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title: "PVD — Direttiva sulle pitture e vernici"
description: "La direttiva sulle pitture e vernici limita i composti organici volatili (COV) di pitture, vernici e prodotti per la rifinitura di veicoli e impone un’etichetta con sottocategoria, limite e contenuto massimo, per fabbricanti, importatori, grossisti e rivenditori. I limiti della fase I valgono dal 1° gennaio 2007, quelli più severi della fase II per pitture e vernici dal 1° gennaio 2010."
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published: "2004-04-30"
updated: "2026-09-22"
author: "Conphora compliance team"
publisher: "Conphora"
reference: "Direttiva 2004/42/CE"
celex: "32004L0042"
source: "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32004L0042"
tags: ["PVD", "Environment & Waste"]
license: "Free to quote with attribution and a link to the page"
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# PVD — Direttiva sulle pitture e vernici

La direttiva sulle pitture e vernici limita i composti organici volatili (COV) di pitture, vernici e prodotti per la rifinitura di veicoli e impone un’etichetta con sottocategoria, limite e contenuto massimo, per fabbricanti, importatori, grossisti e rivenditori. I limiti della fase I valgono dal 1° gennaio 2007, quelli più severi della fase II per pitture e vernici dal 1° gennaio 2010.

## Dati essenziali

- **Titolo ufficiale:** Direttiva 2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all’uso di solventi organici in talune pitture e vernici e in taluni prodotti per la rifinitura di veicoli, recante modifica della direttiva 1999/13/CE
- **Riferimento:** Direttiva 2004/42/CE
- **CELEX:** 32004L0042
- **Tipo di atto:** Direttiva
- **In vigore:** 2004-04-30
- **Si applica dal:** 2007-01-01
- **Applicato da:** Ogni Stato membro designa un’autorità competente incaricata dell’adempimento degli obblighi derivanti dalla direttiva e ne fa rispettare la legge nazionale di recepimento; dal 16 luglio 2021 la direttiva è il punto 17 dell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1020, per cui ai prodotti in questione si applicano i poteri di vigilanza del mercato di tale regolamento, mentre non si applica il suo articolo 4, cioè l’obbligo di avere un operatore economico stabilito nell’Unione, perché l’articolo 4, paragrafo 5, non elenca la direttiva. In Danimarca le norme sono contenute nell’ordinanza (bekendtgørelse) n. 1369 del 25 novembre 2015 sulla commercializzazione e sull’etichettatura dei composti organici volatili in talune pitture e vernici e in taluni prodotti per la rifinitura di veicoli, emanata in base alla legge sulle sostanze chimiche (kemikalieloven); la Miljøstyrelsen, l’Agenzia danese per la protezione dell’ambiente, vigila sulla conformità e ne effettua il controllo attraverso la propria ispezione chimica ed è anche l’autorità che rilascia le singole licenze per il restauro di beni storici. Gli strumenti sono il campionamento e l’analisi dei prodotti e i controlli sull’etichetta presso fabbricanti, importatori, grossisti e rivenditori, l’ordine di porre fine alla situazione illecita, vendita compresa, gli ordini di informare gli utilizzatori del pericolo, di porvi rimedio, di richiamare il prodotto presso distributori o utilizzatori e di distruggerlo a spese del responsabile, il sequestro, il divieto di importazione, vendita o uso quando le informazioni richieste non sono fornite, gli ordini di modificare o rimuovere contenuti online, la pubblicazione degli ordini con i nomi delle imprese coinvolte e sanzioni pecuniarie che, in circostanze aggravanti, arrivano alla reclusione fino a 2 anni.
- **Categoria:** Environment & Waste

## A chi si applica

**Oggetto dell’atto:** Pitture e vernici decorative, cioè rivestimenti applicati a edifici, relative finiture e accessori e strutture associate per scopi decorativi, funzionali e protettivi, elencate nelle dodici sottocategorie da a) a l) dell’allegato I, punto 1.1, con esclusione degli aerosol; Prodotti per la rifinitura di veicoli, elencati nelle cinque sottocategorie da a) a e) dell’allegato I, punto 2.1, utilizzati per rivestire veicoli stradali o loro parti nell’ambito di riparazione, conservazione o decorazione del veicolo al di fuori degli impianti di fabbricazione; Chiunque immetta sul mercato tali prodotti, cioè li metta a disposizione di terzi a titolo oneroso o gratuito; l’importazione nel territorio doganale dell’Unione è essa stessa immissione sul mercato; Prodotti ai quali prima dell’uso devono essere aggiunti solventi o altri componenti contenenti solventi: i valori limite si applicano al tenore di COV del prodotto pronto all’uso

**Prodotti derivati e a valle:** Un COV è qualsiasi composto organico con un punto di ebollizione iniziale pari o inferiore a 250 °C, misurato alla pressione standard di 101,3 kPa, e il tenore di COV è la massa di COV, in grammi per litro, nella formulazione del prodotto pronto all’uso; la massa dei COV che reagiscono chimicamente durante l’essiccazione e diventano parte del rivestimento non rientra nel tenore di COV (art. 2, punti 5 e 6); Gli aerosol sono esclusi dalla famiglia delle pitture e vernici dalle parole introduttive dell’allegato I, punto 1, ma sono espressamente citati nella sottocategoria e) della rifinitura di veicoli, finiture speciali, e sono quindi coperti in tale sede (allegato I, punto 1 e punto 2.1, lettera e)); La direttiva non definisce ruoli di operatore economico e non fissa soglie dimensionali per le imprese: l’articolo 3, paragrafo 1, è un divieto di immissione sul mercato che vincola chiunque metta a disposizione il prodotto, e la relazione di attuazione della Commissione indica come attori dell’attuazione i fabbricanti, gli importatori, i grossisti e i dettaglianti di pitture e vernici (art. 2, punto 12, art. 3, paragrafo 1; COM(2013) 704, sezione 2.1); I prodotti venduti per l’uso esclusivo in un’attività disciplinata dall’ex direttiva 1999/13/CE e svolta in un impianto registrato o autorizzato sono esentati dai requisiti dell’articolo 3, paragrafo 1; dal 7 gennaio 2014 tale riferimento si intende fatto alla direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali, il cui capo V e il cui allegato VII disciplinano tali attività con solventi; si noti che il punto 13 dell’allegato VII, parte 1, riguarda il rivestimento originale al di fuori della linea di fabbricazione e il rivestimento di rimorchi, non la rifinitura di riparazione, che l’articolo 13 della presente direttiva ha tolto dal regime dei solventi nel 2004 (art. 3, paragrafo 2; direttiva 2010/75/UE, art. 4, paragrafo 1, art. 56, art. 81, paragrafi 1 e 3, e allegato VII); Per il restauro e la manutenzione di edifici e veicoli d’epoca designati dalle autorità competenti come di particolare valore storico e culturale, gli Stati membri possono rilasciare licenze individuali per la vendita e l’acquisto di prodotti non conformi in quantità strettamente limitate (art. 3, paragrafo 3); Un prodotto che rispetta la direttiva circola liberamente: gli Stati membri non possono, per i motivi disciplinati dalla direttiva, vietare, limitare o impedire l’immissione sul mercato di un prodotto conforme nel suo stato pronto all’uso (art. 8); La direttiva non pregiudica le misure, comprese le prescrizioni in materia di etichettatura, adottate a livello di Unione o nazionale per tutelare la salute dei consumatori e dei lavoratori e il loro ambiente di lavoro; l’etichetta di pericolo CLP, le restrizioni REACH e la normativa sui biocidi si applicano quindi in aggiunta (art. 1, paragrafo 4, e considerando 12 e 13)

**Ruoli previsti dall’atto:**

- **Fabbricante, formulatore o titolare del marchio** — La direttiva non definisce ruoli di operatore economico: vieta l’immissione sul mercato, cioè la messa a disposizione di terzi a titolo oneroso o gratuito, di un prodotto dell’allegato I il cui tenore di COV superi il limite dell’allegato II per la sua sottocategoria o che non rechi l’etichetta di cui all’articolo 4. Il fabbricante o titolare del marchio è il soggetto che formula il prodotto e ne stabilisce quindi la sottocategoria, il tenore di COV nello stato pronto all’uso e il testo dell’etichetta; la relazione di attuazione della Commissione indica i fabbricanti come i primi tra gli attori dell’attuazione.
- **Importatore che introduce prodotti nell’Unione** — Chiunque introduca un prodotto dell’allegato I nel territorio doganale dell’Unione: l’importazione nel territorio doganale è considerata immissione sul mercato ai fini della direttiva, per cui l’importatore è soggetto in proprio al divieto dell’articolo 3, paragrafo 1, e all’obbligo di etichetta dell’articolo 4. In Danimarca l’importazione di un prodotto privo dell’etichetta richiesta è espressamente vietata.
- **Grossista, dettagliante o rivendita di materiali edili** — Chiunque, più a valle nella catena, metta a disposizione di terzi il prodotto, a titolo oneroso o gratuito, e lo immetta quindi sul mercato ai sensi della direttiva. La relazione di attuazione della Commissione rileva che i livelli del commercio all’ingrosso e al dettaglio sono quelli in cui si svolgono la maggior parte dei controlli sulle etichette e si prelevano la maggior parte dei campioni di prodotto.
- **Utilizzatore professionale: impresa di tinteggiatura, carrozzeria o impianto di verniciatura** — L’applicatore che acquista e utilizza il prodotto. La direttiva disciplina di per sé l’immissione sul mercato e non l’uso, ma l’utilizzatore professionale decide se si applichi l’esenzione dell’articolo 3, paragrafo 2, per i prodotti venduti per l’uso esclusivo in un impianto a solventi registrato o autorizzato, porta in cantiere il prodotto allo stato pronto all’uso miscelandolo, e in Danimarca non può usare un prodotto privo delle informazioni richieste su sottocategoria e COV.

## Date principali

- 2004-04-30: La direttiva 2004/42/CE entra in vigore il giorno della pubblicazione nella GU L 143 del 30 aprile 2004
- 2005-04-30: Termine entro il quale gli Stati membri designano l’autorità competente incaricata dell’adempimento degli obblighi derivanti dalla direttiva e ne informano la Commissione
- 2005-10-30: Termine di recepimento: gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e notificano alla Commissione, entro la stessa data, le norme relative alle sanzioni
- 2007-01-01: Si applicano i valori limite del tenore massimo di COV della fase I alle dodici sottocategorie di pitture e vernici dell’allegato II, sezione A, si applica l’unico insieme di valori limite alle cinque sottocategorie di prodotti per la rifinitura di veicoli dell’allegato II, sezione B, e diventa obbligatoria l’etichetta con sottocategoria e COV di cui all’articolo 4
- 2007-12-31: Ultimo giorno in cui possono essere immessi sul mercato i prodotti che si dimostri siano stati fabbricati prima del 1° gennaio 2007 e non rispettino i limiti della fase I, con un periodo di 12 mesi dalla data di entrata in vigore del requisito
- 2008-12-11: Entra in vigore il regolamento (CE) n. 1137/2008, che sostituisce l’articolo 11 e l’articolo 12, paragrafo 3, in modo che l’allegato III sia adeguato al progresso tecnico secondo la procedura di regolamentazione con controllo
- 2009-01-12: Entra in vigore la direttiva 2008/112/CE, che all’articolo 2, punti 3 e 8, sostituisce il termine «preparato» con «miscela» per allineare la direttiva al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio; gli Stati membri dovevano adottare le misure nazionali entro il 1° aprile 2010 e applicarle dal 1° giugno 2010
- 2010-01-01: Si applicano i valori limite del tenore massimo di COV della fase II alle dodici sottocategorie di pitture e vernici dell’allegato II, sezione A; i valori limite per la rifinitura di veicoli della sezione B non cambiano e restano al livello del 2007
- 2010-12-10: Entra in vigore la direttiva 2010/79/UE della Commissione, che sostituisce l’allegato III con i metodi di prova ISO 11890-2 del 2006, ISO 11890-1 del 2007 e ASTM D 2369 del 2003; gli Stati membri dovevano recepirla entro il 10 giugno 2012
- 2010-12-31: Ultimo giorno in cui possono essere immessi sul mercato i prodotti che si dimostri siano stati fabbricati prima del 1° gennaio 2010 e non rispettino i limiti della fase II
- 2014-01-07: La direttiva 1999/13/CE sulle emissioni di solventi degli impianti, richiamata dall’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva sulle pitture e vernici e modificata dall’articolo 13 della stessa, è abrogata dalla direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali; i riferimenti a essa si intendono fatti a tale direttiva, il cui capo V e il cui allegato VII disciplinano ora le attività con solventi. EUR-Lex registra l’articolo 13 della direttiva sulle pitture e vernici come a sua volta parzialmente abrogato da tale direttiva con effetto dalla stessa data, con fine di validità il 6 gennaio 2014, poiché la disposizione che modificava non esiste più.
- 2015-12-31: Entra in vigore l’ordinanza danese n. 1369 del 25 novembre 2015 sulla commercializzazione e sull’etichettatura dei composti organici volatili in talune pitture e vernici e in taluni prodotti per la rifinitura di veicoli, che sostituisce l’ordinanza n. 1049 del 27 ottobre 2005
- 2018-07-01: La direttiva 2001/81/CE sui limiti nazionali di emissione, su cui si fondano il considerando 1 e l’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva sulle pitture e vernici, è abrogata dalla direttiva (UE) 2016/2284 concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici; i suoi articoli 1 e 4 e il suo allegato I continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2019
- 2019-07-26: Si applica il regolamento (UE) 2019/1243: l’articolo 11 diventa un conferimento di potere mediante atti delegati per modificare l’allegato III, è inserito l’articolo 11 bis sull’esercizio della delega, con una delega di cinque anni tacitamente prorogabile a decorrere dal 26 luglio 2019, e l’articolo 12, paragrafo 3, è soppresso
- 2020-09-01: Il regolamento (UE) 2018/858 abroga la direttiva 2007/46/CE, che a sua volta aveva abrogato la direttiva 70/156/CEE dal 29 aprile 2009; il riferimento ai veicoli stradali quali definiti nella direttiva 70/156/CEE, nell’allegato I, punto 2, della direttiva sulle pitture e vernici, si intende pertanto fatto al regolamento (UE) 2018/858
- 2021-07-16: Si applica il regolamento (UE) 2019/1020: gli articoli 6 e 7 della direttiva, cioè il programma nazionale di monitoraggio e l’obbligo di relazione, sono soppressi e la direttiva diventa il punto 17 dell’allegato I di tale regolamento, per cui i suoi poteri di vigilanza del mercato coprono questi prodotti; l’articolo 4 del regolamento non si applica, perché l’articolo 4, paragrafo 5, non elenca la direttiva

## Che cosa si deve fare

### Fabbricante, formulatore o titolare del marchio

- Classificare ogni prodotto in una sola sottocategoria dell’allegato I: una delle dodici sottocategorie di pitture e vernici, cioè a) rivestimenti opachi per pareti e soffitti interni, b) rivestimenti lucidi per pareti e soffitti interni, c) rivestimenti per pareti esterne di supporto minerale, d) pitture per finiture e rivestimenti interni o esterni, e) vernici e impregnanti per finiture, f) impregnanti a basso spessore, g) fondi, h) fondi consolidanti, i) rivestimenti speciali monocomponenti, j) rivestimenti speciali bicomponenti, k) rivestimenti multicolore e l) rivestimenti decorativi ad effetto, oppure una delle cinque sottocategorie di prodotti per la rifinitura di veicoli, cioè a) prodotti preparatori e di pulizia, b) stucchi, c) fondi, d) finiture ed e) finiture speciali. La sottocategoria determina sia il valore limite sia l’etichetta.
- Mantenere il tenore di COV del prodotto nello stato pronto all’uso pari o inferiore al valore limite dell’allegato II per la sua sottocategoria, distinguendo i rivestimenti a base d’acqua, la cui viscosità è regolata con acqua, da quelli a base di solvente, la cui viscosità è regolata con solvente organico, perché in undici delle dodici sottocategorie di pitture e vernici i due tipi hanno limiti diversi.
- Quando per ottenere il prodotto pronto all’uso occorre aggiungere solventi o altri componenti contenenti solventi, progettare il rapporto di miscelazione in modo che il valore limite sia rispettato dal prodotto pronto all’uso e non dal concentrato nella confezione.
- Determinare il tenore di COV con un metodo dell’allegato III: ISO 11890-2 del 2006 per i prodotti con meno del 15 % di COV in massa in assenza di diluenti reattivi, ISO 11890-1 del 2007 o ISO 11890-2 del 2006 per tenori pari o superiori al 15 % in massa in assenza di diluenti reattivi, e ASTM D 2369 del 2003 in presenza di diluenti reattivi. Ricordare che i COV che reagiscono chimicamente durante l’essiccazione e diventano parte del rivestimento non sono conteggiati e che, per i prodotti per la rifinitura di veicoli diversi dalla sottocategoria a), l’eventuale contenuto d’acqua del prodotto pronto all’uso è escluso dal calcolo.
- Etichettare ogni prodotto con la sottocategoria e i relativi valori limite di COV in g/l di cui all’allegato II, nonché con il tenore massimo di COV in g/l del prodotto pronto all’uso. Entrambi gli elementi sono obbligatori; il valore limite riportato in etichetta è il limite UE della fase per quella sottocategoria, non il tenore misurato.
- Chiedere una licenza individuale all’autorità competente prima di fornire un prodotto che supera il proprio valore limite per il restauro o la manutenzione di un edificio o di un veicolo d’epoca designato come di particolare valore storico e culturale, e mantenere la fornitura entro le quantità strettamente limitate consentite dalla licenza; in Danimarca tali licenze sono rilasciate dalla Miljøstyrelsen.
- Considerare l’etichetta COV come un’aggiunta, e non un sostituto, alla normativa sulle sostanze chimiche: la direttiva non pregiudica le misure, comprese le prescrizioni in materia di etichettatura, adottate a livello di Unione o nazionale per tutelare la salute dei consumatori e dei lavoratori e il loro ambiente di lavoro, e nel 2009 le definizioni di miscela e di rivestimento sono state allineate al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio.

### Importatore che introduce prodotti nell’Unione

- Trattare l’importazione come immissione sul mercato: l’importazione nel territorio doganale dell’Unione è considerata immissione sul mercato ai sensi della direttiva, per cui il divieto per i prodotti oltre il limite e l’obbligo di etichetta ricadono direttamente sull’importatore e non possono essere rinviati a un fornitore extra UE.
- Ottenere dal fornitore, prima della prima spedizione, l’assegnazione della sottocategoria e la determinazione del COV del prodotto nello stato pronto all’uso, effettuata con uno dei metodi dell’allegato III, perché il rispetto dei valori limite dell’allegato II si accerta con tali metodi e con nessun altro.
- Verificare l’etichetta prima dello svincolo della merce: deve riportare la sottocategoria, i relativi valori limite di COV in g/l dell’allegato II e il tenore massimo di COV in g/l del prodotto pronto all’uso. Né l’articolo 4 né l’ordinanza danese prevedono una regola linguistica per tali informazioni, ma le informazioni di pericolo che la stessa confezione reca ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 devono essere nella lingua dello Stato membro di vendita, per cui conviene comunque progettare la grafica per la lingua del mercato.
- Riservare alla merce importata un’attenzione supplementare: nella seconda relazione di attuazione della Commissione, il 6 % dei campioni prelevati presso gli importatori non ha rispettato nel 2010 i limiti più severi della fase II, la quota più alta di tutta la catena, e gli importatori hanno avuto anche il tasso più alto di non conformità dell’etichetta. Rispetto ai limiti della fase I gli importatori sono stati secondi con il 2,4 %, subito dopo i grossisti con il 2,5 %.
- Non fare affidamento sull’esenzione per gli impianti a solventi per le scorte generiche: copre solo i prodotti venduti per l’uso esclusivo in un’attività svolta in un impianto registrato o autorizzato e, in Danimarca, il § 3, stk. 4, revoca soltanto le regole del § 3, stk. 1-3, per cui, nella lettura preferibile, il divieto di etichettatura del § 4 resta intatto.
- In Danimarca, tenere presente che l’ordinanza nazionale vieta l’importazione, la vendita e l’uso di un prodotto privo di etichetta, per cui una partita senza etichetta è illecita già alla frontiera e non solo al punto vendita.

### Grossista, dettagliante o rivendita di materiali edili

- Fornire solo prodotti il cui tenore di COV rientra nel limite dell’allegato II per la loro sottocategoria: la messa a disposizione di un prodotto a terzi, a titolo oneroso o gratuito, è immissione sul mercato, per cui un grossista, una rivendita di materiali edili o un dettagliante è soggetto in proprio al divieto.
- Verificare alla ricezione della merce che ogni confezione rechi la sottocategoria, il relativo valore limite dell’allegato II in g/l e il tenore massimo di COV in g/l del prodotto pronto all’uso, e che il tenore dichiarato sia pari o inferiore al limite dichiarato; un prodotto etichettato in modo errato può essere contestato anche quando il suo tenore effettivo sarebbe stato accettabile.
- Attendersi i controlli al proprio livello: la relazione della Commissione rileva che i prodotti di pitture e vernici venduti dai dettaglianti hanno rappresentato il 41 % dei campioni analizzati per il tenore di COV e che i prodotti presso i grossisti hanno rappresentato il 41 % di tutti i controlli sulle etichette, su circa 19.000 analisi e 121.000 controlli di etichette nell’Unione nel 2010.
- In Danimarca, essere pronti ai poteri dell’ispezione chimica: può accedere ai locali senza ordine del giudice e prelevare campioni gratuitamente, acquistare prodotti sotto identità riservata, esigere che un venditore che utilizza un’interfaccia online invii copie campione a proprie spese e ordinare la modifica o la rimozione di contenuti online.
- Prevedere un ritiro: la relazione della Commissione rileva che il ritiro del prodotto dal mercato è stata la sanzione più comune per la violazione dei limiti di COV, mentre le violazioni dell’etichetta sono state di solito affrontate con un ordine di correzione entro un termine, e la legge danese consente all’autorità di ordinare al responsabile di informare gli utilizzatori, porre rimedio al difetto, richiamare il prodotto presso distributori o utilizzatori e distruggerlo a proprie spese.

### Utilizzatore professionale: impresa di tinteggiatura, carrozzeria o impianto di verniciatura

- Mantenere la miscelazione in cantiere entro il limite: quando prima dell’applicazione si aggiungono solventi, indurente o altri componenti contenenti solventi, il valore limite dell’allegato II si applica al tenore di COV del prodotto nello stato pronto all’uso, per cui un concentrato conforme diluito oltre il rapporto del fabbricante può portare il prodotto applicato oltre il limite.
- Leggere la confezione: la sottocategoria, il valore limite di COV applicabile in g/l e il tenore massimo di COV del prodotto pronto all’uso sono in etichetta per legge e, in Danimarca, usare un prodotto privo di tali informazioni è di per sé vietato e punibile.
- Se si gestisce un impianto di verniciatura, leggere la normativa sui solventi che sta dietro l’esenzione dell’articolo 3, paragrafo 2, prima di farvi affidamento. L’esenzione riguarda solo i prodotti venduti per l’uso esclusivo in un’attività elencata nella parte 1 dell’allegato VII della direttiva 2010/75/UE che raggiunge la soglia di consumo della parte 2, svolta in un impianto con autorizzazione o, dove lo Stato membro l’ha previsto, con registrazione per gli impianti soggetti solo al capo V. Il punto 13 della parte 1, rifinitura di veicoli, è più ristretto di quanto dica il nome: riguarda il rivestimento originale di veicoli stradali o loro parti con materiali di tipo rifinitura al di fuori della linea di fabbricazione e il rivestimento di rimorchi, oltre 0,5 tonnellate di solvente l’anno secondo la voce 6 della parte 2. Non riguarda la rifinitura di riparazione, conservazione o decorazione svolta da una carrozzeria, perché l’articolo 13 della direttiva sulle pitture e vernici ha soppresso proprio tale attività dal regime dei solventi nel 2004 trasferendola a questo regime di prodotto, lasciando gli Stati membri liberi, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, di mantenere o introdurre disposizioni nazionali sulle emissioni. In Danimarca ciò significa un impianto notificato a norma dell’ordinanza n. 1491 del 7 dicembre 2015 o autorizzato come attività elencata.
- Acquistare prodotti oltre il limite per lavori su beni storici solo con una licenza individuale, nelle quantità strettamente limitate che essa consente, e rispettarne le condizioni; in Danimarca la licenza è rilasciata dalla Miljøstyrelsen e la violazione di una condizione è punibile con una sanzione pecuniaria che, in circostanze aggravanti, arriva alla reclusione fino a 2 anni.
- Ricordare che un prodotto conforme non può essere escluso dal proprio mercato per motivi di COV: gli Stati membri non possono vietare, limitare o impedire l’immissione sul mercato di un prodotto conforme alla direttiva nel suo stato pronto all’uso, per cui l’affermazione di un fornitore secondo cui si applicherebbe un limite nazionale più basso va verificata alla luce dell’articolo 8.

## Requirements

Each duty above as an identified requirement (23); ids are permanent and shared with the compliance engine.

### unclassified

- `pvd-mfr-classify-product-exactly` (Fabbricante, formulatore o titolare del marchio) — Classificare ogni prodotto in una sola sottocategoria dell’allegato I: una delle dodici sottocategorie di pitture e vernici, cioè a) rivestimenti opachi per pareti e soffitti interni, b) rivestimenti lucidi per pareti e soffitti interni, c) rivestimenti per pareti esterne di supporto minerale, d) pitture per finiture e rivestimenti interni o esterni, e) vernici e impregnanti per finiture, f) impregnanti a basso spessore, g) fondi, h) fondi consolidanti, i) rivestimenti speciali monocomponenti, j) rivestimenti speciali bicomponenti, k) rivestimenti multicolore e l) rivestimenti decorativi ad effetto, oppure una delle cinque sottocategorie di prodotti per la rifinitura di veicoli, cioè a) prodotti preparatori e di pulizia, b) stucchi, c) fondi, d) finiture ed e) finiture speciali. La sottocategoria determina sia il valore limite sia l’etichetta. [allegato I, punti 1.1 e 2.1]
- `pvd-mfr-keep-voc-content` (Fabbricante, formulatore o titolare del marchio) — Mantenere il tenore di COV del prodotto nello stato pronto all’uso pari o inferiore al valore limite dell’allegato II per la sua sottocategoria, distinguendo i rivestimenti a base d’acqua, la cui viscosità è regolata con acqua, da quelli a base di solvente, la cui viscosità è regolata con solvente organico, perché in undici delle dodici sottocategorie di pitture e vernici i due tipi hanno limiti diversi. [art. 2, punti 10 e 11, art. 3, paragrafo 1, e allegato II, sezione A]
- `pvd-mfr-design-mixing-ratio` (Fabbricante, formulatore o titolare del marchio) — Quando per ottenere il prodotto pronto all’uso occorre aggiungere solventi o altri componenti contenenti solventi, progettare il rapporto di miscelazione in modo che il valore limite sia rispettato dal prodotto pronto all’uso e non dal concentrato nella confezione. [art. 3, paragrafo 1, terzo comma]
- `pvd-mfr-determine-voc-content` (Fabbricante, formulatore o titolare del marchio) — Determinare il tenore di COV con un metodo dell’allegato III: ISO 11890-2 del 2006 per i prodotti con meno del 15 % di COV in massa in assenza di diluenti reattivi, ISO 11890-1 del 2007 o ISO 11890-2 del 2006 per tenori pari o superiori al 15 % in massa in assenza di diluenti reattivi, e ASTM D 2369 del 2003 in presenza di diluenti reattivi. Ricordare che i COV che reagiscono chimicamente durante l’essiccazione e diventano parte del rivestimento non sono conteggiati e che, per i prodotti per la rifinitura di veicoli diversi dalla sottocategoria a), l’eventuale contenuto d’acqua del prodotto pronto all’uso è escluso dal calcolo. [art. 2, punto 6, art. 3, paragrafo 1, allegato II, sezione B, nota, e allegato III]
- `pvd-mfr-label-product-subcategory` (Fabbricante, formulatore o titolare del marchio) — Etichettare ogni prodotto con la sottocategoria e i relativi valori limite di COV in g/l di cui all’allegato II, nonché con il tenore massimo di COV in g/l del prodotto pronto all’uso. Entrambi gli elementi sono obbligatori; il valore limite riportato in etichetta è il limite UE della fase per quella sottocategoria, non il tenore misurato. [art. 4]
- `pvd-mfr-apply-individual-licence` (Fabbricante, formulatore o titolare del marchio) — Chiedere una licenza individuale all’autorità competente prima di fornire un prodotto che supera il proprio valore limite per il restauro o la manutenzione di un edificio o di un veicolo d’epoca designato come di particolare valore storico e culturale, e mantenere la fornitura entro le quantità strettamente limitate consentite dalla licenza; in Danimarca tali licenze sono rilasciate dalla Miljøstyrelsen. [art. 3, paragrafo 3; https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2015/1369 · § 5]
- `pvd-mfr-treat-voc-label` (Fabbricante, formulatore o titolare del marchio) — Considerare l’etichetta COV come un’aggiunta, e non un sostituto, alla normativa sulle sostanze chimiche: la direttiva non pregiudica le misure, comprese le prescrizioni in materia di etichettatura, adottate a livello di Unione o nazionale per tutelare la salute dei consumatori e dei lavoratori e il loro ambiente di lavoro, e nel 2009 le definizioni di miscela e di rivestimento sono state allineate al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio. [art. 1, paragrafo 4, e art. 2, punti 3 e 8; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32008L0112 · art. 6]
- `pvd-imp-treat-import-placing` (Importatore che introduce prodotti nell’Unione) — Trattare l’importazione come immissione sul mercato: l’importazione nel territorio doganale dell’Unione è considerata immissione sul mercato ai sensi della direttiva, per cui il divieto per i prodotti oltre il limite e l’obbligo di etichetta ricadono direttamente sull’importatore e non possono essere rinviati a un fornitore extra UE. [art. 2, punto 12, e art. 3, paragrafo 1]
- `pvd-imp-obtain-supplier-first` (Importatore che introduce prodotti nell’Unione) — Ottenere dal fornitore, prima della prima spedizione, l’assegnazione della sottocategoria e la determinazione del COV del prodotto nello stato pronto all’uso, effettuata con uno dei metodi dell’allegato III, perché il rispetto dei valori limite dell’allegato II si accerta con tali metodi e con nessun altro. [art. 3, paragrafo 1, e allegato III]
- `pvd-imp-check-label-goods` (Importatore che introduce prodotti nell’Unione) — Verificare l’etichetta prima dello svincolo della merce: deve riportare la sottocategoria, i relativi valori limite di COV in g/l dell’allegato II e il tenore massimo di COV in g/l del prodotto pronto all’uso. Né l’articolo 4 né l’ordinanza danese prevedono una regola linguistica per tali informazioni, ma le informazioni di pericolo che la stessa confezione reca ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 devono essere nella lingua dello Stato membro di vendita, per cui conviene comunque progettare la grafica per la lingua del mercato. [art. 4]
- `pvd-imp-give-imported-goods` (Importatore che introduce prodotti nell’Unione) — Riservare alla merce importata un’attenzione supplementare: nella seconda relazione di attuazione della Commissione, il 6 % dei campioni prelevati presso gli importatori non ha rispettato nel 2010 i limiti più severi della fase II, la quota più alta di tutta la catena, e gli importatori hanno avuto anche il tasso più alto di non conformità dell’etichetta. Rispetto ai limiti della fase I gli importatori sono stati secondi con il 2,4 %, subito dopo i grossisti con il 2,5 %. [sezione 2.3]
- `pvd-imp-rely-solvent-installation-exemption` (Importatore che introduce prodotti nell’Unione) — Non fare affidamento sull’esenzione per gli impianti a solventi per le scorte generiche: copre solo i prodotti venduti per l’uso esclusivo in un’attività svolta in un impianto registrato o autorizzato e, in Danimarca, il § 3, stk. 4, revoca soltanto le regole del § 3, stk. 1-3, per cui, nella lettura preferibile, il divieto di etichettatura del § 4 resta intatto. [art. 3, paragrafo 2; https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2015/1369 · § 3, stk. 4, e § 4]
- `pvd-imp-note-national-order` (Importatore che introduce prodotti nell’Unione) — In Danimarca, tenere presente che l’ordinanza nazionale vieta l’importazione, la vendita e l’uso di un prodotto privo di etichetta, per cui una partita senza etichetta è illecita già alla frontiera e non solo al punto vendita. [§ 4]
- `pvd-dist-supply-products-voc` (Grossista, dettagliante o rivendita di materiali edili) — Fornire solo prodotti il cui tenore di COV rientra nel limite dell’allegato II per la loro sottocategoria: la messa a disposizione di un prodotto a terzi, a titolo oneroso o gratuito, è immissione sul mercato, per cui un grossista, una rivendita di materiali edili o un dettagliante è soggetto in proprio al divieto. [art. 2, punto 12, e art. 3, paragrafo 1]
- `pvd-dist-check-goods-in-tin` (Grossista, dettagliante o rivendita di materiali edili) — Verificare alla ricezione della merce che ogni confezione rechi la sottocategoria, il relativo valore limite dell’allegato II in g/l e il tenore massimo di COV in g/l del prodotto pronto all’uso, e che il tenore dichiarato sia pari o inferiore al limite dichiarato; un prodotto etichettato in modo errato può essere contestato anche quando il suo tenore effettivo sarebbe stato accettabile. [art. 4]
- `pvd-dist-expect-checks-level` (Grossista, dettagliante o rivendita di materiali edili) — Attendersi i controlli al proprio livello: la relazione della Commissione rileva che i prodotti di pitture e vernici venduti dai dettaglianti hanno rappresentato il 41 % dei campioni analizzati per il tenore di COV e che i prodotti presso i grossisti hanno rappresentato il 41 % di tutti i controlli sulle etichette, su circa 19.000 analisi e 121.000 controlli di etichette nell’Unione nel 2010. [sezione 2.2]
- `pvd-dist-ready-chemicals-inspections` (Grossista, dettagliante o rivendita di materiali edili) — In Danimarca, essere pronti ai poteri dell’ispezione chimica: può accedere ai locali senza ordine del giudice e prelevare campioni gratuitamente, acquistare prodotti sotto identità riservata, esigere che un venditore che utilizza un’interfaccia online invii copie campione a proprie spese e ordinare la modifica o la rimozione di contenuti online. [§ 49 e § 50]
- `pvd-dist-plan-withdrawal-commissions` (Grossista, dettagliante o rivendita di materiali edili) — Prevedere un ritiro: la relazione della Commissione rileva che il ritiro del prodotto dal mercato è stata la sanzione più comune per la violazione dei limiti di COV, mentre le violazioni dell’etichetta sono state di solito affrontate con un ordine di correzione entro un termine, e la legge danese consente all’autorità di ordinare al responsabile di informare gli utilizzatori, porre rimedio al difetto, richiamare il prodotto presso distributori o utilizzatori e distruggerlo a proprie spese. [sezione 2.3; https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2025/1200 · § 48 e § 48 a]
- `pvd-op-keep-on-site-mixing` (Utilizzatore professionale: impresa di tinteggiatura, carrozzeria o impianto di verniciatura) — Mantenere la miscelazione in cantiere entro il limite: quando prima dell’applicazione si aggiungono solventi, indurente o altri componenti contenenti solventi, il valore limite dell’allegato II si applica al tenore di COV del prodotto nello stato pronto all’uso, per cui un concentrato conforme diluito oltre il rapporto del fabbricante può portare il prodotto applicato oltre il limite. [art. 3, paragrafo 1, terzo comma]
- `pvd-op-read-tin-subcategory` (Utilizzatore professionale: impresa di tinteggiatura, carrozzeria o impianto di verniciatura) — Leggere la confezione: la sottocategoria, il valore limite di COV applicabile in g/l e il tenore massimo di COV del prodotto pronto all’uso sono in etichetta per legge e, in Danimarca, usare un prodotto privo di tali informazioni è di per sé vietato e punibile. [art. 4; https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2015/1369 · § 4 e § 7, stk. 1, nr. 1]
- `pvd-op-read-solvent-rules` (Utilizzatore professionale: impresa di tinteggiatura, carrozzeria o impianto di verniciatura) — Se si gestisce un impianto di verniciatura, leggere la normativa sui solventi che sta dietro l’esenzione dell’articolo 3, paragrafo 2, prima di farvi affidamento. L’esenzione riguarda solo i prodotti venduti per l’uso esclusivo in un’attività elencata nella parte 1 dell’allegato VII della direttiva 2010/75/UE che raggiunge la soglia di consumo della parte 2, svolta in un impianto con autorizzazione o, dove lo Stato membro l’ha previsto, con registrazione per gli impianti soggetti solo al capo V. Il punto 13 della parte 1, rifinitura di veicoli, è più ristretto di quanto dica il nome: riguarda il rivestimento originale di veicoli stradali o loro parti con materiali di tipo rifinitura al di fuori della linea di fabbricazione e il rivestimento di rimorchi, oltre 0,5 tonnellate di solvente l’anno secondo la voce 6 della parte 2. Non riguarda la rifinitura di riparazione, conservazione o decorazione svolta da una carrozzeria, perché l’articolo 13 della direttiva sulle pitture e vernici ha soppresso proprio tale attività dal regime dei solventi nel 2004 trasferendola a questo regime di prodotto, lasciando gli Stati membri liberi, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, di mantenere o introdurre disposizioni nazionali sulle emissioni. In Danimarca ciò significa un impianto notificato a norma dell’ordinanza n. 1491 del 7 dicembre 2015 o autorizzato come attività elencata. [art. 4, paragrafo 1, art. 56, allegato VII, parte 1, punto 13, e parte 2, voce 6; https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2015/1369 · § 3, stk. 4; https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2015/1491 · titolo e § 1]
- `pvd-op-buy-over-limit-products` (Utilizzatore professionale: impresa di tinteggiatura, carrozzeria o impianto di verniciatura) — Acquistare prodotti oltre il limite per lavori su beni storici solo con una licenza individuale, nelle quantità strettamente limitate che essa consente, e rispettarne le condizioni; in Danimarca la licenza è rilasciata dalla Miljøstyrelsen e la violazione di una condizione è punibile con una sanzione pecuniaria che, in circostanze aggravanti, arriva alla reclusione fino a 2 anni. [art. 3, paragrafo 3; https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2015/1369 · § 5 e § 7]
- `pvd-op-remember-compliant-product` (Utilizzatore professionale: impresa di tinteggiatura, carrozzeria o impianto di verniciatura) — Ricordare che un prodotto conforme non può essere escluso dal proprio mercato per motivi di COV: gli Stati membri non possono vietare, limitare o impedire l’immissione sul mercato di un prodotto conforme alla direttiva nel suo stato pronto all’uso, per cui l’affermazione di un fornitore secondo cui si applicherebbe un limite nazionale più basso va verificata alla luce dell’articolo 8. [art. 8]

## Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in base alla direttiva e adottano tutti i provvedimenti necessari per assicurarne l’applicazione; le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive e dovevano essere notificate alla Commissione entro il 30 ottobre 2005, con notifica senza indugio di ogni modifica successiva. La direttiva non contiene una procedura di salvaguardia dell’Unione propria: dal 16 luglio 2021 è il punto 17 dell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1020, per cui si applicano i poteri delle autorità di vigilanza previsti da tale regolamento, tra cui chiedere documenti e informazioni, effettuare ispezioni e prelevare campioni, imporre a un operatore economico di adottare misure correttive, vietare o limitare la messa a disposizione di un prodotto e ordinarne il ritiro, il richiamo o la distruzione; l’articolo 4 di tale regolamento, che richiede un operatore economico stabilito nell’Unione, non si applica a questi prodotti perché l’articolo 4, paragrafo 5, non elenca la direttiva. La seconda relazione di attuazione della Commissione rileva che il ritiro del prodotto dal mercato è stata la risposta più comune alla violazione dei limiti di tenore di COV, mentre la violazione delle prescrizioni di etichettatura è stata di solito affrontata con un ordine di correggere l’errore entro un termine, per evitare procedimenti o sanzioni pecuniarie. In Danimarca l’ordinanza n. 1369 del 25 novembre 2015 punisce con una sanzione pecuniaria l’immissione sul mercato di un prodotto il cui tenore di COV supera il limite, l’importazione, la vendita o l’uso di un prodotto privo di etichetta, la mancata applicazione dei metodi analitici prescritti e la violazione di una condizione di una licenza per beni storici; la sanzione sale alla reclusione fino a 2 anni quando la violazione è stata intenzionale o gravemente colposa e ha causato o rischiato di causare danni alla vita o alla salute di persone o animali da allevamento, ha causato o rischiato di causare danni all’ambiente, oppure ha procurato o era destinata a procurare un vantaggio economico, e le società possono essere ritenute penalmente responsabili. Dietro l’ordinanza sta la legge sulle sostanze chimiche: la Miljøstyrelsen deve far ripristinare la legalità di una situazione illecita e far cessare la vendita, e può ordinare al responsabile, a sue spese, di informare gli utilizzatori del pericolo e del modo di prevenirlo, di rimuoverne la causa, di richiamare il prodotto presso distributori o utilizzatori e di distruggerlo in sicurezza, può eseguire le misure ordinate a spese di tale soggetto, può sequestrare i prodotti illeciti, può vietare l’importazione, la vendita o l’uso quando non sono fornite le informazioni richieste, può ordinare al proprietario di un’interfaccia online di modificare o rimuovere contenuti che si riferiscono a prodotti illeciti e può chiedere al giudice di bloccare un’interfaccia online, cosa che il giudice decide con ordinanza e solo per eliminare un rischio grave, o quando un ordine di modifica o rimozione dei contenuti non è stato rispettato o quando prodotti non conformi sono stati venduti o intermediati ripetutamente attraverso tale interfaccia, e può pubblicare gli ordini e i divieti con i nomi dei produttori, degli importatori o dei commercianti interessati.

## Lista di controllo

1. Decidere se ogni prodotto sia una pittura o vernice applicata a edifici, relative finiture e accessori e strutture associate, oppure un prodotto per la rifinitura di veicoli utilizzato al di fuori della linea di fabbricazione; gli aerosol sono esclusi dalla famiglia delle pitture e vernici ma rientrano nella sottocategoria e) della rifinitura di veicoli (allegato I, punti 1 e 2).
2. Assegnare ogni prodotto rientrante nell’ambito di applicazione a una sola delle dodici sottocategorie di pitture e vernici o delle cinque di rifinitura di veicoli e registrare la motivazione, perché la sottocategoria determina limite ed etichetta (allegato I, punti 1.1 e 2.1).
3. Registrare per ogni pittura o vernice se sia a base d’acqua o a base di solvente: undici delle dodici sottocategorie prevedono limiti diversi per i due tipi (articolo 2, punti 10 e 11, e allegato II, sezione A).
4. Determinare il tenore di COV del prodotto nello stato pronto all’uso con il metodo corretto dell’allegato III, in funzione della frazione in massa di COV e della presenza di diluenti reattivi, e conservare il rapporto di prova (articolo 3, paragrafo 1, e allegato III).
5. Confrontare il tenore determinato con il limite della fase II per pitture e vernici o con il limite della sezione B per i prodotti per la rifinitura di veicoli e riformulare se lo si supera (allegato II).
6. Riportare su ogni etichetta la sottocategoria, il relativo valore limite di COV dell’allegato II in g/l e il tenore massimo di COV in g/l del prodotto pronto all’uso, e verificare che la grafica regga alla traduzione e ai cambi di formato della confezione (articolo 4).
7. Documentare ogni esenzione a cui ci si affida: l’esclusività della fornitura a un impianto a solventi registrato o autorizzato, oppure una licenza individuale per beni storici e le quantità che copre (articolo 3, paragrafi 2 e 3).
8. In Danimarca, verificare il prodotto rispetto all’ordinanza n. 1369/2015: il suo § 3, stk. 4, revoca soltanto «bestemmelserne i stk. 1-3», per cui, nella lettura preferibile, il divieto del § 4 di importare, vendere o usare un prodotto privo di etichetta sopravvive alla deroga per gli impianti a solventi; etichettare questi prodotti salvo parere contrario di un consulente danese.

## Domande

### Quali prodotti copre la direttiva sulle pitture e vernici 2004/42/CE?

Due famiglie. Innanzitutto le pitture e vernici decorative: le dodici sottocategorie dell’allegato I, punto 1.1, cioè rivestimenti applicati a edifici, relative finiture e accessori e strutture associate per scopi decorativi, funzionali e protettivi, ovvero rivestimenti opachi e lucidi per pareti e soffitti interni, rivestimenti per pareti esterne di supporto minerale, pitture per finiture e rivestimenti interni ed esterni, vernici e impregnanti per finiture, impregnanti a basso spessore, fondi, fondi consolidanti, rivestimenti speciali monocomponenti e bicomponenti, rivestimenti multicolore e rivestimenti decorativi ad effetto, con esclusione degli aerosol. In secondo luogo i prodotti per la rifinitura di veicoli: le cinque sottocategorie dell’allegato I, punto 2.1, cioè prodotti preparatori e di pulizia, stucchi, fondi, finiture e finiture speciali utilizzati per rivestire veicoli stradali o loro parti nell’ambito di riparazione, conservazione o decorazione al di fuori degli impianti di fabbricazione, dove gli aerosol sono espressamente inclusi nella sottocategoria delle finiture speciali.

### Quali sono i valori limite di COV e da quando si applicano?

L’allegato II, sezione A, fissa due insiemi di valori limite in grammi per litro di prodotto pronto all’uso per le dodici sottocategorie di pitture e vernici, con cifre distinte per i rivestimenti a base d’acqua e a base di solvente. I valori della fase I si sono applicati dal 1° gennaio 2007 e andavano da 50 g/l a 750 g/l; i valori più severi della fase II si applicano dal 1° gennaio 2010 e vanno da 30 g/l a 750 g/l: 30 g/l vale per i rivestimenti opachi per pareti e soffitti interni sia a base d’acqua sia a base di solvente e per i fondi e i fondi consolidanti a base d’acqua, mentre 750 g/l è il valore più alto della tabella, per i fondi consolidanti a base di solvente. L’allegato II, sezione B, fissa un unico insieme di valori per i prodotti per la rifinitura di veicoli, applicato dal 1° gennaio 2007 e mai modificato: 850 g/l per i prodotti preparatori e 200 g/l per i prodotti di pulizia preliminare, 250 g/l per gli stucchi, 540 g/l per i fondi di riempimento e i fondi generici per metalli e 780 g/l per il wash primer, 420 g/l per le finiture e 840 g/l per le finiture speciali.

### Che cosa deve figurare esattamente in etichetta?

Due elementi, su ogni prodotto dell’allegato I al momento dell’immissione sul mercato: la sottocategoria del prodotto insieme ai relativi valori limite di COV in g/l di cui all’allegato II, e il tenore massimo di COV in g/l del prodotto pronto all’uso. Il valore limite in etichetta è il valore UE per quella sottocategoria, in modo che il lettore veda a colpo d’occhio se il tenore dichiarato è pari o inferiore ad esso. La scheda informativa della Miljøstyrelsen consiglia ai fornitori danesi di collocare le informazioni in modo chiaro e ben visibile in etichetta, preferibilmente accanto al riquadro delle informazioni di pericolo ma al di fuori di esso.

### Come si misura il tenore di COV?

Con i metodi dell’allegato III, sostituito nel 2010 dalla direttiva 2010/79/UE della Commissione. Per i prodotti con tenore di COV inferiore al 15 % in massa in assenza di diluenti reattivi il metodo ammesso è ISO 11890-2 del 2006. Per tenori pari o superiori al 15 % in massa in assenza di diluenti reattivi si può usare ISO 11890-1 del 2007 o ISO 11890-2 del 2006. In presenza di diluenti reattivi il metodo è ASTM D 2369 del 2003. Il valore da confrontare con il limite è il tenore di COV del prodotto nello stato pronto all’uso, la massa di COV in grammi per litro, e i COV che reagiscono chimicamente durante l’essiccazione e diventano parte del rivestimento non sono conteggiati; per i prodotti per la rifinitura di veicoli diversi dalla sottocategoria dei prodotti preparatori e di pulizia, l’eventuale contenuto d’acqua del prodotto pronto all’uso è escluso.

### Esistono esenzioni dai limiti di COV?

Tre, e sono ristrette. I prodotti venduti per l’uso esclusivo in un’attività disciplinata dall’ex direttiva 1999/13/CE e svolta in un impianto registrato o autorizzato sono esentati dai requisiti dell’articolo 3, paragrafo 1; dal 7 gennaio 2014 tale riferimento si intende fatto alla direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali, il cui capo V e il cui allegato VII disciplinano tali attività con solventi. Per il restauro e la manutenzione di edifici e veicoli d’epoca designati dalle autorità competenti come di particolare valore storico e culturale, uno Stato membro può rilasciare licenze individuali per la vendita e l’acquisto di prodotti non conformi in quantità strettamente limitate. E i prodotti che si dimostri fossero stati fabbricati prima dell’entrata in vigore di un valore limite potevano essere immessi sul mercato per altri 12 mesi, una transizione scaduta il 31 dicembre 2007 per la fase I e il 31 dicembre 2010 per la fase II. Le pitture e vernici in aerosol per edifici non costituiscono un’esenzione, ma sono semplicemente al di fuori dell’ambito della famiglia delle pitture e vernici.

### Chi fa rispettare la direttiva sulle pitture e vernici in Danimarca e quali sono le sanzioni?

La Miljøstyrelsen, l’Agenzia danese per la protezione dell’ambiente, vigila sul rispetto dell’ordinanza n. 1369 del 25 novembre 2015, che recepisce la direttiva in base alla legge sulle sostanze chimiche; l’ordinanza fa della Miljøstyrelsen anche l’autorità che rilascia le licenze per beni storici. La violazione del divieto di commercializzazione, dell’obbligo di etichetta, dell’obbligo di usare i metodi analitici prescritti o di una condizione di licenza è punibile con una sanzione pecuniaria, che sale alla reclusione fino a 2 anni quando la violazione è stata intenzionale o gravemente colposa e ha causato o rischiato di causare danni alla vita o alla salute di persone o animali da allevamento, ha causato o rischiato di causare danni all’ambiente, oppure ha procurato o era destinata a procurare un vantaggio economico; le società possono essere ritenute penalmente responsabili. In base alla legge sulle sostanze chimiche l’autorità deve far ripristinare la legalità di una situazione illecita e far cessare la vendita, e può ordinare informazioni agli utilizzatori, misure correttive, il richiamo presso distributori o utilizzatori e la distruzione a spese del responsabile, sequestrare le merci e pubblicare gli ordini con i nomi delle imprese.

### La direttiva è stata modificata ed è ancora in vigore?

È ancora in vigore e non è stata adottata alcuna abrogazione. L’hanno modificata cinque atti: il regolamento (CE) n. 1137/2008 e il regolamento (UE) 2019/1243 hanno cambiato soltanto la procedura con cui l’allegato III è adeguato al progresso tecnico, prima con la procedura di regolamentazione con controllo e poi con atti delegati; la direttiva 2008/112/CE ha sostituito il termine «preparato» con «miscela» in due definizioni per allineare il testo al regolamento CLP; la direttiva 2010/79/UE della Commissione ha sostituito l’allegato III con i metodi di prova attuali; e il regolamento (UE) 2019/1020 ha soppresso dal 16 luglio 2021 gli articoli 6 e 7, cioè il programma nazionale di monitoraggio e l’obbligo di relazione, inserendo invece la direttiva nell’allegato I di tale regolamento. I valori limite dell’allegato II non sono mai stati modificati. EUR-Lex registra quattro rettifiche; quella del 27 giugno 2019 riguarda la versione inglese e ha corretto il titolo da 2004/42/CE a 2004/42/EC, mentre le altre riguardano le versioni maltese, finlandese e spagnola.

## Che cosa è cambiato

- 2026-09-13 (guidance): **Guida ricostruita sul modello SPEC-62 dal testo consolidato della direttiva** — La guida è stata riscritta a partire dal testo consolidato del 16 luglio 2021, dai cinque atti modificativi, dalla direttiva 2010/75/UE, dal regolamento (UE) 2018/858, dalla relazione di attuazione della Commissione COM(2013) 704 e dall’ordinanza danese n. 1369/2015 e dalla legge danese sulle sostanze chimiche. Le dodici sottocategorie di pitture e vernici, le cinque di rifinitura di veicoli e le cifre effettive dell’allegato II sostituiscono la precedente descrizione generica; l’affermazione precedente secondo cui l’etichetta riporta il valore limite della fase UE accanto al tenore massimo è mantenuta e documentata con l’articolo 4; è corretta l’affermazione precedente secondo cui i distributori dovrebbero soltanto garantire l’etichettatura, poiché la messa a disposizione di terzi è essa stessa immissione sul mercato; i tre metodi di prova dell’allegato III sostituiscono il precedente riferimento a metodi analitici o di calcolo; sono aggiunte le esenzioni dell’articolo 3, paragrafi 2, 3 e 4, con il riferimento alla direttiva 1999/13/CE abrogata inteso come riferimento alla direttiva 2010/75/UE e il riferimento alla direttiva 70/156/CEE abrogata inteso come riferimento al regolamento (UE) 2018/858; e la base della vigilanza del mercato è indicata nel regolamento (UE) 2019/1020, con la precisazione che il suo articolo 4 qui non si applica. La sezione danese indica ora l’ordinanza n. 1369 del 25 novembre 2015, la Miljøstyrelsen e le disposizioni sulle sanzioni e sull’applicazione della legge sulle sostanze chimiche.
- 2021-07-16 (amendment): **Il regolamento (UE) 2019/1020 sopprime gli articoli su monitoraggio e relazione e diventa la base della vigilanza** — L’articolo 38 del regolamento (UE) 2019/1020 sopprime gli articoli 6 e 7 della direttiva, cioè l’obbligo per gli Stati membri di istituire un programma di monitoraggio e di comunicare alla Commissione i risultati e le quantità autorizzate. La direttiva è il punto 17 dell’allegato I del regolamento, per cui dal 16 luglio 2021 a questi prodotti si applicano le regole e i poteri di vigilanza del mercato del regolamento; l’articolo 4, cioè l’obbligo di avere un operatore economico stabilito nell’Unione, non si applica, perché l’articolo 4, paragrafo 5, non elenca la direttiva.
- 2020-09-01 (applies): **Il regolamento (UE) 2018/858 sostituisce l’atto di omologazione dei veicoli richiamato dalla direttiva** — L’allegato I, punto 2, della direttiva definisce i prodotti per la rifinitura di veicoli con riferimento ai veicoli stradali quali definiti nella direttiva 70/156/CEE. Tale direttiva è stata abrogata dalla direttiva 2007/46/CE dal 29 aprile 2009, e la direttiva 2007/46/CE dal regolamento (UE) 2018/858 dal 1° settembre 2020, con riferimenti intesi come fatti all’atto successivo; la definizione dei veicoli coperti si legge pertanto alla luce del regolamento (UE) 2018/858.
- 2019-07-26 (amendment): **Il regolamento (UE) 2019/1243 trasforma il conferimento di poteri sull’allegato III in una delega** — L’articolo 11 è sostituito: la Commissione è abilitata ad adottare atti delegati, in conformità di un nuovo articolo 11 bis, che modificano l’allegato III per adeguarlo al progresso tecnico. La delega dura cinque anni a decorrere dal 26 luglio 2019 ed è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, salvo opposizione del Parlamento o del Consiglio, con un termine di opposizione di due mesi prorogabile di due mesi; l’articolo 12, paragrafo 3, è soppresso.
- 2015-12-31 (applies): **Entra in vigore l’ordinanza danese n. 1369/2015** — L’ordinanza sulla commercializzazione e sull’etichettatura dei composti organici volatili in talune pitture e vernici e in taluni prodotti per la rifinitura di veicoli sostituisce l’ordinanza n. 1049 del 27 ottobre 2005. Riprende ambito di applicazione, definizioni, valori limite, metodi di prova e deroga per gli impianti a solventi, vieta l’importazione, la vendita e l’uso di un prodotto privo di etichetta, consente alla Miljøstyrelsen di rilasciare licenze per beni storici e di vigilare sulla conformità, e prevede sanzioni pecuniarie che, in circostanze aggravanti, arrivano alla reclusione fino a 2 anni.
- 2014-01-07 (applies): **La direttiva 1999/13/CE è abrogata dalla direttiva sulle emissioni industriali** — La direttiva 1999/13/CE sulle emissioni di solventi di determinate attività e impianti, che l’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva sulle pitture e vernici usa per definire gli impianti esentati e che l’articolo 13 della stessa ha modificato, è abrogata con effetto dal 7 gennaio 2014 dalla direttiva 2010/75/UE. I riferimenti a essa si intendono fatti a tale direttiva, il cui capo V e il cui allegato VII disciplinano ora le attività con solventi, con la rifinitura di veicoli al punto 13 dell’allegato VII, parte 1.
- 2010-12-10 (amendment): **La direttiva 2010/79/UE della Commissione sostituisce l’allegato III** — I metodi analitici sono aggiornati a ISO 11890-2 del 2006, riveduta, per i prodotti con meno del 15 % di COV in massa senza diluenti reattivi, a ISO 11890-1 del 2007 o ISO 11890-2 del 2006 per tenori pari o superiori al 15 % in massa senza diluenti reattivi, e ad ASTM D 2369 del 2003 in presenza di diluenti reattivi. Gli Stati membri dovevano recepirla entro il 10 giugno 2012.
- 2010-01-01 (applies): **Si applicano i valori limite di COV della fase II a pitture e vernici** — I valori più severi dell’allegato II, sezione A, si applicano dal 1° gennaio 2010 alle dodici sottocategorie di pitture e vernici, da 30 g/l a 750 g/l a seconda della sottocategoria e del fatto che il rivestimento sia a base d’acqua o a base di solvente. I valori dell’allegato II, sezione B, per i prodotti per la rifinitura di veicoli non cambiano. I prodotti che si dimostri siano stati fabbricati prima di tale data e non rispettino i limiti della fase II potevano essere immessi sul mercato fino al 31 dicembre 2010.
- 2009-01-12 (amendment): **La direttiva 2008/112/CE allinea le definizioni al regolamento CLP** — Il termine «preparato» è sostituito da «miscela» all’articolo 2, punto 3, cioè la definizione di miscela, e all’articolo 2, punto 8, cioè la definizione di rivestimento, in modo che la direttiva corrisponda al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele. Gli Stati membri dovevano adottare le misure entro il 1° aprile 2010 e applicarle dal 1° giugno 2010.
- 2008-12-11 (amendment): **Il regolamento (CE) n. 1137/2008 adegua le disposizioni di comitatologia** — L’articolo 11 è sostituito in modo che la Commissione adegui l’allegato III al progresso tecnico secondo la procedura di regolamentazione con controllo, e l’articolo 12, paragrafo 3, è sostituito dal riferimento all’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e all’articolo 7 della decisione 1999/468/CE. I requisiti sostanziali della direttiva non sono toccati.
- 2007-01-01 (applies): **Diventano obbligatori i valori limite di COV della fase I e l’etichetta** — Dal 1° gennaio 2007 i prodotti elencati nell’allegato I possono essere immessi sul mercato solo se il loro tenore di COV nello stato pronto all’uso non supera il valore limite dell’allegato II per la loro sottocategoria e se recano l’etichetta dell’articolo 4 che indica la sottocategoria, il relativo valore limite di COV in g/l e il tenore massimo di COV in g/l. Dalla stessa data decorre l’unico insieme di valori limite per i prodotti per la rifinitura di veicoli dell’allegato II, sezione B.
- 2004-04-30 (in-force): **Entra in vigore la direttiva 2004/42/CE** — Adottata il 21 aprile 2004 e pubblicata nella GU L 143 del 30 aprile 2004, la direttiva è entrata in vigore il giorno della pubblicazione. Gli Stati membri dovevano designare la propria autorità competente entro il 30 aprile 2005, recepire la direttiva e notificare le norme sulle sanzioni entro il 30 ottobre 2005.

## La PVD in parole semplici

La direttiva sulle pitture e vernici, detta talvolta direttiva COV o direttiva Decopaint, formalmente direttiva 2004/42/CE, è l’atto dell’UE che limita la quantità di solvente che un rivestimento decorativo o un prodotto per la rifinitura di veicoli può contenere. Il suo scopo è limitare il tenore totale di composti organici volatili in talune pitture e vernici e in taluni prodotti per la rifinitura di veicoli, per prevenire o ridurre l’inquinamento atmosferico dovuto al contributo dei COV alla formazione di ozono troposferico, e farlo ravvicinando le specifiche tecniche di tali prodotti (art. 1, paragrafi 1 e 2). Un COV è qualsiasi composto organico con un punto di ebollizione iniziale pari o inferiore a 250 °C, misurato alla pressione standard di 101,3 kPa, e il tenore di COV è la massa di composti organici volatili, in grammi per litro, nella formulazione del prodotto nello stato pronto all’uso; i COV che reagiscono chimicamente durante l’essiccazione e diventano parte del rivestimento non rientrano nel calcolo (art. 2, punti 5 e 6).

La direttiva funziona come un controllo all’immissione sul mercato e non come un’autorizzazione alle emissioni. Gli Stati membri devono garantire che i prodotti elencati nell’allegato I siano immessi sul loro mercato solo se il tenore di COV non supera il valore limite dell’allegato II per la sottocategoria del prodotto e se il prodotto rispetta l’articolo sull’etichettatura; immettere sul mercato significa mettere a disposizione di terzi, a titolo oneroso o gratuito, e l’importazione nel territorio doganale dell’Unione è considerata immissione sul mercato (art. 2, punto 12, e art. 3, paragrafo 1). Un prodotto conforme nel suo stato pronto all’uso circola liberamente: gli Stati membri non possono, per i motivi disciplinati dalla direttiva, vietarne, limitarne o impedirne l’immissione sul mercato (art. 8). La direttiva integra inoltre, e non sostituisce, la normativa sulle sostanze chimiche, perché non pregiudica né modifica le misure, comprese le prescrizioni in materia di etichettatura, adottate a livello di Unione o nazionale per tutelare la salute dei consumatori e dei lavoratori e il loro ambiente di lavoro (art. 1, paragrafo 4).

Il testo del 2004 è stato concepito come complemento, specifico per fonte, dei limiti nazionali di emissione di COV fissati allora dalla direttiva 2001/81/CE, poiché il tenore di COV di pitture, vernici e prodotti per la rifinitura di veicoli dà luogo a emissioni significative che contribuiscono alla formazione locale e transfrontaliera di ossidanti fotochimici (considerando da 1 a 7). È entrata in vigore il giorno della pubblicazione, il 30 aprile 2004, gli Stati membri dovevano designare un’autorità competente entro il 30 aprile 2005 e recepire la direttiva entro il 30 ottobre 2005, e i valori limite si sono applicati dalle date indicate nell’allegato II (art. 5, art. 14, paragrafo 1, e art. 15). La direttiva 2001/81/CE è stata a sua volta abrogata dal 1° luglio 2018 dalla direttiva (UE) 2016/2284 concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, per cui i limiti che la direttiva sostiene sono ora gli impegni nazionali di riduzione di tale atto.

## Ambito di applicazione

L’allegato I definisce l’ambito di applicazione in due parti. Per pitture e vernici si intendono i prodotti delle dodici sottocategorie da a) a l) del punto 1.1, con esclusione degli aerosol: rivestimenti applicati a edifici, relative finiture e accessori e strutture associate per scopi decorativi, funzionali e protettivi. Le dodici sono: rivestimenti opachi per pareti e soffitti interni con un grado di brillantezza pari o inferiore a 25 a 60 gradi; rivestimenti lucidi per pareti e soffitti interni con brillantezza superiore; rivestimenti per pareti esterne di supporto minerale, cioè muratura, mattoni o intonaco; pitture per finiture e rivestimenti interni ed esterni di legno, metallo o plastica che formano una pellicola opaca, compresi sottofondi e intermedi; vernici e impregnanti per finiture interne ed esterne che formano una pellicola trasparente o semitrasparente, compresi gli impregnanti opachi quali definiti nella norma EN 927-1 nella categoria semistabile; impregnanti a basso spessore con spessore medio inferiore a 5 micrometri, provati secondo ISO 2808:1997, metodo 5A; fondi con proprietà isolanti o bloccanti per legno, pareti e soffitti; fondi consolidanti che stabilizzano le particelle sciolte del supporto, conferiscono proprietà idrofobe o proteggono il legno dall’azzurramento; rivestimenti speciali monocomponenti per applicazioni che richiedono prestazioni particolari, come rivestimenti per pavimenti, finiture anticorrosione, resistenza ai graffiti, ignifugazione e requisiti igienici nei settori alimentare, delle bevande o sanitario; rivestimenti speciali bicomponenti con lo stesso uso ma con un secondo componente aggiunto prima dell’applicazione; rivestimenti multicolore che danno un effetto bicolore o multicolore direttamente dalla prima applicazione; e rivestimenti decorativi ad effetto che danno effetti estetici speciali su supporti preparati già verniciati o su fondi di base.

Per prodotti per la rifinitura di veicoli si intendono i prodotti delle cinque sottocategorie da a) a e) del punto 2.1, utilizzati per il rivestimento di veicoli stradali, o di loro parti, nell’ambito di riparazione, conservazione o decorazione del veicolo al di fuori degli impianti di fabbricazione. Sono prodotti preparatori e di pulizia, compresi i prodotti per il lavaggio delle pistole, gli sverniciatori, gli sgrassanti, i rimuovitori di silicone e i prodotti di pulizia preliminare; stucchi, i composti ad alta consistenza che riempiono le imperfezioni profonde della superficie; fondi, con i sottotipi fondo di riempimento, fondo generico per metalli e wash primer contenente almeno lo 0,5 % in peso di acido fosforico; finiture, comprese le basi e le finiture trasparenti; e finiture speciali come gli effetti metallizzati o perlati, le finiture trasparenti antigraffio e fluorurate, le basi riflettenti, le finiture a texture, i rivestimenti antiscivolo, i sigillanti per sottoscocca, i rivestimenti antischeggiatura, le finiture per interni e gli aerosol. Il riferimento, al punto 2, ai veicoli stradali quali definiti nella direttiva 70/156/CEE si legge alla luce del regolamento (UE) 2018/858, perché la direttiva 70/156/CEE è stata abrogata dalla direttiva 2007/46/CE dal 29 aprile 2009 e tale direttiva dal regolamento (UE) 2018/858 dal 1° settembre 2020, con riferimenti intesi come fatti all’atto successivo.

Due confini sono facili da fraintendere. Gli aerosol sono esclusi dalla famiglia delle pitture e vernici dalle parole introduttive dell’allegato I, punto 1, ma sono espressamente citati nella sottocategoria e) della rifinitura di veicoli, per cui una finitura speciale in aerosol per lavori di carrozzeria rientra nell’ambito di applicazione con un limite di 840 g/l, mentre una vernice decorativa spray in aerosol per una parete ne è esclusa. E i rivestimenti applicati al di fuori delle due famiglie, in particolare il rivestimento originale dei veicoli sulla linea di fabbricazione e i rivestimenti industriali generali, non sono affatto coperti qui; le emissioni di solventi di tali impianti sono disciplinate dal capo V e dall’allegato VII della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali.

La direttiva non indica ruoli di operatore economico e non fissa soglie dimensionali per le imprese. Il divieto riguarda l’immissione sul mercato, per cui colpisce allo stesso modo il fabbricante, l’importatore, il grossista e il dettagliante, che è il modo in cui la Commissione descrive gli attori dell’attuazione nella sua relazione di attuazione.

## Che cosa occorre fare

### Classificare il prodotto in una sottocategoria

Ogni prodotto rientrante nell’ambito di applicazione appartiene a una sola delle diciassette sottocategorie, e la sottocategoria determina sia il valore limite sia il testo dell’etichetta (allegato I, punti 1.1 e 2.1). Per pitture e vernici occorre inoltre registrare se il rivestimento sia a base d’acqua, con viscosità regolata mediante acqua, o a base di solvente, con viscosità regolata mediante solvente organico, perché undici delle dodici sottocategorie prevedono limiti diversi per i due tipi (art. 2, punti 10 e 11). La relazione della Commissione ha rilevato che la maggior parte dei prodotti che nel 2010 violavano sia i limiti di COV sia le prescrizioni di etichettatura rientrava nella sottocategoria d), pitture per finiture e rivestimenti interni ed esterni, e che altre tre sottocategorie sono state segnalate come non conformi su entrambi i fronti: a) rivestimenti opachi per pareti e soffitti interni, e) vernici e impregnanti per finiture e i) rivestimenti speciali monocomponenti. La relazione non le ordina tra loro, ma insieme alla d) segnano i punti in cui più spesso sbagliano la classificazione e la formulazione.

### Rispettare il valore limite

L’allegato II, sezione A, stabilisce le due fasi per pitture e vernici in grammi per litro di prodotto pronto all’uso. I valori della fase I si sono applicati dal 1° gennaio 2007, i valori più severi della fase II dal 1° gennaio 2010. Nella fase II i rivestimenti opachi per pareti e soffitti interni sono limitati a 30 g/l sia a base d’acqua sia a base di solvente; i rivestimenti lucidi per pareti e soffitti interni a 100 g/l in entrambi i casi; i rivestimenti per pareti esterne di supporto minerale a 40 g/l a base d’acqua e 430 g/l a base di solvente; le pitture per finiture e rivestimenti a 130 e 300 g/l; le vernici e gli impregnanti per finiture a 130 e 400 g/l; gli impregnanti a basso spessore a 130 e 700 g/l; i fondi a 30 e 350 g/l; i fondi consolidanti a 30 e 750 g/l; i rivestimenti speciali monocomponenti a 140 e 500 g/l; i rivestimenti speciali bicomponenti reattivi per usi finali specifici come i pavimenti a 140 e 500 g/l; i rivestimenti multicolore a 100 g/l in entrambi i casi; e i rivestimenti decorativi ad effetto a 200 g/l in entrambi i casi. L’allegato II, sezione B, stabilisce un unico insieme di valori per i prodotti per la rifinitura di veicoli, applicato dal 1° gennaio 2007 e mai modificato: 850 g/l per i prodotti preparatori e 200 g/l per i prodotti di pulizia preliminare, 250 g/l per gli stucchi di ogni tipo, 540 g/l per i fondi di riempimento e i fondi generici per metalli e 780 g/l per il wash primer, 420 g/l per le finiture di ogni tipo e 840 g/l per le finiture speciali di ogni tipo. Salvo che nella sottocategoria dei prodotti preparatori e di pulizia, l’eventuale contenuto d’acqua del prodotto per la rifinitura di veicoli pronto all’uso è escluso dal calcolo.

Per i prodotti ai quali prima dell’uso devono essere aggiunti solventi o altri componenti contenenti solventi, il limite si applica al tenore di COV nello stato pronto all’uso (art. 3, paragrafo 1, terzo comma). È la regola che coglie i sistemi bicomponenti, la diluizione in cantiere e la diluizione nella pistola a spruzzo: il concentrato nella confezione non è il valore rispetto al quale l’autorità misura.

### Determinare il tenore di COV

Il rispetto dei limiti dell’allegato II si accerta con i metodi dell’allegato III e con nessun altro (art. 3, paragrafo 1). Da quando la direttiva 2010/79/UE della Commissione ha sostituito tale allegato, si applicano tre blocchi di metodi. Per i prodotti con tenore di COV inferiore al 15 % in massa in assenza di diluenti reattivi, il metodo ammesso è ISO 11890-2 del 2006. Per tenori pari o superiori al 15 % in massa in assenza di diluenti reattivi si può usare ISO 11890-1 del 2007 o ISO 11890-2 del 2006, essendo stato aggiunto nel 2010 il metodo ISO 11890-1, più semplice e meno costoso, proprio per ridurre i costi delle prove. In presenza di diluenti reattivi il metodo è ASTM D 2369 del 2003. Dal 26 luglio 2019 la Commissione può modificare l’allegato III con atto delegato a norma degli articoli 11 e 11 bis, per cui l’elenco dei metodi può cambiare senza una nuova direttiva.

### Etichettare il prodotto

Ogni prodotto dell’allegato I deve recare un’etichetta al momento dell’immissione sul mercato, e l’etichetta deve indicare la sottocategoria del prodotto e i relativi valori limite di COV in g/l di cui all’allegato II, nonché il tenore massimo di COV in g/l del prodotto pronto all’uso (art. 4). Entrambi gli elementi sono richiesti: il limite UE per la sottocategoria e il tenore massimo proprio del prodotto, in modo che un ispettore, un utilizzatore a valle o un acquirente possano leggere sulla confezione la sottocategoria, il limite applicabile e il tenore effettivo e confrontare l’uno con l’altro. La Miljøstyrelsen consiglia ai fornitori danesi di collocare le informazioni in modo chiaro e ben visibile in etichetta, preferibilmente accanto al riquadro con le informazioni di pericolo ma al di fuori di esso. L’etichettatura è il punto in cui i controlli trovano la maggior parte dei problemi: nel 2010 sono state controllate circa 121.000 etichette nell’Unione e il 94,2 % era conforme, un miglioramento rispetto al tasso di violazione di circa il 20 % del 2007, ma ancora la metà più debole del regime.

### Esenzioni e licenze

Esistono tre deroghe, e ciascuna è ristretta. In primo luogo, gli Stati membri devono esentare dai requisiti dell’articolo 3, paragrafo 1, i prodotti venduti per l’uso esclusivo in un’attività disciplinata dalla direttiva 1999/13/CE e svolta in un impianto registrato o autorizzato a norma degli articoli 3 e 4 di tale direttiva (art. 3, paragrafo 2). La direttiva 1999/13/CE è stata abrogata con effetto dal 7 gennaio 2014 dalla direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali, e i riferimenti a essa si intendono fatti a tale direttiva, per cui l’esenzione rinvia ora alle attività con solventi del capo V e dell’allegato VII; tuttavia il punto 13 della parte 1, rifinitura di veicoli, riguarda solo il rivestimento originale di veicoli stradali o loro parti al di fuori della linea di fabbricazione e il rivestimento di rimorchi, oltre 0,5 tonnellate di solvente l’anno secondo la voce 6 della parte 2, e non la rifinitura di riparazione svolta da una carrozzeria, che l’articolo 13 della direttiva sulle pitture e vernici ha tolto dal regime dei solventi nel 2004; l’articolo 4, paragrafo 1, di tale direttiva richiede un’autorizzazione ma consente agli Stati membri di istituire una procedura di registrazione per gli impianti soggetti solo al capo V. L’esenzione dipende dalla parola «esclusivo»: lo stesso prodotto venduto al commercio generale non è esentato. In secondo luogo, per il restauro e la manutenzione di edifici e veicoli d’epoca designati dalle autorità competenti come di particolare valore storico e culturale, gli Stati membri possono rilasciare licenze individuali per la vendita e l’acquisto, in quantità strettamente limitate, di prodotti che non rispettano i limiti dell’allegato II (art. 3, paragrafo 3). In terzo luogo, i prodotti che si dimostri siano stati fabbricati prima dell’entrata in vigore di un valore limite potevano essere immessi sul mercato per 12 mesi dopo tale data (art. 3, paragrafo 4); tale transizione è scaduta il 31 dicembre 2007 per la fase I e il 31 dicembre 2010 per la fase II ed è ormai esaurita.

### Obblighi per ruolo

Il fabbricante o titolare del marchio stabilisce la sottocategoria, formula il prodotto entro il limite per il prodotto pronto all’uso, fa determinare il tenore con un metodo dell’allegato III e redige l’etichetta. L’importatore ha gli stessi obblighi in proprio, perché l’importazione nel territorio doganale dell’Unione è considerata immissione sul mercato. Anche il grossista e il dettagliante immettono il prodotto sul mercato ogni volta che lo mettono a disposizione di un terzo, per cui devono fornire solo prodotti etichettati e nei limiti. L’utilizzatore professionale non è il destinatario del divieto, ma decide il rapporto di miscelazione che produce il prodotto pronto all’uso, decide se si applichi l’esenzione per uso esclusivo e, in Danimarca, non può usare un prodotto privo delle informazioni richieste su sottocategoria e COV.

### Danimarca

La Danimarca recepisce la direttiva con l’ordinanza (bekendtgørelse) n. 1369 del 25 novembre 2015 sulla commercializzazione e sull’etichettatura dei composti organici volatili in talune pitture e vernici e in taluni prodotti per la rifinitura di veicoli, emanata in base alla legge sulle sostanze chimiche e in vigore dal 31 dicembre 2015, quando ha sostituito l’ordinanza n. 1049 del 27 ottobre 2005. Il suo § 3 riprende il divieto di commercializzazione, i metodi dell’allegato III e la regola del prodotto pronto all’uso, e il suo § 3, stk. 4, riporta la deroga per gli impianti a solventi rinviando, per riferimento, all’ordinanza danese sugli impianti e sulle attività che utilizzano solventi organici e all’ordinanza sull’approvazione delle attività elencate. Il suo § 4 va oltre la direttiva: vieta l’importazione, la vendita e l’uso di un prodotto coperto che non rechi la sottocategoria con i relativi valori limite di COV in g/l e il tenore massimo di COV in g/l del prodotto pronto all’uso, e tale divieto non è revocato dalla deroga del § 3, stk. 4. La Miljøstyrelsen può rilasciare licenze individuali per il restauro di beni storici ai sensi del § 5 e vigila sulla conformità e ne effettua il controllo ai sensi del § 6; i valori limite del bilag 2 dell’ordinanza riproducono esattamente l’allegato II della direttiva.

## Applicazione e sanzioni

La direttiva lascia l’applicazione al diritto nazionale: gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in base alla direttiva e adottano i provvedimenti necessari per assicurarne l’applicazione, le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive e dovevano essere notificate alla Commissione entro il 30 ottobre 2005, con notifica senza indugio di ogni modifica successiva (art. 10). Fino al 2021 la direttiva obbligava inoltre gli Stati membri a gestire un programma di monitoraggio e a comunicare alla Commissione i risultati e le quantità autorizzate a norma dell’articolo 3, paragrafo 3 (ex art. 6 ed ex art. 7). L’articolo 38 del regolamento (UE) 2019/1020 ha soppresso entrambi gli articoli, e la direttiva è invece il punto 17 dell’allegato I di tale regolamento, per cui dal 16 luglio 2021 si applica il regime di vigilanza del mercato del regolamento: le autorità possono chiedere documenti e informazioni, effettuare ispezioni e prelevare campioni, imporre misure correttive, vietare o limitare la messa a disposizione di un prodotto e ordinarne il ritiro, il richiamo o la distruzione. L’articolo 4 di tale regolamento, che per determinati prodotti richiede un operatore economico stabilito nell’Unione, non si applica qui, perché l’elenco dell’articolo 4, paragrafo 5, non comprende questa direttiva.

Come si presenti l’applicazione nella pratica è documentato. Nel 2010 gli Stati membri hanno effettuato circa 4.700 ispezioni di locali per il tenore di COV o l’etichettatura, hanno analizzato più di 19.000 campioni di pitture e vernici e hanno controllato circa 121.000 etichette. La conformità ai limiti della fase I era del 98,7 % e quella ai limiti della fase II del 97,46 %. Rispetto ai limiti della fase I le quote più alte di campioni non conformi si sono riscontrate presso i grossisti, il 2,5 %, e gli importatori, il 2,4 %; rispetto ai limiti più severi della fase II gli importatori erano i più alti, con il 6 %. La sanzione più comune per il superamento di un limite di COV è stata il ritiro del prodotto dal mercato; la violazione delle prescrizioni di etichettatura è stata più spesso affrontata con un ordine di correggere l’errore entro un termine, per evitare procedimenti o sanzioni pecuniarie.

In Danimarca, il § 7 dell’ordinanza n. 1369/2015 punisce con una sanzione pecuniaria chiunque violi il divieto di commercializzazione del § 3, stk. 1, o il divieto di importazione, vendita e uso del § 4, non applichi i metodi analitici di cui al § 3, stk. 2, o violi una condizione di una licenza ai sensi del § 5. La pena sale alla reclusione fino a 2 anni quando la violazione è stata intenzionale o gravemente colposa e ha causato o rischiato di causare danni alla vita o alla salute di persone o animali da allevamento, ha causato o rischiato di causare danni all’ambiente, oppure ha procurato o era destinata a procurare un vantaggio economico, anche attraverso risparmi, per l’autore o per altri; le società possono essere ritenute penalmente responsabili ai sensi del capitolo 5 del codice penale. Dietro l’ordinanza sta la legge sulle sostanze chimiche, consolidata come LBK n. 1200 del 25 settembre 2025: l’autorità di vigilanza deve far ripristinare la legalità di una situazione illecita, salvo che sia di scarsa importanza, deve dire al responsabile di cessare la condotta illecita, vendita compresa, e può ordinargli, a sue spese e immediatamente o entro un termine, di dare informazioni successive sul pericolo e sul modo di prevenirlo, di rimuovere ciò che causa il pericolo, di richiamare il prodotto presso commercianti o utilizzatori e di distruggerlo in sicurezza; commercianti e utilizzatori devono restituire il prodotto. L’autorità può eseguire le misure ordinate a spese del responsabile, può distruggere o rendere inutilizzabile senza ordine preventivo un prodotto che presenta un rischio grave, può sequestrare merci illecite, ha accesso a locali e veicoli senza ordine del giudice e può prelevare campioni gratuitamente, può acquistare prodotti sotto identità riservata, può esigere che i venditori che usano un’interfaccia online inviino copie campione a proprie spese, può ordinare al proprietario di un’interfaccia online di modificare o rimuovere contenuti che si riferiscono a prodotti illeciti e può chiedere al giudice di bloccare un’interfaccia online, cosa che il giudice ordina solo per eliminare un rischio grave e solo quando un ordine ai sensi del § 50 non è stato rispettato o quando prodotti non conformi sono stati venduti o intermediati ripetutamente attraverso l’interfaccia, e può pubblicare ordini, divieti e ammonimenti con i nomi dei produttori, degli importatori o dei commercianti interessati.

## Come aiuta Conphora

Conphora monitora la direttiva sulle pitture e vernici, l’ordinanza danese e gli atti che oggi stanno dietro di esse, il regolamento (UE) 2019/1020 per la vigilanza e la direttiva 2010/75/UE per gli impianti a solventi, e mappa i Suoi rivestimenti rispetto alle diciassette sottocategorie dell’allegato I, alla distinzione tra base d’acqua e base di solvente e ai limiti dell’allegato II per il prodotto pronto all’uso, segnalando dove un’assegnazione di sottocategoria, un valore di COV o un’etichetta non coincidono, prima che diventino un problema di applicazione. La piattaforma conserva insieme, per prodotto e per mercato, i rapporti di prova eseguiti con i metodi dell’allegato III, le decisioni sulla sottocategoria e la grafica delle etichette, combina l’etichetta COV con l’etichettatura CLP e con le altre che la confezione reca, e La avvisa quando cambiano un metodo di prova, un’ordinanza nazionale o l’assetto di applicazione.

## Fonti

- [Direttiva 2004/42/CE relativa alle emissioni di COV di talune pitture, vernici e prodotti per la rifinitura di veicoli, testo consolidato del 16 luglio 2021 (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02004L0042-20210716)
- [Direttiva 2004/42/CE come pubblicata nella GU L 143 del 30 aprile 2004 (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32004L0042)
- [Informazioni sul documento, date, modifiche e rettifiche per il CELEX 32004L0042 (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32004L0042)
- [Regolamento (CE) n. 1137/2008 che adegua atti alla decisione 1999/468/CE (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32008R1137)
- [Direttiva 2008/112/CE che allinea la direttiva al regolamento (CE) n. 1272/2008 (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32008L0112)
- [Direttiva 2010/79/UE della Commissione che adegua l’allegato III al progresso tecnico (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32010L0079)
- [Regolamento (UE) 2019/1243 che sostituisce il conferimento di poteri di comitatologia con atti delegati (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1243)
- [Regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1020)
- [Regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti, testo consolidato del 23 maggio 2024 (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02019R1020-20240523)
- [Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali, testo consolidato del 4 agosto 2024 (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02010L0075-20240804)
- [Regolamento (UE) 2018/858 relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018R0858)
- [COM(2013) 704, seconda relazione della Commissione sull’attuazione della direttiva sulle pitture e vernici (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52013DC0704)
- [Sintesi della direttiva: emissioni di composti organici volatili in pitture, vernici e prodotti per la rifinitura di veicoli (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/EN/legal-content/summary/emissions-of-volatile-organic-compounds-in-paints-varnishes-and-vehicle-refinishing-products.html)
- [Bekendtgørelse nr. 1369 af 25. november 2015 om markedsføring og mærkning af flygtige organiske forbindelser i visse malinger og lakker samt produkter til autoreparationslakering (Retsinformation)](https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2015/1369)
- [Bekendtgørelse af lov om kemikalier, LBK nr. 1200 af 25. september 2025 (Retsinformation)](https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2025/1200)
- [Faktaark: flygtige organiske forbindelser (VOC) i maling og lak til brug i bygninger (Miljøstyrelsen)](https://mst.dk/erhverv/sikker-kemi/kemikalier/regler-og-handlingsplaner/faktaark-om-kemikaliereglerne/faktaark-flygtige-organiske-forbindelser-voc-i-maling-og-lak-til-brug-i-bygninger)
- [Faktaark: flygtige organiske forbindelser (VOC) i produkter til auto-reparationslakering (Miljøstyrelsen)](https://mst.dk/erhverv/sikker-kemi/kemikalier/regler-og-handlingsplaner/faktaark-om-kemikaliereglerne/faktaark-flygtige-organiske-forbindelser-voc-i-produkter-til-auto-reparationslakering)
- [Maling, lak og andre produkter til overfladebehandling (Miljøstyrelsen)](https://mst.dk/erhverv/sikker-kemi/kemikalier/fokus-paa-saerlige-produkter/maling-lak-og-andre-produkter-til-overfladebehandling)

*Questa guida fornisce informazioni di carattere generale e non costituisce una consulenza legale.*

## Fonti

- [Direttiva 2004/42/CE relativa alle emissioni di COV di talune pitture, vernici e prodotti per la rifinitura di veicoli, testo consolidato del 16 luglio 2021 (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02004L0042-20210716)
- [Direttiva 2004/42/CE come pubblicata nella GU L 143 del 30 aprile 2004 (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32004L0042)
- [Informazioni sul documento, date, modifiche e rettifiche per il CELEX 32004L0042 (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32004L0042)
- [Regolamento (CE) n. 1137/2008 che adegua atti alla decisione 1999/468/CE e ha sostituito l’articolo 11 e l’articolo 12, paragrafo 3 (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32008R1137)
- [Direttiva 2008/112/CE che allinea la direttiva al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32008L0112)
- [Direttiva 2010/79/UE della Commissione che adegua l’allegato III al progresso tecnico (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32010L0079)
- [Regolamento (UE) 2019/1243 che sostituisce il conferimento di poteri di comitatologia con atti delegati (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1243)
- [Regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti, che ha soppresso gli articoli 6 e 7 ed elenca la direttiva nell’allegato I (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1020)
- [Regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti, testo consolidato del 23 maggio 2024 (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02019R1020-20240523)
- [Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali, testo consolidato del 4 agosto 2024, che ha abrogato la direttiva 1999/13/CE e disciplina le attività con solventi nel capo V e nell’allegato VII (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02010L0075-20240804)
- [Regolamento (UE) 2018/858 relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore, che ha sostituito la direttiva 2007/46/CE e, attraverso di essa, la direttiva 70/156/CEE (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018R0858)
- [COM(2013) 704, seconda relazione della Commissione sull’attuazione della direttiva sulle pitture e vernici (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52013DC0704)
- [Sintesi della direttiva: emissioni di composti organici volatili in pitture, vernici e prodotti per la rifinitura di veicoli (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/EN/legal-content/summary/emissions-of-volatile-organic-compounds-in-paints-varnishes-and-vehicle-refinishing-products.html)
- [Bekendtgørelse nr. 1369 af 25. november 2015 om markedsføring og mærkning af flygtige organiske forbindelser i visse malinger og lakker samt produkter til autoreparationslakering (Retsinformation)](https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2015/1369)
- [Bekendtgørelse af lov om kemikalier, LBK nr. 1200 af 25. september 2025 (Retsinformation)](https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2025/1200)
- [Faktaark: flygtige organiske forbindelser (VOC) i maling og lak til brug i bygninger (Miljøstyrelsen)](https://mst.dk/erhverv/sikker-kemi/kemikalier/regler-og-handlingsplaner/faktaark-om-kemikaliereglerne/faktaark-flygtige-organiske-forbindelser-voc-i-maling-og-lak-til-brug-i-bygninger)
- [Faktaark: flygtige organiske forbindelser (VOC) i produkter til auto-reparationslakering (Miljøstyrelsen)](https://mst.dk/erhverv/sikker-kemi/kemikalier/regler-og-handlingsplaner/faktaark-om-kemikaliereglerne/faktaark-flygtige-organiske-forbindelser-voc-i-produkter-til-auto-reparationslakering)
- [Maling, lak og andre produkter til overfladebehandling (Miljøstyrelsen)](https://mst.dk/erhverv/sikker-kemi/kemikalier/fokus-paa-saerlige-produkter/maling-lak-og-andre-produkter-til-overfladebehandling)

_Rivisto il 2026-09-24 da Conphora compliance team_
