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title: "Passaporto digitale del prodotto (DPP)"
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updated: "2026-09-10"
author: "Conphora compliance team"
publisher: "Conphora"
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license: "Free to quote with attribution and a link to the page"
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# Passaporto digitale del prodotto (DPP)

Il passaporto digitale del prodotto è un insieme di dati specifici di un prodotto, comprendente le informazioni indicate nell’atto delegato applicabile adottato ai sensi dell’ESPR, accessibile per via elettronica mediante un vettore di dati, come un codice QR, collegato a un identificativo univoco del prodotto.

Il regolamento sulla progettazione ecocompatibile per prodotti sostenibili definisce il passaporto digitale del prodotto come un insieme di dati specifici di un prodotto, comprendente le informazioni indicate nell’atto delegato applicabile adottato a norma dell’articolo 4 e accessibile per via elettronica mediante un vettore di dati. L’articolo 9 prevede che, una volta che un atto delegato lo richieda, un prodotto possa essere immesso sul mercato o messo in servizio solo se è disponibile un passaporto, e che i relativi dati debbano essere accurati, completi e aggiornati. L’atto delegato relativo a ciascun gruppo di prodotti specifica i dati da includere, il vettore di dati e la sua collocazione, se il passaporto sia a livello di modello, di lotto o di singolo articolo, chi può accedere a quali dati e chi può aggiornarli, e per quanto tempo il passaporto resti disponibile, almeno per la durata di vita prevista del prodotto.

L’articolo 10 stabilisce i requisiti essenziali: il passaporto è collegato, tramite un vettore di dati, a un identificativo univoco e persistente del prodotto; il vettore è fisicamente presente sul prodotto, sul suo imballaggio o nella documentazione di accompagnamento; i dati si fondano su norme aperte, sono interoperabili, leggibili meccanicamente e trasferibili senza vincoli nei confronti di un unico fornitore. La Commissione deve istituire entro il 19 luglio 2026 un registro in cui sono conservati gli identificativi univoci (articolo 13). L’articolo 9, paragrafo 3, ne indica la finalità: consentire ai soggetti della catena del valore di accedere alle informazioni che li riguardano, aiutare le autorità a verificare la conformità e migliorare la tracciabilità.

Gli atti settoriali applicano lo stesso concetto: il regolamento sulle batterie richiede un passaporto della batteria a partire dal 18 febbraio 2027, mentre il regolamento sulla sicurezza dei giocattoli richiede un passaporto digitale del prodotto per ogni giocattolo a partire dal 1° agosto 2030, in sostituzione della dichiarazione di conformità separata qualora questa contenga le stesse informazioni. Per il fabbricante il passaporto sta diventando il luogo in cui i dati sulla conformità e sulla sostenibilità vengono pubblicati, e non semplicemente conservati nel fascicolo tecnico.

## Legislation

- ESPR: [Regolamento (UE) 2024/1781, art. 2, punto 28; artt. da 9 a 13](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02024R1781-20240628)
- TSR: [Regolamento (UE) 2025/2509, art. 3, art. 19, art. 20](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32025R2509)
- BattR: [Regolamento (UE) 2023/1542, art. 77](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02023R1542-20260813)

## Sources

- [Regolamento (UE) 2024/1781, testo consolidato, art. 2 (definizione di «passaporto digitale del prodotto»), art. 9 (passaporto digitale del prodotto), art. 10 (requisiti), art. 12 (identificativi univoci) e art. 13 (registro)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02024R1781-20240628)
- [Regolamento (UE) 2025/2509 sulla sicurezza dei giocattoli, art. 3 e art. 19](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32025R2509)
- [Commissione europea, regolamento sulla progettazione ecocompatibile per prodotti sostenibili (passaporto digitale del prodotto)](https://environment.ec.europa.eu/strategy/circular-economy/ecodesign-sustainable-products-regulation_en)
