---
title: "RCD — Direttiva sulle imbarcazioni da diporto"
description: "La direttiva sulle imbarcazioni da diporto fissa requisiti di progettazione, costruzione, emissioni e valutazione della conformità e la marcatura CE per imbarcazioni da 2,5 m a 24 m, moto d’acqua, motori e componenti, con obblighi per fabbricanti, importatori, distributori e importatori privati. Si applica dal 18 gennaio 2016, sostituisce la direttiva 94/25/CE e non è mai stata modificata."
type: "guide"
url: "https://www.conphora.com/it/regolamenti-ue/rcd/"
markdown: "https://www.conphora.com/it/regolamenti-ue/rcd.md"
locale: "it"
language: "it"
published: "2014-01-17"
updated: "2026-09-13"
author: "Conphora compliance team"
publisher: "Conphora"
reference: "Direttiva 2013/53/UE"
celex: "32013L0053"
source: "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013L0053"
tags: ["RCD", "Maritime & Transport"]
license: "Free to quote with attribution and a link to the page"
---

# RCD — Direttiva sulle imbarcazioni da diporto

La direttiva sulle imbarcazioni da diporto fissa requisiti di progettazione, costruzione, emissioni e valutazione della conformità e la marcatura CE per imbarcazioni da 2,5 m a 24 m, moto d’acqua, motori e componenti, con obblighi per fabbricanti, importatori, distributori e importatori privati. Si applica dal 18 gennaio 2016, sostituisce la direttiva 94/25/CE e non è mai stata modificata.

## Dati essenziali

- **Titolo ufficiale:** Direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d’acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE
- **Riferimento:** Direttiva 2013/53/UE
- **CELEX:** 32013L0053
- **Tipo di atto:** Direttiva
- **In vigore:** 2014-01-17
- **Si applica dal:** 2016-01-18
- **Applicato da:** Le autorità nazionali di vigilanza del mercato fanno rispettare le leggi nazionali di recepimento della direttiva; l’articolo 43 cita ancora l’articolo 15, paragrafo 3, e gli articoli da 16 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008, da leggersi come regolamento (UE) 2019/1020 dal 16 luglio 2021, il cui allegato I elenca la direttiva come punto 46 e il cui articolo 4 richiede un operatore economico stabilito nell’Unione per ogni imbarcazione, motore e componente immessi sul mercato. La Danimarca ripartisce la direttiva tra due decreti: il decreto n. 1548 del 3 dicembre 2025 sulle imbarcazioni da diporto e sulle moto d’acqua (bekendtgørelse om fritidsfartøjer og personlige fartøjer), emanato dalla Søfartsstyrelsen, l’autorità marittima danese, ai sensi della legge sulla sicurezza marittima e in vigore dal 1° gennaio 2026, disciplina tutto tranne i limiti di emissione e designa l’Erhvervsstyrelsen come autorità di vigilanza del mercato, come autorità di notifica per gli organismi notificati danesi, con la DANAK che svolge la valutazione, e come autorità nazionale che assegna il codice unico del fabbricante ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1 della Commissione, mentre la Søfartsstyrelsen mantiene la vigilanza in Groenlandia; il decreto n. 1596 del 30 giugno 2021 sulla regolamentazione delle emissioni acustiche e atmosferiche delle imbarcazioni da diporto e delle moto d’acqua, emanato ai sensi della legge sulla protezione dell’ambiente e della legge sull’ambiente marino, disciplina i limiti di scarico e di rumore e affida la vigilanza alla Sikkerhedsstyrelsen, da gennaio 2026 dipartimento Markedsovervågning dell’Erhvervsstyrelsen, assistita dalla Miljøstyrelsen, che può vietare la commercializzazione e la messa in servizio di un prodotto che possa mettere in pericolo l’ambiente o la salute umana. Il ventaglio di misure comprende l’azione correttiva, il ritiro o il richiamo entro un termine commisurato al rischio, la sospensione della messa in servizio o dell’uso di un’imbarcazione importata da un importatore privato, le misure nazionali provvisorie notificate alla Commissione e agli altri Stati membri, le ingiunzioni di porre fine alle non conformità formali come una marcatura CE mancante o apposta in modo errato, una dichiarazione mancante o una documentazione tecnica incompleta, e sanzioni nazionali che devono essere effettive, proporzionate e dissuasive e possono includere sanzioni penali. La Danimarca le stabilisce separatamente nei due decreti: il decreto n. 1548/2025 punisce le violazioni con un’ammenda o con la reclusione fino a 1 anno, che sale a 2 anni in presenza di circostanze aggravanti, in base al § 32, comma 10, della legge sulla sicurezza marittima, mentre il decreto n. 1596/2021 punisce le violazioni delle norme su emissioni e rumore soltanto con un’ammenda, salvo che sia dovuta una pena più severa ai sensi di altra normativa, fino alla reclusione fino a 2 anni se la violazione è stata intenzionale o gravemente colposa e ha danneggiato o messo in pericolo l’ambiente o ha procurato un vantaggio economico.
- **Categoria:** Maritime & Transport

## A chi si applica

**Oggetto dell’atto:** Imbarcazioni da diporto e imbarcazioni da diporto parzialmente completate: unità di qualsiasi tipo, diverse dalle moto d’acqua, destinate a fini sportivi e ricreativi, di lunghezza dello scafo da 2,5 m a 24 m, indipendentemente dal mezzo di propulsione; Moto d’acqua e moto d’acqua parzialmente completate: unità per sport e diporto di lunghezza dello scafo inferiore a 4 m che utilizzano un motore di propulsione con pompa a getto d’acqua come fonte primaria di propulsione e sono progettate per essere condotte da una persona seduta, in piedi o in ginocchio sopra lo scafo anziché all’interno di esso; I cinque componenti elencati nell’allegato II quando sono immessi separatamente sul mercato dell’Unione: apparecchiature a protezione dall’accensione per motori a benzina entrobordo e entrofuoribordo e per i locali dei serbatoi di benzina, dispositivi di protezione contro l’avviamento con marcia innestata per i motori fuoribordo, volanti, meccanismi di sterzo e gruppi di cavi, serbatoi di carburante destinati a installazioni fisse e tubi flessibili del carburante, e boccaporti e oblò prefabbricati; Motori di propulsione, ossia motori a combustione interna ad accensione comandata o spontanea utilizzati direttamente o indirettamente per la propulsione, installati o specificamente destinati all’installazione su o in unità, e motori già installati che subiscono una modifica importante del motore; Unità che subiscono una trasformazione importante dell’imbarcazione, ossia una trasformazione che cambia il mezzo di propulsione, comporta una modifica importante del motore o altera l’imbarcazione al punto da non poter più soddisfare i requisiti essenziali applicabili; Gli operatori economici della catena, fabbricanti, rappresentanti autorizzati, importatori e distributori, nonché l’importatore privato che importa un prodotto da un paese terzo nell’ambito di un’attività non commerciale per metterlo in servizio per uso personale

**Prodotti derivati e a valle:** Le esclusioni dell’articolo 2, paragrafo 2, non sono esenzioni generali: tredici categorie sono escluse soltanto dai requisiti di progettazione e costruzione dell’allegato I, parte A, un elenco più breve è escluso dai requisiti sulle emissioni di scarico della parte B e la parte C sul rumore esclude le stesse imbarcazioni della parte B più le imbarcazioni costruite per uso proprio (art. 2, paragrafo 2, lettere a), b) e c)); Il fatto che un’imbarcazione possa essere utilizzata anche per il noleggio o per la formazione sportiva e ricreativa non la sottrae alla direttiva quando è immessa sul mercato dell’Unione per fini ricreativi (art. 2, paragrafo 3); Le categorie di progettazione A, B, C e D sono definite soltanto dalla forza del vento sulla scala Beaufort e dall’altezza significativa dell’onda, da superiore a 8 e superiore a 4 m per la categoria A fino a 4 e 0,3 m con onde occasionali di 0,5 m per la categoria D; la direttiva non attribuisce loro un nome (allegato I, parte A, punto 1); Un organismo notificato interviene in ogni percorso tranne il controllo interno della produzione ai sensi del modulo A, aperto alle imbarcazioni della categoria di progettazione D, alle imbarcazioni della categoria di progettazione C inferiori a 12 m che rispettano le norme armonizzate su stabilità, bordo libero, galleggiabilità e galleggiamento, alle moto d’acqua e al rumore valutato con il metodo del numero di Froude e del rapporto potenza/dislocamento; la possibilità di ricorrere a organismi interni accreditati nei moduli A1 e C1 è esclusa (art. 20, art. 22 e art. 24, paragrafo 3); La valutazione post-costruzione ai sensi dell’allegato V è il percorso quando il fabbricante non si è assunto la responsabilità, dopo una modifica o trasformazione importante, quando un’imbarcazione costruita per uso proprio è immessa sul mercato entro il periodo di cinque anni, e quando a un’imbarcazione non contemplata dalla direttiva è attribuita una destinazione d’uso che la fa rientrare nell’ambito di applicazione; per le importazioni è limitata all’importazione non commerciale da parte di importatori privati (art. 19, paragrafi da 2 a 4, allegato V e considerando 25); Un importatore o un distributore che immette un prodotto sul mercato con il proprio nome o marchio, o modifica un prodotto già immesso sul mercato in modo tale da poter incidere sulla conformità, è soggetto agli obblighi del fabbricante ai sensi dell’articolo 7 (art. 11); I motori omologati ai sensi della direttiva 97/68/CE alle fasi III A, III B o IV per applicazioni diverse da navi della navigazione interna, locomotive e automotrici, o ai sensi del regolamento (CE) n. 595/2009, possono essere installati senza soddisfare i requisiti di scarico della parte B, purché la persona che adatta il motore tenga pienamente conto dei dati disponibili presso il fabbricante del motore e dichiari, nella dichiarazione di cui all’articolo 15, che il motore continuerà a soddisfare i requisiti sulle emissioni di scarico della direttiva 97/68/CE o del regolamento (CE) n. 595/2009, rispettivamente, come dichiarato dal fabbricante del motore, se installato conformemente alle istruzioni di installazione che tale persona fornisce; la direttiva 97/68/CE è stata abrogata con effetto dal 1° gennaio 2017 dal regolamento (UE) 2016/1628, il cui ambito di applicazione esclude le unità quali definite nella direttiva (art. 6, paragrafo 4; regolamento (UE) 2016/1628, art. 2, paragrafo 2, lettera h), e art. 64)

**Ruoli previsti dall’atto:**

- **Fabbricante (cantiere navale, costruttore di motori o titolare di marchio)** — Qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto oppure lo fa progettare o fabbricare, e commercializza tale prodotto con il proprio nome o marchio; un importatore o un distributore che immette un prodotto sul mercato con il proprio nome o marchio, o modifica un prodotto già immesso sul mercato in modo tale da poter incidere sulla conformità, è considerato fabbricante.
- **Rappresentante autorizzato** — Qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che ha ricevuto dal fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire a suo nome in relazione a determinati compiti; l’obbligo di progettare e fabbricare in conformità ai requisiti essenziali e la redazione della documentazione tecnica non possono far parte del mandato.
- **Importatore** — Qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che immette sul mercato dell’Unione un prodotto originario di un paese terzo. L’elemento commerciale non figura in tale definizione ma un gradino più sotto: la messa a disposizione sul mercato è qualsiasi fornitura nel corso di un’attività commerciale e l’immissione sul mercato è la prima messa a disposizione di questo tipo. Chi porta un prodotto nell’Unione per uso proprio senza fornirlo a nessuno non è dunque un importatore, bensì un importatore privato.
- **Distributore (rivenditore, broker o fornitore di forniture nautiche che mette a disposizione imbarcazioni, motori o componenti)** — Qualsiasi persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall’importatore, che mette a disposizione un prodotto sul mercato.
- **Importatore privato (persona che importa un’imbarcazione o un motore per uso proprio)** — Qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che importa nell’Unione, nell’ambito di un’attività non commerciale, un prodotto da un paese terzo con l’intenzione di metterlo in servizio per uso proprio; quando il fabbricante non ha adempiuto le responsabilità relative alla conformità, l’importatore privato subentra negli obblighi del fabbricante relativi alla documentazione tecnica, alla valutazione della conformità, al manuale del proprietario e alla collaborazione con le autorità.

## Date principali

- 1994-06-16: Adozione della direttiva 94/25/CE sulle imbarcazioni da diporto, che contemplava le imbarcazioni di lunghezza dello scafo da 2,5 m a 24 m; la direttiva 2003/44/CE del 16 giugno 2003 l’ha poi estesa alle moto d’acqua e ha aggiunto limiti di emissioni di scarico e di rumore per i motori di propulsione ad accensione spontanea e ad accensione comandata
- 2013-11-20: La direttiva 2013/53/UE è adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio come sostituzione, nel nuovo quadro legislativo, della direttiva 94/25/CE, con limiti di scarico più severi, obblighi armonizzati per gli importatori privati e un elenco chiarito di esclusioni
- 2014-01-17: Entrata in vigore, il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GU L 354 del 28 dicembre 2013; da tale data decorre il potere delegato della Commissione ai sensi dell’articolo 47
- 2015-11-13: La rettifica pubblicata nella GU L 297 corregge il testo inglese dell’articolo 47, lettera a), punto i), e dell’allegato I, parte B, punto 1.1, lettera b); le quattro rettifiche successive riguardano soltanto le versioni danese, svedese, olandese, greca e tedesca
- 2016-01-01: In vigore il decreto danese n. 1689 del 15 dicembre 2015 sulle imbarcazioni da diporto e sulle moto d’acqua, che recepisce le parti della direttiva diverse dai limiti di emissione e designa la Søfartsstyrelsen come autorità di notifica
- 2016-01-18: Gli Stati membri applicano le misure di recepimento e la direttiva 94/25/CE è abrogata; da tale data si applicano i limiti di emissione di scarico dell’allegato I, parte B, punto 2.2
- 2017-01-18: Termine del periodo transitorio: i prodotti contemplati dalla direttiva 94/25/CE, conformi ad essa e immessi sul mercato o messi in servizio prima di tale data possono ancora essere messi a disposizione e in servizio
- 2017-01-24: Entra in vigore il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1 della Commissione sull’identificazione delle unità, il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GU L 1 del 4 gennaio 2017; fissa i cinque elementi del numero di identificazione dell’unità e la procedura con cui un’autorità nazionale assegna a un fabbricante il suo codice unico
- 2020-01-18: Termine della proroga transitoria supplementare per i motori di propulsione fuoribordo ad accensione comandata di potenza pari o inferiore a 15 kW che rispettano i limiti di scarico della fase I dell’allegato I, parte B, punto 2.1, e sono stati fabbricati da piccole e medie imprese
- 2021-07-16: Si applica il regolamento (UE) 2019/1020: sostituisce gli articoli sulla vigilanza del mercato del regolamento (CE) n. 765/2008 citati dall’articolo 43, elenca la direttiva come punto 46 del suo allegato I e, ai sensi dell’articolo 4, richiede un operatore economico stabilito nell’Unione per ogni imbarcazione, motore e componente immessi sul mercato
- 2021-07-16: In vigore il decreto danese n. 1596 del 30 giugno 2021 sulla regolamentazione delle emissioni acustiche e atmosferiche delle imbarcazioni da diporto e delle moto d’acqua, che sostituisce il decreto n. 1100 del 31 ottobre 2019 e contiene i limiti di scarico e di rumore, le ore di durabilità e la marcatura dei motori
- 2022-10-12: La decisione di esecuzione (UE) 2022/1954 della Commissione elenca in un unico atto le norme armonizzate per le imbarcazioni da diporto e le moto d’acqua elaborate a sostegno della direttiva, pubblicata nella GU L 269 del 17 ottobre 2022
- 2026-01-01: In vigore il decreto danese n. 1548 del 3 dicembre 2025, che abroga il decreto n. 1689 del 15 dicembre 2015: l’Erhvervsstyrelsen diventa l’autorità danese di vigilanza del mercato per le imbarcazioni da diporto, l’autorità di notifica per gli organismi notificati e l’autorità nazionale ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1, la Søfartsstyrelsen mantiene la vigilanza in Groenlandia e l’articolo sulle sanzioni contempla ora anche l’articolo 4 del regolamento (UE) 2019/1020
- 2026-03-13: La decisione di esecuzione (UE) 2026/550 della Commissione del 12 marzo 2026 aggiunge all’elenco delle norme armonizzate la norma EN ISO 8665-2:2024 sulle misurazioni e dichiarazioni di potenza per la propulsione marina elettrica e la norma EN ISO 15085:2024 sulla protezione contro la caduta in mare e sui mezzi di risalita a bordo, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione
- 2027-08-13: Il riferimento alla norma EN ISO 15085:2003 come modificata nel 2009 e nel 2018 è ritirato dall’elenco delle norme armonizzate, per cui soltanto la norma EN ISO 15085:2024 conferisce da allora la presunzione di conformità per la protezione contro la caduta in mare e i mezzi di risalita a bordo

## Che cosa si deve fare

### Fabbricante (cantiere navale, costruttore di motori o titolare di marchio)

- Progetti e fabbrichi imbarcazioni, motori e componenti in conformità ai requisiti essenziali applicabili dell’allegato I: per le imbarcazioni la categoria di progettazione stabilita dalla forza del vento e dall’altezza significativa dell’onda, l’identificazione dell’unità, la targhetta del costruttore, la protezione contro la caduta in mare e i mezzi di risalita a bordo, la visibilità dalla postazione di governo principale, il manuale del proprietario, la struttura, la stabilità e il bordo libero, la galleggiabilità e il galleggiamento, le aperture, l’allagamento, il carico massimo raccomandato dal fabbricante, la stivazione della zattera di salvataggio per le categorie A e B e per le categorie C e D con lunghezza superiore a 6 m, la via di fuga, l’ancoraggio, le caratteristiche di manovra e le norme di installazione per motori, carburante, impianti elettrici, sterzo, gas, protezione antincendio, luci di navigazione e prevenzione degli scarichi.
- Progetti e costruisca i motori di propulsione in modo che le emissioni di scarico restino entro i limiti dell’allegato I, parte B, contrassegni ogni motore con il Suo nome e indirizzo di contatto, il tipo e la famiglia di motori, un numero di serie unico e la marcatura CE in modo che duri per la normale vita del motore, e fornisca istruzioni di installazione e manutenzione che mantengano il motore entro i limiti per tutta la sua normale vita di 480 ore o 10 anni per i motori ad accensione spontanea, 480 ore o 10 anni, 150 ore o 3 anni o 50 ore o 1 anno per i motori entrobordo e entrofuoribordo ad accensione comandata in base alla categoria di potenza, 350 ore o 5 anni per i motori delle moto d’acqua e 350 ore o 10 anni per i motori fuoribordo.
- Progetti e costruisca i motori di propulsione in modo che le emissioni di scarico restino entro i limiti dell’allegato I, parte B, per la normale vita del motore stabilita per il tipo di motore (480 ore o 10 anni per i motori ad accensione spontanea, 350 ore o 10 anni per i motori fuoribordo e così via).
- Contrassegni ogni motore di propulsione, in modo che duri per la sua normale vita, con il Suo nome e indirizzo di contatto, il tipo e la famiglia di motori e un numero di serie unico.
- Fornisca istruzioni di installazione e manutenzione che mantengano il motore entro i limiti di emissione di scarico per tutta la sua normale vita.
- Mantenga le imbarcazioni da diporto con motori entrobordo o entrofuoribordo senza scarico integrato, le moto d’acqua, i motori fuoribordo e i motori entrofuoribordo con scarico integrato entro i limiti di rumore dell’allegato I, parte C, di 67, 72 e 75 dB di livello massimo di pressione sonora in base alla potenza nominale di un singolo motore, con una tolleranza di 3 dB per le unità a due o più motori, oppure utilizzi l’alternativa per le configurazioni entrobordo e entrofuoribordo senza scarico integrato con un numero di Froude pari o inferiore a 1,1 e un rapporto potenza/dislocamento pari o inferiore a 40.
- Rediga la documentazione tecnica conformemente all’articolo 25 e all’allegato IX in modo che la progettazione, la costruzione, il funzionamento e la valutazione della conformità siano chiaramente comprensibili, ed esegua o faccia eseguire la procedura di valutazione della conformità che gli articoli da 19 a 22 e l’articolo 24 consentono per il prodotto, la sua lunghezza dello scafo e la sua categoria di progettazione.
- Rediga la documentazione tecnica conformemente all’articolo 25 e all’allegato IX in modo che la progettazione, la costruzione, il funzionamento e la valutazione della conformità del prodotto siano chiaramente comprensibili.
- Esegua o faccia eseguire la procedura di valutazione della conformità che gli articoli da 19 a 22 e l’articolo 24 consentono per il prodotto, la sua lunghezza dello scafo e la sua categoria di progettazione.
- Rediga la dichiarazione di conformità UE secondo il modello dell’allegato IV con gli elementi dei moduli utilizzati e dell’allegato V, la tenga costantemente aggiornata, la traduca nelle lingue richieste dallo Stato membro e la faccia accompagnare ogni unità, ogni componente immesso separatamente sul mercato e ogni motore di propulsione; per un’imbarcazione parzialmente completata fornisca invece la dichiarazione dell’allegato III.
- Apponga la marcatura CE in modo visibile, leggibile e indelebile prima che il prodotto sia immesso sul mercato o messo in servizio, sulla targhetta del costruttore di un’unità montata separatamente dal numero di identificazione dell’unità, sul motore stesso per un motore di propulsione e sull’imballaggio e sui documenti di accompagnamento per un componente troppo piccolo per recarla, seguita dal numero di identificazione dell’organismo notificato quando questo partecipa al controllo della produzione o alla valutazione post-costruzione.
- Contrassegni ogni imbarcazione con il numero di identificazione dell’unità composto dal codice del Suo paese, dal codice unico del fabbricante che l’autorità nazionale Le ha assegnato, da un numero di serie unico, dal mese e dall’anno di produzione e dall’anno del modello, chiedendo tale codice unico all’autorità nazionale dello Stato membro in cui è stabilito oppure, se è stabilito fuori dall’Unione, all’autorità di un solo Stato membro, prima di immettere un’imbarcazione sul mercato dell’Unione.
- Contrassegni ogni imbarcazione con il numero di identificazione dell’unità: codice del paese, il Suo codice unico del fabbricante, un numero di serie unico, il mese e l’anno di produzione e l’anno del modello.
- Chieda un solo codice unico del fabbricante all’autorità nazionale dello Stato membro in cui è stabilito oppure, se è stabilito fuori dall’Unione, all’autorità di un solo Stato membro, prima di immettere un’imbarcazione sul mercato dell’Unione.
- Conservi la documentazione tecnica e una copia della dichiarazione per 10 anni dalla data in cui il prodotto è stato immesso sul mercato, mantenga la produzione in serie conforme, tenendo conto delle modifiche della progettazione e delle norme armonizzate di riferimento, esegua prove a campione quando i rischi lo giustificano, tenga un registro dei reclami, dei prodotti non conformi e dei richiami e informi i distributori, riporti un numero di tipo, di lotto o di serie e il Suo nome e indirizzo di contatto, fornisca il manuale del proprietario nella lingua stabilita dallo Stato membro, adotti azioni correttive, informi le autorità quando un prodotto presenta un rischio e individui i Suoi fornitori e clienti per 10 anni.
- Conservi la documentazione tecnica e una copia della dichiarazione di conformità per 10 anni dalla data in cui il prodotto è stato immesso sul mercato.
- Predisponga procedure affinché la produzione in serie resti conforme, tenendo conto delle modifiche della progettazione del prodotto e delle norme armonizzate di riferimento.
- Quando i rischi lo giustificano, sottoponga a prove a campione i prodotti messi a disposizione, indaghi, tenga un registro dei reclami, dei prodotti non conformi e dei richiami e tenga informati i distributori.
- Contrassegni il prodotto con un numero di tipo, di lotto o di serie e con il Suo nome, la Sua denominazione commerciale registrata o il Suo marchio registrato e l’indirizzo di contatto.
- Fornisca il manuale del proprietario e le informazioni di sicurezza in una lingua facilmente comprensibile dai consumatori e dagli altri utilizzatori finali, come stabilito dallo Stato membro interessato.
- Se un prodotto da Lei immesso sul mercato non è conforme, adotti misure correttive, lo ritiri o lo richiami e, se presenta un rischio, ne informi immediatamente le autorità nazionali competenti.
- Sia in grado di individuare alle autorità di vigilanza del mercato gli operatori economici che Le hanno fornito e quelli a cui Lei ha fornito, per 10 anni.

### Rappresentante autorizzato

- Agisca in base a un mandato scritto che Le consenta almeno di tenere una copia della dichiarazione e la documentazione tecnica a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza per 10 anni dall’immissione del prodotto sul mercato.
- Su richiesta motivata di un’autorità nazionale competente, fornisca tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità di un prodotto e collabori con le autorità a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai prodotti oggetto del Suo mandato.
- Non assuma l’obbligo del fabbricante di progettare e fabbricare in conformità ai requisiti essenziali né la redazione della documentazione tecnica; nessuno dei due può far parte del mandato.
- Se il fabbricante è al di fuori dell’Unione e non esiste un importatore, Lei può essere l’operatore economico stabilito nell’Unione che il regolamento (UE) 2019/1020 richiede per ogni imbarcazione, motore e componente immessi sul mercato, verificando la dichiarazione e la documentazione, informando le autorità di vigilanza del mercato dei rischi e collaborando alle azioni correttive, con il Suo nome e i Suoi recapiti sul prodotto, sul suo imballaggio, sul collo o in un documento di accompagnamento.
- Se il fabbricante è al di fuori dell’Unione e non esiste un importatore, Lei può essere l’operatore economico stabilito nell’Unione che il regolamento (UE) 2019/1020 richiede per ogni imbarcazione, motore e componente immessi sul mercato.
- In qualità di tale operatore economico, verifichi che la dichiarazione di conformità e la documentazione tecnica siano state redatte e tenga la dichiarazione a disposizione delle autorità.
- In qualità di tale operatore economico, fornisca informazioni su richiesta motivata, informi le autorità di vigilanza del mercato dei rischi e collabori alle azioni correttive.
- In qualità di tale operatore economico, faccia indicare il Suo nome e i Suoi recapiti sul prodotto, sul suo imballaggio, sul collo o in un documento di accompagnamento.
- Se un organismo notificato glielo richiede, apponga per conto del fabbricante il suo numero di identificazione dopo la marcatura CE e sia in grado di individuare per 10 anni gli operatori economici che Le hanno fornito e quelli a cui Lei ha fornito.
- Se un organismo notificato glielo richiede, apponga per conto del fabbricante il suo numero di identificazione dopo la marcatura CE.
- Sia in grado di individuare gli operatori economici che Le hanno fornito e quelli a cui Lei ha fornito, per 10 anni.

### Importatore

- Immetta sul mercato dell’Unione soltanto prodotti conformi e, prima di immettere un prodotto sul mercato, verifichi che il fabbricante abbia eseguito la procedura di valutazione della conformità appropriata, redatto la documentazione tecnica, apposto la marcatura CE, che il prodotto sia accompagnato dalla dichiarazione, dal manuale del proprietario e dai documenti richiesti dall’allegato I, parte A, punto 2.5, parte B, punto 4, e parte C, punto 2, e che il fabbricante abbia applicato le indicazioni di identificazione e di indirizzo.
- Non immetta sul mercato un prodotto che ritiene non soddisfi i requisiti essenziali finché non sia stato reso conforme e, se presenta un rischio, ne informi il fabbricante e le autorità di vigilanza del mercato.
- Indichi il Suo nome, la Sua denominazione commerciale registrata o il Suo marchio registrato e l’indirizzo al quale può essere contattato sul prodotto oppure, per i componenti per i quali ciò non è possibile, sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento, e si assicuri che il prodotto sia accompagnato dal manuale del proprietario in una lingua facilmente comprensibile dai consumatori e dagli altri utilizzatori finali, come stabilito dallo Stato membro.
- Indichi il Suo nome, la Sua denominazione commerciale registrata o il Suo marchio registrato e l’indirizzo al quale può essere contattato sul prodotto oppure, per i componenti per i quali ciò non è possibile, sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento.
- Si assicuri che il prodotto sia accompagnato dal manuale del proprietario in una lingua facilmente comprensibile dai consumatori e dagli altri utilizzatori finali, come stabilito dallo Stato membro.
- Faccia in modo che le condizioni di stoccaggio e di trasporto non compromettano la conformità ai requisiti essenziali finché il prodotto è sotto la Sua responsabilità e, quando i rischi lo giustificano, sottoponga a prove a campione i prodotti messi a disposizione, indaghi, tenga un registro dei reclami, dei prodotti non conformi e dei richiami e tenga informati i distributori.
- Faccia in modo che le condizioni di stoccaggio e di trasporto non compromettano la conformità ai requisiti essenziali finché il prodotto è sotto la Sua responsabilità.
- Quando i rischi lo giustificano, sottoponga a prove a campione i prodotti messi a disposizione, indaghi, tenga un registro dei reclami, dei prodotti non conformi e dei richiami e tenga informati i distributori.
- Se un prodotto da Lei immesso sul mercato non è conforme, adotti immediatamente le misure correttive necessarie per renderlo conforme, lo ritiri o lo richiami e, se presenta un rischio, ne informi immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui lo ha messo a disposizione, fornendo i dettagli della non conformità e delle misure correttive adottate.
- Tenga una copia della dichiarazione a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per 10 anni dall’immissione del prodotto sul mercato, si assicuri che la documentazione tecnica possa essere messa a disposizione su richiesta, fornisca le informazioni sulla conformità in una lingua facilmente comprensibile per l’autorità, collabori all’eliminazione dei rischi e individui i Suoi fornitori e clienti per 10 anni; se immette un prodotto sul mercato con il Suo nome o marchio, o modifica un prodotto già immesso sul mercato in modo tale da poter incidere sulla conformità, è soggetto agli obblighi del fabbricante ai sensi dell’articolo 7.
- Tenga una copia della dichiarazione di conformità a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per 10 anni dall’immissione sul mercato e si assicuri che la documentazione tecnica possa essere messa a disposizione su richiesta.
- Su richiesta motivata fornisca informazioni e documentazione sulla conformità in una lingua facilmente comprensibile per l’autorità e collabori alle azioni volte a eliminare i rischi.
- Sia in grado di individuare gli operatori economici che Le hanno fornito e quelli a cui Lei ha fornito, per 10 anni.
- Se immette un prodotto sul mercato con il Suo nome o marchio, o modifica un prodotto già immesso sul mercato in modo tale da poter incidere sulla conformità, è soggetto agli obblighi del fabbricante ai sensi dell’articolo 7.

### Distributore (rivenditore, broker o fornitore di forniture nautiche che mette a disposizione imbarcazioni, motori o componenti)

- Agisca con la dovuta diligenza rispetto ai requisiti della direttiva quando mette a disposizione un prodotto sul mercato.
- Prima di mettere a disposizione un prodotto, verifichi che rechi la marcatura CE, che sia accompagnato dal manuale del proprietario, dalla dichiarazione e dai documenti richiesti dall’allegato I, parte A, punto 2.5, parte B, punto 4, e parte C, punto 2, nonché da istruzioni e informazioni di sicurezza in una lingua facilmente comprensibile dai consumatori e dagli altri utilizzatori finali dello Stato membro interessato, e che il fabbricante e l’importatore abbiano applicato le loro indicazioni di identificazione e di indirizzo.
- Non metta a disposizione un prodotto che ritiene non soddisfi i requisiti essenziali finché non sia stato reso conforme e, se presenta un rischio, ne informi il fabbricante o l’importatore e le autorità di vigilanza del mercato; faccia in modo che le condizioni di stoccaggio e di trasporto non compromettano la conformità finché il prodotto è sotto la Sua responsabilità.
- Non metta a disposizione un prodotto che ritiene non soddisfi i requisiti essenziali finché non sia stato reso conforme e, se presenta un rischio, ne informi il fabbricante o l’importatore e le autorità di vigilanza del mercato.
- Faccia in modo che le condizioni di stoccaggio e di trasporto non compromettano la conformità ai requisiti essenziali finché il prodotto è sotto la Sua responsabilità.
- Se un prodotto da Lei messo a disposizione non è conforme, si assicuri che siano adottate le misure correttive necessarie per renderlo conforme, lo ritiri o lo richiami e, se presenta un rischio, ne informi immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui lo ha messo a disposizione.
- Su richiesta motivata, fornisca le informazioni e la documentazione che dimostrano la conformità, collabori alle azioni volte a eliminare i rischi e individui per 10 anni gli operatori economici che Le hanno fornito e quelli a cui Lei ha fornito; vendere con il Suo nome o marchio, o modificare un prodotto in modo tale da poter incidere sulla conformità, La rende fabbricante.
- Su richiesta motivata, fornisca le informazioni e la documentazione che dimostrano la conformità e collabori alle azioni volte a eliminare i rischi.
- Sia in grado di individuare gli operatori economici che Le hanno fornito e quelli a cui Lei ha fornito, per 10 anni.
- Vendere con il Suo nome o marchio, o modificare un prodotto in modo tale da poter incidere sulla conformità, La rende fabbricante con gli obblighi dell’articolo 7.

### Importatore privato (persona che importa un’imbarcazione o un motore per uso proprio)

- Se il fabbricante non ha adempiuto le responsabilità relative alla conformità, si assicuri, prima di mettere il prodotto in servizio, che sia stato progettato e fabbricato in conformità ai requisiti essenziali dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’allegato I, ed esegua o faccia eseguire gli obblighi del fabbricante relativi alla documentazione tecnica e alla valutazione della conformità, alla conservazione della documentazione e di una copia della dichiarazione per 10 anni, al manuale del proprietario e alla comunicazione di informazioni a un’autorità nazionale competente su richiesta motivata.
- Se il fabbricante non può fornire la documentazione tecnica richiesta, la faccia redigere avvalendosi di competenze adeguate.
- Presenti a un organismo notificato la domanda di valutazione post-costruzione, gli fornisca i documenti, il fascicolo tecnico e ogni informazione sull’uso del prodotto dopo la sua prima messa in servizio e tenga tali documenti a disposizione delle autorità nazionali per 10 anni dalla valutazione.
- Si assicuri che il nome e l’indirizzo dell’organismo notificato che ha eseguito la valutazione della conformità siano riportati sul prodotto, apponga la marcatura CE con il numero di identificazione dell’organismo e, per un’imbarcazione, applichi la targhetta del costruttore recante la dicitura valutazione post-costruzione e il numero di identificazione dell’unità che l’organismo assegna, nel quale il campo del codice del paese indica il paese in cui l’organismo è stabilito e il campo del codice del fabbricante il codice di identificazione della valutazione post-costruzione dell’organismo seguito dal numero di serie del certificato.
- Rediga una dichiarazione di conformità UE che identifichi il prodotto, la tenga a disposizione delle autorità nazionali per 10 anni dal rilascio del certificato di valutazione post-costruzione, ne metta a disposizione una copia alle autorità su richiesta e sia in grado di individuare l’operatore economico che Le ha fornito per 10 anni dalla fornitura.

## Requirements

Each duty above as an identified requirement (62); ids are permanent and shared with the compliance engine.

### unclassified

- `rcd-mfr-design-manufacture-craft` (Fabbricante (cantiere navale, costruttore di motori o titolare di marchio)) — Progetti e fabbrichi imbarcazioni, motori e componenti in conformità ai requisiti essenziali applicabili dell’allegato I: per le imbarcazioni la categoria di progettazione stabilita dalla forza del vento e dall’altezza significativa dell’onda, l’identificazione dell’unità, la targhetta del costruttore, la protezione contro la caduta in mare e i mezzi di risalita a bordo, la visibilità dalla postazione di governo principale, il manuale del proprietario, la struttura, la stabilità e il bordo libero, la galleggiabilità e il galleggiamento, le aperture, l’allagamento, il carico massimo raccomandato dal fabbricante, la stivazione della zattera di salvataggio per le categorie A e B e per le categorie C e D con lunghezza superiore a 6 m, la via di fuga, l’ancoraggio, le caratteristiche di manovra e le norme di installazione per motori, carburante, impianti elettrici, sterzo, gas, protezione antincendio, luci di navigazione e prevenzione degli scarichi. [Art. 4(1), Art. 7(1) and Annex I, Part A, points 1 to 5]
- `rcd-mfr-design-build-propulsion` (Fabbricante (cantiere navale, costruttore di motori o titolare di marchio)) — Progetti e costruisca i motori di propulsione in modo che le emissioni di scarico restino entro i limiti dell’allegato I, parte B, contrassegni ogni motore con il Suo nome e indirizzo di contatto, il tipo e la famiglia di motori, un numero di serie unico e la marcatura CE in modo che duri per la normale vita del motore, e fornisca istruzioni di installazione e manutenzione che mantengano il motore entro i limiti per tutta la sua normale vita di 480 ore o 10 anni per i motori ad accensione spontanea, 480 ore o 10 anni, 150 ore o 3 anni o 50 ore o 1 anno per i motori entrobordo e entrofuoribordo ad accensione comandata in base alla categoria di potenza, 350 ore o 5 anni per i motori delle moto d’acqua e 350 ore o 10 anni per i motori fuoribordo. [Annex I, Part B, points 1, 2 and 3; https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1596 · § 6 and § 11, stk. 3]
- `rcd-mfr-design-engine-exhaust-limits` (Fabbricante (cantiere navale, costruttore di motori o titolare di marchio)) — Progetti e costruisca i motori di propulsione in modo che le emissioni di scarico restino entro i limiti dell’allegato I, parte B, per la normale vita del motore stabilita per il tipo di motore (480 ore o 10 anni per i motori ad accensione spontanea, 350 ore o 10 anni per i motori fuoribordo e così via). [Annex I, Part B, points 2 and 3]
- `rcd-mfr-mark-engine-identification` (Fabbricante (cantiere navale, costruttore di motori o titolare di marchio)) — Contrassegni ogni motore di propulsione, in modo che duri per la sua normale vita, con il Suo nome e indirizzo di contatto, il tipo e la famiglia di motori e un numero di serie unico. [Annex I, Part B, point 1]
- `rcd-mfr-supply-engine-instructions` (Fabbricante (cantiere navale, costruttore di motori o titolare di marchio)) — Fornisca istruzioni di installazione e manutenzione che mantengano il motore entro i limiti di emissione di scarico per tutta la sua normale vita. [Annex I, Part B, point 3; https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1596 · § 6 and § 11, stk. 3]
- `rcd-mfr-keep-recreational-craft` (Fabbricante (cantiere navale, costruttore di motori o titolare di marchio)) — Mantenga le imbarcazioni da diporto con motori entrobordo o entrofuoribordo senza scarico integrato, le moto d’acqua, i motori fuoribordo e i motori entrofuoribordo con scarico integrato entro i limiti di rumore dell’allegato I, parte C, di 67, 72 e 75 dB di livello massimo di pressione sonora in base alla potenza nominale di un singolo motore, con una tolleranza di 3 dB per le unità a due o più motori, oppure utilizzi l’alternativa per le configurazioni entrobordo e entrofuoribordo senza scarico integrato con un numero di Froude pari o inferiore a 1,1 e un rapporto potenza/dislocamento pari o inferiore a 40. [Annex I, Part C, points 1.1 to 1.3; https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1596 · § 12 and annex 5]
- `rcd-mfr-draw-technical-documentation` (Fabbricante (cantiere navale, costruttore di motori o titolare di marchio)) — Rediga la documentazione tecnica conformemente all’articolo 25 e all’allegato IX in modo che la progettazione, la costruzione, il funzionamento e la valutazione della conformità siano chiaramente comprensibili, ed esegua o faccia eseguire la procedura di valutazione della conformità che gli articoli da 19 a 22 e l’articolo 24 consentono per il prodotto, la sua lunghezza dello scafo e la sua categoria di progettazione. [Art. 7(2), Art. 19 to Art. 22, Art. 24 and Art. 25]
- `rcd-mfr-draw-annex-ix-documentation` (Fabbricante (cantiere navale, costruttore di motori o titolare di marchio)) — Rediga la documentazione tecnica conformemente all’articolo 25 e all’allegato IX in modo che la progettazione, la costruzione, il funzionamento e la valutazione della conformità del prodotto siano chiaramente comprensibili. [Art. 7(2) and Art. 25]
- `rcd-mfr-carry-out-conformity-assessment` (Fabbricante (cantiere navale, costruttore di motori o titolare di marchio)) — Esegua o faccia eseguire la procedura di valutazione della conformità che gli articoli da 19 a 22 e l’articolo 24 consentono per il prodotto, la sua lunghezza dello scafo e la sua categoria di progettazione. [Art. 7(2), Art. 19 to Art. 22 and Art. 24]
- `rcd-mfr-draw-declaration-conformity` (Fabbricante (cantiere navale, costruttore di motori o titolare di marchio)) — Rediga la dichiarazione di conformità UE secondo il modello dell’allegato IV con gli elementi dei moduli utilizzati e dell’allegato V, la tenga costantemente aggiornata, la traduca nelle lingue richieste dallo Stato membro e la faccia accompagnare ogni unità, ogni componente immesso separatamente sul mercato e ogni motore di propulsione; per un’imbarcazione parzialmente completata fornisca invece la dichiarazione dell’allegato III. [Art. 15 and Annexes III and IV]
- `rcd-mfr-affix-marking-visibly` (Fabbricante (cantiere navale, costruttore di motori o titolare di marchio)) — Apponga la marcatura CE in modo visibile, leggibile e indelebile prima che il prodotto sia immesso sul mercato o messo in servizio, sulla targhetta del costruttore di un’unità montata separatamente dal numero di identificazione dell’unità, sul motore stesso per un motore di propulsione e sull’imballaggio e sui documenti di accompagnamento per un componente troppo piccolo per recarla, seguita dal numero di identificazione dell’organismo notificato quando questo partecipa al controllo della produzione o alla valutazione post-costruzione. [Art. 16, Art. 17 and Art. 18]
- `rcd-mfr-mark-craft-watercraft` (Fabbricante (cantiere navale, costruttore di motori o titolare di marchio)) — Contrassegni ogni imbarcazione con il numero di identificazione dell’unità composto dal codice del Suo paese, dal codice unico del fabbricante che l’autorità nazionale Le ha assegnato, da un numero di serie unico, dal mese e dall’anno di produzione e dall’anno del modello, chiedendo tale codice unico all’autorità nazionale dello Stato membro in cui è stabilito oppure, se è stabilito fuori dall’Unione, all’autorità di un solo Stato membro, prima di immettere un’imbarcazione sul mercato dell’Unione. [Annex I, Part A, point 2.1; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R0001 · Art. 3, Art. 4, Art. 6 and Art. 7]
- `rcd-mfr-mark-watercraft-identification-number` (Fabbricante (cantiere navale, costruttore di motori o titolare di marchio)) — Contrassegni ogni imbarcazione con il numero di identificazione dell’unità: codice del paese, il Suo codice unico del fabbricante, un numero di serie unico, il mese e l’anno di produzione e l’anno del modello. [Annex I, Part A, point 2.1]
- `rcd-mfr-apply-manufacturer-code` (Fabbricante (cantiere navale, costruttore di motori o titolare di marchio)) — Chieda un solo codice unico del fabbricante all’autorità nazionale dello Stato membro in cui è stabilito oppure, se è stabilito fuori dall’Unione, all’autorità di un solo Stato membro, prima di immettere un’imbarcazione sul mercato dell’Unione. [Art. 3, Art. 4, Art. 6 and Art. 7]
- `rcd-mfr-keep-technical-documentation` (Fabbricante (cantiere navale, costruttore di motori o titolare di marchio)) — Conservi la documentazione tecnica e una copia della dichiarazione per 10 anni dalla data in cui il prodotto è stato immesso sul mercato, mantenga la produzione in serie conforme, tenendo conto delle modifiche della progettazione e delle norme armonizzate di riferimento, esegua prove a campione quando i rischi lo giustificano, tenga un registro dei reclami, dei prodotti non conformi e dei richiami e informi i distributori, riporti un numero di tipo, di lotto o di serie e il Suo nome e indirizzo di contatto, fornisca il manuale del proprietario nella lingua stabilita dallo Stato membro, adotti azioni correttive, informi le autorità quando un prodotto presenta un rischio e individui i Suoi fornitori e clienti per 10 anni. [Art. 7(3) to Art. 7(9) and Art. 13(1)]
- `rcd-mfr-keep-documentation-declaration` (Fabbricante (cantiere navale, costruttore di motori o titolare di marchio)) — Conservi la documentazione tecnica e una copia della dichiarazione di conformità per 10 anni dalla data in cui il prodotto è stato immesso sul mercato. [Art. 7(3)]
- `rcd-mfr-keep-series-production-conformity` (Fabbricante (cantiere navale, costruttore di motori o titolare di marchio)) — Predisponga procedure affinché la produzione in serie resti conforme, tenendo conto delle modifiche della progettazione del prodotto e delle norme armonizzate di riferimento. [Art. 7(4)]
- `rcd-mfr-sample-test-register-complaints` (Fabbricante (cantiere navale, costruttore di motori o titolare di marchio)) — Quando i rischi lo giustificano, sottoponga a prove a campione i prodotti messi a disposizione, indaghi, tenga un registro dei reclami, dei prodotti non conformi e dei richiami e tenga informati i distributori. [Art. 7(4)]
- `rcd-mfr-mark-type-name-address` (Fabbricante (cantiere navale, costruttore di motori o titolare di marchio)) — Contrassegni il prodotto con un numero di tipo, di lotto o di serie e con il Suo nome, la Sua denominazione commerciale registrata o il Suo marchio registrato e l’indirizzo di contatto. [Art. 7(5) and Art. 7(6)]
- `rcd-mfr-supply-owners-manual` (Fabbricante (cantiere navale, costruttore di motori o titolare di marchio)) — Fornisca il manuale del proprietario e le informazioni di sicurezza in una lingua facilmente comprensibile dai consumatori e dagli altri utilizzatori finali, come stabilito dallo Stato membro interessato. [Art. 7(7)]
- `rcd-mfr-correct-withdraw-recall` (Fabbricante (cantiere navale, costruttore di motori o titolare di marchio)) — Se un prodotto da Lei immesso sul mercato non è conforme, adotti misure correttive, lo ritiri o lo richiami e, se presenta un rischio, ne informi immediatamente le autorità nazionali competenti. [Art. 7(8)]
- `rcd-mfr-identify-suppliers-customers` (Fabbricante (cantiere navale, costruttore di motori o titolare di marchio)) — Sia in grado di individuare alle autorità di vigilanza del mercato gli operatori economici che Le hanno fornito e quelli a cui Lei ha fornito, per 10 anni. [Art. 13(1)]
- `rcd-oth-act-written-mandate` (Rappresentante autorizzato) — Agisca in base a un mandato scritto che Le consenta almeno di tenere una copia della dichiarazione e la documentazione tecnica a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza per 10 anni dall’immissione del prodotto sul mercato. [Art. 8(3)(a)]
- `rcd-oth-provide-information-documentation` (Rappresentante autorizzato) — Su richiesta motivata di un’autorità nazionale competente, fornisca tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità di un prodotto e collabori con le autorità a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai prodotti oggetto del Suo mandato. [Art. 8(3)(b) and (c)]
- `rcd-oth-take-manufacturers-duty` (Rappresentante autorizzato) — Non assuma l’obbligo del fabbricante di progettare e fabbricare in conformità ai requisiti essenziali né la redazione della documentazione tecnica; nessuno dei due può far parte del mandato. [Art. 8(2)]
- `rcd-oth-economic-operator-established` (Rappresentante autorizzato) — Se il fabbricante è al di fuori dell’Unione e non esiste un importatore, Lei può essere l’operatore economico stabilito nell’Unione che il regolamento (UE) 2019/1020 richiede per ogni imbarcazione, motore e componente immessi sul mercato, verificando la dichiarazione e la documentazione, informando le autorità di vigilanza del mercato dei rischi e collaborando alle azioni correttive, con il Suo nome e i Suoi recapiti sul prodotto, sul suo imballaggio, sul collo o in un documento di accompagnamento. [Art. 4(1) to Art. 4(5) and Annex I point 46]
- `rcd-oth-union-economic-operator` (Rappresentante autorizzato) — Se il fabbricante è al di fuori dell’Unione e non esiste un importatore, Lei può essere l’operatore economico stabilito nell’Unione che il regolamento (UE) 2019/1020 richiede per ogni imbarcazione, motore e componente immessi sul mercato. [Art. 4(1), Art. 4(2) and Annex I point 46]
- `rcd-oth-verify-declaration-documentation` (Rappresentante autorizzato) — In qualità di tale operatore economico, verifichi che la dichiarazione di conformità e la documentazione tecnica siano state redatte e tenga la dichiarazione a disposizione delle autorità. [Art. 4(3)(a)]
- `rcd-oth-inform-cooperate-authorities` (Rappresentante autorizzato) — In qualità di tale operatore economico, fornisca informazioni su richiesta motivata, informi le autorità di vigilanza del mercato dei rischi e collabori alle azioni correttive. [Art. 4(3)(b) to (d)]
- `rcd-oth-indicate-name-contact` (Rappresentante autorizzato) — In qualità di tale operatore economico, faccia indicare il Suo nome e i Suoi recapiti sul prodotto, sul suo imballaggio, sul collo o in un documento di accompagnamento. [Art. 4(4)]
- `rcd-oth-affix-identification-number` (Rappresentante autorizzato) — Se un organismo notificato glielo richiede, apponga per conto del fabbricante il suo numero di identificazione dopo la marcatura CE e sia in grado di individuare per 10 anni gli operatori economici che Le hanno fornito e quelli a cui Lei ha fornito. [Art. 13(1) and Art. 18(3)]
- `rcd-oth-affix-notified-body-number` (Rappresentante autorizzato) — Se un organismo notificato glielo richiede, apponga per conto del fabbricante il suo numero di identificazione dopo la marcatura CE. [Art. 18(3)]
- `rcd-oth-identify-suppliers-customers` (Rappresentante autorizzato) — Sia in grado di individuare gli operatori economici che Le hanno fornito e quelli a cui Lei ha fornito, per 10 anni. [Art. 13(1)]
- `rcd-imp-place-compliant-products` (Importatore) — Immetta sul mercato dell’Unione soltanto prodotti conformi e, prima di immettere un prodotto sul mercato, verifichi che il fabbricante abbia eseguito la procedura di valutazione della conformità appropriata, redatto la documentazione tecnica, apposto la marcatura CE, che il prodotto sia accompagnato dalla dichiarazione, dal manuale del proprietario e dai documenti richiesti dall’allegato I, parte A, punto 2.5, parte B, punto 4, e parte C, punto 2, e che il fabbricante abbia applicato le indicazioni di identificazione e di indirizzo. [Art. 9(1) and Art. 9(2)]
- `rcd-imp-place-product-market` (Importatore) — Non immetta sul mercato un prodotto che ritiene non soddisfi i requisiti essenziali finché non sia stato reso conforme e, se presenta un rischio, ne informi il fabbricante e le autorità di vigilanza del mercato. [Art. 9(2), second subparagraph]
- `rcd-imp-indicate-name-registered` (Importatore) — Indichi il Suo nome, la Sua denominazione commerciale registrata o il Suo marchio registrato e l’indirizzo al quale può essere contattato sul prodotto oppure, per i componenti per i quali ciò non è possibile, sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento, e si assicuri che il prodotto sia accompagnato dal manuale del proprietario in una lingua facilmente comprensibile dai consumatori e dagli altri utilizzatori finali, come stabilito dallo Stato membro. [Art. 9(3) and Art. 9(4)]
- `rcd-imp-indicate-name-address` (Importatore) — Indichi il Suo nome, la Sua denominazione commerciale registrata o il Suo marchio registrato e l’indirizzo al quale può essere contattato sul prodotto oppure, per i componenti per i quali ciò non è possibile, sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento. [Art. 9(3)]
- `rcd-imp-ensure-owners-manual` (Importatore) — Si assicuri che il prodotto sia accompagnato dal manuale del proprietario in una lingua facilmente comprensibile dai consumatori e dagli altri utilizzatori finali, come stabilito dallo Stato membro. [Art. 9(4)]
- `rcd-imp-keep-storage-transport` (Importatore) — Faccia in modo che le condizioni di stoccaggio e di trasporto non compromettano la conformità ai requisiti essenziali finché il prodotto è sotto la Sua responsabilità e, quando i rischi lo giustificano, sottoponga a prove a campione i prodotti messi a disposizione, indaghi, tenga un registro dei reclami, dei prodotti non conformi e dei richiami e tenga informati i distributori. [Art. 9(5) and Art. 9(6)]
- `rcd-imp-keep-storage-transport-conditions` (Importatore) — Faccia in modo che le condizioni di stoccaggio e di trasporto non compromettano la conformità ai requisiti essenziali finché il prodotto è sotto la Sua responsabilità. [Art. 9(5)]
- `rcd-imp-sample-test-register-complaints` (Importatore) — Quando i rischi lo giustificano, sottoponga a prove a campione i prodotti messi a disposizione, indaghi, tenga un registro dei reclami, dei prodotti non conformi e dei richiami e tenga informati i distributori. [Art. 9(6)]
- `rcd-imp-immediately-take-corrective` (Importatore) — Se un prodotto da Lei immesso sul mercato non è conforme, adotti immediatamente le misure correttive necessarie per renderlo conforme, lo ritiri o lo richiami e, se presenta un rischio, ne informi immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui lo ha messo a disposizione, fornendo i dettagli della non conformità e delle misure correttive adottate. [Art. 9(7)]
- `rcd-imp-keep-copy-declaration` (Importatore) — Tenga una copia della dichiarazione a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per 10 anni dall’immissione del prodotto sul mercato, si assicuri che la documentazione tecnica possa essere messa a disposizione su richiesta, fornisca le informazioni sulla conformità in una lingua facilmente comprensibile per l’autorità, collabori all’eliminazione dei rischi e individui i Suoi fornitori e clienti per 10 anni; se immette un prodotto sul mercato con il Suo nome o marchio, o modifica un prodotto già immesso sul mercato in modo tale da poter incidere sulla conformità, è soggetto agli obblighi del fabbricante ai sensi dell’articolo 7. [Art. 9(8), Art. 9(9), Art. 11 and Art. 13(1)]
- `rcd-imp-keep-declaration-copy` (Importatore) — Tenga una copia della dichiarazione di conformità a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per 10 anni dall’immissione sul mercato e si assicuri che la documentazione tecnica possa essere messa a disposizione su richiesta. [Art. 9(8)]
- `rcd-imp-provide-information-request` (Importatore) — Su richiesta motivata fornisca informazioni e documentazione sulla conformità in una lingua facilmente comprensibile per l’autorità e collabori alle azioni volte a eliminare i rischi. [Art. 9(9)]
- `rcd-imp-identify-suppliers-customers` (Importatore) — Sia in grado di individuare gli operatori economici che Le hanno fornito e quelli a cui Lei ha fornito, per 10 anni. [Art. 13(1)]
- `rcd-imp-own-name-manufacturer-obligations` (Importatore) — Se immette un prodotto sul mercato con il Suo nome o marchio, o modifica un prodotto già immesso sul mercato in modo tale da poter incidere sulla conformità, è soggetto agli obblighi del fabbricante ai sensi dell’articolo 7. [Art. 11]
- `rcd-dist-act-due-care` (Distributore (rivenditore, broker o fornitore di forniture nautiche che mette a disposizione imbarcazioni, motori o componenti)) — Agisca con la dovuta diligenza rispetto ai requisiti della direttiva quando mette a disposizione un prodotto sul mercato. [Art. 10(1)]
- `rcd-dist-verify-bears-marking` (Distributore (rivenditore, broker o fornitore di forniture nautiche che mette a disposizione imbarcazioni, motori o componenti)) — Prima di mettere a disposizione un prodotto, verifichi che rechi la marcatura CE, che sia accompagnato dal manuale del proprietario, dalla dichiarazione e dai documenti richiesti dall’allegato I, parte A, punto 2.5, parte B, punto 4, e parte C, punto 2, nonché da istruzioni e informazioni di sicurezza in una lingua facilmente comprensibile dai consumatori e dagli altri utilizzatori finali dello Stato membro interessato, e che il fabbricante e l’importatore abbiano applicato le loro indicazioni di identificazione e di indirizzo. [Art. 10(2)]
- `rcd-dist-make-product-available` (Distributore (rivenditore, broker o fornitore di forniture nautiche che mette a disposizione imbarcazioni, motori o componenti)) — Non metta a disposizione un prodotto che ritiene non soddisfi i requisiti essenziali finché non sia stato reso conforme e, se presenta un rischio, ne informi il fabbricante o l’importatore e le autorità di vigilanza del mercato; faccia in modo che le condizioni di stoccaggio e di trasporto non compromettano la conformità finché il prodotto è sotto la Sua responsabilità. [Art. 10(2), second subparagraph, and Art. 10(3)]
- `rcd-dist-withhold-non-conforming-product` (Distributore (rivenditore, broker o fornitore di forniture nautiche che mette a disposizione imbarcazioni, motori o componenti)) — Non metta a disposizione un prodotto che ritiene non soddisfi i requisiti essenziali finché non sia stato reso conforme e, se presenta un rischio, ne informi il fabbricante o l’importatore e le autorità di vigilanza del mercato. [Art. 10(2), second subparagraph]
- `rcd-dist-keep-storage-transport-conditions` (Distributore (rivenditore, broker o fornitore di forniture nautiche che mette a disposizione imbarcazioni, motori o componenti)) — Faccia in modo che le condizioni di stoccaggio e di trasporto non compromettano la conformità ai requisiti essenziali finché il prodotto è sotto la Sua responsabilità. [Art. 10(3)]
- `rcd-dist-make-sure-corrective` (Distributore (rivenditore, broker o fornitore di forniture nautiche che mette a disposizione imbarcazioni, motori o componenti)) — Se un prodotto da Lei messo a disposizione non è conforme, si assicuri che siano adottate le misure correttive necessarie per renderlo conforme, lo ritiri o lo richiami e, se presenta un rischio, ne informi immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui lo ha messo a disposizione. [Art. 10(4)]
- `rcd-dist-provide-information-documentation` (Distributore (rivenditore, broker o fornitore di forniture nautiche che mette a disposizione imbarcazioni, motori o componenti)) — Su richiesta motivata, fornisca le informazioni e la documentazione che dimostrano la conformità, collabori alle azioni volte a eliminare i rischi e individui per 10 anni gli operatori economici che Le hanno fornito e quelli a cui Lei ha fornito; vendere con il Suo nome o marchio, o modificare un prodotto in modo tale da poter incidere sulla conformità, La rende fabbricante. [Art. 10(5), Art. 11 and Art. 13(1)]
- `rcd-dist-provide-information-request` (Distributore (rivenditore, broker o fornitore di forniture nautiche che mette a disposizione imbarcazioni, motori o componenti)) — Su richiesta motivata, fornisca le informazioni e la documentazione che dimostrano la conformità e collabori alle azioni volte a eliminare i rischi. [Art. 10(5)]
- `rcd-dist-identify-suppliers-customers` (Distributore (rivenditore, broker o fornitore di forniture nautiche che mette a disposizione imbarcazioni, motori o componenti)) — Sia in grado di individuare gli operatori economici che Le hanno fornito e quelli a cui Lei ha fornito, per 10 anni. [Art. 13(1)]
- `rcd-dist-own-name-manufacturer-obligations` (Distributore (rivenditore, broker o fornitore di forniture nautiche che mette a disposizione imbarcazioni, motori o componenti)) — Vendere con il Suo nome o marchio, o modificare un prodotto in modo tale da poter incidere sulla conformità, La rende fabbricante con gli obblighi dell’articolo 7. [Art. 11]
- `rcd-op-ensure-putting-product` (Importatore privato (persona che importa un’imbarcazione o un motore per uso proprio)) — Se il fabbricante non ha adempiuto le responsabilità relative alla conformità, si assicuri, prima di mettere il prodotto in servizio, che sia stato progettato e fabbricato in conformità ai requisiti essenziali dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’allegato I, ed esegua o faccia eseguire gli obblighi del fabbricante relativi alla documentazione tecnica e alla valutazione della conformità, alla conservazione della documentazione e di una copia della dichiarazione per 10 anni, al manuale del proprietario e alla comunicazione di informazioni a un’autorità nazionale competente su richiesta motivata. [Art. 12(1)]
- `rcd-op-have-drawn-using` (Importatore privato (persona che importa un’imbarcazione o un motore per uso proprio)) — Se il fabbricante non può fornire la documentazione tecnica richiesta, la faccia redigere avvalendosi di competenze adeguate. [Art. 12(2)]
- `rcd-op-lodge-application-post-construction` (Importatore privato (persona che importa un’imbarcazione o un motore per uso proprio)) — Presenti a un organismo notificato la domanda di valutazione post-costruzione, gli fornisca i documenti, il fascicolo tecnico e ogni informazione sull’uso del prodotto dopo la sua prima messa in servizio e tenga tali documenti a disposizione delle autorità nazionali per 10 anni dalla valutazione. [Art. 19(2), Art. 23 and Annex V, point 2]
- `rcd-op-ensure-name-address` (Importatore privato (persona che importa un’imbarcazione o un motore per uso proprio)) — Si assicuri che il nome e l’indirizzo dell’organismo notificato che ha eseguito la valutazione della conformità siano riportati sul prodotto, apponga la marcatura CE con il numero di identificazione dell’organismo e, per un’imbarcazione, applichi la targhetta del costruttore recante la dicitura valutazione post-costruzione e il numero di identificazione dell’unità che l’organismo assegna, nel quale il campo del codice del paese indica il paese in cui l’organismo è stabilito e il campo del codice del fabbricante il codice di identificazione della valutazione post-costruzione dell’organismo seguito dal numero di serie del certificato. [Art. 12(3), Art. 18(3) and Annex V, points 3, 4.1 and 4.3]
- `rcd-op-draw-declaration-conformity` (Importatore privato (persona che importa un’imbarcazione o un motore per uso proprio)) — Rediga una dichiarazione di conformità UE che identifichi il prodotto, la tenga a disposizione delle autorità nazionali per 10 anni dal rilascio del certificato di valutazione post-costruzione, ne metta a disposizione una copia alle autorità su richiesta e sia in grado di individuare l’operatore economico che Le ha fornito per 10 anni dalla fornitura. [Art. 13(2) and Annex V, point 4.2]

## Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni, che possono includere sanzioni penali per le violazioni gravi, applicabili alle violazioni delle disposizioni nazionali adottate ai sensi della direttiva; le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive e possono essere aumentate se l’operatore economico o l’importatore privato ha già commesso in precedenza una violazione analoga. Le autorità di vigilanza del mercato che hanno motivo sufficiente di ritenere che un prodotto presenti un rischio per la salute o la sicurezza, per i beni o per l’ambiente lo valutano, richiedono all’operatore economico di adottare azioni correttive, di ritirare o richiamare il prodotto entro un termine ragionevole commisurato al rischio e informano un importatore privato dell’azione correttiva, della sospensione della messa in servizio o della sospensione dell’uso del prodotto; informano l’organismo notificato e, se non sono adottate azioni adeguate, adottano misure provvisorie che vietano o limitano la messa a disposizione, ritirano o richiamano il prodotto, o vietano o limitano la messa in servizio o l’uso di un’imbarcazione importata privatamente, e ne informano la Commissione e gli altri Stati membri, ritenendosi giustificata la misura se non è sollevata alcuna obiezione entro tre mesi. La Commissione decide sulle misure contestate mediante la procedura di salvaguardia dell’Unione. La non conformità formale, una marcatura CE apposta in violazione degli articoli da 16 a 18 o non apposta affatto, una dichiarazione di conformità UE o una dichiarazione dell’allegato III mancante o redatta in modo errato, una documentazione tecnica non disponibile o incompleta, un’identificazione del fabbricante o dell’importatore mancante, falsa o incompleta, o qualsiasi altro requisito amministrativo non adempiuto dell’articolo 7 o dell’articolo 9, deve cessare e altrimenti comporta la limitazione, il divieto, il richiamo o il ritiro, oppure il divieto o la limitazione dell’uso di un prodotto importato privatamente. Dal 16 luglio 2021 i poteri di vigilanza derivano dal regolamento (UE) 2019/1020, le cui autorità possono esigere documenti e informazioni sulla catena di fornitura, ispezionare e controllare i prodotti, acquistare campioni di prova anche sotto identità di copertura, richiedere azioni correttive, ordinare la rimozione di contenuti online e far ritirare, richiamare o distruggere i prodotti. In Danimarca il decreto n. 1548 del 3 dicembre 2025 punisce le violazioni del decreto con un’ammenda o con la reclusione fino a 1 anno, estende la stessa pena all’inosservanza degli obblighi dell’articolo 4, paragrafi 1, 3 o 4, del regolamento (UE) 2019/1020, alla mancata designazione di un rappresentante autorizzato quando è richiesto o alla mancata attribuzione a tale rappresentante dei poteri e dei mezzi per svolgere il compito, e al rappresentante che non consegna una copia del mandato, e innalza la pena alla reclusione fino a 2 anni se la violazione ha danneggiato o messo in pericolo la vita o la salute, se per lo stesso fatto o per un fatto analogo era già stato emesso un divieto o un’ingiunzione, o se è stato ottenuto o perseguito un vantaggio economico; il decreto n. 1596 del 30 giugno 2021 punisce con un’ammenda l’immissione sul mercato o la messa in servizio di un motore o di un’imbarcazione che viola i limiti di scarico o di rumore, le norme sulla marcatura, i cicli di prova o i carburanti di prova, un divieto di commercializzazione o un’ingiunzione dell’autorità di vigilanza, con pene che possono arrivare alla reclusione fino a 2 anni se la violazione è stata intenzionale o gravemente colposa e ha danneggiato o messo in pericolo l’ambiente o ha procurato un vantaggio economico. L’Erhvervsstyrelsen esercita la vigilanza del mercato in Danimarca, la Søfartsstyrelsen in Groenlandia e la Sikkerhedsstyrelsen, da gennaio 2026 dipartimento Markedsovervågning dell’Erhvervsstyrelsen, vigila sulle norme in materia di emissioni, assistita dalla Miljøstyrelsen, che può vietare la commercializzazione e la messa in servizio di un prodotto che possa mettere in pericolo l’ambiente o la salute umana anche se reca la marcatura CE.

## Lista di controllo

1. Verifichi che il prodotto rientri nell’ambito di applicazione: un’imbarcazione da diporto di lunghezza dello scafo da 2,5 m a 24 m, una moto d’acqua inferiore a 4 m azionata da una pompa a getto d’acqua, un’imbarcazione parzialmente completata, un motore di propulsione, uno dei cinque componenti dell’allegato II, oppure un’imbarcazione o un motore che subiscono una trasformazione o modifica importante (articolo 2, paragrafo 1, e articolo 3).
2. Esamini le esclusioni dell’articolo 2, paragrafo 2, parte per parte, tenendo presente che le tredici categorie della lettera a) sono escluse soltanto dai requisiti di progettazione e costruzione dell’allegato I, parte A, e che l’uso per noleggio o formazione non sottrae un’imbarcazione da diporto alla direttiva (articolo 2, paragrafi 2 e 3).
3. Stabilisca il Suo ruolo per ciascun prodotto, tenendo presente che vendere con il Suo marchio o modificare un prodotto già sul mercato La rende fabbricante, e che la valutazione post-costruzione è aperta soltanto alle importazioni private davvero non commerciali (articolo 11 e articolo 19, paragrafo 2).
4. Assegni la categoria di progettazione A, B, C o D in base alla forza del vento e all’altezza significativa dell’onda per cui l’imbarcazione è progettata, e ne ricavi il carico massimo raccomandato dal fabbricante, gli obiettivi di stabilità, bordo libero e galleggiabilità e il requisito di stivazione della zattera di salvataggio (allegato I, parte A, punti 1, 3.2, 3.3, 3.6 e 3.7).
5. Applichi le norme armonizzate elencate nella decisione di esecuzione (UE) 2022/1954 della Commissione, come modificata, oppure documenti le soluzioni utilizzate in alternativa, e si prepari alla sostituzione della norma EN ISO 15085:2003 con la EN ISO 15085:2024 dal 13 agosto 2027 (articolo 14 e decisione di esecuzione (UE) 2026/550).
6. Scelga il percorso di valutazione della conformità per la progettazione e costruzione, per le emissioni di scarico e per le emissioni acustiche separatamente, e si avvalga di un organismo notificato ogniqualvolta il percorso non sia il semplice controllo interno della produzione ai sensi del modulo A (articoli da 20 a 22 e articolo 24, paragrafo 3).
7. Compili la documentazione tecnica dell’allegato IX in modo che la progettazione, la costruzione, il funzionamento e la valutazione siano chiaramente comprensibili, e la conservi con la dichiarazione per 10 anni (articolo 7, paragrafo 3, e articolo 25).
8. Chieda il Suo codice unico del fabbricante, uno soltanto, all’autorità nazionale dello Stato membro in cui è stabilito oppure, se si trova fuori dall’Unione, a un solo Stato membro, e costruisca il numero di identificazione dell’unità con il codice del paese, tale codice, un numero di serie unico, il mese e l’anno di produzione e l’anno del modello (allegato I, parte A, punto 2.1, e regolamento di esecuzione (UE) 2017/1, articoli 4, 6 e 7).
9. Applichi la targhetta del costruttore con il nome e l’indirizzo di contatto del fabbricante, la marcatura CE, la categoria di progettazione, il carico massimo raccomandato e il numero di persone raccomandato, apponga la marcatura CE con il numero dell’organismo notificato quando ne interviene uno, rediga la dichiarazione dell’allegato IV e fornisca il manuale del proprietario nella lingua richiesta (allegato I, parte A, punti 2.2 e 2.5, e articoli 15, 17 e 18).
10. Predisponga la procedura di azione correttiva e di notifica, la tracciabilità di fornitori e clienti per 10 anni e, quando i rischi lo giustificano, le prove a campione e un registro dei reclami, e designi l’operatore economico stabilito nell’Unione richiesto dal regolamento (UE) 2019/1020 (articoli 7, paragrafi 4 e 8, 9, paragrafi 6 e 7, 10, paragrafo 4, e 13, e regolamento (UE) 2019/1020, articolo 4).

## Domande

### Quando ha iniziato ad applicarsi la direttiva sulle imbarcazioni da diporto 2013/53/UE?

La direttiva è stata adottata il 20 novembre 2013, pubblicata nella Gazzetta ufficiale L 354 del 28 dicembre 2013 ed è entrata in vigore il 17 gennaio 2014, il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione. Gli Stati membri dovevano adottare e pubblicare le misure di recepimento entro il 18 gennaio 2016 e applicarle da tale data, quando è stata abrogata la direttiva 94/25/CE. I prodotti contemplati dalla vecchia direttiva, conformi ad essa e immessi sul mercato o messi in servizio prima del 18 gennaio 2017 possono ancora essere messi a disposizione e in servizio, e i motori fuoribordo ad accensione comandata di 15 kW o meno di fabbricanti piccoli e medi che rispettavano i limiti della fase I potevano essere immessi sul mercato fino al 18 gennaio 2020. La direttiva stessa non è mai stata modificata; delle cinque rettifiche su EUR-Lex soltanto la prima, pubblicata nella GU L 297 del 13 novembre 2015, riguarda il testo inglese.

### Quali imbarcazioni contempla la direttiva sulle imbarcazioni da diporto e quali sono escluse?

Contempla le imbarcazioni da diporto e le imbarcazioni da diporto parzialmente completate di lunghezza dello scafo da 2,5 m a 24 m destinate a fini sportivi e ricreativi, le moto d’acqua di lunghezza dello scafo inferiore a 4 m che utilizzano una pompa a getto d’acqua come propulsione primaria e sono condotte da una persona seduta, in piedi o in ginocchio sopra lo scafo anziché al suo interno, i cinque componenti elencati nell’allegato II quando sono venduti separatamente, i motori di propulsione installati o destinati all’installazione, i motori che subiscono una modifica importante e le imbarcazioni che subiscono una trasformazione importante. Tredici categorie sono escluse dai requisiti di progettazione e costruzione dell’allegato I, parte A: le unità da regata, comprese le imbarcazioni a remi da competizione e da allenamento, le canoe e i kayak a propulsione umana, le gondole e i pedalò, le tavole a vela, le tavole da surf, le unità storiche originali e le repliche progettate prima del 1950, le unità sperimentali non immesse sul mercato, le unità costruite per uso proprio e non immesse sul mercato entro cinque anni, le unità commerciali per passeggeri dotate di equipaggio, i sommergibili, i veicoli a cuscino d’aria, gli aliscafi, le unità a vapore a combustione esterna e i veicoli anfibi. Elenchi più brevi sono esclusi dai requisiti di scarico della parte B e dai requisiti sul rumore della parte C, e l’uso per noleggio o per formazione sportiva e ricreativa non sottrae un’imbarcazione alla direttiva quando è immessa sul mercato per fini ricreativi.

### Che cosa sono le categorie di progettazione A, B, C e D?

L’allegato I, parte A, punto 1, definisce quattro categorie di progettazione in base alla forza del vento sulla scala Beaufort e all’altezza significativa dell’onda che un’imbarcazione è progettata per sopportare: categoria A per venti di forza superiore a 8 e altezze significative dell’onda superiori a 4 m, escluse le condizioni anomale come tempesta, tempesta violenta, uragano, tornado e onde anomale; categoria B fino a forza 8 e 4 m inclusi; categoria C fino a forza 6 e 2 m inclusi; e categoria D fino a forza 4 e 0,3 m inclusi, con onde occasionali di altezza massima di 0,5 m. Le imbarcazioni di ciascuna categoria devono essere progettate e costruite per sopportare tali parametri per quanto riguarda stabilità, galleggiabilità e gli altri requisiti essenziali e per avere buone caratteristiche di manovra. La categoria determina i requisiti di struttura, stabilità e bordo libero, galleggiabilità e galleggiamento e carico massimo raccomandato, la norma sulla stivazione della zattera di salvataggio e il percorso di valutazione della conformità, e figura sulla targhetta del costruttore.

### Per la mia imbarcazione è necessario un organismo notificato?

Dipende dalla categoria di progettazione, dalla lunghezza dello scafo e dal prodotto. Per le categorie di progettazione A e B, le imbarcazioni da 2,5 m a meno di 12 m possono ricorrere al modulo A1 con prove sul prodotto sorvegliate, al modulo B esame UE del tipo con C, D, E o F, al modulo G verifica di un unico prodotto o al modulo H garanzia totale della qualità, e le imbarcazioni da 12 m a 24 m devono ricorrere a B con C, D, E o F, a G o a H. Per la categoria di progettazione C, le imbarcazioni inferiori a 12 m possono ricorrere al semplice controllo interno della produzione ai sensi del modulo A soltanto se sono rispettate le norme armonizzate su stabilità e bordo libero e su galleggiabilità e galleggiamento, altrimenti ad A1 o a uno dei percorsi con organismo notificato; le imbarcazioni da 12 m a 24 m ricorrono di nuovo a B con C, D, E o F, a G o a H. Le imbarcazioni della categoria di progettazione D da 2,5 m a 24 m e le moto d’acqua possono ricorrere al modulo A. I componenti seguono sempre B con C, D, E o F, G o H. Poiché la direttiva esclude la possibilità di ricorrere a organismi interni accreditati nei moduli A1 e C1, ogni percorso tranne il semplice modulo A coinvolge un organismo notificato scelto dal fabbricante.

### Quali sono i limiti di emissioni di scarico e di rumore per i motori marini?

Dal 18 gennaio 2016 i motori ad accensione spontanea seguono l’allegato I, parte B, punto 2.2, tabella 2, che fissa limiti di particolato che scendono da 0,30 g/kWh per i motori da 37 kW e superiori ma inferiori a 75 kW con cilindrata inferiore a 0,9 L per cilindro a 0,11 g/kWh per i motori con cilindrata da 3,5 a 7,0 L per cilindro, con un limite combinato di idrocarburi e ossidi di azoto di 4,7 g/kWh per la prima fascia e di 5,8 g/kWh per le altre; un’alternativa per i motori da 37 kW a meno di 75 kW con cilindrata inferiore a 0,9 L per cilindro consente 0,20 g/kWh di particolato con lo stesso limite combinato, e nessun motore ad accensione spontanea può superare 5,0 g/kWh di monossido di carbonio, salvo che i motori ad accensione spontanea inferiori a 37 kW con cilindrata inferiore a 0,9 L per cilindro mantengono i valori della tabella 1, a cui la tabella 2 rinvia espressamente. La tabella 3 fissa i limiti per l’accensione comandata: motori entrofuoribordo e entrobordo di 373 kW o meno a 75 g/kWh di monossido di carbonio e 5 g/kWh combinati, da oltre 373 kW a 485 kW a 350 e 16, e oltre 485 kW a 350 e 22; i motori fuoribordo e delle moto d’acqua seguono formule dipendenti dalla potenza con un minimo di monossido di carbonio di 300 g/kWh oltre i 40 kW. Il rumore è limitato dall’allegato I, parte C, a 67 dB di livello massimo di pressione sonora per un singolo motore di 10 kW o meno, 72 dB da oltre 10 kW a 40 kW e 75 dB oltre i 40 kW, con una tolleranza di 3 dB per le unità a due o più motori.

### Come ottengo un numero di identificazione dell’unità e un codice del fabbricante?

Ogni imbarcazione deve essere contrassegnata con un numero di identificazione che contiene, nell’ordine, il codice del paese del fabbricante, il codice unico del fabbricante assegnato da un’autorità nazionale, un numero di serie unico, il mese e l’anno di produzione e l’anno del modello, con il formato dettagliato fissato dalla norma armonizzata. Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1 della Commissione aggiunge la procedura: ogni Stato membro designa un’autorità o un organismo nazionale che assegna il codice, un fabbricante stabilito nell’Unione si rivolge all’autorità dello Stato membro in cui è stabilito e un fabbricante stabilito in un paese terzo, o il suo rappresentante autorizzato, si rivolge all’autorità di un solo Stato membro, in entrambi i casi prima di immettere un’imbarcazione sul mercato dell’Unione e con la prova dello stabilimento. Un fabbricante riceve un solo codice da utilizzare sull’intero mercato dell’Unione, registrato nel registro nazionale, degli Stati membri o dei paesi terzi, e gli Stati membri possono riscuotere un diritto. In Danimarca l’autorità nazionale ai sensi di tale regolamento è l’Erhvervsstyrelsen.

### Voglio importare un’imbarcazione da fuori dell’UE per uso proprio. Che cosa devo fare?

Se il fabbricante non si è assunto la responsabilità della conformità dell’imbarcazione, Lei è un importatore privato e deve, prima di mettere l’imbarcazione in servizio, assicurarsi che sia stata progettata e fabbricata in conformità ai requisiti essenziali, far redigere la documentazione tecnica con competenze adeguate se il fabbricante non può fornirla e applicare la valutazione post-costruzione dell’allegato V. Presenta la domanda a un organismo notificato e gli fornisce i documenti, il fascicolo tecnico e ogni informazione sull’uso dell’imbarcazione dalla sua prima messa in servizio; l’organismo esamina la singola imbarcazione, esegue i calcoli, le prove e le valutazioni necessari, rilascia un certificato e una relazione e appone o fa apporre il proprio numero di identificazione accanto alla marcatura CE e al numero di identificazione dell’unità, nel quale il campo del codice del paese indica dove l’organismo è stabilito. Lei poi appone la marcatura CE, applica una targhetta del costruttore recante la dicitura valutazione post-costruzione, riporta sull’imbarcazione il nome e l’indirizzo dell’organismo, redige la dichiarazione di conformità UE e tiene i documenti a disposizione delle autorità nazionali per 10 anni. Il percorso è riservato alle importazioni davvero non commerciali; un’impresa che importa la stessa imbarcazione è un importatore e deve rispettare integralmente l’articolo 9.

### Chi fa rispettare la direttiva sulle imbarcazioni da diporto in Danimarca?

La Danimarca ripartisce la direttiva tra due decreti. Il decreto n. 1548 del 3 dicembre 2025 sulle imbarcazioni da diporto e sulle moto d’acqua, emanato dalla Søfartsstyrelsen ai sensi della legge sulla sicurezza marittima e in vigore dal 1° gennaio 2026, recepisce tutto tranne i limiti di emissione; designa l’Erhvervsstyrelsen come autorità di vigilanza del mercato per tali prodotti, come autorità di notifica per gli organismi notificati danesi, con la DANAK che li valuta e li monitora, come organo che decide sui reclami contro gli organismi notificati e come autorità nazionale ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1, mentre la Søfartsstyrelsen mantiene la vigilanza in Groenlandia. Il decreto n. 1596 del 30 giugno 2021 sulla regolamentazione delle emissioni acustiche e atmosferiche delle imbarcazioni da diporto e delle moto d’acqua, emanato ai sensi della legge sulla protezione dell’ambiente e della legge sull’ambiente marino, disciplina i limiti di scarico e di rumore e affida la vigilanza alla Sikkerhedsstyrelsen, che dal gennaio 2026 è il dipartimento Markedsovervågning dell’Erhvervsstyrelsen, assistita dalla Miljøstyrelsen; la Miljøstyrelsen può vietare la commercializzazione e la messa in servizio quando un prodotto può mettere in pericolo l’ambiente o la salute umana, anche se reca la marcatura CE, e può agire sulla base di un divieto di commercializzazione notificato da un altro Stato membro.

## Che cosa è cambiato

- 2026-09-13 (guidance): **Guida ricostruita sul modello SPEC-62 a partire dal testo della direttiva** — La guida è stata riscritta a partire dalla direttiva 2013/53/UE, dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1, dalla decisione di esecuzione (UE) 2026/550, dal regolamento (UE) 2019/1020 e dai due decreti danesi. Sono corrette quattro affermazioni del testo precedente: le moto d’acqua sono definite come unità di lunghezza dello scafo inferiore a 4 m, non come unità di qualsiasi lunghezza; le categorie di progettazione sono definite soltanto dalla forza del vento e dall’altezza significativa dell’onda e in questa direttiva non sono denominate acque oceaniche, d’alto mare, costiere e protette; le esclusioni sono per parte dell’allegato I e non esenzioni generali; e l’autorità danese non è più la sola Sikkerhedsstyrelsen, poiché il decreto n. 1548 del 3 dicembre 2025 ha reso l’Erhvervsstyrelsen autorità di vigilanza del mercato e di notifica dal 1° gennaio 2026, con la Søfartsstyrelsen come autorità che detta le norme e che vigila in Groenlandia. I percorsi dei moduli per categoria di progettazione e lunghezza dello scafo, i valori di scarico, rumore e durabilità, la procedura di identificazione delle unità e le fasi della valutazione post-costruzione sono ora indicati a partire dal testo con una fonte per ciascun campo.
- 2026-03-13 (guidance): **Aggiunte due norme armonizzate, la EN ISO 15085:2003 ritirata dal 13 agosto 2027** — La decisione di esecuzione (UE) 2026/550 della Commissione del 12 marzo 2026 modifica la decisione di esecuzione (UE) 2022/1954 aggiungendo la norma EN ISO 8665-2:2024 sulle misurazioni e dichiarazioni di potenza per la propulsione marina elettrica e la norma EN ISO 15085:2024 sulla protezione contro la caduta in mare e sui mezzi di risalita a bordo, e sopprime il riferimento alla norma EN ISO 15085:2003 come modificata nel 2009 e nel 2018; la soppressione si applica dal 13 agosto 2027 affinché i fabbricanti abbiano il tempo di passare all’edizione 2024. La decisione è entrata in vigore il giorno della sua pubblicazione.
- 2026-01-01 (applies): **In vigore il decreto danese n. 1548/2025; l’Erhvervsstyrelsen assume la vigilanza del mercato** — Il decreto n. 1548 del 3 dicembre 2025 sulle imbarcazioni da diporto e sulle moto d’acqua sostituisce il decreto n. 1689 del 15 dicembre 2015. L’Erhvervsstyrelsen diventa l’autorità di vigilanza del mercato per le imbarcazioni, i motori e i componenti contemplati dal decreto, l’autorità di notifica che designa gli organismi notificati danesi con la DANAK che ne svolge la valutazione e il monitoraggio, l’organo che decide sui reclami contro gli organismi notificati e l’autorità nazionale ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1 che assegna il codice unico del fabbricante; la Søfartsstyrelsen vigila in Groenlandia. L’articolo sulle sanzioni punisce ora anche le violazioni dell’articolo 4 del regolamento (UE) 2019/1020 e la mancata designazione o attribuzione di poteri a un rappresentante autorizzato. Nello stesso mese la Sikkerhedsstyrelsen è diventata il dipartimento Markedsovervågning dell’Erhvervsstyrelsen.
- 2022-10-12 (guidance): **Norme armonizzate per le imbarcazioni da diporto riunite in un unico atto** — La decisione di esecuzione (UE) 2022/1954 della Commissione del 12 ottobre 2022, pubblicata nella GU L 269 del 17 ottobre 2022, elenca in un unico atto le norme armonizzate elaborate a sostegno della direttiva 2013/53/UE i cui riferimenti conferiscono la presunzione di conformità ai sensi dell’articolo 14; è stata da allora modificata tre volte, da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2026/550.
- 2021-07-16 (applies): **Il regolamento (UE) 2019/1020 sostituisce gli articoli sulla vigilanza del mercato citati dall’articolo 43** — Gli articoli 15, paragrafo 3, e da 16 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008, che l’articolo 43 della direttiva applica ai prodotti da essa contemplati, sono stati sostituiti dal 16 luglio 2021; la direttiva è il punto 46 dell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1020 e l’articolo 4 di tale regolamento richiede un operatore economico stabilito nell’Unione per ogni imbarcazione, motore e componente immessi sul mercato. Lo stesso giorno è entrato in vigore il decreto danese sulle emissioni n. 1596 del 30 giugno 2021, che sostituisce il decreto n. 1100 del 31 ottobre 2019 e aggiunge i poteri di indagine del regolamento, compresi gli acquisti di prova sotto identità di copertura e le ingiunzioni di modificare o rimuovere contenuti online.
- 2020-01-18 (applies): **Termina il periodo transitorio per i motori fuoribordo di piccoli fabbricanti di 15 kW o meno** — I motori di propulsione fuoribordo ad accensione comandata di potenza pari o inferiore a 15 kW che rispettano i limiti di emissione di scarico della fase I dell’allegato I, parte B, punto 2.1, e sono stati fabbricati da piccole e medie imprese quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione potevano essere immessi sul mercato fino al 18 gennaio 2020; i motori già immessi sul mercato possono ancora essere messi a disposizione e in servizio e la dichiarazione di conformità per tale motore doveva indicare il periodo transitorio.
- 2017-01-24 (applies): **Entra in vigore il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1 sull’identificazione delle unità** — Il regolamento fissa l’ordine dei cinque elementi del numero di identificazione dell’unità e la procedura di assegnazione e gestione del codice unico del fabbricante: ogni Stato membro designa un’autorità o un organismo nazionale, un fabbricante dell’Unione si rivolge all’autorità del luogo in cui è stabilito, un fabbricante di un paese terzo o il suo rappresentante autorizzato si rivolge a un solo Stato membro, ogni fabbricante riceve un unico codice per l’intero mercato dell’Unione, i codici sono registrati nei registri nazionale, degli Stati membri, dei paesi terzi e degli organismi notificati, e gli Stati membri possono riscuotere un diritto.
- 2017-01-18 (applies): **Termine del periodo transitorio per i prodotti conformi alla direttiva 94/25/CE** — I prodotti contemplati dalla direttiva 94/25/CE, conformi a tale direttiva e immessi sul mercato o messi in servizio prima del 18 gennaio 2017, possono ancora essere messi a disposizione e in servizio; da tale data i nuovi prodotti devono rispettare la direttiva 2013/53/UE.
- 2016-01-18 (applies): **Si applica la direttiva 2013/53/UE; abrogata la direttiva 94/25/CE** — Gli Stati membri applicano le misure di recepimento dal 18 gennaio 2016 e la direttiva 94/25/CE è abrogata con effetto dalla stessa data, con i riferimenti ad essa da intendersi come riferimenti alla nuova direttiva; da tale data si applicano i limiti di emissione di scarico più severi dell’allegato I, parte B, punto 2.2. In Danimarca il decreto n. 1689 del 15 dicembre 2015 era già entrato in vigore il 1° gennaio 2016.
- 2015-11-13 (amendment): **La rettifica nella GU L 297 corregge il testo inglese** — La prima delle cinque rettifiche, pubblicata nella GU L 297 del 13 novembre 2015, corregge il testo inglese dell’articolo 47, lettera a), punto i), che elenca le parti dell’allegato I che la Commissione può modificare con atto delegato, e dell’allegato I, parte B, punto 1.1, lettera b), sulla marcatura del tipo e della famiglia di motori; è una rettifica, non un atto modificativo, e la direttiva non è mai stata modificata. Le quattro rettifiche successive riguardano le versioni danese e svedese, olandese, greca e tedesca.
- 2014-01-17 (in-force): **Entra in vigore la direttiva 2013/53/UE** — Adottata il 20 novembre 2013 per sostituire la direttiva 94/25/CE con un testo del nuovo quadro legislativo e pubblicata nella GU L 354 del 28 dicembre 2013, la direttiva è entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione; gli Stati membri avevano tempo fino al 18 gennaio 2016 per recepirla e applicarla, e il potere delegato della Commissione ai sensi dell’articolo 47 decorre da tale data.

## RCD in parole semplici

La direttiva sulle imbarcazioni da diporto (RCD), formalmente direttiva 2013/53/UE, è la normativa dell’UE per le imbarcazioni da diporto e le moto d’acqua. Stabilisce i requisiti per la progettazione e la fabbricazione dei prodotti elencati nell’articolo 2, paragrafo 1, e le norme sulla loro libera circolazione nell’Unione (art. 1). Tali prodotti sono le imbarcazioni da diporto e le imbarcazioni da diporto parzialmente completate, le moto d’acqua e le moto d’acqua parzialmente completate, i componenti elencati nell’allegato II quando sono immessi separatamente sul mercato, i motori di propulsione installati o specificamente destinati all’installazione su o in unità, i motori soggetti a una modifica importante del motore e le unità soggette a una trasformazione importante dell’imbarcazione (art. 2, paragrafo 1). Un’imbarcazione da diporto è qualsiasi unità, diversa da una moto d’acqua, destinata a fini sportivi e ricreativi con una lunghezza dello scafo da 2,5 m a 24 m, qualunque sia il suo mezzo di propulsione; una moto d’acqua è un’unità di lunghezza dello scafo inferiore a 4 m per sport e diporto che utilizza un motore di propulsione con pompa a getto d’acqua come fonte primaria di propulsione ed è progettata per essere condotta da una persona seduta, in piedi o in ginocchio sopra lo scafo anziché all’interno di esso (art. 3, punti 2 e 3). I prodotti possono essere messi a disposizione o in servizio soltanto se non mettono in pericolo la salute, la sicurezza, i beni o l’ambiente quando sono correttamente mantenuti e utilizzati secondo la loro destinazione, e soltanto se soddisfano i requisiti essenziali applicabili dell’allegato I (art. 4). Un’imbarcazione conforme circola liberamente: gli Stati membri non possono ostacolarne la messa a disposizione o la messa in servizio, pur conservando il potere di regolamentare la navigazione su determinate acque purché ciò non richieda modifiche alle imbarcazioni conformi (artt. 5 e 6).

Il testo del 2013 ha sostituito la direttiva 94/25/CE, che contemplava le imbarcazioni da diporto da 2,5 m a 24 m e che la direttiva 2003/44/CE aveva già esteso alle moto d’acqua dotandola di limiti di scarico e di rumore (considerando 1 e 2). La rifusione ha allineato il regime al nuovo quadro legislativo, ha inasprito i limiti di scarico, ha armonizzato gli obblighi degli importatori privati e ha chiarito le esclusioni (considerando 4, 6, 20 e 32). È entrata in vigore il 17 gennaio 2014, gli Stati membri dovevano adottare, pubblicare e applicare le misure di recepimento entro il 18 gennaio 2016 e la direttiva 94/25/CE è stata abrogata con effetto da tale data (artt. 54, 56 e 57). La direttiva non è mai stata modificata. Su EUR-Lex sono registrate cinque rettifiche; soltanto la prima, nella GU L 297 del 13 novembre 2015, riguarda il testo inglese, all’articolo 47, lettera a), punto i), e all’allegato I, parte B, punto 1.1, lettera b).

> **Testo ufficiale**
> Consulti la direttiva su EUR-Lex: [direttiva 2013/53/UE (CELEX 32013L0053)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013L0053). La [versione consolidata](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02013L0053-20131228) contiene la rettifica del 2015 ed è per il resto identica al testo originale, perché la direttiva non è stata modificata; la [pagina di informazioni sul documento](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32013L0053) elenca le cinque rettifiche e l’abrogazione della direttiva 94/25/CE.

## Ambito di applicazione

Le esclusioni dell’articolo 2, paragrafo 2, sono la parte letta più spesso in modo troppo ampio. Sono organizzate per parte dell’allegato I, non come esenzioni generali. Tredici categorie sono escluse dai requisiti di progettazione e costruzione della parte A: le unità destinate esclusivamente alle regate, comprese le imbarcazioni a remi da competizione e da allenamento, contrassegnate come tali; le canoe e i kayak progettati per essere azionati esclusivamente dalla forza umana, le gondole e i pedalò; le tavole a vela, descritte nel testo come tavole da surf progettate per essere azionate esclusivamente dal vento e condotte da persone in piedi; le tavole da surf; le unità storiche originali e le singole repliche progettate prima del 1950, costruite prevalentemente con i materiali originali e contrassegnate come tali; le unità sperimentali non immesse sul mercato dell’Unione; le unità costruite per uso proprio, purché non siano immesse sul mercato dell’Unione entro cinque anni dalla messa in servizio; le unità specificamente destinate a essere dotate di equipaggio e a trasportare passeggeri per fini commerciali, indipendentemente dal numero di passeggeri; i sommergibili; i veicoli a cuscino d’aria; gli aliscafi; le unità a vapore a combustione esterna alimentate a carbone, coke, legna, petrolio o gas; e i veicoli anfibi (art. 2, paragrafo 2, lettera a).

Un elenco più breve è escluso dai requisiti sulle emissioni di scarico della parte B: i motori installati o destinati all’installazione su unità da regata, unità sperimentali, unità commerciali per passeggeri, sommergibili, veicoli a cuscino d’aria, aliscafi e veicoli anfibi; gli originali e le singole repliche di motori storici basati su un progetto anteriore al 1950, non prodotti in serie e montati su imbarcazioni storiche o costruite per uso proprio; e i motori costruiti per uso proprio e non immessi sul mercato entro cinque anni (art. 2, paragrafo 2, lettera b). La parte C sul rumore esclude le imbarcazioni elencate alla lettera b) e le imbarcazioni costruite per uso proprio (art. 2, paragrafo 2, lettera c). Le unità a vapore sono quindi escluse soltanto dalla parte A, ma un motore di propulsione è definito come un motore a combustione interna ad accensione comandata o spontanea, per cui un impianto a vapore a combustione esterna resta comunque fuori dalla parte B (art. 3, punto 5). Le imbarcazioni storiche sono escluse dalla parte A ma non dalla parte C, per cui un’imbarcazione anteriore al 1950 con motore entrobordo senza scarico integrato rispetta comunque i limiti di rumore. E l’articolo 2, paragrafo 3, mantiene un’imbarcazione nell’ambito della direttiva quando potrebbe essere utilizzata anche per il noleggio o per la formazione sportiva e ricreativa, purché sia immessa sul mercato dell’Unione per fini ricreativi.

Gli obblighi gravano sugli operatori economici, il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l’importatore e il distributore (art. 3, punto 19), nonché su un soggetto che la direttiva individua espressamente: l’importatore privato, una persona stabilita nell’Unione che importa un prodotto da un paese terzo nell’ambito di un’attività non commerciale per metterlo in servizio per uso proprio (art. 3, punto 17). Un importatore o un distributore che vende con il proprio nome o marchio, o modifica un prodotto già immesso sul mercato in modo tale da poter incidere sulla conformità, assume gli obblighi del fabbricante (art. 11). In Danimarca il decreto n. 1548 del 3 dicembre 2025 recepisce alla lettera l’ambito di applicazione e le esclusioni ed elenca le stesse tredici esclusioni come lettere da a) a m) del § 2, stk. 2, nr. 1.

## Che cosa è necessario fare

### Categorie di progettazione e requisiti essenziali

L’allegato I, parte A, punto 1, assegna a ciascuna imbarcazione una di quattro categorie di progettazione, definite soltanto dalla forza del vento sulla scala Beaufort e dall’altezza significativa dell’onda che essa è progettata per sopportare: categoria A per venti che possono superare la forza 8 e altezze dell’onda superiori a 4 m, escluse le condizioni anomale come tempesta, tempesta violenta, uragano, tornado e onde anomale; categoria B fino a forza 8 e 4 m inclusi; categoria C fino a forza 6 e 2 m inclusi; e categoria D fino a forza 4 e 0,3 m inclusi, con onde occasionali di altezza massima di 0,5 m. Le imbarcazioni di ciascuna categoria devono essere progettate e costruite per sopportare tali parametri per quanto riguarda stabilità, galleggiabilità e gli altri requisiti essenziali e per avere buone caratteristiche di manovra. La direttiva non dà un nome alle categorie.

I requisiti generali riguardano il numero di identificazione dell’unità (punto 2.1), la targhetta del costruttore (punto 2.2), la protezione contro la caduta in mare e i mezzi di risalita a bordo che una persona in acqua può raggiungere o azionare senza aiuto (punto 2.3), la visibilità a 360 gradi dalla postazione di governo principale a velocità e carico normali (punto 2.4) e il manuale del proprietario (punto 2.5). I requisiti di integrità e strutturali riguardano la struttura, la stabilità e il bordo libero, la galleggiabilità e il galleggiamento, con i multiscafi abitabili suscettibili di capovolgimento che devono restare a galla capovolti e le imbarcazioni inferiori a 6 m suscettibili di allagamento che necessitano di mezzi di galleggiamento; le aperture nello scafo, sul ponte e nella sovrastruttura; l’allagamento; il carico massimo raccomandato dal fabbricante; la stivazione della zattera di salvataggio per le categorie A e B e per le categorie C e D con lunghezza superiore a 6 m; la via di fuga in caso di capovolgimento e di incendio; e i punti di ancoraggio, ormeggio e rimorchio (punti da 3.1 a 3.9). Le caratteristiche di manovra devono essere soddisfacenti con il motore più potente per cui l’imbarcazione è progettata e la potenza nominale massima del motore è dichiarata nel manuale del proprietario (punto 4). I requisiti di installazione riguardano i motori entrobordo e i loro vani, la ventilazione, le parti esposte, la prevenzione dell’avviamento con marcia innestata per i fuoribordo oltre 500 N di spinta statica, il dispositivo di arresto automatico o di riduzione della velocità di una moto d’acqua che naviga senza il conducente, il dispositivo di arresto di emergenza sui fuoribordo a barra, gli impianti di carburante, gli impianti elettrici, lo sterzo con sterzo di emergenza per le imbarcazioni a vela e per quelle monomotore a comando remoto, gli impianti a gas, la protezione antincendio, le luci di navigazione e i segnali acustici conformi al COLREG 1972 o al CEVNI, e la prevenzione degli scarichi con servizi igienici collegati soltanto a una cassa di raccolta o a un sistema di trattamento (punto 5).

### Emissioni di scarico e di rumore

I motori di propulsione devono recare il nome e l’indirizzo di contatto del fabbricante del motore, il tipo di motore e, se del caso, la famiglia di motori, un numero di serie unico e la marcatura CE, in modo durevole e leggibile per la normale vita del motore, su una parte che normalmente non viene sostituita e facilmente visibile a motore assemblato (allegato I, parte B, punto 1). Le emissioni devono restare entro i valori limite ricavati dal punto 2.1, tabella 1, e dal punto 2.2, tabelle 2 e 3. La tabella 2 riguarda i motori ad accensione spontanea e la tabella 3 i motori ad accensione comandata dal 18 gennaio 2016, ma la tabella 1 non è puramente storica: la tabella 2 rinvia ai valori della tabella 1 i motori ad accensione spontanea con cilindrata inferiore a 0,9 L per cilindro e potenza nominale inferiore a 37 kW, espressi come formule CO ≤ A + B/PN^n e HC ≤ A + B/PN^n con le costanti di tale tabella. La tabella 1 è anche il parametro per il periodo transitorio dell’articolo 55, paragrafo 2, per i motori fuoribordo dei piccoli fabbricanti (allegato I, parte B, punto 2). Le prove seguono i cicli E1, E3, E4 o E5 della norma ISO 8178-4:2007 con i fattori di ponderazione indicati e i carburanti di riferimento specificati, benzina e gasolio, salvo che un organismo notificato accetti un carburante specificato in una norma armonizzata (punti 2.3 e 2.4). Il fabbricante del motore deve fornire istruzioni di installazione e manutenzione che mantengano il motore entro i limiti per tutta la sua normale vita, stabilita mediante prove preliminari di durata e calcolo della fatica dei componenti: 480 ore o 10 anni per i motori ad accensione spontanea, 480 ore o 10 anni, 150 ore o 3 anni e 50 ore o 1 anno per le tre categorie di potenza dei motori entrobordo e entrofuoribordo ad accensione comandata, 350 ore o 5 anni per i motori delle moto d’acqua e 350 ore o 10 anni per i motori fuoribordo (punto 3). Ogni motore è corredato di un manuale del proprietario con le istruzioni di installazione, uso e manutenzione e la potenza del motore misurata secondo la norma armonizzata (punto 4).

Il rumore si applica alle imbarcazioni da diporto con motori entrobordo o entrofuoribordo senza scarico integrato, alle moto d’acqua e ai motori fuoribordo e ai motori entrofuoribordo con scarico integrato (allegato I, parte C). Il livello massimo di pressione sonora è limitato in base alla potenza nominale di un singolo motore a 67, 72 e 75 dB, con una tolleranza di 3 dB per le unità a due o più motori (punto 1.1). In alternativa alla misurazione del suono, un’imbarcazione da diporto con configurazione entrobordo o entrofuoribordo senza scarico integrato si considera conforme se ha un numero di Froude pari o inferiore a 1,1 e un rapporto potenza/dislocamento pari o inferiore a 40 e il motore e il sistema di scarico sono installati secondo le specifiche del fabbricante del motore; il numero di Froude è la velocità massima divisa per la radice quadrata della lunghezza alla linea di galleggiamento moltiplicata per 9,8 m/s al quadrato, e il rapporto potenza/dislocamento è la potenza nominale in kW divisa per il dislocamento in tonnellate (punti 1.2 e 1.3). Il manuale del proprietario deve riportare le informazioni necessarie per mantenere l’imbarcazione, il sistema di scarico o il motore in una condizione che mantenga la conformità, e le norme di durabilità della parte B si applicano anche al rumore (punti 2 e 3).

### Norme armonizzate

I prodotti conformi a norme armonizzate, o a parti di esse, i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale sono considerati conformi ai requisiti da tali norme contemplati (art. 14). La Commissione ha riunito i riferimenti nella decisione di esecuzione (UE) 2022/1954 del 12 ottobre 2022 e l’ha modificata tre volte, da ultimo con la decisione di esecuzione (UE) 2026/550 del 12 marzo 2026, che ha aggiunto la norma EN ISO 8665-2:2024 sulle misurazioni e dichiarazioni di potenza per la propulsione marina elettrica e la norma EN ISO 15085:2024 sulla protezione contro la caduta in mare e sui mezzi di risalita a bordo e ha soppresso il riferimento alla norma EN ISO 15085:2003 come modificata nel 2009 e nel 2018 con effetto dal 13 agosto 2027. La Commissione gestisce inoltre il gruppo settoriale sulle imbarcazioni da diporto, che lavora all’applicazione e all’interpretazione uniformi della direttiva da parte degli organismi notificati e delle altre parti interessate, e pubblica una guida all’applicazione della direttiva.

### Valutazione della conformità

Il fabbricante applica i moduli dell’allegato II della decisione n. 768/2008/CE che gli articoli da 20 a 22 consentono, prima di immettere il prodotto sul mercato (art. 19, paragrafo 1). Per la progettazione e la costruzione delle imbarcazioni da diporto delle categorie A e B, le imbarcazioni da 2,5 m a meno di 12 m possono ricorrere al modulo A1 con prove sul prodotto sorvegliate, al modulo B esame UE del tipo insieme a C, D, E o F, al modulo G verifica di un unico prodotto o al modulo H garanzia totale della qualità, e le imbarcazioni da 12 m a 24 m devono ricorrere a B con C, D, E o F, a G o a H (art. 20, paragrafo 1, lettera a). Per la categoria C, le imbarcazioni da 2,5 m a meno di 12 m possono ricorrere al semplice controllo interno della produzione del modulo A quando sono rispettate le norme armonizzate relative a stabilità e bordo libero e a galleggiabilità e galleggiamento, e altrimenti partono da A1; le imbarcazioni da 12 m a 24 m ricorrono di nuovo a B con C, D, E o F, a G o a H (art. 20, paragrafo 1, lettera b). Per la categoria D, le imbarcazioni da 2,5 m a 24 m possono ricorrere ad A, A1, B con C, D, E o F, G o H (art. 20, paragrafo 1, lettera c). Le moto d’acqua possono ricorrere ad A, A1, B con C, D, E o F, G o H (art. 20, paragrafo 2) e i componenti a B con C, D, E o F, G o H (art. 20, paragrafo 3). Le emissioni di scarico seguono B con C, D, E o F, G o H quando le prove utilizzano la norma armonizzata, e B con C1 o G quando non la utilizzano (art. 21). Il rumore segue A1, G o H quando è utilizzata la norma armonizzata per la misurazione del rumore, G quando non lo è, e A, G o H quando è utilizzato il metodo del numero di Froude e del rapporto potenza/dislocamento; le moto d’acqua, i motori fuoribordo e i motori entrofuoribordo con scarico integrato ricorrono ad A1, G o H, oppure a G senza la norma (art. 22).

L’articolo 24 aggiunge le norme complementari: un esame UE del tipo ai sensi del modulo B è eseguito come tipo di produzione, che può contemplare più versioni quando le differenze non incidono sulla sicurezza o sulle prestazioni e le versioni sono indicate nel certificato; i controlli del modulo A1 sono eseguiti su una o più imbarcazioni rappresentative della produzione e seguono l’allegato VI, che richiede una prova di stabilità, una prova di galleggiabilità e le prove di rumore sotto la responsabilità di un organismo notificato; la possibilità di ricorrere a organismi interni accreditati nei moduli A1 e C1 è esclusa; il modulo F per le emissioni di scarico segue l’allegato VII; e, ai sensi del modulo C, un organismo notificato esegue controlli casuali sul prodotto, salvo che il fabbricante operi con un sistema di qualità del modulo H. In forza dell’articolo 24, paragrafo 3, ogni percorso tranne il semplice modulo A coinvolge un organismo notificato. La documentazione tecnica deve contenere tutti i dati pertinenti e i dettagli dei mezzi utilizzati per garantire la conformità, compresi i documenti elencati nell’allegato IX, e deve consentire di comprendere chiaramente la progettazione, la costruzione, il funzionamento e la valutazione della conformità (art. 25).

### Identificazione, targhetta del costruttore, marcatura CE e manuale del proprietario

Ogni imbarcazione reca un numero di identificazione contenente il codice del paese del fabbricante, il codice unico del fabbricante assegnato dall’autorità nazionale di uno Stato membro, un numero di serie unico, il mese e l’anno di produzione e l’anno del modello, strutturati come stabilisce la pertinente norma armonizzata (allegato I, parte A, punto 2.1). Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1 della Commissione fornisce la procedura: ogni Stato membro designa l’autorità o l’organismo nazionale che assegna il codice e comunica alla Commissione quale sia; un fabbricante stabilito nell’Unione si rivolge all’autorità del proprio Stato membro con la prova dello stabilimento prima di immettere un’imbarcazione sul mercato; un fabbricante stabilito in un paese terzo, o il suo rappresentante autorizzato, si rivolge a un solo Stato membro, che verifica anzitutto il registro dei paesi terzi per accertarsi che nessun altro Stato membro abbia già assegnato un codice; ogni fabbricante riceve un solo codice per l’intero mercato dell’Unione; e gli Stati membri possono riscuotere un diritto. Quando un organismo notificato esegue una valutazione post-costruzione, il campo del codice del fabbricante riporta il codice di identificazione della valutazione post-costruzione dell’organismo, registrato nel registro degli organismi notificati.

Ogni imbarcazione reca inoltre una targhetta del costruttore applicata in modo permanente, montata separatamente dal numero di identificazione, con il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato e l’indirizzo di contatto del fabbricante, la marcatura CE, la categoria di progettazione, il carico massimo raccomandato dal fabbricante escluso il contenuto dei serbatoi fissi pieni e il numero di persone per cui l’imbarcazione è stata progettata; dopo una valutazione post-costruzione i recapiti comprendono quelli dell’organismo notificato (allegato I, parte A, punto 2.2). La marcatura CE è apposta alle unità, ai componenti e ai motori di propulsione in modo visibile, leggibile e indelebile prima dell’immissione sul mercato o della messa in servizio, sulla targhetta del costruttore per un’imbarcazione, sul motore per un motore di propulsione e sull’imballaggio e sui documenti di accompagnamento per un componente troppo piccolo o inadatto a recarla, seguita dal numero di identificazione dell’organismo notificato quando questo partecipa al controllo della produzione o alla valutazione post-costruzione (artt. 17 e 18). La dichiarazione di conformità UE segue il modello dell’allegato IV, contiene gli elementi dei moduli utilizzati e dell’allegato V, è costantemente aggiornata e tradotta nelle lingue richieste dallo Stato membro e accompagna ogni imbarcazione, ogni componente commercializzato separatamente e ogni motore di propulsione; un’imbarcazione parzialmente completata è accompagnata invece dalla dichiarazione dell’allegato III (art. 15). Ogni prodotto è fornito con un manuale del proprietario contenente le istruzioni e le informazioni di sicurezza necessarie per un uso sicuro, con attenzione all’allestimento, alla manutenzione, al funzionamento regolare, alla prevenzione dei rischi e alla gestione dei rischi, in una lingua stabilita dallo Stato membro (art. 7, paragrafo 7, e allegato I, parte A, punto 2.5).

### Valutazione post-costruzione e importazioni private

La valutazione post-costruzione ai sensi dell’allegato V è il percorso di conformità equivalente per un prodotto il cui fabbricante non si è assunto la responsabilità della conformità. Si applica in quattro situazioni: un importatore privato che mette in servizio un prodotto il cui fabbricante non ha eseguito la valutazione della conformità; chiunque immetta sul mercato o metta in servizio un motore o un’imbarcazione dopo una modifica importante del motore o una trasformazione importante dell’imbarcazione; chiunque modifichi la destinazione d’uso di un’imbarcazione non contemplata dalla direttiva in modo che rientri nell’ambito di applicazione; e chiunque immetta sul mercato un’imbarcazione costruita per uso proprio prima della fine del periodo di cinque anni (art. 19, paragrafi da 2 a 4). Il considerando 25 ne limita l’uso per le importazioni all’importazione non commerciale da parte di importatori privati, per evitare abusi a fini commerciali.

La persona che si assume la responsabilità presenta la domanda a un organismo notificato e fornisce i documenti, il fascicolo tecnico e ogni informazione sull’uso del prodotto dalla sua prima messa in servizio, tenendoli a disposizione delle autorità nazionali per 10 anni. L’organismo esamina il singolo prodotto ed esegue i calcoli, le prove e le altre valutazioni necessari a dimostrare la conformità equivalente, rilascia un certificato e una relazione e ne conserva una copia per 10 anni, e appone o fa apporre il proprio numero di identificazione accanto alla marcatura CE. Per un’imbarcazione l’organismo fa apporre anche il numero di identificazione, utilizzando il campo del codice del paese per il paese in cui l’organismo è stabilito e i campi del codice del fabbricante per il proprio codice di identificazione della valutazione post-costruzione seguito dal numero di serie del certificato, con i campi del mese e dell’anno che indicano quando si è svolta la valutazione. La persona responsabile appone poi la marcatura CE, applica la targhetta del costruttore recante la dicitura valutazione post-costruzione, riporta sul prodotto il nome e l’indirizzo dell’organismo, redige la dichiarazione di conformità UE e la conserva per 10 anni dal rilascio del certificato (art. 12, allegato V).

### Obblighi per ruolo

I fabbricanti progettano e fabbricano in conformità all’allegato I, redigono la documentazione tecnica ed eseguono la valutazione della conformità, redigono la dichiarazione e appongono la marcatura CE, conservano la documentazione e la dichiarazione per 10 anni, mantengono la produzione in serie conforme, eseguono prove a campione e tengono un registro dei reclami quando i rischi lo giustificano, riportano un numero di tipo, di lotto o di serie e il proprio nome e indirizzo di contatto, forniscono il manuale del proprietario nella lingua richiesta, adottano azioni correttive, informano le autorità dei rischi e collaborano su richiesta (art. 7). I rappresentanti autorizzati agiscono in base a un mandato che deve almeno consentire loro di conservare la dichiarazione e la documentazione per 10 anni, rispondere alle richieste motivate e collaborare con le autorità, e non possono assumere gli obblighi di progettazione o di documentazione (art. 8). Gli importatori immettono sul mercato soltanto prodotti conformi, verificano la valutazione, la documentazione, la marcatura CE, i documenti di accompagnamento e l’identificazione, aggiungono il proprio nome e indirizzo di contatto, assicurano il manuale del proprietario, proteggono il prodotto durante lo stoccaggio e il trasporto, eseguono prove a campione quando giustificate, adottano azioni correttive e conservano la dichiarazione per 10 anni (art. 9). I distributori agiscono con la dovuta diligenza, verificano la marcatura CE, i documenti, il manuale del proprietario e l’identificazione prima di mettere a disposizione un prodotto, lo proteggono durante lo stoccaggio e il trasporto e si assicurano che siano adottate azioni correttive (art. 10). Gli importatori privati subentrano negli obblighi del fabbricante relativi alla documentazione, alla valutazione, al manuale del proprietario e alle informazioni alle autorità quando il fabbricante non vi ha provveduto (art. 12). Ogni operatore economico individua i propri fornitori e clienti per 10 anni e un importatore privato individua l’operatore che lo ha rifornito per lo stesso periodo (art. 13). Dal 16 luglio 2021 il regolamento (UE) 2019/1020 richiede inoltre un operatore economico stabilito nell’Unione, un fabbricante, un importatore, un rappresentante autorizzato o un fornitore di servizi di logistica, per ogni prodotto contemplato dalla direttiva che sia immesso sul mercato (regolamento (UE) 2019/1020, art. 4).

### Danimarca: chi fa che cosa

La Danimarca ripartisce la direttiva tra due decreti. Il decreto n. 1548 del 3 dicembre 2025 sulle imbarcazioni da diporto e sulle moto d’acqua (bekendtgørelse om fritidsfartøjer og personlige fartøjer), emanato dalla Søfartsstyrelsen, l’autorità marittima danese, ai sensi della legge sulla sicurezza marittima, è entrato in vigore il 1° gennaio 2026 e ha abrogato il decreto n. 1689 del 15 dicembre 2015. Recepisce tutto tranne i limiti di emissione e trasferisce all’Erhvervsstyrelsen i ruoli amministrativi che il decreto del 2015 attribuiva alla Søfartsstyrelsen: l’Erhvervsstyrelsen è l’autorità di notifica che designa gli organismi notificati danesi, con la DANAK che ne svolge la valutazione e il monitoraggio, l’organo che decide sui reclami contro le decisioni degli organismi notificati, l’autorità nazionale ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1 che assegna il codice unico del fabbricante e l’autorità di vigilanza del mercato per i prodotti contemplati dal decreto, mentre la Søfartsstyrelsen mantiene la vigilanza in Groenlandia (decreto n. 1548/2025, § 27, stk. 5 e stk. 8, § 39 e § 43, stk. 2). Il decreto n. 1596 del 30 giugno 2021 sulla regolamentazione delle emissioni acustiche e atmosferiche delle imbarcazioni da diporto e delle moto d’acqua, adottato ai sensi della legge sulla protezione dell’ambiente e della legge sull’ambiente marino, disciplina i limiti di scarico e di rumore, la marcatura dei motori e le norme di durabilità e affida la vigilanza alla Sikkerhedsstyrelsen, da gennaio 2026 dipartimento Markedsovervågning dell’Erhvervsstyrelsen, assistita dalla Miljøstyrelsen (decreto n. 1596/2021, § 1, § 6, § 11, § 12 e § 17).

## Applicazione e sanzioni

L’articolo 43 applica ai prodotti contemplati dalla direttiva l’articolo 15, paragrafo 3, e gli articoli da 16 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008; tali articoli sono stati sostituiti dal regolamento (UE) 2019/1020 dal 16 luglio 2021, che elenca la direttiva come punto 46 del suo allegato I, per cui il riferimento va letto come riferito a tale regolamento. Quando un’autorità ha motivo sufficiente di ritenere che un prodotto presenti un rischio per la salute o la sicurezza, per i beni o per l’ambiente, lo valuta, richiede all’operatore economico di adottare azioni correttive, di ritirarlo o richiamarlo entro un termine ragionevole commisurato al rischio e informa un importatore privato dell’azione correttiva, della sospensione della messa in servizio o della sospensione dell’uso del prodotto; informa l’organismo notificato e, se non sono adottate azioni adeguate, adotta misure provvisorie che vietano o limitano la messa a disposizione, ritirano o richiamano il prodotto, o vietano o limitano l’uso di un’imbarcazione importata privatamente, e ne informa la Commissione e gli altri Stati membri. Una misura si ritiene giustificata se né uno Stato membro né la Commissione sollevano obiezioni entro tre mesi (art. 44). Le misure contestate sono sottoposte alla procedura di salvaguardia dell’Unione, nella quale la Commissione consulta le parti e adotta un atto di esecuzione che decide se la misura nazionale sia giustificata (art. 45). La non conformità formale, una marcatura CE apposta in violazione degli articoli da 16 a 18 o non apposta, una dichiarazione di conformità UE o una dichiarazione dell’allegato III mancante o redatta in modo errato, una documentazione tecnica non disponibile o incompleta, un’identificazione del fabbricante o dell’importatore assente, falsa o incompleta, o qualsiasi altro requisito amministrativo non adempiuto dell’articolo 7 o dell’articolo 9, deve cessare e altrimenti comporta la limitazione, il divieto, il richiamo o il ritiro, oppure un divieto o una limitazione dell’uso di un prodotto importato privatamente (art. 46).

Le sanzioni sono stabilite a livello nazionale: gli Stati membri stabiliscono norme sulle sanzioni, che possono includere sanzioni penali per le violazioni gravi, effettive, proporzionate e dissuasive e che possono essere aumentate se l’operatore o l’importatore privato ha già commesso in precedenza una violazione analoga (art. 53). In Danimarca il decreto n. 1548 del 3 dicembre 2025 punisce le violazioni del decreto con un’ammenda o con la reclusione fino a 1 anno, estende la stessa pena alle violazioni dell’articolo 4, paragrafi 1, 3 o 4, del regolamento (UE) 2019/1020, alla mancata designazione di un rappresentante autorizzato quando è richiesto o alla designazione di un rappresentante privo dei poteri o dei mezzi per svolgere il compito, e al rappresentante che non consegna una copia del mandato, e innalza la pena alla reclusione fino a 2 anni se la violazione ha danneggiato o messo in pericolo la vita o la salute, se per lo stesso fatto o per un fatto analogo era già stato emesso un divieto o un’ingiunzione, o se è stato ottenuto o perseguito un vantaggio economico; le imprese possono essere ritenute penalmente responsabili (decreto n. 1548/2025, § 56). Il decreto n. 1596 del 30 giugno 2021 punisce con un’ammenda l’immissione sul mercato o la messa in servizio di un prodotto che viola i limiti di emissione, la marcatura dei motori, i cicli di prova o i carburanti di prova, un divieto previsto dal suo § 18 o un’ingiunzione dell’autorità di vigilanza, con pene che possono arrivare alla reclusione fino a 2 anni se la violazione è stata intenzionale o gravemente colposa e ha danneggiato o messo in pericolo l’ambiente o ha procurato un vantaggio economico; l’autorità di vigilanza può esigere documenti, dati e informazioni sulla catena di fornitura, acquistare campioni anche sotto identità di copertura e sottoporli a retroingegneria, e ordinare al titolare di un’interfaccia online di modificare o rimuovere i contenuti che si riferiscono a un prodotto non conforme (decreto n. 1596/2021, dal § 18 al § 21 e § 24).

## Guide correlate

- [Direttiva sulle attrezzature marittime (MED)](/it/regolamenti-ue/med)
- [Direttiva sulle attrezzature a pressione trasportabili (TPED)](/it/regolamenti-ue/tped)
- [Direttiva sulle attrezzature a pressione (PED)](/it/regolamenti-ue/ped)

## Come Conphora può aiutare

Conphora monitora la direttiva sulle imbarcazioni da diporto, il suo elenco di norme armonizzate e i decreti danesi, e confronta le Sue imbarcazioni, i Suoi motori e i Suoi componenti con l’ambito di applicazione e le esclusioni dell’articolo 2, paragrafo 2, la categoria di progettazione, i percorsi dei moduli, i requisiti di scarico, rumore e durabilità e le norme su identificazione, targhetta, marcatura e manuale, segnalando le lacune nella documentazione tecnica, nella dichiarazione di conformità UE e nel numero di identificazione dell’unità prima che diventino problemi di applicazione. La piattaforma La aiuta a costruire e mantenere la documentazione e i registri decennali, combina la dichiarazione RCD con le altre dichiarazioni di cui la stessa imbarcazione o lo stesso motore ha bisogno e La avvisa quando cambiano una norma armonizzata, un decreto danese o l’assetto dell’applicazione.

[Scopra come funziona Conphora](/it/how-it-works) · [Consulti piani e prezzi](/it/pricing)

## Fonti

- [Direttiva 2013/53/UE relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d’acqua come pubblicata nella GU L 354 del 28 dicembre 2013 (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013L0053)
- [Testo consolidato della direttiva 2013/53/UE al 28 dicembre 2013 (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02013L0053-20131228)
- [Informazioni sul documento, date, rettifiche e relazioni per il CELEX 32013L0053 (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32013L0053)
- [Direttiva 94/25/CE sulle imbarcazioni da diporto, abrogata con effetto dal 18 gennaio 2016 (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:31994L0025)
- [Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1 della Commissione sulle procedure di identificazione delle unità (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R0001)
- [Decisione di esecuzione (UE) 2026/550 della Commissione che modifica l’elenco delle norme armonizzate per le imbarcazioni da diporto (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32026D0550)
- [Regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1020)
- [Regolamento (UE) 2016/1628 sui motori delle macchine mobili non stradali (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R1628)
- [Norme armonizzate per le imbarcazioni da diporto ai sensi della direttiva 2013/53/UE (Commissione europea, DG GROW)](https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/goods/european-standards/harmonised-standards/recreational-craft_en)
- [Settore delle imbarcazioni da diporto, il gruppo settoriale sulle imbarcazioni da diporto e la guida all’applicazione (Commissione europea, DG GROW)](https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/maritime-industries/recreational-craft-sector/what-commission-doing_en)
- [Bekendtgørelse nr. 1548 af 3. december 2025 om fritidsfartøjer og personlige fartøjer (Retsinformation)](https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2025/1548)
- [Bekendtgørelse nr. 1596 af 30. juni 2021 om regulering af støj- og luftemissioner fra fritidsfartøjer og personlige fartøjer (Retsinformation)](https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1596)
- [Bekendtgørelse nr. 1689 af 15. december 2015 om fritidsfartøjer og personlige fartøjer, abrogata il 1° gennaio 2026 (Retsinformation)](https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2015/1689)
- [Sikkerhedsstyrelsen, parte dell’Erhvervsstyrelsen da gennaio 2026 (Erhvervsstyrelsen)](https://erhvervsstyrelsen.dk/sikkerhedsstyrelsen-en-del-af-erhvervsstyrelsen)

*Questa guida fornisce informazioni di carattere generale e non costituisce una consulenza legale.*

## Fonti

- [Direttiva 2013/53/UE relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d’acqua come pubblicata nella GU L 354 del 28 dicembre 2013 (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013L0053)
- [Testo consolidato della direttiva 2013/53/UE al 28 dicembre 2013, che incorpora la rettifica della GU L 297 del 13 novembre 2015 (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02013L0053-20131228)
- [Informazioni sul documento, date, rettifiche e relazioni per il CELEX 32013L0053 (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32013L0053)
- [Direttiva 94/25/CE sulle imbarcazioni da diporto, abrogata con effetto dal 18 gennaio 2016 (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:31994L0025)
- [Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1 della Commissione sulle procedure di identificazione delle unità (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R0001)
- [Decisione di esecuzione (UE) 2026/550 della Commissione che modifica l’elenco delle norme armonizzate per le imbarcazioni da diporto (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32026D0550)
- [Regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1020)
- [Regolamento (UE) 2016/1628 sui motori delle macchine mobili non stradali, che ha abrogato la direttiva 97/68/CE dal 1° gennaio 2017 ed esclude le unità dal proprio ambito di applicazione (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R1628)
- [Norme armonizzate per le imbarcazioni da diporto ai sensi della direttiva 2013/53/UE (Commissione europea, DG GROW)](https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/goods/european-standards/harmonised-standards/recreational-craft_en)
- [Settore delle imbarcazioni da diporto, il gruppo settoriale sulle imbarcazioni da diporto e la guida all’applicazione (Commissione europea, DG GROW)](https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/maritime-industries/recreational-craft-sector/what-commission-doing_en)
- [Bekendtgørelse nr. 1548 af 3. december 2025 om fritidsfartøjer og personlige fartøjer (Retsinformation)](https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2025/1548)
- [Bekendtgørelse nr. 1596 af 30. juni 2021 om regulering af støj- og luftemissioner fra fritidsfartøjer og personlige fartøjer (Retsinformation)](https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1596)
- [Bekendtgørelse nr. 1689 af 15. december 2015 om fritidsfartøjer og personlige fartøjer, abrogata il 1° gennaio 2026 (Retsinformation)](https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2015/1689)
- [Sikkerhedsstyrelsen, parte dell’Erhvervsstyrelsen da gennaio 2026 (Erhvervsstyrelsen)](https://erhvervsstyrelsen.dk/sikkerhedsstyrelsen-en-del-af-erhvervsstyrelsen)

_Rivisto il 2026-09-24 da Conphora compliance team_
