Facciamo dropshipping e non sappiamo chi sia il responsabile
Non maneggiare la merce non fa uscire il venditore dalla catena. Ai sensi del regolamento sulla sicurezza generale dei prodotti, un’offerta online rivolta ai consumatori dell’UE rende il prodotto disponibile sul mercato dell’Unione. L’offerta deve indicare il fabbricante e, se questo è stabilito fuori dall’Unione, la persona responsabile nell’UE, in assenza della quale nessun prodotto rientrante nell’ambito di applicazione può essere immesso sul mercato. Chi vende con il proprio marchio è il fabbricante.
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Verificato il 5 ottobre 2026 da Conphora compliance team · Non è consulenza legale
Perché accade
Il regolamento (UE) 2023/988 sulla sicurezza generale dei prodotti non conosce la parola dropshipping. Conosce i ruoli. Il fabbricante commercializza un prodotto con il proprio nome o marchio, l’importatore è stabilito nell’Unione e immette sul mercato dell’Unione un prodotto proveniente da un paese terzo, e il distributore è chiunque altro nella catena di fornitura metta a disposizione un prodotto (articolo 3).[1]
Le vendite a distanza sono espressamente contemplate. I prodotti offerti in vendita online sono considerati messi a disposizione sul mercato se l’offerta è rivolta ai consumatori nell’Unione, e un’offerta è rivolta a tali consumatori quando l’operatore economico dirige le proprie attività verso uno o più Stati membri (articolo 4). Ciascuna di queste offerte deve riportare le informazioni di cui all’articolo 19.[1]
Qualunque sia l’assetto, un operatore nell’Unione deve essere responsabile del prodotto. Il regolamento (UE) 2019/1020 elenca chi può esserlo: un fabbricante stabilito nell’UE, un importatore, un rappresentante autorizzato con mandato scritto oppure, se nessuno di questi è stabilito nell’Unione, un fornitore di servizi di logistica per i prodotti che gestisce (articolo 4, paragrafo 2, di tale regolamento, che l’articolo 16, paragrafo 1, del GPSR applica ai prodotti rientranti nel GPSR).[2]
Come risolverlo
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Stabilire il proprio ruolo per ciascun prodotto
Vendere con il proprio nome o marchio rende fabbricante. Essere stabiliti nell’Unione e immettere sul mercato dell’Unione un prodotto proveniente da un paese terzo rende importatore; se la Sua vendita è la prima fornitura di quel prodotto nell’Unione, l’importatore è Lei, anche se è il fornitore a spedire il pacco. In tutti gli altri casi si mette a disposizione il prodotto in qualità di distributore.
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Individuare la persona responsabile nell’Unione
Quando il fornitore spedisce da fuori dell’Unione, occorre verificare chi è stabilito nell’Unione e risponde del prodotto. Se non c’è nessuno, il prodotto non può essere immesso sul mercato.
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Ottenere i documenti dal fornitore prima di pubblicare l’offerta
Si chiedano l’identità del fabbricante, l’identificazione del prodotto, le avvertenze e le prove della sicurezza del prodotto. Il distributore deve verificare la marcatura e le informazioni prima di vendere.
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Inserire le informazioni obbligatorie in ogni offerta
Fabbricante, persona responsabile quando il fabbricante è stabilito fuori dall’Unione, identificazione del prodotto con un’immagine e avvertenze, in modo chiaro e ben visibile.
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Cosa è necessario dimostrare
| Documento | Da dove proviene | Base giuridica |
|---|---|---|
| Identità e recapiti del fabbricante | Il fornitore | GPSR, art. 19, lett. a) |
| Nome e indirizzi della persona responsabile nell’Unione | Il fornitore o l’operatore da Lei nominato | GPSR, art. 16, par. 1, e art. 19, lett. b) |
| Documentazione tecnica | Il fabbricante oppure Lei, se vende con il proprio marchio | GPSR, art. 9, par. 2, e art. 13, par. 1 |
Se non si fa nulla
Il marchio proprio comporta gli obblighi del fabbricante
Chi immette un prodotto sul mercato con il proprio nome o marchio è considerato fabbricante ed è soggetto agli obblighi di cui all’articolo 9 (GPSR, art. 13, par. 1).[1]
Senza persona responsabile nessuna immissione sul mercato
Un prodotto rientrante nell’ambito di applicazione del regolamento non può essere immesso sul mercato se un operatore economico stabilito nell’Unione non ne è responsabile (GPSR, art. 16, par. 1).[1]
Sanzioni previste dal diritto nazionale
Ogni Stato membro stabilisce le proprie sanzioni per le violazioni del regolamento (GPSR, art. 44).[1]
Domande su questo problema
Il fornitore spedisce direttamente al cliente. Siamo comunque coinvolti?
Sì. L’offerta è Sua e un prodotto offerto online è messo a disposizione sul mercato quando l’offerta è rivolta ai consumatori nell’Unione.
Siamo importatori anche se la merce non passa mai dalle nostre mani?
Spesso sì. La definizione dipende da chi immette sul mercato dell’Unione un prodotto proveniente da un paese terzo, e immissione sul mercato significa la prima messa a disposizione, non la movimentazione del pacco. Un venditore stabilito nell’Unione la cui vendita costituisce tale prima fornitura rientra nella definizione. Un venditore stabilito fuori dall’Unione non può essere importatore, quindi un altro soggetto nell’Unione deve essere la persona responsabile.
Il centro di logistica può essere la persona responsabile?
Un fornitore di servizi di logistica stabilito nell’Unione può esserlo per i prodotti che gestisce, quando nell’Unione non è stabilito alcun fabbricante, importatore o rappresentante autorizzato. Un mercato online che immagazzina e spedisce anche la Sua merce può essere, per essa, un fornitore di servizi di logistica, da valutare caso per caso (GPSR, considerando 46).
Fonti
- Regolamento (UE) 2023/988 sulla sicurezza generale dei prodotti EUR-Lex · consultato il 21 settembre 2026
- Regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti EUR-Lex · consultato il 21 settembre 2026
Informazioni su questa pagina
- Revisore
- Conphora compliance team
- Verificato
- 5 ottobre 2026
Informazioni di carattere generale, non consulenza legale. Verifichi il testo giuridico o si rivolga a un consulente per il suo prodotto.
Conphora (2026). Facciamo dropshipping e non sappiamo chi sia il responsabile. Consultato il 13 ottobre 2026 da https://www.conphora.com/it/soluzioni/problema/dropshipping-responsibility/
Conphora (2026) Facciamo dropshipping e non sappiamo chi sia il responsabile. Disponibile all’indirizzo: https://www.conphora.com/it/soluzioni/problema/dropshipping-responsibility/ (consultato il 13 ottobre 2026).
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