{
  "$schema": "https://www.conphora.com/schemas/regulation-page.json",
  "code": "CER",
  "locale": "it",
  "url": "https://www.conphora.com/it/regolamenti-ue/cer/",
  "json": "https://www.conphora.com/it/regolamenti-ue/cer.json",
  "summaryPdf": "https://www.conphora.com/it/regolamenti-ue/cer/summary.pdf",
  "dateModified": "2026-09-11",
  "regulation": {
    "code": "CER",
    "name": "Direttiva 84/500/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1984, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli oggetti di ceramica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari",
    "shortName": "Direttiva sulle ceramiche",
    "reference": "Direttiva 84/500/CEE del Consiglio",
    "celex": "31984L0500",
    "eurlex": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31984L0500",
    "actType": "Directive",
    "category": "Food & Cosmetics",
    "inForce": "1984-10-17",
    "appliesFrom": "1989-10-17",
    "changing": false,
    "video": "regulation-cer"
  },
  "answer": "La direttiva limita il piombo e il cadmio che stoviglie, pentole e contenitori ceramici per alimenti possono cedere ai cibi e richiede una dichiarazione scritta di conformità del fabbricante o di un venditore stabilito nell’UE. Gli articoli non conformi sono vietati dal 17 ottobre 1989; le regole sulla dichiarazione (direttiva 2005/31/CE) si applicano dal 20 maggio 2006.",
  "description": "Guida alla CER: la direttiva sulle ceramiche e la cessione di piombo e cadmio dagli oggetti di ceramica destinati al contatto con gli alimenti, a chi si applica, i limiti per categoria, la prova con acido acetico, la dichiarazione di conformità, la disciplina danese, le date chiave e come conformarsi.",
  "enforcedBy": "Gli Stati membri fanno rispettare le leggi nazionali di recepimento della direttiva mediante i controlli ufficiali previsti dal quadro sui materiali a contatto con gli alimenti, il regolamento (CE) n. 1935/2004, di cui la direttiva è una misura specifica; in Danimarca la disciplina è amministrata da Fødevarestyrelsen (l’amministrazione danese per la veterinaria e gli alimenti): il decreto n. 681 del 25 maggio 2020 sui materiali a contatto con gli alimenti è stato emanato da Fødevarestyrelsen ai sensi della legge danese sugli alimenti (§§ 25, 25 a, 49, comma 1, e 60, comma 3) e dei poteri delegati, attua la direttiva, estende gli stessi limiti di piombo e cadmio agli oggetti smaltati e di vetro, aggiunge un limite per il bordo dei recipienti per bere e designa Fødevarestyrelsen come autorità cui notificare il ritiro dei materiali non conformi. Gli strumenti sono il divieto di commercializzazione degli articoli non conformi, l’obbligo dell’operatore di ritirarli, di notificarlo a Fødevarestyrelsen e di informare i consumatori o di richiamare i prodotti presso di loro, il diritto delle autorità di esigere la dichiarazione di conformità e la documentazione di prova sottostante, la sospensione nazionale temporanea dei limiti UE per motivi di salute e sanzioni nazionali che devono essere effettive, proporzionate e dissuasive, che in Danimarca consistono in ammende e nella reclusione fino a due anni per le violazioni intenzionali o gravemente colpose che nuocciono alla salute o la mettono in pericolo oppure perseguono un vantaggio economico.",
  "keyDates": [
    {
      "date": "1984-10-15",
      "label": "La direttiva 84/500/CEE è adottata dal Consiglio a Lussemburgo",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31984L0500 · title and signature block after Art. 6"
    },
    {
      "date": "1984-10-17",
      "label": "Notifica della direttiva agli Stati membri; da questa data decorrono i termini di recepimento dell’articolo 5",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:01984L0500-20050520 · Art. 5(1) and footnote 5 to Art. 4(1)"
    },
    {
      "date": "1984-10-20",
      "label": "Pubblicazione nella GU L 277 del 20 ottobre 1984, pag. 12",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:31984L0500 · OJ L 277, 20.10.1984, p. 12"
    },
    {
      "date": "1987-10-17",
      "label": "Tre anni dopo la notifica: gli Stati membri devono consentire il commercio degli oggetti di ceramica conformi alla direttiva; termine entro cui il Consiglio doveva fissare i limiti per le parti a contatto con la bocca e la Commissione riesaminare i limiti e le condizioni di illuminazione della prova",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:01984L0500-20050520 · Art. 4 and Art. 5(1), first indent"
    },
    {
      "date": "1989-10-17",
      "label": "Cinque anni dopo la notifica: è vietata l’immissione sul mercato degli oggetti di ceramica non conformi alla direttiva; gli Stati membri possono vietarne anche la fabbricazione",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:01984L0500-20050520 · Art. 5(1), second indent, and Art. 5(2)"
    },
    {
      "date": "2004-12-03",
      "label": "Entra in vigore il regolamento (CE) n. 1935/2004: il quadro per tutti i materiali a contatto con gli alimenti, con la ceramica tra i 17 gruppi di materiali per i quali possono essere adottate misure specifiche; la direttiva 89/109/CEE è abrogata",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02004R1935-20210327 · Art. 5(1), Art. 26, Art. 28 and Annex I, point 3"
    },
    {
      "date": "2005-05-20",
      "label": "Entra in vigore la direttiva 2005/31/CE della Commissione, il ventesimo giorno dopo la pubblicazione nella GU L 110 del 30 aprile 2005: inserisce l’articolo 2 bis sulla dichiarazione di conformità, sostituisce l’allegato II con criteri di prestazione per il metodo di analisi e aggiunge l’allegato III",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32005L0031 · Art. 1 and Art. 3"
    },
    {
      "date": "2006-05-20",
      "label": "Termine per gli Stati membri per adottare e pubblicare le leggi di recepimento della direttiva 2005/31/CE; da questa data devono essere consentiti il commercio e l’uso degli oggetti di ceramica conformi ad essa",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32005L0031 · Art. 2(1), first subparagraph and point (a)"
    },
    {
      "date": "2006-10-27",
      "label": "Si applica l’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1935/2004: sistemi di rintracciabilità per identificare le imprese da cui e a cui sono stati forniti gli oggetti di ceramica",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02004R1935-20210327 · Art. 17 and Art. 28"
    },
    {
      "date": "2007-05-20",
      "label": "Sono vietate la fabbricazione e l’importazione nella Comunità di oggetti di ceramica non conformi alla direttiva 2005/31/CE (dichiarazione di conformità, documentazione giustificativa, criteri di prestazione analitici)",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32005L0031 · Art. 2(1), point (b)"
    },
    {
      "date": "2008-08-01",
      "label": "Si applica il regolamento (CE) n. 2023/2006 sulle buone pratiche di fabbricazione a tutti i settori e a tutte le fasi di fabbricazione, trasformazione e distribuzione dei materiali a contatto con gli alimenti, fino alla produzione delle sostanze di partenza esclusa, ceramica compresa",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32006R2023 · Art. 1, Art. 2 and Art. 8"
    },
    {
      "date": "2019-12-14",
      "label": "Si applica il regolamento (UE) 2017/625 sui controlli ufficiali, che abroga il regolamento (CE) n. 882/2004 ancora citato dall’articolo 24, paragrafo 3, del regolamento quadro",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R0625 · Art. 146(1) and Art. 167(1)"
    },
    {
      "date": "2020-07-01",
      "label": "Entra in vigore il decreto danese n. 681 del 25 maggio 2020 sui materiali a contatto con gli alimenti, che sostituisce il decreto n. 1248 del 30 ottobre 2018: attua la direttiva, applica gli stessi limiti di piombo e cadmio agli oggetti di ceramica, agli oggetti smaltati e al vetro, aggiunge un limite per il bordo e richiede la dichiarazione di conformità delle ceramiche fino alla vendita al dettaglio compresa",
      "source": "https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/681 · footnote 1, § 14, § 15, § 25 and bilag 4, 5 and 6"
    },
    {
      "date": "2025-07-17",
      "label": "Ricevuta la notifica TRIS 2025/0387/DK: la Danimarca notifica un progetto di decreto che abrogherebbe il decreto n. 681 del 25 maggio 2020, avrebbe effetto dal 1° gennaio 2026 e applicherebbe limiti di piombo e cadmio più bassi, espressi in microgrammi, agli oggetti di ceramica, agli oggetti smaltati e al vetro dal 1° luglio 2026; lo status quo è prorogato al 19 gennaio 2026, la Spagna ha emesso un parere circostanziato e, al 17 settembre 2026, Retsinformation elenca ancora il decreto n. 681 come decreto in vigore",
      "source": "https://technical-regulation-information-system.ec.europa.eu/en/notification/27084 · notification detail; https://technical-regulation-information-system.ec.europa.eu/en/notification/27084/text/D/DA · § 10, § 16 and bilag 5; https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/681 · document status"
    }
  ],
  "amendedBy": [
    {
      "reference": "Direttiva 2005/31/CE della Commissione",
      "celex": "32005L0031",
      "date": "2005-05-20",
      "summary": "La direttiva della Commissione del 29 aprile 2005, adottata ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1935/2004 e pubblicata nella GU L 110 del 30 aprile 2005, ha inserito l’articolo 2 bis: gli oggetti di ceramica non ancora a contatto con gli alimenti devono essere accompagnati, in tutte le fasi di commercializzazione fino alla vendita al dettaglio compresa, da una dichiarazione scritta di conformità rilasciata dal fabbricante o da un venditore stabilito nella Comunità, e il fabbricante o l’importatore deve mettere a disposizione delle autorità, su richiesta, i risultati delle analisi, le condizioni di prova e i dati del laboratorio. Ha sostituito l’allegato II con criteri di prestazione per qualsiasi metodo di analisi strumentale (limiti di rilevabilità di 0,1 mg/l per il piombo e 0,01 mg/l per il cadmio, limiti di quantificazione di 0,2 e 0,02 mg/l, recupero dall’80 al 120 %) e ha aggiunto l’allegato III con il contenuto della dichiarazione. Gli Stati membri dovevano recepirla entro il 20 maggio 2006, consentire gli oggetti conformi da tale data e vietare la fabbricazione e l’importazione di quelli non conformi dal 20 maggio 2007.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32005L0031 · recitals 1 to 5, Art. 1, Art. 2 and Art. 3; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:01984L0500-20050520 · Art. 2a, Annex II and Annex III (M1)"
    }
  ],
  "scope": {
    "appliesTo": [
      "Oggetti di ceramica che, allo stato finito, sono destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, o che sono a contatto con i prodotti alimentari e destinati a tale scopo (art. 1, paragrafo 2)",
      "Per ceramica si intende un prodotto ottenuto da una miscela di materie inorganiche a tenore generalmente elevato di argilla o di silicati, cui possono essere state aggiunte piccole quantità di materie organiche, formato e poi fissato in modo permanente mediante cottura; gli oggetti possono essere invetriati, smaltati e/o decorati (art. 1, paragrafo 3)",
      "Gli oggetti sono ripartiti in tre categorie: oggetti non riempibili e oggetti riempibili di profondità non superiore a 25 mm (categoria 1), tutti gli altri oggetti riempibili (categoria 2), e oggetti da cottura e recipienti da imballaggio e conservazione di capacità superiore a tre litri (categoria 3); in pratica vi rientrano piatti, vassoi e altri oggetti piani, tazze, tazzoni, scodelle, brocche e altri oggetti cavi, oggetti da cottura e recipienti di ceramica per la conservazione (art. 2, paragrafo 4)",
      "Recipienti dotati di coperchio di ceramica, sottoposti a prova separatamente come recipiente e come coperchio, con la somma riferita al solo recipiente (art. 2, paragrafo 3)",
      "Il fabbricante dell’oggetto finito, il venditore stabilito nell’Unione che rilascia la dichiarazione e l’importatore nell’Unione che deve detenere la documentazione di prova (art. 2 bis e allegato III)"
    ],
    "derived": [
      "L’articolo 1, paragrafo 1, definisce ancora la direttiva come direttiva specifica ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 76/893/CEE; la direttiva 89/109/CEE ha abrogato tale direttiva e ha disposto che i riferimenti ad essa si intendano fatti alla direttiva 89/109/CEE (art. 10), e il regolamento (CE) n. 1935/2004 ha a sua volta abrogato la direttiva 89/109/CEE e disposto che i riferimenti alle direttive abrogate si intendano fatti al regolamento (art. 26), per cui il riferimento dell’articolo 1, paragrafo 1, si legge come riferimento al regolamento (CE) n. 1935/2004, e la direttiva 2005/31/CE descrive la direttiva sulle ceramiche come misura specifica ai sensi dell’articolo 5 di tale regolamento, per cui si applicano, oltre ai limiti di piombo e cadmio, i requisiti generali, l’etichettatura, la rintracciabilità e i controlli del quadro",
      "Poiché il regolamento quadro non si applica ai materiali e agli oggetti forniti come antiquariato, le ceramiche antiche sono escluse dal regime dei materiali a contatto con gli alimenti, mentre la direttiva stessa non contiene una clausola sull’antiquariato (regolamento (CE) n. 1935/2004, art. 1, paragrafo 3, lettera a))",
      "L’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), imponeva al Consiglio di fissare, entro tre anni dalla notifica, limiti per le parti degli oggetti di ceramica che vengono a contatto con la bocca; il testo consolidato del 20 maggio 2005 non contiene alcun limite per il bordo, per cui i limiti UE si applicano all’oggetto nel suo insieme, mentre il decreto danese fissa un limite separato per il bordo dei recipienti per bere (bilag 4, kategori I, punto 3)",
      "La ceramica è uno dei 17 gruppi di materiali dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1935/2004; il vetro e il metallo smaltato sono gruppi distinti, privi di una misura specifica UE, per cui si applicano ad essi le disposizioni nazionali ai sensi dell’articolo 6 del regolamento quadro, e la Danimarca applica a livello nazionale i limiti della ceramica agli oggetti smaltati e al vetro (decreto n. 681 del 25 maggio 2020, § 14)",
      "Le buone pratiche di fabbricazione ai sensi del regolamento (CE) n. 2023/2006 si applicano dal 1° agosto 2008 a ogni operatore del settore che fabbrica oggetti di ceramica a contatto con gli alimenti, in tutte le fasi fino alla produzione delle sostanze di partenza esclusa (art. 1, art. 2 e art. 8)"
    ],
    "categories": [
      {
        "id": "flatware-shallow",
        "label": "Piatto, vassoio, piattino, piastrella o altro oggetto di ceramica non riempibile, o riempibile ma di profondità non superiore a 25 mm (categoria 1)"
      },
      {
        "id": "hollowware",
        "label": "Tazza, tazzone, scodella, brocca, teiera o altro oggetto di ceramica riempibile di profondità superiore a 25 mm (categoria 2)"
      },
      {
        "id": "cooking-storage",
        "label": "Oggetti da cottura di ceramica, o recipienti di ceramica da imballaggio e conservazione di capacità superiore a tre litri (categoria 3)"
      },
      {
        "id": "lidded-vessel",
        "label": "Recipiente di ceramica dotato di coperchio di ceramica (casseruola, zuppiera, barattolo per la conservazione)"
      },
      {
        "id": "drinking-vessel-rim",
        "label": "Tazzone, tazza o bicchiere di ceramica da cui si beve direttamente, in cui il bordo tocca la bocca"
      },
      {
        "id": "filled-ceramic-packaging",
        "label": "Imballaggio di ceramica già riempito di alimenti al momento della vendita (vasetto di gres, orcio, bottiglia)"
      },
      {
        "id": "decorative-ceramic",
        "label": "Oggetto decorativo di ceramica non destinato al contatto con gli alimenti (vaso, soprammobile, piatto da parete)"
      },
      {
        "id": "glass-enamel-metal",
        "label": "Oggetto di vetro, cristallo o metallo smaltato per il contatto con gli alimenti (non ceramica)"
      },
      {
        "id": "antique-ceramic",
        "label": "Oggetto di ceramica fornito come antiquariato"
      }
    ],
    "roles": [
      {
        "id": "operator",
        "label": "Operatore del settore (in qualsiasi fase di fabbricazione, trasformazione o distribuzione)",
        "definition": "Le persone fisiche o giuridiche responsabili di garantire il rispetto dei requisiti del quadro sui materiali a contatto con gli alimenti nell’impresa da esse controllata; per impresa si intende ogni soggetto, pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che svolga un’attività connessa a una qualsiasi fase di fabbricazione, trasformazione e distribuzione di materiali e oggetti. Per le ceramiche la direttiva ne menziona tre: il fabbricante, il venditore stabilito nella Comunità e l’importatore.",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02004R1935-20210327 · Art. 2(2), points (c) and (d); https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:01984L0500-20050520 · Art. 2a"
      },
      {
        "id": "manufacturer",
        "label": "Fabbricante dell’oggetto di ceramica finito",
        "definition": "L’impresa che fabbrica l’oggetto di ceramica finito, la cui identità e il cui indirizzo devono figurare nella dichiarazione di conformità; rilascia tale dichiarazione per gli oggetti non ancora a contatto con gli alimenti e deve mettere a disposizione delle autorità nazionali competenti, su richiesta, i risultati delle analisi, le condizioni di prova e il nome e l’indirizzo del laboratorio di prova.",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:01984L0500-20050520 · Art. 2a(1), Art. 2a(2) and Annex III, point 1"
      },
      {
        "id": "importer",
        "label": "Importatore nell’Unione, o venditore stabilito nell’Unione responsabile dell’immissione sul mercato",
        "definition": "L’importatore che importa l’oggetto di ceramica nella Comunità, la cui identità e il cui indirizzo devono figurare nella dichiarazione di conformità accanto a quelli del fabbricante e che, come il fabbricante, deve mettere a disposizione delle autorità, su richiesta, la documentazione di prova; in quanto venditore stabilito nella Comunità può rilasciare egli stesso la dichiarazione. Ai sensi del regolamento quadro il suo nome e il suo indirizzo devono accompagnare l’oggetto come venditore responsabile dell’immissione sul mercato stabilito nella Comunità, e il decreto danese equipara l’importatore al produttore ai fini del ritiro e della notifica.",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:01984L0500-20050520 · Art. 2a(1), Art. 2a(2) and Annex III, point 1; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02004R1935-20210327 · Art. 15(1)(c); https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/681 · § 7"
      },
      {
        "id": "distributor",
        "label": "Distributore, grossista o dettagliante",
        "definition": "Un’impresa nelle fasi di commercializzazione successive alla fabbricazione o all’importazione, fino alla vendita al dettaglio compresa, che detiene oggetti di ceramica per la vendita o li cede; la dichiarazione di conformità deve accompagnare gli oggetti in ciascuna di tali fasi, le informazioni di etichettatura devono essere esposte al dettaglio in una lingua facilmente comprensibile dagli acquirenti, e l’impresa deve essere in grado di identificare i propri fornitori e clienti.",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:01984L0500-20050520 · Art. 2a(1); https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02004R1935-20210327 · Art. 2(1)(b), Art. 15(4), Art. 15(7) and Art. 17(2)"
      }
    ],
    "rules": [
      {
        "categories": [
          "decorative-ceramic"
        ],
        "roles": [
          "*"
        ],
        "size": "any",
        "result": "out-of-scope",
        "note": "La direttiva riguarda solo gli oggetti di ceramica che, allo stato finito, sono destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari o sono a contatto con i prodotti alimentari a tale scopo; la dichiarazione di conformità è stata introdotta proprio per distinguere le ceramiche per il contatto con gli alimenti dagli oggetti decorativi. Un oggetto decorativo non deve essere presentato in modo da indurre i consumatori in errore sul suo uso con gli alimenti.",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:01984L0500-20050520 · Art. 1(2); https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32005L0031 · recital 3; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02004R1935-20210327 · Art. 3(2)"
      },
      {
        "categories": [
          "glass-enamel-metal"
        ],
        "roles": [
          "*"
        ],
        "size": "any",
        "result": "out-of-scope",
        "note": "Il vetro e il metallo smaltato non sono oggetti di ceramica ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, e non hanno una misura specifica UE; restano soggetti ai requisiti generali del regolamento (CE) n. 1935/2004 e alle eventuali misure nazionali adottate ai sensi del suo articolo 6. In Danimarca il decreto n. 681 del 25 maggio 2020 applica gli stessi limiti di piombo e cadmio e la stessa prova agli oggetti smaltati e al vetro.",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:01984L0500-20050520 · Art. 1(3); https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02004R1935-20210327 · Art. 3, Art. 6 and Annex I, points 3, 6 and 8; https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/681 · § 14 and § 16"
      },
      {
        "categories": [
          "antique-ceramic"
        ],
        "roles": [
          "*"
        ],
        "size": "any",
        "result": "depends",
        "note": "Il regolamento (CE) n. 1935/2004 non si applica ai materiali e agli oggetti forniti come antiquariato, e la direttiva è una misura specifica ai sensi di tale regolamento; la direttiva stessa non ha una clausola sull’antiquariato, per cui l’esito dipende dal fatto che un vecchio oggetto di ceramica sia fornito come antiquariato o come stoviglia da usare. Fødevarestyrelsen avverte i consumatori che le vecchie ceramiche invetriate, gli oggetti di famiglia e i ritrovamenti dei mercatini delle pulci possono contenere piombo e che le vetrine colorate ne sono la fonte tipica.",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02004R1935-20210327 · Art. 1(3)(a); https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32005L0031 · recital 1; https://foedevarestyrelsen.dk/kost-og-foedevarer/foedevaresikkerhed/emballage-og-udstyr/materialetyper/keramik; https://foedevarestyrelsen.dk/kost-og-foedevarer/alt-om-mad/kemi-i-maden/koekkengrej"
      },
      {
        "categories": [
          "flatware-shallow"
        ],
        "roles": [
          "manufacturer",
          "importer",
          "distributor",
          "operator"
        ],
        "size": "any",
        "result": "in-scope",
        "note": "Gli oggetti della categoria 1, non riempibili o di profondità interna non superiore a 25 mm misurata dal punto più basso al piano passante per il bordo superiore, possono cedere al massimo 0,8 mg/dm² di piombo e 0,07 mg/dm² di cadmio nella prova dell’allegato I; la superficie è quella della superficie libera del liquido quando l’oggetto è riempito come prescritto.",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:01984L0500-20050520 · Art. 2(4) and Annex I, point 4"
      },
      {
        "categories": [
          "hollowware"
        ],
        "roles": [
          "manufacturer",
          "importer",
          "distributor",
          "operator"
        ],
        "size": "any",
        "result": "in-scope",
        "note": "La categoria 2, tutti gli altri oggetti riempibili, può cedere al massimo 4,0 mg/l di piombo e 0,3 mg/l di cadmio quando è riempita con acido acetico al 4 % fino a 1 mm dal punto di trabocco per 24 ore a 22 °C.",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:01984L0500-20050520 · Art. 2(4) and Annex I, points 2.1 and 3.1"
      },
      {
        "categories": [
          "cooking-storage"
        ],
        "roles": [
          "manufacturer",
          "importer",
          "distributor",
          "operator"
        ],
        "size": "any",
        "result": "in-scope",
        "note": "La categoria 3 comprende gli oggetti da cottura, senza soglia di capacità, e i recipienti da imballaggio e conservazione di capacità superiore a tre litri; entrambi hanno i limiti più severi di 1,5 mg/l di piombo e 0,1 mg/l di cadmio.",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:01984L0500-20050520 · Art. 2(4)"
      },
      {
        "categories": [
          "lidded-vessel"
        ],
        "roles": [
          "manufacturer",
          "importer",
          "distributor",
          "operator"
        ],
        "size": "any",
        "result": "in-scope",
        "note": "Quando un oggetto di ceramica è un recipiente dotato di coperchio di ceramica, il limite è quello applicabile al solo recipiente; il recipiente e la superficie interna del coperchio sono sottoposti a prova separatamente nelle stesse condizioni e i due livelli di estrazione sono sommati e riferiti alla superficie o al volume del solo recipiente.",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:01984L0500-20050520 · Art. 2(3)"
      },
      {
        "categories": [
          "drinking-vessel-rim"
        ],
        "roles": [
          "manufacturer",
          "importer",
          "distributor",
          "operator"
        ],
        "size": "any",
        "result": "in-scope",
        "note": "Un tazzone o una tazza è un oggetto della categoria 2 ai sensi della direttiva, che non fissa un limite separato per il bordo: i limiti per il contatto con la bocca previsti dall’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), non compaiono nel testo consolidato del 20 maggio 2005. In Danimarca i recipienti per bere devono inoltre rispettare il limite della categoria I di 0,8 mg/dm² di piombo e 0,07 mg/dm² di cadmio su una fascia di 2 cm lungo il bordo superiore, all’interno e all’esterno.",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:01984L0500-20050520 · Art. 2(4) and Art. 4(1)(a); https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/681 · bilag 4, kategori I, point 3 and note 2, and bilag 6, part A, point 2.3 and the following unnumbered paragraph on the determination of the surface area of category I articles"
      },
      {
        "categories": [
          "filled-ceramic-packaging"
        ],
        "roles": [
          "manufacturer",
          "importer",
          "distributor",
          "operator"
        ],
        "size": "any",
        "result": "in-scope",
        "note": "Gli oggetti di ceramica già a contatto con i prodotti alimentari e destinati a tale scopo rientrano nella direttiva e devono rispettare i limiti di categoria; la dichiarazione scritta di conformità è richiesta solo per gli oggetti non ancora a contatto con i prodotti alimentari, ma la documentazione di prova deve comunque essere disponibile per le autorità su richiesta.",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:01984L0500-20050520 · Art. 1(2), Art. 2a(1) and Art. 2a(2)"
      },
      {
        "categories": [
          "*"
        ],
        "roles": [
          "*"
        ],
        "size": "any",
        "result": "depends",
        "note": "L’applicabilità della direttiva dipende dal fatto che l’oggetto sia di ceramica ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, che sia destinato al contatto con gli alimenti, da quale delle tre categorie lo collochino la sua forma e la sua capacità e dal ruolo che l’impresa riveste nella catena; la direttiva non prevede alcuna soglia dimensionale per le imprese.",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:01984L0500-20050520 · Art. 1, Art. 2(4) and Art. 2a"
      }
    ]
  },
  "obligations": {
    "manufacturer": [
      {
        "text": "Mantenere il piombo e il cadmio ceduti da ciascun oggetto entro il limite della sua categoria: 0,8 mg/dm² di piombo e 0,07 mg/dm² di cadmio per la categoria 1 (non riempibili o profondi fino a 25 mm), 4,0 mg/l e 0,3 mg/l per la categoria 2 (altri oggetti riempibili), 1,5 mg/l e 0,1 mg/l per la categoria 3 (oggetti da cottura, imballaggi e recipienti per la conservazione di capacità superiore a tre litri).",
        "id": "cer-mfr-keep-lead-cadmium",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:01984L0500-20050520 · Art. 2(1) and Art. 2(4)"
      },
      {
        "text": "Determinare la cessione con la prova dell’allegato I: acido acetico al 4 % (v/v) preparato di fresco, 22 ± 2 °C per 24 ± 0,5 ore, oggetti riempibili riempiti fino a 1 mm dal punto di trabocco (6 mm lungo un bordo piano o inclinato), oggetti non riempibili immersi dopo aver protetto la superficie non a contatto, campione coperto e mantenuto in totale oscurità quando si determina il cadmio, e recipienti con coperchio sottoposti a prova separatamente come recipiente e come coperchio.",
        "id": "cer-mfr-determine-migration-annex",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:01984L0500-20050520 · Art. 2(2), Art. 2(3) and Annex I, points 1 to 4"
      },
      {
        "text": "Utilizzare un metodo di analisi strumentale conforme ai criteri di prestazione dell’allegato II: limiti di rilevabilità non superiori a 0,1 mg/l per il piombo e 0,01 mg/l per il cadmio, limiti di quantificazione non superiori a 0,2 e 0,02 mg/l, recupero dall’80 al 120 %, assenza di interferenze di matrice e spettrali, un bianco per ciascuna serie e campioni lavati con detergente per uso domestico a circa 40 °C e successivamente non toccati sulla superficie di prova.",
        "id": "cer-mfr-use-instrumental-method",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:01984L0500-20050520 · Annex II, points 2, 4 and 5 (M1)"
      },
      {
        "text": "Avvalersi della tolleranza solo nei limiti consentiti dalla direttiva: un oggetto che supera un limite di non oltre il 50 % è comunque accettato se almeno altri tre oggetti della stessa forma, delle stesse dimensioni, della stessa decorazione e della stessa vetrina sono sottoposti a prova e la loro media non supera il limite, senza che nessuno di essi lo superi di oltre il 50 %.",
        "id": "cer-mfr-rely-tolerance-directive",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:01984L0500-20050520 · Art. 2(5)"
      },
      {
        "text": "Rilasciare la dichiarazione scritta di conformità per gli oggetti non ancora a contatto con gli alimenti, in modo che li accompagni in ogni fase di commercializzazione fino alla vendita al dettaglio compresa, indicando la propria identità e il proprio indirizzo e quelli dell’importatore nell’Unione, l’identità dell’oggetto, la data e la conferma che l’oggetto soddisfa i requisiti pertinenti della direttiva e del regolamento (CE) n. 1935/2004; renderla facilmente riconducibile alle merci e rinnovarla quando modifiche sostanziali della produzione alterano la cessione di piombo o cadmio.",
        "id": "cer-mfr-issue-written-declaration",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:01984L0500-20050520 · Art. 2a(1) and Annex III"
      },
      {
        "text": "Conservare la documentazione adeguata che dimostra il rispetto dei limiti di cessione, contenente i risultati delle analisi effettuate, le condizioni di prova e il nome e l’indirizzo del laboratorio che ha eseguito le prove, e metterla a disposizione delle autorità nazionali competenti su richiesta.",
        "id": "cer-mfr-keep-appropriate-documentation",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:01984L0500-20050520 · Art. 2a(2)"
      },
      {
        "text": "Fabbricare nel rispetto delle buone pratiche di fabbricazione, con un sistema documentato di assicurazione della qualità, un sistema di controllo della qualità e registri di specifiche, formule, lavorazione e controlli a disposizione delle autorità, in modo che gli oggetti non cedano agli alimenti costituenti in quantità tali da mettere in pericolo la salute, da modificarne in modo inaccettabile la composizione o da alterarne il sapore o l’odore.",
        "id": "cer-mfr-manufacture-good-manufacturing",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02004R1935-20210327 · Art. 3(1); https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32006R2023 · Art. 4, Art. 5, Art. 6 and Art. 7"
      },
      {
        "text": "Fabbricare nel rispetto delle buone pratiche di fabbricazione, con un sistema documentato di assicurazione della qualità e un sistema di controllo della qualità, in modo che gli oggetti non cedano agli alimenti costituenti in quantità tali da mettere in pericolo la salute, da modificarne in modo inaccettabile la composizione o da alterarne il sapore o l’odore.",
        "id": "cer-mfr-apply-good-manufacturing-practice",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02004R1935-20210327 · Art. 3(1); https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32006R2023 · Art. 4, Art. 5 and Art. 6"
      },
      {
        "text": "Conservare la documentazione su specifiche, formule, lavorazione e risultati dei controlli di qualità e metterla a disposizione delle autorità competenti su richiesta.",
        "id": "cer-mfr-keep-gmp-documentation",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32006R2023 · Art. 7"
      },
      {
        "text": "Etichettare gli oggetti non ancora a contatto con gli alimenti con la dicitura «per contatto con alimenti», un’indicazione specifica d’uso o il simbolo dell’allegato II, a meno che l’oggetto sia chiaramente destinato al contatto con gli alimenti, con le eventuali istruzioni speciali per un uso sicuro, con il proprio nome o la propria denominazione commerciale e indirizzo e con l’identificazione che garantisce la rintracciabilità; mantenere sistemi che identifichino le imprese da cui si sono ricevute le forniture e a cui sono state effettuate.",
        "id": "cer-mfr-label-articles-yet",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02004R1935-20210327 · Art. 15(1), Art. 15(2), Art. 15(3) and Art. 17(2)"
      },
      {
        "text": "Etichettare gli oggetti non ancora a contatto con gli alimenti con la dicitura «per contatto con alimenti», un’indicazione specifica d’uso o il simbolo dell’allegato II, a meno che l’oggetto sia chiaramente destinato al contatto con gli alimenti, e con le eventuali istruzioni speciali per un uso sicuro e appropriato.",
        "id": "cer-mfr-label-food-contact-use",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02004R1935-20210327 · Art. 15(1), points (a) and (b), and Art. 15(2)"
      },
      {
        "text": "Riportare il proprio nome o la propria denominazione commerciale e l’indirizzo o la sede legale sull’oggetto, sul suo imballaggio, su un’etichetta o sui documenti di accompagnamento.",
        "id": "cer-mfr-mark-name-address",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02004R1935-20210327 · Art. 15(1), point (c)"
      },
      {
        "text": "Etichettare o altrimenti identificare gli oggetti in modo da garantirne la rintracciabilità.",
        "id": "cer-mfr-label-traceability",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02004R1935-20210327 · Art. 15(1), point (d), and Art. 17(2)"
      },
      {
        "text": "Mantenere sistemi e procedure che identifichino le imprese a cui si sono effettuate le forniture e quelle da cui si sono ricevute, e mettere tali informazioni a disposizione delle autorità competenti su richiesta.",
        "id": "cer-mfr-keep-traceability-systems",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02004R1935-20210327 · Art. 17(2)"
      }
    ],
    "importer": [
      {
        "text": "Importare solo oggetti di ceramica conformi ai limiti di categoria: dal 20 maggio 2007 gli Stati membri devono vietare l’importazione nell’Unione di oggetti di ceramica non conformi alla direttiva come modificata dalla direttiva 2005/31/CE.",
        "id": "cer-imp-import-ceramic-articles",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32005L0031 · Art. 2(1), point (b); https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:01984L0500-20050520 · Art. 2(4)"
      },
      {
        "text": "Assicurarsi che una dichiarazione scritta di conformità accompagni gli oggetti fin dalla prima vendita; può essere rilasciata dal fabbricante o da chi importa in quanto venditore stabilito nell’Unione, e deve indicare sia il fabbricante dell’oggetto finito sia l’importatore, identificare l’oggetto, recare una data e confermare la conformità alla direttiva e al regolamento (CE) n. 1935/2004.",
        "id": "cer-imp-make-sure-written",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:01984L0500-20050520 · Art. 2a(1) and Annex III"
      },
      {
        "text": "Detenere la documentazione giustificativa, i risultati delle analisi, le condizioni di prova e il nome e l’indirizzo del laboratorio di prova, e metterla a disposizione delle autorità nazionali competenti su richiesta; la direttiva pone tale obbligo sia in capo all’importatore nell’Unione sia in capo al fabbricante.",
        "id": "cer-imp-hold-supporting-documentation",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:01984L0500-20050520 · Art. 2a(2)"
      },
      {
        "text": "Riportare il proprio nome o la propria denominazione commerciale e l’indirizzo sull’oggetto, sul suo imballaggio o su un’etichetta come venditore responsabile dell’immissione sul mercato stabilito nell’Unione, assicurare la presenza dell’indicazione «per contatto con alimenti» e delle eventuali istruzioni, e tenere registri di rintracciabilità di fornitori e clienti.",
        "id": "cer-imp-put-name-trade",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02004R1935-20210327 · Art. 15(1), points (a) to (d), and Art. 17(2)"
      },
      {
        "text": "Riportare il proprio nome o la propria denominazione commerciale e l’indirizzo sull’oggetto, sul suo imballaggio o su un’etichetta come venditore stabilito nell’Unione responsabile dell’immissione sul mercato.",
        "id": "cer-imp-mark-name-address",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02004R1935-20210327 · Art. 15(1), point (c)"
      },
      {
        "text": "Verificare che l’indicazione «per contatto con alimenti» e le eventuali istruzioni speciali d’uso figurino sull’oggetto, sul suo imballaggio o su un’etichetta.",
        "id": "cer-imp-check-food-contact-labelling",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02004R1935-20210327 · Art. 15(1), points (a) and (b)"
      },
      {
        "text": "Mantenere sistemi e procedure che identifichino i propri fornitori e i propri clienti professionali, e mettere tali informazioni a disposizione delle autorità competenti su richiesta.",
        "id": "cer-imp-keep-traceability-systems",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02004R1935-20210327 · Art. 17(2)"
      },
      {
        "text": "In Danimarca, se si ritiene o si ha motivo di ritenere che le ceramiche importate non soddisfino i requisiti di sicurezza alimentare e non siano più sotto il proprio controllo, ritirarle dal mercato, notificarlo immediatamente a Fødevarestyrelsen e, se sono giunte ai consumatori, informare efficacemente i consumatori e, se necessario, richiamare gli oggetti.",
        "id": "cer-imp-consider-have-reason",
        "source": "https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/681 · § 7"
      },
      {
        "text": "In Danimarca, verificare inoltre i recipienti per bere rispetto al limite per il bordo e applicare gli stessi limiti e la stessa prova agli oggetti smaltati e al vetro, e mettere a disposizione la dichiarazione sulle ceramiche e la documentazione di supporto nella forma prescritta dal decreto danese, compresa la possibilità di pubblicare la dichiarazione sul proprio sito web se gli anelli successivi della catena sono informati.",
        "id": "cer-imp-check-drinking-vessels",
        "source": "https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/681 · § 14, § 15(1) and (2), bilag 4 and bilag 5, point 4"
      },
      {
        "text": "In Danimarca, verificare inoltre i recipienti per bere rispetto al limite per il bordo e applicare gli stessi limiti e la stessa prova agli oggetti smaltati e al vetro.",
        "id": "cer-imp-check-mouth-rim-limits",
        "source": "https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/681 · § 14 and bilag 4"
      },
      {
        "text": "In Danimarca, mettere a disposizione la dichiarazione sulle ceramiche e la documentazione di supporto nella forma prescritta dal decreto danese; la dichiarazione può essere pubblicata sul proprio sito web se gli anelli successivi della catena sono informati.",
        "id": "cer-imp-provide-danish-declaration-form",
        "source": "https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/681 · § 15(1) and (2) and bilag 5, point 4"
      }
    ],
    "distributor": [
      {
        "text": "Vendere solo oggetti di ceramica accompagnati dalla dichiarazione scritta di conformità; la direttiva la richiede in tutte le fasi di commercializzazione fino alla vendita al dettaglio compresa per gli oggetti non ancora a contatto con gli alimenti.",
        "id": "cer-dist-sell-ceramic-articles",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:01984L0500-20050520 · Art. 2a(1)"
      },
      {
        "text": "Nella fase della vendita al dettaglio, esporre le informazioni di etichettatura sull’oggetto, sul suo imballaggio, su un’etichetta o su un avviso ben visibile nelle vicinanze, e non vendere oggetti la cui indicazione «per contatto con alimenti» e le cui istruzioni non siano fornite in una lingua facilmente comprensibile dagli acquirenti.",
        "id": "cer-dist-retail-stage-display",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02004R1935-20210327 · Art. 15(4) and Art. 15(7)"
      },
      {
        "text": "Mantenere sistemi e procedure che identifichino le imprese da cui e a cui gli oggetti sono stati forniti, e mettere tali informazioni a disposizione delle autorità competenti su richiesta.",
        "id": "cer-dist-keep-systems-procedures",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02004R1935-20210327 · Art. 17(2)"
      },
      {
        "text": "In Danimarca, non commercializzare materiali a contatto con gli alimenti che non soddisfano i requisiti generali e, in qualità di impresa responsabile, ritirare le ceramiche non conformi distribuite, notificarlo a Fødevarestyrelsen e informare i consumatori se gli oggetti sono giunti fino a loro.",
        "id": "cer-dist-market-food-contact",
        "source": "https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/681 · § 6(1) and § 7"
      }
    ],
    "operator": [
      {
        "text": "Garantire che gli oggetti di ceramica sotto il proprio controllo, in condizioni d’uso normali o prevedibili, non cedano agli alimenti costituenti in quantità tali da mettere in pericolo la salute umana, da comportare una modifica inaccettabile della composizione degli alimenti o da deteriorarne il sapore, l’odore o l’aspetto, e che la loro etichettatura, pubblicità e presentazione non inducano in errore i consumatori.",
        "id": "cer-op-ensure-ceramic-articles",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02004R1935-20210327 · Art. 3"
      },
      {
        "text": "Mantenere un sistema efficace e documentato di assicurazione della qualità, proporzionato alle dimensioni dell’impresa, un sistema di controllo della qualità che individui e corregga le carenze e la documentazione su specifiche, lavorazione e risultati dei controlli a disposizione delle autorità.",
        "id": "cer-op-operate-effective-documented",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32006R2023 · Art. 5, Art. 6 and Art. 7"
      },
      {
        "text": "Mantenere un sistema efficace e documentato di assicurazione della qualità, proporzionato alle dimensioni dell’impresa, e un sistema di controllo della qualità che individui e corregga le carenze.",
        "id": "cer-op-apply-good-manufacturing-practice",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32006R2023 · Art. 5 and Art. 6"
      },
      {
        "text": "Conservare la documentazione su specifiche, lavorazione e risultati dei controlli di qualità e metterla a disposizione delle autorità competenti su richiesta.",
        "id": "cer-op-keep-gmp-documentation",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32006R2023 · Art. 7"
      },
      {
        "text": "Disporre della documentazione che dimostra la conformità alla misura specifica e consegnarla alle autorità competenti su richiesta; un’impresa alimentare che riempie o utilizza oggetti di ceramica deve in Danimarca usare solo materiali conformi e solo per lo scopo previsto.",
        "id": "cer-op-have-documentation-available",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02004R1935-20210327 · Art. 16(1); https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/681 · § 6(2)"
      },
      {
        "text": "Quando si applica una misura specifica, disporre della documentazione che ne dimostra il rispetto e consegnarla alle autorità competenti su richiesta.",
        "id": "cer-op-provide-compliance-documentation",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02004R1935-20210327 · Art. 16(1)"
      },
      {
        "text": "Collaborare ai controlli ufficiali che gli Stati membri effettuano ai sensi della normativa dell’Unione sui controlli ufficiali su alimenti e mangimi, oggi il regolamento (UE) 2017/625, con il sostegno dei laboratori di riferimento dell’UE e nazionali per i materiali a contatto con gli alimenti nel lavoro analitico.",
        "id": "cer-op-cooperate-official-controls",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02004R1935-20210327 · Art. 24; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R0625 · Art. 146(1)"
      }
    ]
  },
  "requirements": [
    {
      "id": "cer-mfr-keep-lead-cadmium",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "evidence",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "text": "Mantenere il piombo e il cadmio ceduti da ciascun oggetto entro il limite della sua categoria: 0,8 mg/dm² di piombo e 0,07 mg/dm² di cadmio per la categoria 1 (non riempibili o profondi fino a 25 mm), 4,0 mg/l e 0,3 mg/l per la categoria 2 (altri oggetti riempibili), 1,5 mg/l e 0,1 mg/l per la categoria 3 (oggetti da cottura, imballaggi e recipienti per la conservazione di capacità superiore a tre litri).",
      "article": "Art. 2(1) and Art. 2(4)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:01984L0500-20050520"
    },
    {
      "id": "cer-mfr-determine-migration-annex",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "procedure",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "text": "Determinare la cessione con la prova dell’allegato I: acido acetico al 4 % (v/v) preparato di fresco, 22 ± 2 °C per 24 ± 0,5 ore, oggetti riempibili riempiti fino a 1 mm dal punto di trabocco (6 mm lungo un bordo piano o inclinato), oggetti non riempibili immersi dopo aver protetto la superficie non a contatto, campione coperto e mantenuto in totale oscurità quando si determina il cadmio, e recipienti con coperchio sottoposti a prova separatamente come recipiente e come coperchio.",
      "article": "Art. 2(2), Art. 2(3) and Annex I, points 1 to 4",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:01984L0500-20050520"
    },
    {
      "id": "cer-mfr-use-instrumental-method",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "procedure",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "text": "Utilizzare un metodo di analisi strumentale conforme ai criteri di prestazione dell’allegato II: limiti di rilevabilità non superiori a 0,1 mg/l per il piombo e 0,01 mg/l per il cadmio, limiti di quantificazione non superiori a 0,2 e 0,02 mg/l, recupero dall’80 al 120 %, assenza di interferenze di matrice e spettrali, un bianco per ciascuna serie e campioni lavati con detergente per uso domestico a circa 40 °C e successivamente non toccati sulla superficie di prova.",
      "article": "Annex II, points 2, 4 and 5 (M1)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:01984L0500-20050520"
    },
    {
      "id": "cer-mfr-rely-tolerance-directive",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "procedure",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "text": "Avvalersi della tolleranza solo nei limiti consentiti dalla direttiva: un oggetto che supera un limite di non oltre il 50 % è comunque accettato se almeno altri tre oggetti della stessa forma, delle stesse dimensioni, della stessa decorazione e della stessa vetrina sono sottoposti a prova e la loro media non supera il limite, senza che nessuno di essi lo superi di oltre il 50 %.",
      "article": "Art. 2(5)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:01984L0500-20050520"
    },
    {
      "id": "cer-mfr-issue-written-declaration",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "evidence",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "text": "Rilasciare la dichiarazione scritta di conformità per gli oggetti non ancora a contatto con gli alimenti, in modo che li accompagni in ogni fase di commercializzazione fino alla vendita al dettaglio compresa, indicando la propria identità e il proprio indirizzo e quelli dell’importatore nell’Unione, l’identità dell’oggetto, la data e la conferma che l’oggetto soddisfa i requisiti pertinenti della direttiva e del regolamento (CE) n. 1935/2004; renderla facilmente riconducibile alle merci e rinnovarla quando modifiche sostanziali della produzione alterano la cessione di piombo o cadmio.",
      "article": "Art. 2a(1) and Annex III",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:01984L0500-20050520"
    },
    {
      "id": "cer-mfr-keep-appropriate-documentation",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "evidence",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "sharedKey": "technical-documentation",
      "text": "Conservare la documentazione adeguata che dimostra il rispetto dei limiti di cessione, contenente i risultati delle analisi effettuate, le condizioni di prova e il nome e l’indirizzo del laboratorio che ha eseguito le prove, e metterla a disposizione delle autorità nazionali competenti su richiesta.",
      "article": "Art. 2a(2)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:01984L0500-20050520"
    },
    {
      "id": "cer-mfr-manufacture-good-manufacturing",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "standing",
      "level": "company",
      "timing": "ongoing",
      "retired": "2026-09-24",
      "text": "Fabbricare nel rispetto delle buone pratiche di fabbricazione, con un sistema documentato di assicurazione della qualità, un sistema di controllo della qualità e registri di specifiche, formule, lavorazione e controlli a disposizione delle autorità, in modo che gli oggetti non cedano agli alimenti costituenti in quantità tali da mettere in pericolo la salute, da modificarne in modo inaccettabile la composizione o da alterarne il sapore o l’odore.",
      "article": "Art. 3(1); https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32006R2023 · Art. 4, Art. 5, Art. 6 and Art. 7",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02004R1935-20210327"
    },
    {
      "id": "cer-mfr-apply-good-manufacturing-practice",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "standing",
      "level": "company",
      "timing": "ongoing",
      "text": "Fabbricare nel rispetto delle buone pratiche di fabbricazione, con un sistema documentato di assicurazione della qualità e un sistema di controllo della qualità, in modo che gli oggetti non cedano agli alimenti costituenti in quantità tali da mettere in pericolo la salute, da modificarne in modo inaccettabile la composizione o da alterarne il sapore o l’odore.",
      "article": "Art. 3(1); https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32006R2023 · Art. 4, Art. 5 and Art. 6",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02004R1935-20210327"
    },
    {
      "id": "cer-mfr-keep-gmp-documentation",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "standing",
      "level": "company",
      "timing": "ongoing",
      "text": "Conservare la documentazione su specifiche, formule, lavorazione e risultati dei controlli di qualità e metterla a disposizione delle autorità competenti su richiesta.",
      "article": "Art. 7",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32006R2023"
    },
    {
      "id": "cer-mfr-label-articles-yet",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "mark",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "retired": "2026-09-24",
      "text": "Etichettare gli oggetti non ancora a contatto con gli alimenti con la dicitura «per contatto con alimenti», un’indicazione specifica d’uso o il simbolo dell’allegato II, a meno che l’oggetto sia chiaramente destinato al contatto con gli alimenti, con le eventuali istruzioni speciali per un uso sicuro, con il proprio nome o la propria denominazione commerciale e indirizzo e con l’identificazione che garantisce la rintracciabilità; mantenere sistemi che identifichino le imprese da cui si sono ricevute le forniture e a cui sono state effettuate.",
      "article": "Art. 15(1), Art. 15(2), Art. 15(3) and Art. 17(2)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02004R1935-20210327"
    },
    {
      "id": "cer-mfr-label-food-contact-use",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "mark",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "text": "Etichettare gli oggetti non ancora a contatto con gli alimenti con la dicitura «per contatto con alimenti», un’indicazione specifica d’uso o il simbolo dell’allegato II, a meno che l’oggetto sia chiaramente destinato al contatto con gli alimenti, e con le eventuali istruzioni speciali per un uso sicuro e appropriato.",
      "article": "Art. 15(1), points (a) and (b), and Art. 15(2)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02004R1935-20210327"
    },
    {
      "id": "cer-mfr-mark-name-address",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "mark",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "sharedKey": "identification-and-address",
      "text": "Riportare il proprio nome o la propria denominazione commerciale e l’indirizzo o la sede legale sull’oggetto, sul suo imballaggio, su un’etichetta o sui documenti di accompagnamento.",
      "article": "Art. 15(1), point (c)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02004R1935-20210327"
    },
    {
      "id": "cer-mfr-label-traceability",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "mark",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "text": "Etichettare o altrimenti identificare gli oggetti in modo da garantirne la rintracciabilità.",
      "article": "Art. 15(1), point (d), and Art. 17(2)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02004R1935-20210327"
    },
    {
      "id": "cer-mfr-keep-traceability-systems",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "standing",
      "level": "company",
      "timing": "ongoing",
      "text": "Mantenere sistemi e procedure che identifichino le imprese a cui si sono effettuate le forniture e quelle da cui si sono ricevute, e mettere tali informazioni a disposizione delle autorità competenti su richiesta.",
      "article": "Art. 17(2)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02004R1935-20210327"
    },
    {
      "id": "cer-imp-import-ceramic-articles",
      "role": "importer",
      "kind": "verification",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "text": "Importare solo oggetti di ceramica conformi ai limiti di categoria: dal 20 maggio 2007 gli Stati membri devono vietare l’importazione nell’Unione di oggetti di ceramica non conformi alla direttiva come modificata dalla direttiva 2005/31/CE.",
      "article": "Art. 2(1), point (b); https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:01984L0500-20050520 · Art. 2(4)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32005L0031"
    },
    {
      "id": "cer-imp-make-sure-written",
      "role": "importer",
      "kind": "verification",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "text": "Assicurarsi che una dichiarazione scritta di conformità accompagni gli oggetti fin dalla prima vendita; può essere rilasciata dal fabbricante o da chi importa in quanto venditore stabilito nell’Unione, e deve indicare sia il fabbricante dell’oggetto finito sia l’importatore, identificare l’oggetto, recare una data e confermare la conformità alla direttiva e al regolamento (CE) n. 1935/2004.",
      "article": "Art. 2a(1) and Annex III",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:01984L0500-20050520"
    },
    {
      "id": "cer-imp-hold-supporting-documentation",
      "role": "importer",
      "kind": "standing",
      "level": "product",
      "timing": "ongoing",
      "sharedKey": "technical-documentation",
      "text": "Detenere la documentazione giustificativa, i risultati delle analisi, le condizioni di prova e il nome e l’indirizzo del laboratorio di prova, e metterla a disposizione delle autorità nazionali competenti su richiesta; la direttiva pone tale obbligo sia in capo all’importatore nell’Unione sia in capo al fabbricante.",
      "article": "Art. 2a(2)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:01984L0500-20050520"
    },
    {
      "id": "cer-imp-put-name-trade",
      "role": "importer",
      "kind": "mark",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "sharedKey": "identification-and-address",
      "retired": "2026-09-24",
      "text": "Riportare il proprio nome o la propria denominazione commerciale e l’indirizzo sull’oggetto, sul suo imballaggio o su un’etichetta come venditore responsabile dell’immissione sul mercato stabilito nell’Unione, assicurare la presenza dell’indicazione «per contatto con alimenti» e delle eventuali istruzioni, e tenere registri di rintracciabilità di fornitori e clienti.",
      "article": "Art. 15(1), points (a) to (d), and Art. 17(2)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02004R1935-20210327"
    },
    {
      "id": "cer-imp-mark-name-address",
      "role": "importer",
      "kind": "mark",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "sharedKey": "identification-and-address",
      "text": "Riportare il proprio nome o la propria denominazione commerciale e l’indirizzo sull’oggetto, sul suo imballaggio o su un’etichetta come venditore stabilito nell’Unione responsabile dell’immissione sul mercato.",
      "article": "Art. 15(1), point (c)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02004R1935-20210327"
    },
    {
      "id": "cer-imp-check-food-contact-labelling",
      "role": "importer",
      "kind": "verification",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "text": "Verificare che l’indicazione «per contatto con alimenti» e le eventuali istruzioni speciali d’uso figurino sull’oggetto, sul suo imballaggio o su un’etichetta.",
      "article": "Art. 15(1), points (a) and (b)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02004R1935-20210327"
    },
    {
      "id": "cer-imp-keep-traceability-systems",
      "role": "importer",
      "kind": "standing",
      "level": "company",
      "timing": "ongoing",
      "text": "Mantenere sistemi e procedure che identifichino i propri fornitori e i propri clienti professionali, e mettere tali informazioni a disposizione delle autorità competenti su richiesta.",
      "article": "Art. 17(2)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02004R1935-20210327"
    },
    {
      "id": "cer-imp-consider-have-reason",
      "role": "importer",
      "kind": "submission",
      "level": "product",
      "timing": "on-event",
      "text": "In Danimarca, se si ritiene o si ha motivo di ritenere che le ceramiche importate non soddisfino i requisiti di sicurezza alimentare e non siano più sotto il proprio controllo, ritirarle dal mercato, notificarlo immediatamente a Fødevarestyrelsen e, se sono giunte ai consumatori, informare efficacemente i consumatori e, se necessario, richiamare gli oggetti.",
      "article": "§ 7",
      "sourceUrl": "https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/681"
    },
    {
      "id": "cer-imp-check-drinking-vessels",
      "role": "importer",
      "kind": "verification",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "retired": "2026-09-24",
      "text": "In Danimarca, verificare inoltre i recipienti per bere rispetto al limite per il bordo e applicare gli stessi limiti e la stessa prova agli oggetti smaltati e al vetro, e mettere a disposizione la dichiarazione sulle ceramiche e la documentazione di supporto nella forma prescritta dal decreto danese, compresa la possibilità di pubblicare la dichiarazione sul proprio sito web se gli anelli successivi della catena sono informati.",
      "article": "§ 14, § 15(1) and (2), bilag 4 and bilag 5, point 4",
      "sourceUrl": "https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/681"
    },
    {
      "id": "cer-imp-check-mouth-rim-limits",
      "role": "importer",
      "kind": "verification",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "text": "In Danimarca, verificare inoltre i recipienti per bere rispetto al limite per il bordo e applicare gli stessi limiti e la stessa prova agli oggetti smaltati e al vetro.",
      "article": "§ 14 and bilag 4",
      "sourceUrl": "https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/681"
    },
    {
      "id": "cer-imp-provide-danish-declaration-form",
      "role": "importer",
      "kind": "evidence",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "text": "In Danimarca, mettere a disposizione la dichiarazione sulle ceramiche e la documentazione di supporto nella forma prescritta dal decreto danese; la dichiarazione può essere pubblicata sul proprio sito web se gli anelli successivi della catena sono informati.",
      "article": "§ 15(1) and (2) and bilag 5, point 4",
      "sourceUrl": "https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/681"
    },
    {
      "id": "cer-dist-sell-ceramic-articles",
      "role": "distributor",
      "kind": "verification",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "text": "Vendere solo oggetti di ceramica accompagnati dalla dichiarazione scritta di conformità; la direttiva la richiede in tutte le fasi di commercializzazione fino alla vendita al dettaglio compresa per gli oggetti non ancora a contatto con gli alimenti.",
      "article": "Art. 2a(1)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:01984L0500-20050520"
    },
    {
      "id": "cer-dist-retail-stage-display",
      "role": "distributor",
      "kind": "data",
      "level": "product-market",
      "timing": "at-listing",
      "sharedKey": "instructions-and-safety-information",
      "text": "Nella fase della vendita al dettaglio, esporre le informazioni di etichettatura sull’oggetto, sul suo imballaggio, su un’etichetta o su un avviso ben visibile nelle vicinanze, e non vendere oggetti la cui indicazione «per contatto con alimenti» e le cui istruzioni non siano fornite in una lingua facilmente comprensibile dagli acquirenti.",
      "article": "Art. 15(4) and Art. 15(7)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02004R1935-20210327"
    },
    {
      "id": "cer-dist-keep-systems-procedures",
      "role": "distributor",
      "kind": "standing",
      "level": "company",
      "timing": "ongoing",
      "text": "Mantenere sistemi e procedure che identifichino le imprese da cui e a cui gli oggetti sono stati forniti, e mettere tali informazioni a disposizione delle autorità competenti su richiesta.",
      "article": "Art. 17(2)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02004R1935-20210327"
    },
    {
      "id": "cer-dist-market-food-contact",
      "role": "distributor",
      "kind": "submission",
      "level": "product",
      "timing": "on-event",
      "text": "In Danimarca, non commercializzare materiali a contatto con gli alimenti che non soddisfano i requisiti generali e, in qualità di impresa responsabile, ritirare le ceramiche non conformi distribuite, notificarlo a Fødevarestyrelsen e informare i consumatori se gli oggetti sono giunti fino a loro.",
      "article": "§ 6(1) and § 7",
      "sourceUrl": "https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/681"
    },
    {
      "id": "cer-op-ensure-ceramic-articles",
      "role": "operator",
      "kind": "evidence",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "text": "Garantire che gli oggetti di ceramica sotto il proprio controllo, in condizioni d’uso normali o prevedibili, non cedano agli alimenti costituenti in quantità tali da mettere in pericolo la salute umana, da comportare una modifica inaccettabile della composizione degli alimenti o da deteriorarne il sapore, l’odore o l’aspetto, e che la loro etichettatura, pubblicità e presentazione non inducano in errore i consumatori.",
      "article": "Art. 3",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02004R1935-20210327"
    },
    {
      "id": "cer-op-operate-effective-documented",
      "role": "operator",
      "kind": "standing",
      "level": "company",
      "timing": "ongoing",
      "retired": "2026-09-24",
      "text": "Mantenere un sistema efficace e documentato di assicurazione della qualità, proporzionato alle dimensioni dell’impresa, un sistema di controllo della qualità che individui e corregga le carenze e la documentazione su specifiche, lavorazione e risultati dei controlli a disposizione delle autorità.",
      "article": "Art. 5, Art. 6 and Art. 7",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32006R2023"
    },
    {
      "id": "cer-op-apply-good-manufacturing-practice",
      "role": "operator",
      "kind": "standing",
      "level": "company",
      "timing": "ongoing",
      "text": "Mantenere un sistema efficace e documentato di assicurazione della qualità, proporzionato alle dimensioni dell’impresa, e un sistema di controllo della qualità che individui e corregga le carenze.",
      "article": "Art. 5 and Art. 6",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32006R2023"
    },
    {
      "id": "cer-op-keep-gmp-documentation",
      "role": "operator",
      "kind": "standing",
      "level": "company",
      "timing": "ongoing",
      "text": "Conservare la documentazione su specifiche, lavorazione e risultati dei controlli di qualità e metterla a disposizione delle autorità competenti su richiesta.",
      "article": "Art. 7",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32006R2023"
    },
    {
      "id": "cer-op-have-documentation-available",
      "role": "operator",
      "kind": "evidence",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "sharedKey": "technical-documentation",
      "retired": "2026-09-24",
      "text": "Disporre della documentazione che dimostra la conformità alla misura specifica e consegnarla alle autorità competenti su richiesta; un’impresa alimentare che riempie o utilizza oggetti di ceramica deve in Danimarca usare solo materiali conformi e solo per lo scopo previsto.",
      "article": "Art. 16(1); https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/681 · § 6(2)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02004R1935-20210327"
    },
    {
      "id": "cer-op-provide-compliance-documentation",
      "role": "operator",
      "kind": "evidence",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "sharedKey": "technical-documentation",
      "text": "Quando si applica una misura specifica, disporre della documentazione che ne dimostra il rispetto e consegnarla alle autorità competenti su richiesta.",
      "article": "Art. 16(1)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02004R1935-20210327"
    },
    {
      "id": "cer-op-cooperate-official-controls",
      "role": "operator",
      "kind": "standing",
      "level": "company",
      "timing": "ongoing",
      "sharedKey": "authority-cooperation",
      "retired": "2026-09-24",
      "text": "Collaborare ai controlli ufficiali che gli Stati membri effettuano ai sensi della normativa dell’Unione sui controlli ufficiali su alimenti e mangimi, oggi il regolamento (UE) 2017/625, con il sostegno dei laboratori di riferimento dell’UE e nazionali per i materiali a contatto con gli alimenti nel lavoro analitico.",
      "article": "Art. 24; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32017R0625 · Art. 146(1)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02004R1935-20210327"
    }
  ],
  "requirementsHash": "8793c1444f1227d0",
  "penalties": {
    "text": "La direttiva non contiene un articolo sulle sanzioni: gli Stati membri dovevano modificare le proprie leggi nazionali in modo che il commercio degli oggetti di ceramica conformi fosse consentito dal 17 ottobre 1987 e l’immissione sul mercato degli oggetti non conformi fosse vietata dal 17 ottobre 1989, e possono vietare la fabbricazione degli oggetti non conformi. Le sanzioni derivano dal quadro: gli Stati membri stabiliscono le disposizioni sulle sanzioni per le violazioni del regolamento (CE) n. 1935/2004, che devono essere effettive, proporzionate e dissuasive, fanno rispettare la disciplina mediante controlli ufficiali e possono sospendere o limitare temporaneamente l’applicazione dei limiti UE sul proprio territorio quando hanno motivi circostanziati per concludere che un oggetto mette in pericolo la salute umana pur essendo conforme. In Danimarca il decreto n. 681 del 25 maggio 2020 vieta la commercializzazione di materiali a contatto con gli alimenti che non soddisfano i requisiti generali, obbliga l’impresa responsabile, il produttore o l’importatore a ritirare i materiali non conformi, a notificarlo a Fødevarestyrelsen e a informare i consumatori o a richiamare i prodotti presso di loro, e punisce con un’ammenda le violazioni dei limiti di piombo e cadmio e delle regole di prova per gli oggetti di ceramica, gli oggetti smaltati e il vetro, dell’obbligo di dichiarazione e di documentazione, degli articoli 3, 4, paragrafi 1 e da 3 a 6, 11, paragrafo 5, 15 e 17 del regolamento quadro e degli articoli da 4 a 7 del regolamento sulle buone pratiche di fabbricazione; la pena sale fino alla reclusione di due anni se la violazione è stata intenzionale o gravemente colposa e ha nuociuto alla salute o l’ha messa in pericolo oppure perseguiva un vantaggio economico, e le società possono essere ritenute penalmente responsabili.",
    "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:01984L0500-20050520 · Art. 5; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02004R1935-20210327 · Art. 18, Art. 24 and Art. 25; https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/681 · § 6, § 7, § 17, § 18 and § 19"
  },
  "checklist": [
    "Verificare che ogni oggetto sia di ceramica ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3 (miscela inorganica, formata e fissata mediante cottura, eventualmente invetriata, smaltata o decorata) e sia destinato al contatto con gli alimenti; trattare separatamente gli oggetti decorativi, il vetro e il metallo smaltato e controllare le disposizioni danesi per questi ultimi due.",
    "Classificare ogni oggetto nella categoria 1, 2 o 3 in base alla forma, alla profondità interna (25 mm) e alla capacità (tre litri), e individuare i recipienti con coperchio e i recipienti per bere per la regola sul coperchio e, in Danimarca, il limite per il bordo (art. 2, paragrafi 3 e 4; bilag 4).",
    "Far sottoporre a prova la superficie a contatto con gli alimenti alle condizioni dell’allegato I, acido acetico al 4 % per 24 ore a 22 °C, da un laboratorio il cui metodo strumentale soddisfi i criteri di rilevabilità, quantificazione e recupero dell’allegato II, e conservare il rapporto con le condizioni di prova e il nome e l’indirizzo del laboratorio (art. 2 bis, paragrafo 2).",
    "Confrontare i risultati con i limiti di categoria, applicando la tolleranza del 50 % solo con altri tre oggetti della stessa forma, delle stesse dimensioni, della stessa decorazione e della stessa vetrina (art. 2, paragrafo 5); prestare particolare attenzione alle vetrine e alle decorazioni colorate, che Fødevarestyrelsen raccomanda di realizzare senza piombo e cadmio.",
    "Redigere la dichiarazione scritta di conformità con i quattro elementi dell’allegato III, identità e indirizzo del fabbricante e dell’importatore, identità dell’oggetto, data e conferma della conformità alla direttiva e al regolamento (CE) n. 1935/2004, e assicurarsi che viaggi con le merci fino alla vendita al dettaglio compresa (art. 2 bis, paragrafo 1).",
    "Stabilire un criterio per rinnovare la dichiarazione e ripetere le prove quando cambiano una vetrina, una decorazione, un processo di cottura o un fornitore in modo tale da poter alterare la cessione di piombo o cadmio (allegato III, ultimo comma).",
    "Applicare gli obblighi del quadro: buone pratiche di fabbricazione con assicurazione e controllo della qualità documentati (regolamento (CE) n. 2023/2006), etichettatura con l’indicazione «per contatto con alimenti» ove necessaria e con il nome e l’indirizzo del venditore responsabile (art. 15), e registri di rintracciabilità di fornitori e clienti (art. 17).",
    "In Danimarca, registrare la procedura di ritiro e di notifica verso Fødevarestyrelsen (§ 7 del decreto n. 681 del 25 maggio 2020) e decidere se la dichiarazione accompagnerà le merci o sarà pubblicata sul proprio sito web con la catena informata (§ 15, comma 2).",
    "Seguire il progetto di decreto danese notificato come TRIS 2025/0387/DK, che abbasserebbe i limiti di piombo e cadmio a livelli espressi in microgrammi dal 1° luglio 2026, e i lavori della Commissione su limiti UE rivisti per piombo, cadmio e altri metalli provenienti da materiali ceramici e vetrosi a contatto con gli alimenti, in modo da progettare i nuovi prodotti in vista dei prossimi limiti."
  ],
  "faq": [
    {
      "q": "Quali sono i limiti di piombo e cadmio previsti dalla direttiva sulle ceramiche?",
      "a": "Tre categorie. Categoria 1, oggetti non riempibili e oggetti riempibili la cui profondità interna dal punto più basso al piano passante per il bordo superiore non supera 25 mm: 0,8 mg/dm² di piombo e 0,07 mg/dm² di cadmio. Categoria 2, tutti gli altri oggetti riempibili: 4,0 mg/l di piombo e 0,3 mg/l di cadmio. Categoria 3, oggetti da cottura (senza soglia di capacità) e recipienti da imballaggio e conservazione di capacità superiore a tre litri: 1,5 mg/l di piombo e 0,1 mg/l di cadmio. Per un recipiente con coperchio di ceramica il limite del recipiente si applica alla somma dei due livelli di estrazione. La Danimarca applica gli stessi valori con il decreto n. 681 del 25 maggio 2020 e aggiunge un limite di categoria I per il bordo dei recipienti per bere.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:01984L0500-20050520 · Art. 2(3) and Art. 2(4); https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/681 · § 14 and bilag 4"
    },
    {
      "q": "Quali oggetti rientrano nella direttiva e quali ne sono esclusi?",
      "a": "Rientrano gli oggetti di ceramica che, allo stato finito, sono destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari o sono già a contatto con i prodotti alimentari a tale scopo. Per ceramica si intende un prodotto ottenuto da una miscela di materie inorganiche a tenore generalmente elevato di argilla o di silicati, eventualmente con piccole quantità di materie organiche, formato e fissato in modo permanente mediante cottura, invetriato, smaltato o decorato oppure no. Ne sono esclusi le ceramiche decorative non destinate agli alimenti, il vetro e il metallo smaltato, che sono gruppi di materiali distinti ai sensi del regolamento quadro, privi di una misura specifica UE; gli oggetti forniti come antiquariato sono esclusi del tutto dal regolamento quadro.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:01984L0500-20050520 · Art. 1(2) and Art. 1(3); https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02004R1935-20210327 · Art. 1(3)(a), Art. 6 and Annex I"
    },
    {
      "q": "Come si verifica la cessione di piombo e cadmio dalle ceramiche?",
      "a": "L’oggetto è lavato in una soluzione di detergente per uso domestico a circa 40 °C, risciacquato ed asciugato, poi messo a contatto con una soluzione di acido acetico al 4 % (v/v) preparata di fresco a 22 ± 2 °C per 24 ± 0,5 ore. Gli oggetti riempibili sono riempiti fino a non oltre 1 mm dal punto di trabocco, o 6 mm misurati lungo un bordo piano o leggermente inclinato; gli oggetti non riempibili sono immersi dopo aver protetto la superficie non a contatto. Il campione è coperto, con la normale illuminazione di laboratorio quando si determina solo il piombo e in totale oscurità quando si determina il cadmio. Il piombo e il cadmio presenti nella soluzione sono poi misurati con un metodo strumentale conforme ai criteri dell’allegato II: limiti di rilevabilità di 0,1 mg/l per il piombo e 0,01 mg/l per il cadmio, limiti di quantificazione di 0,2 e 0,02 mg/l e recupero dall’80 al 120 %. Per la categoria 1 il risultato è riferito all’area della superficie libera del liquido, per le categorie 2 e 3 al volume.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:01984L0500-20050520 · Annex I, points 1 to 4, and Annex II, points 4 and 5 (M1)"
    },
    {
      "q": "Mi serve una dichiarazione di conformità per le stoviglie di ceramica e che cosa deve contenere?",
      "a": "Sì, dalla direttiva 2005/31/CE. Gli oggetti di ceramica non ancora a contatto con gli alimenti devono essere accompagnati, nelle fasi di commercializzazione fino alla vendita al dettaglio compresa, da una dichiarazione scritta ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (CE) n. 1935/2004, rilasciata dal fabbricante o da un venditore stabilito nell’Unione. Deve indicare l’identità e l’indirizzo dell’impresa che fabbrica l’oggetto finito e dell’importatore nell’Unione, l’identità dell’oggetto, la data e la conferma che l’oggetto soddisfa i requisiti pertinenti della direttiva e del regolamento quadro; deve consentire di identificare facilmente le merci e deve essere rinnovata quando modifiche sostanziali della produzione alterano la cessione di piombo o cadmio. Gli Stati membri dovevano consentire gli oggetti conformi dal 20 maggio 2006 e vietare la fabbricazione e l’importazione di quelli non conformi dal 20 maggio 2007.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:01984L0500-20050520 · Art. 2a(1) and Annex III; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32005L0031 · Art. 2(1)"
    },
    {
      "q": "Chi è responsabile quando le ceramiche sono importate da fuori dell’UE?",
      "a": "L’importatore nell’Unione. La direttiva richiede che il fabbricante o l’importatore metta a disposizione delle autorità nazionali competenti, su richiesta, la documentazione che prova il rispetto dei limiti, con i risultati delle analisi, le condizioni di prova e il nome e l’indirizzo del laboratorio di prova, e la dichiarazione di conformità deve indicare l’importatore accanto al fabbricante; in quanto venditore stabilito nell’Unione, l’importatore può rilasciare egli stesso la dichiarazione. Ai sensi del regolamento quadro il nome e l’indirizzo dell’importatore devono accompagnare l’oggetto come venditore responsabile dell’immissione sul mercato e, in Danimarca, l’importatore deve ritirare le ceramiche non conformi, notificarlo a Fødevarestyrelsen e informare i consumatori.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:01984L0500-20050520 · Art. 2a and Annex III, point 1; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02004R1935-20210327 · Art. 15(1)(c); https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/681 · § 7"
    },
    {
      "q": "La disciplina danese sulle ceramiche è diversa dalla direttiva UE?",
      "a": "La Danimarca attua la direttiva con il decreto n. 681 del 25 maggio 2020, in vigore dal 1° luglio 2020. I limiti di piombo e cadmio del suo bilag 4 sono gli stessi valori della direttiva, ma il decreto li applica anche agli oggetti smaltati e al vetro oltre che alle ceramiche e aggiunge un limite di categoria I per il bordo dei recipienti per bere, verificato su una fascia di 2 cm lungo il bordo superiore; i tazzoni devono rispettare sia il limite per il bordo sia il limite della categoria II. La dichiarazione di conformità per le ceramiche deve accompagnare le merci fino alla vendita al dettaglio compresa, oppure può essere pubblicata sul sito web del produttore o dell’importatore se gli anelli successivi della catena sono informati, e le violazioni sono punite con ammende, fino alla reclusione di due anni nei casi aggravati. Un progetto di decreto sostitutivo con limiti molto più bassi è stato notificato alla Commissione come TRIS 2025/0387/DK nel luglio 2025; al 17 settembre 2026 Retsinformation elenca ancora il decreto n. 681 come decreto in vigore.",
      "source": "https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/681 · § 14, § 15, § 17, § 25, bilag 4, 5 and 6; https://technical-regulation-information-system.ec.europa.eu/en/notification/27084"
    },
    {
      "q": "L’UE abbasserà i limiti di piombo e cadmio per le ceramiche?",
      "a": "La Commissione afferma nella sua pagina sulla revisione che l’esposizione a piombo e cadmio può destare preoccupazione, che tali metalli sono talvolta rilasciati in quantità significative dai materiali ceramici e vetrosi a contatto con gli alimenti e che ha avviato un’azione per abbassare i limiti di cessione di piombo e cadmio e per introdurre limiti per alluminio, arsenico, bario, cobalto, cromo e nichel, con opzioni di transizione e di deroga per i produttori artigianali. Non è stato adottato alcun atto modificativo: il testo consolidato della direttiva è ancora quello del 20 maggio 2005, e la Commissione si dichiara al lavoro su una normativa rivista dopo una tabella di marcia del 18 dicembre 2020 e una consultazione pubblica dal 5 ottobre 2022 all’11 gennaio 2023. Nel frattempo la Danimarca ha notificato un progetto di decreto nazionale con limiti più bassi: fonda i limiti per le ceramiche sulla clausola di salvaguardia dell’articolo 18 del regolamento quadro e i limiti per il vetro e lo smalto sulla clausola sulle misure nazionali dell’articolo 6.",
      "source": "https://food.ec.europa.eu/food-safety/chemical-safety/food-contact-materials/revision-eu-rules_en; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:31984L0500; https://technical-regulation-information-system.ec.europa.eu/en/notification/27084/message/113713/EN"
    },
    {
      "q": "Che cosa succede se un oggetto supera di poco un limite?",
      "a": "L’articolo 2, paragrafo 5, prevede una tolleranza: se un oggetto supera il limite di non oltre il 50 %, è comunque riconosciuto conforme se almeno altri tre oggetti della stessa forma, delle stesse dimensioni, della stessa decorazione e della stessa vetrina sono sottoposti a prova ai sensi degli allegati I e II, la media di piombo o cadmio estratta non supera il limite e nessuno di essi lo supera di oltre il 50 %. La Danimarca riprende la stessa regola al § 14, comma 2, del decreto n. 681 del 25 maggio 2020. Un oggetto che supera tale soglia non deve essere immesso sul mercato e, in Danimarca, deve essere ritirato con notifica a Fødevarestyrelsen.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:01984L0500-20050520 · Art. 2(5) and Art. 5(1); https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/681 · § 7 and § 14(2)"
    }
  ],
  "changelog": [
    {
      "date": "2026-09-11",
      "kind": "guidance",
      "title": "Guida ricostruita a partire dal testo consolidato e dal decreto danese",
      "summary": "Il corpo del testo è stato riscritto a partire dal testo consolidato del 20 maggio 2005, dalla direttiva 2005/31/CE, dal regolamento (CE) n. 1935/2004 e dal decreto danese n. 681 del 25 maggio 2020. Il vecchio testo non riportava cifre; i limiti, le condizioni di prova, il contenuto della dichiarazione e le date sono ora citati dagli atti. Due correzioni: i termini di recepimento decorrono dalla notifica del 17 ottobre 1984 (commercio degli oggetti conformi consentito dal 17 ottobre 1987, oggetti non conformi vietati dal 17 ottobre 1989), e gli attuali limiti danesi sono gli stessi valori della direttiva, estesi a smalto e vetro con un limite per il bordo, mentre i limiti danesi più bassi esistono solo come progetto notificato.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:01984L0500-20050520 · Art. 2, Art. 2a, Art. 5 and Annexes I to III; https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/681 · § 14 and bilag 4"
    },
    {
      "date": "2025-07-17",
      "kind": "guidance",
      "title": "La Danimarca notifica un progetto di decreto con limiti di piombo e cadmio più bassi (TRIS 2025/0387/DK)",
      "summary": "Il progetto abrogherebbe il decreto n. 681 del 25 maggio 2020 il 1° gennaio 2026 e, dal 1° luglio 2026, consentirebbe sul mercato danese oggetti di ceramica, oggetti smaltati e vetro solo entro nuovi limiti espressi in microgrammi per dm² o per litro, con gli oggetti legittimamente commercializzati prima di tale data venduti fino a esaurimento delle scorte. La Danimarca fonda i limiti per le ceramiche sulla clausola di salvaguardia dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 1935/2004 e i limiti per il vetro e lo smalto sull’articolo 6; la Commissione e la Lettonia hanno formulato osservazioni, la Spagna ha emesso un parere circostanziato e lo status quo è stato prorogato al 19 gennaio 2026. Al 17 settembre 2026 Retsinformation elenca ancora il decreto n. 681 come in vigore.",
      "source": "https://technical-regulation-information-system.ec.europa.eu/en/notification/27084 · notification detail; https://technical-regulation-information-system.ec.europa.eu/en/notification/27084/message/113713/EN; https://technical-regulation-information-system.ec.europa.eu/en/notification/27084/text/D/DA · § 1(2), § 10 and § 16"
    },
    {
      "date": "2020-07-01",
      "kind": "guidance",
      "title": "Entra in vigore il decreto danese n. 681 del 25 maggio 2020",
      "summary": "Il decreto attua la direttiva 84/500/CEE come modificata dalla direttiva 2005/31/CE, sostituisce il decreto n. 1248 del 30 ottobre 2018, applica i limiti di piombo e cadmio della direttiva agli oggetti di ceramica, agli oggetti smaltati e al vetro con un limite per il bordo dei recipienti per bere, richiede la dichiarazione di conformità delle ceramiche fino alla vendita al dettaglio compresa e punisce le violazioni con ammende e con la reclusione fino a due anni.",
      "source": "https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/681 · footnote 1, § 14, § 15, § 17 and § 25"
    },
    {
      "date": "2008-08-01",
      "kind": "applies",
      "title": "Si applica il regolamento sulle buone pratiche di fabbricazione",
      "summary": "Il regolamento (CE) n. 2023/2006 si applica a tutti i settori e a tutte le fasi di fabbricazione, trasformazione e distribuzione dei gruppi di materiali dell’allegato I del regolamento quadro, fino alla produzione delle sostanze di partenza esclusa, ceramica compresa: sistemi documentati di assicurazione e controllo della qualità e registri a disposizione delle autorità.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32006R2023 · Art. 1, Art. 2, Art. 4 to Art. 7 and Art. 8"
    },
    {
      "date": "2007-05-20",
      "kind": "applies",
      "title": "Vietate la fabbricazione e l’importazione di ceramiche prive dei requisiti del 2005",
      "summary": "Da questa data gli Stati membri vietano la fabbricazione e l’importazione nella Comunità di oggetti di ceramica non conformi alla direttiva come modificata dalla direttiva 2005/31/CE.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32005L0031 · Art. 2(1), point (b)"
    },
    {
      "date": "2006-05-20",
      "kind": "applies",
      "title": "Si applicano la dichiarazione di conformità e i nuovi criteri analitici",
      "summary": "Termine di recepimento della direttiva 2005/31/CE; da questa data gli Stati membri consentono il commercio e l’uso degli oggetti di ceramica conformi alla direttiva modificata, con la dichiarazione scritta di conformità ai sensi dell’articolo 2 bis e dell’allegato III e un metodo di analisi conforme ai criteri di prestazione dell’allegato II.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32005L0031 · Art. 2(1), first subparagraph and point (a)"
    },
    {
      "date": "2005-05-20",
      "kind": "amendment",
      "title": "Entra in vigore la direttiva 2005/31/CE della Commissione",
      "summary": "La direttiva modificativa del 29 aprile 2005, pubblicata nella GU L 110 del 30 aprile 2005, ha inserito l’articolo 2 bis sulla dichiarazione scritta di conformità e sulla documentazione giustificativa, ha sostituito l’allegato II con criteri di prestazione per il metodo di analisi e ha aggiunto l’allegato III con il contenuto della dichiarazione.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32005L0031 · Art. 1 and Art. 3"
    },
    {
      "date": "2004-12-03",
      "kind": "applies",
      "title": "In vigore il regolamento quadro (CE) n. 1935/2004",
      "summary": "Il regolamento quadro è entrato in vigore il ventesimo giorno dopo la pubblicazione nella GU L 338 del 13 novembre 2004, ha abrogato la direttiva 89/109/CEE (che aveva abrogato la direttiva 76/893/CEE, base citata nell’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva sulle ceramiche) e inserisce la ceramica nell’allegato I come gruppo per il quale sono adottate misure specifiche; i suoi articoli sui requisiti generali, l’etichettatura, la dichiarazione, la rintracciabilità, i controlli e le sanzioni si applicano agli oggetti di ceramica accanto alla direttiva.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02004R1935-20210327 · Art. 3, Art. 5, Art. 15 to Art. 17, Art. 24 to Art. 26, Art. 28 and Annex I; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31989L0109 · Art. 10"
    },
    {
      "date": "1989-10-17",
      "kind": "applies",
      "title": "Oggetti di ceramica non conformi vietati sul mercato",
      "summary": "Cinque anni dopo la notifica, gli Stati membri devono vietare l’immissione sul mercato degli oggetti di ceramica non conformi alla direttiva; possono anche vietarne o continuare a vietarne la fabbricazione.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:01984L0500-20050520 · Art. 5(1), second indent, and Art. 5(2)"
    },
    {
      "date": "1987-10-17",
      "kind": "applies",
      "title": "Il commercio degli oggetti di ceramica conformi deve essere consentito",
      "summary": "Tre anni dopo la notifica, gli Stati membri devono aver modificato le proprie leggi in modo che sia consentito il commercio degli oggetti di ceramica conformi alla direttiva; lo stesso termine valeva per la decisione del Consiglio sui limiti per il contatto con la bocca e per il riesame dei limiti da parte della Commissione, nessuno dei quali compare nel testo consolidato.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:01984L0500-20050520 · Art. 4 and Art. 5(1), first indent"
    },
    {
      "date": "1984-10-17",
      "kind": "in-force",
      "title": "Direttiva 84/500/CEE del Consiglio notificata agli Stati membri",
      "summary": "Adottata il 15 ottobre 1984 e pubblicata nella GU L 277 del 20 ottobre 1984, la direttiva ha avuto effetto con la notifica agli Stati membri il 17 ottobre 1984, armonizzando i limiti di piombo e cadmio e i metodi di prova e di analisi per gli oggetti di ceramica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:31984L0500; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:01984L0500-20050520 · footnote 5 to Art. 4(1)"
    }
  ],
  "sources": [
    {
      "label": "Direttiva 84/500/CEE del Consiglio relativa agli oggetti di ceramica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, testo consolidato del 20 maggio 2005 (EUR-Lex)",
      "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:01984L0500-20050520"
    },
    {
      "label": "Direttiva 84/500/CEE del Consiglio nel testo pubblicato nella GU L 277 del 20 ottobre 1984 (EUR-Lex)",
      "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31984L0500"
    },
    {
      "label": "Informazioni sul documento, date e relazioni per il CELEX 31984L0500 (EUR-Lex)",
      "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:31984L0500"
    },
    {
      "label": "Direttiva 2005/31/CE della Commissione che modifica la direttiva 84/500/CEE per quanto riguarda la dichiarazione di conformità e i criteri di prestazione del metodo di analisi (EUR-Lex)",
      "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32005L0031"
    },
    {
      "label": "Regolamento (CE) n. 1935/2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, testo consolidato del 27 marzo 2021 (EUR-Lex)",
      "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02004R1935-20210327"
    },
    {
      "label": "Regolamento (CE) n. 2023/2006 della Commissione sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (EUR-Lex)",
      "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32006R2023"
    },
    {
      "label": "Direttiva 89/109/CEE del Consiglio concernente i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, che abroga la direttiva 76/893/CEE (EUR-Lex)",
      "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31989L0109"
    },
    {
      "label": "Regolamento (UE) 2017/625 sui controlli ufficiali, che abroga il regolamento (CE) n. 882/2004 (EUR-Lex)",
      "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R0625"
    },
    {
      "label": "Materiali a contatto con gli alimenti: normativa (Commissione europea, DG SANTE)",
      "url": "https://food.ec.europa.eu/food-safety/chemical-safety/food-contact-materials/legislation_en"
    },
    {
      "label": "Revisione della normativa UE sui materiali a contatto con gli alimenti, compresi piombo e cadmio provenienti da materiali ceramici e vetrosi (Commissione europea, DG SANTE)",
      "url": "https://food.ec.europa.eu/food-safety/chemical-safety/food-contact-materials/revision-eu-rules_en"
    },
    {
      "label": "Notifica TRIS 2025/0387/DK, progetto di decreto danese sui materiali a contatto con gli alimenti con limiti più bassi di piombo e cadmio (Commissione europea)",
      "url": "https://technical-regulation-information-system.ec.europa.eu/en/notification/27084"
    },
    {
      "label": "TRIS 2025/0387/DK, risposta della Danimarca del 7 novembre 2025 sulla base giuridica dei limiti per ceramica, vetro e smalto (Commissione europea)",
      "url": "https://technical-regulation-information-system.ec.europa.eu/en/notification/27084/message/113713/EN"
    },
    {
      "label": "TRIS 2025/0387/DK, testo del progetto notificato in danese (Commissione europea)",
      "url": "https://technical-regulation-information-system.ec.europa.eu/en/notification/27084/text/D/DA"
    },
    {
      "label": "Bekendtgørelse nr. 681 af 25. maj 2020 om fødevarekontaktmaterialer og om straffebestemmelser for overtrædelse af relaterede EU-retsakter (Retsinformation)",
      "url": "https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/681"
    },
    {
      "label": "Keramik, materialetyper (Fødevarestyrelsen)",
      "url": "https://foedevarestyrelsen.dk/kost-og-foedevarer/foedevaresikkerhed/emballage-og-udstyr/materialetyper/keramik"
    },
    {
      "label": "Køkkengrej og kemi i maden, herunder keramik, arvegods og loppefund (Fødevarestyrelsen)",
      "url": "https://foedevarestyrelsen.dk/kost-og-foedevarer/alt-om-mad/kemi-i-maden/koekkengrej"
    },
    {
      "label": "Fødevarekontaktmaterialer, lovstof (Fødevarestyrelsen)",
      "url": "https://foedevarestyrelsen.dk/lovstof/foedevarekontaktmaterialer-lovstof"
    },
    {
      "label": "Dokumentation for fødevarekontaktmaterialer (Fødevarestyrelsen)",
      "url": "https://foedevarestyrelsen.dk/kost-og-foedevarer/foedevaresikkerhed/emballage-og-udstyr/dokumentation"
    },
    {
      "label": "Slutrapport: Metaller fra FKM af keramik, progetto di controllo 2023 (Fødevarestyrelsen)",
      "url": "https://foedevarestyrelsen.dk/Media/638653560024818056/Slutrapport%20-%20Keramik%202023.pdf"
    }
  ],
  "reviewer": {
    "name": "Conphora compliance team",
    "role": "Redattori di conformità, Conphora"
  },
  "reviewedAt": "2026-09-24",
  "nextReview": "2027-03-11",
  "links": {
    "tools": [],
    "courses": [],
    "related": {
      "en": "/regulations/cer/",
      "dk": "/dk/eu-regulativer/cer/"
    }
  }
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