---
title: "MED — Direttiva sull’equipaggiamento marittimo"
description: "La direttiva sull’equipaggiamento marittimo impone alle attrezzature di bordo soggette ad approvazione dello Stato di bandiera (SOLAS, MARPOL, COLREG) di rispettare i requisiti internazionali, come provato da organismi notificati e dal marchio del timone. Si applica dal 18 settembre 2016; l’elenco attuale è il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1434, in vigore dal 31 agosto 2026."
type: "guide"
url: "https://www.conphora.com/it/regolamenti-ue/med/"
markdown: "https://www.conphora.com/it/regolamenti-ue/med.md"
locale: "it"
language: "it"
published: "2014-09-17"
updated: "2026-09-12"
author: "Conphora compliance team"
publisher: "Conphora"
reference: "Direttiva 2014/90/UE"
celex: "32014L0090"
source: "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0090"
tags: ["MED", "Maritime & Transport"]
license: "Free to quote with attribution and a link to the page"
---

# MED — Direttiva sull’equipaggiamento marittimo

La direttiva sull’equipaggiamento marittimo impone alle attrezzature di bordo soggette ad approvazione dello Stato di bandiera (SOLAS, MARPOL, COLREG) di rispettare i requisiti internazionali, come provato da organismi notificati e dal marchio del timone. Si applica dal 18 settembre 2016; l’elenco attuale è il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1434, in vigore dal 31 agosto 2026.

## Dati essenziali

- **Titolo ufficiale:** Direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sull’equipaggiamento marittimo e che abroga la direttiva 96/98/CE del Consiglio
- **Riferimento:** Direttiva 2014/90/UE
- **CELEX:** 32014L0090
- **Tipo di atto:** Direttiva
- **In vigore:** 2014-09-17
- **Si applica dal:** 2016-09-18
- **Applicato da:** Gli Stati membri svolgono la vigilanza del mercato sull’equipaggiamento marittimo nell’ambito del quadro dell’UE in materia di vigilanza del mercato (l’articolo 25 cita ancora il capo III del regolamento (CE) n. 765/2008, e gli articoli 12, paragrafo 10, e 26, paragrafo 1 ne citano ancora gli articoli 19 e 21; il regolamento (UE) 2019/1020 ha soppresso l’intero capo III, articoli da 15 a 29, per cui tali riferimenti si intendono fatti al regolamento (UE) 2019/1020 dal 16 luglio 2021, e la direttiva è il punto 58 del suo allegato I), e le loro amministrazioni dello Stato di bandiera verificano l’equipaggiamento a bordo quando rilasciano, vistano o rinnovano i certificati previsti dalle convenzioni per le navi; i controlli possono riguardare i documenti e l’equipaggiamento recante il marchio del timone prima o dopo la sua collocazione a bordo. In Danimarca Søfartsstyrelsen (l’Autorità marittima danese) attua la direttiva con il decreto n. 422 del 17 maggio 2016 sull’equipaggiamento delle navi, adottato ai sensi della lov om sikkerhed til søs (legge sulla sicurezza in mare), è l’autorità di notifica degli organismi notificati, con DANAK che li valuta e li sorveglia, può ordinare la cessazione della commercializzazione e il richiamo dei prodotti, può avvalersi dei poteri di controllo della legge sui prodotti e sulla vigilanza del mercato, può trattenere le navi prive dell’equipaggiamento prescritto e può ordinare di porre rimedio a qualsiasi violazione entro un termine. Gli strumenti sono l’azione correttiva, il ritiro o il richiamo entro un termine commisurato al rischio, il divieto o la limitazione della messa a disposizione o della collocazione a bordo, gli ordini di porre fine alla non conformità formale, come l’assenza del marchio del timone o della dichiarazione, la sospensione o il ritiro dei certificati da parte dell’organismo notificato e le sanzioni nazionali, che in Danimarca sono l’ammenda o la reclusione fino a un anno, o fino a due anni nei casi aggravati.
- **Categoria:** Maritime & Transport

## A chi si applica

**Oggetto dell’atto:** L’equipaggiamento collocato o da collocare a bordo di una nave dell’UE, cioè una nave battente bandiera di uno Stato membro e rientrante nelle convenzioni SOLAS, MARPOL o COLREG, per il quale gli strumenti internazionali richiedono l’approvazione dell’amministrazione dello Stato di bandiera, indipendentemente da dove si trovi la nave quando l’equipaggiamento è installato; Gli articoli elencati nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2026/1434: dotazioni di salvataggio, equipaggiamento per la prevenzione dell’inquinamento marino, equipaggiamento antincendio, equipaggiamento di navigazione, equipaggiamento di radiocomunicazione, equipaggiamento richiesto ai sensi della COLREG 72, altro equipaggiamento di sicurezza e equipaggiamento ai sensi della SOLAS, capitolo II-1; L’equipaggiamento messo a disposizione sul mercato dell’Unione nel corso di un’attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito, e l’equipaggiamento consegnato per essere collocato a bordo di navi dell’UE; Gli operatori economici della catena: fabbricanti, rappresentanti autorizzati, importatori e distributori; L’equipaggiamento già a bordo, che gli Stati membri devono mantenere conforme agli strumenti internazionali ad esso applicabili, e l’equipaggiamento di una nave non UE che passa alla bandiera di uno Stato membro

**Prodotti derivati e a valle:** Se l’equipaggiamento rientrante nella direttiva rientra anche in altra normativa dell’Unione, è soggetto solo alla presente direttiva ai fini di rafforzare la sicurezza in mare e prevenire l’inquinamento marino mediante l’applicazione uniforme degli strumenti internazionali (art. 3, par. 2); I requisiti di progettazione, costruzione e prestazione e le norme di prova per ciascun articolo sono quelli degli strumenti internazionali come attuati dal regolamento di esecuzione della Commissione, con applicazione a partire dalle date di immissione sul mercato e di collocazione a bordo che esso indica (art. 4 e art. 35, par. 2); L’importatore o il distributore che immette sul mercato o colloca a bordo l’equipaggiamento con il proprio nome o marchio, o modifica l’equipaggiamento già immesso sul mercato in modo tale da poterne condizionare la conformità, è considerato fabbricante (art. 14, par. 3); Gli Stati membri non possono vietare l’immissione sul mercato o la collocazione a bordo di equipaggiamento conforme recante il marchio del timone, né rifiutare o trattenere i relativi certificati della nave (art. 6); Un’amministrazione dello Stato di bandiera può consentire a bordo equipaggiamento privo del marchio del timone solo nei casi di innovazione tecnica, di prove o valutazione, o in circostanze eccezionali come la sostituzione in un porto al di fuori dell’Unione. L’innovazione tecnica e le prove o valutazione richiedono ciascuna un certificato rilasciato dallo Stato membro di bandiera che accompagna sempre l’equipaggiamento (art. 30, par. 3 e art. 31, lettera a)); in circostanze eccezionali l’equipaggiamento è invece accompagnato da documentazione di uno Stato membro dell’IMO parte delle convenzioni pertinenti, e un certificato, il certificato provvisorio di approvazione, è richiesto solo se è dimostrato che l’equipaggiamento recante il marchio del timone non è disponibile sul mercato (art. 32, par. 2 e art. 32, par. 7)

**Ruoli previsti dall’atto:**

- **Fabbricante (compresi i titolari di marchio)** — Qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrica equipaggiamento marittimo oppure lo fa progettare o fabbricare, e lo commercializza con il proprio nome o marchio; l’importatore o il distributore che immette sul mercato o colloca a bordo l’equipaggiamento con il proprio nome o marchio, o modifica l’equipaggiamento in modo tale da poterne condizionare la conformità, è considerato fabbricante.
- **Rappresentante autorizzato (obbligatorio per i fabbricanti al di fuori dell’UE)** — Qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinati compiti; un fabbricante non situato nel territorio di almeno uno Stato membro deve nominarne uno con mandato scritto, e il mandato non può comprendere la responsabilità del fabbricante per la progettazione e la fabbricazione né la redazione della documentazione tecnica.
- **Importatore** — Qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che immette sul mercato dell’Unione equipaggiamento marittimo originario di un paese terzo.
- **Distributore (grossista, fornitore navale o dettagliante)** — Qualsiasi persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall’importatore, che mette a disposizione sul mercato equipaggiamento marittimo.

## Date principali

- 2014-07-23: La direttiva 2014/90/UE è adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio e sostituisce la direttiva 96/98/CE del Consiglio
- 2014-09-17: Entrata in vigore, il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GU L 257 del 28 agosto 2014; da questa data decorre la delega di potere alla Commissione per cinque anni
- 2016-09-18: Gli Stati membri applicano le leggi di recepimento; la direttiva 96/98/CE è abrogata; l’equipaggiamento collocato a bordo di una nave dell’UE da questa data deve rispettare gli strumenti internazionali applicabili al momento della collocazione a bordo; il marchio del timone diventa il riferimento per l’equivalenza quando una nave passa alla bandiera di uno Stato membro
- 2018-04-08: Entra in vigore il regolamento delegato (UE) 2018/414: sono elencati gli articoli di equipaggiamento marittimo che possono beneficiare dell’etichettatura elettronica
- 2018-05-10: Entra in vigore il regolamento di esecuzione (UE) 2018/608: criteri tecnici per le etichette elettroniche RFID e data-matrix che integrano o sostituiscono il marchio del timone
- 2021-08-11: Entra in vigore la direttiva delegata (UE) 2021/1206: l’allegato III, punto 19 richiede ora che i laboratori di prova utilizzati dagli organismi notificati rispettino la norma EN ISO/IEC 17025:2017; recepimento entro il 31 gennaio 2022
- 2022-02-28: Entra in vigore il decreto danese n. 251 del 21 febbraio 2022, che recepisce la direttiva delegata (UE) 2021/1206 nel decreto n. 422 del 17 maggio 2016 sull’equipaggiamento delle navi
- 2024-08-01: Entra in vigore il regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull’intelligenza artificiale); il suo articolo 105 aggiunge alla direttiva l’articolo 8, paragrafo 5 sui sistemi di IA che sono componenti di sicurezza dell’equipaggiamento marittimo
- 2026-08-02: Si applica l’articolo 8, paragrafo 5: nel perseguire norme o nell’adottare specifiche tecniche per i sistemi di IA che sono componenti di sicurezza, la Commissione tiene conto del capo III, sezione 2 del regolamento sull’IA
- 2026-08-31: Entra in vigore il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1434 della Commissione, il quarantesimo giorno successivo alla pubblicazione del 22 luglio 2026: l’elenco attuale degli articoli di equipaggiamento marittimo con i relativi requisiti, le norme di prova e i moduli di valutazione della conformità; il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1533 è abrogato
- 2027-09-04: Fine del periodo transitorio per gli articoli inseriti per la prima volta dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/1975: l’equipaggiamento conforme ai requisiti nazionali di omologazione del tipo in vigore prima del 4 settembre 2024 può essere immesso sul mercato e collocato a bordo fino a questa data
- 2028-09-23: Fine del periodo transitorio per gli articoli inseriti per la prima volta dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/1533: l’equipaggiamento conforme ai requisiti nazionali di omologazione del tipo in vigore prima del 23 settembre 2025 può essere immesso sul mercato e collocato a bordo fino a questa data

## Che cosa si deve fare

### Fabbricante (compresi i titolari di marchio)

- Apponendo il marchio del timone, si assuma la responsabilità che l’equipaggiamento sia stato progettato e fabbricato conformemente alle specifiche tecniche e alle norme attuate ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 2, attualmente il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1434, e assuma gli obblighi dell’articolo 12, paragrafi da 2 a 9.
- Rediga la documentazione tecnica e faccia eseguire la valutazione della conformità applicabile tramite un unico organismo notificato di Sua scelta, utilizzando il modulo che il regolamento di esecuzione consente per l’articolo: esame CE del tipo (modulo B) seguito da garanzia della qualità della produzione (modulo D), garanzia della qualità del prodotto (modulo E) o verifica del prodotto (modulo F), oppure verifica CE dell’unità (modulo G) per l’equipaggiamento prodotto singolarmente o in piccole quantità.
- Rediga la documentazione tecnica richiesta dal modulo di valutazione della conformità applicabile all’articolo di equipaggiamento marittimo.
- Faccia eseguire la valutazione della conformità tramite un unico organismo notificato di Sua scelta, utilizzando il modulo che il regolamento di esecuzione consente: esame CE del tipo (modulo B) seguito dal modulo D, E o F, oppure verifica CE dell’unità (modulo G) per l’equipaggiamento prodotto singolarmente o in piccole quantità.
- Una volta dimostrata la conformità, rediga la dichiarazione di conformità UE secondo il modello dell’allegato III della decisione n. 768/2008/CE con gli elementi dei moduli pertinenti, la tenga aggiornata e apponga il marchio del timone al termine della fase di produzione, in modo visibile, leggibile e indelebile sul prodotto o sulla sua targhetta dati e, se del caso, integrato nel suo software, seguito dal numero di identificazione dell’organismo notificato, se tale organismo è coinvolto nel controllo della produzione, e dall’anno di apposizione.
- Una volta dimostrata la conformità, rediga la dichiarazione di conformità UE secondo il modello dell’allegato III della decisione n. 768/2008/CE con gli elementi dei moduli pertinenti e la tenga aggiornata.
- Apponga il marchio del timone al termine della fase di produzione, in modo visibile, leggibile e indelebile sul prodotto o sulla sua targhetta dati e, se del caso, integrato nel suo software, seguito dal numero di identificazione dell’organismo notificato, se tale organismo è coinvolto nel controllo della produzione, e dall’anno di apposizione.
- Fornisca alla nave una copia della dichiarazione di conformità UE quando l’equipaggiamento è collocato a bordo, tradotta nelle lingue richieste dallo Stato membro di bandiera e almeno in una lingua comunemente usata nel settore dei trasporti marittimi, da conservare a bordo fino alla rimozione dell’equipaggiamento, e ne fornisca una copia all’organismo notificato che ha svolto la valutazione.
- Conservi la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE per almeno 10 anni dall’apposizione del marchio del timone e in ogni caso per un periodo non inferiore alla vita prevista dell’equipaggiamento.
- Mantenga la conformità della produzione in serie, tenendo conto delle modifiche della progettazione o delle caratteristiche dell’equipaggiamento e delle modifiche degli strumenti internazionali in base ai quali è stata dichiarata la conformità, e faccia eseguire una nuova valutazione della conformità quando l’allegato II lo richiede; informi l’organismo notificato che detiene il fascicolo dell’esame del tipo di qualsiasi modifica che possa incidere sulla conformità o sulla validità del certificato.
- Contrassegni il prodotto con un numero di tipo, di lotto o di serie o altro identificativo e con il Suo nome, la Sua denominazione commerciale registrata o il Suo marchio e un unico indirizzo di contatto oppure, se le dimensioni o la natura del prodotto non lo consentono, sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento, e fornisca le istruzioni e tutte le informazioni necessarie per una sicura installazione a bordo e un uso sicuro, comprese le eventuali limitazioni d’uso, insieme a qualsiasi altra documentazione richiesta dagli strumenti internazionali o dalle norme di prova.
- Contrassegni il prodotto con un numero di tipo, di lotto o di serie o altro identificativo e con il Suo nome, la Sua denominazione commerciale registrata o il Suo marchio e un unico indirizzo di contatto oppure, se il prodotto non lo consente, li riporti sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento.
- Fornisca le istruzioni e tutte le informazioni necessarie per una sicura installazione a bordo e un uso sicuro, comprese le eventuali limitazioni d’uso, insieme a qualsiasi altra documentazione richiesta dagli strumenti internazionali o dalle norme di prova.
- Se ritiene o ha motivo di ritenere che un equipaggiamento recante il marchio del timone non sia conforme ai requisiti e alle norme di prova applicabili, lo renda immediatamente conforme, lo ritiri o lo richiami e, se presenta un rischio, ne informi le autorità nazionali competenti fornendo precisazioni sulla non conformità e sulle misure correttive; su richiesta motivata fornisca tutte le informazioni e la documentazione sulla conformità in una lingua accettata dall’autorità, consenta l’accesso ai Suoi locali ai fini della vigilanza del mercato, fornisca campioni a proprie spese ove ragionevole e cooperi alle misure di eliminazione dei rischi.
- Se ritiene che un equipaggiamento recante il marchio del timone non sia conforme ai requisiti e alle norme di prova applicabili, lo renda immediatamente conforme, lo ritiri o lo richiami e, se presenta un rischio, ne informi le autorità nazionali competenti fornendo precisazioni sulla non conformità e sulle misure correttive.
- Su richiesta motivata, fornisca tutte le informazioni e la documentazione sulla conformità in una lingua accettata dall’autorità, consenta l’accesso ai Suoi locali ai fini della vigilanza del mercato, fornisca campioni a proprie spese ove ragionevole e cooperi alle misure volte a eliminare i rischi.

### Rappresentante autorizzato (obbligatorio per i fabbricanti al di fuori dell’UE)

- Se il fabbricante non è situato nel territorio di almeno uno Stato membro, sia nominato con un mandato scritto che riporta il Suo nome e l’indirizzo al quale può essere contattato; la nomina è obbligatoria per tali fabbricanti.
- Svolga i compiti specificati nel mandato, che deve almeno consentirLe di tenere la dichiarazione di conformità UE e la documentazione tecnica a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza per almeno 10 anni dall’apposizione del marchio del timone e mai per un periodo inferiore alla vita prevista dell’equipaggiamento, di fornire informazioni e documentazione sulla conformità su richiesta motivata e di cooperare con le autorità alle misure di eliminazione dei rischi.
- Conservi la dichiarazione di conformità UE e la documentazione tecnica a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza per almeno 10 anni dall’apposizione del marchio del timone e mai per un periodo inferiore alla vita prevista dell’equipaggiamento.
- Su richiesta motivata, fornisca all’autorità le informazioni e la documentazione atte a dimostrare la conformità e cooperi con essa alle misure volte a eliminare i rischi dell’equipaggiamento oggetto del Suo mandato.
- Non assuma la responsabilità del fabbricante ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1 per la progettazione e la fabbricazione conformi alle specifiche e alle norme attuate, né la redazione della documentazione tecnica; tali obblighi non possono far parte del mandato.
- Se il mandato lo prevede, presenti all’organismo notificato la domanda di esame CE del tipo o di valutazione del sistema di qualità, informi l’organismo notificato delle modifiche del tipo approvato, conservi i certificati e la documentazione e apponga il marchio del timone e rediga la dichiarazione per conto del fabbricante e sotto la sua responsabilità; nel modulo F non può assumere gli obblighi relativi alla fabbricazione e all’omogeneità del lotto.
- Se il mandato lo prevede, presenti all’organismo notificato la domanda di esame CE del tipo o di valutazione del sistema di qualità e lo informi delle modifiche del tipo approvato; nel modulo F non può assumere gli obblighi relativi alla fabbricazione e all’omogeneità del lotto.
- Se il mandato lo prevede, apponga il marchio del timone per conto del fabbricante e sotto la sua responsabilità.
- Se il mandato lo prevede, rediga la dichiarazione di conformità UE per conto del fabbricante e sotto la sua responsabilità e conservi con essa i certificati e la documentazione.
- Su richiesta, individui alle autorità di vigilanza del mercato ogni operatore economico che Le ha fornito un prodotto e ogni operatore cui Lei ne ha forniti, per almeno 10 anni dall’apposizione del marchio del timone e mai per un periodo inferiore alla vita prevista dell’equipaggiamento.

### Importatore

- Indichi il Suo nome, la Sua denominazione commerciale registrata o il Suo marchio registrato e l’indirizzo al quale può essere contattato sul prodotto oppure, se ciò non è possibile, sul suo imballaggio o in un documento che accompagna il prodotto, o in entrambi.
- Su richiesta motivata di un’autorità competente, fornisca tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità del prodotto in una lingua che l’autorità può comprendere facilmente o accetta, e cooperi con tale autorità a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai prodotti da Lei immessi sul mercato.
- Se immette sul mercato o colloca a bordo di una nave dell’UE un equipaggiamento con il proprio nome o marchio, oppure modifica un equipaggiamento già immesso sul mercato in modo tale da poterne condizionare la conformità ai requisiti applicabili, è considerato fabbricante e assume tutti gli obblighi dell’articolo 12.
- Su richiesta, individui alle autorità di vigilanza del mercato ogni operatore economico che Le ha fornito un prodotto e ogni operatore cui Lei ne ha forniti, per almeno 10 anni dall’apposizione del marchio del timone e mai per un periodo inferiore alla vita prevista dell’equipaggiamento.
- Cooperi con le autorità di vigilanza del mercato nella valutazione dell’equipaggiamento ritenuto presentare un rischio per la sicurezza marittima, la salute o l’ambiente, adotti l’azione correttiva da esse richiesta entro il termine prescritto e si assicuri che riguardi tutti i prodotti interessati che Lei ha messo a disposizione in tutta l’Unione o ha consegnato per essere collocati a bordo di navi dell’UE.

### Distributore (grossista, fornitore navale o dettagliante)

- Su richiesta motivata di un’autorità competente, fornisca tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità del prodotto in una lingua che l’autorità può comprendere facilmente o accetta, e cooperi con tale autorità a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai prodotti da Lei immessi sul mercato.
- Se mette a disposizione un equipaggiamento con il proprio nome o marchio, oppure modifica un equipaggiamento già immesso sul mercato in modo tale da poterne condizionare la conformità ai requisiti applicabili, è considerato fabbricante e assume tutti gli obblighi dell’articolo 12.
- Su richiesta, individui alle autorità di vigilanza del mercato ogni operatore economico che Le ha fornito un prodotto e ogni operatore cui Lei ne ha forniti, per almeno 10 anni dall’apposizione del marchio del timone e mai per un periodo inferiore alla vita prevista dell’equipaggiamento.
- Cooperi con le autorità di vigilanza del mercato nella valutazione dell’equipaggiamento ritenuto presentare un rischio, adotti l’azione correttiva da esse richiesta entro il termine prescritto e ponga fine a qualsiasi non conformità formale da esse rilevata, come un marchio del timone mancante o apposto in modo errato, una dichiarazione di conformità UE mancante o errata, una documentazione tecnica incompleta o una dichiarazione non inviata alla nave.

## Requirements

Each duty above as an identified requirement (35); ids are permanent and shared with the compliance engine.

### unclassified

- `med-mfr-affixing-wheel-mark` (Fabbricante (compresi i titolari di marchio)) — Apponendo il marchio del timone, si assuma la responsabilità che l’equipaggiamento sia stato progettato e fabbricato conformemente alle specifiche tecniche e alle norme attuate ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 2, attualmente il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1434, e assuma gli obblighi dell’articolo 12, paragrafi da 2 a 9. [art. 12, par. 1; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32026R1434 · art. 1]
- `med-mfr-draw-technical-documentation` (Fabbricante (compresi i titolari di marchio)) — Rediga la documentazione tecnica e faccia eseguire la valutazione della conformità applicabile tramite un unico organismo notificato di Sua scelta, utilizzando il modulo che il regolamento di esecuzione consente per l’articolo: esame CE del tipo (modulo B) seguito da garanzia della qualità della produzione (modulo D), garanzia della qualità del prodotto (modulo E) o verifica del prodotto (modulo F), oppure verifica CE dell’unità (modulo G) per l’equipaggiamento prodotto singolarmente o in piccole quantità. [art. 12, par. 2, art. 15, par. 2 e allegato II, modulo B, punto 3]
- `med-mfr-compile-technical-documentation` (Fabbricante (compresi i titolari di marchio)) — Rediga la documentazione tecnica richiesta dal modulo di valutazione della conformità applicabile all’articolo di equipaggiamento marittimo. [art. 12, par. 2 e allegato II, modulo B, punto 3]
- `med-mfr-carry-out-conformity-assessment` (Fabbricante (compresi i titolari di marchio)) — Faccia eseguire la valutazione della conformità tramite un unico organismo notificato di Sua scelta, utilizzando il modulo che il regolamento di esecuzione consente: esame CE del tipo (modulo B) seguito dal modulo D, E o F, oppure verifica CE dell’unità (modulo G) per l’equipaggiamento prodotto singolarmente o in piccole quantità. [art. 12, par. 2 e art. 15, par. 2]
- `med-mfr-draw-declaration-conformity` (Fabbricante (compresi i titolari di marchio)) — Una volta dimostrata la conformità, rediga la dichiarazione di conformità UE secondo il modello dell’allegato III della decisione n. 768/2008/CE con gli elementi dei moduli pertinenti, la tenga aggiornata e apponga il marchio del timone al termine della fase di produzione, in modo visibile, leggibile e indelebile sul prodotto o sulla sua targhetta dati e, se del caso, integrato nel suo software, seguito dal numero di identificazione dell’organismo notificato, se tale organismo è coinvolto nel controllo della produzione, e dall’anno di apposizione. [art. 12, par. 3, art. 16, par. 2, art. 9 e art. 10]
- `med-mfr-draw-eu-declaration` (Fabbricante (compresi i titolari di marchio)) — Una volta dimostrata la conformità, rediga la dichiarazione di conformità UE secondo il modello dell’allegato III della decisione n. 768/2008/CE con gli elementi dei moduli pertinenti e la tenga aggiornata. [art. 12, par. 3 e art. 16, par. 2]
- `med-mfr-affix-wheel-mark` (Fabbricante (compresi i titolari di marchio)) — Apponga il marchio del timone al termine della fase di produzione, in modo visibile, leggibile e indelebile sul prodotto o sulla sua targhetta dati e, se del caso, integrato nel suo software, seguito dal numero di identificazione dell’organismo notificato, se tale organismo è coinvolto nel controllo della produzione, e dall’anno di apposizione. [art. 9 e art. 10]
- `med-mfr-provide-copy-declaration` (Fabbricante (compresi i titolari di marchio)) — Fornisca alla nave una copia della dichiarazione di conformità UE quando l’equipaggiamento è collocato a bordo, tradotta nelle lingue richieste dallo Stato membro di bandiera e almeno in una lingua comunemente usata nel settore dei trasporti marittimi, da conservare a bordo fino alla rimozione dell’equipaggiamento, e ne fornisca una copia all’organismo notificato che ha svolto la valutazione. [art. 16, par. 4 e art. 16, par. 5]
- `med-mfr-keep-technical-documentation` (Fabbricante (compresi i titolari di marchio)) — Conservi la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE per almeno 10 anni dall’apposizione del marchio del timone e in ogni caso per un periodo non inferiore alla vita prevista dell’equipaggiamento. [art. 12, par. 4]
- `med-mfr-keep-series-production` (Fabbricante (compresi i titolari di marchio)) — Mantenga la conformità della produzione in serie, tenendo conto delle modifiche della progettazione o delle caratteristiche dell’equipaggiamento e delle modifiche degli strumenti internazionali in base ai quali è stata dichiarata la conformità, e faccia eseguire una nuova valutazione della conformità quando l’allegato II lo richiede; informi l’organismo notificato che detiene il fascicolo dell’esame del tipo di qualsiasi modifica che possa incidere sulla conformità o sulla validità del certificato. [art. 12, par. 5 e allegato II, modulo B, punto 7]
- `med-mfr-mark-product-type` (Fabbricante (compresi i titolari di marchio)) — Contrassegni il prodotto con un numero di tipo, di lotto o di serie o altro identificativo e con il Suo nome, la Sua denominazione commerciale registrata o il Suo marchio e un unico indirizzo di contatto oppure, se le dimensioni o la natura del prodotto non lo consentono, sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento, e fornisca le istruzioni e tutte le informazioni necessarie per una sicura installazione a bordo e un uso sicuro, comprese le eventuali limitazioni d’uso, insieme a qualsiasi altra documentazione richiesta dagli strumenti internazionali o dalle norme di prova. [art. 12, par. 6, art. 12, par. 7 e art. 12, par. 8]
- `med-mfr-mark-type-name-address` (Fabbricante (compresi i titolari di marchio)) — Contrassegni il prodotto con un numero di tipo, di lotto o di serie o altro identificativo e con il Suo nome, la Sua denominazione commerciale registrata o il Suo marchio e un unico indirizzo di contatto oppure, se il prodotto non lo consente, li riporti sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento. [art. 12, par. 6 e art. 12, par. 7]
- `med-mfr-supply-installation-instructions` (Fabbricante (compresi i titolari di marchio)) — Fornisca le istruzioni e tutte le informazioni necessarie per una sicura installazione a bordo e un uso sicuro, comprese le eventuali limitazioni d’uso, insieme a qualsiasi altra documentazione richiesta dagli strumenti internazionali o dalle norme di prova. [art. 12, par. 8]
- `med-mfr-immediately-bring-conformity` (Fabbricante (compresi i titolari di marchio)) — Se ritiene o ha motivo di ritenere che un equipaggiamento recante il marchio del timone non sia conforme ai requisiti e alle norme di prova applicabili, lo renda immediatamente conforme, lo ritiri o lo richiami e, se presenta un rischio, ne informi le autorità nazionali competenti fornendo precisazioni sulla non conformità e sulle misure correttive; su richiesta motivata fornisca tutte le informazioni e la documentazione sulla conformità in una lingua accettata dall’autorità, consenta l’accesso ai Suoi locali ai fini della vigilanza del mercato, fornisca campioni a proprie spese ove ragionevole e cooperi alle misure di eliminazione dei rischi. [art. 12, par. 9, art. 12, par. 10 e art. 25, par. 4]
- `med-mfr-take-corrective-measures` (Fabbricante (compresi i titolari di marchio)) — Se ritiene che un equipaggiamento recante il marchio del timone non sia conforme ai requisiti e alle norme di prova applicabili, lo renda immediatamente conforme, lo ritiri o lo richiami e, se presenta un rischio, ne informi le autorità nazionali competenti fornendo precisazioni sulla non conformità e sulle misure correttive. [art. 12, par. 9]
- `med-mfr-provide-information-request` (Fabbricante (compresi i titolari di marchio)) — Su richiesta motivata, fornisca tutte le informazioni e la documentazione sulla conformità in una lingua accettata dall’autorità, consenta l’accesso ai Suoi locali ai fini della vigilanza del mercato, fornisca campioni a proprie spese ove ragionevole e cooperi alle misure volte a eliminare i rischi. [art. 12, par. 10 e art. 25, par. 4]
- `med-oth-appointed-written-mandate` (Rappresentante autorizzato (obbligatorio per i fabbricanti al di fuori dell’UE)) — Se il fabbricante non è situato nel territorio di almeno uno Stato membro, sia nominato con un mandato scritto che riporta il Suo nome e l’indirizzo al quale può essere contattato; la nomina è obbligatoria per tali fabbricanti. [art. 13, par. 1]
- `med-oth-perform-tasks-specified` (Rappresentante autorizzato (obbligatorio per i fabbricanti al di fuori dell’UE)) — Svolga i compiti specificati nel mandato, che deve almeno consentirLe di tenere la dichiarazione di conformità UE e la documentazione tecnica a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza per almeno 10 anni dall’apposizione del marchio del timone e mai per un periodo inferiore alla vita prevista dell’equipaggiamento, di fornire informazioni e documentazione sulla conformità su richiesta motivata e di cooperare con le autorità alle misure di eliminazione dei rischi. [art. 13, par. 3]
- `med-oth-keep-documentation-years` (Rappresentante autorizzato (obbligatorio per i fabbricanti al di fuori dell’UE)) — Conservi la dichiarazione di conformità UE e la documentazione tecnica a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza per almeno 10 anni dall’apposizione del marchio del timone e mai per un periodo inferiore alla vita prevista dell’equipaggiamento. [art. 13, par. 3, lettera a)]
- `med-oth-provide-information-request` (Rappresentante autorizzato (obbligatorio per i fabbricanti al di fuori dell’UE)) — Su richiesta motivata, fornisca all’autorità le informazioni e la documentazione atte a dimostrare la conformità e cooperi con essa alle misure volte a eliminare i rischi dell’equipaggiamento oggetto del Suo mandato. [art. 13, par. 3, lettere b) e c)]
- `med-oth-take-manufacturers-responsibility` (Rappresentante autorizzato (obbligatorio per i fabbricanti al di fuori dell’UE)) — Non assuma la responsabilità del fabbricante ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1 per la progettazione e la fabbricazione conformi alle specifiche e alle norme attuate, né la redazione della documentazione tecnica; tali obblighi non possono far parte del mandato. [art. 13, par. 2]
- `med-oth-lodge-application-type-examination` (Rappresentante autorizzato (obbligatorio per i fabbricanti al di fuori dell’UE)) — Se il mandato lo prevede, presenti all’organismo notificato la domanda di esame CE del tipo o di valutazione del sistema di qualità, informi l’organismo notificato delle modifiche del tipo approvato, conservi i certificati e la documentazione e apponga il marchio del timone e rediga la dichiarazione per conto del fabbricante e sotto la sua responsabilità; nel modulo F non può assumere gli obblighi relativi alla fabbricazione e all’omogeneità del lotto. [allegato II, modulo B, punto 10, modulo D, punto 8, modulo E, punto 8, modulo F, punto 8, e modulo G, punto 6]
- `med-oth-lodge-application-notified-body` (Rappresentante autorizzato (obbligatorio per i fabbricanti al di fuori dell’UE)) — Se il mandato lo prevede, presenti all’organismo notificato la domanda di esame CE del tipo o di valutazione del sistema di qualità e lo informi delle modifiche del tipo approvato; nel modulo F non può assumere gli obblighi relativi alla fabbricazione e all’omogeneità del lotto. [allegato II, modulo B, punto 10, modulo D, punto 8, modulo E, punto 8, modulo F, punto 8, e modulo G, punto 6]
- `med-oth-affix-wheel-mark` (Rappresentante autorizzato (obbligatorio per i fabbricanti al di fuori dell’UE)) — Se il mandato lo prevede, apponga il marchio del timone per conto del fabbricante e sotto la sua responsabilità. [allegato II, modulo D, punto 8, modulo E, punto 8, modulo F, punto 8, e modulo G, punto 6]
- `med-oth-draw-eu-declaration` (Rappresentante autorizzato (obbligatorio per i fabbricanti al di fuori dell’UE)) — Se il mandato lo prevede, rediga la dichiarazione di conformità UE per conto del fabbricante e sotto la sua responsabilità e conservi con essa i certificati e la documentazione. [allegato II, modulo B, punto 10, modulo D, punto 8, modulo E, punto 8, modulo F, punto 8, e modulo G, punto 6]
- `med-oth-identify-market-surveillance` (Rappresentante autorizzato (obbligatorio per i fabbricanti al di fuori dell’UE)) — Su richiesta, individui alle autorità di vigilanza del mercato ogni operatore economico che Le ha fornito un prodotto e ogni operatore cui Lei ne ha forniti, per almeno 10 anni dall’apposizione del marchio del timone e mai per un periodo inferiore alla vita prevista dell’equipaggiamento. [art. 14, par. 4]
- `med-imp-indicate-name-registered` (Importatore) — Indichi il Suo nome, la Sua denominazione commerciale registrata o il Suo marchio registrato e l’indirizzo al quale può essere contattato sul prodotto oppure, se ciò non è possibile, sul suo imballaggio o in un documento che accompagna il prodotto, o in entrambi. [art. 14, par. 1]
- `med-imp-provide-information-documentation` (Importatore) — Su richiesta motivata di un’autorità competente, fornisca tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità del prodotto in una lingua che l’autorità può comprendere facilmente o accetta, e cooperi con tale autorità a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai prodotti da Lei immessi sul mercato. [art. 14, par. 2]
- `med-imp-modify-equipment-already` (Importatore) — Se immette sul mercato o colloca a bordo di una nave dell’UE un equipaggiamento con il proprio nome o marchio, oppure modifica un equipaggiamento già immesso sul mercato in modo tale da poterne condizionare la conformità ai requisiti applicabili, è considerato fabbricante e assume tutti gli obblighi dell’articolo 12. [art. 14, par. 3]
- `med-imp-identify-market-surveillance` (Importatore) — Su richiesta, individui alle autorità di vigilanza del mercato ogni operatore economico che Le ha fornito un prodotto e ogni operatore cui Lei ne ha forniti, per almeno 10 anni dall’apposizione del marchio del timone e mai per un periodo inferiore alla vita prevista dell’equipaggiamento. [art. 14, par. 4]
- `med-imp-cooperate-market-surveillance` (Importatore) — Cooperi con le autorità di vigilanza del mercato nella valutazione dell’equipaggiamento ritenuto presentare un rischio per la sicurezza marittima, la salute o l’ambiente, adotti l’azione correttiva da esse richiesta entro il termine prescritto e si assicuri che riguardi tutti i prodotti interessati che Lei ha messo a disposizione in tutta l’Unione o ha consegnato per essere collocati a bordo di navi dell’UE. [art. 26, par. 1, art. 26, par. 3 e art. 28, par. 2]
- `med-dist-provide-information-documentation` (Distributore (grossista, fornitore navale o dettagliante)) — Su richiesta motivata di un’autorità competente, fornisca tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità del prodotto in una lingua che l’autorità può comprendere facilmente o accetta, e cooperi con tale autorità a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai prodotti da Lei immessi sul mercato. [art. 14, par. 2]
- `med-dist-modify-equipment-already` (Distributore (grossista, fornitore navale o dettagliante)) — Se mette a disposizione un equipaggiamento con il proprio nome o marchio, oppure modifica un equipaggiamento già immesso sul mercato in modo tale da poterne condizionare la conformità ai requisiti applicabili, è considerato fabbricante e assume tutti gli obblighi dell’articolo 12. [art. 14, par. 3]
- `med-dist-identify-market-surveillance` (Distributore (grossista, fornitore navale o dettagliante)) — Su richiesta, individui alle autorità di vigilanza del mercato ogni operatore economico che Le ha fornito un prodotto e ogni operatore cui Lei ne ha forniti, per almeno 10 anni dall’apposizione del marchio del timone e mai per un periodo inferiore alla vita prevista dell’equipaggiamento. [art. 14, par. 4]
- `med-dist-cooperate-market-surveillance` (Distributore (grossista, fornitore navale o dettagliante)) — Cooperi con le autorità di vigilanza del mercato nella valutazione dell’equipaggiamento ritenuto presentare un rischio, adotti l’azione correttiva da esse richiesta entro il termine prescritto e ponga fine a qualsiasi non conformità formale da esse rilevata, come un marchio del timone mancante o apposto in modo errato, una dichiarazione di conformità UE mancante o errata, una documentazione tecnica incompleta o una dichiarazione non inviata alla nave. [art. 26, par. 1, art. 26, par. 3 e art. 29, par. 1]

## Sanzioni

La direttiva non contiene un articolo proprio sulle sanzioni; è elencata nell’allegato II del regolamento (UE) 2019/1020 tra le normative di armonizzazione dell’Unione prive di disposizioni sulle sanzioni, per cui gli Stati membri devono stabilire sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per le violazioni da parte degli operatori economici ai sensi dell’articolo 41 di tale regolamento. Le autorità di vigilanza del mercato valutano l’equipaggiamento ritenuto presentare un rischio per la sicurezza marittima, la salute o l’ambiente, esigono azioni correttive, il ritiro o il richiamo entro un termine commisurato al rischio, informano l’organismo notificato e, se l’operatore non agisce, vietano o limitano la messa a disposizione o la collocazione a bordo dell’equipaggiamento, lo ritirano o lo richiamano e lo notificano alla Commissione e agli altri Stati membri; l’equipaggiamento conforme che presenta comunque un rischio può essere trattato allo stesso modo, e la non conformità formale, come un marchio del timone apposto in violazione degli articoli 9 o 10, un marchio del timone mancante, una dichiarazione di conformità UE mancante o errata, una documentazione tecnica non disponibile o incompleta o una dichiarazione non inviata alla nave, deve cessare e in caso contrario comporta la limitazione, il divieto, il ritiro o il richiamo. Gli organismi notificati devono rifiutare un certificato se gli obblighi del fabbricante non sono rispettati e sospendere, limitare o ritirare un certificato se un prodotto non è più conforme e non sono adottate misure correttive. In Danimarca il decreto n. 422 del 17 maggio 2016 sull’equipaggiamento delle navi, adottato da Søfartsstyrelsen ai sensi della lov om sikkerhed til søs, punisce le violazioni con l’ammenda o la reclusione fino a un anno, fino a due anni se la violazione ha danneggiato o messo in pericolo la vita o la salute, ha fatto seguito a un precedente divieto o ordine per la stessa materia o per una materia analoga, o ha procurato o mirava a procurare un vantaggio economico, con responsabilità delle imprese ai sensi del capitolo 5 del codice penale danese; ai sensi della lov om sikkerhed til søs, Søfartsstyrelsen può ordinare la cessazione della commercializzazione e il richiamo dei prodotti, avvalersi dei poteri di controllo della legge sui prodotti e sulla vigilanza del mercato, trattenere una nave priva dell’equipaggiamento prescritto o con equipaggiamento difettoso, e l’inosservanza dei suoi ordini è punita con l’ammenda o la reclusione fino a un anno.

## Lista di controllo

1. Verifichi che l’equipaggiamento sia destinato a una nave battente bandiera di uno Stato membro dell’UE rientrante nella SOLAS, nella MARPOL o nella COLREG e individui l’articolo nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2026/1434 con i suoi requisiti, le norme di prova, i moduli consentiti e le date di immissione sul mercato e di collocazione a bordo (articoli 3 e 4; regolamento di esecuzione (UE) 2026/1434, articolo 1 e allegato).
2. Stabilisca il Suo ruolo per ciascun prodotto, ricordando che vendere con il proprio nome o marchio o modificare l’equipaggiamento La rende fabbricante, e nomini con mandato scritto un rappresentante autorizzato nell’UE se il fabbricante non è situato in uno Stato membro (articoli 13, paragrafo 1, e 14, paragrafo 3).
3. Compili la documentazione tecnica con l’analisi dei rischi, i disegni, l’elenco dei requisiti e delle norme di prova applicabili, le soluzioni adottate, i calcoli e i rapporti di prova (allegato II, modulo B, punto 3, o modulo G, punto 2).
4. Scelga un unico organismo notificato, presenti domanda di esame CE del tipo (modulo B) e del modulo di produzione che il regolamento di esecuzione consente (D, E o F), oppure di verifica CE dell’unità (modulo G) per la produzione singola o in piccole quantità (articolo 15, paragrafo 2 e allegato II).
5. Rediga la dichiarazione di conformità UE secondo il modello della decisione n. 768/2008/CE con gli elementi dei moduli utilizzati, la tenga aggiornata e ne invii una copia all’organismo notificato (articolo 16, paragrafi 2 e 5).
6. Apponga il marchio del timone al termine della produzione sul prodotto o sulla sua targhetta dati, integrato nel software se del caso, seguito dal numero dell’organismo notificato e dall’anno, oppure utilizzi un’etichetta elettronica RFID o data-matrix per gli articoli elencati nel regolamento delegato (UE) 2018/414 secondo i criteri del regolamento di esecuzione (UE) 2018/608 (articoli da 9 a 11).
7. Riporti l’identificativo, il Suo nome e un unico indirizzo di contatto e, per gli importatori, il nome e l’indirizzo dell’importatore, e fornisca le istruzioni di installazione e d’uso con le eventuali limitazioni d’uso (articoli da 12, paragrafi da 6 a 8, e 14, paragrafo 1).
8. Consegni alla nave, insieme all’equipaggiamento, una copia tradotta della dichiarazione di conformità UE, da conservare a bordo fino alla rimozione dell’equipaggiamento (articolo 16, paragrafo 4).
9. Conservi la documentazione tecnica, la dichiarazione e i certificati per almeno 10 anni dall’apposizione del marchio del timone e mai per un periodo inferiore alla vita prevista dell’equipaggiamento, e mantenga per lo stesso periodo la rintracciabilità di fornitori e clienti (articoli 12, paragrafo 4, 13, paragrafo 3, e 14, paragrafo 4).
10. Predisponga la procedura di azione correttiva e di notifica alle autorità e segua il regolamento di esecuzione annuale e le date di collocazione a bordo, in modo che la produzione in serie resti conforme (articoli 12, paragrafi 5 e 9, e 35, paragrafo 2).

## Domande

### Quando ha iniziato ad applicarsi la direttiva sull’equipaggiamento marittimo 2014/90/UE?

La direttiva è stata adottata il 23 luglio 2014, pubblicata nella GU L 257 del 28 agosto 2014 ed è entrata in vigore il 17 settembre 2014. Gli Stati membri dovevano adottare e pubblicare le leggi di recepimento entro il 18 settembre 2016 e applicarle da tale data, quando la direttiva 96/98/CE è stata abrogata; i requisiti dell’articolo 4 si applicano all’equipaggiamento collocato a bordo di una nave dell’UE a partire dal 18 settembre 2016.

### Quale equipaggiamento richiede il marchio del timone?

L’equipaggiamento collocato o da collocare a bordo di una nave dell’UE, cioè una nave battente bandiera di uno Stato membro e rientrante nelle convenzioni SOLAS, MARPOL o COLREG, per il quale tali strumenti internazionali richiedono l’approvazione dell’amministrazione dello Stato di bandiera. Gli articoli concreti, con i relativi requisiti, le norme di prova e i moduli di valutazione della conformità consentiti, sono elencati nell’allegato del regolamento di esecuzione della Commissione, attualmente il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1434, in capitoli dedicati alle dotazioni di salvataggio, alla prevenzione dell’inquinamento marino, alla protezione antincendio, alla navigazione, alla radiocomunicazione, all’equipaggiamento COLREG, ad altro equipaggiamento di sicurezza e all’equipaggiamento della SOLAS, capitolo II-1; un nono capitolo elenca a solo titolo informativo gli articoli non soggetti alla certificazione MED.

### Il marchio del timone è lo stesso della marcatura CE?

No. L’equipaggiamento marittimo rientrante nella direttiva reca il marchio del timone nella forma stabilita dall’allegato I, non la marcatura CE, e il marchio del timone non può essere apposto su nessun altro prodotto. È soggetto ai principi generali dell’articolo 30, paragrafi 1 e da 3 a 6 del regolamento (CE) n. 765/2008, con ogni riferimento alla marcatura CE inteso come riferimento al marchio del timone, è apposto al termine della fase di produzione, in modo visibile, leggibile e indelebile, ed è seguito dal numero di identificazione dell’organismo notificato coinvolto nel controllo della produzione e dall’anno di apposizione. L’equipaggiamento rientrante nella direttiva è soggetto soltanto alla direttiva ai fini dell’applicazione uniforme degli strumenti internazionali, anche quando rientrerebbe in altra normativa dell’Unione.

### Nella MED serve un organismo notificato?

Sì. La conformità può essere dimostrata esclusivamente mediante le procedure dell’allegato II svolte tramite un organismo notificato: esame CE del tipo (modulo B) combinato con la garanzia della qualità della produzione (modulo D), la garanzia della qualità del prodotto (modulo E) o la verifica del prodotto (modulo F), oppure la verifica CE dell’unità (modulo G) quando l’equipaggiamento è prodotto singolarmente o in piccole quantità e non in serie. Il regolamento di esecuzione indica per ciascun articolo quali di tali opzioni sono disponibili, e il fabbricante presenta la domanda a un unico organismo notificato di sua scelta.

### Un’etichetta elettronica può sostituire il marchio del timone?

Per gli articoli elencati nel regolamento delegato (UE) 2018/414, i fabbricanti possono utilizzare un’etichetta elettronica adeguata e affidabile al posto del marchio del timone o in aggiunta ad esso, con gli articoli 9 e 10 che si applicano mutatis mutandis. Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/608 stabilisce i criteri tecnici: etichette RFID apposte in modo permanente o codici data-matrix leggibili otticamente, che devono riportare il simbolo del proprio allegato quando sostituiscono il marchio del timone. Ai sensi dell’articolo 11, il marchio del timone può essere integrato da un’etichetta entro tre anni e sostituito cinque anni dopo l’adozione di tali criteri.

### Che cosa deve trovarsi a bordo della nave per l’equipaggiamento recante il marchio del timone?

Quando l’equipaggiamento è collocato a bordo di una nave dell’UE, una copia della dichiarazione di conformità UE che lo riguarda deve essere fornita alla nave e conservata a bordo fino alla rimozione dell’equipaggiamento. Il fabbricante la traduce nella lingua o nelle lingue richieste dallo Stato membro di bandiera, comprendendo almeno una lingua comunemente usata nel settore dei trasporti marittimi. Una dichiarazione non inviata alla nave è una non conformità formale che lo Stato membro deve imporre all’operatore di far cessare.

### Che cosa succede quando l’equipaggiamento deve essere sostituito in un porto al di fuori dell’UE e non è disponibile equipaggiamento recante il marchio del timone?

In circostanze eccezionali giustificate all’amministrazione dello Stato di bandiera, quando la sostituzione in un porto al di fuori dell’Unione con equipaggiamento recante il marchio del timone non è praticabile in termini di tempi, ritardi e costi ragionevoli, può essere collocato a bordo altro equipaggiamento se accompagnato da documentazione di uno Stato membro dell’IMO parte delle convenzioni pertinenti che ne certifichi la conformità ai requisiti dell’IMO; lo Stato di bandiera deve essere informato immediatamente e deve garantire alla prima occasione utile che l’equipaggiamento sia conforme. Se è dimostrato che l’equipaggiamento recante il marchio del timone non è disponibile sul mercato, lo Stato membro di bandiera può autorizzare altro equipaggiamento mediante un certificato provvisorio di approvazione che indichi l’equipaggiamento sostituito, le circostanze, i requisiti applicati e le norme di prova, e deve informarne immediatamente la Commissione.

### Per quanto tempo devo conservare la documentazione e chi deve nominare un rappresentante autorizzato?

I fabbricanti conservano la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE, e i rappresentanti autorizzati le tengono a disposizione delle autorità di vigilanza, per almeno 10 anni dall’apposizione del marchio del timone e in ogni caso per un periodo non inferiore alla vita prevista dell’equipaggiamento; lo stesso periodo si applica all’individuazione di fornitori e clienti. Un fabbricante non situato nel territorio di almeno uno Stato membro deve nominare un rappresentante autorizzato per l’Unione con mandato scritto, che non può comprendere la responsabilità del fabbricante per la progettazione e la fabbricazione né la documentazione tecnica.

## Che cosa è cambiato

- 2026-09-12 (guidance): **Guida riscritta a partire dal testo consolidato del 2 agosto 2026** — Il testo segue ora la direttiva consolidata articolo per articolo: il campo di applicazione è legato alle navi dell’UE rientranti nelle convenzioni SOLAS, MARPOL e COLREG e all’elenco degli articoli del regolamento di esecuzione, i percorsi di conformità sono ricondotti ai moduli B più D, E o F dell’allegato II e al modulo G, il rappresentante autorizzato è indicato come obbligatorio per i fabbricanti al di fuori dell’UE, gli obblighi di importatori e distributori sono limitati a ciò che l’articolo 14 richiede effettivamente (il testo precedente attribuiva erroneamente a importatori e distributori l’obbligo di verificare la valutazione della conformità e il marchio del timone), l’etichetta elettronica è documentata a partire dal regolamento delegato (UE) 2018/414 e dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/608, sono distinte le deroghe degli articoli da 30 a 32 e la base danese del controllo è documentata con il decreto n. 422 del 2016 e la lov om sikkerhed til søs.
- 2026-08-31 (applies): **Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1434 sostituisce l’elenco 2025 dei requisiti e delle norme di prova** — Il regolamento di esecuzione 2026, adottato il 30 giugno 2026 e pubblicato il 22 luglio 2026, è entrato in vigore il quarantesimo giorno successivo alla pubblicazione e ha abrogato il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1533; il suo allegato elenca ciascun articolo di equipaggiamento marittimo con gli strumenti internazionali applicabili, le norme di prova, i moduli di valutazione della conformità e le date della prima immissione sul mercato e dell’ultima collocazione a bordo, e l’articolo 3 mantiene valide le omologazioni nazionali del tipo fino al 4 settembre 2027 per gli articoli inseriti per la prima volta nel 2024 e fino al 23 settembre 2028 per quelli inseriti per la prima volta nel 2025.
- 2026-08-02 (applies): **Si applica l’articolo 8, paragrafo 5 sui componenti di sicurezza basati sull’IA** — Si applica il paragrafo aggiunto dal regolamento sull’intelligenza artificiale: per i sistemi di IA che sono componenti di sicurezza ai sensi del regolamento (UE) 2024/1689, la Commissione tiene conto dei requisiti del capo III, sezione 2 di tale regolamento quando persegue norme internazionali e quando adotta specifiche tecniche armonizzate e norme di prova ai sensi dell’articolo 8.
- 2024-08-01 (amendment): **Entra in vigore il regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull’intelligenza artificiale)** — Il regolamento sull’IA del 13 giugno 2024, pubblicato il 12 luglio 2024, modifica l’articolo 8 della direttiva mediante il proprio articolo 105, aggiungendo il paragrafo 5 sui sistemi di IA che sono componenti di sicurezza dell’equipaggiamento marittimo, ed elenca la direttiva nell’allegato I, sezione B; la modifica si applica dal 2 agosto 2026.
- 2021-08-11 (amendment): **Entra in vigore la direttiva delegata (UE) 2021/1206: EN ISO/IEC 17025:2017 per i laboratori di prova** — La direttiva delegata della Commissione del 30 aprile 2021, pubblicata il 22 luglio 2021, ha sostituito il riferimento alla norma EN ISO/IEC 17025:2005 al punto 19 dell’allegato III con la norma EN ISO/IEC 17025:2017 dopo che l’ISO ha ritirato la versione del 2005; gli Stati membri dovevano recepirla entro il 31 gennaio 2022, e la Danimarca l’ha fatto con il decreto n. 251 del 21 febbraio 2022, in vigore dal 28 febbraio 2022.
- 2018-05-10 (applies): **Etichette elettroniche: criteri tecnici e articoli ammissibili in vigore** — Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/608 del 19 aprile 2018 ha stabilito i criteri tecnici per le etichette elettroniche RFID e data-matrix che possono integrare o sostituire il marchio del timone, entrando in vigore il 10 maggio 2018, dopo che il regolamento delegato (UE) 2018/414 del 9 gennaio 2018, in vigore dall’8 aprile 2018, aveva individuato gli articoli di equipaggiamento marittimo che possono beneficiare dell’etichettatura elettronica.
- 2016-09-18 (applies): **Si applica la direttiva 2014/90/UE; la direttiva 96/98/CE è abrogata** — Gli Stati membri applicano le misure di recepimento dal 18 settembre 2016, la direttiva 96/98/CE è abrogata con effetto dalla stessa data e i riferimenti ad essa si intendono fatti alla direttiva 2014/90/UE; i requisiti e le norme di prova in vigore ai sensi della vecchia direttiva hanno continuato ad applicarsi fino all’entrata in vigore del primo regolamento di esecuzione ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 2. In Danimarca il decreto n. 422 del 17 maggio 2016 sull’equipaggiamento delle navi è entrato in vigore in tale data.
- 2014-09-17 (in-force): **Entra in vigore la direttiva 2014/90/UE** — Adottata il 23 luglio 2014 per sostituire la direttiva 96/98/CE e pubblicata nella GU L 257 del 28 agosto 2014, la direttiva è entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione; gli Stati membri avevano tempo fino al 18 settembre 2016 per recepirla.

## La MED in parole semplici

La direttiva sull’equipaggiamento marittimo (MED), formalmente direttiva 2014/90/UE, è l’atto dell’UE che disciplina l’equipaggiamento di sicurezza e di prevenzione dell’inquinamento che le navi battenti bandiera di uno Stato membro devono portare a bordo. Il suo obiettivo è rafforzare la sicurezza in mare e prevenire l’inquinamento marino mediante l’applicazione uniforme degli strumenti internazionali pertinenti relativi all’equipaggiamento marittimo collocato a bordo di navi dell’UE, e garantire la libera circolazione di tale equipaggiamento all’interno dell’Unione (art. 1). La direttiva non scrive regole tecniche proprie: i requisiti di progettazione, costruzione e prestazione e le norme di prova sono quelli degli strumenti internazionali, cioè le convenzioni SOLAS, MARPOL e COLREG con le risoluzioni e le circolari dell’IMO che le attuano, e le norme di prova dell’IMO, dell’ISO, dell’IEC, del CEN, del Cenelec, dell’ITU, dell’ETSI, della Commissione e delle autorità di regolamentazione riconosciute negli accordi di riconoscimento reciproco dell’Unione (art. 2, punti da 3) a 5)). La conformità è dimostrata mediante la valutazione di un organismo notificato e resa visibile dal marchio del timone anziché dalla marcatura CE (art. 4, par. 2 e art. 9).

Trattandosi di una direttiva, opera attraverso il diritto nazionale: gli Stati membri dovevano recepirla entro il 18 settembre 2016 e applicarla da tale data, quando la direttiva 96/98/CE del Consiglio è stata abrogata (art. 39 e art. 40). È stata modificata due volte, dalla direttiva delegata (UE) 2021/1206 (la norma per i laboratori nell’allegato III) e dal regolamento sull’intelligenza artificiale, regolamento (UE) 2024/1689, che ha aggiunto l’articolo 8, paragrafo 5; un corrigendum pubblicato nella GU L 146 dell’11 giugno 2018 ha corretto il rinvio al punto 1 dell’allegato III. Ciò che le imprese applicano ogni giorno è il regolamento di esecuzione della Commissione ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 2, sostituito ogni anno, attualmente il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1434 in vigore dal 31 agosto 2026.

> **Testo ufficiale**
> Legga la direttiva su EUR-Lex: [direttiva 2014/90/UE (CELEX 32014L0090)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0090), oppure il [testo consolidato del 2 agosto 2026](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02014L0090-20260802), che comprende entrambe le modifiche. L’elenco attuale dell’equipaggiamento è l’allegato del [regolamento di esecuzione (UE) 2026/1434](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32026R1434).

## Campo di applicazione

La direttiva si applica all’equipaggiamento collocato o da collocare a bordo di una nave dell’UE e per il quale gli strumenti internazionali richiedono l’approvazione dell’amministrazione dello Stato di bandiera, indipendentemente dal fatto che la nave si trovi nell’Unione quando è dotata dell’equipaggiamento (art. 3, par. 1). Una nave dell’UE è una nave battente bandiera di uno Stato membro e rientrante nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali (art. 2, punto 2), per cui l’equipaggiamento per navi battenti bandiera non UE, e per navi al di fuori della SOLAS, della MARPOL e della COLREG, è escluso dalla direttiva. Se l’equipaggiamento rientrante nella direttiva rientra anche in altra normativa dell’Unione, è soggetto solo alla presente direttiva ai fini dell’articolo 1 (art. 3, par. 2).

Gli articoli coperti derivano dal regolamento di esecuzione: per ciascun articolo di equipaggiamento marittimo per il quale le convenzioni richiedono l’approvazione dello Stato di bandiera, la Commissione indica i requisiti e le norme di prova e le date a partire dalle quali si applicano per l’immissione sul mercato e per la collocazione a bordo, tenendo conto dei tempi della costruzione navale (art. 35, par. 2). L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2026/1434 è organizzato in capitoli dedicati alle dotazioni di salvataggio, alla prevenzione dell’inquinamento marino, all’equipaggiamento antincendio, all’equipaggiamento di navigazione, all’equipaggiamento di radiocomunicazione, all’equipaggiamento richiesto ai sensi della COLREG 72, ad altro equipaggiamento di sicurezza e all’equipaggiamento della SOLAS, capitolo II-1, con un nono capitolo che elenca a solo titolo informativo gli articoli non soggetti alla certificazione MED; ogni riga indica la regola SOLAS o MARPOL che richiede l’approvazione, le norme di prova, i moduli di valutazione della conformità, la prima immissione sul mercato e l’ultima collocazione a bordo (regolamento di esecuzione (UE) 2026/1434, art. 1 e allegato). Gli articoli inseriti per la prima volta dai regolamenti del 2024 e del 2025 possono seguire le omologazioni nazionali del tipo fino al 4 settembre 2027 e al 23 settembre 2028 rispettivamente (regolamento di esecuzione (UE) 2026/1434, art. 3).

Gli obblighi ricadono sugli operatori economici: fabbricante, rappresentante autorizzato, importatore e distributore (art. 2, punti da 10) a 14)). L’importatore o il distributore che immette sul mercato o colloca a bordo l’equipaggiamento con il proprio nome o marchio, o modifica l’equipaggiamento già immesso sul mercato in modo tale da poterne condizionare la conformità, è considerato fabbricante (art. 14, par. 3). Un fabbricante non situato in almeno uno Stato membro deve nominare un rappresentante autorizzato per l’Unione con mandato scritto (art. 13, par. 1). Gli Stati membri non possono vietare l’immissione sul mercato o la collocazione a bordo di equipaggiamento conforme, né rifiutare i relativi certificati della nave (art. 6), e quando una nave non UE passa alla bandiera di uno Stato membro il suo equipaggiamento è ispezionato e deve recare il marchio del timone o essere accettato come equivalente all’equipaggiamento certificato ai sensi della direttiva al 18 settembre 2016, in mancanza di che è sostituito (art. 7).

## Che cosa deve fare

### Requisiti e norme

L’equipaggiamento marittimo collocato a bordo di una nave dell’UE a partire dal 18 settembre 2016 deve rispettare i requisiti di progettazione, costruzione e prestazione degli strumenti internazionali applicabili al momento della collocazione a bordo, e la conformità è dimostrata esclusivamente in conformità alle norme di prova e mediante le procedure di valutazione della conformità dell’articolo 15 (art. 4, par. 1 e 2). Gli Stati membri verificano la conformità quando rilasciano, vistano o rinnovano i certificati previsti dalle convenzioni per le navi e devono mantenere l’equipaggiamento già a bordo conforme agli strumenti ad esso applicabili (art. 5). L’Unione persegue lo sviluppo di norme internazionali presso l’IMO e gli organismi di normazione; solo in assenza di una norma, o quando una norma esistente presenta una grave lacuna, la Commissione può adottare con atto delegato specifiche tecniche e norme di prova armonizzate provvisorie, messe a disposizione gratuitamente (art. 8, par. da 1 a 4); il regolamento delegato (UE) 2024/1295 sulle manichette antincendio ne è un esempio. Dal 2 agosto 2026, per i sistemi di IA che sono componenti di sicurezza, la Commissione tiene conto in tale lavoro dei requisiti per i sistemi ad alto rischio del capo III, sezione 2 del regolamento sull’IA (art. 8, par. 5).

### Valutazione della conformità con un organismo notificato

Le procedure sono stabilite nell’allegato II e coinvolgono sempre un organismo notificato (art. 15, par. 1 e 2). Se il regolamento di esecuzione prescrive l’esame CE del tipo (modulo B), l’organismo notificato esamina la progettazione tecnica, sottopone a prova i campioni e rilascia un certificato di esame CE del tipo; la documentazione tecnica del fabbricante deve comprendere un’analisi dei rischi, disegni, l’elenco dei requisiti e delle norme di prova applicabili con le soluzioni adottate, calcoli e rapporti di prova, e la domanda è presentata a un unico organismo notificato di scelta del fabbricante (allegato II, modulo B, punti da 3 a 6). La produzione è poi coperta dalla garanzia della qualità della produzione (modulo D), dalla garanzia della qualità del prodotto (modulo E) o dalla verifica del prodotto, di ogni prodotto o su base statistica (modulo F); l’organismo notificato verifica il sistema di qualità o i prodotti e il suo numero di identificazione è apposto su ogni prodotto sotto la sua responsabilità (allegato II, moduli da D a F). Quando gli insiemi di equipaggiamento sono prodotti singolarmente o in piccole quantità e non in serie, può essere utilizzata la verifica CE dell’unità (modulo G) (art. 15, par. 2, lettera b) e allegato II, modulo G). La Commissione tiene nel proprio sistema informativo un elenco aggiornato dell’equipaggiamento approvato e delle domande ritirate o rifiutate (art. 15, par. 3); l’EMSA gestisce tale portale MED e la segreteria tecnica del gruppo MarED degli organismi notificati e coordina l’aggiornamento annuale dell’elenco dell’equipaggiamento.

### Dichiarazione di conformità UE e marchio del timone

La dichiarazione di conformità UE attesta che i requisiti dell’articolo 4 sono stati dimostrati, segue il modello dell’allegato III della decisione n. 768/2008/CE con gli elementi dei moduli pertinenti ed è tenuta aggiornata; redigendola, il fabbricante si assume la responsabilità (art. 16, par. da 1 a 3). Una copia deve essere fornita alla nave quando l’equipaggiamento è collocato a bordo, tradotta nelle lingue richieste dallo Stato membro di bandiera comprendendo almeno una lingua comunemente usata nei trasporti marittimi, e conservata a bordo fino alla rimozione dell’equipaggiamento; un’altra copia va all’organismo notificato (art. 16, par. 4 e 5).

L’equipaggiamento conforme reca il marchio del timone nella forma stabilita dall’allegato I; il marchio non può essere apposto su nessun altro prodotto e segue i principi generali dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008, con i riferimenti alla marcatura CE intesi come riferimenti al marchio del timone (art. 9). È apposto al termine della fase di produzione, in modo visibile, leggibile e indelebile, sul prodotto o sulla sua targhetta dati e, se del caso, integrato nel suo software, oppure altrimenti sull’imballaggio e sui documenti, seguito dal numero di identificazione dell’organismo notificato, se tale organismo è coinvolto nel controllo della produzione, e dall’anno (art. 10). Le componenti del marchio del timone devono avere sostanzialmente la stessa dimensione verticale, non inferiore a 5 mm, derogabile per i dispositivi di piccole dimensioni (allegato I).

### L’etichetta elettronica

Per facilitare la vigilanza del mercato e prevenire la contraffazione, i fabbricanti possono utilizzare un’etichetta elettronica adeguata e affidabile al posto del marchio del timone o in aggiunta ad esso per gli articoli individuati dalla Commissione, con gli articoli 9 e 10 che si applicano mutatis mutandis (art. 11, par. 1 e 3). Il regolamento delegato (UE) 2018/414 elenca gli articoli che possono beneficiare dell’etichettatura elettronica e il regolamento di esecuzione (UE) 2018/608 stabilisce i criteri tecnici: etichette RFID apposte in modo permanente o codici data-matrix leggibili otticamente, che devono riportare il simbolo del proprio allegato quando sostituiscono il marchio del timone (regolamento delegato (UE) 2018/414, art. 1; regolamento di esecuzione (UE) 2018/608, da art. 1 ad art. 3). La direttiva consente che l’etichetta integri il marchio del timone entro tre anni e lo sostituisca cinque anni dopo l’adozione di tali criteri (art. 11, par. 5 e 6).

### Obblighi per ruolo

I fabbricanti garantiscono, apponendo il marchio del timone, che l’equipaggiamento sia stato progettato e fabbricato conformemente alle specifiche e alle norme attuate; redigono la documentazione tecnica, fanno eseguire la valutazione della conformità, redigono la dichiarazione, appongono il marchio, conservano la documentazione e la dichiarazione per almeno 10 anni dall’apposizione del marchio e mai per un periodo inferiore alla vita prevista dell’equipaggiamento, mantengono la conformità della produzione in serie e fanno eseguire nuove valutazioni quando l’allegato II lo richiede, riportano l’identificativo e il proprio unico indirizzo di contatto, forniscono le istruzioni di installazione e d’uso, adottano misure correttive e informano le autorità dei rischi, e forniscono informazioni, accesso ai locali e campioni su richiesta motivata (art. 12). I rappresentanti autorizzati, obbligatori per i fabbricanti al di fuori dell’UE, agiscono in base a un mandato che deve almeno comprendere la conservazione dei documenti per lo stesso periodo, la fornitura di informazioni e la cooperazione con le autorità, e non possono assumere la responsabilità della progettazione e della fabbricazione né la documentazione tecnica (art. 13). Gli importatori aggiungono il proprio nome e indirizzo di contatto al prodotto; importatori e distributori forniscono informazioni sulla conformità su richiesta motivata e cooperano all’eliminazione dei rischi, diventano fabbricanti quando vendono con il proprio marchio o modificano l’equipaggiamento e, come tutti gli operatori, individuano su richiesta i propri fornitori e clienti per almeno 10 anni dall’apposizione del marchio del timone (art. 14).

### Deroghe

Esistono tre deroghe dello Stato di bandiera. Le prime due sono concesse con un certificato rilasciato dallo Stato membro di bandiera che accompagna sempre l’equipaggiamento; la terza funziona diversamente, come indicato di seguito. Per l’innovazione tecnica, l’amministrazione dello Stato di bandiera può consentire equipaggiamento che non ha seguito le procedure di valutazione della conformità se le prove dimostrano che rispetta gli obiettivi della direttiva, comunicando i dettagli e le relazioni di prova alla Commissione e agli altri Stati membri, e la Commissione può esigere il ritiro dell’autorizzazione entro 12 mesi (art. 30). Per le prove o la valutazione, l’equipaggiamento non conforme può essere collocato a bordo per il periodo più breve necessario, purché non sostituisca l’equipaggiamento conforme, che deve restare a bordo pronto all’uso (art. 31). In circostanze eccezionali, quando l’equipaggiamento deve essere sostituito in un porto al di fuori dell’Unione e non è praticamente possibile procurarsi equipaggiamento recante il marchio del timone, può essere collocato a bordo altro equipaggiamento certificato da uno Stato membro dell’IMO con immediata comunicazione allo Stato di bandiera, e se è dimostrato che l’equipaggiamento recante il marchio del timone non è disponibile sul mercato lo Stato membro di bandiera può rilasciare un certificato provvisorio di approvazione e informarne immediatamente la Commissione (art. 32).

## Controlli e sanzioni

Gli Stati membri svolgono la vigilanza del mercato in conformità al quadro dell’UE in materia di vigilanza del mercato, tenendo conto delle caratteristiche specifiche del settore dell’equipaggiamento marittimo e delle responsabilità che le convenzioni internazionali attribuiscono alle amministrazioni dello Stato di bandiera; l’articolo 25 cita ancora il capo III del regolamento (CE) n. 765/2008, e lo stesso vale per il rinvio al suo articolo 19 nell’articolo 12, paragrafo 10 e al suo articolo 21 nel quarto comma dell’articolo 26, paragrafo 1; il regolamento (UE) 2019/1020 ha soppresso l’intero capo III, articoli da 15 a 29, per cui tutti tali riferimenti si intendono fatti al regolamento (UE) 2019/1020 dal 16 luglio 2021, e la direttiva è elencata come punto 58 del suo allegato I (art. 25, par. 1 e 2, art. 12, par. 10 e art. 26, par. 1; regolamento (UE) 2019/1020, art. 39, par. 1, punto 4), art. 44 e allegato I, punto 58). La vigilanza può comprendere controlli documentali e controlli dell’equipaggiamento recante il marchio del timone prima o dopo la sua collocazione a bordo, limitati a bordo a esami che mantengano l’equipaggiamento pienamente funzionante, e le autorità possono richiedere campioni a spese del fabbricante (art. 25, par. 3 e 4). Se si ritiene che l’equipaggiamento presenti un rischio per la sicurezza marittima, la salute o l’ambiente, l’autorità lo valuta, esige azioni correttive, il ritiro o il richiamo entro un termine commisurato al rischio, informa l’organismo notificato e, se l’operatore non agisce, vieta o limita la messa a disposizione o la collocazione a bordo, ritira o richiama l’equipaggiamento e ne informa la Commissione e gli altri Stati membri, che hanno quattro mesi per sollevare obiezioni prima che la misura sia considerata giustificata (art. 26). La Commissione decide sulle misure contestate mediante la procedura di salvaguardia e può intervenire in caso di carenze delle norme di prova (art. 27); l’equipaggiamento conforme che presenta comunque un rischio può essere trattato allo stesso modo (art. 28). La non conformità formale, come un marchio del timone apposto in violazione degli articoli 9 o 10, un marchio del timone mancante, una dichiarazione mancante o errata, una documentazione tecnica non disponibile o incompleta o una dichiarazione non inviata alla nave, deve cessare e in caso contrario comporta la limitazione, il divieto, il richiamo o il ritiro (art. 29). Gli organismi notificati rifiutano un certificato se gli obblighi del fabbricante non sono rispettati e sospendono, limitano o ritirano i certificati se i prodotti non sono più conformi (art. 23).

La direttiva non contiene un articolo sulle sanzioni. È elencata nell’allegato II del regolamento (UE) 2019/1020 tra le normative di armonizzazione dell’Unione prive di disposizioni sulle sanzioni, per cui gli Stati membri devono stabilire sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per le violazioni da parte degli operatori economici (regolamento (UE) 2019/1020, art. 41 e allegato II). In Danimarca la direttiva è attuata dal decreto n. 422 del 17 maggio 2016 sull’equipaggiamento delle navi (bekendtgørelse om udstyr i skibe), adottato da Søfartsstyrelsen, l’Autorità marittima danese, ai sensi della lov om sikkerhed til søs e modificato dai decreti n. 1161 del 2016, n. 1493 del 2018 e n. 251 del 2022, l’ultimo dei quali recepisce la direttiva delegata (UE) 2021/1206. Søfartsstyrelsen è l’autorità di notifica, con DANAK designata per valutare e sorvegliare gli organismi notificati (BEK nr. 422/2016, § 1). Le violazioni del decreto sono punite con l’ammenda o la reclusione fino a un anno, fino a due anni se la violazione ha danneggiato o messo in pericolo la vita o la salute, ha fatto seguito a un precedente divieto o ordine per la stessa materia o per una materia analoga, o ha procurato o mirava a procurare un vantaggio economico, e le imprese rispondono ai sensi del capitolo 5 del codice penale (BEK nr. 422/2016, § 2). Ai sensi della lov om sikkerhed til søs, Søfartsstyrelsen può ordinare a chiunque commercializzi un prodotto pericoloso di adottare le misure necessarie, compresa la cessazione della fornitura o della commercializzazione e il richiamo dei prodotti, può avvalersi dei poteri di controllo della legge sui prodotti e sulla vigilanza del mercato per i prodotti rientranti nella direttiva, può trattenere una nave priva dell’equipaggiamento prescritto o con equipaggiamento difettoso, può ordinare di porre rimedio a qualsiasi violazione entro un termine, e l’inosservanza dei suoi ordini è punita con l’ammenda o la reclusione fino a un anno (LBK nr. 221/2022, § 4, stk. 4 e 5, § 14, stk. 2, § 18 e § 28). La direttiva non figura tra gli atti elencati nel § 2 della legge danese sui prodotti e sulla vigilanza del mercato (LBK nr. 22/2026), per cui tale legge si applica all’equipaggiamento marittimo solo mediante il rinvio contenuto nella lov om sikkerhed til søs.

## Come Conphora La aiuta

Conphora monitora la MED, il suo regolamento di esecuzione annuale e le date di collocazione a bordo per ciascun articolo e confronta il Suo equipaggiamento con i requisiti, segnalando le lacune nel percorso di valutazione della conformità, nel marchio del timone e nell’etichetta elettronica, nella dichiarazione di conformità UE e nella sua copia a bordo e nei registri decennali prima che diventino problemi di controllo. La piattaforma La aiuta a costruire e conservare la documentazione tecnica, a seguire i certificati degli organismi notificati e la loro validità e La avvisa quando la Commissione aggiorna l’elenco dell’equipaggiamento o cambia una norma di prova.

[Scopra come funziona Conphora](/it/how-it-works) · [Consulti i piani e i prezzi](/it/pricing)

## Fonti

- [Direttiva 2014/90/UE sull’equipaggiamento marittimo, testo consolidato del 2 agosto 2026 (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02014L0090-20260802)
- [Direttiva 2014/90/UE come pubblicata nella GU L 257 del 28 agosto 2014 (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0090)
- [Informazioni sul documento, date e relazioni per il CELEX 32014L0090 (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32014L0090)
- [Direttiva delegata (UE) 2021/1206 della Commissione che modifica l’allegato III per quanto riguarda la norma per i laboratori di prova (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32021L1206)
- [Regolamento (UE) 2024/1689, il regolamento sull’intelligenza artificiale, articolo 105 che modifica la direttiva 2014/90/UE (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024R1689)
- [Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1434 della Commissione sui requisiti di progettazione, costruzione e prestazione e sulle norme di prova per l’equipaggiamento marittimo (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32026R1434)
- [Regolamento delegato (UE) 2018/414 della Commissione che individua gli articoli di equipaggiamento marittimo che possono beneficiare dell’etichettatura elettronica (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018R0414)
- [Regolamento di esecuzione (UE) 2018/608 della Commissione che stabilisce i criteri tecnici per le etichette elettroniche per l’equipaggiamento marittimo (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018R0608)
- [Regolamento delegato (UE) 2024/1295 della Commissione sulle specifiche tecniche armonizzate e sulle norme di prova per le manichette antincendio (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024R1295)
- [Regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti, articolo 41 e allegati I e II (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1020)
- [Azioni dell’UE in materia di sicurezza e protezione dell’ambiente, sezione sull’equipaggiamento marittimo (Commissione europea, DG MOVE)](https://transport.ec.europa.eu/transport-modes/maritime/safety-and-environment/eu-actions-safety-and-environment-protection_en)
- [Direttiva sull’equipaggiamento marittimo, MarED e portale MED dei prodotti approvati (Agenzia europea per la sicurezza marittima)](https://www.emsa.europa.eu/med-directive-mared.html)
- [Bekendtgørelse om udstyr i skibe, BEK nr. 422 af 17. maj 2016 (Retsinformation)](https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2016/422)
- [Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om udstyr i skibe, BEK nr. 251 af 21. februar 2022 (Retsinformation)](https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/251)
- [Bekendtgørelse af lov om sikkerhed til søs, LBK nr. 221 af 11. februar 2022 (Retsinformation)](https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/221)

*Questa guida fornisce informazioni di carattere generale e non costituisce una consulenza legale.*

## Fonti

- [Direttiva 2014/90/UE sull’equipaggiamento marittimo, testo consolidato del 2 agosto 2026 (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02014L0090-20260802)
- [Direttiva 2014/90/UE come pubblicata nella GU L 257 del 28 agosto 2014 (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0090)
- [Informazioni sul documento, date e relazioni per il CELEX 32014L0090 (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32014L0090)
- [Direttiva delegata (UE) 2021/1206 della Commissione che modifica l’allegato III per quanto riguarda la norma per i laboratori di prova (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32021L1206)
- [Regolamento (UE) 2024/1689, il regolamento sull’intelligenza artificiale, articolo 105 che modifica la direttiva 2014/90/UE (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024R1689)
- [Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1434 della Commissione sui requisiti di progettazione, costruzione e prestazione e sulle norme di prova per l’equipaggiamento marittimo (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32026R1434)
- [Regolamento delegato (UE) 2018/414 della Commissione che individua gli articoli di equipaggiamento marittimo che possono beneficiare dell’etichettatura elettronica (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018R0414)
- [Regolamento di esecuzione (UE) 2018/608 della Commissione che stabilisce i criteri tecnici per le etichette elettroniche per l’equipaggiamento marittimo (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018R0608)
- [Regolamento delegato (UE) 2024/1295 della Commissione sulle specifiche tecniche armonizzate e sulle norme di prova per le manichette antincendio (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024R1295)
- [Regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti, articolo 41 e allegati I e II (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1020)
- [Azioni dell’UE in materia di sicurezza e protezione dell’ambiente, sezione sull’equipaggiamento marittimo (Commissione europea, DG MOVE)](https://transport.ec.europa.eu/transport-modes/maritime/safety-and-environment/eu-actions-safety-and-environment-protection_en)
- [Direttiva sull’equipaggiamento marittimo, MarED e portale MED dei prodotti approvati (Agenzia europea per la sicurezza marittima)](https://www.emsa.europa.eu/med-directive-mared.html)
- [Bekendtgørelse om udstyr i skibe, BEK nr. 422 af 17. maj 2016, l’attuazione danese della direttiva (Retsinformation)](https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2016/422)
- [Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om udstyr i skibe, BEK nr. 251 af 21. februar 2022, che recepisce la direttiva delegata (UE) 2021/1206 (Retsinformation)](https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/251)
- [Bekendtgørelse af lov om sikkerhed til søs, LBK nr. 221 af 11. februar 2022 (Retsinformation)](https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/221)

_Rivisto il 2026-09-24 da Conphora compliance team_
