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title: "Regolamento sulla sicurezza dei giocattoli (2025)"
description: "Il regolamento (UE) 2025/2509 sulla sicurezza dei giocattoli stabilisce le norme di sicurezza per i prodotti progettati o destinati, in via esclusiva o meno, a essere utilizzati per il gioco da bambini di età inferiore a 14 anni, sostituendo la direttiva 2009/48/CE; si applica dal 1° agosto 2030 e introduce un passaporto digitale del prodotto per ogni giocattolo."
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updated: "2026-09-22"
author: "Conphora compliance team"
publisher: "Conphora"
tags: ["product-safety", "chemicals"]
license: "Free to quote with attribution and a link to the page"
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# Regolamento sulla sicurezza dei giocattoli (2025)

Il regolamento (UE) 2025/2509 sulla sicurezza dei giocattoli stabilisce le norme di sicurezza per i prodotti progettati o destinati, in via esclusiva o meno, a essere utilizzati per il gioco da bambini di età inferiore a 14 anni, sostituendo la direttiva 2009/48/CE; si applica dal 1° agosto 2030 e introduce un passaporto digitale del prodotto per ogni giocattolo.

Il regolamento (UE) 2025/2509 stabilisce le norme sulla sicurezza dei giocattoli, al fine di garantire un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza dei bambini e di altre persone, tenendo debitamente conto del principio di precauzione, nonché le norme sulla loro libera circolazione (articolo 1). Si applica ai prodotti progettati o destinati, in via esclusiva o meno, a essere utilizzati per il gioco da bambini di età inferiore a 14 anni, con l’esclusione dei prodotti elencati nell’allegato I (articolo 2). Il regolamento è entrato in vigore il 1° gennaio 2026 e si applica dal 1° agosto 2030, data in cui la direttiva 2009/48/CE è abrogata; le disposizioni sugli organismi notificati e quelle su atti delegati, procedura di comitato e sanzioni (articoli da 28 a 44 e da 49 a 55) si applicano dal 1° gennaio 2026.

I giocattoli devono soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza generali e particolari dell’articolo 5 e dell’allegato II, che inaspriscono le norme in materia di sostanze chimiche, e recare le avvertenze prescritte dall’articolo 6. La conformità è valutata dal fabbricante mediante controllo interno della produzione, quando le norme armonizzate sono state applicate integralmente, e mediante esame UE del tipo presso un organismo notificato negli altri casi previsti dal regolamento. I giocattoli messi a disposizione sul mercato devono recare la marcatura CE (articolo 17).

La principale novità è il capo V. Prima di immettere un giocattolo sul mercato, il fabbricante deve creare un passaporto digitale del prodotto che attesti l’avvenuta dimostrazione della conformità, contenga i dati di cui all’allegato VI, sia disponibile per dieci anni, sia collegato tramite un supporto dati a un identificativo univoco del prodotto e sia registrato nel registro dei passaporti digitali dei prodotti del regolamento sulla progettazione ecocompatibile (articoli da 19 a 22). Se il passaporto contiene tutte le informazioni della dichiarazione di conformità UE, lo sostituisce. In Danimarca i giocattoli sono sottoposti a vigilanza da parte dell’Autorità danese per le imprese (Erhvervsstyrelsen), che il 1° gennaio 2026 ha assunto i compiti dell’Autorità danese per la sicurezza tecnologica (Sikkerhedsstyrelsen).

## Legislation

- TSR: [Regolamento (UE) 2025/2509, Art. 1, Art. 2, Art. 5, Art. 17, Art. 19, Art. 22](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32025R2509)

## Sources

- [Regolamento (UE) 2025/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2025, relativo alla sicurezza dei giocattoli e che abroga la direttiva 2009/48/CE](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32025R2509)
- [Commissione europea, Sicurezza dei giocattoli](https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/toys/toy-safety_en)
- [Sikkerhedsstyrelsen, Kontrol af produkter, herunder fyrværkeri, legetøj og elprodukter](https://www.sik.dk/erhverv/produkter/generel-produktsikkerhed/kontrol-og-tilsyn/kontrol-produkter-herunder-fyrvaerkeri-legetoej-elprodukter)
