Vendiamo prodotti di plastica monouso
La direttiva (UE) 2019/904 impone agli Stati membri di vietare posate, piatti, cannucce, agitatori, contenitori in polistirene espanso per alimenti e bevande e i prodotti in plastica oxodegradabile. Altri articoli richiedono tappi solidali, marcatura armonizzata o responsabilità estesa del produttore, secondo il diritto nazionale. Verifichi ogni prodotto sull’allegato e le regole di ogni paese.
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Perché accade
La direttiva sulla plastica monouso, direttiva (UE) 2019/904, si applica ai prodotti di plastica monouso elencati nel suo allegato, ai prodotti fabbricati con plastica oxodegradabile e agli attrezzi da pesca contenenti plastica (art. 2, par. 1). Un prodotto di plastica monouso è un prodotto fatto in tutto o in parte di plastica che non è concepito, progettato o immesso sul mercato per compiere più trasferimenti o rotazioni durante il suo ciclo di vita, essendo restituito per la ricarica o riutilizzato per lo stesso scopo (art. 3, punto 2). La plastica è un materiale costituito da un polimero, cui possono essere stati aggiunti additivi, che può funzionare come componente strutturale principale dei prodotti finali; sono esclusi i polimeri naturali non modificati chimicamente (art. 3, punto 1).[1]
La direttiva opera con misure distinte per ciascuna parte dell’allegato. L’articolo 4 impone agli Stati membri di ridurre entro il 2026 il consumo dei bicchieri e dei contenitori per alimenti della parte A rispetto al 2022. L’articolo 5 vieta i prodotti della parte B e i prodotti di plastica oxodegradabile. L’articolo 6 impone che i tappi e i coperchi dei contenitori per bevande fino a tre litri restino attaccati (parte C) e fissa obiettivi di contenuto riciclato per le bottiglie per bevande in PET e di altro tipo nella parte F, calcolati come media per Stato membro. L’articolo 7 impone una marcatura ben visibile, chiaramente leggibile e indelebile sui prodotti della parte D, che informi i consumatori sulle opzioni di gestione dei rifiuti, sulla presenza di plastica e sui danni della dispersione. L’articolo 8 istituisce la responsabilità estesa del produttore per i prodotti della parte E.[1]
Le date sono nell’articolo 17, paragrafo 1. Gli Stati membri dovevano applicare l’articolo 5 e l’articolo 7, paragrafo 1, dal 3 luglio 2021, l’articolo 6, paragrafo 1, dal 3 luglio 2024 e l’articolo 8 entro il 31 dicembre 2024, ovvero entro il 5 gennaio 2023 per i regimi istituiti prima del 4 luglio 2018 e per i filtri per prodotti del tabacco. Le specifiche armonizzate di marcatura sono stabilite dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/2151 della Commissione, che riguarda assorbenti igienici e tamponi, salviette umide, prodotti del tabacco con filtri e bicchieri per bevande (artt. 1 e 2).[1][2]
È produttore chiunque, stabilito in uno Stato membro, fabbrica, riempie, vende o importa a titolo professionale e immette tali prodotti sul mercato di quello Stato membro, e chiunque li venda a distanza direttamente agli utilizzatori di un altro Stato membro (art. 3, punto 11). I produttori stabiliti in uno Stato membro che vendono prodotti della parte E in un altro devono nominarvi un rappresentante autorizzato (art. 8, par. 7).[1]
Il regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, regolamento (UE) 2025/40, ha modificato la direttiva dal 12 agosto 2026. Per gli imballaggi di plastica monouso elencati al punto 3 dell’allegato V di tale regolamento, i paragrafi 1 e 6 del suo articolo 25 prevalgono sull’articolo 4 della direttiva (art. 2, par. 3). Il punto 3 riguarda gli imballaggi di plastica monouso per alimenti e bevande riempiti e consumati nei locali del settore alberghiero e della ristorazione; dal 1° gennaio 2030 tali imballaggi non possono essere immessi sul mercato, gli Stati membri possono concedere alle microimprese una deroga se il riutilizzo non è tecnicamente fattibile, e la Commissione deve pubblicare orientamenti sull’allegato V entro il 12 febbraio 2027 (regolamento (UE) 2025/40, art. 25, parr. 1, 4 e 6, e allegato V).[1][3]
Come risolverlo
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Verificare se l’articolo è di plastica e monouso
Per plastica si intende un materiale costituito da un polimero, cui possono essere stati aggiunti additivi, che può funzionare come componente strutturale principale; sono esclusi i polimeri naturali non modificati chimicamente. Monouso significa non concepito per essere restituito per la ricarica o riutilizzato per lo stesso scopo. Sono compresi i prodotti fatti soltanto in parte di plastica.
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Trovare il prodotto nelle parti dell’allegato
La parte B elenca i prodotti vietati, la parte C i contenitori per bevande che richiedono tappi solidali, la parte D i prodotti che richiedono una marcatura, la parte E i prodotti soggetti alla responsabilità estesa del produttore e la parte F le bottiglie con obiettivi di contenuto riciclato. Un prodotto può comparire in più parti.
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Togliere dalla gamma i prodotti vietati
Non possono essere immessi sul mercato i bastoncini cotonati, le posate, i piatti, le cannucce, gli agitatori per bevande, i bastoncini per palloncini, né i contenitori per alimenti, i contenitori per bevande e i bicchieri di polistirene espanso, né alcun prodotto di plastica oxodegradabile. Sono fatti salvi i bastoncini cotonati e le cannucce che rientrano nelle direttive sui dispositivi medici indicate nella parte B, come pure i bastoncini per palloncini destinati a usi industriali o professionali e non distribuiti ai consumatori.
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Applicare le regole su tappi e marcatura
I tappi e i coperchi di plastica dei contenitori per bevande fino a tre litri devono restare attaccati durante l’uso; i contenitori di vetro e di metallo con tappi di plastica non sono interessati. Assorbenti igienici, tamponi, salviette umide, filtri per prodotti del tabacco e bicchieri per bevande richiedono la marcatura armonizzata stabilita dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/2151, sull’imballaggio o sul prodotto, nella lingua ufficiale di ogni Stato membro di vendita.
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Registrarsi per la responsabilità del produttore in ogni paese
I produttori dei prodotti della parte E finanziano, attraverso sistemi nazionali, le misure di sensibilizzazione, la pulizia dei rifiuti dispersi e, per alcuni prodotti, la raccolta. Se vende a distanza direttamente agli utilizzatori di un altro Stato membro, in quel paese Lei è considerato produttore, e il Suo Stato membro di stabilimento deve imporLe di nominare un rappresentante autorizzato in quel paese.
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Cosa è necessario dimostrare
| Documento | Da dove proviene | Base giuridica |
|---|---|---|
| Una classificazione di ogni prodotto rispetto alle parti da A a G dell’allegato | La gestione prodotto | Direttiva (UE) 2019/904, artt. 2, par. 1, e 3, parr. 1 e 2, e allegato |
| Grafica della marcatura per i prodotti della parte D | Il fabbricante o il titolare del marchio | Direttiva (UE) 2019/904, art. 7, par. 1; regolamento di esecuzione (UE) 2020/2151 |
| Registrazione per la responsabilità del produttore in ogni Stato membro di vendita | Il sistema nazionale o l’autorità competente | Direttiva (UE) 2019/904, art. 8 |
Se non si fa nulla
I prodotti vietati non possono essere immessi sul mercato
Gli Stati membri devono vietare l’immissione sul mercato dei prodotti di plastica monouso della parte B dell’allegato e dei prodotti fabbricati con plastica oxodegradabile, con applicazione dal 3 luglio 2021 (direttiva (UE) 2019/904, artt. 5 e 17, par. 1).[1]
Senza tappo solidale non si vende
I contenitori per bevande della parte C con tappi e coperchi di plastica possono essere immessi sul mercato solo se tappi e coperchi restano attaccati durante la fase di uso previsto, con applicazione dal 3 luglio 2024 (direttiva (UE) 2019/904, artt. 6, par. 1, e 17, par. 1).[1]
I costi del produttore seguono le vendite in ogni paese
I regimi di responsabilità estesa del produttore riguardano i prodotti della parte E, e il produttore stabilito in uno Stato membro che vende prodotti della parte E in un altro deve nominarvi un rappresentante autorizzato (direttiva (UE) 2019/904, art. 8, parr. 1 e 7).[1]
Le sanzioni sono stabilite a livello nazionale
Gli Stati membri stabiliscono sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per le violazioni delle disposizioni nazionali adottate in applicazione della direttiva (direttiva (UE) 2019/904, art. 14).[1]
Domande su questo problema
Le plastiche biodegradabili o a base biologica sono esenti?
La definizione di plastica esclude soltanto i polimeri naturali non modificati chimicamente (direttiva (UE) 2019/904, art. 3, punto 1). La direttiva definisce la plastica biodegradabile (art. 3, punto 16), ma il divieto dell’articolo 5 e della parte B dell’allegato non prevede alcuna eccezione per essa.
Vendiamo online in altri paesi. Siamo produttori lì?
Sì, se Lei vende prodotti di plastica monouso con contratto a distanza direttamente a nuclei familiari o ad altri utilizzatori di un altro Stato membro (art. 3, punto 11, lett. b)). Ogni Stato membro consente ai produttori di altri paesi di nominare un rappresentante autorizzato locale per la responsabilità del produttore (art. 8, par. 6).
Perché conta il diritto nazionale?
La direttiva sulla plastica monouso è appunto una direttiva, quindi le sue regole si applicano attraverso il diritto nazionale. Gli Stati membri scelgono le misure che riducono il consumo di bicchieri e contenitori per alimenti della parte A e possono limitarne la commercializzazione (art. 4, par. 1). I regimi di responsabilità del produttore sono nazionali (art. 8).
Che cosa è cambiato con il regolamento sugli imballaggi?
Il regolamento (UE) 2025/40 ha modificato la direttiva dal 12 agosto 2026. Se la direttiva è in contrasto con la direttiva 94/62/CE o con la direttiva 2008/98/CE, prevale, salvo diversa disposizione del regolamento sugli imballaggi. Per gli imballaggi di plastica monouso di cui al punto 3 dell’allegato V di tale regolamento, destinati ad alimenti e bevande riempiti e consumati nei locali del settore alberghiero e della ristorazione, i paragrafi 1 e 6 del suo articolo 25 prevalgono sull’articolo 4 (art. 2, parr. 2 e 3). L’articolo 25, paragrafo 1, limita tali formati dal 1° gennaio 2030.
Fonti
- Direttiva (UE) 2019/904 sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente (testo consolidato del 12 agosto 2026) EUR-Lex · consultato il 4 ottobre 2026
- Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2151 della Commissione relativo alle specifiche armonizzate di marcatura per i prodotti di plastica monouso EUR-Lex · consultato il 4 ottobre 2026
- Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio EUR-Lex · consultato il 4 ottobre 2026
Informazioni su questa pagina
- Revisore
- Conphora compliance team
- Verificato
- 4 ottobre 2026
Informazioni di carattere generale, non consulenza legale. Verifichi il testo giuridico o si rivolga a un consulente per il suo prodotto.
Conphora (2026). Vendiamo prodotti di plastica monouso. Consultato il 13 ottobre 2026 da https://www.conphora.com/it/soluzioni/problema/single-use-plastic/
Conphora (2026) Vendiamo prodotti di plastica monouso. Disponibile all’indirizzo: https://www.conphora.com/it/soluzioni/problema/single-use-plastic/ (consultato il 13 ottobre 2026).
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