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title: "PPWR — Regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio"
description: "Il regolamento fissa regole su riciclabilità, contenuto riciclato, riutilizzo, etichettatura e responsabilità del produttore per tutti gli imballaggi sul mercato UE, con obblighi per fabbricanti, importatori, distributori e piattaforme online. Si applica dal 12 agosto 2026 al posto della direttiva 94/62/CE; etichettatura dal 12 agosto 2028, obiettivi di progettazione dal 1° gennaio 2030."
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published: "2025-02-11"
updated: "2026-09-11"
author: "Conphora compliance team"
publisher: "Conphora"
reference: "Regolamento (UE) 2025/40"
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tags: ["PPWR", "Labelling & Packaging"]
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# PPWR — Regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio

Il regolamento fissa regole su riciclabilità, contenuto riciclato, riutilizzo, etichettatura e responsabilità del produttore per tutti gli imballaggi sul mercato UE, con obblighi per fabbricanti, importatori, distributori e piattaforme online. Si applica dal 12 agosto 2026 al posto della direttiva 94/62/CE; etichettatura dal 12 agosto 2028, obiettivi di progettazione dal 1° gennaio 2030.

## Dati essenziali

- **Titolo ufficiale:** Regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE
- **Riferimento:** Regolamento (UE) 2025/40
- **CELEX:** 32025R0040
- **Tipo di atto:** Regolamento
- **In vigore:** 2025-02-11
- **Si applica dal:** 2026-08-12
- **Applicato da:** Le autorità di vigilanza del mercato designate da ciascuno Stato membro ai sensi del regolamento (UE) 2019/1020, al cui allegato I il regolamento è aggiunto, fanno rispettare i requisiti sugli imballaggi, e un’autorità competente di ciascuno Stato membro gestisce il registro dei produttori e le norme sulla responsabilità estesa del produttore; in Italia il quadro nazionale degli imballaggi è la parte quarta, titolo II, del d.lgs. 152/2006 (Testo unico ambientale, artt. 217 ss.), con l’adesione dei produttori e degli utilizzatori al CONAI. Gli strumenti sono le misure correttive entro un termine stabilito, il divieto, il ritiro o il richiamo degli imballaggi non conformi, le decisioni formali di non conformità e le sanzioni nazionali, che devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive e, per gli obblighi di riduzione dei rifiuti degli articoli da 24 a 29, devono comprendere sanzioni amministrative pecuniarie.
- **Categoria:** Labelling & Packaging

## A chi si applica

**Oggetto dell’atto:** Tutti gli imballaggi immessi sul mercato dell’UE, indipendentemente dal materiale utilizzato, e tutti i rifiuti di imballaggio, provenienti dall’industria, da altre attività di fabbricazione, dal commercio al dettaglio o dalla distribuzione, dagli uffici, dai servizi o dalle famiglie; Imballaggi per la vendita, multipli, per il trasporto e per il commercio elettronico, imballaggi di servizio riempiti nel punto vendita, imballaggi monouso e riutilizzabili e le parti in plastica degli imballaggi; Imballaggi forniti vuoti o insieme a un prodotto, compresi i prodotti imballati immessi sul mercato con il nome o il marchio di un operatore; Gli operatori economici lungo la catena: fabbricanti, fornitori, importatori, distributori, rappresentanti autorizzati, distributori finali e fornitori di servizi di logistica, oltre ai produttori soggetti alla responsabilità estesa del produttore e alle piattaforme online; La gestione dei rifiuti di imballaggio, la responsabilità estesa del produttore, i sistemi di deposito cauzionale e restituzione e gli obiettivi degli Stati membri in materia di prevenzione, raccolta e riciclaggio

**Prodotti derivati e a valle:** Un articolo è un imballaggio quando un operatore economico lo utilizza per contenere, proteggere, movimentare, consegnare o presentare prodotti a un altro operatore o a un utilizzatore finale, compresi gli articoli riempiti nel punto vendita, gli articoli a perdere venduti e riempiti nel punto vendita, le bustine permeabili di tè e caffè e le unità monodose di bevande; l’allegato I fornisce un elenco indicativo (art. 3, par. 1, punto 1, e art. 3, par. 2); Chi fa progettare o fabbricare imballaggi o un prodotto imballato con il proprio nome o marchio è il fabbricante; per una microimpresa il cui fornitore di imballaggi è situato nello stesso Stato membro, il fabbricante è il fornitore (art. 3, par. 1, punto 13); L’importatore o il distributore che immette sul mercato imballaggi con il proprio nome o marchio, o modifica imballaggi in modo tale da poter incidere sulla conformità, assume gli obblighi del fabbricante (art. 21); Il produttore ai fini della responsabilità estesa del produttore è il fabbricante, l’importatore o il distributore che per primo mette a disposizione in uno Stato membro imballaggi o prodotti imballati, li vende direttamente a utilizzatori finali in un altro Stato membro o disimballa prodotti imballati senza essere un utilizzatore finale (art. 3, par. 1, punto 15); Il regolamento si applica fatte salve le norme dell’Unione in materia di sicurezza, qualità, tutela della salute e igiene dei prodotti imballati e le norme sui trasporti; in caso di conflitto con la direttiva 2008/68/CE sul trasporto di merci pericolose prevale tale direttiva (art. 2, par. 2)

**Ruoli previsti dall’atto:**

- **Fabbricante (compresi i titolari del marchio di prodotti imballati)** — Qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrica imballaggi o un prodotto imballato, oppure fa progettare o fabbricare imballaggi o un prodotto imballato e li commercializza con il proprio nome o marchio; quando tale titolare del marchio è una microimpresa e il suo fornitore di imballaggi è situato nello stesso Stato membro, il fabbricante è il fornitore.
- **Importatore** — Qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che immette sul mercato imballaggi provenienti da un paese terzo; l’importatore che vende con il proprio marchio o modifica imballaggi in modo tale da poter incidere sulla conformità è considerato il fabbricante.
- **Distributore (compresi i distributori finali e i rivenditori)** — Qualsiasi persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall’importatore, che mette a disposizione imballaggi sul mercato; il distributore finale è quello che consegna all’utilizzatore finale prodotti imballati, o prodotti acquistati mediante ricarica.
- **Rappresentante autorizzato** — Qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che ha ricevuto dal fabbricante un mandato scritto per agire a suo nome in relazione a compiti specifici ai sensi del regolamento; il mandato non può comprendere l’obbligo di immettere sul mercato solo imballaggi conformi né quello di redigere la documentazione tecnica.
- **Fornitore di servizi di logistica** — Qualsiasi persona fisica o giuridica che offre, nell’ambito di un’attività commerciale, almeno due tra i servizi di magazzinaggio, imballaggio, apposizione di indirizzi e spedizione, senza essere proprietaria dei prodotti, quale definita dal regolamento (UE) 2019/1020; il regolamento applica tale definizione.
- **Produttore (responsabilità estesa del produttore)** — Qualsiasi fabbricante, importatore o distributore che, indipendentemente dalla tecnica di vendita, mette a disposizione per la prima volta imballaggi o prodotti imballati nello Stato membro in cui è stabilito, li mette a disposizione direttamente di utilizzatori finali in un altro Stato membro o disimballa prodotti imballati senza essere un utilizzatore finale.
- **Fornitore di una piattaforma online** — Una piattaforma online quale definita all’articolo 3, lettera i), del regolamento (UE) 2022/2065 che consente ai consumatori di concludere contratti a distanza con produttori che offrono imballaggi o prodotti imballati.

## Date principali

- 2024-12-19: Il regolamento (UE) 2025/40 è adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio a Bruxelles
- 2025-01-22: Pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, GU L 2025/40
- 2025-02-11: Entrata in vigore, il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione; gli imballaggi immessi sul mercato a partire da tale data sono considerati riutilizzabili solo se soddisfano i nove criteri dell’articolo 11, paragrafo 1
- 2026-02-12: Termine per la Commissione per adottare l’atto di esecuzione sul formato per la registrazione nei registri nazionali dei produttori e per la comunicazione dei dati a tali registri, e per chiedere norme armonizzate sugli imballaggi compostabili
- 2026-05-26: Entra in vigore la decisione delegata (UE) 2026/429 della Commissione: i film avvolgenti e le regge per pallet sono esentati dai requisiti di riutilizzo al 100 % dell’articolo 29, paragrafi 2 e 3
- 2026-06-10: Pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della comunicazione della Commissione C/2026/3084, il documento di orientamento sul regolamento (UE) 2025/40
- 2026-08-12: Il regolamento si applica; la direttiva 94/62/CE è abrogata con eccezioni transitorie; gli imballaggi a contatto con alimenti non possono più essere immessi sul mercato con PFAS pari o superiori ai limiti dell’articolo 5, paragrafo 5; termine per gli atti di esecuzione della Commissione sulle etichette armonizzate e sulla metodologia per la marcatura digitale
- 2026-12-31: Termine per l’atto di esecuzione della Commissione sul calcolo e sulla verifica del contenuto riciclato, per l’atto delegato sui criteri di sostenibilità delle tecnologie di riciclaggio della plastica, per la metodologia di equivalenza dei paesi terzi e per la relazione sulle sostanze preoccupanti negli imballaggi
- 2027-02-12: Gli Stati membri devono avere in vigore e aver notificato le norme sulle sanzioni; i distributori finali del settore HORECA devono consentire ai consumatori di portare il proprio contenitore per bevande e alimenti da asporto; termine per l’atto delegato della Commissione sul numero minimo di rotazioni degli imballaggi riutilizzabili e per i suoi orientamenti sull’allegato V e sugli obiettivi di riutilizzo per le bevande
- 2028-01-01: Termine per gli atti delegati della Commissione sui criteri di progettazione per il riciclaggio e sulle classi di prestazione di riciclabilità e sugli accordi di messa in comune per gli obiettivi di riutilizzo delle bevande
- 2028-02-12: Le bustine di tè, caffè e bevande e le etichette adesive per frutta devono essere compostabili; gli altri imballaggi biodegradabili devono essere progettati per il riciclaggio dei materiali; lo spazio vuoto negli imballaggi per la vendita deve essere ridotto al minimo; i distributori finali del settore HORECA devono offrire l’asporto in imballaggi riutilizzabili; termine per la metodologia della Commissione sullo spazio vuoto
- 2028-08-12: Etichetta armonizzata sulla composizione dei materiali sugli imballaggi ed etichette armonizzate sui contenitori per rifiuti, oppure 24 o 30 mesi dopo gli atti di esecuzione se successivi; le etichette sul contenuto riciclato devono seguire la specifica armonizzata; la decisione 97/129/CE è abrogata
- 2029-01-01: Gli Stati membri devono raccogliere separatamente almeno il 90 % delle bottiglie di plastica monouso per bevande e dei contenitori metallici per bevande fino a tre litri mediante sistemi di deposito cauzionale e restituzione; il calcolo del contenuto riciclato deve seguire l’atto di esecuzione, oppure 24 mesi dopo di esso se successivi
- 2029-02-12: Gli imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato devono riportare l’etichetta di riutilizzabilità e un codice QR o altro supporto dati, oppure 30 mesi dopo l’atto di esecuzione se successivi; si applicano le aggiunte alla parte B dell’allegato della direttiva (UE) 2019/904 dell’articolo 67, paragrafo 5
- 2030-01-01: Gli imballaggi devono essere progettati per il riciclaggio nella classe A, B o C e le parti in plastica devono rispettare il contenuto riciclato minimo del 2030, in entrambi i casi oppure 24 o 36 mesi dopo gli atti della Commissione se successivi; gli imballaggi devono essere minimizzati in peso e volume; si applicano le restrizioni sui formati dell’allegato V, il rapporto di spazio vuoto del 50 % e gli obiettivi di riutilizzo del 2030; gli Stati membri devono ridurre i rifiuti di imballaggio pro capite del 5 % rispetto al 2018
- 2035-01-01: La riciclabilità richiede anche che i rifiuti di imballaggio siano raccolti separatamente, selezionati e riciclati su larga scala, oppure cinque anni dopo gli atti di esecuzione se successivi; gli Stati membri devono ridurre i rifiuti di imballaggio pro capite del 10 %
- 2038-01-01: Possono essere immessi sul mercato solo imballaggi riciclabili nella classe A o B
- 2040-01-01: Si applicano le percentuali minime di contenuto riciclato del 2040; gli operatori economici devono adoperarsi per raggiungere gli obiettivi di riutilizzo del 2040; gli Stati membri devono ridurre i rifiuti di imballaggio pro capite del 15 %

## Che cosa si deve fare

### Fabbricante (compresi i titolari del marchio di prodotti imballati)

- Immettere sul mercato solo imballaggi conformi ai requisiti di sostenibilità e di etichettatura degli articoli da 5 a 12.
- Mantenere la somma di piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente negli imballaggi o nei loro componenti pari o inferiore a 100 mg/kg e, dal 12 agosto 2026, non immettere sul mercato imballaggi a contatto con alimenti con PFAS pari o superiori ai limiti dell’articolo 5, paragrafo 5; dimostrare la conformità nella documentazione tecnica.
- Valutare la riciclabilità di ciascuna unità di imballaggio rispetto ai criteri di progettazione per il riciclaggio ed esprimerla nella classe A, B o C; dal 1° gennaio 2030, oppure 24 mesi dopo gli atti delegati se successivi, non immettere sul mercato imballaggi al di fuori delle classi da A a C e, dal 1° gennaio 2038, solo imballaggi delle classi A o B.
- Dal 1° gennaio 2030, oppure tre anni dopo l’atto di esecuzione se successivi, garantire che ogni parte in plastica dell’imballaggio contenga il contenuto riciclato minimo da rifiuti di plastica post-consumo (30 % per il PET sensibile al contatto, 10 % per le altre plastiche sensibili al contatto, 30 % per le bottiglie di plastica monouso per bevande, 35 % per gli altri imballaggi di plastica), con aumento nel 2040, e documentarlo.
- Entro il 12 febbraio 2028, rendere compostabili le bustine di tè, caffè e bevande e le etichette adesive per frutta e progettare gli altri imballaggi biodegradabili per il riciclaggio dei materiali.
- Entro il 1° gennaio 2030, progettare gli imballaggi in modo che peso e volume siano il minimo necessario per la funzionalità e non immettere sul mercato imballaggi che non soddisfano i criteri prestazionali dell’allegato IV o che aumentano soltanto il volume percepito mediante doppie pareti, doppi fondi o strati superflui, salvo che si applichi un disegno o modello, un marchio o un’indicazione geografica protetti.
- Considerare un imballaggio riutilizzabile solo se soddisfa tutti e nove i criteri dell’articolo 11, paragrafo 1, e, per gli imballaggi riutilizzabili, includere nella documentazione tecnica una descrizione del sistema di riutilizzo con le conferme scritte dei partecipanti al sistema.
- Eseguire il controllo interno della produzione dell’allegato VII prima di immettere gli imballaggi sul mercato, redigere la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE per tipo di imballaggio, conservarle entrambe per 5 anni (monouso) o 10 anni (riutilizzabili) e rivalutare la conformità quando cambiano la progettazione, i materiali o le norme di riferimento.
- Eseguire il controllo interno della produzione dell’allegato VII prima di immettere gli imballaggi sul mercato e rivalutare la conformità quando cambiano la progettazione, i materiali o le norme di riferimento.
- Redigere la documentazione tecnica dell’allegato VII per tipo di imballaggio prima di immetterlo sul mercato.
- Redigere la dichiarazione di conformità UE per tipo di imballaggio quando la procedura dell’allegato VII ha dimostrato la conformità.
- Conservare la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE per 5 anni dopo l’immissione sul mercato degli imballaggi monouso, o per 10 anni per gli imballaggi riutilizzabili.
- Contrassegnare l’imballaggio con un numero di tipo, di lotto o di serie o altro identificativo e con il proprio nome, la propria denominazione commerciale registrata o il proprio marchio e un unico indirizzo postale e, ove disponibile, un recapito elettronico, sull’imballaggio, in un codice QR o altro supporto dati oppure in un documento di accompagnamento, senza oscurare altre indicazioni obbligatorie.
- Dal 12 agosto 2028, oppure 24 mesi dopo gli atti di esecuzione se successivi, applicare l’etichetta armonizzata sulla composizione dei materiali; etichettare gli imballaggi riutilizzabili come tali con un codice QR o altro supporto dati dal 12 febbraio 2029; seguire la specifica armonizzata per qualsiasi etichetta sul contenuto riciclato o sul contenuto di origine biologica; e non usare mai etichette o simboli idonei a indurre in errore i consumatori sulla sostenibilità o sulla raccolta differenziata.
- Formulare asserzioni ambientali sulle caratteristiche dell’imballaggio disciplinate dal regolamento solo se l’imballaggio supera i requisiti minimi, indicare se l’asserzione riguarda l’unità, una sua parte o tutti i propri imballaggi e comprovarla nella documentazione tecnica.
- Se si ritiene o si ha motivo di credere che un imballaggio immesso sul mercato dall’11 febbraio 2025 non sia conforme, renderlo immediatamente conforme, ritirarlo o richiamarlo e informare l’autorità di vigilanza del mercato dello Stato membro in cui lo si è messo a disposizione; gli imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato prima dell’11 febbraio 2025 sono esentati da questo obbligo.
- Su richiesta motivata, fornire le informazioni e la documentazione tecnica che dimostrano la conformità in una lingua comprensibile all’autorità, in formato elettronico e, su richiesta, su carta, entro 10 giorni, e cooperare sulle misure correttive; essere in grado di identificare i propri fornitori di imballaggi e i propri clienti per 5 anni (monouso) o 10 anni (riutilizzabili).
- Su richiesta motivata, fornire le informazioni e la documentazione tecnica che dimostrano la conformità in una lingua comprensibile all’autorità, in formato elettronico e, su richiesta, su carta, entro 10 giorni, e cooperare sulle misure correttive.
- Essere in grado di identificare i propri fornitori di imballaggi e i propri clienti per 5 anni (imballaggi monouso) o 10 anni (imballaggi riutilizzabili).
- Ottenere dai propri fornitori di imballaggi e di materiali di imballaggio le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità, compresa la documentazione tecnica dell’allegato VII e, per gli imballaggi sensibili al contatto, la documentazione sul contatto con alimenti e analoga; i fornitori hanno l’obbligo di fornirla.
- Dal 1° gennaio 2030, non immettere sul mercato imballaggi nei formati e per gli usi dell’allegato V, come gli imballaggi multipli di plastica monouso, gli imballaggi di plastica monouso per meno di 1,5 kg di frutta e verdura fresche, gli imballaggi HORECA e le monoporzioni monouso, gli articoli da toeletta monouso per hotel e le borse di plastica in materiale ultraleggero.
- Se si riempiono imballaggi multipli, per il trasporto o per il commercio elettronico, mantenere il rapporto di spazio vuoto pari o inferiore al 50 % dal 1° gennaio 2030, oppure tre anni dopo l’atto di esecuzione se successivi; se si riempiono imballaggi per la vendita, ridurre lo spazio vuoto al minimo entro il 12 febbraio 2028; i materiali di riempimento contano come spazio vuoto.
- Dal 1° gennaio 2030, se si utilizzano imballaggi per il trasporto come pallet, scatole, casse, fusti o film avvolgenti per pallet, garantire che almeno il 40 % sia riutilizzabile all’interno di un sistema di riutilizzo, il 100 % per i trasporti tra i propri siti o siti collegati e per le consegne a un altro operatore nello stesso Stato membro e il 10 % delle scatole multiple non di cartone; i film avvolgenti e le regge per pallet sono esentati dai requisiti del 100 % ai sensi della decisione delegata (UE) 2026/429.
- Se si utilizzano imballaggi riutilizzabili, partecipare a un sistema di riutilizzo conforme alla parte A dell’allegato VI, ricondizionare l’imballaggio secondo la parte B prima di offrirlo di nuovo e restituire gli imballaggi a ciclo chiuso ai punti di raccolta approvati.

### Importatore

- Immettere sul mercato solo imballaggi conformi agli articoli da 5 a 12 e, prima di farlo, verificare che il fabbricante abbia eseguito la valutazione della conformità dell’allegato VII e redatto la documentazione tecnica, che l’imballaggio sia etichettato ai sensi dell’articolo 12, sia accompagnato dai documenti richiesti e riporti l’identificazione e i recapiti del fabbricante; non immettere sul mercato imballaggi non conformi finché non siano resi conformi.
- Indicare il proprio nome, la propria denominazione commerciale registrata o il proprio marchio e un indirizzo postale e, ove disponibile, un recapito elettronico sull’imballaggio, tramite il supporto dati dell’articolo 12 o in un documento di accompagnamento, in modo chiaro e senza oscurare altre informazioni obbligatorie.
- Garantire che le condizioni di stoccaggio e di trasporto sotto la propria responsabilità non compromettano la conformità, sia che l’imballaggio sia vuoto o riempito.
- Se si ritiene o si ha motivo di credere che un imballaggio immesso sul mercato non sia conforme, renderlo immediatamente conforme, ritirarlo o richiamarlo e informare le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri in cui lo si è messo a disposizione.
- Conservare una copia della dichiarazione di conformità UE ed essere in grado di produrre la documentazione tecnica per 5 anni (monouso) o 10 anni (riutilizzabili) dopo l’immissione dell’imballaggio sul mercato; fornirla su richiesta motivata entro 10 giorni in una lingua comprensibile all’autorità e cooperare sulle misure correttive.
- Conservare una copia della dichiarazione di conformità UE ed essere in grado di produrre la documentazione tecnica per 5 anni (monouso) o 10 anni (riutilizzabili) dopo l’immissione dell’imballaggio sul mercato.
- Su richiesta motivata, fornire le informazioni e la documentazione sulla conformità entro 10 giorni in una lingua comprensibile all’autorità e cooperare sulle misure correttive.
- Insieme al fabbricante, garantire entro il 1° gennaio 2030 che gli imballaggi siano minimizzati in peso e volume e che le parti in plastica rispettino le percentuali di contenuto riciclato, e documentare entrambi gli aspetti nella documentazione tecnica.
- Se si immettono sul mercato imballaggi con il proprio nome o marchio, o li si modifica in modo tale da poter incidere sulla conformità, si assumono gli obblighi del fabbricante ai sensi dell’articolo 15.
- Su richiesta, identificare chi ha fornito imballaggi o prodotti imballati e a chi li si è forniti, per 5 anni (monouso) o 10 anni (riutilizzabili).

### Distributore (compresi i distributori finali e i rivenditori)

- Agire con la dovuta diligenza e, prima di mettere a disposizione un imballaggio, verificare che il produttore responsabile sia iscritto nel registro dei produttori, che l’imballaggio sia etichettato ai sensi dell’articolo 12 e che il fabbricante e l’importatore abbiano apposto la propria identificazione e i propri recapiti; trattenere gli imballaggi non conformi finché non siano resi conformi.
- Evitare che le condizioni di stoccaggio e di trasporto compromettano la conformità e utilizzare le informazioni di registrazione del produttore solo per verificare la conformità, mai per finalità commerciali.
- Se un imballaggio messo a disposizione non è conforme, assicurarsi che siano adottate misure correttive per renderlo conforme, ritirarlo o richiamarlo, e informare immediatamente le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri interessati.
- Su richiesta motivata, fornire le informazioni e la documentazione in proprio possesso che dimostrano la conformità e cooperare con l’autorità; essere in grado di identificare i propri fornitori e clienti per 5 o 10 anni.
- Su richiesta motivata, fornire le informazioni e la documentazione in proprio possesso che dimostrano la conformità e cooperare con l’autorità.
- Essere in grado di identificare i propri fornitori di imballaggi e i propri clienti per 5 anni (imballaggi monouso) o 10 anni (imballaggi riutilizzabili).
- Se si vende con il proprio nome o marchio o si modificano gli imballaggi in modo tale da poter incidere sulla conformità, si assumono gli obblighi del fabbricante.
- In qualità di distributore finale di bevande alcoliche e analcoliche, mettere a disposizione in imballaggi riutilizzabili all’interno di un sistema di riutilizzo almeno il 10 % di tali prodotti dal 1° gennaio 2030, ritirare gratuitamente gli imballaggi riutilizzabili dello stesso tipo e rimborsare i depositi cauzionali; i negozi con una superficie di vendita pari o inferiore a 100 m2 sono esentati, e il vino, gli alcolici e le bevande altamente deperibili sono esclusi.
- Nel settore HORECA, entro il 12 febbraio 2027 consentire ai consumatori di portare il proprio contenitore per bevande e alimenti pronti da asporto senza un prezzo più alto e, entro il 12 febbraio 2028, offrire l’asporto in imballaggi riutilizzabili all’interno di un sistema di riutilizzo, informando i clienti con indicazioni visibili; le microimprese sono esentate dall’offerta di riutilizzo.
- Nel settore HORECA, dal 12 febbraio 2027 consentire ai consumatori di portare il proprio contenitore per bevande e alimenti pronti da asporto senza un prezzo più alto, informando i clienti con indicazioni visibili.
- Nel settore HORECA, dal 12 febbraio 2028 offrire bevande e alimenti pronti da asporto in imballaggi riutilizzabili all’interno di un sistema di riutilizzo, informando i clienti con indicazioni visibili; le microimprese sono esentate.
- Se si offrono prodotti mediante ricarica, esporre e aggiornare le regole per la ricarica (tipi di contenitori, igiene, responsabilità dell’utilizzatore finale), garantire che le stazioni di ricarica rispettino la parte C dell’allegato VI e non distribuire gratuitamente contenitori non conformi all’allegato VI, salvo che rientrino in un sistema di deposito cauzionale.

### Rappresentante autorizzato

- Agire in base a un mandato scritto che consenta almeno di tenere la dichiarazione di conformità UE e la documentazione tecnica a disposizione delle autorità per 5 anni (monouso) o 10 anni (riutilizzabili), di cooperare sulle misure in caso di non conformità, di fornire le informazioni sulla conformità su richiesta motivata in una lingua comprensibile all’autorità, di mettere i documenti a disposizione entro 10 giorni e di risolvere il mandato se il fabbricante viola il regolamento.
- Non assumere l’obbligo del fabbricante di immettere sul mercato solo imballaggi conformi né quello di redigere la documentazione tecnica; tali obblighi non possono far parte del mandato.
- Se si è nominati rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore in uno Stato membro, adempiere ivi gli obblighi di registrazione e di comunicazione dei dati del produttore ai sensi del capo VIII.

### Fornitore di servizi di logistica

- Garantire che le condizioni di magazzinaggio, movimentazione, imballaggio, apposizione di indirizzi e spedizione degli imballaggi trattati, vuoti o riempiti, non compromettano la loro conformità agli articoli da 5 a 12.
- Quando si stipula un contratto con un produttore che offre prodotti imballati a consumatori nell’Unione, ottenere il suo numero di iscrizione al registro dei produttori e la sua autocertificazione di conformità alla responsabilità estesa del produttore, compiere ogni ragionevole sforzo per verificarli rispetto al registro pubblico, chiedere correzioni e sospendere il servizio se il produttore non rimedia alle informazioni inesatte.
- Su richiesta, identificare gli operatori economici che hanno fornito imballaggi o prodotti imballati e quelli a cui li si è forniti, per 5 anni (monouso) o 10 anni (riutilizzabili).

### Produttore (responsabilità estesa del produttore)

- Iscriversi, prima di iniziare, nel registro nazionale dei produttori di ogni Stato membro in cui si mettono a disposizione per la prima volta imballaggi o prodotti imballati, o si disimballano prodotti imballati senza essere un utilizzatore finale; un’organizzazione per la responsabilità del produttore o un rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore può iscriversi per proprio conto.
- Comunicare entro il 1° giugno di ogni anno i quantitativi di imballaggi dell’anno civile precedente secondo l’allegato IX, parte B (una comunicazione semplificata sotto le 10 tonnellate l’anno), notificare le modifiche senza indebito ritardo e attendersi che gli Stati membri richiedano audit o comunicazioni trimestrali.
- Comunicare entro il 1° giugno di ogni anno i quantitativi di imballaggi dell’anno civile precedente secondo l’allegato IX, parte B, oppure una comunicazione semplificata sotto le 10 tonnellate l’anno; gli Stati membri possono richiedere audit o comunicazioni trimestrali.
- Notificare al registro ogni modifica delle informazioni di registrazione senza indebito ritardo.
- Assumere la responsabilità estesa del produttore ai sensi degli articoli 8 e 8 bis della direttiva 2008/98/CE per gli imballaggi che si mettono a disposizione per la prima volta o che si disimballano, compresi i costi di etichettatura dei contenitori per rifiuti e delle indagini sulla composizione, con contributi modulati in base alla classe di riciclabilità e, facoltativamente, al contenuto riciclato.
- Se si vende direttamente a utilizzatori finali in uno Stato membro diverso da quello in cui si è stabiliti, nominare con mandato scritto un rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore in tale Stato membro.
- Fornire alle piattaforme online e ai fornitori di servizi di logistica il proprio numero di iscrizione al registro nello Stato membro del consumatore e un’autocertificazione che si offrono solo imballaggi conformi ai requisiti di responsabilità estesa del produttore ivi vigenti; si è responsabili dell’esattezza di tali informazioni.
- Se si sceglie di contrassegnare gli imballaggi con un simbolo della responsabilità estesa del produttore dal 12 febbraio 2027, farlo solo mediante un codice QR o altra marcatura digitale standardizzata che non induca in errore sulla riciclabilità o sulla riutilizzabilità.

### Fornitore di una piattaforma online

- Prima di consentire a un produttore di offrire imballaggi o prodotti imballati a consumatori nell’Unione, ottenere il suo numero di iscrizione al registro dei produttori nello Stato membro del consumatore e la sua autocertificazione di conformità alla responsabilità estesa del produttore, e compiere ogni ragionevole sforzo per valutare che le informazioni siano complete e affidabili.
- Quando un produttore vende tramite il proprio mercato online, si possono assumere i suoi obblighi di costo della responsabilità estesa del produttore sulla base di un mandato scritto.

## Requirements

Each duty above as an identified requirement (62); ids are permanent and shared with the compliance engine.

### unclassified

- `ppwr-mfr-place-market-packaging` (Fabbricante (compresi i titolari del marchio di prodotti imballati)) — Immettere sul mercato solo imballaggi conformi ai requisiti di sostenibilità e di etichettatura degli articoli da 5 a 12. [Art. 15(1) and Art. 4(1)]
- `ppwr-mfr-keep-sum-lead` (Fabbricante (compresi i titolari del marchio di prodotti imballati)) — Mantenere la somma di piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente negli imballaggi o nei loro componenti pari o inferiore a 100 mg/kg e, dal 12 agosto 2026, non immettere sul mercato imballaggi a contatto con alimenti con PFAS pari o superiori ai limiti dell’articolo 5, paragrafo 5; dimostrare la conformità nella documentazione tecnica. [Art. 5(4), Art. 5(5) and Art. 5(6)]
- `ppwr-mfr-assess-recyclability-packaging` (Fabbricante (compresi i titolari del marchio di prodotti imballati)) — Valutare la riciclabilità di ciascuna unità di imballaggio rispetto ai criteri di progettazione per il riciclaggio ed esprimerla nella classe A, B o C; dal 1° gennaio 2030, oppure 24 mesi dopo gli atti delegati se successivi, non immettere sul mercato imballaggi al di fuori delle classi da A a C e, dal 1° gennaio 2038, solo imballaggi delle classi A o B. [Art. 6(2), Art. 6(3) and Art. 6(9)]
- `ppwr-mfr-years-implementing-act` (Fabbricante (compresi i titolari del marchio di prodotti imballati)) — Dal 1° gennaio 2030, oppure tre anni dopo l’atto di esecuzione se successivi, garantire che ogni parte in plastica dell’imballaggio contenga il contenuto riciclato minimo da rifiuti di plastica post-consumo (30 % per il PET sensibile al contatto, 10 % per le altre plastiche sensibili al contatto, 30 % per le bottiglie di plastica monouso per bevande, 35 % per gli altri imballaggi di plastica), con aumento nel 2040, e documentarlo. [Art. 7(1), Art. 7(2) and Art. 7(6)]
- `ppwr-mfr-february-2028-make` (Fabbricante (compresi i titolari del marchio di prodotti imballati)) — Entro il 12 febbraio 2028, rendere compostabili le bustine di tè, caffè e bevande e le etichette adesive per frutta e progettare gli altri imballaggi biodegradabili per il riciclaggio dei materiali. [Art. 9(1) and Art. 9(3)]
- `ppwr-mfr-january-2030-design` (Fabbricante (compresi i titolari del marchio di prodotti imballati)) — Entro il 1° gennaio 2030, progettare gli imballaggi in modo che peso e volume siano il minimo necessario per la funzionalità e non immettere sul mercato imballaggi che non soddisfano i criteri prestazionali dell’allegato IV o che aumentano soltanto il volume percepito mediante doppie pareti, doppi fondi o strati superflui, salvo che si applichi un disegno o modello, un marchio o un’indicazione geografica protetti. [Art. 10(1), Art. 10(2) and Art. 10(4)]
- `ppwr-mfr-treat-packaging-reusable` (Fabbricante (compresi i titolari del marchio di prodotti imballati)) — Considerare un imballaggio riutilizzabile solo se soddisfa tutti e nove i criteri dell’articolo 11, paragrafo 1, e, per gli imballaggi riutilizzabili, includere nella documentazione tecnica una descrizione del sistema di riutilizzo con le conferme scritte dei partecipanti al sistema. [Art. 11(1), Art. 11(3) and Art. 26(2)]
- `ppwr-mfr-carry-out-annex` (Fabbricante (compresi i titolari del marchio di prodotti imballati)) — Eseguire il controllo interno della produzione dell’allegato VII prima di immettere gli imballaggi sul mercato, redigere la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE per tipo di imballaggio, conservarle entrambe per 5 anni (monouso) o 10 anni (riutilizzabili) e rivalutare la conformità quando cambiano la progettazione, i materiali o le norme di riferimento. [Art. 15(2), Art. 15(3), Art. 15(4), Art. 38, Art. 39 and Annex VII]
- `ppwr-mfr-carry-out-internal-production` (Fabbricante (compresi i titolari del marchio di prodotti imballati)) — Eseguire il controllo interno della produzione dell’allegato VII prima di immettere gli imballaggi sul mercato e rivalutare la conformità quando cambiano la progettazione, i materiali o le norme di riferimento. [Art. 15(2), Art. 15(4), Art. 38, Art. 39 and Annex VII]
- `ppwr-mfr-draw-technical-documentation` (Fabbricante (compresi i titolari del marchio di prodotti imballati)) — Redigere la documentazione tecnica dell’allegato VII per tipo di imballaggio prima di immetterlo sul mercato. [Art. 15(2) and Annex VII]
- `ppwr-mfr-draw-declaration-conformity` (Fabbricante (compresi i titolari del marchio di prodotti imballati)) — Redigere la dichiarazione di conformità UE per tipo di imballaggio quando la procedura dell’allegato VII ha dimostrato la conformità. [Art. 15(2) and Art. 39]
- `ppwr-mfr-keep-documentation-declaration` (Fabbricante (compresi i titolari del marchio di prodotti imballati)) — Conservare la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE per 5 anni dopo l’immissione sul mercato degli imballaggi monouso, o per 10 anni per gli imballaggi riutilizzabili. [Art. 15(3)]
- `ppwr-mfr-mark-packaging-type` (Fabbricante (compresi i titolari del marchio di prodotti imballati)) — Contrassegnare l’imballaggio con un numero di tipo, di lotto o di serie o altro identificativo e con il proprio nome, la propria denominazione commerciale registrata o il proprio marchio e un unico indirizzo postale e, ove disponibile, un recapito elettronico, sull’imballaggio, in un codice QR o altro supporto dati oppure in un documento di accompagnamento, senza oscurare altre indicazioni obbligatorie. [Art. 15(5), Art. 15(6) and Art. 15(7)]
- `ppwr-mfr-months-implementing-acts` (Fabbricante (compresi i titolari del marchio di prodotti imballati)) — Dal 12 agosto 2028, oppure 24 mesi dopo gli atti di esecuzione se successivi, applicare l’etichetta armonizzata sulla composizione dei materiali; etichettare gli imballaggi riutilizzabili come tali con un codice QR o altro supporto dati dal 12 febbraio 2029; seguire la specifica armonizzata per qualsiasi etichetta sul contenuto riciclato o sul contenuto di origine biologica; e non usare mai etichette o simboli idonei a indurre in errore i consumatori sulla sostenibilità o sulla raccolta differenziata. [Art. 12(1), Art. 12(2), Art. 12(4), Art. 12(5) and Art. 12(8)]
- `ppwr-mfr-make-environmental-claims` (Fabbricante (compresi i titolari del marchio di prodotti imballati)) — Formulare asserzioni ambientali sulle caratteristiche dell’imballaggio disciplinate dal regolamento solo se l’imballaggio supera i requisiti minimi, indicare se l’asserzione riguarda l’unità, una sua parte o tutti i propri imballaggi e comprovarla nella documentazione tecnica. [Art. 14]
- `ppwr-mfr-immediately-bring-conformity` (Fabbricante (compresi i titolari del marchio di prodotti imballati)) — Se si ritiene o si ha motivo di credere che un imballaggio immesso sul mercato dall’11 febbraio 2025 non sia conforme, renderlo immediatamente conforme, ritirarlo o richiamarlo e informare l’autorità di vigilanza del mercato dello Stato membro in cui lo si è messo a disposizione; gli imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato prima dell’11 febbraio 2025 sono esentati da questo obbligo. [Art. 15(8) and Art. 15(9)]
- `ppwr-mfr-provide-information-technical` (Fabbricante (compresi i titolari del marchio di prodotti imballati)) — Su richiesta motivata, fornire le informazioni e la documentazione tecnica che dimostrano la conformità in una lingua comprensibile all’autorità, in formato elettronico e, su richiesta, su carta, entro 10 giorni, e cooperare sulle misure correttive; essere in grado di identificare i propri fornitori di imballaggi e i propri clienti per 5 anni (monouso) o 10 anni (riutilizzabili). [Art. 15(10) and Art. 22]
- `ppwr-mfr-provide-information-request` (Fabbricante (compresi i titolari del marchio di prodotti imballati)) — Su richiesta motivata, fornire le informazioni e la documentazione tecnica che dimostrano la conformità in una lingua comprensibile all’autorità, in formato elettronico e, su richiesta, su carta, entro 10 giorni, e cooperare sulle misure correttive. [Art. 15(10)]
- `ppwr-mfr-identify-suppliers-customers` (Fabbricante (compresi i titolari del marchio di prodotti imballati)) — Essere in grado di identificare i propri fornitori di imballaggi e i propri clienti per 5 anni (imballaggi monouso) o 10 anni (imballaggi riutilizzabili). [Art. 22]
- `ppwr-mfr-obtain-suppliers-packaging` (Fabbricante (compresi i titolari del marchio di prodotti imballati)) — Ottenere dai propri fornitori di imballaggi e di materiali di imballaggio le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità, compresa la documentazione tecnica dell’allegato VII e, per gli imballaggi sensibili al contatto, la documentazione sul contatto con alimenti e analoga; i fornitori hanno l’obbligo di fornirla. [Art. 16]
- `ppwr-mfr-place-market-packaging-2` (Fabbricante (compresi i titolari del marchio di prodotti imballati)) — Dal 1° gennaio 2030, non immettere sul mercato imballaggi nei formati e per gli usi dell’allegato V, come gli imballaggi multipli di plastica monouso, gli imballaggi di plastica monouso per meno di 1,5 kg di frutta e verdura fresche, gli imballaggi HORECA e le monoporzioni monouso, gli articoli da toeletta monouso per hotel e le borse di plastica in materiale ultraleggero. [Art. 25(1) and Annex V]
- `ppwr-mfr-transport-e-commerce-packaging` (Fabbricante (compresi i titolari del marchio di prodotti imballati)) — Se si riempiono imballaggi multipli, per il trasporto o per il commercio elettronico, mantenere il rapporto di spazio vuoto pari o inferiore al 50 % dal 1° gennaio 2030, oppure tre anni dopo l’atto di esecuzione se successivi; se si riempiono imballaggi per la vendita, ridurre lo spazio vuoto al minimo entro il 12 febbraio 2028; i materiali di riempimento contano come spazio vuoto. [Art. 24(1), Art. 24(3) and Art. 24(4)]
- `ppwr-mfr-use-transport-packaging` (Fabbricante (compresi i titolari del marchio di prodotti imballati)) — Dal 1° gennaio 2030, se si utilizzano imballaggi per il trasporto come pallet, scatole, casse, fusti o film avvolgenti per pallet, garantire che almeno il 40 % sia riutilizzabile all’interno di un sistema di riutilizzo, il 100 % per i trasporti tra i propri siti o siti collegati e per le consegne a un altro operatore nello stesso Stato membro e il 10 % delle scatole multiple non di cartone; i film avvolgenti e le regge per pallet sono esentati dai requisiti del 100 % ai sensi della decisione delegata (UE) 2026/429. [Art. 29(1), Art. 29(2), Art. 29(3), Art. 29(4) and Art. 29(5); https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32026D0429 · Art. 1]
- `ppwr-mfr-participate-re-use-system` (Fabbricante (compresi i titolari del marchio di prodotti imballati)) — Se si utilizzano imballaggi riutilizzabili, partecipare a un sistema di riutilizzo conforme alla parte A dell’allegato VI, ricondizionare l’imballaggio secondo la parte B prima di offrirlo di nuovo e restituire gli imballaggi a ciclo chiuso ai punti di raccolta approvati. [Art. 27]
- `ppwr-imp-place-market-packaging` (Importatore) — Immettere sul mercato solo imballaggi conformi agli articoli da 5 a 12 e, prima di farlo, verificare che il fabbricante abbia eseguito la valutazione della conformità dell’allegato VII e redatto la documentazione tecnica, che l’imballaggio sia etichettato ai sensi dell’articolo 12, sia accompagnato dai documenti richiesti e riporti l’identificazione e i recapiti del fabbricante; non immettere sul mercato imballaggi non conformi finché non siano resi conformi. [Art. 18(1) and Art. 18(2)]
- `ppwr-imp-indicate-name-registered` (Importatore) — Indicare il proprio nome, la propria denominazione commerciale registrata o il proprio marchio e un indirizzo postale e, ove disponibile, un recapito elettronico sull’imballaggio, tramite il supporto dati dell’articolo 12 o in un documento di accompagnamento, in modo chiaro e senza oscurare altre informazioni obbligatorie. [Art. 18(3) and Art. 18(4)]
- `ppwr-imp-ensure-storage-transport` (Importatore) — Garantire che le condizioni di stoccaggio e di trasporto sotto la propria responsabilità non compromettano la conformità, sia che l’imballaggio sia vuoto o riempito. [Art. 18(5)]
- `ppwr-imp-immediately-bring-conformity` (Importatore) — Se si ritiene o si ha motivo di credere che un imballaggio immesso sul mercato non sia conforme, renderlo immediatamente conforme, ritirarlo o richiamarlo e informare le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri in cui lo si è messo a disposizione. [Art. 18(6)]
- `ppwr-imp-keep-copy-declaration` (Importatore) — Conservare una copia della dichiarazione di conformità UE ed essere in grado di produrre la documentazione tecnica per 5 anni (monouso) o 10 anni (riutilizzabili) dopo l’immissione dell’imballaggio sul mercato; fornirla su richiesta motivata entro 10 giorni in una lingua comprensibile all’autorità e cooperare sulle misure correttive. [Art. 18(7), Art. 18(8) and Art. 18(9)]
- `ppwr-imp-keep-declaration-copy` (Importatore) — Conservare una copia della dichiarazione di conformità UE ed essere in grado di produrre la documentazione tecnica per 5 anni (monouso) o 10 anni (riutilizzabili) dopo l’immissione dell’imballaggio sul mercato. [Art. 18(7)]
- `ppwr-imp-provide-information-request` (Importatore) — Su richiesta motivata, fornire le informazioni e la documentazione sulla conformità entro 10 giorni in una lingua comprensibile all’autorità e cooperare sulle misure correttive. [Art. 18(8) and Art. 18(9)]
- `ppwr-imp-together-manufacturer-ensure` (Importatore) — Insieme al fabbricante, garantire entro il 1° gennaio 2030 che gli imballaggi siano minimizzati in peso e volume e che le parti in plastica rispettino le percentuali di contenuto riciclato, e documentare entrambi gli aspetti nella documentazione tecnica. [Art. 7(6) and Art. 10(1)]
- `ppwr-imp-modify-way-could` (Importatore) — Se si immettono sul mercato imballaggi con il proprio nome o marchio, o li si modifica in modo tale da poter incidere sulla conformità, si assumono gli obblighi del fabbricante ai sensi dell’articolo 15. [Art. 21]
- `ppwr-imp-identify-supplied-packaging` (Importatore) — Su richiesta, identificare chi ha fornito imballaggi o prodotti imballati e a chi li si è forniti, per 5 anni (monouso) o 10 anni (riutilizzabili). [Art. 22]
- `ppwr-dist-act-due-care` (Distributore (compresi i distributori finali e i rivenditori)) — Agire con la dovuta diligenza e, prima di mettere a disposizione un imballaggio, verificare che il produttore responsabile sia iscritto nel registro dei produttori, che l’imballaggio sia etichettato ai sensi dell’articolo 12 e che il fabbricante e l’importatore abbiano apposto la propria identificazione e i propri recapiti; trattenere gli imballaggi non conformi finché non siano resi conformi. [Art. 19(1), Art. 19(2) and Art. 19(3)]
- `ppwr-dist-keep-storage-transport` (Distributore (compresi i distributori finali e i rivenditori)) — Evitare che le condizioni di stoccaggio e di trasporto compromettano la conformità e utilizzare le informazioni di registrazione del produttore solo per verificare la conformità, mai per finalità commerciali. [Art. 19(3) and Art. 19(4)]
- `ppwr-dist-make-sure-corrective` (Distributore (compresi i distributori finali e i rivenditori)) — Se un imballaggio messo a disposizione non è conforme, assicurarsi che siano adottate misure correttive per renderlo conforme, ritirarlo o richiamarlo, e informare immediatamente le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri interessati. [Art. 19(5)]
- `ppwr-dist-provide-information-documentation` (Distributore (compresi i distributori finali e i rivenditori)) — Su richiesta motivata, fornire le informazioni e la documentazione in proprio possesso che dimostrano la conformità e cooperare con l’autorità; essere in grado di identificare i propri fornitori e clienti per 5 o 10 anni. [Art. 19(6) and Art. 22]
- `ppwr-dist-provide-information-request` (Distributore (compresi i distributori finali e i rivenditori)) — Su richiesta motivata, fornire le informazioni e la documentazione in proprio possesso che dimostrano la conformità e cooperare con l’autorità. [Art. 19(6)]
- `ppwr-dist-identify-suppliers-customers` (Distributore (compresi i distributori finali e i rivenditori)) — Essere in grado di identificare i propri fornitori di imballaggi e i propri clienti per 5 anni (imballaggi monouso) o 10 anni (imballaggi riutilizzabili). [Art. 22]
- `ppwr-dist-take-manufacturers-obligations` (Distributore (compresi i distributori finali e i rivenditori)) — Se si vende con il proprio nome o marchio o si modificano gli imballaggi in modo tale da poter incidere sulla conformità, si assumono gli obblighi del fabbricante. [Art. 21]
- `ppwr-dist-final-distributor-alcoholic` (Distributore (compresi i distributori finali e i rivenditori)) — In qualità di distributore finale di bevande alcoliche e analcoliche, mettere a disposizione in imballaggi riutilizzabili all’interno di un sistema di riutilizzo almeno il 10 % di tali prodotti dal 1° gennaio 2030, ritirare gratuitamente gli imballaggi riutilizzabili dello stesso tipo e rimborsare i depositi cauzionali; i negozi con una superficie di vendita pari o inferiore a 100 m2 sono esentati, e il vino, gli alcolici e le bevande altamente deperibili sono esclusi. [Art. 29(6), Art. 29(7), Art. 29(9) and Art. 29(10)]
- `ppwr-dist-february-2027-let` (Distributore (compresi i distributori finali e i rivenditori)) — Nel settore HORECA, entro il 12 febbraio 2027 consentire ai consumatori di portare il proprio contenitore per bevande e alimenti pronti da asporto senza un prezzo più alto e, entro il 12 febbraio 2028, offrire l’asporto in imballaggi riutilizzabili all’interno di un sistema di riutilizzo, informando i clienti con indicazioni visibili; le microimprese sono esentate dall’offerta di riutilizzo. [Art. 32 and Art. 33]
- `ppwr-dist-accept-own-container` (Distributore (compresi i distributori finali e i rivenditori)) — Nel settore HORECA, dal 12 febbraio 2027 consentire ai consumatori di portare il proprio contenitore per bevande e alimenti pronti da asporto senza un prezzo più alto, informando i clienti con indicazioni visibili. [Art. 32]
- `ppwr-dist-offer-reusable-takeaway` (Distributore (compresi i distributori finali e i rivenditori)) — Nel settore HORECA, dal 12 febbraio 2028 offrire bevande e alimenti pronti da asporto in imballaggi riutilizzabili all’interno di un sistema di riutilizzo, informando i clienti con indicazioni visibili; le microimprese sono esentate. [Art. 33]
- `ppwr-dist-display-update-rules` (Distributore (compresi i distributori finali e i rivenditori)) — Se si offrono prodotti mediante ricarica, esporre e aggiornare le regole per la ricarica (tipi di contenitori, igiene, responsabilità dell’utilizzatore finale), garantire che le stazioni di ricarica rispettino la parte C dell’allegato VI e non distribuire gratuitamente contenitori non conformi all’allegato VI, salvo che rientrino in un sistema di deposito cauzionale. [Art. 28]
- `ppwr-oth-act-written-mandate` (Rappresentante autorizzato) — Agire in base a un mandato scritto che consenta almeno di tenere la dichiarazione di conformità UE e la documentazione tecnica a disposizione delle autorità per 5 anni (monouso) o 10 anni (riutilizzabili), di cooperare sulle misure in caso di non conformità, di fornire le informazioni sulla conformità su richiesta motivata in una lingua comprensibile all’autorità, di mettere i documenti a disposizione entro 10 giorni e di risolvere il mandato se il fabbricante viola il regolamento. [Art. 17(2)]
- `ppwr-oth-take-manufacturers-duty` (Rappresentante autorizzato) — Non assumere l’obbligo del fabbricante di immettere sul mercato solo imballaggi conformi né quello di redigere la documentazione tecnica; tali obblighi non possono far parte del mandato. [Art. 17(2), last subparagraph]
- `ppwr-oth-fulfil-producers-registration` (Rappresentante autorizzato) — Se si è nominati rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore in uno Stato membro, adempiere ivi gli obblighi di registrazione e di comunicazione dei dati del produttore ai sensi del capo VIII. [Art. 3(1), point (20), Art. 44(3) and Art. 45(3)]
- `ppwr-ffp-ensure-warehousing-handling` (Fornitore di servizi di logistica) — Garantire che le condizioni di magazzinaggio, movimentazione, imballaggio, apposizione di indirizzi e spedizione degli imballaggi trattati, vuoti o riempiti, non compromettano la loro conformità agli articoli da 5 a 12. [Art. 20]
- `ppwr-ffp-obtain-producer-register` (Fornitore di servizi di logistica) — Quando si stipula un contratto con un produttore che offre prodotti imballati a consumatori nell’Unione, ottenere il suo numero di iscrizione al registro dei produttori e la sua autocertificazione di conformità alla responsabilità estesa del produttore, compiere ogni ragionevole sforzo per verificarli rispetto al registro pubblico, chiedere correzioni e sospendere il servizio se il produttore non rimedia alle informazioni inesatte. [Art. 45(7), Art. 45(8) and Art. 45(9)]
- `ppwr-ffp-identify-economic-operators` (Fornitore di servizi di logistica) — Su richiesta, identificare gli operatori economici che hanno fornito imballaggi o prodotti imballati e quelli a cui li si è forniti, per 5 anni (monouso) o 10 anni (riutilizzabili). [Art. 22]
- `ppwr-prod-register-national-register` (Produttore (responsabilità estesa del produttore)) — Iscriversi, prima di iniziare, nel registro nazionale dei produttori di ogni Stato membro in cui si mettono a disposizione per la prima volta imballaggi o prodotti imballati, o si disimballano prodotti imballati senza essere un utilizzatore finale; un’organizzazione per la responsabilità del produttore o un rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore può iscriversi per proprio conto. [Art. 44(2), Art. 44(3) and Art. 44(4)]
- `ppwr-prod-report-june-year` (Produttore (responsabilità estesa del produttore)) — Comunicare entro il 1° giugno di ogni anno i quantitativi di imballaggi dell’anno civile precedente secondo l’allegato IX, parte B (una comunicazione semplificata sotto le 10 tonnellate l’anno), notificare le modifiche senza indebito ritardo e attendersi che gli Stati membri richiedano audit o comunicazioni trimestrali. [Art. 44(7), Art. 44(8), Art. 44(9) and Art. 44(12)]
- `ppwr-prod-report-quantities-june` (Produttore (responsabilità estesa del produttore)) — Comunicare entro il 1° giugno di ogni anno i quantitativi di imballaggi dell’anno civile precedente secondo l’allegato IX, parte B, oppure una comunicazione semplificata sotto le 10 tonnellate l’anno; gli Stati membri possono richiedere audit o comunicazioni trimestrali. [Art. 44(7), Art. 44(8) and Art. 44(12)]
- `ppwr-prod-notify-registration-changes` (Produttore (responsabilità estesa del produttore)) — Notificare al registro ogni modifica delle informazioni di registrazione senza indebito ritardo. [Art. 44(9)]
- `ppwr-prod-carry-extended-producer` (Produttore (responsabilità estesa del produttore)) — Assumere la responsabilità estesa del produttore ai sensi degli articoli 8 e 8 bis della direttiva 2008/98/CE per gli imballaggi che si mettono a disposizione per la prima volta o che si disimballano, compresi i costi di etichettatura dei contenitori per rifiuti e delle indagini sulla composizione, con contributi modulati in base alla classe di riciclabilità e, facoltativamente, al contenuto riciclato. [Art. 45(1), Art. 45(2), Art. 6(8) and Art. 7(7)]
- `ppwr-prod-appoint-written-mandate` (Produttore (responsabilità estesa del produttore)) — Se si vende direttamente a utilizzatori finali in uno Stato membro diverso da quello in cui si è stabiliti, nominare con mandato scritto un rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore in tale Stato membro. [Art. 45(3)]
- `ppwr-prod-give-online-platforms` (Produttore (responsabilità estesa del produttore)) — Fornire alle piattaforme online e ai fornitori di servizi di logistica il proprio numero di iscrizione al registro nello Stato membro del consumatore e un’autocertificazione che si offrono solo imballaggi conformi ai requisiti di responsabilità estesa del produttore ivi vigenti; si è responsabili dell’esattezza di tali informazioni. [Art. 45(4), Art. 45(7) and Art. 45(8)]
- `ppwr-prod-through-code-other` (Produttore (responsabilità estesa del produttore)) — Se si sceglie di contrassegnare gli imballaggi con un simbolo della responsabilità estesa del produttore dal 12 febbraio 2027, farlo solo mediante un codice QR o altra marcatura digitale standardizzata che non induca in errore sulla riciclabilità o sulla riutilizzabilità. [Art. 12(9)]
- `ppwr-omp-obtain-producer-register` (Fornitore di una piattaforma online) — Prima di consentire a un produttore di offrire imballaggi o prodotti imballati a consumatori nell’Unione, ottenere il suo numero di iscrizione al registro dei produttori nello Stato membro del consumatore e la sua autocertificazione di conformità alla responsabilità estesa del produttore, e compiere ogni ragionevole sforzo per valutare che le informazioni siano complete e affidabili. [Art. 45(4) and Art. 45(6)]
- `ppwr-omp-take-extended-producer` (Fornitore di una piattaforma online) — Quando un produttore vende tramite il proprio mercato online, si possono assumere i suoi obblighi di costo della responsabilità estesa del produttore sulla base di un mandato scritto. [Art. 45(4), second subparagraph]

## Sanzioni

Gli Stati membri devono stabilire sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive per le violazioni entro il 12 febbraio 2027 e notificarle alla Commissione; per l’inosservanza degli obblighi di riduzione dei rifiuti degli articoli da 24 a 29 (imballaggi eccessivi, restrizioni sui formati, sistemi di riutilizzo e obiettivi di riutilizzo) le sanzioni devono comprendere sanzioni amministrative pecuniarie o una sanzione pecuniaria equivalente irrogata dal giudice. Le autorità di vigilanza del mercato possono esigere misure correttive entro un termine stabilito, vietare la messa a disposizione degli imballaggi, ritirarli o richiamarli e agire in caso di non conformità formale, come una dichiarazione di conformità UE mancante o errata, una documentazione tecnica incompleta, un’identificazione mancante o un codice QR privo delle informazioni richieste; se l’inosservanza delle norme su riciclabilità, contenuto riciclato, spazio vuoto, formati, riutilizzo, ricarica o asporto persiste, si applicano le sanzioni nazionali. Il regolamento si aggiunge all’allegato I del regolamento (UE) 2019/1020, per cui si applicano i poteri di vigilanza del mercato di tale regolamento. In Italia si applicano inoltre, per gli imballaggi, gli artt. 217 ss. del d.lgs. 152/2006 (Testo unico ambientale), con l’adesione di produttori e utilizzatori al CONAI e il contributo ambientale CONAI, salvo sistema autonomo riconosciuto.

## Lista di controllo

1. Elencare ogni imballaggio che si fabbrica, riempie, importa o vende, decidere se è un imballaggio ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, e dell’allegato I e classificarlo per tipo (per la vendita, multiplo, per il trasporto, per il commercio elettronico, di servizio) e come monouso o riutilizzabile.
2. Stabilire il proprio ruolo per ciascun articolo: fabbricante (compresi i prodotti imballati a marchio proprio), importatore, distributore, distributore finale, fornitore di servizi di logistica e, ai fini della responsabilità estesa del produttore, produttore (articoli 3, paragrafo 1, e da 15 a 21).
3. Verificare subito le sostanze: la somma di 100 mg/kg per i metalli pesanti e, per gli imballaggi a contatto con alimenti, i limiti per i PFAS che si applicano dal 12 agosto 2026 (articolo 5).
4. Iscriversi come produttore in ogni Stato membro in cui si mettono a disposizione per la prima volta prodotti imballati e predisporre la comunicazione annuale entro il 1° giugno (articoli 44 e 45).
5. Predisporre la documentazione tecnica dell’allegato VII e la dichiarazione di conformità UE dell’articolo 39 per tipo di imballaggio, con conservazione per 5 o 10 anni (articolo 15).
6. Aggiungere a ogni imballaggio o al suo supporto dati l’identificazione e i recapiti del fabbricante e dell’importatore e un numero di tipo, di lotto o di serie (articoli 15, paragrafi 5 e 6, e 18, paragrafo 3).
7. Prepararsi all’etichetta armonizzata sui materiali dal 12 agosto 2028 e all’etichetta di riutilizzabilità dal 12 febbraio 2029 e rimuovere qualsiasi asserzione o simbolo di sostenibilità che possa indurre in errore (articoli 12 e 14).
8. Valutare le classi di riciclabilità, il contenuto riciclato della plastica, la minimizzazione e i divieti sui formati dell’allegato V rispetto ai termini del 1° gennaio 2030 e avviare, se necessario, la riprogettazione (articoli 6, 7, 10 e 25).
9. Se si riempiono imballaggi per il trasporto, multipli o per il commercio elettronico, misurare il rapporto di spazio vuoto e pianificare le quote di riutilizzo del 40 % e del 100 % per il 2030 (articoli 24 e 29).
10. Se si opera nel settore HORECA o nella vendita di bevande, predisporre il sistema del contenitore proprio per il 12 febbraio 2027 e l’offerta di asporto riutilizzabile per il 12 febbraio 2028 (articoli 32 e 33).

## Domande

### Quando si applica il PPWR?

Il regolamento (UE) 2025/40 è stato pubblicato il 22 gennaio 2025, è entrato in vigore l’11 febbraio 2025 e si applica dal 12 agosto 2026, data in cui la direttiva 94/62/CE è abrogata con alcune eccezioni transitorie. La maggior parte dei requisiti di progettazione entra in vigore in seguito: limiti per i PFAS negli imballaggi a contatto con alimenti dal 12 agosto 2026, etichettatura armonizzata dal 12 agosto 2028 e riciclabilità, contenuto riciclato, minimizzazione, restrizioni sui formati e obiettivi di riutilizzo dal 1° gennaio 2030, in diversi casi solo 24 o 36 mesi dopo l’adozione degli atti di supporto da parte della Commissione se successivi.

### Vendo prodotti imballati ma non fabbrico imballaggi. Il PPWR si applica a me?

Sì. Chi fa progettare o fabbricare un prodotto imballato con il proprio nome o marchio è il fabbricante di tale imballaggio, e gli importatori e i distributori che vendono con il proprio marchio o modificano gli imballaggi in modo tale da poter incidere sulla conformità assumono gli obblighi del fabbricante. Inoltre, chi mette a disposizione per la prima volta prodotti imballati in uno Stato membro, li vende direttamente a utilizzatori finali in un altro Stato membro o disimballa prodotti imballati senza essere un utilizzatore finale è il produttore soggetto alla responsabilità estesa del produttore e deve iscriversi e comunicare i dati in tale Stato. Le microimprese il cui fornitore di imballaggi si trova nello stesso Stato membro non sono il fabbricante; lo è il fornitore.

### Quali sono i limiti per i PFAS negli imballaggi alimentari?

Dal 12 agosto 2026 gli imballaggi a contatto con alimenti non possono essere immessi sul mercato se contengono PFAS pari o superiori a 25 ppb per ciascun PFAS misurato mediante analisi mirata, a 250 ppb per la somma dei PFAS o a 50 ppm per i PFAS compresi i PFAS polimerici. Se il fluoro totale supera 50 mg/kg, il fornitore della sostanza deve dimostrare su richiesta quanta parte sia PFAS, in modo che il fabbricante o l’importatore dell’imballaggio possa completare la documentazione tecnica. La Commissione deve valutare entro il 12 agosto 2030 se il paragrafo debba essere modificato per evitare sovrapposizioni con le restrizioni del REACH, sul contatto con alimenti e sugli inquinanti organici persistenti (POP).

### Quando gli imballaggi devono essere riciclabili e che cosa significano le classi A, B e C?

Tutti gli imballaggi immessi sul mercato devono essere riciclabili, cioè progettati per il riciclaggio dei materiali e, in seguito, raccolti, selezionati e riciclati su larga scala. Il fabbricante valuta la riciclabilità rispetto ai criteri di progettazione per il riciclaggio che la Commissione deve adottare entro il 1° gennaio 2028 e la esprime nella classe A, B o C. Dal 1° gennaio 2030, oppure 24 mesi dopo tali atti delegati se successivi, gli imballaggi al di fuori delle classi da A a C non possono essere immessi sul mercato; dal 1° gennaio 2038 sono ammessi solo quelli delle classi A o B. Gli imballaggi innovativi beneficiano di un periodo di tolleranza fino a cinque anni, e sono esentati gli imballaggi primari di medicinali, gli imballaggi sensibili al contatto di dispositivi medici, gli imballaggi di merci pericolose e gli imballaggi per la vendita di legno leggero, sughero, tessuto, gomma, ceramica, porcellana o cera.

### Quale contenuto riciclato devono avere gli imballaggi di plastica?

Dal 1° gennaio 2030, oppure tre anni dopo la metodologia di calcolo della Commissione se successivi, ogni parte in plastica dell’imballaggio deve contenere contenuto riciclato da rifiuti di plastica post-consumo, calcolato come media per stabilimento di fabbricazione e per anno: 30 % per gli imballaggi di PET sensibili al contatto, 10 % per gli imballaggi sensibili al contatto di altre plastiche, 30 % per le bottiglie di plastica monouso per bevande e 35 % per gli altri imballaggi di plastica. Dal 1° gennaio 2040 le percentuali salgono rispettivamente al 50 %, 25 %, 65 % e 65 %. Sono esentati gli imballaggi di medicinali e di dispositivi medici, gli imballaggi di plastica compostabili, gli imballaggi di merci pericolose, gli imballaggi di alimenti per lattanti e le parti in plastica inferiori al 5 % del peso dell’imballaggio.

### Quale etichettatura richiede il PPWR sugli imballaggi?

Dal 12 agosto 2028, oppure 24 mesi dopo gli atti di esecuzione della Commissione se successivi, gli imballaggi devono riportare un’etichetta armonizzata a pittogrammi sulla loro composizione in materiali, per aiutare i consumatori a effettuare la raccolta differenziata, ad eccezione degli imballaggi per il trasporto (diversi da quelli per il commercio elettronico) e degli imballaggi con deposito cauzionale e restituzione; gli imballaggi compostabili devono indicare che non sono compostabili in ambito domestico. Gli imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato dal 12 febbraio 2029 devono essere etichettati come riutilizzabili con un codice QR o altro supporto dati. Le etichette sul contenuto riciclato e sul contenuto di origine biologica devono seguire la specifica armonizzata, le etichette devono essere visibili, leggibili, saldamente apposte e disponibili online prima dell’acquisto, e nessuna etichetta o simbolo può indurre in errore i consumatori sulla sostenibilità o sulla raccolta differenziata.

### Quali formati di imballaggio sono vietati dal 2030?

Dal 1° gennaio 2030 gli operatori economici non possono immettere sul mercato i formati elencati nell’allegato V: imballaggi multipli di plastica monouso come i film di raggruppamento attorno alle confezioni multiple, imballaggi di plastica monouso per meno di 1,5 kg di frutta e verdura fresche non trasformate, imballaggi di plastica monouso per alimenti e bevande consumati sul posto nel settore HORECA, monoporzioni di plastica monouso di condimenti, salse, panna per caffè, zucchero e spezie nel settore HORECA, articoli da toeletta monouso per hotel per una prenotazione individuale e borse di plastica in materiale ultraleggero, ciascuno con le eccezioni previste nell’allegato. Gli Stati membri possono consentire alle microimprese di continuare a usare i formati HORECA quando le alternative non sono tecnicamente fattibili.

### Quali sono gli obiettivi di riutilizzo per gli imballaggi per il trasporto?

Dal 1° gennaio 2030 gli operatori che utilizzano imballaggi per il trasporto o imballaggi per la vendita usati per il trasporto, come pallet, scatole, vassoi, casse, fusti, taniche e film avvolgenti o regge per pallet, devono garantire che almeno il 40 % sia riutilizzabile all’interno di un sistema di riutilizzo, con l’impegno di arrivare al 70 % entro il 2040. I trasporti tra i siti propri o collegati di un operatore e le consegne a un altro operatore nello stesso Stato membro devono utilizzare imballaggi riutilizzabili al 100 %, salvo che la decisione delegata (UE) 2026/429 esenta i film avvolgenti e le regge per pallet dai requisiti del 100 %. Le scatole di cartone, gli imballaggi di merci pericolose, gli imballaggi su misura per grandi macchinari e gli imballaggi flessibili a diretto contatto con alimenti sono esclusi dagli obiettivi, e sono esentate le microimprese che mettono a disposizione non più di 1.000 kg di imballaggi all’anno.

## Che cosa è cambiato

- 2026-09-11 (guidance): **Guida ricostruita sul modello SPEC-62 a partire dal testo ufficiale** — Il corpo precedente di questa guida descriveva la direttiva 76/211/CEE del Consiglio sui preimballaggi, che non è il regolamento a cui rinvia il codice PPWR. La guida ora tratta integralmente il regolamento (UE) 2025/40, con ogni data, obbligo e sanzione ripresi dal testo della Gazzetta ufficiale, dalla decisione delegata (UE) 2026/429 e dalla comunicazione della Commissione C/2026/3084.
- 2026-08-12 (applies): **Il PPWR si applica; la direttiva 94/62/CE è abrogata; limiti per i PFAS negli imballaggi a contatto con alimenti** — Il regolamento (UE) 2025/40 si applica in tutti gli Stati membri dal 12 agosto 2026. La direttiva 94/62/CE è abrogata dalla stessa data, salvo le sue disposizioni sui requisiti essenziali e sulla marcatura, sulla comunicazione dei dati e sugli obiettivi, che restano in vigore tra il 2028 e il 2029 oppure finché l’atto di esecuzione sull’etichettatura non si sia applicato per 30 mesi. Gli imballaggi a contatto con alimenti con PFAS pari o superiori ai limiti dell’articolo 5, paragrafo 5, non possono più essere immessi sul mercato, e nella stessa data cade il termine della Commissione per gli atti di esecuzione sull’etichettatura armonizzata.
- 2026-08-03 (guidance): **La Commissione pubblica le domande frequenti sul PPWR** — Le domande frequenti della Commissione sul regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, annunciate nella comunicazione della Commissione C/2026/3084 come complemento al documento di orientamento, sono state pubblicate dalla DG Ambiente il 3 agosto 2026.
- 2026-06-10 (guidance): **Comunicazione della Commissione C/2026/3084: documento di orientamento sul regolamento (UE) 2025/40** — Pubblicato nella serie C della Gazzetta ufficiale il 10 giugno 2026, il documento di orientamento interpreta disposizioni selezionate del regolamento per favorire un’applicazione uniforme, trattando tra l’altro le definizioni di imballaggio, fabbricante, produttore e importatore, l’applicazione della restrizione sui PFAS e l’esaurimento delle scorte, la data di applicazione del requisito di riciclabilità, le esenzioni dagli obiettivi di contenuto riciclato, gli imballaggi compostabili, la minimizzazione e il rapporto di spazio vuoto, l’ambito dell’etichettatura armonizzata, il rapporto con la direttiva sulla plastica monouso e i divieti dell’allegato V e gli obiettivi di riutilizzo. Non sostituisce, non integra e non modifica il regolamento.
- 2026-05-26 (guidance): **Entra in vigore la decisione delegata (UE) 2026/429 su film avvolgenti e regge per pallet** — Adottata il 25 febbraio 2026 e pubblicata nella GU L 2026/429 il 6 maggio 2026, la decisione delegata della Commissione integra il regolamento esentando gli operatori economici che utilizzano film avvolgenti o regge per pallet per stabilizzare e proteggere i prodotti pallettizzati dai requisiti di riutilizzo al 100 % dell’articolo 29, paragrafi 2 e 3. EUR-Lex non elenca alcun atto che modifichi il regolamento stesso; tra maggio 2025 e agosto 2026 sono state pubblicate sei rettifiche.
- 2025-02-11 (in-force): **Entra in vigore il regolamento (UE) 2025/40** — Adottato il 19 dicembre 2024 e pubblicato nella GU L 2025/40 il 22 gennaio 2025, il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione. Da tale data gli imballaggi immessi sul mercato sono considerati riutilizzabili solo se soddisfano i criteri dell’articolo 11, paragrafo 1, e l’obbligo di azione correttiva dell’articolo 15, paragrafo 8, riguarda gli imballaggi immessi sul mercato a partire da tale data; l’applicazione del regolamento è stata differita al 12 agosto 2026.

## Il PPWR in parole semplici

Il regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR), formalmente regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, è il corpus normativo unico dell’UE per l’intero ciclo di vita degli imballaggi. Stabilisce i requisiti di sostenibilità ambientale e di etichettatura che gli imballaggi devono soddisfare per essere immessi sul mercato e disciplina la responsabilità estesa del produttore, la prevenzione dei rifiuti di imballaggio, il riutilizzo e la ricarica, nonché la raccolta e il riciclaggio dei rifiuti di imballaggio (art. 1, par. 1). Essendo un regolamento, si applica direttamente in ogni Stato membro dal 12 agosto 2026 senza recepimento nazionale e da tale data sostituisce la direttiva sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio 94/62/CE (art. 70 e art. 71).

La regola di fondo del regolamento è semplice: gli imballaggi possono essere immessi sul mercato solo se conformi (art. 4, par. 1). Che cosa significhi «conformi» si costruisce per fasi. I limiti per le sostanze e gli obblighi generali degli operatori economici si applicano dal 12 agosto 2026; segue l’etichettatura armonizzata dal 12 agosto 2028; e i requisiti di progettazione in materia di riciclabilità, contenuto riciclato, minimizzazione, restrizioni sui formati e obiettivi di riutilizzo si applicano dal 1° gennaio 2030, in diversi casi solo 24 o 36 mesi dopo l’adozione da parte della Commissione degli atti delegati e di esecuzione di supporto, se successivi.

> **Testo ufficiale**
> Si legga il regolamento su EUR-Lex: [regolamento (UE) 2025/40 (CELEX 32025R0040)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32025R0040). Il [documento di orientamento C/2026/3084](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52026XC03084) della Commissione interpreta disposizioni selezionate; la [decisione delegata (UE) 2026/429](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32026D0429) esenta i film avvolgenti e le regge per pallet dai requisiti di riutilizzo al 100 %.

## Ambito di applicazione

Il regolamento si applica a tutti gli imballaggi, indipendentemente dal materiale utilizzato, e a tutti i rifiuti di imballaggio, siano essi utilizzati o provenienti dall’industria, da altre attività di fabbricazione, dal commercio al dettaglio o dalla distribuzione, dagli uffici, dai servizi o dalle famiglie (art. 2, par. 1). L’imballaggio è qualsiasi articolo che un operatore economico utilizza per contenere, proteggere, movimentare, consegnare o presentare prodotti a un altro operatore o a un utilizzatore finale. La definizione comprende espressamente gli articoli necessari per contenere, sostenere o conservare un prodotto senza essere parte integrante di esso, i loro componenti ed elementi accessori, gli imballaggi di servizio concepiti per essere riempiti nel punto vendita, gli articoli a perdere venduti e riempiti nel punto vendita, le bustine permeabili di tè e caffè e le unità monodose di bevande utilizzate in una macchina (art. 3, par. 1, punto 1); l’allegato I fornisce un elenco indicativo di ciò che è e di ciò che non è imballaggio. Il regolamento distingue gli imballaggi per la vendita, multipli, per il trasporto e per il commercio elettronico, e gli imballaggi monouso da quelli riutilizzabili (art. 3, par. 1, punti da 5 a 8 e da 27 a 28).

Il regolamento si affianca, e non si sovrappone, alle norme sul prodotto imballato: si applica fatti salvi i requisiti dell’Unione in materia di sicurezza, qualità, tutela della salute e igiene dei prodotti imballati e i requisiti sui trasporti e, in caso di conflitto con la direttiva 2008/68/CE sul trasporto interno di merci pericolose, prevale tale direttiva (art. 2, par. 2). L’imballaggio primario e secondario di medicinali, l’imballaggio sensibile al contatto di dispositivi medici e di dispositivi medico-diagnostici in vitro, l’imballaggio di alimenti per lattanti e l’imballaggio di merci pericolose sono esclusi dai requisiti di riciclabilità e contenuto riciclato (art. 6, par. 11, e art. 7, par. 4).

Gli obblighi gravano sugli operatori economici: il fabbricante, il fornitore, l’importatore, il distributore, il rappresentante autorizzato, il distributore finale e il fornitore di servizi di logistica (art. 3, par. 1, punto 12). Il fabbricante è chi fabbrica imballaggi o un prodotto imballato, oppure li fa fabbricare con il proprio nome o marchio; una microimpresa titolare del marchio il cui fornitore di imballaggi si trova nello stesso Stato membro non è il fabbricante, lo è il fornitore (art. 3, par. 1, punto 13). Gli importatori e i distributori che vendono con il proprio marchio o modificano gli imballaggi in modo tale da poter incidere sulla conformità assumono gli obblighi del fabbricante (art. 21). Un ruolo distinto, il produttore, è soggetto alla responsabilità estesa del produttore: è il fabbricante, l’importatore o il distributore che per primo mette a disposizione in uno Stato membro imballaggi o prodotti imballati, li vende direttamente a utilizzatori finali in un altro Stato membro o disimballa prodotti imballati senza essere un utilizzatore finale (art. 3, par. 1, punto 15). Le piattaforme online e i fornitori di servizi di logistica devono verificare che i produttori che servono siano registrati (art. 45, parr. da 4 a 8).

## Che cosa si deve fare

### Sostanze negli imballaggi

Gli imballaggi devono essere fabbricati in modo da ridurre al minimo la presenza e la concentrazione di sostanze preoccupanti (art. 5, par. 1). La somma di piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente negli imballaggi o nei loro componenti non può superare 100 mg/kg (art. 5, par. 4). Dal 12 agosto 2026 gli imballaggi a contatto con alimenti non possono essere immessi sul mercato con PFAS pari o superiori a 25 ppb per ciascun PFAS, a 250 ppb per la somma dei PFAS o a 50 ppm compresi i PFAS polimerici (art. 5, par. 5). La conformità si dimostra nella documentazione tecnica dell’allegato VII (art. 5, par. 6). Entro il 31 dicembre 2026 la Commissione, assistita dall’ECHA, deve presentare una relazione sulle sostanze preoccupanti negli imballaggi (art. 5, par. 2).

### Riciclabilità, contenuto riciclato e compostabilità

Tutti gli imballaggi devono essere riciclabili: progettati per il riciclaggio dei materiali e, quando diventano rifiuti, raccolti separatamente, selezionati e riciclati su larga scala (art. 6, parr. 1 e 2). Il fabbricante valuta la riciclabilità rispetto ai criteri di progettazione per il riciclaggio che la Commissione deve adottare entro il 1° gennaio 2028 e la classifica in A, B o C (art. 6, parr. 3 e 4). Dal 1° gennaio 2030, oppure 24 mesi dopo tali atti delegati se successivi, gli imballaggi al di fuori delle classi da A a C non possono essere immessi sul mercato; dal 1° gennaio 2038 restano solo le classi A e B (art. 6, par. 3). La condizione del riciclaggio su larga scala si applica dal 1° gennaio 2035 oppure cinque anni dopo la metodologia della Commissione (art. 6, parr. 2 e 5). Gli imballaggi innovativi possono essere commercializzati fino a cinque anni senza soddisfare i criteri, previa notifica all’autorità competente (art. 6, par. 10). I contributi della responsabilità estesa del produttore sono modulati in base alla classe di riciclabilità 18 mesi dopo l’entrata in vigore dei criteri e della metodologia (art. 6, par. 8).

Dal 1° gennaio 2030, oppure tre anni dopo la metodologia di calcolo della Commissione se successivi, ogni parte in plastica dell’imballaggio deve contenere un contenuto riciclato minimo da rifiuti di plastica post-consumo, calcolato per stabilimento di fabbricazione e per anno: 30 % per il PET sensibile al contatto, 10 % per le altre plastiche sensibili al contatto, 30 % per le bottiglie di plastica monouso per bevande e 35 % per gli altri imballaggi di plastica, con aumento al 50 %, 25 %, 65 % e 65 % dal 1° gennaio 2040 (art. 7, parr. 1 e 2). Il contenuto riciclato deve provenire da rifiuti raccolti e riciclati nell’Unione o secondo standard equivalenti (art. 7, par. 3); sono esentati gli imballaggi di medicinali, dispositivi medici, prodotti compostabili, merci pericolose e alimenti per lattanti e le parti in plastica inferiori al 5 % del peso dell’imballaggio (art. 7, parr. 4 e 5). Entro il 12 febbraio 2028 le bustine di tè, caffè e bevande e le etichette adesive per frutta devono essere compostabili e gli altri imballaggi biodegradabili devono essere progettati per il riciclaggio dei materiali (art. 9, parr. 1 e 3).

### Minimizzazione e imballaggi riutilizzabili

Entro il 1° gennaio 2030 il fabbricante o l’importatore deve garantire che peso e volume dell’imballaggio siano ridotti al minimo necessario per la funzionalità, valutato rispetto ai criteri prestazionali dell’allegato IV, e gli imballaggi il cui unico scopo è aumentare il volume percepito (doppie pareti, doppi fondi, strati superflui) non possono essere immessi sul mercato salvo che li giustifichi un disegno o modello, un marchio o un’indicazione geografica protetti (art. 10, parr. 1 e 2). Gli imballaggi immessi sul mercato dall’11 febbraio 2025 sono riutilizzabili solo se soddisfano tutti e nove i criteri dell’articolo 11, paragrafo 1, tra cui essere progettati per il maggior numero possibile di rotazioni, essere ricondizionabili secondo l’allegato VI ed essere riciclabili a fine vita; la Commissione stabilisce il numero minimo di rotazioni entro il 12 febbraio 2027 (art. 11).

### Etichettatura e asserzioni

Dal 12 agosto 2028, oppure 24 mesi dopo gli atti di esecuzione della Commissione se successivi, gli imballaggi devono riportare un’etichetta armonizzata a pittogrammi sulla loro composizione in materiali per aiutare i consumatori a effettuare la raccolta differenziata; sono esclusi gli imballaggi per il trasporto diversi da quelli per il commercio elettronico e gli imballaggi con deposito cauzionale e restituzione, e gli imballaggi compostabili devono riportare l’indicazione che non sono compostabili in ambito domestico e che non vanno dispersi nell’ambiente (art. 12, par. 1). Gli imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato dal 12 febbraio 2029 devono essere etichettati come riutilizzabili con un codice QR o altro supporto dati che fornisca informazioni sul sistema di riutilizzo e sulla raccolta (art. 12, par. 2). Le etichette sul contenuto riciclato e sul contenuto di origine biologica devono seguire la specifica armonizzata (art. 12, par. 4). Le etichette devono essere visibili, leggibili e solide, in una lingua stabilita dallo Stato membro, e le informazioni devono essere disponibili anche prima dell’acquisto online (art. 12, par. 5). Nessuna etichetta, marchio, simbolo o iscrizione può indurre in errore i consumatori sulla sostenibilità, su altre caratteristiche dell’imballaggio o sulle opzioni di gestione dei rifiuti (art. 12, par. 8), e le asserzioni ambientali sulle caratteristiche degli imballaggi disciplinate dal regolamento sono ammesse solo se l’imballaggio supera i requisiti minimi (art. 14).

### Gli obblighi generali degli operatori economici

I fabbricanti immettono sul mercato solo imballaggi conformi, eseguono il controllo interno della produzione dell’allegato VII, redigono la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE per tipo di imballaggio, le conservano entrambe per 5 anni per gli imballaggi monouso e per 10 anni per quelli riutilizzabili, mantengono la conformità della produzione in serie, contrassegnano l’imballaggio con un identificativo e con il proprio nome e i propri recapiti, adottano misure correttive e informano l’autorità quando l’imballaggio non è conforme e consegnano la documentazione entro 10 giorni da una richiesta motivata (art. 15). I fornitori danno ai fabbricanti la documentazione di cui hanno bisogno (art. 16). I rappresentanti autorizzati agiscono in base a un mandato che deve comprendere almeno la conservazione dei documenti e la cooperazione con le autorità (art. 17). Gli importatori verificano il lavoro del fabbricante prima di immettere gli imballaggi sul mercato, aggiungono la propria identificazione, tutelano la conformità durante lo stoccaggio e il trasporto, adottano misure correttive e tengono a disposizione la dichiarazione di conformità per 5 o 10 anni (art. 18). I distributori verificano la registrazione del produttore, l’etichettatura e l’identificazione, trattengono gli imballaggi non conformi e vigilano affinché siano adottate misure correttive (art. 19). I fornitori di servizi di logistica evitano che magazzinaggio, movimentazione e spedizione compromettano la conformità (art. 20). Ogni operatore deve essere in grado di indicare i propri fornitori e clienti per 5 o 10 anni (art. 22).

### Ridurre gli imballaggi: spazio vuoto, divieti sui formati, riutilizzo e ricarica

Gli operatori che riempiono imballaggi multipli, per il trasporto o per il commercio elettronico devono mantenere il rapporto di spazio vuoto pari o inferiore al 50 % dal 1° gennaio 2030, oppure tre anni dopo la metodologia della Commissione se successivi, e i materiali di riempimento come i cuscini d’aria e i trucioli contano come spazio vuoto; gli operatori che riempiono imballaggi per la vendita devono ridurre lo spazio vuoto al minimo entro il 12 febbraio 2028 (art. 24). Dal 1° gennaio 2030 non possono essere immessi sul mercato i formati dell’allegato V: imballaggi multipli di plastica monouso, imballaggi di plastica monouso per meno di 1,5 kg di frutta e verdura fresche, imballaggi di plastica monouso per alimenti e bevande consumati nei locali HORECA, monoporzioni di plastica monouso nel settore HORECA, articoli da toeletta monouso per hotel e borse di plastica in materiale ultraleggero, ciascuno con le eccezioni previste nell’allegato (art. 25).

Dal 1° gennaio 2030 gli operatori che utilizzano imballaggi per il trasporto o imballaggi per la vendita usati per il trasporto devono garantire che almeno il 40 % sia riutilizzabile all’interno di un sistema di riutilizzo, il 100 % per i movimenti tra i propri siti o siti collegati e per le consegne a un altro operatore nello stesso Stato membro e il 10 % per le scatole multiple non di cartone; i distributori finali di bevande devono vendere almeno il 10 % in imballaggi riutilizzabili e ritirarli gratuitamente, con esenzioni per i piccoli negozi, le isole, i comuni a bassa densità di popolazione, le microimprese sotto 1.000 kg all’anno e gli Stati membri che superano i propri obiettivi di riciclaggio e prevenzione (art. 29). La decisione delegata (UE) 2026/429 esenta i film avvolgenti e le regge per pallet dai requisiti del 100 %. Chi utilizza imballaggi riutilizzabili deve partecipare a un sistema di riutilizzo conforme e ricondizionare gli imballaggi (art. 26 e art. 27); le stazioni di ricarica devono seguire le regole dell’allegato VI ed esporre le regole per la ricarica (art. 28). Nel settore HORECA i distributori finali devono consentire ai consumatori di portare il proprio contenitore per bevande e alimenti da asporto entro il 12 febbraio 2027 e offrire imballaggi da asporto riutilizzabili entro il 12 febbraio 2028, salvo le microimprese (art. 32 e art. 33).

### Responsabilità estesa del produttore e registri

I produttori devono iscriversi, prima di iniziare, nel registro nazionale di ogni Stato membro in cui mettono a disposizione per la prima volta imballaggi o prodotti imballati, o li disimballano senza essere utilizzatori finali, e comunicare entro il 1° giugno i quantitativi dell’anno civile precedente; sotto le 10 tonnellate l’anno si applica una comunicazione semplificata (art. 44). Essi assumono, per tali imballaggi, la responsabilità estesa del produttore ai sensi della direttiva quadro sui rifiuti, con l’aggiunta dei costi di etichettatura dei contenitori per rifiuti e delle indagini sulla composizione (art. 45, parr. 1 e 2). I produttori che vendono direttamente a utilizzatori finali in un altro Stato membro devono nominare ivi un rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore (art. 45, par. 3). Le piattaforme online devono raccogliere il numero di iscrizione al registro del produttore e la sua autocertificazione prima di consentire le vendite, e i fornitori di servizi di logistica devono verificare le stesse informazioni e sospendere i produttori che non le correggono (art. 45, parr. da 4 a 9). Gli Stati membri devono raggiungere il 90 % di raccolta differenziata delle bottiglie di plastica monouso e dei contenitori metallici per bevande fino a tre litri mediante sistemi di deposito cauzionale e restituzione entro il 1° gennaio 2029 (art. 50), ridurre i rifiuti di imballaggio pro capite del 5 %, del 10 % e del 15 % nel 2030, nel 2035 e nel 2040 rispetto al 2018 (art. 43) e mantenere il consumo di borse di plastica in materiale leggero pari o inferiore a 40 per persona all’anno (art. 34).

In Italia il riferimento nazionale per gli imballaggi è il d.lgs. 152/2006 (Testo unico ambientale), artt. 217 ss.: i produttori e gli utilizzatori di imballaggi aderiscono al CONAI e versano il contributo ambientale CONAI, salvo sistema autonomo riconosciuto (art. 221).

## Applicazione e sanzioni

Il regolamento si aggiunge all’allegato I del regolamento (UE) 2019/1020, per cui il quadro della vigilanza del mercato si applica agli imballaggi (art. 66). Quando un’autorità di vigilanza del mercato ha motivi sufficienti per ritenere che un imballaggio presenti un rischio per l’ambiente o per la salute umana, lo valuta, esige misure correttive proporzionate entro un termine stabilito e, se l’operatore non si conforma, vieta la messa a disposizione dell’imballaggio, lo ritira o lo richiama e informa la Commissione e gli altri Stati membri (art. 58). Gli imballaggi conformi che presentano comunque un rischio possono essere oggetto delle stesse misure (art. 60), e le autorità doganali ricevono le informazioni per i controlli all’importazione (art. 61). La non conformità formale, come una dichiarazione di conformità UE mancante o errata, una documentazione tecnica incompleta, un’identificazione mancante o un codice QR privo delle informazioni richieste, deve cessare e, se persiste, comporta il divieto, il richiamo o il ritiro; l’inosservanza persistente delle norme su riciclabilità, contenuto riciclato, spazio vuoto, formati, riutilizzo, ricarica e asporto fa scattare le sanzioni nazionali (art. 62).

Le sanzioni sono stabilite a livello nazionale. Gli Stati membri devono stabilire sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive entro il 12 febbraio 2027 e notificarle alla Commissione, e per gli obblighi di riduzione dei rifiuti degli articoli da 24 a 29 le sanzioni devono comprendere sanzioni amministrative pecuniarie o una sanzione pecuniaria equivalente irrogata dal giudice (art. 68). In Italia, per gli imballaggi restano applicabili gli artt. 217 ss. del d.lgs. 152/2006, con l’adesione al CONAI e il contributo ambientale CONAI.

## Come Conphora può aiutare

Conphora monitora il PPWR e mappa gli imballaggi rispetto ai suoi requisiti, segnalando le lacune in materia di limiti per le sostanze, classi di riciclabilità, contenuto riciclato, etichettatura, dichiarazione di conformità UE e iscrizione come produttore prima che diventino problemi di applicazione. La piattaforma aiuta a costruire e a conservare la documentazione tecnica, segue per tipo di imballaggio le scadenze del 2026, del 2028 e del 2030 e La avvisa quando la Commissione adotta gli atti delegati e di esecuzione che fanno decorrere i termini.

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## Fonti

- [Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, GU L 2025/40 del 22 gennaio 2025 (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32025R0040)
- [Informazioni sul documento, date, rettifiche e relazioni per il CELEX 32025R0040 (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32025R0040)
- [Decisione delegata (UE) 2026/429 della Commissione che esenta i film avvolgenti e le regge per pallet dai requisiti di riutilizzo al 100 % (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32026D0429)
- [Comunicazione della Commissione C/2026/3084, documento di orientamento sul regolamento (UE) 2025/40 (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52026XC03084)
- [Regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1020)
- [Rifiuti di imballaggio (Commissione europea, DG Ambiente)](https://environment.ec.europa.eu/topics/waste-and-recycling/packaging-waste_en)
- [Regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, attuazione e autorità nazionali competenti (Commissione europea, Green Forum)](https://green-forum.ec.europa.eu/packaging-and-packaging-waste-regulation-implementation_en)
- [Regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, domande frequenti del 3 agosto 2026 (Commissione europea)](https://environment.ec.europa.eu/publications/faq-packaging-and-packaging-waste-regulation-ppwr_en)
- [Producentansvar for emballage, typiske spørgsmål og svar (Miljøstyrelsen)](https://mst.dk/erhverv/groen-produktion-og-affald/affald-og-genanvendelse/producentansvar/emballage/typiske-spoergsmaal-og-svar)

*Questa guida fornisce informazioni di carattere generale e non costituisce una consulenza legale.*

## Fonti

- [Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, GU L 2025/40 del 22 gennaio 2025 (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32025R0040)
- [Informazioni sul documento, date, rettifiche e relazioni per il CELEX 32025R0040 (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32025R0040)
- [Decisione delegata (UE) 2026/429 della Commissione che esenta i film avvolgenti e le regge per pallet dai requisiti di riutilizzo al 100 % (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32026D0429)
- [Comunicazione della Commissione C/2026/3084, documento di orientamento sul regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52026XC03084)
- [Regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1020)
- [Rifiuti di imballaggio (Commissione europea, DG Ambiente)](https://environment.ec.europa.eu/topics/waste-and-recycling/packaging-waste_en)
- [Regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, attuazione e autorità nazionali competenti (Commissione europea, Green Forum)](https://green-forum.ec.europa.eu/packaging-and-packaging-waste-regulation-implementation_en)
- [Regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, domande frequenti del 3 agosto 2026 (Commissione europea)](https://environment.ec.europa.eu/publications/faq-packaging-and-packaging-waste-regulation-ppwr_en)
- [Producentansvar for emballage, typiske spørgsmål og svar (Miljøstyrelsen)](https://mst.dk/erhverv/groen-produktion-og-affald/affald-og-genanvendelse/producentansvar/emballage/typiske-spoergsmaal-og-svar)

_Rivisto il 2026-09-24 da Conphora compliance team_
