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title: "PED — Direttiva sulle attrezzature a pressione"
description: "La direttiva sulle attrezzature a pressione stabilisce requisiti di sicurezza, categorie da I a IV, valutazione della conformità e marcatura CE per attrezzature e insiemi oltre 0,5 bar, per fabbricanti, rappresentanti autorizzati, importatori e distributori. Si applica dal 19 luglio 2016 al posto della direttiva 97/23/CE; le procedure di emergenza dal 30 maggio 2026."
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published: "2014-07-17"
updated: "2026-09-13"
author: "Conphora compliance team"
publisher: "Conphora"
reference: "Direttiva 2014/68/UE"
celex: "32014L0068"
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tags: ["PED", "CE / Product Safety"]
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# PED — Direttiva sulle attrezzature a pressione

La direttiva sulle attrezzature a pressione stabilisce requisiti di sicurezza, categorie da I a IV, valutazione della conformità e marcatura CE per attrezzature e insiemi oltre 0,5 bar, per fabbricanti, rappresentanti autorizzati, importatori e distributori. Si applica dal 19 luglio 2016 al posto della direttiva 97/23/CE; le procedure di emergenza dal 30 maggio 2026.

## Dati essenziali

- **Titolo ufficiale:** Direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (rifusione)
- **Riferimento:** Direttiva 2014/68/UE
- **CELEX:** 32014L0068
- **Tipo di atto:** Directive
- **In vigore:** 2014-07-17
- **Si applica dal:** 2016-07-19
- **Applicato da:** Le autorità nazionali di vigilanza del mercato fanno rispettare le leggi nazionali di recepimento della direttiva; l’articolo 39 cita ancora l’articolo 15, paragrafo 3, e gli articoli da 16 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008, da leggere dal 16 luglio 2021 come regolamento (UE) 2019/1020, il cui allegato I elenca la direttiva al punto 57 e il cui articolo 4 prescrive un operatore economico stabilito nell’Unione per ogni attrezzatura a pressione o insieme immessi sul mercato. In Danimarca la direttiva è attuata dal decreto ministeriale n. 190 del 19 febbraio 2015 sulla costruzione delle attrezzature a pressione (bekendtgørelse om indretning m.v. af trykbærende udstyr), che la riproduce come proprio allegato 1, richiede in danese la dichiarazione di conformità UE, la marcatura dell’allegato I e le istruzioni e consente all’autorità di designare gli organismi notificati danesi e le organizzazioni terze riconosciute sulla base dell’accreditamento DANAK; la legge sui prodotti (lov om produkter og markedsovervågning, LBK nr. 22 dell’8 gennaio 2026) elenca la direttiva al § 2 come punto 5 e indica come autorità di controllo Erhvervsstyrelsen, compito svolto dal 1° dicembre 2018 da Sikkerhedsstyrelsen, dal gennaio 2026 dipartimento Markedsovervågning di Erhvervsstyrelsen, mentre le indicazioni della stessa autorità di controllo precisano che Arbejdstilsynet resta l’autorità di vigilanza del mercato per le attrezzature a pressione fabbricate su ordinazione e per le attrezzature importate da paesi terzi per le attività petrolifere e del gas offshore ai sensi della legge sulla sicurezza offshore. Tale ripartizione opera attraverso il § 9, stk. 2, della legge sui prodotti, secondo cui l’autorità che vigila su altra legislazione relativa a rischi specifici di determinati prodotti è l’autorità di controllo competente; poiché il decreto modificativo n. 493/2026 ha sostituito ogni menzione di Arbejdstilsynet nel decreto sulle attrezzature a pressione, nessun decreto la indica più per le attrezzature a pressione. Il decreto modificativo n. 493 del 28 maggio 2026, in vigore dal 30 maggio 2026, ha collocato il decreto sotto la legge sui prodotti, ha sostituito ovunque Arbejdstilsynet con Erhvervsstyrelsen, anche per la designazione degli organismi notificati, e ha aggiunto le procedure di emergenza. Gli strumenti sono l’azione correttiva entro un termine commisurato al rischio, il divieto o la limitazione della messa a disposizione, il ritiro o il richiamo, l’ordine di porre fine a non conformità formali come l’assenza della marcatura CE, del numero dell’organismo notificato, della marcatura dell’allegato I, della dichiarazione, della documentazione tecnica o dell’identificazione, e sanzioni nazionali che devono essere effettive, proporzionate e dissuasive e possono includere sanzioni penali per le violazioni gravi.
- **Categoria:** CE / Product Safety

## A chi si applica

**Oggetto dell’atto:** La progettazione, la fabbricazione e la valutazione della conformità di attrezzature a pressione e insiemi con una pressione massima ammissibile PS superiore a 0,5 bar: recipienti, tubazioni, accessori di sicurezza e accessori a pressione, compresi gli elementi fissati a parti pressurizzate come flange, bocchelli, raccordi, supporti e punti di sollevamento, e gli insiemi di più attrezzature a pressione assemblate da un fabbricante in un tutto integrato e funzionale; Le attrezzature oltre le soglie dell’articolo 4, paragrafo 1, che devono soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza dell’allegato I: recipienti per gas, gas liquefatti, gas disciolti, vapori e liquidi con una pressione di vapore superiore di oltre 0,5 bar alla pressione atmosferica, con un volume superiore a 1 L e PS per V superiore a 25 bar·L (gruppo 1) o 50 bar·L (gruppo 2), oppure PS superiore a 200 bar o 1.000 bar, oltre a tutti gli estintori portatili e le bombole per apparecchi respiratori; recipienti per altri liquidi con un volume superiore a 1 L e PS per V superiore a 200 bar·L o PS superiore a 500 bar (gruppo 1), oppure PS superiore a 10 bar e PS per V superiore a 10.000 bar·L o PS superiore a 1.000 bar (gruppo 2); attrezzature a fuoco o altrimenti riscaldate con rischio di surriscaldamento per vapore o acqua surriscaldata oltre 110 °C con un volume superiore a 2 L e tutte le pentole a pressione; tubazioni per gas con DN superiore a 25 (gruppo 1) o DN superiore a 32 e PS per DN superiore a 1.000 bar (gruppo 2) e per altri liquidi con DN superiore a 25 e PS per DN superiore a 2.000 bar (gruppo 1) oppure PS superiore a 10 bar, DN superiore a 200 e PS per DN superiore a 5.000 bar (gruppo 2); e gli accessori di sicurezza e a pressione destinati a tali attrezzature; Gli insiemi che comprendono almeno un’attrezzatura di questo tipo: quelli per la produzione di vapore o acqua surriscaldata oltre 110 °C con attrezzature a fuoco o altrimenti riscaldate che presentano un rischio di surriscaldamento e qualsiasi altro insieme che il fabbricante intende immettere sul mercato e mettere in servizio come insieme; gli insiemi ad acqua calda a combustibile solido con alimentazione manuale fino a 110 °C con PS per V superiore a 50 bar·L devono soddisfare solo i punti 2.10, 2.11, 3.4, 5, lettera a), e 5, lettera d), dell’allegato I; Le attrezzature e gli insiemi pari o inferiori a tali soglie, che devono essere progettati e fabbricati secondo la corretta prassi costruttiva di uno Stato membro, essere accompagnati da adeguate istruzioni per l’uso e non devono recare la marcatura CE ai sensi della direttiva; Gli operatori economici della catena: fabbricanti, compresa la persona che fa fabbricare un’attrezzatura e la utilizza per scopi propri, rappresentanti autorizzati, importatori e distributori

**Prodotti derivati e a valle:** Per pressione si intende la pressione manometrica rispetto alla pressione atmosferica, per cui il vuoto è un valore negativo; PS è la pressione massima che il fabbricante specifica per l’attrezzatura in un punto da lui indicato e V è il volume interno di una camera, compresi i bocchelli fino al primo raccordo o alla prima saldatura e escluse le parti interne permanenti (art. 2, punti 7), 8) e 10)); I fluidi sono suddivisi nel gruppo 1, sostanze e miscele classificate come pericolose secondo le classi di pericolo fisico o per la salute del regolamento (CE) n. 1272/2008 elencate nell’articolo 13, paragrafo 1, lettera a), diciassette classi che vanno dagli esplosivi instabili e dai gas infiammabili alla tossicità acuta e alla tossicità specifica per organi bersaglio, oltre a qualsiasi fluido la cui temperatura massima ammissibile supera il punto di infiammabilità, e nel gruppo 2, tutto il resto; un recipiente a più camere assume la categoria più alta delle sue camere e una camera con più fluidi il fluido che richiede la categoria più alta (art. 13); Gli accessori di sicurezza sono classificati nella categoria IV, salvo che gli accessori di sicurezza fabbricati per attrezzature specifiche possono essere classificati nella categoria dell’attrezzatura che proteggono; gli accessori a pressione sono classificati in base a PS, a V o DN a seconda dei casi e al gruppo di fluidi usando le tabelle dei recipienti o delle tubazioni, assumendo la categoria più alta quando sono appropriati sia V sia DN (allegato II, punti 2 e 3); Ventuno gruppi di attrezzature sono esclusi dall’articolo 1, paragrafo 2, tra cui condotte a valle dell’ultimo dispositivo di isolamento di un impianto, reti di approvvigionamento idrico e condotte forzate, recipienti semplici a pressione ai sensi della direttiva 2014/29/UE, generatori di aerosol ai sensi della direttiva 75/324/CEE, attrezzature per il funzionamento dei veicoli, attrezzature non superiori alla categoria I contemplate dalle direttive su macchine, ascensori, bassa tensione, dispositivi medici, apparecchi a gas o ATEX, attrezzature militari, elementi progettati per uso nucleare il cui guasto può provocare emissioni radioattive, attrezzature di controllo dei pozzi, motori, turbine, compressori e pompe nei quali la pressione non è un fattore significativo di progettazione, altiforni e recipienti metallurgici, involucri di apparecchiature di manovra ad alta tensione, tubi di contenimento dei cavi, navi, razzi, aeromobili e unità mobili offshore, involucri flessibili come pneumatici e natanti gonfiabili, silenziatori, bottiglie e lattine per bevande gassate, recipienti per bevande fino a 500 bar·L e 7 bar, attrezzature a pressione trasportabili e per merci pericolose ai sensi delle direttive 2008/68/CE e 2010/35/UE, del codice IMDG e della convenzione di Chicago, radiatori e tubi degli impianti di riscaldamento ad acqua calda e recipienti per liquidi con una pressione del gas sopra il liquido non superiore a 0,5 bar (art. 1, paragrafo 2, lettere da a) a u)); Dove l’articolo 1, paragrafo 2, cita la direttiva 2007/46/CE sull’omologazione dei veicoli, la direttiva 93/42/CEE del Consiglio sui dispositivi medici e la direttiva 2009/142/CE sugli apparecchi a gas, tali atti sono stati nel frattempo abrogati e sostituiti dal regolamento (UE) 2018/858, dal regolamento (UE) 2017/745 e dal regolamento (UE) 2016/426, e la direttiva 2006/42/CE sulle macchine è sostituita dal regolamento (UE) 2023/1230 dal 20 gennaio 2027; le esclusioni vanno lette alla luce degli atti successivi; Gli Stati membri possono autorizzare ispettorati degli utilizzatori che valutano le attrezzature per il gruppo industriale cui appartengono con i moduli A2, C2, F e G; tali attrezzature non recano la marcatura CE e possono essere usate solo negli stabilimenti di quel gruppo (art. 16); Le autorità competenti possono, se giustificato, consentire che singole attrezzature e singoli insiemi siano messi a disposizione e messi in servizio nel loro territorio senza le procedure di valutazione della conformità quando l’uso è nell’interesse della sperimentazione (art. 14, par. 7); L’importatore o il distributore che vende con il proprio nome o marchio, o modifica un’attrezzatura già immessa sul mercato in modo tale da poterne condizionare la conformità, è considerato fabbricante (art. 10); Le attrezzature conformi a norme armonizzate i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale e i materiali conformi alle approvazioni europee di materiali pubblicate si presumono conformi ai requisiti essenziali di sicurezza che esse coprono; la Commissione pubblica l’elenco delle norme con decisione di esecuzione, attualmente la decisione di esecuzione (UE) 2025/165 della Commissione del 30 gennaio 2025, come modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2026/79 della Commissione del 12 gennaio 2026 (art. 12 e art. 15; Commissione europea, pagina sulle norme armonizzate per le attrezzature a pressione)

**Ruoli previsti dall’atto:**

- **Fabbricante (compresi i titolari del marchio e i fabbricanti per uso proprio)** — Qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrica un’attrezzatura a pressione o un insieme, oppure li fa progettare o fabbricare, e li commercializza con il proprio nome o marchio o li utilizza per scopi propri; l’importatore o il distributore che immette un’attrezzatura sul mercato con il proprio nome o marchio o la modifica in modo tale da poterne condizionare la conformità è considerato fabbricante.
- **Rappresentante autorizzato** — Qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinati compiti; l’obbligo di progettare e fabbricare secondo i requisiti essenziali di sicurezza o la corretta prassi costruttiva e l’obbligo di redigere la documentazione tecnica non possono far parte del mandato.
- **Importatore** — Qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che immette sul mercato dell’Unione attrezzature a pressione o insiemi provenienti da un paese terzo.
- **Distributore (grossista, dettagliante o rivenditore che fornisce attrezzature a pressione)** — Qualsiasi persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall’importatore, che mette a disposizione sul mercato attrezzature a pressione o insiemi.

## Date principali

- 1999-11-29: Si applica la direttiva 97/23/CE sulle attrezzature a pressione, dopo un termine di recepimento al 29 maggio 1999; è l’atto che la direttiva 2014/68/UE rifonde e abroga
- 2002-05-29: Fine del regime transitorio della direttiva 97/23/CE: gli Stati membri non possono ostacolare la messa in servizio di attrezzature a pressione e insiemi che erano conformi alle disposizioni nazionali in vigore all’inizio dell’applicazione di tale direttiva e sono stati immessi sul mercato fino a questa data
- 2014-05-15: Direttiva 2014/68/UE adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio come rifusione della direttiva 97/23/CE allineata al nuovo quadro legislativo
- 2014-07-17: Entrata in vigore, il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GU L 189 del 27 giugno 2014
- 2015-02-28: Termine per gli Stati membri per adottare e pubblicare le leggi di recepimento dell’articolo 13 sulla classificazione delle attrezzature a pressione e sui gruppi di fluidi
- 2015-06-01: Si applicano le misure nazionali di recepimento dell’articolo 13; è soppresso l’articolo 9 della direttiva 97/23/CE; il potere della Commissione di adottare atti delegati che riclassificano le attrezzature a pressione vale per cinque anni da questa data, con proroga tacita; in Danimarca l’articolo 13 dell’allegato 1 del decreto n. 190/2015 si applica dalla stessa data
- 2015-06-23: Rettifica pubblicata nella GU L 157 che corregge l’articolo 14, paragrafo 7, sulla deroga per la sperimentazione e l’articolo 48, paragrafo 2, sulla disposizione transitoria nella versione inglese e nelle altre versioni linguistiche
- 2016-07-18: Termine per gli Stati membri per adottare e pubblicare le leggi di recepimento dell’articolo 2, punti da 15 a 32, degli articoli da 6 a 12, 14, 17 e 18, dell’articolo 19, paragrafi da 3 a 5, degli articoli da 20 a 43, 47 e 48 e degli allegati da I a IV
- 2016-07-19: Si applicano le misure nazionali; si applicano direttamente l’articolo 1, i punti da 1 a 14 dell’articolo 2, gli articoli 3, 4, 5, 14, 15 e 16, l’articolo 19, paragrafi 1 e 2, e gli articoli 44, 45 e 46; è abrogata la direttiva 97/23/CE; le attrezzature conformi a tale direttiva e immesse sul mercato prima di questa data possono ancora essere messe a disposizione e messe in servizio e i relativi certificati e decisioni restano validi; è in vigore il decreto danese n. 190/2015, il cui allegato 1 è sostituito dal decreto n. 480 del 25 maggio 2016 dal 1° luglio 2016
- 2018-12-01: Sikkerhedsstyrelsen assume in Danimarca il controllo delle attrezzature a pressione e dei recipienti semplici a pressione; Arbejdstilsynet mantiene le attrezzature a pressione fabbricate su ordinazione e quelle per uso offshore
- 2021-07-16: Si applica il regolamento (UE) 2019/1020: sopprime gli articoli sulla vigilanza del mercato del regolamento (CE) n. 765/2008 citati dall’articolo 39, elenca la direttiva al punto 57 del suo allegato I e, ai sensi dell’articolo 4, prescrive un operatore economico stabilito nell’Unione per ogni attrezzatura a pressione o insieme immessi sul mercato
- 2024-11-28: Entra in vigore la direttiva (UE) 2024/2749, il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GU L dell’8 novembre 2024; aggiunge alla direttiva le definizioni di beni rilevanti in caso di crisi e di modalità di emergenza del mercato interno e il capo 5 bis sulle procedure di emergenza
- 2026-01-01: Sikkerhedsstyrelsen diventa il dipartimento Markedsovervågning di Erhvervsstyrelsen e prosegue gli stessi compiti, compreso il controllo delle attrezzature a pressione
- 2026-05-29: Termine per gli Stati membri per adottare e pubblicare le misure di recepimento della direttiva (UE) 2024/2749
- 2026-05-30: Si applicano le misure nazionali di recepimento della direttiva (UE) 2024/2749, per cui le procedure di emergenza degli articoli da 43 bis a 43 sexies possono essere attivate; in Danimarca entra in vigore il decreto n. 493 del 28 maggio 2026, che colloca il decreto sulle attrezzature a pressione sotto la legge sui prodotti, sostituisce Arbejdstilsynet con Erhvervsstyrelsen, inserisce le procedure di emergenza come § 6 a - § 6 c e ripubblica la direttiva, come modificata, quale allegato 1

## Che cosa si deve fare

### Fabbricante (compresi i titolari del marchio e i fabbricanti per uso proprio)

- Classificare ogni elemento: stabilire il gruppo di fluidi ai sensi dell’articolo 13, se il fluido è un gas, un gas liquefatto, un gas disciolto, un vapore o un liquido con una pressione di vapore superiore di oltre 0,5 bar alla pressione atmosferica oppure un altro liquido, e ricavare la categoria I, II, III o IV dalle tabelle da 1 a 9 dell’allegato II usando PS e V per i recipienti, PS per le attrezzature a fuoco e PS e DN per le tubazioni; gli accessori di sicurezza sono di categoria IV salvo che siano fabbricati per attrezzature specifiche, gli accessori a pressione seguono le tabelle dei recipienti o delle tubazioni, i recipienti e le tubazioni per gas instabili nelle categorie I o II passano alla categoria III, gli estintori portatili e le bombole per apparecchi respiratori sono almeno di categoria III, le tubazioni oltre 350 °C in categoria II secondo la tabella 7 passano alla categoria III e la progettazione delle pentole a pressione richiede almeno un modulo di categoria III. Le attrezzature pari o inferiori ai limiti dell’articolo 4 seguono invece la corretta prassi costruttiva.
- Progettare e fabbricare le attrezzature oltre le soglie secondo i requisiti essenziali di sicurezza dell’allegato I: analizzare i pericoli dovuti alla pressione e progettare in base all’analisi, eliminare o ridurre i pericoli, proteggere dai pericoli residui e informare gli utilizzatori dei rischi residui; progettare per una resistenza adeguata a tutti i carichi prevedibili con i metodi di calcolo, sperimentali o combinati del punto 2.2 e i coefficienti di sicurezza del punto 7, prevedere una movimentazione, un esame, uno svuotamento, uno sfiato e un riempimento sicuri, proteggere dal superamento dei limiti ammissibili con accessori di sicurezza o dispositivi di monitoraggio e soddisfare le regole aggiuntive per le attrezzature a fuoco del punto 5 e per le tubazioni del punto 6; fabbricare con personale e procedure qualificati, con procedure di giunzione permanente e personale approvati da un organismo notificato o da un’organizzazione terza riconosciuta per le categorie da II a IV e personale addetto alle prove non distruttive approvato da un’organizzazione terza riconosciuta per le categorie III e IV, mantenere la rintracciabilità dei materiali ed eseguire la valutazione finale con un’ispezione finale, una prova di resistenza, normalmente una prova idrostatica alla pressione del punto 7.4 e, per gli insiemi, una verifica dei dispositivi di sicurezza.
- Analizzare i pericoli e i rischi dovuti alla pressione che interessano l’attrezzatura, progettarla e costruirla tenendo conto dell’analisi, eliminare o ridurre i pericoli, proteggere dai pericoli residui e informare gli utilizzatori dei rischi residui.
- Progettare le attrezzature oltre le soglie secondo i requisiti essenziali di sicurezza dell’allegato I: resistenza adeguata a tutti i carichi prevedibili con i metodi del punto 2.2 e i coefficienti di sicurezza del punto 7, movimentazione, esame, svuotamento, sfiato e riempimento sicuri, protezione dal superamento dei limiti ammissibili e regole aggiuntive per le attrezzature a fuoco e le tubazioni.
- Fabbricare con personale e procedure qualificati: far approvare le procedure di giunzione permanente e il personale da un organismo notificato o da un’organizzazione terza riconosciuta per le categorie da II a IV, il personale addetto alle prove non distruttive da un’organizzazione terza riconosciuta per le categorie III e IV e mantenere la rintracciabilità dei materiali.
- Eseguire la valutazione finale dell’attrezzatura: un’ispezione finale, una prova di resistenza, normalmente una prova idrostatica alla pressione del punto 7.4 e, per gli insiemi, una verifica dei dispositivi di sicurezza.
- Utilizzare materiali idonei: definire i valori di progetto e le caratteristiche essenziali, documentare la conformità mediante norme armonizzate, un’approvazione europea di materiali o una valutazione particolare dei materiali, che l’organismo notificato valuta specificamente per le categorie III e IV, e ottenere la documentazione del fabbricante dei materiali per tutti i materiali, sotto forma di certificato di controllo specifico del prodotto per le principali parti resistenti alla pressione delle attrezzature di categoria II, III e IV; i materiali conformi a norme armonizzate o ad approvazioni europee di materiali pubblicate si presumono conformi.
- Redigere la documentazione tecnica dell’allegato III, con un’analisi e una valutazione adeguate dei rischi, una descrizione generale, i disegni di progettazione e di fabbricazione, le spiegazioni necessarie per comprenderli, le norme armonizzate applicate o le soluzioni adottate in loro vece, i calcoli e gli esami di progettazione e i rapporti di prova, ed eseguire o far eseguire la valutazione della conformità per la categoria: modulo A per la categoria I; modulo A2, D1 o E1 per la categoria II; moduli B (tipo di progetto) + D, B (tipo di progetto) + F, B (tipo di produzione) + E, B (tipo di produzione) + C2 o modulo H per la categoria III; e moduli B (tipo di produzione) + D, B (tipo di produzione) + F, G o H1 per la categoria IV, oppure una procedura di una categoria superiore. Con i moduli di garanzia della qualità per i recipienti di categoria III e IV per gas e vapori, i recipienti per liquidi del gruppo 1 e le attrezzature a fuoco, l’organismo notificato preleva campioni di attrezzature durante visite senza preavviso, almeno due nel primo anno, e con il modulo H per le attrezzature a fuoco di categoria III costruite in un solo esemplare esegue la valutazione finale di ciascuna unità. Per gli insiemi, eseguire la valutazione globale: ciascun elemento non ancora valutato separatamente e munito di marcatura CE in base alla propria categoria, l’integrazione in base alla categoria più alta degli elementi diversi dagli accessori di sicurezza e la protezione dal superamento dei limiti di esercizio in base alla categoria più alta degli elementi protetti. In Danimarca l’organismo notificato o l’organizzazione terza riconosciuta è designato da Erhvervsstyrelsen, prima del 30 maggio 2026 dal direttore di Arbejdstilsynet, sulla base dell’accreditamento DANAK, oppure da un altro Stato membro.
- Redigere la documentazione tecnica dell’allegato III: l’analisi e la valutazione dei rischi, una descrizione generale, i disegni di progettazione e di fabbricazione con le spiegazioni, le norme armonizzate applicate o le soluzioni adottate in loro vece, i calcoli e gli esami di progettazione e i rapporti di prova.
- Eseguire, o far eseguire, la valutazione della conformità per la categoria: modulo A per la I; A2, D1 o E1 per la II; B + D, F, E o C2, oppure H, per la III; B + D o F, G o H1 per la IV. In Danimarca l’organismo notificato è designato da Erhvervsstyrelsen o da un altro Stato membro.
- Per gli insiemi, eseguire la valutazione globale: ciascun elemento non ancora valutato separatamente in base alla propria categoria, l’integrazione in base alla categoria più alta degli elementi diversi dagli accessori di sicurezza e la protezione dal superamento dei limiti di esercizio in base alla categoria più alta degli elementi protetti.
- Redigere la dichiarazione di conformità UE secondo il modello dell’allegato IV, indicando che è stato dimostrato il soddisfacimento dei requisiti essenziali di sicurezza dell’allegato I, con gli elementi dei moduli utilizzati, i riferimenti all’organismo notificato e al certificato, se del caso, e, per gli insiemi, le attrezzature componenti e le procedure, aggiornata in modo continuo, tradotta nelle lingue richieste dallo Stato membro in cui l’attrezzatura è immessa o messa a disposizione sul mercato e, quando si applicano più atti dell’Unione, come dichiarazione unica che li copre tutti; apporre la marcatura CE in modo visibile, leggibile e indelebile su ogni attrezzatura o insieme o sulla sua targhetta, oppure sull’imballaggio e sui documenti quando ciò è impossibile, prima dell’immissione sul mercato, seguita dal numero di identificazione dell’organismo notificato quando questo partecipa al controllo della produzione. In Danimarca la dichiarazione deve essere in danese.
- Redigere la dichiarazione di conformità UE secondo il modello dell’allegato IV con gli elementi dei moduli utilizzati e, per gli insiemi, le attrezzature componenti, tenuta costantemente aggiornata, tradotta nelle lingue richieste dallo Stato membro (in Danimarca il danese) e, quando si applicano più atti dell’Unione, come dichiarazione unica.
- Apporre la marcatura CE in modo visibile, leggibile e indelebile su ogni attrezzatura o insieme o sulla sua targhetta, oppure sull’imballaggio e sui documenti quando ciò è impossibile, prima dell’immissione sul mercato, seguita dal numero dell’organismo notificato quando questo partecipa al controllo della produzione.
- Applicare la marcatura del punto 3.3 dell’allegato I sull’attrezzatura o su una targhetta fissata saldamente: per tutte le attrezzature l’anno di fabbricazione, l’identificazione per tipo, serie o lotto e numero di serie e i limiti massimi e minimi ammissibili essenziali; se pertinente il volume V in L, la dimensione nominale DN, la pressione di prova PT in bar e la sua data, la pressione di taratura del dispositivo di sicurezza, la potenza in kW, la tensione di alimentazione, l’uso previsto, il grado di riempimento, la massa massima di riempimento, la tara e il gruppo di fluidi; e le avvertenze contro l’uso scorretto prevedibile; aggiungere un numero di tipo, lotto o serie e il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio e un unico recapito postale, sull’imballaggio o in un documento quando l’attrezzatura non lo consente, in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori e le autorità.
- Applicare la marcatura del punto 3.3 dell’allegato I sull’attrezzatura o su una targhetta fissata saldamente: l’anno di fabbricazione, l’identificazione di tipo, serie o lotto e di numero di serie, i limiti ammissibili e, se pertinente, V, DN, PT, pressione di taratura, potenza, tensione, uso previsto, dati di riempimento, gruppo di fluidi e avvertenze contro l’uso scorretto prevedibile.
- Riportare un numero di tipo, lotto o serie e il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio e un unico recapito postale sull’attrezzatura oppure, quando questa non lo consente, sull’imballaggio o in un documento, in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori e le autorità.
- Fornire l’attrezzatura con le istruzioni di funzionamento del punto 3.4 dell’allegato I che riguardano il montaggio e l’assemblaggio, la messa in servizio, l’uso e la manutenzione, compresi i controlli dell’utilizzatore, insieme alle informazioni del punto 3.3, nella lingua stabilita dallo Stato membro, in Danimarca il danese; per le attrezzature pari o inferiori alle soglie fornire adeguate istruzioni per l’uso e applicare la corretta prassi costruttiva. Conservare la documentazione tecnica e la dichiarazione per 10 anni dall’immissione sul mercato, mantenere la produzione in serie conforme tenendo conto delle modifiche della progettazione e delle norme di riferimento e, quando i rischi lo giustificano, sottoporre a prove a campione le attrezzature commercializzate, esaminare e tenere un registro dei reclami, delle attrezzature non conformi e dei richiami e tenere informati i distributori.
- Fornire l’attrezzatura con le istruzioni di funzionamento del punto 3.4 dell’allegato I per il montaggio, la messa in servizio, l’uso e la manutenzione, con le informazioni del punto 3.3, nella lingua stabilita dallo Stato membro, in Danimarca il danese; al di sotto delle soglie, fornire adeguate istruzioni per l’uso.
- Conservare la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE per 10 anni dall’immissione sul mercato dell’attrezzatura o dell’insieme.
- Mantenere la produzione in serie conforme, tenendo conto delle modifiche della progettazione o delle caratteristiche e delle norme armonizzate di riferimento.
- Quando i rischi lo giustificano, sottoporre a prove a campione le attrezzature commercializzate, esaminare i reclami, tenere un registro dei reclami, delle attrezzature non conformi e dei richiami e tenere informati i distributori di tale monitoraggio.
- Se un’attrezzatura che si è immessa sul mercato non è conforme, renderla immediatamente conforme, ritirarla o richiamarla, informare le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui la si è messa a disposizione quando presenta un rischio, fornire informazioni e documentazione sulla conformità su richiesta motivata in una lingua che l’autorità comprende, cooperare alle misure di eliminazione del rischio e identificare i propri fornitori e clienti per 10 anni; durante una modalità di emergenza attivata, l’attrezzatura immessa sul mercato in base a un’autorizzazione dell’articolo 43 quater non reca la marcatura CE e si dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità che soddisfa tutti i requisiti applicabili dell’allegato I e si completano le procedure prescritte dall’autorizzazione.
- Se un’attrezzatura che si è immessa sul mercato non è conforme, renderla immediatamente conforme, ritirarla o richiamarla e, quando presenta un rischio, informare le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui la si è messa a disposizione.
- Su richiesta motivata, fornire all’autorità le informazioni e la documentazione che dimostrano la conformità in una lingua che essa comprende e cooperare alle misure volte a eliminare i rischi posti dall’attrezzatura.
- Essere in grado di identificare, per 10 anni da ogni fornitura, gli operatori economici che hanno fornito all’impresa e quelli ai quali l’impresa ha fornito.
- Durante una modalità di emergenza attivata, per le attrezzature immesse sul mercato in base a un’autorizzazione dell’articolo 43 quater, non apporre la marcatura CE, dichiarare sotto la propria esclusiva responsabilità che soddisfano tutti i requisiti applicabili dell’allegato I e completare le procedure prescritte dall’autorizzazione.

### Rappresentante autorizzato

- Agire in base a un mandato scritto che consenta almeno di tenere la dichiarazione di conformità UE e la documentazione tecnica a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza del mercato per 10 anni dall’immissione sul mercato dell’attrezzatura o dell’insieme, di fornire informazioni e documentazione sulla conformità su richiesta motivata e di cooperare con le autorità alle misure di eliminazione del rischio per le attrezzature oggetto del mandato.
- Agire solo in base a un mandato scritto del fabbricante che indichi i compiti svolti per suo conto.
- Tenere la dichiarazione di conformità UE e la documentazione tecnica a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza del mercato per 10 anni dall’immissione sul mercato dell’attrezzatura o dell’insieme.
- Su richiesta motivata, fornire all’autorità le informazioni e la documentazione che dimostrano la conformità e cooperare con essa alle misure volte a eliminare i rischi delle attrezzature oggetto del mandato.
- Non assumere l’obbligo del fabbricante di progettare e fabbricare secondo i requisiti essenziali di sicurezza o la corretta prassi costruttiva, né l’obbligo di redigere la documentazione tecnica; tali obblighi non possono far parte del mandato.
- Se il mandato lo prevede, presentare la domanda di esame UE del tipo all’organismo notificato e conservare il certificato e la documentazione per 10 anni per conto del fabbricante e, quando l’organismo notificato lo dispone, apporre il suo numero di identificazione dopo la marcatura CE; essere in grado di identificare per 10 anni gli operatori economici che hanno fornito all’impresa e quelli ai quali l’impresa ha fornito.
- Se il mandato lo prevede, presentare per conto del fabbricante la domanda di esame UE del tipo all’organismo notificato.
- Conservare per 10 anni, per conto del fabbricante, il certificato di esame UE del tipo e la relativa documentazione.
- Quando l’organismo notificato lo dispone, apporre per conto del fabbricante il suo numero di identificazione dopo la marcatura CE.
- Essere in grado di identificare, per 10 anni da ogni fornitura, gli operatori economici che hanno fornito all’impresa e quelli ai quali l’impresa ha fornito.
- Quando il fabbricante si trova fuori dall’Unione e non esiste un importatore, si può essere l’operatore economico stabilito nell’Unione che il regolamento (UE) 2019/1020 prescrive per ogni attrezzatura a pressione o insieme immessi sul mercato, verificando la dichiarazione e la documentazione, informando le autorità dei rischi e cooperando alle azioni correttive.

### Importatore

- Immettere sul mercato solo attrezzature e insiemi conformi e, prima di immettere sul mercato un’attrezzatura oltre le soglie, verificare che il fabbricante abbia eseguito la valutazione della conformità dell’articolo 14, abbia redatto la documentazione tecnica, abbia apposto la marcatura CE, abbia fornito le istruzioni e le informazioni di sicurezza dei punti 3.3 e 3.4 dell’allegato I e abbia applicato le marcature di identificazione e di indirizzo; per le attrezzature pari o inferiori alle soglie verificare la documentazione tecnica, le adeguate istruzioni per l’uso e l’identificazione e l’indirizzo; non immettere sul mercato un’attrezzatura che si ritiene non soddisfi l’allegato I e informare il fabbricante e le autorità di vigilanza del mercato quando presenta un rischio.
- Indicare il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio e un recapito postale sull’attrezzatura o sull’insieme oppure, quando ciò non è possibile, sul suo imballaggio o in un documento di accompagnamento, in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori e le autorità di vigilanza del mercato.
- Garantire che l’attrezzatura sia accompagnata dalle istruzioni e dalle informazioni di sicurezza dei punti 3.3 e 3.4 dell’allegato I, o per le attrezzature sotto soglia da istruzioni e informazioni di sicurezza, in una lingua stabilita dallo Stato membro, in Danimarca il danese, e fare in modo che le condizioni di stoccaggio e di trasporto non compromettano la conformità all’allegato I finché l’attrezzatura oltre le soglie è sotto la propria responsabilità.
- Garantire che l’attrezzatura sia accompagnata dalle istruzioni e dalle informazioni di sicurezza dei punti 3.3 e 3.4 dell’allegato I, o per le attrezzature sotto soglia da istruzioni e informazioni di sicurezza, in una lingua stabilita dallo Stato membro, in Danimarca il danese.
- Finché l’attrezzatura oltre le soglie è sotto la propria responsabilità, fare in modo che le condizioni di stoccaggio e di trasporto non compromettano la sua conformità all’allegato I.
- Quando i rischi lo giustificano, sottoporre a prove a campione le attrezzature commercializzate, esaminare e tenere un registro dei reclami, delle attrezzature non conformi e dei richiami e tenere informati i distributori.
- Se un’attrezzatura che si è immessa sul mercato non è conforme, adottare immediatamente le misure correttive, ritirarla o richiamarla e, quando presenta un rischio, informare le autorità nazionali competenti degli Stati membri interessati fornendo i dettagli della non conformità e delle misure correttive.
- Tenere una copia della dichiarazione di conformità UE a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per 10 anni e garantire che la documentazione tecnica possa essere messa a disposizione su richiesta; fornire informazioni sulla conformità su richiesta motivata in una lingua che l’autorità comprende, cooperare alle misure di eliminazione del rischio e identificare fornitori e clienti per 10 anni.
- Tenere una copia della dichiarazione di conformità UE a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per 10 anni dall’immissione sul mercato e garantire che la documentazione tecnica possa essere messa a disposizione su richiesta.
- Su richiesta motivata, fornire all’autorità le informazioni e la documentazione che dimostrano la conformità in una lingua che essa comprende e cooperare alle misure volte a eliminare i rischi posti dall’attrezzatura.
- Essere in grado di identificare, per 10 anni da ogni fornitura, gli operatori economici che hanno fornito all’impresa e quelli ai quali l’impresa ha fornito.
- Se si immette sul mercato un’attrezzatura con il proprio nome o marchio, oppure si modifica un’attrezzatura già immessa sul mercato in modo tale da poterne condizionare la conformità, si assumono gli obblighi del fabbricante ai sensi dell’articolo 6.

### Distributore (grossista, dettagliante o rivenditore che fornisce attrezzature a pressione)

- Agire con la dovuta diligenza e, prima di mettere a disposizione un’attrezzatura oltre le soglie, verificare che rechi la marcatura CE, sia accompagnata dai documenti prescritti e dalle istruzioni e dalle informazioni di sicurezza dei punti 3.3 e 3.4 dell’allegato I in una lingua comprensibile agli utilizzatori dello Stato membro e che fabbricante e importatore abbiano applicato le marcature di identificazione e di indirizzo; per le attrezzature sotto soglia verificare le adeguate istruzioni per l’uso e l’identificazione e l’indirizzo; non mettere a disposizione un’attrezzatura che si ritiene non soddisfi l’allegato I e informare il fabbricante o l’importatore e le autorità di vigilanza del mercato quando presenta un rischio.
- Fare in modo che le condizioni di stoccaggio e di trasporto non compromettano la conformità all’allegato I finché l’attrezzatura oltre le soglie è sotto la propria responsabilità.
- Se un’attrezzatura che si è messa a disposizione non è conforme, assicurarsi che siano adottate le misure correttive per renderla conforme, ritirarla o richiamarla e, quando presenta un rischio, informare immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri interessati.
- Su richiesta motivata, fornire le informazioni e la documentazione che dimostrano la conformità, cooperare alle misure di eliminazione del rischio e identificare per 10 anni gli operatori economici che hanno fornito all’impresa e quelli ai quali l’impresa ha fornito.
- Su richiesta motivata, fornire all’autorità le informazioni e la documentazione che dimostrano la conformità in una lingua che essa comprende e cooperare alle misure volte a eliminare i rischi posti dall’attrezzatura.
- Essere in grado di identificare, per 10 anni da ogni fornitura, gli operatori economici che hanno fornito all’impresa e quelli ai quali l’impresa ha fornito.
- Se si vende con il proprio nome o marchio oppure si modifica un’attrezzatura in modo tale da poterne condizionare la conformità, si assumono gli obblighi del fabbricante; in Danimarca la dichiarazione, la marcatura e le istruzioni dell’attrezzatura fornita devono essere in danese.
- Se si mette a disposizione un’attrezzatura con il proprio nome o marchio, oppure la si modifica in modo tale da poterne condizionare la conformità, si assumono gli obblighi del fabbricante ai sensi dell’articolo 6.
- In Danimarca, assicurarsi che la dichiarazione, la marcatura e le istruzioni dell’attrezzatura fornita siano in danese.

## Requirements

Each duty above as an identified requirement (59); ids are permanent and shared with the compliance engine.

### unclassified

- `ped-mfr-classify-item-decide` (Fabbricante (compresi i titolari del marchio e i fabbricanti per uso proprio)) — Classificare ogni elemento: stabilire il gruppo di fluidi ai sensi dell’articolo 13, se il fluido è un gas, un gas liquefatto, un gas disciolto, un vapore o un liquido con una pressione di vapore superiore di oltre 0,5 bar alla pressione atmosferica oppure un altro liquido, e ricavare la categoria I, II, III o IV dalle tabelle da 1 a 9 dell’allegato II usando PS e V per i recipienti, PS per le attrezzature a fuoco e PS e DN per le tubazioni; gli accessori di sicurezza sono di categoria IV salvo che siano fabbricati per attrezzature specifiche, gli accessori a pressione seguono le tabelle dei recipienti o delle tubazioni, i recipienti e le tubazioni per gas instabili nelle categorie I o II passano alla categoria III, gli estintori portatili e le bombole per apparecchi respiratori sono almeno di categoria III, le tubazioni oltre 350 °C in categoria II secondo la tabella 7 passano alla categoria III e la progettazione delle pentole a pressione richiede almeno un modulo di categoria III. Le attrezzature pari o inferiori ai limiti dell’articolo 4 seguono invece la corretta prassi costruttiva. [Art. 4(1) and (3), Art. 13 and Annex II]
- `ped-mfr-design-manufacture-equipment` (Fabbricante (compresi i titolari del marchio e i fabbricanti per uso proprio)) — Progettare e fabbricare le attrezzature oltre le soglie secondo i requisiti essenziali di sicurezza dell’allegato I: analizzare i pericoli dovuti alla pressione e progettare in base all’analisi, eliminare o ridurre i pericoli, proteggere dai pericoli residui e informare gli utilizzatori dei rischi residui; progettare per una resistenza adeguata a tutti i carichi prevedibili con i metodi di calcolo, sperimentali o combinati del punto 2.2 e i coefficienti di sicurezza del punto 7, prevedere una movimentazione, un esame, uno svuotamento, uno sfiato e un riempimento sicuri, proteggere dal superamento dei limiti ammissibili con accessori di sicurezza o dispositivi di monitoraggio e soddisfare le regole aggiuntive per le attrezzature a fuoco del punto 5 e per le tubazioni del punto 6; fabbricare con personale e procedure qualificati, con procedure di giunzione permanente e personale approvati da un organismo notificato o da un’organizzazione terza riconosciuta per le categorie da II a IV e personale addetto alle prove non distruttive approvato da un’organizzazione terza riconosciuta per le categorie III e IV, mantenere la rintracciabilità dei materiali ed eseguire la valutazione finale con un’ispezione finale, una prova di resistenza, normalmente una prova idrostatica alla pressione del punto 7.4 e, per gli insiemi, una verifica dei dispositivi di sicurezza. [Art. 6(1) and Annex I, preliminary observations and points 1 to 7]
- `ped-mfr-analyse-pressure-hazards` (Fabbricante (compresi i titolari del marchio e i fabbricanti per uso proprio)) — Analizzare i pericoli e i rischi dovuti alla pressione che interessano l’attrezzatura, progettarla e costruirla tenendo conto dell’analisi, eliminare o ridurre i pericoli, proteggere dai pericoli residui e informare gli utilizzatori dei rischi residui. [Art. 6(1) and Annex I, preliminary observations and point 1]
- `ped-mfr-design-to-annex-i` (Fabbricante (compresi i titolari del marchio e i fabbricanti per uso proprio)) — Progettare le attrezzature oltre le soglie secondo i requisiti essenziali di sicurezza dell’allegato I: resistenza adeguata a tutti i carichi prevedibili con i metodi del punto 2.2 e i coefficienti di sicurezza del punto 7, movimentazione, esame, svuotamento, sfiato e riempimento sicuri, protezione dal superamento dei limiti ammissibili e regole aggiuntive per le attrezzature a fuoco e le tubazioni. [Art. 6(1) and Annex I, points 2, 5, 6 and 7]
- `ped-mfr-approve-joining-ndt-personnel` (Fabbricante (compresi i titolari del marchio e i fabbricanti per uso proprio)) — Fabbricare con personale e procedure qualificati: far approvare le procedure di giunzione permanente e il personale da un organismo notificato o da un’organizzazione terza riconosciuta per le categorie da II a IV, il personale addetto alle prove non distruttive da un’organizzazione terza riconosciuta per le categorie III e IV e mantenere la rintracciabilità dei materiali. [Annex I, point 3.1]
- `ped-mfr-carry-out-final-assessment` (Fabbricante (compresi i titolari del marchio e i fabbricanti per uso proprio)) — Eseguire la valutazione finale dell’attrezzatura: un’ispezione finale, una prova di resistenza, normalmente una prova idrostatica alla pressione del punto 7.4 e, per gli insiemi, una verifica dei dispositivi di sicurezza. [Annex I, point 3.2]
- `ped-mfr-use-suitable-materials` (Fabbricante (compresi i titolari del marchio e i fabbricanti per uso proprio)) — Utilizzare materiali idonei: definire i valori di progetto e le caratteristiche essenziali, documentare la conformità mediante norme armonizzate, un’approvazione europea di materiali o una valutazione particolare dei materiali, che l’organismo notificato valuta specificamente per le categorie III e IV, e ottenere la documentazione del fabbricante dei materiali per tutti i materiali, sotto forma di certificato di controllo specifico del prodotto per le principali parti resistenti alla pressione delle attrezzature di categoria II, III e IV; i materiali conformi a norme armonizzate o ad approvazioni europee di materiali pubblicate si presumono conformi. [Art. 12, Art. 15 and Annex I, point 4]
- `ped-mfr-draw-annex-iii` (Fabbricante (compresi i titolari del marchio e i fabbricanti per uso proprio)) — Redigere la documentazione tecnica dell’allegato III, con un’analisi e una valutazione adeguate dei rischi, una descrizione generale, i disegni di progettazione e di fabbricazione, le spiegazioni necessarie per comprenderli, le norme armonizzate applicate o le soluzioni adottate in loro vece, i calcoli e gli esami di progettazione e i rapporti di prova, ed eseguire o far eseguire la valutazione della conformità per la categoria: modulo A per la categoria I; modulo A2, D1 o E1 per la categoria II; moduli B (tipo di progetto) + D, B (tipo di progetto) + F, B (tipo di produzione) + E, B (tipo di produzione) + C2 o modulo H per la categoria III; e moduli B (tipo di produzione) + D, B (tipo di produzione) + F, G o H1 per la categoria IV, oppure una procedura di una categoria superiore. Con i moduli di garanzia della qualità per i recipienti di categoria III e IV per gas e vapori, i recipienti per liquidi del gruppo 1 e le attrezzature a fuoco, l’organismo notificato preleva campioni di attrezzature durante visite senza preavviso, almeno due nel primo anno, e con il modulo H per le attrezzature a fuoco di categoria III costruite in un solo esemplare esegue la valutazione finale di ciascuna unità. Per gli insiemi, eseguire la valutazione globale: ciascun elemento non ancora valutato separatamente e munito di marcatura CE in base alla propria categoria, l’integrazione in base alla categoria più alta degli elementi diversi dagli accessori di sicurezza e la protezione dal superamento dei limiti di esercizio in base alla categoria più alta degli elementi protetti. In Danimarca l’organismo notificato o l’organizzazione terza riconosciuta è designato da Erhvervsstyrelsen, prima del 30 maggio 2026 dal direttore di Arbejdstilsynet, sulla base dell’accreditamento DANAK, oppure da un altro Stato membro. [Art. 6(2), Art. 14 and Annex III; https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2015/190 · § 6; https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2026/493 · § 1, nr. 3 and nr. 4]
- `ped-mfr-draw-technical-documentation` (Fabbricante (compresi i titolari del marchio e i fabbricanti per uso proprio)) — Redigere la documentazione tecnica dell’allegato III: l’analisi e la valutazione dei rischi, una descrizione generale, i disegni di progettazione e di fabbricazione con le spiegazioni, le norme armonizzate applicate o le soluzioni adottate in loro vece, i calcoli e gli esami di progettazione e i rapporti di prova. [Art. 6(2) and Annex III]
- `ped-mfr-carry-out-conformity-assessment` (Fabbricante (compresi i titolari del marchio e i fabbricanti per uso proprio)) — Eseguire, o far eseguire, la valutazione della conformità per la categoria: modulo A per la I; A2, D1 o E1 per la II; B + D, F, E o C2, oppure H, per la III; B + D o F, G o H1 per la IV. In Danimarca l’organismo notificato è designato da Erhvervsstyrelsen o da un altro Stato membro. [Art. 6(2), Art. 14 and Annex III; https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2015/190 · § 6; https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2026/493 · § 1, nr. 3 and nr. 4]
- `ped-mfr-assess-assembly-globally` (Fabbricante (compresi i titolari del marchio e i fabbricanti per uso proprio)) — Per gli insiemi, eseguire la valutazione globale: ciascun elemento non ancora valutato separatamente in base alla propria categoria, l’integrazione in base alla categoria più alta degli elementi diversi dagli accessori di sicurezza e la protezione dal superamento dei limiti di esercizio in base alla categoria più alta degli elementi protetti. [Art. 14(6)]
- `ped-mfr-draw-declaration-conformity` (Fabbricante (compresi i titolari del marchio e i fabbricanti per uso proprio)) — Redigere la dichiarazione di conformità UE secondo il modello dell’allegato IV, indicando che è stato dimostrato il soddisfacimento dei requisiti essenziali di sicurezza dell’allegato I, con gli elementi dei moduli utilizzati, i riferimenti all’organismo notificato e al certificato, se del caso, e, per gli insiemi, le attrezzature componenti e le procedure, aggiornata in modo continuo, tradotta nelle lingue richieste dallo Stato membro in cui l’attrezzatura è immessa o messa a disposizione sul mercato e, quando si applicano più atti dell’Unione, come dichiarazione unica che li copre tutti; apporre la marcatura CE in modo visibile, leggibile e indelebile su ogni attrezzatura o insieme o sulla sua targhetta, oppure sull’imballaggio e sui documenti quando ciò è impossibile, prima dell’immissione sul mercato, seguita dal numero di identificazione dell’organismo notificato quando questo partecipa al controllo della produzione. In Danimarca la dichiarazione deve essere in danese. [Art. 6(2), Art. 17, Art. 18, Art. 19 and Annex IV; https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2015/190 · § 5]
- `ped-mfr-draw-eu-declaration` (Fabbricante (compresi i titolari del marchio e i fabbricanti per uso proprio)) — Redigere la dichiarazione di conformità UE secondo il modello dell’allegato IV con gli elementi dei moduli utilizzati e, per gli insiemi, le attrezzature componenti, tenuta costantemente aggiornata, tradotta nelle lingue richieste dallo Stato membro (in Danimarca il danese) e, quando si applicano più atti dell’Unione, come dichiarazione unica. [Art. 6(2), Art. 17 and Annex IV; https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2015/190 · § 5]
- `ped-mfr-affix-ce-marking` (Fabbricante (compresi i titolari del marchio e i fabbricanti per uso proprio)) — Apporre la marcatura CE in modo visibile, leggibile e indelebile su ogni attrezzatura o insieme o sulla sua targhetta, oppure sull’imballaggio e sui documenti quando ciò è impossibile, prima dell’immissione sul mercato, seguita dal numero dell’organismo notificato quando questo partecipa al controllo della produzione. [Art. 18 and Art. 19]
- `ped-mfr-apply-annex-point` (Fabbricante (compresi i titolari del marchio e i fabbricanti per uso proprio)) — Applicare la marcatura del punto 3.3 dell’allegato I sull’attrezzatura o su una targhetta fissata saldamente: per tutte le attrezzature l’anno di fabbricazione, l’identificazione per tipo, serie o lotto e numero di serie e i limiti massimi e minimi ammissibili essenziali; se pertinente il volume V in L, la dimensione nominale DN, la pressione di prova PT in bar e la sua data, la pressione di taratura del dispositivo di sicurezza, la potenza in kW, la tensione di alimentazione, l’uso previsto, il grado di riempimento, la massa massima di riempimento, la tara e il gruppo di fluidi; e le avvertenze contro l’uso scorretto prevedibile; aggiungere un numero di tipo, lotto o serie e il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio e un unico recapito postale, sull’imballaggio o in un documento quando l’attrezzatura non lo consente, in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori e le autorità. [Art. 6(5), Art. 6(6) and Annex I, point 3.3]
- `ped-mfr-apply-dataplate-marking` (Fabbricante (compresi i titolari del marchio e i fabbricanti per uso proprio)) — Applicare la marcatura del punto 3.3 dell’allegato I sull’attrezzatura o su una targhetta fissata saldamente: l’anno di fabbricazione, l’identificazione di tipo, serie o lotto e di numero di serie, i limiti ammissibili e, se pertinente, V, DN, PT, pressione di taratura, potenza, tensione, uso previsto, dati di riempimento, gruppo di fluidi e avvertenze contro l’uso scorretto prevedibile. [Annex I, point 3.3]
- `ped-mfr-mark-name-address` (Fabbricante (compresi i titolari del marchio e i fabbricanti per uso proprio)) — Riportare un numero di tipo, lotto o serie e il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio e un unico recapito postale sull’attrezzatura oppure, quando questa non lo consente, sull’imballaggio o in un documento, in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori e le autorità. [Art. 6(5) and Art. 6(6)]
- `ped-mfr-supply-equipment-annex` (Fabbricante (compresi i titolari del marchio e i fabbricanti per uso proprio)) — Fornire l’attrezzatura con le istruzioni di funzionamento del punto 3.4 dell’allegato I che riguardano il montaggio e l’assemblaggio, la messa in servizio, l’uso e la manutenzione, compresi i controlli dell’utilizzatore, insieme alle informazioni del punto 3.3, nella lingua stabilita dallo Stato membro, in Danimarca il danese; per le attrezzature pari o inferiori alle soglie fornire adeguate istruzioni per l’uso e applicare la corretta prassi costruttiva. Conservare la documentazione tecnica e la dichiarazione per 10 anni dall’immissione sul mercato, mantenere la produzione in serie conforme tenendo conto delle modifiche della progettazione e delle norme di riferimento e, quando i rischi lo giustificano, sottoporre a prove a campione le attrezzature commercializzate, esaminare e tenere un registro dei reclami, delle attrezzature non conformi e dei richiami e tenere informati i distributori. [Art. 4(3), Art. 6(1), Art. 6(3), Art. 6(4), Art. 6(7) and Annex I, point 3.4; https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2015/190 · § 5]
- `ped-mfr-supply-operating-instructions` (Fabbricante (compresi i titolari del marchio e i fabbricanti per uso proprio)) — Fornire l’attrezzatura con le istruzioni di funzionamento del punto 3.4 dell’allegato I per il montaggio, la messa in servizio, l’uso e la manutenzione, con le informazioni del punto 3.3, nella lingua stabilita dallo Stato membro, in Danimarca il danese; al di sotto delle soglie, fornire adeguate istruzioni per l’uso. [Art. 4(3), Art. 6(7) and Annex I, point 3.4; https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2015/190 · § 5]
- `ped-mfr-keep-documentation-years` (Fabbricante (compresi i titolari del marchio e i fabbricanti per uso proprio)) — Conservare la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE per 10 anni dall’immissione sul mercato dell’attrezzatura o dell’insieme. [Art. 6(3)]
- `ped-mfr-maintain-series-conformity` (Fabbricante (compresi i titolari del marchio e i fabbricanti per uso proprio)) — Mantenere la produzione in serie conforme, tenendo conto delle modifiche della progettazione o delle caratteristiche e delle norme armonizzate di riferimento. [Art. 6(4)]
- `ped-mfr-sample-test-register` (Fabbricante (compresi i titolari del marchio e i fabbricanti per uso proprio)) — Quando i rischi lo giustificano, sottoporre a prove a campione le attrezzature commercializzate, esaminare i reclami, tenere un registro dei reclami, delle attrezzature non conformi e dei richiami e tenere informati i distributori di tale monitoraggio. [Art. 6(4)]
- `ped-mfr-immediately-bring-conformity` (Fabbricante (compresi i titolari del marchio e i fabbricanti per uso proprio)) — Se un’attrezzatura che si è immessa sul mercato non è conforme, renderla immediatamente conforme, ritirarla o richiamarla, informare le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui la si è messa a disposizione quando presenta un rischio, fornire informazioni e documentazione sulla conformità su richiesta motivata in una lingua che l’autorità comprende, cooperare alle misure di eliminazione del rischio e identificare i propri fornitori e clienti per 10 anni; durante una modalità di emergenza attivata, l’attrezzatura immessa sul mercato in base a un’autorizzazione dell’articolo 43 quater non reca la marcatura CE e si dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità che soddisfa tutti i requisiti applicabili dell’allegato I e si completano le procedure prescritte dall’autorizzazione. [Art. 6(8), Art. 6(9), Art. 11 and Art. 43c(5) to (7)]
- `ped-mfr-take-corrective-measures` (Fabbricante (compresi i titolari del marchio e i fabbricanti per uso proprio)) — Se un’attrezzatura che si è immessa sul mercato non è conforme, renderla immediatamente conforme, ritirarla o richiamarla e, quando presenta un rischio, informare le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui la si è messa a disposizione. [Art. 6(8)]
- `ped-mfr-provide-information-request` (Fabbricante (compresi i titolari del marchio e i fabbricanti per uso proprio)) — Su richiesta motivata, fornire all’autorità le informazioni e la documentazione che dimostrano la conformità in una lingua che essa comprende e cooperare alle misure volte a eliminare i rischi posti dall’attrezzatura. [Art. 6(9)]
- `ped-mfr-identify-suppliers-customers` (Fabbricante (compresi i titolari del marchio e i fabbricanti per uso proprio)) — Essere in grado di identificare, per 10 anni da ogni fornitura, gli operatori economici che hanno fornito all’impresa e quelli ai quali l’impresa ha fornito. [Art. 11]
- `ped-mfr-declare-emergency-authorisation` (Fabbricante (compresi i titolari del marchio e i fabbricanti per uso proprio)) — Durante una modalità di emergenza attivata, per le attrezzature immesse sul mercato in base a un’autorizzazione dell’articolo 43 quater, non apporre la marcatura CE, dichiarare sotto la propria esclusiva responsabilità che soddisfano tutti i requisiti applicabili dell’allegato I e completare le procedure prescritte dall’autorizzazione. [Art. 43c(5) to (7)]
- `ped-oth-act-written-mandate` (Rappresentante autorizzato) — Agire in base a un mandato scritto che consenta almeno di tenere la dichiarazione di conformità UE e la documentazione tecnica a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza del mercato per 10 anni dall’immissione sul mercato dell’attrezzatura o dell’insieme, di fornire informazioni e documentazione sulla conformità su richiesta motivata e di cooperare con le autorità alle misure di eliminazione del rischio per le attrezzature oggetto del mandato. [Art. 7(2)]
- `ped-oth-hold-written-mandate` (Rappresentante autorizzato) — Agire solo in base a un mandato scritto del fabbricante che indichi i compiti svolti per suo conto. [Art. 7(1) and Art. 7(2)]
- `ped-oth-keep-documentation-years` (Rappresentante autorizzato) — Tenere la dichiarazione di conformità UE e la documentazione tecnica a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza del mercato per 10 anni dall’immissione sul mercato dell’attrezzatura o dell’insieme. [Art. 7(2)(a)]
- `ped-oth-provide-information-request` (Rappresentante autorizzato) — Su richiesta motivata, fornire all’autorità le informazioni e la documentazione che dimostrano la conformità e cooperare con essa alle misure volte a eliminare i rischi delle attrezzature oggetto del mandato. [Art. 7(2)(b) and Art. 7(2)(c)]
- `ped-oth-take-manufacturers-duty` (Rappresentante autorizzato) — Non assumere l’obbligo del fabbricante di progettare e fabbricare secondo i requisiti essenziali di sicurezza o la corretta prassi costruttiva, né l’obbligo di redigere la documentazione tecnica; tali obblighi non possono far parte del mandato. [Art. 7(1)]
- `ped-oth-lodge-application-eu-type` (Rappresentante autorizzato) — Se il mandato lo prevede, presentare la domanda di esame UE del tipo all’organismo notificato e conservare il certificato e la documentazione per 10 anni per conto del fabbricante e, quando l’organismo notificato lo dispone, apporre il suo numero di identificazione dopo la marcatura CE; essere in grado di identificare per 10 anni gli operatori economici che hanno fornito all’impresa e quelli ai quali l’impresa ha fornito. [Art. 11, Art. 19(4) and Annex III, point 3.1, item 10, and point 3.2, item 10]
- `ped-oth-lodge-type-examination` (Rappresentante autorizzato) — Se il mandato lo prevede, presentare per conto del fabbricante la domanda di esame UE del tipo all’organismo notificato. [Annex III, point 3.1, item 10, and point 3.2, item 10]
- `ped-oth-keep-certificate-years` (Rappresentante autorizzato) — Conservare per 10 anni, per conto del fabbricante, il certificato di esame UE del tipo e la relativa documentazione. [Annex III, point 3.1, item 10, and point 3.2, item 10]
- `ped-oth-affix-notified-body-number` (Rappresentante autorizzato) — Quando l’organismo notificato lo dispone, apporre per conto del fabbricante il suo numero di identificazione dopo la marcatura CE. [Art. 19(4)]
- `ped-oth-identify-suppliers-customers` (Rappresentante autorizzato) — Essere in grado di identificare, per 10 anni da ogni fornitura, gli operatori economici che hanno fornito all’impresa e quelli ai quali l’impresa ha fornito. [Art. 11]
- `ped-oth-economic-operator-established` (Rappresentante autorizzato) — Quando il fabbricante si trova fuori dall’Unione e non esiste un importatore, si può essere l’operatore economico stabilito nell’Unione che il regolamento (UE) 2019/1020 prescrive per ogni attrezzatura a pressione o insieme immessi sul mercato, verificando la dichiarazione e la documentazione, informando le autorità dei rischi e cooperando alle azioni correttive. [Art. 4(1) to Art. 4(5)]
- `ped-imp-place-compliant-equipment` (Importatore) — Immettere sul mercato solo attrezzature e insiemi conformi e, prima di immettere sul mercato un’attrezzatura oltre le soglie, verificare che il fabbricante abbia eseguito la valutazione della conformità dell’articolo 14, abbia redatto la documentazione tecnica, abbia apposto la marcatura CE, abbia fornito le istruzioni e le informazioni di sicurezza dei punti 3.3 e 3.4 dell’allegato I e abbia applicato le marcature di identificazione e di indirizzo; per le attrezzature pari o inferiori alle soglie verificare la documentazione tecnica, le adeguate istruzioni per l’uso e l’identificazione e l’indirizzo; non immettere sul mercato un’attrezzatura che si ritiene non soddisfi l’allegato I e informare il fabbricante e le autorità di vigilanza del mercato quando presenta un rischio. [Art. 8(1) and Art. 8(2)]
- `ped-imp-indicate-name-registered` (Importatore) — Indicare il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio e un recapito postale sull’attrezzatura o sull’insieme oppure, quando ciò non è possibile, sul suo imballaggio o in un documento di accompagnamento, in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori e le autorità di vigilanza del mercato. [Art. 8(3)]
- `ped-imp-ensure-equipment-accompanied` (Importatore) — Garantire che l’attrezzatura sia accompagnata dalle istruzioni e dalle informazioni di sicurezza dei punti 3.3 e 3.4 dell’allegato I, o per le attrezzature sotto soglia da istruzioni e informazioni di sicurezza, in una lingua stabilita dallo Stato membro, in Danimarca il danese, e fare in modo che le condizioni di stoccaggio e di trasporto non compromettano la conformità all’allegato I finché l’attrezzatura oltre le soglie è sotto la propria responsabilità. [Art. 8(4) and Art. 8(5); https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2015/190 · § 5]
- `ped-imp-ensure-instructions-accompany` (Importatore) — Garantire che l’attrezzatura sia accompagnata dalle istruzioni e dalle informazioni di sicurezza dei punti 3.3 e 3.4 dell’allegato I, o per le attrezzature sotto soglia da istruzioni e informazioni di sicurezza, in una lingua stabilita dallo Stato membro, in Danimarca il danese. [Art. 8(4); https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2015/190 · § 5]
- `ped-imp-ensure-storage-transport` (Importatore) — Finché l’attrezzatura oltre le soglie è sotto la propria responsabilità, fare in modo che le condizioni di stoccaggio e di trasporto non compromettano la sua conformità all’allegato I. [Art. 8(5)]
- `ped-imp-sample-test-marketed-equipment` (Importatore) — Quando i rischi lo giustificano, sottoporre a prove a campione le attrezzature commercializzate, esaminare e tenere un registro dei reclami, delle attrezzature non conformi e dei richiami e tenere informati i distributori. [Art. 8(6)]
- `ped-imp-immediately-take-corrective` (Importatore) — Se un’attrezzatura che si è immessa sul mercato non è conforme, adottare immediatamente le misure correttive, ritirarla o richiamarla e, quando presenta un rischio, informare le autorità nazionali competenti degli Stati membri interessati fornendo i dettagli della non conformità e delle misure correttive. [Art. 8(7)]
- `ped-imp-keep-copy-declaration` (Importatore) — Tenere una copia della dichiarazione di conformità UE a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per 10 anni e garantire che la documentazione tecnica possa essere messa a disposizione su richiesta; fornire informazioni sulla conformità su richiesta motivata in una lingua che l’autorità comprende, cooperare alle misure di eliminazione del rischio e identificare fornitori e clienti per 10 anni. [Art. 8(8), Art. 8(9) and Art. 11]
- `ped-imp-keep-declaration-copy` (Importatore) — Tenere una copia della dichiarazione di conformità UE a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per 10 anni dall’immissione sul mercato e garantire che la documentazione tecnica possa essere messa a disposizione su richiesta. [Art. 8(8)]
- `ped-imp-provide-information-request` (Importatore) — Su richiesta motivata, fornire all’autorità le informazioni e la documentazione che dimostrano la conformità in una lingua che essa comprende e cooperare alle misure volte a eliminare i rischi posti dall’attrezzatura. [Art. 8(9)]
- `ped-imp-identify-suppliers-customers` (Importatore) — Essere in grado di identificare, per 10 anni da ogni fornitura, gli operatori economici che hanno fornito all’impresa e quelli ai quali l’impresa ha fornito. [Art. 11]
- `ped-imp-modify-equipment-already` (Importatore) — Se si immette sul mercato un’attrezzatura con il proprio nome o marchio, oppure si modifica un’attrezzatura già immessa sul mercato in modo tale da poterne condizionare la conformità, si assumono gli obblighi del fabbricante ai sensi dell’articolo 6. [Art. 10]
- `ped-dist-act-due-care` (Distributore (grossista, dettagliante o rivenditore che fornisce attrezzature a pressione)) — Agire con la dovuta diligenza e, prima di mettere a disposizione un’attrezzatura oltre le soglie, verificare che rechi la marcatura CE, sia accompagnata dai documenti prescritti e dalle istruzioni e dalle informazioni di sicurezza dei punti 3.3 e 3.4 dell’allegato I in una lingua comprensibile agli utilizzatori dello Stato membro e che fabbricante e importatore abbiano applicato le marcature di identificazione e di indirizzo; per le attrezzature sotto soglia verificare le adeguate istruzioni per l’uso e l’identificazione e l’indirizzo; non mettere a disposizione un’attrezzatura che si ritiene non soddisfi l’allegato I e informare il fabbricante o l’importatore e le autorità di vigilanza del mercato quando presenta un rischio. [Art. 9(1) and Art. 9(2)]
- `ped-dist-keep-storage-transport` (Distributore (grossista, dettagliante o rivenditore che fornisce attrezzature a pressione)) — Fare in modo che le condizioni di stoccaggio e di trasporto non compromettano la conformità all’allegato I finché l’attrezzatura oltre le soglie è sotto la propria responsabilità. [Art. 9(3)]
- `ped-dist-make-sure-corrective` (Distributore (grossista, dettagliante o rivenditore che fornisce attrezzature a pressione)) — Se un’attrezzatura che si è messa a disposizione non è conforme, assicurarsi che siano adottate le misure correttive per renderla conforme, ritirarla o richiamarla e, quando presenta un rischio, informare immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri interessati. [Art. 9(4)]
- `ped-dist-provide-information-documentation` (Distributore (grossista, dettagliante o rivenditore che fornisce attrezzature a pressione)) — Su richiesta motivata, fornire le informazioni e la documentazione che dimostrano la conformità, cooperare alle misure di eliminazione del rischio e identificare per 10 anni gli operatori economici che hanno fornito all’impresa e quelli ai quali l’impresa ha fornito. [Art. 9(5) and Art. 11]
- `ped-dist-provide-information-request` (Distributore (grossista, dettagliante o rivenditore che fornisce attrezzature a pressione)) — Su richiesta motivata, fornire all’autorità le informazioni e la documentazione che dimostrano la conformità in una lingua che essa comprende e cooperare alle misure volte a eliminare i rischi posti dall’attrezzatura. [Art. 9(5)]
- `ped-dist-identify-suppliers-customers` (Distributore (grossista, dettagliante o rivenditore che fornisce attrezzature a pressione)) — Essere in grado di identificare, per 10 anni da ogni fornitura, gli operatori economici che hanno fornito all’impresa e quelli ai quali l’impresa ha fornito. [Art. 11]
- `ped-dist-take-manufacturers-obligations` (Distributore (grossista, dettagliante o rivenditore che fornisce attrezzature a pressione)) — Se si vende con il proprio nome o marchio oppure si modifica un’attrezzatura in modo tale da poterne condizionare la conformità, si assumono gli obblighi del fabbricante; in Danimarca la dichiarazione, la marcatura e le istruzioni dell’attrezzatura fornita devono essere in danese. [Art. 10; https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2015/190 · § 5]
- `ped-dist-own-name-manufacturer` (Distributore (grossista, dettagliante o rivenditore che fornisce attrezzature a pressione)) — Se si mette a disposizione un’attrezzatura con il proprio nome o marchio, oppure la si modifica in modo tale da poterne condizionare la conformità, si assumono gli obblighi del fabbricante ai sensi dell’articolo 6. [Art. 10]
- `ped-dist-check-danish-documents` (Distributore (grossista, dettagliante o rivenditore che fornisce attrezzature a pressione)) — In Danimarca, assicurarsi che la dichiarazione, la marcatura e le istruzioni dell’attrezzatura fornita siano in danese. [Art. 9(2); https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2015/190 · § 5]

## Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le disposizioni sulle sanzioni applicabili alle violazioni da parte degli operatori economici delle proprie leggi nazionali di recepimento e ne assicurano l’applicazione; le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive e possono includere sanzioni penali per le violazioni gravi. Le autorità di vigilanza del mercato valutano le attrezzature che presentano un rischio per la salute o la sicurezza delle persone, degli animali domestici o dei beni, richiedono un’azione correttiva, il ritiro o il richiamo entro un termine commisurato al rischio, informano l’organismo notificato e, se l’operatore non agisce, vietano o limitano la messa a disposizione, ritirano o richiamano l’attrezzatura e ne informano la Commissione e gli altri Stati membri; le attrezzature conformi che continuano a presentare un rischio possono essere trattate allo stesso modo. La non conformità formale, come una marcatura CE apposta in modo errato o non apposta, un numero dell’organismo notificato mancante o apposto in modo errato, la marcatura del punto 3.3 dell’allegato I mancante, una dichiarazione di conformità UE mancante o errata, una documentazione tecnica mancante o incompleta, l’identificazione del fabbricante o dell’importatore mancante o qualsiasi altro requisito amministrativo degli articoli 6 e 8 non soddisfatto, deve cessare e in caso contrario comporta limitazione, divieto, ritiro o richiamo. Dal 16 luglio 2021 i poteri di vigilanza derivano dal regolamento (UE) 2019/1020, le cui autorità possono richiedere documenti e informazioni sulla catena di fornitura, ispezionare e controllare i prodotti, imporre azioni correttive, vietare la messa a disposizione e far ritirare, richiamare o distruggere le attrezzature. In Danimarca il decreto n. 190 del 19 febbraio 2015 punisce con un’ammenda, salvo che sia dovuta una pena più severa ai sensi della legge sulla costruzione di determinati prodotti (lov nr. 155 del 20 febbraio 2013) o di altra legislazione — una clausola di sussidiarietà che il decreto modificativo del 2026 ha lasciato intatta, benché il decreto stesso poggi ora sulla legge sui prodotti — le violazioni dei suoi § 4 e § 5 e della direttiva riprodotta nel suo allegato 1, dal 30 maggio 2026 anche del requisito della lingua danese o inglese per l’etichettatura relativa ai beni rilevanti in caso di crisi, e l’inosservanza di ordini o divieti, con responsabilità delle imprese ai sensi del codice penale; la legge sui prodotti elenca la direttiva come settore di prodotti n. 5 e attribuisce all’autorità di controllo ordini di avvertire gli utilizzatori, di porre fine alla commercializzazione ingannevole, di rimediare, di cessare le vendite, di ritirare, richiamare o distruggere, divieti, ordini di cessare le vendite e di rimuovere una marcatura CE apposta in modo errato, e ammende che in circostanze aggravanti, come pericolo per la sicurezza o la salute, incidente con lesioni gravi o morte, recidiva o violazioni sistematiche a scopo di lucro, possono arrivare fino alla reclusione per un massimo di 2 anni, per le violazioni della legge, dell’articolo 4 del regolamento (UE) 2019/1020 e delle decisioni dell’autorità. L’autorità di controllo è Erhvervsstyrelsen, il cui dipartimento Markedsovervågning prosegue dal gennaio 2026 i compiti di Sikkerhedsstyrelsen; Arbejdstilsynet resta competente per le attrezzature a pressione fabbricate su ordinazione e per le attrezzature importate per le attività petrolifere e del gas offshore.

## Lista di controllo

1. Confermare che l’attrezzatura abbia una pressione massima ammissibile PS superiore a 0,5 bar e non rientri tra le ventuno esclusioni dell’articolo 1, paragrafo 2, come recipienti semplici a pressione, attrezzature a pressione trasportabili, generatori di aerosol, attrezzature dei veicoli o attrezzature di categoria I contemplate dalla normativa su macchine, ascensori, bassa tensione, dispositivi medici, apparecchi a gas o ATEX (articolo 1).
2. Determinare PS, TS, V o DN, lo stato del fluido e il gruppo di fluidi ai sensi dell’articolo 13 e verificare l’attrezzatura rispetto ai limiti dell’articolo 4, paragrafo 1; le attrezzature pari o inferiori ai limiti seguono la corretta prassi costruttiva con istruzioni e senza marcatura CE (articoli 4 e 13).
3. Ricavare la categoria da I a IV dalle tabelle da 1 a 9 dell’allegato II e applicare le eccezioni: gas instabili, estintori portatili e bombole per apparecchi respiratori, tubazioni oltre 350 °C, pentole a pressione, accessori di sicurezza in categoria IV (allegato II).
4. Stabilire il proprio ruolo per ciascun prodotto, ricordando che vendere con il proprio marchio, modificare un’attrezzatura o fabbricare per uso proprio rende fabbricanti (articolo 2, punto 18, e articolo 10).
5. Progettare secondo l’allegato I con un’analisi dei pericoli documentata, i metodi di progettazione del punto 2.2 e i coefficienti di sicurezza del punto 7, la protezione dal superamento dei limiti ammissibili e materiali documentati mediante norme armonizzate, un’approvazione europea di materiali o una valutazione particolare dei materiali con certificati di controllo specifico del prodotto per le categorie da II a IV (allegato I, punti 1, 2, 4 e 7).
6. Qualificare la fabbricazione: procedure di giunzione permanente e personale approvati da un organismo notificato o da un’organizzazione terza riconosciuta per le categorie da II a IV, personale addetto alle prove non distruttive approvato da un’organizzazione terza riconosciuta per le categorie III e IV, rintracciabilità dei materiali e valutazione finale con la prova di resistenza (allegato I, punto 3).
7. Scegliere il percorso dei moduli per la categoria, A per la categoria I, A2, D1 o E1 per la categoria II, B + D, B + F, B + E, B + C2 o H per la categoria III, B + D, B + F, G o H1 per la categoria IV, e incaricare un organismo notificato presente nell’elenco della Commissione; per gli insiemi eseguire la valutazione globale (articolo 14 e allegato III).
8. Compilare la documentazione tecnica dell’allegato III con la valutazione dei rischi, i disegni, l’elenco delle norme, i calcoli e i rapporti di prova e conservarla con la dichiarazione per 10 anni (articolo 6, paragrafo 3, e allegato III).
9. Redigere la dichiarazione di conformità UE dell’allegato IV, come dichiarazione unica quando si applicano anche altri atti dell’Unione, e apporre la marcatura CE e il numero dell’organismo notificato prima dell’immissione sul mercato, insieme alla marcatura del punto 3.3 dell’allegato I e alle istruzioni del punto 3.4 nella lingua richiesta, in Danimarca il danese (articoli da 17 a 19, allegato I, punti 3.3 e 3.4, e decreto n. 190/2015, § 5).
10. Predisporre la procedura di azione correttiva e di notifica, la rintracciabilità di fornitori e clienti per 10 anni e, quando i rischi lo giustificano, le prove a campione e un registro dei reclami, e verificare se una modalità di emergenza del mercato interno abbia attivato per le proprie attrezzature le procedure del capo 5 bis (articoli 6, paragrafo 4, 6, paragrafo 8, 8, paragrafo 6, 8, paragrafo 7, 9, paragrafo 4, 11 e 43 bis).

## Domande

### Quando ha iniziato ad applicarsi la direttiva sulle attrezzature a pressione 2014/68/UE?

La direttiva rifusa è stata adottata il 15 maggio 2014, pubblicata nella Gazzetta ufficiale il 27 giugno 2014 ed è entrata in vigore il 17 luglio 2014. La sua applicazione è stata scaglionata: gli Stati membri dovevano recepire l’articolo 13 su classificazione e gruppi di fluidi entro il 28 febbraio 2015 e applicarlo dal 1° giugno 2015, quando è stato soppresso l’articolo 9 della direttiva 97/23/CE; il resto doveva essere recepito entro il 18 luglio 2016 e si applica dal 19 luglio 2016, quando hanno avuto effetto anche l’articolo 1, le prime quattordici definizioni, gli articoli 3, 4, 5, 14, 15 e 16, l’articolo 19, paragrafi 1 e 2, e gli articoli da 44 a 46 ed è stata abrogata la direttiva 97/23/CE. Le attrezzature conformi alla vecchia direttiva e immesse sul mercato prima del 19 luglio 2016 possono ancora essere messe a disposizione e messe in servizio e i relativi certificati restano validi. La direttiva (UE) 2024/2749 ha aggiunto procedure di emergenza, recepite entro il 29 maggio 2026 e applicate dal 30 maggio 2026.

### La mia attrezzatura rientra nella PED?

La direttiva riguarda la progettazione, la fabbricazione e la valutazione della conformità di recipienti, tubazioni, accessori di sicurezza, accessori a pressione e insiemi con una pressione massima ammissibile PS superiore a 0,5 bar, a meno che l’attrezzatura non sia una delle ventuno esclusioni dell’articolo 1, paragrafo 2, tra cui condotte e reti idriche, recipienti semplici a pressione ai sensi della direttiva 2014/29/UE, generatori di aerosol, attrezzature dei veicoli, attrezzature di categoria I contemplate dalla normativa su macchine, ascensori, bassa tensione, dispositivi medici, apparecchi a gas o ATEX, elementi nucleari, attrezzature di controllo dei pozzi, motori, turbine, compressori e pompe nei quali la pressione non è un fattore significativo di progettazione, attrezzature di navi e aeromobili, pneumatici e prodotti gonfiabili, silenziatori, bottiglie per bevande gassate, attrezzature a pressione trasportabili, radiatori e tubi degli impianti di riscaldamento ad acqua calda e recipienti con una pressione del gas sopra il liquido non superiore a 0,5 bar. Le attrezzature che rientrano nella direttiva ma sono pari o inferiori ai limiti dell’articolo 4, paragrafi 1 e 2, per pressione, volume o dimensione nominale sono fabbricate secondo la corretta prassi costruttiva con istruzioni e non devono recare la marcatura CE; oltre i limiti si applica il regime completo.

### Come si classificano le attrezzature a pressione nelle categorie da I a IV?

L’articolo 13 suddivide i fluidi nel gruppo 1, sostanze e miscele classificate come pericolose secondo diciassette classi di pericolo fisico o per la salute del regolamento (CE) n. 1272/2008, dagli esplosivi instabili, i gas e i liquidi infiammabili, le sostanze ossidanti e piroforiche e i perossidi organici alla tossicità acuta e alla tossicità specifica per organi bersaglio, oltre a qualsiasi fluido la cui temperatura massima ammissibile supera il punto di infiammabilità, e nel gruppo 2, tutto il resto. La categoria deriva poi dalle tabelle da 1 a 9 dell’allegato II, una tabella per ciascun caso dell’articolo 4, paragrafo 1, in ordine crescente di pericolo: tabelle da 1 a 4 per i recipienti in base a PS e V, tabella 5 per le attrezzature a fuoco o riscaldate, tabelle da 6 a 9 per le tubazioni in base a PS e DN. Gli accessori di sicurezza sono di categoria IV salvo che siano fabbricati per attrezzature specifiche, i recipienti e le tubazioni per gas instabili passano dalle categorie I e II alla III, gli estintori portatili e le bombole per apparecchi respiratori sono almeno di categoria III, le tubazioni oltre 350 °C in categoria II secondo la tabella 7 diventano di categoria III e le pentole a pressione richiedono per la progettazione almeno una procedura di categoria III. Un recipiente a più camere assume la categoria più alta delle camere e una camera con più fluidi il fluido più gravoso.

### Ai sensi della PED serve un organismo notificato?

Le attrezzature di categoria I seguono il modulo A, controllo interno della produzione, senza organismo notificato. La categoria II segue il modulo A2, controllo interno della produzione con controlli sorvegliati a intervalli casuali, D1 o E1; la categoria III segue l’esame UE del tipo (tipo di progetto) con il modulo D o F, l’esame UE del tipo (tipo di produzione) con il modulo E o C2, oppure la garanzia della qualità totale con il modulo H; la categoria IV segue l’esame UE del tipo (tipo di produzione) con il modulo D o F, la verifica per unità con il modulo G o il modulo H1, tutti con un organismo notificato. Il fabbricante può scegliere una procedura di una categoria superiore e, per i recipienti di categoria III e IV per gas e vapori, i recipienti per liquidi del gruppo 1 e le attrezzature a fuoco con i moduli di garanzia della qualità, l’organismo notificato preleva campioni di attrezzature durante visite senza preavviso, almeno due nel primo anno. L’allegato I richiede inoltre procedure di giunzione permanente e personale approvati da un organismo notificato o da un’organizzazione terza riconosciuta dalla categoria II e personale addetto alle prove non distruttive approvato da un’organizzazione terza riconosciuta dalla categoria III. In Danimarca gli organismi sono designati sulla base dell’accreditamento DANAK, dal 30 maggio 2026 da Erhvervsstyrelsen.

### Che cos’è la corretta prassi costruttiva e porta la marcatura CE?

Le attrezzature a pressione e gli insiemi oltre 0,5 bar che sono pari o inferiori ai limiti fissati nell’articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b) e c), e nell’articolo 4, paragrafo 2, devono essere progettati e fabbricati secondo la corretta prassi costruttiva di uno Stato membro per garantirne un uso sicuro ed essere accompagnati da adeguate istruzioni per l’uso. Non devono recare la marcatura CE ai sensi della direttiva, anche se altra normativa dell’Unione può richiederla; il fabbricante applica comunque un numero di tipo, lotto o serie e il proprio nome e indirizzo, e importatori e distributori verificano la documentazione, le istruzioni e l’identificazione. Gli Stati membri non possono ostacolare tali attrezzature per rischi legati alla pressione e la Commissione può, con atto delegato, assoggettare ai requisiti completi un elemento o una famiglia di esse per motivi di sicurezza molto gravi.

### Come vengono valutati gli insiemi?

Un insieme è costituito da più attrezzature a pressione assemblate da un fabbricante in un tutto integrato e funzionale. Gli insiemi per la produzione di vapore o acqua surriscaldata oltre 110 °C con attrezzature a fuoco o riscaldate che presentano un rischio di surriscaldamento e qualsiasi altro insieme che il fabbricante intende immettere sul mercato e mettere in servizio come insieme sono sottoposti a una valutazione globale della conformità: ciascuna attrezzatura a pressione non valutata in precedenza e munita di marcatura CE è valutata in base alla propria categoria, l’integrazione dei componenti ai sensi dei punti 2.3, 2.8 e 2.9 dell’allegato I in base alla categoria più alta delle attrezzature diverse dagli accessori di sicurezza e la protezione dal superamento dei limiti di esercizio ammissibili ai sensi dei punti 2.10 e 3.2.3 in base alla categoria più alta degli elementi protetti. La marcatura CE non deve essere apposta su ogni elemento di un insieme e gli elementi già muniti di marcatura CE la mantengono; gli insiemi ad acqua calda a combustibile solido con alimentazione manuale fino a 110 °C oltre 50 bar·L soddisfano solo i punti 2.10, 2.11, 3.4, 5, lettera a), e 5, lettera d), dell’allegato I e seguono l’esame UE del tipo (tipo di progetto) o il modulo H.

### Chi fa rispettare la PED in Danimarca e che cosa deve essere in danese?

Il decreto n. 190 del 19 febbraio 2015 rende la direttiva legge danese riproducendola come allegato 1 e richiede in danese la dichiarazione di conformità UE, la marcatura del punto 3.3 dell’allegato I e le istruzioni di funzionamento del punto 3.4. La legge sui prodotti elenca la direttiva come settore di prodotti n. 5 e indica come autorità di controllo Erhvervsstyrelsen; Sikkerhedsstyrelsen svolge il controllo delle attrezzature a pressione e dei recipienti semplici a pressione dal 1° dicembre 2018 ed è dal gennaio 2026 il dipartimento Markedsovervågning di Erhvervsstyrelsen, mentre le indicazioni della stessa autorità di controllo precisano che Arbejdstilsynet resta l’autorità di vigilanza del mercato per le attrezzature a pressione fabbricate su ordinazione e per le attrezzature importate da paesi terzi per le attività petrolifere e del gas offshore ai sensi della legge sulla sicurezza offshore. Tale ripartizione opera attraverso il § 9, stk. 2, della legge sui prodotti, secondo cui l’autorità che vigila su altra legislazione relativa a rischi specifici di determinati prodotti è l’autorità di controllo competente; poiché il decreto modificativo n. 493/2026 ha sostituito ogni menzione di Arbejdstilsynet nel decreto sulle attrezzature a pressione, nessun decreto la indica più per le attrezzature a pressione. Dal 30 maggio 2026 il decreto modificativo n. 493/2026 colloca il decreto sotto la legge sui prodotti, sostituisce ovunque Arbejdstilsynet con Erhvervsstyrelsen, anche per la designazione degli organismi notificati e delle organizzazioni terze riconosciute accreditate da DANAK, aggiunge le procedure di emergenza come § 6 a - § 6 c e richiede l’etichettatura relativa ai beni rilevanti in caso di crisi in danese o in inglese.

### Che cosa ha cambiato la direttiva (UE) 2024/2749?

Ha aggiunto due definizioni, beni rilevanti in caso di crisi e modalità di emergenza del mercato interno, e un capo 5 bis con gli articoli da 43 bis a 43 sexies. Le misure si applicano solo se la Commissione ha adottato un atto di esecuzione ai sensi dell’articolo 28 del regolamento (UE) 2024/2747 per le attrezzature a pressione, solo alle attrezzature designate come beni rilevanti in caso di crisi e solo durante una modalità di emergenza del mercato interno attivata. Gli organismi notificati trattano allora in via prioritaria le domande per tali attrezzature senza costi aggiuntivi sproporzionati e cercano di aumentare la capacità di prova; uno Stato membro può, su richiesta motivata, autorizzare l’immissione sul mercato o l’uso proprio di determinate attrezzature per le quali le procedure dell’organismo notificato non sono state eseguite ma la conformità all’allegato I è stata dimostrata secondo quanto prescritto dall’autorizzazione, la Commissione può estendere l’autorizzazione a tutta l’Unione e le attrezzature coperte da tale estensione devono riportare l’informazione che sono immesse sul mercato o usate per gli scopi propri del fabbricante come «bene rilevante in caso di crisi»; nessuna attrezzatura autorizzata ai sensi dell’articolo 43 quater, paragrafo 1, reca la marcatura CE, che l’autorizzazione sia stata estesa o meno, e l’articolo 5 non si applica a essa, regola che continua ad applicarsi dopo la scadenza della modalità di emergenza. Il fabbricante dichiara la conformità sotto la propria esclusiva responsabilità; la Commissione può elencare norme o adottare specifiche comuni che conferiscono una presunzione di conformità fino al termine della modalità di emergenza; e la vigilanza del mercato sulle attrezzature elencate è prioritaria, con assistenza reciproca tra le autorità. Gli Stati membri applicano le misure di recepimento dal 30 maggio 2026.

## Che cosa è cambiato

- 2026-09-13 (guidance): **Guida ricostruita sul modello SPEC-62 a partire dal testo consolidato** — La guida è stata riscritta a partire dal testo consolidato della direttiva 2014/68/UE del 30 maggio 2026, dalla direttiva (UE) 2024/2749, dal regolamento (UE) 2019/1020, dai decreti danesi n. 190/2015, n. 480/2016 e n. 493/2026, dalla legge sui prodotti e dalle pagine di Sikkerhedsstyrelsen: le soglie dell’articolo 4, le ventuno esclusioni, i gruppi di fluidi, le eccezioni dell’allegato II, i percorsi esatti dei moduli per categoria, la marcatura e le istruzioni dell’allegato I e le procedure di emergenza del capo 5 bis sostituiscono il riepilogo precedente; le date di applicazione scaglionate del 1° giugno 2015 e del 19 luglio 2016 sono ora documentate con le fonti; l’affermazione precedente secondo cui Sikkerhedsstyrelsen è l’autorità competente è corretta con l’assetto attuale, Erhvervsstyrelsen come autorità di controllo tramite il suo dipartimento Markedsovervågning con Arbejdstilsynet per le attrezzature fabbricate su ordinazione e offshore, ed è aggiunto il requisito della lingua danese; il riferimento alla vigilanza del mercato è letto come regolamento (UE) 2019/1020.
- 2026-05-30 (applies): **Si applicano le procedure di emergenza; in vigore il decreto danese n. 493/2026** — Gli Stati membri applicano dal 30 maggio 2026 le misure di recepimento della direttiva (UE) 2024/2749, per cui le procedure del capo 5 bis per le attrezzature a pressione rilevanti in caso di crisi possono essere attivate dalla Commissione durante una modalità di emergenza del mercato interno. In Danimarca il decreto n. 493 del 28 maggio 2026 colloca il decreto sulle attrezzature a pressione sotto la legge sui prodotti, sostituisce ovunque Arbejdstilsynet con Erhvervsstyrelsen, inserisce i § 6 a - § 6 c sulle procedure di emergenza con etichettatura in danese o in inglese, estende la disposizione sulle ammende e ripubblica la direttiva, come modificata, quale allegato 1.
- 2024-11-28 (amendment): **Entra in vigore la direttiva (UE) 2024/2749** — La direttiva del 9 ottobre 2024, pubblicata nella GU L dell’8 novembre 2024, aggiunge all’articolo 2 le definizioni di beni rilevanti in caso di crisi e di modalità di emergenza del mercato interno e inserisce il capo 5 bis, articoli da 43 bis a 43 sexies, sulla priorità della valutazione della conformità, sulle autorizzazioni nazionali senza le procedure dell’organismo notificato, sulla presunzione di conformità derivante da norme elencate o da specifiche comuni e sulla vigilanza del mercato prioritaria durante una modalità di emergenza del mercato interno; recepimento entro il 29 maggio 2026.
- 2021-07-16 (applies): **Il regolamento (UE) 2019/1020 sostituisce gli articoli sulla vigilanza del mercato del regolamento (CE) n. 765/2008** — Il capo III, articoli da 15 a 29, del regolamento (CE) n. 765/2008, citato dall’articolo 39 della direttiva, è soppresso e la direttiva è elencata al punto 57 dell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1020; il suo articolo 4 prescrive un operatore economico stabilito nell’Unione per ogni attrezzatura a pressione o insieme immessi sul mercato.
- 2018-12-01 (applies): **Sikkerhedsstyrelsen assume il controllo delle attrezzature a pressione in Danimarca** — Dal 1° dicembre 2018 Sikkerhedsstyrelsen è responsabile del controllo delle attrezzature a pressione e dei recipienti semplici a pressione; Arbejdstilsynet mantiene la responsabilità delle attrezzature e dei recipienti a pressione fabbricati su ordinazione e delle attrezzature per uso offshore. Dal gennaio 2026 Sikkerhedsstyrelsen è il dipartimento Markedsovervågning di Erhvervsstyrelsen.
- 2016-07-19 (applies): **La direttiva 2014/68/UE si applica integralmente; abrogata la direttiva 97/23/CE** — Gli Stati membri applicano le misure di recepimento dal 19 luglio 2016, dalla stessa data si applicano l’articolo 1, le prime quattordici definizioni, gli articoli 3, 4, 5, 14, 15 e 16, l’articolo 19, paragrafi 1 e 2, e gli articoli da 44 a 46 ed è abrogata la direttiva 97/23/CE; le attrezzature conformi alla vecchia direttiva e immesse sul mercato prima del 19 luglio 2016 possono ancora essere messe a disposizione e messe in servizio e i relativi certificati e decisioni restano validi. Il decreto danese n. 190/2015 entra in vigore lo stesso giorno, con l’allegato 1 sostituito dal decreto n. 480/2016 dal 1° luglio 2016.
- 2015-06-23 (amendment): **Rettifica della direttiva 2014/68/UE pubblicata nella GU L 157** — La rettifica corregge l’articolo 14, paragrafo 7, la deroga che consente alle autorità competenti di permettere singole attrezzature e singoli insiemi per la sperimentazione senza le procedure di valutazione della conformità, e l’articolo 48, paragrafo 2, la disposizione transitoria per le attrezzature conformi alla direttiva 97/23/CE immesse sul mercato prima del 19 luglio 2016; è integrata nel testo consolidato come C1.
- 2015-06-01 (applies): **Si applica l’articolo 13 su classificazione e gruppi di fluidi** — Gli Stati membri applicano dal 1° giugno 2015 le misure di recepimento dell’articolo 13, che allinea i gruppi di fluidi alle classi di pericolo del regolamento (CE) n. 1272/2008; dalla stessa data è soppresso l’articolo 9 della direttiva 97/23/CE e il potere delegato della Commissione di riclassificare le attrezzature vale da questa data per cinque anni, con proroga tacita. In Danimarca l’articolo 13 dell’allegato 1 del decreto n. 190/2015 si applica dalla stessa data.
- 2014-07-17 (in-force): **Entra in vigore la direttiva 2014/68/UE** — Adottata il 15 maggio 2014 come rifusione della direttiva 97/23/CE allineata al nuovo quadro legislativo e pubblicata nella GU L 189 del 27 giugno 2014, la direttiva è entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione; gli Stati membri avevano tempo fino al 28 febbraio 2015 per recepire l’articolo 13 e fino al 18 luglio 2016 per recepire il resto.

## La PED in parole semplici

La direttiva sulle attrezzature a pressione (PED, dall’inglese Pressure Equipment Directive), formalmente direttiva 2014/68/UE, è la normativa dell’UE per le attrezzature che contengono fluidi in pressione. Si applica alla progettazione, alla fabbricazione e alla valutazione della conformità di attrezzature a pressione e insiemi con una pressione massima ammissibile PS superiore a 0,5 bar (art. 1, par. 1). Per attrezzature a pressione si intendono recipienti, tubazioni, accessori di sicurezza e accessori a pressione, compresi gli elementi fissati a parti pressurizzate come flange, bocchelli, raccordi, supporti e punti di sollevamento; un insieme è costituito da più attrezzature a pressione assemblate da un fabbricante in un tutto integrato e funzionale (art. 2, punti da 1) a 6)). La pressione è la pressione manometrica, per cui il vuoto è un valore negativo, PS è la pressione massima per cui il fabbricante progetta l’attrezzatura, TS la temperatura massima o minima ammissibile, V il volume interno di una camera e DN la dimensione nominale delle tubazioni (art. 2, punti da 7) a 11)). Le attrezzature conformi alla direttiva circolano liberamente: gli Stati membri non possono vietare, limitare o ostacolare la loro messa a disposizione o messa in servizio per rischi legati alla pressione (art. 5).

Il testo del 2014 è una rifusione della direttiva 97/23/CE allineata al nuovo quadro legislativo, che aggiunge gli obblighi degli operatori economici, le regole di rintracciabilità e le procedure di vigilanza del mercato comuni alle altre direttive che prevedono la marcatura CE (considerando da 1 a 3). È entrata in vigore il 17 luglio 2014, l’articolo 13 sulla classificazione doveva essere recepito entro il 28 febbraio 2015 e si applica dal 1° giugno 2015, mentre il resto doveva essere recepito entro il 18 luglio 2016 e si applica dal 19 luglio 2016, quando è stata abrogata la direttiva 97/23/CE (art. da 49 a 51). La direttiva (UE) 2024/2749 ha aggiunto il capo 5 bis sulle procedure di emergenza, in vigore dal 28 novembre 2024 e applicato dagli Stati membri dal 30 maggio 2026 (direttiva (UE) 2024/2749, art. da 10 a 12). Delle otto rettifiche registrate su EUR-Lex, solo quella del 23 giugno 2015 riguarda il testo inglese; ha corretto l’articolo 14, paragrafo 7, e l’articolo 48, paragrafo 2, ed è integrata nella versione consolidata.

> **Testo ufficiale**
> Leggere la direttiva su EUR-Lex: [testo consolidato del 30 maggio 2026 (CELEX 02014L0068-20260530)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02014L0068-20260530), che incorpora la direttiva (UE) 2024/2749 e la rettifica del 2015; l’[atto originale (CELEX 32014L0068)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0068) e la [pagina di informazioni sul documento](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32014L0068) elencano la modifica, le rettifiche e l’abrogazione della direttiva 97/23/CE.

## Campo di applicazione

I requisiti della direttiva seguono il pericolo legato alla pressione e non il tipo di prodotto. Tutto ciò che supera 0,5 bar rientra nella direttiva, salvo che l’articolo 1, paragrafo 2, lo escluda, e vengono esclusi ventuno gruppi: le condotte a valle dell’ultimo dispositivo di isolamento di un impianto, ma non le normali attrezzature presenti nelle stazioni di riduzione della pressione o di compressione; le reti di approvvigionamento, distribuzione e scarico idrico e le condotte forzate; i recipienti semplici a pressione ai sensi della direttiva 2014/29/UE; i generatori di aerosol ai sensi della direttiva 75/324/CEE; le attrezzature per il funzionamento dei veicoli ai sensi della direttiva 2007/46/CE e dei regolamenti (UE) n. 167/2013 e n. 168/2013; le attrezzature non superiori alla categoria I contemplate dalle direttive su macchine, ascensori, bassa tensione, dispositivi medici, apparecchi a gas o ATEX; le attrezzature militari ai sensi dell’articolo 346, paragrafo 1, lettera b), TFUE; gli elementi progettati per uso nucleare il cui guasto può provocare emissioni radioattive; le attrezzature di controllo dei pozzi; motori, turbine, compressori, pompe e dispositivi di azionamento nei quali la pressione non è un fattore significativo di progettazione; gli altiforni e i recipienti metallurgici; gli involucri di apparecchiature di manovra e di macchine ad alta tensione; i tubi pressurizzati di contenimento dei cavi; navi, razzi, aeromobili e unità mobili offshore e le relative attrezzature; gli involucri flessibili come pneumatici, cuscini d’aria, palloni e natanti gonfiabili; i silenziatori di scarico e di aspirazione; le bottiglie e le lattine per bevande gassate; i recipienti per il trasporto e la distribuzione di bevande fino a 500 bar·L e 7 bar; le attrezzature ai sensi delle direttive 2008/68/CE e 2010/35/UE, del codice IMDG e della convenzione di Chicago; i radiatori e i tubi degli impianti di riscaldamento ad acqua calda; e i recipienti per liquidi con una pressione del gas sopra il liquido non superiore a 0,5 bar (art. 1, paragrafo 2, lettere da a) a u)). Dove tali esclusioni citano la direttiva 2007/46/CE, la direttiva 93/42/CEE del Consiglio e la direttiva 2009/142/CE, gli atti sono stati nel frattempo sostituiti dal regolamento (UE) 2018/858, dal regolamento (UE) 2017/745 e dal regolamento (UE) 2016/426, e la direttiva 2006/42/CE cede il passo al regolamento (UE) 2023/1230 dal 20 gennaio 2027.

All’interno della direttiva l’articolo 4 traccia una seconda linea. Recipienti, attrezzature a fuoco o riscaldate, tubazioni e i relativi accessori di sicurezza e a pressione oltre i limiti dell’articolo 4, paragrafo 1, e gli insiemi dell’articolo 4, paragrafo 2, devono soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza dell’allegato I. I limiti combinano PS con V o DN e dipendono dallo stato e dal gruppo del fluido: per un gas, un gas liquefatto, un gas disciolto, un vapore o un liquido la cui pressione di vapore a TS supera di oltre 0,5 bar la pressione atmosferica, un recipiente rientra oltre 1 L e PS·V superiore a 25 bar·L (gruppo 1) o 50 bar·L (gruppo 2), oppure con PS superiore a 200 bar o 1.000 bar; per altri liquidi oltre 1 L e PS·V superiore a 200 bar·L oppure PS superiore a 500 bar (gruppo 1), oppure con PS superiore a 10 bar e PS·V superiore a 10.000 bar·L o PS superiore a 1.000 bar (gruppo 2); rientrano tutti gli estintori portatili e le bombole per apparecchi respiratori; le attrezzature a fuoco o riscaldate con rischio di surriscaldamento per vapore o acqua surriscaldata oltre 110 °C rientrano oltre 2 L e rientrano tutte le pentole a pressione; le tubazioni per gas rientrano con DN superiore a 25 (gruppo 1) o DN superiore a 32 e PS·DN superiore a 1.000 bar (gruppo 2) e, per altri liquidi, con DN superiore a 25 e PS·DN superiore a 2.000 bar (gruppo 1) oppure PS superiore a 10 bar, DN superiore a 200 e PS·DN superiore a 5.000 bar (gruppo 2) (art. 4, par. 1). Gli insiemi per la produzione di vapore o acqua surriscaldata oltre 110 °C con attrezzature a fuoco o riscaldate, e qualsiasi altro insieme che il fabbricante intende immettere sul mercato e mettere in servizio come insieme, rientrano se contengono almeno un’attrezzatura di questo tipo; gli insiemi ad acqua calda a combustibile solido con alimentazione manuale fino a 110 °C oltre 50 bar·L devono soddisfare solo i punti 2.10, 2.11, 3.4, 5, lettera a), e 5, lettera d), dell’allegato I (art. 4, par. 2). Le attrezzature e gli insiemi pari o inferiori ai limiti sono progettati e fabbricati secondo la corretta prassi costruttiva di uno Stato membro, sono accompagnati da adeguate istruzioni per l’uso e non devono recare la marcatura CE ai sensi della direttiva (art. 4, par. 3); la Commissione può, per motivi di sicurezza molto gravi, adottare un atto delegato che assoggetta tali attrezzature ai requisiti completi o riclassifica le attrezzature (art. 45).

Gli Stati membri possono autorizzare ispettorati degli utilizzatori che valutano le attrezzature per il gruppo industriale cui appartengono con i moduli A2, C2, F e G; tali attrezzature non recano la marcatura CE e sono usate solo negli stabilimenti del gruppo, che applicano una politica di sicurezza comune (art. 16). Le autorità competenti possono inoltre consentire singole attrezzature e singoli insiemi per la sperimentazione senza le procedure di valutazione della conformità (art. 14, par. 7). Le attrezzature conformi alla direttiva 97/23/CE e immesse sul mercato prima del 19 luglio 2016 possono ancora essere messe a disposizione e messe in servizio e i certificati e le decisioni rilasciati ai sensi della vecchia direttiva restano validi (art. 48, parr. 2 e 3).

Gli obblighi ricadono sugli operatori economici: fabbricante, rappresentante autorizzato, importatore e distributore (art. 2, punto 22)). Fabbricante è chiunque fabbrichi un’attrezzatura a pressione o un insieme, oppure li faccia progettare o fabbricare e li commercializzi con il proprio nome o marchio o li utilizzi per scopi propri (art. 2, punto 18)), e l’importatore o il distributore che vende con il proprio marchio o modifica un’attrezzatura in modo tale da poterne condizionare la conformità assume gli obblighi del fabbricante (art. 10). In Danimarca il decreto n. 190 del 19 febbraio 2015 rende la direttiva legge danese riproducendola come allegato 1 e vincola fabbricanti, loro rappresentanti, importatori, distributori, organismi notificati e organizzazioni terze riconosciute (decreto n. 190/2015, da § 1 a § 4).

## Che cosa occorre fare

### Classificazione nelle categorie da I a IV

Le attrezzature a pressione oltre i limiti dell’articolo 4, paragrafo 1, sono classificate per categoria in ordine crescente di pericolo ai sensi dell’allegato II. I fluidi sono suddivisi in due gruppi: il gruppo 1 comprende le sostanze e le miscele classificate come pericolose secondo diciassette classi di pericolo fisico o per la salute del regolamento (CE) n. 1272/2008, esplosivi instabili ed esplosivi delle divisioni da 1.1 a 1.5, gas infiammabili delle categorie 1 e 2, gas comburenti della categoria 1, liquidi infiammabili delle categorie 1 e 2 e della categoria 3 quando TS supera il punto di infiammabilità, solidi infiammabili delle categorie 1 e 2, sostanze autoreattive dei tipi da A a F, liquidi e solidi piroforici della categoria 1, sostanze che a contatto con l’acqua emettono gas infiammabili delle categorie da 1 a 3, liquidi e solidi comburenti delle categorie da 1 a 3, perossidi organici dei tipi da A a F, tossicità acuta per via orale e cutanea delle categorie 1 e 2, tossicità acuta per inalazione delle categorie da 1 a 3 e tossicità specifica per organi bersaglio dopo esposizione singola della categoria 1, oltre a qualsiasi fluido la cui temperatura massima ammissibile supera il punto di infiammabilità; il gruppo 2 comprende tutto il resto (art. 13, par. 1). Un recipiente con più camere assume la categoria più alta delle sue camere e una camera con più fluidi il fluido che richiede la categoria più alta (art. 13, par. 2).

L’allegato II contiene nove tabelle, una per ciascun caso dell’articolo 4, paragrafo 1: le tabelle da 1 a 4 per i recipienti in base a PS e V, la tabella 5 per le attrezzature a fuoco o riscaldate, le tabelle da 6 a 9 per le tubazioni in base a PS e DN, con le linee di demarcazione che indicano il limite superiore di ciascuna categoria. Gli accessori di sicurezza sono classificati nella categoria IV, salvo che quelli fabbricati per attrezzature specifiche possono assumere la categoria dell’attrezzatura che proteggono; gli accessori a pressione sono classificati in base a PS, a V o DN a seconda dei casi e al gruppo di fluidi usando le tabelle dei recipienti o delle tubazioni, assumendo la categoria più alta quando sono appropriati sia V sia DN. I recipienti e le tubazioni per gas instabili che rientrerebbero nelle categorie I o II sono classificati nella categoria III, gli estintori portatili e le bombole per apparecchi respiratori almeno nella categoria III, le tubazioni oltre 350 °C che rientrerebbero nella categoria II secondo la tabella 7 nella categoria III e la progettazione delle pentole a pressione richiede una procedura equivalente ad almeno un modulo di categoria III (allegato II, punti da 1 a 4 e note alle tabelle 1, 2, 5, 6 e 7).

### Requisiti essenziali di sicurezza

Le attrezzature oltre i limiti devono soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza dell’allegato I, che si applicano quando il pericolo corrispondente esiste in condizioni ragionevolmente prevedibili e vanno letti alla luce dello stato dell’arte; il fabbricante deve analizzare i pericoli e i rischi dovuti alla pressione e progettare e costruire in base a tale analisi (allegato I, osservazioni preliminari). I requisiti generali richiedono una progettazione, una fabbricazione, un controllo, un’attrezzatura e un’installazione sicuri e l’ordine di eliminazione dei pericoli, protezione dai pericoli residui e informazione degli utilizzatori (punto 1). I requisiti di progettazione riguardano la resistenza adeguata a tutti i carichi ragionevolmente prevedibili, con calcolo, metodi sperimentali o entrambi, con le sollecitazioni ammissibili e i coefficienti di sicurezza del punto 7, la movimentazione e il funzionamento sicuri, i mezzi di esame, svuotamento, sfiato, riempimento e scarico, la protezione dalla corrosione, dall’usura e dal superamento dei limiti ammissibili con accessori di sicurezza o dispositivi di monitoraggio, la progettazione degli accessori di sicurezza e l’incendio esterno (punto 2). I requisiti di fabbricazione riguardano la preparazione dei componenti, la giunzione permanente eseguita da personale e con procedure qualificati, approvati per le categorie II, III e IV da un organismo notificato o da un’organizzazione terza riconosciuta ai sensi dell’articolo 20, le prove non distruttive eseguite da personale qualificato, approvato per le categorie III e IV da un’organizzazione terza riconosciuta, il trattamento termico, la rintracciabilità dei materiali e la valutazione finale con un’ispezione finale, una prova di resistenza, normalmente una prova idrostatica alla pressione del punto 7.4, che può essere statistica per la produzione in serie di categoria I, e, per gli insiemi, una verifica dei dispositivi di sicurezza (punto 3). I materiali devono essere idonei, duttili e tenaci, resistenti agli agenti chimici e all’invecchiamento, documentati mediante norme armonizzate, un’approvazione europea di materiali o una valutazione particolare dei materiali, che l’organismo notificato valuta specificamente per le categorie III e IV, con la documentazione del fabbricante dei materiali per tutti i materiali e un certificato di controllo specifico del prodotto per le principali parti resistenti alla pressione nelle categorie da II a IV (punto 4). I punti 5 e 6 aggiungono requisiti per le attrezzature a fuoco e le tubazioni e il punto 7 le regole quantitative su sollecitazioni ammissibili, coefficienti di giunzione, dispositivi limitatori di pressione, pressione di prova idrostatica e caratteristiche dei materiali.

### Norme armonizzate e approvazioni europee di materiali

Le attrezzature conformi a norme armonizzate, o a loro parti, i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale si presumono conformi ai requisiti essenziali di sicurezza che tali norme coprono e i materiali conformi ad approvazioni europee di materiali i cui riferimenti sono pubblicati si presumono conformi (art. 12). Le approvazioni europee di materiali sono rilasciate da organismi notificati appositamente designati dopo la notifica agli Stati membri e alla Commissione, che pubblica e tiene aggiornato l’elenco dei riferimenti (art. 15). La Commissione pubblica l’elenco delle norme con decisione di esecuzione, attualmente la decisione di esecuzione (UE) 2025/165 della Commissione del 30 gennaio 2025, che raccoglie l’intero elenco in un unico atto, come modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2026/79 della Commissione del 12 gennaio 2026 per i tubi di acciaio senza saldatura, i raccordi per saldatura di testa, il rame e le leghe di rame, i recipienti a pressione non esposti a fiamma, le flange e i loro giunti, le valvole industriali e i dispositivi di sicurezza contro le sovrapressioni, e ospita gli orientamenti PED del gruppo di lavoro Pressione, che non sono giuridicamente vincolanti ma promuovono un’applicazione coerente (Commissione europea, pagine sulle norme armonizzate e sulla direttiva sulle attrezzature a pressione). Durante una modalità di emergenza del mercato interno attivata la Commissione può elencare altre norme o adottare specifiche comuni che conferiscono una presunzione di conformità per le attrezzature a pressione rilevanti in caso di crisi fino al termine della modalità di emergenza (art. 43 quinquies).

### Valutazione della conformità per categoria

La procedura di valutazione della conformità è stabilita dalla categoria (art. 14, par. 1). La categoria I segue il modulo A, controllo interno della produzione. La categoria II segue il modulo A2, controllo interno della produzione con controlli sorvegliati delle attrezzature a pressione a intervalli casuali, il modulo D1, garanzia della qualità del processo di produzione, oppure il modulo E1, garanzia della qualità dell’ispezione e del collaudo finali. La categoria III segue l’esame UE del tipo di progetto (modulo B) con il modulo D o il modulo F, l’esame UE del tipo di produzione (modulo B) con il modulo E o il modulo C2, oppure il modulo H, garanzia della qualità totale. La categoria IV segue l’esame UE del tipo di produzione con il modulo D o il modulo F, il modulo G, verifica per unità, oppure il modulo H1, garanzia della qualità totale con esame della progettazione (art. 14, par. 2, e allegato III, punti da 1 a 12). Il fabbricante sceglie tra le procedure per la categoria e può applicare una procedura di una categoria superiore (art. 14, par. 3). Con i moduli di garanzia della qualità per i recipienti di categoria III e IV per gas e vapori, i recipienti per liquidi del gruppo 1 e le attrezzature a fuoco, l’organismo notificato preleva campioni durante visite senza preavviso per la valutazione finale, almeno due visite nel primo anno, e con il modulo H per le attrezzature a fuoco di categoria III costruite in un solo esemplare esegue la valutazione finale di ciascuna unità (art. 14, parr. 4 e 5). I certificati di esame UE del tipo sono validi 10 anni e rinnovabili e il fabbricante conserva il certificato con la documentazione tecnica per 10 anni (allegato III, punti 3.1 e 3.2). La documentazione e la corrispondenza sono redatte in una lingua ufficiale dello Stato membro in cui è stabilito l’organismo o in una lingua da esso accettata (art. 14, par. 8).

Gli insiemi sono sottoposti a una valutazione globale della conformità: ciascuna attrezzatura a pressione non valutata in precedenza e munita di marcatura CE è valutata in base alla propria categoria, l’integrazione dei componenti ai sensi dei punti 2.3, 2.8 e 2.9 dell’allegato I in base alla categoria più alta delle attrezzature diverse dagli accessori di sicurezza e la protezione dal superamento dei limiti di esercizio ai sensi dei punti 2.10 e 3.2.3 in base alla categoria più alta degli elementi protetti (art. 14, par. 6). Gli Stati membri notificano gli organismi notificati, gli ispettorati degli utilizzatori e le organizzazioni terze riconosciute e designano un’autorità di notifica, che può far eseguire la valutazione e il monitoraggio all’organismo nazionale di accreditamento (art. 20 e art. 21); la Commissione assegna i numeri di identificazione e pubblica l’elenco (art. 30). In Danimarca gli organismi devono essere persone giuridiche stabilite in Danimarca, accreditate da DANAK per il compito e conformi agli articoli 24, 25, 27, da 34 a 36 e 38; sono designati da Erhvervsstyrelsen, prima del 30 maggio 2026 dal direttore di Arbejdstilsynet, e i reclami contro le loro decisioni vanno all’autorità entro 4 settimane (decreto n. 190/2015, § 6 e § 8; decreto n. 493/2026, § 1, nr. 3 e nr. 4).

### Dichiarazione, marcatura CE, marcatura e istruzioni

La dichiarazione di conformità UE indica che è stato dimostrato il soddisfacimento dei requisiti essenziali di sicurezza dell’allegato I, segue il modello dell’allegato IV, contiene gli elementi dei moduli utilizzati, è aggiornata in modo continuo, è tradotta nelle lingue richieste dallo Stato membro in cui l’attrezzatura è immessa o messa a disposizione sul mercato e, quando si applicano più atti dell’Unione, è una dichiarazione unica che li copre tutti; redigendola il fabbricante si assume la responsabilità (art. 17). La marcatura CE segue i principi generali dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008 ed è apposta in modo visibile, leggibile e indelebile su ogni attrezzatura a pressione o insieme o sulla sua targhetta, oppure sull’imballaggio e sui documenti quando ciò è impossibile, prima dell’immissione sul mercato; non deve essere apposta su ogni elemento di un insieme, gli elementi già marcati mantengono la loro marcatura ed è seguita dal numero di identificazione dell’organismo notificato quando questo partecipa al controllo della produzione, apposto dall’organismo o sotto le sue istruzioni (art. 18 e art. 19). Le attrezzature autorizzate in base alla deroga di emergenza non recano la marcatura CE (art. 43 quater, par. 7).

Oltre alla marcatura CE, l’attrezzatura o una targhetta fissata saldamente riporta l’anno di fabbricazione, l’identificazione per tipo, serie o lotto e numero di serie e i limiti massimi e minimi ammissibili essenziali e, se pertinente, V in L, DN, la pressione di prova PT e la sua data, la pressione di taratura del dispositivo di sicurezza, la potenza in kW, la tensione di alimentazione, l’uso previsto, il grado di riempimento, la massa massima di riempimento, la tara e il gruppo di fluidi, oltre alle avvertenze contro l’uso scorretto; la documentazione può sostituire la marcatura ripetitiva dei componenti delle tubazioni e per le attrezzature piccole si possono usare etichette (allegato I, punto 3.3). L’attrezzatura è accompagnata da istruzioni di funzionamento che riguardano il montaggio e l’assemblaggio, la messa in servizio, l’uso e la manutenzione, compresi i controlli dell’utilizzatore, che ripetono le informazioni della marcatura e illustrano i pericoli residui (allegato I, punto 3.4), in una lingua stabilita dallo Stato membro (art. 6, par. 7). In Danimarca la dichiarazione, la marcatura e le istruzioni devono essere in danese (decreto n. 190/2015, § 5).

### Obblighi per ruolo

I fabbricanti progettano e fabbricano le attrezzature oltre i limiti secondo l’allegato I e quelle sotto soglia secondo la corretta prassi costruttiva, redigono la documentazione tecnica ed eseguono la valutazione della conformità, redigono la dichiarazione e appongono la marcatura CE, conservano la documentazione e la dichiarazione per 10 anni, mantengono la produzione in serie conforme, eseguono prove a campione e tengono un registro dei reclami quando i rischi lo giustificano, applicano l’identificazione e il proprio nome e indirizzo, forniscono le istruzioni nella lingua richiesta, adottano azioni correttive, informano le autorità dei rischi e cooperano su richiesta (art. 6). I rappresentanti autorizzati agiscono in base a un mandato che deve almeno comprendere la conservazione dei documenti e la cooperazione con le autorità e non possono assumere gli obblighi di progettazione o di documentazione (art. 7). Gli importatori immettono sul mercato solo attrezzature conformi, verificano la valutazione, la documentazione, la marcatura CE, le istruzioni e l’identificazione del fabbricante, aggiungono il proprio nome e indirizzo, garantiscono le istruzioni, proteggono l’attrezzatura durante lo stoccaggio e il trasporto, eseguono prove a campione quando giustificato, adottano azioni correttive e conservano la dichiarazione per 10 anni (art. 8). I distributori verificano la marcatura CE, i documenti, le istruzioni e l’identificazione prima di mettere a disposizione un’attrezzatura, la proteggono durante lo stoccaggio e il trasporto e fanno in modo che siano adottate le azioni correttive (art. 9). Gli importatori e i distributori che vendono con il proprio marchio o modificano le attrezzature diventano fabbricanti (art. 10) e ogni operatore identifica i propri fornitori e clienti per 10 anni (art. 11). Dal 16 luglio 2021 il regolamento (UE) 2019/1020 richiede inoltre un operatore economico stabilito nell’Unione, un fabbricante, un importatore, un rappresentante autorizzato o un fornitore di servizi di logistica, per ogni attrezzatura a pressione o insieme immessi sul mercato (regolamento (UE) 2019/1020, art. 4).

### Procedure di emergenza dal 2026

La direttiva (UE) 2024/2749 ha inserito il capo 5 bis. Le sue misure si applicano solo se la Commissione ha adottato un atto di esecuzione ai sensi dell’articolo 28 del regolamento (UE) 2024/2747 per le attrezzature a pressione, solo alle attrezzature designate come beni rilevanti in caso di crisi e solo durante una modalità di emergenza del mercato interno attivata (art. 43 bis). Gli organismi notificati trattano allora in via prioritaria le domande per tali attrezzature senza costi aggiuntivi sproporzionati e compiono sforzi ragionevoli per aumentare la capacità di prova (art. 43 ter). Uno Stato membro può, su richiesta motivata, autorizzare l’immissione sul mercato o l’uso proprio di determinate attrezzature per le quali le procedure dell’organismo notificato non sono state eseguite ma la conformità all’allegato I è stata dimostrata secondo quanto prescritto dall’autorizzazione; la Commissione può estendere l’autorizzazione a tutta l’Unione, l’attrezzatura deve allora essere identificata come bene rilevante in caso di crisi, il fabbricante dichiara la conformità sotto la propria esclusiva responsabilità, l’autorizzazione fissa la rintracciabilità, una data di fine non successiva alla modalità di emergenza e le misure da adottare alla sua scadenza e l’attrezzatura non reca la marcatura CE (art. 43 quater). La Commissione può elencare norme o adottare specifiche comuni che conferiscono una presunzione di conformità per la durata della modalità di emergenza e le attrezzature immesse sul mercato in base a esse restano considerate conformi anche in seguito, salvo che vi siano motivi per ritenere che presentino un rischio (art. 43 quinquies); la vigilanza del mercato sulle attrezzature elencate è prioritaria, con assistenza reciproca tra le autorità (art. 43 sexies). In Danimarca Erhvervsstyrelsen rilascia le autorizzazioni, ne informa la Commissione e gli altri Stati membri e l’informazione e l’etichettatura devono essere in danese o in inglese (decreto n. 493/2026, § 1, nr. 5).

## Controlli e sanzioni

L’articolo 39 applica l’articolo 15, paragrafo 3, e gli articoli da 16 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008 a tutte le attrezzature contemplate dall’articolo 1; tali articoli sono stati soppressi dal regolamento (UE) 2019/1020 dal 16 luglio 2021, che elenca la direttiva al punto 57 del suo allegato I, per cui il riferimento va letto come riferimento a tale regolamento. Quando un’autorità ha motivi sufficienti per ritenere che un’attrezzatura presenti un rischio per la salute o la sicurezza delle persone, degli animali domestici o dei beni, valuta l’attrezzatura, richiede un’azione correttiva, il ritiro o il richiamo entro un termine commisurato al rischio, informa l’organismo notificato e, se l’operatore non agisce, vieta o limita la messa a disposizione, ritira o richiama l’attrezzatura e ne informa la Commissione e gli altri Stati membri (art. 40). La Commissione decide sulle misure nazionali contestate mediante la procedura di salvaguardia dell’Unione (art. 41), le attrezzature conformi che continuano a presentare un rischio possono essere trattate allo stesso modo (art. 42) e la non conformità formale, una marcatura CE apposta in modo errato o non apposta, un numero dell’organismo notificato mancante o apposto in modo errato, la marcatura del punto 3.3 dell’allegato I mancante, una dichiarazione mancante o errata, una documentazione mancante, un’identificazione mancante o qualsiasi altro requisito amministrativo degli articoli 6 e 8 non soddisfatto, deve cessare e in caso contrario comporta limitazione, divieto, ritiro o richiamo (art. 43).

Le sanzioni sono stabilite a livello nazionale: gli Stati membri prevedono sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per le violazioni delle proprie leggi di recepimento, che possono includere sanzioni penali per le violazioni gravi (art. 47). In Danimarca il decreto n. 190 del 19 febbraio 2015 attua la direttiva e punisce con un’ammenda, salvo che sia dovuta una pena più severa ai sensi della legge sulla costruzione di determinati prodotti (lov nr. 155 del 20 febbraio 2013) o di altra legislazione — una clausola di sussidiarietà che il decreto modificativo del 2026 ha lasciato intatta, benché il decreto stesso poggi ora sulla legge sui prodotti — le violazioni dei suoi § 4 e § 5 e della direttiva riprodotta nel suo allegato 1 e l’inosservanza di ordini e divieti, con responsabilità delle imprese ai sensi del codice penale (decreto n. 190/2015, § 9); dal 30 maggio 2026 il decreto poggia sulla legge sui prodotti e l’ammenda copre anche il requisito linguistico per l’etichettatura relativa ai beni rilevanti in caso di crisi (decreto n. 493/2026, § 1, nr. 2 e nr. 6). La legge sui prodotti (lov om produkter og markedsovervågning) elenca la direttiva al § 2 come settore di prodotti n. 5, indica come autorità di controllo Erhvervsstyrelsen e prevede ordini di avvertire gli utilizzatori, di porre fine alla commercializzazione ingannevole, di rimediare, di cessare le vendite, di ritirare, richiamare o distruggere, divieti, ordini di cessare le vendite e di rimuovere una marcatura CE apposta in modo errato, e ammende che in circostanze aggravanti arrivano fino alla reclusione per un massimo di 2 anni (LBK nr. 22/2026, § 2, § 9, § 14, § 15 e § 37). Sikkerhedsstyrelsen svolge il controllo delle attrezzature a pressione e dei recipienti semplici a pressione dal 1° dicembre 2018 ed è dal gennaio 2026 il dipartimento Markedsovervågning di Erhvervsstyrelsen, mentre le indicazioni della stessa autorità di controllo precisano che Arbejdstilsynet resta l’autorità di vigilanza del mercato per le attrezzature a pressione fabbricate su ordinazione e per le attrezzature importate da paesi terzi per le attività petrolifere e del gas offshore ai sensi della legge sulla sicurezza offshore. Tale ripartizione opera attraverso il § 9, stk. 2, della legge sui prodotti, secondo cui l’autorità che vigila su altra legislazione relativa a rischi specifici di determinati prodotti è l’autorità di controllo competente; poiché il decreto modificativo n. 493/2026 ha sostituito ogni menzione di Arbejdstilsynet nel decreto sulle attrezzature a pressione, nessun decreto la indica più per le attrezzature a pressione (LBK nr. 22/2026, § 9, stk. 1 e stk. 2; decreto n. 493/2026, § 1, nr. 3; Sikkerhedsstyrelsen, pagine sulle regole e sul controllo; Erhvervsstyrelsen, pagina su Sikkerhedsstyrelsen).

## Come Conphora può aiutare

Conphora monitora la direttiva sulle attrezzature a pressione, le sue norme armonizzate, gli orientamenti PED e i decreti danesi e confronta le attrezzature dell’azienda con le esclusioni dell’articolo 1, le soglie dell’articolo 4, i gruppi di fluidi, le categorie dell’allegato II e i percorsi dei moduli, segnalando le lacune nella documentazione tecnica, nella dichiarazione di conformità UE, nella marcatura CE e nel numero dell’organismo notificato, nella marcatura dell’allegato I e nelle istruzioni prima che diventino problemi di controllo. La piattaforma aiuta a costruire e a conservare la documentazione e i registri per 10 anni, combina la dichiarazione PED con le dichiarazioni su macchine, ATEX, compatibilità elettromagnetica, bassa tensione e le altre di cui lo stesso prodotto ha bisogno e segnala quando cambiano una norma, un decreto danese, l’attivazione di una modalità di emergenza o l’assetto dei controlli.

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## Fonti

- [Direttiva 2014/68/UE sulle attrezzature a pressione, testo consolidato del 30 maggio 2026 (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02014L0068-20260530)
- [Direttiva 2014/68/UE sulle attrezzature a pressione come pubblicata nella GU L 189 del 27 giugno 2014 (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0068)
- [Informazioni sul documento, date, rettifiche e relazioni per il CELEX 32014L0068 (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32014L0068)
- [Direttiva (UE) 2024/2749 sulle procedure di emergenza per la valutazione della conformità, la presunzione di conformità, le specifiche comuni e la vigilanza del mercato durante un’emergenza del mercato interno (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024L2749)
- [Direttiva 97/23/CE sulle attrezzature a pressione, abrogata dal 19 luglio 2016 (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:31997L0023)
- [Regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1020)
- [Direttiva sulle attrezzature a pressione, con gli orientamenti PED del gruppo di lavoro Pressione (Commissione europea, DG GROW)](https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/pressure-equipment-and-gas-appliances/pressure-equipment-sector/pressure-equipment-directive_en)
- [Norme armonizzate per le attrezzature a pressione ai sensi della direttiva 2014/68/UE (Commissione europea, DG GROW)](https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/european-standards/harmonised-standards/pressure-equipment_en)
- [Bekendtgørelse nr. 190 af 19. februar 2015 om indretning m.v. af trykbærende udstyr (Retsinformation)](https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2015/190)
- [Bekendtgørelse nr. 480 af 25. maj 2016 om ændring af bekendtgørelse om indretning m.v. af trykbærende udstyr (Retsinformation)](https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2016/480)
- [Bekendtgørelse nr. 493 af 28. maj 2026 om ændring af bekendtgørelse om indretning m.v. af trykbærende udstyr (Retsinformation)](https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2026/493)
- [Bekendtgørelse af lov om produkter og markedsovervågning, LBK nr. 22 af 8. januar 2026 (Retsinformation)](https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2026/22)
- [Regler for trykbærende udstyr og simple trykbeholdere (Sikkerhedsstyrelsen, Erhvervsstyrelsen Markedsovervågning)](https://www.sik.dk/erhverv/produkter/trykudstyr/love-og-regler/regler-trykbaerende-udstyr-og-simple-trykbeholdere)
- [Kontrol med trykbærende udstyr og simple trykbeholdere (Sikkerhedsstyrelsen, Erhvervsstyrelsen Markedsovervågning)](https://www.sik.dk/erhverv/produkter/trykudstyr/vejledninger/kontrol-trykbaerende-udstyr-og-simple-trykbeholdere)
- [Sikkerhedsstyrelsen, en del af Erhvervsstyrelsen dal gennaio 2026 (Erhvervsstyrelsen)](https://erhvervsstyrelsen.dk/sikkerhedsstyrelsen-en-del-af-erhvervsstyrelsen)

*Questa guida fornisce informazioni di carattere generale e non costituisce una consulenza legale.*

## Fonti

- [Direttiva 2014/68/UE sulle attrezzature a pressione, testo consolidato del 30 maggio 2026 (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02014L0068-20260530)
- [Direttiva 2014/68/UE sulle attrezzature a pressione come pubblicata nella GU L 189 del 27 giugno 2014 (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0068)
- [Informazioni sul documento, date, rettifiche e relazioni per il CELEX 32014L0068 (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32014L0068)
- [Direttiva (UE) 2024/2749 sulle procedure di emergenza per la valutazione della conformità, la presunzione di conformità, le specifiche comuni e la vigilanza del mercato durante un’emergenza del mercato interno (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024L2749)
- [Direttiva 97/23/CE sulle attrezzature a pressione, abrogata dal 19 luglio 2016 (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:31997L0023)
- [Regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1020)
- [Direttiva sulle attrezzature a pressione, con gli orientamenti PED del gruppo di lavoro Pressione (Commissione europea, DG GROW)](https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/pressure-equipment-and-gas-appliances/pressure-equipment-sector/pressure-equipment-directive_en)
- [Norme armonizzate per le attrezzature a pressione ai sensi della direttiva 2014/68/UE (Commissione europea, DG GROW)](https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/european-standards/harmonised-standards/pressure-equipment_en)
- [Bekendtgørelse nr. 190 af 19. februar 2015 om indretning m.v. af trykbærende udstyr (Retsinformation)](https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2015/190)
- [Bekendtgørelse nr. 480 af 25. maj 2016 om ændring af bekendtgørelse om indretning m.v. af trykbærende udstyr (Retsinformation)](https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2016/480)
- [Bekendtgørelse nr. 493 af 28. maj 2026 om ændring af bekendtgørelse om indretning m.v. af trykbærende udstyr (Retsinformation)](https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2026/493)
- [Bekendtgørelse af lov om produkter og markedsovervågning, LBK nr. 22 af 8. januar 2026 (Retsinformation)](https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2026/22)
- [Regler for trykbærende udstyr og simple trykbeholdere (Sikkerhedsstyrelsen, Erhvervsstyrelsen Markedsovervågning)](https://www.sik.dk/erhverv/produkter/trykudstyr/love-og-regler/regler-trykbaerende-udstyr-og-simple-trykbeholdere)
- [Kontrol med trykbærende udstyr og simple trykbeholdere (Sikkerhedsstyrelsen, Erhvervsstyrelsen Markedsovervågning)](https://www.sik.dk/erhverv/produkter/trykudstyr/vejledninger/kontrol-trykbaerende-udstyr-og-simple-trykbeholdere)
- [Sikkerhedsstyrelsen, en del af Erhvervsstyrelsen dal gennaio 2026 (Erhvervsstyrelsen)](https://erhvervsstyrelsen.dk/sikkerhedsstyrelsen-en-del-af-erhvervsstyrelsen)

_Rivisto il 2026-09-24 da Conphora compliance team_
