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title: "Sostanza estremamente preoccupante (SVHC)"
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updated: "2026-09-10"
author: "Conphora compliance team"
publisher: "Conphora"
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license: "Free to quote with attribution and a link to the page"
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# Sostanza estremamente preoccupante (SVHC)

Una sostanza estremamente preoccupante è una sostanza che soddisfa i criteri dell’articolo 57 del regolamento REACH (cancerogena, mutagena o tossica per la riproduzione, persistente, bioaccumulabile e tossica, molto persistente e molto bioaccumulabile, oppure che suscita un livello di preoccupazione equivalente), identificata ai sensi dell’articolo 59 e inserita nell’elenco delle sostanze candidate.

L’articolo 57 del regolamento REACH elenca le proprietà che rendono una sostanza idonea al regime di autorizzazione: classificazione come cancerogena, mutagena sulle cellule germinali o tossica per la riproduzione di categoria 1A o 1B ai sensi del regolamento CLP; sostanza persistente, bioaccumulabile e tossica (PBT) oppure molto persistente e molto bioaccumulabile (vPvB) secondo l’allegato XIII; oppure, caso per caso, sostanze come gli interferenti endocrini per le quali vi sono prove scientifiche di probabili effetti gravi che suscitano un livello di preoccupazione equivalente. L’articolo 59 definisce la procedura di identificazione: uno Stato membro, oppure l’ECHA su richiesta della Commissione, predispone un fascicolo conforme all’allegato XV, che viene sottoposto a osservazioni, e la sostanza è inserita nell’elenco delle sostanze candidate per l’eventuale inclusione nell’allegato XIV. Le sostanze di tale elenco sono quelle che nell’uso corrente sono chiamate sostanze estremamente preoccupanti.

L’inserimento nell’elenco ha conseguenze immediate per gli articoli. Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, il produttore o l’importatore di articoli deve notificare all’ECHA la presenza di una sostanza dell’elenco delle sostanze candidate in concentrazione superiore allo 0,1 % in peso e in quantità superiori a una tonnellata all’anno. Ai sensi dell’articolo 33, qualsiasi fornitore di un articolo che contiene una tale sostanza in concentrazione superiore allo 0,1 % deve fornire al destinatario informazioni sufficienti per un uso sicuro, almeno il nome della sostanza, e deve rispondere gratuitamente, entro 45 giorni, alla richiesta delle stesse informazioni da parte di un consumatore. Tali notifiche alimentano la banca dati SCIP dell’ECHA ai sensi della direttiva quadro sui rifiuti.

L’inclusione nell’allegato XIV ai sensi dell’articolo 58 comporta poi che la sostanza non possa essere utilizzata né immessa sul mercato per un determinato uso dopo la data di scadenza senza un’autorizzazione. Per un fabbricante o un importatore il compito pratico consiste nell’ottenere dichiarazioni dai fornitori, nel confrontare le distinte base con ogni nuovo elenco delle sostanze candidate e nel conservare i risultati nella documentazione tecnica.

## Legislation

- REACH: [Regolamento (CE) n. 1907/2006, Art. 57, Art. 59, Art. 7, par. 2, Art. 33, Art. 58](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02006R1907-20260622)

## Sources

- [Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), testo consolidato, art. 57 (sostanze da includere nell’allegato XIV), art. 59 (identificazione), art. 7, par. 2 (notifica) e art. 33 (obbligo di comunicare informazioni sulle sostanze contenute in articoli)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02006R1907-20260622)
