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title: "Operatore economico"
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updated: "2026-09-22"
author: "Conphora compliance team"
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# Operatore economico

Per operatore economico si intende il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l’importatore, il distributore, il fornitore di servizi di logistica o qualsiasi altra persona fisica o giuridica soggetta a obblighi in relazione alla fabbricazione dei prodotti o alla loro messa a disposizione sul mercato ai sensi della normativa dell’Unione applicabile.

«Operatore economico» è il termine collettivo con cui il diritto dell’Unione in materia di prodotti designa tutti i soggetti della catena di fornitura che hanno obblighi giuridici. La decisione n. 768/2008/CE elencava in origine quattro ruoli: il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l’importatore e il distributore. Il regolamento (UE) 2019/1020 vi ha aggiunto il fornitore di servizi di logistica e una clausola aperta che comprende qualsiasi altra persona fisica o giuridica soggetta a obblighi in relazione alla fabbricazione dei prodotti, alla loro messa a disposizione sul mercato o alla loro messa in servizio ai sensi della pertinente normativa di armonizzazione. Il regolamento sulla sicurezza generale dei prodotti adotta la stessa struttura per i prodotti di consumo.

Gli atti più recenti adeguano l’elenco al proprio oggetto. Il regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili comprende il rivenditore, ossia qualsiasi distributore o altra persona che offre prodotti agli utilizzatori finali, anche mediante vendita a distanza. Il regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio aggiunge il fornitore e il distributore finale, mentre la direttiva del 2024 sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi annovera tra gli operatori economici che possono essere chiamati a rispondere il fabbricante di un componente e il prestatore di un servizio connesso.

La conseguenza pratica è che un’impresa deve stabilire quale ruolo svolge per ciascun prodotto, poiché gli obblighi differiscono: il fabbricante progetta, documenta e dichiara la conformità, l’importatore verifica e si identifica, il distributore controlla e agisce con la dovuta diligenza. Due obblighi riguardano ogni operatore economico: immettere o mettere a disposizione soltanto prodotti sicuri (regolamento sulla sicurezza generale dei prodotti, articolo 5) e collaborare con le autorità di vigilanza del mercato alle azioni che possono eliminare o attenuare i rischi (regolamento sulla vigilanza del mercato, articolo 7, e regolamento sulla sicurezza generale dei prodotti, articolo 15).

## Legislation

- MSR: [Regulation (EU) 2019/1020, Art. 3(13), Art. 7](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02019R1020-20260812)
- GPSR: [Regulation (EU) 2023/988, Art. 3(13), Art. 5, Art. 15](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02023R0988-20260529)
- 768/2008: [Decision No 768/2008/EC, Annex I, Art. R1(7)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32008D0768)

## Sources

- [Regolamento (UE) 2019/1020, testo consolidato, articolo 3, punto 13, e articolo 7](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02019R1020-20260812)
- [Regolamento (UE) 2023/988, testo consolidato, articolo 3, punto 13, e articolo 5](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02023R0988-20260529)
- [Regolamento (UE) 2024/1781, testo consolidato, articolo 2 (definizione che comprende il rivenditore)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02024R1781-20240628)
- [Direttiva (UE) 2024/2853 sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi, articolo 4](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02024L2853-20241118)
