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title: "REACH"
description: "Il REACH è il regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche: esso impone di registrare le sostanze prima che siano fabbricate o immesse sul mercato dell’UE e limita, o subordina ad autorizzazione, quelle che destano maggiore preoccupazione, anche negli articoli."
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updated: "2026-09-22"
author: "Conphora compliance team"
publisher: "Conphora"
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# REACH

Il REACH è il regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche: esso impone di registrare le sostanze prima che siano fabbricate o immesse sul mercato dell’UE e limita, o subordina ad autorizzazione, quelle che destano maggiore preoccupazione, anche negli articoli.

Il regolamento (CE) n. 1907/2006, noto con l’acronimo delle sue quattro procedure (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, ossia registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche), è la normativa quadro dell’UE in materia di sostanze chimiche. Il suo scopo, enunciato all’articolo 1, è assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e dell’ambiente, nonché la libera circolazione delle sostanze nel mercato interno. Si applica alla fabbricazione, all’immissione sul mercato e all’uso delle sostanze in quanto tali, in miscele e in articoli. L’articolo 3 definisce articolo un oggetto a cui sono dati durante la produzione una forma, una superficie o un disegno particolari che ne determinano la funzione in misura maggiore della sua composizione chimica. Il regolamento è entrato in vigore il 1° giugno 2007 e ha istituito l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA).

L’articolo 5 sancisce il principio «nessun dato, nessun mercato»: le sostanze non possono essere fabbricate né immesse sul mercato se non sono state registrate, ove la registrazione sia prevista. Il titolo VII subordina ad autorizzazione le sostanze estremamente preoccupanti elencate nell’allegato XIV, mentre il titolo VIII, con l’allegato XVII, limita la fabbricazione, l’immissione sul mercato o l’uso delle sostanze che presentano un rischio inaccettabile, anche negli articoli, ad esempio piombo, cadmio, nichel e alcuni ftalati nei prodotti di consumo (articolo 67).

Per i fabbricanti e gli importatori di articoli gli obblighi diretti sono: l’articolo 7, che impone la registrazione delle sostanze destinate a essere rilasciate dagli articoli e la notifica all’ECHA delle sostanze estremamente preoccupanti presenti in concentrazione superiore allo 0,1 % in peso e in quantità superiori a una tonnellata all’anno; l’articolo 33, che impone ai fornitori di informare i destinatari, e su richiesta i consumatori entro 45 giorni, della presenza di tali sostanze in concentrazione superiore allo 0,1 %; e il rispetto di ogni voce dell’allegato XVII applicabile al prodotto. Dal 5 gennaio 2021 gli stessi fornitori devono inoltre notificare tali articoli alla banca dati SCIP dell’ECHA ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), della direttiva quadro sui rifiuti; l’obbligo di comunicazione previsto dal REACH e la notifica SCIP sono obblighi distinti e si applicano entrambi oltre lo 0,1 % in peso. Gli atti settoriali, come i regolamenti sulla sicurezza dei giocattoli, sulle batterie e sugli imballaggi, rinviano al REACH per i rispettivi requisiti chimici.

## Legislation

- REACH: [Regolamento (CE) n. 1907/2006, Artt. 1, 3, 5, 7, 33, 57 e 67](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02006R1907-20260622)
- WFD: [Direttiva 2008/98/CE, Art. 9, paragrafo 1, lettera i)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02008L0098-20251016)

## Sources

- [Regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), testo consolidato](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02006R1907-20260622)
