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Il nuovo regolamento sulla sicurezza dei giocattoli: un piano di transizione per gli importatori

Il regolamento (UE) 2025/2509 è in vigore, ma si applica dal 1° agosto 2030. Date chiave, passaporto del giocattolo, nuovi divieti chimici e cosa fare ora.

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Conphora Editorial · 15 maggio 2026
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Una nuova legge con un lungo periodo di preparazione

Le norme dell’UE sui giocattoli passano da una direttiva a un regolamento. Il regolamento (UE) 2025/2509 sulla sicurezza dei giocattoli è stato adottato il 26 novembre 2025, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 12 dicembre 2025 ed è entrato in vigore venti giorni dopo. Sostituirà la direttiva sulla sicurezza dei giocattoli 2009/48/CE, ma non ancora.

Ai sensi dell’articolo 59, il regolamento si applica dal 1° agosto 2030. Fino ad allora i giocattoli sono immessi sul mercato in base alla direttiva del 2009 e alle leggi nazionali che la recepiscono. Gli importatori hanno quindi quattro anni di tempo, e ne avranno bisogno: il regolamento introduce un passaporto digitale del prodotto per ogni giocattolo, amplia i divieti chimici e modifica le informazioni che un’inserzione online deve mostrare.

Per le regole oggi in vigore consulti la nostra guida alla direttiva sulla sicurezza dei giocattoli. Per una sintesi del nuovo regolamento si veda la voce del glossario sul regolamento sulla sicurezza dei giocattoli.

Le date chiave

DataChe cosa accadeBase giuridica
1° gennaio 2026Entrata in vigore; si applicano le norme sulla notifica degli organismi di valutazione della conformità (articoli da 28 a 44) e quelle su poteri delegati, procedura di comitato, pareri dell’ECHA, riservatezza e sanzioni (articoli da 49 a 55)Articolo 59
Fino al 31 luglio 2030I giocattoli sono immessi sul mercato ai sensi della direttiva 2009/48/CEArticoli 56 e 59
1° agosto 2030Il regolamento si applica; la direttiva è abrogataArticoli 56 e 59
Dopo il 1° agosto 2030I giocattoli immessi sul mercato prima di tale data in conformità alla direttiva possono continuare a essere messi a disposizioneArticolo 57, paragrafo 1
1° febbraio 2031Scadono i certificati di esame CE del tipo rilasciati ai sensi della direttiva, salvo scadenza anterioreArticolo 57, paragrafo 3

Le disposizioni che si applicano dal 1° gennaio 2026 riguardano soprattutto il sistema che circonda i giocattoli più che i giocattoli stessi: la notifica degli organismi di valutazione della conformità che certificheranno i giocattoli secondo le nuove regole e i poteri della Commissione di adottare atti delegati, anche in materia di sostanze chimiche, prima che inizino gli obblighi principali.

La regola sulle giacenze è importante per gli importatori. L’articolo 57, paragrafo 1, tutela i giocattoli immessi sul mercato in conformità alla direttiva prima del 1° agosto 2030. Per immissione sul mercato si intende la prima messa a disposizione nell’UE. Un giocattolo importato e immesso sul mercato nel luglio 2030 può essere venduto anche dopo; un giocattolo ancora detenuto al di fuori dell’UE il 1° agosto 2030 deve rispettare il regolamento nel momento in cui viene immesso sul mercato.

Il passaporto digitale del prodotto per i giocattoli

La novità più visibile è il passaporto digitale del prodotto. Ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, prima di immettere un giocattolo sul mercato il fabbricante deve creare per esso un passaporto. Il passaporto deve corrispondere a uno specifico modello di giocattolo, attestare che la conformità al regolamento è stata dimostrata, contenere almeno i dati della parte I dell’allegato VI, essere mantenuto esatto e aggiornato ed essere disponibile nelle lingue richieste dallo Stato membro in cui il giocattolo è venduto.

L’allegato VI elenca, tra l’altro:

Il passaporto assume il ruolo della dichiarazione di conformità UE. Prima di immettere il giocattolo sul mercato, l’operatore economico deve inoltre caricare i propri identificativi unici del prodotto e dell’operatore nel registro istituito ai sensi del regolamento sulla progettazione ecocompatibile per i prodotti sostenibili (articolo 22). Per capire come questo registro si inserisce nel quadro più ampio, consulti il nostro articolo sui primi atti ESPR e il passaporto digitale del prodotto e la voce del glossario sul passaporto digitale del prodotto.

Le sostanze chimiche e il ruolo dell’ECHA

Il regolamento inasprisce i requisiti chimici di cui all’allegato II, parte III. Dal 1° agosto 2030 vieta la presenza nei giocattoli, nei loro componenti o nelle parti microstrutturalmente distinte di sostanze classificate come:

Vieta inoltre l’uso intenzionale di PFAS nei giocattoli e la presenza dei bisfenoli elencati nell’appendice dell’allegato II. Deroghe per sostanze specifiche possono essere concesse con atto delegato dopo che una richiesta è stata valutata dall’Agenzia europea per le sostanze chimiche. Ai sensi dell’articolo 52, l’ECHA fornisce alla Commissione il proprio parere su tali richieste entro 12 mesi, prorogabili una sola volta di un massimo di sei mesi.

Per gli importatori ciò significa dichiarazioni dei fornitori che coprano l’intero elenco delle classi di pericolo, non soltanto le sostanze soggette a restrizioni ai sensi della direttiva. Se la Sua gamma comprende giocattoli di plastica o di peluche, un buon punto di partenza sono gli ftalati nei giocattoli.

Avvertenze e inserzioni online

Ai sensi dell’articolo 6, le avvertenze devono indicare le limitazioni d’uso appropriate, comprendendo almeno l’età minima dell’utilizzatore ove necessario per un uso sicuro, e devono essere chiaramente visibili al consumatore prima dell’acquisto, anche nelle vendite a distanza. Dal 1° agosto 2030, l’articolo 14, paragrafo 3, impone ai mercati online di progettare la propria interfaccia in modo che i venditori possano fornire, oltre alle informazioni richieste dall’articolo 22, paragrafo 9, del GPSR, la marcatura CE, tali avvertenze e il supporto di dati o il link web del passaporto. Per la prassi attuale in materia di avvertenze, consulti i testi di avvertenza sui giocattoli.

Un piano di transizione per gli importatori

  1. Confermi l’ambito di applicazione. Verifichi quali prodotti della Sua gamma sono giocattoli. I casi limite, come oggetti da collezione, articoli decorativi e attrezzature sportive, sono trattati in Il mio prodotto è un giocattolo?
  2. Faccia l’inventario dei certificati. Elenchi i certificati di esame CE del tipo e le relative scadenze: nessuno sarà valido dopo il 1° febbraio 2031.
  3. Avvii il confronto sulle sostanze chimiche. Chieda ai fornitori quali giocattoli contengono sostanze appartenenti alle nuove classi di pericolo vietate, PFAS aggiunti intenzionalmente o bisfenoli elencati.
  4. Prepari i dati del passaporto. Identificativi unici, immagini a colori, norme e identificativi degli operatori per ogni modello di giocattolo: gran parte di questi dati è già presente nel fascicolo tecnico odierno.
  5. Pianifichi il passaggio delle giacenze. I giocattoli devono essere immessi sul mercato prima del 1° agosto 2030 per beneficiare dell’articolo 57, paragrafo 1.
  6. Segua gli atti delegati e di esecuzione che la Commissione adotterà prima del 2030, compresi quelli sui diritti di accesso al passaporto e sulle esenzioni chimiche.

Come Conphora La aiuta

Il regolamento sulla sicurezza dei giocattoli trasforma il fascicolo tecnico di oggi nel passaporto di domani. Conphora La aiuta ad arrivarci passo dopo passo:

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