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title: "Organismo notificato"
description: "Un organismo notificato è un organismo di valutazione della conformità che uno Stato membro ha designato e notificato alla Commissione per svolgere compiti di valutazione della conformità da parte di terzi ai sensi di una specifica normativa di armonizzazione dell’Unione; deve essere indipendente, imparziale e tecnicamente competente."
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updated: "2026-09-10"
author: "Conphora compliance team"
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# Organismo notificato

Un organismo notificato è un organismo di valutazione della conformità che uno Stato membro ha designato e notificato alla Commissione per svolgere compiti di valutazione della conformità da parte di terzi ai sensi di una specifica normativa di armonizzazione dell’Unione; deve essere indipendente, imparziale e tecnicamente competente.

La decisione n. 768/2008/CE definisce, nel capo R4 del suo allegato I, il quadro che ogni atto del nuovo quadro legislativo utilizza per gli organismi notificati. L’articolo R17 ne elenca i requisiti: l’organismo deve essere costituito a norma del diritto nazionale e avere personalità giuridica, essere un terzo indipendente dall’organizzazione o dal prodotto che valuta, non deve progettare, fabbricare, fornire, installare o sottoporre a manutenzione i prodotti che valuta, deve disporre del personale, delle procedure e delle attrezzature necessari per svolgere tutti i compiti di valutazione della conformità per i quali è notificato e deve garantire l’imparzialità; la retribuzione dei suoi dirigenti e del suo personale incaricato della valutazione non può dipendere dal numero o dai risultati delle valutazioni.

La guida blu della Commissione ne descrive il ruolo pratico: gli organismi notificati svolgono i compiti previsti dalle procedure di valutazione della conformità della normativa applicabile ogni volta che è richiesto l’intervento di un terzo, sono designati e notificati dalla rispettiva autorità nazionale e possono offrire i propri servizi agli operatori economici all’interno o all’esterno dell’UE. La Commissione pubblica l’elenco degli organismi notificati, ciascuno con il proprio numero di identificazione e il relativo ambito di notifica, nella banca dati NANDO.

Per il fabbricante la questione è semplicemente se l’atto e il modulo applicabili richiedano un organismo notificato. Quando lo richiedono, l’organismo rilascia un certificato di esame UE del tipo oppure approva il sistema di qualità, e il suo numero di identificazione segue la marcatura CE quando l’organismo interviene nella fase di controllo della produzione (decisione 768/2008, articolo R12, paragrafo 3). Ricorrere a un organismo che non è notificato per la normativa e il prodotto pertinenti significa che la valutazione della conformità non è valida.

## Legislation

- 768/2008: [Decisione n. 768/2008/CE, Allegato I, artt. da R13 a R30, in particolare art. R17](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32008D0768)
- 765/2008: [Regolamento (CE) n. 765/2008, art. 2, punti da 10 a 13](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02008R0765-20210716)

## Sources

- [Decisione n. 768/2008/CE, allegato I, capo R4, art. R17 (requisiti relativi agli organismi notificati)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32008D0768)
- [Comunicazione della Commissione, La «guida blu» all’attuazione della normativa UE sui prodotti 2022, sezione 5.2.1](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52022XC0629(04))
- [Commissione europea, Organismi notificati (NANDO)](https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/goods/building-blocks/notified-bodies_en)
