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title: "RoHS — Direttiva RoHS"
description: "La direttiva RoHS limita dieci sostanze, tra cui piombo, mercurio, cadmio e ftalati, nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato dell’UE; i fabbricanti dimostrano la conformità con documentazione tecnica, dichiarazione di conformità UE e marcatura CE. Si applica dal 3 gennaio 2013; dal 13 agosto 2027 l’ECHA valuta le esenzioni."
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published: "2011-07-21"
updated: "2026-10-05"
author: "Conphora compliance team"
publisher: "Conphora"
reference: "Direttiva 2011/65/UE"
celex: "32011L0065"
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tags: ["RoHS", "Chemicals & Substances"]
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# RoHS — Direttiva RoHS

La direttiva RoHS limita dieci sostanze, tra cui piombo, mercurio, cadmio e ftalati, nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato dell’UE; i fabbricanti dimostrano la conformità con documentazione tecnica, dichiarazione di conformità UE e marcatura CE. Si applica dal 3 gennaio 2013; dal 13 agosto 2027 l’ECHA valuta le esenzioni.

## Dati essenziali

- **Titolo ufficiale:** Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (rifusione)
- **Riferimento:** Direttiva 2011/65/UE
- **CELEX:** 32011L0065
- **Tipo di atto:** Directive
- **In vigore:** 2011-07-21
- **Si applica dal:** 2013-01-03
- **Applicato da:** Le autorità nazionali di vigilanza del mercato fanno applicare le leggi nazionali di recepimento della direttiva con i poteri del regolamento (UE) 2019/1020, che dal 16 luglio 2021 sostituisce il capo sulla vigilanza del mercato del regolamento (CE) n. 765/2008 citato dalla direttiva; in Italia la direttiva è recepita dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, e l’immissione sul mercato di apparecchiature non conformi è vietata. Gli strumenti comprendono misure correttive, ritiro o richiamo, controlli di vigilanza del mercato anche sulle apparecchiature che entrano nell’Unione e sanzioni nazionali che devono essere effettive, proporzionate e dissuasive, con possibili sanzioni penali per l’uso scorretto e grave della marcatura CE.
- **Categoria:** Chemicals & Substances

## A chi si applica

**Oggetto dell’atto:** Apparecchiature elettriche ed elettroniche che dipendono da correnti elettriche o da campi elettromagnetici per almeno una funzione prevista, o che generano, trasferiscono o misurano tali correnti e campi, con tensione nominale fino a 1.000 V in corrente alternata o 1.500 V in corrente continua; Tutte le undici categorie dell’allegato I: grandi e piccoli elettrodomestici, apparecchiature informatiche e di telecomunicazione, apparecchiature di consumo, apparecchiature di illuminazione, utensili elettrici ed elettronici, giocattoli, apparecchiature per il tempo libero e lo sport, dispositivi medici, strumenti di monitoraggio e controllo compresi quelli industriali, distributori automatici e tutte le altre apparecchiature non coperte da tali categorie; Cavi con tensione nominale inferiore a 250 V che collegano le apparecchiature alla presa o ad altre apparecchiature, e pezzi di ricambio per la riparazione, il riutilizzo, l’aggiornamento o il potenziamento delle apparecchiature; Le dieci sostanze soggette a restrizione nell’allegato II: piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente, PBB, PBDE, DEHP, BBP, DBP e DIBP, misurate per materiale omogeneo; Gli operatori economici della catena: fabbricanti, mandatari, importatori e distributori

**Prodotti derivati e a valle:** I limiti si applicano per materiale omogeneo, cioè un materiale di composizione uniforme o una combinazione che non può essere separata meccanicamente svitando, tagliando, frantumando, macinando o con processi abrasivi, e non per prodotto (art. 3, punto 20, e art. 4, par. 2); Le apparecchiature specificamente progettate per essere installate come parte di apparecchiature escluse o non rientranti nell’ambito di applicazione, che possono funzionare solo come parte di queste e che possono essere sostituite solo dalle medesime apparecchiature specificamente progettate, sono al di fuori della direttiva (art. 2, par. 4, lett. c); Le applicazioni elencate negli allegati III e IV sono esentate finché l’esenzione è valida; le domande di rinnovo presentate almeno 18 mesi prima della scadenza mantengono valida l’esenzione fino alla decisione della Commissione (art. 4, par. 6, art. 5, par. 5, e art. 5, par. 6); I cavi e i pezzi di ricambio per apparecchiature immesse sul mercato prima della pertinente data di conformità, e i pezzi di ricambio riutilizzati in sistemi di restituzione business-to-business a circuito chiuso verificabili, sono esentati fino alle date di cui all’articolo 4, paragrafi 4 e 5; Se un’altra normativa dell’Unione richiede una valutazione della conformità almeno altrettanto rigorosa, la conformità alla RoHS può essere dimostrata nell’ambito di tale procedura con un’unica documentazione tecnica (art. 7, lett. c), e art. 13, par. 2)

**Ruoli previsti dall’atto:**

- **Fabbricante (compresi i titolari di marchio)** — Qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrica un’AEE oppure che ne fa progettare o fabbricare una e la commercializza con il proprio nome o marchio; un importatore o un distributore che vende con il proprio marchio o modifica le apparecchiature in modo da poterne alterare la conformità è considerato fabbricante.
- **Mandatario** — Qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto per agire per suo conto in relazione a determinati compiti; il mandato non può comprendere l’obbligo di progettare e fabbricare secondo l’articolo 4 né quello di redigere la documentazione tecnica.
- **Importatore** — Qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che immette sul mercato dell’Unione un’AEE proveniente da un paese terzo.
- **Distributore (grossista o dettagliante)** — Qualsiasi persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall’importatore, che mette a disposizione sul mercato un’AEE.

## Date principali

- 2011-06-08: Direttiva 2011/65/UE adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio come rifusione della direttiva 2002/95/CE
- 2011-07-21: Entrata in vigore, il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GU L 174 del 1° luglio 2011
- 2013-01-02: Termine per il recepimento della direttiva da parte degli Stati membri e per la notifica alla Commissione delle norme sulle sanzioni
- 2013-01-03: Abrogazione della direttiva 2002/95/CE e dei relativi atti modificativi; la direttiva rifusa si applica tramite il diritto nazionale
- 2014-07-22: Le restrizioni sulle sostanze si applicano ai dispositivi medici e agli strumenti di monitoraggio e controllo immessi sul mercato a partire da questa data
- 2015-06-24: Entrata in vigore della direttiva delegata (UE) 2015/863: i quattro ftalati DEHP, BBP, DBP e DIBP sono aggiunti all’allegato II con un limite dello 0,1 %, con applicazione dal 22 luglio 2019
- 2016-07-22: Le restrizioni sulle sostanze si applicano ai dispositivi medico-diagnostici in vitro immessi sul mercato a partire da questa data
- 2017-07-22: Le restrizioni sulle sostanze si applicano agli strumenti industriali di monitoraggio e controllo immessi sul mercato a partire da questa data
- 2017-12-11: Entrata in vigore della direttiva (UE) 2017/2102: esclusi gli organi a canne e le macchine mobili non stradali con sistema di trazione, aggiunte le norme sul mercato secondario e sui pezzi di ricambio per la categoria 11; recepimento entro il 12 giugno 2019
- 2019-07-22: Ambito di applicazione aperto: le restrizioni si applicano a tutte le altre apparecchiature elettriche ed elettroniche che erano escluse dalla direttiva 2002/95/CE (categoria 11); la restrizione sugli ftalati si applica alle categorie da 1 a 7, 10 e 11
- 2021-07-22: La restrizione sugli ftalati si applica ai dispositivi medici, ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e agli strumenti di monitoraggio e controllo, compresi quelli industriali
- 2026-01-01: Entrata in vigore della direttiva (UE) 2025/2456: dal 13 agosto 2027 l’Agenzia europea per le sostanze chimiche tratta le domande di esenzione e prepara i fascicoli di restrizione
- 2026-07-01: Si applicano le direttive delegate (UE) 2025/1802, 2025/2363 e 2025/2364: esenzioni dell’allegato III rinnovate e ristrette per il piombo nelle saldature ad alta temperatura di fusione (7(a)), il piombo nei componenti di vetro e ceramica (7(c)) e il piombo come elemento di lega nell’acciaio, nell’alluminio e nel rame (da 6(a) a 6(c))
- 2026-12-11: Scadenza dell’esenzione generale 6(a) per il piombo nell’acciaio per lavorazioni meccaniche e nell’acciaio zincato, e dell’esenzione 6(b)-I per il piombo nell’alluminio riciclato per le categorie da 1 a 7 e 10
- 2027-06-11: Scadenza dell’esenzione generale 6(b) per il piombo come elemento di lega nell’alluminio fino allo 0,4 % in peso e dell’esenzione 6(b)-II per le categorie da 1 a 7 e 10
- 2027-06-30: Scadenza delle esenzioni 6(a)-I e 6(a)-II per il piombo nell’acciaio per lavorazioni meccaniche e nell’acciaio zincato a caldo, 6(b)-I e 6(b)-II per l’alluminio nelle categorie 9 industriale e 11, 6(b)-III per il piombo nelle leghe di alluminio per fusione, 6(c) per le leghe di rame con un tenore di piombo fino al 4 %, 7(a) per il piombo nelle saldature ad alta temperatura di fusione e 7(c)-I per il piombo nei componenti di vetro o ceramica
- 2027-08-13: Si applica la direttiva (UE) 2025/2456: le domande di esenzione vanno all’Agenzia europea per le sostanze chimiche, i cui comitati formulano pareri entro 12 mesi, la Commissione decide entro 9 mesi dai pareri e l’allegato II è riesaminato almeno ogni quattro anni sulla base dei fascicoli di restrizione
- 2027-12-31: Scadenza delle esenzioni ristrette per le saldature da 7(a)-I a 7(a)-VII e delle esenzioni per vetro e ceramica 7(c)-II, 7(c)-V e 7(c)-VI
- 2029-07-22: Fine della deroga per i pezzi di ricambio riutilizzati recuperati da apparecchiature della categoria 11 immesse sul mercato prima del 22 luglio 2019 e usati in apparecchiature immesse sul mercato prima di questa data

## Che cosa si deve fare

### Fabbricante (compresi i titolari di marchio)

- Progettare e fabbricare le apparecchiature in modo che esse, compresi i cavi e i pezzi di ricambio, non contengano più dello 0,1 % in peso di piombo, mercurio, cromo esavalente, PBB, PBDE, DEHP, BBP, DBP o DIBP e non più dello 0,01 % di cadmio in un qualsiasi materiale omogeneo, a meno che un’esenzione dell’allegato III o IV non copra l’applicazione.
- Redigere la documentazione tecnica ed eseguire la procedura di controllo interno della produzione del modulo A dell’allegato II della decisione n. 768/2008/CE, o farla eseguire; se un altro atto dell’Unione richiede una valutazione della conformità almeno altrettanto rigorosa, la conformità alla RoHS può essere dimostrata nell’ambito di tale procedura con un’unica documentazione tecnica.
- Redigere la documentazione tecnica; se un altro atto dell’Unione richiede una valutazione della conformità almeno altrettanto rigorosa, la conformità alla RoHS può essere dimostrata nell’ambito di un’unica documentazione tecnica.
- Eseguire, o far eseguire, la procedura di controllo interno della produzione del modulo A dell’allegato II della decisione n. 768/2008/CE.
- Redigere la dichiarazione di conformità UE secondo l’allegato VI, tradotta nelle lingue richieste dallo Stato membro, e apporre la marcatura CE sull’apparecchiatura finita o sulla sua targhetta, oppure sull’imballaggio e sui documenti di accompagnamento quando l’apparecchiatura non lo consente, prima di immetterla sul mercato.
- Redigere la dichiarazione di conformità UE secondo l’allegato VI, tradotta nelle lingue richieste dallo Stato membro.
- Apporre la marcatura CE sull’apparecchiatura finita o sulla sua targhetta, oppure sull’imballaggio e sui documenti di accompagnamento quando l’apparecchiatura non lo consente, prima di immetterla sul mercato.
- Conservare la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE per 10 anni dopo l’immissione sul mercato dell’apparecchiatura e mantenere la produzione in serie conforme, tenendo conto delle modifiche di progettazione, delle caratteristiche e delle norme o specifiche di riferimento.
- Conservare la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE per 10 anni dopo l’immissione sul mercato dell’apparecchiatura.
- Mantenere procedure che garantiscano la conformità della produzione in serie, tenendo conto delle modifiche di progettazione, delle caratteristiche e delle norme o specifiche di riferimento.
- Tenere un registro delle apparecchiature non conformi e dei richiami di prodotto e tenerne informati i distributori.
- Contrassegnare l’apparecchiatura con un numero di tipo, di lotto o di serie o con un altro elemento di identificazione, nonché con il proprio nome, la propria denominazione commerciale registrata o il proprio marchio e un unico indirizzo di contatto; se le dimensioni o la natura non lo consentono, riportarli sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento; prevalgono le norme di marcatura più rigorose di altri atti dell’Unione.
- Fare riferimento alle norme armonizzate pubblicate nella Gazzetta ufficiale per prove, misurazioni e valutazioni al fine di ottenere una presunzione di conformità, e monitorare le date di scadenza delle esenzioni degli allegati III e IV che si utilizzano; presentare domanda di rinnovo almeno 18 mesi prima della scadenza e, dal 13 agosto 2027, all’Agenzia europea per le sostanze chimiche.
- Monitorare le date di scadenza delle esenzioni degli allegati III e IV che si utilizzano e presentare domanda di rinnovo almeno 18 mesi prima della scadenza, dal 13 agosto 2027 all’Agenzia europea per le sostanze chimiche.
- Se si ritiene o si ha motivo di ritenere che un’apparecchiatura immessa sul mercato non sia conforme, adottare immediatamente le misure necessarie per renderla conforme, ritirarla o richiamarla, e informarne le autorità competenti degli Stati membri in cui è stata messa a disposizione, fornendo i dettagli della non conformità e delle misure correttive adottate.
- Su richiesta motivata, fornire tutte le informazioni e la documentazione che dimostrano la conformità in una lingua che l’autorità comprende, cooperare alle azioni di conformità ed essere in grado di identificare i propri fornitori e clienti per 10 anni dopo l’immissione sul mercato dell’apparecchiatura.
- Su richiesta motivata, fornire tutte le informazioni e la documentazione che dimostrano la conformità in una lingua che l’autorità comprende e cooperare alle azioni volte a rendere conforme l’apparecchiatura.
- Essere in grado di identificare gli operatori economici che hanno fornito all’impresa e ai quali essa ha fornito, per 10 anni dopo l’immissione sul mercato dell’apparecchiatura.

### Mandatario

- Agire in base a un mandato scritto che consenta almeno di tenere la dichiarazione di conformità UE e la documentazione tecnica a disposizione delle autorità di vigilanza per 10 anni, di fornire informazioni e documentazione sulla conformità su richiesta motivata e di cooperare con le autorità alle azioni di conformità.
- Non assumere l’obbligo del fabbricante di progettare e fabbricare secondo l’articolo 4 né quello di redigere la documentazione tecnica; tali obblighi non possono far parte del mandato.
- Essere in grado di identificare gli operatori economici che hanno fornito al mandatario e ai quali esso ha fornito, per 10 anni dopo l’immissione sul mercato dell’apparecchiatura; si può inoltre presentare domanda di esenzione per conto del fabbricante.

### Importatore

- Immettere sul mercato solo apparecchiature conformi e, prima di farlo, verificare che il fabbricante abbia eseguito la valutazione della conformità, redatto la documentazione tecnica, apposto la marcatura CE, fornito i documenti richiesti e applicato le indicazioni di identificazione e di indirizzo; trattenere le apparecchiature non conformi e informarne il fabbricante e le autorità di vigilanza del mercato.
- Indicare il proprio nome, la propria denominazione commerciale registrata o il proprio marchio e un indirizzo di contatto sull’apparecchiatura oppure, se ciò non è possibile, sul suo imballaggio o in un documento di accompagnamento; prevalgono le norme di marcatura più rigorose di altri atti dell’Unione.
- Tenere un registro delle apparecchiature non conformi e dei richiami e tenerne informati i distributori.
- Se un’apparecchiatura immessa sul mercato non è conforme, adottare immediatamente le misure correttive, ritirarla o richiamarla e informarne le autorità competenti degli Stati membri interessati, fornendo i dettagli della non conformità e delle misure adottate.
- Conservare una copia della dichiarazione di conformità UE per 10 anni e assicurarsi che la documentazione tecnica possa essere messa a disposizione su richiesta; fornire informazioni sulla conformità su richiesta motivata in una lingua che l’autorità comprende, cooperare alle azioni di conformità e identificare fornitori e clienti per 10 anni.
- Conservare una copia della dichiarazione di conformità UE per 10 anni dopo l’immissione sul mercato e assicurarsi che la documentazione tecnica possa essere messa a disposizione su richiesta.
- Su richiesta motivata, fornire tutte le informazioni e la documentazione che dimostrano la conformità in una lingua che l’autorità comprende e cooperare alle azioni volte a rendere conforme l’apparecchiatura.
- Essere in grado di identificare gli operatori economici che hanno fornito all’impresa e ai quali essa ha fornito, per 10 anni dopo l’immissione sul mercato dell’apparecchiatura.
- Se si immette sul mercato un’apparecchiatura con il proprio nome o marchio, o la si modifica in modo da poterne alterare la conformità, si assumono gli obblighi del fabbricante di cui all’articolo 7.

### Distributore (grossista o dettagliante)

- Agire con la dovuta diligenza e, prima di mettere a disposizione un’apparecchiatura, verificare che rechi la marcatura CE, sia accompagnata dai documenti richiesti in una lingua comprensibile ai consumatori e agli utilizzatori finali dello Stato membro e che il fabbricante e l’importatore abbiano applicato le indicazioni di identificazione e di indirizzo; trattenere le apparecchiature non conformi e informarne il fabbricante o l’importatore e le autorità.
- Se un’apparecchiatura messa a disposizione non è conforme, accertarsi che siano adottate le misure correttive per renderla conforme, ritirarla o richiamarla e informarne immediatamente le autorità competenti degli Stati membri interessati.
- Su richiesta motivata, fornire le informazioni e la documentazione che dimostrano la conformità, cooperare alle azioni di conformità e identificare fornitori e clienti per 10 anni.
- Su richiesta motivata, fornire tutte le informazioni e la documentazione che dimostrano la conformità in una lingua che l’autorità comprende e cooperare alle azioni volte a rendere conforme l’apparecchiatura.
- Essere in grado di identificare gli operatori economici che hanno fornito all’impresa e ai quali essa ha fornito, per 10 anni dopo l’immissione sul mercato dell’apparecchiatura.
- Se si vende con il proprio nome o marchio o si modifica un’apparecchiatura in modo da poterne alterare la conformità, si assumono gli obblighi del fabbricante.

## Requirements

Each duty above as an identified requirement (36); ids are permanent and shared with the compliance engine.

### unclassified

- `rohs-mfr-design-manufacture-equipment` (Fabbricante (compresi i titolari di marchio)) — Progettare e fabbricare le apparecchiature in modo che esse, compresi i cavi e i pezzi di ricambio, non contengano più dello 0,1 % in peso di piombo, mercurio, cromo esavalente, PBB, PBDE, DEHP, BBP, DBP o DIBP e non più dello 0,01 % di cadmio in un qualsiasi materiale omogeneo, a meno che un’esenzione dell’allegato III o IV non copra l’applicazione. [art. 4, par. 1, art. 4, par. 2, art. 4, par. 6, art. 7, lett. a) e allegato II]
- `rohs-mfr-draw-technical-documentation` (Fabbricante (compresi i titolari di marchio)) — Redigere la documentazione tecnica ed eseguire la procedura di controllo interno della produzione del modulo A dell’allegato II della decisione n. 768/2008/CE, o farla eseguire; se un altro atto dell’Unione richiede una valutazione della conformità almeno altrettanto rigorosa, la conformità alla RoHS può essere dimostrata nell’ambito di tale procedura con un’unica documentazione tecnica. [art. 7, lett. b), art. 7, lett. c) e art. 13, par. 2]
- `rohs-mfr-draw-module-a-documentation` (Fabbricante (compresi i titolari di marchio)) — Redigere la documentazione tecnica; se un altro atto dell’Unione richiede una valutazione della conformità almeno altrettanto rigorosa, la conformità alla RoHS può essere dimostrata nell’ambito di un’unica documentazione tecnica. [art. 7, lett. b) e art. 13, par. 2]
- `rohs-mfr-carry-out-internal-production-control` (Fabbricante (compresi i titolari di marchio)) — Eseguire, o far eseguire, la procedura di controllo interno della produzione del modulo A dell’allegato II della decisione n. 768/2008/CE. [art. 7, lett. b)]
- `rohs-mfr-draw-declaration-conformity` (Fabbricante (compresi i titolari di marchio)) — Redigere la dichiarazione di conformità UE secondo l’allegato VI, tradotta nelle lingue richieste dallo Stato membro, e apporre la marcatura CE sull’apparecchiatura finita o sulla sua targhetta, oppure sull’imballaggio e sui documenti di accompagnamento quando l’apparecchiatura non lo consente, prima di immetterla sul mercato. [art. 7, lett. c), art. 13 e art. 15]
- `rohs-mfr-draw-eu-declaration` (Fabbricante (compresi i titolari di marchio)) — Redigere la dichiarazione di conformità UE secondo l’allegato VI, tradotta nelle lingue richieste dallo Stato membro. [art. 7, lett. c) e art. 13]
- `rohs-mfr-affix-ce-marking` (Fabbricante (compresi i titolari di marchio)) — Apporre la marcatura CE sull’apparecchiatura finita o sulla sua targhetta, oppure sull’imballaggio e sui documenti di accompagnamento quando l’apparecchiatura non lo consente, prima di immetterla sul mercato. [art. 7, lett. c) e art. 15]
- `rohs-mfr-keep-technical-documentation` (Fabbricante (compresi i titolari di marchio)) — Conservare la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE per 10 anni dopo l’immissione sul mercato dell’apparecchiatura e mantenere la produzione in serie conforme, tenendo conto delle modifiche di progettazione, delle caratteristiche e delle norme o specifiche di riferimento. [art. 7, lett. d) e art. 7, lett. e)]
- `rohs-mfr-keep-documentation-declaration` (Fabbricante (compresi i titolari di marchio)) — Conservare la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE per 10 anni dopo l’immissione sul mercato dell’apparecchiatura. [art. 7, lett. d)]
- `rohs-mfr-keep-series-production-conformity` (Fabbricante (compresi i titolari di marchio)) — Mantenere procedure che garantiscano la conformità della produzione in serie, tenendo conto delle modifiche di progettazione, delle caratteristiche e delle norme o specifiche di riferimento. [art. 7, lett. e)]
- `rohs-mfr-keep-register-non-conforming` (Fabbricante (compresi i titolari di marchio)) — Tenere un registro delle apparecchiature non conformi e dei richiami di prodotto e tenerne informati i distributori. [art. 7, lett. f)]
- `rohs-mfr-mark-equipment-type` (Fabbricante (compresi i titolari di marchio)) — Contrassegnare l’apparecchiatura con un numero di tipo, di lotto o di serie o con un altro elemento di identificazione, nonché con il proprio nome, la propria denominazione commerciale registrata o il proprio marchio e un unico indirizzo di contatto; se le dimensioni o la natura non lo consentono, riportarli sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento; prevalgono le norme di marcatura più rigorose di altri atti dell’Unione. [art. 7, lett. g) e art. 7, lett. h)]
- `rohs-mfr-rely-harmonised-standards` (Fabbricante (compresi i titolari di marchio)) — Fare riferimento alle norme armonizzate pubblicate nella Gazzetta ufficiale per prove, misurazioni e valutazioni al fine di ottenere una presunzione di conformità, e monitorare le date di scadenza delle esenzioni degli allegati III e IV che si utilizzano; presentare domanda di rinnovo almeno 18 mesi prima della scadenza e, dal 13 agosto 2027, all’Agenzia europea per le sostanze chimiche. [art. 5, par. 5, art. 16, par. 2 e allegato V; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32025L2456 · art. 1 e art. 2]
- `rohs-mfr-apply-exemption-renewal` (Fabbricante (compresi i titolari di marchio)) — Monitorare le date di scadenza delle esenzioni degli allegati III e IV che si utilizzano e presentare domanda di rinnovo almeno 18 mesi prima della scadenza, dal 13 agosto 2027 all’Agenzia europea per le sostanze chimiche. [art. 5, par. 5 e allegato V; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32025L2456 · art. 1 e art. 2]
- `rohs-mfr-immediately-bring-conformity` (Fabbricante (compresi i titolari di marchio)) — Se si ritiene o si ha motivo di ritenere che un’apparecchiatura immessa sul mercato non sia conforme, adottare immediatamente le misure necessarie per renderla conforme, ritirarla o richiamarla, e informarne le autorità competenti degli Stati membri in cui è stata messa a disposizione, fornendo i dettagli della non conformità e delle misure correttive adottate. [art. 7, lett. i)]
- `rohs-mfr-provide-information-documentation` (Fabbricante (compresi i titolari di marchio)) — Su richiesta motivata, fornire tutte le informazioni e la documentazione che dimostrano la conformità in una lingua che l’autorità comprende, cooperare alle azioni di conformità ed essere in grado di identificare i propri fornitori e clienti per 10 anni dopo l’immissione sul mercato dell’apparecchiatura. [art. 7, lett. j) e art. 12]
- `rohs-mfr-provide-information-request` (Fabbricante (compresi i titolari di marchio)) — Su richiesta motivata, fornire tutte le informazioni e la documentazione che dimostrano la conformità in una lingua che l’autorità comprende e cooperare alle azioni volte a rendere conforme l’apparecchiatura. [art. 7, lett. j)]
- `rohs-mfr-identify-suppliers-customers` (Fabbricante (compresi i titolari di marchio)) — Essere in grado di identificare gli operatori economici che hanno fornito all’impresa e ai quali essa ha fornito, per 10 anni dopo l’immissione sul mercato dell’apparecchiatura. [art. 12]
- `rohs-oth-act-written-mandate` (Mandatario) — Agire in base a un mandato scritto che consenta almeno di tenere la dichiarazione di conformità UE e la documentazione tecnica a disposizione delle autorità di vigilanza per 10 anni, di fornire informazioni e documentazione sulla conformità su richiesta motivata e di cooperare con le autorità alle azioni di conformità. [art. 8, lett. b)]
- `rohs-oth-take-manufacturers-duty` (Mandatario) — Non assumere l’obbligo del fabbricante di progettare e fabbricare secondo l’articolo 4 né quello di redigere la documentazione tecnica; tali obblighi non possono far parte del mandato. [art. 8, lett. a)]
- `rohs-oth-able-identify-economic` (Mandatario) — Essere in grado di identificare gli operatori economici che hanno fornito al mandatario e ai quali esso ha fornito, per 10 anni dopo l’immissione sul mercato dell’apparecchiatura; si può inoltre presentare domanda di esenzione per conto del fabbricante. [art. 12 e allegato V]
- `rohs-imp-place-compliant-equipment` (Importatore) — Immettere sul mercato solo apparecchiature conformi e, prima di farlo, verificare che il fabbricante abbia eseguito la valutazione della conformità, redatto la documentazione tecnica, apposto la marcatura CE, fornito i documenti richiesti e applicato le indicazioni di identificazione e di indirizzo; trattenere le apparecchiature non conformi e informarne il fabbricante e le autorità di vigilanza del mercato. [art. 9, lett. a), art. 9, lett. b) e art. 9, lett. c)]
- `rohs-imp-indicate-name-registered` (Importatore) — Indicare il proprio nome, la propria denominazione commerciale registrata o il proprio marchio e un indirizzo di contatto sull’apparecchiatura oppure, se ciò non è possibile, sul suo imballaggio o in un documento di accompagnamento; prevalgono le norme di marcatura più rigorose di altri atti dell’Unione. [art. 9, lett. d)]
- `rohs-imp-keep-register-non-compliant` (Importatore) — Tenere un registro delle apparecchiature non conformi e dei richiami e tenerne informati i distributori. [art. 9, lett. e)]
- `rohs-imp-immediately-take-corrective` (Importatore) — Se un’apparecchiatura immessa sul mercato non è conforme, adottare immediatamente le misure correttive, ritirarla o richiamarla e informarne le autorità competenti degli Stati membri interessati, fornendo i dettagli della non conformità e delle misure adottate. [art. 9, lett. f)]
- `rohs-imp-keep-copy-declaration` (Importatore) — Conservare una copia della dichiarazione di conformità UE per 10 anni e assicurarsi che la documentazione tecnica possa essere messa a disposizione su richiesta; fornire informazioni sulla conformità su richiesta motivata in una lingua che l’autorità comprende, cooperare alle azioni di conformità e identificare fornitori e clienti per 10 anni. [art. 9, lett. g), art. 9, lett. h) e art. 12]
- `rohs-imp-keep-declaration-copy` (Importatore) — Conservare una copia della dichiarazione di conformità UE per 10 anni dopo l’immissione sul mercato e assicurarsi che la documentazione tecnica possa essere messa a disposizione su richiesta. [art. 9, lett. g)]
- `rohs-imp-provide-information-request` (Importatore) — Su richiesta motivata, fornire tutte le informazioni e la documentazione che dimostrano la conformità in una lingua che l’autorità comprende e cooperare alle azioni volte a rendere conforme l’apparecchiatura. [art. 9, lett. h)]
- `rohs-imp-identify-suppliers-customers` (Importatore) — Essere in grado di identificare gli operatori economici che hanno fornito all’impresa e ai quali essa ha fornito, per 10 anni dopo l’immissione sul mercato dell’apparecchiatura. [art. 12]
- `rohs-imp-modify-equipment-way` (Importatore) — Se si immette sul mercato un’apparecchiatura con il proprio nome o marchio, o la si modifica in modo da poterne alterare la conformità, si assumono gli obblighi del fabbricante di cui all’articolo 7. [art. 11]
- `rohs-dist-act-due-care` (Distributore (grossista o dettagliante)) — Agire con la dovuta diligenza e, prima di mettere a disposizione un’apparecchiatura, verificare che rechi la marcatura CE, sia accompagnata dai documenti richiesti in una lingua comprensibile ai consumatori e agli utilizzatori finali dello Stato membro e che il fabbricante e l’importatore abbiano applicato le indicazioni di identificazione e di indirizzo; trattenere le apparecchiature non conformi e informarne il fabbricante o l’importatore e le autorità. [art. 10, lett. a) e art. 10, lett. b)]
- `rohs-dist-make-sure-corrective` (Distributore (grossista o dettagliante)) — Se un’apparecchiatura messa a disposizione non è conforme, accertarsi che siano adottate le misure correttive per renderla conforme, ritirarla o richiamarla e informarne immediatamente le autorità competenti degli Stati membri interessati. [art. 10, lett. c)]
- `rohs-dist-provide-information-documentation` (Distributore (grossista o dettagliante)) — Su richiesta motivata, fornire le informazioni e la documentazione che dimostrano la conformità, cooperare alle azioni di conformità e identificare fornitori e clienti per 10 anni. [art. 10, lett. d) e art. 12]
- `rohs-dist-provide-information-request` (Distributore (grossista o dettagliante)) — Su richiesta motivata, fornire tutte le informazioni e la documentazione che dimostrano la conformità in una lingua che l’autorità comprende e cooperare alle azioni volte a rendere conforme l’apparecchiatura. [art. 10, lett. d)]
- `rohs-dist-identify-suppliers-customers` (Distributore (grossista o dettagliante)) — Essere in grado di identificare gli operatori economici che hanno fornito all’impresa e ai quali essa ha fornito, per 10 anni dopo l’immissione sul mercato dell’apparecchiatura. [art. 12]
- `rohs-dist-take-manufacturers-obligations` (Distributore (grossista o dettagliante)) — Se si vende con il proprio nome o marchio o si modifica un’apparecchiatura in modo da poterne alterare la conformità, si assumono gli obblighi del fabbricante. [art. 11]

## Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali di recepimento; le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive e dovevano essere notificate alla Commissione entro il 2 gennaio 2013. Gli Stati membri devono inoltre prevedere sanzioni per l’uso improprio della marcatura CE, che possono comprendere sanzioni penali per le violazioni gravi e devono essere proporzionate alla gravità dell’infrazione. La vigilanza del mercato segue il regolamento (UE) 2019/1020, che ha sostituito gli articoli da 15 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008 citati dall’articolo 18 della direttiva, compresi i controlli sulle apparecchiature che entrano nel mercato dell’Unione; fabbricanti, importatori e distributori devono rendere conformi le apparecchiature non conformi, ritirarle o richiamarle e informarne le autorità. In Italia la direttiva è recepita dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, e l’immissione sul mercato o la vendita di apparecchiature non conformi è vietata.

## Lista di controllo

1. Verificare che il prodotto sia un’apparecchiatura elettrica ed elettronica ai sensi dell’articolo 3, punto 1, assegnargli la categoria dell’allegato I e controllare che non si applichi alcuna esclusione dell’articolo 2, paragrafo 4.
2. Stabilire il proprio ruolo per ciascun prodotto, tenendo presente che vendere con il proprio marchio o modificare l’apparecchiatura rende fabbricante (articolo 11).
3. Scomporre il prodotto in materiali omogenei e raccogliere dichiarazioni dei fornitori o dati di prova per le dieci sostanze dell’allegato II rispetto ai limiti dello 0,1 % e dello 0,01 %, compresi cavi e pezzi di ricambio (articoli 3, punto 20, e 4).
4. Associare ogni impiego di una sostanza soggetta a restrizione a un’esenzione valida dell’allegato III o IV, registrarne la data di scadenza e pianificare la sostituzione o una domanda di rinnovo 18 mesi prima della scadenza (articoli 4, paragrafo 6, e 5).
5. Tenere conto delle scadenze 2026 e 2027 delle esenzioni per il piombo nelle leghe di acciaio, alluminio e rame, nelle saldature ad alta temperatura di fusione e nei componenti di vetro o ceramica, e dell’applicazione dal 1° luglio 2026 delle voci ristrette (direttive delegate (UE) 2025/1802, 2025/2363 e 2025/2364).
6. Eseguire il controllo interno della produzione secondo il modulo A e compilare la documentazione tecnica, oppure integrare la RoHS in una valutazione altrettanto rigorosa prevista da un altro atto dell’Unione con un’unica documentazione (articoli 7, lettere b) e c), e 13, paragrafo 2).
7. Redigere la dichiarazione di conformità UE dell’allegato VI, apporre la marcatura CE sull’apparecchiatura finita e conservare entrambe per 10 anni (articoli 7, lettera d), 13 e 15).
8. Riportare il numero di tipo o di serie e il nome e l’indirizzo del fabbricante e dell’importatore sull’apparecchiatura o sul suo imballaggio (articoli 7, lettere g) e h), e 9, lettera d)).
9. Tenere un registro delle apparecchiature non conformi e dei richiami, informare i distributori e predisporre le procedure di azione correttiva, di notifica e di rintracciabilità decennale (articoli 7, lettere f) e i), 9, lettere e) ed f), 10, lettera c), e 12).
10. Seguire il trasferimento all’Agenzia europea per le sostanze chimiche, dal 13 agosto 2027, delle attività su esenzioni e restrizioni e il riesame quadriennale dell’allegato II (direttiva (UE) 2025/2456).

## Domande

### Quali sostanze limita la RoHS e con quali limiti?

L’allegato II limita dieci sostanze, misurate in peso in ciascun materiale omogeneo: piombo, mercurio, cromo esavalente, bifenili polibromurati (PBB), eteri di difenile polibromurati (PBDE), ftalato di bis(2-etilesile) (DEHP), ftalato di benzile e butile (BBP), ftalato di dibutile (DBP) e ftalato di diisobutile (DIBP) allo 0,1 %, e cadmio allo 0,01 %. I quattro ftalati sono stati aggiunti dalla direttiva delegata (UE) 2015/863 e si applicano dal 22 luglio 2019, e dal 22 luglio 2021 per i dispositivi medici e gli strumenti di monitoraggio e controllo; per DEHP, BBP e DBP nei giocattoli si rimanda alla voce 51 di REACH.

### Quando ha iniziato ad applicarsi la RoHS?

La direttiva 2011/65/UE è entrata in vigore il 21 luglio 2011, gli Stati membri dovevano recepirla entro il 2 gennaio 2013 e la direttiva 2002/95/CE è stata abrogata dal 3 gennaio 2013. L’ambito di applicazione si è poi ampliato per fasi: dispositivi medici e strumenti di monitoraggio e controllo dal 22 luglio 2014, dispositivi diagnostici in vitro dal 22 luglio 2016, strumenti industriali di monitoraggio e controllo dal 22 luglio 2017 e tutte le altre apparecchiature dal 22 luglio 2019.

### Che cos’è un materiale omogeneo?

Un materiale di composizione uniforme in tutta la sua massa, oppure un materiale costituito da una combinazione di materiali che non può essere scomposta o separata in materiali diversi con azioni meccaniche quali svitare, tagliare, frantumare, macinare e con processi abrasivi. I valori massimi di concentrazione sono tollerati per materiale omogeneo, non per componente o prodotto: una saldatura, un rivestimento galvanico o un involucro di plastica sono quindi valutati ciascuno separatamente.

### Come funzionano le esenzioni RoHS e quando scadono?

L’allegato III elenca le esenzioni per tutte le categorie e l’allegato IV quelle specifiche per i dispositivi medici e gli strumenti di monitoraggio e controllo; la Commissione aggiunge o elimina voci con atto delegato quando l’eliminazione o la sostituzione è scientificamente o tecnicamente impraticabile, l’affidabilità dei sostituti non è garantita o la sostituzione provocherebbe più danni che benefici. Le esenzioni durano fino a cinque anni per le categorie da 1 a 7, 10 e 11 e fino a sette anni per le categorie 8 e 9, e restano valide finché è pendente una domanda di rinnovo presentata almeno 18 mesi prima della scadenza. Le direttive delegate dell’8 settembre 2025 hanno rinnovato in forma ristretta le esenzioni per il piombo nelle leghe di acciaio, alluminio e rame, nelle saldature ad alta temperatura di fusione e nei componenti di vetro o ceramica, con scadenze comprese tra l’11 dicembre 2026 e il 31 dicembre 2027. Dal 13 agosto 2027 le domande vanno all’Agenzia europea per le sostanze chimiche.

### Quali prodotti sono esclusi dalla RoHS?

L’articolo 2, paragrafo 4, esclude le apparecchiature destinate a tutelare gli interessi essenziali della sicurezza degli Stati membri, comprese armi, munizioni e materiale bellico, le apparecchiature progettate per essere inviate nello spazio, le apparecchiature specificamente progettate per essere installate come parte di apparecchiature escluse o non rientranti nell’ambito di applicazione, gli utensili industriali fissi di grandi dimensioni, le installazioni fisse di grandi dimensioni, i mezzi di trasporto di persone o merci diversi dai veicoli elettrici a due ruote non omologati, le macchine mobili non stradali messe a disposizione esclusivamente per uso professionale, i dispositivi medici impiantabili attivi, i pannelli fotovoltaici destinati a essere installati da professionisti, le apparecchiature di ricerca e sviluppo business-to-business e gli organi a canne. Le apparecchiature con tensione superiore a 1.000 V in corrente alternata o 1.500 V in corrente continua sono al di fuori della definizione di apparecchiatura elettrica ed elettronica.

### Come si dimostra la conformità alla RoHS e serve un organismo notificato?

Non interviene alcun organismo notificato. Il fabbricante esegue il controllo interno della produzione secondo il modulo A dell’allegato II della decisione n. 768/2008/CE, redige la documentazione tecnica, emette la dichiarazione di conformità UE dell’allegato VI e appone la marcatura CE sull’apparecchiatura finita; le apparecchiature recanti la marcatura CE si presumono conformi in assenza di prove contrarie, e le prove e le valutazioni eseguite secondo le norme armonizzate pubblicate nella Gazzetta ufficiale si presumono idonee a dimostrare la conformità. Se un altro atto dell’Unione richiede una valutazione della conformità altrettanto rigorosa, la conformità alla RoHS può essere dimostrata nell’ambito di tale procedura con un’unica documentazione tecnica.

### I pezzi di ricambio e i cavi devono essere conformi?

Sì, i cavi e i pezzi di ricambio per la riparazione, il riutilizzo, l’aggiornamento delle funzionalità o il potenziamento della capacità devono rispettare i limiti sulle sostanze, con due famiglie di eccezioni. Sono esentati i cavi e i pezzi di ricambio per apparecchiature immesse sul mercato prima della pertinente data di conformità, il 1° luglio 2006 per le categorie originarie e il 22 luglio 2014, 2016, 2017 o 2019 per quelle successive, oppure per apparecchiature che beneficiavano di un’esenzione nel frattempo scaduta. I pezzi di ricambio riutilizzati, recuperati da apparecchiature immesse sul mercato prima di tali date, possono essere usati in sistemi di restituzione business-to-business a circuito chiuso verificabili, con notifica del riutilizzo al consumatore, in apparecchiature immesse sul mercato prima del 1° luglio 2016, del 22 luglio 2024, 2026, 2027 o 2029 a seconda della categoria.

### Per quanto tempo devo conservare la documentazione tecnica e le registrazioni di rintracciabilità?

I fabbricanti conservano la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE per 10 anni dopo l’immissione sul mercato dell’apparecchiatura, i mandatari tengono entrambe a disposizione delle autorità per lo stesso periodo e gli importatori conservano una copia della dichiarazione per 10 anni e si assicurano di poter produrre la documentazione. Tutti gli operatori economici devono essere in grado di identificare chi li ha riforniti e chi hanno rifornito per 10 anni dall’immissione sul mercato, e fabbricanti e importatori tengono un registro delle apparecchiature non conformi e dei richiami.

## Che cosa è cambiato

- 2027-08-13 (amendment): **L’Agenzia europea per le sostanze chimiche assume le esenzioni e le restrizioni RoHS** — Da questa data si applica la direttiva (UE) 2025/2456: le domande di esenzione ai sensi dell’articolo 5 sono presentate all’Agenzia europea per le sostanze chimiche, il cui Comitato per l’analisi socioeconomica e, se del caso, il Comitato per la valutazione dei rischi formulano pareri entro 12 mesi prima che la Commissione decida entro 9 mesi; l’elenco delle sostanze soggette a restrizione dell’allegato II è riesaminato almeno ogni quattro anni sulla base dei fascicoli di restrizione preparati dall’Agenzia o da uno Stato membro ai sensi dei nuovi articoli da 6 bis a 6 quater e dell’allegato V bis.
- 2026-10-05 (guidance): **Verifica di applicabilità: la deroga per le bici elettriche aggiunta alla categoria dei mezzi di trasporto** — La categoria dei mezzi di trasporto riporta ora la deroga dell’articolo 2, paragrafo 4, lettera f): i veicoli elettrici a due ruote non omologati, come la maggior parte delle e-bike e degli e-scooter, non sono esclusi e restano nell’ambito della direttiva; la nota della regola lo indicava già.
- 2026-07-01 (applies): **Si applicano le esenzioni per il piombo rinnovate e ristrette** — Gli Stati membri applicano le misure di recepimento delle direttive delegate (UE) 2025/1802, 2025/2363 e 2025/2364: le esenzioni dell’allegato III per il piombo nelle saldature ad alta temperatura di fusione (7(a)), il piombo nei componenti di vetro o ceramica (7(c)) e il piombo come elemento di lega nell’acciaio, nell’alluminio e nel rame (da 6(a) a 6(c)) proseguono in sottovoci ristrette con scadenze comprese tra l’11 dicembre 2026 e il 31 dicembre 2027.
- 2026-01-01 (amendment): **Entrata in vigore della direttiva (UE) 2025/2456** — La direttiva del 26 novembre 2025, che riassegna all’Agenzia europea per le sostanze chimiche i compiti scientifici e tecnici della direttiva RoHS, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale il 12 dicembre 2025 ed è entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione; le sue disposizioni si applicano dal 13 agosto 2027.
- 2025-12-11 (amendment): **Tre direttive delegate rinnovano le esenzioni per il piombo dell’allegato III** — Le direttive delegate (UE) 2025/1802, 2025/2363 e 2025/2364 della Commissione dell’8 settembre 2025, pubblicate il 21 novembre 2025, sono entrate in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione; sostituiscono i punti 7(a), 7(c)-I e 7(c)-II e da 6(a) a 6(c) dell’allegato III e aggiungono i punti 7(c)-V e 7(c)-VI, con recepimento entro il 30 giugno 2026 e applicazione dal 1° luglio 2026. Il testo consolidato del 1° luglio 2026 incorpora in totale 88 atti modificativi, tutti direttive delegate della Commissione che adeguano gli allegati II, III e IV, tranne la direttiva (UE) 2017/2102.
- 2021-07-22 (applies): **La restrizione sugli ftalati si applica ai dispositivi medici e agli strumenti di monitoraggio e controllo** — Da questa data la restrizione di DEHP, BBP, DBP e DIBP si applica ai dispositivi medici, compresi i dispositivi diagnostici in vitro, e agli strumenti di monitoraggio e controllo, compresi quelli industriali; i cavi e i pezzi di ricambio per tali apparecchiature immesse sul mercato prima del 22 luglio 2021 restano esentati.
- 2019-07-22 (applies): **Si applicano l’ambito aperto e la restrizione sugli ftalati** — Tutte le altre apparecchiature elettriche ed elettroniche escluse dalla direttiva 2002/95/CE (categoria 11) immesse sul mercato da questa data devono essere conformi, e i quattro ftalati aggiunti dalla direttiva delegata (UE) 2015/863 sono limitati nelle categorie da 1 a 7, 10 e 11; entro il 12 giugno 2019 gli Stati membri dovevano inoltre recepire la direttiva (UE) 2017/2102.
- 2017-12-11 (amendment): **Entrata in vigore della direttiva (UE) 2017/2102: modifiche su ambito di applicazione e pezzi di ricambio** — La direttiva modificativa del 15 novembre 2017 esclude gli organi a canne e ridefinisce le macchine mobili non stradali, elimina il divieto per le operazioni sul mercato secondario delle apparecchiature della categoria 11, aggiunge deroghe per cavi e pezzi di ricambio della categoria 11, consente fino al 2029 i pezzi di ricambio riutilizzati nei sistemi a circuito chiuso e fissa i periodi di validità delle esenzioni dell’allegato III.
- 2015-06-24 (amendment): **La direttiva delegata (UE) 2015/863 aggiunge quattro ftalati all’allegato II** — La direttiva delegata della Commissione del 31 marzo 2015 ha sostituito l’allegato II per aggiungere DEHP, BBP, DBP e DIBP allo 0,1 % in peso nei materiali omogenei, con applicazione dal 22 luglio 2019 e dal 22 luglio 2021 per i dispositivi medici e gli strumenti di monitoraggio e controllo.
- 2013-01-03 (applies): **Si applica la direttiva 2011/65/UE; abrogata la direttiva 2002/95/CE** — Gli Stati membri dovevano recepire la direttiva rifusa e notificare le norme sulle sanzioni entro il 2 gennaio 2013, e la direttiva 2002/95/CE con le relative decisioni modificative è abrogata dal 3 gennaio 2013.
- 2011-07-21 (in-force): **Entrata in vigore della direttiva 2011/65/UE** — Adottata l’8 giugno 2011 come rifusione della direttiva 2002/95/CE allineata al nuovo quadro legislativo e pubblicata nella GU L 174 del 1° luglio 2011, la direttiva è entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione; gli Stati membri avevano tempo fino al 2 gennaio 2013 per recepirla.

## La RoHS in breve

La direttiva RoHS, formalmente direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, stabilisce le norme sulla restrizione delle sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) per tutelare la salute umana e l’ambiente, compreso il recupero e lo smaltimento ecologicamente corretti dei rifiuti di AEE (art. 1). La sua unica regola operativa è che le apparecchiature immesse sul mercato, compresi i cavi e i pezzi di ricambio per la loro riparazione, il loro riutilizzo, il loro aggiornamento o il loro potenziamento, non devono contenere le sostanze dell’allegato II oltre la concentrazione massima nei materiali omogenei (art. 4, parr. 1 e 2), a meno che un’esenzione dell’allegato III o IV non copra l’applicazione (art. 4, par. 6).

Il testo del 2011 è una rifusione della direttiva 2002/95/CE allineata al nuovo quadro legislativo: ha introdotto la marcatura CE, la dichiarazione di conformità UE e gli obblighi degli operatori economici e ha esteso per fasi l’ambito di applicazione ai dispositivi medici, agli strumenti di monitoraggio e controllo e infine, dal 22 luglio 2019, a tutte le altre apparecchiature. Trattandosi di una direttiva, opera tramite il diritto nazionale, che gli Stati membri dovevano adottare entro il 2 gennaio 2013 (art. 25).

> **Testo ufficiale**
> Consulti la direttiva su EUR-Lex: [direttiva 2011/65/UE (CELEX 32011L0065)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32011L0065), oppure il [testo consolidato del 1° luglio 2026](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02011L0065-20260701) che incorpora gli 88 atti modificativi, comprese le attuali esenzioni degli allegati III e IV.

## Ambito di applicazione

Per apparecchiature elettriche ed elettroniche si intendono le apparecchiature che dipendono da correnti elettriche o da campi elettromagnetici per svolgere almeno una funzione prevista, oppure che generano, trasferiscono o misurano tali correnti e campi, progettate per essere usate con una tensione nominale non superiore a 1.000 V in corrente alternata o 1.500 V in corrente continua (art. 3, punti 1 e 2). L’allegato I le suddivide in undici categorie: grandi e piccoli elettrodomestici, apparecchiature informatiche e di telecomunicazione, apparecchiature di consumo, apparecchiature di illuminazione, utensili, giocattoli, apparecchiature per il tempo libero e lo sport, dispositivi medici, strumenti di monitoraggio e controllo compresi quelli industriali, distributori automatici e, dal 22 luglio 2019, tutte le altre AEE non coperte dalle prime dieci (allegato I e art. 4, par. 3). I cavi inferiori a 250 V che collegano le apparecchiature e i pezzi di ricambio sono coperti insieme alle apparecchiature a cui sono destinati (art. 3, punto 5, e art. 4, par. 1).

L’articolo 2, paragrafo 4, esclude le apparecchiature destinate a tutelare gli interessi essenziali della sicurezza degli Stati membri, le apparecchiature progettate per essere inviate nello spazio, le apparecchiature specificamente progettate per essere installate come parte di apparecchiature escluse o non rientranti nell’ambito di applicazione, gli utensili industriali fissi di grandi dimensioni, le installazioni fisse di grandi dimensioni, i mezzi di trasporto diversi dai veicoli elettrici a due ruote non omologati, le macchine mobili non stradali per uso professionale, i dispositivi medici impiantabili attivi, i pannelli fotovoltaici destinati a essere installati da professionisti, le apparecchiature di ricerca e sviluppo business-to-business e gli organi a canne. La direttiva si applica fatte salve la normativa in materia di sicurezza, salute e sostanze chimiche, in particolare REACH, e la normativa sui rifiuti (art. 2, par. 3).

Gli obblighi gravano sugli operatori economici: fabbricante, mandatario, importatore e distributore (art. 3, punto 10). È fabbricante chi fabbrica un’AEE oppure ne fa progettare o fabbricare una e la commercializza con il proprio nome o marchio (art. 3, punto 6); l’importatore o il distributore che vende con il proprio marchio o modifica un’apparecchiatura in modo da poterne alterare la conformità assume gli obblighi del fabbricante (art. 11).

## Le 10 sostanze soggette a restrizione e i relativi limiti

L’allegato II elenca piombo, mercurio, cromo esavalente, bifenili polibromurati (PBB), eteri di difenile polibromurati (PBDE), ftalato di bis(2-etilesile) (DEHP), ftalato di benzile e butile (BBP), ftalato di dibutile (DBP) e ftalato di diisobutile (DIBP) con un massimo dello 0,1 % in peso, e cadmio con lo 0,01 %, in ciascun materiale omogeneo. Per materiale omogeneo si intende un materiale di composizione uniforme in tutta la sua massa, oppure una combinazione di materiali che non può essere scomposta o separata con azioni meccaniche quali svitare, tagliare, frantumare, macinare e con processi abrasivi (art. 3, punto 20): una saldatura, un rivestimento o un involucro di plastica sono quindi valutati ciascuno separatamente. I quattro ftalati sono stati aggiunti dalla direttiva delegata (UE) 2015/863 e si applicano dal 22 luglio 2019, e dal 22 luglio 2021 per i dispositivi medici e gli strumenti di monitoraggio e controllo; DEHP, BBP e DBP nei giocattoli restano disciplinati dalla voce 51 di REACH (allegato II).

La restrizione ha raggiunto i dispositivi medici e gli strumenti di monitoraggio e controllo il 22 luglio 2014, i dispositivi diagnostici in vitro il 22 luglio 2016, gli strumenti industriali di monitoraggio e controllo il 22 luglio 2017 e tutte le altre apparecchiature il 22 luglio 2019 (art. 4, par. 3). I cavi e i pezzi di ricambio per apparecchiature immesse sul mercato prima di tali date, o prima della scadenza di un’esenzione su cui si fondavano, restano esentati (art. 4, par. 4), e i pezzi di ricambio riutilizzati recuperati da tali apparecchiature possono circolare in sistemi di restituzione business-to-business a circuito chiuso verificabili, con notifica del riutilizzo al consumatore, entro i periodi di cui all’articolo 4, paragrafo 5, l’ultimo dei quali si chiude il 22 luglio 2029. La Commissione deve valutare un riesame periodico dell’allegato II, secondo i criteri dell’articolo 6, e dal 13 agosto 2027 almeno ogni quattro anni sulla base dei fascicoli di restrizione preparati dall’Agenzia europea per le sostanze chimiche o da uno Stato membro (art. 6, come modificato dalla direttiva (UE) 2025/2456).

## Esenzioni

L’allegato III elenca le esenzioni per tutte le categorie e l’allegato IV quelle specifiche per i dispositivi medici e gli strumenti di monitoraggio e controllo. La Commissione aggiunge o elimina voci con atto delegato quando l’eliminazione o la sostituzione mediante modifiche della progettazione o dei materiali è scientificamente o tecnicamente impraticabile, l’affidabilità dei sostituti non è garantita o è probabile che gli effetti negativi complessivi della sostituzione superino i benefici, tenendo conto della disponibilità dei sostituti, dell’impatto socioeconomico e dell’innovazione (art. 5, par. 1). Le esenzioni sono valide fino a cinque anni per le categorie da 1 a 7, 10 e 11 e fino a sette anni per le categorie 8 e 9, e possono essere rinnovate; una domanda di rinnovo presentata almeno 18 mesi prima della scadenza mantiene valida l’esenzione fino alla decisione della Commissione, e il rigetto di un rinnovo o la revoca hanno effetto da 12 a 18 mesi dopo la decisione (art. 5, parr. 2, 5 e 6). Le domande seguono l’allegato V e possono essere presentate da un fabbricante, dal suo mandatario o da qualsiasi operatore economico della catena di fornitura.

Il testo consolidato del 1° luglio 2026 incorpora 88 atti modificativi, tutti direttive delegate della Commissione che adeguano gli allegati, tranne la direttiva (UE) 2017/2102. Le più recenti, le direttive delegate (UE) 2025/1802, 2025/2363 e 2025/2364 dell’8 settembre 2025, hanno rinnovato in sottovoci ristrette, applicabili dal 1° luglio 2026 e con scadenza tra l’11 dicembre 2026 e il 31 dicembre 2027, le esenzioni per il piombo nelle saldature ad alta temperatura di fusione (punto 7(a)), nei componenti di vetro o ceramica (punto 7(c)) e come elemento di lega nell’acciaio, nell’alluminio e nel rame (punti da 6(a) a 6(c)). Dal 13 agosto 2027 la direttiva (UE) 2025/2456 trasferisce la gestione delle domande all’Agenzia europea per le sostanze chimiche: essa ne verifica la completezza, consulta il pubblico e ottiene entro 12 mesi i pareri del Comitato per l’analisi socioeconomica e, se del caso, del Comitato per la valutazione dei rischi; la Commissione decide poi entro 9 mesi.

## Come si dimostra la conformità alla RoHS

Non interviene alcun organismo notificato. Il fabbricante progetta e fabbrica secondo l’articolo 4, redige la documentazione tecnica ed esegue il controllo interno della produzione in linea con il modulo A dell’allegato II della decisione n. 768/2008/CE, quindi redige la dichiarazione di conformità UE secondo l’allegato VI e appone la marcatura CE sull’apparecchiatura finita (art. 7, lett. da a) a c), art. 13 e art. 15). Se altre normative dell’Unione richiedono una valutazione della conformità almeno altrettanto rigorosa, la conformità alla RoHS può essere dimostrata nell’ambito di tale procedura con un’unica documentazione tecnica (art. 7, lett. c), e art. 13, par. 2). Le apparecchiature recanti la marcatura CE si presumono conformi in assenza di prove contrarie, e i materiali, i componenti e le apparecchiature sottoposti a prove o valutazioni secondo le norme armonizzate pubblicate nella Gazzetta ufficiale si presumono conformi (art. 16). La documentazione e la dichiarazione sono conservate per 10 anni (art. 7, lett. d)).

I fabbricanti mantengono inoltre la produzione in serie conforme, tengono un registro delle apparecchiature non conformi e dei richiami e ne informano i distributori, contrassegnano l’apparecchiatura con un elemento di identificazione e con il proprio nome e indirizzo, adottano misure correttive e informano le autorità quando un’apparecchiatura non è conforme, e cooperano su richiesta (art. 7, lett. da e) a j)). I mandatari agiscono in base a un mandato che deve almeno comprendere la conservazione dei documenti e la cooperazione con le autorità (art. 8). Gli importatori immettono sul mercato solo apparecchiature conformi, verificano il lavoro del fabbricante, aggiungono il proprio nome e indirizzo, tengono un registro delle apparecchiature non conformi e dei richiami, adottano misure correttive e conservano la dichiarazione per 10 anni (art. 9). I distributori verificano la marcatura CE, i documenti e le indicazioni prima di mettere a disposizione le apparecchiature e si accertano che siano adottate misure correttive (art. 10). Ogni operatore identifica i propri fornitori e clienti per 10 anni (art. 12).

## Rapporto tra la RoHS, REACH e la RAEE

La RoHS si applica fatti salvi REACH, regolamento (CE) n. 1907/2006, e il riesame dell’allegato II deve restare coerente con REACH e tenere conto dei suoi allegati XIV e XVII (art. 2, par. 3, e art. 6, par. 1). I due regimi si sovrappongono quando la stessa sostanza è soggetta a restrizione in entrambi, ed è per questo che la restrizione sugli ftalati nei giocattoli è lasciata alla voce 51 di REACH (allegato II). La direttiva integra le norme RAEE sulla raccolta e sul trattamento dei rifiuti di apparecchiature tenendo le sostanze soggette a restrizione fuori dai prodotti fin dall’origine, e le domande di esenzione devono tenere conto della preparazione per il riutilizzo e del riciclaggio dei rifiuti di AEE (art. 1 e allegato V, lettera e)).

## Applicazione e conseguenze

La vigilanza del mercato segue il regolamento (UE) 2019/1020, che ha sostituito gli articoli da 15 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008 citati dall’articolo 18 della direttiva, compresi i controlli sulle apparecchiature che entrano nel mercato dell’Unione. I fabbricanti, gli importatori e i distributori che ritengono o hanno motivo di ritenere che un’apparecchiatura non sia conforme devono renderla immediatamente conforme, ritirarla o richiamarla e informarne le autorità competenti degli Stati membri interessati (art. 7, lett. i), art. 9, lett. f), e art. 10, lett. c)). Gli Stati membri stabiliscono sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per le violazioni delle disposizioni di recepimento, notificate alla Commissione entro il 2 gennaio 2013 (art. 23), e devono sanzionare l’uso improprio della marcatura CE, con possibili sanzioni penali per le violazioni gravi (art. 15, par. 3). In Italia la direttiva è recepita dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, e l’immissione sul mercato o la vendita di apparecchiature non conformi è vietata.

## Come Conphora può aiutarLa

Conphora monitora la direttiva RoHS e ogni direttiva delegata che aggiunge, rinnova o chiude un’esenzione, confronta i Suoi prodotti e i relativi materiali omogenei con i limiti dell’allegato II e con le esenzioni su cui si fonda, e segnala le esenzioni in scadenza in tempo utile per la sostituzione o per una domanda di rinnovo. La piattaforma aiuta a costruire e a mantenere la documentazione tecnica, la dichiarazione di conformità UE e le registrazioni decennali, e La avvisa quando un riesame delle sostanze o il passaggio di competenze all’Agenzia europea per le sostanze chimiche modifica ciò che Lei deve fare.

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## Fonti

- [Direttiva 2011/65/UE sulla restrizione di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, testo consolidato del 1° luglio 2026 (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02011L0065-20260701)
- [Direttiva 2011/65/UE come pubblicata nella GU L 174 del 1° luglio 2011 (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32011L0065)
- [Informazioni sul documento, date e relazioni per il CELEX 32011L0065 (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32011L0065)
- [Direttiva delegata (UE) 2015/863 della Commissione che aggiunge quattro ftalati all’allegato II (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32015L0863)
- [Direttiva (UE) 2017/2102 che modifica la direttiva 2011/65/UE in materia di ambito di applicazione, pezzi di ricambio e periodi di esenzione (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017L2102)
- [Direttiva delegata (UE) 2025/1802 della Commissione sul piombo nelle saldature ad alta temperatura di fusione (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32025L1802)
- [Direttiva delegata (UE) 2025/2363 della Commissione sul piombo nei componenti di vetro o ceramica (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32025L2363)
- [Direttiva delegata (UE) 2025/2364 della Commissione sul piombo come elemento di lega nell’acciaio, nell’alluminio e nel rame (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32025L2364)
- [Direttiva (UE) 2025/2456 che riassegna i compiti scientifici e tecnici all’Agenzia europea per le sostanze chimiche (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32025L2456)
- [Regolamento (CE) n. 765/2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32008R0765)
- [Direttiva RoHS (Commissione europea, DG Ambiente)](https://environment.ec.europa.eu/topics/waste-and-recycling/rohs-directive_en)
- [Faktaark: Elektrisk og elektronisk udstyr, RoHS-bekendtgørelsen (Miljøstyrelsen)](https://mst.dk/erhverv/sikker-kemi/kemikalier/regler-og-handlingsplaner/faktaark-om-kemikaliereglerne/faktaark-elektrisk-og-elektronisk-udstyr-rohs-bekendtgoerelsen)

*Questa guida fornisce informazioni di carattere generale e non costituisce una consulenza legale.*

## Fonti

- [Direttiva 2011/65/UE sulla restrizione di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, testo consolidato del 1° luglio 2026 (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02011L0065-20260701)
- [Direttiva 2011/65/UE come pubblicata nella GU L 174 del 1° luglio 2011 (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32011L0065)
- [Informazioni sul documento, date e relazioni per il CELEX 32011L0065 (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32011L0065)
- [Direttiva delegata (UE) 2015/863 della Commissione che aggiunge quattro ftalati all’allegato II (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32015L0863)
- [Direttiva (UE) 2017/2102 che modifica la direttiva 2011/65/UE in materia di ambito di applicazione, pezzi di ricambio e periodi di esenzione (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017L2102)
- [Direttiva delegata (UE) 2025/1802 della Commissione sul piombo nelle saldature ad alta temperatura di fusione (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32025L1802)
- [Direttiva delegata (UE) 2025/2363 della Commissione sul piombo nei componenti di vetro o ceramica (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32025L2363)
- [Direttiva delegata (UE) 2025/2364 della Commissione sul piombo come elemento di lega nell’acciaio, nell’alluminio e nel rame (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32025L2364)
- [Direttiva (UE) 2025/2456 che riassegna i compiti scientifici e tecnici all’Agenzia europea per le sostanze chimiche (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32025L2456)
- [Regolamento (CE) n. 765/2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32008R0765)
- [Direttiva RoHS (Commissione europea, DG Ambiente)](https://environment.ec.europa.eu/topics/waste-and-recycling/rohs-directive_en)
- [Faktaark: Elektrisk og elektronisk udstyr, RoHS-bekendtgørelsen (Miljøstyrelsen)](https://mst.dk/erhverv/sikker-kemi/kemikalier/regler-og-handlingsplaner/faktaark-om-kemikaliereglerne/faktaark-elektrisk-og-elektronisk-udstyr-rohs-bekendtgoerelsen)

_Rivisto il 2026-10-05 da Conphora compliance team_
