{
  "$schema": "https://www.conphora.com/schemas/regulation-page.json",
  "code": "TPED",
  "locale": "it",
  "url": "https://www.conphora.com/it/regolamenti-ue/tped/",
  "json": "https://www.conphora.com/it/regolamenti-ue/tped.json",
  "summaryPdf": "https://www.conphora.com/it/regolamenti-ue/tped/summary.pdf",
  "dateModified": "2026-09-22",
  "regulation": {
    "code": "TPED",
    "name": "Direttiva 2010/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2010, sulle attrezzature a pressione trasportabili e che abroga le direttive del Consiglio 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE",
    "shortName": "Direttiva sulle attrezzature a pressione trasportabili",
    "reference": "Direttiva 2010/35/UE",
    "celex": "32010L0035",
    "eurlex": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32010L0035",
    "actType": "Directive",
    "category": "Maritime & Transport",
    "inForce": "2010-07-20",
    "appliesFrom": "2011-07-01",
    "changing": false,
    "video": "regulation-tped"
  },
  "answer": "La direttiva sulle attrezzature a pressione trasportabili rende vincolanti in tutta l’UE i requisiti ADR, RID e ADN di valutazione della conformità e ispezione per recipienti, cisterne e contenitori di gas, introduce il marchio π e vincola l’intera catena fino agli operatori. Si applica dal 1° luglio 2011; la direttiva (UE) 2024/2749 aggiunge procedure di emergenza dal 30 maggio 2026.",
  "description": "Guida alla TPED: la direttiva sulle attrezzature a pressione trasportabili, le attrezzature dei capitoli 6.2 e 6.8 che rientrano nel suo campo, le sostanze della classe 2 e dell’allegato I, le esclusioni per aerosol, estintori e apparecchi respiratori, la valutazione della conformità e l’ispezione periodica, intermedia ed eccezionale da parte di un organismo notificato, il marchio π, la rivalutazione della conformità, le procedure di emergenza della direttiva 2024/2749, l’assetto danese dei controlli, le date chiave e come adeguarsi.",
  "enforcedBy": "Le autorità nazionali di vigilanza del mercato fanno rispettare le leggi nazionali di recepimento della direttiva lungo l’intero ciclo di vita delle attrezzature, non solo al momento della vendita: l’articolo 2, punto 26, definisce la vigilanza del mercato come le attività e i provvedimenti volti ad assicurare che le attrezzature a pressione trasportabili siano conformi, durante il loro ciclo di vita, alla direttiva 2008/68/CE e alla presente direttiva; gli articoli 16 e 30 citano ancora il regolamento (CE) n. 765/2008, il cui capo III, articoli da 15 a 29, è stato soppresso dal regolamento (UE) 2019/1020 a decorrere dal 16 luglio 2021, e l’articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1020 prevede che i riferimenti alle disposizioni soppresse del regolamento (CE) n. 765/2008 si intendano fatti al nuovo regolamento e si leggano secondo la tavola di concordanza del suo allegato III: l’articolo 20 del regolamento (CE) n. 765/2008 citato dall’articolo 30, paragrafo 1, della direttiva è oggi l’articolo 19 del regolamento, e l’articolo 21, citato per l’azione correttiva, è oggi l’articolo 18. È proprio l’inserimento della direttiva al punto 37 dell’allegato I a farla rientrare nel capo del regolamento dedicato alla vigilanza del mercato. La direttiva non figura nell’elenco dell’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/1020, quindi per le attrezzature a pressione trasportabili l’obbligo di avere un operatore economico stabilito nell’Unione responsabile del prodotto non discende da tale articolo; essa è invece elencata al punto 15 dell’allegato II dello stesso regolamento, tra gli atti della normativa di armonizzazione dell’Unione privi di disposizioni sulle sanzioni, e pertanto l’articolo 41 impone agli Stati membri di stabilire sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per le relative violazioni. In Danimarca la direttiva è attuata dal decreto n. 483 del 28 maggio 2026 sulla costruzione delle attrezzature a pressione trasportabili (bekendtgørelse om indretning m.v. af transportabelt trykbærende udstyr), che riproduce la direttiva, come modificata, nel suo allegato 1, si fonda sulla legge sui prodotti (lov om produkter og markedsovervågning, LBK n. 22 dell’8 gennaio 2026) e dal 30 maggio 2026 ha sostituito il decreto n. 685 del 10 giugno 2013; la legge sui prodotti elenca la direttiva al § 2 come settore di prodotti n. 6 e designa l’Erhvervsstyrelsen come autorità di controllo, compito svolto dal 1° dicembre 2018 dalla Sikkerhedsstyrelsen, dal gennaio 2026 dipartimento Markedsovervågning dell’Erhvervsstyrelsen, mentre la guida della stessa autorità di controllo sulle attrezzature a pressione precisa che l’Arbejdstilsynet resta l’autorità di vigilanza del mercato per le attrezzature a pressione e i recipienti a pressione fabbricati su ordinazione e per le attrezzature importate da paesi terzi per le attività offshore di petrolio e gas ai sensi della legge sulla sicurezza offshore. Tale guida è scritta per le attrezzature a pressione e i recipienti a pressione, non per le attrezzature a pressione trasportabili, il cui campo di applicazione è fissato dagli allegati ADR e RID della direttiva 2008/68/CE e che non conoscono la categoria «fabbricato su ordinazione»; per le attrezzature a pressione trasportabili può applicarsi soltanto il ramo offshore. Tale ripartizione opera attraverso il § 9, comma 2, della legge sui prodotti, secondo cui l’autorità che vigila su altre normative relative a rischi specifici per determinati prodotti è l’autorità di controllo competente; il decreto n. 483 del 28 maggio 2026 non menziona affatto l’Arbejdstilsynet, e la legge sui prodotti non lo designa per questo settore di prodotti. L’Erhvervsstyrelsen designa inoltre gli organismi notificati danesi sulla base dell’accreditamento DANAK, tratta i reclami contro le loro decisioni entro 4 settimane, rilascia le autorizzazioni di emergenza dell’articolo 33 quater e dà priorità alla vigilanza del mercato ai sensi dell’articolo 33 quinquies. Gli strumenti sono la valutazione delle attrezzature che presentano un rischio, l’azione correttiva, il ritiro o il richiamo entro un termine proporzionato al rischio, i provvedimenti provvisori che vietano o limitano la messa a disposizione quando l’operatore non agisce, l’ordine di porre fine a una non conformità formale, come un marchio π apposto in violazione degli articoli da 12 a 15, l’assenza del marchio π o una documentazione tecnica mancante o incompleta, e le sanzioni nazionali, che possono includere sanzioni penali per le violazioni gravi.",
  "keyDates": [
    {
      "date": "1999-04-29",
      "label": "Viene adottata la direttiva 1999/36/CE del Consiglio sulle attrezzature a pressione trasportabili, come primo passo per migliorare la sicurezza dei trasporti garantendo al tempo stesso la libera circolazione; è l’atto che la direttiva 2010/35/UE aggiorna e abroga, e la data della sua attuazione è il limite per la rivalutazione della conformità",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32010L0035 · recital 1, recitals 13 and 14, Art. 1(2)(c), Art. 13 and Art. 39"
    },
    {
      "date": "2001-07-01",
      "label": "1° luglio 2001 — data di attuazione della direttiva 1999/36/CE ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, e quindi il limite cui rinviano gli articoli 1, paragrafi 2, lettera c), e 3, e 13, l’articolo 2, punto 17, e l’allegato III della direttiva 2010/35/UE",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31999L0036 · Art. 17(1)"
    },
    {
      "date": "2005-07-01",
      "label": "1° luglio 2005 — data differita di attuazione per fusti a pressione, pacchi di bombole e cisterne. L’articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 1999/36/CE consentiva di differire la data per le attrezzature prive di specifiche tecniche dettagliate; la Commissione se ne è avvalsa due volte, differendola al 1° luglio 2003 con la decisione 2001/107/CE e poi al 1° luglio 2005 con la decisione 2003/525/CE. Per questo l’allegato III, punto 1, della direttiva 2010/35/UE parla al plurale di date di attuazione: sono attrezzature che possono essere sottoposte a rivalutazione della conformità quelle giunte sul mercato prima del 1° luglio 2001 oppure, se si tratta di fusti a pressione, pacchi di bombole o cisterne, prima del 1° luglio 2005",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31999L0036 · Art. 17(2); https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32001D0107 · Art. 1; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32003D0525 · Art. 1 and Art. 3"
    },
    {
      "date": "2008-10-20",
      "label": "Entra in vigore la direttiva 2008/68/CE sul trasporto interno di merci pericolose, il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GU L 260 del 30 settembre 2008; i suoi allegati estendono l’ADR, il RID e l’ADN al trasporto nazionale e forniscono tutti i requisiti tecnici che la direttiva sulle attrezzature a pressione trasportabili rende applicabili nel mercato interno",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02008L0068-20260512 · Art. 1, Art. 2, Art. 3 and Art. 13; https://eur-lex.europa.eu/EN/legal-content/summary/inland-transport-of-dangerous-goods.html"
    },
    {
      "date": "2010-06-16",
      "label": "Il Parlamento europeo e il Consiglio adottano la direttiva 2010/35/UE sulla base dell’articolo 91 TFUE, allineando le norme sulle attrezzature a pressione trasportabili alla direttiva 2008/68/CE e al quadro comune per la commercializzazione dei prodotti della decisione n. 768/2008/CE",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32010L0035 · title, legal basis and recitals 3, 4 and 6"
    },
    {
      "date": "2010-07-20",
      "label": "Entrata in vigore, il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GU L 165 del 30 giugno 2010",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32010L0035 · Art. 43 and OJ reference"
    },
    {
      "date": "2011-06-30",
      "label": "Termine entro il quale gli Stati membri devono mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02010L0035-20260530 · Art. 42(1)"
    },
    {
      "date": "2011-07-01",
      "label": "Le direttive 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE sono abrogate e i riferimenti alla direttiva 1999/36/CE si intendono fatti alla presente direttiva; in Danimarca il decreto n. 732 del 27 giugno 2011 di attuazione della direttiva 2010/35/UE si applica fino alla sua sostituzione nel 2013",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02010L0035-20260530 · Art. 39; https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2013/685 · § 11, stk. 3"
    },
    {
      "date": "2012-01-01",
      "label": "Gli Stati membri devono applicare l’articolo 21, paragrafo 2, lettera d), al più tardi da questa data; una domanda di notifica deve quindi essere corredata di un certificato di accreditamento rilasciato da un organismo nazionale di accreditamento, che attesti che l’organismo di ispezione soddisfa l’articolo 20",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02010L0035-20260530 · Art. 21(2)(d) and Art. 42(3)"
    },
    {
      "date": "2013-07-01",
      "label": "Gli Stati membri devono applicare le misure nazionali ai recipienti a pressione, alle relative valvole e agli altri accessori utilizzati per il trasporto di pentafluoruro di bromo (UN 1745), trifluoruro di bromo (UN 1746) e pentafluoruro di iodio (UN 2495) al più tardi da questa data; in Danimarca il decreto n. 685 del 10 giugno 2013 entra in vigore lo stesso giorno e abroga il decreto n. 732 del 27 giugno 2011",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02010L0035-20260530 · Art. 42(4) and Annex I; https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2013/685 · § 11"
    },
    {
      "date": "2018-12-01",
      "label": "La Sikkerhedsstyrelsen assume il controllo delle attrezzature a pressione trasportabili in Danimarca; secondo la sua guida sulle attrezzature a pressione, l’Arbejdstilsynet mantiene le attrezzature fabbricate su ordinazione e quelle importate per le attività offshore di petrolio e gas ai sensi della legge sulla sicurezza offshore",
      "source": "https://www.sik.dk/erhverv/produkter/trykudstyr/love-og-regler/regler-trykbaerende-udstyr-og-simple-trykbeholdere"
    },
    {
      "date": "2021-07-16",
      "label": "Si applica il regolamento (UE) 2019/1020: sopprime il capo III, articoli da 15 a 29, del regolamento (CE) n. 765/2008, citato dagli articoli 16 e 30 della direttiva, ed elenca la direttiva al punto 37 del proprio allegato I e al punto 15 del proprio allegato II, relativo alla normativa priva di disposizioni sulle sanzioni; la direttiva non figura nell’elenco dell’articolo 4, paragrafo 5, e quindi l’obbligo previsto da tale articolo di avere un operatore economico stabilito nell’Unione non ne discende",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1020 · Art. 4(5), Art. 39(1), Art. 41, Art. 44, Annex I point 37 and Annex II point 15"
    },
    {
      "date": "2024-11-28",
      "label": "Entra in vigore la direttiva (UE) 2024/2749, il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GU L dell’8 novembre 2024; aggiunge alla direttiva le definizioni di beni rilevanti per la crisi e di modalità di emergenza del mercato interno e il capo 5 bis sulle procedure di emergenza",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024L2749 · Art. 3 and Art. 12"
    },
    {
      "date": "2025-04-22",
      "label": "Rettifica della direttiva (UE) 2024/2749, pubblicata nella GU L, 2025/90340 del 22 aprile 2025. È una rettifica della versione inglese e corregge un solo punto di questa direttiva: nell’articolo 33 quater, paragrafo 9, inserito nella direttiva 2010/35/UE, il rinvio alle procedure di valutazione della conformità è stato corretto da «articolo 18» ad «articolo 12», che è la disposizione di questa direttiva sulla conformità. Compare come indicazione C1 all’articolo 33 quater, paragrafo 9, del testo consolidato",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02010L0035-20260530 · C1 mark at Art. 33c(9) and the corrigendum note in the amendment table"
    },
    {
      "date": "2025-06-30",
      "label": "Termine per gli Stati membri per applicare la direttiva delegata (UE) 2025/149 della Commissione, che ha sostituito le sezioni I.1, II.1 e III.1 degli allegati della direttiva 2008/68/CE con l’ADR, il RID e l’ADN applicabili dal 1° gennaio 2025; quelle edizioni sono i requisiti tecnici che il marchio π ora attesta",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32025L0149 · Art. 1, Art. 2 and Art. 3; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02008L0068-20260512 · Annex I Section I.1, Annex II Section II.1 and Annex III Section III.1"
    },
    {
      "date": "2026-01-01",
      "label": "La Sikkerhedsstyrelsen diventa il dipartimento Markedsovervågning dell’Erhvervsstyrelsen e prosegue gli stessi compiti, compreso il controllo delle attrezzature a pressione trasportabili",
      "source": "https://erhvervsstyrelsen.dk/sikkerhedsstyrelsen-en-del-af-erhvervsstyrelsen; https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2026/22 · § 2, stk. 1, nr. 6, and § 9"
    },
    {
      "date": "2026-05-29",
      "label": "Termine per gli Stati membri per adottare e pubblicare le misure di recepimento della direttiva (UE) 2024/2749",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024L2749 · Art. 11(1)"
    },
    {
      "date": "2026-05-30",
      "label": "Si applicano le misure nazionali di recepimento della direttiva (UE) 2024/2749, quindi le procedure di emergenza degli articoli da 33 bis a 33 quinquies possono essere attivate; in Danimarca entra in vigore il decreto n. 483 del 28 maggio 2026, che abroga il decreto n. 685 del 10 giugno 2013, colloca le norme danesi sotto la legge sui prodotti, sostituisce l’Arbejdstilsynet con l’Erhvervsstyrelsen e aggiunge le procedure di emergenza come § 7 e § 8",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024L2749 · Art. 11(2); https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2026/483 · § 6, § 7, § 8, § 12 and § 13"
    }
  ],
  "amendedBy": [
    {
      "reference": "Direttiva (UE) 2024/2749",
      "celex": "32024L2749",
      "date": "2024-11-28",
      "summary": "Aggiunge all’articolo 2 i punti 27 (beni rilevanti per la crisi) e 28 (modalità di emergenza del mercato interno) e inserisce il capo 5 bis, articoli da 33 bis a 33 quinquies, oltre alla procedura di comitato dell’articolo 38 bis: quando la Commissione ha attivato le procedure di emergenza per attrezzature a pressione trasportabili designate come beni rilevanti per la crisi durante una modalità di emergenza del mercato interno, gli organismi notificati danno priorità alle loro valutazioni della conformità, uno Stato membro può autorizzare l’immissione sul mercato di attrezzature specifiche senza le procedure degli organismi notificati, tali attrezzature non recano il marchio π e non beneficiano della garanzia di libera circolazione dell’articolo 16, e la vigilanza del mercato è resa prioritaria con assistenza reciproca tra le autorità. In vigore dal 28 novembre 2024, recepimento entro il 29 maggio 2026, misure nazionali applicabili dal 30 maggio 2026; una rettifica del 22 aprile 2025 ha corretto l’articolo 33 quater, paragrafo 9, inserito.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024L2749 · Art. 3, Art. 11 and Art. 12"
    }
  ],
  "scope": {
    "appliesTo": [
      "Attrezzature a pressione trasportabili nuove che non recano i marchi di conformità delle direttive 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE o 1999/36/CE, ai fini della loro messa a disposizione sul mercato",
      "Attrezzature a pressione trasportabili che recano i marchi di conformità della presente direttiva o delle direttive 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE o 1999/36/CE, ai fini delle loro ispezioni periodiche, ispezioni intermedie, controlli eccezionali e dell’uso",
      "Attrezzature a pressione trasportabili che non recano i marchi di conformità della direttiva 1999/36/CE, ai fini della rivalutazione della conformità",
      "Le attrezzature in sé: tutti i recipienti a pressione, le relative valvole e, ove opportuno, altri accessori, come contemplati dal capitolo 6.2 degli allegati della direttiva 2008/68/CE, nonché le cisterne, i veicoli-batteria e i carri-batteria, i contenitori per gas a elementi multipli e le relative valvole e, ove opportuno, altri accessori, come contemplati dal capitolo 6.8 di tali allegati, quando sono utilizzati in conformità agli allegati per il trasporto di gas della classe 2, esclusi i gas o gli oggetti con le cifre 6 e 7 nel codice di classificazione, e per il trasporto delle sostanze pericolose di altre classi specificate nell’allegato I della direttiva; sono incluse le cartucce di gas UN 2037",
      "Gli operatori economici della catena e dell’uso: fabbricanti, mandatari, importatori, distributori, proprietari e operatori che agiscono nell’ambito di un’attività commerciale o di servizio pubblico, a pagamento o a titolo gratuito"
    ],
    "derived": [
      "Per allegati della direttiva 2008/68/CE si intendono la sezione I.1 dell’allegato I (l’ADR per la strada), la sezione II.1 dell’allegato II (il RID per la ferrovia) e la sezione III.1 dell’allegato III (l’ADN per le vie navigabili interne); dopo la direttiva delegata (UE) 2025/149 della Commissione, che gli Stati membri applicano dal 30 giugno 2025, tali sezioni rinviano all’ADR, al RID e all’ADN applicabili dal 1° gennaio 2025 (art. 2, punto 2, della direttiva; allegati da I a III della direttiva 2008/68/CE)",
      "La direttiva non contiene specifiche tecniche proprie: la valutazione della conformità, l’ispezione periodica, l’ispezione intermedia, il controllo eccezionale, la norma di accreditamento per gli organismi notificati, la documentazione tecnica e i periodi di conservazione sono tutti definiti per rinvio agli allegati della direttiva 2008/68/CE (art. 2, punti 15 e da 18 a 22, art. 4, paragrafo 3, art. 12 e art. 20)",
      "Sei numeri UN esterni alla classe 2 sono elencati nell’allegato I e rientrano quindi nel campo di applicazione: UN 1051 acido cianidrico stabilizzato con meno del 3 % di acqua (classe 6.1), UN 1052 fluoruro di idrogeno anidro (classe 8), UN 1745 pentafluoruro di bromo (classe 5.1), UN 1746 trifluoruro di bromo (classe 5.1), UN 1790 acido fluoridrico con più dell’85 % di fluoruro di idrogeno (classe 8) e UN 2495 pentafluoruro di iodio (classe 5.1); per UN 1745, UN 1746 e UN 2495 la voce esclude il trasporto in cisterne (allegato I)",
      "Sette gruppi sono esclusi dalla definizione stessa: gli aerosol UN 1950, i recipienti criogenici aperti, le bombole per gas per apparecchi respiratori, gli estintori UN 1044, le attrezzature esentate ai sensi del punto 1.1.3.2 degli allegati della direttiva 2008/68/CE, le attrezzature esentate dalle norme di costruzione e di prova degli imballaggi in base alle disposizioni speciali del capitolo 3.3 di tali allegati e i gas o gli oggetti della classe 2 con le cifre 6 e 7 nel codice di classificazione (art. 2, punto 1)",
      "La direttiva non si applica alle attrezzature immesse sul mercato prima della data di attuazione della direttiva 1999/36/CE (1° luglio 2001, oppure 1° luglio 2005 per fusti a pressione, pacchi di bombole e cisterne) che non sono state sottoposte a rivalutazione della conformità, né alle attrezzature utilizzate esclusivamente per il trasporto di merci pericolose tra Stati membri e paesi terzi ai sensi dell’articolo 4 della direttiva 2008/68/CE (art. 1, paragrafi 3 e 4)",
      "Per operatore, nella direttiva, si intende qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che utilizza attrezzature a pressione trasportabili, e per utilizzo il riempimento, lo stoccaggio temporaneo connesso al trasporto, lo svuotamento e il riempimento successivo; il proprietario è la persona stabilita nell’Unione che possiede le attrezzature. Entrambi sono operatori economici quando agiscono nell’ambito di un’attività commerciale o di servizio pubblico (art. 2, punti 5, 12, 13 e 14)",
      "Un importatore o un distributore che immette attrezzature sul mercato con il proprio nome o marchio commerciale, oppure modifica attrezzature già immesse sul mercato in modo tale da poterne alterare la conformità, è considerato fabbricante e assume gli obblighi dell’articolo 4 (art. 10)",
      "Gli Stati membri possono stabilire requisiti in loco per lo stoccaggio a medio o lungo termine o per l’uso in loco delle attrezzature a pressione trasportabili nel loro territorio, ma non possono aggiungere requisiti per le attrezzature in sé (art. 3); possono inoltre mantenere le disposizioni nazionali elencate nell’allegato II sui dispositivi di raccordo e sui codici colore, e gli Stati membri in cui la temperatura ambiente è regolarmente inferiore a – 20 °C possono imporre norme più rigorose sulla temperatura di esercizio dei materiali destinati alle attrezzature utilizzate nel trasporto nazionale di merci pericolose, finché non saranno aggiunte agli allegati della direttiva 2008/68/CE le temperature di riferimento per le zone climatiche; in tal caso il numero di identificazione dell’organismo notificato nel marchio π è seguito da «– 40 °C» o da un altro marchio pertinente approvato dall’autorità competente, sulle attrezzature e sulle parti smontabili con funzione diretta di sicurezza (art. 34 e allegato II)",
      "Le attrezzature che non sono attrezzature a pressione trasportabili sono disciplinate da altre norme: la direttiva 2014/68/UE sulle attrezzature a pressione esclude dal proprio campo di applicazione le attrezzature contemplate dalle direttive 2008/68/CE e 2010/35/UE, quindi i recipienti fissi, le tubazioni e i complessi seguono la direttiva sulle attrezzature a pressione e i semplici recipienti saldati per aria o azoto seguono la direttiva 2014/29/UE (art. 1, paragrafo 2, lettera s), della direttiva 2014/68/UE)"
    ],
    "categories": [
      {
        "id": "pressure-receptacles",
        "label": "Recipienti a pressione, comprese le bombole per gas, e relative valvole e altri accessori, come contemplati dal capitolo 6.2 degli allegati della direttiva 2008/68/CE"
      },
      {
        "id": "tanks-battery-vehicles-megcs",
        "label": "Cisterne, veicoli-batteria e carri-batteria, contenitori per gas a elementi multipli (MEGC) e relative valvole e altri accessori, come contemplati dal capitolo 6.8 degli allegati della direttiva 2008/68/CE"
      },
      {
        "id": "gas-cartridges",
        "label": "Cartucce di gas UN 2037"
      },
      {
        "id": "demountable-safety-parts",
        "label": "Parti smontabili di attrezzature a pressione trasportabili ricaricabili con funzione diretta di sicurezza, come valvole e altri accessori forniti separatamente"
      },
      {
        "id": "annex-i-substance-equipment",
        "label": "Attrezzature per le sei sostanze pericolose esterne alla classe 2 elencate nell’allegato I: UN 1051, UN 1052, UN 1745, UN 1746, UN 1790 e UN 2495"
      },
      {
        "id": "marked-equipment-in-use",
        "label": "Attrezzature che recano già il marchio π o i marchi di conformità delle direttive 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE o 1999/36/CE, presentate per ispezione periodica, ispezione intermedia, controllo eccezionale o uso"
      },
      {
        "id": "equipment-for-reassessment",
        "label": "Attrezzature più vecchie prive dei marchi della direttiva 1999/36/CE che il proprietario o l’operatore desidera far rivalutare per poterle far circolare e utilizzare liberamente"
      },
      {
        "id": "pre-1999-equipment-not-reassessed",
        "label": "Attrezzature immesse sul mercato prima della data di attuazione della direttiva 1999/36/CE che non sono state sottoposte a rivalutazione della conformità"
      },
      {
        "id": "private-use-equipment",
        "label": "Attrezzature che un privato intende utilizzare o utilizza per uso personale o domestico o per attività ricreative o sportive"
      },
      {
        "id": "aerosols",
        "label": "Aerosol UN 1950"
      },
      {
        "id": "open-cryogenic-receptacles",
        "label": "Recipienti criogenici aperti"
      },
      {
        "id": "breathing-apparatus-cylinders",
        "label": "Bombole per gas per apparecchi respiratori"
      },
      {
        "id": "fire-extinguishers",
        "label": "Estintori UN 1044"
      },
      {
        "id": "exempted-equipment",
        "label": "Attrezzature esentate ai sensi del punto 1.1.3.2 degli allegati della direttiva 2008/68/CE o esentate dalle norme di costruzione e di prova degli imballaggi in base alle disposizioni speciali del capitolo 3.3 di tali allegati"
      },
      {
        "id": "class-2-codes-six-and-seven",
        "label": "Attrezzature per gas o oggetti della classe 2 con le cifre 6 e 7 nel codice di classificazione"
      },
      {
        "id": "other-dangerous-goods-equipment",
        "label": "Attrezzature per sostanze pericolose di classi diverse dalla classe 2 non elencate nell’allegato I della direttiva"
      },
      {
        "id": "third-country-transport-only",
        "label": "Attrezzature utilizzate esclusivamente per il trasporto di merci pericolose tra Stati membri e paesi terzi"
      },
      {
        "id": "stationary-pressure-equipment",
        "label": "Recipienti fissi, tubazioni, complessi e semplici recipienti a pressione che non sono attrezzature a pressione trasportabili"
      },
      {
        "id": "crisis-relevant-goods",
        "label": "Attrezzature a pressione trasportabili designate come beni rilevanti per la crisi durante una modalità di emergenza del mercato interno"
      }
    ],
    "roles": [
      {
        "id": "manufacturer",
        "label": "Fabbricante (compresi i titolari di marchio e chiunque modifichi attrezzature già sul mercato)",
        "definition": "Qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrica attrezzature a pressione trasportabili, o loro parti, oppure le fa progettare o fabbricare e le commercializza con il proprio nome o marchio; un importatore o un distributore che immette attrezzature sul mercato con il proprio nome o marchio, oppure modifica attrezzature già immesse sul mercato in modo tale da poterne alterare la conformità, è considerato fabbricante e assume gli obblighi dell’articolo 4.",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02010L0035-20260530 · Art. 2, point (8), and Art. 10"
      },
      {
        "id": "other",
        "label": "Mandatario",
        "definition": "Qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che abbia ricevuto dal fabbricante un mandato scritto per agire a suo nome in relazione a determinati compiti; gli obblighi di progettare, fabbricare e documentare le attrezzature secondo gli allegati della direttiva 2008/68/CE, di apporre il marchio π e di redigere la documentazione tecnica non possono far parte del mandato.",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02010L0035-20260530 · Art. 2, point (9), and Art. 5(1)"
      },
      {
        "id": "importer",
        "label": "Importatore",
        "definition": "Qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che immette sul mercato dell’Unione attrezzature a pressione trasportabili, o loro parti, provenienti da un paese terzo.",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02010L0035-20260530 · Art. 2, point (10)"
      },
      {
        "id": "distributor",
        "label": "Distributore (qualsiasi fornitore nella catena diverso dal fabbricante o dall’importatore)",
        "definition": "Qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione, diversa dal fabbricante o dall’importatore, che mette a disposizione sul mercato attrezzature a pressione trasportabili, o loro parti.",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02010L0035-20260530 · Art. 2, point (11)"
      },
      {
        "id": "operator",
        "label": "Proprietario od operatore (le imprese che possiedono attrezzature a pressione trasportabili e quelle che le riempiono, le stoccano, le svuotano e le riempiono di nuovo)",
        "definition": "Il proprietario è qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che possiede attrezzature a pressione trasportabili; l’operatore è qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che le utilizza, dove per utilizzo si intende il riempimento, lo stoccaggio temporaneo connesso al trasporto, lo svuotamento e il riempimento successivo. Entrambi sono operatori economici quando agiscono nell’ambito di un’attività commerciale o di servizio pubblico, a pagamento o a titolo gratuito, ed entrambi hanno obblighi ai sensi degli articoli 8, 9, 11 e 13. Si noti che il termine «operatore» della direttiva designa l’utilizzatore delle attrezzature, non chi le immette sul mercato.",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02010L0035-20260530 · Art. 2, points (5), (12), (13) and (14), Art. 8, Art. 9, Art. 11 and Art. 13"
      }
    ],
    "rules": [
      {
        "categories": [
          "aerosols",
          "open-cryogenic-receptacles",
          "breathing-apparatus-cylinders",
          "fire-extinguishers",
          "exempted-equipment",
          "class-2-codes-six-and-seven",
          "other-dangerous-goods-equipment"
        ],
        "roles": [
          "*"
        ],
        "size": "any",
        "result": "out-of-scope",
        "note": "Queste attrezzature sono escluse dalla definizione stessa di attrezzature a pressione trasportabili, quindi nessuna parte della direttiva si applica loro. L’articolo 2, punto 1, contempla soltanto i recipienti a pressione del capitolo 6.2 e le cisterne, i veicoli-batteria e i carri-batteria e i contenitori per gas a elementi multipli del capitolo 6.8 degli allegati della direttiva 2008/68/CE quando sono utilizzati per gas della classe 2, esclusi i gas o gli oggetti con le cifre 6 e 7 nel codice di classificazione, e per le sostanze pericolose di altre classi specificate nell’allegato I; include poi espressamente le cartucce di gas UN 2037 ed esclude espressamente gli aerosol UN 1950, i recipienti criogenici aperti, le bombole per gas per apparecchi respiratori, gli estintori UN 1044, le attrezzature esentate ai sensi del punto 1.1.3.2 di tali allegati e quelle esentate dalle norme di costruzione e di prova degli imballaggi in base alle disposizioni speciali del capitolo 3.3. Tali attrezzature devono comunque rispettare le norme di trasporto che le riguardano e, ove pertinente, altra normativa sui prodotti.",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02010L0035-20260530 · Art. 2, point (1), and Annex I"
      },
      {
        "categories": [
          "third-country-transport-only",
          "pre-1999-equipment-not-reassessed"
        ],
        "roles": [
          "*"
        ],
        "size": "any",
        "result": "out-of-scope",
        "note": "L’articolo 1, paragrafo 3, esclude le attrezzature a pressione trasportabili immesse sul mercato prima della data di attuazione della direttiva 1999/36/CE che non sono state sottoposte a rivalutazione della conformità, e l’articolo 1, paragrafo 4, esclude le attrezzature utilizzate esclusivamente per il trasporto di merci pericolose tra Stati membri e paesi terzi effettuato conformemente all’articolo 4 della direttiva 2008/68/CE, per non ostacolare tali operazioni di trasporto. Le attrezzature del primo gruppo possono essere ricondotte nella direttiva in qualsiasi momento mediante la procedura di rivalutazione dell’allegato III, dopodiché recano il marchio π e circolano liberamente.",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02010L0035-20260530 · Art. 1(3), Art. 1(4) and recital 13; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02008L0068-20260512 · Art. 4"
      },
      {
        "categories": [
          "stationary-pressure-equipment"
        ],
        "roles": [
          "*"
        ],
        "size": "any",
        "result": "out-of-scope",
        "note": "La direttiva riguarda soltanto i recipienti e le cisterne di trasporto dei capitoli 6.2 e 6.8 degli allegati della direttiva 2008/68/CE. I recipienti fissi, le tubazioni, gli accessori di sicurezza e a pressione e i complessi con pressione superiore a 0,5 bar seguono la direttiva 2014/68/UE sulle attrezzature a pressione, e i semplici recipienti saldati per aria o azoto seguono la direttiva 2014/29/UE; la direttiva 2014/68/UE esclude a sua volta dal proprio campo di applicazione le attrezzature contemplate dalle direttive 2008/68/CE e 2010/35/UE, quindi i due regimi non si sovrappongono.",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02010L0035-20260530 · Art. 1(2) and Art. 2, point (1); https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02014L0068-20260530 · Art. 1(2)(s)"
      },
      {
        "categories": [
          "pressure-receptacles",
          "tanks-battery-vehicles-megcs",
          "gas-cartridges",
          "demountable-safety-parts",
          "annex-i-substance-equipment"
        ],
        "roles": [
          "manufacturer",
          "importer",
          "distributor",
          "other"
        ],
        "size": "any",
        "result": "in-scope",
        "note": "Le attrezzature nuove che non recano già i marchi delle direttive 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE o 1999/36/CE devono essere progettate, fabbricate e documentate conformemente agli allegati della direttiva 2008/68/CE e alla direttiva, essere sottoposte con un organismo notificato alla procedura di valutazione della conformità prevista da tali allegati, essere accompagnate dal certificato di conformità specificato negli allegati e recare il marchio π seguito dal numero di identificazione dell’organismo notificato che ha partecipato alle ispezioni e alle prove iniziali prima di essere immesse sul mercato. Le parti smontabili di attrezzature ricaricabili con funzione diretta di sicurezza recano il marchio π a pieno titolo e possono essere valutate separatamente. Gli obblighi vincolano fabbricanti, mandatari, importatori e distributori e non prevedono alcuna soglia dimensionale d’impresa; in Danimarca il decreto n. 483 del 28 maggio 2026 rende la direttiva diritto danese e vincola gli stessi operatori.",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02010L0035-20260530 · Art. 1(2)(a), Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 12(1) and (3), Art. 14 and Art. 15; https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2026/483 · § 1, § 3 and § 4"
      },
      {
        "categories": [
          "marked-equipment-in-use"
        ],
        "roles": [
          "*"
        ],
        "size": "any",
        "result": "in-scope",
        "note": "Le attrezzature che recano già il marchio π o i marchi delle direttive 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE o 1999/36/CE restano nel campo della direttiva per tutta la loro vita utile. Devono rispettare le specifiche della documentazione secondo cui sono state fabbricate e sottoporsi a ispezioni periodiche, ispezioni intermedie e controlli eccezionali conformemente agli allegati della direttiva 2008/68/CE; la data dell’ispezione periodica o intermedia è apposta insieme al numero di identificazione dell’organismo notificato responsabile e, per le bombole per gas già conformi alle direttive 84/525/CEE, 84/526/CEE o 84/527/CEE che non recano il marchio π, la prima ispezione periodica ai sensi della presente direttiva aggiunge il marchio π prima di tale numero. I proprietari non devono mettere a disposizione né utilizzare attrezzature che ritengono non conformi, compresi i requisiti di ispezione periodica, finché non siano state rese conformi.",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02010L0035-20260530 · Art. 1(2)(b), Art. 8(1), Art. 9(1), Art. 12(2), Art. 14(1) and Art. 15(7) and (8)"
      },
      {
        "categories": [
          "equipment-for-reassessment"
        ],
        "roles": [
          "*"
        ],
        "size": "any",
        "result": "depends",
        "note": "Le attrezzature fabbricate e messe in servizio prima della data di attuazione della direttiva 1999/36/CE (1° luglio 2001, oppure 1° luglio 2005 per fusti a pressione, pacchi di bombole e cisterne) rientrano nella direttiva soltanto ai fini della rivalutazione della conformità, una procedura che il proprietario o l’operatore richiede. Il proprietario o l’operatore fornisce a un organismo notificato di tipo A conforme alla norma EN ISO/IEC 17020:2004 e notificato per la rivalutazione le informazioni che identificano con precisione le attrezzature, tra cui origine, regole di progettazione, dettagli del materiale poroso per le bombole di acetilene, eventuali restrizioni d’uso prescritte e eventuali annotazioni su danni o riparazioni; l’organismo valuta se le attrezzature offrono almeno lo stesso grado di sicurezza delle attrezzature conformi agli allegati della direttiva 2008/68/CE. Se la valutazione è soddisfacente, le attrezzature sono sottoposte a un’ispezione periodica, il marchio π è apposto dall’organismo notificato responsabile di tale ispezione, o sotto la sua sorveglianza, e seguito dal suo numero di identificazione, e viene rilasciato un certificato di rivalutazione. Per i recipienti a pressione fabbricati in serie, uno Stato membro può consentire la rivalutazione dei singoli recipienti da parte dell’organismo notificato per l’ispezione periodica, una volta che il tipo sia stato valutato da un organismo di tipo A e sia stato rilasciato un certificato di rivalutazione del tipo; in Danimarca è l’Erhvervsstyrelsen a concedere tale autorizzazione.",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02010L0035-20260530 · Art. 1(2)(c), Art. 13, Art. 26(2) and Annex III, points 1 to 8; https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2026/483 · § 5"
      },
      {
        "categories": [
          "private-use-equipment"
        ],
        "roles": [
          "operator"
        ],
        "size": "any",
        "result": "depends",
        "note": "L’articolo 8 sugli obblighi dei proprietari non si applica ai privati che intendono utilizzare o utilizzano attrezzature a pressione trasportabili per uso personale o domestico o per le proprie attività ricreative o sportive, e l’obbligo di identificazione dell’articolo 11 vincola gli operatori economici, che per definizione agiscono nell’ambito di un’attività commerciale o di servizio pubblico. Si tratta di una deroga limitata a tali disposizioni: le attrezzature in sé devono comunque rispettare gli allegati della direttiva 2008/68/CE e la direttiva, compresi gli intervalli di ispezione periodica, e un’impresa che riempie, stocca, svuota o riempie di nuovo tali attrezzature resta un operatore ai sensi dell’articolo 9.",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02010L0035-20260530 · Art. 2, points (13) and (14), Art. 8(4), Art. 9 and Art. 11"
      },
      {
        "categories": [
          "pressure-receptacles",
          "tanks-battery-vehicles-megcs",
          "gas-cartridges",
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          "annex-i-substance-equipment"
        ],
        "roles": [
          "operator"
        ],
        "size": "any",
        "result": "in-scope",
        "note": "Proprietari e operatori hanno obblighi propri. Il proprietario che ritiene le attrezzature non conformi agli allegati della direttiva 2008/68/CE, compresi i requisiti di ispezione periodica, o alla direttiva non deve né metterle a disposizione né utilizzarle finché non siano state rese conformi, deve informare il fabbricante, l’importatore o il distributore e le autorità di vigilanza del mercato quando presentano un rischio, deve documentare ogni caso di questo tipo e le misure correttive, deve evitare che le condizioni di stoccaggio e trasporto ne compromettano la conformità e può fornire agli operatori solo informazioni conformi agli allegati e alla direttiva. L’operatore può utilizzare solo attrezzature conformi e deve informare il proprietario e le autorità di vigilanza del mercato quando le attrezzature presentano un rischio. Entrambi devono essere in grado di identificare i propri fornitori e clienti per almeno 10 anni.",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02010L0035-20260530 · Art. 8, Art. 9, Art. 11 and Art. 12(2)"
      },
      {
        "categories": [
          "crisis-relevant-goods"
        ],
        "roles": [
          "manufacturer",
          "importer",
          "distributor",
          "other",
          "operator"
        ],
        "size": "any",
        "result": "depends",
        "note": "Il capo 5 bis si applica soltanto quando la Commissione ha adottato un atto di esecuzione ai sensi dell’articolo 28 del regolamento (UE) 2024/2747 per le attrezzature a pressione trasportabili, soltanto alle attrezzature designate come beni rilevanti per la crisi e soltanto durante una modalità di emergenza del mercato interno attivata. Gli organismi notificati trattano allora in via prioritaria le domande relative a tali attrezzature senza costi aggiuntivi sproporzionati e compiono sforzi ragionevoli per aumentare la capacità di prova; su richiesta debitamente motivata, uno Stato membro può autorizzare l’immissione sul mercato nel proprio territorio di attrezzature specifiche per le quali non sono state eseguite le procedure degli organismi notificati ma la conformità agli allegati della direttiva 2008/68/CE e alla direttiva è stata dimostrata secondo quanto prescritto dall’autorizzazione. Tali attrezzature non recano il marchio π e l’articolo 16 sulla libera circolazione non si applica loro, il fabbricante e l’importatore dichiarano la conformità sotto la propria esclusiva responsabilità e la Commissione può estendere l’autorizzazione a tutta l’Unione, nel qual caso le attrezzature recano informazioni che le identificano come bene rilevante per la crisi. In Danimarca l’Erhvervsstyrelsen rilascia tali autorizzazioni e le informazioni e l’etichettatura devono essere in danese o in inglese.",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02010L0035-20260530 · Art. 33a, Art. 33b, Art. 33c and Art. 33d; https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2026/483 · § 7 and § 8"
      },
      {
        "categories": [
          "*"
        ],
        "roles": [
          "*"
        ],
        "size": "any",
        "result": "depends",
        "note": "L’applicabilità della direttiva dipende dal fatto che le attrezzature siano un recipiente a pressione del capitolo 6.2 oppure una cisterna, un veicolo-batteria o un carro-batteria o un contenitore per gas a elementi multipli del capitolo 6.8 degli allegati della direttiva 2008/68/CE, da quali merci pericolose trasportino, dal fatto che rientrino in una delle esclusioni dell’articolo 2, punto 1, dal momento in cui sono state immesse sul mercato, dal fatto che rechino già un marchio di conformità e dal ruolo che Lei riveste nella catena o nell’uso.",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02010L0035-20260530 · Art. 1, Art. 2 and Art. 12"
      }
    ]
  },
  "obligations": {
    "manufacturer": [
      {
        "text": "Al momento dell’immissione sul mercato di attrezzature a pressione trasportabili, assicurarsi che siano state progettate, fabbricate e documentate conformemente ai requisiti degli allegati della direttiva 2008/68/CE e della direttiva, il che dal 30 giugno 2025 significa l’ADR, il RID e l’ADN applicabili dal 1° gennaio 2025. La direttiva non stabilisce requisiti tecnici propri, quindi le norme di costruzione, prova e marcatura provengono dal capitolo 6.2 per i recipienti a pressione e dal capitolo 6.8 per cisterne, veicoli-batteria e carri-batteria e contenitori per gas a elementi multipli.",
        "id": "tped-mfr-ensure-has-been",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02010L0035-20260530 · Art. 2, points (1) and (2), and Art. 4(1); https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02008L0068-20260512 · Annex I Section I.1, Annex II Section II.1 and Annex III Section III.1"
      },
      {
        "text": "Far dimostrare la conformità delle attrezzature mediante la procedura di valutazione della conformità prevista dagli allegati della direttiva 2008/68/CE, eseguita da un organismo notificato per tale attività ai sensi della direttiva; per le parti smontabili di attrezzature ricaricabili può essere eseguita una valutazione della conformità separata, e i certificati di valutazione della conformità rilasciati da un organismo notificato sono validi in tutti gli Stati membri.",
        "id": "tped-mfr-have-conformity-equipment",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02010L0035-20260530 · Art. 2, points (15) and (24), Art. 4(2), Art. 12(1) and (3) and Art. 26(1)"
      },
      {
        "text": "Apporre il marchio π, e solo sulle attrezzature che soddisfano i requisiti di valutazione della conformità degli allegati della direttiva 2008/68/CE e della direttiva o i requisiti di rivalutazione dell’articolo 13. Rispettare le proporzioni del disegno graduato dell’articolo 15, paragrafo 1, l’altezza minima di 5 mm, o di 2,5 mm per le attrezzature con diametro pari o inferiore a 140 mm, apporlo in modo visibile, leggibile e indelebile sulle attrezzature o sulla loro targhetta dati e sulle parti smontabili con funzione diretta di sicurezza, prima che le attrezzature o tali parti siano immesse sul mercato, e farlo seguire dal numero di identificazione dell’organismo notificato che ha partecipato alle ispezioni e alle prove iniziali, apposto da tale organismo o secondo le sue istruzioni.",
        "id": "tped-mfr-affix-marking-equipment",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02010L0035-20260530 · Art. 14(1) to (6) and Art. 15(1) to (6)"
      },
      {
        "text": "Non apporre marchi, segni o iscrizioni che possano indurre in errore i terzi circa il significato o la forma del marchio π, e apporre ogni altro marchio in modo da non pregiudicare la visibilità, la leggibilità e il significato del marchio π; il marchio π è l’unico marchio che attesta la conformità ai fini della direttiva e, apponendolo o facendolo apporre, Lei si assume la responsabilità della conformità delle attrezzature a tutti i requisiti applicabili.",
        "id": "tped-mfr-affix-markings-signs",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02010L0035-20260530 · Art. 14(3), (4) and (5)"
      },
      {
        "text": "Conservare la documentazione tecnica specificata negli allegati della direttiva 2008/68/CE per il periodo ivi indicato e fornire all’autorità nazionale competente, su richiesta motivata, tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità, in una lingua da essa facilmente comprensibile; cooperare con l’autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dalle attrezzature che Lei ha immesso sul mercato.",
        "id": "tped-mfr-keep-technical-documentation",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02010L0035-20260530 · Art. 4(3) and Art. 4(6)"
      },
      {
        "text": "Conservare la documentazione tecnica specificata negli allegati della direttiva 2008/68/CE per il periodo ivi indicato.",
        "id": "tped-mfr-keep-technical-documentation-adr",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02010L0035-20260530 · Art. 4(3)"
      },
      {
        "text": "Su richiesta motivata, fornire all’autorità nazionale competente tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità, in una lingua da essa facilmente comprensibile, e cooperare, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dalle attrezzature.",
        "id": "tped-mfr-provide-information-request",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02010L0035-20260530 · Art. 4(6)"
      },
      {
        "text": "Quando ritiene o ha motivo di ritenere che attrezzature da Lei immesse sul mercato non siano conformi, adottare immediatamente le misure correttive necessarie per renderle conformi, ritirarle o richiamarle e, se presentano un rischio, informare immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui le ha messe a disposizione, fornendo i dettagli della non conformità e delle misure correttive adottate; documentare tutti i casi di non conformità e le misure correttive.",
        "id": "tped-mfr-immediately-take-corrective",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02010L0035-20260530 · Art. 4(4) and Art. 4(5)"
      },
      {
        "text": "Fornire agli operatori solo informazioni conformi ai requisiti degli allegati della direttiva 2008/68/CE e della direttiva e, su richiesta dell’autorità di vigilanza del mercato, identificare per almeno 10 anni ogni operatore economico che Le ha fornito attrezzature a pressione trasportabili e ogni operatore economico al quale Lei le ha fornite.",
        "id": "tped-mfr-provide-operators-information",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02010L0035-20260530 · Art. 4(7) and Art. 11"
      },
      {
        "text": "Fornire agli operatori solo informazioni conformi ai requisiti degli allegati della direttiva 2008/68/CE e della direttiva.",
        "id": "tped-mfr-provide-compliant-operator-information",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02010L0035-20260530 · Art. 4(7)"
      },
      {
        "text": "Su richiesta dell’autorità di vigilanza del mercato, identificare per almeno 10 anni ogni operatore economico che Le ha fornito attrezzature a pressione trasportabili e ogni operatore economico al quale Lei le ha fornite.",
        "id": "tped-mfr-identify-suppliers-customers",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02010L0035-20260530 · Art. 11"
      },
      {
        "text": "Durante una modalità di emergenza del mercato interno attivata per attrezzature designate come beni rilevanti per la crisi, dichiarare sotto la Sua esclusiva responsabilità che le attrezzature immesse sul mercato in virtù di un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 33 quater sono conformi a tutti i requisiti applicabili degli allegati della direttiva 2008/68/CE e della direttiva, completare le procedure di valutazione della conformità indicate dall’autorità nazionale competente e non apporre il marchio π su tali attrezzature.",
        "id": "tped-mfr-during-activated-internal",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02010L0035-20260530 · Art. 33a, Art. 33c(5), (6) and (7)"
      }
    ],
    "other": [
      {
        "text": "Agire solo in base a un mandato scritto del fabbricante e ricordare che cosa non può essere delegato: gli obblighi di progettare, fabbricare e documentare le attrezzature conformemente agli allegati della direttiva 2008/68/CE, di apporre il marchio π dopo aver dimostrato la conformità e di redigere la documentazione tecnica restano in capo al fabbricante.",
        "id": "tped-oth-act-written-mandate",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02010L0035-20260530 · Art. 5(1)"
      },
      {
        "text": "Agire solo in base a un mandato scritto del fabbricante.",
        "id": "tped-oth-act-under-mandate",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02010L0035-20260530 · Art. 5(1)"
      },
      {
        "text": "Gli obblighi di progettare, fabbricare e documentare le attrezzature conformemente agli allegati della direttiva 2008/68/CE, di apporre il marchio π dopo aver dimostrato la conformità e di redigere la documentazione tecnica restano in capo al fabbricante e non possono far parte del Suo mandato.",
        "id": "tped-oth-non-delegable-duties",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02010L0035-20260530 · Art. 5(1)"
      },
      {
        "text": "Tenere la documentazione tecnica a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza per almeno il periodo specificato negli allegati della direttiva 2008/68/CE per i fabbricanti.",
        "id": "tped-oth-keep-technical-documentation",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02010L0035-20260530 · Art. 5(2)(a)"
      },
      {
        "text": "Su richiesta motivata di un’autorità nazionale competente, fornire tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità delle attrezzature in una lingua da essa facilmente comprensibile e cooperare con le autorità nazionali competenti, su loro richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dalle attrezzature oggetto del Suo mandato.",
        "id": "tped-oth-provide-information-documentation",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02010L0035-20260530 · Art. 5(2)(b) and (c)"
      },
      {
        "text": "Assicurarsi che la Sua identità e il Suo indirizzo siano indicati sul certificato di conformità specificato negli allegati della direttiva 2008/68/CE.",
        "id": "tped-oth-make-sure-identity",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02010L0035-20260530 · Art. 5(3)"
      },
      {
        "text": "Fornire agli operatori solo informazioni conformi ai requisiti degli allegati della direttiva 2008/68/CE e della direttiva.",
        "id": "tped-oth-provide-operators-information",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02010L0035-20260530 · Art. 5(4)"
      },
      {
        "text": "Su richiesta dell’autorità di vigilanza del mercato, identificare per almeno 10 anni ogni operatore economico che Le ha fornito attrezzature a pressione trasportabili e ogni operatore economico al quale Lei le ha fornite.",
        "id": "tped-oth-identify-period-least",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02010L0035-20260530 · Art. 11"
      }
    ],
    "importer": [
      {
        "text": "Immettere sul mercato dell’Unione solo attrezzature a pressione trasportabili conformi agli allegati della direttiva 2008/68/CE e alla direttiva e, prima di immetterle, assicurarsi che il fabbricante abbia eseguito la procedura di valutazione della conformità appropriata e redatto la documentazione tecnica, che le attrezzature rechino il marchio π e che siano accompagnate dal certificato di conformità specificato in tali allegati.",
        "id": "tped-imp-place-union-market",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02010L0035-20260530 · Art. 6(1) and Art. 6(2)"
      },
      {
        "text": "Quando ritiene o ha motivo di ritenere che le attrezzature non siano conformi, non immetterle sul mercato finché non siano state rese conformi e, se presentano un rischio, informare il fabbricante e le autorità di vigilanza del mercato.",
        "id": "tped-imp-place-market-has",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02010L0035-20260530 · Art. 6(2)"
      },
      {
        "text": "Indicare il Suo nome e l’indirizzo al quale può essere contattato sul certificato di conformità specificato negli allegati della direttiva 2008/68/CE o in un documento allegato ad esso; è l’indirizzo di contatto che i distributori devono verificare prima di mettere a disposizione le attrezzature.",
        "id": "tped-imp-indicate-name-address",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02010L0035-20260530 · Art. 6(3) and Art. 7(1)"
      },
      {
        "text": "Assicurarsi che, finché le attrezzature sono sotto la Sua responsabilità, le condizioni di stoccaggio o di trasporto non ne compromettano la conformità ai requisiti degli allegati della direttiva 2008/68/CE.",
        "id": "tped-imp-ensure-while-equipment",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02010L0035-20260530 · Art. 6(4)"
      },
      {
        "text": "Quando ritiene o ha motivo di ritenere che attrezzature da Lei immesse sul mercato non siano conformi, adottare immediatamente le misure correttive necessarie per renderle conformi, ritirarle o richiamarle e, se presentano un rischio, informare immediatamente il fabbricante e le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui le ha messe a disposizione, fornendo i dettagli della non conformità e delle misure correttive adottate; documentare tutti i casi di questo tipo.",
        "id": "tped-imp-immediately-take-corrective",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02010L0035-20260530 · Art. 6(5)"
      },
      {
        "text": "Tenere una copia della documentazione tecnica a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per almeno il periodo specificato negli allegati della direttiva 2008/68/CE per i fabbricanti, assicurarsi che possa essere messa a disposizione su richiesta e, su richiesta motivata, fornire tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità in una lingua facilmente comprensibile dall’autorità, cooperando alle azioni per eliminare i rischi.",
        "id": "tped-imp-keep-copy-technical",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02010L0035-20260530 · Art. 6(6) and Art. 6(7)"
      },
      {
        "text": "Tenere una copia della documentazione tecnica a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per almeno il periodo specificato negli allegati della direttiva 2008/68/CE per i fabbricanti e assicurarsi che possa essere messa a disposizione su richiesta.",
        "id": "tped-imp-keep-technical-documentation-copy",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02010L0035-20260530 · Art. 6(6)"
      },
      {
        "text": "Su richiesta motivata, fornire all’autorità nazionale competente tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità, in una lingua da essa facilmente comprensibile, e cooperare, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dalle attrezzature.",
        "id": "tped-imp-provide-information-request",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02010L0035-20260530 · Art. 6(7)"
      },
      {
        "text": "Fornire agli operatori solo informazioni conformi agli allegati della direttiva 2008/68/CE e alla direttiva e identificare i Suoi fornitori e clienti all’autorità di vigilanza del mercato per almeno 10 anni.",
        "id": "tped-imp-provide-operators-information",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02010L0035-20260530 · Art. 6(8) and Art. 11"
      },
      {
        "text": "Fornire agli operatori solo informazioni conformi ai requisiti degli allegati della direttiva 2008/68/CE e della direttiva.",
        "id": "tped-imp-provide-compliant-operator-information",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02010L0035-20260530 · Art. 6(8)"
      },
      {
        "text": "Su richiesta dell’autorità di vigilanza del mercato, identificare per almeno 10 anni ogni operatore economico che Le ha fornito attrezzature a pressione trasportabili e ogni operatore economico al quale Lei le ha fornite.",
        "id": "tped-imp-identify-suppliers-customers",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02010L0035-20260530 · Art. 11"
      },
      {
        "text": "Se immette attrezzature sul mercato con il Suo nome o marchio commerciale, oppure modifica attrezzature già immesse sul mercato in modo tale da poterne alterare la conformità ai requisiti applicabili, Lei è considerato fabbricante e assume tutti gli obblighi dell’articolo 4.",
        "id": "tped-imp-modify-equipment-already",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02010L0035-20260530 · Art. 10"
      }
    ],
    "distributor": [
      {
        "text": "Mettere a disposizione sul mercato dell’Unione solo attrezzature a pressione trasportabili conformi agli allegati della direttiva 2008/68/CE e alla direttiva e, prima di metterle a disposizione, verificare che rechino il marchio π e che siano accompagnate dal certificato di conformità e dall’indirizzo di contatto dell’importatore.",
        "id": "tped-dist-make-available-union",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02010L0035-20260530 · Art. 7(1)"
      },
      {
        "text": "Quando ritiene o ha motivo di ritenere che le attrezzature non siano conformi, non metterle a disposizione finché non siano state rese conformi e, se presentano un rischio, informare il fabbricante o l’importatore e le autorità di vigilanza del mercato.",
        "id": "tped-dist-make-available-has",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02010L0035-20260530 · Art. 7(1)"
      },
      {
        "text": "Assicurarsi che, finché le attrezzature sono sotto la Sua responsabilità, le condizioni di stoccaggio o di trasporto non ne compromettano la conformità ai requisiti degli allegati della direttiva 2008/68/CE.",
        "id": "tped-dist-ensure-while-equipment",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02010L0035-20260530 · Art. 7(2)"
      },
      {
        "text": "Quando ritiene o ha motivo di ritenere che attrezzature da Lei messe a disposizione non siano conformi, assicurarsi che siano adottate le misure correttive necessarie per renderle conformi, ritirarle o richiamarle e, se presentano un rischio, informare immediatamente il fabbricante, se del caso l’importatore e le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui le ha messe a disposizione, fornendo i dettagli della non conformità e delle misure correttive adottate; documentare tutti i casi di questo tipo.",
        "id": "tped-dist-make-sure-corrective",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02010L0035-20260530 · Art. 7(3)"
      },
      {
        "text": "Su richiesta motivata dell’autorità nazionale competente, fornire tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità in una lingua da essa facilmente comprensibile e cooperare a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dalle attrezzature da Lei messe a disposizione.",
        "id": "tped-dist-provide-information-documentation",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02010L0035-20260530 · Art. 7(4)"
      },
      {
        "text": "Fornire agli operatori solo informazioni conformi agli allegati della direttiva 2008/68/CE e alla direttiva e identificare i Suoi fornitori e clienti all’autorità di vigilanza del mercato per almeno 10 anni.",
        "id": "tped-dist-provide-operators-information",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02010L0035-20260530 · Art. 7(5) and Art. 11"
      },
      {
        "text": "Fornire agli operatori solo informazioni conformi ai requisiti degli allegati della direttiva 2008/68/CE e della direttiva.",
        "id": "tped-dist-provide-compliant-operator-information",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02010L0035-20260530 · Art. 7(5)"
      },
      {
        "text": "Su richiesta dell’autorità di vigilanza del mercato, identificare per almeno 10 anni ogni operatore economico che Le ha fornito attrezzature a pressione trasportabili e ogni operatore economico al quale Lei le ha fornite.",
        "id": "tped-dist-identify-suppliers-customers",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02010L0035-20260530 · Art. 11"
      },
      {
        "text": "Se vende attrezzature con il Suo nome o marchio commerciale, oppure modifica attrezzature già immesse sul mercato in modo tale da poterne alterare la conformità, Lei è considerato fabbricante e assume tutti gli obblighi dell’articolo 4.",
        "id": "tped-dist-modify-equipment-already",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02010L0035-20260530 · Art. 10"
      }
    ],
    "operator": [
      {
        "text": "In qualità di proprietario, non mettere a disposizione né utilizzare attrezzature a pressione trasportabili che ritiene o ha motivo di ritenere non conformi agli allegati della direttiva 2008/68/CE, compresi i requisiti di ispezione periodica, o alla direttiva, finché non siano state rese conformi; se presentano un rischio, informare il fabbricante, l’importatore o il distributore e le autorità di vigilanza del mercato e documentare tutti i casi di non conformità e le misure correttive.",
        "id": "tped-op-owner-make-available",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02010L0035-20260530 · Art. 8(1)"
      },
      {
        "text": "In qualità di proprietario, assicurarsi che, finché le attrezzature sono sotto la Sua responsabilità, le condizioni di stoccaggio o di trasporto non ne compromettano la conformità agli allegati della direttiva 2008/68/CE e fornire agli operatori solo informazioni conformi a tali allegati e alla direttiva.",
        "id": "tped-op-owner-ensure-while",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02010L0035-20260530 · Art. 8(2) and Art. 8(3)"
      },
      {
        "text": "In qualità di proprietario, assicurarsi che, finché le attrezzature sono sotto la Sua responsabilità, le condizioni di stoccaggio o di trasporto non ne compromettano la conformità agli allegati della direttiva 2008/68/CE.",
        "id": "tped-op-keep-storage-transport-conditions",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02010L0035-20260530 · Art. 8(2)"
      },
      {
        "text": "In qualità di proprietario, fornire agli operatori solo informazioni conformi agli allegati della direttiva 2008/68/CE e alla direttiva.",
        "id": "tped-op-provide-compliant-operator-information",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02010L0035-20260530 · Art. 8(3)"
      },
      {
        "text": "In qualità di operatore, utilizzare solo attrezzature a pressione trasportabili conformi ai requisiti degli allegati della direttiva 2008/68/CE e della direttiva e, se le attrezzature presentano un rischio, informare il proprietario e le autorità di vigilanza del mercato. L’utilizzo comprende il riempimento, lo stoccaggio temporaneo connesso al trasporto, lo svuotamento e il riempimento successivo.",
        "id": "tped-op-operator-use-transportable",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02010L0035-20260530 · Art. 2, point (5), and Art. 9"
      },
      {
        "text": "Mantenere le attrezzature che recano già il marchio π o i marchi delle direttive 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE o 1999/36/CE nel loro regime di ispezione: devono rispettare le specifiche della documentazione secondo cui sono state fabbricate ed essere sottoposte a ispezioni periodiche, ispezioni intermedie e controlli eccezionali conformemente agli allegati della direttiva 2008/68/CE e ai capi 3 e 4 della direttiva, e la data di ispezione è apposta insieme al numero di identificazione dell’organismo notificato responsabile dell’ispezione periodica.",
        "id": "tped-op-keep-equipment-already",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02010L0035-20260530 · Art. 1(2)(b), Art. 12(2) and Art. 15(7)"
      },
      {
        "text": "Quando attrezzature più vecchie non recano i marchi della direttiva 1999/36/CE, richiedere una rivalutazione della conformità: mettere a disposizione di un organismo notificato di tipo A conforme alla norma EN ISO/IEC 17020:2004 e notificato per la rivalutazione le informazioni che identificano con precisione le attrezzature, tra cui origine, regole di progettazione, dettagli del materiale poroso per le bombole di acetilene, eventuali restrizioni d’uso prescritte e eventuali annotazioni su possibili danni o riparazioni eseguite. Apponendo o facendo apporre il marchio π dopo una rivalutazione soddisfacente, Lei si assume la responsabilità della conformità delle attrezzature a tutti i requisiti applicabili, nello stato in cui si trovano al momento della rivalutazione.",
        "id": "tped-op-request-reassessment-conformity",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02010L0035-20260530 · Art. 13 and Annex III, points 2, 4 and 8"
      },
      {
        "text": "Cooperare come necessario con le autorità di vigilanza del mercato quando valutano attrezzature che presentano un rischio, anche consentendo l’accesso ai locali e fornendo campioni, assicurarsi che siano adottate tutte le azioni correttive appropriate per le attrezzature da Lei messe a disposizione o utilizzate in tutta l’Unione e identificare i Suoi fornitori e clienti all’autorità per almeno 10 anni.",
        "id": "tped-op-cooperate-necessary-market",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02010L0035-20260530 · Art. 11, Art. 30(1) and (3) and Art. 32(2)"
      },
      {
        "text": "Cooperare come necessario con le autorità di vigilanza del mercato quando valutano attrezzature che presentano un rischio, anche consentendo l’accesso ai locali e fornendo campioni.",
        "id": "tped-op-cooperate-market-surveillance",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02010L0035-20260530 · Art. 30(1) and (3)"
      },
      {
        "text": "Assicurarsi che siano adottate tutte le azioni correttive appropriate per le attrezzature che presentano un rischio e che Lei ha messo a disposizione o utilizza in tutta l’Unione.",
        "id": "tped-op-take-corrective-action",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02010L0035-20260530 · Art. 32(2)"
      },
      {
        "text": "Su richiesta dell’autorità di vigilanza del mercato, identificare per almeno 10 anni ogni operatore economico che Le ha fornito attrezzature a pressione trasportabili e ogni operatore economico al quale Lei le ha fornite.",
        "id": "tped-op-identify-suppliers-customers",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02010L0035-20260530 · Art. 11"
      },
      {
        "text": "Verificare le norme nazionali del luogo in cui le attrezzature sono stoccate o utilizzate: gli Stati membri possono stabilire requisiti in loco per lo stoccaggio a medio o lungo termine o per l’uso in loco, possono mantenere le disposizioni dell’allegato II sui dispositivi di raccordo e sui codici colore, e gli Stati membri in cui la temperatura ambiente è regolarmente inferiore a – 20 °C possono imporre norme più rigorose sulla temperatura di esercizio dei materiali destinati alle attrezzature utilizzate nel trasporto nazionale di merci pericolose, finché non saranno aggiunte agli allegati della direttiva 2008/68/CE le temperature di riferimento per le zone climatiche; in tal caso il numero di identificazione dell’organismo notificato nel marchio π è seguito da «– 40 °C» o da un altro marchio pertinente approvato dall’autorità competente, sulle attrezzature e sulle parti smontabili con funzione diretta di sicurezza.",
        "id": "tped-op-check-national-rules",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02010L0035-20260530 · Art. 3, Art. 34 and Annex II"
      },
      {
        "text": "I privati che utilizzano attrezzature a pressione trasportabili per uso personale o domestico o per attività ricreative o sportive sono esclusi dagli obblighi dei proprietari dell’articolo 8; restano contemplati le attrezzature in sé e qualsiasi impresa che le riempie, le stocca, le svuota o le riempie di nuovo.",
        "id": "tped-op-private-individuals-using",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02010L0035-20260530 · Art. 8(4) and Art. 9"
      }
    ]
  },
  "requirements": [
    {
      "id": "tped-mfr-ensure-has-been",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "evidence",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "text": "Al momento dell’immissione sul mercato di attrezzature a pressione trasportabili, assicurarsi che siano state progettate, fabbricate e documentate conformemente ai requisiti degli allegati della direttiva 2008/68/CE e della direttiva, il che dal 30 giugno 2025 significa l’ADR, il RID e l’ADN applicabili dal 1° gennaio 2025. La direttiva non stabilisce requisiti tecnici propri, quindi le norme di costruzione, prova e marcatura provengono dal capitolo 6.2 per i recipienti a pressione e dal capitolo 6.8 per cisterne, veicoli-batteria e carri-batteria e contenitori per gas a elementi multipli.",
      "article": "Art. 2, points (1) and (2), and Art. 4(1); https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02008L0068-20260512 · Annex I Section I.1, Annex II Section II.1 and Annex III Section III.1",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02010L0035-20260530"
    },
    {
      "id": "tped-mfr-have-conformity-equipment",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "procedure",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "text": "Far dimostrare la conformità delle attrezzature mediante la procedura di valutazione della conformità prevista dagli allegati della direttiva 2008/68/CE, eseguita da un organismo notificato per tale attività ai sensi della direttiva; per le parti smontabili di attrezzature ricaricabili può essere eseguita una valutazione della conformità separata, e i certificati di valutazione della conformità rilasciati da un organismo notificato sono validi in tutti gli Stati membri.",
      "article": "Art. 2, points (15) and (24), Art. 4(2), Art. 12(1) and (3) and Art. 26(1)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02010L0035-20260530"
    },
    {
      "id": "tped-mfr-affix-marking-equipment",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "mark",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "sharedKey": "ce-marking",
      "text": "Apporre il marchio π, e solo sulle attrezzature che soddisfano i requisiti di valutazione della conformità degli allegati della direttiva 2008/68/CE e della direttiva o i requisiti di rivalutazione dell’articolo 13. Rispettare le proporzioni del disegno graduato dell’articolo 15, paragrafo 1, l’altezza minima di 5 mm, o di 2,5 mm per le attrezzature con diametro pari o inferiore a 140 mm, apporlo in modo visibile, leggibile e indelebile sulle attrezzature o sulla loro targhetta dati e sulle parti smontabili con funzione diretta di sicurezza, prima che le attrezzature o tali parti siano immesse sul mercato, e farlo seguire dal numero di identificazione dell’organismo notificato che ha partecipato alle ispezioni e alle prove iniziali, apposto da tale organismo o secondo le sue istruzioni.",
      "article": "Art. 14(1) to (6) and Art. 15(1) to (6)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02010L0035-20260530"
    },
    {
      "id": "tped-mfr-affix-markings-signs",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "mark",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "text": "Non apporre marchi, segni o iscrizioni che possano indurre in errore i terzi circa il significato o la forma del marchio π, e apporre ogni altro marchio in modo da non pregiudicare la visibilità, la leggibilità e il significato del marchio π; il marchio π è l’unico marchio che attesta la conformità ai fini della direttiva e, apponendolo o facendolo apporre, Lei si assume la responsabilità della conformità delle attrezzature a tutti i requisiti applicabili.",
      "article": "Art. 14(3), (4) and (5)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02010L0035-20260530"
    },
    {
      "id": "tped-mfr-keep-technical-documentation",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "standing",
      "level": "product",
      "timing": "ongoing",
      "sharedKey": "technical-documentation",
      "retired": "2026-09-24",
      "text": "Conservare la documentazione tecnica specificata negli allegati della direttiva 2008/68/CE per il periodo ivi indicato e fornire all’autorità nazionale competente, su richiesta motivata, tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità, in una lingua da essa facilmente comprensibile; cooperare con l’autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dalle attrezzature che Lei ha immesso sul mercato.",
      "article": "Art. 4(3) and Art. 4(6)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02010L0035-20260530"
    },
    {
      "id": "tped-mfr-keep-technical-documentation-adr",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "standing",
      "level": "product",
      "timing": "ongoing",
      "text": "Conservare la documentazione tecnica specificata negli allegati della direttiva 2008/68/CE per il periodo ivi indicato.",
      "article": "Art. 4(3)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02010L0035-20260530"
    },
    {
      "id": "tped-mfr-provide-information-request",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "standing",
      "level": "company",
      "timing": "ongoing",
      "sharedKey": "authority-cooperation",
      "text": "Su richiesta motivata, fornire all’autorità nazionale competente tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità, in una lingua da essa facilmente comprensibile, e cooperare, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dalle attrezzature.",
      "article": "Art. 4(6)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02010L0035-20260530"
    },
    {
      "id": "tped-mfr-immediately-take-corrective",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "submission",
      "level": "product",
      "timing": "on-event",
      "text": "Quando ritiene o ha motivo di ritenere che attrezzature da Lei immesse sul mercato non siano conformi, adottare immediatamente le misure correttive necessarie per renderle conformi, ritirarle o richiamarle e, se presentano un rischio, informare immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui le ha messe a disposizione, fornendo i dettagli della non conformità e delle misure correttive adottate; documentare tutti i casi di non conformità e le misure correttive.",
      "article": "Art. 4(4) and Art. 4(5)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02010L0035-20260530"
    },
    {
      "id": "tped-mfr-provide-operators-information",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "evidence",
      "level": "product",
      "timing": "ongoing",
      "retired": "2026-09-24",
      "text": "Fornire agli operatori solo informazioni conformi ai requisiti degli allegati della direttiva 2008/68/CE e della direttiva e, su richiesta dell’autorità di vigilanza del mercato, identificare per almeno 10 anni ogni operatore economico che Le ha fornito attrezzature a pressione trasportabili e ogni operatore economico al quale Lei le ha fornite.",
      "article": "Art. 4(7) and Art. 11",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02010L0035-20260530"
    },
    {
      "id": "tped-mfr-provide-compliant-operator-information",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "evidence",
      "level": "product",
      "timing": "ongoing",
      "text": "Fornire agli operatori solo informazioni conformi ai requisiti degli allegati della direttiva 2008/68/CE e della direttiva.",
      "article": "Art. 4(7)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02010L0035-20260530"
    },
    {
      "id": "tped-mfr-identify-suppliers-customers",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "standing",
      "level": "company",
      "timing": "ongoing",
      "sharedKey": "record-keeping-10y",
      "text": "Su richiesta dell’autorità di vigilanza del mercato, identificare per almeno 10 anni ogni operatore economico che Le ha fornito attrezzature a pressione trasportabili e ogni operatore economico al quale Lei le ha fornite.",
      "article": "Art. 11",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02010L0035-20260530"
    },
    {
      "id": "tped-mfr-during-activated-internal",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "evidence",
      "level": "product",
      "timing": "on-event",
      "text": "Durante una modalità di emergenza del mercato interno attivata per attrezzature designate come beni rilevanti per la crisi, dichiarare sotto la Sua esclusiva responsabilità che le attrezzature immesse sul mercato in virtù di un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 33 quater sono conformi a tutti i requisiti applicabili degli allegati della direttiva 2008/68/CE e della direttiva, completare le procedure di valutazione della conformità indicate dall’autorità nazionale competente e non apporre il marchio π su tali attrezzature.",
      "article": "Art. 33a, Art. 33c(5), (6) and (7)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02010L0035-20260530"
    },
    {
      "id": "tped-oth-act-written-mandate",
      "role": "other",
      "kind": "evidence",
      "level": "company",
      "timing": "before-market",
      "retired": "2026-09-24",
      "text": "Agire solo in base a un mandato scritto del fabbricante e ricordare che cosa non può essere delegato: gli obblighi di progettare, fabbricare e documentare le attrezzature conformemente agli allegati della direttiva 2008/68/CE, di apporre il marchio π dopo aver dimostrato la conformità e di redigere la documentazione tecnica restano in capo al fabbricante.",
      "article": "Art. 5(1)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02010L0035-20260530"
    },
    {
      "id": "tped-oth-act-under-mandate",
      "role": "other",
      "kind": "evidence",
      "level": "company",
      "timing": "before-market",
      "text": "Agire solo in base a un mandato scritto del fabbricante.",
      "article": "Art. 5(1)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02010L0035-20260530"
    },
    {
      "id": "tped-oth-non-delegable-duties",
      "role": "other",
      "kind": "status",
      "level": "company",
      "timing": "before-market",
      "text": "Gli obblighi di progettare, fabbricare e documentare le attrezzature conformemente agli allegati della direttiva 2008/68/CE, di apporre il marchio π dopo aver dimostrato la conformità e di redigere la documentazione tecnica restano in capo al fabbricante e non possono far parte del Suo mandato.",
      "article": "Art. 5(1)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02010L0035-20260530"
    },
    {
      "id": "tped-oth-keep-technical-documentation",
      "role": "other",
      "kind": "standing",
      "level": "product",
      "timing": "ongoing",
      "sharedKey": "technical-documentation",
      "text": "Tenere la documentazione tecnica a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza per almeno il periodo specificato negli allegati della direttiva 2008/68/CE per i fabbricanti.",
      "article": "Art. 5(2)(a)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02010L0035-20260530"
    },
    {
      "id": "tped-oth-provide-information-documentation",
      "role": "other",
      "kind": "standing",
      "level": "company",
      "timing": "ongoing",
      "sharedKey": "authority-cooperation",
      "text": "Su richiesta motivata di un’autorità nazionale competente, fornire tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità delle attrezzature in una lingua da essa facilmente comprensibile e cooperare con le autorità nazionali competenti, su loro richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dalle attrezzature oggetto del Suo mandato.",
      "article": "Art. 5(2)(b) and (c)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02010L0035-20260530"
    },
    {
      "id": "tped-oth-make-sure-identity",
      "role": "other",
      "kind": "data",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "text": "Assicurarsi che la Sua identità e il Suo indirizzo siano indicati sul certificato di conformità specificato negli allegati della direttiva 2008/68/CE.",
      "article": "Art. 5(3)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02010L0035-20260530"
    },
    {
      "id": "tped-oth-provide-operators-information",
      "role": "other",
      "kind": "evidence",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "text": "Fornire agli operatori solo informazioni conformi ai requisiti degli allegati della direttiva 2008/68/CE e della direttiva.",
      "article": "Art. 5(4)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02010L0035-20260530"
    },
    {
      "id": "tped-oth-identify-period-least",
      "role": "other",
      "kind": "standing",
      "level": "company",
      "timing": "ongoing",
      "sharedKey": "record-keeping-10y",
      "text": "Su richiesta dell’autorità di vigilanza del mercato, identificare per almeno 10 anni ogni operatore economico che Le ha fornito attrezzature a pressione trasportabili e ogni operatore economico al quale Lei le ha fornite.",
      "article": "Art. 11",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02010L0035-20260530"
    },
    {
      "id": "tped-imp-place-union-market",
      "role": "importer",
      "kind": "verification",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "text": "Immettere sul mercato dell’Unione solo attrezzature a pressione trasportabili conformi agli allegati della direttiva 2008/68/CE e alla direttiva e, prima di immetterle, assicurarsi che il fabbricante abbia eseguito la procedura di valutazione della conformità appropriata e redatto la documentazione tecnica, che le attrezzature rechino il marchio π e che siano accompagnate dal certificato di conformità specificato in tali allegati.",
      "article": "Art. 6(1) and Art. 6(2)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02010L0035-20260530"
    },
    {
      "id": "tped-imp-place-market-has",
      "role": "importer",
      "kind": "decision",
      "level": "product",
      "timing": "on-event",
      "text": "Quando ritiene o ha motivo di ritenere che le attrezzature non siano conformi, non immetterle sul mercato finché non siano state rese conformi e, se presentano un rischio, informare il fabbricante e le autorità di vigilanza del mercato.",
      "article": "Art. 6(2)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02010L0035-20260530"
    },
    {
      "id": "tped-imp-indicate-name-address",
      "role": "importer",
      "kind": "data",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "sharedKey": "identification-and-address",
      "text": "Indicare il Suo nome e l’indirizzo al quale può essere contattato sul certificato di conformità specificato negli allegati della direttiva 2008/68/CE o in un documento allegato ad esso; è l’indirizzo di contatto che i distributori devono verificare prima di mettere a disposizione le attrezzature.",
      "article": "Art. 6(3) and Art. 7(1)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02010L0035-20260530"
    },
    {
      "id": "tped-imp-ensure-while-equipment",
      "role": "importer",
      "kind": "standing",
      "level": "company",
      "timing": "ongoing",
      "text": "Assicurarsi che, finché le attrezzature sono sotto la Sua responsabilità, le condizioni di stoccaggio o di trasporto non ne compromettano la conformità ai requisiti degli allegati della direttiva 2008/68/CE.",
      "article": "Art. 6(4)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02010L0035-20260530"
    },
    {
      "id": "tped-imp-immediately-take-corrective",
      "role": "importer",
      "kind": "submission",
      "level": "product",
      "timing": "on-event",
      "text": "Quando ritiene o ha motivo di ritenere che attrezzature da Lei immesse sul mercato non siano conformi, adottare immediatamente le misure correttive necessarie per renderle conformi, ritirarle o richiamarle e, se presentano un rischio, informare immediatamente il fabbricante e le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui le ha messe a disposizione, fornendo i dettagli della non conformità e delle misure correttive adottate; documentare tutti i casi di questo tipo.",
      "article": "Art. 6(5)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02010L0035-20260530"
    },
    {
      "id": "tped-imp-keep-copy-technical",
      "role": "importer",
      "kind": "standing",
      "level": "product",
      "timing": "ongoing",
      "sharedKey": "technical-documentation",
      "retired": "2026-09-24",
      "text": "Tenere una copia della documentazione tecnica a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per almeno il periodo specificato negli allegati della direttiva 2008/68/CE per i fabbricanti, assicurarsi che possa essere messa a disposizione su richiesta e, su richiesta motivata, fornire tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità in una lingua facilmente comprensibile dall’autorità, cooperando alle azioni per eliminare i rischi.",
      "article": "Art. 6(6) and Art. 6(7)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02010L0035-20260530"
    },
    {
      "id": "tped-imp-keep-technical-documentation-copy",
      "role": "importer",
      "kind": "standing",
      "level": "product",
      "timing": "ongoing",
      "text": "Tenere una copia della documentazione tecnica a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per almeno il periodo specificato negli allegati della direttiva 2008/68/CE per i fabbricanti e assicurarsi che possa essere messa a disposizione su richiesta.",
      "article": "Art. 6(6)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02010L0035-20260530"
    },
    {
      "id": "tped-imp-provide-information-request",
      "role": "importer",
      "kind": "standing",
      "level": "company",
      "timing": "ongoing",
      "sharedKey": "authority-cooperation",
      "text": "Su richiesta motivata, fornire all’autorità nazionale competente tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità, in una lingua da essa facilmente comprensibile, e cooperare, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dalle attrezzature.",
      "article": "Art. 6(7)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02010L0035-20260530"
    },
    {
      "id": "tped-imp-provide-operators-information",
      "role": "importer",
      "kind": "evidence",
      "level": "product",
      "timing": "ongoing",
      "retired": "2026-09-24",
      "text": "Fornire agli operatori solo informazioni conformi agli allegati della direttiva 2008/68/CE e alla direttiva e identificare i Suoi fornitori e clienti all’autorità di vigilanza del mercato per almeno 10 anni.",
      "article": "Art. 6(8) and Art. 11",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02010L0035-20260530"
    },
    {
      "id": "tped-imp-provide-compliant-operator-information",
      "role": "importer",
      "kind": "evidence",
      "level": "product",
      "timing": "ongoing",
      "text": "Fornire agli operatori solo informazioni conformi ai requisiti degli allegati della direttiva 2008/68/CE e della direttiva.",
      "article": "Art. 6(8)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02010L0035-20260530"
    },
    {
      "id": "tped-imp-identify-suppliers-customers",
      "role": "importer",
      "kind": "standing",
      "level": "company",
      "timing": "ongoing",
      "sharedKey": "record-keeping-10y",
      "text": "Su richiesta dell’autorità di vigilanza del mercato, identificare per almeno 10 anni ogni operatore economico che Le ha fornito attrezzature a pressione trasportabili e ogni operatore economico al quale Lei le ha fornite.",
      "article": "Art. 11",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02010L0035-20260530"
    },
    {
      "id": "tped-imp-modify-equipment-already",
      "role": "importer",
      "kind": "status",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "text": "Se immette attrezzature sul mercato con il Suo nome o marchio commerciale, oppure modifica attrezzature già immesse sul mercato in modo tale da poterne alterare la conformità ai requisiti applicabili, Lei è considerato fabbricante e assume tutti gli obblighi dell’articolo 4.",
      "article": "Art. 10",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02010L0035-20260530"
    },
    {
      "id": "tped-dist-make-available-union",
      "role": "distributor",
      "kind": "verification",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "text": "Mettere a disposizione sul mercato dell’Unione solo attrezzature a pressione trasportabili conformi agli allegati della direttiva 2008/68/CE e alla direttiva e, prima di metterle a disposizione, verificare che rechino il marchio π e che siano accompagnate dal certificato di conformità e dall’indirizzo di contatto dell’importatore.",
      "article": "Art. 7(1)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02010L0035-20260530"
    },
    {
      "id": "tped-dist-make-available-has",
      "role": "distributor",
      "kind": "decision",
      "level": "product",
      "timing": "on-event",
      "text": "Quando ritiene o ha motivo di ritenere che le attrezzature non siano conformi, non metterle a disposizione finché non siano state rese conformi e, se presentano un rischio, informare il fabbricante o l’importatore e le autorità di vigilanza del mercato.",
      "article": "Art. 7(1)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02010L0035-20260530"
    },
    {
      "id": "tped-dist-ensure-while-equipment",
      "role": "distributor",
      "kind": "standing",
      "level": "company",
      "timing": "ongoing",
      "text": "Assicurarsi che, finché le attrezzature sono sotto la Sua responsabilità, le condizioni di stoccaggio o di trasporto non ne compromettano la conformità ai requisiti degli allegati della direttiva 2008/68/CE.",
      "article": "Art. 7(2)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02010L0035-20260530"
    },
    {
      "id": "tped-dist-make-sure-corrective",
      "role": "distributor",
      "kind": "submission",
      "level": "product",
      "timing": "on-event",
      "text": "Quando ritiene o ha motivo di ritenere che attrezzature da Lei messe a disposizione non siano conformi, assicurarsi che siano adottate le misure correttive necessarie per renderle conformi, ritirarle o richiamarle e, se presentano un rischio, informare immediatamente il fabbricante, se del caso l’importatore e le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui le ha messe a disposizione, fornendo i dettagli della non conformità e delle misure correttive adottate; documentare tutti i casi di questo tipo.",
      "article": "Art. 7(3)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02010L0035-20260530"
    },
    {
      "id": "tped-dist-provide-information-documentation",
      "role": "distributor",
      "kind": "standing",
      "level": "company",
      "timing": "ongoing",
      "sharedKey": "authority-cooperation",
      "text": "Su richiesta motivata dell’autorità nazionale competente, fornire tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità in una lingua da essa facilmente comprensibile e cooperare a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dalle attrezzature da Lei messe a disposizione.",
      "article": "Art. 7(4)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02010L0035-20260530"
    },
    {
      "id": "tped-dist-provide-operators-information",
      "role": "distributor",
      "kind": "evidence",
      "level": "product",
      "timing": "ongoing",
      "retired": "2026-09-24",
      "text": "Fornire agli operatori solo informazioni conformi agli allegati della direttiva 2008/68/CE e alla direttiva e identificare i Suoi fornitori e clienti all’autorità di vigilanza del mercato per almeno 10 anni.",
      "article": "Art. 7(5) and Art. 11",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02010L0035-20260530"
    },
    {
      "id": "tped-dist-provide-compliant-operator-information",
      "role": "distributor",
      "kind": "evidence",
      "level": "product",
      "timing": "ongoing",
      "text": "Fornire agli operatori solo informazioni conformi ai requisiti degli allegati della direttiva 2008/68/CE e della direttiva.",
      "article": "Art. 7(5)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02010L0035-20260530"
    },
    {
      "id": "tped-dist-identify-suppliers-customers",
      "role": "distributor",
      "kind": "standing",
      "level": "company",
      "timing": "ongoing",
      "sharedKey": "record-keeping-10y",
      "text": "Su richiesta dell’autorità di vigilanza del mercato, identificare per almeno 10 anni ogni operatore economico che Le ha fornito attrezzature a pressione trasportabili e ogni operatore economico al quale Lei le ha fornite.",
      "article": "Art. 11",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02010L0035-20260530"
    },
    {
      "id": "tped-dist-modify-equipment-already",
      "role": "distributor",
      "kind": "status",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "text": "Se vende attrezzature con il Suo nome o marchio commerciale, oppure modifica attrezzature già immesse sul mercato in modo tale da poterne alterare la conformità, Lei è considerato fabbricante e assume tutti gli obblighi dell’articolo 4.",
      "article": "Art. 10",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02010L0035-20260530"
    },
    {
      "id": "tped-op-owner-make-available",
      "role": "operator",
      "kind": "decision",
      "level": "product",
      "timing": "on-event",
      "text": "In qualità di proprietario, non mettere a disposizione né utilizzare attrezzature a pressione trasportabili che ritiene o ha motivo di ritenere non conformi agli allegati della direttiva 2008/68/CE, compresi i requisiti di ispezione periodica, o alla direttiva, finché non siano state rese conformi; se presentano un rischio, informare il fabbricante, l’importatore o il distributore e le autorità di vigilanza del mercato e documentare tutti i casi di non conformità e le misure correttive.",
      "article": "Art. 8(1)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02010L0035-20260530"
    },
    {
      "id": "tped-op-owner-ensure-while",
      "role": "operator",
      "kind": "standing",
      "level": "company",
      "timing": "ongoing",
      "retired": "2026-09-24",
      "text": "In qualità di proprietario, assicurarsi che, finché le attrezzature sono sotto la Sua responsabilità, le condizioni di stoccaggio o di trasporto non ne compromettano la conformità agli allegati della direttiva 2008/68/CE e fornire agli operatori solo informazioni conformi a tali allegati e alla direttiva.",
      "article": "Art. 8(2) and Art. 8(3)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02010L0035-20260530"
    },
    {
      "id": "tped-op-keep-storage-transport-conditions",
      "role": "operator",
      "kind": "standing",
      "level": "company",
      "timing": "ongoing",
      "text": "In qualità di proprietario, assicurarsi che, finché le attrezzature sono sotto la Sua responsabilità, le condizioni di stoccaggio o di trasporto non ne compromettano la conformità agli allegati della direttiva 2008/68/CE.",
      "article": "Art. 8(2)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02010L0035-20260530"
    },
    {
      "id": "tped-op-provide-compliant-operator-information",
      "role": "operator",
      "kind": "evidence",
      "level": "product",
      "timing": "ongoing",
      "text": "In qualità di proprietario, fornire agli operatori solo informazioni conformi agli allegati della direttiva 2008/68/CE e alla direttiva.",
      "article": "Art. 8(3)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02010L0035-20260530"
    },
    {
      "id": "tped-op-operator-use-transportable",
      "role": "operator",
      "kind": "verification",
      "level": "product",
      "timing": "ongoing",
      "retired": "2026-09-24",
      "text": "In qualità di operatore, utilizzare solo attrezzature a pressione trasportabili conformi ai requisiti degli allegati della direttiva 2008/68/CE e della direttiva e, se le attrezzature presentano un rischio, informare il proprietario e le autorità di vigilanza del mercato. L’utilizzo comprende il riempimento, lo stoccaggio temporaneo connesso al trasporto, lo svuotamento e il riempimento successivo.",
      "article": "Art. 2, point (5), and Art. 9",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02010L0035-20260530"
    },
    {
      "id": "tped-op-keep-equipment-already",
      "role": "operator",
      "kind": "procedure",
      "level": "product",
      "timing": "periodic",
      "retired": "2026-09-24",
      "text": "Mantenere le attrezzature che recano già il marchio π o i marchi delle direttive 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE o 1999/36/CE nel loro regime di ispezione: devono rispettare le specifiche della documentazione secondo cui sono state fabbricate ed essere sottoposte a ispezioni periodiche, ispezioni intermedie e controlli eccezionali conformemente agli allegati della direttiva 2008/68/CE e ai capi 3 e 4 della direttiva, e la data di ispezione è apposta insieme al numero di identificazione dell’organismo notificato responsabile dell’ispezione periodica.",
      "article": "Art. 1(2)(b), Art. 12(2) and Art. 15(7)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02010L0035-20260530"
    },
    {
      "id": "tped-op-request-reassessment-conformity",
      "role": "operator",
      "kind": "submission",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "text": "Quando attrezzature più vecchie non recano i marchi della direttiva 1999/36/CE, richiedere una rivalutazione della conformità: mettere a disposizione di un organismo notificato di tipo A conforme alla norma EN ISO/IEC 17020:2004 e notificato per la rivalutazione le informazioni che identificano con precisione le attrezzature, tra cui origine, regole di progettazione, dettagli del materiale poroso per le bombole di acetilene, eventuali restrizioni d’uso prescritte e eventuali annotazioni su possibili danni o riparazioni eseguite. Apponendo o facendo apporre il marchio π dopo una rivalutazione soddisfacente, Lei si assume la responsabilità della conformità delle attrezzature a tutti i requisiti applicabili, nello stato in cui si trovano al momento della rivalutazione.",
      "article": "Art. 13 and Annex III, points 2, 4 and 8",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02010L0035-20260530"
    },
    {
      "id": "tped-op-cooperate-necessary-market",
      "role": "operator",
      "kind": "standing",
      "level": "company",
      "timing": "ongoing",
      "sharedKey": "authority-cooperation",
      "retired": "2026-09-24",
      "text": "Cooperare come necessario con le autorità di vigilanza del mercato quando valutano attrezzature che presentano un rischio, anche consentendo l’accesso ai locali e fornendo campioni, assicurarsi che siano adottate tutte le azioni correttive appropriate per le attrezzature da Lei messe a disposizione o utilizzate in tutta l’Unione e identificare i Suoi fornitori e clienti all’autorità per almeno 10 anni.",
      "article": "Art. 11, Art. 30(1) and (3) and Art. 32(2)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02010L0035-20260530"
    },
    {
      "id": "tped-op-cooperate-market-surveillance",
      "role": "operator",
      "kind": "standing",
      "level": "company",
      "timing": "ongoing",
      "sharedKey": "authority-cooperation",
      "text": "Cooperare come necessario con le autorità di vigilanza del mercato quando valutano attrezzature che presentano un rischio, anche consentendo l’accesso ai locali e fornendo campioni.",
      "article": "Art. 30(1) and (3)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02010L0035-20260530"
    },
    {
      "id": "tped-op-take-corrective-action",
      "role": "operator",
      "kind": "submission",
      "level": "product",
      "timing": "on-event",
      "text": "Assicurarsi che siano adottate tutte le azioni correttive appropriate per le attrezzature che presentano un rischio e che Lei ha messo a disposizione o utilizza in tutta l’Unione.",
      "article": "Art. 32(2)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02010L0035-20260530"
    },
    {
      "id": "tped-op-identify-suppliers-customers",
      "role": "operator",
      "kind": "standing",
      "level": "company",
      "timing": "ongoing",
      "sharedKey": "record-keeping-10y",
      "text": "Su richiesta dell’autorità di vigilanza del mercato, identificare per almeno 10 anni ogni operatore economico che Le ha fornito attrezzature a pressione trasportabili e ogni operatore economico al quale Lei le ha fornite.",
      "article": "Art. 11",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02010L0035-20260530"
    },
    {
      "id": "tped-op-check-national-rules",
      "role": "operator",
      "kind": "verification",
      "level": "product-market",
      "timing": "before-market",
      "retired": "2026-09-24",
      "text": "Verificare le norme nazionali del luogo in cui le attrezzature sono stoccate o utilizzate: gli Stati membri possono stabilire requisiti in loco per lo stoccaggio a medio o lungo termine o per l’uso in loco, possono mantenere le disposizioni dell’allegato II sui dispositivi di raccordo e sui codici colore, e gli Stati membri in cui la temperatura ambiente è regolarmente inferiore a – 20 °C possono imporre norme più rigorose sulla temperatura di esercizio dei materiali destinati alle attrezzature utilizzate nel trasporto nazionale di merci pericolose, finché non saranno aggiunte agli allegati della direttiva 2008/68/CE le temperature di riferimento per le zone climatiche; in tal caso il numero di identificazione dell’organismo notificato nel marchio π è seguito da «– 40 °C» o da un altro marchio pertinente approvato dall’autorità competente, sulle attrezzature e sulle parti smontabili con funzione diretta di sicurezza.",
      "article": "Art. 3, Art. 34 and Annex II",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02010L0035-20260530"
    },
    {
      "id": "tped-op-private-individuals-using",
      "role": "operator",
      "kind": "status",
      "level": "company",
      "timing": "before-market",
      "text": "I privati che utilizzano attrezzature a pressione trasportabili per uso personale o domestico o per attività ricreative o sportive sono esclusi dagli obblighi dei proprietari dell’articolo 8; restano contemplati le attrezzature in sé e qualsiasi impresa che le riempie, le stocca, le svuota o le riempie di nuovo.",
      "article": "Art. 8(4) and Art. 9",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02010L0035-20260530"
    }
  ],
  "requirementsHash": "61107d794c1abba7",
  "penalties": {
    "text": "La direttiva lascia le sanzioni agli Stati membri. L’articolo 14, paragrafo 7, impone loro di garantire la corretta attuazione delle norme che disciplinano il marchio π, di intervenire in caso di uso improprio del marchio e di prevedere sanzioni per le violazioni, che possono includere sanzioni penali per le violazioni gravi e devono essere proporzionate alla gravità dell’infrazione e costituire un deterrente efficace contro l’uso improprio. Poiché la direttiva è elencata al punto 15 dell’allegato II del regolamento (UE) 2019/1020, tra gli atti della normativa di armonizzazione dell’Unione privi di disposizioni sulle sanzioni, l’articolo 41 di tale regolamento impone inoltre agli Stati membri di stabilire sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per le violazioni che comportano obblighi per gli operatori economici. La via dell’applicazione passa per gli articoli da 30 a 33: le autorità di vigilanza del mercato valutano le attrezzature che hanno motivo sufficiente di ritenere presentino un rischio per la salute o la sicurezza delle persone o per altri aspetti della tutela dell’interesse pubblico, impongono all’operatore economico di adottare azioni correttive, di ritirare le attrezzature o di richiamarle entro un termine ragionevole e proporzionato al rischio, informano l’organismo notificato interessato e, se l’operatore non agisce, adottano provvedimenti provvisori che vietano o limitano la messa a disposizione sul loro mercato nazionale, ritirano o richiamano le attrezzature e ne danno notifica alla Commissione e agli altri Stati membri; un provvedimento al quale nessuno Stato membro né la Commissione solleva obiezioni entro due mesi è ritenuto giustificato e le controversie seguono la procedura di salvaguardia dell’Unione. Le attrezzature conformi che presentano comunque un rischio possono essere trattate allo stesso modo, e la non conformità formale, ossia un marchio π apposto in violazione degli articoli 12, 13, 14 o 15, l’assenza del marchio π, una documentazione tecnica non disponibile o non completa, o qualsiasi mancato rispetto degli allegati della direttiva 2008/68/CE e della direttiva, deve cessare, in mancanza di che le attrezzature sono limitate, vietate, richiamate o ritirate. In Danimarca il decreto n. 483 del 28 maggio 2026 punisce con una sanzione pecuniaria, salvo che siano dovute pene più severe in base ad altre leggi, le violazioni del suo § 4 sull’immissione sul mercato, la messa a disposizione e l’uso, del § 7, comma 3, sulle informazioni e sull’etichettatura in danese o in inglese dei beni rilevanti per la crisi e della direttiva riprodotta nel suo allegato 1, nonché l’inosservanza di decisioni, ordini o divieti, con responsabilità delle persone giuridiche ai sensi del capo 5 del codice penale; la legge sui prodotti elenca la direttiva come settore di prodotti n. 6 e attribuisce all’autorità di controllo ordini di avvertire gli utilizzatori e di porre fine alla pubblicità ingannevole, divieti, ordini di rimediare, di cessare la vendita, di ritirare, richiamare o distruggere, e sanzioni pecuniarie. La disposizione della legge sui prodotti sulla marcatura (§ 15) riguarda soltanto la marcatura CE, che le attrezzature a pressione trasportabili non recano; un marchio π apposto in violazione degli articoli da 12 a 15 costituisce invece una violazione dell’allegato 1 del decreto, punibile con una sanzione pecuniaria ai sensi del suo § 11, comma 1, punto 1, e l’autorità di controllo agisce mediante gli ordini e i divieti generali dei §§ 14 e 16 della legge sui prodotti. Il decreto stesso prevede soltanto sanzioni pecuniarie (§ 11). La disposizione sanzionatoria della legge sui prodotti può arrivare alla reclusione fino a 2 anni in presenza di circostanze aggravanti — pericolo per la sicurezza o la salute, incidente che causa lesioni gravi o morte, reiterazione o violazioni sistematiche a scopo di lucro — ma soltanto per i reati elencati al § 37, comma 1, punti 1 e da 3 a 10, cioè le violazioni dei requisiti di prodotto della legge stessa, dell’obbligo di fornire informazioni e accesso all’autorità di controllo e delle sue decisioni, nei settori di prodotti contemplati dal § 2, comma 1, punti da 1 a 11 o da 13 a 43; le attrezzature a pressione trasportabili sono il settore di prodotti n. 6 e rientrano quindi in tale fascia. Essa non si estende alle violazioni delle norme proprie del decreto, e i punti che poggiano sugli articoli 4 e 5 del regolamento (UE) 2019/1020 non possono applicarsi in questo caso, perché la direttiva non figura nell’elenco dell’articolo 4, paragrafo 5. L’autorità di controllo è l’Erhvervsstyrelsen, il cui dipartimento Markedsovervågning prosegue dal gennaio 2026 i compiti della Sikkerhedsstyrelsen; l’Arbejdstilsynet resta responsabile delle attrezzature a pressione trasportabili fabbricate su misura e di quelle importate per le attività offshore di petrolio e gas.",
    "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02010L0035-20260530 · Art. 14(7), Art. 30, Art. 31, Art. 32 and Art. 33; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1020 · Art. 4(5), Art. 39(1) and (2), Art. 41, Annex I point 37, Annex II point 15 and Annex III; https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2026/483 · § 4, § 7, § 11 and § 12; https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2026/22 · § 2, stk. 1, nr. 6, § 9, § 14, § 15, § 16 and § 37; https://www.sik.dk/erhverv/produkter/trykudstyr/vejledninger/kontrol-transportabelt-trykbaerende-udstyr; https://erhvervsstyrelsen.dk/sikkerhedsstyrelsen-en-del-af-erhvervsstyrelsen"
  },
  "checklist": [
    "Verificare che le attrezzature siano attrezzature a pressione trasportabili: un recipiente a pressione con le relative valvole e accessori ai sensi del capitolo 6.2, oppure una cisterna, un veicolo-batteria o un carro-batteria o un contenitore per gas a elementi multipli con le relative valvole e accessori ai sensi del capitolo 6.8 degli allegati della direttiva 2008/68/CE, utilizzato per gas della classe 2 diversi da quelli con le cifre 6 e 7 nel codice di classificazione, o per una delle sei sostanze dell’allegato I (articolo 2, punto 1, e allegato I).",
    "Escludere le eccezioni prima di investire in una valutazione della conformità: gli aerosol UN 1950, i recipienti criogenici aperti, le bombole per gas per apparecchi respiratori, gli estintori UN 1044, le attrezzature esentate ai sensi del punto 1.1.3.2 degli allegati e quelle esentate dalle norme di costruzione e di prova degli imballaggi in base alle disposizioni speciali del capitolo 3.3 non sono contemplati affatto (articolo 2, punto 1).",
    "Controllare la storia del bene: le attrezzature nuove prive dei vecchi marchi seguono l’articolo 1, paragrafo 2, lettera a); quelle già marcate ai sensi della presente direttiva o delle direttive 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE o 1999/36/CE seguono l’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), per ispezione e uso; quelle anteriori alla direttiva 1999/36/CE rientrano solo attraverso la rivalutazione della conformità dell’allegato III (articolo 1, paragrafi 2 e 3, e articolo 13).",
    "Stabilire il proprio ruolo per ogni bene, ricordando che proprietari e operatori hanno obblighi propri e che vendere con il proprio marchio o modificare le attrezzature rende fabbricanti (articoli 2, 8, 9 e 10).",
    "Progettare, fabbricare e documentare secondo l’ADR, il RID e l’ADN come recepiti dalle sezioni I.1, II.1 e III.1 degli allegati della direttiva 2008/68/CE, che dal 30 giugno 2025 sono le edizioni applicabili dal 1° gennaio 2025, e conservare la documentazione tecnica per il periodo previsto da tali allegati (articolo 4, paragrafi 1 e 3).",
    "Rivolgersi a un organismo notificato per l’attività e le attrezzature giuste e tenere presenti due regole: un’autorità competente ai sensi degli allegati della direttiva 2008/68/CE può essa stessa essere un organismo notificato purché non agisca anche come autorità di notifica, e un organismo notificato da uno Stato membro è autorizzato a operare in tutti, mentre l’autorità di notifica che lo ha valutato conserva la responsabilità della sorveglianza (articoli 20, paragrafo 2, 21, 22 e 26, paragrafo 3).",
    "Apporre correttamente il marchio π: proporzioni corrette, altezza minima di 5 mm o di 2,5 mm sotto un diametro di 140 mm, visibile, leggibile e indelebile sulle attrezzature o sulla targhetta dati e sulle parti smontabili di sicurezza, prima dell’immissione sul mercato, seguito dal numero di identificazione dell’organismo notificato, senza marchi aggiuntivi fuorvianti (articoli 14 e 15).",
    "Predisporre il certificato di conformità, l’indirizzo di contatto dell’importatore e, per i mandatari, la loro identità e il loro indirizzo, e organizzare la tracciabilità decennale di fornitori e clienti che l’autorità di vigilanza del mercato può richiedere (articoli 5, paragrafo 3, 6, paragrafo 3, 7, paragrafo 1, e 11).",
    "Pianificare la vita utile: monitorare gli intervalli di ispezione periodica e intermedia e i controlli eccezionali previsti dagli allegati della direttiva 2008/68/CE, conservare sulle attrezzature la data di ispezione e il numero dell’organismo notificato e ritirare le attrezzature dal riempimento e dall’uso finché non siano state nuovamente ispezionate (articoli 8, 9, 12, paragrafo 2, e 15, paragrafo 7).",
    "Predisporre la procedura di azione correttiva e di notifica per non conformità e rischio, documentare ogni caso e verificare se una modalità di emergenza del mercato interno abbia attivato le procedure del capo 5 bis per le proprie attrezzature (articoli da 4 a 9, 30 e 33 bis)."
  ],
  "faq": [
    {
      "q": "Da quando si applica la direttiva 2010/35/UE sulle attrezzature a pressione trasportabili?",
      "a": "La direttiva è stata adottata il 16 giugno 2010, pubblicata nella Gazzetta ufficiale il 30 giugno 2010 ed è entrata in vigore il 20 luglio 2010, il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione. Gli Stati membri dovevano mettere in vigore le leggi di recepimento entro il 30 giugno 2011, e le direttive 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE sono state abrogate con effetto dal 1° luglio 2011, con i riferimenti alla direttiva 1999/36/CE da intendersi fatti alla presente direttiva. Due date successive completano il quadro: l’articolo 21, paragrafo 2, lettera d), ossia il certificato di accreditamento nella domanda di notifica, doveva essere applicato al più tardi dal 1° gennaio 2012, e le norme dovevano essere applicate ai recipienti a pressione, alle valvole e agli accessori per UN 1745, UN 1746 e UN 2495 al più tardi dal 1° luglio 2013. La direttiva (UE) 2024/2749 ha poi aggiunto le procedure di emergenza, recepite entro il 29 maggio 2026 e applicate dal 30 maggio 2026.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02010L0035-20260530 · Art. 39, Art. 42 and Art. 43; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024L2749 · Art. 11 and Art. 12"
    },
    {
      "q": "Le mie attrezzature rientrano nella TPED?",
      "a": "La direttiva contempla tutti i recipienti a pressione, le relative valvole e, ove opportuno, altri accessori, come contemplati dal capitolo 6.2 degli allegati della direttiva 2008/68/CE, nonché le cisterne, i veicoli-batteria e i carri-batteria, i contenitori per gas a elementi multipli e le relative valvole e altri accessori, come contemplati dal capitolo 6.8, quando le attrezzature sono utilizzate conformemente a tali allegati per il trasporto di gas della classe 2, esclusi i gas o gli oggetti con le cifre 6 e 7 nel codice di classificazione, e per il trasporto delle sostanze pericolose di altre classi elencate nell’allegato I, che sono i sei numeri UN 1051, 1052, 1745, 1746, 1790 e 2495. Le cartucce di gas UN 2037 sono espressamente incluse. Sono espressamente esclusi gli aerosol UN 1950, i recipienti criogenici aperti, le bombole per gas per apparecchi respiratori, gli estintori UN 1044, le attrezzature esentate ai sensi del punto 1.1.3.2 di tali allegati e quelle esentate dalle norme di costruzione e di prova degli imballaggi in base alle disposizioni speciali del capitolo 3.3. La direttiva non si applica nemmeno alle attrezzature immesse sul mercato prima della data di attuazione della direttiva 1999/36/CE che non sono state rivalutate, né alle attrezzature utilizzate esclusivamente per il trasporto tra Stati membri e paesi terzi.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02010L0035-20260530 · Art. 1(2) to (4), Art. 2, point (1), and Annex I"
    },
    {
      "q": "Che cos’è il marchio π e in che cosa si distingue dalla marcatura CE?",
      "a": "Il marchio π indica che le attrezzature a pressione trasportabili sono conformi ai requisiti di valutazione della conformità applicabili stabiliti negli allegati della direttiva 2008/68/CE e nella direttiva, ed è l’unico marchio che attesta tale conformità ai fini della direttiva; le attrezzature soggette alla TPED non recano la marcatura CE ai sensi di questa direttiva. Può essere apposto solo dal fabbricante oppure, in caso di rivalutazione, secondo quanto previsto dall’allegato III, e per le bombole per gas già conformi alle direttive 84/525/CEE, 84/526/CEE o 84/527/CEE dall’organismo notificato o sotto la sua sorveglianza. Deve rispettare le proporzioni del disegno graduato dell’articolo 15, paragrafo 1, avere un’altezza di almeno 5 mm, o di 2,5 mm per le attrezzature con diametro pari o inferiore a 140 mm, essere apposto in modo visibile, leggibile e indelebile sulle attrezzature o sulla loro targhetta dati e sulle parti smontabili con funzione diretta di sicurezza prima che siano immesse sul mercato, e deve essere seguito dal numero di identificazione dell’organismo notificato che ha partecipato alle ispezioni e alle prove iniziali. Sono vietati i marchi che possano indurre in errore i terzi circa il suo significato o la sua forma.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02010L0035-20260530 · Art. 2, point (16), Art. 14 and Art. 15"
    },
    {
      "q": "Chi esegue le ispezioni periodiche e intermedie e che cosa accade se una bombola è scaduta?",
      "a": "L’ispezione periodica, l’ispezione intermedia e il controllo eccezionale sono definiti per rinvio agli allegati della direttiva 2008/68/CE, che stabiliscono sia le procedure sia gli intervalli, e sono eseguiti dagli organismi notificati ai sensi della direttiva secondo i termini della loro notifica. Le attrezzature che recano già il marchio π o i marchi delle direttive 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE o 1999/36/CE restano soggette a tali controlli per tutta la loro vita utile e devono inoltre rispettare le specifiche della documentazione secondo cui sono state fabbricate. La data dell’ispezione periodica o, se del caso, intermedia è apposta insieme al numero di identificazione dell’organismo notificato responsabile. Il proprietario che ritiene o ha motivo di ritenere che le attrezzature non siano conformi a tali allegati, compresi i requisiti di ispezione periodica, non deve né metterle a disposizione né utilizzarle finché non siano state rese conformi, e l’operatore può utilizzare solo attrezzature conformi; un recipiente scaduto non può quindi essere legittimamente riempito o utilizzato finché non sia stato nuovamente ispezionato. I rapporti delle ispezioni periodiche, delle ispezioni intermedie e dei controlli eccezionali rilasciati da un organismo notificato sono validi in tutti gli Stati membri.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02010L0035-20260530 · Art. 2, points (18) to (20), Art. 8(1), Art. 9(1), Art. 12(2) and (3), Art. 15(7) and Art. 26(1)"
    },
    {
      "q": "Come funziona la rivalutazione della conformità per bombole e cisterne più vecchie?",
      "a": "La rivalutazione della conformità è la procedura intrapresa su richiesta del proprietario o dell’operatore per la valutazione successiva di attrezzature fabbricate e immesse sul mercato prima della data di attuazione della direttiva 1999/36/CE (1° luglio 2001, oppure 1° luglio 2005 per fusti a pressione, pacchi di bombole e cisterne), ed è stabilita dall’allegato III. Il proprietario o l’operatore fornisce a un organismo notificato di tipo A conforme alla norma EN ISO/IEC 17020:2004 e notificato per la rivalutazione le informazioni che identificano con precisione le attrezzature, tra cui origine, regole di progettazione e, per le bombole di acetilene, dettagli del materiale poroso, insieme a eventuali restrizioni d’uso prescritte e a eventuali annotazioni su possibili danni o riparazioni. Sulla base di tali informazioni e, se del caso, di ulteriori ispezioni, l’organismo valuta se le attrezzature offrono almeno lo stesso grado di sicurezza delle attrezzature conformi agli allegati della direttiva 2008/68/CE. Se il risultato è soddisfacente, le attrezzature sono sottoposte a un’ispezione periodica; se questa è superata, il marchio π è apposto dall’organismo notificato responsabile dell’ispezione periodica, o sotto la sua sorveglianza, seguito dal suo numero di identificazione, e viene rilasciato un certificato di rivalutazione. Per i recipienti a pressione fabbricati in serie, uno Stato membro può consentire la rivalutazione dei singoli recipienti da parte dell’organismo notificato per l’ispezione periodica, una volta che il tipo sia stato valutato da un organismo di tipo A e sia stato rilasciato un certificato di rivalutazione del tipo, che deve precisare che non autorizza la fabbricazione.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02010L0035-20260530 · Art. 2, point (17), Art. 13 and Annex III, points 1 to 8"
    },
    {
      "q": "Chi fa rispettare la TPED in Danimarca?",
      "a": "La direttiva è attuata dal decreto n. 483 del 28 maggio 2026 sulla costruzione delle attrezzature a pressione trasportabili, in vigore dal 30 maggio 2026, che riproduce la direttiva, come modificata, nel suo allegato 1 e ha sostituito il decreto n. 685 del 10 giugno 2013. Il decreto si fonda sulla legge sui prodotti, che elenca la direttiva come settore di prodotti n. 6 e designa l’Erhvervsstyrelsen come autorità di controllo; la Sikkerhedsstyrelsen svolge il controllo delle attrezzature a pressione trasportabili dal 1° dicembre 2018 ed è dal gennaio 2026 il dipartimento Markedsovervågning dell’Erhvervsstyrelsen, mentre la guida della stessa autorità di controllo sulle attrezzature a pressione precisa che l’Arbejdstilsynet resta l’autorità di vigilanza del mercato per le attrezzature a pressione e i recipienti a pressione fabbricati su ordinazione e per le attrezzature importate da paesi terzi per le attività offshore di petrolio e gas ai sensi della legge sulla sicurezza offshore. Tale guida è scritta per le attrezzature a pressione e i recipienti a pressione, non per le attrezzature a pressione trasportabili, il cui campo di applicazione è fissato dagli allegati ADR e RID della direttiva 2008/68/CE e che non conoscono la categoria «fabbricato su ordinazione»; per le attrezzature a pressione trasportabili può applicarsi soltanto il ramo offshore. Tale ripartizione opera attraverso il § 9, comma 2, della legge sui prodotti, secondo cui l’autorità che vigila su altre normative relative a rischi specifici per determinati prodotti è l’autorità di controllo competente; il decreto n. 483 del 28 maggio 2026 non menziona affatto l’Arbejdstilsynet, e la legge sui prodotti non lo designa per questo settore di prodotti. L’Erhvervsstyrelsen designa gli organismi notificati danesi, che devono essere persone giuridiche stabilite in Danimarca, accreditate dalla DANAK per il compito e conformi agli articoli 20, 21, 26, 27 e 29 della direttiva, ne cura la vigilanza, tratta i reclami contro le loro decisioni entro 4 settimane, può consentire la rivalutazione semplificata dei recipienti fabbricati in serie e rilascia le autorizzazioni di emergenza. Le norme sul trasporto su strada, per ferrovia e per vie navigabili interne sono invece fatte rispettare dalle autorità dei trasporti e della gestione delle emergenze, non dall’Erhvervsstyrelsen.",
      "source": "https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2026/483 · § 1, § 3, § 5, § 6, § 7, § 10, § 12 and § 13; https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2026/22 · § 2, stk. 1, nr. 6, § 9 and § 37; https://www.sik.dk/erhverv/produkter/trykudstyr/love-og-regler/regler-trykbaerende-udstyr-og-simple-trykbeholdere; https://erhvervsstyrelsen.dk/sikkerhedsstyrelsen-en-del-af-erhvervsstyrelsen"
    },
    {
      "q": "Che cosa ha cambiato la direttiva (UE) 2024/2749 per le attrezzature a pressione trasportabili?",
      "a": "Ha aggiunto all’articolo 2 le definizioni di beni rilevanti per la crisi e di modalità di emergenza del mercato interno e ha inserito il capo 5 bis, articoli da 33 bis a 33 quinquies, insieme a una procedura di comitato all’articolo 38 bis che si avvale del comitato per il trasporto di merci pericolose istituito dall’articolo 9 della direttiva 2008/68/CE. Le misure si applicano soltanto se la Commissione ha adottato un atto di esecuzione ai sensi dell’articolo 28 del regolamento (UE) 2024/2747 per le attrezzature a pressione trasportabili, soltanto alle attrezzature designate come beni rilevanti per la crisi e soltanto durante una modalità di emergenza del mercato interno attivata. Gli organismi notificati danno allora priorità alle domande relative a tali attrezzature senza costi aggiuntivi sproporzionati e compiono sforzi ragionevoli per aumentare la capacità di prova; uno Stato membro può autorizzare l’immissione sul mercato nel proprio territorio di attrezzature specifiche per le quali non sono state eseguite le procedure degli organismi notificati ma la conformità è stata dimostrata secondo quanto prescritto dall’autorizzazione; la Commissione può estendere l’autorizzazione a tutta l’Unione, nel qual caso le attrezzature devono recare l’informazione che sono immesse sul mercato come bene rilevante per la crisi; tali attrezzature non recano il marchio π e l’articolo 16 sulla libera circolazione non si applica loro; e la vigilanza del mercato per le attrezzature elencate è resa prioritaria con assistenza reciproca tra le autorità. Gli Stati membri applicano le misure di recepimento dal 30 maggio 2026.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024L2749 · Art. 3 and Art. 11; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02010L0035-20260530 · Art. 2, points (27) and (28), Art. 33a to Art. 33d and Art. 38a"
    },
    {
      "q": "I proprietari e gli operatori di bombole per gas hanno obblighi propri?",
      "a": "Sì. La direttiva è insolita tra le direttive sui prodotti perché pone obblighi su chi possiede e utilizza le attrezzature, non soltanto su chi le immette sul mercato. Il proprietario non deve mettere a disposizione né utilizzare attrezzature che ritiene o ha motivo di ritenere non conformi agli allegati della direttiva 2008/68/CE, compresi i requisiti di ispezione periodica, finché non siano state rese conformi, deve informare il fabbricante, l’importatore o il distributore e le autorità di vigilanza del mercato quando presentano un rischio, deve documentare tali casi e le misure correttive, deve evitare che le condizioni di stoccaggio e trasporto ne compromettano la conformità e può fornire agli operatori solo informazioni conformi. L’operatore, ossia chiunque riempia, stocchi temporaneamente in relazione al trasporto, svuoti o riempia di nuovo le attrezzature, può utilizzare solo attrezzature conformi e deve informare il proprietario e le autorità di vigilanza del mercato quando le attrezzature presentano un rischio. Entrambi sono operatori economici quando agiscono nell’ambito di un’attività commerciale o di servizio pubblico e devono identificare i propri fornitori e clienti per almeno 10 anni. L’articolo 8 non si applica ai privati che utilizzano le attrezzature per uso personale o domestico o per attività ricreative o sportive.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02010L0035-20260530 · Art. 2, points (5), (12), (13) and (14), Art. 8, Art. 9 and Art. 11"
    }
  ],
  "changelog": [
    {
      "date": "2026-09-13",
      "kind": "guidance",
      "title": "Guida ricostruita sul modello SPEC-62 a partire dal testo consolidato",
      "summary": "La guida è stata riscritta a partire dal testo consolidato della direttiva 2010/35/UE del 30 maggio 2026, dell’atto di base, della direttiva (UE) 2024/2749, del testo consolidato della direttiva 2008/68/CE del 12 maggio 2026, della direttiva delegata (UE) 2025/149 della Commissione, del regolamento (UE) 2019/1020, della direttiva 2014/68/UE, dei decreti danesi n. 685 del 10 giugno 2013 e n. 483 del 28 maggio 2026, della legge sui prodotti e delle pagine della Sikkerhedsstyrelsen. Diverse affermazioni della guida precedente sono corrette: le regole tecniche provengono dai capitoli 6.2 e 6.8 degli allegati della direttiva 2008/68/CE e non dall’ADR, dal RID e dall’ADN in astratto, e tali allegati rinviano alle edizioni del 1° gennaio 2025 dalla direttiva delegata (UE) 2025/149; le esclusioni esatte dell’articolo 2, punto 1, e le sei sostanze dell’allegato I sostituiscono la precedente descrizione generale del campo di applicazione; sono indicate le regole sul marchio π degli articoli 14 e 15, comprese le altezze minime di 5 mm e 2,5 mm; l’affermazione precedente secondo cui la direttiva abrogata era la sola direttiva 1999/36/CE è corretta in cinque direttive abrogate; sono aggiunte le date di applicazione scaglionate del 1° luglio 2011, del 1° gennaio 2012 e del 1° luglio 2013; l’affermazione precedente secondo cui la Sikkerhedsstyrelsen è l’autorità competente è corretta in Erhvervsstyrelsen come autorità di controllo tramite il suo dipartimento Markedsovervågning, con l’Arbejdstilsynet per le attrezzature su misura e offshore; il decreto danese di attuazione è il decreto n. 483 del 28 maggio 2026; e il riferimento alla vigilanza del mercato negli articoli 16 e 30 è letto come riferito al regolamento (UE) 2019/1020.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02010L0035-20260530 · Art. 1, Art. 2, Art. 12 to Art. 15, Art. 39, Art. 42 and Annexes I to III"
    },
    {
      "date": "2026-05-30",
      "kind": "applies",
      "title": "Si applicano le procedure di emergenza; in vigore il decreto danese n. 483/2026",
      "summary": "Gli Stati membri applicano dal 30 maggio 2026 le misure di recepimento della direttiva (UE) 2024/2749, quindi le procedure del capo 5 bis per le attrezzature a pressione trasportabili rilevanti per la crisi possono essere attivate dalla Commissione durante una modalità di emergenza del mercato interno. In Danimarca entra in vigore il decreto n. 483 del 28 maggio 2026, che abroga il decreto n. 685 del 10 giugno 2013, colloca le norme danesi sotto la legge sui prodotti, sostituisce l’Arbejdstilsynet con l’Erhvervsstyrelsen come autorità che designa e vigila sugli organismi notificati e tratta i reclami, aggiunge i § 7 e § 8 sulle procedure di emergenza con etichettatura in danese o in inglese e ripropone la direttiva, come modificata, nell’allegato 1.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024L2749 · Art. 11(2); https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2026/483 · § 6, § 7, § 8, § 12 and § 13"
    },
    {
      "date": "2025-06-30",
      "kind": "applies",
      "title": "Le edizioni del 1° gennaio 2025 di ADR, RID e ADN diventano la base tecnica",
      "summary": "La direttiva delegata (UE) 2025/149 della Commissione, del 15 novembre 2024, ha sostituito la sezione I.1 dell’allegato I, la sezione II.1 dell’allegato II e la sezione III.1 dell’allegato III della direttiva 2008/68/CE con l’ADR, il RID e l’ADN applicabili dal 1° gennaio 2025, e gli Stati membri dovevano mettere in vigore le disposizioni di recepimento entro il 30 giugno 2025. Poiché la direttiva 2010/35/UE definisce la valutazione della conformità, la documentazione tecnica, l’ispezione periodica e intermedia e i controlli eccezionali per rinvio a tali allegati, il contenuto di ciascuno di questi obblighi si è spostato con essi.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32025L0149 · Art. 1 and Art. 2; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02008L0068-20260512 · Annex I Section I.1, Annex II Section II.1 and Annex III Section III.1"
    },
    {
      "date": "2025-04-22",
      "kind": "amendment",
      "title": "Pubblicata la rettifica della direttiva (UE) 2024/2749",
      "summary": "Rettifica della direttiva (UE) 2024/2749, pubblicata nella GU L, 2025/90340 del 22 aprile 2025. È una rettifica della versione inglese e corregge un solo punto di questa direttiva: nell’articolo 33 quater, paragrafo 9, inserito nella direttiva 2010/35/UE, il rinvio alle procedure di valutazione della conformità è stato corretto da «articolo 18» ad «articolo 12», che è la disposizione di questa direttiva sulla conformità. Compare come indicazione C1 all’articolo 33 quater, paragrafo 9, del testo consolidato.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02010L0035-20260530 · amendment table and the C1 mark at Art. 33c(9)"
    },
    {
      "date": "2024-11-28",
      "kind": "amendment",
      "title": "Entra in vigore la direttiva (UE) 2024/2749",
      "summary": "La direttiva del 9 ottobre 2024, pubblicata nella GU L l’8 novembre 2024, aggiunge all’articolo 2 della direttiva 2010/35/UE le definizioni di beni rilevanti per la crisi e di modalità di emergenza del mercato interno e inserisce il capo 5 bis, articoli da 33 bis a 33 quinquies, sulla priorità della valutazione della conformità, sulle autorizzazioni nazionali senza le procedure degli organismi notificati, sulla vigilanza del mercato resa prioritaria e sull’assistenza reciproca durante una modalità di emergenza del mercato interno, insieme alla procedura di comitato dell’articolo 38 bis; recepimento entro il 29 maggio 2026.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024L2749 · Art. 3, Art. 11 and Art. 12"
    },
    {
      "date": "2021-07-16",
      "kind": "applies",
      "title": "Il regolamento (UE) 2019/1020 sostituisce gli articoli sulla vigilanza del mercato del regolamento (CE) n. 765/2008",
      "summary": "Il capo III, articoli da 15 a 29, del regolamento (CE) n. 765/2008, citato dagli articoli 16 e 30 della direttiva, è soppresso, e l’articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1020 prevede che i riferimenti alle disposizioni soppresse del regolamento (CE) n. 765/2008 si intendano fatti al nuovo regolamento e si leggano secondo la tavola di concordanza del suo allegato III: l’articolo 20 del regolamento (CE) n. 765/2008 citato dall’articolo 30, paragrafo 1, della direttiva è oggi l’articolo 19 del regolamento, e l’articolo 21, citato per l’azione correttiva, è oggi l’articolo 18. È proprio l’inserimento della direttiva al punto 37 dell’allegato I a farla rientrare nel capo del regolamento dedicato alla vigilanza del mercato; la direttiva è inoltre elencata al punto 15 del suo allegato II, tra gli atti della normativa di armonizzazione dell’Unione privi di disposizioni sulle sanzioni, quindi l’articolo 41 del regolamento impone sanzioni nazionali effettive, proporzionate e dissuasive. La direttiva non figura nell’elenco dell’articolo 4, paragrafo 5, quindi l’obbligo del regolamento di avere un operatore economico stabilito nell’Unione responsabile del prodotto non discende da tale articolo per le attrezzature a pressione trasportabili.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1020 · Art. 4(5), Art. 39(1) and (2), Art. 41, Art. 44, Annex I point 37, Annex II point 15 and Annex III"
    },
    {
      "date": "2018-12-01",
      "kind": "applies",
      "title": "La Sikkerhedsstyrelsen assume il controllo delle attrezzature a pressione trasportabili in Danimarca",
      "summary": "Dal 1° dicembre 2018 la Sikkerhedsstyrelsen è responsabile della vigilanza generale del mercato sulle attrezzature a pressione trasportabili; secondo la guida dell’autorità di controllo sulle attrezzature a pressione, l’Arbejdstilsynet mantiene la responsabilità delle attrezzature fabbricate su ordinazione e di quelle importate da paesi terzi per le attività offshore di petrolio e gas contemplate dalla legge sulla sicurezza offshore — per le attrezzature a pressione trasportabili può applicarsi soltanto il ramo offshore. Dal gennaio 2026 la Sikkerhedsstyrelsen è il dipartimento Markedsovervågning dell’Erhvervsstyrelsen.",
      "source": "https://www.sik.dk/erhverv/produkter/trykudstyr/love-og-regler/regler-trykbaerende-udstyr-og-simple-trykbeholdere; https://erhvervsstyrelsen.dk/sikkerhedsstyrelsen-en-del-af-erhvervsstyrelsen"
    },
    {
      "date": "2013-07-01",
      "kind": "applies",
      "title": "La direttiva si applica alle attrezzature per UN 1745, UN 1746 e UN 2495; in vigore il decreto danese n. 685/2013",
      "summary": "Gli Stati membri dovevano applicare le disposizioni di recepimento ai recipienti a pressione, alle relative valvole e agli altri accessori utilizzati per il trasporto di pentafluoruro di bromo, trifluoruro di bromo e pentafluoruro di iodio al più tardi dal 1° luglio 2013. In Danimarca il decreto n. 685 del 10 giugno 2013 è entrato in vigore lo stesso giorno, riproducendo la direttiva come suo allegato 1 e abrogando il decreto n. 732 del 27 giugno 2011.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02010L0035-20260530 · Art. 42(4) and Annex I; https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2013/685 · § 1 and § 11"
    },
    {
      "date": "2011-07-01",
      "kind": "applies",
      "title": "La direttiva 2010/35/UE sostituisce le cinque direttive precedenti",
      "summary": "Gli Stati membri dovevano mettere in vigore le leggi di recepimento entro il 30 giugno 2011, e le direttive 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE sono state abrogate con effetto dal 1° luglio 2011, con i riferimenti alla direttiva 1999/36/CE da intendersi fatti alla presente direttiva. I certificati CEE di approvazione del modello rilasciati ai sensi delle direttive 84/525/CEE, 84/526/CEE e 84/527/CEE e i certificati CE di esame del progetto rilasciati ai sensi della direttiva 1999/36/CE sono riconosciuti equivalenti ai certificati di approvazione del tipo degli allegati della direttiva 2008/68/CE e seguono le loro norme di riconoscimento a durata limitata, e le valvole e gli accessori marcati ai sensi della direttiva 97/23/CE conformemente all’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 1999/36/CE possono ancora essere utilizzati.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02010L0035-20260530 · Art. 39, Art. 40 and Art. 42(1)"
    },
    {
      "date": "2010-07-20",
      "kind": "in-force",
      "title": "Entra in vigore la direttiva 2010/35/UE",
      "summary": "Adottata il 16 giugno 2010 sulla base dell’articolo 91 TFUE per aggiornare la direttiva 1999/36/CE alla luce della direttiva 2008/68/CE e del quadro comune per la commercializzazione dei prodotti della decisione n. 768/2008/CE, e pubblicata nella GU L 165 del 30 giugno 2010, la direttiva è entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione. Gli Stati membri avevano tempo fino al 30 giugno 2011 per recepirla, fino al 1° gennaio 2012 per applicare l’articolo 21, paragrafo 2, lettera d), e fino al 1° luglio 2013 per applicarla alle attrezzature per UN 1745, UN 1746 e UN 2495.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32010L0035 · recitals 1 to 6, Art. 42 and Art. 43"
    }
  ],
  "sources": [
    {
      "label": "Direttiva 2010/35/UE sulle attrezzature a pressione trasportabili, testo consolidato del 30 maggio 2026 (EUR-Lex)",
      "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02010L0035-20260530"
    },
    {
      "label": "Direttiva 2010/35/UE sulle attrezzature a pressione trasportabili, come pubblicata nella GU L 165 del 30 giugno 2010 (EUR-Lex)",
      "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32010L0035"
    },
    {
      "label": "Informazioni documentali, date, rettifiche e relazioni per il CELEX 32010L0035 (EUR-Lex)",
      "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32010L0035"
    },
    {
      "label": "Direttiva 2008/68/CE sul trasporto interno di merci pericolose, testo consolidato del 12 maggio 2026, i cui allegati recano l’ADR, il RID e l’ADN (EUR-Lex)",
      "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02008L0068-20260512"
    },
    {
      "label": "Trasporto interno di merci pericolose, sintesi della direttiva 2008/68/CE (EUR-Lex)",
      "url": "https://eur-lex.europa.eu/EN/legal-content/summary/inland-transport-of-dangerous-goods.html"
    },
    {
      "label": "Direttiva delegata (UE) 2025/149 della Commissione che introduce negli allegati della direttiva 2008/68/CE le edizioni del 1° gennaio 2025 dell’ADR, del RID e dell’ADN (EUR-Lex)",
      "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32025L0149"
    },
    {
      "label": "Direttiva (UE) 2024/2749 sulle procedure di emergenza per la valutazione della conformità, la presunzione di conformità, le specifiche comuni e la vigilanza del mercato durante un’emergenza del mercato interno (EUR-Lex)",
      "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024L2749"
    },
    {
      "label": "Direttiva 1999/36/CE del Consiglio sulle attrezzature a pressione trasportabili, abrogata dal 1° luglio 2011 (EUR-Lex)",
      "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:31999L0036"
    },
    {
      "label": "Decisione 2001/107/CE della Commissione che differisce al 1° luglio 2003 la data di attuazione della direttiva 1999/36/CE per fusti a pressione, pacchi di bombole e cisterne (EUR-Lex)",
      "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32001D0107"
    },
    {
      "label": "Decisione 2003/525/CE della Commissione che differisce al 1° luglio 2005 la data di attuazione della direttiva 1999/36/CE per fusti a pressione, pacchi di bombole e cisterne (EUR-Lex)",
      "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32003D0525"
    },
    {
      "label": "Regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti (EUR-Lex)",
      "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1020"
    },
    {
      "label": "Banca dati degli organismi notificati, Single Market Compliance Space (Commissione europea)",
      "url": "https://webgate.ec.europa.eu/single-market-compliance-space/notified-bodies/notified-body-list"
    },
    {
      "label": "Bekendtgørelse nr. 483 af 28. maj 2026 om indretning m.v. af transportabelt trykbærende udstyr (Retsinformation)",
      "url": "https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2026/483"
    },
    {
      "label": "Bekendtgørelse nr. 685 af 10. juni 2013 om indretning m.v. af transportabelt trykbærende udstyr, abrogato dal 30 maggio 2026 (Retsinformation)",
      "url": "https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2013/685"
    },
    {
      "label": "Bekendtgørelse af lov om produkter og markedsovervågning, LBK nr. 22 af 8. januar 2026 (Retsinformation)",
      "url": "https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2026/22"
    },
    {
      "label": "Regler for transportabelt trykbærende udstyr (Sikkerhedsstyrelsen, Erhvervsstyrelsen Markedsovervågning)",
      "url": "https://www.sik.dk/erhverv/produkter/trykudstyr/love-og-regler/regler-transportabelt-trykbaerende-udstyr"
    },
    {
      "label": "Kontrol med transportabelt trykbærende udstyr (Sikkerhedsstyrelsen, Erhvervsstyrelsen Markedsovervågning)",
      "url": "https://www.sik.dk/erhverv/produkter/trykudstyr/vejledninger/kontrol-transportabelt-trykbaerende-udstyr"
    },
    {
      "label": "Sikkerhedsstyrelsen, en del af Erhvervsstyrelsen dal gennaio 2026 (Erhvervsstyrelsen)",
      "url": "https://erhvervsstyrelsen.dk/sikkerhedsstyrelsen-en-del-af-erhvervsstyrelsen"
    }
  ],
  "reviewer": {
    "name": "Conphora compliance team",
    "role": "Redattori di conformità, Conphora"
  },
  "reviewedAt": "2026-09-24",
  "nextReview": "2027-03-13",
  "links": {
    "tools": [],
    "courses": [],
    "related": {
      "en": "/regulations/tped/",
      "dk": "/dk/eu-regulativer/tped/"
    }
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