Segnalati ftalati nel nostro giocattolo di plastica
Gli ftalati nei giocattoli sono limitati dal REACH (allegato XVII): DEHP, DBP, BBP e DIBP non possono raggiungere lo 0,1 % del materiale plastificato; DINP, DIDP e DNOP non possono superarlo nei giocattoli che i bambini possono mettere in bocca. Si ottenga il risultato per iscritto, si sospendano le vendite, si adotti un’azione correttiva e si informino le autorità in caso di rischio.
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Perché accade
I limiti per gli ftalati nei giocattoli sono contenuti nel REACH, regolamento (CE) n. 1907/2006. La voce 51 dell’allegato XVII limita DEHP, DBP, BBP e DIBP: non possono essere immessi sul mercato nei giocattoli o negli articoli di puericultura, singolarmente o in qualsiasi combinazione, in concentrazione pari o superiore allo 0,1 % in peso del materiale plastificato (punto 2). La voce 52 limita DINP, DIDP e DNOP nei giocattoli e negli articoli di puericultura che i bambini possono mettere in bocca, in concentrazioni superiori allo 0,1 % del materiale plastificato. Una sostanza contenuta in un articolo e soggetta a restrizione nell’allegato XVII non è immessa sul mercato a meno che sia conforme alla restrizione (articolo 67, paragrafo 1).[1]
Il limite si misura nel punto giusto. Per materiale plastificato si intendono PVC, PVDC, poliacetato di vinile e poliuretani, qualsiasi altro polimero comprese schiume e gomma, ad eccezione della gomma siliconica e dei rivestimenti in lattice naturale, nonché rivestimenti superficiali, rivestimenti antiscivolo, finiture, decalcomanie, disegni stampati, adesivi, sigillanti, vernici e inchiostri (voce 51, punto 5, lettera a)). Per articolo di puericultura si intende qualsiasi prodotto destinato a favorire il sonno, il rilassamento, l’igiene, l’alimentazione o la suzione (punto 5, lettera c)).[1]
La direttiva sulla sicurezza dei giocattoli fa rientrare queste restrizioni nella conformità del giocattolo. La direttiva 2009/48/CE impone ai giocattoli di rispettare la normativa dell’Unione sulle restrizioni relative a talune sostanze e miscele (allegato II, parte III, punto 1) e vieta nei giocattoli, nei loro componenti e nelle parti distinguibili a livello microstrutturale le sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione nelle categorie 1A, 1B o 2, fatte salve le deroghe di cui ai punti 4 e 5 (punto 3).[2]
Una rilevazione di ftalati avvia quindi gli obblighi correttivi della direttiva. Il fabbricante che ha motivo di ritenere che un giocattolo non sia conforme adotta immediatamente le misure correttive necessarie per renderlo conforme, lo ritira o lo richiama se del caso e, se il giocattolo presenta un rischio, ne informa immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui è stato messo a disposizione (articolo 4, paragrafo 8). Lo stesso obbligo incombe agli importatori (articolo 6, paragrafo 7), che possono immettere sul mercato soltanto giocattoli conformi (articolo 6, paragrafo 1) e non devono immettere sul mercato un giocattolo che ritengono non conforme (articolo 6, paragrafo 2). I fabbricanti assicurano che la produzione in serie rimanga conforme e tengono conto delle modifiche del progetto o delle caratteristiche (articolo 4, paragrafo 4).[2]
La disciplina sta per passare a un regolamento. Il regolamento (UE) 2025/2509 abroga la direttiva 2009/48/CE con effetto dal 1° agosto 2030 (articolo 56) e si applica da tale data, mentre gli articoli da 28 a 44 e da 49 a 55 si applicano dal 1° gennaio 2026 (articolo 59). I giocattoli immessi sul mercato conformemente alla direttiva prima del 1° agosto 2030 possono continuare a essere messi a disposizione (articolo 57, paragrafo 1). Da quella data il suo allegato II, parte III, vieta le sostanze con determinate classificazioni armonizzate (tra cui CMR delle categorie 1A, 1B o 2 e interferenti endocrini per la salute umana), l’uso intenzionale di PFAS e i bisfenoli elencati nella sua appendice, mentre i materiali conformi a una restrizione specifica per i giocattoli dell’allegato XVII del REACH sono esclusi da tali divieti per la sostanza interessata, salvo che l’appendice stabilisca una regola più rigorosa (punti da 4 a 9). Il regolamento, pubblicato il 12 dicembre 2025, non menziona gli ftalati; le voci 51 e 52 restano quindi il riferimento per tali sostanze.[3]
Come risolverlo
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Ottenere il risultato per iscritto
Si chieda il rapporto di prova: quale ftalato, quale parte, quale concentrazione, quale metodo e quale lotto. I limiti si applicano al materiale plastificato, come PVC, schiume polimeriche, rivestimenti, decalcomanie, adesivi o inchiostri, quindi occorre sapere con precisione quale materiale non ha superato la prova.
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Confrontarlo con la voce corretta
DEHP, DBP, BBP e DIBP: meno dello 0,1 % in peso del materiale plastificato, singolarmente o combinati, in qualsiasi giocattolo. DINP, DIDP e DNOP: non più dello 0,1 % nei giocattoli che i bambini possono mettere in bocca. Un risultato superiore al limite significa che il giocattolo non è conforme.
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Sospendere le vendite e decidere l’azione correttiva
Si smetta di immettere il lotto sul mercato. Lo si renda conforme, lo si ritiri o lo si richiami, a seconda dei casi. Se il giocattolo presenta un rischio, si informino le autorità competenti di ogni Stato membro in cui lo si è messo a disposizione, indicando la non conformità e le misure adottate.
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Risalire al lotto e alla causa all’origine
Si individuino le spedizioni e i clienti che hanno ricevuto il lotto, servendosi del numero di tipo, di lotto o di serie riportato sul giocattolo o sull’imballaggio. Si chieda al fornitore quale plastificante sia stato usato e perché. La causa abituale è un cambio di mescola o di subfornitore: lo si ottenga per iscritto.
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Rilasciare il prodotto corretto prima della spedizione
Si sottoponga a prova il materiale corretto prima della produzione successiva, si aggiorni la documentazione tecnica e ci si assicuri che la produzione in serie resti conforme. Si verifichino nello stesso momento gli altri requisiti chimici della direttiva sui giocattoli, come il divieto di sostanze CMR nei giocattoli e nei loro componenti, fatte salve le relative deroghe.
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Cosa è necessario dimostrare
| Documento | Da dove proviene | Base giuridica |
|---|---|---|
| Il rapporto di prova con parte, materiale, ftalato, concentrazione e lotto | Il laboratorio o l’autorità | Regolamento (CE) n. 1907/2006, allegato XVII, voci 51 e 52 |
| Registrazione delle misure correttive e delle informazioni inviate alle autorità | Il fabbricante o l’importatore | Direttiva 2009/48/CE, articolo 4, paragrafo 8, e articolo 6, paragrafo 7 |
| Rapporto di prova del materiale corretto e fascicolo tecnico aggiornato | Il fabbricante, con un laboratorio | Direttiva 2009/48/CE, articolo 4, paragrafi 2 e 4 |
Se non si fa nulla
Le sostanze soggette a restrizione non possono essere immesse sul mercato
Una sostanza contenuta in un articolo per la quale l’allegato XVII prevede una restrizione non è immessa sul mercato a meno che sia conforme alle condizioni di tale restrizione (regolamento (CE) n. 1907/2006, articolo 67, paragrafo 1).[1]
L’azione correttiva è un obbligo, non una scelta
I fabbricanti e gli importatori che hanno motivo di ritenere che un giocattolo non sia conforme adottano immediatamente le misure correttive necessarie, lo ritirano o lo richiamano se del caso e, se il giocattolo presenta un rischio, ne informano immediatamente le autorità nazionali competenti (direttiva 2009/48/CE, articoli 4, paragrafo 8, e 6, paragrafo 7).[2]
La direttiva sui giocattoli comprende le restrizioni chimiche
I giocattoli sono conformi alla pertinente normativa comunitaria sulle restrizioni relative a talune sostanze e miscele (direttiva 2009/48/CE, allegato II, parte III, punto 1).[2]
Domande su questo problema
Lo 0,1 % si applica a tutto il giocattolo?
No. Si applica in peso al materiale plastificato (REACH, allegato XVII, voce 51, punti 1 e 2). Il materiale plastificato comprende PVC, poliuretani, altri polimeri comprese schiume e gomma, rivestimenti superficiali, decalcomanie, disegni stampati, adesivi, sigillanti, vernici e inchiostri, ma non la gomma siliconica né i rivestimenti in lattice naturale (punto 5, lettera a)).
Quali ftalati sono contemplati nei giocattoli?
DEHP, DBP, BBP e DIBP in tutti i giocattoli e articoli di puericultura (REACH, allegato XVII, voce 51), e DINP, DIDP e DNOP nei giocattoli e negli articoli di puericultura che i bambini possono mettere in bocca (voce 52).
Siamo importatori. È un problema nostro o della fabbrica?
Anche il Suo. Gli importatori possono immettere sul mercato soltanto giocattoli conformi e devono adottare misure correttive e informare le autorità se un giocattolo da loro immesso sul mercato presenta un rischio (direttiva 2009/48/CE, articolo 6, paragrafi 1 e 7).
Il nuovo regolamento sulla sicurezza dei giocattoli cambia qualcosa?
Il regolamento (UE) 2025/2509 abroga la direttiva 2009/48/CE con effetto dal 1° agosto 2030 e si applica da tale data, con alcuni articoli dal 1° gennaio 2026 (articoli 56 e 59). I giocattoli immessi sul mercato conformemente alla direttiva prima del 1° agosto 2030 possono ancora essere messi a disposizione (articolo 57, paragrafo 1). Il suo allegato II, parte III, vieta altri gruppi di sostanze nei giocattoli, compresi i PFAS usati intenzionalmente, e mantiene le restrizioni sui giocattoli dell’allegato XVII del REACH per le sostanze che esse disciplinano, salvo che la sua appendice sia più rigorosa (punti da 4 a 9).
Anche gli articoli di puericultura sono contemplati?
Sì. Le voci 51 e 52 riguardano gli articoli di puericultura: qualsiasi prodotto destinato a favorire il sonno, il rilassamento, l’igiene, l’alimentazione dei bambini o la suzione (REACH, allegato XVII, voce 51, punto 5, lettera c), e voce 52, punto 4).
Fonti
- Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), allegato XVII (testo consolidato del 22 giugno 2026) EUR-Lex · consultato il 4 ottobre 2026
- Direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli (testo consolidato del 29 agosto 2026) EUR-Lex · consultato il 4 ottobre 2026
- Regolamento (UE) 2025/2509 sulla sicurezza dei giocattoli, che abroga la direttiva 2009/48/CE EUR-Lex · consultato il 4 ottobre 2026
Informazioni su questa pagina
- Revisore
- Conphora compliance team
- Verificato
- 4 ottobre 2026
Informazioni di carattere generale, non consulenza legale. Verifichi il testo giuridico o si rivolga a un consulente per il suo prodotto.
Conphora (2026). Segnalati ftalati nel nostro giocattolo di plastica. Consultato il 13 ottobre 2026 da https://www.conphora.com/it/soluzioni/problema/phthalates-toys/
Conphora (2026) Segnalati ftalati nel nostro giocattolo di plastica. Disponibile all’indirizzo: https://www.conphora.com/it/soluzioni/problema/phthalates-toys/ (consultato il 13 ottobre 2026).
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