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updated: "2026-09-22"
author: "Conphora compliance team"
publisher: "Conphora"
tags: ["sustainability", "product-safety"]
license: "Free to quote with attribution and a link to the page"
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# Asserzione ambientale / direttiva sulla responsabilizzazione dei consumatori (greenwashing)

Un’asserzione ambientale è qualsiasi messaggio o dichiarazione non obbligatori che affermano o suggeriscono che un prodotto, un marchio o un professionista ha un impatto ambientale positivo o nullo, è meno dannoso di altri o ha migliorato il proprio impatto nel tempo; la direttiva (UE) 2024/825 impone agli Stati membri di vietare le versioni generiche e non comprovate di tali asserzioni; le norme nazionali di recepimento si applicano dal 27 settembre 2026.

La direttiva (UE) 2024/825 modifica la direttiva 2005/29/CE sulle pratiche commerciali sleali e la direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori per proteggere i consumatori dal greenwashing e dall’obsolescenza precoce. Introduce una definizione di asserzione ambientale: qualsiasi messaggio o dichiarazione non obbligatori a norma del diritto dell’Unione o nazionale, in qualsiasi forma, nel contesto di una comunicazione commerciale, che afferma o suggerisce che un prodotto, una categoria di prodotti, un marchio o un professionista ha un impatto positivo o nullo sull’ambiente, è meno dannoso di altri o ha migliorato il proprio impatto nel tempo. Un’asserzione ambientale generica è un’asserzione formulata per iscritto o oralmente, che non figura su un marchio di sostenibilità e la cui specificazione non è fornita in modo chiaro e in evidenza sullo stesso supporto. Un marchio di sostenibilità è qualsiasi marchio volontario di fiducia o di qualità che promuove un prodotto, un processo o un’impresa facendo riferimento alle sue caratteristiche ambientali o sociali.

La direttiva aggiunge all’allegato I della direttiva 2005/29/CE, cioè all’elenco nero delle pratiche vietate in ogni circostanza, le seguenti condotte: esibire un marchio di sostenibilità che non si basa su un sistema di certificazione o non è stato stabilito da autorità pubbliche; formulare un’asserzione ambientale generica per la quale il professionista non è in grado di dimostrare l’eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali; formulare un’asserzione sull’intero prodotto o sull’intera attività quando riguarda soltanto un determinato aspetto; affermare, sulla base della compensazione delle emissioni di gas a effetto serra, che un prodotto ha un impatto neutro, ridotto o positivo sul clima; presentare come caratteristica distintiva dell’offerta requisiti previsti dalla legge.

Gli Stati membri dovevano adottare le misure di recepimento entro il 27 marzo 2026 e applicarle dal 27 settembre 2026 (articolo 4). Gli obblighi vincolano i professionisti attraverso tale normativa nazionale — in Italia attraverso il Codice del consumo, come modificato dal d.lgs. 30/2026 — e non attraverso la direttiva in sé. Per un fabbricante o un rivenditore, ogni dichiarazione ambientale su imballaggi, siti web e mercati online deve quindi essere specifica e comprovata, e ogni marchio deve poggiare su un sistema di certificazione o su un’autorità pubblica.

## Legislation

- ECGT: [Direttiva (UE) 2024/825, artt. 1 e 4](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024L0825)

## Sources

- [Direttiva (UE) 2024/825 che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde attraverso una migliore protezione dalle pratiche sleali e una migliore informazione](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024L0825)
