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title: "TLR — Regolamento sull’etichettatura dei pneumatici"
description: "Il regolamento sull’etichettatura dei pneumatici impone a ogni pneumatico C1, C2 e C3 sul mercato dell’UE un’etichetta con le classi di consumo di carburante, aderenza sul bagnato e rumorosità, registrata in EPREL e mostrata in vendita e pubblicità. Vincola fornitori, distributori e fornitori di veicoli, si applica dal 1° maggio 2021 e non è mai stato modificato."
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published: "2020-06-25"
updated: "2026-09-13"
author: "Conphora compliance team"
publisher: "Conphora"
reference: "Regolamento (UE) 2020/740"
celex: "32020R0740"
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tags: ["TLR", "Energy & Ecodesign"]
license: "Free to quote with attribution and a link to the page"
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# TLR — Regolamento sull’etichettatura dei pneumatici

Il regolamento sull’etichettatura dei pneumatici impone a ogni pneumatico C1, C2 e C3 sul mercato dell’UE un’etichetta con le classi di consumo di carburante, aderenza sul bagnato e rumorosità, registrata in EPREL e mostrata in vendita e pubblicità. Vincola fornitori, distributori e fornitori di veicoli, si applica dal 1° maggio 2021 e non è mai stato modificato.

## Dati essenziali

- **Titolo ufficiale:** Regolamento (UE) 2020/740 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, sull’etichettatura dei pneumatici in relazione all’efficienza in termini di consumo di carburante e ad altri parametri, che modifica il regolamento (UE) 2017/1369 e che abroga il regolamento (CE) n. 1222/2009
- **Riferimento:** Regolamento (UE) 2020/740
- **CELEX:** 32020R0740
- **Tipo di atto:** Regolamento
- **In vigore:** 2020-06-25
- **Si applica dal:** 2021-05-01
- **Applicato da:** Le autorità nazionali di vigilanza del mercato fanno rispettare il regolamento: l’articolo 12, paragrafo 1, rende applicabile ai pneumatici interessati il regolamento (UE) 2019/1020, l’articolo 11, paragrafo 4, obbliga gli Stati membri a far svolgere alle loro autorità ispezioni di routine e ad hoc nei punti vendita, e l’articolo 12, paragrafo 3, prevede che le strategie nazionali di vigilanza del mercato elaborate ai sensi dell’articolo 13 del regolamento (UE) 2019/1020 comprendano azioni per far rispettare l’etichettatura dei pneumatici; la Commissione sostiene la cooperazione tramite il gruppo di cooperazione amministrativa sull’etichettatura dei pneumatici, e le autorità possono recuperare dal fornitore non conforme i costi dell’esame dei documenti e delle prove fisiche sul prodotto ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 4. L’esattezza è verificata da un’autorità nazionale competente, che l’articolo 4, paragrafo 5, e l’articolo 11, paragrafo 3, definiscono rinviando alla nozione di «autorità nazionale» dell’articolo 3, punto 37, del regolamento (UE) 2018/858: un’autorità di omologazione o qualsiasi altra autorità coinvolta e responsabile della vigilanza del mercato, del controllo alle frontiere o dell’immatricolazione in uno Stato membro per quanto riguarda veicoli, sistemi, componenti, entità tecniche indipendenti, parti o equipaggiamenti. L’aggettivo «competente» è proprio di questo regolamento; il regolamento (UE) 2018/858 non definisce un’«autorità nazionale competente». Tale autorità riceve dal fornitore i valori dichiarati e l’etichetta prima dell’immissione sul mercato ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 5, e li verifica rispetto alla documentazione ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, applicando la procedura di verifica dell’allegato VI e le relative tolleranze. Il regolamento (CE) n. 1222/2009 figura al punto 34 dell’allegato I e al punto 14 dell’allegato II del regolamento (UE) 2019/1020 e tali voci si leggono come riferite al presente regolamento, poiché l’articolo 17 dispone che i riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al regolamento (UE) 2020/740; l’etichettatura dei pneumatici non figura nell’elenco dell’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/1020, per cui il distinto obbligo di disporre di un operatore economico responsabile stabilito nell’Unione non sorge in tale sede, benché il fornitore sia per definizione un fabbricante dell’UE, un rappresentante autorizzato o un importatore stabilito nell’Unione. In Danimarca la legge sui prodotti (lov om produkter og markedsovervågning, LBK n. 22 dell’8 gennaio 2026) elenca il regolamento nel § 2 come settore di prodotto n. 33, il che lo rende un regolamento sui prodotti ai sensi del § 4, n. 5, e un prodotto connesso alla circolazione stradale ai sensi del § 4, n. 6. Due autorità danesi si dividono i compiti, e quale delle due si debba interpellare dipende dalla disposizione. Per l’articolo 4, paragrafo 5, e l’articolo 11, paragrafo 3, cioè la presentazione dei valori dichiarati e dell’etichetta prima dell’immissione di un pneumatico sul mercato e la loro verifica, il destinatario danese è la Færdselsstyrelsen, che è l’autorità di omologazione dei veicoli e delle loro parti ai sensi della legge sull’omologazione e sull’ispezione dei veicoli e del decreto (bekendtgørelse) n. 787 del 18 giugno 2025, e quindi un’autorità nazionale ai sensi dell’articolo 3, punto 37, del regolamento (UE) 2018/858. Per la vigilanza generale del mercato e per le sanzioni, l’autorità di controllo ai sensi del § 9, comma 1, della legge sui prodotti è l’Erhvervsstyrelsen, tramite il suo dipartimento Markedsovervågning, che prosegue dal gennaio 2026 i compiti della Sikkerhedsstyrelsen. Il § 9, comma 2, non la sostituisce in questo caso: sposta il controllo solo quando altre norme stabiliscono regole sulla prevenzione di rischi specifici, e un’etichetta dei pneumatici è un obbligo di informazione, non una regola sui rischi. Il potere del ministro dei trasporti, previsto dal § 8 c, di stabilire regole sul controllo dei requisiti di etichettatura dei prodotti connessi alla circolazione stradale è esercitato dalla Færdselsstyrelsen, ma nessun decreto adottato ai sensi di tale paragrafo riguarda l’etichettatura dei pneumatici, per cui il potere non è utilizzato. Nella pratica la Færdselsstyrelsen pubblica le indicazioni danesi sull’etichetta dei pneumatici ed è il primo interlocutore naturale. Gli strumenti sono il divieto temporaneo quando un prodotto può presentare un rischio, gli ordini di avvisare gli utenti, di porre fine al marketing ingannevole, di porre rimedio alla non conformità, di interrompere le vendite, di ritirare, richiamare o distruggere il prodotto, gli avvertimenti, i divieti di immissione sul mercato o di messa a disposizione e le sanzioni pecuniarie, che in presenza di circostanze aggravanti arrivano fino alla reclusione di 2 anni.
- **Categoria:** Energy & Ecodesign

## A chi si applica

**Oggetto dell’atto:** Pneumatici C1, C2 e C3 immessi sul mercato, cioè pneumatici appartenenti alle classi di cui all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 661/2009: la classe C1 progettata principalmente per i veicoli M1, N1, O1 e O2, la classe C2 progettata principalmente per i veicoli M2, M3, N, O3 e O4 con indice di capacità di carico in singolo pari o inferiore a 121 e simbolo della categoria di velocità pari o superiore a N, e la classe C3 progettata principalmente per le stesse categorie di veicoli con indice di capacità di carico pari o inferiore a 121 e simbolo della categoria di velocità pari o inferiore a M, oppure con indice di capacità di carico pari o superiore a 122; un pneumatico può rientrare in più di una classe; Pneumatici ricostruiti, che rientrano nel campo di applicazione ma i cui requisiti si applicano solo quando sarà disponibile un metodo di prova adeguato per misurarne le prestazioni in conformità all’articolo 13; la Commissione doveva introdurre tali requisiti con atto delegato entro il 26 giugno 2022, purché esistesse un tale metodo, e non ne è stato adottato alcuno; Pneumatici di seconda mano importati da un paese terzo, che costituiscono l’unica categoria di pneumatici usati coperta dal regolamento; L’etichetta stessa: l’etichetta armonizzata UE dei pneumatici dell’allegato II recante il codice QR, il nome commerciale o il marchio del fornitore, l’identificativo del tipo di pneumatico, la designazione della dimensione, l’indice di capacità di carico e il simbolo della categoria di velocità, la classe del pneumatico, il pittogramma, la scala e la classe del consumo di carburante, il pittogramma, la scala e la classe dell’aderenza sul bagnato, il pittogramma, il valore in dB(A) e la classe della rumorosità di rotolamento esterno, i pittogrammi di aderenza sulla neve e sul ghiaccio ove applicabili e il numero di serie 2020/740; La catena di fornitura e di vendita: i fornitori, cioè un fabbricante stabilito nell’Unione, il rappresentante autorizzato di un fabbricante non stabilito nell’Unione o un importatore che immette un pneumatico sul mercato dell’Unione; i distributori, cioè chiunque nella catena di fornitura, diverso dal fornitore, metta a disposizione un pneumatico sul mercato; i fornitori di veicoli e i distributori di veicoli che vendono veicoli nuovi; e i prestatori di servizi di hosting che consentono la vendita di pneumatici attraverso il loro sito internet

**Prodotti derivati e a valle:** Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e non richiede recepimento nazionale; il diritto nazionale aggiunge soltanto le sanzioni, i meccanismi di applicazione e la designazione delle autorità che l’articolo 11, paragrafo 5, e il regolamento (UE) 2019/1020 lasciano agli Stati membri; L’articolo 3, punto 1, e l’allegato I, parte C, citano il regolamento (CE) n. 661/2009 per le classi di pneumatici e per i valori limite di rumorosità di rotolamento LV; tale regolamento è stato abrogato dal regolamento (UE) 2019/2144 con effetto dal 6 luglio 2022 e i riferimenti ad esso si intendono fatti a quest’ultimo. Il regolamento (UE) 2019/2144 non riprende esso stesso le definizioni delle classi C1, C2 e C3 né i valori limite di rumorosità di rotolamento, per cui, a leggerlo alla lettera, il rinvio punta ormai a disposizioni che non esistono più in alcun atto vigente dell’Unione. La lettura praticabile, e quella applicata dal settore, è che la sostanza sopravviva attraverso il regolamento UNECE n. 117, che il regolamento (UE) 2019/2144 rende obbligatorio tramite il proprio allegato II e al quale l’allegato I del presente regolamento rinvia direttamente per i metodi di prova, e che le definizioni delle classi e i valori limite del regolamento abrogato continuino a fornire il contenuto finché la Commissione non modificherà gli allegati con atto delegato ai sensi dell’articolo 13; L’articolo 8 si rivolge a un prestatore di servizi di cui all’articolo 14 della direttiva 2000/31/CE; gli articoli da 12 a 15 di tale direttiva sono stati soppressi dall’articolo 89 del regolamento (UE) 2022/2065, il regolamento sui servizi digitali, che si applica dal 17 febbraio 2024, e i riferimenti all’articolo 14 si intendono fatti all’articolo 6 di tale regolamento; Otto gruppi di pneumatici sono esclusi dall’articolo 2, paragrafo 2, lettere da a) a h): i pneumatici professionali fuoristrada, i pneumatici progettati per essere montati solo su veicoli immatricolati per la prima volta prima del 1° ottobre 1990, i pneumatici di scorta per uso temporaneo di tipo T, i pneumatici con indice di velocità inferiore a 80 km/h, i pneumatici il cui diametro nominale del cerchio non supera 254 mm o è pari o superiore a 635 mm, i pneumatici dotati di dispositivi supplementari per migliorare la trazione, come i pneumatici chiodati, i pneumatici progettati solo per veicoli destinati esclusivamente alle competizioni e i pneumatici di seconda mano, salvo se importati da un paese terzo; La banca dati dei prodotti è il registro europeo dei prodotti per l’etichettatura energetica, EPREL, istituito dall’articolo 12 del regolamento (UE) 2017/1369; il regolamento ha modificato l’articolo 12, paragrafo 2, lettera a), di tale regolamento in modo che la banca dati sostenga anche la vigilanza del mercato ai sensi del presente regolamento, e il codice QR sull’etichetta rinvia alla scheda del pneumatico; Il consumo di carburante è classificato da A a E in base al coefficiente di resistenza al rotolamento in N per kN, l’aderenza sul bagnato da A a E in base all’indice di aderenza sul bagnato G e la rumorosità di rotolamento esterno da A a C rispetto al valore limite LV, con la classe A a LV meno 3 dB(A) o meno, la classe B al di sopra di tale valore fino a LV e la classe C al di sopra di LV; quando un tipo di pneumatico appartiene a più di una classe, si applica la scala di classificazione della classe di pneumatici più elevata (allegato I, parti da A a C e, per le lettere di classe e il valore di rumorosità arrotondato riportati sull’etichetta, allegato II, punti da 1.2 a 1.5 e 2.2); Il regolamento non stabilisce alcuna soglia dimensionale dell’impresa né alcuna esenzione per le piccole imprese; gli obblighi seguono il ruolo nella catena, non il fatturato né il numero di dipendenti; Gli incentivi concessi dagli Stati membri per i pneumatici possono riguardare solo i pneumatici di classe A o B per la resistenza al rotolamento o l’aderenza sul bagnato; le misure di tassazione e le misure fiscali non sono incentivi a tal fine

**Ruoli previsti dall’atto:**

- **Fornitore: fabbricante stabilito nell’Unione** — Un fornitore è un fabbricante stabilito nell’Unione, un rappresentante autorizzato di un fabbricante non stabilito nell’Unione o un importatore che immette un prodotto sul mercato dell’Unione; un fabbricante è qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto, oppure lo fa progettare o fabbricare, e lo commercializza con il suo nome o marchio. Il fornitore è soggetto agli obblighi di etichetta, scheda informativa sul prodotto, banca dati ed esattezza degli articoli 4 e 5.
- **Fornitore: importatore** — Un importatore è qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che immette sul mercato dell’Unione un prodotto proveniente da un paese terzo. Un importatore che immette pneumatici sul mercato dell’Unione è un fornitore ai sensi dell’articolo 3, punto 15, ed è soggetto a tutti gli obblighi del fornitore degli articoli 4 e 5, non a un insieme distinto e più leggero di obblighi di verifica.
- **Fornitore: rappresentante autorizzato di un fabbricante extra UE** — Un rappresentante autorizzato è una persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto per agire a suo nome in relazione a compiti specifici con riguardo agli obblighi del fabbricante ai sensi del presente regolamento; se il fabbricante non è stabilito nell’Unione e il rappresentante immette i pneumatici sul mercato dell’Unione, è quest’ultimo il fornitore.
- **Distributore di pneumatici: grossista, rivenditore, officina o negozio online** — Un distributore è qualsiasi persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fornitore, che mette un prodotto a disposizione sul mercato. I distributori sono soggetti agli obblighi dell’articolo 6 relativi al punto vendita, alla vendita a distanza, alla pubblicità e al materiale promozionale.
- **Fornitore di veicoli e distributore di veicoli che vendono veicoli nuovi** — I fornitori di veicoli e i distributori di veicoli sono i soggetti che offrono veicoli nuovi agli utilizzatori finali; quando un utilizzatore finale intende acquistare un veicolo nuovo, essi devono fornirgli, prima della vendita, l’etichetta dei pneumatici offerti con il veicolo o montati su di esso e l’eventuale materiale promozionale tecnico pertinente, e assicurare che la scheda informativa sul prodotto sia disponibile.
- **Prestatore di servizi di hosting il cui sito è usato per vendere pneumatici** — Un prestatore di servizi di cui all’articolo 14 della direttiva 2000/31/CE, inteso dal 17 febbraio 2024 come riferito all’articolo 6 del regolamento (UE) 2022/2065, che consente la vendita di pneumatici attraverso il proprio sito internet; deve consentire la visualizzazione dell’etichetta dei pneumatici e della scheda informativa sul prodotto in prossimità dell’indicazione del prezzo e informare il distributore dell’obbligo di visualizzazione.

## Date principali

- 2012-07-01: Gli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 1222/2009, gli obblighi di fornitori e distributori della prima etichetta UE dei pneumatici, non si applicano ai pneumatici prodotti prima di questa data
- 2012-11-01: Si applica il regolamento (CE) n. 1222/2009, l’atto sostituito dal regolamento (UE) 2020/740
- 2020-05-25: Regolamento (UE) 2020/740 adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio sulle basi giuridiche dell’articolo 114 e dell’articolo 194, paragrafo 2, TFUE
- 2020-06-25: Entrata in vigore, il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GU L 177 del 5 giugno 2020; da questa data i fornitori possono inserire volontariamente nella banca dati dei prodotti i pneumatici già immessi sul mercato
- 2020-07-27: Prima rettifica pubblicata nella GU L 241; EUR-Lex la registra come correzione delle versioni linguistiche tedesca, inglese e italiana, e il testo consolidato la elenca come C1
- 2021-04-30: La rettifica pubblicata nella GU L 147 corregge il blocco del titolo dell’atto, che reca ora la dicitura «Testo rilevante ai fini del SEE»; è integrata nel testo consolidato come C2
- 2021-05-01: Si applica il regolamento (UE) 2020/740 e il regolamento (CE) n. 1222/2009 è abrogato; da questa data i fornitori devono inserire le informazioni dell’allegato VII nella banca dati dei prodotti prima di immettere sul mercato un pneumatico prodotto dopo tale data, e gli Stati membri dovevano notificare alla Commissione le norme sulle sanzioni e sull’applicazione
- 2021-10-28: La rettifica pubblicata nella GU L 382 corregge le specifiche di formato dell’etichetta dell’allegato II, tra cui le dimensioni in punti dei caratteri Verdana e Calibri, i contorni delle frecce e le dimensioni dei pittogrammi; è integrata nel testo consolidato come C3
- 2021-11-30: Termine entro cui i fornitori devono inserire le informazioni dell’allegato VII nella banca dati dei prodotti per i pneumatici prodotti tra il 25 giugno 2020 e il 30 aprile 2021
- 2022-06-26: Termine entro cui la Commissione doveva adottare atti delegati che introducessero negli allegati requisiti informativi per i pneumatici ricostruiti, purché fosse disponibile un metodo di prova adeguato; non è stato adottato alcun atto delegato di questo tipo, per cui i pneumatici ricostruiti non sono ancora soggetti ad alcun obbligo di etichettatura
- 2022-07-06: Il regolamento (CE) n. 661/2009, citato dall’articolo 3, punto 1, per le classi di pneumatici C1, C2 e C3 e dall’allegato I, parte C, per i valori limite di rumorosità di rotolamento, è abrogato dal regolamento (UE) 2019/2144 a decorrere dalla sua data di applicazione; i riferimenti ad esso si intendono fatti a tale regolamento
- 2024-02-17: Si applica il regolamento (UE) 2022/2065, il regolamento sui servizi digitali, che sopprime gli articoli da 12 a 15 della direttiva 2000/31/CE; il riferimento dell’articolo 8 a un prestatore di servizi ai sensi dell’articolo 14 di tale direttiva si intende fatto all’articolo 6 del regolamento sui servizi digitali
- 2025-06-01: Termine entro cui la Commissione doveva valutare il regolamento e riferire al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo, anche sui costi e sui benefici di una verifica obbligatoria da parte di terzi indipendenti delle informazioni dell’etichetta
- 2025-06-25: Fine del primo periodo quinquennale dei poteri delegati della Commissione ai sensi dell’articolo 13, tacitamente prorogato per un periodo identico, salvo opposizione del Parlamento europeo o del Consiglio
- 2025-07-01: Entra in vigore il decreto (bekendtgørelse) danese n. 787 del 18 giugno 2025: i poteri del ministro dei trasporti in materia di vigilanza del mercato e di requisiti di etichettatura dei prodotti connessi alla circolazione stradale ai sensi del § 8 c della legge sui prodotti sono esercitati dalla Færdselsstyrelsen, che svolge anche i compiti di omologazione e ispezione dei veicoli
- 2026-01-08: La legge danese sui prodotti è consolidata come LBK n. 22 dell’8 gennaio 2026, che elenca il regolamento (UE) 2020/740 come settore di prodotto n. 33 e il regolamento (CE) n. 1222/2009 come n. 32, entrambi prodotti connessi alla circolazione stradale; dal gennaio 2026 la Sikkerhedsstyrelsen è il dipartimento Markedsovervågning dell’Erhvervsstyrelsen, l’autorità di controllo ai sensi del § 9
- 2026-06-24: La Commissione adotta il COM(2026) 565 definitivo, una proposta di modifica del regolamento (UE) 2017/1369 e del regolamento (UE) 2020/740 in materia di semplificazione e opzioni digitali, insieme alle relazioni di attuazione ai sensi dell’articolo 19 del regolamento sull’etichettatura energetica e dell’articolo 15 del presente regolamento; la proposta non è diritto vigente e non cambia nulla finché non sarà adottata

## Che cosa si deve fare

### Fornitore: fabbricante stabilito nell’Unione

- Provare e classificare ogni tipo di pneumatico con i metodi dell’allegato I: il coefficiente di resistenza al rotolamento in N per kN ai sensi dell’allegato 6 del regolamento UNECE n. 117, allineato con la procedura di allineamento di laboratorio dell’allegato V, classificato da A a E sulla scala specifica della classe; l’indice di aderenza sul bagnato G ai sensi dell’allegato 5 del regolamento UNECE n. 117, calcolato come G(T) meno 0,03 e classificato da A a E; il valore di rumorosità di rotolamento esterno N in dB(A) ai sensi dell’allegato 3 del regolamento UNECE n. 117, dichiarato in decibel arrotondati al numero intero più vicino e classificato A se N è pari o inferiore al valore limite LV meno 3, B se N è superiore a LV meno 3 e pari o inferiore a LV, e C se N è superiore a LV; l’aderenza sulla neve ai sensi dell’allegato 7 del regolamento UNECE n. 117; e l’aderenza sul ghiaccio rispetto a metodi affidabili, accurati e riproducibili che riflettano lo stato dell’arte. Quando un tipo di pneumatico rientra in più di una classe, usare la scala di classificazione della classe più elevata.
- Corredare gratuitamente ogni pneumatico C1, C2 e C3 immesso sul mercato di un’etichetta adesiva individuale conforme all’allegato II e di una scheda informativa sul prodotto, oppure di un’etichetta stampata e di una scheda informativa sul prodotto per ogni lotto di uno o più pneumatici identici. L’etichetta riporta il codice QR, il Suo nome commerciale o marchio, l’identificativo del tipo di pneumatico, la designazione della dimensione, l’indice di capacità di carico e il simbolo della categoria di velocità ai sensi del regolamento UNECE n. 30 o n. 54, la classe del pneumatico C1, C2 o C3, i pittogrammi, le scale e le classi di consumo di carburante e aderenza sul bagnato nella parte superiore e, nella parte inferiore, il pittogramma, il valore e la classe della rumorosità di rotolamento, i pittogrammi di aderenza sulla neve e sul ghiaccio se il pneumatico ne ha i requisiti e il numero di serie 2020/740; la dimensione minima è di 75 mm di larghezza e 110 mm di altezza su sfondo bianco al 100 %, con caratteri Verdana e Calibri e i codici colore dell’allegato II.
- Inserire le informazioni dell’allegato VII nella banca dati dei prodotti prima di immettere sul mercato un pneumatico prodotto dopo il 1° maggio 2021: nella parte pubblica il Suo nome commerciale o marchio, l’indirizzo, i recapiti e l’identificazione legale, l’identificativo del tipo di pneumatico, l’etichetta in formato elettronico, le classi e gli altri parametri dell’etichetta e i parametri della scheda informativa sul prodotto; nella parte relativa alla conformità gli identificativi di tutti i tipi di pneumatici equivalenti già immessi sul mercato, una descrizione generale con dimensioni, indice di carico e indice di velocità, i protocolli di prova, di classificazione e di misurazione dei parametri dell’allegato I, eventuali precauzioni specifiche per il montaggio, l’installazione, la manutenzione o le prove, i parametri tecnici misurati e i calcoli effettuati con essi. Trattare come nuovo tipo di pneumatico quello le cui caratteristiche rilevanti per l’etichetta o per la scheda cambiano, indicare nella banca dati quando si cessa di immettere sul mercato un tipo di pneumatico e conservare le informazioni della parte relativa alla conformità per cinque anni dopo l’immissione sul mercato dell’ultima unità.
- Inserire le informazioni dell’allegato VII nella banca dati dei prodotti prima di immettere sul mercato un pneumatico prodotto dopo il 1° maggio 2021: la parte pubblica (la Sua identificazione, l’identificativo del tipo di pneumatico, l’etichetta elettronica, le classi e i parametri della scheda) e la parte relativa alla conformità (tipi equivalenti, descrizione, protocolli di prova, parametri misurati e calcoli).
- Trattare come nuovo tipo di pneumatico nella banca dati quello le cui caratteristiche rilevanti per l’etichetta o per la scheda cambiano, e indicare nella banca dati quando si cessa di immettere sul mercato un tipo di pneumatico.
- Conservare le informazioni della parte relativa alla conformità per cinque anni dopo l’immissione sul mercato dell’ultima unità del tipo di pneumatico.
- Presentare a un’autorità nazionale competente, termine che l’articolo 4, paragrafo 5, definisce rinviando all’«autorità nazionale» dell’articolo 3, punto 37, del regolamento (UE) 2018/858, prima dell’immissione del tipo di pneumatico sul mercato, i valori usati per determinare le classi, le eventuali informazioni supplementari sulle prestazioni dichiarate sull’etichetta e l’etichetta stessa, così che l’autorità possa verificarne l’esattezza; tenere pronta per l’ispezione, entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta di un’autorità di vigilanza del mercato, una versione elettronica della documentazione tecnica fino all’inserimento nella banca dati, e fornire su richiesta alle autorità di omologazione o di vigilanza del mercato ogni ulteriore informazione di cui abbiano bisogno.
- Prima di immettere il tipo di pneumatico sul mercato, presentare a un’autorità nazionale competente i valori usati per determinare le classi, le eventuali informazioni supplementari sulle prestazioni dichiarate sull’etichetta e l’etichetta stessa, così che l’autorità possa verificarne l’esattezza.
- Fino all’inserimento nella banca dati, tenere pronta per l’ispezione, entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta di un’autorità di vigilanza del mercato, una versione elettronica della documentazione tecnica.
- Fornire su richiesta alle autorità di omologazione o di vigilanza del mercato ogni ulteriore informazione di cui abbiano bisogno.
- Mostrare l’etichetta nelle Sue attività di vendita e di marketing: nella vendita a distanza mostrare l’etichetta in prossimità dell’indicazione del prezzo, in dimensioni proporzionate alla specifica dell’allegato II, e rendere accessibile la scheda informativa sul prodotto, anche in forma stampata su richiesta; mostrare l’etichetta in qualsiasi pubblicità visiva relativa a uno specifico tipo di pneumatico e in prossimità del prezzo quando la pubblicità indica un prezzo, con visualizzazione annidata ammessa online; e mostrare l’etichetta e le informazioni dell’allegato IV in qualsiasi materiale promozionale tecnico relativo a uno specifico tipo di pneumatico, indicando l’intervallo dal tipo con prestazioni più basse a quello con prestazioni più elevate quando una famiglia di pneumatici è classificata diversamente in base alla dimensione.
- Pubblicare sul Suo sito web un link alla pagina web della Commissione dedicata al presente regolamento, una spiegazione dei pittogrammi dell’etichetta e l’avvertenza che i risparmi effettivi di carburante e la sicurezza stradale dipendono in larga misura dal comportamento del conducente, che la guida ecologica può ridurre sensibilmente il consumo di carburante, che la pressione dei pneumatici va controllata regolarmente per ottimizzare l’efficienza in termini di consumo di carburante e l’aderenza sul bagnato e che le distanze di arresto vanno sempre rispettate; ove pertinente, pubblicare anche l’avvertenza che i pneumatici con aderenza sul ghiaccio sono progettati per il ghiaccio e la neve compatta e possono offrire prestazioni non ottimali, in particolare in termini di aderenza sul bagnato, manovrabilità e usura, in condizioni meno severe.
- Garantire l’esattezza di ogni etichetta e scheda informativa sul prodotto che si fornisce, e non fornire né esporre altre etichette, marchi, simboli o scritte non conformi al regolamento che possano indurre in errore o confondere gli utilizzatori finali riguardo ai parametri dell’allegato I, né etichette che imitino l’etichetta UE dei pneumatici. Collaborare con le autorità di vigilanza del mercato e adottare immediatamente provvedimenti per porre rimedio a qualsiasi non conformità di cui si è responsabili, di propria iniziativa o quando richiesto.
- Garantire l’esattezza di ogni etichetta e scheda informativa sul prodotto che si fornisce, e non fornire né esporre altre etichette, marchi, simboli o scritte che possano indurre in errore o confondere gli utilizzatori finali riguardo ai parametri dell’allegato I, o che imitino l’etichetta UE dei pneumatici.
- Collaborare con le autorità di vigilanza del mercato e adottare immediatamente provvedimenti per porre rimedio a qualsiasi non conformità di cui si è responsabili, di propria iniziativa o quando richiesto.

### Fornitore: importatore

- In quanto importatore che immette sul mercato dell’Unione pneumatici provenienti da un paese terzo, Lei è un fornitore, per cui gli articoli 4 e 5 si applicano integralmente: l’etichetta e la scheda informativa sul prodotto con ogni pneumatico o lotto, l’inserimento nella banca dati prima dell’immissione sul mercato, la presentazione dei valori e dell’etichetta all’autorità nazionale competente, l’esattezza, gli obblighi relativi alla vendita a distanza, alla pubblicità e al materiale promozionale e le avvertenze sul sito web. Il presente regolamento non prevede alcun regime ridotto per gli importatori né un ruolo di sola verifica.
- Ottenere dal fabbricante, prima di immettere il tipo di pneumatico sul mercato, i risultati delle prove e della classificazione dell’allegato I, l’allineamento di laboratorio dell’allegato V per la resistenza al rotolamento e i dati di conformità dell’allegato VII, poiché Lei deve poter inserire i protocolli, i parametri tecnici misurati e i calcoli nella parte relativa alla conformità della banca dati e mettere la documentazione tecnica a disposizione di un’autorità di vigilanza del mercato entro 10 giorni lavorativi fino a quando non l’avrà fatto.
- Verificare i pneumatici rispetto all’articolo 2 prima di importarli: le otto esclusioni dell’articolo 2, paragrafo 2, comportano l’assenza di obblighi, i pneumatici ricostruiti non ne hanno finché la Commissione non adotterà gli atti delegati, e i pneumatici di seconda mano sono coperti solo se importati da un paese terzo, il che rende un pneumatico usato importato un prodotto soggetto a etichettatura completa, mentre lo stesso pneumatico scambiato all’interno dell’Unione non lo è.
- Mantenere aggiornata la scheda nella banca dati: registrare come nuovo tipo un tipo di pneumatico modificato, indicare nella banca dati quando si cessa di immettere sul mercato un tipo di pneumatico, conservare le informazioni della parte relativa alla conformità per cinque anni dopo l’immissione sul mercato dell’ultima unità e inserire i pneumatici prodotti tra il 25 giugno 2020 e il 30 aprile 2021 che si continuano a immettere sul mercato, che dovevano essere inseriti entro il 30 novembre 2021.
- Mantenere aggiornata la scheda nella banca dati: registrare come nuovo tipo un tipo di pneumatico modificato, indicare quando si cessa di immettere sul mercato un tipo di pneumatico e inserire gli eventuali pneumatici prodotti tra il 25 giugno 2020 e il 30 aprile 2021 che si continuano a immettere sul mercato.
- Conservare le informazioni della parte relativa alla conformità per cinque anni dopo l’immissione sul mercato dell’ultima unità del tipo di pneumatico.
- Collaborare con le autorità di vigilanza del mercato e adottare immediatamente provvedimenti per porre rimedio alla non conformità di cui si è responsabili; essere pronti alla verifica dell’allegato VI, in cui si prova dapprima un solo pneumatico o una sola serie di pneumatici e, se la prova dà esito negativo, altri tre pneumatici o serie, e attendersi di sostenere i costi dell’esame dei documenti e delle prove fisiche sul prodotto se si è ritenuti non conformi.

### Fornitore: rappresentante autorizzato di un fabbricante extra UE

- Agire in base a un mandato scritto del fabbricante che copra compiti specifici con riguardo agli obblighi del fabbricante ai sensi del regolamento; se il fabbricante non è stabilito nell’Unione e Lei immette i pneumatici sul mercato dell’Unione, Lei è il fornitore e per tali pneumatici è soggetto agli obblighi degli articoli 4 e 5.
- Agire in base a un mandato scritto del fabbricante che copra compiti specifici con riguardo agli obblighi del fabbricante ai sensi del regolamento.
- Se il fabbricante non è stabilito nell’Unione e Lei immette i pneumatici sul mercato dell’Unione, Lei è il fornitore e per tali pneumatici è soggetto agli obblighi degli articoli 4 e 5.
- Registrare i tipi di pneumatici nella banca dati dei prodotti con la Sua identificazione di fornitore, indicando nella parte pubblica il nome commerciale o marchio, l’indirizzo, i recapiti e l’identificazione legale, e mantenere completa la parte relativa alla conformità con i protocolli di prova, i parametri misurati e i calcoli.
- Presentare all’autorità nazionale competente, prima dell’immissione dei tipi di pneumatici sul mercato, i valori usati per determinare le classi, le eventuali informazioni supplementari sulle prestazioni dichiarate e l’etichetta, e rispondere alle richieste di ulteriori informazioni delle autorità di omologazione e di vigilanza del mercato.
- Presentare all’autorità nazionale competente, prima dell’immissione dei tipi di pneumatici sul mercato, i valori usati per determinare le classi, le eventuali informazioni supplementari sulle prestazioni dichiarate e l’etichetta.
- Rispondere alle richieste di ulteriori informazioni delle autorità di omologazione e di vigilanza del mercato.
- Mettere a disposizione la documentazione tecnica, su richiesta, delle autorità di altri Stati membri o degli organismi accreditati nazionali competenti, collaborare con le autorità di vigilanza del mercato e adottare immediatamente provvedimenti per porre rimedio alla non conformità di cui si è responsabili.

### Distributore di pneumatici: grossista, rivenditore, officina o negozio online

- Nel punto vendita, assicurarsi che i pneumatici esposti rechino l’etichetta adesiva del fornitore conforme all’allegato II in posizione chiaramente visibile e leggibile per intero e che la scheda informativa sul prodotto sia disponibile, anche in forma stampata su richiesta; per un pneumatico che fa parte di un lotto di pneumatici identici, mostrare l’etichetta stampata all’utilizzatore finale prima della vendita ed esporla chiaramente in prossimità del pneumatico, con la scheda informativa sul prodotto disponibile.
- Quando i pneumatici offerti in vendita non sono visibili all’utilizzatore finale al momento della vendita, situazione normale in un’officina o in un negozio basato su un magazzino, consegnare all’utilizzatore finale una copia dell’etichetta dei pneumatici prima della vendita.
- Per i pneumatici venduti od offerti in vendita su internet, mostrare l’etichetta dei pneumatici in prossimità dell’indicazione del prezzo, chiaramente visibile e leggibile e in dimensioni proporzionate a quelle specificate al punto 2.1 dell’allegato II, e rendere accessibile la scheda informativa sul prodotto; è ammessa una visualizzazione annidata dell’etichetta per uno specifico tipo di pneumatico.
- Nella vendita a distanza cartacea mostrare l’etichetta dei pneumatici e dare agli utilizzatori finali accesso alla scheda informativa sul prodotto tramite un sito web ad accesso libero e, su richiesta, in forma stampata; nella vendita a distanza tramite telemarketing comunicare agli utilizzatori finali la classe di ciascun parametro dell’etichetta e informarli che possono accedere all’etichetta e alla scheda informativa sul prodotto tramite un sito web ad accesso libero e chiedendone una copia stampata.
- Mostrare l’etichetta dei pneumatici in qualsiasi pubblicità visiva relativa a uno specifico tipo di pneumatico, e in prossimità dell’indicazione del prezzo quando la pubblicità indica un prezzo, con visualizzazione annidata ammessa per le pubblicità visive su internet; mostrare l’etichetta dei pneumatici e includere le informazioni dell’allegato IV in qualsiasi materiale promozionale tecnico relativo a uno specifico tipo di pneumatico.
- Ove pertinente, pubblicare sul Suo sito web l’avvertenza che i pneumatici con aderenza sul ghiaccio sono progettati specificamente per fondi stradali coperti di ghiaccio e neve compatta, dovrebbero essere usati solo in condizioni climatiche molto severe e possono offrire prestazioni non ottimali in condizioni meno severe, in particolare in termini di aderenza sul bagnato, manovrabilità e usura.
- Attendersi ispezioni di routine e ad hoc nel Suo punto vendita: gli Stati membri devono garantire che le loro autorità di vigilanza del mercato gestiscano un tale sistema di ispezioni ai sensi del regolamento (UE) 2019/1020, e la strategia nazionale di vigilanza del mercato deve comprendere azioni per far rispettare efficacemente l’etichettatura dei pneumatici.

### Fornitore di veicoli e distributore di veicoli che vendono veicoli nuovi

- Quando un utilizzatore finale intende acquistare un veicolo nuovo, fornirgli prima della vendita l’etichetta dei pneumatici offerti con il veicolo o montati su di esso, insieme all’eventuale materiale promozionale tecnico pertinente, e assicurare che la scheda informativa sul prodotto sia disponibile.
- Ottenere dal fornitore dei pneumatici le etichette e le schede informative sul prodotto di ogni opzione di pneumatico che si offre con un veicolo, la cui scheda nella banca dati contiene l’etichetta in formato elettronico e i parametri della scheda, così che l’utilizzatore finale possa confrontare le opzioni prima di scegliere.
- Se si vendono anche pneumatici separatamente, come negozio di pneumatici o officina annessa al concessionario, per tali vendite si è distributori e si applicano integralmente gli obblighi dell’articolo 6, compresa l’esposizione nel punto vendita, la copia dell’etichetta quando i pneumatici non sono visibili e la visualizzazione in prossimità del prezzo online.
- Trattare l’etichetta dei pneumatici come le altre informazioni precontrattuali che si devono fornire: l’obbligo sussiste prima della vendita e nei confronti dell’utilizzatore finale, definito come il consumatore, il gestore di flotte o l’impresa di trasporto su strada che acquista o si prevede che acquisti un pneumatico.

### Prestatore di servizi di hosting il cui sito è usato per vendere pneumatici

- Se si consente la vendita di pneumatici attraverso il proprio sito internet, consentire la visualizzazione dell’etichetta dei pneumatici e della scheda informativa sul prodotto fornite dal fornitore in prossimità dell’indicazione del prezzo; la possibilità tecnica deve esistere, per cui un modello di inserzione che non può recare l’etichetta è di per sé la non conformità.
- Informare il distributore che vende attraverso il proprio sito dell’obbligo di mostrare l’etichetta dei pneumatici e la scheda informativa sul prodotto.
- Intendere il riferimento dell’articolo 8 a un prestatore di servizi ai sensi dell’articolo 14 della direttiva 2000/31/CE come un riferimento all’articolo 6 del regolamento (UE) 2022/2065, il regolamento sui servizi digitali, che ha soppresso gli articoli da 12 a 15 di tale direttiva e si applica dal 17 febbraio 2024.
- Se si fa più che ospitare e si mettono effettivamente pneumatici a disposizione sul mercato, si è distributori ai sensi dell’articolo 3, punto 16, e si applicano integralmente alle proprie inserzioni gli obblighi dell’articolo 6, compresa l’etichetta in prossimità dell’indicazione del prezzo e la scheda informativa sul prodotto accessibile.

## Requirements

Each duty above as an identified requirement (45); ids are permanent and shared with the compliance engine.

### unclassified

- `tlr-mfr-test-grade-tyre` (Fornitore: fabbricante stabilito nell’Unione) — Provare e classificare ogni tipo di pneumatico con i metodi dell’allegato I: il coefficiente di resistenza al rotolamento in N per kN ai sensi dell’allegato 6 del regolamento UNECE n. 117, allineato con la procedura di allineamento di laboratorio dell’allegato V, classificato da A a E sulla scala specifica della classe; l’indice di aderenza sul bagnato G ai sensi dell’allegato 5 del regolamento UNECE n. 117, calcolato come G(T) meno 0,03 e classificato da A a E; il valore di rumorosità di rotolamento esterno N in dB(A) ai sensi dell’allegato 3 del regolamento UNECE n. 117, dichiarato in decibel arrotondati al numero intero più vicino e classificato A se N è pari o inferiore al valore limite LV meno 3, B se N è superiore a LV meno 3 e pari o inferiore a LV, e C se N è superiore a LV; l’aderenza sulla neve ai sensi dell’allegato 7 del regolamento UNECE n. 117; e l’aderenza sul ghiaccio rispetto a metodi affidabili, accurati e riproducibili che riflettano lo stato dell’arte. Quando un tipo di pneumatico rientra in più di una classe, usare la scala di classificazione della classe più elevata. [Art. 9 and Annex I, Parts A to E, Annex II, points 1.2 to 1.5 and 2.2, and Annex V]
- `tlr-mfr-accompany-tyre-placed` (Fornitore: fabbricante stabilito nell’Unione) — Corredare gratuitamente ogni pneumatico C1, C2 e C3 immesso sul mercato di un’etichetta adesiva individuale conforme all’allegato II e di una scheda informativa sul prodotto, oppure di un’etichetta stampata e di una scheda informativa sul prodotto per ogni lotto di uno o più pneumatici identici. L’etichetta riporta il codice QR, il Suo nome commerciale o marchio, l’identificativo del tipo di pneumatico, la designazione della dimensione, l’indice di capacità di carico e il simbolo della categoria di velocità ai sensi del regolamento UNECE n. 30 o n. 54, la classe del pneumatico C1, C2 o C3, i pittogrammi, le scale e le classi di consumo di carburante e aderenza sul bagnato nella parte superiore e, nella parte inferiore, il pittogramma, il valore e la classe della rumorosità di rotolamento, i pittogrammi di aderenza sulla neve e sul ghiaccio se il pneumatico ne ha i requisiti e il numero di serie 2020/740; la dimensione minima è di 75 mm di larghezza e 110 mm di altezza su sfondo bianco al 100 %, con caratteri Verdana e Calibri e i codici colore dell’allegato II. [Art. 4(1) and Annex II, points 1 and 2]
- `tlr-mfr-enter-annex-vii` (Fornitore: fabbricante stabilito nell’Unione) — Inserire le informazioni dell’allegato VII nella banca dati dei prodotti prima di immettere sul mercato un pneumatico prodotto dopo il 1° maggio 2021: nella parte pubblica il Suo nome commerciale o marchio, l’indirizzo, i recapiti e l’identificazione legale, l’identificativo del tipo di pneumatico, l’etichetta in formato elettronico, le classi e gli altri parametri dell’etichetta e i parametri della scheda informativa sul prodotto; nella parte relativa alla conformità gli identificativi di tutti i tipi di pneumatici equivalenti già immessi sul mercato, una descrizione generale con dimensioni, indice di carico e indice di velocità, i protocolli di prova, di classificazione e di misurazione dei parametri dell’allegato I, eventuali precauzioni specifiche per il montaggio, l’installazione, la manutenzione o le prove, i parametri tecnici misurati e i calcoli effettuati con essi. Trattare come nuovo tipo di pneumatico quello le cui caratteristiche rilevanti per l’etichetta o per la scheda cambiano, indicare nella banca dati quando si cessa di immettere sul mercato un tipo di pneumatico e conservare le informazioni della parte relativa alla conformità per cinque anni dopo l’immissione sul mercato dell’ultima unità. [Art. 5(1), (6) and (7), and Annex VII]
- `tlr-mfr-enter-product-database` (Fornitore: fabbricante stabilito nell’Unione) — Inserire le informazioni dell’allegato VII nella banca dati dei prodotti prima di immettere sul mercato un pneumatico prodotto dopo il 1° maggio 2021: la parte pubblica (la Sua identificazione, l’identificativo del tipo di pneumatico, l’etichetta elettronica, le classi e i parametri della scheda) e la parte relativa alla conformità (tipi equivalenti, descrizione, protocolli di prova, parametri misurati e calcoli). [Art. 5(1) and Annex VII]
- `tlr-mfr-update-database-changes` (Fornitore: fabbricante stabilito nell’Unione) — Trattare come nuovo tipo di pneumatico nella banca dati quello le cui caratteristiche rilevanti per l’etichetta o per la scheda cambiano, e indicare nella banca dati quando si cessa di immettere sul mercato un tipo di pneumatico. [Art. 5(6)]
- `tlr-mfr-keep-compliance-information` (Fornitore: fabbricante stabilito nell’Unione) — Conservare le informazioni della parte relativa alla conformità per cinque anni dopo l’immissione sul mercato dell’ultima unità del tipo di pneumatico. [Art. 5(7)]
- `tlr-mfr-submit-relevant-national` (Fornitore: fabbricante stabilito nell’Unione) — Presentare a un’autorità nazionale competente, termine che l’articolo 4, paragrafo 5, definisce rinviando all’«autorità nazionale» dell’articolo 3, punto 37, del regolamento (UE) 2018/858, prima dell’immissione del tipo di pneumatico sul mercato, i valori usati per determinare le classi, le eventuali informazioni supplementari sulle prestazioni dichiarate sull’etichetta e l’etichetta stessa, così che l’autorità possa verificarne l’esattezza; tenere pronta per l’ispezione, entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta di un’autorità di vigilanza del mercato, una versione elettronica della documentazione tecnica fino all’inserimento nella banca dati, e fornire su richiesta alle autorità di omologazione o di vigilanza del mercato ogni ulteriore informazione di cui abbiano bisogno. [Art. 4(5), Art. 5(4) and (5), and Art. 11(3)]
- `tlr-mfr-submit-values-label` (Fornitore: fabbricante stabilito nell’Unione) — Prima di immettere il tipo di pneumatico sul mercato, presentare a un’autorità nazionale competente i valori usati per determinare le classi, le eventuali informazioni supplementari sulle prestazioni dichiarate sull’etichetta e l’etichetta stessa, così che l’autorità possa verificarne l’esattezza. [Art. 4(5)]
- `tlr-mfr-keep-technical-documentation-ready` (Fornitore: fabbricante stabilito nell’Unione) — Fino all’inserimento nella banca dati, tenere pronta per l’ispezione, entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta di un’autorità di vigilanza del mercato, una versione elettronica della documentazione tecnica. [Art. 5(4)]
- `tlr-mfr-provide-information-request` (Fornitore: fabbricante stabilito nell’Unione) — Fornire su richiesta alle autorità di omologazione o di vigilanza del mercato ogni ulteriore informazione di cui abbiano bisogno. [Art. 5(5) and Art. 11(3)]
- `tlr-mfr-display-label-selling` (Fornitore: fabbricante stabilito nell’Unione) — Mostrare l’etichetta nelle Sue attività di vendita e di marketing: nella vendita a distanza mostrare l’etichetta in prossimità dell’indicazione del prezzo, in dimensioni proporzionate alla specifica dell’allegato II, e rendere accessibile la scheda informativa sul prodotto, anche in forma stampata su richiesta; mostrare l’etichetta in qualsiasi pubblicità visiva relativa a uno specifico tipo di pneumatico e in prossimità del prezzo quando la pubblicità indica un prezzo, con visualizzazione annidata ammessa online; e mostrare l’etichetta e le informazioni dell’allegato IV in qualsiasi materiale promozionale tecnico relativo a uno specifico tipo di pneumatico, indicando l’intervallo dal tipo con prestazioni più basse a quello con prestazioni più elevate quando una famiglia di pneumatici è classificata diversamente in base alla dimensione. [Art. 4(2), (3) and (4), and Annex IV, points 1 and 2]
- `tlr-mfr-publish-website-link` (Fornitore: fabbricante stabilito nell’Unione) — Pubblicare sul Suo sito web un link alla pagina web della Commissione dedicata al presente regolamento, una spiegazione dei pittogrammi dell’etichetta e l’avvertenza che i risparmi effettivi di carburante e la sicurezza stradale dipendono in larga misura dal comportamento del conducente, che la guida ecologica può ridurre sensibilmente il consumo di carburante, che la pressione dei pneumatici va controllata regolarmente per ottimizzare l’efficienza in termini di consumo di carburante e l’aderenza sul bagnato e che le distanze di arresto vanno sempre rispettate; ove pertinente, pubblicare anche l’avvertenza che i pneumatici con aderenza sul ghiaccio sono progettati per il ghiaccio e la neve compatta e possono offrire prestazioni non ottimali, in particolare in termini di aderenza sul bagnato, manovrabilità e usura, in condizioni meno severe. [Annex IV, points 3 and 4]
- `tlr-mfr-ensure-accuracy-label` (Fornitore: fabbricante stabilito nell’Unione) — Garantire l’esattezza di ogni etichetta e scheda informativa sul prodotto che si fornisce, e non fornire né esporre altre etichette, marchi, simboli o scritte non conformi al regolamento che possano indurre in errore o confondere gli utilizzatori finali riguardo ai parametri dell’allegato I, né etichette che imitino l’etichetta UE dei pneumatici. Collaborare con le autorità di vigilanza del mercato e adottare immediatamente provvedimenti per porre rimedio a qualsiasi non conformità di cui si è responsabili, di propria iniziativa o quando richiesto. [Art. 4(6), (8), (9) and (10)]
- `tlr-mfr-ensure-label-accuracy` (Fornitore: fabbricante stabilito nell’Unione) — Garantire l’esattezza di ogni etichetta e scheda informativa sul prodotto che si fornisce, e non fornire né esporre altre etichette, marchi, simboli o scritte che possano indurre in errore o confondere gli utilizzatori finali riguardo ai parametri dell’allegato I, o che imitino l’etichetta UE dei pneumatici. [Art. 4(6), (9) and (10)]
- `tlr-mfr-cooperate-remedy-non-compliance` (Fornitore: fabbricante stabilito nell’Unione) — Collaborare con le autorità di vigilanza del mercato e adottare immediatamente provvedimenti per porre rimedio a qualsiasi non conformità di cui si è responsabili, di propria iniziativa o quando richiesto. [Art. 4(8)]
- `tlr-imp-importer-placing-tyres` (Fornitore: importatore) — In quanto importatore che immette sul mercato dell’Unione pneumatici provenienti da un paese terzo, Lei è un fornitore, per cui gli articoli 4 e 5 si applicano integralmente: l’etichetta e la scheda informativa sul prodotto con ogni pneumatico o lotto, l’inserimento nella banca dati prima dell’immissione sul mercato, la presentazione dei valori e dell’etichetta all’autorità nazionale competente, l’esattezza, gli obblighi relativi alla vendita a distanza, alla pubblicità e al materiale promozionale e le avvertenze sul sito web. Il presente regolamento non prevede alcun regime ridotto per gli importatori né un ruolo di sola verifica. [Art. 3, points (13) and (15), Art. 4 and Art. 5]
- `tlr-imp-obtain-annex-test` (Fornitore: importatore) — Ottenere dal fabbricante, prima di immettere il tipo di pneumatico sul mercato, i risultati delle prove e della classificazione dell’allegato I, l’allineamento di laboratorio dell’allegato V per la resistenza al rotolamento e i dati di conformità dell’allegato VII, poiché Lei deve poter inserire i protocolli, i parametri tecnici misurati e i calcoli nella parte relativa alla conformità della banca dati e mettere la documentazione tecnica a disposizione di un’autorità di vigilanza del mercato entro 10 giorni lavorativi fino a quando non l’avrà fatto. [Art. 5(1) and (4), Annex V and Annex VII, point 2]
- `tlr-imp-check-tyres-against` (Fornitore: importatore) — Verificare i pneumatici rispetto all’articolo 2 prima di importarli: le otto esclusioni dell’articolo 2, paragrafo 2, comportano l’assenza di obblighi, i pneumatici ricostruiti non ne hanno finché la Commissione non adotterà gli atti delegati, e i pneumatici di seconda mano sono coperti solo se importati da un paese terzo, il che rende un pneumatico usato importato un prodotto soggetto a etichettatura completa, mentre lo stesso pneumatico scambiato all’interno dell’Unione non lo è. [Art. 2(1) and Art. 2(2), point (h)]
- `tlr-imp-keep-database-entry` (Fornitore: importatore) — Mantenere aggiornata la scheda nella banca dati: registrare come nuovo tipo un tipo di pneumatico modificato, indicare nella banca dati quando si cessa di immettere sul mercato un tipo di pneumatico, conservare le informazioni della parte relativa alla conformità per cinque anni dopo l’immissione sul mercato dell’ultima unità e inserire i pneumatici prodotti tra il 25 giugno 2020 e il 30 aprile 2021 che si continuano a immettere sul mercato, che dovevano essere inseriti entro il 30 novembre 2021. [Art. 5(2), (6) and (7)]
- `tlr-imp-update-database-changes` (Fornitore: importatore) — Mantenere aggiornata la scheda nella banca dati: registrare come nuovo tipo un tipo di pneumatico modificato, indicare quando si cessa di immettere sul mercato un tipo di pneumatico e inserire gli eventuali pneumatici prodotti tra il 25 giugno 2020 e il 30 aprile 2021 che si continuano a immettere sul mercato. [Art. 5(2) and (6)]
- `tlr-imp-keep-compliance-information` (Fornitore: importatore) — Conservare le informazioni della parte relativa alla conformità per cinque anni dopo l’immissione sul mercato dell’ultima unità del tipo di pneumatico. [Art. 5(7)]
- `tlr-imp-cooperate-market-surveillance` (Fornitore: importatore) — Collaborare con le autorità di vigilanza del mercato e adottare immediatamente provvedimenti per porre rimedio alla non conformità di cui si è responsabili; essere pronti alla verifica dell’allegato VI, in cui si prova dapprima un solo pneumatico o una sola serie di pneumatici e, se la prova dà esito negativo, altri tre pneumatici o serie, e attendersi di sostenere i costi dell’esame dei documenti e delle prove fisiche sul prodotto se si è ritenuti non conformi. [Art. 4(8), Art. 10, Art. 12(4) and Annex VI]
- `tlr-oth-act-written-mandate` (Fornitore: rappresentante autorizzato di un fabbricante extra UE) — Agire in base a un mandato scritto del fabbricante che copra compiti specifici con riguardo agli obblighi del fabbricante ai sensi del regolamento; se il fabbricante non è stabilito nell’Unione e Lei immette i pneumatici sul mercato dell’Unione, Lei è il fornitore e per tali pneumatici è soggetto agli obblighi degli articoli 4 e 5. [Art. 3, points (14) and (15)]
- `tlr-oth-act-under-mandate` (Fornitore: rappresentante autorizzato di un fabbricante extra UE) — Agire in base a un mandato scritto del fabbricante che copra compiti specifici con riguardo agli obblighi del fabbricante ai sensi del regolamento. [Art. 3, point (14)]
- `tlr-oth-supplier-when-placing` (Fornitore: rappresentante autorizzato di un fabbricante extra UE) — Se il fabbricante non è stabilito nell’Unione e Lei immette i pneumatici sul mercato dell’Unione, Lei è il fornitore e per tali pneumatici è soggetto agli obblighi degli articoli 4 e 5. [Art. 3, point (15)]
- `tlr-oth-register-tyre-types` (Fornitore: rappresentante autorizzato di un fabbricante extra UE) — Registrare i tipi di pneumatici nella banca dati dei prodotti con la Sua identificazione di fornitore, indicando nella parte pubblica il nome commerciale o marchio, l’indirizzo, i recapiti e l’identificazione legale, e mantenere completa la parte relativa alla conformità con i protocolli di prova, i parametri misurati e i calcoli. [Art. 5(1) and Annex VII]
- `tlr-oth-submit-values-used` (Fornitore: rappresentante autorizzato di un fabbricante extra UE) — Presentare all’autorità nazionale competente, prima dell’immissione dei tipi di pneumatici sul mercato, i valori usati per determinare le classi, le eventuali informazioni supplementari sulle prestazioni dichiarate e l’etichetta, e rispondere alle richieste di ulteriori informazioni delle autorità di omologazione e di vigilanza del mercato. [Art. 4(5) and Art. 5(5)]
- `tlr-oth-submit-values-label` (Fornitore: rappresentante autorizzato di un fabbricante extra UE) — Presentare all’autorità nazionale competente, prima dell’immissione dei tipi di pneumatici sul mercato, i valori usati per determinare le classi, le eventuali informazioni supplementari sulle prestazioni dichiarate e l’etichetta. [Art. 4(5)]
- `tlr-oth-provide-information-request` (Fornitore: rappresentante autorizzato di un fabbricante extra UE) — Rispondere alle richieste di ulteriori informazioni delle autorità di omologazione e di vigilanza del mercato. [Art. 5(5)]
- `tlr-oth-make-technical-documentation` (Fornitore: rappresentante autorizzato di un fabbricante extra UE) — Mettere a disposizione la documentazione tecnica, su richiesta, delle autorità di altri Stati membri o degli organismi accreditati nazionali competenti, collaborare con le autorità di vigilanza del mercato e adottare immediatamente provvedimenti per porre rimedio alla non conformità di cui si è responsabili. [Art. 4(7) and (8)]
- `tlr-dist-point-sale-make` (Distributore di pneumatici: grossista, rivenditore, officina o negozio online) — Nel punto vendita, assicurarsi che i pneumatici esposti rechino l’etichetta adesiva del fornitore conforme all’allegato II in posizione chiaramente visibile e leggibile per intero e che la scheda informativa sul prodotto sia disponibile, anche in forma stampata su richiesta; per un pneumatico che fa parte di un lotto di pneumatici identici, mostrare l’etichetta stampata all’utilizzatore finale prima della vendita ed esporla chiaramente in prossimità del pneumatico, con la scheda informativa sul prodotto disponibile. [Art. 6(1), points (a) and (b)]
- `tlr-dist-normal-situation-workshop` (Distributore di pneumatici: grossista, rivenditore, officina o negozio online) — Quando i pneumatici offerti in vendita non sono visibili all’utilizzatore finale al momento della vendita, situazione normale in un’officina o in un negozio basato su un magazzino, consegnare all’utilizzatore finale una copia dell’etichetta dei pneumatici prima della vendita. [Art. 6(4)]
- `tlr-dist-display-tyre-label` (Distributore di pneumatici: grossista, rivenditore, officina o negozio online) — Per i pneumatici venduti od offerti in vendita su internet, mostrare l’etichetta dei pneumatici in prossimità dell’indicazione del prezzo, chiaramente visibile e leggibile e in dimensioni proporzionate a quelle specificate al punto 2.1 dell’allegato II, e rendere accessibile la scheda informativa sul prodotto; è ammessa una visualizzazione annidata dell’etichetta per uno specifico tipo di pneumatico. [Art. 6(7)]
- `tlr-dist-paper-based-distance-selling` (Distributore di pneumatici: grossista, rivenditore, officina o negozio online) — Nella vendita a distanza cartacea mostrare l’etichetta dei pneumatici e dare agli utilizzatori finali accesso alla scheda informativa sul prodotto tramite un sito web ad accesso libero e, su richiesta, in forma stampata; nella vendita a distanza tramite telemarketing comunicare agli utilizzatori finali la classe di ciascun parametro dell’etichetta e informarli che possono accedere all’etichetta e alla scheda informativa sul prodotto tramite un sito web ad accesso libero e chiedendone una copia stampata. [Art. 6(5) and (6)]
- `tlr-dist-show-tyre-label` (Distributore di pneumatici: grossista, rivenditore, officina o negozio online) — Mostrare l’etichetta dei pneumatici in qualsiasi pubblicità visiva relativa a uno specifico tipo di pneumatico, e in prossimità dell’indicazione del prezzo quando la pubblicità indica un prezzo, con visualizzazione annidata ammessa per le pubblicità visive su internet; mostrare l’etichetta dei pneumatici e includere le informazioni dell’allegato IV in qualsiasi materiale promozionale tecnico relativo a uno specifico tipo di pneumatico. [Art. 6(2) and (3), and Annex IV]
- `tlr-dist-publish-website-statement` (Distributore di pneumatici: grossista, rivenditore, officina o negozio online) — Ove pertinente, pubblicare sul Suo sito web l’avvertenza che i pneumatici con aderenza sul ghiaccio sono progettati specificamente per fondi stradali coperti di ghiaccio e neve compatta, dovrebbero essere usati solo in condizioni climatiche molto severe e possono offrire prestazioni non ottimali in condizioni meno severe, in particolare in termini di aderenza sul bagnato, manovrabilità e usura. [Annex IV, point 4]
- `tlr-dist-expect-routine-hoc` (Distributore di pneumatici: grossista, rivenditore, officina o negozio online) — Attendersi ispezioni di routine e ad hoc nel Suo punto vendita: gli Stati membri devono garantire che le loro autorità di vigilanza del mercato gestiscano un tale sistema di ispezioni ai sensi del regolamento (UE) 2019/1020, e la strategia nazionale di vigilanza del mercato deve comprendere azioni per far rispettare efficacemente l’etichettatura dei pneumatici. [Art. 11(4) and Art. 12(3)]
- `tlr-trd-provide-end-user-sale` (Fornitore di veicoli e distributore di veicoli che vendono veicoli nuovi) — Quando un utilizzatore finale intende acquistare un veicolo nuovo, fornirgli prima della vendita l’etichetta dei pneumatici offerti con il veicolo o montati su di esso, insieme all’eventuale materiale promozionale tecnico pertinente, e assicurare che la scheda informativa sul prodotto sia disponibile. [Art. 7]
- `tlr-trd-obtain-labels-product` (Fornitore di veicoli e distributore di veicoli che vendono veicoli nuovi) — Ottenere dal fornitore dei pneumatici le etichette e le schede informative sul prodotto di ogni opzione di pneumatico che si offre con un veicolo, la cui scheda nella banca dati contiene l’etichetta in formato elettronico e i parametri della scheda, così che l’utilizzatore finale possa confrontare le opzioni prima di scegliere. [Art. 5(1) and Annex VII, point 1]
- `tlr-trd-tyre-shop-workshop` (Fornitore di veicoli e distributore di veicoli che vendono veicoli nuovi) — Se si vendono anche pneumatici separatamente, come negozio di pneumatici o officina annessa al concessionario, per tali vendite si è distributori e si applicano integralmente gli obblighi dell’articolo 6, compresa l’esposizione nel punto vendita, la copia dell’etichetta quando i pneumatici non sono visibili e la visualizzazione in prossimità del prezzo online. [Art. 3, point (16), and Art. 6]
- `tlr-trd-treat-tyre-label` (Fornitore di veicoli e distributore di veicoli che vendono veicoli nuovi) — Trattare l’etichetta dei pneumatici come le altre informazioni precontrattuali che si devono fornire: l’obbligo sussiste prima della vendita e nei confronti dell’utilizzatore finale, definito come il consumatore, il gestore di flotte o l’impresa di trasporto su strada che acquista o si prevede che acquisti un pneumatico. [Art. 3, point (19), and Art. 7]
- `tlr-omp-enable-display-tyre` (Prestatore di servizi di hosting il cui sito è usato per vendere pneumatici) — Se si consente la vendita di pneumatici attraverso il proprio sito internet, consentire la visualizzazione dell’etichetta dei pneumatici e della scheda informativa sul prodotto fornite dal fornitore in prossimità dell’indicazione del prezzo; la possibilità tecnica deve esistere, per cui un modello di inserzione che non può recare l’etichetta è di per sé la non conformità. [Art. 8]
- `tlr-omp-inform-distributor-selling` (Prestatore di servizi di hosting il cui sito è usato per vendere pneumatici) — Informare il distributore che vende attraverso il proprio sito dell’obbligo di mostrare l’etichetta dei pneumatici e la scheda informativa sul prodotto. [Art. 8]
- `tlr-omp-read-reference-article` (Prestatore di servizi di hosting il cui sito è usato per vendere pneumatici) — Intendere il riferimento dell’articolo 8 a un prestatore di servizi ai sensi dell’articolo 14 della direttiva 2000/31/CE come un riferimento all’articolo 6 del regolamento (UE) 2022/2065, il regolamento sui servizi digitali, che ha soppresso gli articoli da 12 a 15 di tale direttiva e si applica dal 17 febbraio 2024. [Art. 89 and Art. 93(2)]
- `tlr-omp-distributor-meaning-article` (Prestatore di servizi di hosting il cui sito è usato per vendere pneumatici) — Se si fa più che ospitare e si mettono effettivamente pneumatici a disposizione sul mercato, si è distributori ai sensi dell’articolo 3, punto 16, e si applicano integralmente alle proprie inserzioni gli obblighi dell’articolo 6, compresa l’etichetta in prossimità dell’indicazione del prezzo e la scheda informativa sul prodotto accessibile. [Art. 3, point (16), and Art. 6(7)]

## Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le norme sulle sanzioni e sui meccanismi di applicazione relative alle violazioni del regolamento e degli atti delegati adottati in base ad esso e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l’attuazione; le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive, e gli Stati membri dovevano notificare tali norme alla Commissione entro il 1° maggio 2021 e devono notificare senza indugio ogni modifica successiva. Le autorità di vigilanza del mercato possono inoltre recuperare i costi dell’esame dei documenti e delle prove fisiche sul prodotto da un fornitore che non si conforma e agire con i poteri del regolamento (UE) 2019/1020, che si applica ai pneumatici interessati: richiedere documenti e informazioni sulla catena di fornitura, ispezionare e provare i prodotti, esigere misure correttive, vietare la messa a disposizione di un prodotto e farlo ritirare, richiamare o distruggere. L’articolo 11, paragrafo 1, vieta agli Stati membri di ostacolare l’immissione sul mercato o la messa in servizio di pneumatici conformi, e l’articolo 11, paragrafo 2, limita gli incentivi nazionali ai pneumatici di classe A o B per la resistenza al rotolamento o l’aderenza sul bagnato, salvo le misure di tassazione e le misure fiscali. In Danimarca la legge sui prodotti (LBK n. 22 dell’8 gennaio 2026) elenca il regolamento come settore di prodotto n. 33 e ne fa un regolamento sui prodotti che l’autorità di controllo fa rispettare: l’autorità può disporre un divieto temporaneo di consegna, commercializzazione, esposizione o altra messa a disposizione quando un prodotto può presentare un rischio, ordinare a chiunque abbia immesso un prodotto sul mercato o sia stato un anello della sua vendita di avvisare gli utenti dei rischi, di porre fine al marketing ingannevole, di porre rimedio alla non conformità, di interrompere le vendite o la consegna, di ritirare il prodotto in modo effettivo e immediato, di richiamarlo dagli utenti o di distruggerlo in sicurezza, emettere avvertimenti e vietare l’immissione sul mercato, la messa a disposizione, la consegna o la messa in servizio. Un pneumatico non conforme al regolamento pone l’operatore economico in violazione del § 5, comma 1, n. 2, della legge sui prodotti, che impone ai prodotti di essere conformi ai regolamenti sui prodotti e che il § 3 a non disattiva per i prodotti connessi alla circolazione stradale. Tale violazione è punita ai sensi del § 37, comma 1, n. 1, con una sanzione pecuniaria, salvo che altre norme prevedano una pena più severa, e la pena può arrivare alla reclusione fino a 2 anni in presenza di circostanze aggravanti, cioè pericolo per la sicurezza o la salute, un incidente con lesioni gravi o morte, reiterazione o violazione sistematica a scopo di lucro, poiché l’etichettatura dei pneumatici è il settore di prodotto n. 33, compreso nella fascia a cui si applica l’aggravamento. L’inosservanza delle decisioni dell’autorità e l’elusione del suo controllo sono punite con la stessa scala. Le imprese possono essere ritenute penalmente responsabili ai sensi del capitolo 5 del codice penale. La legge consente inoltre al ministro per le imprese di stabilire con decreto le sanzioni per i regolamenti sui prodotti, ma il § 3 a esclude l’applicazione di tale potere ai prodotti connessi alla circolazione stradale e non è stato adottato alcun decreto di questo tipo per l’etichettatura dei pneumatici.

## Lista di controllo

1. Verificare che il pneumatico sia un pneumatico C1, C2 o C3 e non rientri nelle otto esclusioni dell’articolo 2, paragrafo 2: professionale fuoristrada, solo per veicoli anteriori a ottobre 1990, scorta temporanea di tipo T, indice di velocità inferiore a 80 km/h, diametro nominale del cerchio pari o inferiore a 254 mm o pari o superiore a 635 mm, chiodato o con altri dispositivi di trazione, solo per competizioni e di seconda mano non importato da un paese terzo (articolo 2).
2. Stabilire il proprio ruolo per ciascun pneumatico: fornitore se si è un fabbricante dell’UE, il rappresentante autorizzato di un fabbricante extra UE o un importatore che immette pneumatici sul mercato dell’Unione, distributore se li si mette a disposizione più avanti nella catena, fornitore o distributore di veicoli quando i pneumatici accompagnano un veicolo nuovo, o prestatore di servizi di hosting quando altri vendono attraverso il proprio sito (articolo 3, punti da 12 a 16, e articoli da 6 a 8).
3. Provare e classificare ogni tipo di pneumatico secondo l’allegato I con i metodi del regolamento UNECE n. 117 e l’allineamento di laboratorio dell’allegato V per la resistenza al rotolamento, e registrare la classe di consumo di carburante da A a E, la classe di aderenza sul bagnato da A a E, il valore di rumorosità in dB(A) e la relativa classe da A a C, nonché se il pneumatico soddisfa i valori dell’indice di aderenza sulla neve e sul ghiaccio (articolo 9 e allegati I e V).
4. Produrre l’etichetta dell’allegato II per ciascun tipo di pneumatico: codice QR, nome commerciale o marchio, identificativo del tipo di pneumatico, designazione della dimensione con indice di capacità di carico e simbolo della categoria di velocità, classe del pneumatico, blocchi di consumo di carburante e aderenza sul bagnato, blocco della rumorosità, pittogrammi della neve e del ghiaccio ove applicabili e numero di serie 2020/740, in formato minimo di 75 mm per 110 mm, con i caratteri e i colori specificati (allegato II).
5. Redigere la scheda informativa sul prodotto dell’allegato III con i nomi commerciali del fornitore e del fabbricante, l’identificativo del tipo di pneumatico, la designazione della dimensione, le tre classi e il valore di rumorosità, le indicazioni su neve e ghiaccio e le date di inizio e, una volta nota, di fine produzione del tipo di pneumatico in settimana e anno (allegato III).
6. Inserire le informazioni pubbliche e di conformità dell’allegato VII nella banca dati dei prodotti prima di immettere il tipo di pneumatico sul mercato, registrare come nuovo tipo un tipo di pneumatico modificato, annotare quando si cessa di immetterlo sul mercato e conservare le informazioni di conformità per cinque anni dopo l’ultima unità (articolo 5 e allegato VII).
7. Presentare i valori, le informazioni supplementari sulle prestazioni dichiarate e l’etichetta all’autorità nazionale competente prima dell’immissione sul mercato e tenere disponibile una copia elettronica della documentazione tecnica entro 10 giorni lavorativi da una richiesta fino a quando non esista la scheda nella banca dati (articolo 4, paragrafo 5, e articolo 5, paragrafo 4).
8. Predisporre la catena di esposizione: etichetta adesiva o etichetta di lotto in ogni punto vendita, copia dell’etichetta all’acquirente quando i pneumatici non sono visibili, etichetta in prossimità del prezzo nelle inserzioni online e nella vendita a distanza cartacea, classi comunicate a voce nel telemarketing, etichetta nella pubblicità visiva e informazioni dell’allegato IV nel materiale promozionale tecnico (articoli 4, 6 e 7 e allegato IV).
9. Pubblicare i contenuti dell’allegato IV sul sito web, il link alla pagina web della Commissione, la spiegazione dei pittogrammi, l’avvertenza sul comportamento del conducente e, ove pertinente, l’avvertenza sull’aderenza sul ghiaccio, e rimuovere qualsiasi etichetta, marchio o scritta che possa indurre in errore sui parametri dell’allegato I o imitare l’etichetta UE dei pneumatici (articolo 4, paragrafi 9 e 10, e allegato IV, punti 3 e 4).

## Domande

### Da quando si applica il regolamento sull’etichettatura dei pneumatici e che cosa ha sostituito?

Il regolamento (UE) 2020/740 è stato adottato il 25 maggio 2020, pubblicato nella Gazzetta ufficiale il 5 giugno 2020 ed è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione, il 25 giugno 2020. Si applica dal 1° maggio 2021 e nella stessa data ha abrogato il regolamento (CE) n. 1222/2009, il primo regolamento UE sull’etichettatura dei pneumatici, in vigore dal 1° novembre 2012; i riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al regolamento (UE) 2020/740 e si leggono secondo la tavola di concordanza del suo allegato VIII. Non esiste alcuna norma transitoria che mantenga in vita le vecchie etichette: l’obbligo di banca dati dell’articolo 5, paragrafo 1, decorre dal 1° maggio 2021 per i pneumatici prodotti dopo tale data, i pneumatici prodotti tra il 25 giugno 2020 e il 30 aprile 2021 dovevano essere inseriti entro il 30 novembre 2021 e i pneumatici immessi sul mercato prima del 25 giugno 2020 potevano essere inseriti volontariamente. Il regolamento non è mai stato modificato; tre rettifiche sono integrate nel testo consolidato e una proposta della Commissione del 24 giugno 2026 di modificarlo non è ancora diritto vigente.

### Quali pneumatici sono coperti e quali sono esenti?

Il regolamento copre i pneumatici C1, C2 e C3 immessi sul mercato, le classi di cui all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 661/2009, lette dal 6 luglio 2022 rispetto al regolamento (UE) 2019/2144: C1 per autovetture, furgoni e rimorchi leggeri, C2 e C3 per autobus, autocarri e rimorchi pesanti, distinti in base all’indice di capacità di carico e al simbolo della categoria di velocità. L’articolo 2, paragrafo 2, esclude otto gruppi: i pneumatici professionali fuoristrada, i pneumatici progettati solo per veicoli immatricolati per la prima volta prima del 1° ottobre 1990, i pneumatici di scorta per uso temporaneo di tipo T, i pneumatici con indice di velocità inferiore a 80 km/h, i pneumatici con diametro nominale del cerchio pari o inferiore a 254 mm o pari o superiore a 635 mm, i pneumatici con dispositivi supplementari di trazione come i chiodi, i pneumatici progettati solo per veicoli da competizione e i pneumatici di seconda mano, salvo se importati da un paese terzo. I pneumatici ricostruiti rientrano nel campo di applicazione, ma i loro requisiti decorrono solo quando la Commissione li introdurrà con atto delegato una volta disponibile un metodo di prova adeguato, il che non è avvenuto.

### Che cosa indica esattamente l’etichetta UE dei pneumatici?

La parte superiore riporta il codice QR, il nome commerciale o il marchio del fornitore, l’identificativo del tipo di pneumatico, la designazione della dimensione del pneumatico con indice di capacità di carico e simbolo della categoria di velocità ai sensi del regolamento UNECE n. 30 o n. 54, la classe del pneumatico C1, C2 o C3, nonché i pittogrammi di consumo di carburante e di aderenza sul bagnato con le relative scale da A a E e la classe del pneumatico. La parte inferiore riporta il pittogramma della rumorosità di rotolamento esterno, il valore in dB(A) arrotondato al numero intero più vicino e la classe di rumorosità sull’intervallo da A a C, il pittogramma di aderenza sulla neve del fiocco di neve su montagna a tre picchi se il pneumatico soddisfa i valori dell’indice di aderenza sulla neve del regolamento UNECE n. 117, il pittogramma di aderenza sul ghiaccio se soddisfa i pertinenti valori dell’indice di aderenza sul ghiaccio e il numero di serie 2020/740. L’etichetta misura almeno 75 mm di larghezza e 110 mm di altezza, su sfondo bianco al 100 %, con caratteri Verdana e Calibri e con i colori CMYK, i contorni delle frecce e le dimensioni dei pittogrammi stabiliti nell’allegato II, punto 2.2, corretti dalla rettifica del 28 ottobre 2021.

### Che cos’è la registrazione in EPREL e chi deve effettuarla?

La banca dati dei prodotti è il registro europeo dei prodotti per l’etichettatura energetica istituito dall’articolo 12 del regolamento (UE) 2017/1369, che il presente regolamento ha modificato in modo che la banca dati sostenga anche la vigilanza del mercato sull’etichettatura dei pneumatici. Il fornitore, cioè il fabbricante dell’UE, il rappresentante autorizzato di un fabbricante extra UE o l’importatore che immette il pneumatico sul mercato dell’Unione, deve inserire le informazioni dell’allegato VII prima di immettere sul mercato un pneumatico prodotto dopo il 1° maggio 2021: la parte pubblica contiene l’identificazione, l’identificativo del tipo di pneumatico, l’etichetta in formato elettronico, le classi e i parametri della scheda, mentre la parte relativa alla conformità contiene gli identificativi dei tipi di pneumatici equivalenti, una descrizione con dimensioni, indice di carico e indice di velocità, i protocolli di prova, le eventuali precauzioni particolari, i parametri tecnici misurati e i calcoli. Una modifica rilevante per l’etichetta o per la scheda informativa sul prodotto crea un nuovo tipo di pneumatico, la cessazione dell’immissione sul mercato deve essere registrata e le informazioni di conformità si conservano per cinque anni dopo l’ultima unità. Il codice QR sull’etichetta rinvia alla scheda del pneumatico. I distributori e i concessionari di veicoli non registrano nulla.

### Come si deve mostrare l’etichetta in un negozio, in un’officina e in un’inserzione online?

Nel punto vendita il pneumatico deve recare l’etichetta adesiva del fornitore in posizione chiaramente visibile e leggibile per intero, con la scheda informativa sul prodotto disponibile, oppure, per un pneumatico di un lotto di pneumatici identici, l’etichetta stampata del lotto deve essere mostrata all’utilizzatore finale ed esposta chiaramente in prossimità del pneumatico. Quando i pneumatici offerti non sono visibili all’utilizzatore finale al momento della vendita, come avviene normalmente in un’officina, il distributore gli consegna una copia dell’etichetta prima della vendita. Per le vendite su internet l’etichetta va in prossimità dell’indicazione del prezzo, chiaramente visibile, leggibile e proporzionata alla dimensione dell’allegato II, con la scheda informativa sul prodotto accessibile e visualizzazione annidata ammessa; la vendita a distanza cartacea mostra l’etichetta e rinvia a un sito web ad accesso libero per la scheda; il telemarketing richiede di comunicare a voce le classi e di offrire il sito web e la copia stampata. Le pubblicità visive relative a uno specifico tipo di pneumatico devono mostrare l’etichetta, e in prossimità del prezzo quando questo è indicato.

### Come verificano le autorità un’etichetta dei pneumatici e quali tolleranze si applicano?

Gli Stati membri applicano la procedura di verifica dell’allegato VI per ciascuno dei parametri dell’allegato I. Si prova dapprima un solo pneumatico o una sola serie di pneumatici; se i valori misurati soddisfano le classi dichiarate o il valore di rumorosità dichiarato entro le tolleranze di verifica, l’etichetta è considerata conforme, e in caso contrario si provano altri tre pneumatici o serie di pneumatici e se ne usa la media. Quando le classi o i valori derivano dai risultati delle prove di omologazione ai sensi del regolamento (CE) n. 661/2009 o del regolamento UNECE n. 117, gli Stati membri possono usare i dati di misurazione delle prove di conformità della produzione ai sensi del regolamento (UE) 2018/858. Le tolleranze sono le seguenti: il coefficiente di resistenza al rotolamento allineato non deve superare il limite superiore della classe dichiarata di oltre 0,3 N per kN; la rumorosità di rotolamento esterno misurata non deve superare il valore dichiarato N di oltre 1 dB(A); l’indice di aderenza sul bagnato misurato non deve essere inferiore al limite inferiore della classe dichiarata; e i valori di aderenza sulla neve e sul ghiaccio misurati non devono essere inferiori agli indici minimi. Le autorità possono recuperare dal fornitore non conforme i costi dell’esame dei documenti e delle prove fisiche.

### Chi fa rispettare l’etichettatura dei pneumatici in Danimarca?

Il regolamento è direttamente applicabile, per cui non esiste alcun decreto danese che lo riproduca. La legge sui prodotti, lov om produkter og markedsovervågning, consolidata come LBK n. 22 dell’8 gennaio 2026, elenca nel § 2 il regolamento (UE) 2020/740 come settore di prodotto n. 33 e il regolamento (CE) n. 1222/2009, abrogato, come n. 32; entrambi sono regolamenti sui prodotti ai sensi del § 4, n. 5, e prodotti connessi alla circolazione stradale ai sensi del § 4, n. 6. Due autorità danesi si dividono i compiti, e quale delle due si debba interpellare dipende dalla disposizione. Per l’articolo 4, paragrafo 5, e l’articolo 11, paragrafo 3, cioè la presentazione dei valori dichiarati e dell’etichetta prima dell’immissione di un pneumatico sul mercato e la loro verifica, il destinatario danese è la Færdselsstyrelsen, che è l’autorità di omologazione dei veicoli e delle loro parti ai sensi della legge sull’omologazione e sull’ispezione dei veicoli e del decreto (bekendtgørelse) n. 787 del 18 giugno 2025, e quindi un’autorità nazionale ai sensi dell’articolo 3, punto 37, del regolamento (UE) 2018/858. Tali articoli si rivolgono a un’autorità nazionale competente, che definiscono rinviando alla nozione di «autorità nazionale» dell’articolo 3, punto 37, del regolamento (UE) 2018/858: un’autorità di omologazione o qualsiasi altra autorità coinvolta e responsabile della vigilanza del mercato, del controllo alle frontiere o dell’immatricolazione in uno Stato membro per quanto riguarda veicoli, sistemi, componenti, entità tecniche indipendenti, parti o equipaggiamenti; l’aggettivo «competente» è proprio di questo regolamento, e il regolamento (UE) 2018/858 non definisce un’«autorità nazionale competente». Per la vigilanza generale del mercato e per le sanzioni, l’autorità di controllo ai sensi del § 9, comma 1, della legge sui prodotti è l’Erhvervsstyrelsen, tramite il suo dipartimento Markedsovervågning, che prosegue dal gennaio 2026 i compiti della Sikkerhedsstyrelsen. Il § 9, comma 2, non la sostituisce in questo caso: sposta il controllo solo quando altre norme stabiliscono regole sulla prevenzione di rischi specifici, e un’etichetta dei pneumatici è un obbligo di informazione, non una regola sui rischi. Il potere del ministro dei trasporti, previsto dal § 8 c, di stabilire regole sul controllo dei requisiti di etichettatura dei prodotti connessi alla circolazione stradale è esercitato dalla Færdselsstyrelsen, ma nessun decreto adottato ai sensi di tale paragrafo riguarda l’etichettatura dei pneumatici, per cui il potere non è utilizzato. Nella pratica la Færdselsstyrelsen pubblica le indicazioni danesi sull’etichetta dei pneumatici ed è il primo interlocutore naturale. Gli strumenti sono il divieto temporaneo previsto dalla legge sui prodotti, gli ordini di avvisare, porre rimedio, interrompere le vendite, ritirare, richiamare o distruggere, gli avvertimenti, i divieti e le sanzioni pecuniarie che in presenza di circostanze aggravanti arrivano fino alla reclusione di 2 anni.

### Che cosa propone di cambiare la Commissione?

Il 24 giugno 2026 la Commissione ha adottato il COM(2026) 565 definitivo, una proposta di modifica del regolamento (UE) 2017/1369 e del regolamento (UE) 2020/740 in materia di semplificazione e migliore uso delle opzioni digitali per l’etichettatura energetica e dei pneumatici, insieme alle relazioni di attuazione richieste dall’articolo 19 del regolamento sull’etichettatura energetica e dall’articolo 15 del presente regolamento. Per i pneumatici la proposta definirebbe all’articolo 3 l’EPREL, l’installatore di pneumatici e la visualizzazione annidata, consentirebbe un’unica etichetta per lotto di due o più pneumatici identici, imporrebbe di inserire in EPREL le informazioni degli allegati III e VII, fornendo un link insieme all’etichetta, estenderebbe gli obblighi dei distributori agli installatori di pneumatici, richiederebbe il numero di registrazione EPREL o un link o codice QR in tutte le offerte di pneumatici, nelle pubblicità visive e nelle fatture, consentirebbe un formato semplificato di etichetta annidata in cataloghi e materiale promozionale tecnico, sopprimerebbe l’articolo distinto sui concessionari di veicoli e i paragrafi sulla vendita a distanza cartacea e tramite telemarketing e consentirebbe alla Commissione di modificare con atto delegato tutti gli allegati tecnici. È una proposta nell’ambito della procedura legislativa ordinaria e non cambia nulla finché non sarà adottata e pubblicata.

## Che cosa è cambiato

- 2026-09-13 (guidance): **Guida ricostruita sul modello SPEC-62 a partire dal testo consolidato** — La guida è stata riscritta a partire dal testo consolidato del regolamento (UE) 2020/740 del 5 giugno 2020, dal regolamento (CE) n. 1222/2009, dal regolamento (UE) 2019/1020, dal regolamento (UE) 2019/2144, dal regolamento (CE) n. 661/2009, dal regolamento (UE) 2018/858, dal regolamento (UE) 2022/2065, dalla legge danese sui prodotti e dal decreto di delega alla Færdselsstyrelsen: le otto esclusioni dell’articolo 2, paragrafo 2, le scale da A a E e da A a C con i valori limite di rumorosità di rotolamento, il contenuto e il formato dell’etichetta dell’allegato II, la scheda informativa sul prodotto dell’allegato III, i contenuti promozionali e del sito web dell’allegato IV, le tolleranze di verifica dell’allegato VI e i campi della banca dati dell’allegato VII sostituiscono il precedente riepilogo. Sono state apportate tre correzioni al testo precedente: i pneumatici ricostruiti rientrano nel campo di applicazione e non ne sono esclusi, con i relativi requisiti in attesa di un atto delegato; gli importatori sono fornitori soggetti a tutti gli obblighi degli articoli 4 e 5, non a un ruolo più leggero di sola verifica; e il pittogramma di aderenza sul ghiaccio non è limitato ai pneumatici C1 nel testo dispositivo. L’affermazione sulla vigilanza in Danimarca secondo cui la Sikkerhedsstyrelsen sarebbe l’autorità competente per l’etichettatura dei pneumatici è corretta secondo l’assetto attuale ai sensi della legge sui prodotti e del decreto di delega alla Færdselsstyrelsen.
- 2026-06-24 (guidance): **La Commissione propone di semplificare e digitalizzare l’etichetta dei pneumatici** — Il COM(2026) 565 definitivo modificherebbe il regolamento (UE) 2017/1369 e il regolamento (UE) 2020/740: definisce l’EPREL, l’installatore di pneumatici e la visualizzazione annidata, consente un’unica etichetta per lotto di due o più pneumatici identici, sposta nell’EPREL il contenuto della scheda dell’allegato III con un link accanto all’etichetta, estende gli obblighi dei distributori agli installatori di pneumatici, richiede il numero di registrazione EPREL o un link o codice QR in tutte le offerte, pubblicità visive e fatture, consente un’etichetta annidata semplificata in cataloghi e materiale promozionale, sopprime l’articolo sui concessionari di veicoli e i paragrafi sulla vendita a distanza cartacea e tramite telemarketing e attribuisce alla Commissione il potere di modificare con atto delegato tutti gli allegati tecnici. Con la proposta sono state adottate anche le relazioni di attuazione ai sensi dell’articolo 19 del regolamento sull’etichettatura energetica e dell’articolo 15 del presente regolamento. Nulla cambia finché la proposta non sarà adottata.
- 2024-02-17 (applies): **Il regolamento sui servizi digitali sostituisce la disposizione sull’hosting citata dall’articolo 8** — Il regolamento (UE) 2022/2065 si applica dal 17 febbraio 2024 e il suo articolo 89 sopprime gli articoli da 12 a 15 della direttiva 2000/31/CE, per cui il riferimento dell’articolo 8 a un prestatore di servizi di cui all’articolo 14 di tale direttiva si intende fatto all’articolo 6 del regolamento sui servizi digitali. La sostanza dell’obbligo di etichettatura dei pneumatici non cambia: il prestatore di servizi di hosting deve consentire la visualizzazione dell’etichetta e della scheda informativa sul prodotto in prossimità del prezzo e informare il distributore del relativo obbligo.
- 2022-07-06 (applies): **Regolamento (CE) n. 661/2009 abrogato; i riferimenti si intendono fatti al regolamento (UE) 2019/2144** — Il regolamento (UE) 2019/2144 si applica dal 6 luglio 2022 e abroga con effetto da tale data il regolamento (CE) n. 661/2009, con i riferimenti che si intendono fatti al nuovo regolamento. L’articolo 3, punto 1, del regolamento sull’etichettatura dei pneumatici cita ancora l’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento abrogato per le classi C1, C2 e C3 e l’allegato I, parte C, cita ancora la parte C del suo allegato II per i valori limite di rumorosità di rotolamento LV; entrambi si leggono rispetto al regolamento (UE) 2019/2144, e le disposizioni tecniche si trovano nel regolamento UNECE n. 117, al quale l’allegato I rinvia direttamente.
- 2022-06-26 (applies): **Il termine per i requisiti dei pneumatici ricostruiti scade senza un atto delegato** — L’articolo 13, paragrafo 2, imponeva alla Commissione di adottare entro il 26 giugno 2022 atti delegati che introducessero negli allegati requisiti informativi per i pneumatici ricostruiti, purché fosse disponibile un metodo di prova adeguato. Non è stato adottato alcun atto delegato di questo tipo e il regolamento non è mai stato modificato, per cui i pneumatici ricostruiti restano nel campo di applicazione dell’articolo 2, paragrafo 1, senza alcun obbligo di etichetta, scheda informativa sul prodotto o banca dati.
- 2021-11-30 (applies): **Termine per registrare i pneumatici prodotti tra il 25 giugno 2020 e il 30 aprile 2021** — Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, i fornitori dovevano inserire nella banca dati dei prodotti, entro il 30 novembre 2021, le informazioni dell’allegato VII per i pneumatici prodotti tra il 25 giugno 2020 e il 30 aprile 2021. I pneumatici immessi sul mercato prima del 25 giugno 2020 potevano essere inseriti volontariamente ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, e finché non esiste una scheda il fornitore deve mettere a disposizione una versione elettronica della documentazione tecnica entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta.
- 2021-10-28 (amendment): **La rettifica nella GU L 382 corregge le specifiche di formato dell’etichetta** — La rettifica corregge l’allegato II, punto 2.2: le dimensioni in punti dei caratteri Verdana e Calibri per il nome commerciale, l’identificativo del tipo di pneumatico, la classe del pneumatico, le lettere della scala e le lettere di classe, i contorni neri delle frecce del consumo di carburante e dell’aderenza sul bagnato, le dimensioni e lo spessore delle linee dei pittogrammi di consumo di carburante, aderenza sul bagnato, rumorosità di rotolamento esterno, aderenza sulla neve e aderenza sul ghiaccio, la presentazione dell’intervallo di classi di rumorosità da A a C sotto il pittogramma e la dimensione in punti del numero del regolamento. È integrata nel testo consolidato come C3 ed è l’unica rettifica che modifica l’aspetto che un’etichetta deve avere.
- 2021-05-01 (applies): **Si applica il regolamento (UE) 2020/740; regolamento (CE) n. 1222/2009 abrogato** — Dal 1° maggio 2021 si applicano gli obblighi relativi a etichetta, scheda informativa sul prodotto, punto vendita, vendita a distanza, pubblicità e materiale promozionale e i fornitori devono inserire le informazioni dell’allegato VII nella banca dati dei prodotti prima di immettere sul mercato un pneumatico prodotto dopo tale data. Il regolamento (CE) n. 1222/2009 è abrogato con effetto dalla stessa data e i riferimenti ad esso si intendono fatti al presente regolamento, da leggere con la tavola di concordanza dell’allegato VIII. Gli Stati membri dovevano notificare alla Commissione entro tale data le loro norme sulle sanzioni e sull’applicazione.
- 2021-04-30 (amendment): **La rettifica nella GU L 147 corregge il blocco del titolo** — La rettifica sostituisce il blocco del titolo dell’atto, che reca ora sotto il titolo la dicitura «Testo rilevante ai fini del SEE». È integrata nel testo consolidato come C2 e non modifica alcun obbligo.
- 2020-07-27 (amendment): **Prima rettifica pubblicata nella GU L 241** — EUR-Lex registra la rettifica del 27 luglio 2020 come correzione delle versioni linguistiche tedesca, inglese e italiana. Il testo consolidato la elenca nell’intestazione come C1 ma non reca alcun contrassegno C1 nel corpo inglese, per cui ciò che essa ha modificato nel testo inglese non è visibile nel consolidato.
- 2020-06-25 (in-force): **Entra in vigore il regolamento (UE) 2020/740** — Adottato il 25 maggio 2020 sulle basi giuridiche dell’articolo 114 e dell’articolo 194, paragrafo 2, TFUE e pubblicato nella GU L 177 del 5 giugno 2020, il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione. I suoi obblighi sono stati differiti al 1° maggio 2021 e da questa data i fornitori potevano inserire volontariamente nella banca dati dei prodotti i pneumatici già sul mercato.

## TLR in sintesi

Il regolamento sull’etichettatura dei pneumatici (TLR), formalmente regolamento (UE) 2020/740, dà agli acquirenti gli stessi tre dati classificati su ogni pneumatico venduto nell’UE. Istituisce un quadro per informazioni armonizzate sui parametri dei pneumatici mediante l’etichettatura, così che gli utilizzatori finali possano compiere una scelta informata all’acquisto dei pneumatici, al fine di aumentare la sicurezza, tutelare la salute e migliorare l’efficienza economica e ambientale del trasporto su strada promuovendo pneumatici efficienti in termini di consumo di carburante, di lunga durata, sicuri e a bassa rumorosità (art. 1). Si applica ai pneumatici C1, C2 e C3 immessi sul mercato (art. 2, par. 1), e l’utilizzatore finale è un consumatore, un gestore di flotte o un’impresa di trasporto su strada che acquista o si prevede che acquisti un pneumatico (art. 3, punto 19).

A differenza di una direttiva sulla marcatura CE, il TLR non riguarda la possibilità di vendere un pneumatico. Riguarda ciò che viene comunicato all’acquirente: l’etichetta dei pneumatici dell’allegato II, la scheda informativa sul prodotto dell’allegato III, l’inserimento nella banca dati dei prodotti dell’UE EPREL e il modo in cui le classi seguono il pneumatico nei negozi, nei siti web, nelle pubblicità e nei cataloghi. I requisiti tecnici di sicurezza del pneumatico si trovano altrove, nel quadro dell’omologazione dei veicoli e nel regolamento UNECE n. 117, al quale l’allegato I rinvia per i metodi di prova.

Il regolamento è entrato in vigore il 25 giugno 2020 e si applica dal 1° maggio 2021, giorno in cui ha abrogato il regolamento (CE) n. 1222/2009 (art. 17 e art. 18). Non è mai stato modificato. Nel testo consolidato sono registrate tre rettifiche: quella del 27 luglio 2020, che EUR-Lex registra come correzione delle versioni tedesca, inglese e italiana, quella del 30 aprile 2021, che ha corretto il blocco del titolo, e quella del 28 ottobre 2021, che ha corretto le specifiche di formato dell’allegato II relative all’etichetta stessa. Il 24 giugno 2026 la Commissione ha proposto di modificare il regolamento, ma tale proposta non è diritto vigente.

> **Testo ufficiale**
> Il regolamento è consultabile su EUR-Lex: [testo consolidato del 5 giugno 2020 (CELEX 02020R0740-20200605)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02020R0740-20200605), che incorpora le tre rettifiche; l’[atto originale (CELEX 32020R0740)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32020R0740) e la [pagina di informazioni sul documento](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32020R0740) registrano le rettifiche e l’abrogazione del regolamento (CE) n. 1222/2009.

## Campo di applicazione

Il regolamento si applica ai pneumatici C1, C2 e C3 immessi sul mercato (art. 2, par. 1). Si tratta delle classi dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 661/2009: la classe C1 è progettata principalmente per i veicoli M1, N1, O1 e O2, cioè autovetture, furgoni e rimorchi leggeri; la classe C2 è progettata principalmente per i veicoli M2, M3, N, O3 e O4 con indice di capacità di carico in singolo pari o inferiore a 121 e simbolo della categoria di velocità pari o superiore a N; la classe C3 è progettata principalmente per le stesse categorie di veicoli con indice di capacità di carico pari o inferiore a 121 e simbolo della categoria di velocità pari o inferiore a M, oppure con indice di capacità di carico pari o superiore a 122. Un pneumatico può rientrare in più di una classe se soddisfa i requisiti di ciascuna (regolamento (CE) n. 661/2009, art. 8). Tale regolamento è stato abrogato dal regolamento (UE) 2019/2144 con effetto dal 6 luglio 2022 e i riferimenti ad esso si intendono fatti a quest’ultimo. Il regolamento (UE) 2019/2144 non riprende esso stesso le definizioni delle classi C1, C2 e C3 né i valori limite di rumorosità di rotolamento, per cui, a leggerlo alla lettera, il rinvio punta ormai a disposizioni che non esistono più in alcun atto vigente dell’Unione. La lettura praticabile, e quella applicata dal settore, è che la sostanza sopravviva attraverso il regolamento UNECE n. 117, che il regolamento (UE) 2019/2144 rende obbligatorio tramite il proprio allegato II e al quale l’allegato I del presente regolamento rinvia direttamente per i metodi di prova, e che le definizioni delle classi e i valori limite del regolamento abrogato continuino a fornire il contenuto finché la Commissione non modificherà gli allegati con atto delegato ai sensi dell’articolo 13 (regolamento (UE) 2019/2144, art. 18, parr. 1 e 2, art. 19 e allegato II; art. 3, punto 1, allegato I, parte C, e art. 13).

Otto gruppi sono esclusi dall’articolo 2, paragrafo 2, lettere da a) a h): i pneumatici professionali fuoristrada, che sono pneumatici per uso speciale impiegati principalmente in condizioni fuoristrada difficili; i pneumatici progettati per essere montati solo su veicoli immatricolati per la prima volta prima del 1° ottobre 1990; i pneumatici di scorta per uso temporaneo di tipo T, progettati per essere usati a pressioni di gonfiaggio più elevate rispetto ai pneumatici standard e rinforzati; i pneumatici con indice di velocità inferiore a 80 km/h; i pneumatici il cui diametro nominale del cerchio non supera 254 mm o è pari o superiore a 635 mm; i pneumatici dotati di dispositivi supplementari per migliorare le caratteristiche di trazione, come i pneumatici chiodati; i pneumatici progettati solo per essere montati su veicoli destinati esclusivamente alle competizioni; e i pneumatici di seconda mano, salvo se importati da un paese terzo. Un pneumatico usato importato è quindi un prodotto soggetto a etichettatura completa, mentre lo stesso pneumatico scambiato all’interno dell’Unione non lo è.

I pneumatici ricostruiti, pneumatici usati rigenerati sostituendo il battistrada usurato con nuovo materiale, sono il caso particolare. Rientrano nel campo di applicazione, ma l’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, dispone che i relativi requisiti si applichino quando sarà disponibile un metodo di prova adeguato per misurarne le prestazioni in conformità all’articolo 13. L’articolo 13, paragrafo 2, imponeva alla Commissione di adottare atti delegati che introducessero requisiti informativi per i pneumatici ricostruiti entro il 26 giugno 2022, purché esistesse un tale metodo. Non è stato adottato alcun atto delegato, per cui nella pratica un pneumatico ricostruito oggi non reca alcuna etichetta, alcuna scheda informativa sul prodotto e non ha alcuna scheda nella banca dati, e l’obbligo decorrerà dal giorno in cui la Commissione lo introdurrà.

Gli obblighi gravano su quattro gruppi. Un fornitore è un fabbricante stabilito nell’Unione, un rappresentante autorizzato di un fabbricante non stabilito nell’Unione o un importatore che immette un prodotto sul mercato dell’Unione (art. 3, punto 15); le definizioni di fabbricante e di importatore sono mutuate dal regolamento (UE) 2019/1020 (art. 3, punti 12 e 13). Un distributore è chiunque nella catena di fornitura, diverso dal fornitore, metta un prodotto a disposizione sul mercato (art. 3, punto 16), il che comprende grossisti, negozi di pneumatici, officine e negozi online. I fornitori di veicoli e i distributori di veicoli hanno un obbligo proprio quando i pneumatici accompagnano un veicolo nuovo (art. 7). I prestatori di servizi di hosting che consentono la vendita di pneumatici attraverso il loro sito internet hanno uno stretto obbligo di messa a disposizione (art. 8). Il regolamento non contiene alcuna soglia dimensionale dell’impresa: un rivenditore di pneumatici con un solo negozio e una catena nazionale sono soggetti agli stessi obblighi dell’articolo 6.

## Che cosa si deve fare

### L’etichetta e le sue classi

L’etichetta dei pneumatici è un diagramma grafico, in forma stampata o elettronica, anche sotto forma di etichetta adesiva, recante simboli che informano gli utilizzatori finali sulle prestazioni di un pneumatico rispetto ai parametri dell’allegato I (art. 3, punto 5). La sua parte superiore riporta il codice QR, il nome commerciale o il marchio del fornitore, l’identificativo del tipo di pneumatico, la designazione della dimensione del pneumatico con indice di capacità di carico e simbolo della categoria di velocità ai sensi del regolamento UNECE n. 30 o n. 54, la classe del pneumatico C1, C2 o C3, nonché i pittogrammi di consumo di carburante e di aderenza sul bagnato con le relative scale e la classe del pneumatico. La parte inferiore riporta il pittogramma della rumorosità di rotolamento esterno, il valore in dB(A) arrotondato al numero intero più vicino e la classe di rumorosità, il pittogramma di aderenza sulla neve se il pneumatico soddisfa i valori minimi dell’indice di aderenza sulla neve del regolamento UNECE n. 117, il pittogramma di aderenza sul ghiaccio se soddisfa i pertinenti valori minimi dell’indice di aderenza sul ghiaccio e il numero di serie 2020/740 (allegato II, punti da 1.1 a 1.5).

Il consumo di carburante è classificato da A a E in base al coefficiente di resistenza al rotolamento in N per kN, misurato ai sensi dell’allegato 6 del regolamento UNECE n. 117 e allineato con la procedura di allineamento di laboratorio dell’allegato V. Le fasce variano in base alla classe di pneumatici: la classe A è pari o inferiore a 6,5 N per kN per C1, 5,5 per C2 e 4,0 per C3, e la classe E inizia rispettivamente a 10,6, 9,1 e 7,1. L’aderenza sul bagnato è classificata da A a E in base all’indice di aderenza sul bagnato G, calcolato come indice misurato G(T) meno 0,03 e misurato ai sensi dell’allegato 5 del regolamento UNECE n. 117: la classe A richiede G pari ad almeno 1,55 per C1, 1,40 per C2 e 1,25 per C3, e la classe E corrisponde a 1,09, 0,94 e 0,79 o meno. Quando un tipo di pneumatico appartiene a più di una classe di pneumatici, si usa la scala di classificazione della classe più elevata (allegato I, parti A e B).

La rumorosità di rotolamento esterno è sia un numero sia una classe. Il valore misurato N in dB(A) è calcolato ai sensi dell’allegato 3 del regolamento UNECE n. 117 e dichiarato in decibel, e la classe va da A a C rispetto al valore limite LV stabilito nell’allegato II, parte C, del regolamento (CE) n. 661/2009: classe A se N è pari o inferiore a LV meno 3, classe B se N è superiore a LV meno 3 e pari o inferiore a LV, e classe C se N è superiore a LV. Tali valori limite sono 70 dB(A) per i pneumatici C1 fino a 185 mm di larghezza nominale della sezione, 71 fino a 245 mm, 72 fino a 275 mm e 74 oltre, con 1 dB(A) in più per i pneumatici da neve, a carico extra o rinforzati; 72 dB(A) per i normali pneumatici C2 e 73 per i pneumatici C2 di trazione; e 73 e 75 dB(A) per i normali pneumatici C3 e per quelli di trazione, con 2 dB(A) in più per i pneumatici per uso speciale e per i pneumatici da neve della categoria C2 di trazione e 1 dB(A) per gli altri pneumatici da neve C2 e C3 (regolamento (CE) n. 661/2009, allegato II, parte C, punti 1.1 e 1.2).

L’aderenza sulla neve è provata ai sensi dell’allegato 7 del regolamento UNECE n. 117, e un pneumatico che soddisfa i valori minimi dell’indice di aderenza sulla neve è classificato come pneumatico per l’uso in condizioni nevose difficili e reca il pittogramma del fiocco di neve su montagna a tre picchi. L’aderenza sul ghiaccio è provata rispetto a metodi affidabili, accurati e riproducibili, comprese, ove opportuno, le norme internazionali, che riflettano lo stato dell’arte generalmente riconosciuto, e un pneumatico che soddisfa i pertinenti valori minimi dell’indice di aderenza sul ghiaccio reca il pittogramma di aderenza sul ghiaccio; il testo dispositivo non limita il pittogramma di aderenza sul ghiaccio ad alcuna classe di pneumatici (allegato I, parti D ed E).

Il formato è prescritto. L’etichetta misura almeno 75 mm di larghezza e 110 mm di altezza, stampata più grande solo in proporzione, su sfondo bianco al 100 %, con caratteri Verdana e Calibri, con i codici colore CMYK per il logo dell’UE, il logo energetico, le frecce del consumo di carburante da A a E da 100,0,100,0 per la classe A a 0,100,100,0 per la classe E e le frecce dell’aderenza sul bagnato da A a E da 100,60,0,0 a 30,0,0,0, e con dimensioni e spessori di linea specificati per ciascun pittogramma e per l’intervallo di classi di rumorosità da A a C centrato sotto l’altoparlante (allegato II, punto 2.2, come corretto il 28 ottobre 2021).

### Registrazione in EPREL e scheda informativa sul prodotto

Prima di immettere sul mercato un pneumatico prodotto dopo il 1° maggio 2021, il fornitore deve inserire le informazioni dell’allegato VII nella banca dati dei prodotti, il registro europeo dei prodotti per l’etichettatura energetica istituito dall’articolo 12 del regolamento (UE) 2017/1369 (art. 3, punto 10, e art. 5, par. 1). La parte pubblica contiene il nome commerciale o il marchio del fornitore, l’indirizzo, i recapiti e le altre informazioni di identificazione legale, l’identificativo del tipo di pneumatico, l’etichetta in formato elettronico, le classi e gli altri parametri dell’etichetta e i parametri della scheda informativa sul prodotto. La parte relativa alla conformità contiene gli identificativi dei tipi di pneumatici di tutti i tipi equivalenti già immessi sul mercato, una descrizione generale con dimensioni, indice di carico e indice di velocità sufficienti per un’identificazione inequivocabile, i protocolli di prova, di classificazione e di misurazione dei parametri dell’allegato I, eventuali precauzioni specifiche per il montaggio, l’installazione, la manutenzione o le prove, i parametri tecnici misurati e i calcoli effettuati con essi (allegato VII).

Ne derivano tre regole di gestione. Un pneumatico per il quale sono apportate modifiche rilevanti per l’etichetta o per la scheda informativa sul prodotto è un nuovo tipo di pneumatico. Il fornitore deve indicare nella banca dati quando ha cessato di immettere sul mercato unità di un tipo di pneumatico. Dopo l’immissione sul mercato dell’ultima unità, le informazioni della parte relativa alla conformità sono conservate per cinque anni (art. 5, parr. 6 e 7). I pneumatici prodotti tra il 25 giugno 2020 e il 30 aprile 2021 dovevano essere inseriti entro il 30 novembre 2021, i pneumatici immessi sul mercato prima del 25 giugno 2020 potevano essere inseriti volontariamente e, finché non esiste una scheda, il fornitore deve mettere a disposizione per l’ispezione una versione elettronica della documentazione tecnica entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta di un’autorità di vigilanza del mercato (art. 5, parr. 2, 3 e 4).

La scheda informativa sul prodotto è un documento standard, stampato o elettronico, incluso nell’opuscolo del prodotto o in altra documentazione fornita con il pneumatico. Riporta il nome commerciale o il marchio del fornitore e del fabbricante quando differiscono, l’identificativo del tipo di pneumatico, la designazione della dimensione con indice di capacità di carico e simbolo della categoria di velocità, la classe di consumo di carburante, la classe di aderenza sul bagnato, la classe e il valore in decibel della rumorosità di rotolamento esterno, l’indicazione se il pneumatico è destinato all’uso in condizioni nevose difficili, l’indicazione se è un pneumatico con aderenza sul ghiaccio e la data di inizio e, una volta nota, di fine produzione del tipo di pneumatico in due cifre per la settimana e due per l’anno (allegato III).

### Punto vendita, vendita a distanza e pubblicità

I fornitori devono corredare gratuitamente ogni pneumatico C1, C2 e C3 immesso sul mercato di un’etichetta adesiva individuale conforme all’allegato II e di una scheda informativa sul prodotto, oppure di un’etichetta stampata e di una scheda informativa sul prodotto per ogni lotto di uno o più pneumatici identici (art. 4, par. 1). I distributori devono poi far giungere tali informazioni all’acquirente.

Nel punto vendita, cioè in qualsiasi luogo in cui i pneumatici sono esposti o immagazzinati e offerti in vendita, compresi gli showroom automobilistici che offrono pneumatici singoli, i pneumatici esposti devono recare l’etichetta adesiva in posizione chiaramente visibile e leggibile per intero, con la scheda informativa sul prodotto disponibile, anche in forma stampata su richiesta; per un pneumatico di un lotto, l’etichetta stampata deve essere mostrata all’utilizzatore finale ed esposta chiaramente in prossimità del pneumatico prima della vendita (art. 3, punto 6, e art. 6, par. 1). Quando i pneumatici offerti in vendita non sono visibili all’utilizzatore finale al momento della vendita, situazione normale in un’officina, il distributore deve consegnare all’utilizzatore finale una copia dell’etichetta prima della vendita (art. 6, par. 4).

La vendita a distanza è coperta in tre forme. Per i pneumatici venduti od offerti su internet l’etichetta va in prossimità dell’indicazione del prezzo, chiaramente visibile, leggibile e proporzionata alla dimensione specificata al punto 2.1 dell’allegato II, con la scheda informativa sul prodotto accessibile; è ammessa una visualizzazione annidata, cioè un’interfaccia visiva in cui si raggiunge l’etichetta con un clic, un passaggio del mouse o un’espansione tattile (art. 4, par. 2, e art. 6, par. 7). La vendita a distanza cartacea deve mostrare l’etichetta e consentire agli utilizzatori finali di raggiungere la scheda informativa sul prodotto tramite un sito web ad accesso libero e di chiederne una copia stampata (art. 6, par. 5). Il telemarketing richiede che il distributore comunichi agli utilizzatori finali la classe di ciascun parametro dell’etichetta e li informi che l’etichetta e la scheda sono disponibili su un sito web ad accesso libero e, su richiesta, in forma stampata (art. 6, par. 6).

Qualsiasi pubblicità visiva relativa a uno specifico tipo di pneumatico deve mostrare l’etichetta dei pneumatici e, quando la pubblicità indica il prezzo, l’etichetta deve essere in prossimità dell’indicazione del prezzo; online è ammessa una visualizzazione annidata. Questo obbligo grava allo stesso modo su fornitori e distributori (art. 4, par. 3, e art. 6, par. 2).

Quando gli utilizzatori finali intendono acquistare un veicolo nuovo, i fornitori di veicoli e i distributori di veicoli devono fornire loro, prima della vendita, l’etichetta dei pneumatici offerti con il veicolo o montati su di esso e l’eventuale materiale promozionale tecnico pertinente, e assicurare che la scheda informativa sul prodotto sia disponibile (art. 7). Un prestatore di servizi di hosting che consente la vendita di pneumatici attraverso il proprio sito internet deve consentire la visualizzazione dell’etichetta e della scheda informativa sul prodotto in prossimità dell’indicazione del prezzo e informare il distributore dell’obbligo di visualizzazione (art. 8); dal 17 febbraio 2024 il riferimento all’articolo 14 della direttiva 2000/31/CE si intende fatto all’articolo 6 del regolamento (UE) 2022/2065.

### Materiale promozionale tecnico e avvertenze sul sito web

Il materiale promozionale tecnico è la documentazione, stampata o elettronica, prodotta da un fornitore per integrare il materiale pubblicitario con le informazioni dell’allegato IV (art. 3, punto 7). Quando riguarda uno specifico tipo di pneumatico, sia i fornitori sia i distributori devono mostrare l’etichetta di quel tipo e includere le informazioni dell’allegato IV (art. 4, par. 4, e art. 6, par. 3).

L’allegato IV stabilisce l’ordine e il livello di qualità: la classe di consumo di carburante come lettera da A a E, la classe di aderenza sul bagnato come lettera da A a E, la classe di rumorosità di rotolamento esterno e il valore misurato in dB, l’indicazione se il pneumatico è destinato all’uso in condizioni nevose difficili e l’indicazione se è un pneumatico con aderenza sul ghiaccio, facili da leggere e da comprendere, e indicando l’intervallo tra i tipi di pneumatici con prestazioni più basse e più elevate quando i tipi all’interno di una famiglia di pneumatici sono classificati diversamente in base alla dimensione o ad altre caratteristiche (allegato IV, punti 1 e 2).

I fornitori devono inoltre pubblicare sui loro siti web un link alla pertinente pagina web della Commissione dedicata al regolamento, una spiegazione dei pittogrammi dell’etichetta e un’avvertenza secondo cui i risparmi effettivi di carburante e la sicurezza stradale dipendono in larga misura dal comportamento del conducente, in particolare che la guida ecologica può ridurre sensibilmente il consumo di carburante, che la pressione dei pneumatici deve essere controllata regolarmente per ottimizzare l’efficienza in termini di consumo di carburante e l’aderenza sul bagnato e che le distanze di arresto vanno sempre rispettate. Fornitori e distributori devono, ove pertinente, pubblicare un’avvertenza secondo cui i pneumatici con aderenza sul ghiaccio sono progettati specificamente per fondi stradali coperti di ghiaccio e neve compatta, dovrebbero essere usati solo in condizioni climatiche molto severe e potrebbero offrire prestazioni non ottimali in condizioni meno severe, in particolare in termini di aderenza sul bagnato, manovrabilità e usura (allegato IV, punti 3 e 4).

### Obblighi per ruolo

I fornitori provano e classificano ogni tipo di pneumatico secondo l’allegato I, producono l’etichetta dell’allegato II e la scheda informativa sul prodotto dell’allegato III, corredano gratuitamente ogni pneumatico o lotto di tali documenti, inseriscono le informazioni dell’allegato VII in EPREL prima dell’immissione sul mercato, presentano preventivamente all’autorità nazionale competente i valori, le informazioni supplementari sulle prestazioni dichiarate e l’etichetta, tengono pronta la documentazione tecnica entro 10 giorni lavorativi fino a quando non esiste la scheda nella banca dati, mettono la documentazione a disposizione, su richiesta, delle autorità di altri Stati membri o di organismi accreditati, garantiscono l’esattezza di ogni etichetta e scheda, collaborano con le autorità di vigilanza del mercato e pongono immediatamente rimedio alla non conformità, e si astengono dal fornire o esporre etichette, marchi, simboli o scritte ingannevoli o etichette che imitino l’etichetta UE dei pneumatici (art. 4 e art. 5). Poiché un fornitore è un fabbricante dell’UE, un rappresentante autorizzato o un importatore, l’importatore è soggetto all’intero elenco, non a un ruolo più leggero di sola verifica.

I distributori espongono l’etichetta nel punto vendita, consegnano una copia quando i pneumatici non sono visibili, mostrano l’etichetta in prossimità del prezzo online e nella vendita a distanza cartacea, comunicano a voce le classi nel telemarketing, la mostrano nella pubblicità visiva e includono le informazioni dell’allegato IV nel materiale promozionale tecnico, e pubblicano l’avvertenza sull’aderenza sul ghiaccio ove pertinente (art. 6 e allegato IV). I fornitori di veicoli e i distributori di veicoli forniscono l’etichetta e il materiale promozionale tecnico e assicurano che la scheda sia disponibile prima della vendita di un veicolo nuovo (art. 7). I prestatori di servizi di hosting consentono la visualizzazione e informano il distributore (art. 8).

### Prove, verifica e tolleranze

Le informazioni fornite ai sensi degli articoli 4, 6 e 7 devono essere ottenute con i metodi di prova di cui all’allegato I e con la procedura di allineamento di laboratorio dell’allegato V per la resistenza al rotolamento (art. 9). Gli Stati membri applicano la procedura di verifica dell’allegato VI per ciascun parametro quando valutano se le classi dichiarate siano conformi (art. 10).

Ai sensi dell’allegato VI si prova dapprima un solo pneumatico o una sola serie di pneumatici; se i valori misurati soddisfano le classi dichiarate o il valore di rumorosità dichiarato entro le tolleranze di verifica, l’etichetta è considerata conforme, e in caso contrario si provano altri tre pneumatici o serie di pneumatici e se ne usa la media. Quando le classi o i valori derivano dai risultati delle prove di omologazione ai sensi del regolamento (CE) n. 661/2009 o del regolamento UNECE n. 117, gli Stati membri possono usare i dati di misurazione delle prove di conformità della produzione effettuate ai sensi del regolamento (UE) 2018/858, valutati rispetto alle stesse tolleranze. Le tolleranze sono le seguenti: il coefficiente di resistenza al rotolamento allineato non deve superare il limite superiore della classe dichiarata di oltre 0,3 N per kN; la rumorosità di rotolamento esterno misurata non deve superare il valore dichiarato N di oltre 1 dB(A); l’indice di aderenza sul bagnato misurato G(T) non deve scendere al di sotto del limite inferiore della classe dichiarata; e i valori di aderenza sulla neve e sul ghiaccio misurati non devono scendere al di sotto degli indici minimi (allegato VI).

## Controlli e sanzioni

Il regolamento (UE) 2019/1020 si applica ai pneumatici coperti dal regolamento e dagli atti delegati adottati in base ad esso (art. 12, par. 1). Gli Stati membri devono garantire che le loro autorità nazionali di vigilanza del mercato istituiscano un sistema di ispezioni di routine e ad hoc nei punti vendita (art. 11, par. 4), e le strategie nazionali di vigilanza del mercato elaborate ai sensi dell’articolo 13 del regolamento (UE) 2019/1020 devono comprendere azioni per garantire l’efficace applicazione dell’etichettatura dei pneumatici (art. 12, par. 3). La Commissione incoraggia la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità, in particolare coinvolgendo più strettamente il gruppo di cooperazione amministrativa sull’etichettatura dei pneumatici (art. 12, par. 2), e le autorità possono recuperare dal fornitore che non si conforma i costi dell’esame dei documenti e delle prove fisiche sul prodotto (art. 12, par. 4).

L’esattezza dell’etichetta ha una propria via. Il fornitore presenta a un’autorità nazionale competente, prima dell’immissione dei tipi di pneumatici sul mercato, i valori usati per determinare le classi, le eventuali informazioni supplementari sulle prestazioni dichiarate e l’etichetta, così che l’autorità possa verificare l’etichetta (art. 4, par. 5). L’articolo 4, paragrafo 5, e l’articolo 11, paragrafo 3, definiscono tale autorità rinviando alla nozione di «autorità nazionale» dell’articolo 3, punto 37, del regolamento (UE) 2018/858: un’autorità di omologazione o qualsiasi altra autorità coinvolta e responsabile della vigilanza del mercato, del controllo alle frontiere o dell’immatricolazione in uno Stato membro per quanto riguarda veicoli, sistemi, componenti, entità tecniche indipendenti, parti o equipaggiamenti. L’aggettivo «competente» è proprio di questo regolamento; il regolamento (UE) 2018/858 non definisce un’«autorità nazionale competente». Quando tale autorità ha motivo sufficiente di ritenere che un fornitore non abbia garantito l’esattezza dell’etichetta, verifica le classi dichiarate e le informazioni supplementari rispetto ai valori e alla documentazione presentati (art. 11, par. 3). Gli Stati membri non possono ostacolare l’immissione sul mercato o la messa in servizio di pneumatici conformi (art. 11, par. 1), e quando concedono incentivi per i pneumatici, questi possono riguardare solo i pneumatici di classe A o B per la resistenza al rotolamento o l’aderenza sul bagnato, e le misure di tassazione e le misure fiscali non contano come incentivi (art. 11, par. 2).

Il regolamento (CE) n. 1222/2009 figura al punto 34 dell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1020 e al punto 14 del suo allegato II, l’elenco della normativa di armonizzazione dell’Unione priva di disposizioni sulle sanzioni; entrambe le voci si leggono come riferite al presente regolamento poiché l’articolo 17 intende i riferimenti all’atto abrogato come riferimenti al regolamento (UE) 2020/740, che contiene invece una propria disposizione sanzionatoria all’articolo 11, paragrafo 5. L’etichettatura dei pneumatici non figura nell’elenco dell’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/1020, per cui il distinto obbligo di disporre di un operatore economico responsabile stabilito nell’Unione non sorge in base a tale regolamento; un fornitore è in ogni caso un fabbricante dell’UE, un rappresentante autorizzato o un importatore stabilito nell’Unione.

Le sanzioni sono nazionali. Gli Stati membri stabiliscono le norme sulle sanzioni e sui meccanismi di applicazione per le violazioni del regolamento e dei suoi atti delegati, ne assicurano l’attuazione e dovevano notificare alla Commissione, entro il 1° maggio 2021, e senza indugio ogni modifica successiva; le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive (art. 11, par. 5).

In Danimarca il regolamento è fatto rispettare tramite la legge sui prodotti, lov om produkter og markedsovervågning, consolidata come LBK n. 22 dell’8 gennaio 2026. Il § 2 elenca il regolamento (UE) 2020/740 come settore di prodotto n. 33 e il regolamento (CE) n. 1222/2009, abrogato, come n. 32, ed entrambi sono regolamenti sui prodotti ai sensi del § 4, n. 5, e prodotti connessi alla circolazione stradale ai sensi del § 4, n. 6. Due autorità danesi si dividono i compiti, e quale delle due si debba interpellare dipende dalla disposizione. Per l’articolo 4, paragrafo 5, e l’articolo 11, paragrafo 3, cioè la presentazione dei valori dichiarati e dell’etichetta prima dell’immissione di un pneumatico sul mercato e la loro verifica, il destinatario danese è la Færdselsstyrelsen, che è l’autorità di omologazione dei veicoli e delle loro parti ai sensi della legge sull’omologazione e sull’ispezione dei veicoli e del decreto (bekendtgørelse) n. 787 del 18 giugno 2025, e quindi un’autorità nazionale ai sensi dell’articolo 3, punto 37, del regolamento (UE) 2018/858. Per la vigilanza generale del mercato e per le sanzioni, l’autorità di controllo ai sensi del § 9, comma 1, della legge sui prodotti è l’Erhvervsstyrelsen, tramite il suo dipartimento Markedsovervågning, che prosegue dal gennaio 2026 i compiti della Sikkerhedsstyrelsen. Il § 9, comma 2, non la sostituisce in questo caso: sposta il controllo solo quando altre norme stabiliscono regole sulla prevenzione di rischi specifici, e un’etichetta dei pneumatici è un obbligo di informazione, non una regola sui rischi. Il potere del ministro dei trasporti, previsto dal § 8 c, di stabilire regole sul controllo dei requisiti di etichettatura dei prodotti connessi alla circolazione stradale è esercitato dalla Færdselsstyrelsen, ma nessun decreto adottato ai sensi di tale paragrafo riguarda l’etichettatura dei pneumatici, per cui il potere non è utilizzato. Nella pratica la Færdselsstyrelsen pubblica le indicazioni danesi sull’etichetta dei pneumatici ed è il primo interlocutore naturale (legge sui prodotti, § 8 c e § 9, commi da 1 a 3; decreto n. 787 del 18 giugno 2025, § 5 e § 11).

Gli strumenti danesi sono gli stessi per l’etichettatura dei pneumatici e per gli altri settori di prodotto: un divieto temporaneo di consegna, commercializzazione, esposizione o altra messa a disposizione quando il prodotto può presentare un rischio (§ 13); ordini di avvisare gli utenti dei rischi, porre fine al marketing ingannevole, porre rimedio alla non conformità, interrompere le vendite o la consegna, ritirare il prodotto in modo effettivo e immediato, richiamarlo dagli utenti o distruggerlo in sicurezza, e avvertimenti (§ 14); divieti di immissione sul mercato, messa a disposizione, consegna o messa in servizio, con ordine di distruzione (§ 16); e la chiusura di un caso con indicazioni, un divieto, un ordine o un avvertimento (§ 14 a). Un pneumatico non conforme al regolamento pone l’operatore economico in violazione del § 5, comma 1, n. 2, della legge sui prodotti, che impone ai prodotti di essere conformi ai regolamenti sui prodotti e che il § 3 a non disattiva per i prodotti connessi alla circolazione stradale. Tale violazione è punita ai sensi del § 37, comma 1, n. 1, con una sanzione pecuniaria, salvo che altre norme prevedano una pena più severa, e la pena può arrivare alla reclusione fino a 2 anni in presenza di circostanze aggravanti, cioè pericolo per la sicurezza o la salute, un incidente con lesioni gravi o morte, reiterazione o violazione sistematica a scopo di lucro, poiché l’etichettatura dei pneumatici è il settore di prodotto n. 33, compreso nella fascia a cui si applica l’aggravamento. L’inosservanza delle decisioni dell’autorità e l’elusione del suo controllo sono punite con la stessa scala. Le imprese possono essere ritenute penalmente responsabili ai sensi del capitolo 5 del codice penale. La legge consente inoltre al ministro per le imprese di stabilire con decreto le sanzioni per i regolamenti sui prodotti, ma il § 3 a esclude l’applicazione di tale potere ai prodotti connessi alla circolazione stradale e non è stato adottato alcun decreto di questo tipo per l’etichettatura dei pneumatici (§ 3 a, § 5, comma 1, n. 2, e § 37).

## Come aiuta Conphora

Conphora monitora il regolamento sull’etichettatura dei pneumatici, gli atti delegati che porterebbero i pneumatici ricostruiti e nuovi parametri nell’etichetta, la proposta di semplificazione della Commissione del 2026 e la legge danese sui prodotti, e mappa la Sua gamma di pneumatici rispetto alle esclusioni dell’articolo 2, alle classi C1, C2 e C3, alle scale di classificazione dell’allegato I e alle tolleranze dell’allegato VI. Segnala le lacune nella scheda EPREL, nel contenuto e nel formato dell’etichetta, nella scheda informativa sul prodotto, nell’esposizione nel punto vendita e online e nei contenuti promozionali e del sito web dell’allegato IV prima che un’ispezione di un punto vendita le rilevi, conserva in un unico luogo le prove e le registrazioni quinquennali e La avvisa quando cambiano un parametro, un metodo di prova, un’autorità o il regolamento stesso.

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## Fonti

- [Regolamento (UE) 2020/740 sull’etichettatura dei pneumatici, testo consolidato del 5 giugno 2020 (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02020R0740-20200605)
- [Regolamento (UE) 2020/740 nel testo pubblicato nella GU L 177 del 5 giugno 2020 (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32020R0740)
- [Informazioni sul documento, date, rettifiche e relazioni per il CELEX 32020R0740 (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32020R0740)
- [Regolamento (CE) n. 1222/2009 sull’etichettatura dei pneumatici, abrogato dal 1° maggio 2021 (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32009R1222)
- [Regolamento (CE) n. 661/2009 sulla sicurezza generale dei veicoli a motore, abrogato dal 6 luglio 2022 (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32009R0661)
- [Regolamento (UE) 2019/2144 sulla sicurezza generale dei veicoli a motore (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R2144)
- [Regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1020)
- [Regolamento (UE) 2017/1369 che istituisce un quadro per l’etichettatura energetica, il quale istituisce l’EPREL (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R1369)
- [Regolamento (UE) 2018/858 relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018R0858)
- [Regolamento (UE) 2022/2065, il regolamento sui servizi digitali (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32022R2065)
- [COM(2026) 565 definitivo, proposta sulla semplificazione e sul migliore uso delle opzioni digitali per l’etichettatura energetica e dei pneumatici (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52026PC0565)
- [Pneumatici, l’etichetta UE dei pneumatici e gli obblighi di fornitori e rivenditori (Commissione europea, Energy Efficient Products)](https://energy-efficient-products.ec.europa.eu/product-list/tyres_en)
- [Informazioni EPREL per i fornitori di prodotti (Commissione europea, Energy Efficient Products)](https://energy-efficient-products.ec.europa.eu/suppliers_en)
- [EPREL, il registro europeo dei prodotti per l’etichettatura energetica (Commissione europea)](https://eprel.ec.europa.eu/screen/home)
- [Bekendtgørelse af lov om produkter og markedsovervågning, LBK nr. 22 af 8. januar 2026 (Retsinformation)](https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2026/22)
- [Bekendtgørelse nr. 787 af 18. juni 2025 om Færdselsstyrelsens opgaver og beføjelser samt klageadgang (Retsinformation)](https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2025/787)
- [Sikkerhedsstyrelsen, en del af Erhvervsstyrelsen from January 2026 (Erhvervsstyrelsen)](https://erhvervsstyrelsen.dk/sikkerhedsstyrelsen-en-del-af-erhvervsstyrelsen)

*Questa guida fornisce informazioni di carattere generale e non costituisce una consulenza legale.*

## Fonti

- [Regolamento (UE) 2020/740 sull’etichettatura dei pneumatici, testo consolidato del 5 giugno 2020 (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02020R0740-20200605)
- [Regolamento (UE) 2020/740 nel testo pubblicato nella GU L 177 del 5 giugno 2020 (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32020R0740)
- [Informazioni sul documento, date, rettifiche e relazioni per il CELEX 32020R0740 (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32020R0740)
- [Regolamento (CE) n. 1222/2009 sull’etichettatura dei pneumatici, abrogato dal 1° maggio 2021 (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32009R1222)
- [Regolamento (CE) n. 661/2009 sulla sicurezza generale dei veicoli a motore, con le classi di pneumatici dell’articolo 8, paragrafo 1, e i valori limite di rumorosità di rotolamento dell’allegato II, parte C, abrogato dal 6 luglio 2022 (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32009R0661)
- [Regolamento (UE) 2019/2144 sulla sicurezza generale dei veicoli a motore, che abroga il regolamento (CE) n. 661/2009 (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R2144)
- [Regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1020)
- [Regolamento (UE) 2017/1369 che istituisce un quadro per l’etichettatura energetica, il cui articolo 12 istituisce la banca dati dei prodotti EPREL (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R1369)
- [Regolamento (UE) 2018/858 relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore, il cui articolo 3, punto 37, definisce l’autorità nazionale (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018R0858)
- [Regolamento (UE) 2022/2065, il regolamento sui servizi digitali, il cui articolo 89 sopprime gli articoli da 12 a 15 della direttiva 2000/31/CE (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32022R2065)
- [COM(2026) 565 definitivo, proposta di modifica del regolamento (UE) 2017/1369 e del regolamento (UE) 2020/740 per quanto riguarda la semplificazione e il migliore uso delle opzioni digitali per l’etichettatura energetica e dei pneumatici (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52026PC0565)
- [Pneumatici, l’etichetta UE dei pneumatici e gli obblighi di fornitori e rivenditori (Commissione europea, Energy Efficient Products)](https://energy-efficient-products.ec.europa.eu/product-list/tyres_en)
- [Informazioni EPREL per i fornitori di prodotti (Commissione europea, Energy Efficient Products)](https://energy-efficient-products.ec.europa.eu/suppliers_en)
- [EPREL, il registro europeo dei prodotti per l’etichettatura energetica (Commissione europea)](https://eprel.ec.europa.eu/screen/home)
- [Bekendtgørelse af lov om produkter og markedsovervågning, LBK nr. 22 af 8. januar 2026 (Retsinformation)](https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2026/22)
- [Bekendtgørelse nr. 787 af 18. juni 2025 om Færdselsstyrelsens opgaver og beføjelser samt klageadgang (Retsinformation)](https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2025/787)
- [Sikkerhedsstyrelsen, en del af Erhvervsstyrelsen from January 2026 (Erhvervsstyrelsen)](https://erhvervsstyrelsen.dk/sikkerhedsstyrelsen-en-del-af-erhvervsstyrelsen)

_Rivisto il 2026-09-24 da Conphora compliance team_
