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title: "Atto delegato (nel contesto dell’ESPR)"
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updated: "2026-09-10"
author: "Conphora compliance team"
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# Atto delegato (nel contesto dell’ESPR)

Un atto delegato è un atto non legislativo di applicazione generale che la Commissione adotta in forza di un potere delegato da un atto legislativo per integrare o modificare elementi non essenziali di quest’ultimo; nell’ambito dell’ESPR gli atti delegati sono gli strumenti che fissano i requisiti effettivi di progettazione ecocompatibile e di passaporto digitale del prodotto per ciascun gruppo di prodotti.

L’articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea consente a un atto legislativo di delegare alla Commissione il potere di adottare atti non legislativi di applicazione generale che integrano o modificano elementi non essenziali dell’atto stesso. L’atto legislativo deve definire gli obiettivi, il contenuto, la portata e la durata della delega, e il Parlamento europeo o il Consiglio possono revocarla o sollevare obiezioni a un singolo atto entro un termine prestabilito.

Il regolamento sulla progettazione ecocompatibile per prodotti sostenibili si fonda su questo meccanismo. Il regolamento stesso non contiene requisiti per alcun prodotto: l’articolo 4 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati che fissano i requisiti di progettazione ecocompatibile per ciascun gruppo di prodotti, e ogni atto deve precisare la procedura di valutazione della conformità, il contenuto del passaporto digitale del prodotto e, ove necessario, ulteriori obblighi in materia di documentazione e di informazioni sulla catena di fornitura. L’articolo 4, paragrafo 4, prevede che la data di applicazione di un atto delegato non sia di norma anteriore a 18 mesi dalla sua entrata in vigore, affinché i fabbricanti dispongano del tempo necessario per adeguarsi. L’articolo 18 impone alla Commissione di stabilire le priorità tra i prodotti in base al loro potenziale contributo agli obiettivi climatici, ambientali ed energetici e di pubblicare un piano di lavoro; il primo piano è stato adottato nell’aprile 2025. L’articolo 72 ne fissa le condizioni: il potere è conferito per cinque anni a decorrere dal 18 luglio 2024, tacitamente rinnovabili, vengono consultati gli esperti degli Stati membri e un atto entra in vigore solo se né il Parlamento né il Consiglio sollevano obiezioni entro due mesi.

Per un’impresa ciò significa monitorare due livelli normativi: il regolamento quadro e l’atto delegato relativo al proprio gruppo di prodotti, in cui si trovano i requisiti misurabili, i metodi di prova, i dati del passaporto e le date. La direttiva RoHS, il regolamento sulle batterie e il regolamento sugli imballaggi ricorrono agli atti delegati allo stesso modo per aggiornare gli allegati e i dettagli tecnici.

## Legislation

- ESPR: [Regulation (EU) 2024/1781, Art. 4, Art. 18, Art. 72](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02024R1781-20240628)
- TFEU: [Treaty on the Functioning of the European Union, Art. 290](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:12016E290)

## Sources

- [Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, versione consolidata, art. 290](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:12016E290)
- [Regolamento (UE) 2024/1781, testo consolidato, art. 4 (poteri di adottare atti delegati), art. 18 (definizione delle priorità e pianificazione) e art. 72 (esercizio della delega)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02024R1781-20240628)
- [Commissione europea, regolamento sulla progettazione ecocompatibile per prodotti sostenibili (piano di lavoro e atti delegati)](https://environment.ec.europa.eu/strategy/circular-economy/ecodesign-sustainable-products-regulation_en)
