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Chemicals and materials Manufacturer · Importer 6 min di lettura

Vogliamo vendere un concime o un biostimolante per piante

Il regolamento (UE) 2019/1009 si applica ai prodotti fertilizzanti dell’UE, cioè marcati CE. Devono rispettare i requisiti della categoria funzionale e delle categorie di materiali costituenti, superare il modulo di conformità dell’allegato IV e recare l’etichetta dell’allegato III. Si decida prima tra via CE e disciplina nazionale, poi si assegnino le categorie e si scelga il modulo.

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Perché accade

Il regolamento (UE) 2019/1009 stabilisce le regole per i prodotti fertilizzanti dell’UE. Un prodotto fertilizzante è una sostanza, una miscela, un microrganismo o qualsiasi altro materiale applicato alle piante o alla loro rizosfera, ai funghi o alla loro micosfera, al fine di fornire loro elementi nutritivi o di migliorarne l’efficienza nutrizionale (articolo 2, punto 1). Un prodotto fertilizzante dell’UE è un prodotto che reca la marcatura CE quando è messo a disposizione sul mercato (articolo 2, punto 2), e il regolamento si applica a tali prodotti (articolo 1, paragrafo 1). Si applica dal 16 luglio 2022, con date anteriori per alcuni articoli (articolo 53).[1]

La via CE è una scelta. Gli Stati membri non possono vietare, limitare o impedire, per motivi contemplati dal regolamento, la messa a disposizione sul mercato dei prodotti fertilizzanti dell’UE conformi al regolamento stesso (articolo 3, paragrafo 1). La relazione della Commissione sull’applicazione del regolamento, da presentare entro il 16 luglio 2026, deve analizzare gli effetti dell’armonizzazione facoltativa sui prodotti fertilizzanti dell’UE e sui prodotti fertilizzanti immessi sul mercato secondo le discipline nazionali (articolo 49, lettera a)). I prodotti privi della marcatura CE non rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (articolo 1, paragrafo 1 e articolo 2, punto 2); come presuppone l’articolo 49, lettera a), sono allora disciplinati dalle regole nazionali. Le versioni consolidate e le modifiche sono elencate nella pagina dell’atto su EUR-Lex, che indica anche una proposta della Commissione dell’8 luglio 2025 volta a semplificare alcuni requisiti di questo regolamento, del regolamento CLP e del regolamento sui prodotti cosmetici (COM(2025) 531).[1][2]

I requisiti di prodotto si fondano su due classificazioni. Un prodotto fertilizzante dell’UE deve rispettare i requisiti dell’allegato I per la propria categoria funzionale di prodotto, quelli dell’allegato II per le proprie categorie di materiali costituenti ed essere etichettato ai sensi dell’allegato III (articolo 4, paragrafo 1). L’allegato I individua sette categorie, dai concimi e dai correttivi calcarei agli ammendanti, ai substrati di coltivazione, agli inibitori, ai biostimolanti delle piante e alle miscele di prodotti fertilizzanti, e la funzione dichiarata deve essere sostenuta dal meccanismo d’azione del prodotto (allegato I, parti I e II). Per gli aspetti non contemplati dagli allegati, il prodotto non deve presentare rischi per la salute umana, animale o vegetale, per la sicurezza o per l’ambiente (articolo 4, paragrafo 2).[1]

Gli obblighi sono ripartiti lungo la catena di fornitura. Il fabbricante redige la documentazione tecnica, esegue la procedura di valutazione della conformità dell’allegato IV, redige una dichiarazione di conformità UE e appone la marcatura CE (articolo 6, paragrafo 2), conserva i documenti per 5 anni (articolo 6, paragrafo 3) e indica il proprio nome e il proprio indirizzo postale sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento (articolo 6, paragrafo 6). L’allegato IV stabilisce quale modulo si applica: il modulo A solo per determinati materiali costituenti e mai per i biostimolanti delle piante, gli inibitori o i concimi a base di nitrato d’ammonio ad alto tenore di azoto (allegato IV, parte I, punto 1.3). Gli importatori verificano la procedura, la documentazione e l’etichetta e aggiungono il proprio nome e il proprio indirizzo postale (articolo 8, paragrafi da 2 a 4). La dichiarazione segue il modello dell’allegato V ed è tradotta nelle lingue richieste dallo Stato membro (articolo 16, paragrafo 2).[1]

Come risolverlo

  1. Scegliere la via CE o la disciplina nazionale

    Il regolamento si applica ai prodotti fertilizzanti dell’UE, che recano la marcatura CE quando sono messi a disposizione sul mercato. La via UE garantisce la libera circolazione tra gli Stati membri. Resta possibile immettere sul mercato prodotti secondo le discipline nazionali: si decida quindi per ciascun prodotto quale via seguire.

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  2. Assegnare la categoria funzionale

    L’allegato I stabilisce sette categorie funzionali di prodotto: concime, correttivo calcareo, ammendante, substrato di coltivazione, inibitore, biostimolante delle piante e miscela di prodotti fertilizzanti. La categoria discende dalla funzione dichiarata, che deve essere sostenuta dal meccanismo d’azione del prodotto.

  3. Verificare ogni materiale costituente

    Ogni componente deve rientrare in una categoria di materiali costituenti dell’allegato II, per esempio sostanze e miscele vergini, piante o estratti vegetali, sottoprodotti dell’industria alimentare o microrganismi. Le categorie determinano quali input sono ammessi e quale modulo di conformità si può usare.

  4. Scegliere il modulo di valutazione della conformità

    L’allegato IV stabilisce il modulo per ciascun materiale costituente e categoria funzionale. Il controllo di produzione interno, modulo A, è ammesso solo per alcuni materiali e non per i biostimolanti delle piante né per gli inibitori. I concimi a base di nitrato d’ammonio ad alto tenore di azoto devono usare il modulo A1. Le altre vie, il modulo B con il modulo C e il modulo D1, prevedono l’intervento di un organismo notificato.

  5. Redigere il fascicolo, la dichiarazione e l’etichetta

    Si redigano la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE, si apponga la marcatura CE e si stampi l’etichetta dell’allegato III: denominazione della categoria funzionale, quantità, istruzioni per l’uso, condizioni di stoccaggio, informazioni sui rischi e ingredienti superiori al 5 %. Si aggiungano il proprio nome e l’indirizzo postale; l’importatore aggiunge anche i propri.

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Cosa è necessario dimostrare

DocumentoDa dove provieneBase giuridica
Documentazione tecnica e risultato del modulo di valutazione della conformitàIl fabbricante, con un organismo notificato se il modulo lo prevedeRegolamento (UE) 2019/1009, articolo 6, paragrafo 2 e articolo 15; allegato IV
Dichiarazione di conformità UE secondo il modello dell’allegato VIl fabbricanteRegolamento (UE) 2019/1009, articolo 16
Etichetta o foglietto illustrativo con le informazioni dell’allegato IIIIl fabbricante; verificata dall’importatoreRegolamento (UE) 2019/1009, articolo 6, paragrafo 7, articolo 8, paragrafo 4 e allegato III

Se non si fa nulla

Possono essere messi a disposizione solo prodotti conformi

I prodotti fertilizzanti dell’UE possono essere messi a disposizione sul mercato solo se conformi al regolamento (regolamento (UE) 2019/1009, articolo 5).[1]

L’importatore deve trattenere i prodotti non conformi

Se un importatore ha motivo di ritenere che un prodotto fertilizzante dell’UE non sia conforme, non lo immette sul mercato finché non è stato reso conforme e, se presenta un rischio, ne informa il fabbricante e le autorità di vigilanza del mercato (regolamento (UE) 2019/1009, articolo 8, paragrafo 2).[1]

Contano anche gli aspetti non disciplinati dagli allegati

Per gli aspetti non contemplati dall’allegato I o II, i prodotti fertilizzanti dell’UE non devono presentare rischi per la salute umana, animale o vegetale, per la sicurezza o per l’ambiente (regolamento (UE) 2019/1009, articolo 4, paragrafo 2).[1]

Domande su questo problema

Ogni concime deve recare la marcatura CE?

No. Il regolamento si applica ai prodotti fertilizzanti dell’UE, definiti come prodotti fertilizzanti che recano la marcatura CE quando sono messi a disposizione sul mercato (regolamento (UE) 2019/1009, articolo 1, paragrafo 1 e articolo 2, punto 2). Il regolamento fa riferimento agli effetti dell’armonizzazione facoltativa e ai prodotti fertilizzanti immessi sul mercato secondo le discipline nazionali (articolo 49, lettera a)).

Da quando si applica il regolamento?

Dal 16 luglio 2022; alcuni articoli si applicano prima, dal 15 luglio 2019 e dal 16 aprile 2020 (regolamento (UE) 2019/1009, articolo 53).

Un biostimolante delle piante può usare il controllo di produzione interno?

No. Il modulo A non può essere usato per un biostimolante delle piante della PFC 6 né per un inibitore della PFC 5 (regolamento (UE) 2019/1009, allegato IV, parte I, punto 1.3). A seconda dei materiali costituenti sono disponibili il modulo B seguito dal modulo C oppure il modulo D1 (allegato IV, parte I, punti 3 e 4).

Il regolamento sostituisce REACH o CLP per il nostro prodotto?

No. Non pregiudica l’applicazione di altri atti, tra cui il regolamento (CE) n. 1907/2006 e il regolamento (CE) n. 1272/2008 (regolamento (UE) 2019/1009, articolo 1, paragrafo 2).

Per quanto tempo dobbiamo conservare il fascicolo?

I fabbricanti conservano la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE per 5 anni dopo l’immissione del prodotto sul mercato e, su richiesta, ne forniscono copia agli altri operatori economici (regolamento (UE) 2019/1009, articolo 6, paragrafo 3).

Segua le modifiche alle norme alla base di questo problema

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Fonti

  1. Regolamento (UE) 2019/1009 che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato dei prodotti fertilizzanti dell’UE (testo consolidato del 1° luglio 2026) EUR-Lex · consultato il 4 ottobre 2026
  2. Regolamento (UE) 2019/1009, informazioni sul documento e versioni consolidate EUR-Lex · consultato il 4 ottobre 2026

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4 ottobre 2026
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Conphora (2026). Vogliamo vendere un concime o un biostimolante per piante. Consultato il 13 ottobre 2026 da https://www.conphora.com/it/soluzioni/problema/fertiliser-product/
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