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title: "Fabbricante"
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updated: "2026-09-10"
author: "Conphora compliance team"
publisher: "Conphora"
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license: "Free to quote with attribution and a link to the page"
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# Fabbricante

Il fabbricante è qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto, oppure lo fa progettare o fabbricare, e lo commercializza con il proprio nome o marchio; su di esso ricade la responsabilità primaria della conformità e della sicurezza del prodotto.

La definizione è identica nel regolamento sulla vigilanza del mercato, nel regolamento sulla sicurezza generale dei prodotti e nel nuovo quadro legislativo: è fabbricante qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto o lo fa progettare o fabbricare e lo commercializza con il proprio nome o marchio. L’elemento decisivo è il marchio, non lo stabilimento. Un’impresa che fa produrre i beni da un terzista e li vende con il proprio nome è il fabbricante, con tutti gli obblighi che ne derivano.

L’articolo R2 della decisione n. 768/2008/CE, riprodotto in ciascun atto di prodotto, elenca tali obblighi: progettare e fabbricare in conformità ai requisiti, redigere la documentazione tecnica, eseguire la valutazione della conformità, redigere la dichiarazione di conformità UE e apporre la marcatura CE, conservare la documentazione per il periodo prescritto, garantire che la produzione in serie resti conforme, contrassegnare il prodotto con un numero di tipo, di lotto o di serie e con il nome e l’indirizzo di contatto del fabbricante, fornire istruzioni e informazioni sulla sicurezza nella lingua richiesta, adottare misure correttive, ritirare o richiamare i prodotti non conformi, informare le autorità quando un prodotto presenta un rischio e cooperare con esse.

L’articolo 9 del regolamento sulla sicurezza generale dei prodotti applica un elenco parallelo ai prodotti di consumo non disciplinati dalla normativa di armonizzazione, aggiungendo un’analisi interna dei rischi e, tramite il Safety Business Gateway, l’obbligo di notificare gli incidenti. Un fabbricante stabilito al di fuori dell’UE deve inoltre garantire che nell’Unione esista una persona responsabile prima che il prodotto sia immesso sul mercato.

## Legislation

- MSR: [Regolamento (UE) 2019/1020, art. 3, punto 8](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02019R1020-20260812)
- GPSR: [Regolamento (UE) 2023/988, art. 3, punto 8, e art. 9](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02023R0988-20260529)
- 768/2008: [Decisione n. 768/2008/CE, allegato I, artt. R1, punto 3, e R2](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32008D0768)

## Sources

- [Regolamento (UE) 2019/1020, testo consolidato, art. 3, punto 8](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02019R1020-20260812)
- [Regolamento (UE) 2023/988, testo consolidato, art. 3, punto 8, e art. 9](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02023R0988-20260529)
- [Decisione n. 768/2008/CE, allegato I, art. R2 (obblighi dei fabbricanti)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32008D0768)
- [Sikkerhedsstyrelsen, Generel produktsikkerhed (Kend din rolle)](https://www.sik.dk/erhverv/produkter/generel-produktsikkerhed)
