabile dal 17 ottobre 2028, riscrive negli stessi termini il punto 1, lettera f), della CMC 1: i polimeri di materiali vergini sono ammessi solo se naturali, degradabili, solubili oltre 2 g/L o privi di carbonio, e aggiunge la lettera f bis) per i polimeri coperti dalle CMC 8 e CMC 9.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024R2790 · Art. 1 and Art. 2"
    },
    {
      "reference": "Regolamento delegato (UE) 2025/1421 della Commissione",
      "celex": "32025R1421",
      "date": "2025-12-30",
      "summary": "Il regolamento delegato del 17 luglio 2025, pubblicato nella GU L 2025/1421 del 10 dicembre 2025, modifica l’allegato IV, parte II: nel modulo A1 i cicli termici e la prova di detonazione per i concimi a base di nitrato di ammonio ad alto tenore di azoto devono essere eseguiti in laboratori accreditati per tali attività da un organismo nazionale di accreditamento (applicabile dal 1° luglio 2026 in base alla rettifica del 15 dicembre 2025) e, nel modulo D1, l’organismo notificato effettua audit annuali e preleva e analizza campioni del materiale in uscita per le CMC 3, 5, 12, 13, 14 e 15 (applicabile dall’entrata in vigore).",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32025R1421 · Art. 1 and Art. 2; https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2025/1421/corrigendum/2025-12-15/oj; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02019R1009-20260701 · Annex IV, Part II, Module A1, point 4, and Module D1, point 6.3.2 (M12)"
    }
  ],
  "scope": {
    "appliesTo": [
      "I prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE quando sono messi a disposizione sul mercato dell’Unione, cioè i prodotti fertilizzanti UE: concimi, correttivi, ammendanti, substrati di coltivazione, inibitori, biostimolanti delle piante e loro miscele (da PFC 1 a PFC 7)",
      "Sostanze, miscele, microrganismi o altri materiali applicati o destinati a essere applicati sulle piante o sulla loro rizosfera, o sui funghi o sulla loro micosfera, o destinati a costituire la rizosfera o la micosfera, per fornire nutrienti o migliorare l’efficienza nutrizionale",
      "I materiali costituenti di cui sono composti, che devono rientrare in una delle 15 categorie di materiali costituenti: sostanze e miscele vergini, piante ed estratti di piante, compost, digestati, sottoprodotti dell’industria alimentare, microrganismi, polimeri, prodotti derivati di origine animale, sottoprodotti ai sensi della direttiva quadro sui rifiuti, sali di fosfato precipitati, ceneri, biochar e materiali recuperati ad elevata purezza",
      "Gli operatori economici della catena: fabbricanti, rappresentanti autorizzati, importatori e distributori, compresi i venditori online che mettono a disposizione nell’Unione prodotti fertilizzanti UE",
      "I rifiuti utilizzati come materiale costituente, che cessano di essere rifiuti dal momento in cui è redatta la dichiarazione di conformità UE (cessazione della qualifica di rifiuto)"
    ],
    "derived": [
      "L’armonizzazione è facoltativa: un prodotto fertilizzante può comunque essere immesso sul mercato in base alle norme nazionali di uno Stato membro senza la marcatura CE, e il regolamento lascia gli Stati membri liberi di disciplinare tali prodotti (art. 3, paragrafo 1, art. 38, paragrafo 9, e art. 41, paragrafo 2; FAQ della Commissione, domanda 2.1)",
      "I sottoprodotti di origine animale e i prodotti derivati ancora soggetti al regolamento (CE) n. 1069/2009 e i prodotti fitosanitari ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono esclusi dal regolamento; i prodotti derivati per i quali è stato determinato un punto finale nella catena di fabbricazione possono essere usati come materiali costituenti della CMC 10 (art. 1, paragrafo 1, e art. 42, paragrafo 5)",
      "Un importatore o un distributore che immette sul mercato un prodotto fertilizzante UE con il proprio nome o marchio, o lo modifica in modo tale da poterne alterare la conformità, è considerato fabbricante; chi si limita a imballare o reimballare deve aggiungere «imballato da» o «reimballato da» con i propri dati e conservare le informazioni originali per 5 anni (art. 10 e art. 11)",
      "I concimi CE immessi sul mercato ai sensi del regolamento (CE) n. 2003/2003 prima del 16 luglio 2022 possono continuare a essere messi a disposizione, ma a essi si applicano le norme di vigilanza del mercato del capo V (art. 52)",
      "Uno Stato membro che il 14 luglio 2019 beneficiava di una deroga per il cadmio dal regolamento (CE) n. 2003/2003 può continuare ad applicare i propri limiti nazionali di cadmio ai prodotti fertilizzanti UE finché non si applichino limiti armonizzati pari o inferiori al suo livello (art. 3, paragrafo 2)",
      "Il regolamento non pregiudica REACH, CLP, la direttiva Nitrati, la direttiva sui fanghi di depurazione, la produzione biologica, la salute delle piante, le specie esotiche invasive, i precursori di esplosivi e gli altri atti elencati all’articolo 1, paragrafo 2, e gli Stati membri possono mantenere o adottare norme sull’uso dei prodotti fertilizzanti UE che non modifichino il prodotto né le condizioni della sua messa a disposizione (art. 1, paragrafo 2, e art. 3, paragrafo 3)"
    ],
    "categories": [
      {
        "id": "organic-fertiliser",
        "label": "Concime organico od organo-minerale da munire della marcatura CE (PFC 1(A) e 1(B))"
      },
      {
        "id": "inorganic-fertiliser",
        "label": "Concime inorganico a base di macroelementi o di microelementi da munire della marcatura CE, compreso il concime a base di nitrato di ammonio ad alto tenore di azoto (PFC 1(C))"
      },
      {
        "id": "liming-soil-improver-growing-medium",
        "label": "Correttivo, ammendante o substrato di coltivazione da munire della marcatura CE (PFC 2, 3 e 4)"
      },
      {
        "id": "inhibitor-biostimulant",
        "label": "Inibitore della nitrificazione, della denitrificazione o dell’ureasi, oppure biostimolante delle piante, da munire della marcatura CE (PFC 5 e 6)"
      },
      {
        "id": "fertilising-product-blend",
        "label": "Miscela di due o più prodotti fertilizzanti UE (PFC 7)"
      },
      {
        "id": "compost-digestate-recovered-material",
        "label": "Prodotto fertilizzante UE ottenuto con compost, digestato, struvite, ceneri, biochar o materiali recuperati ad elevata purezza (CMC 3, 5, 12, 13, 14 e 15)"
      },
      {
        "id": "national-fertiliser",
        "label": "Prodotto fertilizzante venduto in base alle norme nazionali senza la marcatura CE"
      },
      {
        "id": "ec-fertiliser-pre-2022",
        "label": "Concime CE immesso sul mercato ai sensi del regolamento (CE) n. 2003/2003 prima del 16 luglio 2022"
      },
      {
        "id": "animal-by-product",
        "label": "Sottoprodotto di origine animale o prodotto derivato ancora soggetto al regolamento (CE) n. 1069/2009"
      },
      {
        "id": "plant-protection-product",
        "label": "Prodotto fitosanitario rientrante nel regolamento (CE) n. 1107/2009"
      }
    ],
    "roles": [
      {
        "id": "manufacturer",
        "label": "Fabbricante (compresi i titolari di marchio)",
        "definition": "Qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto fertilizzante UE o lo fa progettare o fabbricare e lo commercializza con il proprio nome o marchio; un importatore o un distributore che vende con il proprio nome o marchio o modifica il prodotto in modo tale da poterne alterare la conformità è considerato fabbricante.",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1009 · Art. 2, point (11), and Art. 10"
      },
      {
        "id": "other",
        "label": "Rappresentante autorizzato",
        "definition": "Qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto per agire per suo conto in relazione a determinati compiti; l’obbligo di progettare e fabbricare in conformità agli allegati I e II e di redigere la documentazione tecnica non può far parte del mandato.",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1009 · Art. 2, point (12), and Art. 7(1)"
      },
      {
        "id": "importer",
        "label": "Importatore",
        "definition": "Qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che immette sul mercato dell’Unione un prodotto fertilizzante UE proveniente da un paese terzo.",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1009 · Art. 2, point (13)"
      },
      {
        "id": "distributor",
        "label": "Distributore (grossista o rivenditore)",
        "definition": "Qualsiasi persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall’importatore, che mette a disposizione sul mercato un prodotto fertilizzante UE.",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1009 · Art. 2, point (14)"
      }
    ],
    "rules": [
      {
        "categories": [
          "national-fertiliser"
        ],
        "roles": [
          "*"
        ],
        "size": "any",
        "result": "out-of-scope",
        "note": "Il regolamento si applica solo ai prodotti fertilizzanti UE, cioè ai prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE quando sono messi a disposizione sul mercato; un prodotto venduto in base alle norme nazionali di uno Stato membro ne è escluso, resta soggetto al diritto nazionale e al riconoscimento reciproco e non deve recare la marcatura CE.",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1009 · Art. 1(1), Art. 2, point (2), Art. 3(1) and Art. 38(9); https://single-market-economy.ec.europa.eu/document/download/5fbae838-7749-4828-a92a-73a0e4e489db_en?filename=FAQs+11.0_revised+on+16+June+2025.pdf · questions 2.1 and 6.10"
      },
      {
        "categories": [
          "animal-by-product",
          "plant-protection-product"
        ],
        "roles": [
          "*"
        ],
        "size": "any",
        "result": "out-of-scope",
        "note": "Il regolamento non si applica ai sottoprodotti di origine animale o ai prodotti derivati soggetti al regolamento (CE) n. 1069/2009 quando sono messi a disposizione sul mercato, né ai prodotti fitosanitari rientranti nel regolamento (CE) n. 1107/2009; un prodotto derivato diventa utilizzabile come materiale costituente della CMC 10 solo dopo che è stato determinato un punto finale nella catena di fabbricazione.",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1009 · Art. 1(1), points (a) and (b), and Art. 42(5)"
      },
      {
        "categories": [
          "ec-fertiliser-pre-2022"
        ],
        "roles": [
          "*"
        ],
        "size": "any",
        "result": "depends",
        "note": "Un prodotto immesso sul mercato come concime CE in conformità al regolamento (CE) n. 2003/2003 prima del 16 luglio 2022 può continuare a essere messo a disposizione, e l’onere di provare tale data spetta al fornitore; a esso si applicano le norme di vigilanza del mercato del capo V, e una composizione modificata o un nuovo prodotto richiedono una valutazione completa della conformità ai sensi del presente regolamento.",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1009 · Art. 51 and Art. 52; https://single-market-economy.ec.europa.eu/document/download/5fbae838-7749-4828-a92a-73a0e4e489db_en?filename=FAQs+11.0_revised+on+16+June+2025.pdf · questions 6.2 to 6.4"
      },
      {
        "categories": [
          "compost-digestate-recovered-material"
        ],
        "roles": [
          "manufacturer",
          "importer",
          "distributor",
          "other"
        ],
        "size": "any",
        "result": "in-scope",
        "note": "Un prodotto fertilizzante UE contenente compost, digestato diverso dal digestato di colture fresche, sali di fosfato precipitati, materiali di ossidazione termica, materiali di pirolisi e gassificazione o materiali recuperati ad elevata purezza non può usare il modulo A né i moduli B e C, e deve quindi seguire il modulo D1 di garanzia della qualità del processo di produzione con un organismo notificato che effettua audit annuali e preleva campioni del materiale in uscita; il rifiuto cessa di essere tale quando è redatta la dichiarazione di conformità UE.",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02019R1009-20260701 · Art. 19 and Annex IV, Part I, points 1.1, 3.1 and 4.1, and Part II, Module D1, point 6.3.2"
      },
      {
        "categories": [
          "inhibitor-biostimulant"
        ],
        "roles": [
          "manufacturer",
          "importer",
          "distributor",
          "other"
        ],
        "size": "any",
        "result": "in-scope",
        "note": "Gli inibitori della PFC 5 e i biostimolanti delle piante della PFC 6 non possono usare il modulo A di controllo interno della produzione; il fabbricante deve ricorrere all’esame UE del tipo seguito dalla conformità al tipo (moduli B e C) oppure al modulo D1, che coinvolgono entrambi un organismo notificato il cui numero di identificazione segue la marcatura CE.",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02019R1009-20260701 · Art. 18(3) and Annex IV, Part I, points 1.3, 3.1 and 4.1"
      },
      {
        "categories": [
          "inorganic-fertiliser"
        ],
        "roles": [
          "manufacturer",
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          "distributor",
          "other"
        ],
        "size": "any",
        "result": "in-scope",
        "note": "Un concime inorganico ottenuto con materiali vergini della CMC 1 può usare il modulo A, ma un concime fosfatico con il 5 % di P2O5 o più deve restare sotto i 60 mg di cadmio per kg di P2O5 (3 mg/kg di sostanza secca sotto il 5 %), e un concime solido semplice o composto a base di nitrato di ammonio ad alto tenore di azoto deve usare il modulo A1 con la prova di detonazione, dal 1° luglio 2026 in un laboratorio accreditato.",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02019R1009-20260701 · Annex I, PFC 1(C)(I), point 2(a), and Annex IV, Part I, points 1.1, 1.3 and 2, and Part II, Module A1, point 4 (M12)"
      },
      {
        "categories": [
          "organic-fertiliser",
          "liming-soil-improver-growing-medium",
          "fertilising-product-blend"
        ],
        "roles": [
          "manufacturer",
          "importer",
          "distributor",
          "other"
        ],
        "size": "any",
        "result": "in-scope",
        "note": "Un prodotto fertilizzante UE può essere messo a disposizione solo se è conforme al regolamento: deve soddisfare i requisiti dell’allegato I per la propria categoria di funzione del prodotto, essere costituito esclusivamente da materiali costituenti dell’allegato II, essere etichettato secondo l’allegato III e superare il modulo dell’allegato IV consentito dai suoi materiali costituenti; una miscela deve essere composta da prodotti fertilizzanti UE che hanno ciascuno superato la propria valutazione, e nessun obbligo dipende dalle dimensioni dell’impresa.",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02019R1009-20260701 · Art. 4, Art. 5, Art. 6, Annex I, PFC 7, and Annex IV, Part I"
      },
      {
        "categories": [
          "*"
        ],
        "roles": [
          "*"
        ],
        "size": "any",
        "result": "depends",
        "note": "L’applicabilità del regolamento dipende dal fatto che il prodotto debba recare la marcatura CE come prodotto fertilizzante UE, dal fatto che si applichi un’esclusione dell’articolo 1, paragrafo 1, dalla categoria di funzione del prodotto e dalle categorie di materiali costituenti cui appartiene e dal ruolo rivestito dall’operatore.",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1009 · Art. 1, Art. 2 and Art. 4"
      }
    ]
  },
  "obligations": {
    "manufacturer": [
      {
        "text": "Progettare e fabbricare il prodotto fertilizzante UE in modo che soddisfi i requisiti dell’allegato I per la propria categoria di funzione del prodotto, compresi i limiti per contaminanti, patogeni e contenuto di nutrienti, e usare solo materiali costituenti conformi a una o più categorie di materiali costituenti dell’allegato II; per ogni aspetto non coperto da tali allegati il prodotto non deve presentare rischi per la salute umana, animale o vegetale, per la sicurezza o per l’ambiente.",
        "id": "fpr-mfr-design-manufacture-fertilising",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1009 · Art. 4(1), Art. 4(2) and Art. 6(1)"
      },
      {
        "text": "Prima di immettere il prodotto sul mercato, redigere la documentazione tecnica ed eseguire o far eseguire il modulo di valutazione della conformità dell’allegato IV consentito per i propri materiali costituenti e la propria categoria: modulo A, modulo A1 per i concimi a base di nitrato di ammonio ad alto tenore di azoto, moduli B e C, oppure modulo D1 con un organismo notificato per compost, digestato e materiali recuperati delle CMC da 12 a 15, inibitori e biostimolanti; poi redigere la dichiarazione di conformità UE e apporre la marcatura CE.",
        "id": "fpr-mfr-draw-technical-documentation",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02019R1009-20260701 · Art. 6(2), Art. 15 and Annex IV, Part I"
      },
      {
        "text": "Prima di immettere il prodotto sul mercato, redigere la documentazione tecnica dell’allegato IV.",
        "id": "fpr-mfr-compile-technical-documentation",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02019R1009-20260701 · Art. 6(2) and Annex IV, Part I"
      },
      {
        "text": "Eseguire o far eseguire il modulo di valutazione della conformità dell’allegato IV consentito per i propri materiali costituenti e la propria categoria: modulo A, modulo A1 per i concimi a base di nitrato di ammonio ad alto tenore di azoto, moduli B e C, oppure modulo D1 con un organismo notificato per compost, digestato e materiali recuperati delle CMC da 12 a 15, inibitori e biostimolanti.",
        "id": "fpr-mfr-carry-out-conformity-assessment",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02019R1009-20260701 · Art. 6(2) and Art. 15"
      },
      {
        "text": "Redigere la dichiarazione di conformità UE secondo il modello dell’allegato V con gli elementi del modulo utilizzato, mantenerla costantemente aggiornata, tradurla nelle lingue richieste dallo Stato membro in cui il prodotto è immesso o messo a disposizione sul mercato e riunirla in un’unica dichiarazione quando un altro atto dell’Unione ne richiede una; redigendola ci si assume la responsabilità della conformità e il materiale che era rifiuto cessa in quel momento di essere tale.",
        "id": "fpr-mfr-draw-declaration-conformity",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1009 · Art. 16 and Art. 19"
      },
      {
        "text": "Apporre la marcatura CE in modo visibile, leggibile e indelebile sull’imballaggio o, per i prodotti forniti senza imballaggio, su un documento di accompagnamento, prima di immettere il prodotto sul mercato, seguita dal numero di identificazione dell’organismo notificato quando l’allegato IV ne richiede uno.",
        "id": "fpr-mfr-affix-marking-visibly",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1009 · Art. 17 and Art. 18"
      },
      {
        "text": "Conservare la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE per 5 anni dopo l’immissione del prodotto sul mercato, fornire agli altri operatori economici una copia della dichiarazione su richiesta, mantenere la conformità della produzione in serie quando cambiano il processo, il prodotto o le norme, e, quando le prestazioni o i rischi lo giustificano, sottoporre a prova a campione i prodotti commercializzati, esaminare i reclami e tenere un registro dei reclami, dei prodotti non conformi e dei richiami, tenendo informati i distributori.",
        "id": "fpr-mfr-keep-technical-documentation",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1009 · Art. 6(3) and Art. 6(4)"
      },
      {
        "text": "Conservare la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE per 5 anni dopo l’immissione del prodotto sul mercato.",
        "id": "fpr-mfr-keep-documentation-5-years",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1009 · Art. 6(3)"
      },
      {
        "text": "Fornire agli altri operatori economici una copia della dichiarazione di conformità UE su richiesta.",
        "id": "fpr-mfr-give-declaration-copy",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1009 · Art. 6(3)"
      },
      {
        "text": "Mantenere la conformità della produzione in serie, tenendo conto delle modifiche del processo di produzione, del prodotto o delle norme armonizzate, delle specifiche comuni o delle altre specifiche tecniche di riferimento.",
        "id": "fpr-mfr-keep-series-conformity",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1009 · Art. 6(4)"
      },
      {
        "text": "Quando le prestazioni o i rischi di un prodotto lo giustificano, sottoporre a prova a campione i prodotti commercializzati, esaminare i reclami e tenere un registro dei reclami, dei prodotti non conformi e dei richiami, tenendo informati i distributori.",
        "id": "fpr-mfr-sample-test-complaints",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1009 · Art. 6(4)"
      },
      {
        "text": "Indicare sull’imballaggio, o sul documento di accompagnamento per i prodotti non imballati, un numero di tipo, di lotto o altro elemento di identificazione e il proprio nome, la propria denominazione commerciale registrata o il proprio marchio e un unico indirizzo postale di contatto, in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori finali e per le autorità di vigilanza del mercato.",
        "id": "fpr-mfr-mark-packaging-accompanying",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1009 · Art. 6(5) and Art. 6(6)"
      },
      {
        "text": "Fornire l’etichettatura dell’allegato III su un’etichetta apposta sull’imballaggio, in un foglio illustrativo per le informazioni che non vi trovano posto o per i prodotti non imballati, in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori finali secondo quanto stabilito dallo Stato membro: la denominazione della PFC, la quantità, le istruzioni per l’uso con dosi, tempi e frequenza di applicazione, le condizioni di stoccaggio, le informazioni sulla gestione del rischio, l’elenco degli ingredienti oltre il 5 %, la dichiarazione dei nutrienti e le avvertenze, e dal 1° maggio 2027 facoltativamente come etichetta digitale ai sensi degli articoli da 11 bis a 11 quater.",
        "id": "fpr-mfr-provide-annex-iii",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02019R1009-20260701 · Art. 6(7) and Annex III, Part I; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024R2516 · Art. 1, points (2) and (4), and Art. 2"
      },
      {
        "text": "Se si ritiene o si ha motivo di ritenere che un prodotto immesso sul mercato non sia conforme, renderlo immediatamente conforme, ritirarlo o richiamarlo e, quando presenta un rischio, informare le autorità nazionali competenti di ogni Stato membro in cui lo si è messo a disposizione; su richiesta motivata fornire tutte le informazioni e la documentazione di conformità in una lingua comprensibile per l’autorità, cooperare alle misure di eliminazione dei rischi ed essere in grado di individuare i propri fornitori e clienti per 5 anni.",
        "id": "fpr-mfr-immediately-bring-conformity",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1009 · Art. 6(8), Art. 6(9) and Art. 12"
      },
      {
        "text": "Se si ritiene o si ha motivo di ritenere che un prodotto immesso sul mercato non sia conforme, renderlo immediatamente conforme, ritirarlo o richiamarlo e, quando presenta un rischio, informare le autorità nazionali competenti di ogni Stato membro in cui lo si è messo a disposizione.",
        "id": "fpr-mfr-correct-withdraw-recall",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1009 · Art. 6(8)"
      },
      {
        "text": "Su richiesta motivata di un’autorità nazionale competente, fornire tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità del prodotto fertilizzante UE, in una lingua che l’autorità possa comprendere facilmente, e cooperare con essa a qualsiasi azione volta a eliminare i rischi presentati dai prodotti fertilizzanti UE che si sono immessi sul mercato.",
        "id": "fpr-mfr-provide-information-request",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1009 · Art. 6(9)"
      },
      {
        "text": "Essere in grado di indicare alle autorità di vigilanza del mercato, per 5 anni dalla fornitura, ogni operatore economico che ha fornito un prodotto fertilizzante UE e ogni operatore economico al quale se ne è fornito uno.",
        "id": "fpr-mfr-identify-supply-chain",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1009 · Art. 12"
      }
    ],
    "other": [
      {
        "text": "Agire in base a un mandato scritto del fabbricante che consenta almeno di tenere la dichiarazione di conformità UE e la documentazione tecnica a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza del mercato per 5 anni dopo l’immissione del prodotto sul mercato.",
        "id": "fpr-oth-act-written-mandate",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1009 · Art. 7(1) and Art. 7(2), point (a)"
      },
      {
        "text": "Agire come rappresentante autorizzato solo in base a un mandato scritto del fabbricante che indichi i compiti svolti.",
        "id": "fpr-oth-hold-written-mandate",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1009 · Art. 7(1) and Art. 7(2)"
      },
      {
        "text": "Tenere la dichiarazione di conformità UE e la documentazione tecnica a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza del mercato per 5 anni dopo l’immissione del prodotto sul mercato.",
        "id": "fpr-oth-keep-documentation-5-years",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1009 · Art. 7(2), point (a)"
      },
      {
        "text": "Su richiesta motivata di un’autorità nazionale competente, fornire tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità del prodotto fertilizzante UE e cooperare con le autorità a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai prodotti oggetto del proprio mandato.",
        "id": "fpr-oth-provide-information-documentation",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1009 · Art. 7(2), points (b) and (c)"
      },
      {
        "text": "Non assumere l’obbligo del fabbricante di progettare e fabbricare in conformità agli allegati I e II né di redigere la documentazione tecnica; tali obblighi non possono far parte del mandato.",
        "id": "fpr-oth-take-manufacturers-duty",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1009 · Art. 7(1)"
      },
      {
        "text": "Quando interviene un organismo notificato, il suo numero di identificazione può essere apposto dopo la marcatura CE da chi agisce secondo le istruzioni dell’organismo e, per le miscele di prodotti fertilizzanti, conservare la dichiarazione di conformità UE di ciascun prodotto componente; essere in grado di individuare fornitori e clienti per 5 anni.",
        "id": "fpr-oth-identification-number-affixed",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02019R1009-20260701 · Art. 18(3), Art. 12 and Annex I, PFC 7, point 4(b)"
      },
      {
        "text": "Quando interviene un organismo notificato e ne dà istruzione, apporre il suo numero di identificazione dopo la marcatura CE.",
        "id": "fpr-oth-affix-notified-body-number",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02019R1009-20260701 · Art. 18(3)"
      },
      {
        "text": "Per le miscele di prodotti fertilizzanti, conservare la dichiarazione di conformità UE di ciascun prodotto componente.",
        "id": "fpr-oth-keep-component-declarations",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02019R1009-20260701 · Annex I, PFC 7, point 4(b)"
      },
      {
        "text": "Essere in grado di indicare alle autorità di vigilanza del mercato, per 5 anni dalla fornitura, ogni operatore economico che ha fornito un prodotto fertilizzante UE e ogni operatore economico al quale se ne è fornito uno.",
        "id": "fpr-oth-identify-supply-chain",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02019R1009-20260701 · Art. 12"
      }
    ],
    "importer": [
      {
        "text": "Immettere sul mercato solo prodotti fertilizzanti UE conformi e, prima di farlo, verificare che il fabbricante abbia eseguito la valutazione della conformità dell’allegato IV appropriata, abbia redatto la documentazione tecnica, abbia apposto l’identificazione e il nome e l’indirizzo richiesti dall’articolo 6, paragrafi 5 e 6, e che il prodotto sia accompagnato dai documenti richiesti; trattenere un prodotto ritenuto non conforme finché non sia reso conforme e informare il fabbricante e le autorità di vigilanza del mercato quando presenta un rischio.",
        "id": "fpr-imp-place-compliant-fertilising",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1009 · Art. 8(1) and Art. 8(2)"
      },
      {
        "text": "Indicare il proprio nome, la propria denominazione commerciale registrata o il proprio marchio e l’indirizzo postale di contatto sull’imballaggio o, per i prodotti non imballati, in un documento di accompagnamento, in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori finali e per le autorità di vigilanza del mercato.",
        "id": "fpr-imp-indicate-name-registered",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1009 · Art. 8(3)"
      },
      {
        "text": "Assicurare che il prodotto sia accompagnato dalle informazioni dell’allegato III su un’etichetta apposta sull’imballaggio, in un foglio illustrativo quando l’imballaggio è troppo piccolo o il prodotto non è imballato, in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori finali secondo quanto stabilito dallo Stato membro e, dal 1° maggio 2027, nella forma fisica o digitale consentita dall’articolo 11 bis.",
        "id": "fpr-imp-ensure-product-accompanied",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1009 · Art. 8(4); https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024R2516 · Art. 1, points (3) and (4), and Art. 2"
      },
      {
        "text": "Fare in modo che le condizioni di stoccaggio e di trasporto non compromettano la conformità all’allegato I o all’allegato III mentre il prodotto è sotto la propria responsabilità e, quando le prestazioni o i rischi lo giustificano, sottoporre a prova a campione i prodotti commercializzati, esaminare i reclami e tenere un registro dei reclami, dei prodotti non conformi e dei richiami, tenendo informati i distributori.",
        "id": "fpr-imp-keep-storage-transport",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1009 · Art. 8(5) and Art. 8(6)"
      },
      {
        "text": "Mentre un prodotto è sotto la propria responsabilità, fare in modo che le condizioni di stoccaggio e di trasporto non compromettano la sua conformità all’allegato I o all’allegato III.",
        "id": "fpr-imp-keep-storage-conditions",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1009 · Art. 8(5)"
      },
      {
        "text": "Quando le prestazioni o i rischi di un prodotto lo giustificano, sottoporre a prova a campione i prodotti commercializzati, esaminare i reclami e tenere un registro dei reclami, dei prodotti non conformi e dei richiami, tenendo informati i distributori.",
        "id": "fpr-imp-sample-test-complaints",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1009 · Art. 8(6)"
      },
      {
        "text": "Se un prodotto immesso sul mercato non è conforme, adottare immediatamente le misure correttive, ritirarlo o richiamarlo e, quando presenta un rischio, informare le autorità nazionali competenti degli Stati membri interessati, fornendo i dettagli della non conformità e delle misure adottate.",
        "id": "fpr-imp-immediately-take-corrective",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1009 · Art. 8(7)"
      },
      {
        "text": "Tenere una copia della dichiarazione di conformità UE a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per 5 anni, assicurare che la documentazione tecnica possa essere messa a disposizione su richiesta, fornire agli altri operatori economici una copia della dichiarazione, fornire su richiesta motivata le informazioni di conformità in una lingua comprensibile per l’autorità, cooperare alle misure di eliminazione dei rischi e individuare fornitori e clienti per 5 anni.",
        "id": "fpr-imp-keep-copy-declaration",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1009 · Art. 8(8), Art. 8(9) and Art. 12"
      },
      {
        "text": "Tenere una copia della dichiarazione di conformità UE a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per 5 anni dopo l’immissione del prodotto sul mercato e assicurare che la documentazione tecnica possa essere messa a loro disposizione su richiesta.",
        "id": "fpr-imp-keep-declaration-copy",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1009 · Art. 8(8)"
      },
      {
        "text": "Fornire agli altri operatori economici una copia della dichiarazione di conformità UE su richiesta.",
        "id": "fpr-imp-give-declaration-copy",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1009 · Art. 8(8)"
      },
      {
        "text": "Su richiesta motivata di un’autorità nazionale competente, fornire tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità del prodotto fertilizzante UE, in una lingua che l’autorità possa comprendere facilmente, e cooperare con essa a qualsiasi azione volta a eliminare i rischi presentati dai prodotti fertilizzanti UE che si sono immessi sul mercato.",
        "id": "fpr-imp-provide-information-request",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1009 · Art. 8(9)"
      },
      {
        "text": "Essere in grado di indicare alle autorità di vigilanza del mercato, per 5 anni dalla fornitura, ogni operatore economico che ha fornito un prodotto fertilizzante UE e ogni operatore economico al quale se ne è fornito uno.",
        "id": "fpr-imp-identify-supply-chain",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1009 · Art. 12"
      },
      {
        "text": "Se si immette il prodotto sul mercato con il proprio nome o marchio, o lo si modifica in modo tale da poterne alterare la conformità, si assumono gli obblighi del fabbricante ai sensi dell’articolo 6; se ci si limita a imballarlo o reimballarlo, aggiungere «imballato da» o «reimballato da» con il proprio nome e indirizzo e conservare per 5 anni un esemplare dell’etichettatura originale.",
        "id": "fpr-imp-modify-way-affect",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1009 · Art. 10 and Art. 11"
      },
      {
        "text": "Se si immette il prodotto sul mercato con il proprio nome o marchio, o lo si modifica in modo tale da poterne alterare la conformità, si assumono gli obblighi del fabbricante ai sensi dell’articolo 6.",
        "id": "fpr-imp-become-manufacturer",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1009 · Art. 10"
      },
      {
        "text": "Se ci si limita a imballare o reimballare il prodotto, aggiungere «imballato da» o «reimballato da» con il proprio nome, la propria denominazione commerciale registrata o il proprio marchio e l’indirizzo postale.",
        "id": "fpr-imp-mark-repackaged-by",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1009 · Art. 11(a)"
      },
      {
        "text": "Se si imballa o reimballa il prodotto, tenere a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per 5 anni un esemplare delle informazioni originali dell’etichettatura.",
        "id": "fpr-imp-keep-original-label-specimen",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1009 · Art. 11(b)"
      }
    ],
    "distributor": [
      {
        "text": "Agire con la dovuta diligenza e, prima di mettere a disposizione un prodotto, verificare che sia accompagnato dai documenti richiesti e dalle informazioni dell’allegato III in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori finali dello Stato membro in cui è venduto, e che il fabbricante e l’importatore abbiano apposto l’identificazione, il nome e l’indirizzo richiesti dagli articoli 6, paragrafi 5 e 6, e 8, paragrafo 3; trattenere un prodotto ritenuto non conforme e informare il fabbricante o l’importatore e le autorità di vigilanza del mercato quando presenta un rischio.",
        "id": "fpr-dist-act-due-care",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1009 · Art. 9(1) and Art. 9(2)"
      },
      {
        "text": "Fare in modo che le condizioni di stoccaggio e di trasporto non compromettano la conformità all’allegato I o all’allegato III mentre il prodotto è sotto la propria responsabilità.",
        "id": "fpr-dist-keep-storage-transport",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1009 · Art. 9(3)"
      },
      {
        "text": "Se un prodotto messo a disposizione non è conforme, assicurarsi che siano adottate misure correttive per renderlo conforme, ritirarlo o richiamarlo e, quando presenta un rischio, informare immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri interessati.",
        "id": "fpr-dist-make-sure-corrective",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1009 · Art. 9(4)"
      },
      {
        "text": "Su richiesta motivata, fornire le informazioni e la documentazione che dimostrano la conformità, cooperare alle misure di eliminazione dei rischi ed essere in grado di individuare per 5 anni da chi si è ricevuto il prodotto e a chi lo si è fornito.",
        "id": "fpr-dist-provide-information-documentation",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1009 · Art. 9(5) and Art. 12"
      },
      {
        "text": "Su richiesta motivata di un’autorità nazionale competente, fornire tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità del prodotto fertilizzante UE, in una lingua che l’autorità possa comprendere facilmente, e cooperare con essa a qualsiasi azione volta a eliminare i rischi presentati dai prodotti fertilizzanti UE che si sono messi a disposizione.",
        "id": "fpr-dist-provide-information-request",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1009 · Art. 9(5)"
      },
      {
        "text": "Essere in grado di indicare alle autorità di vigilanza del mercato, per 5 anni dalla fornitura, ogni operatore economico che ha fornito un prodotto fertilizzante UE e ogni operatore economico al quale se ne è fornito uno.",
        "id": "fpr-dist-identify-supply-chain",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1009 · Art. 12"
      },
      {
        "text": "Se si vende con il proprio nome o marchio o si modifica il prodotto in modo tale da poterne alterare la conformità, si assumono gli obblighi del fabbricante; se ci si limita a imballare o reimballare, aggiungere «imballato da» o «reimballato da» con i propri dati e conservare per 5 anni l’etichettatura originale.",
        "id": "fpr-dist-take-manufacturers-obligations",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1009 · Art. 10 and Art. 11"
      },
      {
        "text": "Se si vende il prodotto con il proprio nome o marchio, o lo si modifica in modo tale da poterne alterare la conformità, si assumono gli obblighi del fabbricante.",
        "id": "fpr-dist-become-manufacturer",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1009 · Art. 10"
      },
      {
        "text": "Se ci si limita a imballare o reimballare il prodotto, aggiungere «imballato da» o «reimballato da» con il proprio nome, la propria denominazione commerciale registrata o il proprio marchio e l’indirizzo postale.",
        "id": "fpr-dist-mark-repackaged-by",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1009 · Art. 11(a)"
      },
      {
        "text": "Se si imballa o reimballa il prodotto, tenere a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per 5 anni un esemplare delle informazioni originali dell’etichettatura.",
        "id": "fpr-dist-keep-original-label-specimen",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1009 · Art. 11(b)"
      },
      {
        "text": "Dal 1° maggio 2027, quando un prodotto è fornito agli utilizzatori finali senza imballaggio con la sola etichetta digitale, esporre le informazioni dell’etichetta digitale in un luogo visibile nel punto vendita e fornire le informazioni con mezzi alternativi su richiesta o quando l’etichetta digitale non è disponibile al momento dell’acquisto.",
        "id": "fpr-dist-product-supplied-end-users",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024R2516 · Art. 1, point (4) (Article 11c), and Art. 2"
      }
    ]
  },
  "requirements": [
    {
      "id": "fpr-mfr-design-manufacture-fertilising",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "evidence",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "text": "Progettare e fabbricare il prodotto fertilizzante UE in modo che soddisfi i requisiti dell’allegato I per la propria categoria di funzione del prodotto, compresi i limiti per contaminanti, patogeni e contenuto di nutrienti, e usare solo materiali costituenti conformi a una o più categorie di materiali costituenti dell’allegato II; per ogni aspetto non coperto da tali allegati il prodotto non deve presentare rischi per la salute umana, animale o vegetale, per la sicurezza o per l’ambiente.",
      "article": "Art. 4(1), Art. 4(2) and Art. 6(1)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32019R1009"
    },
    {
      "id": "fpr-mfr-draw-technical-documentation",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "evidence",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "sharedKey": "technical-documentation",
      "retired": "2026-09-24",
      "text": "Prima di immettere il prodotto sul mercato, redigere la documentazione tecnica ed eseguire o far eseguire il modulo di valutazione della conformità dell’allegato IV consentito per i propri materiali costituenti e la propria categoria: modulo A, modulo A1 per i concimi a base di nitrato di ammonio ad alto tenore di azoto, moduli B e C, oppure modulo D1 con un organismo notificato per compost, digestato e materiali recuperati delle CMC da 12 a 15, inibitori e biostimolanti; poi redigere la dichiarazione di conformità UE e apporre la marcatura CE.",
      "article": "Art. 6(2), Art. 15 and Annex IV, Part I",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02019R1009-20260701"
    },
    {
      "id": "fpr-mfr-compile-technical-documentation",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "evidence",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "sharedKey": "technical-documentation",
      "text": "Prima di immettere il prodotto sul mercato, redigere la documentazione tecnica dell’allegato IV.",
      "article": "Art. 6(2) and Annex IV, Part I",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02019R1009-20260701"
    },
    {
      "id": "fpr-mfr-carry-out-conformity-assessment",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "procedure",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "text": "Eseguire o far eseguire il modulo di valutazione della conformità dell’allegato IV consentito per i propri materiali costituenti e la propria categoria: modulo A, modulo A1 per i concimi a base di nitrato di ammonio ad alto tenore di azoto, moduli B e C, oppure modulo D1 con un organismo notificato per compost, digestato e materiali recuperati delle CMC da 12 a 15, inibitori e biostimolanti.",
      "article": "Art. 6(2) and Art. 15",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02019R1009-20260701"
    },
    {
      "id": "fpr-mfr-draw-declaration-conformity",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "evidence",
      "level": "product-market",
      "timing": "before-market",
      "sharedKey": "declaration-of-conformity",
      "text": "Redigere la dichiarazione di conformità UE secondo il modello dell’allegato V con gli elementi del modulo utilizzato, mantenerla costantemente aggiornata, tradurla nelle lingue richieste dallo Stato membro in cui il prodotto è immesso o messo a disposizione sul mercato e riunirla in un’unica dichiarazione quando un altro atto dell’Unione ne richiede una; redigendola ci si assume la responsabilità della conformità e il materiale che era rifiuto cessa in quel momento di essere tale.",
      "article": "Art. 16 and Art. 19",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32019R1009"
    },
    {
      "id": "fpr-mfr-affix-marking-visibly",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "mark",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "sharedKey": "ce-marking",
      "text": "Apporre la marcatura CE in modo visibile, leggibile e indelebile sull’imballaggio o, per i prodotti forniti senza imballaggio, su un documento di accompagnamento, prima di immettere il prodotto sul mercato, seguita dal numero di identificazione dell’organismo notificato quando l’allegato IV ne richiede uno.",
      "article": "Art. 17 and Art. 18",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32019R1009"
    },
    {
      "id": "fpr-mfr-keep-technical-documentation",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "standing",
      "level": "product",
      "timing": "ongoing",
      "sharedKey": "record-keeping-5y",
      "retired": "2026-09-24",
      "text": "Conservare la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE per 5 anni dopo l’immissione del prodotto sul mercato, fornire agli altri operatori economici una copia della dichiarazione su richiesta, mantenere la conformità della produzione in serie quando cambiano il processo, il prodotto o le norme, e, quando le prestazioni o i rischi lo giustificano, sottoporre a prova a campione i prodotti commercializzati, esaminare i reclami e tenere un registro dei reclami, dei prodotti non conformi e dei richiami, tenendo informati i distributori.",
      "article": "Art. 6(3) and Art. 6(4)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32019R1009"
    },
    {
      "id": "fpr-mfr-keep-documentation-5-years",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "standing",
      "level": "product",
      "timing": "ongoing",
      "sharedKey": "record-keeping-5y",
      "text": "Conservare la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE per 5 anni dopo l’immissione del prodotto sul mercato.",
      "article": "Art. 6(3)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32019R1009"
    },
    {
      "id": "fpr-mfr-give-declaration-copy",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "evidence",
      "level": "product",
      "timing": "on-event",
      "text": "Fornire agli altri operatori economici una copia della dichiarazione di conformità UE su richiesta.",
      "article": "Art. 6(3)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32019R1009"
    },
    {
      "id": "fpr-mfr-keep-series-conformity",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "standing",
      "level": "product",
      "timing": "ongoing",
      "text": "Mantenere la conformità della produzione in serie, tenendo conto delle modifiche del processo di produzione, del prodotto o delle norme armonizzate, delle specifiche comuni o delle altre specifiche tecniche di riferimento.",
      "article": "Art. 6(4)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32019R1009"
    },
    {
      "id": "fpr-mfr-sample-test-complaints",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "procedure",
      "level": "company",
      "timing": "ongoing",
      "text": "Quando le prestazioni o i rischi di un prodotto lo giustificano, sottoporre a prova a campione i prodotti commercializzati, esaminare i reclami e tenere un registro dei reclami, dei prodotti non conformi e dei richiami, tenendo informati i distributori.",
      "article": "Art. 6(4)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32019R1009"
    },
    {
      "id": "fpr-mfr-mark-packaging-accompanying",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "mark",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "sharedKey": "identification-and-address",
      "text": "Indicare sull’imballaggio, o sul documento di accompagnamento per i prodotti non imballati, un numero di tipo, di lotto o altro elemento di identificazione e il proprio nome, la propria denominazione commerciale registrata o il proprio marchio e un unico indirizzo postale di contatto, in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori finali e per le autorità di vigilanza del mercato.",
      "article": "Art. 6(5) and Art. 6(6)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32019R1009"
    },
    {
      "id": "fpr-mfr-provide-annex-iii",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "mark",
      "level": "product-market",
      "timing": "before-market",
      "sharedKey": "instructions-and-safety-information",
      "text": "Fornire l’etichettatura dell’allegato III su un’etichetta apposta sull’imballaggio, in un foglio illustrativo per le informazioni che non vi trovano posto o per i prodotti non imballati, in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori finali secondo quanto stabilito dallo Stato membro: la denominazione della PFC, la quantità, le istruzioni per l’uso con dosi, tempi e frequenza di applicazione, le condizioni di stoccaggio, le informazioni sulla gestione del rischio, l’elenco degli ingredienti oltre il 5 %, la dichiarazione dei nutrienti e le avvertenze, e dal 1° maggio 2027 facoltativamente come etichetta digitale ai sensi degli articoli da 11 bis a 11 quater.",
      "article": "Art. 6(7) and Annex III, Part I; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32024R2516 · Art. 1, points (2) and (4), and Art. 2",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02019R1009-20260701"
    },
    {
      "id": "fpr-mfr-immediately-bring-conformity",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "submission",
      "level": "product",
      "timing": "on-event",
      "retired": "2026-09-24",
      "text": "Se si ritiene o si ha motivo di ritenere che un prodotto immesso sul mercato non sia conforme, renderlo immediatamente conforme, ritirarlo o richiamarlo e, quando presenta un rischio, informare le autorità nazionali competenti di ogni Stato membro in cui lo si è messo a disposizione; su richiesta motivata fornire tutte le informazioni e la documentazione di conformità in una lingua comprensibile per l’autorità, cooperare alle misure di eliminazione dei rischi ed essere in grado di individuare i propri fornitori e clienti per 5 anni.",
      "article": "Art. 6(8), Art. 6(9) and Art. 12",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32019R1009"
    },
    {
      "id": "fpr-mfr-correct-withdraw-recall",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "submission",
      "level": "product",
      "timing": "on-event",
      "text": "Se si ritiene o si ha motivo di ritenere che un prodotto immesso sul mercato non sia conforme, renderlo immediatamente conforme, ritirarlo o richiamarlo e, quando presenta un rischio, informare le autorità nazionali competenti di ogni Stato membro in cui lo si è messo a disposizione.",
      "article": "Art. 6(8)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32019R1009"
    },
    {
      "id": "fpr-mfr-provide-information-request",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "standing",
      "level": "company",
      "timing": "ongoing",
      "sharedKey": "authority-cooperation",
      "text": "Su richiesta motivata di un’autorità nazionale competente, fornire tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità del prodotto fertilizzante UE, in una lingua che l’autorità possa comprendere facilmente, e cooperare con essa a qualsiasi azione volta a eliminare i rischi presentati dai prodotti fertilizzanti UE che si sono immessi sul mercato.",
      "article": "Art. 6(9)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32019R1009"
    },
    {
      "id": "fpr-mfr-identify-supply-chain",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "standing",
      "level": "company",
      "timing": "ongoing",
      "sharedKey": "record-keeping-5y",
      "text": "Essere in grado di indicare alle autorità di vigilanza del mercato, per 5 anni dalla fornitura, ogni operatore economico che ha fornito un prodotto fertilizzante UE e ogni operatore economico al quale se ne è fornito uno.",
      "article": "Art. 12",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32019R1009"
    },
    {
      "id": "fpr-oth-act-written-mandate",
      "role": "other",
      "kind": "standing",
      "level": "company",
      "timing": "ongoing",
      "sharedKey": "record-keeping-5y",
      "retired": "2026-09-24",
      "text": "Agire in base a un mandato scritto del fabbricante che consenta almeno di tenere la dichiarazione di conformità UE e la documentazione tecnica a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza del mercato per 5 anni dopo l’immissione del prodotto sul mercato.",
      "article": "Art. 7(1) and Art. 7(2), point (a)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32019R1009"
    },
    {
      "id": "fpr-oth-hold-written-mandate",
      "role": "other",
      "kind": "evidence",
      "level": "company",
      "timing": "before-market",
      "text": "Agire come rappresentante autorizzato solo in base a un mandato scritto del fabbricante che indichi i compiti svolti.",
      "article": "Art. 7(1) and Art. 7(2)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32019R1009"
    },
    {
      "id": "fpr-oth-keep-documentation-5-years",
      "role": "other",
      "kind": "standing",
      "level": "product",
      "timing": "ongoing",
      "sharedKey": "record-keeping-5y",
      "text": "Tenere la dichiarazione di conformità UE e la documentazione tecnica a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza del mercato per 5 anni dopo l’immissione del prodotto sul mercato.",
      "article": "Art. 7(2), point (a)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32019R1009"
    },
    {
      "id": "fpr-oth-provide-information-documentation",
      "role": "other",
      "kind": "standing",
      "level": "company",
      "timing": "ongoing",
      "sharedKey": "authority-cooperation",
      "text": "Su richiesta motivata di un’autorità nazionale competente, fornire tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità del prodotto fertilizzante UE e cooperare con le autorità a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai prodotti oggetto del proprio mandato.",
      "article": "Art. 7(2), points (b) and (c)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32019R1009"
    },
    {
      "id": "fpr-oth-take-manufacturers-duty",
      "role": "other",
      "kind": "status",
      "level": "company",
      "timing": "before-market",
      "text": "Non assumere l’obbligo del fabbricante di progettare e fabbricare in conformità agli allegati I e II né di redigere la documentazione tecnica; tali obblighi non possono far parte del mandato.",
      "article": "Art. 7(1)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32019R1009"
    },
    {
      "id": "fpr-oth-identification-number-affixed",
      "role": "other",
      "kind": "mark",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "sharedKey": "ce-marking",
      "retired": "2026-09-24",
      "text": "Quando interviene un organismo notificato, il suo numero di identificazione può essere apposto dopo la marcatura CE da chi agisce secondo le istruzioni dell’organismo e, per le miscele di prodotti fertilizzanti, conservare la dichiarazione di conformità UE di ciascun prodotto componente; essere in grado di individuare fornitori e clienti per 5 anni.",
      "article": "Art. 18(3), Art. 12 and Annex I, PFC 7, point 4(b)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02019R1009-20260701"
    },
    {
      "id": "fpr-oth-affix-notified-body-number",
      "role": "other",
      "kind": "mark",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "sharedKey": "ce-marking",
      "text": "Quando interviene un organismo notificato e ne dà istruzione, apporre il suo numero di identificazione dopo la marcatura CE.",
      "article": "Art. 18(3)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02019R1009-20260701"
    },
    {
      "id": "fpr-oth-keep-component-declarations",
      "role": "other",
      "kind": "standing",
      "level": "product",
      "timing": "ongoing",
      "text": "Per le miscele di prodotti fertilizzanti, conservare la dichiarazione di conformità UE di ciascun prodotto componente.",
      "article": "Annex I, PFC 7, point 4(b)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02019R1009-20260701"
    },
    {
      "id": "fpr-oth-identify-supply-chain",
      "role": "other",
      "kind": "standing",
      "level": "company",
      "timing": "ongoing",
      "sharedKey": "record-keeping-5y",
      "text": "Essere in grado di indicare alle autorità di vigilanza del mercato, per 5 anni dalla fornitura, ogni operatore economico che ha fornito un prodotto fertilizzante UE e ogni operatore economico al quale se ne è fornito uno.",
      "article": "Art. 12",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02019R1009-20260701"
    },
    {
      "id": "fpr-imp-place-compliant-fertilising",
      "role": "importer",
      "kind": "verification",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "text": "Immettere sul mercato solo prodotti fertilizzanti UE conformi e, prima di farlo, verificare che il fabbricante abbia eseguito la valutazione della conformità dell’allegato IV appropriata, abbia redatto la documentazione tecnica, abbia apposto l’identificazione e il nome e l’indirizzo richiesti dall’articolo 6, paragrafi 5 e 6, e che il prodotto sia accompagnato dai documenti richiesti; trattenere un prodotto ritenuto non conforme finché non sia reso conforme e informare il fabbricante e le autorità di vigilanza del mercato quando presenta un rischio.",
      "article": "Art. 8(1) and Art. 8(2)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32019R1009"
    },
    {
      "id": "fpr-imp-indicate-name-registered",
      "role": "importer",
      "kind": "mark",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "sharedKey": "identification-and-address",
      "text": "Indicare il proprio nome, la propria denominazione commerciale registrata o il proprio marchio e l’indirizzo postale di contatto sull’imballaggio o, per i prodotti non imballati, in un documento di accompagnamento, in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori finali e per le autorità di vigilanza del mercato.",
      "article": "Art. 8(3)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32019R1009"
    },
    {
      "id": "fpr-imp-ensure-product-accompanied",
      "role": "importer",
      "kind": "mark",
      "level": "product-market",
      "timing": "before-market",
      "text": "Assicurare che il prodotto sia accompagnato dalle informazioni dell’allegato III su un’etichetta apposta sull’imballaggio, in un foglio illustrativo quando l’imballaggio è troppo piccolo o il prodotto non è imballato, in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori finali secondo quanto stabilito dallo Stato membro e, dal 1° maggio 2027, nella forma fisica o digitale consentita dall’articolo 11 bis.",
      "article": "Art. 8(4); https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32024R2516 · Art. 1, points (3) and (4), and Art. 2",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32019R1009"
    },
    {
      "id": "fpr-imp-keep-storage-transport",
      "role": "importer",
      "kind": "standing",
      "level": "company",
      "timing": "ongoing",
      "retired": "2026-09-24",
      "text": "Fare in modo che le condizioni di stoccaggio e di trasporto non compromettano la conformità all’allegato I o all’allegato III mentre il prodotto è sotto la propria responsabilità e, quando le prestazioni o i rischi lo giustificano, sottoporre a prova a campione i prodotti commercializzati, esaminare i reclami e tenere un registro dei reclami, dei prodotti non conformi e dei richiami, tenendo informati i distributori.",
      "article": "Art. 8(5) and Art. 8(6)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32019R1009"
    },
    {
      "id": "fpr-imp-keep-storage-conditions",
      "role": "importer",
      "kind": "standing",
      "level": "company",
      "timing": "ongoing",
      "text": "Mentre un prodotto è sotto la propria responsabilità, fare in modo che le condizioni di stoccaggio e di trasporto non compromettano la sua conformità all’allegato I o all’allegato III.",
      "article": "Art. 8(5)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32019R1009"
    },
    {
      "id": "fpr-imp-sample-test-complaints",
      "role": "importer",
      "kind": "procedure",
      "level": "company",
      "timing": "ongoing",
      "text": "Quando le prestazioni o i rischi di un prodotto lo giustificano, sottoporre a prova a campione i prodotti commercializzati, esaminare i reclami e tenere un registro dei reclami, dei prodotti non conformi e dei richiami, tenendo informati i distributori.",
      "article": "Art. 8(6)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32019R1009"
    },
    {
      "id": "fpr-imp-immediately-take-corrective",
      "role": "importer",
      "kind": "submission",
      "level": "product",
      "timing": "on-event",
      "text": "Se un prodotto immesso sul mercato non è conforme, adottare immediatamente le misure correttive, ritirarlo o richiamarlo e, quando presenta un rischio, informare le autorità nazionali competenti degli Stati membri interessati, fornendo i dettagli della non conformità e delle misure adottate.",
      "article": "Art. 8(7)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32019R1009"
    },
    {
      "id": "fpr-imp-keep-copy-declaration",
      "role": "importer",
      "kind": "standing",
      "level": "product",
      "timing": "ongoing",
      "sharedKey": "record-keeping-5y",
      "retired": "2026-09-24",
      "text": "Tenere una copia della dichiarazione di conformità UE a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per 5 anni, assicurare che la documentazione tecnica possa essere messa a disposizione su richiesta, fornire agli altri operatori economici una copia della dichiarazione, fornire su richiesta motivata le informazioni di conformità in una lingua comprensibile per l’autorità, cooperare alle misure di eliminazione dei rischi e individuare fornitori e clienti per 5 anni.",
      "article": "Art. 8(8), Art. 8(9) and Art. 12",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32019R1009"
    },
    {
      "id": "fpr-imp-keep-declaration-copy",
      "role": "importer",
      "kind": "standing",
      "level": "product",
      "timing": "ongoing",
      "sharedKey": "record-keeping-5y",
      "text": "Tenere una copia della dichiarazione di conformità UE a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per 5 anni dopo l’immissione del prodotto sul mercato e assicurare che la documentazione tecnica possa essere messa a loro disposizione su richiesta.",
      "article": "Art. 8(8)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32019R1009"
    },
    {
      "id": "fpr-imp-give-declaration-copy",
      "role": "importer",
      "kind": "evidence",
      "level": "product",
      "timing": "on-event",
      "text": "Fornire agli altri operatori economici una copia della dichiarazione di conformità UE su richiesta.",
      "article": "Art. 8(8)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32019R1009"
    },
    {
      "id": "fpr-imp-provide-information-request",
      "role": "importer",
      "kind": "standing",
      "level": "company",
      "timing": "ongoing",
      "sharedKey": "authority-cooperation",
      "text": "Su richiesta motivata di un’autorità nazionale competente, fornire tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità del prodotto fertilizzante UE, in una lingua che l’autorità possa comprendere facilmente, e cooperare con essa a qualsiasi azione volta a eliminare i rischi presentati dai prodotti fertilizzanti UE che si sono immessi sul mercato.",
      "article": "Art. 8(9)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32019R1009"
    },
    {
      "id": "fpr-imp-identify-supply-chain",
      "role": "importer",
      "kind": "standing",
      "level": "company",
      "timing": "ongoing",
      "sharedKey": "record-keeping-5y",
      "text": "Essere in grado di indicare alle autorità di vigilanza del mercato, per 5 anni dalla fornitura, ogni operatore economico che ha fornito un prodotto fertilizzante UE e ogni operatore economico al quale se ne è fornito uno.",
      "article": "Art. 12",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32019R1009"
    },
    {
      "id": "fpr-imp-modify-way-affect",
      "role": "importer",
      "kind": "status",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "retired": "2026-09-24",
      "text": "Se si immette il prodotto sul mercato con il proprio nome o marchio, o lo si modifica in modo tale da poterne alterare la conformità, si assumono gli obblighi del fabbricante ai sensi dell’articolo 6; se ci si limita a imballarlo o reimballarlo, aggiungere «imballato da» o «reimballato da» con il proprio nome e indirizzo e conservare per 5 anni un esemplare dell’etichettatura originale.",
      "article": "Art. 10 and Art. 11",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32019R1009"
    },
    {
      "id": "fpr-imp-become-manufacturer",
      "role": "importer",
      "kind": "status",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "text": "Se si immette il prodotto sul mercato con il proprio nome o marchio, o lo si modifica in modo tale da poterne alterare la conformità, si assumono gli obblighi del fabbricante ai sensi dell’articolo 6.",
      "article": "Art. 10",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32019R1009"
    },
    {
      "id": "fpr-imp-mark-repackaged-by",
      "role": "importer",
      "kind": "mark",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "text": "Se ci si limita a imballare o reimballare il prodotto, aggiungere «imballato da» o «reimballato da» con il proprio nome, la propria denominazione commerciale registrata o il proprio marchio e l’indirizzo postale.",
      "article": "Art. 11(a)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32019R1009"
    },
    {
      "id": "fpr-imp-keep-original-label-specimen",
      "role": "importer",
      "kind": "standing",
      "level": "product",
      "timing": "ongoing",
      "sharedKey": "record-keeping-5y",
      "text": "Se si imballa o reimballa il prodotto, tenere a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per 5 anni un esemplare delle informazioni originali dell’etichettatura.",
      "article": "Art. 11(b)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32019R1009"
    },
    {
      "id": "fpr-dist-act-due-care",
      "role": "distributor",
      "kind": "verification",
      "level": "product-market",
      "timing": "before-market",
      "text": "Agire con la dovuta diligenza e, prima di mettere a disposizione un prodotto, verificare che sia accompagnato dai documenti richiesti e dalle informazioni dell’allegato III in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori finali dello Stato membro in cui è venduto, e che il fabbricante e l’importatore abbiano apposto l’identificazione, il nome e l’indirizzo richiesti dagli articoli 6, paragrafi 5 e 6, e 8, paragrafo 3; trattenere un prodotto ritenuto non conforme e informare il fabbricante o l’importatore e le autorità di vigilanza del mercato quando presenta un rischio.",
      "article": "Art. 9(1) and Art. 9(2)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32019R1009"
    },
    {
      "id": "fpr-dist-keep-storage-transport",
      "role": "distributor",
      "kind": "standing",
      "level": "company",
      "timing": "ongoing",
      "text": "Fare in modo che le condizioni di stoccaggio e di trasporto non compromettano la conformità all’allegato I o all’allegato III mentre il prodotto è sotto la propria responsabilità.",
      "article": "Art. 9(3)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32019R1009"
    },
    {
      "id": "fpr-dist-make-sure-corrective",
      "role": "distributor",
      "kind": "submission",
      "level": "product",
      "timing": "on-event",
      "text": "Se un prodotto messo a disposizione non è conforme, assicurarsi che siano adottate misure correttive per renderlo conforme, ritirarlo o richiamarlo e, quando presenta un rischio, informare immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri interessati.",
      "article": "Art. 9(4)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32019R1009"
    },
    {
      "id": "fpr-dist-provide-information-documentation",
      "role": "distributor",
      "kind": "standing",
      "level": "company",
      "timing": "ongoing",
      "sharedKey": "authority-cooperation",
      "retired": "2026-09-24",
      "text": "Su richiesta motivata, fornire le informazioni e la documentazione che dimostrano la conformità, cooperare alle misure di eliminazione dei rischi ed essere in grado di individuare per 5 anni da chi si è ricevuto il prodotto e a chi lo si è fornito.",
      "article": "Art. 9(5) and Art. 12",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32019R1009"
    },
    {
      "id": "fpr-dist-provide-information-request",
      "role": "distributor",
      "kind": "standing",
      "level": "company",
      "timing": "ongoing",
      "sharedKey": "authority-cooperation",
      "text": "Su richiesta motivata di un’autorità nazionale competente, fornire tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità del prodotto fertilizzante UE, in una lingua che l’autorità possa comprendere facilmente, e cooperare con essa a qualsiasi azione volta a eliminare i rischi presentati dai prodotti fertilizzanti UE che si sono messi a disposizione.",
      "article": "Art. 9(5)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32019R1009"
    },
    {
      "id": "fpr-dist-identify-supply-chain",
      "role": "distributor",
      "kind": "standing",
      "level": "company",
      "timing": "ongoing",
      "sharedKey": "record-keeping-5y",
      "text": "Essere in grado di indicare alle autorità di vigilanza del mercato, per 5 anni dalla fornitura, ogni operatore economico che ha fornito un prodotto fertilizzante UE e ogni operatore economico al quale se ne è fornito uno.",
      "article": "Art. 12",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32019R1009"
    },
    {
      "id": "fpr-dist-take-manufacturers-obligations",
      "role": "distributor",
      "kind": "status",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "retired": "2026-09-24",
      "text": "Se si vende con il proprio nome o marchio o si modifica il prodotto in modo tale da poterne alterare la conformità, si assumono gli obblighi del fabbricante; se ci si limita a imballare o reimballare, aggiungere «imballato da» o «reimballato da» con i propri dati e conservare per 5 anni l’etichettatura originale.",
      "article": "Art. 10 and Art. 11",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32019R1009"
    },
    {
      "id": "fpr-dist-become-manufacturer",
      "role": "distributor",
      "kind": "status",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "text": "Se si vende il prodotto con il proprio nome o marchio, o lo si modifica in modo tale da poterne alterare la conformità, si assumono gli obblighi del fabbricante.",
      "article": "Art. 10",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32019R1009"
    },
    {
      "id": "fpr-dist-mark-repackaged-by",
      "role": "distributor",
      "kind": "mark",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "text": "Se ci si limita a imballare o reimballare il prodotto, aggiungere «imballato da» o «reimballato da» con il proprio nome, la propria denominazione commerciale registrata o il proprio marchio e l’indirizzo postale.",
      "article": "Art. 11(a)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32019R1009"
    },
    {
      "id": "fpr-dist-keep-original-label-specimen",
      "role": "distributor",
      "kind": "standing",
      "level": "product",
      "timing": "ongoing",
      "sharedKey": "record-keeping-5y",
      "text": "Se si imballa o reimballa il prodotto, tenere a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per 5 anni un esemplare delle informazioni originali dell’etichettatura.",
      "article": "Art. 11(b)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32019R1009"
    },
    {
      "id": "fpr-dist-product-supplied-end-users",
      "role": "distributor",
      "kind": "data",
      "level": "product-market",
      "timing": "at-listing",
      "text": "Dal 1° maggio 2027, quando un prodotto è fornito agli utilizzatori finali senza imballaggio con la sola etichetta digitale, esporre le informazioni dell’etichetta digitale in un luogo visibile nel punto vendita e fornire le informazioni con mezzi alternativi su richiesta o quando l’etichetta digitale non è disponibile al momento dell’acquisto.",
      "article": "Art. 1, point (4) (Article 11c), and Art. 2",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32024R2516"
    }
  ],
  "requirementsHash": "f96ef7638a3dc841",
  "penalties": {
    "text": "Gli Stati membri stabiliscono le norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni del regolamento e adottano tutti i provvedimenti necessari per assicurarne l’applicazione; le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive e sono notificate alla Commissione. Le autorità di vigilanza del mercato valutano i prodotti fertilizzanti UE che presentano un rischio per la salute umana, animale o vegetale, per la sicurezza o per l’ambiente, esigono un’azione correttiva, il ritiro o il richiamo entro un termine commisurato al rischio e, se l’operatore non agisce, vietano o limitano la messa a disposizione, ritirano o richiamano il prodotto e lo notificano alla Commissione e agli altri Stati membri; la misura provvisoria è ritenuta giustificata se né uno Stato membro né la Commissione sollevano obiezioni entro tre mesi, e solo in caso di obiezione, o quando la Commissione ritiene la misura contraria al diritto dell’Unione, la Commissione decide nella procedura di salvaguardia dell’Unione se la misura sia giustificata; un prodotto conforme che presenta comunque un rischio può essere trattato allo stesso modo. La non conformità formale, come una marcatura CE apposta in violazione delle norme, un numero dell’organismo notificato mancante o errato, una dichiarazione di conformità UE mancante o errata, una documentazione tecnica incompleta o l’assenza dell’identificazione del fabbricante o dell’importatore, deve cessare e in caso contrario comporta la restrizione, il divieto, il ritiro o il richiamo. In Danimarca Landbrugsstyrelsen controlla il rispetto del regolamento, della legge sui concimi e sugli ammendanti e del decreto n. 1135 del 9 luglio 2022, pubblica i risultati dei propri controlli, compresi i nomi delle imprese, e ai sensi del § 24 di tale decreto punisce con ammende le violazioni degli articoli 5, 6, 7, paragrafo 2, 8, 9, 11 e 12 del regolamento, con la responsabilità delle società ai sensi del capitolo 5 del codice penale.",
    "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1009 · Art. 48, Art. 38, Art. 39, Art. 40 and Art. 41; https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/1135 · § 20, § 23 and § 24"
  },
  "checklist": [
    "Decidere per ogni prodotto e mercato se munirlo della marcatura CE come prodotto fertilizzante UE o venderlo in base alle norme nazionali e al riconoscimento reciproco; un prodotto escluso dal regolamento non deve recare la marcatura CE (articolo 3 e articolo 41).",
    "Confermare che il prodotto non sia un sottoprodotto di origine animale ancora soggetto al regolamento (CE) n. 1069/2009 né un prodotto fitosanitario e che nessuna sostanza attiva contenuta abbia una funzione fitosanitaria (articolo 1, paragrafo 1, e allegato I, parte II, punto 5 bis).",
    "Assegnare la categoria di funzione del prodotto dell’allegato I e verificare ogni requisito di tale PFC: contenuto di nutrienti, contaminanti compreso il limite di cadmio di 60 mg/kg di P2O5 per i concimi fosfatici, patogeni ed efficacia (articolo 4, paragrafo 1, lettera a)).",
    "Elencare ogni materiale costituente e ricondurlo a una delle 15 CMC dell’allegato II con le sue condizioni, compresa la registrazione REACH per le sostanze della CMC 1 e le norme sui materiali in ingresso e sul processo per compost, digestato e materiali recuperati (articolo 4, paragrafo 1, lettera b)).",
    "Scegliere il modulo dell’allegato IV consentito dalla propria composizione: modulo A, modulo A1 per il nitrato di ammonio ad alto tenore di azoto, moduli B e C, oppure modulo D1 con un organismo notificato per i materiali delle CMC 3, 5, 12, 13, 14 e 15, gli inibitori e i biostimolanti (articolo 15).",
    "Predisporre la documentazione tecnica con la PFC, l’elenco e l’origine delle CMC, il processo di fabbricazione, il campione di etichetta, le norme applicate e i rapporti di prova, e conservarla con la dichiarazione per 5 anni (allegato IV, parte II, e articolo 6, paragrafo 3).",
    "Redigere la dichiarazione di conformità UE secondo il modello dell’allegato V, tradotta come richiede lo Stato membro, e apporre la marcatura CE sull’imballaggio o sul documento di accompagnamento con il numero dell’organismo notificato ove richiesto (articoli da 16 a 18).",
    "Redigere l’etichetta dell’allegato III: denominazione della PFC, quantità, istruzioni per l’uso, stoccaggio, elenco degli ingredienti oltre il 5 %, dichiarazione dei nutrienti e avvertenze, nella lingua degli utilizzatori finali, con nome, indirizzo e numero di lotto del fabbricante e dell’importatore (articoli 6, paragrafi da 5 a 7, e 8, paragrafi 3 e 4).",
    "Se dal 1° maggio 2027 si usa un’etichetta digitale, mantenerla gratuita, accessibile e disponibile per 10 anni, duplicare sull’etichetta fisica per gli utilizzatori finali gli elementi privi di asterisco e non tracciare gli utenti (articoli da 11 bis a 11 quater).",
    "Predisporre la procedura di azione correttiva e di notifica, la rintracciabilità di fornitori e clienti per 5 anni e, quando i rischi lo giustificano, un registro dei reclami; in Danimarca registrarsi presso Landbrugsstyrelsen ove il decreto lo richieda (articoli 6, paragrafo 8, 8, paragrafo 7, 9, paragrafo 4, e 12)."
  ],
  "faq": [
    {
      "q": "Da quando si applica il regolamento sui prodotti fertilizzanti?",
      "a": "Il regolamento (UE) 2019/1009 è entrato in vigore il 15 luglio 2019, il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del 25 giugno 2019, e si applica integralmente dal 16 luglio 2022. L’articolo 4, paragrafo 3, l’articolo 14 e gli articoli da 42 a 47 si sono applicati dal 15 luglio 2019 e gli articoli da 20 a 36 sugli organismi notificati dal 16 aprile 2020. Il regolamento (CE) n. 2003/2003 sui concimi CE è stato abrogato con effetto dal 16 luglio 2022 e i concimi CE immessi sul mercato prima di tale data possono continuare a essere messi a disposizione.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1009 · Art. 51, Art. 52 and Art. 53"
    },
    {
      "q": "Devo munire il mio concime della marcatura CE o posso continuare a venderlo in base alle norme nazionali?",
      "a": "Può continuare a venderlo in base alle norme nazionali. Il regolamento si applica solo ai prodotti fertilizzanti UE, cioè ai prodotti recanti la marcatura CE quando sono messi a disposizione, e lascia gli Stati membri liberi di disciplinare i prodotti fertilizzanti che non sono prodotti fertilizzanti UE. La FAQ della Commissione spiega che il rispetto delle norme armonizzate resta facoltativo: il fabbricante può applicare il regolamento e apporre la marcatura CE affinché il prodotto circoli liberamente, seguire le norme nazionali di uno Stato membro e ricorrere al riconoscimento reciproco altrove, oppure fare entrambe le cose quando entrambi i complessi di requisiti sono soddisfatti.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1009 · Art. 1(1), Art. 2, point (2), Art. 3 and Art. 38(9); https://single-market-economy.ec.europa.eu/document/download/5fbae838-7749-4828-a92a-73a0e4e489db_en?filename=FAQs+11.0_revised+on+16+June+2025.pdf · question 2.1"
    },
    {
      "q": "Quali sono le categorie di funzione del prodotto e le categorie di materiali costituenti?",
      "a": "L’allegato I classifica i prodotti fertilizzanti UE in base alla funzione dichiarata in sette categorie di funzione del prodotto: PFC 1 concime (organico, organo-minerale e inorganico, quest’ultimo suddiviso in concimi a base di macroelementi e di microelementi), PFC 2 correttivo, PFC 3 ammendante (organico e inorganico), PFC 4 substrato di coltivazione, PFC 5 inibitore (della nitrificazione, della denitrificazione e dell’ureasi), PFC 6 biostimolante delle piante (microbico e non microbico) e PFC 7 miscela di prodotti fertilizzanti. L’allegato II elenca le 15 categorie di materiali costituenti di cui un prodotto può essere composto: CMC 1 sostanze e miscele di materiali vergini, CMC 2 piante, parti di piante o estratti di piante, CMC 3 compost, CMC 4 digestato di colture fresche, CMC 5 altro digestato, CMC 6 sottoprodotti dell’industria alimentare, CMC 7 microrganismi, CMC 8 polimeri nutrienti, CMC 9 altri polimeri, CMC 10 prodotti derivati ai sensi del regolamento (CE) n. 1069/2009, CMC 11 sottoprodotti ai sensi della direttiva 2008/98/CE e le quattro aggiunte con atti delegati, CMC 12 sali di fosfato precipitati e derivati, CMC 13 materiali di ossidazione termica e derivati, CMC 14 materiali di pirolisi e gassificazione e CMC 15 materiali recuperati ad elevata purezza.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02019R1009-20260701 · Annex I, Part I, and Annex II, Part I"
    },
    {
      "q": "Qual è il limite di cadmio per i concimi fosfatici?",
      "a": "Un concime inorganico a base di macroelementi o un concime organo-minerale con un tenore totale di fosforo pari o superiore al 5 % in massa, espresso come pentossido di fosforo equivalente, è considerato un concime fosfatico e può contenere al massimo 60 mg di cadmio per kg di P2O5; sotto il 5 % il limite è di 3 mg/kg di sostanza secca. I concimi organici, gli ammendanti inorganici, i substrati di coltivazione e i biostimolanti delle piante sono limitati a 1,5 mg/kg di sostanza secca e i correttivi e gli ammendanti organici a 2 mg/kg. Seguono, per categoria, i limiti per cromo esavalente, mercurio, nichel, piombo, arsenico, biureto e perclorato e i limiti per i patogeni Salmonella, Escherichia coli o enterococchi. Uno Stato membro che il 14 luglio 2019 beneficiava di una deroga per il cadmio può mantenere i propri limiti nazionali più severi, e la Commissione doveva riesaminare il limite per i fosfati nella relazione dovuta entro il 16 luglio 2026.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02019R1009-20260701 · Annex I, PFC 1(A) point 2, PFC 1(B) point 3, PFC 1(C)(I) point 2, PFC 2 point 2, PFC 3 points 2, PFC 4 point 2 and PFC 6 point 2; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1009 · Art. 3(2) and Art. 49"
    },
    {
      "q": "Ho bisogno di un organismo notificato?",
      "a": "Dipende dai materiali costituenti e dalla categoria. Il modulo A di controllo interno della produzione, senza organismo notificato, può essere usato per i prodotti composti esclusivamente da materiali vergini della CMC 1 diversi dai composti inibitori, da digestato di colture fresche della CMC 4, da sottoprodotti dell’industria alimentare della CMC 6, da polimeri nutrienti della CMC 8 e da sottoprodotti della CMC 11, e per le miscele della PFC 7. I concimi a base di nitrato di ammonio ad alto tenore di azoto e le miscele con il 28 % o più di azoto derivante da essi devono usare il modulo A1, in cui un organismo notificato sorveglia le prove sul prodotto. Gli inibitori e i biostimolanti delle piante, e i prodotti contenenti materiali vegetali della CMC 2, microrganismi della CMC 7, polimeri della CMC 9 o prodotti derivati della CMC 10, richiedono i moduli B e C oppure il modulo D1, e i prodotti con compost, digestato diverso dal digestato di colture fresche o materiali recuperati delle CMC da 12 a 15 possono usare solo il modulo D1, in cui l’organismo notificato effettua ogni anno audit del processo di produzione e preleva campioni del materiale in uscita.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02019R1009-20260701 · Annex IV, Part I, points 1 to 4, and Part II, Module D1, point 6.3.2"
    },
    {
      "q": "Compost o digestato ottenuti da rifiuti possono essere usati in un prodotto con marcatura CE?",
      "a": "Sì, alle condizioni delle CMC 3 e CMC 5, che elencano i materiali in ingresso ammessi e il processo di compostaggio o di digestione, e l’operazione di recupero deve essere completata prima che il materiale cessi di essere rifiuto. Il regolamento stesso stabilisce i criteri di cessazione della qualifica di rifiuto: il materiale contenuto in un prodotto fertilizzante UE conforme è considerato conforme all’articolo 6 della direttiva quadro sui rifiuti e cessa di essere rifiuto dal momento in cui è redatta la dichiarazione di conformità UE; la FAQ della Commissione conferma che tali prodotti possono essere immessi sul mercato in qualsiasi paese dell’UE anche quando i criteri nazionali di cessazione della qualifica di rifiuto differiscono.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02019R1009-20260701 · Art. 19, Art. 42(3) and Annex II, Part II, CMC 3 and CMC 5; https://single-market-economy.ec.europa.eu/document/download/5fbae838-7749-4828-a92a-73a0e4e489db_en?filename=FAQs+11.0_revised+on+16+June+2025.pdf · question 8.26"
    },
    {
      "q": "Che cosa deve contenere l’etichetta di un prodotto fertilizzante UE?",
      "a": "La denominazione della PFC dell’allegato I (tutte le PFC componenti per una miscela), la quantità in massa o volume, le istruzioni per l’uso con dosi, tempi, frequenza e piante bersaglio, le condizioni di stoccaggio raccomandate, il periodo di funzionalità per i prodotti con polimeri della CMC 9, le informazioni sulla gestione del rischio e un elenco di tutti gli ingredienti oltre il 5 % in peso o in volume con le rispettive designazioni CMC, oltre alle dichiarazioni specifiche per PFC dell’allegato III, parti II e III, entro le tolleranze indicate. I prodotti con prodotti derivati di origine animale diversi dal letame, ricino, gusci di cacao, letame trasformato o materiali ad elevata purezza riportano le avvertenze e le dichiarazioni specifiche dei punti da 4 a 7 quinquies. L’etichetta si trova sull’imballaggio, o in un foglio illustrativo per i prodotti non imballati, in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori finali secondo quanto stabilito dallo Stato membro, insieme al nome, all’indirizzo e al numero di lotto del fabbricante e dell’importatore; dal 1° maggio 2027 è ammessa un’etichetta digitale ai sensi degli articoli da 11 bis a 11 quater.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02019R1009-20260701 · Art. 6(5) to 6(7), Art. 8(3) to 8(4) and Annex III, Part I; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024R2516 · Art. 1, point (4)"
    },
    {
      "q": "Per quanto tempo devo conservare la documentazione?",
      "a": "I fabbricanti conservano la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE per 5 anni dopo l’immissione del prodotto sul mercato, i rappresentanti autorizzati tengono entrambe a disposizione delle autorità per lo stesso periodo, gli importatori conservano una copia della dichiarazione per 5 anni e assicurano che la documentazione possa essere prodotta, e l’importatore o il distributore che reimballa conserva per 5 anni l’etichettatura originale. Tutti gli operatori economici devono essere in grado di individuare per 5 anni da chi hanno ricevuto il prodotto e a chi lo hanno fornito. Un’etichetta digitale deve restare disponibile per 10 anni.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1009 · Art. 6(3), Art. 7(2), Art. 8(8), Art. 11 and Art. 12; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024R2516 · Art. 1, point (4) (Article 11b(4)(e))"
    }
  ],
  "changelog": [
    {
      "date": "2028-10-17",
      "kind": "applies",
      "title": "Si applicano le norme sui polimeri per le CMC 1, CMC 9 e CMC 11",
      "summary": "Da questa data si applicano i criteri di biodegradabilità per gli agenti di rivestimento e i polimeri di ritenzione idrica del regolamento delegato (UE) 2024/2770 e i punti riscritti sui polimeri delle CMC 1 e CMC 11 dei regolamenti delegati (UE) 2024/2790 e 2024/2788, allineati alla data in cui la restrizione REACH sulle microplastiche inizia ad applicarsi ai prodotti fertilizzanti nazionali.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024R2770 · Art. 2; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024R2788 · Art. 2; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024R2790 · Art. 2"
    },
    {
      "date": "2027-05-01",
      "kind": "applies",
      "title": "Si applica l’etichettatura digitale dei prodotti fertilizzanti UE",
      "summary": "Si applica il regolamento (UE) 2024/2516: gli operatori economici possono fornire gli elementi di etichettatura dell’allegato III su un’etichetta digitale ai sensi degli articoli da 11 bis a 11 quater, con un’etichetta fisica ancora richiesta per gli utilizzatori finali che acquistano prodotti imballati, un supporto di dati sull’imballaggio, accesso gratuito per 10 anni, nessun tracciamento e fornitura alternativa su richiesta; gli atti delegati integrativi della Commissione sono dovuti entro la stessa data.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024R2516 · Art. 1, points (4) and (5), and Art. 2"
    },
    {
      "date": "2026-09-12",
      "kind": "guidance",
      "title": "Guida riscritta sulla base del testo consolidato del 1° luglio 2026",
      "summary": "Il testo è stato riscritto sulla base della versione consolidata 02019R1009-20260701 e dei quindici atti modificativi: l’adozione nel 2019 senza data del testo precedente, l’affermazione che il limite di cadmio sia graduale e la formulazione «alcuni materiali recuperati» sono state sostituite dalle date esatte, dal limite fisso di 60 mg/kg di P2O5 con il suo riesame ai sensi dell’articolo 49, dalle sette PFC e 15 CMC, dalla mappatura dei moduli dell’allegato IV, dalle modifiche sull’etichettatura digitale e sui polimeri, dalla base di vigilanza del mercato del regolamento (UE) 2019/1020 e dalle norme danesi di Landbrugsstyrelsen.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02019R1009-20260701 · whole text"
    },
    {
      "date": "2026-07-01",
      "kind": "applies",
      "title": "Laboratori accreditati obbligatori per le prove del modulo A1",
      "summary": "Si applica l’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2025/1421: i cicli termici e la prova di detonazione per i concimi solidi semplici o composti a base di macroelementi inorganici a base di nitrato di ammonio ad alto tenore di azoto devono essere eseguiti in laboratori accreditati per tali attività da un organismo nazionale di accreditamento, essendo stata la data corretta dal 30 dicembre 2025 dalla rettifica del 15 dicembre 2025.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2025/1421/corrigendum/2025-12-15/oj; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32025R1421 · Art. 1(1)"
    },
    {
      "date": "2025-12-30",
      "kind": "amendment",
      "title": "Entrata in vigore del regolamento delegato (UE) 2025/1421: audit degli organismi notificati per i materiali recuperati",
      "summary": "Il regolamento delegato del 17 luglio 2025, pubblicato il 10 dicembre 2025, modifica il modulo D1 in modo che l’organismo notificato effettui audit annuali e prelevi e analizzi campioni del materiale in uscita per le CMC 3, 5, 12, 13, 14 e 15, e aggiunge la norma sui laboratori accreditati per il modulo A1 che si applica dal 1° luglio 2026.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32025R1421 · Art. 1 and Art. 2"
    },
    {
      "date": "2025-12-02",
      "kind": "guidance",
      "title": "Riveduta la FAQ della Commissione sul regolamento sui prodotti fertilizzanti",
      "summary": "Il documento di domande frequenti della DG GROW, del 2 dicembre 2025, orienta le autorità nazionali e gli operatori economici su ambito di applicazione, armonizzazione facoltativa, obblighi degli operatori economici, organismi notificati, periodo transitorio per i concimi CE, PFC e CMC, etichettatura e valutazione della conformità; conferma che il rispetto delle norme armonizzate resta facoltativo e che le autorità nazionali non possono esigere un modulo diverso da quello prescritto dall’allegato IV.",
      "source": "https://single-market-economy.ec.europa.eu/document/download/5fbae838-7749-4828-a92a-73a0e4e489db_en?filename=FAQs+11.0_revised+on+16+June+2025.pdf · introduction and questions 2.1, 6.1 and 10.2"
    },
    {
      "date": "2024-11-20",
      "kind": "amendment",
      "title": "Entrata in vigore del regolamento delegato (UE) 2024/2790: polimeri nella CMC 1",
      "summary": "Il regolamento delegato del 23 luglio 2024, pubblicato il 31 ottobre 2024, riscrive il punto 1, lettera f), della CMC 1 in modo che dal 17 ottobre 2028 i polimeri di materiali vergini siano ammessi solo se naturali, degradabili, solubili oltre 2 g/L o privi di carbonio ai sensi delle appendici 15 e 16 dell’allegato XVII di REACH, con una nuova lettera f bis) per i polimeri coperti dalle CMC 8 e CMC 9.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024R2790 · Art. 1 and Art. 2"
    },
    {
      "date": "2024-11-20",
      "kind": "amendment",
      "title": "Entrata in vigore del regolamento delegato (UE) 2024/2788: polimeri nella CMC 11",
      "summary": "Il regolamento delegato del 23 luglio 2024, pubblicato il 31 ottobre 2024, riscrive il punto 1, lettera b), della CMC 11 negli stessi termini della CMC 1, con applicazione dal 17 ottobre 2028, e aggiunge la lettera b bis) per i polimeri coperti dalle CMC 8 e CMC 9.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024R2788 · Art. 1 and Art. 2"
    },
    {
      "date": "2024-11-20",
      "kind": "amendment",
      "title": "Entrata in vigore del regolamento delegato (UE) 2024/2787: film pacciamanti nella CMC 9",
      "summary": "Il regolamento delegato del 23 luglio 2024, pubblicato il 31 ottobre 2024, include nella CMC 9 i film pacciamanti biodegradabili con almeno il 90 % di biodegradazione entro 24 mesi oltre al periodo di funzionalità, le prove di tossicità degli altri polimeri della CMC 9 e l’etichettatura del periodo di funzionalità, delle fasce di rispetto e della gestione dopo l’uso nell’allegato III, parte I, punto 1, lettera f bis).",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024R2787 · Art. 1 and Art. 2; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02019R1009-20260701 · Annex III, Part I, point 1(fa) (M11)"
    },
    {
      "date": "2024-11-20",
      "kind": "amendment",
      "title": "Entrata in vigore del regolamento delegato (UE) 2024/2786: enterococchi e presunzione di conformità",
      "summary": "Il regolamento delegato del 23 luglio 2024, pubblicato il 31 ottobre 2024, sostituisce Enterococcaceae con enterococchi nelle tabelle dei patogeni degli allegati I e II, estende ai requisiti dell’allegato II la presunzione di conformità senza verifica e adegua le tolleranze di quantità e di composti inibitori nell’allegato III.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024R2786 · Art. 1 and Art. 2; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02019R1009-20260701 · Annex I, PFC 1(A), point 4 (M10)"
    },
    {
      "date": "2024-11-17",
      "kind": "amendment",
      "title": "Entrata in vigore del regolamento delegato (UE) 2024/2770: criteri di biodegradabilità per i polimeri della CMC 9",
      "summary": "Il regolamento delegato del 15 luglio 2024, pubblicato il 28 ottobre 2024, stabilisce i criteri di biodegradabilità per gli agenti di rivestimento e i polimeri di ritenzione idrica (90 % entro 48 mesi oltre al periodo di funzionalità nel suolo, criteri per gli ambienti acquatici e metodi di prova elencati) e revoca l’istruzione di smaltimento per i polimeri leganti biodegradabili; l’allegato I e il punto 1 dell’allegato II dell’atto si applicano dal 17 ottobre 2028.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024R2770 · Art. 1 and Art. 2"
    },
    {
      "date": "2024-10-20",
      "kind": "amendment",
      "title": "Entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/2516: etichettatura digitale",
      "summary": "Il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 settembre 2024, pubblicato il 30 settembre 2024, inserisce gli articoli da 11 bis a 11 quater sulle etichette digitali, le definizioni di imballaggio e di supporto di dati, i poteri delegati all’articolo 42, paragrafi 9 e 10, la valutazione dell’articolo 49 bis entro il 21 ottobre 2031 e modifiche degli allegati III e IV; si applica dal 1° maggio 2027.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024R2516 · Art. 1 and Art. 2"
    },
    {
      "date": "2024-07-03",
      "kind": "amendment",
      "title": "Entrata in vigore del regolamento delegato (UE) 2024/1682: letame trasformato nella CMC 10",
      "summary": "Il regolamento delegato del 4 marzo 2024, pubblicato il 13 giugno 2024, aggiunge il letame trasformato come materiale costituente della CMC 10 con un trattamento supplementare, un limite di PAH16, additivi registrati e un limite di tempo di stoccaggio, e l’etichettatura su ammoniaca, aminopiralid e clopiralid e azoto da letame nell’allegato III, parte I, punti 7 quater e 7 quinquies.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024R1682 · Art. 1 and Art. 2; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02019R1009-20260701 · Annex III, Part I, points 7c and 7d (M8)"
    },
    {
      "date": "2023-03-16",
      "kind": "amendment",
      "title": "Entrata in vigore del regolamento delegato (UE) 2023/409: minimo del 9 % di ossido di calcio",
      "summary": "Il regolamento delegato del 18 novembre 2022, pubblicato il 24 febbraio 2023, fissa al 9 % in massa il contenuto minimo totale di ossido di calcio di un concime inorganico solido semplice a base di macroelementi nella PFC 1(C)(I)(a)(i), punto 2, lettera e).",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32023R0409 · Art. 1 and Art. 2"
    },
    {
      "date": "2022-10-03",
      "kind": "amendment",
      "title": "Entrata in vigore del regolamento delegato (UE) 2022/1519: composti inibitori e digestato",
      "summary": "Il regolamento delegato del 5 maggio 2022, pubblicato il 13 settembre 2022, introduce il termine composto inibitore con requisiti di efficacia per i concimi e le miscele che li contengono, consente il post-trattamento del digestato per estrarre l’acqua, elimina l’obbligo di registrazione della magnesia, adegua la registrazione dei polimeri e allinea il limite di PCB della CMC 14 al regolamento sui POP.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32022R1519 · Art. 1 and Art. 2"
    },
    {
      "date": "2022-07-28",
      "kind": "amendment",
      "title": "Entrata in vigore del regolamento delegato (UE) 2022/1171: CMC 15 materiali recuperati ad elevata purezza",
      "summary": "Il regolamento delegato del 22 marzo 2022, pubblicato l’8 luglio 2022 e applicabile dal 16 luglio 2022, aggiunge all’allegato II la CMC 15 materiali recuperati ad elevata purezza, con le dichiarazioni su selenio e cloruro nell’allegato III e i requisiti del sistema di qualità per le CMC 3, 5, 12, 13, 14 e 15 nel modulo D1.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32022R1171 · Art. 1 and Art. 2"
    },
    {
      "date": "2022-07-16",
      "kind": "applies",
      "title": "Si applica il regolamento; abrogato il regolamento (CE) n. 2003/2003",
      "summary": "Da questa data i prodotti fertilizzanti UE possono recare la marcatura CE ed essere messi a disposizione in base alle norme armonizzate; il regolamento (CE) n. 2003/2003 è abrogato e i riferimenti a esso si intendono fatti al nuovo regolamento; i concimi CE immessi sul mercato in conformità a esso prima del 16 luglio 2022 possono continuare a essere messi a disposizione, fermo restando il capo V sulla vigilanza del mercato; i primi quattro atti delegati sulle CMC e il primo adeguamento tecnico si applicano dalla stessa data.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1009 · Art. 51, Art. 52 and Art. 53; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32021R1768 · Art. 2"
    },
    {
      "date": "2021-12-20",
      "kind": "amendment",
      "title": "Entrata in vigore del regolamento delegato (UE) 2021/2088: CMC 14 materiali di pirolisi e gassificazione",
      "summary": "Il regolamento delegato del 7 luglio 2021, pubblicato il 30 novembre 2021 e applicabile dal 16 luglio 2022, aggiunge il biochar e analoghi materiali di pirolisi e gassificazione come CMC 14, con la dichiarazione sul manganese nell’allegato III, parte I, punto 7 bis, e le disposizioni sul modulo D1 nell’allegato IV.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32021R2088 · Art. 1 and Art. 2"
    },
    {
      "date": "2021-12-20",
      "kind": "amendment",
      "title": "Entrata in vigore del regolamento delegato (UE) 2021/2087: CMC 13 materiali di ossidazione termica",
      "summary": "Il regolamento delegato del 6 luglio 2021, pubblicato il 30 novembre 2021 e applicabile dal 16 luglio 2022, aggiunge le ceneri e altri materiali di ossidazione termica e derivati come CMC 13 agli allegati II, III e IV.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32021R2087 · Art. 1 and Art. 2"
    },
    {
      "date": "2021-12-20",
      "kind": "amendment",
      "title": "Entrata in vigore del regolamento delegato (UE) 2021/2086: CMC 12 sali di fosfato precipitati",
      "summary": "Il regolamento delegato del 5 luglio 2021, pubblicato il 30 novembre 2021 e applicabile dal 16 luglio 2022, aggiunge la struvite e altri sali di fosfato precipitati e derivati come CMC 12 agli allegati II e IV.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32021R2086 · Art. 1 and Art. 2"
    },
    {
      "date": "2021-10-28",
      "kind": "amendment",
      "title": "Entrata in vigore del regolamento delegato (UE) 2021/1768: primo adeguamento tecnico degli allegati",
      "summary": "Il regolamento delegato del 23 giugno 2021, pubblicato l’8 ottobre 2021 e applicabile dal 16 luglio 2022, adegua gli allegati da I a IV: norme su residui e sostanze attive, concimi a base di sali di microelementi, substrati di coltivazione professionali, polimeri come additivi tecnici nelle CMC 1 e CMC 11, agenti chelanti, fibre vegetali, sottoprodotti di origine animale con punto finale come materiali in ingresso di compost e digestato, l’elenco degli ingredienti oltre il 5 % in peso o in volume, tolleranze più ampie e moduli B e C per le miscele.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32021R1768 · Art. 1 and Art. 2"
    },
    {
      "date": "2020-04-16",
      "kind": "applies",
      "title": "Si applicano le disposizioni sugli organismi notificati",
      "summary": "Da questa data si applicano gli articoli da 20 a 36 sulla notifica degli organismi di valutazione della conformità, sui loro requisiti, sulla procedura di notifica e sul gruppo di coordinamento degli organismi notificati, affinché gli organismi potessero essere designati prima del 16 luglio 2022.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1009 · Art. 53, point (b)"
    },
    {
      "date": "2019-07-15",
      "kind": "in-force",
      "title": "Entrata in vigore del regolamento (UE) 2019/1009",
      "summary": "Adottato il 5 giugno 2019 e pubblicato nella GU L 170 del 25 giugno 2019, il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione; l’articolo 4, paragrafo 3, l’articolo 14 e gli articoli da 42 a 47 si sono applicati immediatamente, conferendo alla Commissione i poteri delegati per ampliare le categorie di materiali costituenti e modificando i regolamenti sui sottoprodotti di origine animale e sui prodotti fitosanitari.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1009 · Art. 53"
    }
  ],
  "sources": [
    {
      "label": "Regolamento (UE) 2019/1009 sui prodotti fertilizzanti UE, testo consolidato del 1° luglio 2026 (EUR-Lex)",
      "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02019R1009-20260701"
    },
    {
      "label": "Regolamento (UE) 2019/1009 come pubblicato nella GU L 170 del 25 giugno 2019 (EUR-Lex)",
      "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1009"
    },
    {
      "label": "Informazioni sul documento, date e relazioni per il CELEX 32019R1009 (EUR-Lex)",
      "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32019R1009"
    },
    {
      "label": "Regolamento delegato (UE) 2021/1768 della Commissione che adegua al progresso tecnico gli allegati da I a IV (EUR-Lex)",
      "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32021R1768"
    },
    {
      "label": "Regolamento delegato (UE) 2021/2086 della Commissione che aggiunge i sali di fosfato precipitati e derivati, CMC 12 (EUR-Lex)",
      "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32021R2086"
    },
    {
      "label": "Regolamento delegato (UE) 2021/2087 della Commissione che aggiunge i materiali di ossidazione termica e derivati, CMC 13 (EUR-Lex)",
      "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32021R2087"
    },
    {
      "label": "Regolamento delegato (UE) 2021/2088 della Commissione che aggiunge i materiali di pirolisi e gassificazione, CMC 14 (EUR-Lex)",
      "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32021R2088"
    },
    {
      "label": "Regolamento delegato (UE) 2022/1171 della Commissione che aggiunge i materiali recuperati ad elevata purezza, CMC 15 (EUR-Lex)",
      "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32022R1171"
    },
    {
      "label": "Regolamento delegato (UE) 2022/1519 della Commissione sui composti inibitori e sul post-trattamento del digestato (EUR-Lex)",
      "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32022R1519"
    },
    {
      "label": "Regolamento delegato (UE) 2023/409 della Commissione sul contenuto minimo di ossido di calcio (EUR-Lex)",
      "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32023R0409"
    },
    {
      "label": "Regolamento delegato (UE) 2024/1682 della Commissione che aggiunge il letame trasformato come materiale costituente (EUR-Lex)",
      "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024R1682"
    },
    {
      "label": "Regolamento (UE) 2024/2516 sull’etichettatura digitale dei prodotti fertilizzanti UE (EUR-Lex)",
      "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024R2516"
    },
    {
      "label": "Regolamento delegato (UE) 2024/2770 della Commissione sui criteri di biodegradabilità per agenti di rivestimento e polimeri di ritenzione idrica (EUR-Lex)",
      "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024R2770"
    },
    {
      "label": "Regolamento delegato (UE) 2024/2786 della Commissione sugli enterococchi e sulla presunzione di conformità senza verifica (EUR-Lex)",
      "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024R2786"
    },
    {
      "label": "Regolamento delegato (UE) 2024/2787 della Commissione che include i film pacciamanti nella CMC 9 (EUR-Lex)",
      "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024R2787"
    },
    {
      "label": "Regolamento delegato (UE) 2024/2788 della Commissione sui polimeri nella CMC 11 (EUR-Lex)",
      "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024R2788"
    },
    {
      "label": "Regolamento delegato (UE) 2024/2790 della Commissione sui polimeri nella CMC 1 (EUR-Lex)",
      "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024R2790"
    },
    {
      "label": "Regolamento delegato (UE) 2025/1421 della Commissione sulle procedure di valutazione della conformità (EUR-Lex)",
      "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32025R1421"
    },
    {
      "label": "Rettifica del 15 dicembre 2025 al regolamento delegato (UE) 2025/1421, applicazione dell’articolo 1, paragrafo 1, dal 1° luglio 2026 (EUR-Lex)",
      "url": "https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2025/1421/corrigendum/2025-12-15/oj"
    },
    {
      "label": "Regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti (EUR-Lex)",
      "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1020"
    },
    {
      "label": "Prodotti fertilizzanti (Commissione europea, DG GROW)",
      "url": "https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/chemicals/fertilising-products_en"
    },
    {
      "label": "Regolamento (UE) 2019/1009, regolamento sui prodotti fertilizzanti, domande frequenti, revisione del 2 dicembre 2025 (Commissione europea, DG GROW)",
      "url": "https://single-market-economy.ec.europa.eu/document/download/5fbae838-7749-4828-a92a-73a0e4e489db_en?filename=FAQs+11.0_revised+on+16+June+2025.pdf"
    },
    {
      "label": "Le nuove norme UE preparano il terreno a un maggiore uso di fertilizzanti organici e a base di rifiuti, 15 luglio 2022 (Commissione europea)",
      "url": "https://single-market-economy.ec.europa.eu/news/new-eu-rules-prepare-ground-more-use-organic-and-waste-based-fertilisers-2022-07-15_en"
    },
    {
      "label": "Bekendtgørelse nr. 1135 af 9. juli 2022 om gødning og jordforbedringsmidler m.v. (Retsinformation)",
      "url": "https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/1135"
    },
    {
      "label": "Lovbekendtgørelse nr. 1052 af 10. juli 2023 af lov om gødning og jordforbedringsmidler m.v. (Retsinformation)",
      "url": "https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2023/1052"
    }
  ],
  "reviewer": {
    "name": "Conphora compliance team",
    "role": "Redattori di conformità normativa, Conphora"
  },
  "reviewedAt": "2026-09-24",
  "nextReview": "2027-03-12",
  "links": {
    "tools": [],
    "courses": [],
    "related": {
      "en": "/regulations/fpr/",
      "dk": "/dk/eu-regulativer/fpr/"
    }
  }
}