---
title: "SPVD — Direttiva sui recipienti semplici a pressione"
description: "La direttiva sui recipienti semplici a pressione stabilisce requisiti di sicurezza, valutazione di un organismo notificato, marcatura CE e iscrizioni per i recipienti saldati di serie con aria o azoto oltre 0,5 bar. Si applica dal 20 aprile 2016 in luogo della direttiva 2009/105/CE; la direttiva (UE) 2024/2749 aggiunge procedure di emergenza dal 30 maggio 2026."
type: "guide"
url: "https://www.conphora.com/it/regolamenti-ue/spvd/"
markdown: "https://www.conphora.com/it/regolamenti-ue/spvd.md"
locale: "it"
language: "it"
published: "2014-04-18"
updated: "2026-09-22"
author: "Conphora compliance team"
publisher: "Conphora"
reference: "Direttiva 2014/29/UE"
celex: "32014L0029"
source: "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0029"
tags: ["SPVD", "CE / Product Safety"]
license: "Free to quote with attribution and a link to the page"
---

# SPVD — Direttiva sui recipienti semplici a pressione

La direttiva sui recipienti semplici a pressione stabilisce requisiti di sicurezza, valutazione di un organismo notificato, marcatura CE e iscrizioni per i recipienti saldati di serie con aria o azoto oltre 0,5 bar. Si applica dal 20 aprile 2016 in luogo della direttiva 2009/105/CE; la direttiva (UE) 2024/2749 aggiunge procedure di emergenza dal 30 maggio 2026.

## Dati essenziali

- **Titolo ufficiale:** Direttiva 2014/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, per l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione (rifusione)
- **Riferimento:** Direttiva 2014/29/UE
- **CELEX:** 32014L0029
- **Tipo di atto:** Directive
- **In vigore:** 2014-04-18
- **Si applica dal:** 2016-04-20
- **Applicato da:** Le autorità nazionali di vigilanza del mercato fanno applicare le leggi nazionali di recepimento della direttiva; l’articolo 34 cita ancora l’articolo 15, paragrafo 3, e gli articoli da 16 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008, da leggere come regolamento (UE) 2019/1020 dal 16 luglio 2021, il cui allegato I elenca la direttiva al punto 48, il cui articolo 18 sostituisce l’articolo 21 del regolamento (CE) n. 765/2008 citato dall’articolo 35, paragrafo 1, e il cui articolo 4 richiede un operatore economico stabilito nell’Unione per ogni recipiente semplice a pressione immesso sul mercato. In Danimarca la direttiva è attuata dal decreto (bekendtgørelse) n. 1304 del 23 novembre 2015 sulla costruzione dei recipienti semplici a pressione (bekendtgørelse om indretning m.v. af simple trykbeholdere), che la riproduce come proprio allegato 1, richiede le istruzioni dell’allegato III, punto 2, in danese e consente all’autorità di designare gli organismi notificati danesi sulla base dell’accreditamento DANAK; la legge sui prodotti (lov om produkter og markedsovervågning, LBK n. 22 dell’8 gennaio 2026) elenca la direttiva al § 2 come settore di prodotti n. 7 e indica Erhvervsstyrelsen come autorità di controllo, compito svolto dal 1° dicembre 2018 da Sikkerhedsstyrelsen, dal gennaio 2026 divenuta il dipartimento Markedsovervågning di Erhvervsstyrelsen, mentre le linee guida della stessa autorità di controllo precisano che Arbejdstilsynet resta l’autorità di vigilanza del mercato per le attrezzature a pressione costruite su ordinazione e per le attrezzature importate da paesi terzi per attività petrolifere e del gas offshore ai sensi della legge sulla sicurezza offshore. Tale ripartizione opera tramite il § 9, stk. 2, della legge sui prodotti, secondo cui l’autorità che vigila su altre normative relative a rischi specifici di determinati prodotti è l’autorità di controllo competente; da quando il decreto modificativo n. 492/2026 ha sostituito ogni menzione di Arbejdstilsynet nel decreto sui recipienti semplici a pressione, nessun decreto la nomina più per questi prodotti. Si noti inoltre che il ramo «su ordinazione» non può raggiungere un recipiente semplice a pressione: l’articolo 1, paragrafo 1, riguarda solo i recipienti fabbricati in serie, quindi un recipiente singolo è del tutto fuori da questa direttiva. In pratica può incidere qui solo il ramo offshore. Il decreto modificativo n. 492 del 28 maggio 2026, in vigore dal 30 maggio 2026, ha collocato il decreto sotto la legge sui prodotti, ha sostituito ovunque Arbejdstilsynet con Erhvervsstyrelsen, anche per la designazione degli organismi notificati, e ha aggiunto le procedure di emergenza come nuovi §§ 6 a–6 c. Gli strumenti comprendono misure correttive, ritiro o richiamo entro un termine ragionevole commisurato alla natura del rischio, misure provvisorie che vietano o limitano la messa a disposizione, ingiunzioni di porre fine a non conformità formali come marcatura CE, numero dell’organismo notificato, iscrizione dell’allegato III, dichiarazione di conformità UE o documentazione tecnica mancanti, e sanzioni nazionali che devono essere effettive, proporzionate e dissuasive e possono includere sanzioni penali per le violazioni gravi.
- **Categoria:** CE / Product Safety

## A chi si applica

**Oggetto dell’atto:** Recipienti semplici a pressione fabbricati in serie che soddisfano tutte le cinque caratteristiche dell’articolo 1, paragrafo 1: saldati e destinati a essere sottoposti a una pressione interna relativa superiore a 0,5 bar e a contenere aria o azoto e non destinati a essere esposti alla fiamma; parti e insiemi che contribuiscono alla resistenza del recipiente sotto pressione costituiti da acciaio non legato di qualità oppure da alluminio non legato o da leghe di alluminio non soggette a indurimento per invecchiamento; costruiti come parte cilindrica a sezione circolare chiusa da fondi bombati verso l’esterno o piani ruotanti attorno allo stesso asse, oppure come due fondi bombati ruotanti attorno allo stesso asse; una pressione massima di esercizio non superiore a 30 bar e un prodotto tra tale pressione e la capacità (PS per V) non superiore a 10.000 bar.L; e una temperatura minima di esercizio non inferiore a meno 50 °C con una temperatura massima di esercizio non superiore a 300 °C per l’acciaio e a 100 °C per i recipienti di alluminio o di lega di alluminio; Recipienti il cui PS per V supera 50 bar.L, che devono soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza dell’allegato I, essere sottoposti a esame UE del tipo e a un modulo di produzione con un organismo notificato, recare la marcatura CE, il numero dell’organismo notificato e le iscrizioni dell’allegato III ed essere coperti da una dichiarazione di conformità UE; Recipienti il cui PS per V è pari o inferiore a 50 bar.L, che devono essere progettati e fabbricati conformemente alla corretta prassi costruttiva in uno degli Stati membri e recare le iscrizioni dell’allegato III, e che devono comunque essere accompagnati da istruzioni e informazioni di sicurezza; La messa a disposizione sul mercato e la messa in servizio di tali recipienti, che gli Stati membri possono consentire solo se i recipienti soddisfano la direttiva quando sono correttamente installati e mantenuti e usati per gli scopi cui sono destinati; Gli operatori economici della catena: fabbricanti, compresi coloro che fanno progettare o fabbricare un recipiente e lo commercializzano con il proprio nome o marchio, mandatari, importatori e distributori

**Prodotti derivati e a valle:** La direttiva esclude solo tre gruppi: i recipienti specificamente progettati per uso nucleare il cui guasto può provocare un’emissione di radioattività, i recipienti specificamente destinati all’installazione a bordo o alla propulsione di navi e aeromobili, e gli estintori (art. 1, par. 2, lett. a)-c)). Tutto il resto che soddisfa le cinque caratteristiche dell’articolo 1, paragrafo 1, rientra nell’ambito di applicazione, compresi i serbatoi d’aria integrati in veicoli, macchine e impianti pneumatici; Le caratteristiche dell’articolo 1, paragrafo 1, sono cumulative: un recipiente che non è saldato, che contiene un fluido diverso da aria o azoto, che è destinato a essere esposto alla fiamma, che non è fabbricato in serie, che usa altri materiali portanti, che ha un’altra forma, che supera 30 bar o 10.000 bar.L o che esce dall’intervallo di temperatura non è un recipiente semplice a pressione. La direttiva 2014/68/UE sulle attrezzature a pressione esclude soltanto i recipienti semplici a pressione disciplinati dalla presente direttiva, per cui un tale recipiente è valutato rispetto all’ambito di applicazione e alle soglie proprie di quella direttiva; PS è la pressione massima relativa che può essere esercitata in condizioni normali di utilizzo, V è la capacità del recipiente in litri e la pressione di progetto P è la pressione relativa scelta dal fabbricante per determinare lo spessore delle parti in pressione; Tmin e Tmax sono le temperature stabilizzate più bassa e più alta che la parete può raggiungere in condizioni normali di utilizzo (allegato III, punto 3.1); Si ha fabbricazione in serie quando più di un recipiente dello stesso tipo è fabbricato in un dato periodo con un processo di fabbricazione continuo, secondo un progetto comune e con gli stessi processi di fabbricazione; i recipienti fanno parte della stessa famiglia se differiscono dal prototipo solo per il diametro o per la lunghezza della parte cilindrica entro i limiti dell’allegato III, e un lotto è costituito al massimo da 3.000 recipienti del modello dello stesso tipo (allegato III, punti 3.1, lett. f), g) e h)); Il capo 3 della direttiva, che contiene la presunzione di conformità, le procedure di valutazione della conformità, la dichiarazione di conformità UE e le norme sulla marcatura CE, si applica per la propria stessa intestazione solo ai recipienti per i quali il prodotto PS per V supera 50 bar.L, e l’allegato III, punto 1.1, richiede la marcatura CE solo per tali recipienti; L’importatore o il distributore che immette un recipiente sul mercato con il proprio nome o marchio, o modifica un recipiente già immesso sul mercato in modo da poterne alterare la conformità, è considerato fabbricante e assume gli obblighi dell’articolo 6; I recipienti superiori a 50 bar.L conformi a norme armonizzate o a parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale, si presumono conformi ai requisiti essenziali di sicurezza coperti da tali norme; i riferimenti sono pubblicati con comunicazione della Commissione, da ultimo nella GU C 326 del 14 settembre 2018, e la Commissione ospita le linee guida SPVD, parere unanime del gruppo di lavoro Pressione, che non sono giuridicamente vincolanti (art. 12; Commissione europea, pagine sui recipienti semplici a pressione); La direttiva lascia impregiudicato il diritto degli Stati membri di specificare i requisiti che ritengono necessari per tutelare i lavoratori che usano i recipienti, purché i recipienti non siano modificati in un modo non previsto dalla direttiva (art. 3, par. 2)

**Ruoli previsti dall’atto:**

- **Fabbricante (compresi i titolari di marchio e chi fa produrre recipienti per proprio conto)** — Qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrica un recipiente o lo fa progettare o fabbricare e lo commercializza con il proprio nome o marchio; l’importatore o il distributore che immette un recipiente sul mercato con il proprio nome o marchio, o modifica un recipiente già immesso sul mercato in modo da poterne alterare la conformità, è considerato fabbricante e assume gli obblighi dell’articolo 6.
- **Mandatario** — Qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto per agire per suo conto in relazione a determinati compiti; l’obbligo di progettare e fabbricare secondo i requisiti essenziali di sicurezza o secondo la corretta prassi costruttiva e l’obbligo di redigere la documentazione tecnica non possono far parte del mandato.
- **Importatore** — Qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che immette sul mercato dell’Unione un recipiente proveniente da un paese terzo.
- **Distributore (grossista, dettagliante o rivenditore che fornisce recipienti semplici a pressione)** — Qualsiasi persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall’importatore, che mette a disposizione sul mercato un recipiente.

## Date principali

- 1990-07-01: Si applica la direttiva 87/404/CEE del Consiglio sui recipienti semplici a pressione, dopo un termine di recepimento al 31 dicembre 1989; è il primo atto della catena che la direttiva 2009/105/CE ha codificato e la direttiva 2014/29/UE rifonde
- 1992-07-01: Fine del primo periodo transitorio: fino a questa data gli Stati membri dovevano consentire l’immissione sul mercato o la messa in servizio di recipienti conformi alle norme in vigore nei loro territori prima del 1° luglio 1990
- 1995-01-01: Si applica ai recipienti semplici a pressione la direttiva 93/68/CEE sulla marcatura CE, dopo un termine di recepimento al 30 giugno 1994; fino al 1° gennaio 1997 gli Stati membri dovevano consentire i prodotti conformi alle disposizioni sulla marcatura in vigore prima di questa data
- 2009-10-28: Entra in vigore, il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GU L 264 dell’8 ottobre 2009, la direttiva 2009/105/CE del 16 settembre 2009, codificazione della direttiva 87/404/CEE; è l’atto che la direttiva 2014/29/UE rifonde e abroga
- 2014-02-26: Direttiva 2014/29/UE adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio come rifusione della direttiva 2009/105/CE allineata al nuovo quadro legislativo
- 2014-04-18: Entrata in vigore, il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GU L 96 del 29 marzo 2014
- 2016-04-19: Termine per gli Stati membri per adottare e pubblicare le leggi di recepimento dell’articolo 2, degli articoli da 6 a 41, dell’allegato II e dell’allegato IV
- 2016-04-20: Si applicano le misure nazionali; gli articoli 1, 3, 4 e 5 e gli allegati I e III si applicano direttamente; la direttiva 2009/105/CE è abrogata; i recipienti da essa disciplinati, conformi ad essa e immessi sul mercato prima di questa data possono ancora essere messi a disposizione e messi in servizio, e i certificati rilasciati dagli organismi ispettivi riconosciuti ai sensi di essa restano validi; in Danimarca entra in vigore il decreto (bekendtgørelse) n. 1304 del 23 novembre 2015 e abroga il decreto n. 684 del 10 giugno 2013
- 2018-12-01: Sikkerhedsstyrelsen assume in Danimarca il controllo delle attrezzature a pressione e dei recipienti semplici a pressione, mentre le linee guida della stessa autorità di controllo precisano che Arbejdstilsynet resta l’autorità di vigilanza del mercato per le attrezzature a pressione costruite su ordinazione e per le attrezzature importate da paesi terzi per attività petrolifere e del gas offshore ai sensi della legge sulla sicurezza offshore. Tale ripartizione opera tramite il § 9, stk. 2, della legge sui prodotti, secondo cui l’autorità che vigila su altre normative relative a rischi specifici di determinati prodotti è l’autorità di controllo competente; da quando il decreto modificativo n. 492/2026 ha sostituito ogni menzione di Arbejdstilsynet nel decreto sui recipienti semplici a pressione, nessun decreto la nomina più per questi prodotti. Si noti inoltre che il ramo «su ordinazione» non può raggiungere un recipiente semplice a pressione: l’articolo 1, paragrafo 1, riguarda solo i recipienti fabbricati in serie, quindi un recipiente singolo è del tutto fuori da questa direttiva. In pratica può incidere qui solo il ramo offshore
- 2021-07-16: Si applica il regolamento (UE) 2019/1020: sopprime gli articoli sulla vigilanza del mercato del regolamento (CE) n. 765/2008 citati dagli articoli 34 e 35, elenca la direttiva al punto 48 del proprio allegato I e, ai sensi dell’articolo 4, richiede un operatore economico stabilito nell’Unione per ogni recipiente semplice a pressione immesso sul mercato
- 2024-11-28: Entra in vigore la direttiva (UE) 2024/2749, il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GU L dell’8 novembre 2024; il suo articolo 4 aggiunge alla direttiva le definizioni di beni rilevanti per la crisi e di modalità di emergenza del mercato interno e il capo 5 bis sulle procedure di emergenza
- 2026-01-01: Sikkerhedsstyrelsen diventa il dipartimento Markedsovervågning di Erhvervsstyrelsen e prosegue gli stessi compiti, compreso il controllo dei recipienti semplici a pressione
- 2026-05-29: Termine per gli Stati membri per adottare e pubblicare le misure di recepimento della direttiva (UE) 2024/2749
- 2026-05-30: Si applicano le misure nazionali di recepimento della direttiva (UE) 2024/2749, cosicché le procedure di emergenza degli articoli da 38 bis a 38 sexies possono essere attivate; in Danimarca entra in vigore il decreto (bekendtgørelse) n. 492 del 28 maggio 2026, che colloca il decreto sui recipienti semplici a pressione sotto la legge sui prodotti, sostituisce Arbejdstilsynet con Erhvervsstyrelsen, inserisce le procedure di emergenza come §§ 6 a–6 c, estende la disposizione sulle ammende e riemette la direttiva come modificata quale allegato 1

## Che cosa si deve fare

### Fabbricante (compresi i titolari di marchio e chi fa produrre recipienti per proprio conto)

- Stabilire innanzitutto se il recipiente sia un recipiente semplice a pressione, verificandolo rispetto alle cinque caratteristiche cumulative dell’articolo 1, paragrafo 1, e alle tre esclusioni dell’articolo 1, paragrafo 2, quindi moltiplicare la pressione massima di esercizio PS in bar per la capacità V in litri: oltre 50 bar.L il recipiente deve essere progettato e fabbricato secondo i requisiti essenziali di sicurezza dell’allegato I, a 50 bar.L o meno secondo la corretta prassi costruttiva in uno degli Stati membri.
- Scegliere materiali che soddisfano l’allegato I punto 1: parti in pressione saldabili, duttili e tenaci in modo che una rottura alla temperatura minima di esercizio non dia luogo a frammentazione o a frattura di tipo fragile, e non influenzate negativamente dall’invecchiamento, accompagnate da un documento di controllo redatto dal produttore dei materiali. Gli acciai non legati di qualità devono essere non effervescenti e forniti dopo trattamento di normalizzazione o in uno stato equivalente, con carbonio inferiore a 0,25 % e zolfo e fosforo ciascuno inferiori a 0,05 %, una resistenza massima alla trazione inferiore a 580 N/mm2, i valori di allungamento dell’allegato I punto 1.1.1 e un’energia media di rottura a flessione KCV di almeno 35 J/cm2 su tre provette longitudinali alla temperatura minima di esercizio, con non più di un valore inferiore a 35 e nessuno inferiore a 25, verificata quando la temperatura minima di esercizio è inferiore a meno 10 °C e lo spessore di parete supera 5 mm. L’alluminio non legato deve contenere almeno 99,5 % di alluminio e le leghe dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), devono resistere alla corrosione intercristallina alla temperatura massima di esercizio, essere fornite ricotte, avere una resistenza massima alla trazione non superiore a 350 N/mm2 e un allungamento a rottura di almeno 16 % in direzione parallela e 14 % in direzione perpendicolare alla direzione di laminazione. I materiali di saldatura devono essere adatti e compatibili con i materiali saldati, e gli accessori che contribuiscono alla resistenza e le parti non in pressione devono essere compatibili con le parti in pressione.
- Progettare secondo l’allegato I punto 2: definire l’uso, scegliere le temperature minima e massima di esercizio e la pressione massima di esercizio PS, e soddisfare le qualità dei materiali a meno 10 °C se si sceglie una temperatura minima di esercizio più alta; rendere l’interno ispezionabile e il recipiente drenabile, mantenere le qualità meccaniche per tutta la durata di utilizzo, proteggere dalla corrosione, evitare al recipiente sollecitazioni tali da comprometterne la sicurezza e impedire che la pressione interna superi in modo permanente PS, che può superare momentaneamente fino al 10 %; eseguire le giunzioni circonferenziali e longitudinali con saldature a piena penetrazione o di efficacia equivalente e dotare di un bordo cilindrico i fondi convessi diversi da quelli emisferici. Determinare lo spessore di parete con il metodo di calcolo o con il metodo sperimentale quando PS per V non supera 3.000 bar.L, e con il solo metodo di calcolo quando supera 3.000 bar.L o la temperatura massima di esercizio supera 100 °C, mantenendo lo spessore effettivo della parte cilindrica e dei fondi non inferiore a 2 mm per l’acciaio e a 3 mm per l’alluminio o la lega di alluminio.
- Controllare il processo di fabbricazione ai sensi dell’allegato I punto 3: preparare i componenti senza difetti superficiali, cricche o variazioni delle caratteristiche meccaniche dannose per la sicurezza; eseguire le saldature sulle parti in pressione con caratteristiche simili ai materiali saldati e prive di difetti superficiali o interni, da parte di saldatori o operatori qualificati che possiedono il livello di competenza appropriato, secondo procedimenti di saldatura approvati, dove le prove di approvazione e di qualificazione sono eseguite da organismi notificati; e garantire una qualità costante delle saldature durante la fabbricazione mediante prove adeguate con procedure idonee, registrate in un rapporto.
- Per i recipienti superiori a 50 bar.L, presentare prima della fabbricazione la domanda di esame UE del tipo (modulo B) a un unico organismo notificato di propria scelta, con una dichiarazione scritta che la stessa domanda non è stata presentata altrove e con la documentazione tecnica dell’allegato II punto 1.3, che deve comprendere un’analisi e una valutazione adeguate dei rischi, una descrizione generale, disegni di progettazione concettuale e di fabbricazione con le spiegazioni necessarie per comprenderli, l’elenco delle norme armonizzate applicate integralmente o in parte o le descrizioni delle soluzioni adottate in alternativa, i calcoli di progetto e i risultati degli esami, i rapporti di prova, le istruzioni dell’allegato III punto 2 e un documento che descrive i materiali, i procedimenti di saldatura e i controlli scelti, oltre alle prove a sostegno e, se si esamina un prototipo, i certificati di qualificazione della saldatura, il documento di controllo dei materiali e una relazione sugli esami e sulle prove. Se il recipiente segue norme armonizzate si può scegliere il tipo di progetto o il tipo di produzione; se non le segue, o le segue solo in parte, occorre presentare un prototipo per l’esame del tipo di produzione. Informare l’organismo di ogni modifica al tipo approvato e conservare il certificato, i suoi allegati e le sue integrazioni con la documentazione tecnica a disposizione delle autorità nazionali per 10 anni.
- Per i recipienti superiori a 50 bar.L, presentare prima della fabbricazione la domanda di esame UE del tipo (modulo B) a un unico organismo notificato, con una dichiarazione scritta che non è stata presentata altrove; presentare un prototipo se le norme armonizzate non sono state seguite, o lo sono state solo in parte.
- Redigere la documentazione tecnica dell’allegato II punto 1.3: descrizione generale, disegni di progettazione e di fabbricazione, norme o soluzioni applicate, calcoli di progetto, rapporti di prova, istruzioni e materiali, procedimenti di saldatura e controlli scelti.
- Includere nella documentazione tecnica un’analisi e una valutazione adeguate dei rischi.
- Informare l’organismo notificato di ogni modifica al tipo approvato che possa incidere sulla conformità o sulle condizioni di validità del certificato.
- Conservare il certificato di esame UE del tipo, i suoi allegati e le sue integrazioni con la documentazione tecnica a disposizione delle autorità nazionali per 10 anni dopo l’immissione del recipiente sul mercato.
- Eseguire il modulo di produzione corrispondente alla fascia prima di immettere il recipiente sul mercato: oltre 3.000 bar.L solo il modulo C1; oltre 200 bar.L e fino a 3.000 bar.L il modulo C1 o il modulo C2 a scelta; oltre 50 bar.L e fino a 200 bar.L il modulo C1 o il modulo C a scelta. Con il modulo C1 presentare i recipienti in lotti uniformi di al massimo 3.000 recipienti del modello dello stesso tipo, e l’organismo notificato esegue una prova idrostatica o una prova pneumatica di effetto equivalente su ogni recipiente a una pressione pari a 1,5 volte la pressione di progetto, prova i provini sulle saldature longitudinali e li ripete sulle saldature circonferenziali se la tecnica è diversa, oppure, per il metodo di progettazione sperimentale, esegue una prova idrostatica su cinque recipienti prelevati a caso da ciascun lotto, appone il proprio numero di identificazione su ogni recipiente di un lotto accettato e rilascia un certificato scritto di conformità che si deve poter fornire su richiesta. Con il modulo C2 l’organismo effettua controlli su campioni casuali a intervalli casuali e verifica che si provi effettivamente ogni recipiente a 1,5 volte la pressione di progetto tramite personale indipendente dalla produzione. Con il modulo C l’organismo notificato che ha rilasciato il certificato di esame UE del tipo esamina i documenti di fabbricazione e di controllo prima dell’inizio della fabbricazione. Redigere tutta la documentazione e la corrispondenza in una lingua ufficiale dello Stato membro dell’organismo notificato o in una lingua da esso accettata.
- Redigere la dichiarazione di conformità UE secondo il modello dell’allegato IV, attestando che il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza dell’allegato I è stato dimostrato, contenente gli elementi specificati nei moduli utilizzati, tenuta costantemente aggiornata, tradotta nelle lingue richieste dallo Stato membro in cui il recipiente è immesso o messo a disposizione e, se più atti dell’Unione la richiedono, redatta come dichiarazione unica che li comprende tutti; apporre la marcatura CE in modo visibile, leggibile e indelebile sul recipiente o sulla sua targa prima di immetterlo sul mercato, con le ultime due cifre dell’anno in cui è stata apposta e seguita dal numero di identificazione dell’organismo notificato che interviene nella fase di controllo della produzione, che l’organismo appone personalmente o fa apporre a Lei secondo le sue istruzioni. Applicare le iscrizioni dell’allegato III sul recipiente o sulla sua targa: la pressione massima di esercizio PS in bar, la temperatura massima di esercizio Tmax e la temperatura minima di esercizio Tmin in °C, la capacità V in L, il proprio nome, la propria denominazione commerciale registrata o il proprio marchio registrato e indirizzo, e l’identificazione del tipo e del numero di serie o di lotto, con una targa concepita in modo da non poter essere riutilizzata e che lasci uno spazio libero per altre informazioni. Fornire istruzioni e informazioni di sicurezza che riportino tali dati, salvo l’identificazione del numero di serie o di lotto, e indichino l’uso previsto e i requisiti di manutenzione e di installazione per la sicurezza del recipiente, chiare, comprensibili e intelligibili e in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori finali determinata dallo Stato membro, in Danimarca il danese.
- Redigere la dichiarazione di conformità UE secondo il modello dell’allegato IV, tenerla costantemente aggiornata, tradurla nelle lingue richieste dallo Stato membro e rilasciare una dichiarazione unica quando si applicano più atti dell’Unione.
- Apporre la marcatura CE in modo visibile, leggibile e indelebile sul recipiente o sulla sua targa prima di immetterlo sul mercato, con le ultime due cifre dell’anno di apposizione e seguita dal numero di identificazione dell’organismo notificato che interviene nel controllo della produzione.
- Applicare le iscrizioni dell’allegato III sul recipiente o su una targa non riutilizzabile: PS, Tmax, Tmin, capacità V, il proprio nome, la propria denominazione commerciale registrata o il proprio marchio e indirizzo, e l’identificazione del tipo e del numero di serie o di lotto.
- Fornire istruzioni e informazioni di sicurezza che riportino le iscrizioni, salvo l’identificazione del numero di serie o di lotto, e indichino l’uso previsto e i requisiti di manutenzione e di installazione, in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori finali, in Danimarca il danese.
- Conservare la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE per 10 anni dopo l’immissione del recipiente sul mercato, mantenere procedure che garantiscano la conformità della produzione in serie tenendo conto delle modifiche di progettazione e delle modifiche delle norme armonizzate o di altre specifiche tecniche di riferimento e, se i rischi lo giustificano, eseguire prove a campione sui recipienti messi a disposizione, esaminare e tenere un registro dei reclami, dei recipienti non conformi e dei richiami, tenendone informati i distributori. Se un recipiente immesso sul mercato non è conforme, adottare immediatamente le misure correttive necessarie per renderlo conforme, ritirarlo o richiamarlo e, se presenta un rischio, informare immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui lo si è messo a disposizione, fornendo i dettagli della non conformità e delle misure correttive; fornire su richiesta motivata tutte le informazioni e la documentazione che dimostrano la conformità in una lingua facilmente comprensibile per l’autorità, cooperare a qualsiasi azione volta a eliminare i rischi ed essere in grado di identificare per 10 anni ogni operatore economico che ha fornito all’impresa e ogni operatore cui essa ha fornito. Durante una modalità di emergenza del mercato interno attivata, i recipienti immessi sul mercato in base a un’autorizzazione dell’articolo 38 quater non recano né la marcatura CE né le iscrizioni dell’allegato III punto 1, e si dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità che sono conformi a tutti i requisiti essenziali di sicurezza applicabili e si completano le procedure di valutazione della conformità indicate dall’autorità nazionale competente.
- Conservare la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE per 10 anni dopo l’immissione del recipiente sul mercato.
- Mantenere procedure che garantiscano la conformità della produzione in serie, tenendo conto delle modifiche di progettazione e delle modifiche delle norme armonizzate o di altre specifiche tecniche di riferimento.
- Se i rischi lo giustificano, eseguire prove a campione sui recipienti messi a disposizione, esaminare, tenere un registro dei reclami, dei recipienti non conformi e dei richiami e tenerne informati i distributori.
- Se un recipiente immesso sul mercato non è conforme, adottare immediatamente le misure correttive, ritirarlo o richiamarlo e, se presenta un rischio, informare immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri interessati.
- Su richiesta motivata, fornire tutte le informazioni e la documentazione che dimostrano la conformità del recipiente in una lingua facilmente comprensibile per l’autorità e cooperare a qualsiasi azione volta a eliminare i rischi presentati dai recipienti immessi o messi a disposizione.
- Essere in grado di identificare, nei confronti delle autorità di vigilanza del mercato, ogni operatore economico che ha fornito un recipiente all’impresa e ogni operatore cui essa ha fornito, per 10 anni.
- Durante una modalità di emergenza del mercato interno attivata, i recipienti immessi sul mercato in base a un’autorizzazione dell’articolo 38 quater non recano né la marcatura CE né le iscrizioni dell’allegato III punto 1; se ne dichiara la conformità sotto la propria esclusiva responsabilità e si completano le procedure indicate dall’autorità nazionale.

### Mandatario

- Agire in base a un mandato scritto del fabbricante che consenta almeno di tenere la dichiarazione di conformità UE e la documentazione tecnica a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza del mercato per 10 anni dopo l’immissione del recipiente sul mercato, di fornire a un’autorità nazionale competente, su richiesta motivata, tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità e di cooperare con le autorità nazionali competenti a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai recipienti oggetto del mandato.
- Non assumere l’obbligo dell’articolo 6, paragrafo 1, di progettare e fabbricare il recipiente secondo i requisiti essenziali di sicurezza dell’allegato I o secondo la corretta prassi costruttiva, né l’obbligo di redigere la documentazione tecnica; nessuno dei due può far parte del mandato.
- Se il mandato lo prevede, presentare all’organismo notificato la domanda di esame UE del tipo e conservare per 10 anni il certificato e la documentazione tecnica per conto del fabbricante, informare l’organismo delle modifiche al tipo approvato e adempiere per suo conto e sotto la sua responsabilità gli obblighi del fabbricante relativi alla marcatura CE e alla dichiarazione di conformità UE ai sensi dei moduli C1, C2 e C; se l’organismo notificato lo dispone, apporre il suo numero di identificazione dopo la marcatura CE.
- Se il mandato lo prevede, presentare all’organismo notificato, per conto del fabbricante, la domanda di esame UE del tipo.
- Se il mandato lo prevede, conservare per 10 anni, per conto del fabbricante, il certificato di esame UE del tipo e la documentazione tecnica.
- Se il mandato lo prevede, informare l’organismo notificato delle modifiche al tipo approvato.
- Se il mandato lo prevede, adempiere per conto del fabbricante e sotto la sua responsabilità gli obblighi relativi alla dichiarazione di conformità UE ai sensi dei moduli C1, C2 e C.
- Se il mandato lo prevede, adempiere per conto del fabbricante gli obblighi relativi alla marcatura CE e, se l’organismo notificato lo dispone, apporre il suo numero di identificazione dopo la marcatura CE.
- Essere in grado di identificare, nei confronti delle autorità di vigilanza del mercato, ogni operatore economico che ha fornito un recipiente al mandatario e ogni operatore cui esso ha fornito, per 10 anni in ciascuna direzione; e tenere presente che, se il fabbricante è stabilito fuori dall’Unione e non vi è un importatore, il mandatario può essere l’operatore economico stabilito nell’Unione che il regolamento (UE) 2019/1020 richiede per ogni recipiente semplice a pressione immesso sul mercato, verificando la dichiarazione e la documentazione, informando le autorità dei rischi e cooperando alle azioni correttive.
- Essere in grado di identificare, nei confronti delle autorità di vigilanza del mercato, ogni operatore economico che ha fornito un recipiente al mandatario e ogni operatore cui esso ha fornito, per 10 anni.
- Se il fabbricante è stabilito fuori dall’Unione e non vi è un importatore, il mandatario può essere l’operatore economico stabilito nell’Unione che il regolamento (UE) 2019/1020 richiede per ogni recipiente semplice a pressione immesso sul mercato.
- In quanto tale operatore economico, verificare che la dichiarazione di conformità UE e la documentazione tecnica siano state redatte.
- In quanto tale operatore economico, informare le autorità dei rischi e cooperare alle azioni correttive.

### Importatore

- Immettere sul mercato solo recipienti conformi. Prima di immettere sul mercato un recipiente superiore a 50 bar.L, accertarsi che il fabbricante abbia eseguito l’adeguata procedura di valutazione della conformità dell’articolo 13, che abbia redatto la documentazione tecnica, che il recipiente rechi la marcatura CE e le iscrizioni dell’allegato III punto 1 e sia accompagnato dai documenti richiesti, e che il fabbricante abbia applicato l’identificazione del tipo e del numero di serie o di lotto, il proprio nome e l’indirizzo di contatto; se si ritiene o si ha motivo di ritenere che un tale recipiente non sia conforme ai requisiti essenziali di sicurezza dell’allegato I, non immetterlo sul mercato finché non sia stato reso conforme e, se presenta un rischio, informare il fabbricante e le autorità di vigilanza del mercato.
- Prima di immettere sul mercato un recipiente pari o inferiore a 50 bar.L, accertarsi che sia stato progettato e fabbricato conformemente alla corretta prassi costruttiva in uno degli Stati membri, che rechi le iscrizioni previste all’allegato III punto 1.2 e che il fabbricante abbia applicato l’identificazione del tipo e del numero di serie o di lotto, il proprio nome e l’indirizzo di contatto.
- Indicare il proprio nome, la propria denominazione commerciale registrata o il proprio marchio registrato e l’indirizzo postale al quale si può essere contattati sul recipiente o, se ciò non è possibile, in un documento di accompagnamento, con i recapiti in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori finali e per le autorità di vigilanza del mercato.
- Accertarsi che il recipiente sia accompagnato dalle istruzioni e dalle informazioni di sicurezza dell’allegato III punto 2 in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori finali determinata dallo Stato membro interessato, in Danimarca il danese, e, finché un recipiente superiore a 50 bar.L è sotto la propria responsabilità, fare in modo che le condizioni di stoccaggio o di trasporto non ne compromettano la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza dell’allegato I.
- Accertarsi che il recipiente sia accompagnato dalle istruzioni e dalle informazioni di sicurezza dell’allegato III punto 2 in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori finali determinata dallo Stato membro interessato, in Danimarca il danese.
- Finché un recipiente superiore a 50 bar.L è sotto la propria responsabilità, fare in modo che le condizioni di stoccaggio o di trasporto non ne compromettano la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza dell’allegato I.
- Se i rischi presentati da un recipiente lo rendono opportuno, eseguire prove a campione sui recipienti messi a disposizione sul mercato, esaminare e, se necessario, tenere un registro dei reclami, dei recipienti non conformi e dei richiami, e tenerne informati i distributori; se un recipiente immesso sul mercato non è conforme, adottare immediatamente le misure correttive per renderlo conforme, ritirarlo o richiamarlo e, se presenta un rischio, informare immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri interessati, fornendo i dettagli della non conformità e delle misure correttive.
- Se i rischi lo giustificano, eseguire prove a campione sui recipienti messi a disposizione, esaminare, tenere un registro dei reclami, dei recipienti non conformi e dei richiami e tenerne informati i distributori.
- Se un recipiente immesso sul mercato non è conforme, adottare immediatamente le misure correttive, ritirarlo o richiamarlo e, se presenta un rischio, informare immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri interessati.
- Per i recipienti superiori a 50 bar.L, tenere una copia della dichiarazione di conformità UE a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per 10 anni dopo l’immissione sul mercato e assicurarsi che la documentazione tecnica possa essere messa a loro disposizione su richiesta; fornire su richiesta motivata tutte le informazioni e la documentazione che dimostrano la conformità in una lingua facilmente comprensibile per l’autorità, cooperare a qualsiasi azione volta a eliminare i rischi, identificare i propri fornitori e clienti per 10 anni e ricordare che, se si immette un recipiente sul mercato con il proprio nome o marchio, o si modifica un recipiente già immesso sul mercato in modo da poterne alterare la conformità, si assumono gli obblighi del fabbricante dell’articolo 6.
- Per i recipienti superiori a 50 bar.L, tenere una copia della dichiarazione di conformità UE a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per 10 anni dopo l’immissione sul mercato e assicurarsi che la documentazione tecnica possa essere messa a disposizione su richiesta.
- Su richiesta motivata, fornire tutte le informazioni e la documentazione che dimostrano la conformità del recipiente in una lingua facilmente comprensibile per l’autorità e cooperare a qualsiasi azione volta a eliminare i rischi presentati dai recipienti immessi o messi a disposizione.
- Essere in grado di identificare, nei confronti delle autorità di vigilanza del mercato, ogni operatore economico che ha fornito un recipiente all’impresa e ogni operatore cui essa ha fornito, per 10 anni.
- Se si immette un recipiente sul mercato con il proprio nome o marchio, o si modifica un recipiente già immesso sul mercato in modo da poterne alterare la conformità, si assumono gli obblighi del fabbricante dell’articolo 6.

### Distributore (grossista, dettagliante o rivenditore che fornisce recipienti semplici a pressione)

- Agire con la dovuta diligenza rispetto ai requisiti della direttiva quando si mette un recipiente a disposizione sul mercato.
- Prima di mettere a disposizione un recipiente superiore a 50 bar.L, verificare che rechi la marcatura CE e le iscrizioni dell’allegato III punto 1, che sia accompagnato dai documenti richiesti e dalle istruzioni e informazioni di sicurezza dell’allegato III punto 2 in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori finali dello Stato membro in cui deve essere messo a disposizione, e che il fabbricante e l’importatore abbiano applicato i propri dati di identificazione e i propri indirizzi di contatto; se si ritiene o si ha motivo di ritenere che il recipiente non sia conforme ai requisiti essenziali di sicurezza dell’allegato I, non metterlo a disposizione finché non sia stato reso conforme e, se presenta un rischio, informare il fabbricante o l’importatore e le autorità di vigilanza del mercato.
- Prima di mettere a disposizione un recipiente pari o inferiore a 50 bar.L, verificare che rechi le iscrizioni previste all’allegato III punto 1.2, che sia accompagnato dalle istruzioni e dalle informazioni di sicurezza dell’allegato III punto 2 in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori finali di tale Stato membro, e che il fabbricante e l’importatore abbiano applicato i propri dati di identificazione e i propri indirizzi di contatto.
- Finché un recipiente superiore a 50 bar.L è sotto la propria responsabilità, fare in modo che le condizioni di stoccaggio o di trasporto non ne compromettano la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza dell’allegato I; e se un recipiente messo a disposizione non è conforme, accertarsi che siano adottate le misure correttive per renderlo conforme, ritirarlo o richiamarlo, informandone immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri interessati se presenta un rischio.
- Finché un recipiente superiore a 50 bar.L è sotto la propria responsabilità, fare in modo che le condizioni di stoccaggio o di trasporto non ne compromettano la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza dell’allegato I.
- Se un recipiente messo a disposizione non è conforme, accertarsi immediatamente che siano adottate le misure correttive, il ritiro o il richiamo e, se presenta un rischio, informare immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri interessati.
- Su richiesta motivata di un’autorità nazionale competente, fornire tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità di un recipiente e cooperare a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai recipienti messi a disposizione; identificare i propri fornitori e clienti per 10 anni; e ricordare che vendere con il proprio nome o marchio o modificare un recipiente già immesso sul mercato in modo da poterne alterare la conformità rende fabbricante. In Danimarca le istruzioni dei recipienti forniti devono essere in danese.
- Su richiesta motivata, fornire tutte le informazioni e la documentazione che dimostrano la conformità del recipiente in una lingua facilmente comprensibile per l’autorità e cooperare a qualsiasi azione volta a eliminare i rischi presentati dai recipienti immessi o messi a disposizione.
- Essere in grado di identificare, nei confronti delle autorità di vigilanza del mercato, ogni operatore economico che ha fornito un recipiente all’impresa e ogni operatore cui essa ha fornito, per 10 anni.
- Se si immette un recipiente sul mercato con il proprio nome o marchio, o si modifica un recipiente già immesso sul mercato in modo da poterne alterare la conformità, si assumono gli obblighi del fabbricante dell’articolo 6.

## Requirements

Each duty above as an identified requirement (61); ids are permanent and shared with the compliance engine.

### unclassified

- `spvd-mfr-establish-first-whether` (Fabbricante (compresi i titolari di marchio e chi fa produrre recipienti per proprio conto)) — Stabilire innanzitutto se il recipiente sia un recipiente semplice a pressione, verificandolo rispetto alle cinque caratteristiche cumulative dell’articolo 1, paragrafo 1, e alle tre esclusioni dell’articolo 1, paragrafo 2, quindi moltiplicare la pressione massima di esercizio PS in bar per la capacità V in litri: oltre 50 bar.L il recipiente deve essere progettato e fabbricato secondo i requisiti essenziali di sicurezza dell’allegato I, a 50 bar.L o meno secondo la corretta prassi costruttiva in uno degli Stati membri. [art. 1, art. 4 e art. 6, par. 1]
- `spvd-mfr-choose-materials-meet` (Fabbricante (compresi i titolari di marchio e chi fa produrre recipienti per proprio conto)) — Scegliere materiali che soddisfano l’allegato I punto 1: parti in pressione saldabili, duttili e tenaci in modo che una rottura alla temperatura minima di esercizio non dia luogo a frammentazione o a frattura di tipo fragile, e non influenzate negativamente dall’invecchiamento, accompagnate da un documento di controllo redatto dal produttore dei materiali. Gli acciai non legati di qualità devono essere non effervescenti e forniti dopo trattamento di normalizzazione o in uno stato equivalente, con carbonio inferiore a 0,25 % e zolfo e fosforo ciascuno inferiori a 0,05 %, una resistenza massima alla trazione inferiore a 580 N/mm2, i valori di allungamento dell’allegato I punto 1.1.1 e un’energia media di rottura a flessione KCV di almeno 35 J/cm2 su tre provette longitudinali alla temperatura minima di esercizio, con non più di un valore inferiore a 35 e nessuno inferiore a 25, verificata quando la temperatura minima di esercizio è inferiore a meno 10 °C e lo spessore di parete supera 5 mm. L’alluminio non legato deve contenere almeno 99,5 % di alluminio e le leghe dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), devono resistere alla corrosione intercristallina alla temperatura massima di esercizio, essere fornite ricotte, avere una resistenza massima alla trazione non superiore a 350 N/mm2 e un allungamento a rottura di almeno 16 % in direzione parallela e 14 % in direzione perpendicolare alla direzione di laminazione. I materiali di saldatura devono essere adatti e compatibili con i materiali saldati, e gli accessori che contribuiscono alla resistenza e le parti non in pressione devono essere compatibili con le parti in pressione. [allegato I, punti da 1.1 a 1.4]
- `spvd-mfr-design-annex-point` (Fabbricante (compresi i titolari di marchio e chi fa produrre recipienti per proprio conto)) — Progettare secondo l’allegato I punto 2: definire l’uso, scegliere le temperature minima e massima di esercizio e la pressione massima di esercizio PS, e soddisfare le qualità dei materiali a meno 10 °C se si sceglie una temperatura minima di esercizio più alta; rendere l’interno ispezionabile e il recipiente drenabile, mantenere le qualità meccaniche per tutta la durata di utilizzo, proteggere dalla corrosione, evitare al recipiente sollecitazioni tali da comprometterne la sicurezza e impedire che la pressione interna superi in modo permanente PS, che può superare momentaneamente fino al 10 %; eseguire le giunzioni circonferenziali e longitudinali con saldature a piena penetrazione o di efficacia equivalente e dotare di un bordo cilindrico i fondi convessi diversi da quelli emisferici. Determinare lo spessore di parete con il metodo di calcolo o con il metodo sperimentale quando PS per V non supera 3.000 bar.L, e con il solo metodo di calcolo quando supera 3.000 bar.L o la temperatura massima di esercizio supera 100 °C, mantenendo lo spessore effettivo della parte cilindrica e dei fondi non inferiore a 2 mm per l’acciaio e a 3 mm per l’alluminio o la lega di alluminio. [allegato I, punti 2, 2.1, 2.1.1 e 2.1.2]
- `spvd-mfr-control-manufacturing-process` (Fabbricante (compresi i titolari di marchio e chi fa produrre recipienti per proprio conto)) — Controllare il processo di fabbricazione ai sensi dell’allegato I punto 3: preparare i componenti senza difetti superficiali, cricche o variazioni delle caratteristiche meccaniche dannose per la sicurezza; eseguire le saldature sulle parti in pressione con caratteristiche simili ai materiali saldati e prive di difetti superficiali o interni, da parte di saldatori o operatori qualificati che possiedono il livello di competenza appropriato, secondo procedimenti di saldatura approvati, dove le prove di approvazione e di qualificazione sono eseguite da organismi notificati; e garantire una qualità costante delle saldature durante la fabbricazione mediante prove adeguate con procedure idonee, registrate in un rapporto. [allegato I, punti 3, 3.1 e 3.2]
- `spvd-mfr-lodge-application-eu-type` (Fabbricante (compresi i titolari di marchio e chi fa produrre recipienti per proprio conto)) — Per i recipienti superiori a 50 bar.L, presentare prima della fabbricazione la domanda di esame UE del tipo (modulo B) a un unico organismo notificato di propria scelta, con una dichiarazione scritta che la stessa domanda non è stata presentata altrove e con la documentazione tecnica dell’allegato II punto 1.3, che deve comprendere un’analisi e una valutazione adeguate dei rischi, una descrizione generale, disegni di progettazione concettuale e di fabbricazione con le spiegazioni necessarie per comprenderli, l’elenco delle norme armonizzate applicate integralmente o in parte o le descrizioni delle soluzioni adottate in alternativa, i calcoli di progetto e i risultati degli esami, i rapporti di prova, le istruzioni dell’allegato III punto 2 e un documento che descrive i materiali, i procedimenti di saldatura e i controlli scelti, oltre alle prove a sostegno e, se si esamina un prototipo, i certificati di qualificazione della saldatura, il documento di controllo dei materiali e una relazione sugli esami e sulle prove. Se il recipiente segue norme armonizzate si può scegliere il tipo di progetto o il tipo di produzione; se non le segue, o le segue solo in parte, occorre presentare un prototipo per l’esame del tipo di produzione. Informare l’organismo di ogni modifica al tipo approvato e conservare il certificato, i suoi allegati e le sue integrazioni con la documentazione tecnica a disposizione delle autorità nazionali per 10 anni. [art. 13, par. 1, e allegato II, punti 1.2, 1.3, 1.7 e 1.9]
- `spvd-mfr-lodge-eu-type-application` (Fabbricante (compresi i titolari di marchio e chi fa produrre recipienti per proprio conto)) — Per i recipienti superiori a 50 bar.L, presentare prima della fabbricazione la domanda di esame UE del tipo (modulo B) a un unico organismo notificato, con una dichiarazione scritta che non è stata presentata altrove; presentare un prototipo se le norme armonizzate non sono state seguite, o lo sono state solo in parte. [art. 13, par. 1, e allegato II, punto 1.2]
- `spvd-mfr-draw-annex-ii-documentation` (Fabbricante (compresi i titolari di marchio e chi fa produrre recipienti per proprio conto)) — Redigere la documentazione tecnica dell’allegato II punto 1.3: descrizione generale, disegni di progettazione e di fabbricazione, norme o soluzioni applicate, calcoli di progetto, rapporti di prova, istruzioni e materiali, procedimenti di saldatura e controlli scelti. [allegato II, punto 1.3]
- `spvd-mfr-analyse-assess-risks` (Fabbricante (compresi i titolari di marchio e chi fa produrre recipienti per proprio conto)) — Includere nella documentazione tecnica un’analisi e una valutazione adeguate dei rischi. [allegato II, punto 1.3]
- `spvd-mfr-notify-type-modifications` (Fabbricante (compresi i titolari di marchio e chi fa produrre recipienti per proprio conto)) — Informare l’organismo notificato di ogni modifica al tipo approvato che possa incidere sulla conformità o sulle condizioni di validità del certificato. [allegato II, punto 1.7]
- `spvd-mfr-keep-type-certificate` (Fabbricante (compresi i titolari di marchio e chi fa produrre recipienti per proprio conto)) — Conservare il certificato di esame UE del tipo, i suoi allegati e le sue integrazioni con la documentazione tecnica a disposizione delle autorità nazionali per 10 anni dopo l’immissione del recipiente sul mercato. [allegato II, punto 1.9]
- `spvd-mfr-run-production-module` (Fabbricante (compresi i titolari di marchio e chi fa produrre recipienti per proprio conto)) — Eseguire il modulo di produzione corrispondente alla fascia prima di immettere il recipiente sul mercato: oltre 3.000 bar.L solo il modulo C1; oltre 200 bar.L e fino a 3.000 bar.L il modulo C1 o il modulo C2 a scelta; oltre 50 bar.L e fino a 200 bar.L il modulo C1 o il modulo C a scelta. Con il modulo C1 presentare i recipienti in lotti uniformi di al massimo 3.000 recipienti del modello dello stesso tipo, e l’organismo notificato esegue una prova idrostatica o una prova pneumatica di effetto equivalente su ogni recipiente a una pressione pari a 1,5 volte la pressione di progetto, prova i provini sulle saldature longitudinali e li ripete sulle saldature circonferenziali se la tecnica è diversa, oppure, per il metodo di progettazione sperimentale, esegue una prova idrostatica su cinque recipienti prelevati a caso da ciascun lotto, appone il proprio numero di identificazione su ogni recipiente di un lotto accettato e rilascia un certificato scritto di conformità che si deve poter fornire su richiesta. Con il modulo C2 l’organismo effettua controlli su campioni casuali a intervalli casuali e verifica che si provi effettivamente ogni recipiente a 1,5 volte la pressione di progetto tramite personale indipendente dalla produzione. Con il modulo C l’organismo notificato che ha rilasciato il certificato di esame UE del tipo esamina i documenti di fabbricazione e di controllo prima dell’inizio della fabbricazione. Redigere tutta la documentazione e la corrispondenza in una lingua ufficiale dello Stato membro dell’organismo notificato o in una lingua da esso accettata. [art. 13, parr. 2 e 3, allegato II, punti 2, 3 e 4, e allegato III, punto 3.1, lett. g)]
- `spvd-mfr-draw-declaration-conformity` (Fabbricante (compresi i titolari di marchio e chi fa produrre recipienti per proprio conto)) — Redigere la dichiarazione di conformità UE secondo il modello dell’allegato IV, attestando che il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza dell’allegato I è stato dimostrato, contenente gli elementi specificati nei moduli utilizzati, tenuta costantemente aggiornata, tradotta nelle lingue richieste dallo Stato membro in cui il recipiente è immesso o messo a disposizione e, se più atti dell’Unione la richiedono, redatta come dichiarazione unica che li comprende tutti; apporre la marcatura CE in modo visibile, leggibile e indelebile sul recipiente o sulla sua targa prima di immetterlo sul mercato, con le ultime due cifre dell’anno in cui è stata apposta e seguita dal numero di identificazione dell’organismo notificato che interviene nella fase di controllo della produzione, che l’organismo appone personalmente o fa apporre a Lei secondo le sue istruzioni. Applicare le iscrizioni dell’allegato III sul recipiente o sulla sua targa: la pressione massima di esercizio PS in bar, la temperatura massima di esercizio Tmax e la temperatura minima di esercizio Tmin in °C, la capacità V in L, il proprio nome, la propria denominazione commerciale registrata o il proprio marchio registrato e indirizzo, e l’identificazione del tipo e del numero di serie o di lotto, con una targa concepita in modo da non poter essere riutilizzata e che lasci uno spazio libero per altre informazioni. Fornire istruzioni e informazioni di sicurezza che riportino tali dati, salvo l’identificazione del numero di serie o di lotto, e indichino l’uso previsto e i requisiti di manutenzione e di installazione per la sicurezza del recipiente, chiare, comprensibili e intelligibili e in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori finali determinata dallo Stato membro, in Danimarca il danese. [art. 6, par. 2, art. 6, par. 5, art. 6, par. 6, art. 6, par. 7, art. 14, art. 16, allegato III, punti 1.1, 1.2, 1.3 e 2, e allegato IV; https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2015/1304 · § 5]
- `spvd-mfr-draw-eu-declaration` (Fabbricante (compresi i titolari di marchio e chi fa produrre recipienti per proprio conto)) — Redigere la dichiarazione di conformità UE secondo il modello dell’allegato IV, tenerla costantemente aggiornata, tradurla nelle lingue richieste dallo Stato membro e rilasciare una dichiarazione unica quando si applicano più atti dell’Unione. [art. 6, par. 2, art. 14 e allegato IV]
- `spvd-mfr-affix-ce-marking` (Fabbricante (compresi i titolari di marchio e chi fa produrre recipienti per proprio conto)) — Apporre la marcatura CE in modo visibile, leggibile e indelebile sul recipiente o sulla sua targa prima di immetterlo sul mercato, con le ultime due cifre dell’anno di apposizione e seguita dal numero di identificazione dell’organismo notificato che interviene nel controllo della produzione. [art. 6, par. 2, e art. 16]
- `spvd-mfr-apply-annex-iii-inscriptions` (Fabbricante (compresi i titolari di marchio e chi fa produrre recipienti per proprio conto)) — Applicare le iscrizioni dell’allegato III sul recipiente o su una targa non riutilizzabile: PS, Tmax, Tmin, capacità V, il proprio nome, la propria denominazione commerciale registrata o il proprio marchio e indirizzo, e l’identificazione del tipo e del numero di serie o di lotto. [art. 6, par. 5, art. 6, par. 6, e allegato III, punti da 1.1 a 1.3]
- `spvd-mfr-supply-instructions-safety-information` (Fabbricante (compresi i titolari di marchio e chi fa produrre recipienti per proprio conto)) — Fornire istruzioni e informazioni di sicurezza che riportino le iscrizioni, salvo l’identificazione del numero di serie o di lotto, e indichino l’uso previsto e i requisiti di manutenzione e di installazione, in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori finali, in Danimarca il danese. [art. 6, par. 7, e allegato III, punto 2; https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2015/1304 · § 5]
- `spvd-mfr-keep-technical-documentation` (Fabbricante (compresi i titolari di marchio e chi fa produrre recipienti per proprio conto)) — Conservare la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE per 10 anni dopo l’immissione del recipiente sul mercato, mantenere procedure che garantiscano la conformità della produzione in serie tenendo conto delle modifiche di progettazione e delle modifiche delle norme armonizzate o di altre specifiche tecniche di riferimento e, se i rischi lo giustificano, eseguire prove a campione sui recipienti messi a disposizione, esaminare e tenere un registro dei reclami, dei recipienti non conformi e dei richiami, tenendone informati i distributori. Se un recipiente immesso sul mercato non è conforme, adottare immediatamente le misure correttive necessarie per renderlo conforme, ritirarlo o richiamarlo e, se presenta un rischio, informare immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui lo si è messo a disposizione, fornendo i dettagli della non conformità e delle misure correttive; fornire su richiesta motivata tutte le informazioni e la documentazione che dimostrano la conformità in una lingua facilmente comprensibile per l’autorità, cooperare a qualsiasi azione volta a eliminare i rischi ed essere in grado di identificare per 10 anni ogni operatore economico che ha fornito all’impresa e ogni operatore cui essa ha fornito. Durante una modalità di emergenza del mercato interno attivata, i recipienti immessi sul mercato in base a un’autorizzazione dell’articolo 38 quater non recano né la marcatura CE né le iscrizioni dell’allegato III punto 1, e si dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità che sono conformi a tutti i requisiti essenziali di sicurezza applicabili e si completano le procedure di valutazione della conformità indicate dall’autorità nazionale competente. [art. 6, par. 3, art. 6, par. 4, art. 6, par. 8, art. 6, par. 9, art. 11, art. 38 quater, par. 5, e art. 38 quater, par. 7]
- `spvd-mfr-keep-documentation-declaration` (Fabbricante (compresi i titolari di marchio e chi fa produrre recipienti per proprio conto)) — Conservare la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE per 10 anni dopo l’immissione del recipiente sul mercato. [art. 6, par. 3]
- `spvd-mfr-keep-series-production-conformity` (Fabbricante (compresi i titolari di marchio e chi fa produrre recipienti per proprio conto)) — Mantenere procedure che garantiscano la conformità della produzione in serie, tenendo conto delle modifiche di progettazione e delle modifiche delle norme armonizzate o di altre specifiche tecniche di riferimento. [art. 6, par. 4]
- `spvd-mfr-sample-test-register-complaints` (Fabbricante (compresi i titolari di marchio e chi fa produrre recipienti per proprio conto)) — Se i rischi lo giustificano, eseguire prove a campione sui recipienti messi a disposizione, esaminare, tenere un registro dei reclami, dei recipienti non conformi e dei richiami e tenerne informati i distributori. [art. 6, par. 4]
- `spvd-mfr-correct-withdraw-recall` (Fabbricante (compresi i titolari di marchio e chi fa produrre recipienti per proprio conto)) — Se un recipiente immesso sul mercato non è conforme, adottare immediatamente le misure correttive, ritirarlo o richiamarlo e, se presenta un rischio, informare immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri interessati. [art. 6, par. 8]
- `spvd-mfr-provide-information-request` (Fabbricante (compresi i titolari di marchio e chi fa produrre recipienti per proprio conto)) — Su richiesta motivata, fornire tutte le informazioni e la documentazione che dimostrano la conformità del recipiente in una lingua facilmente comprensibile per l’autorità e cooperare a qualsiasi azione volta a eliminare i rischi presentati dai recipienti immessi o messi a disposizione. [art. 6, par. 9]
- `spvd-mfr-identify-suppliers-customers` (Fabbricante (compresi i titolari di marchio e chi fa produrre recipienti per proprio conto)) — Essere in grado di identificare, nei confronti delle autorità di vigilanza del mercato, ogni operatore economico che ha fornito un recipiente all’impresa e ogni operatore cui essa ha fornito, per 10 anni. [art. 11]
- `spvd-mfr-emergency-mode-authorisation` (Fabbricante (compresi i titolari di marchio e chi fa produrre recipienti per proprio conto)) — Durante una modalità di emergenza del mercato interno attivata, i recipienti immessi sul mercato in base a un’autorizzazione dell’articolo 38 quater non recano né la marcatura CE né le iscrizioni dell’allegato III punto 1; se ne dichiara la conformità sotto la propria esclusiva responsabilità e si completano le procedure indicate dall’autorità nazionale. [art. 38 quater, par. 5, e art. 38 quater, par. 7]
- `spvd-oth-act-written-mandate` (Mandatario) — Agire in base a un mandato scritto del fabbricante che consenta almeno di tenere la dichiarazione di conformità UE e la documentazione tecnica a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza del mercato per 10 anni dopo l’immissione del recipiente sul mercato, di fornire a un’autorità nazionale competente, su richiesta motivata, tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità e di cooperare con le autorità nazionali competenti a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai recipienti oggetto del mandato. [art. 7, par. 2]
- `spvd-oth-take-article-obligation` (Mandatario) — Non assumere l’obbligo dell’articolo 6, paragrafo 1, di progettare e fabbricare il recipiente secondo i requisiti essenziali di sicurezza dell’allegato I o secondo la corretta prassi costruttiva, né l’obbligo di redigere la documentazione tecnica; nessuno dei due può far parte del mandato. [art. 7, par. 1]
- `spvd-oth-lodge-eu-type-examination` (Mandatario) — Se il mandato lo prevede, presentare all’organismo notificato la domanda di esame UE del tipo e conservare per 10 anni il certificato e la documentazione tecnica per conto del fabbricante, informare l’organismo delle modifiche al tipo approvato e adempiere per suo conto e sotto la sua responsabilità gli obblighi del fabbricante relativi alla marcatura CE e alla dichiarazione di conformità UE ai sensi dei moduli C1, C2 e C; se l’organismo notificato lo dispone, apporre il suo numero di identificazione dopo la marcatura CE. [art. 16, par. 3, e allegato II, punti 1.10, 2.5, 3.5 e 4.4]
- `spvd-oth-lodge-eu-type-application` (Mandatario) — Se il mandato lo prevede, presentare all’organismo notificato, per conto del fabbricante, la domanda di esame UE del tipo. [allegato II, punto 1.10]
- `spvd-oth-keep-type-certificate` (Mandatario) — Se il mandato lo prevede, conservare per 10 anni, per conto del fabbricante, il certificato di esame UE del tipo e la documentazione tecnica. [allegato II, punto 1.10]
- `spvd-oth-notify-type-modifications` (Mandatario) — Se il mandato lo prevede, informare l’organismo notificato delle modifiche al tipo approvato. [allegato II, punto 1.10]
- `spvd-oth-draw-declaration-behalf` (Mandatario) — Se il mandato lo prevede, adempiere per conto del fabbricante e sotto la sua responsabilità gli obblighi relativi alla dichiarazione di conformità UE ai sensi dei moduli C1, C2 e C. [allegato II, punti 2.5, 3.5 e 4.4]
- `spvd-oth-affix-ce-marking-behalf` (Mandatario) — Se il mandato lo prevede, adempiere per conto del fabbricante gli obblighi relativi alla marcatura CE e, se l’organismo notificato lo dispone, apporre il suo numero di identificazione dopo la marcatura CE. [art. 16, par. 3, e allegato II, punti 2.5, 3.5 e 4.4]
- `spvd-oth-able-identify-market` (Mandatario) — Essere in grado di identificare, nei confronti delle autorità di vigilanza del mercato, ogni operatore economico che ha fornito un recipiente al mandatario e ogni operatore cui esso ha fornito, per 10 anni in ciascuna direzione; e tenere presente che, se il fabbricante è stabilito fuori dall’Unione e non vi è un importatore, il mandatario può essere l’operatore economico stabilito nell’Unione che il regolamento (UE) 2019/1020 richiede per ogni recipiente semplice a pressione immesso sul mercato, verificando la dichiarazione e la documentazione, informando le autorità dei rischi e cooperando alle azioni correttive. [art. 11; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1020 · da art. 4, par. 1, ad art. 4, par. 5, e allegato I punto 48]
- `spvd-oth-identify-suppliers-customers` (Mandatario) — Essere in grado di identificare, nei confronti delle autorità di vigilanza del mercato, ogni operatore economico che ha fornito un recipiente al mandatario e ogni operatore cui esso ha fornito, per 10 anni. [art. 11]
- `spvd-oth-union-economic-operator` (Mandatario) — Se il fabbricante è stabilito fuori dall’Unione e non vi è un importatore, il mandatario può essere l’operatore economico stabilito nell’Unione che il regolamento (UE) 2019/1020 richiede per ogni recipiente semplice a pressione immesso sul mercato. [art. 4, par. 1, art. 4, par. 2 e allegato I punto 48]
- `spvd-oth-verify-declaration-documentation` (Mandatario) — In quanto tale operatore economico, verificare che la dichiarazione di conformità UE e la documentazione tecnica siano state redatte. [art. 4, par. 3, lett. a)]
- `spvd-oth-inform-cooperate-authorities` (Mandatario) — In quanto tale operatore economico, informare le autorità dei rischi e cooperare alle azioni correttive. [art. 4, par. 3, lett. b)-d)]
- `spvd-imp-place-compliant-vessels` (Importatore) — Immettere sul mercato solo recipienti conformi. Prima di immettere sul mercato un recipiente superiore a 50 bar.L, accertarsi che il fabbricante abbia eseguito l’adeguata procedura di valutazione della conformità dell’articolo 13, che abbia redatto la documentazione tecnica, che il recipiente rechi la marcatura CE e le iscrizioni dell’allegato III punto 1 e sia accompagnato dai documenti richiesti, e che il fabbricante abbia applicato l’identificazione del tipo e del numero di serie o di lotto, il proprio nome e l’indirizzo di contatto; se si ritiene o si ha motivo di ritenere che un tale recipiente non sia conforme ai requisiti essenziali di sicurezza dell’allegato I, non immetterlo sul mercato finché non sia stato reso conforme e, se presenta un rischio, informare il fabbricante e le autorità di vigilanza del mercato. [art. 8, par. 1 e art. 8, par. 2]
- `spvd-imp-ensure-was-designed` (Importatore) — Prima di immettere sul mercato un recipiente pari o inferiore a 50 bar.L, accertarsi che sia stato progettato e fabbricato conformemente alla corretta prassi costruttiva in uno degli Stati membri, che rechi le iscrizioni previste all’allegato III punto 1.2 e che il fabbricante abbia applicato l’identificazione del tipo e del numero di serie o di lotto, il proprio nome e l’indirizzo di contatto. [art. 8, par. 2, terzo comma]
- `spvd-imp-indicate-name-registered` (Importatore) — Indicare il proprio nome, la propria denominazione commerciale registrata o il proprio marchio registrato e l’indirizzo postale al quale si può essere contattati sul recipiente o, se ciò non è possibile, in un documento di accompagnamento, con i recapiti in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori finali e per le autorità di vigilanza del mercato. [art. 8, par. 3]
- `spvd-imp-ensure-vessel-accompanied` (Importatore) — Accertarsi che il recipiente sia accompagnato dalle istruzioni e dalle informazioni di sicurezza dell’allegato III punto 2 in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori finali determinata dallo Stato membro interessato, in Danimarca il danese, e, finché un recipiente superiore a 50 bar.L è sotto la propria responsabilità, fare in modo che le condizioni di stoccaggio o di trasporto non ne compromettano la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza dell’allegato I. [art. 8, par. 4 e art. 8, par. 5; https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2015/1304 · § 5]
- `spvd-imp-ensure-instructions-language` (Importatore) — Accertarsi che il recipiente sia accompagnato dalle istruzioni e dalle informazioni di sicurezza dell’allegato III punto 2 in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori finali determinata dallo Stato membro interessato, in Danimarca il danese. [art. 8, par. 4; https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2015/1304 · § 5]
- `spvd-imp-keep-storage-transport-conditions` (Importatore) — Finché un recipiente superiore a 50 bar.L è sotto la propria responsabilità, fare in modo che le condizioni di stoccaggio o di trasporto non ne compromettano la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza dell’allegato I. [art. 8, par. 5]
- `spvd-imp-carry-out-sample` (Importatore) — Se i rischi presentati da un recipiente lo rendono opportuno, eseguire prove a campione sui recipienti messi a disposizione sul mercato, esaminare e, se necessario, tenere un registro dei reclami, dei recipienti non conformi e dei richiami, e tenerne informati i distributori; se un recipiente immesso sul mercato non è conforme, adottare immediatamente le misure correttive per renderlo conforme, ritirarlo o richiamarlo e, se presenta un rischio, informare immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri interessati, fornendo i dettagli della non conformità e delle misure correttive. [art. 8, par. 6 e art. 8, par. 7]
- `spvd-imp-sample-test-register-complaints` (Importatore) — Se i rischi lo giustificano, eseguire prove a campione sui recipienti messi a disposizione, esaminare, tenere un registro dei reclami, dei recipienti non conformi e dei richiami e tenerne informati i distributori. [art. 8, par. 6]
- `spvd-imp-correct-withdraw-recall` (Importatore) — Se un recipiente immesso sul mercato non è conforme, adottare immediatamente le misure correttive, ritirarlo o richiamarlo e, se presenta un rischio, informare immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri interessati. [art. 8, par. 7]
- `spvd-imp-cooperate-action-eliminate` (Importatore) — Per i recipienti superiori a 50 bar.L, tenere una copia della dichiarazione di conformità UE a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per 10 anni dopo l’immissione sul mercato e assicurarsi che la documentazione tecnica possa essere messa a loro disposizione su richiesta; fornire su richiesta motivata tutte le informazioni e la documentazione che dimostrano la conformità in una lingua facilmente comprensibile per l’autorità, cooperare a qualsiasi azione volta a eliminare i rischi, identificare i propri fornitori e clienti per 10 anni e ricordare che, se si immette un recipiente sul mercato con il proprio nome o marchio, o si modifica un recipiente già immesso sul mercato in modo da poterne alterare la conformità, si assumono gli obblighi del fabbricante dell’articolo 6. [art. 8, par. 8, art. 8, par. 9, art. 10 e art. 11]
- `spvd-imp-keep-declaration-copy` (Importatore) — Per i recipienti superiori a 50 bar.L, tenere una copia della dichiarazione di conformità UE a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per 10 anni dopo l’immissione sul mercato e assicurarsi che la documentazione tecnica possa essere messa a disposizione su richiesta. [art. 8, par. 8]
- `spvd-imp-provide-information-request` (Importatore) — Su richiesta motivata, fornire tutte le informazioni e la documentazione che dimostrano la conformità del recipiente in una lingua facilmente comprensibile per l’autorità e cooperare a qualsiasi azione volta a eliminare i rischi presentati dai recipienti immessi o messi a disposizione. [art. 8, par. 9]
- `spvd-imp-identify-suppliers-customers` (Importatore) — Essere in grado di identificare, nei confronti delle autorità di vigilanza del mercato, ogni operatore economico che ha fornito un recipiente all’impresa e ogni operatore cui essa ha fornito, per 10 anni. [art. 11]
- `spvd-imp-own-name-manufacturer-obligations` (Importatore) — Se si immette un recipiente sul mercato con il proprio nome o marchio, o si modifica un recipiente già immesso sul mercato in modo da poterne alterare la conformità, si assumono gli obblighi del fabbricante dell’articolo 6. [art. 10]
- `spvd-dist-act-due-care` (Distributore (grossista, dettagliante o rivenditore che fornisce recipienti semplici a pressione)) — Agire con la dovuta diligenza rispetto ai requisiti della direttiva quando si mette un recipiente a disposizione sul mercato. [art. 9, par. 1]
- `spvd-dist-verify-bears-marking` (Distributore (grossista, dettagliante o rivenditore che fornisce recipienti semplici a pressione)) — Prima di mettere a disposizione un recipiente superiore a 50 bar.L, verificare che rechi la marcatura CE e le iscrizioni dell’allegato III punto 1, che sia accompagnato dai documenti richiesti e dalle istruzioni e informazioni di sicurezza dell’allegato III punto 2 in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori finali dello Stato membro in cui deve essere messo a disposizione, e che il fabbricante e l’importatore abbiano applicato i propri dati di identificazione e i propri indirizzi di contatto; se si ritiene o si ha motivo di ritenere che il recipiente non sia conforme ai requisiti essenziali di sicurezza dell’allegato I, non metterlo a disposizione finché non sia stato reso conforme e, se presenta un rischio, informare il fabbricante o l’importatore e le autorità di vigilanza del mercato. [art. 9, par. 2]
- `spvd-dist-verify-bears-inscriptions` (Distributore (grossista, dettagliante o rivenditore che fornisce recipienti semplici a pressione)) — Prima di mettere a disposizione un recipiente pari o inferiore a 50 bar.L, verificare che rechi le iscrizioni previste all’allegato III punto 1.2, che sia accompagnato dalle istruzioni e dalle informazioni di sicurezza dell’allegato III punto 2 in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori finali di tale Stato membro, e che il fabbricante e l’importatore abbiano applicato i propri dati di identificazione e i propri indirizzi di contatto. [art. 9, par. 2, terzo comma]
- `spvd-dist-while-vessel-above` (Distributore (grossista, dettagliante o rivenditore che fornisce recipienti semplici a pressione)) — Finché un recipiente superiore a 50 bar.L è sotto la propria responsabilità, fare in modo che le condizioni di stoccaggio o di trasporto non ne compromettano la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza dell’allegato I; e se un recipiente messo a disposizione non è conforme, accertarsi che siano adottate le misure correttive per renderlo conforme, ritirarlo o richiamarlo, informandone immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri interessati se presenta un rischio. [art. 9, par. 3 e art. 9, par. 4]
- `spvd-dist-keep-storage-transport-conditions` (Distributore (grossista, dettagliante o rivenditore che fornisce recipienti semplici a pressione)) — Finché un recipiente superiore a 50 bar.L è sotto la propria responsabilità, fare in modo che le condizioni di stoccaggio o di trasporto non ne compromettano la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza dell’allegato I. [art. 9, par. 3]
- `spvd-dist-correct-withdraw-recall` (Distributore (grossista, dettagliante o rivenditore che fornisce recipienti semplici a pressione)) — Se un recipiente messo a disposizione non è conforme, accertarsi immediatamente che siano adottate le misure correttive, il ritiro o il richiamo e, se presenta un rischio, informare immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri interessati. [art. 9, par. 4]
- `spvd-dist-provide-information-documentation` (Distributore (grossista, dettagliante o rivenditore che fornisce recipienti semplici a pressione)) — Su richiesta motivata di un’autorità nazionale competente, fornire tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità di un recipiente e cooperare a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai recipienti messi a disposizione; identificare i propri fornitori e clienti per 10 anni; e ricordare che vendere con il proprio nome o marchio o modificare un recipiente già immesso sul mercato in modo da poterne alterare la conformità rende fabbricante. In Danimarca le istruzioni dei recipienti forniti devono essere in danese. [art. 9, par. 5, art. 10 e art. 11; https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2015/1304 · § 5]
- `spvd-dist-provide-information-request` (Distributore (grossista, dettagliante o rivenditore che fornisce recipienti semplici a pressione)) — Su richiesta motivata, fornire tutte le informazioni e la documentazione che dimostrano la conformità del recipiente in una lingua facilmente comprensibile per l’autorità e cooperare a qualsiasi azione volta a eliminare i rischi presentati dai recipienti immessi o messi a disposizione. [art. 9, par. 5]
- `spvd-dist-identify-suppliers-customers` (Distributore (grossista, dettagliante o rivenditore che fornisce recipienti semplici a pressione)) — Essere in grado di identificare, nei confronti delle autorità di vigilanza del mercato, ogni operatore economico che ha fornito un recipiente all’impresa e ogni operatore cui essa ha fornito, per 10 anni. [art. 11]
- `spvd-dist-own-name-manufacturer-obligations` (Distributore (grossista, dettagliante o rivenditore che fornisce recipienti semplici a pressione)) — Se si immette un recipiente sul mercato con il proprio nome o marchio, o si modifica un recipiente già immesso sul mercato in modo da poterne alterare la conformità, si assumono gli obblighi del fabbricante dell’articolo 6. [art. 10]

## Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili alle violazioni, da parte degli operatori economici, delle disposizioni di diritto nazionale adottate ai sensi della direttiva e adottano tutti i provvedimenti necessari per assicurarne l’applicazione; le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive e le norme possono includere sanzioni penali per le violazioni gravi. Le autorità di vigilanza del mercato che hanno motivi sufficienti per ritenere che un recipiente presenti un rischio per la salute o la sicurezza delle persone, o per gli animali domestici o i beni, lo valutano rispetto a tutti i requisiti della direttiva, impongono senza indugio all’operatore economico interessato di adottare misure correttive, di ritirare il recipiente o di richiamarlo entro un termine ragionevole commisurato alla natura del rischio e ne informano l’organismo notificato interessato; se l’operatore non agisce, adottano misure provvisorie che vietano o limitano la messa a disposizione, ritirano o richiamano il recipiente e ne informano la Commissione e gli altri Stati membri, e una misura cui nessuno si oppone entro tre mesi è ritenuta giustificata. Le misure contestate passano alla procedura di salvaguardia dell’Unione, i recipienti conformi che presentano comunque un rischio sono trattati allo stesso modo, e la non conformità formale, cioè una marcatura CE apposta in violazione dell’articolo 16 o dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008 oppure non apposta affatto, un numero dell’organismo notificato apposto erroneamente o mancante, iscrizioni dell’allegato III punto 1 mancanti o apposte erroneamente, una dichiarazione di conformità UE non redatta o non redatta correttamente, una documentazione tecnica non disponibile o incompleta, informazioni sul fabbricante o sull’importatore assenti, false o incomplete, o qualsiasi altro requisito amministrativo non soddisfatto dell’articolo 6 o dell’articolo 8, deve cessare e altrimenti comporta restrizione, divieto, richiamo o ritiro. Dal 16 luglio 2021 i poteri di vigilanza derivano dal regolamento (UE) 2019/1020, che elenca la direttiva al punto 48 del proprio allegato I e le cui autorità possono richiedere documenti e informazioni sulla catena di fornitura, ispezionare e controllare i prodotti, imporre azioni correttive, vietare la messa a disposizione e far ritirare, richiamare o distruggere i recipienti, con i diritti procedurali dell’articolo 18 che sostituiscono l’articolo 21 del regolamento (CE) n. 765/2008 ancora citato dall’articolo 35, paragrafo 1. In Danimarca il decreto (bekendtgørelse) n. 1304 del 23 novembre 2015 punisce con un’ammenda, salvo che sia dovuta una pena più elevata ai sensi della legge sulla costruzione di determinati prodotti (lov n. 155 del 20 febbraio 2013) o di altra normativa — clausola di sussidiarietà che il decreto modificativo del 2026 ha lasciato intatta, benché il decreto poggi ormai sulla legge sui prodotti — le violazioni dei propri §§ 4 e 5 e delle disposizioni della direttiva riprodotte nel proprio allegato 1, dal 30 maggio 2026 anche dell’obbligo di danese o inglese per l’etichettatura rilevante per la crisi del § 6 a, stk. 3, e l’inosservanza di decisioni, ingiunzioni o divieti emessi ai sensi del decreto, con responsabilità delle persone giuridiche ai sensi del capitolo 5 del codice penale; la legge sui prodotti elenca la direttiva come settore di prodotti n. 7 e conferisce all’autorità di controllo il potere di ordinare di avvertire gli utilizzatori, di far cessare la commercializzazione ingannevole, di porre rimedio, di interrompere le vendite o la fornitura, di ritirare il prodotto in modo efficace e immediato, di richiamarlo dagli utilizzatori o di distruggerlo, di emettere avvertimenti, divieti di immissione sul mercato, di messa a disposizione, di fornitura o di messa in servizio, ordini di cessazione delle vendite e di rimozione di una marcatura CE apposta erroneamente. La sanzione propria della legge è un’ammenda, che può arrivare alla reclusione fino a 2 anni in circostanze aggravanti — pericolo per la sicurezza o la salute, un incidente che causi lesioni gravi o la morte, reiterazione o violazione sistematica a scopo di lucro — ma tale inasprimento riguarda solo le violazioni della legge stessa, delle decisioni dell’autorità e degli articoli 4 e 5 del regolamento (UE) 2019/1020, nei settori di prodotti elencati dalla legge, di cui i recipienti semplici a pressione sono il n. 7. La violazione delle norme proprie del decreto comporta solo un’ammenda: la legge avrebbe consentito al decreto di prevedere la reclusione per questo settore di prodotti, e il decreto non lo fa. L’autorità di controllo è Erhvervsstyrelsen, il cui dipartimento Markedsovervågning prosegue dal gennaio 2026 i compiti di Sikkerhedsstyrelsen; Arbejdstilsynet resta competente per i recipienti costruiti su ordinazione e per quelli importati per attività petrolifere e del gas offshore.

## Lista di controllo

1. Verificare il recipiente rispetto alle cinque caratteristiche cumulative dell’articolo 1, paragrafo 1: fabbricato in serie, saldato, destinato a una pressione interna relativa superiore a 0,5 bar e a contenere aria o azoto, non destinato a essere esposto alla fiamma, parti portanti di acciaio non legato di qualità o di alluminio non legato o di lega di alluminio non soggetta a indurimento per invecchiamento, una delle due forme dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera c), pressione massima di esercizio di al più 30 bar e PS per V di al più 10.000 bar.L, temperatura minima di esercizio non inferiore a meno 50 °C e temperatura massima di esercizio non superiore a 300 °C per l’acciaio o a 100 °C per l’alluminio; e accertare che non sia una delle tre esclusioni dell’articolo 1, paragrafo 2, cioè un recipiente nucleare, un recipiente destinato all’installazione a bordo o alla propulsione di navi e aeromobili o un estintore.
2. Moltiplicare PS in bar per V in litri. A 50 bar.L o meno il recipiente segue la corretta prassi costruttiva di uno Stato membro, non richiede organismo notificato, dichiarazione di conformità UE né marcatura CE ai sensi dell’allegato III punto 1.1, ma il fabbricante deve comunque garantire che il recipiente rechi le iscrizioni previste al punto 1 dell’allegato III — in pratica i dati del punto 1.2 e, se si usa una targa, la regola del punto 1.3 per cui non può essere riutilizzata e deve lasciare uno spazio libero, poiché il punto 1.1 riserva la marcatura CE ai recipienti superiori a 50 bar.L — insieme alle istruzioni, mentre importatori e distributori verificano l’elenco più ristretto del punto 1.2; oltre 50 bar.L si applica il regime completo del capo 3 (articolo 4).
3. Leggere il percorso dalla fascia: oltre 3.000 bar.L modulo B più modulo C1; oltre 200 bar.L fino a 3.000 bar.L modulo B più modulo C1 o C2; oltre 50 bar.L fino a 200 bar.L modulo B più modulo C1 o modulo C (articolo 13).
4. Stabilire il proprio ruolo per ciascun recipiente, tenendo presente che immettere un recipiente sul mercato con il proprio nome o marchio, o modificare un recipiente già sul mercato in modo da poterne alterare la conformità, rende fabbricante con tutti gli obblighi dell’articolo 6 (articoli 2 e 10).
5. Documentare i materiali: parti in pressione saldabili, duttili, tenaci e non soggette a invecchiamento con il documento di controllo del produttore del materiale, i limiti dell’acciaio su carbonio, zolfo, fosforo, resistenza alla trazione, allungamento ed energia di rottura a flessione oppure i limiti dell’alluminio su purezza, ricottura, resistenza alla trazione e allungamento, e materiali di saldatura, accessori portanti e parti non in pressione compatibili (allegato I, punto 1).
6. Fissare i valori di progetto Tmin, Tmax e PS, rendere il recipiente ispezionabile e drenabile e proteggerlo dalla corrosione, usare giunzioni a piena penetrazione e stabilire lo spessore di parete con il metodo di calcolo o con il metodo sperimentale, con il metodo di calcolo obbligatorio oltre 3.000 bar.L o oltre 100 °C e uno spessore effettivo minimo di 2 mm per l’acciaio e di 3 mm per l’alluminio (allegato I, punto 2).
7. Qualificare la saldatura: procedimenti di saldatura approvati e saldatori o operatori qualificati, con le prove di approvazione e di qualificazione eseguite da organismi notificati, oltre alle prove sulla qualità delle saldature durante la fabbricazione registrate in un rapporto (allegato I, punto 3).
8. Presentare la domanda di esame UE del tipo a un organismo notificato di propria scelta, con la documentazione dell’allegato II punto 1.3, le prove a sostegno e, se le norme armonizzate non sono applicate integralmente, un prototipo, e conservare il certificato e la documentazione per 10 anni (articolo 13 e allegato II, punto 1).
9. Redigere la dichiarazione di conformità UE dell’allegato IV come dichiarazione unica se si applicano anche altri atti dell’Unione, apporre la marcatura CE con le ultime due cifre dell’anno e il numero di identificazione dell’organismo notificato, applicare le iscrizioni dell’allegato III punto 1.2 sul recipiente o su una targa non riutilizzabile e fornire le istruzioni dell’allegato III punto 2 nella lingua richiesta, in Danimarca il danese (articoli 14 e 16, allegato III e decreto n. 1304/2015, § 5).
10. Predisporre la conservazione decennale della documentazione tecnica e della dichiarazione, la rintracciabilità decennale di fornitori e clienti, le procedure che mantengono la produzione in serie conforme, le prove a campione e un registro dei reclami se i rischi lo giustificano, la routine di azione correttiva e di notifica, e verificare se una modalità di emergenza del mercato interno ha attivato le procedure del capo 5 bis per i propri recipienti (articoli 6, 11 e 38 bis).

## Domande

### Quando ha iniziato ad applicarsi la direttiva 2014/29/UE sui recipienti semplici a pressione?

La direttiva rifusa è stata adottata il 26 febbraio 2014, pubblicata nella Gazzetta ufficiale il 29 marzo 2014 ed è entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione, il 18 aprile 2014. Gli Stati membri dovevano adottare e pubblicare le leggi di recepimento dell’articolo 2, degli articoli da 6 a 41, dell’allegato II e dell’allegato IV entro il 19 aprile 2016 e applicarle dal 20 aprile 2016, e gli articoli 1, 3, 4 e 5 e gli allegati I e III si applicano dalla stessa data; la direttiva 2009/105/CE, codificazione della direttiva 87/404/CEE, è stata abrogata con effetto dal 20 aprile 2016. I recipienti disciplinati dalla vecchia direttiva, conformi ad essa e immessi sul mercato prima di tale data possono ancora essere messi a disposizione e messi in servizio, e i certificati rilasciati dagli organismi ispettivi riconosciuti ai sensi di essa restano validi. La direttiva (UE) 2024/2749 ha poi aggiunto procedure di emergenza, recepite entro il 29 maggio 2026 e applicate dal 30 maggio 2026.

### Il mio recipiente è un recipiente semplice a pressione ai sensi della SPVD o un’attrezzatura a pressione ai sensi della PED?

La SPVD riguarda solo i recipienti che soddisfano contemporaneamente tutte le cinque caratteristiche dell’articolo 1, paragrafo 1: fabbricati in serie; saldati, destinati a una pressione interna relativa superiore a 0,5 bar, destinati a contenere aria o azoto e non destinati a essere esposti alla fiamma; con le parti portanti di acciaio non legato di qualità o di alluminio non legato o di leghe di alluminio non soggette a indurimento per invecchiamento; costruiti come parte cilindrica a sezione circolare chiusa da fondi bombati verso l’esterno o piani, oppure come due fondi bombati, ruotanti attorno allo stesso asse; con una pressione massima di esercizio di al più 30 bar e PS per V di al più 10.000 bar.L; e con una temperatura minima di esercizio non inferiore a meno 50 °C e una temperatura massima di esercizio di al più 300 °C per l’acciaio e 100 °C per l’alluminio. L’articolo 1, paragrafo 2, esclude poi soltanto tre gruppi: i recipienti specificamente progettati per uso nucleare il cui guasto può provocare emissioni di radioattività, i recipienti specificamente destinati all’installazione a bordo o alla propulsione di navi e aeromobili, e gli estintori. Un recipiente che manca anche una sola caratteristica dell’articolo 1, paragrafo 1, non è un recipiente semplice a pressione e, poiché la direttiva 2014/68/UE sulle attrezzature a pressione esclude soltanto i recipienti semplici a pressione disciplinati dalla presente direttiva, è allora valutato rispetto alla soglia di 0,5 bar, alle esclusioni, ai gruppi di fluidi e alle tabelle di categoria propri della PED.

### Che cosa cambia a 50 bar.L?

Il prodotto tra la pressione massima di esercizio PS in bar e la capacità V in litri è la linea tracciata dalla direttiva. I recipienti di 50 bar.L o meno devono essere progettati e fabbricati conformemente alla corretta prassi costruttiva in uno degli Stati membri; sono fuori dal capo 3, che per la propria stessa intestazione riguarda solo i recipienti superiori a 50 bar.L, per cui non richiedono esame UE del tipo, organismo notificato, dichiarazione di conformità UE né marcatura CE, che l’allegato III punto 1.1 riserva ai recipienti superiori a 50 bar.L. Il fabbricante deve comunque garantire che il recipiente rechi le iscrizioni previste al punto 1 dell’allegato III — in pratica i dati del punto 1.2 e, se si usa una targa, la regola del punto 1.3 per cui non può essere riutilizzata e deve lasciare uno spazio libero, poiché il punto 1.1 riserva la marcatura CE ai recipienti superiori a 50 bar.L. Importatori e distributori verificano l’elenco più ristretto del punto 1.2, insieme all’identificazione del tipo e del numero di serie o di lotto, al nome e all’indirizzo di contatto del fabbricante e alle istruzioni e informazioni di sicurezza dell’allegato III punto 2, prima di immettere i recipienti sul mercato o di metterli a disposizione. Oltre 50 bar.L si applicano tutti i requisiti essenziali di sicurezza dell’allegato I, i moduli di valutazione della conformità, la dichiarazione e la marcatura CE.

### Quali moduli di valutazione della conformità richiede la SPVD e serve un organismo notificato?

Ogni recipiente superiore a 50 bar.L deve essere sottoposto, prima della fabbricazione, a esame UE del tipo (modulo B) presso un unico organismo notificato scelto dal fabbricante. Se il recipiente è fabbricato secondo norme armonizzate il fabbricante sceglie tra il tipo di progetto, una valutazione della documentazione tecnica e delle prove a sostegno senza esame di un esemplare, e il tipo di produzione, la stessa valutazione più l’esame di un prototipo del recipiente completo; se le norme armonizzate non sono applicate, o lo sono solo in parte, occorre presentare un prototipo per l’esame del tipo di produzione. Prima dell’immissione sul mercato segue un secondo modulo, stabilito dalla fascia: oltre 3.000 bar.L conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione più prove sui recipienti sotto sorveglianza (modulo C1); oltre 200 bar.L fino a 3.000 bar.L modulo C1 oppure conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione più verifiche sui recipienti sotto sorveglianza a intervalli casuali (modulo C2), a scelta del fabbricante; oltre 50 bar.L fino a 200 bar.L modulo C1 oppure conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione (modulo C), a scelta del fabbricante. Con il modulo C1 l’organismo notificato prova ogni recipiente di ciascun lotto uniforme di al massimo 3.000 recipienti con una prova idrostatica, o con una prova pneumatica di effetto equivalente accettata dallo Stato membro, a 1,5 volte la pressione di progetto, e prova i provini di saldatura. Un organismo notificato interviene anche al di fuori dei moduli: l’allegato I richiede che l’approvazione dei procedimenti di saldatura e le prove di qualificazione dei saldatori e degli operatori siano eseguite da organismi notificati.

### Che cosa deve essere riportato sul recipiente e che cosa devono dire le istruzioni?

I recipienti superiori a 50 bar.L recano la marcatura CE prevista dall’allegato II del regolamento (CE) n. 765/2008 insieme alle ultime due cifre dell’anno in cui la marcatura è stata apposta, seguite dal numero di identificazione dell’organismo notificato che interviene nella fase di controllo della produzione. Ogni recipiente o la sua targa reca almeno la pressione massima di esercizio PS in bar, la temperatura massima di esercizio Tmax in °C, la temperatura minima di esercizio Tmin in °C, la capacità V in L, il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato e l’indirizzo del fabbricante, e l’identificazione del tipo e del numero di serie o di lotto; una targa deve essere concepita in modo da non poter essere riutilizzata e deve prevedere uno spazio libero per altre informazioni. La marcatura CE e le iscrizioni sono apposte in modo visibile, leggibile e indelebile sul recipiente o sulla sua targa, e la marcatura prima che il recipiente sia immesso sul mercato. Le istruzioni riportano tali dati, salvo l’identificazione del numero di serie o di lotto, e aggiungono l’uso previsto del recipiente e i requisiti di manutenzione e di installazione per la sicurezza del recipiente; devono essere chiare, comprensibili e intelligibili e in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori finali determinata dallo Stato membro, e in Danimarca il decreto danese le richiede in danese.

### Chi fa applicare la SPVD in Danimarca e che cosa deve essere in danese?

Il decreto (bekendtgørelse) n. 1304 del 23 novembre 2015 sulla costruzione dei recipienti semplici a pressione rende la direttiva diritto danese riproducendola come allegato 1, vincola fabbricanti, loro rappresentanti, importatori, distributori, organismi notificati e altri soggetti obbligati, e richiede che le istruzioni ai sensi dell’allegato III punto 2 della direttiva siano redatte in danese. Gli organismi notificati devono essere persone giuridiche stabilite in Danimarca, accreditate da DANAK Den Danske Akkrediteringsfond per il compito richiesto e conformi agli articoli 21, 23, da 29 a 31 e 33 dell’allegato 1; i reclami contro le loro decisioni vanno all’autorità entro 4 settimane. La legge sui prodotti elenca la direttiva come settore di prodotti n. 7 e indica Erhvervsstyrelsen come autorità di controllo; Sikkerhedsstyrelsen svolge il controllo delle attrezzature a pressione e dei recipienti semplici a pressione dal 1° dicembre 2018 ed è dal gennaio 2026 il dipartimento Markedsovervågning di Erhvervsstyrelsen, mentre le linee guida della stessa autorità di controllo precisano che Arbejdstilsynet resta l’autorità di vigilanza del mercato per le attrezzature a pressione costruite su ordinazione e per le attrezzature importate da paesi terzi per attività petrolifere e del gas offshore ai sensi della legge sulla sicurezza offshore. Tale ripartizione opera tramite il § 9, stk. 2, della legge sui prodotti, secondo cui l’autorità che vigila su altre normative relative a rischi specifici di determinati prodotti è l’autorità di controllo competente; da quando il decreto modificativo n. 492/2026 ha sostituito ogni menzione di Arbejdstilsynet nel decreto sui recipienti semplici a pressione, nessun decreto la nomina più per questi prodotti. Si noti inoltre che il ramo «su ordinazione» non può raggiungere un recipiente semplice a pressione: l’articolo 1, paragrafo 1, riguarda solo i recipienti fabbricati in serie, quindi un recipiente singolo è del tutto fuori da questa direttiva. In pratica può incidere qui solo il ramo offshore. Dal 30 maggio 2026 il decreto modificativo n. 492 del 28 maggio 2026 colloca il decreto sotto la legge sui prodotti, sostituisce ovunque Arbejdstilsynet con Erhvervsstyrelsen, anche per la designazione degli organismi notificati, aggiunge le procedure di emergenza come §§ 6 a–6 c con l’etichettatura rilevante per la crisi in danese o in inglese, estende di conseguenza la disposizione sulle ammende e riemette la direttiva come modificata quale allegato 1.

### Che cosa ha cambiato la direttiva (UE) 2024/2749 per i recipienti semplici a pressione?

Il suo articolo 4 ha aggiunto due definizioni all’articolo 2, beni rilevanti per la crisi e modalità di emergenza del mercato interno, e ha inserito un capo 5 bis con gli articoli da 38 bis a 38 sexies. Le misure si applicano solo se la Commissione ha adottato un atto di esecuzione ai sensi dell’articolo 28 del regolamento (UE) 2024/2747 per i recipienti disciplinati dalla direttiva, solo ai recipienti designati come beni rilevanti per la crisi e solo durante una modalità di emergenza del mercato interno attivata, con l’articolo 38 quater, paragrafo 7, che continua ad applicarsi dopo la scadenza o la disattivazione della modalità. Gli organismi notificati trattano allora in via prioritaria le domande relative a tali recipienti senza costi aggiuntivi sproporzionati per i fabbricanti e compiono sforzi ragionevoli per aumentare la propria capacità di prova; uno Stato membro può, su richiesta debitamente motivata, autorizzare l’immissione sul mercato di specifici recipienti per i quali le procedure dell’organismo notificato non sono state eseguite ma la conformità a tutti i requisiti essenziali di sicurezza applicabili è stata dimostrata secondo quanto prescrive l’autorizzazione, la Commissione può estendere l’autorizzazione a tutta l’Unione, il recipiente deve allora recare l’informazione che è immesso sul mercato come bene rilevante per la crisi, il fabbricante dichiara la conformità sotto la propria esclusiva responsabilità, l’autorizzazione stabilisce i requisiti di rintracciabilità, una data di fine non oltre la modalità di emergenza e le misure da adottare al suo termine, e il recipiente non reca né la marcatura CE né le iscrizioni dell’allegato III punto 1 mentre l’articolo 5 sulla libera circolazione non si applica. La Commissione può elencare norme o adottare specifiche comuni che conferiscono una presunzione di conformità per la durata della modalità, e la vigilanza del mercato per i recipienti elencati è resa prioritaria con assistenza reciproca tra le autorità. Gli Stati membri applicano le misure di recepimento dal 30 maggio 2026.

## Che cosa è cambiato

- 2026-09-13 (guidance): **Guida ricostruita sul modello SPEC-62 a partire dal testo consolidato** — La guida è stata riscritta a partire dal testo consolidato della direttiva 2014/29/UE del 30 maggio 2026, dalla direttiva (UE) 2024/2749, dal regolamento (UE) 2019/1020, dai decreti danesi n. 1304/2015 e n. 492/2026, dalla legge sui prodotti e dalle pagine di Sikkerhedsstyrelsen. Le cinque caratteristiche cumulative dell’articolo 1, paragrafo 1, le tre esclusioni dell’articolo 1, paragrafo 2, il limite di 50 bar.L, i percorsi esatti dei moduli per le fasce da 50 a 200, da 200 a 3.000 e oltre 3.000 bar.L, i requisiti dell’allegato I su materiali, progettazione, spessore di parete e saldatura, le iscrizioni e le istruzioni dell’allegato III e le procedure di emergenza del capo 5 bis sostituiscono il riepilogo precedente, che non indicava i limiti numerici né i percorsi dei moduli. Sono corrette tre affermazioni del vecchio testo: l’ambito di applicazione non è limitato ai recipienti i cui limiti esatti vanno cercati altrove ma è fissato dai valori dell’articolo 1, paragrafo 1, qui riportati; i recipienti di 50 bar.L o meno non sono una fascia inferiore del regime di valutazione della conformità ma sono del tutto fuori dal capo 3, seguendo la corretta prassi costruttiva di uno Stato membro; e la precedente affermazione che Sikkerhedsstyrelsen sia l’autorità competente per i recipienti semplici a pressione è corretta con l’assetto attuale, Erhvervsstyrelsen come autorità di controllo tramite il suo dipartimento Markedsovervågning, con Arbejdstilsynet per i recipienti costruiti su ordinazione e per l’uso offshore. È aggiunto l’obbligo linguistico danese, che riguarda le istruzioni, e il riferimento alla vigilanza del mercato è letto come regolamento (UE) 2019/1020.
- 2026-05-30 (applies): **Si applicano le procedure di emergenza; in vigore il decreto danese n. 492/2026** — Gli Stati membri applicano dal 30 maggio 2026 le misure di recepimento della direttiva (UE) 2024/2749, cosicché le procedure del capo 5 bis per i recipienti semplici a pressione designati come beni rilevanti per la crisi possono essere attivate dalla Commissione durante una modalità di emergenza del mercato interno. In Danimarca il decreto (bekendtgørelse) n. 492 del 28 maggio 2026 colloca il decreto sui recipienti semplici a pressione sotto la legge sui prodotti, sostituisce ovunque Arbejdstilsynet con Erhvervsstyrelsen, sopprime il riferimento al direttore di Arbejdstilsynet nella designazione degli organismi notificati, inserisce i §§ 6 a–6 c sulle procedure di emergenza con etichettatura in danese o in inglese, estende la disposizione sulle ammende all’obbligo linguistico e riemette la direttiva come modificata quale allegato 1.
- 2024-11-28 (amendment): **Entra in vigore la direttiva (UE) 2024/2749** — La direttiva del 9 ottobre 2024, pubblicata nella GU L dell’8 novembre 2024, aggiunge all’articolo 2 le definizioni di beni rilevanti per la crisi e di modalità di emergenza del mercato interno e inserisce il capo 5 bis, articoli da 38 bis a 38 sexies, sulla priorità della valutazione della conformità, sulle autorizzazioni nazionali senza le procedure dell’organismo notificato, sulla presunzione di conformità derivante da norme elencate o da specifiche comuni e sulla vigilanza del mercato prioritaria durante una modalità di emergenza del mercato interno; recepimento entro il 29 maggio 2026.
- 2021-07-16 (applies): **Il regolamento (UE) 2019/1020 sostituisce gli articoli sulla vigilanza del mercato del regolamento (CE) n. 765/2008** — Il capo III, articoli da 15 a 29, del regolamento (CE) n. 765/2008, citato dall’articolo 34 e dall’articolo 35, paragrafo 1, della direttiva, è soppresso e la direttiva è elencata al punto 48 dell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1020; il suo articolo 18 subentra all’articolo 21 del regolamento (CE) n. 765/2008 sui diritti procedurali degli operatori economici, e il suo articolo 4 richiede un operatore economico stabilito nell’Unione per ogni recipiente semplice a pressione immesso sul mercato.
- 2018-12-01 (applies): **Sikkerhedsstyrelsen assume in Danimarca il controllo dei recipienti semplici a pressione** — Dal 1° dicembre 2018 Sikkerhedsstyrelsen è responsabile del controllo delle attrezzature a pressione e dei recipienti semplici a pressione; secondo le linee guida della stessa autorità di controllo, Arbejdstilsynet mantiene la responsabilità per le attrezzature a pressione e i recipienti a pressione costruiti su ordinazione e per le attrezzature importate per attività petrolifere e del gas offshore. Per i recipienti semplici a pressione può incidere solo il ramo offshore: l’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva riguarda i recipienti fabbricati in serie, quindi un recipiente singolo ne è del tutto fuori. Dal gennaio 2026 Sikkerhedsstyrelsen è il dipartimento Markedsovervågning di Erhvervsstyrelsen.
- 2016-04-20 (applies): **Si applica la direttiva 2014/29/UE; abrogata la direttiva 2009/105/CE** — Gli Stati membri applicano le misure di recepimento dal 20 aprile 2016, gli articoli 1, 3, 4 e 5 e gli allegati I e III si applicano dalla stessa data e la direttiva 2009/105/CE, modificata dal regolamento (UE) n. 1025/2012, è abrogata; i recipienti disciplinati dalla vecchia direttiva, conformi ad essa e immessi sul mercato prima di tale data possono ancora essere messi a disposizione e messi in servizio, e i certificati rilasciati dagli organismi ispettivi riconosciuti ai sensi di essa restano validi. Il decreto danese (bekendtgørelse) n. 1304 del 23 novembre 2015 entra in vigore lo stesso giorno e abroga il decreto n. 684 del 10 giugno 2013, con la sua disposizione sulla designazione applicabile dal 1° dicembre 2015.
- 2014-10-28 (amendment): **Una rettifica solo per la versione svedese corregge la notazione dell’unità** — L’unica rettifica della direttiva, pubblicata nella GU L 307 del 28 ottobre 2014, pagina 83, esiste solo nella versione svedese e sostituisce «bar/liter» con «barliter» in tutto il testo svedese. È puramente terminologica, non modifica alcun requisito e non lascia alcun segno di rettifica nel testo inglese né in quello danese, per cui nessuna versione linguistica di questa guida deve essere costruita su un testo rettificato.
- 2014-04-18 (in-force): **Entra in vigore la direttiva 2014/29/UE** — Adottata il 26 febbraio 2014 come rifusione della direttiva 2009/105/CE allineata al nuovo quadro legislativo e pubblicata nella GU L 96 del 29 marzo 2014, la direttiva è entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione; gli Stati membri avevano tempo fino al 19 aprile 2016 per recepire l’articolo 2, gli articoli da 6 a 41, l’allegato II e l’allegato IV.

## La SPVD in breve

La direttiva sui recipienti semplici a pressione (SPVD), formalmente direttiva 2014/29/UE, è la normativa dell’UE per una famiglia volutamente ristretta di serbatoi saldati. Si applica ai recipienti semplici a pressione fabbricati in serie con cinque caratteristiche, tutte da presentare contemporaneamente: i recipienti sono saldati, destinati a essere sottoposti a una pressione interna relativa superiore a 0,5 bar e a contenere aria o azoto, e non sono destinati a essere esposti alla fiamma; le parti e gli insiemi che contribuiscono alla resistenza del recipiente sotto pressione sono di acciaio non legato di qualità oppure di alluminio non legato o di leghe di alluminio non soggette a indurimento per invecchiamento; il recipiente è costruito come parte cilindrica a sezione circolare chiusa da fondi bombati verso l’esterno o piani, ruotanti attorno allo stesso asse della parte cilindrica, oppure come due fondi bombati ruotanti attorno allo stesso asse; la pressione massima di esercizio non supera 30 bar e il prodotto tra tale pressione e la capacità (PS per V) non supera 10.000 bar.L; e la temperatura minima di esercizio non è inferiore a meno 50 °C mentre la temperatura massima di esercizio non è superiore a 300 °C per l’acciaio e a 100 °C per i recipienti di alluminio o di lega di alluminio (art. 1, par. 1). Sono esclusi solo tre gruppi: i recipienti specificamente progettati per uso nucleare il cui guasto può provocare un’emissione di radioattività, i recipienti specificamente destinati all’installazione a bordo o alla propulsione di navi e aeromobili, e gli estintori (art. 1, par. 2). Un recipiente conforme alla direttiva circola liberamente, e gli Stati membri non possono ostacolarne la messa a disposizione o la messa in servizio sul loro territorio (art. 5).

Il testo del 2014 è una rifusione della direttiva 2009/105/CE, a sua volta codificazione della direttiva 87/404/CEE del Consiglio, allineata al nuovo quadro legislativo in modo da prevedere gli stessi obblighi degli operatori economici, le stesse norme di rintracciabilità e le stesse procedure di vigilanza del mercato delle altre direttive sulla marcatura CE (considerando da 1 a 3). È entrato in vigore il 18 aprile 2014, le misure di recepimento dovevano essere adottate e pubblicate entro il 19 aprile 2016 e si applicano dal 20 aprile 2016, data in cui hanno avuto effetto anche gli articoli 1, 3, 4 e 5 e gli allegati I e III ed è stata abrogata la direttiva 2009/105/CE (da art. 42 ad art. 44). La direttiva (UE) 2024/2749 ha aggiunto il capo 5 bis sulle procedure di emergenza, in vigore dal 28 novembre 2024 e applicato dagli Stati membri dal 30 maggio 2026 (direttiva (UE) 2024/2749, art. 4, art. 11 e art. 12). EUR-Lex registra una rettifica, del 28 ottobre 2014, che non lascia alcun segno nel testo consolidato inglese.

> **Testo ufficiale**
> Consulti la direttiva su EUR-Lex: il [testo consolidato del 30 maggio 2026 (CELEX 02014L0029-20260530)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02014L0029-20260530), che incorpora la direttiva (UE) 2024/2749; l’[atto originale (CELEX 32014L0029)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0029) e la [pagina delle informazioni sul documento](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32014L0029) riportano la modifica, la rettifica e l’abrogazione della direttiva 2009/105/CE.

## Ambito di applicazione

La prima domanda non è mai quanto sia pericoloso il recipiente, ma se corrisponda alla descrizione dell’articolo 1, paragrafo 1. Se manca anche una sola caratteristica, la direttiva non si applica: non è un recipiente semplice a pressione un recipiente rivettato o senza saldatura anziché saldato, che contiene anidride carbonica o un refrigerante anziché aria o azoto, che è destinato a essere esposto alla fiamma, che è un pezzo unico anziché di produzione in serie, il cui mantello è di acciaio legato o di una lega di alluminio soggetta a indurimento per invecchiamento, la cui forma non è nessuna delle due forme dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera c), la cui pressione massima di esercizio supera 30 bar o il cui PS per V supera 10.000 bar.L, oppure che lavora sotto meno 50 °C o sopra 300 °C per l’acciaio o 100 °C per l’alluminio. Si ha fabbricazione in serie quando più di un recipiente dello stesso tipo è fabbricato in un dato periodo con un processo di fabbricazione continuo, secondo un progetto comune e con gli stessi processi di fabbricazione, e i recipienti fanno parte della stessa famiglia se differiscono dal prototipo solo per il diametro o per la lunghezza della parte cilindrica entro i limiti fissati dall’allegato III (allegato III, punti 3.1, lett. f) e h)).

Poiché la direttiva 2014/68/UE sulle attrezzature a pressione esclude soltanto i recipienti semplici a pressione disciplinati dalla presente direttiva, un recipiente che esce dalla descrizione dell’articolo 1, paragrafo 1, non è automaticamente fuori dalla marcatura CE: è valutato rispetto alla soglia di 0,5 bar, alle esclusioni, ai gruppi di fluidi e alle tabelle di categoria propri della direttiva sulle attrezzature a pressione (direttiva 2014/68/UE, art. 1, par. 2, lett. c)). Le due direttive sono complementari anziché sovrapposte, e lo stesso serbatoio fisico non può essere contemporaneamente un recipiente semplice a pressione e un’attrezzatura a pressione.

All’interno della direttiva, l’articolo 4 traccia la seconda e più rilevante linea di demarcazione. I recipienti per i quali il prodotto di PS e V supera 50 bar.L devono soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza indicati nell’allegato I; i recipienti per i quali tale prodotto è pari o inferiore a 50 bar.L devono essere progettati e fabbricati conformemente alla corretta prassi costruttiva in uno degli Stati membri. L’intero capo 3, che contiene la presunzione di conformità, le procedure di valutazione della conformità, la dichiarazione di conformità UE e le norme sulla marcatura CE, ha l’intestazione «Conformità dei recipienti il cui prodotto PS × V supera 50 bar.L», e l’allegato III punto 1.1 richiede la marcatura CE solo per tali recipienti. Un serbatoio da 24 litri a 10 bar è a 240 bar.L e rientra nel regime completo; un serbatoio da 5 litri a 8 bar è a 40 bar.L e segue la corretta prassi costruttiva con le iscrizioni e le istruzioni dell’allegato III.

Gli obblighi gravano sugli operatori economici: il fabbricante, il mandatario, l’importatore e il distributore (art. 2, punto 7). È fabbricante chi fabbrica un recipiente o lo fa progettare o fabbricare e lo commercializza con il proprio nome o marchio (art. 2, punto 3), e l’importatore o il distributore che immette un recipiente sul mercato con il proprio nome o marchio, o modifica un recipiente già sul mercato in modo da poterne alterare la conformità, è considerato fabbricante e assume gli obblighi dell’articolo 6 (art. 10). In Danimarca il decreto (bekendtgørelse) n. 1304 del 23 novembre 2015 rende la direttiva diritto danese riproducendola come allegato 1 e vincola fabbricanti, loro rappresentanti, importatori, distributori, organismi notificati e altri soggetti obbligati (decreto n. 1304/2015, da § 1 a § 4).

## Che cosa deve fare

### Materiali

L’allegato I parte dal materiale. I materiali usati per le parti in pressione devono essere saldabili, duttili e tenaci in modo che una rottura alla temperatura minima di esercizio non dia luogo a frammentazione o a frattura di tipo fragile, e non influenzati negativamente dall’invecchiamento, e devono essere accompagnati da un documento di controllo redatto dal produttore dei materiali, nel quale egli certifica i risultati della prova di controllo di routine in stabilimento sui prodotti ottenuti con lo stesso processo di produzione (allegato I, punto 1.1; allegato III, punto 3.1, lett. i)). Gli acciai non legati di qualità devono inoltre essere non effervescenti e forniti dopo trattamento di normalizzazione o in uno stato equivalente, contenere meno di 0,25 % di carbonio e meno di 0,05 % ciascuno di zolfo e fosforo, avere una resistenza massima alla trazione inferiore a 580 N/mm2, rispettare i valori di allungamento dell’allegato I punto 1.1.1, lett. c), ii) in direzione parallela e perpendicolare alla direzione di laminazione e raggiungere un’energia media di rottura a flessione KCV di almeno 35 J/cm2 su tre provette longitudinali alla temperatura minima di esercizio, con al più un valore inferiore a 35 J/cm2 e nessuno inferiore a 25 J/cm2; tale proprietà è verificata per gli acciai usati in recipienti con temperatura minima di esercizio inferiore a meno 10 °C e spessore di parete superiore a 5 mm (allegato I, punto 1.1.1). L’alluminio non legato deve contenere almeno 99,5 % di alluminio e le leghe indicate nell’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), devono presentare una resistenza adeguata alla corrosione intercristallina alla temperatura massima di esercizio; entrambi devono essere forniti ricotti, con una resistenza massima alla trazione non superiore a 350 N/mm2 e un allungamento a rottura di almeno 16 % in direzione parallela e 14 % in direzione perpendicolare alla direzione di laminazione (allegato I, punto 1.1.2). I materiali di saldatura devono essere adatti e compatibili con i materiali saldati, gli accessori che contribuiscono alla resistenza, come bulloni e dadi, devono essere di un materiale del punto 1.1 o di un altro acciaio o alluminio compatibile con allungamento ed energia di rottura a flessione appropriati alla temperatura minima di esercizio, e le parti non in pressione devono essere compatibili con i componenti ai quali sono saldate (allegato I, punti da 1.2 a 1.4).

### Progettazione e spessore di parete

Nel progettare il recipiente il fabbricante definisce l’uso cui sarà destinato e sceglie la temperatura minima di esercizio Tmin, la temperatura massima di esercizio Tmax e la pressione massima di esercizio PS; se si sceglie una temperatura minima di esercizio superiore a meno 10 °C, le qualità dei materiali devono comunque essere soddisfatte a meno 10 °C (allegato I, punto 2, lett. a)). L’interno del recipiente deve essere ispezionabile, il recipiente deve essere drenabile, le qualità meccaniche devono essere mantenute per tutta la durata di utilizzo e il recipiente deve essere adeguatamente protetto dalla corrosione per l’uso prescritto (punto 2, lett. b)). Nelle condizioni di utilizzo previste il recipiente non deve essere sottoposto a sollecitazioni tali da comprometterne la sicurezza, e la pressione interna non deve superare in modo permanente la pressione massima di esercizio PS, benché possa superarla momentaneamente fino al 10 % (punto 2, lett. c)). Le giunzioni circonferenziali e longitudinali sono eseguite con saldature a piena penetrazione o di efficacia equivalente, e i fondi convessi diversi da quelli emisferici hanno un bordo cilindrico (punto 2, lett. d)).

Lo spessore di parete è fissato con uno di due metodi. Quando PS per V non supera 3.000 bar.L il fabbricante sceglie tra il metodo di calcolo e il metodo sperimentale; quando PS per V supera 3.000 bar.L, o quando la temperatura massima di esercizio supera 100 °C, il metodo di calcolo è obbligatorio (allegato I, punto 2.1). Con il metodo di calcolo la pressione di calcolo non può essere inferiore alla PS scelta e la tensione membranale generale ammissibile non può superare il minore tra 0,6 ReT e 0,3 Rm, usando i valori minimi ReT e Rm garantiti dal produttore del materiale; se la parte cilindrica ha una o più saldature longitudinali eseguite con un procedimento di saldatura non automatico, lo spessore calcolato è moltiplicato per 1,15 (punto 2.1.1). Con il metodo sperimentale lo spessore di parete deve consentire al recipiente di resistere, a temperatura ambiente, a una pressione di almeno cinque volte la pressione massima di esercizio con un fattore di deformazione circonferenziale permanente non superiore a 1 % (punto 2.1.2). Qualunque sia il metodo usato, lo spessore effettivo di parete della parte cilindrica e dei fondi non può essere inferiore a 2 mm per i recipienti di acciaio e a 3 mm per i recipienti di alluminio o di lega di alluminio (punto 2.1).

### Fabbricazione e saldatura

La preparazione dei componenti, per esempio formatura e smussatura, non deve dar luogo a difetti superficiali o cricche né a variazioni delle caratteristiche meccaniche tali da nuocere alla sicurezza dei recipienti (allegato I, punto 3.1). Le caratteristiche delle saldature sulle parti in pressione e delle zone adiacenti devono essere simili a quelle dei materiali saldati e prive di qualsiasi difetto superficiale o interno dannoso per la sicurezza; le saldature devono essere eseguite da saldatori o operatori qualificati che possiedono il livello di competenza appropriato, secondo procedimenti di saldatura approvati, e le prove di approvazione e di qualificazione sono eseguite da organismi notificati. Durante la fabbricazione il fabbricante deve garantire una qualità costante delle saldature eseguendo prove adeguate con procedure idonee, e tali prove formano oggetto di un rapporto (allegato I, punto 3.2). È l’unico punto in cui un organismo notificato interviene già prima dell’inizio dei moduli di valutazione della conformità.

### Norme armonizzate e presunzione di conformità

I recipienti superiori a 50 bar.L conformi a norme armonizzate, o a parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale si presumono conformi ai requisiti essenziali di sicurezza coperti da tali norme (art. 12). I riferimenti sono pubblicati con comunicazione della Commissione, da ultimo nella GU C 326 del 14 settembre 2018, e comprendono le norme sulla qualificazione dei saldatori e dei procedimenti di saldatura e la norma sulle condizioni di fornitura dell’acciaio per i recipienti semplici a pressione; la Commissione ospita inoltre le linee guida SPVD, che rappresentano il parere unanime del gruppo di lavoro Pressione e non sono giuridicamente vincolanti ma contribuiscono a garantire un’applicazione coerente della direttiva, e l’elenco degli organismi notificati nella banca dati NANDO (Commissione europea, pagine sui recipienti semplici a pressione). L’uso di norme armonizzate non è obbligatorio, ma la scelta ha una conseguenza procedurale: un recipiente costruito secondo di esse può essere sottoposto a esame del tipo sulla sola documentazione, mentre un recipiente costruito al di fuori di esse deve essere presentato come prototipo (art. 13, par. 1).

### Valutazione della conformità: modulo B più C1, C2 o C

Per i recipienti superiori a 50 bar.L la valutazione si articola in due fasi. Prima della fabbricazione il recipiente è sottoposto a esame UE del tipo (modulo B) da parte di un unico organismo notificato scelto dal fabbricante. Se il recipiente è fabbricato secondo le norme armonizzate il fabbricante sceglie tra il tipo di progetto, una valutazione dell’adeguatezza del progetto tecnico mediante esame della documentazione tecnica e delle prove a sostegno senza esame di un esemplare, e il tipo di produzione, la stessa valutazione più l’esame di un prototipo rappresentativo della produzione prevista del recipiente completo. Se il recipiente non è fabbricato, o è fabbricato solo in parte, secondo le norme armonizzate, il fabbricante deve presentare un prototipo per l’esame del tipo di produzione (art. 13, par. 1). La domanda dell’allegato II punto 1.3 contiene una dichiarazione scritta che la stessa domanda non è stata presentata a un altro organismo notificato e la documentazione tecnica con un’analisi e una valutazione adeguate dei rischi, una descrizione generale, disegni e schemi di progettazione concettuale e di fabbricazione con le spiegazioni necessarie per comprenderli, l’elenco delle norme armonizzate applicate integralmente o in parte o le descrizioni delle soluzioni adottate in alternativa, i calcoli di progetto e i risultati degli esami, i rapporti di prova, le istruzioni dell’allegato III punto 2 e un documento che descrive i materiali, i procedimenti di saldatura e i controlli scelti e ogni pertinente dettaglio di progetto, oltre alle prove a sostegno; se si esamina un prototipo, la documentazione comprende anche i certificati di qualificazione della saldatura, il documento di controllo dei materiali e una relazione sugli esami e sulle prove eseguiti. L’organismo notificato redige una relazione di valutazione, rilascia un certificato di esame UE del tipo se il tipo soddisfa la direttiva, si tiene informato sulle evoluzioni dello stato dell’arte generalmente riconosciuto e deve essere informato di ogni modifica al tipo approvato, che richiede un’integrazione del certificato; il fabbricante conserva una copia del certificato, dei suoi allegati e delle sue integrazioni con la documentazione tecnica a disposizione delle autorità nazionali per 10 anni (allegato II, punti da 1.3 a 1.9).

Prima dell’immissione sul mercato segue il secondo modulo, e la fascia lo determina. Se PS per V supera 3.000 bar.L il recipiente è sottoposto a conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione più prove sui recipienti sotto sorveglianza (modulo C1). Se non supera 3.000 bar.L ma supera 200 bar.L il fabbricante sceglie tra il modulo C1 e la conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione più verifiche sui recipienti sotto sorveglianza a intervalli casuali (modulo C2). Se non supera 200 bar.L ma supera 50 bar.L il fabbricante sceglie tra il modulo C1 e la conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione (modulo C) (art. 13, par. 2). Con il modulo C1 il fabbricante presenta i recipienti in lotti uniformi di al massimo 3.000 recipienti del modello dello stesso tipo, e l’organismo notificato esegue una prova idrostatica, o una prova pneumatica di effetto equivalente se lo Stato membro ha accettato le procedure di sicurezza della prova, su ogni recipiente a una pressione Ph pari a 1,5 volte la pressione di progetto, ed esegue prove su provini prelevati da un provino di produzione rappresentativo o da un recipiente per esaminare la qualità delle saldature longitudinali, ripetute sulle saldature circonferenziali se la tecnica di saldatura è diversa; per i recipienti progettati con il metodo sperimentale tali prove sui provini sono sostituite da una prova idrostatica su cinque recipienti prelevati a caso da ciascun lotto. L’organismo appone o fa apporre dal fabbricante il proprio numero di identificazione su ogni recipiente di un lotto accettato e redige un certificato scritto di conformità e, se un lotto è rifiutato, adotta le misure adeguate per impedire che tale lotto raggiunga il mercato (allegato II, punti 2.3 e 2.4; allegato III, punto 3.1, lett. g)). Con il modulo C2 l’organismo controlla campioni casuali a intervalli casuali e verifica che il fabbricante provi effettivamente ogni recipiente a 1,5 volte la pressione di progetto tramite personale indipendente dal personale di produzione (allegato II, punto 3.3). Con il modulo C l’organismo notificato che ha rilasciato il certificato di esame UE del tipo esamina la descrizione della fabbricazione, il documento di controllo e l’impegno a provare ogni recipiente prima dell’inizio della fabbricazione (allegato II, punto 4.2). La documentazione e la corrispondenza relative alle procedure sono redatte in una lingua ufficiale dello Stato membro in cui è stabilito l’organismo notificato o in una lingua da esso accettata (art. 13, par. 3).

### Dichiarazione, marcatura CE, iscrizioni e istruzioni

La dichiarazione di conformità UE attesta che il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza dell’allegato I è stato dimostrato, segue il modello dell’allegato IV, contiene gli elementi specificati nei moduli pertinenti, è costantemente aggiornata, è tradotta nella lingua o nelle lingue richieste dallo Stato membro in cui il recipiente è immesso o messo a disposizione e, se più di un atto dell’Unione richiede una dichiarazione, è redatta come dichiarazione unica che li identifica tutti; redigendola il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del recipiente (art. 14). La marcatura CE segue i principi generali dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008, è apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sul recipiente o sulla sua targa prima che il recipiente sia immesso sul mercato ed è seguita dal numero di identificazione dell’organismo notificato che interviene nella fase di controllo della produzione, apposto dall’organismo stesso o secondo le sue istruzioni; la marcatura e il numero possono essere seguiti da qualsiasi altro marchio che indichi un rischio o un uso particolare (art. 15 e art. 16). I recipienti superiori a 50 bar.L recano la marcatura CE insieme alle ultime due cifre dell’anno in cui è stata apposta (allegato III, punto 1.1).

Oltre alla marcatura CE, il recipiente o la sua targa reca almeno la pressione massima di esercizio PS in bar, la temperatura massima di esercizio Tmax in °C, la temperatura minima di esercizio Tmin in °C, la capacità V in L, il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato e l’indirizzo del fabbricante, e l’identificazione del tipo e del numero di serie o di lotto del recipiente; se si usa una targa, essa deve essere concepita in modo da non poter essere riutilizzata e deve comprendere uno spazio libero per consentire di aggiungere altre informazioni (allegato III, punti 1.2 e 1.3). Il recipiente è accompagnato da istruzioni redatte dal fabbricante contenenti tali dati, salvo l’identificazione del numero di serie o di lotto, l’uso previsto del recipiente e i requisiti di manutenzione e di installazione per la sicurezza del recipiente (allegato I, punto 4; allegato III, punto 2), in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori finali determinata dallo Stato membro interessato, e le istruzioni, le informazioni di sicurezza e ogni etichettatura devono essere chiare, comprensibili e intelligibili (art. 6, par. 7). In Danimarca un recipiente può essere immesso sul mercato o messo a disposizione solo se le istruzioni ai sensi dell’allegato III punto 2 della direttiva sono redatte in danese (decreto n. 1304/2015, § 5).

### Obblighi per ruolo

I fabbricanti progettano e costruiscono i recipienti superiori a 50 bar.L secondo l’allegato I e quelli pari o inferiori a tale valore secondo la corretta prassi costruttiva, redigono la documentazione tecnica ed eseguono la procedura dell’articolo 13, redigono la dichiarazione e apportano la marcatura CE e le iscrizioni, conservano la documentazione e la dichiarazione per 10 anni, mantengono procedure che garantiscano la conformità della produzione in serie, eseguono prove a campione e tengono un registro dei reclami se i rischi lo giustificano, applicano l’identificazione del tipo e del numero di serie o di lotto e il proprio nome e indirizzo di contatto, forniscono le istruzioni nella lingua richiesta, adottano misure correttive, informano le autorità dei rischi e cooperano su richiesta (art. 6). I mandatari agiscono in base a un mandato scritto che deve almeno consentire di conservare i documenti per 10 anni, rispondere alle richieste motivate e cooperare con le autorità, e non possono assumere gli obblighi di progettazione o di documentazione (art. 7). Gli importatori immettono sul mercato solo recipienti conformi, verificano la procedura, la documentazione, la marcatura CE, le iscrizioni e l’identificazione del fabbricante per i recipienti superiori a 50 bar.L e la corretta prassi costruttiva, le iscrizioni dell’allegato III punto 1.2 e l’identificazione per quelli pari o inferiori, aggiungono il proprio nome e indirizzo di contatto, si accertano delle istruzioni, proteggono i recipienti superiori a 50 bar.L durante lo stoccaggio e il trasporto, eseguono prove a campione se giustificato, adottano misure correttive e conservano la dichiarazione per 10 anni (art. 8). I distributori agiscono con la dovuta diligenza, verificano la marcatura, i documenti, le istruzioni e l’identificazione prima di mettere a disposizione un recipiente, lo proteggono durante lo stoccaggio e il trasporto e si accertano che siano adottate misure correttive (art. 9). Gli importatori e i distributori che vendono con il proprio marchio o modificano un recipiente diventano fabbricanti (art. 10), e ogni operatore identifica i propri fornitori e clienti per 10 anni (art. 11). Dal 16 luglio 2021 il regolamento (UE) 2019/1020 richiede inoltre un operatore economico stabilito nell’Unione, un fabbricante, un importatore, un mandatario o un fornitore di servizi di logistica, per ogni recipiente semplice a pressione immesso sul mercato (regolamento (UE) 2019/1020, art. 4).

### Procedure di emergenza dal 2026

La direttiva (UE) 2024/2749 ha inserito il capo 5 bis. Le sue misure si applicano solo se la Commissione ha adottato un atto di esecuzione ai sensi dell’articolo 28 del regolamento (UE) 2024/2747 per i recipienti disciplinati dalla direttiva, solo ai recipienti designati come beni rilevanti per la crisi e solo durante una modalità di emergenza del mercato interno attivata, con l’articolo 38 quater, paragrafo 7, che continua ad applicarsi dopo la scadenza o la disattivazione della modalità (art. 38 bis). Gli organismi notificati compiono allora ogni sforzo per trattare in via prioritaria le domande relative a tali recipienti, presentate prima o dopo l’attivazione, senza costi aggiuntivi sproporzionati per i fabbricanti, e compiono sforzi ragionevoli per aumentare la propria capacità di prova (art. 38 ter). Uno Stato membro può, su richiesta debitamente motivata di un operatore economico, autorizzare l’immissione sul mercato nel proprio territorio di specifici recipienti per i quali le procedure dell’organismo notificato non sono state eseguite ma per i quali la conformità a tutti i requisiti essenziali di sicurezza applicabili è stata dimostrata secondo le procedure indicate nell’autorizzazione; la Commissione può estendere l’autorizzazione a tutta l’Unione con atto di esecuzione, e il recipiente deve allora recare l’informazione che è immesso sul mercato come bene rilevante per la crisi in una lingua facilmente comprensibile per i consumatori e gli altri utilizzatori finali. Il fabbricante dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità che i recipienti sono conformi a tutti i requisiti essenziali di sicurezza applicabili, l’autorizzazione indica le procedure usate, gli eventuali specifici requisiti di rintracciabilità, una data di fine che non può superare la modalità di emergenza, gli eventuali requisiti di valutazione continua della conformità e le misure da adottare al termine della modalità, e il recipiente non reca né la marcatura CE né le iscrizioni dell’allegato III punto 1 mentre l’articolo 5 sulla libera circolazione non si applica (art. 38 quater). La Commissione può elencare norme adeguate o stabilire specifiche comuni che conferiscono una presunzione di conformità per la durata della modalità, e i recipienti immessi sul mercato su tale base restano ritenuti conformi anche dopo, salvo motivi sufficienti per ritenere che presentino un rischio (art. 38 quinquies); la vigilanza del mercato per i recipienti elencati è resa prioritaria, coordinata tramite la rete dell’Unione per la conformità dei prodotti, con assistenza reciproca tra le autorità (art. 38 sexies). In Danimarca Erhvervsstyrelsen rilascia le autorizzazioni, informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri, notifica alla Commissione quando ritiene insufficiente una norma elencata o una specifica comune e dà priorità alla vigilanza del mercato e all’assistenza; le informazioni e l’etichettatura devono essere in danese o in inglese (decreto n. 492/2026, § 1, nr. 5).

## Applicazione e sanzioni

L’articolo 34 applica l’articolo 15, paragrafo 3, e gli articoli da 16 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008 ai recipienti disciplinati dall’articolo 1; tali articoli sono stati soppressi dal regolamento (UE) 2019/1020 dal 16 luglio 2021, che elenca la direttiva al punto 48 del proprio allegato I, per cui il riferimento va letto come riferito a tale regolamento, e l’articolo 21 del regolamento (CE) n. 765/2008 citato dall’articolo 35, paragrafo 1, corrisponde all’articolo 18 del nuovo regolamento sui diritti procedurali degli operatori economici. Se un’autorità di vigilanza del mercato ha motivi sufficienti per ritenere che un recipiente presenti un rischio per la salute o la sicurezza delle persone, o per gli animali domestici o i beni, lo valuta rispetto a tutti i requisiti della direttiva, impone senza indugio all’operatore economico di adottare misure correttive, di ritirare il recipiente o di richiamarlo entro un termine ragionevole commisurato alla natura del rischio, informa l’organismo notificato interessato e, se l’operatore non agisce, adotta misure provvisorie che vietano o limitano la messa a disposizione, ritirano o richiamano il recipiente e ne informa la Commissione e gli altri Stati membri; una misura provvisoria cui né uno Stato membro né la Commissione si oppongono entro tre mesi è ritenuta giustificata (art. 35). Le misure contestate passano alla procedura di salvaguardia dell’Unione, nella quale la Commissione decide con atto di esecuzione se la misura nazionale è giustificata (art. 36), un recipiente conforme che presenta comunque un rischio è trattato allo stesso modo (art. 37), e la non conformità formale deve cessare: una marcatura CE apposta in violazione dell’articolo 16 o dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008 oppure non apposta affatto, un numero dell’organismo notificato apposto erroneamente o mancante, iscrizioni dell’allegato III punto 1 mancanti o apposte erroneamente, una dichiarazione di conformità UE non redatta o non redatta correttamente, una documentazione tecnica non disponibile o incompleta, informazioni sul fabbricante o sull’importatore assenti, false o incomplete, o qualsiasi altro requisito amministrativo non soddisfatto dell’articolo 6 o dell’articolo 8, e se la non conformità persiste lo Stato membro restringe o vieta la messa a disposizione o assicura che il recipiente sia richiamato o ritirato (art. 38).

Le sanzioni sono stabilite a livello nazionale: gli Stati membri stabiliscono sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per le violazioni, da parte degli operatori economici, delle loro leggi di recepimento, che possono includere sanzioni penali per le violazioni gravi (art. 40). In Danimarca il decreto (bekendtgørelse) n. 1304 del 23 novembre 2015 punisce con un’ammenda, salvo che sia dovuta una pena più elevata ai sensi della legge sulla costruzione di determinati prodotti (lov n. 155 del 20 febbraio 2013) o di altra normativa — clausola di sussidiarietà che il decreto modificativo del 2026 ha lasciato intatta, benché il decreto poggi ormai sulla legge sui prodotti — le violazioni dei propri §§ 4 e 5 e delle disposizioni della direttiva riprodotte nel proprio allegato 1, e l’inosservanza di decisioni, ingiunzioni e divieti emessi ai sensi del decreto, con responsabilità delle persone giuridiche ai sensi del capitolo 5 del codice penale (decreto n. 1304/2015, § 9); dal 30 maggio 2026 il decreto poggia sulla legge sui prodotti e l’ammenda copre anche l’obbligo del § 6 a, stk. 3, che le informazioni e l’etichettatura rilevanti per la crisi siano in danese o in inglese (decreto n. 492/2026, § 1, nr. 2 e nr. 6). La legge sui prodotti (lov om produkter og markedsovervågning) elenca la direttiva al § 2 come settore di prodotti n. 7, indica Erhvervsstyrelsen come autorità di controllo e prevede ordini di avvertire gli utilizzatori, di far cessare la commercializzazione ingannevole, di porre rimedio, di interrompere le vendite o la fornitura, di ritirare il prodotto in modo efficace e immediato, di richiamarlo dagli utilizzatori o di distruggerlo, avvertimenti, divieti di immissione sul mercato, di messa a disposizione, di fornitura o di messa in servizio, ordini di cessazione delle vendite e di rimozione di una marcatura CE apposta erroneamente. La sanzione propria della legge è un’ammenda, che può arrivare alla reclusione fino a 2 anni in circostanze aggravanti — pericolo per la sicurezza o la salute, un incidente che causi lesioni gravi o la morte, reiterazione o violazione sistematica a scopo di lucro — ma tale inasprimento riguarda solo le violazioni della legge stessa, delle decisioni dell’autorità e degli articoli 4 e 5 del regolamento (UE) 2019/1020, nei settori di prodotti elencati dalla legge, di cui i recipienti semplici a pressione sono il n. 7. La violazione delle norme proprie del decreto comporta solo un’ammenda: la legge avrebbe consentito al decreto di prevedere la reclusione per questo settore di prodotti, e il decreto non lo fa (LBK n. 22/2026, § 2, § 9, § 14, § 15, § 16 e § 37). Sikkerhedsstyrelsen svolge il controllo delle attrezzature a pressione e dei recipienti semplici a pressione dal 1° dicembre 2018 ed è dal gennaio 2026 il dipartimento Markedsovervågning di Erhvervsstyrelsen, mentre le linee guida della stessa autorità di controllo precisano che Arbejdstilsynet resta l’autorità di vigilanza del mercato per le attrezzature a pressione costruite su ordinazione e per le attrezzature importate da paesi terzi per attività petrolifere e del gas offshore ai sensi della legge sulla sicurezza offshore. Tale ripartizione opera tramite il § 9, stk. 2, della legge sui prodotti, secondo cui l’autorità che vigila su altre normative relative a rischi specifici di determinati prodotti è l’autorità di controllo competente; da quando il decreto modificativo n. 492/2026 ha sostituito ogni menzione di Arbejdstilsynet nel decreto sui recipienti semplici a pressione, nessun decreto la nomina più per questi prodotti. Si noti inoltre che il ramo «su ordinazione» non può raggiungere un recipiente semplice a pressione: l’articolo 1, paragrafo 1, riguarda solo i recipienti fabbricati in serie, quindi un recipiente singolo è del tutto fuori da questa direttiva. In pratica può incidere qui solo il ramo offshore (Sikkerhedsstyrelsen, pagine sulle norme e sul controllo; Erhvervsstyrelsen, pagina su Sikkerhedsstyrelsen).

## Come Conphora può aiutarLa

Conphora monitora la direttiva sui recipienti semplici a pressione, le sue norme armonizzate, le linee guida SPVD e i decreti danesi, e confronta i Suoi recipienti con le cinque caratteristiche dell’articolo 1, paragrafo 1, le tre esclusioni dell’articolo 1, paragrafo 2, il limite di 50 bar.L e le fasce dei moduli, segnalando le lacune nella documentazione tecnica, nel certificato di esame UE del tipo, nella dichiarazione di conformità UE, nella marcatura CE e nel numero dell’organismo notificato, nelle iscrizioni dell’allegato III e nelle istruzioni prima che diventino problemi di applicazione. La piattaforma aiuta a costruire e a mantenere la documentazione e le registrazioni decennali, combina la dichiarazione SPVD con le dichiarazioni macchine, ATEX, EMC, bassa tensione e di altro tipo di cui lo stesso prodotto ha bisogno, e La avvisa quando cambia una norma, un decreto danese, un’attivazione della modalità di emergenza o l’assetto di applicazione.

[Scopra come funziona Conphora](/it/how-it-works) · [Veda i piani e i prezzi](/it/pricing)

## Fonti

- [Direttiva 2014/29/UE sui recipienti semplici a pressione, testo consolidato del 30 maggio 2026 (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02014L0029-20260530)
- [Direttiva 2014/29/UE sui recipienti semplici a pressione come pubblicata nella GU L 96 del 29 marzo 2014 (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0029)
- [Informazioni sul documento, date, rettifica e relazioni per il CELEX 32014L0029 (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32014L0029)
- [Direttiva (UE) 2024/2749 sulle procedure di emergenza per la valutazione della conformità, la presunzione di conformità, le specifiche comuni e la vigilanza del mercato durante un’emergenza del mercato interno (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024L2749)
- [Direttiva 2009/105/CE sui recipienti semplici a pressione, abrogata dal 20 aprile 2016 (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32009L0105)
- [Regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1020)
- [Direttiva 2014/68/UE sulle attrezzature a pressione, testo consolidato del 30 maggio 2026 (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02014L0068-20260530)
- [Direttiva sui recipienti semplici a pressione, con le linee guida SPVD del gruppo di lavoro Pressione (Commissione europea, DG GROW)](https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/pressure-equipment-and-gas-appliances/pressure-equipment-sector/simple-pressure-vessels-directive_en)
- [Norme armonizzate per i recipienti semplici a pressione ai sensi della direttiva 2014/29/UE (Commissione europea, DG GROW)](https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/european-standards/harmonised-standards/simple-pressure-vessels_en)
- [Bekendtgørelse nr. 1304 af 23. november 2015 om indretning m.v. af simple trykbeholdere (Retsinformation)](https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2015/1304)
- [Bekendtgørelse nr. 492 af 28. maj 2026 om ændring af bekendtgørelse om indretning m.v. af simple trykbeholdere (Retsinformation)](https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2026/492)
- [Bekendtgørelse af lov om produkter og markedsovervågning, LBK nr. 22 af 8. januar 2026 (Retsinformation)](https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2026/22)
- [Regler for trykbærende udstyr og simple trykbeholdere (Sikkerhedsstyrelsen, Erhvervsstyrelsen Markedsovervågning)](https://www.sik.dk/erhverv/produkter/trykudstyr/love-og-regler/regler-trykbaerende-udstyr-og-simple-trykbeholdere)
- [Kontrol med trykbærende udstyr og simple trykbeholdere (Sikkerhedsstyrelsen, Erhvervsstyrelsen Markedsovervågning)](https://www.sik.dk/erhverv/produkter/trykudstyr/vejledninger/kontrol-trykbaerende-udstyr-og-simple-trykbeholdere)
- [Sikkerhedsstyrelsen, en del af Erhvervsstyrelsen from January 2026 (Erhvervsstyrelsen)](https://erhvervsstyrelsen.dk/sikkerhedsstyrelsen-en-del-af-erhvervsstyrelsen)

*Questa guida fornisce informazioni di carattere generale e non costituisce una consulenza legale.*

## Fonti

- [Direttiva 2014/29/UE sui recipienti semplici a pressione, testo consolidato del 30 maggio 2026 (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02014L0029-20260530)
- [Direttiva 2014/29/UE sui recipienti semplici a pressione come pubblicata nella GU L 96 del 29 marzo 2014 (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0029)
- [Informazioni sul documento, date, rettifica e relazioni per il CELEX 32014L0029 (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32014L0029)
- [Direttiva (UE) 2024/2749 sulle procedure di emergenza per la valutazione della conformità, la presunzione di conformità, le specifiche comuni e la vigilanza del mercato durante un’emergenza del mercato interno (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024L2749)
- [Direttiva 2009/105/CE sui recipienti semplici a pressione, abrogata dal 20 aprile 2016 (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32009L0105)
- [Regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1020)
- [Direttiva 2014/68/UE sulle attrezzature a pressione, testo consolidato del 30 maggio 2026 (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02014L0068-20260530)
- [Direttiva sui recipienti semplici a pressione, con le linee guida SPVD del gruppo di lavoro Pressione (Commissione europea, DG GROW)](https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/pressure-equipment-and-gas-appliances/pressure-equipment-sector/simple-pressure-vessels-directive_en)
- [Norme armonizzate per i recipienti semplici a pressione ai sensi della direttiva 2014/29/UE (Commissione europea, DG GROW)](https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/european-standards/harmonised-standards/simple-pressure-vessels_en)
- [Bekendtgørelse nr. 1304 af 23. november 2015 om indretning m.v. af simple trykbeholdere (Retsinformation)](https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2015/1304)
- [Bekendtgørelse nr. 492 af 28. maj 2026 om ændring af bekendtgørelse om indretning m.v. af simple trykbeholdere (Retsinformation)](https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2026/492)
- [Bekendtgørelse af lov om produkter og markedsovervågning, LBK nr. 22 af 8. januar 2026 (Retsinformation)](https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2026/22)
- [Regler for trykbærende udstyr og simple trykbeholdere (Sikkerhedsstyrelsen, Erhvervsstyrelsen Markedsovervågning)](https://www.sik.dk/erhverv/produkter/trykudstyr/love-og-regler/regler-trykbaerende-udstyr-og-simple-trykbeholdere)
- [Kontrol med trykbærende udstyr og simple trykbeholdere (Sikkerhedsstyrelsen, Erhvervsstyrelsen Markedsovervågning)](https://www.sik.dk/erhverv/produkter/trykudstyr/vejledninger/kontrol-trykbaerende-udstyr-og-simple-trykbeholdere)
- [Sikkerhedsstyrelsen, en del af Erhvervsstyrelsen from January 2026 (Erhvervsstyrelsen)](https://erhvervsstyrelsen.dk/sikkerhedsstyrelsen-en-del-af-erhvervsstyrelsen)

_Rivisto il 2026-09-24 da Conphora compliance team_
