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title: "LVD — Direttiva Bassa Tensione"
description: "La direttiva Bassa Tensione impone che il materiale elettrico da 50 a 1.000 V in c.a. o da 75 a 1.500 V in c.c. non metta in pericolo persone, animali o beni, con obblighi per fabbricanti, rappresentanti autorizzati, importatori e distributori. Si applica dal 20 aprile 2016 al posto della direttiva 2006/95/CE; le procedure di emergenza della direttiva (UE) 2024/2749 dal 30 maggio 2026."
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published: "2014-04-18"
updated: "2026-09-13"
author: "Conphora compliance team"
publisher: "Conphora"
reference: "Direttiva 2014/35/UE"
celex: "32014L0035"
source: "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0035"
tags: ["LVD", "CE / Product Safety"]
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# LVD — Direttiva Bassa Tensione

La direttiva Bassa Tensione impone che il materiale elettrico da 50 a 1.000 V in c.a. o da 75 a 1.500 V in c.c. non metta in pericolo persone, animali o beni, con obblighi per fabbricanti, rappresentanti autorizzati, importatori e distributori. Si applica dal 20 aprile 2016 al posto della direttiva 2006/95/CE; le procedure di emergenza della direttiva (UE) 2024/2749 dal 30 maggio 2026.

## Dati essenziali

- **Titolo ufficiale:** Direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione (rifusione)
- **Riferimento:** Direttiva 2014/35/UE
- **CELEX:** 32014L0035
- **Tipo di atto:** Direttiva
- **In vigore:** 2014-04-18
- **Si applica dal:** 2016-04-20
- **Applicato da:** Le autorità nazionali di vigilanza del mercato fanno rispettare le leggi nazionali di recepimento della direttiva con i poteri del regolamento (UE) 2019/1020, che dal 16 luglio 2021 sostituisce il capo sulla vigilanza del mercato del regolamento (CE) n. 765/2008 richiamato dalla direttiva; in Italia la vigilanza del mercato è esercitata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), Direzione generale consumatori e mercato, con le Camere di commercio che effettuano le ispezioni sul campo e segnalano al ministero i prodotti sospetti. Gli strumenti sono l’azione correttiva entro un termine prestabilito, il divieto o la restrizione della messa a disposizione, il ritiro o il richiamo, l’ordine di porre fine alle non conformità formali, come la mancanza della marcatura CE o della dichiarazione, e sanzioni nazionali che devono essere effettive, proporzionate e dissuasive e possono comprendere sanzioni penali per le violazioni gravi.
- **Categoria:** CE / Product Safety

## A chi si applica

**Oggetto dell’atto:** Materiale elettrico destinato a essere adoperato con una tensione nominale compresa tra 50 e 1.000 V per la corrente alternata e tra 75 e 1.500 V per la corrente continua; Elettrodomestici, apparecchi di illuminazione, alimentatori, cavi, apparecchiature di manovra, utensili, apparecchiature informatiche e per ufficio, elettronica di consumo senza funzioni radio e altro materiale alimentato dalla rete entro tali tensioni nominali; Materiale messo a disposizione sul mercato dell’UE, nuovo o fornito a titolo gratuito, compreso il materiale venduto online a utenti finali dell’UE; Gli operatori economici della catena: fabbricanti, rappresentanti autorizzati, importatori e distributori; Sia i rischi elettrici del materiale stesso sia i rischi non elettrici messi in luce dall’esperienza, oltre alla resistenza alle sollecitazioni meccaniche, ambientali e da sovraccarico

**Prodotti derivati e a valle:** Le apparecchiature radio rientranti nella direttiva 2014/53/UE sulle apparecchiature radio non sono soggette alla direttiva Bassa Tensione, ma devono rispettarne gli obiettivi di sicurezza senza limite di tensione ai sensi di tale direttiva (direttiva 2014/53/UE, art. 1(4) e art. 3(1)(a)); Il materiale conforme alle norme armonizzate pubblicate nella Gazzetta ufficiale si presume conforme agli obiettivi di sicurezza; in mancanza, le disposizioni di sicurezza IEC notificate dalla Commissione o le norme nazionali dello Stato membro di fabbricazione possono dare la stessa presunzione (art. 12, art. 13 e art. 14); L’importatore o il distributore che vende con il proprio nome o marchio, o che modifica il materiale in modo tale da poterne influenzare la conformità, è considerato il fabbricante (art. 10); Gli enti di fornitura dell’energia elettrica non possono imporre requisiti di sicurezza più rigorosi degli obiettivi di sicurezza dell’allegato I per il collegamento alla rete o per la fornitura (art. 5); Se il materiale è soggetto anche ad altri atti dell’Unione che richiedono una dichiarazione di conformità UE, come la direttiva EMC 2014/30/UE, si redige un’unica dichiarazione che li comprenda tutti (art. 15(3))

**Ruoli previsti dall’atto:**

- **Fabbricante (compresi i titolari di marchio)** — Qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrica materiale elettrico, oppure lo fa progettare o fabbricare, e lo commercializza con il proprio nome o marchio; l’importatore o il distributore che vende con il proprio marchio o modifica il materiale in modo tale da poterne influenzare la conformità è considerato il fabbricante.
- **Rappresentante autorizzato** — Qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto per agire a suo nome in relazione a determinati compiti; il mandato non può comprendere l’obbligo di progettare e fabbricare secondo gli obiettivi di sicurezza né quello di redigere la documentazione tecnica.
- **Importatore** — Qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che immette sul mercato dell’Unione materiale elettrico proveniente da un paese terzo.
- **Distributore (grossista o rivenditore)** — Qualsiasi persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall’importatore, che mette a disposizione sul mercato materiale elettrico.

## Date principali

- 2014-02-26: Direttiva 2014/35/UE adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio come rifusione della direttiva 2006/95/CE
- 2014-04-18: Entrata in vigore, il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GU L 96 del 29 marzo 2014
- 2016-04-19: Termine per gli Stati membri per adottare e pubblicare le disposizioni di recepimento degli articoli operativi e degli allegati da II a IV
- 2016-04-20: Si applicano le misure nazionali e si applicano direttamente l’articolo 1, il paragrafo sugli obiettivi di sicurezza dell’articolo 3, l’articolo 5, l’articolo 13, paragrafi 2 e 3, e gli allegati I, V e VI; la direttiva 2006/95/CE è abrogata; il materiale conforme alla vecchia direttiva e immesso sul mercato prima di tale data può ancora essere messo a disposizione
- 2024-11-28: Entra in vigore la direttiva (UE) 2024/2749: le procedure di emergenza del mercato interno sono inserite come capo 4 bis (articoli da 22 bis a 22 quater); recepimento entro il 29 maggio 2026
- 2026-05-30: Si applicano le misure nazionali di recepimento delle procedure di emergenza della direttiva (UE) 2024/2749

## Che cosa si deve fare

### Fabbricante (compresi i titolari di marchio)

- Progettare e fabbricare il materiale secondo la buona pratica ingegneristica in materia di sicurezza, in modo che, correttamente installato, mantenuto in efficienza e utilizzato per l’uso previsto, non metta in pericolo la salute e la sicurezza delle persone, degli animali domestici o dei beni, rispettando gli obiettivi di sicurezza dell’allegato I sulla marcatura delle caratteristiche essenziali, sul montaggio e sul collegamento sicuri, sulla protezione dai rischi elettrici, termici, da radiazioni e non elettrici, su un isolamento adeguato e sulla resistenza alle sollecitazioni meccaniche, ambientali e da sovraccarico.
- Redigere la documentazione tecnica dell’allegato III, comprendente un’analisi e una valutazione dei rischi, i disegni di progettazione e di fabbricazione, le norme applicate o le soluzioni adottate, i calcoli di progetto e i rapporti di prova, ed effettuare, o far effettuare, la valutazione della conformità con controllo interno della produzione (Modulo A).
- Effettuare un’analisi e una valutazione adeguate dei rischi del materiale elettrico e includerle nella documentazione tecnica.
- Redigere la documentazione tecnica dell’allegato III: una descrizione generale, i disegni di progettazione e di fabbricazione, le norme applicate o le soluzioni adottate, i calcoli di progetto e i rapporti di prova.
- Effettuare, o far effettuare, la valutazione della conformità con controllo interno della produzione (Modulo A) dell’allegato III.
- Redigere la dichiarazione di conformità UE secondo l’allegato IV per ciascun modello di prodotto, tradotta nelle lingue richieste dallo Stato membro e, se si applicano più atti dell’Unione, come dichiarazione unica che li comprenda tutti, e apporre la marcatura CE prima di immettere il materiale sul mercato.
- Redigere la dichiarazione di conformità UE secondo l’allegato IV per ciascun modello di prodotto, tradotta nelle lingue richieste dallo Stato membro e, se si applicano più atti dell’Unione, come dichiarazione unica che li comprenda tutti.
- Conservare la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per 10 anni dalla data in cui il materiale è stato immesso sul mercato.
- Garantire la conformità della produzione in serie, tenendo conto delle modifiche della progettazione e delle caratteristiche e delle norme armonizzate, internazionali o nazionali di riferimento e, se i rischi lo giustificano, sottoporre a prove a campione il materiale commercializzato, esaminare i reclami e tenere un registro dei reclami, del materiale non conforme e dei richiami, informando i distributori.
- Garantire la conformità della produzione in serie, tenendo conto delle modifiche della progettazione o delle caratteristiche e delle norme armonizzate, internazionali o nazionali di riferimento.
- Se i rischi lo giustificano, sottoporre a prove a campione il materiale commercializzato, esaminare i reclami, tenere un registro dei reclami, del materiale non conforme e dei richiami e tenere informati i distributori di tale monitoraggio.
- Contrassegnare il materiale con un numero di tipo, di lotto o di serie o con un altro elemento che ne consenta l’identificazione e con il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio e un unico indirizzo postale di contatto oppure, se le dimensioni o la natura del materiale non lo consentono, sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento, in una lingua facilmente comprensibile per gli utenti finali e per le autorità.
- Fornire istruzioni e informazioni sulla sicurezza chiare e comprensibili nella lingua stabilita dallo Stato membro e riportare sul materiale, o, se ciò non è possibile, in un documento di accompagnamento, le caratteristiche essenziali necessarie per un uso sicuro.
- Apporre la marcatura CE in modo visibile, leggibile e indelebile sul materiale o sulla sua targhetta dei dati oppure, se ciò non è possibile, sull’imballaggio e sui documenti di accompagnamento, fatti salvi i principi generali del regolamento (CE) n. 765/2008.
- Se si ritiene o si ha motivo di credere che il materiale immesso sul mercato non sia conforme, adottare immediatamente le misure correttive necessarie per renderlo conforme, ritirarlo o richiamarlo e, se presenta un rischio, informare le autorità competenti degli Stati membri in cui lo si è messo a disposizione, fornendo i dettagli della non conformità e delle misure correttive adottate.
- Su richiesta motivata, fornire tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità, in formato cartaceo o elettronico e in una lingua facilmente comprensibile per l’autorità, cooperare alle misure volte a eliminare i rischi ed essere in grado di identificare per 10 anni i propri fornitori e clienti.
- Su richiesta motivata, fornire all’autorità tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità, in formato cartaceo o elettronico e in una lingua che essa comprende, e cooperare alle misure volte a eliminare i rischi.
- Essere in grado di identificare, per 10 anni da ciascuna fornitura, gli operatori economici che hanno fornito il materiale e quelli ai quali lo si è fornito.

### Rappresentante autorizzato

- Agire in base a un mandato scritto che consenta almeno di tenere la dichiarazione di conformità UE e la documentazione tecnica a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per 10 anni, di fornire su richiesta motivata le informazioni e la documentazione di conformità e di cooperare con le autorità alle misure volte a eliminare i rischi.
- Agire soltanto in base a un mandato scritto del fabbricante che definisca i compiti svolti per suo conto.
- Tenere la dichiarazione di conformità UE e la documentazione tecnica a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza del mercato per 10 anni dalla data in cui il materiale è stato immesso sul mercato.
- Su richiesta motivata, fornire all’autorità le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità e cooperare con essa alle misure volte a eliminare i rischi del materiale oggetto del mandato.
- Non assumere l’obbligo del fabbricante di progettare e fabbricare secondo gli obiettivi di sicurezza né quello di redigere la documentazione tecnica; tali obblighi non possono far parte del mandato, sebbene il mandato possa comprendere l’apposizione della marcatura CE e la redazione della dichiarazione per conto del fabbricante.
- Essere in grado di identificare per 10 anni gli operatori economici che hanno fornito il materiale e quelli ai quali lo si è fornito.

### Importatore

- Immettere sul mercato soltanto materiale elettrico conforme e, prima di farlo, verificare che il fabbricante abbia eseguito la valutazione della conformità, redatto la documentazione tecnica, apposto la marcatura CE, fornito i documenti richiesti e applicato le indicazioni di identificazione e di indirizzo; non immettere sul mercato il materiale non conforme finché non sia reso conforme e informare il fabbricante e le autorità se presenta un rischio.
- Indicare il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio e un indirizzo postale di contatto sul materiale oppure, se ciò non è possibile, sul suo imballaggio o in un documento di accompagnamento, in una lingua facilmente comprensibile per gli utenti finali e per le autorità.
- Assicurarsi che il materiale sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza nella lingua stabilita dallo Stato membro.
- Fare in modo che le condizioni di stoccaggio e di trasporto non compromettano il rispetto degli obiettivi di sicurezza e, se i rischi lo giustificano, effettuare prove a campione, esaminare i reclami e tenere un registro dei reclami, del materiale non conforme e dei richiami, informando i distributori.
- Finché il materiale è sotto la propria responsabilità, fare in modo che le condizioni di stoccaggio e di trasporto non compromettano il rispetto degli obiettivi di sicurezza.
- Se i rischi lo giustificano, sottoporre a prove a campione il materiale commercializzato, esaminare i reclami, tenere un registro dei reclami, del materiale non conforme e dei richiami e tenere informati i distributori di tale monitoraggio.
- Se il materiale immesso sul mercato non è conforme, adottare immediatamente le misure correttive necessarie, ritirarlo o richiamarlo e, se presenta un rischio, informare le autorità competenti degli Stati membri interessati.
- Conservare una copia della dichiarazione di conformità UE per 10 anni e assicurarsi che la documentazione tecnica possa essere messa a disposizione su richiesta; fornire su richiesta motivata le informazioni di conformità in una lingua facilmente comprensibile per l’autorità, cooperare alle misure volte a eliminare i rischi e identificare per 10 anni fornitori e clienti.
- Conservare una copia della dichiarazione di conformità UE a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per 10 anni dall’immissione sul mercato e assicurarsi che la documentazione tecnica possa essere messa a disposizione su richiesta.
- Su richiesta motivata, fornire all’autorità le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità in una lingua che essa comprende e cooperare alle misure volte a eliminare i rischi.
- Essere in grado di identificare, per 10 anni da ciascuna fornitura, gli operatori economici che hanno fornito il materiale e quelli ai quali lo si è fornito.
- Se si immette sul mercato materiale con il proprio nome o marchio, oppure si modifica il materiale in modo tale da poterne influenzare la conformità, si assumono gli obblighi del fabbricante di cui all’articolo 6.

### Distributore (grossista o rivenditore)

- Agire con la dovuta attenzione e, prima di mettere a disposizione il materiale, verificare che rechi la marcatura CE, sia accompagnato dai documenti richiesti e dalle istruzioni e informazioni sulla sicurezza nella lingua dello Stato membro in cui è venduto e che fabbricante e importatore abbiano applicato le indicazioni di identificazione e di indirizzo; non mettere a disposizione il materiale non conforme finché non sia reso conforme e informare il fabbricante o l’importatore e le autorità se presenta un rischio.
- Fare in modo che le condizioni di stoccaggio e di trasporto non compromettano il rispetto degli obiettivi di sicurezza.
- Se il materiale messo a disposizione non è conforme, assicurarsi che siano adottate le misure correttive necessarie per renderlo conforme, ritirarlo o richiamarlo e, se presenta un rischio, informare immediatamente le autorità competenti degli Stati membri interessati.
- Su richiesta motivata, fornire le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità, cooperare alle misure volte a eliminare i rischi e identificare per 10 anni fornitori e clienti.
- Su richiesta motivata, fornire all’autorità le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità e cooperare alle misure volte a eliminare i rischi del materiale messo a disposizione.
- Essere in grado di identificare, per 10 anni da ciascuna fornitura, gli operatori economici che hanno fornito il materiale e quelli ai quali lo si è fornito.
- Se si vende con il proprio nome o marchio oppure si modifica il materiale in modo tale da poterne influenzare la conformità, si assumono gli obblighi del fabbricante.

## Requirements

Each duty above as an identified requirement (43); ids are permanent and shared with the compliance engine.

### unclassified

- `lvd-mfr-design-manufacture-equipment` (Fabbricante (compresi i titolari di marchio)) — Progettare e fabbricare il materiale secondo la buona pratica ingegneristica in materia di sicurezza, in modo che, correttamente installato, mantenuto in efficienza e utilizzato per l’uso previsto, non metta in pericolo la salute e la sicurezza delle persone, degli animali domestici o dei beni, rispettando gli obiettivi di sicurezza dell’allegato I sulla marcatura delle caratteristiche essenziali, sul montaggio e sul collegamento sicuri, sulla protezione dai rischi elettrici, termici, da radiazioni e non elettrici, su un isolamento adeguato e sulla resistenza alle sollecitazioni meccaniche, ambientali e da sovraccarico. [art. 3, art. 6(1) e allegato I]
- `lvd-mfr-draw-annex-iii` (Fabbricante (compresi i titolari di marchio)) — Redigere la documentazione tecnica dell’allegato III, comprendente un’analisi e una valutazione dei rischi, i disegni di progettazione e di fabbricazione, le norme applicate o le soluzioni adottate, i calcoli di progetto e i rapporti di prova, ed effettuare, o far effettuare, la valutazione della conformità con controllo interno della produzione (Modulo A). [art. 6(2) e allegato III, punti da 1 a 3]
- `lvd-mfr-carry-out-risk-analysis` (Fabbricante (compresi i titolari di marchio)) — Effettuare un’analisi e una valutazione adeguate dei rischi del materiale elettrico e includerle nella documentazione tecnica. [art. 6(2) e allegato III, punto 2]
- `lvd-mfr-draw-technical-documentation` (Fabbricante (compresi i titolari di marchio)) — Redigere la documentazione tecnica dell’allegato III: una descrizione generale, i disegni di progettazione e di fabbricazione, le norme applicate o le soluzioni adottate, i calcoli di progetto e i rapporti di prova. [art. 6(2) e allegato III, punti 2 e 3]
- `lvd-mfr-carry-out-module-a` (Fabbricante (compresi i titolari di marchio)) — Effettuare, o far effettuare, la valutazione della conformità con controllo interno della produzione (Modulo A) dell’allegato III. [art. 6(2) e allegato III, punto 1]
- `lvd-mfr-draw-declaration-conformity` (Fabbricante (compresi i titolari di marchio)) — Redigere la dichiarazione di conformità UE secondo l’allegato IV per ciascun modello di prodotto, tradotta nelle lingue richieste dallo Stato membro e, se si applicano più atti dell’Unione, come dichiarazione unica che li comprenda tutti, e apporre la marcatura CE prima di immettere il materiale sul mercato. [art. 6(2), art. 15 e art. 17]
- `lvd-mfr-draw-eu-declaration` (Fabbricante (compresi i titolari di marchio)) — Redigere la dichiarazione di conformità UE secondo l’allegato IV per ciascun modello di prodotto, tradotta nelle lingue richieste dallo Stato membro e, se si applicano più atti dell’Unione, come dichiarazione unica che li comprenda tutti. [art. 6(2) e art. 15]
- `lvd-mfr-keep-technical-documentation` (Fabbricante (compresi i titolari di marchio)) — Conservare la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per 10 anni dalla data in cui il materiale è stato immesso sul mercato. [art. 6(3) e allegato III, punto 4.2]
- `lvd-mfr-keep-series-production` (Fabbricante (compresi i titolari di marchio)) — Garantire la conformità della produzione in serie, tenendo conto delle modifiche della progettazione e delle caratteristiche e delle norme armonizzate, internazionali o nazionali di riferimento e, se i rischi lo giustificano, sottoporre a prove a campione il materiale commercializzato, esaminare i reclami e tenere un registro dei reclami, del materiale non conforme e dei richiami, informando i distributori. [art. 6(4)]
- `lvd-mfr-maintain-series-conformity` (Fabbricante (compresi i titolari di marchio)) — Garantire la conformità della produzione in serie, tenendo conto delle modifiche della progettazione o delle caratteristiche e delle norme armonizzate, internazionali o nazionali di riferimento. [art. 6(4)]
- `lvd-mfr-sample-test-register` (Fabbricante (compresi i titolari di marchio)) — Se i rischi lo giustificano, sottoporre a prove a campione il materiale commercializzato, esaminare i reclami, tenere un registro dei reclami, del materiale non conforme e dei richiami e tenere informati i distributori di tale monitoraggio. [art. 6(4)]
- `lvd-mfr-mark-equipment-type` (Fabbricante (compresi i titolari di marchio)) — Contrassegnare il materiale con un numero di tipo, di lotto o di serie o con un altro elemento che ne consenta l’identificazione e con il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio e un unico indirizzo postale di contatto oppure, se le dimensioni o la natura del materiale non lo consentono, sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento, in una lingua facilmente comprensibile per gli utenti finali e per le autorità. [art. 6(5) e art. 6(6)]
- `lvd-mfr-supply-clear-understandable` (Fabbricante (compresi i titolari di marchio)) — Fornire istruzioni e informazioni sulla sicurezza chiare e comprensibili nella lingua stabilita dallo Stato membro e riportare sul materiale, o, se ciò non è possibile, in un documento di accompagnamento, le caratteristiche essenziali necessarie per un uso sicuro. [art. 6(7) e allegato I, punto 1(a)]
- `lvd-mfr-affix-marking-visibly` (Fabbricante (compresi i titolari di marchio)) — Apporre la marcatura CE in modo visibile, leggibile e indelebile sul materiale o sulla sua targhetta dei dati oppure, se ciò non è possibile, sull’imballaggio e sui documenti di accompagnamento, fatti salvi i principi generali del regolamento (CE) n. 765/2008. [art. 16 e art. 17]
- `lvd-mfr-immediately-bring-conformity` (Fabbricante (compresi i titolari di marchio)) — Se si ritiene o si ha motivo di credere che il materiale immesso sul mercato non sia conforme, adottare immediatamente le misure correttive necessarie per renderlo conforme, ritirarlo o richiamarlo e, se presenta un rischio, informare le autorità competenti degli Stati membri in cui lo si è messo a disposizione, fornendo i dettagli della non conformità e delle misure correttive adottate. [art. 6(8)]
- `lvd-mfr-provide-information-documentation` (Fabbricante (compresi i titolari di marchio)) — Su richiesta motivata, fornire tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità, in formato cartaceo o elettronico e in una lingua facilmente comprensibile per l’autorità, cooperare alle misure volte a eliminare i rischi ed essere in grado di identificare per 10 anni i propri fornitori e clienti. [art. 6(9) e art. 11]
- `lvd-mfr-provide-information-request` (Fabbricante (compresi i titolari di marchio)) — Su richiesta motivata, fornire all’autorità tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità, in formato cartaceo o elettronico e in una lingua che essa comprende, e cooperare alle misure volte a eliminare i rischi. [art. 6(9)]
- `lvd-mfr-identify-suppliers-customers` (Fabbricante (compresi i titolari di marchio)) — Essere in grado di identificare, per 10 anni da ciascuna fornitura, gli operatori economici che hanno fornito il materiale e quelli ai quali lo si è fornito. [art. 11]
- `lvd-oth-act-written-mandate` (Rappresentante autorizzato) — Agire in base a un mandato scritto che consenta almeno di tenere la dichiarazione di conformità UE e la documentazione tecnica a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per 10 anni, di fornire su richiesta motivata le informazioni e la documentazione di conformità e di cooperare con le autorità alle misure volte a eliminare i rischi. [art. 7(2)]
- `lvd-oth-hold-written-mandate` (Rappresentante autorizzato) — Agire soltanto in base a un mandato scritto del fabbricante che definisca i compiti svolti per suo conto. [art. 7(1) e art. 7(2)]
- `lvd-oth-keep-documentation-years` (Rappresentante autorizzato) — Tenere la dichiarazione di conformità UE e la documentazione tecnica a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza del mercato per 10 anni dalla data in cui il materiale è stato immesso sul mercato. [art. 7(2)(a)]
- `lvd-oth-provide-information-request` (Rappresentante autorizzato) — Su richiesta motivata, fornire all’autorità le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità e cooperare con essa alle misure volte a eliminare i rischi del materiale oggetto del mandato. [art. 7(2)(b) e art. 7(2)(c)]
- `lvd-oth-take-manufacturers-duty` (Rappresentante autorizzato) — Non assumere l’obbligo del fabbricante di progettare e fabbricare secondo gli obiettivi di sicurezza né quello di redigere la documentazione tecnica; tali obblighi non possono far parte del mandato, sebbene il mandato possa comprendere l’apposizione della marcatura CE e la redazione della dichiarazione per conto del fabbricante. [art. 7(1) e allegato III, punto 5]
- `lvd-oth-able-identify-economic` (Rappresentante autorizzato) — Essere in grado di identificare per 10 anni gli operatori economici che hanno fornito il materiale e quelli ai quali lo si è fornito. [art. 11]
- `lvd-imp-place-compliant-electrical` (Importatore) — Immettere sul mercato soltanto materiale elettrico conforme e, prima di farlo, verificare che il fabbricante abbia eseguito la valutazione della conformità, redatto la documentazione tecnica, apposto la marcatura CE, fornito i documenti richiesti e applicato le indicazioni di identificazione e di indirizzo; non immettere sul mercato il materiale non conforme finché non sia reso conforme e informare il fabbricante e le autorità se presenta un rischio. [art. 8(1) e art. 8(2)]
- `lvd-imp-indicate-name-registered` (Importatore) — Indicare il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio e un indirizzo postale di contatto sul materiale oppure, se ciò non è possibile, sul suo imballaggio o in un documento di accompagnamento, in una lingua facilmente comprensibile per gli utenti finali e per le autorità. [art. 8(3)]
- `lvd-imp-ensure-equipment-accompanied` (Importatore) — Assicurarsi che il materiale sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza nella lingua stabilita dallo Stato membro. [art. 8(4)]
- `lvd-imp-keep-storage-transport` (Importatore) — Fare in modo che le condizioni di stoccaggio e di trasporto non compromettano il rispetto degli obiettivi di sicurezza e, se i rischi lo giustificano, effettuare prove a campione, esaminare i reclami e tenere un registro dei reclami, del materiale non conforme e dei richiami, informando i distributori. [art. 8(5) e art. 8(6)]
- `lvd-imp-ensure-storage-transport` (Importatore) — Finché il materiale è sotto la propria responsabilità, fare in modo che le condizioni di stoccaggio e di trasporto non compromettano il rispetto degli obiettivi di sicurezza. [art. 8(5)]
- `lvd-imp-sample-test-register` (Importatore) — Se i rischi lo giustificano, sottoporre a prove a campione il materiale commercializzato, esaminare i reclami, tenere un registro dei reclami, del materiale non conforme e dei richiami e tenere informati i distributori di tale monitoraggio. [art. 8(6)]
- `lvd-imp-immediately-take-corrective` (Importatore) — Se il materiale immesso sul mercato non è conforme, adottare immediatamente le misure correttive necessarie, ritirarlo o richiamarlo e, se presenta un rischio, informare le autorità competenti degli Stati membri interessati. [art. 8(7)]
- `lvd-imp-keep-copy-declaration` (Importatore) — Conservare una copia della dichiarazione di conformità UE per 10 anni e assicurarsi che la documentazione tecnica possa essere messa a disposizione su richiesta; fornire su richiesta motivata le informazioni di conformità in una lingua facilmente comprensibile per l’autorità, cooperare alle misure volte a eliminare i rischi e identificare per 10 anni fornitori e clienti. [art. 8(8), art. 8(9) e art. 11]
- `lvd-imp-keep-declaration-copy` (Importatore) — Conservare una copia della dichiarazione di conformità UE a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per 10 anni dall’immissione sul mercato e assicurarsi che la documentazione tecnica possa essere messa a disposizione su richiesta. [art. 8(8)]
- `lvd-imp-provide-information-request` (Importatore) — Su richiesta motivata, fornire all’autorità le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità in una lingua che essa comprende e cooperare alle misure volte a eliminare i rischi. [art. 8(9)]
- `lvd-imp-identify-suppliers-customers` (Importatore) — Essere in grado di identificare, per 10 anni da ciascuna fornitura, gli operatori economici che hanno fornito il materiale e quelli ai quali lo si è fornito. [art. 11]
- `lvd-imp-modify-equipment-way` (Importatore) — Se si immette sul mercato materiale con il proprio nome o marchio, oppure si modifica il materiale in modo tale da poterne influenzare la conformità, si assumono gli obblighi del fabbricante di cui all’articolo 6. [art. 10]
- `lvd-dist-act-due-care` (Distributore (grossista o rivenditore)) — Agire con la dovuta attenzione e, prima di mettere a disposizione il materiale, verificare che rechi la marcatura CE, sia accompagnato dai documenti richiesti e dalle istruzioni e informazioni sulla sicurezza nella lingua dello Stato membro in cui è venduto e che fabbricante e importatore abbiano applicato le indicazioni di identificazione e di indirizzo; non mettere a disposizione il materiale non conforme finché non sia reso conforme e informare il fabbricante o l’importatore e le autorità se presenta un rischio. [art. 9(1) e art. 9(2)]
- `lvd-dist-keep-storage-transport` (Distributore (grossista o rivenditore)) — Fare in modo che le condizioni di stoccaggio e di trasporto non compromettano il rispetto degli obiettivi di sicurezza. [art. 9(3)]
- `lvd-dist-make-sure-corrective` (Distributore (grossista o rivenditore)) — Se il materiale messo a disposizione non è conforme, assicurarsi che siano adottate le misure correttive necessarie per renderlo conforme, ritirarlo o richiamarlo e, se presenta un rischio, informare immediatamente le autorità competenti degli Stati membri interessati. [art. 9(4)]
- `lvd-dist-provide-information-documentation` (Distributore (grossista o rivenditore)) — Su richiesta motivata, fornire le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità, cooperare alle misure volte a eliminare i rischi e identificare per 10 anni fornitori e clienti. [art. 9(5) e art. 11]
- `lvd-dist-provide-information-request` (Distributore (grossista o rivenditore)) — Su richiesta motivata, fornire all’autorità le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità e cooperare alle misure volte a eliminare i rischi del materiale messo a disposizione. [art. 9(5)]
- `lvd-dist-identify-suppliers-customers` (Distributore (grossista o rivenditore)) — Essere in grado di identificare, per 10 anni da ciascuna fornitura, gli operatori economici che hanno fornito il materiale e quelli ai quali lo si è fornito. [art. 11]
- `lvd-dist-take-manufacturers-obligations` (Distributore (grossista o rivenditore)) — Se si vende con il proprio nome o marchio oppure si modifica il materiale in modo tale da poterne influenzare la conformità, si assumono gli obblighi del fabbricante. [art. 10]

## Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni delle leggi nazionali di recepimento da parte degli operatori economici; le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive e possono comprendere sanzioni penali per le violazioni gravi. Le autorità di vigilanza del mercato valutano il materiale che presenta un rischio per persone, animali domestici o beni, richiedono azioni correttive, il ritiro o il richiamo entro un termine commisurato al rischio e, se l’operatore non agisce, vietano o limitano la messa a disposizione, ritirano o richiamano il materiale e informano la Commissione e gli altri Stati membri; il materiale conforme che continua a presentare un rischio può essere trattato allo stesso modo. Le non conformità formali, come la marcatura CE mancante o apposta in modo errato, la dichiarazione di conformità UE mancante o errata, la documentazione tecnica incompleta o le indicazioni di identificazione e di indirizzo mancanti, devono cessare e in caso contrario comportano restrizione, divieto, ritiro o richiamo. In Italia la vigilanza del mercato è esercitata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), Direzione generale consumatori e mercato, con le Camere di commercio che effettuano le ispezioni sul campo e segnalano al ministero i prodotti sospetti; le sanzioni sono stabilite dalla normativa nazionale di recepimento.

## Lista di controllo

1. Verificare che la tensione nominale del materiale sia compresa tra 50 e 1.000 V in c.a. o tra 75 e 1.500 V in c.c., che non abbia una funzione radio intenzionale e che non si applichi alcuna esclusione dell’allegato II (articolo 1).
2. Stabilire il proprio ruolo per ciascun prodotto, ricordando che vendere con il proprio marchio o modificare il materiale rende fabbricanti (articolo 10).
3. Individuare le norme armonizzate pubblicate nella Gazzetta ufficiale che coprono il materiale, oppure le norme IEC o nazionali che danno una presunzione di conformità in loro assenza (articoli da 12 a 14).
4. Effettuare l’analisi e la valutazione dei rischi e sottoporre a prova il materiale rispetto agli obiettivi di sicurezza dell’allegato I, compresi i rischi non elettrici, l’isolamento e il sovraccarico (articolo 3 e allegato I).
5. Compilare la documentazione tecnica dell’allegato III con disegni, norme applicate, calcoli e rapporti di prova e conservarla per 10 anni (articoli 6(2) e 6(3)).
6. Redigere la dichiarazione di conformità UE dell’allegato IV per ciascun modello di prodotto, come dichiarazione unica se si applicano anche la direttiva EMC o altri atti dell’Unione (articolo 15).
7. Apporre la marcatura CE sul materiale o sulla sua targhetta dei dati prima di immetterlo sul mercato, oppure sull’imballaggio e sui documenti se il materiale non lo consente (articolo 17).
8. Riportare il numero di tipo o di serie, il nome e l’indirizzo del fabbricante e dell’importatore e le caratteristiche essenziali per un uso sicuro, e fornire istruzioni e informazioni sulla sicurezza nella lingua richiesta (articoli da 6(5) a 6(7), 8(3), 8(4) e allegato I).
9. Predisporre la procedura per le azioni correttive e le notifiche, la tracciabilità di fornitori e clienti per 10 anni e, se i rischi lo giustificano, le prove a campione e un registro dei reclami (articoli 6(4), 6(8), 8(7), 9(4) e 11).

## Domande

### Quando ha iniziato ad applicarsi la direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE?

La direttiva rifusa è stata adottata il 26 febbraio 2014, pubblicata nella Gazzetta ufficiale il 29 marzo 2014 ed è entrata in vigore il 18 aprile 2014. Gli Stati membri dovevano recepirla entro il 19 aprile 2016 e applicare le relative misure dal 20 aprile 2016, data di abrogazione della direttiva 2006/95/CE. Il materiale conforme alla vecchia direttiva e immesso sul mercato prima del 20 aprile 2016 può ancora essere messo a disposizione.

### Quale intervallo di tensione copre la LVD?

Il materiale elettrico destinato a essere adoperato con una tensione nominale compresa tra 50 e 1.000 V per la corrente alternata e tra 75 e 1.500 V per la corrente continua, diverso dal materiale e dai fenomeni elencati nell’allegato II. Il materiale con tensione nominale inferiore a tali limiti è escluso dalla direttiva e le apparecchiature radio sono invece coperte dalla direttiva sulle apparecchiature radio.

### Quali prodotti sono esclusi dalla LVD?

L’allegato II esclude il materiale elettrico destinato a essere utilizzato in atmosfera potenzialmente esplosiva, il materiale per radiologia e per uso medico, le parti elettriche per ascensori e montacarichi, i contatori dell’energia elettrica, le spine e le prese di corrente per uso domestico, i controllori di recinzioni elettriche, le perturbazioni radioelettriche, il materiale specializzato per navi, aeromobili o ferrovie conforme alle disposizioni di sicurezza internazionali e i kit di valutazione su misura per la ricerca e lo sviluppo. Sono escluse dalla direttiva anche le apparecchiature radio, perché la direttiva sulle apparecchiature radio applica essa stessa gli stessi obiettivi di sicurezza.

### Serve un organismo notificato per la LVD?

No. L’unica procedura di valutazione della conformità è il controllo interno della produzione (Modulo A) dell’allegato III: il fabbricante predispone la documentazione tecnica con un’analisi dei rischi, garantisce che il processo di fabbricazione mantenga il materiale conforme, appone la marcatura CE e redige la dichiarazione di conformità UE sotto la propria esclusiva responsabilità. La direttiva non prevede organismi notificati; se la documentazione è carente, l’autorità di vigilanza del mercato agisce secondo le procedure di salvaguardia e quelle per la non conformità formale.

### Come funzionano le norme armonizzate nella LVD?

Il materiale conforme alle norme armonizzate, o a parti di esse, i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale si presume conforme agli obiettivi di sicurezza da esse contemplati. Se non è stata elaborata e pubblicata alcuna norma armonizzata, gli Stati membri devono accettare anche il materiale conforme alle disposizioni di sicurezza IEC che la Commissione ha notificato e pubblicato senza obiezioni e, in mancanza di queste, il materiale fabbricato secondo le norme di sicurezza dello Stato membro di fabbricazione se garantisce un livello di sicurezza equivalente.

### Che cosa deve figurare sul materiale e sui relativi documenti?

La marcatura CE, un numero di tipo, di lotto o di serie o un altro elemento di identificazione, il nome del fabbricante, la denominazione commerciale registrata o il marchio e un unico indirizzo postale di contatto, il nome e l’indirizzo dell’importatore se il materiale è importato e le caratteristiche essenziali il cui rispetto garantisce un uso sicuro. Se le dimensioni o la natura del materiale non lo consentono, gli elementi di identificazione e gli indirizzi figurano sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento. Istruzioni e informazioni sulla sicurezza devono accompagnare il materiale nella lingua stabilita dallo Stato membro.

### Per quanto tempo devo conservare la documentazione tecnica e le registrazioni di tracciabilità?

I fabbricanti conservano la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE per 10 anni dall’immissione del materiale sul mercato, i rappresentanti autorizzati tengono entrambe a disposizione delle autorità per lo stesso periodo e gli importatori conservano una copia della dichiarazione per 10 anni e garantiscono che la documentazione possa essere prodotta. Tutti gli operatori economici devono essere in grado di identificare per 10 anni dalla fornitura chi li ha forniti e chi hanno fornito.

## Che cosa è cambiato

- 2026-05-30 (applies): **Si applicano le procedure di emergenza per il materiale elettrico rilevante per la crisi** — Si applicano le misure nazionali di recepimento della direttiva (UE) 2024/2749: gli articoli da 22 bis a 22 quater consentono alla Commissione di elencare norme o stabilire specifiche comuni che danno una presunzione di conformità e richiedono una vigilanza del mercato prioritaria e l’assistenza reciproca per il materiale elettrico designato come bene rilevante per la crisi mentre è attiva una modalità di emergenza del mercato interno ai sensi del regolamento (UE) 2024/2747.
- 2024-11-28 (amendment): **Direttiva (UE) 2024/2749 in vigore: procedure di emergenza del mercato interno** — La direttiva modificativa del 9 ottobre 2024, pubblicata l’8 novembre 2024, aggiunge le definizioni di beni rilevanti per la crisi e di modalità di emergenza del mercato interno e inserisce il capo 4 bis (articoli da 22 bis a 22 quater); gli Stati membri dovevano recepirla entro il 29 maggio 2026 e applicare le misure dal 30 maggio 2026.
- 2016-04-20 (applies): **Si applica la direttiva 2014/35/UE; la direttiva 2006/95/CE è abrogata** — Gli Stati membri applicano le misure di recepimento dal 20 aprile 2016, gli articoli direttamente applicabili e gli allegati I, V e VI si applicano dalla stessa data e la direttiva 2006/95/CE è abrogata; il materiale conforme alla vecchia direttiva e immesso sul mercato prima del 20 aprile 2016 può ancora essere messo a disposizione.
- 2014-04-18 (in-force): **Entra in vigore la direttiva 2014/35/UE** — Adottata il 26 febbraio 2014 come rifusione della direttiva 2006/95/CE allineata al nuovo quadro legislativo e pubblicata nella GU L 96 del 29 marzo 2014, la direttiva è entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione; gli Stati membri avevano tempo fino al 19 aprile 2016 per recepirla.

## La direttiva Bassa Tensione in sintesi

La direttiva Bassa Tensione (LVD), formalmente direttiva 2014/35/UE, è la legge dell’UE sulla sicurezza del materiale elettrico alimentato dalla rete. Il suo scopo è garantire che il materiale elettrico presente sul mercato offra un livello elevato di protezione della salute e della sicurezza delle persone, degli animali domestici e dei beni, assicurando al tempo stesso il funzionamento del mercato interno (art. 1). Opera mediante una regola generale e un elenco di obiettivi di sicurezza anziché mediante norme tecniche dettagliate: il materiale può essere messo a disposizione soltanto se, costruito secondo la buona pratica ingegneristica in materia di sicurezza, non mette in pericolo la salute, la sicurezza o i beni quando è correttamente installato, mantenuto in efficienza e utilizzato per l’uso previsto (art. 3 e allegato I).

Il testo del 2014 è una rifusione della direttiva 2006/95/CE allineata al nuovo quadro legislativo, che aggiunge gli obblighi degli operatori economici, la tracciabilità e le procedure di vigilanza del mercato comuni alle altre direttive sulla marcatura CE. In quanto direttiva, opera attraverso il diritto nazionale: gli Stati membri dovevano recepirla entro il 19 aprile 2016 e applicarla dal 20 aprile 2016 (art. 26 e art. 27).

> **Testo ufficiale**
> Il testo della direttiva è disponibile su EUR-Lex: [direttiva 2014/35/UE (CELEX 32014L0035)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0035), oppure il [testo consolidato del 30 maggio 2026](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02014L0035-20260530) che comprende le procedure di emergenza del mercato interno.

## Ambito di applicazione

La direttiva si applica al materiale elettrico destinato a essere adoperato con una tensione nominale compresa tra 50 e 1.000 V per la corrente alternata e tra 75 e 1.500 V per la corrente continua, diverso dal materiale e dai fenomeni elencati nell’allegato II (art. 1). L’allegato II esclude il materiale per atmosfere esplosive, il materiale radiologico e medico, le parti elettriche per ascensori, i contatori dell’energia elettrica, le spine e le prese di corrente per uso domestico, i controllori di recinzioni elettriche, le perturbazioni radioelettriche, il materiale specializzato per navi, aeromobili e ferrovie conforme alle disposizioni di sicurezza internazionali e i kit di valutazione su misura per la ricerca e lo sviluppo. Anche le apparecchiature radio sono escluse dalla direttiva, perché la direttiva sulle apparecchiature radio 2014/53/UE applica gli stessi obiettivi di sicurezza senza limite di tensione come uno dei propri requisiti essenziali (direttiva 2014/53/UE, art. 1(4) e art. 3(1)(a)).

Gli obblighi gravano sugli operatori economici: fabbricante, rappresentante autorizzato, importatore e distributore (art. 2, punto (7)). Fabbricante è chiunque fabbrica materiale elettrico, o lo fa progettare o fabbricare, e lo commercializza con il proprio nome o marchio (art. 2, punto (3)); l’importatore o il distributore che vende con il proprio marchio o modifica il materiale in modo tale da poterne influenzare la conformità assume gli obblighi del fabbricante (art. 10). Gli enti di fornitura dell’energia elettrica non possono imporre, come condizione per il collegamento alla rete, requisiti di sicurezza più rigorosi degli obiettivi di sicurezza (art. 5).

## Che cosa è necessario fare

### Obiettivi di sicurezza

L’allegato I stabilisce gli elementi principali degli obiettivi di sicurezza. Le caratteristiche essenziali necessarie per un uso sicuro devono essere riportate sul materiale o, se ciò non è possibile, in un documento di accompagnamento; il materiale e le sue parti devono consentire un montaggio e un collegamento sicuri; e deve essere progettato e fabbricato in modo da proteggere dai rischi elencati quando è utilizzato per l’uso previsto e mantenuto in efficienza in modo adeguato (allegato I, punto 1). I rischi derivanti dal materiale stesso sono le lesioni fisiche o altri danni da contatto diretto o indiretto, le temperature pericolose, gli archi o le radiazioni, i pericoli non elettrici messi in luce dall’esperienza e l’isolamento inadeguato (allegato I, punto 2). Il materiale deve inoltre resistere alle influenze esterne: le sollecitazioni meccaniche previste, le influenze non meccaniche nelle condizioni ambientali previste e il sovraccarico prevedibile (allegato I, punto 3).

### Norme armonizzate, internazionali e nazionali

Il materiale conforme alle norme armonizzate, o a parti di esse, i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale si presume conforme agli obiettivi di sicurezza da esse contemplati (art. 12). Se non è stata pubblicata alcuna norma armonizzata, gli Stati membri devono considerare conforme anche il materiale che rispetta le disposizioni di sicurezza IEC che la Commissione ha notificato agli Stati membri e pubblicato senza obiezioni (art. 13) e, in mancanza di queste, il materiale fabbricato secondo le norme di sicurezza in vigore nello Stato membro di fabbricazione, se garantisce un livello di sicurezza equivalente (art. 14).

### Valutazione della conformità, documentazione tecnica e marcatura CE

L’unico percorso di valutazione della conformità è il controllo interno della produzione (Modulo A) dell’allegato III. Il fabbricante predispone la documentazione tecnica, che deve consentire di valutare la conformità del materiale, comprendere un’analisi e una valutazione adeguate dei rischi e contenere almeno una descrizione generale, i disegni e gli schemi di progettazione e di fabbricazione, le spiegazioni necessarie per comprenderli, l’elenco delle norme armonizzate o di altre norme applicate in tutto o in parte o delle soluzioni adottate in loro vece, i calcoli di progetto e le verifiche e i rapporti di prova (allegato III, punto 2). Il fabbricante mantiene il processo di fabbricazione conforme alla documentazione (allegato III, punto 3), appone la marcatura CE su ogni esemplare e redige una dichiarazione di conformità UE scritta per il modello di prodotto, tenendo entrambe a disposizione delle autorità per 10 anni (allegato III, punto 4). Un rappresentante autorizzato può svolgere i compiti di marcatura e di dichiarazione se il mandato lo prevede (allegato III, punto 5). Non interviene alcun organismo notificato.

La dichiarazione di conformità UE segue l’allegato IV, è tradotta nelle lingue richieste dallo Stato membro, è mantenuta aggiornata e, se più atti dell’Unione richiedono una dichiarazione, è un’unica dichiarazione che li comprende tutti (art. 15). La marcatura CE è soggetta ai principi generali del regolamento (CE) n. 765/2008 ed è apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sul materiale o sulla sua targhetta dei dati prima dell’immissione sul mercato, oppure sull’imballaggio e sui documenti di accompagnamento se la natura del materiale non lo consente (art. 16 e art. 17).

### Obblighi per ruolo

I fabbricanti progettano e fabbricano secondo gli obiettivi di sicurezza, redigono la documentazione e la dichiarazione, appongono la marcatura CE, conservano entrambe per 10 anni, garantiscono la conformità della produzione in serie, effettuano prove a campione e tengono un registro dei reclami se i rischi lo giustificano, contrassegnano il materiale con un elemento di identificazione e con il proprio nome e indirizzo, forniscono istruzioni e informazioni sulla sicurezza nella lingua richiesta, adottano azioni correttive e informano le autorità dei rischi e cooperano su richiesta (art. 6). I rappresentanti autorizzati agiscono in base a un mandato che deve almeno comprendere la conservazione dei documenti e la cooperazione con le autorità e non possono assumere gli obblighi di progettazione o di documentazione (art. 7). Gli importatori immettono sul mercato soltanto materiale conforme, verificano il lavoro del fabbricante, aggiungono il proprio nome e indirizzo, assicurano le istruzioni nella lingua richiesta, proteggono il materiale durante lo stoccaggio e il trasporto, effettuano prove a campione se i rischi lo giustificano, adottano azioni correttive e conservano la dichiarazione per 10 anni (art. 8). I distributori verificano la marcatura CE, i documenti, la lingua e le indicazioni prima di mettere a disposizione il materiale, lo proteggono durante lo stoccaggio e il trasporto e vigilano affinché siano adottate azioni correttive (art. 9). Gli importatori e i distributori che vendono con il proprio marchio o modificano il materiale diventano fabbricanti (art. 10) e ogni operatore identifica i propri fornitori e clienti per 10 anni (art. 11).

### Procedure di emergenza dal 30 maggio 2026

La direttiva (UE) 2024/2749 ha inserito il capo 4 bis. Gli articoli 22 ter e 22 quater si applicano soltanto al materiale elettrico designato come bene rilevante per la crisi, soltanto mentre è attiva una modalità di emergenza del mercato interno ai sensi del regolamento (UE) 2024/2747 e soltanto dopo che la Commissione ha adottato il corrispondente atto di esecuzione (art. 22 bis). In tale periodo la Commissione può elencare norme o stabilire specifiche comuni che danno una presunzione di conformità in mancanza di norme armonizzate o se queste non possono essere utilizzate, e gli Stati membri danno priorità alla vigilanza del mercato del materiale elencato e si prestano assistenza reciproca (art. 22 ter e art. 22 quater).

## Vigilanza e sanzioni

La vigilanza del mercato segue il regolamento (UE) 2019/1020 (l’articolo 18 della direttiva richiama il regolamento (CE) n. 765/2008, il cui capo sulla vigilanza è stato sostituito da tale regolamento il 16 luglio 2021). Se un’autorità ha motivi sufficienti per ritenere che il materiale presenti un rischio per persone, animali domestici o beni, lo valuta, richiede azioni correttive, il ritiro o il richiamo entro un termine commisurato al rischio e, se l’operatore non agisce, vieta o limita la messa a disposizione, ritira o richiama il materiale e ne informa la Commissione e gli altri Stati membri (art. 19). Il materiale conforme che continua a presentare un rischio può essere trattato allo stesso modo (art. 21) e la Commissione decide sulle misure nazionali contestate mediante la procedura di salvaguardia dell’Unione (art. 20). Le non conformità formali, come la marcatura CE mancante o apposta in modo errato, la dichiarazione mancante o errata, la documentazione tecnica incompleta o le indicazioni di identificazione e di indirizzo mancanti, devono cessare e in caso contrario comportano restrizione, divieto, ritiro o richiamo (art. 22).

Le sanzioni sono stabilite a livello nazionale: gli Stati membri prevedono sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per le violazioni delle leggi nazionali di recepimento, che possono comprendere sanzioni penali per le violazioni gravi (art. 24). In Italia la vigilanza del mercato è esercitata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), Direzione generale consumatori e mercato, con le Camere di commercio che effettuano le ispezioni sul campo e segnalano al ministero i prodotti sospetti.

## Come Conphora sostiene la conformità

Conphora monitora la LVD e le sue norme armonizzate e confronta i Suoi prodotti con gli obiettivi di sicurezza, segnalando le lacune nella valutazione dei rischi, nella documentazione tecnica, nella dichiarazione di conformità UE e nelle indicazioni prima che diventino problemi di vigilanza. La piattaforma aiuta a costruire e conservare la documentazione e i registri decennali, riunisce la dichiarazione LVD con la dichiarazione EMC e con le altre dichiarazioni di cui lo stesso prodotto ha bisogno e La avvisa quando cambia una norma o la direttiva.

[Scopra come funziona Conphora](/it/how-it-works) · [Consulti piani e prezzi](/it/pricing)

## Fonti

- [Direttiva 2014/35/UE concernente il materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione, testo consolidato del 30 maggio 2026 (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02014L0035-20260530)
- [Direttiva 2014/35/UE come pubblicata nella GU L 96 del 29 marzo 2014 (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0035)
- [Informazioni sul documento, date e relazioni per il CELEX 32014L0035 (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32014L0035)
- [Direttiva (UE) 2024/2749 sulle procedure di emergenza per la valutazione della conformità e la vigilanza del mercato dei prodotti (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024L2749)
- [Direttiva 2014/53/UE sulle apparecchiature radio, articolo 1(4) sul rapporto con la direttiva Bassa Tensione (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0053)
- [Regolamento (CE) n. 765/2008 in materia di accreditamento e vigilanza del mercato (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32008R0765)
- [Direttiva Bassa Tensione (Commissione europea, DG GROW)](https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/electrical-and-electronic-engineering-industries-eei/low-voltage-directive-lvd_en)
- [Kontrol med EMC og RED, compresa l’attuazione danese della direttiva Bassa Tensione (Sikkerhedsstyrelsen)](https://www.sik.dk/erhverv/produkter/el-produkter/vejledninger/redemc/kontrol-emc-og-red)
- [Sikkerhedsstyrelsen, parte dell’Erhvervsstyrelsen da gennaio 2026 (Sikkerhedsstyrelsen)](https://www.sik.dk/sikkerhedsstyrelsen-del-erhvervsstyrelsen)

*Questa guida fornisce informazioni di carattere generale e non costituisce una consulenza legale.*

## Fonti

- [Direttiva 2014/35/UE concernente il materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione, testo consolidato del 30 maggio 2026 (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02014L0035-20260530)
- [Direttiva 2014/35/UE come pubblicata nella GU L 96 del 29 marzo 2014 (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0035)
- [Informazioni sul documento, date e relazioni per il CELEX 32014L0035 (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32014L0035)
- [Direttiva (UE) 2024/2749 sulle procedure di emergenza per la valutazione della conformità e la vigilanza del mercato dei prodotti (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024L2749)
- [Direttiva 2014/53/UE sulle apparecchiature radio, articolo 1(4) sul rapporto con la direttiva Bassa Tensione (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0053)
- [Regolamento (CE) n. 765/2008 in materia di accreditamento e vigilanza del mercato (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32008R0765)
- [Direttiva Bassa Tensione (Commissione europea, DG GROW)](https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/electrical-and-electronic-engineering-industries-eei/low-voltage-directive-lvd_en)
- [Kontrol med EMC og RED, compresa l’attuazione danese della direttiva Bassa Tensione (Sikkerhedsstyrelsen)](https://www.sik.dk/erhverv/produkter/el-produkter/vejledninger/redemc/kontrol-emc-og-red)
- [Sikkerhedsstyrelsen, parte dell’Erhvervsstyrelsen da gennaio 2026 (Sikkerhedsstyrelsen)](https://www.sik.dk/sikkerhedsstyrelsen-del-erhvervsstyrelsen)

_Rivisto il 2026-09-24 da Conphora compliance team_
