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title: "TSD — Direttiva sulla sicurezza dei giocattoli"
description: "La direttiva sulla sicurezza dei giocattoli fissa i requisiti di sicurezza che i giocattoli, cioè i prodotti progettati o destinati al gioco di bambini di età inferiore a 14 anni, devono soddisfare prima dell’immissione sul mercato UE, con obblighi per fabbricanti, importatori e distributori. Si applica dal 20 luglio 2011 ed è abrogata dal 1° agosto 2030 dal regolamento (UE) 2025/2509."
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published: "2009-07-20"
updated: "2026-09-11"
author: "Conphora compliance team"
publisher: "Conphora"
reference: "Direttiva 2009/48/CE"
celex: "32009L0048"
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tags: ["TSD", "CE / Product Safety"]
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# TSD — Direttiva sulla sicurezza dei giocattoli

La direttiva sulla sicurezza dei giocattoli fissa i requisiti di sicurezza che i giocattoli, cioè i prodotti progettati o destinati al gioco di bambini di età inferiore a 14 anni, devono soddisfare prima dell’immissione sul mercato UE, con obblighi per fabbricanti, importatori e distributori. Si applica dal 20 luglio 2011 ed è abrogata dal 1° agosto 2030 dal regolamento (UE) 2025/2509.

## Dati essenziali

- **Titolo ufficiale:** Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli
- **Riferimento:** Direttiva 2009/48/CE
- **CELEX:** 32009L0048
- **Tipo di atto:** Directive
- **In vigore:** 2009-07-20
- **Si applica dal:** 2011-07-20
- **Applicato da:** Le autorità nazionali di vigilanza del mercato fanno rispettare le leggi nazionali di recepimento della direttiva; l’articolo 40 cita ancora gli articoli da 15 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008, letti come regolamento (UE) 2019/1020 dal 16 luglio 2021, con la direttiva elencata nel suo allegato I; la direttiva figura inoltre tra gli atti elencati all’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/1020, quindi un giocattolo può essere immesso sul mercato dell’Unione soltanto se un fabbricante, un importatore, un mandatario o un fornitore di servizi di logistica stabilito nell’Unione è responsabile dei compiti dell’articolo 4. In Danimarca la direttiva è attuata dal decreto n. 815 del 7 giugno 2022 sui giocattoli (bekendtgørelse om legetøj; modificato dal decreto n. 59 del 23 gennaio 2023 e dal decreto n. 574 del 24 giugno 2026) emanato in base alla legge sui prodotti e sulla vigilanza del mercato (testo consolidato n. 22 dell’8 gennaio 2026), il cui § 9 designa l’Erhvervsstyrelsen come autorità di controllo; l’ex Sikkerhedsstyrelsen fa parte dell’Erhvervsstyrelsen come dipartimento Markedsovervågning dal gennaio 2026 e controlla i giocattoli sul mercato danese, mentre la Miljøstyrelsen controlla le proprietà chimiche dei giocattoli ai sensi del § 57 del decreto. Il decreto stabilisce anche i requisiti linguistici danesi: le istruzioni e le informazioni di sicurezza devono essere in danese (§ 9, comma 2), le avvertenze e le istruzioni di sicurezza devono essere in danese (§ 28), i distributori devono verificare che la documentazione in danese accompagni il giocattolo (§ 20) e la dichiarazione CE di conformità deve essere in danese o in inglese (§ 39). Gli strumenti sono l’azione correttiva, il ritiro o il richiamo entro un termine proporzionato al rischio, il divieto o la limitazione provvisori della messa a disposizione, gli ordini di porre fine a una non conformità formale, come l’assenza della marcatura CE, una dichiarazione CE di conformità mancante o errata o una documentazione tecnica incompleta, l’istruzione a un organismo notificato di ritirare o riesaminare un certificato di esame CE del tipo, una prova da parte di un organismo notificato a spese del fabbricante quando la documentazione è carente, e sanzioni nazionali che devono essere effettive, proporzionate e dissuasive e possono includere sanzioni penali per le violazioni gravi.
- **Categoria:** CE / Product Safety

## A chi si applica

**Oggetto dell’atto:** Prodotti progettati o destinati, in via esclusiva o non, a essere utilizzati per il gioco da bambini di età inferiore a 14 anni, compresi i giocattoli che sono essi stessi sostanze o miscele; Giocattoli destinati a bambini di età inferiore a 36 mesi o destinati a essere messi in bocca, che sono soggetti ai requisiti meccanici, chimici e igienici più rigorosi; Giocattoli chimici, giochi da tavolo olfattivi, kit cosmetici, giochi gustativi, giocattoli per attività, giocattoli acquatici, giocattoli funzionali, giocattoli elettrici e giocattoli contenuti in alimenti o ad essi associati; Giocattoli immessi sul mercato o messi a disposizione nell’Unione, forniti a pagamento o a titolo gratuito e venduti nei negozi o online; Gli operatori economici della catena: fabbricanti, mandatari, importatori e distributori

**Prodotti derivati e a valle:** I 19 prodotti dell’allegato I, come i prodotti per collezionisti contrassegnati per età pari o superiore a 14 anni, le attrezzature sportive, le biciclette con altezza massima della sella superiore a 435 mm, i puzzle con più di 500 pezzi, i succhiotti per neonati e gli accessori di moda non destinati al gioco, non sono giocattoli ai sensi della direttiva (art. 2, paragrafo 1, e allegato I); Le attrezzature per parchi giochi pubblici, i distributori automatici a gettone di uso pubblico, i veicoli giocattolo con motore a combustione, le macchine a vapore giocattolo e le fionde e i lanciasassi sono giocattoli cui la direttiva non si applica (art. 2, paragrafo 2); Un importatore o un distributore che immette un giocattolo sul mercato con il proprio nome o marchio commerciale, oppure modifica un giocattolo in modo tale da poterne alterare la conformità, è considerato fabbricante (art. 8); I giocattoli con funzione radio sono anche apparecchiature radio ai sensi della direttiva 2014/53/UE; i giocattoli che sono kit cosmetici o contengono sostanze devono inoltre rispettare le norme sui cosmetici e sulla classificazione richiamate nell’allegato II, parte III (allegato II, parte III, punti 2 e 10); Il regolamento (UE) 2023/988 sulla sicurezza generale dei prodotti si applica ai giocattoli per quanto la direttiva non disciplina, e la responsabilità per danno da prodotti difettosi non è toccata (art. 52; l’articolo cita la direttiva 2001/95/CE, abrogata e sostituita dal regolamento (UE) 2023/988 dal 13 dicembre 2024, e la direttiva 85/374/CEE, sostituita dalla direttiva (UE) 2024/2853 per i prodotti immessi sul mercato dal 9 dicembre 2026); Dal 1° agosto 2030 la direttiva è sostituita dal regolamento (UE) 2025/2509; i giocattoli immessi sul mercato prima di tale data ai sensi della direttiva possono ancora essere messi a disposizione e i certificati di esame CE del tipo restano validi fino al 1° febbraio 2031 (regolamento (UE) 2025/2509, art. 56, art. 57 e art. 59)

**Ruoli previsti dall’atto:**

- **Fabbricante (compresi i titolari di marchio)** — Qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrica un giocattolo oppure lo fa progettare o fabbricare e lo commercializza con il proprio nome o marchio; un importatore o un distributore che vende con il proprio nome o marchio o modifica un giocattolo in modo tale da poterne alterare la conformità è considerato fabbricante.
- **Mandatario** — Qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che abbia ricevuto dal fabbricante un mandato scritto per agire a suo nome in relazione a determinati compiti; il mandato non può comprendere l’obbligo di progettare e fabbricare conformemente ai requisiti né quello di redigere la documentazione tecnica.
- **Importatore** — Qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che immette sul mercato comunitario un giocattolo proveniente da un paese terzo.
- **Distributore (grossista o dettagliante)** — Qualsiasi persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall’importatore, che mette a disposizione sul mercato un giocattolo.

## Date principali

- 2009-06-18: Il Parlamento europeo e il Consiglio adottano la direttiva 2009/48/CE
- 2009-07-20: Entrata in vigore, il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GU L 170 del 30 giugno 2009
- 2011-01-20: Termine entro il quale gli Stati membri devono mettere in vigore le leggi di recepimento
- 2011-07-20: Si applicano le misure nazionali; la direttiva 88/378/CEE è abrogata, salvo l’articolo 2, paragrafo 1, e la sezione 3 della parte II dell’allegato II; i giocattoli conformi alla vecchia direttiva e immessi sul mercato prima di questa data possono ancora essere messi a disposizione; gli Stati membri notificano le proprie norme sulle sanzioni
- 2013-07-20: Si applicano i requisiti chimici dell’allegato II, parte III; le restanti parti della direttiva 88/378/CEE sono abrogate; i giocattoli conformi alla nuova direttiva, eccetto la parte III, e alle vecchie norme chimiche potevano essere immessi sul mercato fino a questa data; si applicano i limiti per il cadmio della direttiva 2012/7/UE ed entra in vigore il regolamento (UE) n. 681/2013 sul bario
- 2015-07-01: Si applica la direttiva 2014/84/UE: l’appendice A consente il nichel (CMR 2) nei giocattoli e nei componenti di acciaio inossidabile e nei componenti destinati a condurre corrente elettrica
- 2015-12-21: Si applicano le direttive 2014/79/UE e 2014/81/UE: l’appendice C fissa limiti di contenuto di 5 mg/kg per i ritardanti di fiamma TCEP, TCPP e TDCP e un limite di migrazione di 0,1 mg/l per il bisfenolo A nei giocattoli destinati a bambini di età inferiore a 36 mesi o destinati a essere messi in bocca
- 2017-05-24: Si applicano le direttive (UE) 2015/2115 e 2015/2116: limiti dell’appendice C per la formammide (emissione di 20 μg/m3 dal materiale espanso dei giocattoli con contenuto superiore a 200 mg/kg) e per l’1,2-benzisotiazol-3(2H)-one (5 mg/kg nei materiali acquosi dei giocattoli)
- 2017-07-20: Termine della deroga dell’allegato II, parte III, punto 7: i materiali conformi alle norme sul contatto con gli alimenti del regolamento (CE) n. 1935/2004 non sono più esentati dalle norme sulle sostanze CMR, a meno che l’appendice C non fissi un limite specifico
- 2017-11-24: Si applica la direttiva (UE) 2015/2117: limiti di contenuto dell’appendice C per la miscela CMI/MI 3:1 (1 mg/kg), il CMI (0,75 mg/kg) e l’MI (0,25 mg/kg) nei materiali acquosi dei giocattoli
- 2018-10-28: Si applica la direttiva (UE) 2017/738 del Consiglio: limiti di migrazione del piombo abbassati a 2,0, 0,5 e 23 mg/kg per il materiale dei giocattoli secco, liquido e raschiato
- 2018-11-04: Si applica la direttiva (UE) 2017/774: limiti dell’appendice C per il fenolo, 5 mg/l di migrazione dai materiali polimerici e 10 mg/kg di contenuto come conservante
- 2018-11-26: Si applica la direttiva (UE) 2017/898: limite di migrazione del bisfenolo A ridotto a 0,04 mg/l
- 2019-11-18: Si applica la direttiva (UE) 2018/725: limiti di migrazione del cromo (VI) abbassati a 0,02, 0,005 e 0,053 mg/kg
- 2021-05-20: Si applica la direttiva (UE) 2019/1922: limiti di migrazione dell’alluminio abbassati a 2.250, 560 e 28.130 mg/kg
- 2021-05-21: Si applica la direttiva (UE) 2019/1929: limiti dell’appendice C per la formaldeide nei materiali dei giocattoli polimerici, in legno legato con resina, tessili, in pelle, in carta e a base d’acqua
- 2022-07-05: Si applicano le direttive (UE) 2020/2088 e 2020/2089: atranolo, cloroatranolo e metil eptin carbonato si aggiungono alle fragranze vietate (58 in totale) e 61 fragranze si aggiungono all’elenco di quelle che devono essere indicate in etichetta oltre 100 mg/kg (71 in totale)
- 2022-12-05: Si applica la direttiva (UE) 2021/903: limiti dell’appendice C per l’anilina, 30 mg/kg dopo scissione riduttiva nel materiale tessile e in pelle dei giocattoli e nei colori a dita e 10 mg/kg come anilina libera nei colori a dita
- 2026-01-01: Entra in vigore il regolamento (UE) 2025/2509 sulla sicurezza dei giocattoli; da questa data si applicano i suoi articoli da 28 a 44 sugli organismi notificati e da 49 a 55 su atti delegati, procedura di comitato, riservatezza e sanzioni
- 2026-08-29: Si applica la direttiva (UE) 2026/192: l’appendice A consente il cobalto (CMR 1B) come impurità nel nichel dell’acciaio inossidabile, nei componenti che conducono corrente elettrica e nei magneti al neodimio che non possono essere ingeriti o inalati; lo stesso giorno entra in vigore il decreto danese n. 574 del 24 giugno 2026
- 2030-08-01: La direttiva 2009/48/CE è abrogata; il regolamento (UE) 2025/2509 si applica integralmente; i giocattoli immessi sul mercato conformemente alla direttiva prima di questa data possono continuare a essere messi a disposizione
- 2031-02-01: I certificati di esame CE del tipo rilasciati ai sensi dell’articolo 20 della direttiva cessano di essere validi, salvo che scadano prima

## Che cosa si deve fare

### Fabbricante (compresi i titolari di marchio)

- Progettare e fabbricare i giocattoli conformemente al requisito generale di sicurezza, in modo che non compromettano la sicurezza o la salute degli utilizzatori o di terzi quando sono usati come previsto o in modo prevedibile, tenendo conto del comportamento dei bambini, e ai requisiti particolari dell’allegato II in materia di proprietà fisiche e meccaniche, infiammabilità, proprietà chimiche, proprietà elettriche, igiene e radioattività, per tutto il periodo di utilizzo prevedibile e normale.
- Prima di immettere un giocattolo sul mercato, analizzare i rischi chimici, fisici, meccanici, elettrici, di infiammabilità, igienici e di radioattività che può presentare e valutare la potenziale esposizione ad essi; conservare tale valutazione della sicurezza nella documentazione tecnica.
- Eseguire la valutazione della conformità: il controllo interno della produzione (modulo A della decisione n. 768/2008/CE) quando le norme armonizzate i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale coprono tutti i requisiti di sicurezza pertinenti e sono state applicate; in caso contrario l’esame CE del tipo da parte di un organismo notificato (modulo B) seguito dalla conformità al tipo (modulo C), anche quando le norme sono state applicate solo in parte, sono state pubblicate con una restrizione o la natura del giocattolo richiede la verifica di una terza parte.
- Redigere la documentazione tecnica dell’allegato IV (descrizione della progettazione e della fabbricazione, elenco dei componenti e dei materiali con le schede di dati di sicurezza, la valutazione della sicurezza, la procedura di conformità, la dichiarazione, i luoghi di fabbricazione e di stoccaggio, i rapporti di prova ed eventuali documenti dell’organismo notificato) in una lingua ufficiale dell’Unione, e la dichiarazione CE di conformità secondo il modello dell’allegato III, tradotta nelle lingue richieste dallo Stato membro di vendita; conservare entrambe per 10 anni dall’immissione del giocattolo sul mercato.
- Redigere la documentazione tecnica dell’allegato IV (descrizione della progettazione e della fabbricazione, componenti e materiali con le schede di dati di sicurezza, la valutazione della sicurezza, la procedura di conformità, i luoghi di fabbricazione e di stoccaggio, i rapporti di prova e i documenti dell’organismo notificato) in una lingua ufficiale dell’Unione.
- Redigere la dichiarazione CE di conformità secondo il modello dell’allegato III, tradotta nelle lingue richieste dallo Stato membro di vendita.
- Conservare la documentazione tecnica e la dichiarazione CE di conformità per 10 anni dall’immissione del giocattolo sul mercato.
- Apporre la marcatura CE in modo visibile, leggibile e indelebile sul giocattolo, su un’etichetta applicata o sull’imballaggio prima di immetterlo sul mercato, su un’etichetta o su un foglio illustrativo per i giocattoli piccoli o costituiti da piccole parti e almeno sull’imballaggio quando non è visibile dall’esterno; può essere seguita da un pittogramma che indica un rischio o un uso particolare.
- Apporre le avvertenze richieste dall’articolo 11 e dall’allegato V, precedute dalla parola «Avvertenza» o «Avvertenze», in modo chiaramente visibile, leggibile, comprensibile e corretto sul giocattolo, su un’etichetta applicata o sull’imballaggio e, ove opportuno, nelle istruzioni, con la formulazione esatta dell’allegato V, parte B, punti da 2 a 10; le avvertenze che determinano la decisione di acquisto, come le età minima e massima, devono essere visibili prima dell’acquisto, anche online; non utilizzare un’avvertenza della parte B in contrasto con l’uso previsto del giocattolo.
- Assegnare a ogni giocattolo un numero di tipo, lotto, serie o modello o un altro identificativo e indicare il proprio nome, la propria denominazione commerciale registrata o il proprio marchio e un unico indirizzo di contatto sul giocattolo o, se ciò non è possibile, sul suo imballaggio o in un documento di accompagnamento; fornire le istruzioni e le informazioni di sicurezza nella lingua o nelle lingue stabilite dallo Stato membro.
- Assegnare a ogni giocattolo un numero di tipo, lotto, serie o modello o un altro identificativo e indicare il proprio nome, la propria denominazione commerciale registrata o il proprio marchio e un unico indirizzo di contatto sul giocattolo o, se ciò non è possibile, sul suo imballaggio o in un documento di accompagnamento.
- Fornire le istruzioni e le informazioni di sicurezza nella lingua o nelle lingue stabilite dallo Stato membro di vendita.
- Mantenere la conformità della produzione in serie, tenendo conto delle modifiche della progettazione e delle modifiche delle norme armonizzate; quando i rischi lo giustificano, sottoporre a prove a campione i giocattoli commercializzati, esaminare i reclami e tenere un registro dei reclami, dei giocattoli non conformi e dei richiami, e tenere informati i distributori.
- Mantenere procedure affinché la produzione in serie resti conforme, tenendo conto delle modifiche della progettazione e delle modifiche delle norme armonizzate.
- Quando i rischi lo giustificano, sottoporre a prove a campione i giocattoli commercializzati, esaminare i reclami, tenere un registro dei reclami, dei giocattoli non conformi e dei richiami e tenere informati i distributori.
- Se ritiene o ha motivo di ritenere che un giocattolo da Lei immesso sul mercato non sia conforme, renderlo immediatamente conforme, ritirarlo o richiamarlo e, se presenta un rischio, informare le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui lo ha messo a disposizione, fornendo i dettagli della non conformità e delle misure correttive adottate.
- Su richiesta motivata, fornire all’autorità tutte le informazioni e la documentazione che dimostrano la conformità in una lingua da essa facilmente comprensibile, tradurre le parti pertinenti della documentazione tecnica entro 30 giorni, salvo che un rischio grave e immediato giustifichi un termine più breve, cooperare alle misure di eliminazione dei rischi ed essere in grado di identificare i propri fornitori e clienti per 10 anni dall’immissione del giocattolo sul mercato.
- Su richiesta motivata, fornire all’autorità tutte le informazioni e la documentazione che dimostrano la conformità in una lingua da essa facilmente comprensibile, tradurre le parti pertinenti della documentazione tecnica entro 30 giorni, salvo che un rischio grave ne giustifichi uno più breve, e cooperare alle misure di eliminazione dei rischi.
- Essere in grado di identificare, su richiesta, qualsiasi operatore economico che Le ha fornito un giocattolo o al quale Lei ne ha fornito uno, per 10 anni.

### Mandatario

- Agire in base a un mandato scritto che Le consenta almeno di tenere la dichiarazione CE di conformità e la documentazione tecnica a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza per 10 anni dall’immissione del giocattolo sul mercato, di fornire informazioni e documentazione sulla conformità su richiesta motivata e di cooperare con le autorità alle misure di eliminazione dei rischi per i giocattoli oggetto del mandato.
- Non assumere l’obbligo del fabbricante di garantire la progettazione e la fabbricazione conformemente ai requisiti dell’articolo 10 e dell’allegato II né quello di redigere la documentazione tecnica; tali obblighi non possono far parte del mandato.
- Identificare, su richiesta, qualsiasi operatore economico che Le ha fornito un giocattolo o al quale Lei ne ha fornito uno, per 10 anni dalla fornitura.

### Importatore

- Immettere sul mercato soltanto giocattoli conformi e, prima di farlo, verificare che il fabbricante abbia eseguito la valutazione della conformità appropriata, redatto la documentazione tecnica, apposto la marcatura CE, fornito i documenti richiesti e applicato il numero di identificazione, il nome e l’indirizzo di contatto; se ritiene che un giocattolo non sia conforme, trattenerlo finché non lo sia e, se presenta un rischio, informare il fabbricante e le autorità di vigilanza del mercato.
- Indicare il proprio nome, la propria denominazione commerciale registrata o il proprio marchio e un indirizzo di contatto sul giocattolo o, se ciò non è possibile, sul suo imballaggio o in un documento di accompagnamento, e assicurarsi che il giocattolo sia accompagnato da istruzioni e informazioni di sicurezza nella lingua o nelle lingue stabilite dallo Stato membro.
- Indicare il proprio nome, la propria denominazione commerciale registrata o il proprio marchio e un indirizzo di contatto sul giocattolo o, se ciò non è possibile, sul suo imballaggio o in un documento di accompagnamento.
- Assicurarsi che il giocattolo sia accompagnato da istruzioni e informazioni di sicurezza nella lingua o nelle lingue stabilite dallo Stato membro di vendita.
- Assicurarsi che, finché il giocattolo è sotto la Sua responsabilità, le condizioni di stoccaggio e di trasporto non ne compromettano la conformità all’articolo 10 e all’allegato II.
- Quando i rischi lo giustificano, sottoporre a prove a campione i giocattoli commercializzati, esaminare i reclami e tenere un registro dei reclami, dei giocattoli non conformi e dei richiami, e tenere informati i distributori sull’attività di monitoraggio.
- Se un giocattolo da Lei immesso sul mercato non è conforme, adottare immediatamente misure correttive, ritirarlo o richiamarlo e, se presenta un rischio, informare le autorità competenti degli Stati membri in cui lo ha messo a disposizione, con i dettagli della non conformità e delle misure correttive adottate.
- Tenere una copia della dichiarazione CE di conformità a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per 10 anni dall’immissione del giocattolo sul mercato e assicurarsi che la documentazione tecnica possa essere messa a disposizione su richiesta; fornire informazioni sulla conformità su richiesta motivata in una lingua comprensibile all’autorità, cooperare alle misure di eliminazione dei rischi e identificare i propri fornitori e clienti per 10 anni dalla fornitura del giocattolo.
- Tenere una copia della dichiarazione CE di conformità a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per 10 anni dall’immissione del giocattolo sul mercato e assicurarsi che la documentazione tecnica possa essere messa a disposizione su richiesta.
- Su richiesta motivata, fornire le informazioni e la documentazione che dimostrano la conformità del giocattolo in una lingua che l’autorità comprende facilmente e cooperare alle misure di eliminazione dei rischi.
- Essere in grado di identificare, su richiesta, qualsiasi operatore economico che Le ha fornito un giocattolo o al quale Lei ne ha fornito uno, per 10 anni.
- Se immette un giocattolo sul mercato con il proprio nome o marchio commerciale, oppure modifica un giocattolo già immesso sul mercato in modo tale da poterne alterare la conformità, Lei assume gli obblighi del fabbricante ai sensi dell’articolo 4.

### Distributore (grossista o dettagliante)

- Agire con la dovuta attenzione e, prima di mettere a disposizione un giocattolo, verificare che rechi la marcatura CE, che sia accompagnato dai documenti richiesti e da istruzioni e informazioni di sicurezza in una lingua facilmente comprensibile dai consumatori dello Stato membro di vendita, e che il fabbricante e l’importatore abbiano applicato il numero di identificazione, il nome e l’indirizzo di contatto; se ritiene che un giocattolo non sia conforme, trattenerlo finché non lo sia e, se presenta un rischio, informare il fabbricante o l’importatore e le autorità di vigilanza del mercato.
- Mostrare al consumatore, prima dell’acquisto, le avvertenze che determinano la decisione di acquisto, come i limiti di età, anche nelle vendite online.
- Assicurarsi che, finché il giocattolo è sotto la Sua responsabilità, le condizioni di stoccaggio e di trasporto non ne compromettano la conformità all’articolo 10 e all’allegato II.
- Se un giocattolo da Lei messo a disposizione non è conforme, assicurarsi che siano adottate misure correttive per renderlo conforme, ritirarlo o richiamarlo e, se presenta un rischio, informare immediatamente le autorità competenti degli Stati membri in cui lo ha messo a disposizione.
- Su richiesta motivata, fornire le informazioni e la documentazione che dimostrano la conformità, cooperare alle misure di eliminazione dei rischi e identificare i propri fornitori e clienti per 10 anni dalla fornitura del giocattolo.
- Su richiesta motivata, fornire le informazioni e la documentazione che dimostrano la conformità del giocattolo in una lingua che l’autorità comprende facilmente e cooperare alle misure di eliminazione dei rischi.
- Essere in grado di identificare, su richiesta, qualsiasi operatore economico che Le ha fornito un giocattolo o al quale Lei ne ha fornito uno, per 10 anni.
- Se vende un giocattolo con il proprio nome o marchio commerciale, oppure lo modifica in modo tale da poterne alterare la conformità, Lei assume gli obblighi del fabbricante.

## Requirements

Each duty above as an identified requirement (42); ids are permanent and shared with the compliance engine.

### unclassified

- `tsd-mfr-design-manufacture-toys` (Fabbricante (compresi i titolari di marchio)) — Progettare e fabbricare i giocattoli conformemente al requisito generale di sicurezza, in modo che non compromettano la sicurezza o la salute degli utilizzatori o di terzi quando sono usati come previsto o in modo prevedibile, tenendo conto del comportamento dei bambini, e ai requisiti particolari dell’allegato II in materia di proprietà fisiche e meccaniche, infiammabilità, proprietà chimiche, proprietà elettriche, igiene e radioattività, per tutto il periodo di utilizzo prevedibile e normale. [Art. 4(1), Art. 10 and Annex II]
- `tsd-mfr-analyse-chemical-physical` (Fabbricante (compresi i titolari di marchio)) — Prima di immettere un giocattolo sul mercato, analizzare i rischi chimici, fisici, meccanici, elettrici, di infiammabilità, igienici e di radioattività che può presentare e valutare la potenziale esposizione ad essi; conservare tale valutazione della sicurezza nella documentazione tecnica. [Art. 18 and Annex IV, point (b)]
- `tsd-mfr-run-conformity-assessment` (Fabbricante (compresi i titolari di marchio)) — Eseguire la valutazione della conformità: il controllo interno della produzione (modulo A della decisione n. 768/2008/CE) quando le norme armonizzate i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale coprono tutti i requisiti di sicurezza pertinenti e sono state applicate; in caso contrario l’esame CE del tipo da parte di un organismo notificato (modulo B) seguito dalla conformità al tipo (modulo C), anche quando le norme sono state applicate solo in parte, sono state pubblicate con una restrizione o la natura del giocattolo richiede la verifica di una terza parte. [Art. 4(2), Art. 13, Art. 19 and Art. 20]
- `tsd-mfr-draw-annex-technical` (Fabbricante (compresi i titolari di marchio)) — Redigere la documentazione tecnica dell’allegato IV (descrizione della progettazione e della fabbricazione, elenco dei componenti e dei materiali con le schede di dati di sicurezza, la valutazione della sicurezza, la procedura di conformità, la dichiarazione, i luoghi di fabbricazione e di stoccaggio, i rapporti di prova ed eventuali documenti dell’organismo notificato) in una lingua ufficiale dell’Unione, e la dichiarazione CE di conformità secondo il modello dell’allegato III, tradotta nelle lingue richieste dallo Stato membro di vendita; conservare entrambe per 10 anni dall’immissione del giocattolo sul mercato. [Art. 4(2), Art. 4(3), Art. 15, Art. 21, Annex III and Annex IV]
- `tsd-mfr-draw-annex-iv-documentation` (Fabbricante (compresi i titolari di marchio)) — Redigere la documentazione tecnica dell’allegato IV (descrizione della progettazione e della fabbricazione, componenti e materiali con le schede di dati di sicurezza, la valutazione della sicurezza, la procedura di conformità, i luoghi di fabbricazione e di stoccaggio, i rapporti di prova e i documenti dell’organismo notificato) in una lingua ufficiale dell’Unione. [Art. 4(2), Art. 21 and Annex IV]
- `tsd-mfr-draw-declaration-conformity` (Fabbricante (compresi i titolari di marchio)) — Redigere la dichiarazione CE di conformità secondo il modello dell’allegato III, tradotta nelle lingue richieste dallo Stato membro di vendita. [Art. 4(2), Art. 15 and Annex III]
- `tsd-mfr-keep-documentation-declaration` (Fabbricante (compresi i titolari di marchio)) — Conservare la documentazione tecnica e la dichiarazione CE di conformità per 10 anni dall’immissione del giocattolo sul mercato. [Art. 4(3)]
- `tsd-mfr-affix-marking-visibly` (Fabbricante (compresi i titolari di marchio)) — Apporre la marcatura CE in modo visibile, leggibile e indelebile sul giocattolo, su un’etichetta applicata o sull’imballaggio prima di immetterlo sul mercato, su un’etichetta o su un foglio illustrativo per i giocattoli piccoli o costituiti da piccole parti e almeno sull’imballaggio quando non è visibile dall’esterno; può essere seguita da un pittogramma che indica un rischio o un uso particolare. [Art. 4(2), Art. 16 and Art. 17]
- `tsd-mfr-mark-warnings-article` (Fabbricante (compresi i titolari di marchio)) — Apporre le avvertenze richieste dall’articolo 11 e dall’allegato V, precedute dalla parola «Avvertenza» o «Avvertenze», in modo chiaramente visibile, leggibile, comprensibile e corretto sul giocattolo, su un’etichetta applicata o sull’imballaggio e, ove opportuno, nelle istruzioni, con la formulazione esatta dell’allegato V, parte B, punti da 2 a 10; le avvertenze che determinano la decisione di acquisto, come le età minima e massima, devono essere visibili prima dell’acquisto, anche online; non utilizzare un’avvertenza della parte B in contrasto con l’uso previsto del giocattolo. [Art. 11 and Annex V]
- `tsd-mfr-give-toy-type` (Fabbricante (compresi i titolari di marchio)) — Assegnare a ogni giocattolo un numero di tipo, lotto, serie o modello o un altro identificativo e indicare il proprio nome, la propria denominazione commerciale registrata o il proprio marchio e un unico indirizzo di contatto sul giocattolo o, se ciò non è possibile, sul suo imballaggio o in un documento di accompagnamento; fornire le istruzioni e le informazioni di sicurezza nella lingua o nelle lingue stabilite dallo Stato membro. [Art. 4(5), Art. 4(6) and Art. 4(7)]
- `tsd-mfr-mark-identifier-name-address` (Fabbricante (compresi i titolari di marchio)) — Assegnare a ogni giocattolo un numero di tipo, lotto, serie o modello o un altro identificativo e indicare il proprio nome, la propria denominazione commerciale registrata o il proprio marchio e un unico indirizzo di contatto sul giocattolo o, se ciò non è possibile, sul suo imballaggio o in un documento di accompagnamento. [Art. 4(5) and Art. 4(6)]
- `tsd-mfr-supply-instructions-language` (Fabbricante (compresi i titolari di marchio)) — Fornire le istruzioni e le informazioni di sicurezza nella lingua o nelle lingue stabilite dallo Stato membro di vendita. [Art. 4(7)]
- `tsd-mfr-keep-series-production` (Fabbricante (compresi i titolari di marchio)) — Mantenere la conformità della produzione in serie, tenendo conto delle modifiche della progettazione e delle modifiche delle norme armonizzate; quando i rischi lo giustificano, sottoporre a prove a campione i giocattoli commercializzati, esaminare i reclami e tenere un registro dei reclami, dei giocattoli non conformi e dei richiami, e tenere informati i distributori. [Art. 4(4)]
- `tsd-mfr-keep-series-production-conformity` (Fabbricante (compresi i titolari di marchio)) — Mantenere procedure affinché la produzione in serie resti conforme, tenendo conto delle modifiche della progettazione e delle modifiche delle norme armonizzate. [Art. 4(4)]
- `tsd-mfr-sample-test-register-complaints` (Fabbricante (compresi i titolari di marchio)) — Quando i rischi lo giustificano, sottoporre a prove a campione i giocattoli commercializzati, esaminare i reclami, tenere un registro dei reclami, dei giocattoli non conformi e dei richiami e tenere informati i distributori. [Art. 4(4)]
- `tsd-mfr-immediately-bring-conformity` (Fabbricante (compresi i titolari di marchio)) — Se ritiene o ha motivo di ritenere che un giocattolo da Lei immesso sul mercato non sia conforme, renderlo immediatamente conforme, ritirarlo o richiamarlo e, se presenta un rischio, informare le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui lo ha messo a disposizione, fornendo i dettagli della non conformità e delle misure correttive adottate. [Art. 4(8)]
- `tsd-mfr-provide-authority-information` (Fabbricante (compresi i titolari di marchio)) — Su richiesta motivata, fornire all’autorità tutte le informazioni e la documentazione che dimostrano la conformità in una lingua da essa facilmente comprensibile, tradurre le parti pertinenti della documentazione tecnica entro 30 giorni, salvo che un rischio grave e immediato giustifichi un termine più breve, cooperare alle misure di eliminazione dei rischi ed essere in grado di identificare i propri fornitori e clienti per 10 anni dall’immissione del giocattolo sul mercato. [Art. 4(9), Art. 9 and Art. 21(3)]
- `tsd-mfr-provide-information-request` (Fabbricante (compresi i titolari di marchio)) — Su richiesta motivata, fornire all’autorità tutte le informazioni e la documentazione che dimostrano la conformità in una lingua da essa facilmente comprensibile, tradurre le parti pertinenti della documentazione tecnica entro 30 giorni, salvo che un rischio grave ne giustifichi uno più breve, e cooperare alle misure di eliminazione dei rischi. [Art. 4(9) and Art. 21(3)]
- `tsd-mfr-identify-suppliers-customers` (Fabbricante (compresi i titolari di marchio)) — Essere in grado di identificare, su richiesta, qualsiasi operatore economico che Le ha fornito un giocattolo o al quale Lei ne ha fornito uno, per 10 anni. [Art. 9]
- `tsd-oth-act-written-mandate` (Mandatario) — Agire in base a un mandato scritto che Le consenta almeno di tenere la dichiarazione CE di conformità e la documentazione tecnica a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza per 10 anni dall’immissione del giocattolo sul mercato, di fornire informazioni e documentazione sulla conformità su richiesta motivata e di cooperare con le autorità alle misure di eliminazione dei rischi per i giocattoli oggetto del mandato. [Art. 5(1) and Art. 5(3)]
- `tsd-oth-take-manufacturers-duty` (Mandatario) — Non assumere l’obbligo del fabbricante di garantire la progettazione e la fabbricazione conformemente ai requisiti dell’articolo 10 e dell’allegato II né quello di redigere la documentazione tecnica; tali obblighi non possono far parte del mandato. [Art. 5(2)]
- `tsd-oth-identify-request-economic` (Mandatario) — Identificare, su richiesta, qualsiasi operatore economico che Le ha fornito un giocattolo o al quale Lei ne ha fornito uno, per 10 anni dalla fornitura. [Art. 9]
- `tsd-imp-place-compliant-toys` (Importatore) — Immettere sul mercato soltanto giocattoli conformi e, prima di farlo, verificare che il fabbricante abbia eseguito la valutazione della conformità appropriata, redatto la documentazione tecnica, apposto la marcatura CE, fornito i documenti richiesti e applicato il numero di identificazione, il nome e l’indirizzo di contatto; se ritiene che un giocattolo non sia conforme, trattenerlo finché non lo sia e, se presenta un rischio, informare il fabbricante e le autorità di vigilanza del mercato. [Art. 6(1) and Art. 6(2)]
- `tsd-imp-indicate-name-registered` (Importatore) — Indicare il proprio nome, la propria denominazione commerciale registrata o il proprio marchio e un indirizzo di contatto sul giocattolo o, se ciò non è possibile, sul suo imballaggio o in un documento di accompagnamento, e assicurarsi che il giocattolo sia accompagnato da istruzioni e informazioni di sicurezza nella lingua o nelle lingue stabilite dallo Stato membro. [Art. 6(3) and Art. 6(4)]
- `tsd-imp-indicate-name-address` (Importatore) — Indicare il proprio nome, la propria denominazione commerciale registrata o il proprio marchio e un indirizzo di contatto sul giocattolo o, se ciò non è possibile, sul suo imballaggio o in un documento di accompagnamento. [Art. 6(3)]
- `tsd-imp-ensure-instructions-language` (Importatore) — Assicurarsi che il giocattolo sia accompagnato da istruzioni e informazioni di sicurezza nella lingua o nelle lingue stabilite dallo Stato membro di vendita. [Art. 6(4)]
- `tsd-imp-ensure-storage-transport` (Importatore) — Assicurarsi che, finché il giocattolo è sotto la Sua responsabilità, le condizioni di stoccaggio e di trasporto non ne compromettano la conformità all’articolo 10 e all’allegato II. [Art. 6(5)]
- `tsd-imp-sample-test-marketed-toys` (Importatore) — Quando i rischi lo giustificano, sottoporre a prove a campione i giocattoli commercializzati, esaminare i reclami e tenere un registro dei reclami, dei giocattoli non conformi e dei richiami, e tenere informati i distributori sull’attività di monitoraggio. [Art. 6(6)]
- `tsd-imp-immediately-take-corrective` (Importatore) — Se un giocattolo da Lei immesso sul mercato non è conforme, adottare immediatamente misure correttive, ritirarlo o richiamarlo e, se presenta un rischio, informare le autorità competenti degli Stati membri in cui lo ha messo a disposizione, con i dettagli della non conformità e delle misure correttive adottate. [Art. 6(7)]
- `tsd-imp-keep-copy-declaration` (Importatore) — Tenere una copia della dichiarazione CE di conformità a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per 10 anni dall’immissione del giocattolo sul mercato e assicurarsi che la documentazione tecnica possa essere messa a disposizione su richiesta; fornire informazioni sulla conformità su richiesta motivata in una lingua comprensibile all’autorità, cooperare alle misure di eliminazione dei rischi e identificare i propri fornitori e clienti per 10 anni dalla fornitura del giocattolo. [Art. 6(8), Art. 6(9) and Art. 9]
- `tsd-imp-keep-declaration-copy` (Importatore) — Tenere una copia della dichiarazione CE di conformità a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per 10 anni dall’immissione del giocattolo sul mercato e assicurarsi che la documentazione tecnica possa essere messa a disposizione su richiesta. [Art. 6(8)]
- `tsd-imp-provide-information-request` (Importatore) — Su richiesta motivata, fornire le informazioni e la documentazione che dimostrano la conformità del giocattolo in una lingua che l’autorità comprende facilmente e cooperare alle misure di eliminazione dei rischi. [Art. 6(9)]
- `tsd-imp-identify-suppliers-customers` (Importatore) — Essere in grado di identificare, su richiesta, qualsiasi operatore economico che Le ha fornito un giocattolo o al quale Lei ne ha fornito uno, per 10 anni. [Art. 9]
- `tsd-imp-modify-toy-already` (Importatore) — Se immette un giocattolo sul mercato con il proprio nome o marchio commerciale, oppure modifica un giocattolo già immesso sul mercato in modo tale da poterne alterare la conformità, Lei assume gli obblighi del fabbricante ai sensi dell’articolo 4. [Art. 8]
- `tsd-dist-act-due-care` (Distributore (grossista o dettagliante)) — Agire con la dovuta attenzione e, prima di mettere a disposizione un giocattolo, verificare che rechi la marcatura CE, che sia accompagnato dai documenti richiesti e da istruzioni e informazioni di sicurezza in una lingua facilmente comprensibile dai consumatori dello Stato membro di vendita, e che il fabbricante e l’importatore abbiano applicato il numero di identificazione, il nome e l’indirizzo di contatto; se ritiene che un giocattolo non sia conforme, trattenerlo finché non lo sia e, se presenta un rischio, informare il fabbricante o l’importatore e le autorità di vigilanza del mercato. [Art. 7(1) and Art. 7(2)]
- `tsd-dist-show-warnings-determine` (Distributore (grossista o dettagliante)) — Mostrare al consumatore, prima dell’acquisto, le avvertenze che determinano la decisione di acquisto, come i limiti di età, anche nelle vendite online. [Art. 11(2), third subparagraph]
- `tsd-dist-ensure-storage-transport` (Distributore (grossista o dettagliante)) — Assicurarsi che, finché il giocattolo è sotto la Sua responsabilità, le condizioni di stoccaggio e di trasporto non ne compromettano la conformità all’articolo 10 e all’allegato II. [Art. 7(3)]
- `tsd-dist-make-sure-corrective` (Distributore (grossista o dettagliante)) — Se un giocattolo da Lei messo a disposizione non è conforme, assicurarsi che siano adottate misure correttive per renderlo conforme, ritirarlo o richiamarlo e, se presenta un rischio, informare immediatamente le autorità competenti degli Stati membri in cui lo ha messo a disposizione. [Art. 7(4)]
- `tsd-dist-provide-information-documentation` (Distributore (grossista o dettagliante)) — Su richiesta motivata, fornire le informazioni e la documentazione che dimostrano la conformità, cooperare alle misure di eliminazione dei rischi e identificare i propri fornitori e clienti per 10 anni dalla fornitura del giocattolo. [Art. 7(5) and Art. 9]
- `tsd-dist-provide-information-request` (Distributore (grossista o dettagliante)) — Su richiesta motivata, fornire le informazioni e la documentazione che dimostrano la conformità del giocattolo in una lingua che l’autorità comprende facilmente e cooperare alle misure di eliminazione dei rischi. [Art. 7(5)]
- `tsd-dist-identify-suppliers-customers` (Distributore (grossista o dettagliante)) — Essere in grado di identificare, su richiesta, qualsiasi operatore economico che Le ha fornito un giocattolo o al quale Lei ne ha fornito uno, per 10 anni. [Art. 9]
- `tsd-dist-modify-way-affect` (Distributore (grossista o dettagliante)) — Se vende un giocattolo con il proprio nome o marchio commerciale, oppure lo modifica in modo tale da poterne alterare la conformità, Lei assume gli obblighi del fabbricante. [Art. 8]

## Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le norme sulle sanzioni applicabili agli operatori economici che violano le leggi nazionali di recepimento, che possono includere sanzioni penali per le violazioni gravi; le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive e possono essere aumentate in caso di recidiva. La vigilanza del mercato segue il regolamento (CE) n. 765/2008 come citato dall’articolo 40, letto come regolamento (UE) 2019/1020 dal 16 luglio 2021: quando un giocattolo presenta un rischio o non è conforme, l’autorità lo valuta rispetto a tutti i requisiti, richiede azioni correttive, il ritiro o il richiamo entro un termine ragionevole e proporzionato al rischio e, se l’operatore non agisce, adotta provvedimenti provvisori per vietare o limitare la messa a disposizione, ritirare o richiamare il giocattolo e ne informa la Commissione e gli altri Stati membri. La non conformità formale, ossia la marcatura CE apposta in violazione degli articoli 16 o 17 oppure non apposta, una dichiarazione CE di conformità non redatta o redatta in modo errato, o una documentazione tecnica non disponibile o incompleta, deve cessare e altrimenti comporta restrizione, divieto, ritiro o richiamo; l’autorità può ordinare a un organismo notificato di ritirare o riesaminare un certificato di esame CE del tipo e può disporre una prova da parte di un organismo notificato a spese del fabbricante quando la documentazione tecnica o la sua traduzione non sono fornite. In Danimarca l’Erhvervsstyrelsen è l’autorità di controllo ai sensi del § 9 della legge sui prodotti e sulla vigilanza del mercato (testo consolidato n. 22 dell’8 gennaio 2026); l’ex Sikkerhedsstyrelsen fa parte dell’Erhvervsstyrelsen come dipartimento Markedsovervågning dal gennaio 2026 e controlla i giocattoli sul mercato danese, la Miljøstyrelsen controlla le proprietà chimiche dei giocattoli (§ 57 del decreto n. 815 del 7 giugno 2022 sui giocattoli) e il § 58 di tale decreto punisce con una sanzione pecuniaria, ad esempio, l’immissione sul mercato o la messa a disposizione di un giocattolo che non soddisfa i requisiti di sicurezza, la mancata redazione della documentazione tecnica o il mancato svolgimento della valutazione della conformità, l’assenza di avvertenze, istruzioni o identificazione e la mancata adozione di misure correttive o la mancata informazione dell’autorità, con la reclusione fino a 2 anni per l’immissione sul mercato di giocattoli non conformi in presenza di circostanze aggravanti come pericolo per la salute, incidente con lesioni gravi o morte, recidiva o violazione sistematica a scopo di lucro.

## Lista di controllo

1. Verificare che il prodotto sia un giocattolo ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1: progettato o destinato, in via esclusiva o non, al gioco di bambini di età inferiore a 14 anni, e controllare che non sia uno dei 19 prodotti dell’allegato I né una delle cinque esclusioni dell’articolo 2, paragrafo 2; usare gli orientamenti della Commissione sulla zona grigia e sui singoli prodotti per i casi dubbi.
2. Stabilire il proprio ruolo per ogni giocattolo, ricordando che vendere con il proprio marchio o modificare un giocattolo rende fabbricanti (articolo 8) e che un mandatario necessita di un mandato scritto (articolo 5).
3. Eseguire e documentare la valutazione della sicurezza dell’articolo 18 che comprende i rischi chimici, fisici, meccanici, elettrici, di infiammabilità, igienici e di radioattività e la potenziale esposizione, e stabilire la fascia di età prevista (articolo 10, paragrafo 2).
4. Individuare le norme armonizzate applicabili pubblicate nella Gazzetta ufficiale (la serie EN 71 e la EN IEC 62115 per i giocattoli elettrici) e scegliere il percorso di valutazione della conformità: controllo interno della produzione (modulo A) quando coprono tutti i requisiti pertinenti, altrimenti esame CE del tipo da parte di un organismo notificato più conformità al tipo (articoli 13 e 19).
5. Verificare le norme chimiche applicabili: il divieto delle sostanze CMR con le deroghe delle appendici A e B, i limiti di migrazione per 19 elementi dell’allegato II, parte III, punto 13, i limiti per le nitrosammine e i limiti dell’appendice C per i giocattoli destinati a bambini di età inferiore a 36 mesi o destinati a essere messi in bocca, e le 58 fragranze allergizzanti vietate e le 71 da indicare in etichetta (allegato II, parte III).
6. Compilare la documentazione tecnica dell’allegato IV con le schede di dati di sicurezza, i rapporti di prova e, se utilizzato, il certificato di esame CE del tipo, e redigere la dichiarazione CE di conformità secondo il modello dell’allegato III; conservare entrambe per 10 anni (articoli 4, paragrafo 3, 15 e 21).
7. Apporre la marcatura CE sul giocattolo, sull’etichetta o sull’imballaggio e aggiungere il numero di tipo, lotto o serie e il nome e l’indirizzo di contatto del fabbricante e dell’importatore (articoli 4, paragrafi 5 e 6, 6, paragrafo 3, e 17).
8. Applicare le avvertenze dell’allegato V con la formulazione esatta, precedute da «Avvertenza», e riportare i limiti di età e le altre avvertenze rilevanti per l’acquisto sull’imballaggio destinato al consumatore e sulla pagina del prodotto nelle vendite online, nelle lingue richieste dallo Stato membro di vendita (articolo 11).
9. Predisporre il controllo della produzione, i registri dei reclami e dei richiami, la procedura di azione correttiva e di notifica e la tracciabilità decennale di fornitori e clienti (articoli 4, paragrafi 4 e 8, 6, paragrafo 6, 7, paragrafo 4, e 9).
10. Pianificare il passaggio di consegne al regolamento (UE) 2025/2509: i giocattoli immessi sul mercato prima del 1° agosto 2030 possono continuare a essere venduti, i certificati di esame CE del tipo scadono entro il 1° febbraio 2031 e dal 1° agosto 2030 ogni nuovo giocattolo richiede un passaporto digitale del prodotto al posto della dichiarazione di conformità (regolamento (UE) 2025/2509, articoli 19, 56, 57 e 59).

## Domande

### Da quando si applica la direttiva sulla sicurezza dei giocattoli?

La direttiva 2009/48/CE è entrata in vigore il 20 luglio 2009, il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GU L 170 del 30 giugno 2009. Gli Stati membri dovevano recepirla entro il 20 gennaio 2011 e applicare le relative misure dal 20 luglio 2011, quando la direttiva 88/378/CEE è stata in gran parte abrogata. I requisiti chimici dell’allegato II, parte III si sono applicati dal 20 luglio 2013; fino ad allora i giocattoli conformi alla nuova direttiva e alle vecchie norme chimiche potevano ancora essere immessi sul mercato, e i giocattoli conformi alla vecchia direttiva e immessi sul mercato prima del 20 luglio 2011 possono continuare a essere messi a disposizione.

### Quali prodotti sono giocattoli?

Qualsiasi prodotto progettato o destinato, in via esclusiva o non, a essere utilizzato per il gioco da bambini di età inferiore a 14 anni; un prodotto è destinato a una determinata fascia di età quando un genitore o un sorvegliante può ragionevolmente presumerlo dalle sue funzioni, dimensioni e caratteristiche. L’allegato I elenca 19 prodotti che non sono giocattoli, tra cui i prodotti per collezionisti contrassegnati per età pari o superiore a 14 anni, le attrezzature sportive, le biciclette con altezza massima della sella superiore a 435 mm, i monopattini e i veicoli elettrici per la circolazione stradale, gli ausili al nuoto, i puzzle con più di 500 pezzi, le pistole ad aria compressa, i fuochi d’artificio, le freccette con punta metallica, i prodotti didattici funzionali oltre 24 V, le attrezzature scientifiche scolastiche, i computer e le console di gioco e il relativo software, i succhiotti per neonati, gli apparecchi di illuminazione attraenti per i bambini, i trasformatori per giocattoli e gli accessori di moda non destinati al gioco. Le attrezzature per parchi giochi pubblici, i distributori automatici a gettone di uso pubblico, i veicoli giocattolo con motore a combustione, le macchine a vapore giocattolo e le fionde e i lanciasassi sono giocattoli cui la direttiva non si applica.

### Ho bisogno di un organismo notificato per un giocattolo?

Non quando le norme armonizzate i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale coprono tutti i requisiti di sicurezza pertinenti e Lei le ha applicate: in tal caso si utilizza il controllo interno della produzione, modulo A della decisione n. 768/2008/CE. L’esame CE del tipo da parte di un organismo notificato seguito dalla conformità al tipo è obbligatorio quando tali norme non esistono, quando non le ha applicate o le ha applicate solo in parte, quando una norma è stata pubblicata con una restrizione o quando ritiene che la natura, la progettazione, la costruzione o la destinazione del giocattolo richieda la verifica di una terza parte. Il certificato di esame CE del tipo è riesaminato ogni volta che cambiano il processo, le materie prime o i componenti e in ogni caso ogni cinque anni.

### Quali sono i limiti chimici per i giocattoli?

Le sostanze classificate CMR di categoria 1A, 1B o 2 non possono essere utilizzate nei giocattoli, nei loro componenti o nelle parti microstrutturalmente distinte, a meno che restino al di sotto delle concentrazioni di classificazione, siano inaccessibili ai bambini in qualsiasi forma, compresa l’inalazione, o siano consentite nell’appendice A, che elenca il nichel e, dal 29 agosto 2026, il cobalto; il nichel nell’acciaio inossidabile è esentato. Il punto 13 fissa limiti di migrazione per 19 elementi in tre categorie di materiale, ad esempio piombo a 2,0, 0,5 e 23 mg/kg e cromo (VI) a 0,02, 0,005 e 0,053 mg/kg per il materiale secco, liquido e raschiato, e tali limiti non si applicano alle parti che per loro natura escludono chiaramente di essere succhiate, leccate, ingerite o a contatto prolungato con la pelle. I giocattoli destinati a bambini di età inferiore a 36 mesi o destinati a essere messi in bocca non devono rilasciare nitrosammine pari o superiori a 0,05 mg/kg né sostanze nitrosabili pari o superiori a 1 mg/kg e devono rispettare i limiti dell’appendice C per TCEP, TCPP, TDCP, bisfenolo A, formammide, isotiazolinoni, fenolo, formaldeide e anilina. 58 fragranze allergizzanti sono vietate oltre le tracce inevitabili di 100 mg/kg e altre 71 devono essere indicate sul giocattolo, sull’etichetta, sull’imballaggio o nel foglio illustrativo quando aggiunte oltre 100 mg/kg.

### Quali avvertenze deve recare un giocattolo?

Ove opportuno per un uso sicuro, le avvertenze devono indicare le limitazioni per gli utilizzatori dell’allegato V, parte A: almeno l’età minima o massima e, se pertinente, le capacità, i limiti di peso e la necessità della sorveglianza di un adulto. L’allegato V, parte B, prescrive la formulazione per dieci categorie: giocattoli non adatti a bambini di età inferiore a 36 mesi con una breve indicazione del pericolo, giocattoli per attività («Esclusivamente per uso domestico»), giocattoli funzionali («Da usare sotto la diretta sorveglianza di un adulto»), giocattoli chimici, pattini, skateboard, monopattini e biciclette giocattolo («Indossare attrezzature protettive. Non usare nel traffico stradale»), giocattoli acquatici, giocattoli in alimenti («Giocattolo all’interno. Si raccomanda la sorveglianza di un adulto»), maschere e caschi protettivi imitati («Questo giocattolo non offre alcuna protezione»), giocattoli da culla con cordicelle e confezioni di fragranze nei giochi olfattivi, cosmetici e gustativi («Contiene fragranze che possono causare allergie»). Le avvertenze sono precedute dalla parola «Avvertenza», devono essere chiaramente visibili, leggibili, comprensibili e corrette sul giocattolo, su un’etichetta o sull’imballaggio, e le avvertenze che determinano la decisione di acquisto devono essere visibili prima dell’acquisto, anche online, nelle lingue stabilite dallo Stato membro.

### Che cosa deve verificare un importatore o un negozio prima di vendere un giocattolo?

L’importatore deve assicurarsi che il fabbricante abbia eseguito la valutazione della conformità corretta, redatto la documentazione tecnica, apposto la marcatura CE, fornito i documenti richiesti e applicato il numero di identificazione e il proprio nome e indirizzo di contatto, deve aggiungere il proprio nome e indirizzo, assicurare istruzioni e informazioni di sicurezza nella lingua richiesta, conservare una copia della dichiarazione CE di conformità per 10 anni ed essere in grado di ottenere la documentazione tecnica. Il distributore deve agire con la dovuta attenzione e verificare la marcatura CE, i documenti di accompagnamento, le istruzioni e le informazioni di sicurezza nella lingua del paese di vendita e l’identificazione del fabbricante e dell’importatore. Entrambi devono trattenere un giocattolo che ritengono non conforme, informare le autorità quando presenta un rischio e adottare o garantire azioni correttive; se vendono con il proprio marchio o modificano il giocattolo diventano fabbricanti. In Danimarca il decreto n. 815 del 7 giugno 2022 prescrive che le istruzioni e le informazioni di sicurezza (§ 9, comma 2) e le avvertenze e le istruzioni di sicurezza (§ 28) siano in danese, impone al distributore di verificare che tale documentazione in danese accompagni il giocattolo (§ 20) e consente che la dichiarazione CE di conformità sia in danese o in inglese (§ 39).

### Che cosa cambia con il nuovo regolamento (UE) 2025/2509 sulla sicurezza dei giocattoli e quando?

Il regolamento (UE) 2025/2509 del 26 novembre 2025 è entrato in vigore il 1° gennaio 2026 e abroga la direttiva 2009/48/CE con effetto dal 1° agosto 2030, quando si applica integralmente; dal 1° gennaio 2026 si applicano soltanto le sue norme sugli organismi notificati (articoli da 28 a 44) e su atti delegati, procedura di comitato, riservatezza e sanzioni (articoli da 49 a 55). I giocattoli immessi sul mercato conformemente alla direttiva prima del 1° agosto 2030 possono continuare a essere messi a disposizione, e i certificati di esame CE del tipo rilasciati ai sensi della direttiva restano validi fino al 1° febbraio 2031, salvo che scadano prima. Dal 1° agosto 2030 il fabbricante deve creare un passaporto digitale del prodotto per ogni modello di giocattolo prima di immetterlo sul mercato, collegato tramite un supporto dati sul giocattolo, sull’etichetta o sull’imballaggio a un identificativo unico del prodotto, disponibile per 10 anni e in sostituzione della dichiarazione CE di conformità, e l’operatore che immette il giocattolo sul mercato deve caricare gli identificativi nel registro ai sensi del regolamento (UE) 2024/1781 affinché la dogana possa verificare l’identificativo unico di registrazione allo svincolo per l’immissione in libera pratica.

### Per quanto tempo devo conservare la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità?

I fabbricanti conservano la documentazione tecnica e la dichiarazione CE di conformità per 10 anni dall’immissione del giocattolo sul mercato, i mandatari tengono entrambe a disposizione delle autorità per lo stesso periodo e gli importatori conservano una copia della dichiarazione per 10 anni e garantiscono che la documentazione possa essere prodotta. Ogni operatore economico deve essere in grado di identificare chi gli ha fornito un giocattolo e a chi lo ha fornito, per 10 anni dall’immissione sul mercato nel caso del fabbricante e per 10 anni dalla fornitura per gli altri. Su richiesta motivata il fabbricante deve tradurre le parti pertinenti della documentazione entro 30 giorni, o prima in caso di rischio grave e immediato, in mancanza di che l’autorità può ordinare una prova da parte di un organismo notificato a spese del fabbricante.

## Che cosa è cambiato

- 2031-02-01 (applies): **Scadono i certificati di esame CE del tipo rilasciati ai sensi della direttiva** — I certificati di esame CE del tipo rilasciati conformemente all’articolo 20 della direttiva 2009/48/CE restano validi fino a questa data, salvo che scadano prima; dopo di essa i giocattoli richiedono la valutazione della conformità ai sensi del regolamento (UE) 2025/2509.
- 2030-08-01 (amendment): **La direttiva 2009/48/CE è abrogata; si applica il regolamento sulla sicurezza dei giocattoli** — Il regolamento (UE) 2025/2509 abroga la direttiva con effetto da questa data e si applica integralmente, compreso il passaporto digitale del prodotto che sostituisce la dichiarazione CE di conformità; i giocattoli immessi sul mercato conformemente alla direttiva prima del 1° agosto 2030 possono continuare a essere messi a disposizione, e il capo del regolamento sulla vigilanza del mercato si applica ad essi al posto degli articoli 42, 43 e 45 della direttiva.
- 2026-09-11 (guidance): **Guida riscritta a partire dal testo consolidato del 29 agosto 2026** — La guida è stata ricostruita sul modello SPEC-62 a partire dal testo consolidato 02009L0048-20260829, da tutti e diciotto gli atti modificativi, dal regolamento (UE) 2025/2509 e dai decreti danesi; sono state mantenute le affermazioni del testo precedente secondo cui il nuovo regolamento è entrato in vigore il 1° gennaio 2026 e si applica dal 1° agosto 2030, e sono state aggiunte le norme transitorie, la modifica sul cobalto e i limiti chimici esatti.
- 2026-08-29 (applies): **Si applicano gli usi consentiti del cobalto** — Gli Stati membri applicano le misure di recepimento della direttiva (UE) 2026/192: il cobalto, classificato CMR 1B, può essere presente come impurità nel nichel dei giocattoli e dei componenti di acciaio inossidabile, nei componenti destinati a condurre corrente elettrica e nei magneti a base di neodimio che non possono essere ingeriti o inalati; in Danimarca lo stesso giorno entra in vigore il decreto n. 574 del 24 giugno 2026.
- 2026-02-18 (amendment): **Direttiva (UE) 2026/192 in vigore: il cobalto è aggiunto all’appendice A** — La direttiva della Commissione del 28 gennaio 2026, pubblicata il 29 gennaio 2026, aggiunge il cobalto all’elenco delle sostanze CMR con usi consentiti nell’appendice A dell’allegato II; gli Stati membri recepiscono entro il 29 luglio 2026 e applicano le norme dal 29 agosto 2026.
- 2026-01-01 (amendment): **Regolamento (UE) 2025/2509 sulla sicurezza dei giocattoli in vigore** — Il regolamento del 26 novembre 2025, pubblicato nella GU L 2025/2509 del 12 dicembre 2025, entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione; da questa data si applicano i suoi articoli da 28 a 44 sugli organismi notificati e da 49 a 55 su atti delegati, procedura di comitato, riservatezza e sanzioni, mentre il resto si applica dal 1° agosto 2030, quando la direttiva è abrogata.
- 2022-12-05 (applies): **Si applicano i limiti per l’anilina** — Gli Stati membri applicano le misure di recepimento della direttiva (UE) 2021/903: anilina limitata a 30 mg/kg dopo scissione riduttiva nel materiale tessile e in pelle dei giocattoli e nei colori a dita e a 10 mg/kg come anilina libera nei colori a dita, per i giocattoli destinati a bambini di età inferiore a 36 mesi o destinati a essere messi in bocca; in Danimarca è attuata dal decreto n. 59 del 23 gennaio 2023.
- 2022-07-05 (applies): **Si applicano le norme sulle fragranze allergizzanti: 58 vietate, 71 da indicare in etichetta** — Gli Stati membri applicano le misure di recepimento delle direttive (UE) 2020/2088 e 2020/2089: atranolo, cloroatranolo e metil eptin carbonato sono vietati nei giocattoli oltre le tracce inevitabili di 100 mg/kg e 61 ulteriori fragranze devono essere indicate sul giocattolo, sull’etichetta, sull’imballaggio o nel foglio illustrativo quando aggiunte oltre 100 mg/kg; in Danimarca lo stesso giorno entra in vigore il decreto n. 815 del 7 giugno 2022 sui giocattoli.
- 2021-06-24 (amendment): **Direttiva (UE) 2021/903 in vigore: l’anilina è aggiunta all’appendice C** — La direttiva della Commissione del 3 giugno 2021, pubblicata nella GU L 197 del 4 giugno 2021, aggiunge l’anilina all’appendice C dell’allegato II; gli Stati membri recepiscono entro il 4 dicembre 2022 e applicano i limiti dal 5 dicembre 2022.
- 2021-05-21 (applies): **Si applicano i limiti per la formaldeide** — Gli Stati membri applicano le misure di recepimento della direttiva (UE) 2019/1929: formaldeide limitata a 1,5 mg/l di migrazione dal materiale polimerico dei giocattoli, 0,1 ml/m3 di emissione dal legno legato con resina, 30 mg/kg nel materiale tessile, in pelle e in carta dei giocattoli e 10 mg/kg nel materiale a base d’acqua, per i giocattoli destinati a bambini di età inferiore a 36 mesi o destinati a essere messi in bocca.
- 2021-05-20 (applies): **Si applicano limiti di migrazione più bassi per l’alluminio** — Gli Stati membri applicano le misure di recepimento della direttiva (UE) 2019/1922: alluminio limitato a 2.250 mg/kg nel materiale dei giocattoli secco, friabile, pulverulento o flessibile, a 560 mg/kg in quello liquido o colloso e a 28.130 mg/kg in quello raschiato.
- 2021-01-04 (amendment): **Direttive (UE) 2020/2088 e 2020/2089 in vigore: fragranze allergizzanti** — Le due direttive della Commissione dell’11 dicembre 2020, pubblicate nella GU L 423 del 15 dicembre 2020, modificano gli elenchi delle fragranze nell’allegato II, parte III, punto 11; gli Stati membri recepiscono entro il 4 luglio 2022 e applicano le norme dal 5 luglio 2022.
- 2019-12-10 (amendment): **Direttiva (UE) 2019/1929 in vigore: la formaldeide è aggiunta all’appendice C** — La direttiva della Commissione del 19 novembre 2019, pubblicata nella GU L 299 del 20 novembre 2019, aggiunge all’appendice C limiti per la formaldeide per sei materiali dei giocattoli; gli Stati membri recepiscono entro il 20 maggio 2021 e li applicano dal 21 maggio 2021.
- 2019-12-09 (amendment): **Direttiva (UE) 2019/1922 in vigore: limiti per l’alluminio abbassati** — La direttiva della Commissione del 18 novembre 2019, pubblicata nella GU L 298 del 19 novembre 2019, sostituisce la voce relativa all’alluminio nella tabella di migrazione dell’allegato II, parte III, punto 13; gli Stati membri recepiscono entro il 19 maggio 2021 e la applicano dal 20 maggio 2021.
- 2019-11-18 (applies): **Si applicano limiti di migrazione più bassi per il cromo (VI)** — Gli Stati membri applicano le misure di recepimento della direttiva (UE) 2018/725: cromo (VI) limitato a 0,02 mg/kg nel materiale dei giocattoli secco, 0,005 mg/kg in quello liquido e 0,053 mg/kg in quello raschiato.
- 2018-11-26 (applies): **Si applica il limite di migrazione del bisfenolo A di 0,04 mg/l** — Gli Stati membri applicano le misure di recepimento della direttiva (UE) 2017/898, che ha inasprito il limite dell’appendice C per il bisfenolo A da 0,1 mg/l a 0,04 mg/l, misurato secondo le norme EN 71-10:2005 ed EN 71-11:2005.
- 2018-11-04 (applies): **Si applicano i limiti per il fenolo** — Gli Stati membri applicano le misure di recepimento della direttiva (UE) 2017/774: fenolo limitato a 5 mg/l di migrazione dai materiali polimerici e a 10 mg/kg di contenuto come conservante nei giocattoli destinati a bambini di età inferiore a 36 mesi o destinati a essere messi in bocca.
- 2018-10-28 (applies): **Si applicano limiti di migrazione più bassi per il piombo** — Gli Stati membri applicano le misure di recepimento della direttiva (UE) 2017/738 del Consiglio: piombo limitato a 2,0 mg/kg nel materiale dei giocattoli secco, 0,5 mg/kg in quello liquido e 23 mg/kg in quello raschiato.
- 2018-06-06 (amendment): **Direttiva (UE) 2018/725 in vigore: limiti per il cromo (VI) abbassati** — La direttiva della Commissione del 16 maggio 2018, pubblicata nella GU L 122 del 17 maggio 2018, sostituisce la voce relativa al cromo (VI) nell’allegato II, parte III, punto 13; gli Stati membri recepiscono entro il 17 novembre 2019 e la applicano dal 18 novembre 2019.
- 2017-11-24 (applies): **Si applicano i limiti per gli isotiazolinoni** — Gli Stati membri applicano le misure di recepimento della direttiva (UE) 2015/2117: la miscela di reazione 3:1 di cloro-metilisotiazolinone e metilisotiazolinone limitata a 1 mg/kg, il CMI a 0,75 mg/kg e l’MI a 0,25 mg/kg nei materiali acquosi dei giocattoli.
- 2017-06-14 (amendment): **Direttiva (UE) 2017/898 in vigore: limite per il bisfenolo A inasprito** — La direttiva della Commissione del 24 maggio 2017, pubblicata nella GU L 138 del 25 maggio 2017, sostituisce la voce relativa al bisfenolo A nell’appendice C con 0,04 mg/l; gli Stati membri recepiscono entro il 25 novembre 2018 e la applicano dal 26 novembre 2018.
- 2017-05-24 (amendment): **Direttiva (UE) 2017/774 in vigore: il fenolo è aggiunto all’appendice C; si applicano i limiti per formammide e benzisotiazolinone** — La direttiva della Commissione del 3 maggio 2017 sul fenolo, pubblicata nella GU L 115 del 4 maggio 2017, entra in vigore, da recepire entro il 4 novembre 2018; lo stesso giorno gli Stati membri applicano le misure di recepimento delle direttive (UE) 2015/2115 e 2015/2116: formammide limitata a 20 μg/m3 di emissione dai materiali espansi dei giocattoli con contenuto superiore a 200 mg/kg e 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one a 5 mg/kg nei materiali acquosi dei giocattoli.
- 2017-05-17 (amendment): **Direttiva (UE) 2017/738 del Consiglio in vigore: limiti per il piombo abbassati** — La direttiva del Consiglio del 27 marzo 2017, pubblicata nella GU L 110 del 27 aprile 2017, sostituisce la voce relativa al piombo nell’allegato II, parte III, punto 13; gli Stati membri recepiscono entro il 28 ottobre 2018 e la applicano dalla stessa data.
- 2015-12-21 (applies): **Si applicano i limiti dell’appendice C per i ritardanti di fiamma e il bisfenolo A** — Gli Stati membri applicano le misure di recepimento delle direttive 2014/79/UE e 2014/81/UE: TCEP, TCPP e TDCP limitati a 5 mg/kg di contenuto e bisfenolo A a 0,1 mg/l di migrazione nei giocattoli destinati a bambini di età inferiore a 36 mesi o destinati a essere messi in bocca.
- 2015-12-14 (amendment): **Direttive (UE) 2015/2115, 2015/2116 e 2015/2117 in vigore: formammide, benzisotiazolinone e isotiazolinoni** — Le tre direttive della Commissione del 23 novembre 2015, pubblicate nella GU L 306 del 24 novembre 2015, aggiungono valori limite specifici all’appendice C; gli Stati membri applicano i limiti per formammide e benzisotiazolinone dal 24 maggio 2017 e quelli per gli isotiazolinoni dal 24 novembre 2017.
- 2015-07-01 (applies): **Si applicano gli usi consentiti del nichel** — Gli Stati membri applicano le misure di recepimento della direttiva 2014/84/UE: il nichel, classificato CMR 2, può essere utilizzato nei giocattoli e nei componenti di giocattoli di acciaio inossidabile e nei componenti destinati a condurre corrente elettrica.
- 2014-07-21 (amendment): **Direttiva 2014/84/UE in vigore: il nichel è aggiunto all’appendice A** — La direttiva della Commissione del 30 giugno 2014, pubblicata nella GU L 192 del 1° luglio 2014, sostituisce l’appendice A dell’allegato II con la voce relativa al nichel; gli Stati membri recepiscono e applicano entro il 1° luglio 2015.
- 2014-07-14 (amendment): **Direttiva 2014/81/UE in vigore: il bisfenolo A è aggiunto all’appendice C** — La direttiva della Commissione del 23 giugno 2014, pubblicata nella GU L 183 del 24 giugno 2014, sostituisce l’appendice C aggiungendo un limite di migrazione di 0,1 mg/l per il bisfenolo A; gli Stati membri recepiscono e applicano entro il 21 dicembre 2015.
- 2014-07-11 (amendment): **Direttiva 2014/79/UE in vigore: TCEP, TCPP e TDCP nell’appendice C** — La direttiva della Commissione del 20 giugno 2014, pubblicata nella GU L 182 del 21 giugno 2014, sostituisce l’appendice C dell’allegato II con limiti di contenuto di 5 mg/kg per i tre ritardanti di fiamma; gli Stati membri recepiscono e applicano entro il 21 dicembre 2015.
- 2013-07-20 (applies): **Si applicano i requisiti chimici; in vigore i limiti per cadmio e bario** — L’allegato II, parte III si applica a tutti i giocattoli immessi sul mercato da questa data e la direttiva 88/378/CEE è abrogata integralmente; si applicano i limiti per il cadmio della direttiva 2012/7/UE ed entra in vigore e si applica direttamente il regolamento (UE) n. 681/2013, che sostituisce i limiti per il bario con 1.500, 375 e 18.750 mg/kg.
- 2012-03-23 (amendment): **Direttiva 2012/7/UE in vigore: limiti per il cadmio abbassati** — La direttiva della Commissione del 2 marzo 2012, pubblicata nella GU L 64 del 3 marzo 2012, sostituisce la voce relativa al cadmio nell’allegato II, parte III, punto 13, con 1,3, 0,3 e 17 mg/kg; gli Stati membri recepiscono entro il 20 gennaio 2013 e la applicano dal 20 luglio 2013.
- 2011-07-20 (applies): **Si applica la direttiva sulla sicurezza dei giocattoli; la direttiva 88/378/CEE è in gran parte abrogata** — Gli Stati membri applicano le misure di recepimento da questa data e la direttiva 88/378/CEE è abrogata, salvo l’articolo 2, paragrafo 1, e la sezione 3 della parte II dell’allegato II, che restano in vigore fino al 20 luglio 2013; i giocattoli conformi alla vecchia direttiva e immessi sul mercato prima del 20 luglio 2011 possono continuare a essere messi a disposizione, e gli Stati membri notificano alla Commissione le proprie norme sulle sanzioni.
- 2009-07-20 (in-force): **Entra in vigore la direttiva 2009/48/CE** — Adottata il 18 giugno 2009 e pubblicata nella GU L 170 del 30 giugno 2009, la direttiva è entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione; gli Stati membri avevano tempo fino al 20 gennaio 2011 per recepirla.

## La TSD in parole semplici

La direttiva sulla sicurezza dei giocattoli (TSD), formalmente direttiva 2009/48/CE, è la normativa dell’UE sulla marcatura CE dei giocattoli. Stabilisce norme sulla sicurezza dei giocattoli e sulla loro libera circolazione (art. 1) e lo fa mediante un requisito generale di sicurezza, secondo cui i giocattoli, comprese le sostanze chimiche che contengono, non devono compromettere la sicurezza o la salute degli utilizzatori o di terzi quando sono usati come previsto o in modo prevedibile, tenendo conto del comportamento dei bambini (art. 10, paragrafo 2), e mediante i requisiti particolari di sicurezza dell’allegato II in materia di proprietà fisiche e meccaniche, infiammabilità, proprietà chimiche, proprietà elettriche, igiene e radioattività. Gli Stati membri non possono ostacolare la messa a disposizione di giocattoli conformi (art. 12), e i giocattoli recanti la marcatura CE si presumono conformi (art. 16, paragrafo 3).

Essendo una direttiva, opera attraverso il diritto nazionale: gli Stati membri dovevano recepirla entro il 20 gennaio 2011 e applicarla dal 20 luglio 2011, quando ha sostituito la direttiva 88/378/CEE, con i requisiti chimici dell’allegato II, parte III, che sono seguiti il 20 luglio 2013 (art. da 53 a 55). Da allora la Commissione e il Consiglio hanno modificato l’allegato II diciotto volte, quasi sempre per aggiungere o inasprire un limite chimico, da ultimo con la voce sul cobalto che si applica dal 29 agosto 2026. La data di cessazione della direttiva è ormai fissata: il regolamento (UE) 2025/2509 sulla sicurezza dei giocattoli è entrato in vigore il 1° gennaio 2026 e abroga la direttiva con effetto dal 1° agosto 2030 (regolamento (UE) 2025/2509, art. 56 e art. 59).

> **Testo ufficiale**
> Legga la direttiva su EUR-Lex: [direttiva 2009/48/CE (CELEX 32009L0048)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32009L0048), oppure il [testo consolidato del 29 agosto 2026](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02009L0048-20260829) che include tutte e diciotto le modifiche dell’allegato II, e il [regolamento (UE) 2025/2509 sulla sicurezza dei giocattoli](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32025R2509) che la sostituisce dal 1° agosto 2030.

## Campo di applicazione

Giocattolo è qualsiasi prodotto progettato o destinato, in via esclusiva o non, a essere utilizzato per il gioco da bambini di età inferiore a 14 anni (art. 2, paragrafo 1). Per «destinato a essere utilizzato da una fascia di età» si intende che un genitore o un sorvegliante può ragionevolmente presumerlo dalle funzioni, dalle dimensioni e dalle caratteristiche del giocattolo (art. 3, punto 29), ed è per questo che la classificazione per età di un giocattolo è una decisione di conformità e non di marketing. La messa a disposizione e l’immissione sul mercato sono gli eventi che fanno scattare gli obblighi, sia che il giocattolo sia fornito a pagamento sia a titolo gratuito (art. 3, punti 1 e 2).

Due elenchi restringono il campo di applicazione. L’allegato I indica 19 prodotti che non sono giocattoli, tra cui gli oggetti decorativi per festività, i prodotti per collezionisti purché il prodotto o il suo imballaggio indichi in modo visibile che è destinato a collezionisti di età pari o superiore a 14 anni, le attrezzature sportive compresi pattini e skateboard per bambini di peso superiore a 20 kg, le biciclette con altezza massima della sella superiore a 435 mm, i monopattini e i veicoli elettrici per la circolazione stradale, le attrezzature acquatiche per acque profonde e gli ausili al nuoto, i puzzle con più di 500 pezzi, le pistole ad aria compressa e gli archi di lunghezza superiore a 120 cm, i fuochi d’artificio, le freccette con punta metallica, i prodotti didattici funzionali oltre 24 V venduti per l’insegnamento, le attrezzature scientifiche scolastiche, i computer e le console di gioco con le relative periferiche e il software interattivo, i succhiotti per neonati, gli apparecchi di illuminazione attraenti per i bambini, i trasformatori per giocattoli e gli accessori di moda non destinati al gioco (art. 2, paragrafo 1, e allegato I). Le apparecchiature elettroniche e le periferiche progettate specificamente per i bambini e dotate di un proprio valore ludico restano giocattoli (allegato I, punto 14). L’articolo 2, paragrafo 2, esclude poi dalla direttiva cinque tipi di giocattolo: le attrezzature per parchi giochi e i distributori automatici a gettone di uso pubblico, i veicoli giocattolo con motore a combustione, le macchine a vapore giocattolo e le fionde e i lanciasassi.

Gli obblighi ricadono sugli operatori economici: fabbricante, mandatario, importatore e distributore (art. 3, punti da 3 a 7). Fabbricante è chiunque fabbrichi un giocattolo oppure lo faccia progettare o fabbricare e lo commercializzi con il proprio nome o marchio, e un importatore o un distributore che vende con il proprio marchio o modifica un giocattolo in modo tale da poterne alterare la conformità assume gli obblighi del fabbricante (art. 8). Il regolamento sulla sicurezza generale dei prodotti si applica ai giocattoli per quanto la direttiva non disciplina, e la responsabilità per danno da prodotti difettosi non è toccata (art. 52, che cita ancora la direttiva 2001/95/CE, abrogata e sostituita dal regolamento (UE) 2023/988 dal 13 dicembre 2024, e la direttiva 85/374/CEE, sostituita dalla direttiva (UE) 2024/2853 per i prodotti immessi sul mercato dal 9 dicembre 2026); i giocattoli con funzione radio sono inoltre apparecchiature radio ai sensi della direttiva 2014/53/UE.

## Che cosa deve fare

### Requisiti essenziali di sicurezza

Oltre al requisito generale di sicurezza, l’allegato II stabilisce i requisiti particolari. La parte I, sulle proprietà fisiche e meccaniche, riguarda resistenza e stabilità, bordi e cordicelle, parti mobili, strangolamento e asfissia, piccole parti nei giocattoli destinati a bambini di età inferiore a 36 mesi o destinati a essere messi in bocca, imballaggio, giocattoli negli alimenti, galleggiabilità dei giocattoli acquatici, uscite dai giocattoli chiusi, frenatura e velocità di progetto dei giocattoli cavalcabili, proiettili, temperature superficiali, rumore e giocattoli per attività. La parte II, sull’infiammabilità, richiede materiali che non bruciano, non sono facilmente infiammabili, bruciano lentamente o ritardano la combustione, e vieta le sostanze e le miscele esplosive e quelle che nei giocattoli chimici diventano infiammabili o esplosive. La parte IV limita i giocattoli elettrici a 24 V, richiede isolamento, protezione da ustioni, incendio, condizioni di guasto, campi elettromagnetici e radiazioni di laser e LED e prevede il trasformatore fuori dal giocattolo. La parte V richiede igiene e, per i giocattoli destinati a bambini di età inferiore a 36 mesi, la possibilità di pulizia, con i giocattoli tessili lavabili. La parte VI rinvia alle norme Euratom sulle radiazioni. I giocattoli devono rispettare i requisiti durante il loro periodo di utilizzo prevedibile e normale (art. 10, paragrafo 3), e la conformità alle norme armonizzate pubblicate nella Gazzetta ufficiale dà una presunzione di conformità per i requisiti da esse coperti (art. 13).

### Proprietà chimiche

La parte III dell’allegato II è quella che le modifiche hanno rimodellato. Le sostanze classificate CMR di categoria 1A, 1B o 2 ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 non possono essere utilizzate nei giocattoli, nei loro componenti o nelle parti microstrutturalmente distinte, a meno che restino pari o inferiori alle concentrazioni di classificazione delle miscele, siano inaccessibili ai bambini in qualsiasi forma, compresa l’inalazione, o siano state valutate ed elencate con usi consentiti nell’appendice A, che oggi indica il nichel (CMR 2, acciaio inossidabile e componenti che conducono corrente) e, dal 29 agosto 2026, il cobalto (CMR 1B, come impurità nel nichel dell’acciaio inossidabile, nei componenti che conducono corrente e nei magneti al neodimio che non possono essere ingeriti o inalati); il nichel nell’acciaio inossidabile è esentato in modo esplicito (allegato II, parte III, punti da 3 a 7, e appendice A). I giocattoli che sono sostanze o miscele devono inoltre essere classificati, imballati ed etichettati secondo le norme CLP, e i giocattoli cosmetici devono rispettare le norme sui cosmetici (punti 2 e 10).

Il punto 13 fissa limiti di migrazione per 19 elementi in tre categorie di materiale: materiale secco, friabile, pulverulento o flessibile; materiale liquido o colloso; e materiale raschiato. Il piombo è limitato a 2,0, 0,5 e 23 mg/kg, il cromo (VI) a 0,02, 0,005 e 0,053 mg/kg, il cadmio a 1,3, 0,3 e 17 mg/kg, l’alluminio a 2.250, 560 e 28.130 mg/kg e il bario a 1.500, 375 e 18.750 mg/kg; i limiti non si applicano alle parti che, per accessibilità, funzione, volume o massa, escludono chiaramente di essere succhiate, leccate, ingerite o a contatto prolungato con la pelle. I giocattoli destinati a bambini di età inferiore a 36 mesi o destinati a essere messi in bocca non devono rilasciare nitrosammine pari o superiori a 0,05 mg/kg né sostanze nitrosabili pari o superiori a 1 mg/kg (punto 8) e devono rispettare i valori limite specifici dell’appendice C: 5 mg/kg per i ritardanti di fiamma TCEP, TCPP e TDCP, 0,04 mg/l di migrazione per il bisfenolo A, 20 μg/m3 di emissione per la formammide dalla schiuma con contenuto superiore a 200 mg/kg, 5 mg/kg per il benzisotiazolinone, 1, 0,75 e 0,25 mg/kg per la miscela di isotiazolinoni, il CMI e l’MI nei materiali acquosi, 5 mg/l di migrazione e 10 mg/kg di contenuto come conservante per il fenolo, sei limiti per la formaldeide per materiale, e 30 mg/kg dopo scissione riduttiva nel materiale tessile, in pelle e nei colori a dita più 10 mg/kg di anilina libera nei colori a dita. Il punto 11 vieta 58 fragranze allergizzanti oltre le tracce tecnicamente inevitabili di 100 mg/kg e richiede che altre 71 siano indicate sul giocattolo, sull’etichetta, sull’imballaggio o nel foglio illustrativo quando aggiunte oltre 100 mg/kg; i giochi da tavolo olfattivi, i kit cosmetici e i giochi gustativi possono usare determinate fragranze elencate se sono etichettati con l’avvertenza sull’allergia e non sono destinati a bambini di età inferiore a 36 mesi (punto 12).

### Valutazione della sicurezza, valutazione della conformità e documentazione tecnica

Prima di immettere un giocattolo sul mercato il fabbricante analizza i rischi chimici, fisici, meccanici, elettrici, di infiammabilità, igienici e di radioattività che il giocattolo può presentare e valuta la potenziale esposizione (art. 18). Quando le norme armonizzate i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale coprono tutti i requisiti di sicurezza pertinenti e sono state applicate, il fabbricante utilizza il controllo interno della produzione, modulo A della decisione n. 768/2008/CE (art. 19, paragrafo 2). Quando tali norme non esistono, non sono state applicate o sono state applicate solo in parte, sono state pubblicate con una restrizione, oppure il fabbricante ritiene che la natura, la progettazione, la costruzione o la destinazione del giocattolo richieda la verifica di una terza parte, il giocattolo è sottoposto all’esame CE del tipo da parte di un organismo notificato secondo il modulo B, seguito dalla conformità al tipo secondo il modulo C (art. 19, paragrafo 3, e art. 20). L’organismo notificato valuta l’analisi dei rischi del fabbricante, il certificato contiene un’immagine a colori, una descrizione con le dimensioni e le prove eseguite, ed è riesaminato ogni volta che cambiano il processo, le materie prime o i componenti e in ogni caso ogni cinque anni (art. 20, paragrafi 3 e 4).

La documentazione tecnica contiene gli elementi dell’allegato IV: una descrizione dettagliata della progettazione e della fabbricazione con l’elenco dei componenti e dei materiali e le schede di dati di sicurezza dei fornitori di sostanze chimiche, la valutazione della sicurezza, la procedura di conformità, una copia della dichiarazione, gli indirizzi dei luoghi di fabbricazione e di stoccaggio, i documenti presentati a un organismo notificato, i rapporti di prova e i mezzi per garantire la conformità della produzione, ed eventuali certificati di esame CE del tipo (art. 21, paragrafo 1, e allegato IV). È redatta in una lingua ufficiale dell’Unione, tradotta nelle parti pertinenti entro 30 giorni da una richiesta motivata, o prima in caso di rischio grave e immediato, e quando non è fornita l’autorità può ordinare una prova da parte di un organismo notificato a spese del fabbricante (art. 21, paragrafi da 2 a 4). Il fabbricante e il mandatario la conservano insieme alla dichiarazione per 10 anni (art. 4, paragrafo 3, e art. 5, paragrafo 3).

### Dichiarazione di conformità, marcatura CE e avvertenze

La dichiarazione CE di conformità attesta che i requisiti dell’articolo 10 e dell’allegato II sono stati dimostrati, contiene gli elementi dell’allegato III compresa un’immagine a colori del giocattolo, è continuamente aggiornata ed è tradotta nelle lingue richieste dallo Stato membro di vendita; redigendola il fabbricante si assume la responsabilità del giocattolo (art. 15). La marcatura CE è apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sul giocattolo, su un’etichetta applicata o sull’imballaggio prima dell’immissione del giocattolo sul mercato; per i giocattoli piccoli e costituiti da piccole parti può essere apposta su un’etichetta o su un foglio illustrativo, per gli espositori da banco sull’espositore, e quando non è visibile dall’esterno dell’imballaggio deve comparire almeno sull’imballaggio (art. 17). I giocattoli non conformi possono essere presentati alle fiere commerciali soltanto con un cartello che lo indichi (art. 16, paragrafo 4).

Le avvertenze specificano le limitazioni per gli utilizzatori dell’allegato V, parte A, almeno l’età minima o massima e, se opportuno, le capacità, i limiti di peso e la sorveglianza di un adulto, e utilizzano la formulazione esatta dell’allegato V, parte B, per le sue dieci categorie: giocattoli non adatti a bambini di età inferiore a 36 mesi, giocattoli per attività, giocattoli funzionali, giocattoli chimici, pattini, skateboard, monopattini e biciclette giocattolo, giocattoli acquatici, giocattoli negli alimenti, maschere e caschi protettivi imitati, giocattoli da culla con cordicelle e confezioni di fragranze nei giochi olfattivi, cosmetici e gustativi (art. 11, paragrafo 1, e allegato V). Sono precedute dalla parola «Avvertenza», apposte in modo chiaro e leggibile sul giocattolo, su un’etichetta o sull’imballaggio e, ove opportuno, nelle istruzioni, e le avvertenze che determinano la decisione di acquisto, come i limiti di età, devono essere visibili prima dell’acquisto, anche online (art. 11, paragrafo 2). Ogni giocattolo reca inoltre un numero di tipo, lotto, serie o modello e il nome e l’unico indirizzo di contatto del fabbricante, gli importatori aggiungono i propri, e le istruzioni e le informazioni di sicurezza sono fornite nelle lingue stabilite dallo Stato membro (art. 4, paragrafi da 5 a 7, e art. 6, paragrafi 3 e 4).

### Obblighi per ruolo

I fabbricanti sono tenuti a progettazione, valutazione della sicurezza, valutazione della conformità, documentazione, dichiarazione, marcatura, avvertenze, controllo della produzione, azioni correttive e conservazione decennale (art. 4). I mandatari agiscono in base a un mandato scritto che deve comprendere almeno la conservazione dei documenti e la cooperazione con le autorità, ma non possono assumere la progettazione e la fabbricazione né la documentazione tecnica (art. 5). Gli importatori verificano il lavoro del fabbricante prima di immettere un giocattolo sul mercato, aggiungono la propria identificazione, tutelano la conformità durante lo stoccaggio e il trasporto, eseguono prove a campione quando i rischi lo giustificano, adottano azioni correttive e conservano la dichiarazione per 10 anni (art. 6). I distributori verificano la marcatura CE, i documenti, le istruzioni e l’identificazione prima di mettere a disposizione un giocattolo, lo proteggono durante lo stoccaggio e il trasporto e fanno in modo che siano adottate azioni correttive (art. 7). Ogni operatore identifica i propri fornitori e clienti per 10 anni (art. 9), e gli importatori e i distributori che vendono con il proprio marchio o modificano un giocattolo diventano fabbricanti (art. 8).

### Il passaggio di consegne al regolamento (UE) 2025/2509

Il regolamento sulla sicurezza dei giocattoli del 26 novembre 2025 è entrato in vigore il 1° gennaio 2026; le sue norme sugli organismi notificati (articoli da 28 a 44) e su atti delegati, procedura di comitato, riservatezza e sanzioni (articoli da 49 a 55) si applicano da tale data, e tutto il resto si applica dal 1° agosto 2030, quando la direttiva 2009/48/CE è abrogata (regolamento (UE) 2025/2509, art. 56 e art. 59). I giocattoli immessi sul mercato conformemente alla direttiva prima del 1° agosto 2030 possono continuare a essere messi a disposizione, il capo del regolamento sulla vigilanza del mercato si applica ad essi al posto degli articoli 42, 43 e 45 della direttiva, e i certificati di esame CE del tipo rilasciati ai sensi dell’articolo 20 della direttiva restano validi fino al 1° febbraio 2031, salvo che scadano prima (art. 57). Il cambiamento strutturale più importante è il passaporto digitale del prodotto: prima di immettere un giocattolo sul mercato il fabbricante crea un passaporto per il modello di giocattolo che ne attesta la conformità, contiene almeno i dati dell’allegato VI, resta disponibile per 10 anni e sostituisce la dichiarazione CE di conformità, collegato tramite un supporto dati sul giocattolo, sull’etichetta o sull’imballaggio a un identificativo unico del prodotto visibile prima dell’acquisto, anche nelle vendite a distanza; l’operatore che immette il giocattolo sul mercato carica gli identificativi nel registro ai sensi del regolamento (UE) 2024/1781, e la dogana verifica l’identificativo unico di registrazione prima dello svincolo per l’immissione in libera pratica (art. 19, art. 22 e art. 23). La Commissione deve pubblicare entro il 1° agosto 2029 orientamenti per le PMI sul passaporto (art. 24).

## Applicazione e sanzioni

Gli Stati membri organizzano la vigilanza del mercato sui giocattoli ai sensi degli articoli da 15 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008 come citati dall’articolo 40, letti come regolamento (UE) 2019/1020 dal 16 luglio 2021, e tengono debitamente conto del principio di precauzione (art. 39 e art. 40). Quando un’autorità ha motivo sufficiente di ritenere che un giocattolo presenti un rischio per la salute o la sicurezza, lo valuta rispetto a tutti i requisiti, richiede azioni correttive, il ritiro o il richiamo entro un termine ragionevole e proporzionato al rischio, informa l’organismo notificato e, se l’operatore non agisce, adotta provvedimenti provvisori per vietare o limitare la messa a disposizione, ritira o richiama il giocattolo e ne informa la Commissione e gli altri Stati membri; un provvedimento contro il quale non sono sollevate obiezioni entro tre mesi è ritenuto giustificato (art. 42). La Commissione decide sui provvedimenti nazionali contestati mediante la procedura di salvaguardia (art. 43), i provvedimenti possono essere notificati tramite il sistema di allarme rapido (art. 44) e le autorità possono ordinare a un organismo notificato di ritirare o riesaminare un certificato di esame CE del tipo (art. 41). La non conformità formale, ossia la marcatura CE apposta in violazione degli articoli 16 o 17 oppure non apposta, una dichiarazione CE di conformità non redatta o redatta in modo errato, o una documentazione tecnica non disponibile o incompleta, deve cessare e altrimenti comporta restrizione, divieto, ritiro o richiamo (art. 45).

Le sanzioni sono stabilite a livello nazionale: gli Stati membri stabiliscono sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per le violazioni delle leggi di recepimento, che possono includere sanzioni penali per le violazioni gravi e possono essere aumentate per i recidivi (art. 51). In Danimarca la direttiva è attuata dal decreto n. 815 del 7 giugno 2022 sui giocattoli (bekendtgørelse om legetøj), modificato dal decreto n. 59 del 23 gennaio 2023 per l’anilina e dal decreto n. 574 del 24 giugno 2026 per il cobalto, emanato in base alla legge sui prodotti e sulla vigilanza del mercato (testo consolidato n. 22 dell’8 gennaio 2026), il cui § 9 designa l’Erhvervsstyrelsen come autorità di controllo. L’ex Sikkerhedsstyrelsen fa parte dell’Erhvervsstyrelsen come dipartimento Markedsovervågning dal gennaio 2026 e controlla i giocattoli sul mercato danese, mentre la Miljøstyrelsen controlla le proprietà chimiche dei giocattoli (§ 57 del decreto). Il decreto stabilisce anche i requisiti linguistici danesi: le istruzioni e le informazioni di sicurezza devono essere in danese (§ 9, comma 2), le avvertenze e le istruzioni di sicurezza devono essere in danese (§ 28), i distributori devono verificare che la documentazione in danese accompagni il giocattolo (§ 20) e la dichiarazione CE di conformità deve essere in danese o in inglese (§ 39). Il § 58 del decreto punisce con una sanzione pecuniaria, tra l’altro, l’immissione sul mercato o la messa a disposizione di un giocattolo che non soddisfa i requisiti di sicurezza, la mancanza di documentazione tecnica o di valutazione della conformità, la mancanza di avvertenze, istruzioni o identificazione e la mancata adozione di misure correttive o la mancata informazione dell’autorità, e l’immissione sul mercato di giocattoli non conformi in presenza di circostanze aggravanti, come pericolo per la salute, incidente con lesioni gravi o morte, recidiva o violazione sistematica a scopo di lucro, può essere punita con la reclusione fino a 2 anni.

## Come La aiuta Conphora

Conphora monitora la direttiva sulla sicurezza dei giocattoli, le sue modifiche dell’allegato II e il regolamento sulla sicurezza dei giocattoli e confronta i Suoi giocattoli con i requisiti, segnalando le lacune nella valutazione della sicurezza, nel percorso di conformità, nei limiti chimici, nelle avvertenze e nella documentazione tecnica prima che diventino problemi di applicazione. La piattaforma La aiuta a costruire e a conservare la dichiarazione CE di conformità e le registrazioni decennali, e La avvisa quando un limite cambia o una scadenza si avvicina, come la voce sul cobalto dal 29 agosto 2026 e il passaporto digitale del prodotto dal 1° agosto 2030.

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## Fonti

- [Direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli, testo consolidato del 29 agosto 2026 (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02009L0048-20260829)
- [Direttiva 2009/48/CE come pubblicata nella GU L 170 del 30 giugno 2009 (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32009L0048)
- [Informazioni documentali, date e relazioni per il CELEX 32009L0048 (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32009L0048)
- [Regolamento (UE) 2025/2509 sulla sicurezza dei giocattoli e che abroga la direttiva 2009/48/CE (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32025R2509)
- [Direttiva 2012/7/UE della Commissione, cadmio (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32012L0007)
- [Regolamento (UE) n. 681/2013 della Commissione, bario (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013R0681)
- [Direttiva 2014/79/UE della Commissione, TCEP, TCPP e TDCP (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0079)
- [Direttiva 2014/81/UE della Commissione, bisfenolo A (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0081)
- [Direttiva 2014/84/UE della Commissione, nichel (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0084)
- [Direttiva (UE) 2015/2115 della Commissione, formammide (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32015L2115)
- [Direttiva (UE) 2015/2116 della Commissione, benzisotiazolinone (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32015L2116)
- [Direttiva (UE) 2015/2117 della Commissione, cloro-metilisotiazolinone e metilisotiazolinone (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32015L2117)
- [Direttiva (UE) 2017/738 del Consiglio, piombo (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017L0738)
- [Direttiva (UE) 2017/774 della Commissione, fenolo (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017L0774)
- [Direttiva (UE) 2017/898 della Commissione, bisfenolo A (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017L0898)
- [Direttiva (UE) 2018/725 della Commissione, cromo VI (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018L0725)
- [Direttiva (UE) 2019/1922 della Commissione, alluminio (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019L1922)
- [Direttiva (UE) 2019/1929 della Commissione, formaldeide (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019L1929)
- [Direttiva (UE) 2020/2088 della Commissione, etichettatura delle fragranze allergizzanti (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32020L2088)
- [Direttiva (UE) 2020/2089 della Commissione, divieto delle fragranze allergizzanti (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32020L2089)
- [Direttiva (UE) 2021/903 della Commissione, anilina (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32021L0903)
- [Direttiva (UE) 2026/192 della Commissione, cobalto (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32026L0192)
- [Sicurezza dei giocattoli (Commissione europea, DG GROW)](https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/toys/toy-safety_en)
- [Documenti di orientamento sulla direttiva sulla sicurezza dei giocattoli (Commissione europea, DG GROW)](https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/toys/toy-safety/guidance_en)
- [Love og regler om legetøj og udstyr til børn og babyer (Sikkerhedsstyrelsen, Erhvervsstyrelsen)](https://www.sik.dk/erhverv/produkter/legetoej/love-og-regler/love-og-regler-om-legetoej-og-udstyr-boern-og-babyer)
- [Bekendtgørelse nr. 815 af 7. juni 2022 om legetøj (Retsinformation)](https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/815)
- [Bekendtgørelse nr. 59 af 23. januar 2023 om ændring af bekendtgørelse om legetøj, aniline (Retsinformation)](https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2023/59)
- [Bekendtgørelse nr. 574 af 24. juni 2026 om ændring af bekendtgørelse om legetøj, cobalt (Retsinformation)](https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2026/574)
- [Lovbekendtgørelse nr. 22 af 8. januar 2026 af lov om produkter og markedsovervågning (Retsinformation)](https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2026/22)

*Questa guida fornisce informazioni di carattere generale e non costituisce una consulenza legale.*

## Fonti

- [Direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli, testo consolidato del 29 agosto 2026 (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02009L0048-20260829)
- [Direttiva 2009/48/CE come pubblicata nella GU L 170 del 30 giugno 2009 (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32009L0048)
- [Informazioni documentali, date e relazioni per il CELEX 32009L0048 (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32009L0048)
- [Regolamento (UE) 2025/2509 sulla sicurezza dei giocattoli e che abroga la direttiva 2009/48/CE (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32025R2509)
- [Direttiva 2012/7/UE della Commissione, cadmio (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32012L0007)
- [Regolamento (UE) n. 681/2013 della Commissione, bario (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013R0681)
- [Direttiva 2014/79/UE della Commissione, TCEP, TCPP e TDCP (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0079)
- [Direttiva 2014/81/UE della Commissione, bisfenolo A (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0081)
- [Direttiva 2014/84/UE della Commissione, nichel (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0084)
- [Direttiva (UE) 2015/2115 della Commissione, formammide (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32015L2115)
- [Direttiva (UE) 2015/2116 della Commissione, benzisotiazolinone (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32015L2116)
- [Direttiva (UE) 2015/2117 della Commissione, cloro-metilisotiazolinone e metilisotiazolinone (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32015L2117)
- [Direttiva (UE) 2017/738 del Consiglio, piombo (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017L0738)
- [Direttiva (UE) 2017/774 della Commissione, fenolo (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017L0774)
- [Direttiva (UE) 2017/898 della Commissione, bisfenolo A (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017L0898)
- [Direttiva (UE) 2018/725 della Commissione, cromo VI (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018L0725)
- [Direttiva (UE) 2019/1922 della Commissione, alluminio (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019L1922)
- [Direttiva (UE) 2019/1929 della Commissione, formaldeide (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019L1929)
- [Direttiva (UE) 2020/2088 della Commissione, etichettatura delle fragranze allergizzanti (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32020L2088)
- [Direttiva (UE) 2020/2089 della Commissione, divieto delle fragranze allergizzanti (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32020L2089)
- [Direttiva (UE) 2021/903 della Commissione, anilina (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32021L0903)
- [Direttiva (UE) 2026/192 della Commissione, cobalto (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32026L0192)
- [Sicurezza dei giocattoli (Commissione europea, DG GROW)](https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/toys/toy-safety_en)
- [Documenti di orientamento sulla direttiva sulla sicurezza dei giocattoli (Commissione europea, DG GROW)](https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/toys/toy-safety/guidance_en)
- [Love og regler om legetøj og udstyr til børn og babyer (Sikkerhedsstyrelsen, Erhvervsstyrelsen)](https://www.sik.dk/erhverv/produkter/legetoej/love-og-regler/love-og-regler-om-legetoej-og-udstyr-boern-og-babyer)
- [Bekendtgørelse nr. 815 af 7. juni 2022 om legetøj (Retsinformation)](https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/815)
- [Bekendtgørelse nr. 59 af 23. januar 2023 om ændring af bekendtgørelse om legetøj, aniline (Retsinformation)](https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2023/59)
- [Bekendtgørelse nr. 574 af 24. juni 2026 om ændring af bekendtgørelse om legetøj, cobalt (Retsinformation)](https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2026/574)
- [Lovbekendtgørelse nr. 22 af 8. januar 2026 af lov om produkter og markedsovervågning (Retsinformation)](https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2026/22)

_Rivisto il 2026-09-24 da Conphora compliance team_
