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title: "LiftD — Direttiva Ascensori"
description: "La direttiva Ascensori impone agli ascensori installati in modo permanente negli edifici e ai componenti di sicurezza dell’allegato III i requisiti essenziali, con valutazione dell’organismo notificato e marcatura CE, a carico di installatori, fabbricanti e importatori. Si applica dal 20 aprile 2016; le procedure di emergenza della direttiva (UE) 2024/2749 dal 30 maggio 2026."
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published: "2014-04-18"
updated: "2026-09-12"
author: "Conphora compliance team"
publisher: "Conphora"
reference: "Direttiva 2014/33/UE"
celex: "32014L0033"
source: "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0033"
tags: ["LiftD", "CE / Product Safety"]
license: "Free to quote with attribution and a link to the page"
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# LiftD — Direttiva Ascensori

La direttiva Ascensori impone agli ascensori installati in modo permanente negli edifici e ai componenti di sicurezza dell’allegato III i requisiti essenziali, con valutazione dell’organismo notificato e marcatura CE, a carico di installatori, fabbricanti e importatori. Si applica dal 20 aprile 2016; le procedure di emergenza della direttiva (UE) 2024/2749 dal 30 maggio 2026.

## Dati essenziali

- **Titolo ufficiale:** Direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, per l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza degli ascensori (rifusione)
- **Riferimento:** Direttiva 2014/33/UE
- **CELEX:** 32014L0033
- **Tipo di atto:** Direttiva
- **In vigore:** 2014-04-18
- **Si applica dal:** 2016-04-20
- **Applicato da:** Le autorità nazionali di vigilanza del mercato applicano le leggi nazionali di recepimento della direttiva con i poteri del regolamento (UE) 2019/1020, che elenca la direttiva 2014/33/UE nel proprio allegato I (l’articolo 37 della direttiva cita ancora l’articolo 15, paragrafo 3, e gli articoli da 16 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008 e l’articolo 38, paragrafo 1, applica l’articolo 21 di tale regolamento alle misure correttive; entrambi i rinvii si intendono fatti al regolamento (UE) 2019/1020, il cui articolo 39, paragrafo 1, punto 4, ha soppresso il capo III, articoli da 15 a 29, del regolamento (CE) n. 765/2008 con effetto dal 16 luglio 2021, mentre l’articolo 30 sulla marcatura CE, richiamato dall’articolo 18 della direttiva, resta invariato); in Danimarca la Sikkerhedsstyrelsen (da gennaio 2026 il dipartimento Markedsovervågning della Erhvervsstyrelsen) controlla gli ascensori e i componenti di sicurezza per ascensori in quanto prodotti dal 1° dicembre 2018 in base alla legge danese sui prodotti (lov om produkter og markedsovervågning, LBK n. 22 dell’8 gennaio 2026, § 2, n. 4, e § 9) e al decreto n. 1540 del 10 dicembre 2015 sulla costruzione degli ascensori e dei componenti di sicurezza per ascensori, come modificato dal decreto n. 491 del 28 maggio 2026. Dal 30 maggio 2026 il decreto nomina soltanto la Erhvervsstyrelsen: essa concede l’approvazione preventiva di uno spazio di rifugio ridotto ai sensi del § 7, designa e revoca gli organismi notificati ai sensi del § 11 e decide sui ricorsi contro le loro decisioni ai sensi del § 13. L’autorità di controllo precisa che la Arbejdstilsynet continua a vigilare sugli ascensori e sugli impianti a fune realizzati su ordinazione o importati da paesi terzi per le attività offshore di petrolio e gas, ai sensi della legge danese sulla sicurezza offshore, il che discende dal § 9, comma 2, della legge sui prodotti e non dal decreto sugli ascensori. Gli strumenti sono le misure correttive entro un termine commisurato al rischio, la limitazione o il divieto di immissione sul mercato o di uso di un ascensore o il suo richiamo, il divieto o la limitazione della messa a disposizione, il ritiro o il richiamo di un componente di sicurezza, l’ordine di porre fine alle non conformità formali come la mancanza della marcatura CE, del numero dell’organismo notificato o della dichiarazione, e le sanzioni nazionali, che devono essere effettive, proporzionate e dissuasive e possono includere sanzioni penali per le violazioni gravi.
- **Categoria:** CE / Product Safety

## A chi si applica

**Oggetto dell’atto:** Ascensori che servono in modo permanente edifici e costruzioni e destinati al trasporto di persone, di persone e cose, o di sole cose se la cabina è accessibile (una persona può entrarvi senza difficoltà) e dotata di comandi all’interno della cabina o a portata di una persona che vi si trovi; Un ascensore è un apparecchio di sollevamento che serve piani definiti, con una cabina che si sposta lungo guide rigide inclinate di oltre 15 gradi rispetto al piano orizzontale, oppure lungo un percorso fisso anche senza guide rigide; I sei componenti di sicurezza per ascensori elencati nell’allegato III per l’uso in tali ascensori: dispositivi di bloccaggio delle porte di piano, dispositivi per evitare la caduta o i movimenti incontrollati della cabina, dispositivi di limitazione della velocità eccessiva, ammortizzatori ad accumulazione di energia (non lineari o con smorzamento del movimento di ritorno) e ammortizzatori a dissipazione di energia, dispositivi di sicurezza montati sui martinetti dei circuiti idraulici di potenza utilizzati come dispositivi per evitare la caduta, e dispositivi elettrici di sicurezza sotto forma di circuiti di sicurezza contenenti componenti elettronici; Gli operatori economici: l’installatore dell’ascensore, il fabbricante dei componenti di sicurezza, i loro mandatari, nonché gli importatori e i distributori di componenti di sicurezza; La persona responsabile dei lavori nell’edificio o nella costruzione, che deve scambiare informazioni con l’installatore e mantenere i vani degli ascensori liberi da tubazioni, cavi e accessori diversi da quelli necessari all’ascensore

**Prodotti derivati e a valle:** Se i rischi di un ascensore o di un componente di sicurezza sono interamente o parzialmente disciplinati da una normativa specifica dell’Unione, la direttiva non si applica o cessa di applicarsi a tali rischi dall’applicazione di tale normativa (art. 1, par. 3); Se un rischio pertinente non è trattato nell’allegato I, si applicano i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute dell’allegato I della direttiva 2006/42/CE e in ogni caso si applica il punto 1.1.2 di tale allegato; la direttiva 2006/42/CE è abrogata con effetto dal 20 gennaio 2027 dal regolamento (UE) 2023/1230 sulle macchine e i rinvii ad essa si intendono fatti a tale regolamento (allegato I, punto 1.1; regolamento (UE) 2023/1230, art. 51, par. 2); Gli ascensori e i componenti di sicurezza conformi alle norme armonizzate i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale sono considerati conformi ai requisiti dell’allegato I oggetto di tali norme (art. 14); L’importatore o il distributore che immette sul mercato un componente di sicurezza con il proprio nome o marchio, o lo modifica in modo tale da poterne condizionare la conformità, è considerato fabbricante (art. 12); Gli Stati membri possono prescrivere requisiti per la protezione delle persone quando gli ascensori sono messi in servizio o utilizzati, purché gli ascensori non siano modificati in un modo non previsto dalla direttiva (art. 3, par. 3); Se un ascensore o un componente di sicurezza è soggetto anche ad altri atti dell’Unione che richiedono una dichiarazione di conformità UE, si redige un’unica dichiarazione che li riguarda tutti (art. 17, par. 3)

**Ruoli previsti dall’atto:**

- **Installatore dell’ascensore o fabbricante del componente di sicurezza** — Per un ascensore, l’installatore: la persona fisica o giuridica che assume la responsabilità della progettazione, della fabbricazione, dell’installazione e dell’immissione sul mercato dell’ascensore e sulla quale gravano gli obblighi dell’articolo 7, analoghi a quelli del fabbricante. Per un componente di sicurezza, il fabbricante: qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrica un componente di sicurezza per ascensori, oppure lo fa progettare o fabbricare, e lo commercializza con il proprio nome o marchio; l’importatore o il distributore che vende con il proprio marchio o modifica un componente in modo tale da poterne condizionare la conformità è considerato fabbricante.
- **Mandatario, o persona responsabile dei lavori nell’edificio** — Il mandatario è qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che ha ricevuto da un installatore o da un fabbricante un mandato scritto per agire a suo nome in relazione a compiti specifici; il mandato non può comprendere l’obbligo di progettare e fabbricare conformemente all’allegato I né quello di redigere la documentazione tecnica. La persona responsabile dei lavori nell’edificio o nella costruzione non è un operatore economico, ma deve scambiare con l’installatore le informazioni necessarie e adottare le misure necessarie per il corretto funzionamento e l’uso sicuro dell’ascensore; i vani degli ascensori non possono contenere tubazioni, cavi o accessori diversi da quelli necessari all’ascensore.
- **Importatore di componenti di sicurezza** — Qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che immette sul mercato dell’Unione un componente di sicurezza per ascensori proveniente da un paese terzo; la direttiva definisce gli importatori solo per i componenti di sicurezza, non per gli ascensori.
- **Distributore di componenti di sicurezza (grossista o rivenditore)** — Qualsiasi persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall’importatore, che mette a disposizione sul mercato un componente di sicurezza per ascensori; la direttiva definisce i distributori solo per i componenti di sicurezza, non per gli ascensori.

## Date principali

- 2014-02-26: La direttiva 2014/33/UE è adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio come rifusione della direttiva 95/16/CE
- 2014-04-18: Entrata in vigore, il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GU L 96 del 29 marzo 2014
- 2016-04-19: Termine per gli Stati membri per adottare e pubblicare le leggi di recepimento; da questa data si applicano direttamente l’articolo 1, l’articolo 2, punti da 1 a 4, gli articoli da 3 a 6, 15 e 16, l’articolo 19, paragrafi da 1 a 4, l’articolo 44, l’articolo 45, paragrafo 2, l’articolo 49, l’allegato I, l’allegato III e le parti indicate degli allegati II e da IV a XII
- 2016-04-20: Si applicano le misure nazionali; la direttiva 95/16/CE è abrogata; gli ascensori e i componenti di sicurezza conformi alla vecchia direttiva e immessi sul mercato prima di tale data possono ancora essere messi in servizio o messi a disposizione, e i certificati e le decisioni degli organismi notificati rilasciati in base ad essa restano validi
- 2024-11-28: Entra in vigore la direttiva (UE) 2024/2749: le procedure di emergenza del mercato interno sono inserite come capo V bis (articoli da 41 bis a 41 sexies); recepimento entro il 29 maggio 2026
- 2026-05-30: Si applicano le misure nazionali di recepimento delle procedure di emergenza della direttiva (UE) 2024/2749; in Danimarca il decreto n. 491 del 28 maggio 2026 inserisce i §§ 11 a-11 c nel decreto sugli ascensori, designa la Erhvervsstyrelsen come autorità che rilascia le autorizzazioni di cui all’articolo 41 quater e prescrive che le informazioni e la marcatura di cui all’articolo 41 quater, paragrafo 3, siano in danese o in inglese
- 2027-01-20: La direttiva 2006/42/CE, cui rinviano i punti 1.1 e 5.1 dell’allegato I per i requisiti in materia di macchine, è abrogata dal regolamento (UE) 2023/1230 sulle macchine; i rinvii si intendono fatti a tale regolamento

## Che cosa si deve fare

### Installatore dell’ascensore o fabbricante del componente di sicurezza

- Installatori: assicurare che l’ascensore sia stato progettato, fabbricato, installato e collaudato conformemente ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute dell’allegato I; fabbricanti: assicurare che il componente di sicurezza sia stato progettato e fabbricato in modo da soddisfare l’allegato I e da consentire all’ascensore in cui è incorporato di soddisfarlo. Entrambi devono eseguire una valutazione dei rischi e progettare in base ad essa.
- Installatori: assicurare che l’ascensore sia progettato, fabbricato, installato e collaudato conformemente ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute dell’allegato I. Fabbricanti: assicurare che il componente di sicurezza sia progettato e fabbricato conformemente all’allegato I e consenta all’ascensore in cui è incorporato di soddisfarlo.
- Eseguire una valutazione dei rischi dell’ascensore o del componente di sicurezza per determinare tutti i requisiti che si applicano e progettarlo e costruirlo tenendo conto di tale valutazione.
- Redigere la documentazione tecnica ed eseguire, o far eseguire, la pertinente procedura di valutazione della conformità: per gli ascensori una delle procedure dell’articolo 16 (esame UE del tipo di un ascensore modello ai sensi dell’allegato IV, parte B, o sistema di qualità approvato ai sensi dell’allegato XI, ciascuno seguito da ispezione finale, garanzia della qualità del prodotto o garanzia della qualità della produzione; verifica dell’unità ai sensi dell’allegato VIII; oppure garanzia totale della qualità con esame del progetto ai sensi dell’allegato XI), per i componenti di sicurezza una delle procedure dell’articolo 15 (esame UE del tipo ai sensi dell’allegato IV, parte A, con controlli casuali ai sensi dell’allegato IX o garanzia della qualità del prodotto ai sensi dell’allegato VI, oppure garanzia totale della qualità ai sensi dell’allegato VII); ogni procedura prevede l’intervento di un organismo notificato.
- Redigere la documentazione tecnica dell’ascensore o del componente di sicurezza richiesta dalla procedura di valutazione della conformità scelta.
- Eseguire, o far eseguire, una valutazione della conformità da parte di un organismo notificato: per gli ascensori una procedura dell’articolo 16 (esame UE del tipo o esame del progetto, seguito da ispezione finale o garanzia della qualità, oppure verifica dell’unità); per i componenti di sicurezza una procedura dell’articolo 15 (esame UE del tipo con controlli casuali o garanzia della qualità del prodotto, oppure garanzia totale della qualità).
- Se la procedura ha dimostrato la conformità, redigere la dichiarazione di conformità UE secondo la struttura modello dell’allegato II e gli elementi dell’allegato pertinente, tradotta nelle lingue richieste dallo Stato membro e continuamente aggiornata, assicurare che accompagni l’ascensore o il componente di sicurezza e apporre la marcatura CE prima dell’immissione sul mercato, seguita dal numero di identificazione dell’organismo notificato ove l’articolo 19 lo richieda.
- Se la procedura ha dimostrato la conformità, redigere la dichiarazione di conformità UE secondo la struttura dell’allegato II, tradotta nelle lingue richieste dallo Stato membro e mantenuta aggiornata, e assicurare che accompagni l’ascensore o il componente di sicurezza.
- Apporre la marcatura CE prima dell’immissione sul mercato, seguita dal numero di identificazione dell’organismo notificato ove l’articolo 19 lo richieda.
- Conservare la documentazione tecnica, la dichiarazione di conformità UE e, ove applicabile, le decisioni di approvazione per 10 anni dopo l’immissione sul mercato dell’ascensore o del componente di sicurezza.
- Apporre sull’ascensore, o sul componente di sicurezza o sulla sua etichetta, un numero di tipo, di lotto o di serie o un altro elemento che ne consenta l’identificazione, nonché il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato e un unico indirizzo postale di contatto, in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori finali e per le autorità di vigilanza del mercato.
- Fornire le istruzioni: per un ascensore le istruzioni del punto 6.2 dell’allegato I con i piani e gli schemi per l’uso normale, la manutenzione, l’ispezione, la riparazione, le verifiche periodiche e le operazioni di soccorso, oltre a un libretto per le riparazioni e le verifiche periodiche; per un componente di sicurezza le istruzioni del punto 6.1 dell’allegato I per il montaggio, il collegamento, la regolazione e la manutenzione; in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori finali, secondo quanto stabilito dallo Stato membro, in modo chiaro e intelligibile. In Danimarca la dichiarazione di conformità UE deve essere tradotta in danese e le istruzioni redatte in danese prima che un ascensore sia immesso sul mercato o messo in servizio (§ 9) e prima che un componente di sicurezza sia immesso sul mercato, messo a disposizione o messo in servizio (§ 10); per un componente di sicurezza le istruzioni di montaggio e di collegamento possono essere redatte in un’altra lingua dell’UE se l’impresa utilizza tale lingua come lingua di lavoro e chi installa o monta il componente la padroneggia (§ 10, seconda frase).
- Fabbricanti di componenti di sicurezza: mantenere la conformità della produzione in serie, tenendo conto delle modifiche del progetto e delle caratteristiche e delle norme armonizzate o delle specifiche tecniche di riferimento e, se i rischi lo giustificano, sottoporre a prove a campione i componenti presenti sul mercato, esaminare i reclami e tenere un registro dei reclami, dei componenti non conformi e dei richiami, tenendo informati distributori e installatori. Installatori: se i rischi lo giustificano, esaminare i reclami e tenere un registro dei reclami e degli ascensori non conformi.
- Fabbricanti di componenti di sicurezza: mantenere la conformità della produzione in serie, tenendo conto delle modifiche del progetto o delle caratteristiche e delle norme armonizzate o delle specifiche tecniche di riferimento.
- Se i rischi lo giustificano, i fabbricanti sottopongono a prove a campione i componenti di sicurezza presenti sul mercato e tengono un registro dei reclami, dei componenti non conformi e dei richiami, informandone distributori e installatori; gli installatori esaminano i reclami e tengono un registro dei reclami e degli ascensori non conformi.
- Se si ritiene o si ha motivo di credere che un ascensore o un componente di sicurezza immesso sul mercato non sia conforme, adottare immediatamente le misure correttive necessarie per renderlo conforme e, per un componente di sicurezza, ritirarlo o richiamarlo se opportuno; se presenta un rischio, informare immediatamente le autorità competenti degli Stati membri interessati, fornendo precisazioni sulla non conformità e sulle misure correttive adottate. Su richiesta motivata, fornire tutte le informazioni e la documentazione atte a dimostrare la conformità in una lingua comprensibile all’autorità, cooperare alle misure volte a eliminare i rischi ed essere in grado di identificare per 10 anni i fornitori e i clienti dei componenti di sicurezza.
- Se un ascensore o un componente di sicurezza immesso sul mercato non è conforme, adottare immediatamente le misure correttive necessarie per renderlo conforme, ritirare o richiamare il componente di sicurezza se opportuno e, se presenta un rischio, informare le autorità competenti degli Stati membri interessati.
- Su richiesta motivata, fornire all’autorità tutte le informazioni e la documentazione atte a dimostrare la conformità in una lingua a essa comprensibile e cooperare alle misure volte a eliminare i rischi.
- Essere in grado di identificare, per 10 anni dopo ogni fornitura, gli operatori economici che hanno fornito componenti di sicurezza e quelli ai quali sono stati forniti.

### Mandatario, o persona responsabile dei lavori nell’edificio

- I mandatari agiscono in base a un mandato scritto dell’installatore o del fabbricante che consenta loro almeno di tenere a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato, per 10 anni dopo l’immissione sul mercato, la dichiarazione di conformità UE, le eventuali decisioni di approvazione del sistema di qualità e la documentazione tecnica, di fornire su richiesta motivata informazioni e documentazione sulla conformità e di cooperare con le autorità alle misure volte a eliminare i rischi.
- Agire esclusivamente in base a un mandato scritto dell’installatore o del fabbricante che indichi i compiti svolti per suo conto.
- Tenere a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato, per 10 anni dopo l’immissione sul mercato, la dichiarazione di conformità UE, le eventuali decisioni di approvazione del sistema di qualità e la documentazione tecnica.
- Su richiesta motivata, fornire all’autorità le informazioni e la documentazione atte a dimostrare la conformità e cooperare con essa alle misure volte a eliminare i rischi dei prodotti oggetto del mandato.
- I mandatari non possono assumere l’obbligo di progettare, fabbricare, installare e collaudare conformemente all’allegato I né quello di redigere la documentazione tecnica; tali obblighi restano a carico dell’installatore o del fabbricante e non possono far parte del mandato, sebbene il mandato possa comprendere la presentazione all’organismo notificato della domanda di esame UE del tipo.
- La persona responsabile dei lavori nell’edificio o nella costruzione e l’installatore devono fornirsi reciprocamente le informazioni necessarie e adottare le misure appropriate per garantire il corretto funzionamento e l’uso sicuro dell’ascensore; i vani destinati agli ascensori non possono contenere tubazioni, cavi o accessori diversi da quelli necessari al funzionamento e alla sicurezza dell’ascensore.
- In veste di installatore, tenere informata la persona responsabile dei lavori nell’edificio o nella costruzione dei fatti necessari al corretto funzionamento e all’uso sicuro dell’ascensore e concordare con essa le misure che li garantiscono, compreso un vano libero da tubazioni, cavi o accessori non necessari all’ascensore.
- Se la persona responsabile della progettazione e della fabbricazione di un ascensore e quella responsabile della sua installazione e del suo collaudo non coincidono, la prima deve fornire alla seconda tutti i documenti e le informazioni necessari per un’installazione e un collaudo corretti e sicuri.

### Importatore di componenti di sicurezza

- Immettere sul mercato soltanto componenti di sicurezza conformi e, prima di farlo, assicurarsi che il fabbricante abbia eseguito la pertinente procedura di valutazione della conformità dell’articolo 15, abbia redatto la documentazione tecnica, abbia apposto la marcatura CE, abbia fornito la dichiarazione di conformità UE e i documenti richiesti e abbia applicato le indicazioni di identificazione e di indirizzo; trattenere un componente non conforme finché non sia reso conforme e, se presenta un rischio, informarne il fabbricante e le autorità di vigilanza del mercato.
- Indicare il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato e un indirizzo postale di contatto sul componente di sicurezza o, se ciò non è possibile, sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento, in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori finali e per le autorità, e assicurare che il componente sia accompagnato dalle istruzioni del punto 6.1 dell’allegato I nella lingua stabilita dallo Stato membro.
- Indicare il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato e un indirizzo postale di contatto sul componente di sicurezza o, se ciò non è possibile, sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento, in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori finali e per le autorità.
- Assicurare che il componente di sicurezza sia accompagnato dalle istruzioni del punto 6.1 dell’allegato I nella lingua stabilita dallo Stato membro.
- Fare in modo che le condizioni di stoccaggio e di trasporto non compromettano la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute finché il componente è sotto la propria responsabilità e, se i rischi lo giustificano, sottoporre a prove a campione i componenti presenti sul mercato, esaminare i reclami e tenere un registro dei reclami, dei componenti non conformi e dei richiami, tenendo informati distributori e installatori.
- Finché un componente di sicurezza è sotto la propria responsabilità, fare in modo che le condizioni di stoccaggio e di trasporto non compromettano la sua conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute.
- Se i rischi lo giustificano, sottoporre a prove a campione i componenti di sicurezza presenti sul mercato, esaminare i reclami, tenere un registro dei reclami, dei componenti non conformi e dei richiami e tenere informati distributori e installatori di tale monitoraggio.
- Se un componente di sicurezza immesso sul mercato non è conforme, adottare immediatamente le misure correttive, ritirarlo o richiamarlo se opportuno e, se presenta un rischio, informare immediatamente le autorità competenti degli Stati membri in cui lo si è messo a disposizione.
- Tenere una copia della dichiarazione di conformità UE e delle eventuali decisioni di approvazione a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per 10 anni e assicurare che la documentazione tecnica possa essere messa a disposizione su richiesta; fornire su richiesta motivata le informazioni sulla conformità in una lingua comprensibile all’autorità, cooperare alle misure volte a eliminare i rischi e identificare per 10 anni i propri fornitori e clienti.
- Tenere una copia della dichiarazione di conformità UE e delle eventuali decisioni di approvazione a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per 10 anni e assicurare che la documentazione tecnica possa essere messa a disposizione su richiesta.
- Su richiesta motivata, fornire all’autorità le informazioni e la documentazione atte a dimostrare la conformità in una lingua a essa comprensibile e cooperare alle misure volte a eliminare i rischi.
- Essere in grado di identificare, per 10 anni dopo ogni fornitura, gli operatori economici che hanno fornito componenti di sicurezza e quelli ai quali sono stati forniti.
- Se si immette sul mercato un componente di sicurezza con il proprio nome o marchio, oppure si modifica un componente già sul mercato in modo tale da poterne condizionare la conformità, si è soggetti agli obblighi del fabbricante ai sensi dell’articolo 8.

### Distributore di componenti di sicurezza (grossista o rivenditore)

- Agire con la dovuta diligenza e, prima di mettere a disposizione un componente di sicurezza, verificare che rechi la marcatura CE, sia accompagnato dalla dichiarazione di conformità UE, dai documenti richiesti e dalle istruzioni del punto 6.1 dell’allegato I nella lingua stabilita dallo Stato membro e che fabbricante e importatore abbiano applicato le proprie indicazioni di identificazione e di indirizzo; trattenere un componente non conforme e, se presenta un rischio, informarne il fabbricante o l’importatore e le autorità di vigilanza del mercato.
- Finché il componente è sotto la propria responsabilità, fare in modo che le condizioni di stoccaggio e di trasporto non compromettano la sua conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute.
- Se un componente di sicurezza messo a disposizione non è conforme, assicurarsi che siano adottate le misure correttive necessarie per renderlo conforme, ritirarlo o richiamarlo e, se presenta un rischio, informare immediatamente le autorità competenti degli Stati membri interessati.
- Su richiesta motivata, fornire le informazioni e la documentazione atte a dimostrare la conformità, cooperare alle misure volte a eliminare i rischi e identificare per 10 anni i propri fornitori e clienti.
- Su richiesta motivata, fornire all’autorità le informazioni e la documentazione atte a dimostrare la conformità e cooperare alle misure volte a eliminare i rischi dei componenti di sicurezza messi a disposizione.
- Essere in grado di identificare, per 10 anni dopo ogni fornitura, gli operatori economici che hanno fornito componenti di sicurezza e quelli ai quali sono stati forniti.
- Se si vende un componente di sicurezza con il proprio nome o marchio oppure lo si modifica in modo tale da poterne condizionare la conformità, si assumono gli obblighi del fabbricante.

## Requirements

Each duty above as an identified requirement (47); ids are permanent and shared with the compliance engine.

### unclassified

- `liftd-mfr-installers-ensure-lift` (Installatore dell’ascensore o fabbricante del componente di sicurezza) — Installatori: assicurare che l’ascensore sia stato progettato, fabbricato, installato e collaudato conformemente ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute dell’allegato I; fabbricanti: assicurare che il componente di sicurezza sia stato progettato e fabbricato in modo da soddisfare l’allegato I e da consentire all’ascensore in cui è incorporato di soddisfarlo. Entrambi devono eseguire una valutazione dei rischi e progettare in base ad essa. [art. 5, art. 7, par. 1, art. 8, par. 1, e allegato I, osservazione preliminare 3]
- `liftd-mfr-design-to-annex-i` (Installatore dell’ascensore o fabbricante del componente di sicurezza) — Installatori: assicurare che l’ascensore sia progettato, fabbricato, installato e collaudato conformemente ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute dell’allegato I. Fabbricanti: assicurare che il componente di sicurezza sia progettato e fabbricato conformemente all’allegato I e consenta all’ascensore in cui è incorporato di soddisfarlo. [art. 5, art. 7, par. 1, art. 8, par. 1, e allegato I]
- `liftd-mfr-carry-out-risk-assessment` (Installatore dell’ascensore o fabbricante del componente di sicurezza) — Eseguire una valutazione dei rischi dell’ascensore o del componente di sicurezza per determinare tutti i requisiti che si applicano e progettarlo e costruirlo tenendo conto di tale valutazione. [allegato I, osservazione preliminare 3]
- `liftd-mfr-draw-technical-documentation` (Installatore dell’ascensore o fabbricante del componente di sicurezza) — Redigere la documentazione tecnica ed eseguire, o far eseguire, la pertinente procedura di valutazione della conformità: per gli ascensori una delle procedure dell’articolo 16 (esame UE del tipo di un ascensore modello ai sensi dell’allegato IV, parte B, o sistema di qualità approvato ai sensi dell’allegato XI, ciascuno seguito da ispezione finale, garanzia della qualità del prodotto o garanzia della qualità della produzione; verifica dell’unità ai sensi dell’allegato VIII; oppure garanzia totale della qualità con esame del progetto ai sensi dell’allegato XI), per i componenti di sicurezza una delle procedure dell’articolo 15 (esame UE del tipo ai sensi dell’allegato IV, parte A, con controlli casuali ai sensi dell’allegato IX o garanzia della qualità del prodotto ai sensi dell’allegato VI, oppure garanzia totale della qualità ai sensi dell’allegato VII); ogni procedura prevede l’intervento di un organismo notificato. [art. 7, par. 2, art. 8, par. 2, art. 15 e art. 16]
- `liftd-mfr-compile-technical-documentation` (Installatore dell’ascensore o fabbricante del componente di sicurezza) — Redigere la documentazione tecnica dell’ascensore o del componente di sicurezza richiesta dalla procedura di valutazione della conformità scelta. [art. 7, par. 2, e art. 8, par. 2]
- `liftd-mfr-carry-out-conformity-assessment` (Installatore dell’ascensore o fabbricante del componente di sicurezza) — Eseguire, o far eseguire, una valutazione della conformità da parte di un organismo notificato: per gli ascensori una procedura dell’articolo 16 (esame UE del tipo o esame del progetto, seguito da ispezione finale o garanzia della qualità, oppure verifica dell’unità); per i componenti di sicurezza una procedura dell’articolo 15 (esame UE del tipo con controlli casuali o garanzia della qualità del prodotto, oppure garanzia totale della qualità). [art. 15 e art. 16]
- `liftd-mfr-draw-declaration-conformity` (Installatore dell’ascensore o fabbricante del componente di sicurezza) — Se la procedura ha dimostrato la conformità, redigere la dichiarazione di conformità UE secondo la struttura modello dell’allegato II e gli elementi dell’allegato pertinente, tradotta nelle lingue richieste dallo Stato membro e continuamente aggiornata, assicurare che accompagni l’ascensore o il componente di sicurezza e apporre la marcatura CE prima dell’immissione sul mercato, seguita dal numero di identificazione dell’organismo notificato ove l’articolo 19 lo richieda. [art. 7, par. 2, art. 8, par. 2, art. 17 e art. 19]
- `liftd-mfr-draw-eu-declaration` (Installatore dell’ascensore o fabbricante del componente di sicurezza) — Se la procedura ha dimostrato la conformità, redigere la dichiarazione di conformità UE secondo la struttura dell’allegato II, tradotta nelle lingue richieste dallo Stato membro e mantenuta aggiornata, e assicurare che accompagni l’ascensore o il componente di sicurezza. [art. 7, par. 2, art. 8, par. 2, e art. 17]
- `liftd-mfr-affix-ce-marking` (Installatore dell’ascensore o fabbricante del componente di sicurezza) — Apporre la marcatura CE prima dell’immissione sul mercato, seguita dal numero di identificazione dell’organismo notificato ove l’articolo 19 lo richieda. [art. 7, par. 2, art. 8, par. 2, e art. 19]
- `liftd-mfr-keep-technical-documentation` (Installatore dell’ascensore o fabbricante del componente di sicurezza) — Conservare la documentazione tecnica, la dichiarazione di conformità UE e, ove applicabile, le decisioni di approvazione per 10 anni dopo l’immissione sul mercato dell’ascensore o del componente di sicurezza. [art. 7, par. 3, e art. 8, par. 3]
- `liftd-mfr-mark-lift-safety` (Installatore dell’ascensore o fabbricante del componente di sicurezza) — Apporre sull’ascensore, o sul componente di sicurezza o sulla sua etichetta, un numero di tipo, di lotto o di serie o un altro elemento che ne consenta l’identificazione, nonché il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato e un unico indirizzo postale di contatto, in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori finali e per le autorità di vigilanza del mercato. [art. 7, par. 5, art. 7, par. 6, art. 8, par. 5, e art. 8, par. 6]
- `liftd-mfr-supply-instructions-lift` (Installatore dell’ascensore o fabbricante del componente di sicurezza) — Fornire le istruzioni: per un ascensore le istruzioni del punto 6.2 dell’allegato I con i piani e gli schemi per l’uso normale, la manutenzione, l’ispezione, la riparazione, le verifiche periodiche e le operazioni di soccorso, oltre a un libretto per le riparazioni e le verifiche periodiche; per un componente di sicurezza le istruzioni del punto 6.1 dell’allegato I per il montaggio, il collegamento, la regolazione e la manutenzione; in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori finali, secondo quanto stabilito dallo Stato membro, in modo chiaro e intelligibile. In Danimarca la dichiarazione di conformità UE deve essere tradotta in danese e le istruzioni redatte in danese prima che un ascensore sia immesso sul mercato o messo in servizio (§ 9) e prima che un componente di sicurezza sia immesso sul mercato, messo a disposizione o messo in servizio (§ 10); per un componente di sicurezza le istruzioni di montaggio e di collegamento possono essere redatte in un’altra lingua dell’UE se l’impresa utilizza tale lingua come lingua di lavoro e chi installa o monta il componente la padroneggia (§ 10, seconda frase). [art. 7, par. 7, art. 8, par. 7, e allegato I, punto 6; https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2015/1540 · § 9 og § 10]
- `liftd-mfr-manufacturers-safety-components` (Installatore dell’ascensore o fabbricante del componente di sicurezza) — Fabbricanti di componenti di sicurezza: mantenere la conformità della produzione in serie, tenendo conto delle modifiche del progetto e delle caratteristiche e delle norme armonizzate o delle specifiche tecniche di riferimento e, se i rischi lo giustificano, sottoporre a prove a campione i componenti presenti sul mercato, esaminare i reclami e tenere un registro dei reclami, dei componenti non conformi e dei richiami, tenendo informati distributori e installatori. Installatori: se i rischi lo giustificano, esaminare i reclami e tenere un registro dei reclami e degli ascensori non conformi. [art. 7, par. 4, e art. 8, par. 4]
- `liftd-mfr-maintain-series-conformity` (Installatore dell’ascensore o fabbricante del componente di sicurezza) — Fabbricanti di componenti di sicurezza: mantenere la conformità della produzione in serie, tenendo conto delle modifiche del progetto o delle caratteristiche e delle norme armonizzate o delle specifiche tecniche di riferimento. [art. 8, par. 4]
- `liftd-mfr-sample-test-register` (Installatore dell’ascensore o fabbricante del componente di sicurezza) — Se i rischi lo giustificano, i fabbricanti sottopongono a prove a campione i componenti di sicurezza presenti sul mercato e tengono un registro dei reclami, dei componenti non conformi e dei richiami, informandone distributori e installatori; gli installatori esaminano i reclami e tengono un registro dei reclami e degli ascensori non conformi. [art. 7, par. 4, e art. 8, par. 4]
- `liftd-mfr-immediately-take-corrective` (Installatore dell’ascensore o fabbricante del componente di sicurezza) — Se si ritiene o si ha motivo di credere che un ascensore o un componente di sicurezza immesso sul mercato non sia conforme, adottare immediatamente le misure correttive necessarie per renderlo conforme e, per un componente di sicurezza, ritirarlo o richiamarlo se opportuno; se presenta un rischio, informare immediatamente le autorità competenti degli Stati membri interessati, fornendo precisazioni sulla non conformità e sulle misure correttive adottate. Su richiesta motivata, fornire tutte le informazioni e la documentazione atte a dimostrare la conformità in una lingua comprensibile all’autorità, cooperare alle misure volte a eliminare i rischi ed essere in grado di identificare per 10 anni i fornitori e i clienti dei componenti di sicurezza. [art. 7, par. 8, art. 7, par. 9, art. 8, par. 8, art. 8, par. 9, e art. 13]
- `liftd-mfr-take-corrective-measures` (Installatore dell’ascensore o fabbricante del componente di sicurezza) — Se un ascensore o un componente di sicurezza immesso sul mercato non è conforme, adottare immediatamente le misure correttive necessarie per renderlo conforme, ritirare o richiamare il componente di sicurezza se opportuno e, se presenta un rischio, informare le autorità competenti degli Stati membri interessati. [art. 7, par. 8, e art. 8, par. 8]
- `liftd-mfr-provide-information-request` (Installatore dell’ascensore o fabbricante del componente di sicurezza) — Su richiesta motivata, fornire all’autorità tutte le informazioni e la documentazione atte a dimostrare la conformità in una lingua a essa comprensibile e cooperare alle misure volte a eliminare i rischi. [art. 7, par. 9, e art. 8, par. 9]
- `liftd-mfr-identify-suppliers-customers` (Installatore dell’ascensore o fabbricante del componente di sicurezza) — Essere in grado di identificare, per 10 anni dopo ogni fornitura, gli operatori economici che hanno fornito componenti di sicurezza e quelli ai quali sono stati forniti. [art. 13]
- `liftd-oth-authorised-representatives-act` (Mandatario, o persona responsabile dei lavori nell’edificio) — I mandatari agiscono in base a un mandato scritto dell’installatore o del fabbricante che consenta loro almeno di tenere a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato, per 10 anni dopo l’immissione sul mercato, la dichiarazione di conformità UE, le eventuali decisioni di approvazione del sistema di qualità e la documentazione tecnica, di fornire su richiesta motivata informazioni e documentazione sulla conformità e di cooperare con le autorità alle misure volte a eliminare i rischi. [art. 9]
- `liftd-oth-hold-written-mandate` (Mandatario, o persona responsabile dei lavori nell’edificio) — Agire esclusivamente in base a un mandato scritto dell’installatore o del fabbricante che indichi i compiti svolti per suo conto. [art. 9]
- `liftd-oth-keep-documentation-years` (Mandatario, o persona responsabile dei lavori nell’edificio) — Tenere a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato, per 10 anni dopo l’immissione sul mercato, la dichiarazione di conformità UE, le eventuali decisioni di approvazione del sistema di qualità e la documentazione tecnica. [art. 9, par. 2, lettera a)]
- `liftd-oth-provide-information-request` (Mandatario, o persona responsabile dei lavori nell’edificio) — Su richiesta motivata, fornire all’autorità le informazioni e la documentazione atte a dimostrare la conformità e cooperare con essa alle misure volte a eliminare i rischi dei prodotti oggetto del mandato. [art. 9, par. 2, lettere b) e c)]
- `liftd-oth-authorised-representatives-cannot` (Mandatario, o persona responsabile dei lavori nell’edificio) — I mandatari non possono assumere l’obbligo di progettare, fabbricare, installare e collaudare conformemente all’allegato I né quello di redigere la documentazione tecnica; tali obblighi restano a carico dell’installatore o del fabbricante e non possono far parte del mandato, sebbene il mandato possa comprendere la presentazione all’organismo notificato della domanda di esame UE del tipo. [art. 9, par. 1, e allegato IV, parte A, punto 2, e parte B, punto 2]
- `liftd-oth-person-responsible-work` (Mandatario, o persona responsabile dei lavori nell’edificio) — La persona responsabile dei lavori nell’edificio o nella costruzione e l’installatore devono fornirsi reciprocamente le informazioni necessarie e adottare le misure appropriate per garantire il corretto funzionamento e l’uso sicuro dell’ascensore; i vani destinati agli ascensori non possono contenere tubazioni, cavi o accessori diversi da quelli necessari al funzionamento e alla sicurezza dell’ascensore. [art. 6; https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2015/1540 · § 6 og § 8]
- `liftd-oth-coordinate-building-work` (Mandatario, o persona responsabile dei lavori nell’edificio) — In veste di installatore, tenere informata la persona responsabile dei lavori nell’edificio o nella costruzione dei fatti necessari al corretto funzionamento e all’uso sicuro dell’ascensore e concordare con essa le misure che li garantiscono, compreso un vano libero da tubazioni, cavi o accessori non necessari all’ascensore. [art. 6; https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2015/1540 · § 6 og § 8]
- `liftd-oth-former-supply-latter` (Mandatario, o persona responsabile dei lavori nell’edificio) — Se la persona responsabile della progettazione e della fabbricazione di un ascensore e quella responsabile della sua installazione e del suo collaudo non coincidono, la prima deve fornire alla seconda tutti i documenti e le informazioni necessari per un’installazione e un collaudo corretti e sicuri. [art. 16, par. 2]
- `liftd-imp-place-compliant-safety` (Importatore di componenti di sicurezza) — Immettere sul mercato soltanto componenti di sicurezza conformi e, prima di farlo, assicurarsi che il fabbricante abbia eseguito la pertinente procedura di valutazione della conformità dell’articolo 15, abbia redatto la documentazione tecnica, abbia apposto la marcatura CE, abbia fornito la dichiarazione di conformità UE e i documenti richiesti e abbia applicato le indicazioni di identificazione e di indirizzo; trattenere un componente non conforme finché non sia reso conforme e, se presenta un rischio, informarne il fabbricante e le autorità di vigilanza del mercato. [art. 10, par. 1, e art. 10, par. 2]
- `liftd-imp-indicate-name-registered` (Importatore di componenti di sicurezza) — Indicare il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato e un indirizzo postale di contatto sul componente di sicurezza o, se ciò non è possibile, sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento, in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori finali e per le autorità, e assicurare che il componente sia accompagnato dalle istruzioni del punto 6.1 dell’allegato I nella lingua stabilita dallo Stato membro. [art. 10, par. 3, e art. 10, par. 4]
- `liftd-imp-indicate-name-address` (Importatore di componenti di sicurezza) — Indicare il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato e un indirizzo postale di contatto sul componente di sicurezza o, se ciò non è possibile, sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento, in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori finali e per le autorità. [art. 10, par. 3]
- `liftd-imp-ensure-instructions-accompany` (Importatore di componenti di sicurezza) — Assicurare che il componente di sicurezza sia accompagnato dalle istruzioni del punto 6.1 dell’allegato I nella lingua stabilita dallo Stato membro. [art. 10, par. 4]
- `liftd-imp-keep-storage-transport` (Importatore di componenti di sicurezza) — Fare in modo che le condizioni di stoccaggio e di trasporto non compromettano la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute finché il componente è sotto la propria responsabilità e, se i rischi lo giustificano, sottoporre a prove a campione i componenti presenti sul mercato, esaminare i reclami e tenere un registro dei reclami, dei componenti non conformi e dei richiami, tenendo informati distributori e installatori. [art. 10, par. 5, e art. 10, par. 6]
- `liftd-imp-ensure-storage-transport` (Importatore di componenti di sicurezza) — Finché un componente di sicurezza è sotto la propria responsabilità, fare in modo che le condizioni di stoccaggio e di trasporto non compromettano la sua conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute. [art. 10, par. 5]
- `liftd-imp-sample-test-register` (Importatore di componenti di sicurezza) — Se i rischi lo giustificano, sottoporre a prove a campione i componenti di sicurezza presenti sul mercato, esaminare i reclami, tenere un registro dei reclami, dei componenti non conformi e dei richiami e tenere informati distributori e installatori di tale monitoraggio. [art. 10, par. 6]
- `liftd-imp-immediately-take-corrective` (Importatore di componenti di sicurezza) — Se un componente di sicurezza immesso sul mercato non è conforme, adottare immediatamente le misure correttive, ritirarlo o richiamarlo se opportuno e, se presenta un rischio, informare immediatamente le autorità competenti degli Stati membri in cui lo si è messo a disposizione. [art. 10, par. 7]
- `liftd-imp-keep-copy-declaration` (Importatore di componenti di sicurezza) — Tenere una copia della dichiarazione di conformità UE e delle eventuali decisioni di approvazione a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per 10 anni e assicurare che la documentazione tecnica possa essere messa a disposizione su richiesta; fornire su richiesta motivata le informazioni sulla conformità in una lingua comprensibile all’autorità, cooperare alle misure volte a eliminare i rischi e identificare per 10 anni i propri fornitori e clienti. [art. 10, par. 8, art. 10, par. 9, e art. 13]
- `liftd-imp-keep-declaration-copy` (Importatore di componenti di sicurezza) — Tenere una copia della dichiarazione di conformità UE e delle eventuali decisioni di approvazione a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per 10 anni e assicurare che la documentazione tecnica possa essere messa a disposizione su richiesta. [art. 10, par. 8]
- `liftd-imp-provide-information-request` (Importatore di componenti di sicurezza) — Su richiesta motivata, fornire all’autorità le informazioni e la documentazione atte a dimostrare la conformità in una lingua a essa comprensibile e cooperare alle misure volte a eliminare i rischi. [art. 10, par. 9]
- `liftd-imp-identify-suppliers-customers` (Importatore di componenti di sicurezza) — Essere in grado di identificare, per 10 anni dopo ogni fornitura, gli operatori economici che hanno fornito componenti di sicurezza e quelli ai quali sono stati forniti. [art. 13]
- `liftd-imp-modify-component-already` (Importatore di componenti di sicurezza) — Se si immette sul mercato un componente di sicurezza con il proprio nome o marchio, oppure si modifica un componente già sul mercato in modo tale da poterne condizionare la conformità, si è soggetti agli obblighi del fabbricante ai sensi dell’articolo 8. [art. 12]
- `liftd-dist-act-due-care` (Distributore di componenti di sicurezza (grossista o rivenditore)) — Agire con la dovuta diligenza e, prima di mettere a disposizione un componente di sicurezza, verificare che rechi la marcatura CE, sia accompagnato dalla dichiarazione di conformità UE, dai documenti richiesti e dalle istruzioni del punto 6.1 dell’allegato I nella lingua stabilita dallo Stato membro e che fabbricante e importatore abbiano applicato le proprie indicazioni di identificazione e di indirizzo; trattenere un componente non conforme e, se presenta un rischio, informarne il fabbricante o l’importatore e le autorità di vigilanza del mercato. [art. 11, par. 1, e art. 11, par. 2]
- `liftd-dist-keep-storage-transport` (Distributore di componenti di sicurezza (grossista o rivenditore)) — Finché il componente è sotto la propria responsabilità, fare in modo che le condizioni di stoccaggio e di trasporto non compromettano la sua conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute. [art. 11, par. 3]
- `liftd-dist-make-sure-corrective` (Distributore di componenti di sicurezza (grossista o rivenditore)) — Se un componente di sicurezza messo a disposizione non è conforme, assicurarsi che siano adottate le misure correttive necessarie per renderlo conforme, ritirarlo o richiamarlo e, se presenta un rischio, informare immediatamente le autorità competenti degli Stati membri interessati. [art. 11, par. 4]
- `liftd-dist-provide-information-documentation` (Distributore di componenti di sicurezza (grossista o rivenditore)) — Su richiesta motivata, fornire le informazioni e la documentazione atte a dimostrare la conformità, cooperare alle misure volte a eliminare i rischi e identificare per 10 anni i propri fornitori e clienti. [art. 11, par. 5, e art. 13]
- `liftd-dist-provide-information-request` (Distributore di componenti di sicurezza (grossista o rivenditore)) — Su richiesta motivata, fornire all’autorità le informazioni e la documentazione atte a dimostrare la conformità e cooperare alle misure volte a eliminare i rischi dei componenti di sicurezza messi a disposizione. [art. 11, par. 5]
- `liftd-dist-identify-suppliers-customers` (Distributore di componenti di sicurezza (grossista o rivenditore)) — Essere in grado di identificare, per 10 anni dopo ogni fornitura, gli operatori economici che hanno fornito componenti di sicurezza e quelli ai quali sono stati forniti. [art. 13]
- `liftd-dist-take-manufacturers-obligations` (Distributore di componenti di sicurezza (grossista o rivenditore)) — Se si vende un componente di sicurezza con il proprio nome o marchio oppure lo si modifica in modo tale da poterne condizionare la conformità, si assumono gli obblighi del fabbricante. [art. 12]

## Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili alle violazioni, da parte degli operatori economici, delle leggi nazionali di recepimento e ne assicurano l’applicazione; le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive e possono includere sanzioni penali per le violazioni gravi. Le autorità di vigilanza del mercato valutano un ascensore o un componente di sicurezza che presenta un rischio per la salute o la sicurezza delle persone o per la sicurezza dei beni, chiedono all’installatore di rendere l’ascensore conforme, oppure all’operatore interessato di rendere conforme il componente, di ritirarlo o di richiamarlo, entro un termine commisurato al rischio, ne informano l’organismo notificato e, se l’operatore non agisce, limitano o vietano l’immissione sul mercato o l’uso dell’ascensore o lo richiamano, oppure vietano o limitano la messa a disposizione del componente, lo ritirano o lo richiamano, e informano la Commissione e gli altri Stati membri; gli ascensori e i componenti conformi che presentano comunque un rischio possono essere trattati allo stesso modo. Le non conformità formali, come una marcatura CE apposta in modo errato o non apposta, un numero dell’organismo notificato mancante o apposto in modo errato, una dichiarazione di conformità UE mancante o errata, una documentazione tecnica non disponibile o incompleta, l’assenza di nome e indirizzo o delle indicazioni di identificazione o l’assenza delle istruzioni, devono cessare e in caso contrario comportano la limitazione o il divieto di uso o il richiamo dell’ascensore, oppure la limitazione, il divieto, il ritiro o il richiamo del componente. In Danimarca la direttiva è attuata dal decreto n. 1540 del 10 dicembre 2015 sulla costruzione degli ascensori e dei componenti di sicurezza per ascensori, come modificato dal decreto n. 491 del 28 maggio 2026, il cui § 14 punisce con un’ammenda le violazioni dei §§ da 4 a 6 e da 8 a 10 o delle disposizioni della direttiva, e dalla legge danese sui prodotti, il cui § 37, comma 1, punisce con un’ammenda gli operatori economici che violano gli obblighi dei §§ 5, 7, da 10 a 17, 19 o 21, eludono il controllo dell’autorità di controllo o fanno un uso improprio della marcatura CE, e il cui § 37, comma 2, eleva la pena alla reclusione fino a 2 anni in presenza di circostanze aggravanti; gli ascensori sono l’area di prodotto n. 4 del § 2, comma 1, compresa nell’intervallo dei nn. da 1 a 11 e da 13 a 43 del § 2, comma 1, cui si applica il § 37, comma 2. Sono circostanze aggravanti il fatto che la violazione abbia creato un pericolo per la sicurezza o la salute, abbia causato un incidente con lesioni gravi o la morte, sia una recidiva o faccia parte di una violazione sistematica a fini di lucro. La Sikkerhedsstyrelsen, da gennaio 2026 dipartimento della Erhvervsstyrelsen denominato Markedsovervågning, è l’autorità di controllo degli ascensori e dei componenti di sicurezza in quanto prodotti dal 1° dicembre 2018.

## Lista di controllo

1. Verificare che il prodotto sia un ascensore che serve in modo permanente un edificio o una costruzione con una cabina accessibile, oppure uno dei sei componenti di sicurezza dell’allegato III, e che non si applichi alcuna esclusione dell’articolo 1, paragrafo 2, come il limite di velocità di 0,15 m/s, i montacarichi da cantiere o le scale mobili (articolo 1 e allegato III).
2. Stabilire il proprio ruolo: l’installatore assume la responsabilità dell’intero ascensore, il fabbricante quella di ciascun componente di sicurezza, e l’importatore o il distributore che rimarchia o modifica un componente ne diventa il fabbricante (articolo 2, punti da 6 a 10, e articolo 12).
3. Eseguire la valutazione dei rischi e progettare conformemente ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute dell’allegato I, applicando l’allegato I della direttiva Macchine per i rischi che l’allegato I non disciplina, e utilizzare le norme armonizzate pubblicate nella Gazzetta ufficiale per la presunzione di conformità (articolo 5, articolo 14 e allegato I).
4. Scegliere la procedura di valutazione della conformità con un organismo notificato elencato in NANDO per la direttiva 2014/33/UE: articolo 16 per gli ascensori (ascensore modello con ispezione finale o garanzia della qualità, verifica dell’unità, oppure garanzia totale della qualità con esame del progetto) e articolo 15 per i componenti di sicurezza (esame UE del tipo con controlli casuali o garanzia della qualità del prodotto, oppure garanzia totale della qualità).
5. Per gli ascensori modello, specificare nella documentazione tecnica tutte le variazioni consentite con i valori massimi e minimi e, se progettazione e installazione sono separate, consegnare all’installatore i documenti necessari per un’installazione e un collaudo sicuri (articolo 16, paragrafi 2 e 3).
6. Redigere la dichiarazione di conformità UE secondo la struttura dell’allegato II, come dichiarazione unica se si applicano anche altri atti dell’Unione, e conservarla insieme alla documentazione tecnica e alle eventuali decisioni di approvazione per 10 anni (articoli 7, paragrafo 3, 8, paragrafo 3, e 17).
7. Apporre la marcatura CE su ciascuna cabina di ascensore e su ciascun componente di sicurezza o sulla sua etichetta prima dell’immissione sul mercato, seguita dal numero di identificazione dell’organismo notificato per le procedure di ispezione finale, verifica dell’unità e garanzia della qualità (articolo 19).
8. Indicare il numero di tipo o di serie e il proprio nome e indirizzo e fornire le istruzioni del punto 6.1 o 6.2 dell’allegato I, il libretto dell’ascensore e, in Danimarca, la traduzione danese della dichiarazione e le istruzioni in danese (articoli da 7, paragrafi da 5 a 7, e 8, paragrafi da 5 a 7; decreto 1540/2015, § 9 e § 10).
9. Predisporre la procedura per le misure correttive e le notifiche, il registro dei reclami se i rischi lo giustificano e la tracciabilità decennale di fornitori e clienti per i componenti di sicurezza (articoli 7, paragrafi 4 e 8, 8, paragrafi 4 e 8, 10, paragrafo 7, 11, paragrafo 4, e 13).

## Domande

### Quando ha iniziato ad applicarsi la direttiva Ascensori 2014/33/UE?

La direttiva rifusa è stata adottata il 26 febbraio 2014, pubblicata nella Gazzetta ufficiale il 29 marzo 2014 ed è entrata in vigore il 18 aprile 2014. Gli Stati membri dovevano adottare le leggi di recepimento entro il 19 aprile 2016 e applicarle dal 20 aprile 2016, data in cui la direttiva 95/16/CE è stata abrogata; l’articolo 48 prevede che gli articoli sul campo di applicazione, sulle definizioni, sui requisiti essenziali e sulla valutazione della conformità si applichino direttamente dal 19 aprile 2016. Gli ascensori e i componenti di sicurezza conformi alla vecchia direttiva e immessi sul mercato prima del 20 aprile 2016 possono ancora essere messi in servizio o messi a disposizione.

### Quali ascensori rientrano nella direttiva e quali ne sono esclusi?

La direttiva riguarda gli ascensori che servono in modo permanente edifici e costruzioni e destinati al trasporto di persone, di persone e cose, o di sole cose se la cabina è accessibile e ha i comandi all’interno o a portata di mano, nonché i componenti di sicurezza elencati nell’allegato III. L’articolo 1, paragrafo 2, esclude gli apparecchi di sollevamento con velocità non superiore a 0,15 m/s, i montacarichi da cantiere, gli impianti a fune, comprese le funicolari, gli ascensori per uso militare o di polizia, gli apparecchi di sollevamento dai quali è possibile eseguire lavori, gli apparecchi di sollevamento per pozzi di miniera, gli apparecchi di sollevamento per artisti durante le rappresentazioni artistiche, gli apparecchi di sollevamento installati su mezzi di trasporto, gli apparecchi di sollevamento collegati a macchine per l’accesso ai posti di lavoro, le ferrovie a cremagliera, nonché le scale mobili e i marciapiedi mobili.

### Che cosa si intende per componente di sicurezza per ascensori?

L’allegato III ne elenca sei: dispositivi di bloccaggio delle porte di piano; dispositivi per evitare la caduta della cabina o i movimenti incontrollati (i dispositivi del punto 3.2 dell’allegato I); dispositivi di limitazione della velocità eccessiva; ammortizzatori ad accumulazione di energia non lineari o con smorzamento del movimento di ritorno e ammortizzatori a dissipazione di energia; dispositivi di sicurezza montati sui martinetti dei circuiti idraulici di potenza utilizzati come dispositivi per evitare la caduta; dispositivi elettrici di sicurezza sotto forma di circuiti di sicurezza contenenti componenti elettronici. Ciascuno è immesso sul mercato con una propria procedura di esame UE del tipo o di garanzia della qualità, con una propria dichiarazione di conformità UE e con la marcatura CE.

### Chi è l’installatore e coincide con il fabbricante?

L’installatore è la persona fisica o giuridica che assume la responsabilità della progettazione, della fabbricazione, dell’installazione e dell’immissione sul mercato dell’ascensore; la direttiva usa il termine fabbricante solo per chi fabbrica un componente di sicurezza, o lo fa fabbricare, e lo commercializza con il proprio nome o marchio. L’installatore è soggetto agli obblighi dell’articolo 7 lato ascensore (conformità all’allegato I, valutazione della conformità, dichiarazione, marcatura CE, conservazione per 10 anni, indicazioni, istruzioni e misure correttive), si assume la responsabilità della conformità dell’ascensore redigendo la dichiarazione e deve scambiare informazioni con la persona responsabile dei lavori nell’edificio.

### Nella direttiva Ascensori è necessario un organismo notificato?

Sì, in ogni procedura. Per gli ascensori l’articolo 16 prevede l’esame UE del tipo di un ascensore modello o un sistema di qualità approvato, seguiti da ispezione finale, garanzia della qualità del prodotto o garanzia della qualità della produzione, la verifica dell’unità, oppure la garanzia totale della qualità con esame del progetto; per i componenti di sicurezza l’articolo 15 prevede l’esame UE del tipo con controlli casuali o garanzia della qualità del prodotto, oppure la garanzia totale della qualità. La marcatura CE è seguita dal numero di identificazione dell’organismo notificato che ha partecipato all’ispezione finale, alla verifica dell’unità o alla garanzia della qualità per gli ascensori, e alla garanzia della qualità del prodotto, alla garanzia totale della qualità o ai controlli casuali per i componenti di sicurezza.

### Che rapporto c’è tra la direttiva Macchine e la direttiva Ascensori?

Il punto 1.1 dell’allegato I prevede che i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute dell’allegato I della direttiva 2006/42/CE si applichino a ogni rischio pertinente che l’allegato della direttiva Ascensori non tratta e che in ogni caso si applichi il punto 1.1.2 di tale allegato; anche il punto 5.1 rinvia ai relativi requisiti di marcatura. La direttiva 2006/42/CE è abrogata con effetto dal 20 gennaio 2027 dal regolamento (UE) 2023/1230 sulle macchine e i rinvii ad essa si intendono da tale data fatti a detto regolamento; la pagina della Commissione dedicata agli ascensori afferma che da quella data i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute del regolamento sulle macchine si applicheranno agli ascensori e ai componenti di sicurezza e ha pubblicato orientamenti sulla transizione.

### Chi applica la direttiva Ascensori in Danimarca e che cosa aggiungono le norme danesi?

La Sikkerhedsstyrelsen, da gennaio 2026 il dipartimento Markedsovervågning della Erhvervsstyrelsen, è responsabile dal 1° dicembre 2018 della vigilanza del mercato sugli ascensori e sui componenti di sicurezza in quanto prodotti. Dal 30 maggio 2026 il decreto nomina soltanto la Erhvervsstyrelsen: essa concede l’approvazione preventiva di uno spazio di rifugio ridotto ai sensi del § 7, designa e revoca gli organismi notificati ai sensi del § 11 e decide sui ricorsi contro le loro decisioni ai sensi del § 13. L’autorità di controllo precisa che la Arbejdstilsynet continua a vigilare sugli ascensori e sugli impianti a fune realizzati su ordinazione o importati da paesi terzi per le attività offshore di petrolio e gas, ai sensi della legge danese sulla sicurezza offshore, il che discende dal § 9, comma 2, della legge sui prodotti e non dal decreto sugli ascensori. La direttiva è attuata dalla legge danese sui prodotti, che la elenca nel § 2 e designa la Erhvervsstyrelsen come autorità di controllo nel § 9, e dal decreto n. 1540 del 10 dicembre 2015 sulla costruzione degli ascensori e dei componenti di sicurezza per ascensori, come modificato dal decreto n. 491 del 28 maggio 2026, che riproduce la direttiva come proprio allegato 1 e prescrive che la dichiarazione di conformità UE sia tradotta in danese e le istruzioni siano redatte in danese prima che un ascensore o un componente di sicurezza sia immesso sul mercato o messo in servizio.

## Che cosa è cambiato

- 2026-09-12 (guidance): **Guida riscritta a partire dal testo consolidato del 30 maggio 2026** — Il testo è stato riscritto a partire dalla direttiva consolidata: le undici esclusioni dell’articolo 1, paragrafo 2, e i sei componenti di sicurezza dell’allegato III sono elencati esattamente, le procedure di valutazione della conformità degli articoli 15 e 16 sono ricondotte ai rispettivi allegati e moduli, è aggiunta la data di applicazione diretta dell’articolo 48, il 19 aprile 2016, importatori e distributori sono descritti come ruoli riferiti solo ai componenti di sicurezza (il testo precedente affermava che importavano ascensori), la base della vigilanza del mercato è intesa come il regolamento (UE) 2019/1020, è aggiunta la transizione al regolamento sulle macchine del 20 gennaio 2027 e l’attuazione danese richiama il decreto 1540/2015, la legge sui prodotti e la responsabilità della Sikkerhedsstyrelsen dal 1° dicembre 2018.
- 2026-05-30 (amendment): **Danimarca: il decreto sugli ascensori passa alla legge sui prodotti, la Erhvervsstyrelsen sostituisce la Arbejdstilsynet e le procedure di emergenza sono recepite** — Il decreto n. 491 del 28 maggio 2026 modifica il decreto n. 1540 del 10 dicembre 2015 con effetto dal 30 maggio 2026. Ricolloca il decreto sulla legge danese sui prodotti (§§ 8, 26, comma 2, 31, commi 1 e 2, e 37, comma 3, della LBK n. 22 dell’8 gennaio 2026) al posto della legge abrogata sulla costruzione di determinati prodotti, sostituisce ovunque «Arbejdstilsynet» con «Erhvervsstyrelsen», cosicché l’approvazione preventiva di uno spazio di rifugio ridotto (§ 7), la designazione e la revoca degli organismi notificati (§ 11) e i ricorsi contro le decisioni degli organismi notificati (§ 13) spettano ora alla Erhvervsstyrelsen, sopprime «direktøren for» nel § 11, commi 1 e 8, inserisce i §§ 11 a-11 c che recepiscono il capo V bis, aggiunge il § 11 a, comma 3, alle violazioni punite con ammenda ai sensi del § 14, comma 1, n. 1, e sostituisce l’allegato 1 con la direttiva come modificata dalla direttiva (UE) 2024/2749.
- 2026-05-30 (applies): **Si applicano le procedure di emergenza per gli ascensori e i componenti di sicurezza rilevanti per la crisi** — Si applicano le misure nazionali di recepimento della direttiva (UE) 2024/2749: gli articoli da 41 bis a 41 sexies consentono agli organismi notificati di dare priorità alle valutazioni della conformità, permettono agli Stati membri di autorizzare l’immissione sul mercato di ascensori e componenti di sicurezza elencati senza le procedure dell’organismo notificato, consentono alla Commissione di elencare norme o di stabilire specifiche comuni che conferiscono una presunzione di conformità e richiedono una vigilanza del mercato prioritaria e l’assistenza reciproca, per gli ascensori e i componenti di sicurezza designati come beni rilevanti per la crisi mentre è attiva una modalità di emergenza del mercato interno ai sensi del regolamento (UE) 2024/2747.
- 2024-11-28 (amendment): **Entra in vigore la direttiva (UE) 2024/2749: procedure di emergenza del mercato interno** — La direttiva modificativa del 9 ottobre 2024, pubblicata l’8 novembre 2024, aggiunge le definizioni di beni rilevanti per la crisi e di modalità di emergenza del mercato interno come punti 22 e 23 dell’articolo 2 e inserisce il capo V bis (articoli da 41 bis a 41 sexies); gli Stati membri dovevano recepirla entro il 29 maggio 2026 e applicare le misure dal 30 maggio 2026.
- 2016-04-20 (applies): **Si applica la direttiva 2014/33/UE; la direttiva 95/16/CE è abrogata** — Gli Stati membri applicano le misure di recepimento dal 20 aprile 2016 e la direttiva 95/16/CE è abrogata; gli articoli e gli allegati direttamente applicabili si applicavano dal 19 aprile 2016. Gli ascensori e i componenti di sicurezza conformi alla vecchia direttiva e immessi sul mercato prima del 20 aprile 2016 possono ancora essere messi in servizio o messi a disposizione, e i certificati degli organismi notificati rilasciati in base ad essa restano validi. In Danimarca il decreto n. 1540 del 10 dicembre 2015 è entrato in vigore lo stesso giorno.
- 2014-04-18 (in-force): **Entra in vigore la direttiva 2014/33/UE** — Adottata il 26 febbraio 2014 come rifusione della direttiva 95/16/CE allineata al nuovo quadro legislativo e pubblicata nella GU L 96 del 29 marzo 2014, la direttiva è entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione; gli Stati membri avevano tempo fino al 19 aprile 2016 per recepirla.

## LiftD in parole semplici

La direttiva Ascensori (LiftD), formalmente direttiva 2014/33/UE, è la legge dell’UE sulla sicurezza degli ascensori che servono in modo permanente edifici e costruzioni e dei componenti di sicurezza in essi incorporati. Si applica agli ascensori destinati al trasporto di persone, di persone e cose, o di sole cose se la cabina è accessibile e ha i comandi all’interno o a portata di una persona che vi si trovi, nonché ai componenti di sicurezza per ascensori elencati nell’allegato III (art. 1, par. 1). Gli Stati membri possono consentire l’immissione sul mercato e la messa in servizio di tali ascensori, e la messa a disposizione e la messa in servizio di tali componenti di sicurezza, solo se sono conformi alla direttiva quando sono correttamente installati o incorporati, mantenuti e utilizzati per lo scopo previsto (art. 4).

La direttiva riguarda due prodotti con due soggetti responsabili. L’ascensore è un impianto che diventa parte di un edificio, e chi assume la responsabilità della sua progettazione, fabbricazione, installazione e immissione sul mercato è l’**installatore** (art. 2, punto 6). Il componente di sicurezza è un prodotto a sé stante, e chi lo fabbrica o lo fa fabbricare e lo commercializza con il proprio nome o marchio è il **fabbricante** (art. 2, punto 7). Il testo del 2014 è una rifusione della direttiva 95/16/CE allineata al nuovo quadro legislativo, che aggiunge gli obblighi degli operatori economici, la tracciabilità e le procedure di vigilanza del mercato comuni alle altre direttive sulla marcatura CE. Trattandosi di una direttiva, opera attraverso il diritto nazionale: gli Stati membri dovevano recepirla entro il 19 aprile 2016 e applicarla dal 20 aprile 2016 (art. 45).

> **Testo ufficiale**
> Leggere la direttiva su EUR-Lex: [direttiva 2014/33/UE (CELEX 32014L0033)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0033), oppure il [testo consolidato del 30 maggio 2026](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02014L0033-20260530) che include le procedure di emergenza del mercato interno.

## Campo di applicazione

Un ascensore è un apparecchio di sollevamento che serve piani definiti, con una cabina che si sposta lungo guide rigide inclinate di oltre 15 gradi rispetto al piano orizzontale, oppure un apparecchio di sollevamento che si sposta lungo un percorso fisso anche se non si muove lungo guide rigide (art. 2, punto 1); la cabina è la parte in cui sono sostenute le persone o le cose (art. 2, punto 2). L’articolo 1, paragrafo 2, esclude undici tipi di apparecchi: gli apparecchi di sollevamento con velocità non superiore a 0,15 m/s; i montacarichi da cantiere; gli impianti a fune, comprese le funicolari; gli ascensori appositamente progettati e costruiti per scopi militari o di polizia; gli apparecchi di sollevamento dai quali è possibile eseguire lavori; gli apparecchi di sollevamento per pozzi di miniera; gli apparecchi di sollevamento destinati a sollevare artisti durante le rappresentazioni artistiche; gli apparecchi di sollevamento installati su mezzi di trasporto; gli apparecchi di sollevamento collegati a macchine e destinati esclusivamente all’accesso ai posti di lavoro, compresi i punti di manutenzione e ispezione sulle macchine; le ferrovie a cremagliera; nonché le scale mobili e i marciapiedi mobili. La pagina della Commissione dedicata agli ascensori aggiunge che gli ascensori e gli apparecchi di sollevamento esclusi dalla direttiva rientrano nella direttiva Macchine 2006/42/CE, che sarà sostituita dal regolamento (UE) 2023/1230 sulle macchine il 20 gennaio 2027, oppure nel regolamento (UE) 2016/424 sugli impianti a fune. Se i rischi di un ascensore o di un componente di sicurezza sono interamente o parzialmente disciplinati da una normativa specifica dell’Unione, la direttiva non si applica o cessa di applicarsi a tali rischi (art. 1, par. 3).

L’allegato III elenca sei componenti di sicurezza: dispositivi di bloccaggio delle porte di piano; dispositivi per evitare la caduta della cabina o i movimenti incontrollati (i dispositivi del punto 3.2 dell’allegato I); dispositivi di limitazione della velocità eccessiva; ammortizzatori ad accumulazione di energia non lineari o con smorzamento del movimento di ritorno e ammortizzatori a dissipazione di energia; dispositivi di sicurezza montati sui martinetti dei circuiti idraulici di potenza quando sono utilizzati come dispositivi per evitare la caduta; dispositivi elettrici di sicurezza sotto forma di circuiti di sicurezza contenenti componenti elettronici.

Gli operatori economici sono l’installatore, il fabbricante, il mandatario, l’importatore e il distributore (art. 2, punto 11). Importatori e distributori sono definiti solo per i componenti di sicurezza: l’importatore immette sul mercato dell’Unione un componente di sicurezza proveniente da un paese terzo e il distributore ne mette uno a disposizione più avanti nella catena (art. 2, punti 9 e 10). L’importatore o il distributore che vende un componente di sicurezza con il proprio nome o marchio, o ne modifica uno in modo tale da poterne condizionare la conformità, assume gli obblighi del fabbricante (art. 12). La persona responsabile dei lavori nell’edificio o nella costruzione non è un operatore economico, ma deve scambiare con l’installatore le informazioni necessarie e adottare le misure necessarie per il corretto funzionamento e l’uso sicuro, e i vani degli ascensori non possono contenere tubazioni, cavi o accessori diversi da quelli necessari all’ascensore (art. 6). Gli Stati membri possono comunque prescrivere requisiti per la protezione delle persone quando gli ascensori sono messi in servizio o utilizzati, purché gli ascensori non siano modificati in un modo non previsto dalla direttiva (art. 3, par. 3).

## Che cosa è necessario fare

### Requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute

Gli ascensori devono soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute dell’allegato I, e i componenti di sicurezza devono soddisfarli e consentire agli ascensori in cui sono incorporati di soddisfarli (art. 5). I requisiti si applicano solo se esiste il rischio corrispondente, e il fabbricante e l’installatore devono eseguire una valutazione dei rischi per individuare tutti i rischi che riguardano i loro prodotti e progettare in base ad essa (allegato I, osservazioni preliminari). Se un rischio pertinente non è trattato nell’allegato I, si applicano i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute dell’allegato I della direttiva 2006/42/CE e in ogni caso si applica il punto 1.1.2 di tale allegato (allegato I, punto 1.1). La direttiva 2006/42/CE è abrogata con effetto dal 20 gennaio 2027 dal regolamento (UE) 2023/1230 sulle macchine e da tale data i rinvii ad essa si intendono fatti a tale regolamento (regolamento (UE) 2023/1230, art. 51, par. 2); la Commissione ha pubblicato orientamenti sulla transizione per gli ascensori e i componenti di sicurezza.

L’allegato I tratta poi i requisiti generali relativi alla cabina, ai mezzi di sospensione e di sostegno, al controllo del carico compresa la velocità eccessiva, alle macchine dell’ascensore e ai comandi (punto 1); i rischi per le persone all’esterno della cabina, compresa l’inaccessibilità dello spazio di corsa, lo schiacciamento nelle posizioni estreme e le porte di piano con interblocco (punto 2); i rischi per le persone nella cabina, compresa la cabina chiusa, i dispositivi che impediscono la caduta libera o il movimento incontrollato e gli ammortizzatori (punto 3); altri rischi come lo schiacciamento delle porte, le porte di piano resistenti al fuoco, i contrappesi, lo sblocco e l’evacuazione delle persone intrappolate, la comunicazione bidirezionale con un servizio di soccorso, la ventilazione, l’illuminazione e il comando per i vigili del fuoco (punto 4); l’indicazione della portata nominale e del numero massimo di passeggeri (punto 5); e le istruzioni (punto 6). Gli ascensori e i componenti di sicurezza conformi alle norme armonizzate i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale sono considerati conformi ai requisiti oggetto di tali norme (art. 14).

### Valutazione della conformità con un organismo notificato

Ogni procedura prevede l’intervento di un organismo notificato. Per i **componenti di sicurezza** l’articolo 15 ne prevede tre: l’esame UE del tipo ai sensi dell’allegato IV, parte A (modulo B), seguito dalla conformità al tipo con controlli casuali ai sensi dell’allegato IX (modulo C2); l’esame UE del tipo seguito dalla conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità del prodotto ai sensi dell’allegato VI (modulo E); oppure la conformità basata sulla garanzia totale della qualità ai sensi dell’allegato VII (modulo H). Per gli **ascensori** l’articolo 16 ne prevede quattro: un ascensore progettato e fabbricato conformemente a un ascensore modello che ha superato l’esame UE del tipo ai sensi dell’allegato IV, parte B, seguito dall’ispezione finale ai sensi dell’allegato V, dalla garanzia della qualità del prodotto ai sensi dell’allegato X (modulo E) o dalla garanzia della qualità della produzione ai sensi dell’allegato XII (modulo D); un ascensore progettato e fabbricato secondo un sistema di qualità approvato ai sensi dell’allegato XI, seguito dalle stesse tre opzioni; la verifica dell’unità ai sensi dell’allegato VIII (modulo G); oppure la garanzia totale della qualità con esame del progetto ai sensi dell’allegato XI (modulo H1). Se la persona responsabile della progettazione e della fabbricazione e quella responsabile dell’installazione e del collaudo non coincidono, la prima deve fornire alla seconda tutto ciò che è necessario per un’installazione e un collaudo corretti e sicuri, e tutte le variazioni consentite tra un ascensore modello e gli ascensori da esso derivati devono essere specificate con i valori massimi e minimi nella documentazione tecnica (art. 16, parr. 2 e 3). Gli organismi notificati sono designati dagli Stati membri ai sensi del capo IV (artt. da 20 a 36) e sono elencati in NANDO.

### Dichiarazione di conformità UE e marcatura CE

La dichiarazione di conformità UE attesta che il rispetto dei requisiti dell’allegato I è stato dimostrato, segue la struttura modello dell’allegato II con gli elementi dell’allegato pertinente, è continuamente aggiornata ed è tradotta nelle lingue richieste dallo Stato membro; se più atti dell’Unione richiedono una dichiarazione, un’unica dichiarazione li comprende tutti. Redigendola, il fabbricante assume la responsabilità del componente di sicurezza e l’installatore quella dell’ascensore (art. 17). La marcatura CE è soggetta ai principi generali dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008 (art. 18) ed è apposta in modo visibile, leggibile e indelebile su ciascuna cabina di ascensore e su ciascun componente di sicurezza, o su un’etichetta inseparabilmente fissata al componente, prima dell’immissione sul mercato. Sugli ascensori è seguita dal numero di identificazione dell’organismo notificato che ha partecipato all’ispezione finale, alla verifica dell’unità o alla garanzia della qualità; sui componenti di sicurezza dal numero dell’organismo che ha partecipato alla garanzia della qualità del prodotto, alla garanzia totale della qualità o ai controlli casuali (art. 19).

### Obblighi per ruolo

Gli installatori assicurano che l’ascensore sia stato progettato, fabbricato, installato e collaudato conformemente all’allegato I, redigono la documentazione tecnica ed eseguono la procedura dell’articolo 16, redigono la dichiarazione e appongono la marcatura CE, conservano la documentazione, la dichiarazione e le decisioni di approvazione per 10 anni, esaminano e registrano i reclami se i rischi lo giustificano, appongono sull’ascensore un elemento di identificazione e il proprio nome e indirizzo, forniscono le istruzioni del punto 6.2 dell’allegato I e il libretto nella lingua stabilita dallo Stato membro, adottano misure correttive e informano le autorità dei rischi, e cooperano su richiesta (art. 7). I fabbricanti di componenti di sicurezza sono soggetti agli stessi obblighi per i propri componenti nell’ambito delle procedure dell’articolo 15, oltre a mantenere la conformità della produzione in serie e a eseguire prove a campione e a registrare i richiami se i rischi lo giustificano (art. 8). I mandatari agiscono in base a un mandato che deve comprendere almeno la conservazione dei documenti e la cooperazione con le autorità e non possono assumere gli obblighi di progettazione, fabbricazione o documentazione (art. 9). Gli importatori immettono sul mercato solo componenti di sicurezza conformi, verificano il lavoro del fabbricante, aggiungono il proprio nome e indirizzo, assicurano le istruzioni, proteggono il componente durante lo stoccaggio e il trasporto, eseguono prove a campione se i rischi lo giustificano, adottano misure correttive e conservano la dichiarazione per 10 anni (art. 10). I distributori verificano la marcatura CE, la dichiarazione, i documenti, le istruzioni e le indicazioni prima di mettere a disposizione un componente, lo proteggono durante lo stoccaggio e il trasporto e si assicurano che siano adottate misure correttive (art. 11). Ogni operatore identifica per 10 anni chi gli ha fornito componenti di sicurezza e a chi li ha forniti (art. 13).

### Procedure di emergenza dal 30 maggio 2026

La direttiva (UE) 2024/2749 ha inserito il capo V bis. Gli articoli da 41 ter a 41 sexies si applicano solo agli ascensori e ai componenti di sicurezza designati come beni rilevanti per la crisi, solo mentre è attiva una modalità di emergenza del mercato interno ai sensi del regolamento (UE) 2024/2747 e solo dopo che la Commissione ha adottato il corrispondente atto di esecuzione (art. 41 bis). In tale periodo gli organismi notificati trattano in via prioritaria le valutazioni della conformità dei prodotti elencati (art. 41 ter), uno Stato membro può autorizzare l’immissione sul mercato di uno specifico ascensore o componente di sicurezza elencato senza le procedure dell’organismo notificato, nel qual caso esso non reca la marcatura CE e l’autorizzazione può essere estesa all’intera Unione con atto di esecuzione (art. 41 quater), la Commissione può elencare norme o stabilire specifiche comuni che conferiscono una presunzione di conformità (art. 41 quinquies) e gli Stati membri danno priorità alla vigilanza del mercato sui prodotti elencati e si prestano assistenza reciproca (art. 41 sexies).

In Danimarca il capo è recepito dai §§ 11 a-11 c del decreto sugli ascensori, inseriti dal decreto n. 491 del 28 maggio 2026 con effetto dal 30 maggio 2026: le procedure di emergenza del capo V bis devono essere applicate una volta che la Commissione abbia adottato l’atto di esecuzione ai sensi del regolamento (UE) 2024/2747 per gli ascensori e i componenti di sicurezza, la Erhvervsstyrelsen rilascia le autorizzazioni di cui all’articolo 41 quater e ne informa la Commissione e gli altri Stati membri, le informazioni e la marcatura richieste dall’articolo 41 quater, paragrafo 3, devono essere fornite in danese o in inglese — la violazione è punita con un’ammenda ai sensi del § 14, comma 1, n. 1 —, la Erhvervsstyrelsen notifica alla Commissione se ritiene che una norma o una specifica comune di cui all’articolo 41 quinquies non soddisfi pienamente i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute, e dà priorità alla vigilanza del mercato e all’assistenza reciproca ai sensi dell’articolo 41 sexies.

## Applicazione e sanzioni

L’articolo 37 rende applicabili agli ascensori e ai componenti di sicurezza l’articolo 15, paragrafo 3, e gli articoli da 16 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008, e l’articolo 38, paragrafo 1, applica alle misure correttive l’articolo 21 di tale regolamento; entrambi i rinvii si intendono fatti al regolamento (UE) 2019/1020, che elenca la direttiva 2014/33/UE nel proprio allegato I e il cui articolo 39, paragrafo 1, punto 4, ha soppresso il capo III, articoli da 15 a 29, del regolamento (CE) n. 765/2008 con effetto dal 16 luglio 2021, mentre l’articolo 30 sulla marcatura CE, richiamato dall’articolo 18 della direttiva, resta invariato. Se un’autorità ha motivo sufficiente di ritenere che un ascensore o un componente di sicurezza presenti un rischio per la salute o la sicurezza delle persone o per la sicurezza dei beni, lo valuta e chiede all’installatore di rendere l’ascensore conforme, oppure all’operatore interessato di rendere conforme il componente, di ritirarlo o di richiamarlo, entro un termine commisurato al rischio, informandone l’organismo notificato; se l’operatore non agisce, l’autorità limita o vieta l’immissione sul mercato o l’uso dell’ascensore oppure lo richiama, o vieta o limita la messa a disposizione del componente, lo ritira o lo richiama, e ne informa la Commissione e gli altri Stati membri (art. 38). Gli ascensori e i componenti conformi che presentano comunque un rischio possono essere trattati allo stesso modo (art. 40), e la Commissione decide sulle misure nazionali contestate mediante la procedura di salvaguardia dell’Unione (art. 39). Le non conformità formali, come una marcatura CE apposta in modo errato o non apposta, un numero dell’organismo notificato mancante o apposto in modo errato, una dichiarazione mancante o errata, una documentazione tecnica non disponibile o incompleta, l’assenza di nome e indirizzo o delle indicazioni di identificazione o l’assenza delle istruzioni, devono cessare e in caso contrario comportano la limitazione o il divieto di uso o il richiamo dell’ascensore, oppure la limitazione, il divieto, il ritiro o il richiamo del componente (art. 41).

Le sanzioni sono stabilite a livello nazionale: gli Stati membri stabiliscono sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per le violazioni delle leggi di recepimento, che possono includere sanzioni penali per le violazioni gravi (art. 43). In Danimarca la direttiva è attuata dal decreto n. 1540 del 10 dicembre 2015 sulla costruzione degli ascensori e dei componenti di sicurezza per ascensori, come modificato dal decreto n. 491 del 28 maggio 2026, che riproduce la direttiva come proprio allegato 1, prescrive che la dichiarazione di conformità UE sia tradotta in danese e le istruzioni siano redatte in danese (§ 9 e § 10) e punisce le violazioni con un’ammenda (§ 14), e dalla legge danese sui prodotti (LBK n. 22 dell’8 gennaio 2026), che elenca la direttiva nel § 2 e designa la Erhvervsstyrelsen come autorità di controllo nel § 9, e il cui § 37, comma 1, punisce con un’ammenda gli operatori economici che violano gli obblighi dei §§ 5, 7, da 10 a 17, 19 o 21, eludono il controllo dell’autorità di controllo o fanno un uso improprio della marcatura CE, e il cui § 37, comma 2, eleva la pena alla reclusione fino a 2 anni in presenza di circostanze aggravanti; gli ascensori sono l’area di prodotto n. 4 del § 2, comma 1, compresa nell’intervallo dei nn. da 1 a 11 e da 13 a 43 del § 2, comma 1, cui si applica il § 37, comma 2. Sono circostanze aggravanti il fatto che la violazione abbia creato un pericolo per la sicurezza o la salute, abbia causato un incidente con lesioni gravi o la morte, sia una recidiva o faccia parte di una violazione sistematica a fini di lucro. La Sikkerhedsstyrelsen, da gennaio 2026 dipartimento della Erhvervsstyrelsen (l’Autorità danese per le imprese) denominato Markedsovervågning, è responsabile dal 1° dicembre 2018 della vigilanza del mercato sugli ascensori e sui componenti di sicurezza in quanto prodotti. Dal 30 maggio 2026 il decreto nomina soltanto la Erhvervsstyrelsen: essa concede l’approvazione preventiva di uno spazio di rifugio ridotto ai sensi del § 7, designa e revoca gli organismi notificati ai sensi del § 11 e decide sui ricorsi contro le loro decisioni ai sensi del § 13. L’autorità di controllo precisa che la Arbejdstilsynet continua a vigilare sugli ascensori e sugli impianti a fune realizzati su ordinazione o importati da paesi terzi per le attività offshore di petrolio e gas, ai sensi della legge danese sulla sicurezza offshore, il che discende dal § 9, comma 2, della legge sui prodotti e non dal decreto sugli ascensori. Il diritto dell’UE non disciplina la manutenzione e l’ammodernamento degli ascensori già installati, che restano materia nazionale.

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## Fonti

- [Direttiva 2014/33/UE sugli ascensori e sui componenti di sicurezza per ascensori, testo consolidato del 30 maggio 2026 (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02014L0033-20260530)
- [Direttiva 2014/33/UE come pubblicata nella GU L 96 del 29 marzo 2014 (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0033)
- [Informazioni sul documento, date e relazioni per il CELEX 32014L0033 (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32014L0033)
- [Direttiva (UE) 2024/2749 sulle procedure di emergenza per la valutazione della conformità e la vigilanza del mercato dei prodotti (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024L2749)
- [Regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1020)
- [Regolamento (UE) 2023/1230 sulle macchine, testo consolidato del 27 luglio 2026 (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02023R1230-20260727)
- [Regolamento (CE) n. 765/2008 sull’accreditamento e sulla vigilanza del mercato (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32008R0765)
- [Ascensori, compresa la guida all’applicazione della direttiva Ascensori (Commissione europea, DG GROW)](https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/mechanical-engineering/lifts_en)
- [Kontrol med elevatorer og tovbaner (Sikkerhedsstyrelsen)](https://www.sik.dk/erhverv/produkter/elevatorer-og-tovbaner/kontrol-og-tilsyn/kontrol-elevatorer-og-tovbaner)
- [Sikkerhedsstyrelsen, en del af Erhvervsstyrelsen da gennaio 2026 (Sikkerhedsstyrelsen)](https://www.sik.dk/sikkerhedsstyrelsen-del-erhvervsstyrelsen)
- [Bekendtgørelse nr. 1540 af 10. december 2015 om indretning m.v. af elevatorer og sikkerhedskomponenter til elevatorer (Retsinformation)](https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2015/1540)
- [Bekendtgørelse nr. 491 af 28. maj 2026 om ændring af bekendtgørelse om indretning m.v. af elevatorer og sikkerhedskomponenter til elevatorer (Retsinformation)](https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2026/491)
- [Lov om produkter og markedsovervågning, LBK nr. 22 af 8. januar 2026 (Retsinformation)](https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2026/22)

*Questa guida fornisce informazioni di carattere generale e non costituisce una consulenza legale.*

## Fonti

- [Direttiva 2014/33/UE sugli ascensori e sui componenti di sicurezza per ascensori, testo consolidato del 30 maggio 2026 (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02014L0033-20260530)
- [Direttiva 2014/33/UE come pubblicata nella GU L 96 del 29 marzo 2014 (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0033)
- [Informazioni sul documento, date e relazioni per il CELEX 32014L0033 (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32014L0033)
- [Direttiva (UE) 2024/2749 sulle procedure di emergenza per la valutazione della conformità e la vigilanza del mercato dei prodotti (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024L2749)
- [Regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti, allegato I che elenca la direttiva 2014/33/UE (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1020)
- [Regolamento (UE) 2023/1230 sulle macchine, testo consolidato del 27 luglio 2026, articolo 51 che abroga la direttiva 2006/42/CE dal 20 gennaio 2027 (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02023R1230-20260727)
- [Regolamento (CE) n. 765/2008 sull’accreditamento e sulla vigilanza del mercato (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32008R0765)
- [Ascensori, compresa la guida all’applicazione della direttiva Ascensori e gli orientamenti sulla transizione al regolamento sulle macchine (Commissione europea, DG GROW)](https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/mechanical-engineering/lifts_en)
- [Kontrol med elevatorer og tovbaner (Sikkerhedsstyrelsen)](https://www.sik.dk/erhverv/produkter/elevatorer-og-tovbaner/kontrol-og-tilsyn/kontrol-elevatorer-og-tovbaner)
- [Sikkerhedsstyrelsen, en del af Erhvervsstyrelsen da gennaio 2026 (Sikkerhedsstyrelsen)](https://www.sik.dk/sikkerhedsstyrelsen-del-erhvervsstyrelsen)
- [Bekendtgørelse nr. 1540 af 10. december 2015 om indretning m.v. af elevatorer og sikkerhedskomponenter til elevatorer (Retsinformation)](https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2015/1540)
- [Bekendtgørelse nr. 491 af 28. maj 2026 om ændring af bekendtgørelse om indretning m.v. af elevatorer og sikkerhedskomponenter til elevatorer (Retsinformation)](https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2026/491)
- [Lov om produkter og markedsovervågning, LBK nr. 22 af 8. januar 2026 (Retsinformation)](https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2026/22)

_Rivisto il 2026-09-24 da Conphora compliance team_
