Definiamo il prodotto biodegradabile o compostabile
La direttiva (UE) 2024/825 cita «biodegradabile» tra le asserzioni ambientali generiche, vietate dal 27 settembre 2026 salvo specifica sullo stesso supporto o eccellenti prestazioni ambientali riconosciute. Per gli imballaggi il regolamento (UE) 2025/40 stabilisce quali devono o possono essere compostabili e fissa l’etichetta. Si specifichino condizioni, norma e parte, o si ometta l’asserzione.
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Verificato il 4 ottobre 2026 da Conphora compliance team · Non è consulenza legale
Perché accade
«Biodegradabile» e «compostabile» sembrano termini precisi, ma nel diritto dei consumi sono spesso generici. La direttiva 2005/29/CE sulle pratiche commerciali sleali, modificata dalla direttiva (UE) 2024/825, definisce asserzione ambientale generica quella, non inclusa in un marchio di sostenibilità, la cui specificazione non è fornita in termini chiari ed evidenti sullo stesso supporto (articolo 2, lettera p)). Dal 27 settembre 2026 formulare un’asserzione ambientale generica senza che il professionista possa dimostrare eccellenti prestazioni ambientali riconosciute e pertinenti all’asserzione è sleale in ogni circostanza (allegato I, punto 4 bis).[1]
I considerando indicano le parole. «Biodegradabile» e «biobased» sono elencati insieme a «ecologico» e «verde» come esempi di asserzioni ambientali generiche (considerando 9). La direttiva precisa inoltre che un’asserzione come «biodegradabile» non potrebbe fondarsi sul marchio di qualità ecologica UE quando i criteri per il prodotto in questione non contengono requisiti di biodegradabilità (considerando 10). Un’asserzione diventa specifica quando la specificazione si trova sullo stesso supporto, come l’imballaggio o l’interfaccia di vendita online (considerando 9).[2]
Un’asserzione specifica deve comunque essere vera e dimostrabile. Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, un’asserzione che inganna sulle caratteristiche principali del prodotto, comprese quelle ambientali, è ingannevole anche se di fatto corretta e, ai sensi dell’articolo 12, un’autorità o un giudice può esigere prove e considerare l’asserzione inesatta se non vengono fornite.[1]
Per gli imballaggi, il regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR), regolamento (UE) 2025/40, applicabile dal 12 agosto 2026, stabilisce dove la compostabilità trova spazio. Entro il 12 febbraio 2028 le bustine permeabili per tè, caffè e altre bevande, le cialde monodose morbide e le etichette adesive su frutta e verdura devono essere compatibili con le norme sul compostaggio industriale e, se uno Stato membro lo richiede, con quelle sul compostaggio domestico (articolo 9, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 1, punto 1), lettera f)). Gli Stati membri che raccolgono tali rifiuti insieme ai rifiuti organici e dispongono di un trattamento adeguato possono richiedere la compostabilità delle unità monodose non metalliche per macchine per bevande, delle borse di plastica in materiale leggero e ultraleggero e degli imballaggi per i quali la compostabilità era già richiesta prima del 12 agosto 2026 (articolo 9, paragrafo 2). Tutti gli altri imballaggi, compresi quelli in polimeri plastici biodegradabili, devono essere progettati per il riciclaggio di materiali entro il 12 febbraio 2028 (articolo 9, paragrafo 3).[3]
Il PPWR fissa anche la dicitura sull’imballaggio. Dal 12 agosto 2028, o 24 mesi dopo gli atti di esecuzione se successivo, gli imballaggi recano un’etichetta armonizzata dei materiali; per gli imballaggi di cui all’articolo 9, paragrafo 1, e se del caso paragrafo 2, l’etichetta indica che sono compostabili, non adatti al compostaggio domestico e da non disperdere nell’ambiente (articolo 12, paragrafo 1). Il testo fissa tale dicitura anche quando uno Stato membro richiede la compatibilità con il compostaggio domestico ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1; come gli atti di esecuzione risolveranno la questione è ancora aperto. Sono vietati etichette, marchi o simboli che possano indurre in errore o creare confusione sulle caratteristiche dell’imballaggio o sulle opzioni di gestione dei rifiuti (articolo 12, paragrafo 8).[3]
Come risolverlo
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Elencare le asserzioni di degradabilità e ciò che coprono
Annotare ogni dicitura «biodegradabile», «compostabile», «compostabile in ambiente domestico» o «ritorna alla natura», il prodotto o la parte di imballaggio cui si riferisce e le immagini che la accompagnano, come foglie o terreno.
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Trattare un «biodegradabile» generico come asserzione generica
Se usato da solo, «biodegradabile» è un’asserzione ambientale generica. È consentita solo se si possono dimostrare eccellenti prestazioni ambientali riconosciute e pertinenti all’asserzione, oppure se l’asserzione è specificata in termini chiari ed evidenti sullo stesso supporto.
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Specificare l’asserzione o eliminarla
Un’asserzione specifica indica a quali condizioni l’articolo si degrada o si composta, per esempio compostaggio industriale, secondo quale norma di prova, in quanto tempo e quale parte del prodotto. Se le condizioni non possono essere dimostrate, eliminare l’asserzione dalle confezioni e dalle schede prodotto.
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Verificare se l’imballaggio può essere compostabile
Dal 12 febbraio 2028 le bustine di tè e di caffè, le cialde monodose morbide e le etichette adesive su frutta e verdura devono essere compostabili in condizioni industriali controllate. Gli Stati membri possono richiedere la compostabilità per alcuni altri articoli. Gli altri imballaggi, compresi quelli in plastica biodegradabile, devono essere progettati per il riciclaggio di materiali entro tale data.
Imballaggi PPWRStrumenti Apri nella console -
Pianificare l’etichetta compostabile armonizzata
Quando si applicherà l’etichetta armonizzata, per gli imballaggi compostabili dovrà indicare che sono compostabili, che non sono adatti al compostaggio domestico e che non vanno dispersi nell’ambiente. Rimuovere fin d’ora i simboli che suggeriscono il contrario: i marchi fuorvianti sugli imballaggi sono vietati.
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Cosa è necessario dimostrare
| Documento | Da dove proviene | Base giuridica |
|---|---|---|
| Formulazione dell’asserzione con le condizioni, la norma di prova e la parte cui si riferisce | Il marketing, con il fornitore del materiale | Direttiva 2005/29/CE, articolo 2, lettera p), e allegato I, punto 4 bis |
| Rapporti di prova o certificati di compostabilità nelle condizioni dichiarate | Il fornitore del materiale o un laboratorio | Direttiva 2005/29/CE, articolo 12 |
| Prove di compostabilità o di riciclabilità nella documentazione tecnica dell’imballaggio | Il fabbricante dell’imballaggio | Regolamento (UE) 2025/40, articolo 9, paragrafo 4, e allegato VII |
Se non si fa nulla
Un’asserzione generica di degradabilità è vietata in ogni circostanza
Formulare un’asserzione ambientale generica senza poter dimostrare eccellenti prestazioni ambientali riconosciute e pertinenti all’asserzione è sempre sleale (direttiva 2005/29/CE, allegato I, punto 4 bis). «Biodegradabile» è uno degli esempi (direttiva (UE) 2024/825, considerando 9).[1]
Il marchio di qualità ecologica UE non lo copre automaticamente
Un’asserzione generica come «biodegradabile» non può fondarsi sul marchio di qualità ecologica UE (Ecolabel UE) quando i criteri del gruppo di prodotti non contengono requisiti di biodegradabilità (direttiva (UE) 2024/825, considerando 10).[2]
L’imballaggio deve essere riciclabile oppure poter essere compostabile
Entro il 12 febbraio 2028 gli imballaggi diversi dalle categorie compostabili, compresi quelli in plastica biodegradabile, devono essere progettati per il riciclaggio di materiali (regolamento (UE) 2025/40, articolo 9, paragrafo 3); i marchi fuorvianti sugli imballaggi sono vietati (articolo 12, paragrafo 8).[3]
Domande su questo problema
«Compostabile» è trattato come «biodegradabile»?
La direttiva cita «biodegradabile» e «biobased», non «compostabile», come esempi di asserzioni generiche (direttiva (UE) 2024/825, considerando 9). Se usato da solo, senza le condizioni sullo stesso supporto, «compostabile» potrebbe comunque essere inteso come generico; è un’interpretazione, non una regola del testo. Indicare condizioni e norma lo rende specifico.
La nostra capsula di caffè compostabile può essere gettata nel contenitore dei rifiuti organici?
Dipende dallo Stato membro. Le unità monodose non permeabili per macchine per bevande, di materiale diverso dal metallo, possono essere soggette all’obbligo di compostabilità se lo Stato membro raccoglie tali rifiuti insieme ai rifiuti organici e dispone di un trattamento adeguato (regolamento (UE) 2025/40, articolo 9, paragrafo 2, lettera a)). Verificare la raccolta locale prima di dare indicazioni ai consumatori.
Le plastiche compostabili contano ai fini degli obiettivi di contenuto riciclato?
No. Gli imballaggi di plastica compostabile sono esclusi dai requisiti minimi di contenuto riciclato del PPWR (regolamento (UE) 2025/40, articolo 7, paragrafo 4, lettera e)).
Da quando va usata l’etichetta compostabile?
L’etichetta armonizzata si applica dal 12 agosto 2028 o 24 mesi dopo gli atti di esecuzione della Commissione, se successivo (regolamento (UE) 2025/40, articolo 12, paragrafo 1). Per gli imballaggi di cui all’articolo 9, paragrafo 1, e se del caso paragrafo 2, indica che sono compostabili, non adatti al compostaggio domestico e da non disperdere nell’ambiente.
Fonti
- Direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori (testo consolidato del 27 settembre 2026) EUR-Lex · consultato il 4 ottobre 2026
- Direttiva (UE) 2024/825 che conferisce ai consumatori maggiore capacità di agire per la transizione verde EUR-Lex · consultato il 4 ottobre 2026
- Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio EUR-Lex · consultato il 4 ottobre 2026
Informazioni su questa pagina
- Revisore
- Conphora compliance team
- Verificato
- 4 ottobre 2026
Informazioni di carattere generale, non consulenza legale. Verifichi il testo giuridico o si rivolga a un consulente per il suo prodotto.
Conphora (2026). Definiamo il prodotto biodegradabile o compostabile. Consultato il 13 ottobre 2026 da https://www.conphora.com/it/soluzioni/problema/biodegradable-claim/
Conphora (2026) Definiamo il prodotto biodegradabile o compostabile. Disponibile all’indirizzo: https://www.conphora.com/it/soluzioni/problema/biodegradable-claim/ (consultato il 13 ottobre 2026).
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