Il nostro marchio CE ha proporzioni o posizione errate
La marcatura CE segue il disegno graduato dell’allegato II del regolamento (CE) n. 765/2008, mantiene le proporzioni se ridimensionata ed è alta almeno 5 mm, salvo diversa disposizione settoriale. Per la direttiva bassa tensione va apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sul materiale o sulla targa dati, prima dell’immissione sul mercato. Corregga il disegno e tolga i marchi simili.
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Verificato il 4 ottobre 2026 da Conphora compliance team · Non è consulenza legale
Perché accade
La marcatura CE ha una sola forma. Il regolamento (CE) n. 765/2008 stabilisce che la marcatura consiste nelle iniziali «CE» nella forma del disegno graduato di cui al suo allegato II, che le proporzioni del disegno sono rispettate quando la marcatura è ridotta o ingrandita e che, quando la normativa specifica non impone dimensioni particolari, essa è alta almeno 5 mm (allegato II, punti da 1 a 3).[1]
Anche il suo significato è fissato. Solo il fabbricante o il suo mandatario la appone (art. 30, par. 1); è apposta unicamente sui prodotti per i quali la normativa di armonizzazione dell’Unione la prevede (art. 30, par. 2); e apponendola il fabbricante si assume la responsabilità della conformità a tutti i requisiti applicabili (art. 30, par. 3). Sono vietate marcature, segni o iscrizioni che possano indurre in errore i terzi circa il significato o la forma della marcatura CE, e altre marcature possono essere aggiunte solo se non compromettono la visibilità, la leggibilità e il significato della marcatura CE (art. 30, par. 5).[1]
La collocazione è stabilita dagli atti settoriali. La decisione n. 768/2008/CE, modello per gli atti settoriali, rinvia a questi principi generali (allegato I, art. R11) e prescrive che la marcatura sia apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sul prodotto o sulla sua targa dati oppure, quando ciò non sia possibile o non sia giustificato dalla natura del prodotto, sull’imballaggio e sui documenti di accompagnamento (art. R12, par. 1). È apposta prima che il prodotto sia immesso sul mercato (art. R12, par. 2).[2]
La direttiva bassa tensione applica questi principi al materiale elettrico. La marcatura CE è soggetta ai principi generali di cui all’articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008 (direttiva 2014/35/UE, art. 16), è apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sul materiale o sulla sua targa dati oppure, quando ciò non sia possibile o non sia giustificato, sull’imballaggio e sui documenti di accompagnamento, ed è apposta prima che il materiale sia immesso sul mercato (art. 17, parr. 1 e 2). Il fabbricante la appone una volta dimostrata la conformità e redatta una dichiarazione di conformità UE (art. 6, par. 2).[3]
Una marcatura errata è trattata come una questione formale con effetti reali. Quando uno Stato membro accerta che la marcatura CE è stata apposta in violazione dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008 o dell’articolo 17 della direttiva, impone all’operatore di porre fine alla non conformità; se questa persiste, lo Stato membro limita o vieta il materiale oppure ne assicura il richiamo o il ritiro (art. 22).[3][1]
Come risolverlo
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Confrontare il marchio con il disegno graduato
Sovrapponga il Suo disegno a quello ufficiale dell’allegato II del regolamento (CE) n. 765/2008. Le due lettere ne seguono la costruzione e la spaziatura; una versione allungata, schiacciata o ridisegnata è un segno diverso. Sostituisca i disegni artigianali con un file vettoriale costruito a partire dal disegno ufficiale.
Guide ai regolamentiKnow-how Free Apri -
Verificare le dimensioni e le modalità di apposizione
Quando l’atto settoriale non fissa dimensioni, la marcatura è alta almeno 5 mm e, se ridimensionata, mantiene le proporzioni. Deve essere visibile, leggibile e indelebile: una stampa che si cancella o un adesivo che si stacca difficilmente soddisfa tale requisito. La verifichi su un esemplare finito, non sul disegno.
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Verificare dove è collocata
Ai sensi della direttiva bassa tensione la marcatura va sul materiale elettrico o sulla sua targa dati. Solo quando ciò non è possibile o non è giustificato dalla natura del materiale va sull’imballaggio e sui documenti di accompagnamento, su entrambi. Una marcatura sulla sola scatola non rispetta questa regola; se si avvale dell’eccezione, conservi agli atti la motivazione.
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Eliminare i segni che possono essere confusi con essa
Sono vietate marcature, segni o iscrizioni che possano indurre in errore i terzi circa il significato o la forma della marcatura CE. Altre marcature sono ammesse solo se non compromettono la visibilità, la leggibilità e il significato della marcatura CE.
Conoscenze e approfondimentiKnow-how Free Apri -
Correggere la produzione e gestire le scorte
Corregga il disegno per la prossima serie di produzione e decida con l’autorità o con il cliente che cosa fare degli esemplari già prodotti. La non conformità formale deve essere fatta cessare (direttiva 2014/35/UE, art. 22, par. 1) e l’azione correttiva può comprendere la regolarizzazione della non conformità formale (regolamento (UE) 2019/1020, art. 16, par. 3, lett. a)). A nostro avviso, la rietichettatura con una marcatura corretta e indelebile è un modo per farlo quando il prodotto in sé è conforme; spetta all’autorità decidere se basti.
Svolga i passi nella piattaforma con il suo prodotto.
Cosa è necessario dimostrare
| Documento | Da dove proviene | Base giuridica |
|---|---|---|
| Disegno della marcatura CE costruito a partire dal disegno graduato, con la relativa altezza | Il fabbricante | Regolamento (CE) n. 765/2008, allegato II |
| Fotografie della marcatura sul prodotto finito o sulla targa dati | Il fabbricante | A sostegno della direttiva 2014/35/UE, art. 17, par. 1; le fotografie in sé non sono richieste dal testo |
| Dichiarazione di conformità UE a sostegno della marcatura | Il fabbricante | Direttiva 2014/35/UE, artt. 6, par. 2, e 15 |
Se non si fa nulla
Una marcatura CE errata è una non conformità formale
Quando la marcatura CE è stata apposta in violazione dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008 o dell’articolo 17 della direttiva, lo Stato membro impone all’operatore economico di porre fine alla non conformità e, se questa persiste, limita o vieta il materiale oppure ne assicura il richiamo o il ritiro (direttiva 2014/35/UE, art. 22, par. 1, lett. a), e par. 2).[3]
I distributori verificano la marcatura
Prima di mettere a disposizione il materiale elettrico, i distributori verificano che rechi la marcatura CE e sia accompagnato dai documenti prescritti (direttiva 2014/35/UE, art. 9, par. 2).[3]
L’uso improprio è sanzionato
Gli Stati membri intervengono contro l’uso improprio della marcatura CE e prevedono sanzioni, che possono includere sanzioni penali per le violazioni gravi (regolamento (CE) n. 765/2008, art. 30, par. 6).[1]
Domande su questo problema
Chi può apporre la marcatura CE?
Solo il fabbricante o il suo mandatario (regolamento (CE) n. 765/2008, art. 30, par. 1). Apponendola, il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del prodotto a tutti i requisiti applicabili previsti dalla normativa che la prevede (art. 30, par. 3).
Esiste una dimensione minima?
Quando la normativa specifica non impone dimensioni particolari, la marcatura CE è alta almeno 5 mm (regolamento (CE) n. 765/2008, allegato II, punto 3).
Possiamo apporre altri marchi di qualità accanto ad essa?
Sì, purché non compromettano la visibilità, la leggibilità e il significato della marcatura CE e non possano indurre in errore circa il suo significato o la sua forma (regolamento (CE) n. 765/2008, art. 30, par. 5).
La marcatura CE può essere apposta solo sull’imballaggio?
Solo quando apporla sul materiale o sulla sua targa dati non è possibile o non è giustificato dalla natura del materiale; in tal caso va sull’imballaggio e sui documenti di accompagnamento (direttiva 2014/35/UE, art. 17, par. 1).
Un prodotto non soggetto a normativa che prevede la marcatura CE deve recarla?
No. La marcatura CE è apposta solo sui prodotti per i quali la specifica normativa di armonizzazione dell’Unione la prevede, e non su altri prodotti (regolamento (CE) n. 765/2008, art. 30, par. 2).
Fonti
- Regolamento (CE) n. 765/2008 che pone norme in materia di accreditamento (testo consolidato del 16 luglio 2021) EUR-Lex · consultato il 4 ottobre 2026
- Decisione n. 768/2008/CE relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti EUR-Lex · consultato il 4 ottobre 2026
- Direttiva 2014/35/UE concernente il materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione (testo consolidato del 30 maggio 2026) EUR-Lex · consultato il 4 ottobre 2026
- Regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti (testo consolidato del 12 agosto 2026) EUR-Lex · consultato il 4 ottobre 2026
Informazioni su questa pagina
- Revisore
- Conphora compliance team
- Verificato
- 4 ottobre 2026
Informazioni di carattere generale, non consulenza legale. Verifichi il testo giuridico o si rivolga a un consulente per il suo prodotto.
Conphora (2026). Il nostro marchio CE ha proporzioni o posizione errate. Consultato il 13 ottobre 2026 da https://www.conphora.com/it/soluzioni/problema/ce-mark-wrong/
Conphora (2026) Il nostro marchio CE ha proporzioni o posizione errate. Disponibile all’indirizzo: https://www.conphora.com/it/soluzioni/problema/ce-mark-wrong/ (consultato il 13 ottobre 2026).
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