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title: "Dichiarazione di dovuta diligenza (EUDR)"
description: "La dichiarazione di dovuta diligenza è la dichiarazione elettronica che un operatore deve presentare tramite il sistema di informazione dell’UE, dal 30 dicembre 2026, prima di immettere sul mercato o di esportare i prodotti interessati; contiene le informazioni dell’allegato II e conferma che è stata esercitata la dovuta diligenza e che non è stato riscontrato alcun rischio o solo un rischio trascurabile."
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updated: "2026-09-22"
author: "Conphora compliance team"
publisher: "Conphora"
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# Dichiarazione di dovuta diligenza (EUDR)

La dichiarazione di dovuta diligenza è la dichiarazione elettronica che un operatore deve presentare tramite il sistema di informazione dell’UE, dal 30 dicembre 2026, prima di immettere sul mercato o di esportare i prodotti interessati; contiene le informazioni dell’allegato II e conferma che è stata esercitata la dovuta diligenza e che non è stato riscontrato alcun rischio o solo un rischio trascurabile.

Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento UE sulla deforestazione, gli operatori non possono immettere sul mercato né esportare i prodotti interessati senza aver prima presentato una dichiarazione di dovuta diligenza. L’operatore che ha esercitato la dovuta diligenza in conformità all’articolo 8 e ha concluso che i prodotti sono conformi all’articolo 3 deve mettere la dichiarazione a disposizione delle autorità competenti tramite il sistema di informazione che l’articolo 33 imponeva alla Commissione di istituire entro il 30 dicembre 2024. La dichiarazione è elettronica e trasmissibile e contiene le informazioni di cui all’allegato II insieme a una dichiarazione attestante che è stata esercitata la dovuta diligenza e che non è stato riscontrato alcun rischio o solo un rischio trascurabile.

L’allegato II ne elenca il contenuto: nome, indirizzo e numero EORI dell’operatore, dove i prodotti entrano nell’UE o ne escono; il codice del sistema armonizzato, una descrizione che comprende il nome commerciale e, se del caso, il nome scientifico, e la quantità; il paese di produzione e la geolocalizzazione di tutti gli appezzamenti di terreno in cui sono state prodotte le materie prime, o degli stabilimenti in cui sono stati tenuti i bovini; il testo standard di conferma; e una firma. Gli operatori devono trasmettere i numeri di riferimento delle proprie dichiarazioni agli operatori e ai commercianti a valle, che vi fanno riferimento senza ripetere l’esercizio.

L’articolo 4, paragrafo 3, rende l’operatore responsabile della conformità del prodotto mediante la presentazione della dichiarazione, e il regolamento impone agli operatori di conservare le proprie dichiarazioni di dovuta diligenza e la relativa documentazione di supporto per cinque anni. Il regolamento (UE) 2025/2650 ha introdotto, all’articolo 4 bis, una dichiarazione semplificata una tantum per i microoperatori e i piccoli operatori primari, in sostituzione di una dichiarazione per ogni spedizione. Per un importatore di caffè, cacao, gomma, legno o prodotti di carta, la dichiarazione è il documento che dogane e autorità competenti richiederanno a partire dal 30 dicembre 2026, e il fascicolo di dovuta diligenza che la supporta deve essere disponibile su richiesta.

## Legislation

- EUDR: [Regolamento (UE) 2023/1115, art. 4, paragrafi 2 e 3, art. 4 bis, art. 8, art. 33, allegato II](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02023R1115-20251226)

## Sources

- [Regolamento (UE) 2023/1115, testo consolidato, art. 4 (obblighi degli operatori), art. 4 bis (regime semplificato), art. 8 (dovuta diligenza), art. 33 (sistema di informazione) e allegato II (dichiarazione di dovuta diligenza)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02023R1115-20251226)
