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Placing a product on the market Manufacturer · Importer 7 min di lettura

Vendiamo un prodotto da costruzione

Un prodotto fabbricato per essere incorporato stabilmente in edifici o opere di ingegneria civile è un prodotto da costruzione. Se è coperto da una norma armonizzata o da una valutazione tecnica europea, il fabbricante redige una dichiarazione di prestazione e appone la marcatura CE (regolamento (UE) n. 305/2011); il regolamento (UE) 2024/3110 si applica dall’8 gennaio 2026.

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Verificato il 4 ottobre 2026 da Conphora compliance team · Non è consulenza legale

Perché accade

I prodotti da costruzione hanno un proprio regime, costruito attorno alla prestazione anziché a un unico giudizio di sicurezza. Ai sensi del regolamento (UE) n. 305/2011, un prodotto da costruzione è qualsiasi prodotto o kit fabbricato e immesso sul mercato per essere incorporato in modo permanente in opere di costruzione, la cui prestazione incide sui requisiti di base delle opere di costruzione (art. 2, punto 1). Quando tale prodotto è coperto da una norma armonizzata, o è conforme a una valutazione tecnica europea rilasciata per esso, il fabbricante redige una dichiarazione di prestazione all’atto dell’immissione sul mercato (art. 4, par. 1). La dichiarazione indica il tipo di prodotto, il sistema di valutazione, la specifica utilizzata, l’uso previsto, le caratteristiche essenziali e almeno una prestazione dichiarata, con PND, prestazione non determinata, per le altre (art. 6). Esistono deroghe circoscritte per i prodotti fabbricati su misura e installati in una singola opera identificata, per i prodotti fabbricati in cantiere e per i lavori sul patrimonio storico (art. 5).[2]

La marcatura CE discende dalla dichiarazione. Essa è apposta solo sui prodotti per i quali è stata redatta una dichiarazione di prestazione (art. 8, par. 2) ed è seguita dall’anno in cui è stata apposta per la prima volta, dal nome e dall’indirizzo del fabbricante, dal codice del tipo di prodotto, dal riferimento della dichiarazione, dalla prestazione dichiarata, dalla specifica applicata, dal numero dell’organismo notificato, se del caso, e dall’uso previsto (art. 9, par. 2). Una copia della dichiarazione è fornita con ogni prodotto, oppure una per lotto a un unico utilizzatore, nella lingua richiesta dallo Stato membro (art. 7, parr. 1 e 4). I fabbricanti conservano la documentazione tecnica e la dichiarazione per 10 anni (art. 11, par. 2).[2]

Un nuovo regolamento si applica gradualmente. Il regolamento (UE) 2024/3110 si applica dall’8 gennaio 2026, con alcune disposizioni dal 7 gennaio 2025 e le sanzioni dall’8 gennaio 2027 (art. 96). Esso sostituisce la dichiarazione di prestazione con una dichiarazione di prestazione e di conformità redatta secondo il modello dell’allegato V (artt. 13 e 15), prevede che una copia sia fornita per via elettronica, a meno che la dichiarazione non figuri in un passaporto digitale del prodotto, consente a certe condizioni di usare invece un sito web (art. 16, parr. 1 e 2) e richiede come base una documentazione tecnica (art. 22, par. 3). La sua definizione di prodotto da costruzione cita i prodotti stampati in 3D e i kit (art. 3, punto 1) e il suo ambito di applicazione comprende i prodotti usati (art. 2, par. 1).[1]

Il passaggio avviene famiglia di prodotti per famiglia di prodotti. Il regolamento 305/2011 è abrogato con effetto dall’8 gennaio 2026, salvo le disposizioni elencate, tra cui l’articolo 2, gli articoli da 4 a 9 e da 11 a 18 (dichiarazione di prestazione, marcatura CE e operatori economici) e gli allegati III e V, che sono abrogati con effetto dall’8 gennaio 2040 (art. 94). Tali disposizioni si applicano solo ai prodotti coperti da norme armonizzate elencate ai sensi del vecchio regolamento e in vigore l’8 gennaio 2026, oppure da documenti per la valutazione europea elencati entro tale data (art. 95, parr. 3, 4 e 8); tali documenti di valutazione restano validi fino al 9 gennaio 2031 e, dopo il 9 gennaio 2036, nessun prodotto può essere immesso sul mercato sulla base di una valutazione tecnica europea rilasciata in base a essi (art. 95, par. 4). I nuovi obblighi degli operatori economici si applicano a una famiglia di prodotti un anno dopo che un atto di esecuzione ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 8, o dell’articolo 6, paragrafo 1, la riguarda, salvo che sia fissata una data successiva, e gli operatori economici possono scegliere di applicare in anticipo le nuove specifiche (art. 95, par. 9).[1]

Le regole sulla vigilanza del mercato aggiungono un’ulteriore condizione. Il regolamento 305/2011 è elencato all’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/1020, pertanto un prodotto da costruzione può essere immesso sul mercato solo se un operatore economico stabilito nell’Unione verifica e conserva la dichiarazione di prestazione e può mettere a disposizione la documentazione tecnica (art. 4, par. 1 e par. 3, lett. a)). L’elenco dell’articolo 4, paragrafo 5, nella versione consolidata del 12 agosto 2026, cita il regolamento (UE) n. 305/2011 ma non ancora il regolamento (UE) 2024/3110.[3]

Come risolverlo

  1. Verificare che si tratti di un prodotto da costruzione

    Ai sensi del vecchio regolamento, un prodotto da costruzione è fabbricato e immesso sul mercato per essere incorporato in modo permanente in opere di costruzione e la sua prestazione incide sui requisiti di base delle opere di costruzione. La definizione del nuovo regolamento cita anche i kit e i prodotti stampati in 3D, e il suo ambito di applicazione comprende i prodotti usati.

    Guide ai regolamentiKnow-how Free Apri
  2. Individuare la specifica tecnica armonizzata che lo riguarda

    Cerchi una norma armonizzata che copra il prodotto e il suo uso previsto, oppure un documento per la valutazione europea in base al quale può essere rilasciata una valutazione tecnica europea. Tale specifica stabilisce le caratteristiche essenziali da dichiarare e il sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione.

  3. Stabilire quale regolamento si applica alla famiglia di prodotti

    Gli obblighi degli operatori economici previsti dal nuovo regolamento si applicano a una famiglia di prodotti un anno dopo che un atto di esecuzione ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 8, o dell’articolo 6, paragrafo 1, la riguarda, salvo che l’atto fissi una data successiva. Fino ad allora, i prodotti coperti dalle norme e dai documenti di valutazione elencati ai sensi del regolamento 305/2011 restano soggetti alla vecchia dichiarazione di prestazione.

  4. Applicare il sistema di valutazione e redigere la dichiarazione

    Applichi il sistema di valutazione e verifica pertinente, con un organismo notificato se il sistema lo prevede. Rediga poi la dichiarazione di prestazione secondo il modello dell’allegato III, dichiarando almeno una caratteristica essenziale per l’uso previsto e PND (prestazione non determinata) per quelle non dichiarate.

  5. Marcare il prodotto e fornire la dichiarazione

    Apponga la marcatura CE solo dopo che la dichiarazione esiste, seguita dall’anno, dal fabbricante, dal codice del tipo di prodotto, dal riferimento della dichiarazione, dalla prestazione dichiarata, dalla specifica, dal numero dell’organismo notificato e dall’uso previsto. Fornisca una copia della dichiarazione con ogni prodotto, oppure una per lotto a un unico utilizzatore, nella lingua richiesta dallo Stato membro.

Svolga i passi nella piattaforma con il suo prodotto.

Cosa è necessario dimostrare

DocumentoDa dove provieneBase giuridica
La dichiarazione di prestazione o, ai sensi del nuovo regolamento, la dichiarazione di prestazione e di conformitàIl fabbricanteRegolamento (UE) n. 305/2011, artt. 4 e 6; regolamento (UE) 2024/3110, artt. 13 e 15
Documentazione tecnica relativa al sistema di valutazione e verifica utilizzatoIl fabbricanteRegolamento (UE) n. 305/2011, art. 11, par. 1; regolamento (UE) 2024/3110, art. 22, par. 3
Il certificato o la relazione dell’organismo notificato, quando il sistema richiede compiti di terziL’organismo notificatoRegolamento (UE) n. 305/2011, art. 28 e allegato V

Se non si fa nulla

Senza dichiarazione, niente marcatura CE

Se il fabbricante non ha redatto una dichiarazione di prestazione ai sensi degli articoli 4 e 6, la marcatura CE non può essere apposta (regolamento (UE) n. 305/2011, art. 8, par. 2).[2]

Senza dichiarazione ai sensi del nuovo regolamento, niente vendita

In caso di non conformità, o se manca una dichiarazione di prestazione e di conformità richiesta, il prodotto non può essere messo a disposizione sul mercato (regolamento (UE) 2024/3110, art. 13, par. 2).[1]

Responsabilità per la prestazione dichiarata

Redigendo la dichiarazione, il fabbricante si assume la responsabilità della prestazione dichiarata; ai sensi del nuovo regolamento ne risponde inoltre secondo il diritto dell’Unione e nazionale in materia di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale (regolamento (UE) n. 305/2011, art. 4, par. 3; regolamento (UE) 2024/3110, art. 13, par. 2).[1]

Un operatore dell’UE deve detenere la dichiarazione

Il regolamento (UE) n. 305/2011 è elencato all’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/1020, pertanto un operatore economico stabilito nell’Unione deve verificare e conservare la dichiarazione di prestazione e mettere a disposizione la documentazione tecnica su richiesta (art. 4, par. 1 e par. 3, lett. a)).[3]

Domande su questo problema

Quale regolamento si applica a noi oggi?

Il regolamento (UE) 2024/3110 si applica dall’8 gennaio 2026, con alcuni articoli dal 7 gennaio 2025 e le sanzioni dall’8 gennaio 2027 (art. 96). Le vecchie disposizioni sulla dichiarazione di prestazione e sulla marcatura CE restano in vigore fino all’8 gennaio 2040 (art. 94) per i prodotti coperti dalle norme e dai documenti di valutazione elencati ai sensi del regolamento 305/2011 (art. 95, par. 8).

Serve una dichiarazione se nessuna norma armonizzata copre il prodotto?

Ai sensi del regolamento 305/2011 la dichiarazione è richiesta quando il prodotto è coperto da una norma armonizzata o è conforme a una valutazione tecnica europea rilasciata per esso (art. 4, par. 1). Ai sensi del nuovo regolamento, il fabbricante di un prodotto non coperto da alcuna specifica tecnica armonizzata può rilasciare una dichiarazione conformemente a un documento per la valutazione europea e a una valutazione tecnica europea (regolamento (UE) 2024/3110, art. 13, par. 1).

Possiamo pubblicare la dichiarazione sul nostro sito web invece di spedirla?

Ai sensi del nuovo regolamento sì, se sono soddisfatte le condizioni dell’articolo 16, paragrafo 2, tra cui un formato non modificabile e scaricabile, l’accesso gratuito e le istruzioni ai destinatari su come trovarla. Ai sensi del regolamento 305/2011 un sito web è ammesso alle condizioni stabilite da un atto delegato (art. 7, par. 3).

Vendiamo materiali da costruzione di recupero. Sono coperti?

Il nuovo regolamento si applica ai prodotti da costruzione, compresi i prodotti usati (regolamento (UE) 2024/3110, art. 2, par. 1), e l’immissione sul mercato comprende la prima messa a disposizione di un prodotto usato dopo la sua disinstallazione (art. 3, punto 5). I suoi obblighi per gli operatori economici raggiungono una famiglia di prodotti solo secondo quanto stabilito dall’articolo 95, paragrafo 9.

Importiamo con il nostro marchio. Siamo noi il fabbricante?

Sì. L’importatore o il distributore che immette un prodotto sul mercato con il proprio nome o marchio, o lo modifica in modo da poter incidere sulla prestazione dichiarata, ha gli obblighi del fabbricante (regolamento (UE) n. 305/2011, art. 15).

Fonti

  1. Regolamento (UE) 2024/3110 che stabilisce norme armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione EUR-Lex · consultato il 4 ottobre 2026
  2. Regolamento (UE) n. 305/2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione (versione consolidata del 29 maggio 2026) EUR-Lex · consultato il 4 ottobre 2026
  3. Regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti (versione consolidata del 12 agosto 2026) EUR-Lex · consultato il 4 ottobre 2026

Informazioni su questa pagina

Revisore
Conphora compliance team
Verificato
4 ottobre 2026
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Conphora (2026). Vendiamo un prodotto da costruzione. Consultato il 13 ottobre 2026 da https://www.conphora.com/it/soluzioni/problema/construction-product/
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