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title: "GPSR — Regolamento sulla sicurezza generale dei prodotti"
description: "Il regolamento sulla sicurezza generale dei prodotti esige che ogni prodotto di consumo nell’UE sia sicuro e fissa obblighi per fabbricanti, importatori, distributori, rappresentanti autorizzati, fornitori di servizi di logistica e mercati online. Si applica dal 13 dicembre 2024 e sostituisce la direttiva 2001/95/CE; le procedure di emergenza del regolamento (UE) 2024/2748 dal 29 maggio 2026."
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published: "2023-06-12"
updated: "2026-09-09"
author: "Conphora compliance team"
publisher: "Conphora"
reference: "Regolamento (UE) 2023/988"
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tags: ["GPSR", "CE / Product Safety"]
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# GPSR — Regolamento sulla sicurezza generale dei prodotti

Il regolamento sulla sicurezza generale dei prodotti esige che ogni prodotto di consumo nell’UE sia sicuro e fissa obblighi per fabbricanti, importatori, distributori, rappresentanti autorizzati, fornitori di servizi di logistica e mercati online. Si applica dal 13 dicembre 2024 e sostituisce la direttiva 2001/95/CE; le procedure di emergenza del regolamento (UE) 2024/2748 dal 29 maggio 2026.

## Dati essenziali

- **Titolo ufficiale:** Regolamento (UE) 2023/988 relativo alla sicurezza generale dei prodotti
- **Riferimento:** Regolamento (UE) 2023/988
- **CELEX:** 32023R0988
- **Tipo di atto:** Regolamento
- **In vigore:** 2023-06-12
- **Si applica dal:** 2024-12-13
- **Applicato da:** Le autorità nazionali di vigilanza del mercato (in Italia il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Direzione generale consumatori e mercato, con ispezioni svolte dalle Camere di commercio) fanno rispettare il regolamento con i poteri del regolamento (UE) 2019/1020, tra cui richieste di documenti, ispezioni, ordini di ritiro o di richiamo, divieti di messa a disposizione di un prodotto e ordini di rimozione ai mercati online, sostenuti da sanzioni stabilite da ciascuno Stato membro che devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
- **Categoria:** CE / Product Safety

## A chi si applica

**Oggetto dell’atto:** Qualsiasi articolo destinato ai consumatori, o che possa essere utilizzato dai consumatori in condizioni ragionevolmente prevedibili anche se non è destinato a loro, fornito a titolo oneroso o gratuito, anche nel contesto della prestazione di un servizio; Prodotti immessi o messi a disposizione sul mercato dell’UE per i quali non esiste una normativa specifica dell’Unione in materia di sicurezza; Prodotti disciplinati da una normativa specifica dell’Unione in materia di sicurezza, per i rischi che tale normativa non copre; Prodotti nuovi, usati, riparati e ricondizionati; Prodotti offerti online o mediante altre tecniche di vendita a distanza quando l’offerta è destinata ai consumatori nell’Unione

**Prodotti derivati e a valle:** Prodotti destinati a un uso professionale che possono essere utilizzati dai consumatori in condizioni ragionevolmente prevedibili anche se non sono destinati a loro (art. 3, par. 1); Articoli forniti o messi a disposizione nel contesto della prestazione di un servizio, interconnessi o meno con altri articoli (art. 3, par. 1); Prodotti disciplinati dalla normativa di armonizzazione dell’Unione, per i rischi che tale normativa non copre, con le deroghe dell’articolo 2, paragrafo 1, ai capi II, II bis, III sezione 1, V, VII e da IX a XI (art. 2, par. 1); Prodotti offerti online o mediante altre tecniche di vendita a distanza destinati ai consumatori nell’Unione, considerati messi a disposizione sul mercato (art. 4); Prodotti modificati in modo sostanziale con mezzi fisici o digitali, quando la modifica incide sulla sicurezza, non era prevista nella valutazione iniziale del rischio, modifica o crea un pericolo oppure aumenta il rischio e non è stata effettuata dai consumatori per uso proprio; chi effettua la modifica è considerato il fabbricante (art. 13, parr. 2 e 3)

**Ruoli previsti dall’atto:**

- **Fabbricante (compresi i titolari di marchio)** — Qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto, o lo fa progettare o fabbricare, e lo commercializza con il proprio nome o marchio; chiunque immetta sul mercato un prodotto con il proprio nome o marchio, o lo modifichi in modo sostanziale, è considerato un fabbricante.
- **Importatore** — Qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che immette sul mercato dell’Unione un prodotto proveniente da un paese terzo.
- **Distributore (grossista o rivenditore)** — Qualsiasi persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall’importatore, che mette a disposizione un prodotto sul mercato.
- **Rappresentante autorizzato** — Qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto per agire per suo conto in relazione a compiti specifici ai sensi del regolamento.
- **Fornitore di servizi di logistica** — Qualsiasi persona fisica o giuridica che offre, nel quadro di un’attività commerciale, almeno due tra i servizi di magazzinaggio, imballaggio, indirizzamento e spedizione senza essere proprietaria dei prodotti, esclusi i servizi postali, di consegna di pacchi e di trasporto merci.
- **Fornitore di un mercato online** — Il fornitore di un servizio di intermediazione che utilizza un’interfaccia online la quale consente ai consumatori di concludere con operatori commerciali contratti a distanza per la vendita di prodotti.

## Date principali

- 2023-05-10: Regolamento (UE) 2023/988 adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio a Strasburgo
- 2023-06-12: Entrata in vigore, il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GU L 135 del 23 maggio 2023
- 2024-12-13: Il regolamento si applica; le direttive 2001/95/CE e 87/357/CEE sono abrogate con effetto da questa data
- 2024-12-13: Termine entro cui gli Stati membri notificano alla Commissione le norme sulle sanzioni; dalla stessa data si applica il regolamento delegato (UE) 2024/3173 sul sistema di allarme rapido Safety Gate
- 2026-05-29: Si applica il regolamento modificativo (UE) 2024/2748: nuovo capo II bis sulle procedure di emergenza per i prodotti rilevanti in caso di crisi

## Che cosa si deve fare

### Fabbricante (compresi i titolari di marchio)

- Immettere sul mercato solo prodotti progettati e fabbricati conformemente al requisito generale di sicurezza.
- Prima di immettere un prodotto sul mercato, effettuare un’analisi interna dei rischi e redigere la documentazione tecnica con almeno una descrizione generale del prodotto e delle sue caratteristiche rilevanti per la sicurezza; se i rischi lo giustificano, aggiungere l’analisi dei rischi, le soluzioni adottate e le norme o gli altri elementi applicati.
- Mantenere aggiornata la documentazione tecnica e tenerla a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per 10 anni dall’immissione del prodotto sul mercato, e mantenere in atto procedure affinché la produzione in serie resti conforme.
- Mantenere aggiornata la documentazione tecnica e tenerla a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per 10 anni dall’immissione del prodotto sul mercato.
- Mantenere in atto procedure affinché la produzione in serie resti conforme al requisito generale di sicurezza.
- Apporre sul prodotto un numero di tipo, di lotto o di serie o un altro elemento di identificazione, facilmente visibile e leggibile per i consumatori, insieme al proprio nome, alla denominazione commerciale registrata o al marchio, all’indirizzo postale ed elettronico e, se diverso, al punto di contatto unico; se la natura del prodotto non lo consente, riportare le informazioni sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento.
- Fornire istruzioni e informazioni sulla sicurezza chiare, in una lingua facilmente comprensibile dai consumatori, stabilita dallo Stato membro in cui il prodotto è messo a disposizione, a meno che il prodotto possa essere utilizzato in modo sicuro e conforme alla sua destinazione anche senza di esse.
- Se si ritiene o si ha motivo di credere che un prodotto immesso sul mercato sia pericoloso, adottare immediatamente misure correttive, compresi il ritiro o il richiamo, informare i consumatori e notificare la circostanza alle autorità di vigilanza del mercato di ogni Stato membro interessato tramite il Safety Business Gateway, indicando i dettagli del rischio, le misure adottate e, se disponibile, la quantità ancora presente sul mercato.
- Tenere tempestivamente informati gli altri operatori economici, le persone responsabili e i mercati online della propria catena di fornitura di qualsiasi problema di sicurezza individuato.
- Mettere a disposizione canali di reclamo pubblici e accessibili (telefono, indirizzo elettronico o sezione del sito web), esaminare i reclami e le informazioni sugli incidenti e tenere un registro interno dei reclami, dei richiami e delle misure correttive; i dati personali contenuti nel registro possono essere conservati al massimo per cinque anni.
- Notificare tramite il Safety Business Gateway, senza indebito ritardo dopo esserne venuti a conoscenza, qualsiasi incidente causato dal prodotto che abbia provocato il decesso o gravi effetti negativi sulla salute e sulla sicurezza, alle autorità competenti dello Stato membro in cui si è verificato, indicando il tipo di prodotto, il numero di identificazione e le circostanze.
- Nelle vendite online o a distanza, indicare nell’offerta il nome del fabbricante e il suo indirizzo postale ed elettronico, i dati dell’operatore economico responsabile se il fabbricante è stabilito fuori dall’UE, l’identificazione del prodotto con un’immagine e il tipo, nonché eventuali avvertenze o informazioni sulla sicurezza nella lingua stabilita dallo Stato membro.
- In caso di richiamo, informare direttamente i consumatori interessati, utilizzare un avviso di richiamo intitolato «Richiamo per la sicurezza del prodotto» con il contenuto prescritto e offrire almeno due rimedi tra riparazione, sostituzione o rimborso di almeno il prezzo pagato, gratuitamente e senza notevoli inconvenienti.
- Se si è stabiliti fuori dall’UE, non immettere prodotti sul mercato senza un operatore economico stabilito nell’Unione che ne sia responsabile; il nome e i recapiti dell’operatore economico responsabile devono figurare sul prodotto, sull’imballaggio, sul pacco o in un documento di accompagnamento.
- Se si è stabiliti fuori dall’UE, non immettere prodotti sul mercato a meno che un operatore economico stabilito nell’Unione ne sia responsabile.
- Assicurarsi che il nome e i recapiti dell’operatore economico responsabile figurino sul prodotto, sul suo imballaggio, sul pacco o in un documento di accompagnamento.
- Cooperare con le autorità di vigilanza del mercato ed essere in grado di fornire per 10 anni la descrizione del rischio, i reclami, gli incidenti e le misure correttive, e per sei anni la tracciabilità della catena di fornitura (da chi si è ricevuto il prodotto e a chi lo si è fornito).

### Importatore

- Prima di immettere un prodotto sul mercato, accertarsi che sia conforme al requisito generale di sicurezza e che il fabbricante abbia redatto la documentazione tecnica e applicato le indicazioni di identificazione e di indirizzo; non immettere sul mercato un prodotto non conforme e, se è pericoloso, informare il fabbricante e le autorità tramite il Safety Business Gateway.
- Indicare il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio, l’indirizzo postale ed elettronico e, se diverso, il punto di contatto unico sul prodotto, sul suo imballaggio o in un documento di accompagnamento, senza occultare le informazioni del fabbricante.
- Assicurarsi che il prodotto sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza chiare nella lingua stabilita dallo Stato membro in cui è messo a disposizione.
- Fare in modo che le condizioni di magazzinaggio e di trasporto non pregiudichino la conformità e conservare una copia della documentazione tecnica a disposizione delle autorità per 10 anni dall’immissione del prodotto sul mercato.
- Finché un prodotto è sotto la propria responsabilità, fare in modo che le condizioni di magazzinaggio e di trasporto non pregiudichino la sua conformità al requisito generale di sicurezza né ai requisiti di marcatura e di istruzioni.
- Conservare una copia della documentazione tecnica a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per 10 anni dall’immissione del prodotto sul mercato.
- Se si ritiene o si ha motivo di credere che un prodotto immesso sul mercato sia pericoloso, informare immediatamente il fabbricante, assicurarsi che siano adottate misure correttive, compresi il ritiro o il richiamo (oppure adottarle direttamente), informare i consumatori e notificare la circostanza alle autorità degli Stati membri interessati tramite il Safety Business Gateway.
- Verificare che i canali di reclamo del fabbricante siano accessibili al pubblico e, in caso contrario, predisporli direttamente; esaminare i reclami e le informazioni sugli incidenti, registrarli nel registro e tenere informati il fabbricante, i distributori, i fornitori di servizi di logistica e i mercati online dell’indagine e dei suoi risultati.
- Informare il fabbricante, senza indebito ritardo, di qualsiasi incidente di cui si viene a conoscenza causato da un prodotto che si è immesso sul mercato ed effettuare direttamente la notifica tramite il Safety Business Gateway se il fabbricante lo richiede.
- Se il fabbricante non è stabilito nell’Unione, agire come operatore economico responsabile: verificare regolarmente che il prodotto corrisponda alla sua documentazione tecnica e rechi le marcature e le istruzioni richieste, conservare a disposizione delle autorità prove documentate di tali verifiche e indicare il proprio nome e i propri recapiti sul prodotto, sull’imballaggio, sul pacco o in un documento di accompagnamento.
- Nelle vendite online o a distanza, riportare nell’offerta le informazioni dell’articolo 19 e cooperare con le autorità, conservando per 10 anni i registri dei rischi e per sei anni quelli di tracciabilità.
- Quando si offre un prodotto online o a distanza, indicare nell’offerta il nome e l’indirizzo del fabbricante, il nome e l’indirizzo dell’importatore o dell’operatore economico responsabile se il fabbricante è stabilito fuori dall’Unione, l’identificazione del prodotto e qualsiasi avvertenza o informazione sulla sicurezza (art. 19).
- Cooperare con le autorità di vigilanza del mercato su richiesta motivata: conservare per 10 anni i registri dei rischi del prodotto e delle azioni correttive e per sei anni i registri di tracciabilità dei propri fornitori e clienti, e fornirli in una lingua che l’autorità possa comprendere con facilità (art. 15).

### Distributore (grossista o rivenditore)

- Prima di mettere a disposizione un prodotto, verificare che il fabbricante e, se del caso, l’importatore abbiano apposto le indicazioni di identificazione, di nome e di indirizzo e fornito le istruzioni e le informazioni sulla sicurezza.
- Fare in modo che le condizioni di magazzinaggio e di trasporto non pregiudichino la conformità del prodotto al requisito generale di sicurezza né ai requisiti di marcatura e di istruzioni.
- Non mettere a disposizione un prodotto se si ritiene o si ha motivo di credere che non sia conforme al requisito generale di sicurezza o ai requisiti di marcatura e di istruzioni, finché non sia stato reso conforme.
- Se un prodotto messo a disposizione è pericoloso o non conforme, informare immediatamente il fabbricante o l’importatore, assicurarsi che siano adottate misure correttive, compresi il ritiro o il richiamo, e fare in modo che le autorità degli Stati membri interessati siano informate senza indugio tramite il Safety Business Gateway, con i dettagli del rischio, il numero di prodotti e le misure adottate.
- Informare il fabbricante, senza indebito ritardo, di qualsiasi incidente di cui si viene a conoscenza causato da un prodotto messo a disposizione ed effettuare direttamente la notifica se il fabbricante lo richiede.
- Nelle vendite online o a distanza, indicare nell’offerta il nome e gli indirizzi del fabbricante, i dati dell’operatore economico responsabile per i fabbricanti extra UE, l’identificazione del prodotto con un’immagine, nonché le avvertenze e le informazioni sulla sicurezza nella lingua richiesta.
- Cooperare con le autorità di vigilanza del mercato ed essere in grado di indicare per sei anni chi ha fornito il prodotto e a chi è stato fornito, e per 10 anni le informazioni su rischi, reclami e misure correttive.

### Rappresentante autorizzato

- Agire sulla base di un mandato scritto del fabbricante e fornirne copia alle autorità di vigilanza del mercato su richiesta.
- Su richiesta motivata di un’autorità, fornire tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la sicurezza del prodotto in una lingua ufficiale che tale autorità comprenda.
- Informare il fabbricante quando si ritiene o si ha motivo di credere che un prodotto sia pericoloso e notificare alle autorità nazionali competenti, tramite il Safety Business Gateway, qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi se il fabbricante non l’ha già fatto.
- Cooperare con le autorità nazionali competenti, su loro richiesta, in qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai prodotti oggetto del mandato.
- Se incaricati, fungere da operatore economico responsabile per un fabbricante extra UE: verificare regolarmente il prodotto rispetto alla sua documentazione tecnica e ai requisiti di marcatura e di istruzioni, conservare prove documentate delle verifiche e figurare con nome e recapiti sul prodotto, sull’imballaggio, sul pacco o in un documento di accompagnamento.

### Fornitore di servizi di logistica

- In quanto operatore economico, immettere o mettere a disposizione sul mercato solo prodotti sicuri e mantenere in atto processi interni per la sicurezza dei prodotti.
- Cooperare con le autorità di vigilanza del mercato: su richiesta, descrivere il rischio, i reclami, gli incidenti e le misure correttive e indicare da chi si è ricevuto il prodotto e a chi è stato fornito; tenere tali informazioni disponibili rispettivamente per 10 e per sei anni.
- Se si è stabiliti nell’Unione e per i prodotti trattati non esiste nell’Unione alcun fabbricante, importatore o rappresentante autorizzato, si è l’operatore economico responsabile per tali prodotti: verificare regolarmente la documentazione tecnica e le marcature, conservare le prove delle verifiche, informare le autorità dei rischi, cooperare alle azioni correttive e indicare il proprio nome e i propri recapiti insieme al prodotto.
- Se si è stabiliti nell’Unione e per i prodotti trattati non esiste nell’Unione alcun fabbricante, importatore o rappresentante autorizzato, si è l’operatore economico responsabile per tali prodotti.
- In quanto operatore economico responsabile, verificare regolarmente il prodotto rispetto alla sua documentazione tecnica e ai requisiti di marcatura e di istruzioni, conservare le prove delle verifiche, informare le autorità dei rischi, cooperare alle azioni correttive e indicare il proprio nome e i propri recapiti insieme al prodotto.

### Fornitore di un mercato online

- Designare un punto di contatto unico per la comunicazione elettronica diretta con le autorità di vigilanza del mercato in materia di sicurezza dei prodotti, registrarsi sul portale Safety Gate e pubblicarvi il punto di contatto.
- Designare un punto di contatto unico che consenta ai consumatori di comunicare direttamente e rapidamente con il fornitore sui problemi di sicurezza dei prodotti e mantenere in atto processi interni per la sicurezza dei prodotti.
- Designare un punto di contatto unico che consenta ai consumatori di comunicare direttamente e rapidamente con il fornitore sui problemi di sicurezza dei prodotti.
- Mantenere in atto processi interni per la sicurezza dei prodotti che consentano di rispettare i requisiti del regolamento applicabili ai mercati online.
- Dare seguito all’ordine di un’autorità di rimuovere l’inserzione di un prodotto pericoloso, di disabilitarne l’accesso o di mostrare un’avvertenza esplicita senza indebito ritardo e in ogni caso entro due giorni lavorativi, e riferire all’autorità emittente l’esito dato.
- Trattare le segnalazioni in materia di sicurezza dei prodotti ricevute ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2022/2065 senza indebito ritardo e in ogni caso entro tre giorni lavorativi.
- Utilizzare le notifiche del portale Safety Gate per l’individuazione e la rimozione volontarie delle offerte di prodotti pericolosi e fare affidamento su di esso almeno per i controlli del regolamento (UE) 2022/2065 rispetto alle banche dati ufficiali.
- Progettare l’interfaccia online in modo che gli operatori commerciali possano fornire, e i consumatori vedere nell’inserzione, il nome e gli indirizzi del fabbricante, l’operatore economico responsabile per i fabbricanti extra UE, l’identificazione del prodotto con un’immagine e il tipo, nonché eventuali avvertenze o informazioni sulla sicurezza; consentire agli operatori commerciali di autocertificare di offrire solo prodotti conformi.
- Sospendere, previo avvertimento e per un periodo ragionevole, gli operatori commerciali che offrono frequentemente prodotti non conformi al regolamento.
- Cooperare in materia di richiami e di prodotti pericolosi: informare direttamente gli acquirenti interessati dei richiami e delle avvertenze di sicurezza, pubblicare sull’interfaccia le informazioni sui richiami, informare l’operatore commerciale delle inserzioni rimosse, notificare tramite il Safety Business Gateway i prodotti pericolosi e qualsiasi incidente di cui si viene informati che abbia comportato un rischio grave o un danno effettivo alla salute o alla sicurezza di un consumatore, consentire agli strumenti delle autorità di accedere all’interfaccia e permettere lo scraping dei dati a fini di sicurezza dei prodotti su richiesta motivata.
- Informare direttamente gli acquirenti interessati dei richiami e delle avvertenze di sicurezza relativi ai prodotti acquistati tramite il proprio mercato, pubblicare sull’interfaccia le informazioni sul richiamo e informare l’operatore commerciale interessato quando si rimuove un’inserzione.
- Notificare tramite il Safety Business Gateway i prodotti pericolosi offerti sul proprio mercato di cui si viene a conoscenza e qualsiasi incidente di cui si viene informati che abbia comportato un rischio grave o un danno effettivo alla salute o alla sicurezza di un consumatore.
- Su richiesta motivata, cooperare con le autorità di vigilanza del mercato consentendo ai loro strumenti di accedere all’interfaccia e permettendo lo scraping dei dati a fini di sicurezza dei prodotti.

## Requirements

Each duty above as an identified requirement (60); ids are permanent and shared with the compliance engine.

### unclassified

- `gpsr-mfr-place-market-products` (Fabbricante (compresi i titolari di marchio)) — Immettere sul mercato solo prodotti progettati e fabbricati conformemente al requisito generale di sicurezza. [art. 5 e art. 9, par. 1]
- `gpsr-mfr-carry-out-internal` (Fabbricante (compresi i titolari di marchio)) — Prima di immettere un prodotto sul mercato, effettuare un’analisi interna dei rischi e redigere la documentazione tecnica con almeno una descrizione generale del prodotto e delle sue caratteristiche rilevanti per la sicurezza; se i rischi lo giustificano, aggiungere l’analisi dei rischi, le soluzioni adottate e le norme o gli altri elementi applicati. [art. 9, par. 2]
- `gpsr-mfr-keep-technical-documentation` (Fabbricante (compresi i titolari di marchio)) — Mantenere aggiornata la documentazione tecnica e tenerla a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per 10 anni dall’immissione del prodotto sul mercato, e mantenere in atto procedure affinché la produzione in serie resti conforme. [art. 9, par. 3 e art. 9, par. 4]
- `gpsr-mfr-keep-documentation-years` (Fabbricante (compresi i titolari di marchio)) — Mantenere aggiornata la documentazione tecnica e tenerla a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per 10 anni dall’immissione del prodotto sul mercato. [art. 9, par. 3]
- `gpsr-mfr-series-conformity-procedures` (Fabbricante (compresi i titolari di marchio)) — Mantenere in atto procedure affinché la produzione in serie resti conforme al requisito generale di sicurezza. [art. 9, par. 4]
- `gpsr-mfr-mark-product-type` (Fabbricante (compresi i titolari di marchio)) — Apporre sul prodotto un numero di tipo, di lotto o di serie o un altro elemento di identificazione, facilmente visibile e leggibile per i consumatori, insieme al proprio nome, alla denominazione commerciale registrata o al marchio, all’indirizzo postale ed elettronico e, se diverso, al punto di contatto unico; se la natura del prodotto non lo consente, riportare le informazioni sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento. [art. 9, par. 5 e art. 9, par. 6]
- `gpsr-mfr-supply-clear-instructions` (Fabbricante (compresi i titolari di marchio)) — Fornire istruzioni e informazioni sulla sicurezza chiare, in una lingua facilmente comprensibile dai consumatori, stabilita dallo Stato membro in cui il prodotto è messo a disposizione, a meno che il prodotto possa essere utilizzato in modo sicuro e conforme alla sua destinazione anche senza di esse. [art. 9, par. 7]
- `gpsr-mfr-immediately-take-corrective` (Fabbricante (compresi i titolari di marchio)) — Se si ritiene o si ha motivo di credere che un prodotto immesso sul mercato sia pericoloso, adottare immediatamente misure correttive, compresi il ritiro o il richiamo, informare i consumatori e notificare la circostanza alle autorità di vigilanza del mercato di ogni Stato membro interessato tramite il Safety Business Gateway, indicando i dettagli del rischio, le misure adottate e, se disponibile, la quantità ancora presente sul mercato. [art. 9, par. 8]
- `gpsr-mfr-keep-other-economic` (Fabbricante (compresi i titolari di marchio)) — Tenere tempestivamente informati gli altri operatori economici, le persone responsabili e i mercati online della propria catena di fornitura di qualsiasi problema di sicurezza individuato. [art. 9, par. 10]
- `gpsr-mfr-make-public-accessible` (Fabbricante (compresi i titolari di marchio)) — Mettere a disposizione canali di reclamo pubblici e accessibili (telefono, indirizzo elettronico o sezione del sito web), esaminare i reclami e le informazioni sugli incidenti e tenere un registro interno dei reclami, dei richiami e delle misure correttive; i dati personali contenuti nel registro possono essere conservati al massimo per cinque anni. [art. 9, par. 11, art. 9, par. 12 e art. 9, par. 13]
- `gpsr-mfr-notify-through-safety` (Fabbricante (compresi i titolari di marchio)) — Notificare tramite il Safety Business Gateway, senza indebito ritardo dopo esserne venuti a conoscenza, qualsiasi incidente causato dal prodotto che abbia provocato il decesso o gravi effetti negativi sulla salute e sulla sicurezza, alle autorità competenti dello Stato membro in cui si è verificato, indicando il tipo di prodotto, il numero di identificazione e le circostanze. [art. 20, par. 1 e art. 20, par. 2]
- `gpsr-mfr-show-offer-manufacturers` (Fabbricante (compresi i titolari di marchio)) — Nelle vendite online o a distanza, indicare nell’offerta il nome del fabbricante e il suo indirizzo postale ed elettronico, i dati dell’operatore economico responsabile se il fabbricante è stabilito fuori dall’UE, l’identificazione del prodotto con un’immagine e il tipo, nonché eventuali avvertenze o informazioni sulla sicurezza nella lingua stabilita dallo Stato membro. [art. 19]
- `gpsr-mfr-notify-affected-consumers` (Fabbricante (compresi i titolari di marchio)) — In caso di richiamo, informare direttamente i consumatori interessati, utilizzare un avviso di richiamo intitolato «Richiamo per la sicurezza del prodotto» con il contenuto prescritto e offrire almeno due rimedi tra riparazione, sostituzione o rimborso di almeno il prezzo pagato, gratuitamente e senza notevoli inconvenienti. [art. 35, art. 36 e art. 37]
- `gpsr-mfr-place-products-market` (Fabbricante (compresi i titolari di marchio)) — Se si è stabiliti fuori dall’UE, non immettere prodotti sul mercato senza un operatore economico stabilito nell’Unione che ne sia responsabile; il nome e i recapiti dell’operatore economico responsabile devono figurare sul prodotto, sull’imballaggio, sul pacco o in un documento di accompagnamento. [art. 16, par. 1 e art. 16, par. 3]
- `gpsr-mfr-ensure-eu-responsible-person` (Fabbricante (compresi i titolari di marchio)) — Se si è stabiliti fuori dall’UE, non immettere prodotti sul mercato a meno che un operatore economico stabilito nell’Unione ne sia responsabile. [art. 16, par. 1]
- `gpsr-mfr-show-responsible-person` (Fabbricante (compresi i titolari di marchio)) — Assicurarsi che il nome e i recapiti dell’operatore economico responsabile figurino sul prodotto, sul suo imballaggio, sul pacco o in un documento di accompagnamento. [art. 16, par. 3]
- `gpsr-mfr-cooperate-market-surveillance` (Fabbricante (compresi i titolari di marchio)) — Cooperare con le autorità di vigilanza del mercato ed essere in grado di fornire per 10 anni la descrizione del rischio, i reclami, gli incidenti e le misure correttive, e per sei anni la tracciabilità della catena di fornitura (da chi si è ricevuto il prodotto e a chi lo si è fornito). [art. 15]
- `gpsr-imp-ensure-complies-general` (Importatore) — Prima di immettere un prodotto sul mercato, accertarsi che sia conforme al requisito generale di sicurezza e che il fabbricante abbia redatto la documentazione tecnica e applicato le indicazioni di identificazione e di indirizzo; non immettere sul mercato un prodotto non conforme e, se è pericoloso, informare il fabbricante e le autorità tramite il Safety Business Gateway. [art. 11, par. 1 e art. 11, par. 2]
- `gpsr-imp-add-name-registered` (Importatore) — Indicare il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio, l’indirizzo postale ed elettronico e, se diverso, il punto di contatto unico sul prodotto, sul suo imballaggio o in un documento di accompagnamento, senza occultare le informazioni del fabbricante. [art. 11, par. 3]
- `gpsr-imp-ensure-product-accompanied` (Importatore) — Assicurarsi che il prodotto sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza chiare nella lingua stabilita dallo Stato membro in cui è messo a disposizione. [art. 11, par. 4]
- `gpsr-imp-keep-storage-transport` (Importatore) — Fare in modo che le condizioni di magazzinaggio e di trasporto non pregiudichino la conformità e conservare una copia della documentazione tecnica a disposizione delle autorità per 10 anni dall’immissione del prodotto sul mercato. [art. 11, par. 5 e art. 11, par. 6]
- `gpsr-imp-ensure-storage-transport` (Importatore) — Finché un prodotto è sotto la propria responsabilità, fare in modo che le condizioni di magazzinaggio e di trasporto non pregiudichino la sua conformità al requisito generale di sicurezza né ai requisiti di marcatura e di istruzioni. [art. 11, par. 5]
- `gpsr-imp-keep-documentation-copy` (Importatore) — Conservare una copia della documentazione tecnica a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per 10 anni dall’immissione del prodotto sul mercato. [art. 11, par. 6]
- `gpsr-imp-immediately-inform-manufacturer` (Importatore) — Se si ritiene o si ha motivo di credere che un prodotto immesso sul mercato sia pericoloso, informare immediatamente il fabbricante, assicurarsi che siano adottate misure correttive, compresi il ritiro o il richiamo (oppure adottarle direttamente), informare i consumatori e notificare la circostanza alle autorità degli Stati membri interessati tramite il Safety Business Gateway. [art. 11, par. 8]
- `gpsr-imp-verify-manufacturers-complaint` (Importatore) — Verificare che i canali di reclamo del fabbricante siano accessibili al pubblico e, in caso contrario, predisporli direttamente; esaminare i reclami e le informazioni sugli incidenti, registrarli nel registro e tenere informati il fabbricante, i distributori, i fornitori di servizi di logistica e i mercati online dell’indagine e dei suoi risultati. [art. 11, par. 9 e art. 11, par. 10]
- `gpsr-imp-inform-manufacturer-undue` (Importatore) — Informare il fabbricante, senza indebito ritardo, di qualsiasi incidente di cui si viene a conoscenza causato da un prodotto che si è immesso sul mercato ed effettuare direttamente la notifica tramite il Safety Business Gateway se il fabbricante lo richiede. [art. 20, par. 3]
- `gpsr-imp-act-responsible-person` (Importatore) — Se il fabbricante non è stabilito nell’Unione, agire come operatore economico responsabile: verificare regolarmente che il prodotto corrisponda alla sua documentazione tecnica e rechi le marcature e le istruzioni richieste, conservare a disposizione delle autorità prove documentate di tali verifiche e indicare il proprio nome e i propri recapiti sul prodotto, sull’imballaggio, sul pacco o in un documento di accompagnamento. [art. 16]
- `gpsr-imp-show-article-information` (Importatore) — Nelle vendite online o a distanza, riportare nell’offerta le informazioni dell’articolo 19 e cooperare con le autorità, conservando per 10 anni i registri dei rischi e per sei anni quelli di tracciabilità. [art. 15 e art. 19]
- `gpsr-imp-show-offer-information` (Importatore) — Quando si offre un prodotto online o a distanza, indicare nell’offerta il nome e l’indirizzo del fabbricante, il nome e l’indirizzo dell’importatore o dell’operatore economico responsabile se il fabbricante è stabilito fuori dall’Unione, l’identificazione del prodotto e qualsiasi avvertenza o informazione sulla sicurezza (art. 19). [art. 19]
- `gpsr-imp-cooperate-authorities-records` (Importatore) — Cooperare con le autorità di vigilanza del mercato su richiesta motivata: conservare per 10 anni i registri dei rischi del prodotto e delle azioni correttive e per sei anni i registri di tracciabilità dei propri fornitori e clienti, e fornirli in una lingua che l’autorità possa comprendere con facilità (art. 15). [art. 15]
- `gpsr-dist-verify-manufacturer-applicable` (Distributore (grossista o rivenditore)) — Prima di mettere a disposizione un prodotto, verificare che il fabbricante e, se del caso, l’importatore abbiano apposto le indicazioni di identificazione, di nome e di indirizzo e fornito le istruzioni e le informazioni sulla sicurezza. [art. 12, par. 1]
- `gpsr-dist-keep-storage-transport` (Distributore (grossista o rivenditore)) — Fare in modo che le condizioni di magazzinaggio e di trasporto non pregiudichino la conformità del prodotto al requisito generale di sicurezza né ai requisiti di marcatura e di istruzioni. [art. 12, par. 2]
- `gpsr-dist-make-product-available` (Distributore (grossista o rivenditore)) — Non mettere a disposizione un prodotto se si ritiene o si ha motivo di credere che non sia conforme al requisito generale di sicurezza o ai requisiti di marcatura e di istruzioni, finché non sia stato reso conforme. [art. 12, par. 3]
- `gpsr-dist-immediately-inform-manufacturer` (Distributore (grossista o rivenditore)) — Se un prodotto messo a disposizione è pericoloso o non conforme, informare immediatamente il fabbricante o l’importatore, assicurarsi che siano adottate misure correttive, compresi il ritiro o il richiamo, e fare in modo che le autorità degli Stati membri interessati siano informate senza indugio tramite il Safety Business Gateway, con i dettagli del rischio, il numero di prodotti e le misure adottate. [art. 12, par. 4]
- `gpsr-dist-inform-manufacturer-undue` (Distributore (grossista o rivenditore)) — Informare il fabbricante, senza indebito ritardo, di qualsiasi incidente di cui si viene a conoscenza causato da un prodotto messo a disposizione ed effettuare direttamente la notifica se il fabbricante lo richiede. [art. 20, par. 3]
- `gpsr-dist-show-offer-manufacturers` (Distributore (grossista o rivenditore)) — Nelle vendite online o a distanza, indicare nell’offerta il nome e gli indirizzi del fabbricante, i dati dell’operatore economico responsabile per i fabbricanti extra UE, l’identificazione del prodotto con un’immagine, nonché le avvertenze e le informazioni sulla sicurezza nella lingua richiesta. [art. 19]
- `gpsr-dist-cooperate-market-surveillance` (Distributore (grossista o rivenditore)) — Cooperare con le autorità di vigilanza del mercato ed essere in grado di indicare per sei anni chi ha fornito il prodotto e a chi è stato fornito, e per 10 anni le informazioni su rischi, reclami e misure correttive. [art. 15]
- `gpsr-oth-act-written-mandate` (Rappresentante autorizzato) — Agire sulla base di un mandato scritto del fabbricante e fornirne copia alle autorità di vigilanza del mercato su richiesta. [art. 10, par. 1 e art. 10, par. 2]
- `gpsr-oth-provide-information-documentation` (Rappresentante autorizzato) — Su richiesta motivata di un’autorità, fornire tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la sicurezza del prodotto in una lingua ufficiale che tale autorità comprenda. [art. 10, par. 2, lett. a)]
- `gpsr-oth-inform-manufacturer-consider` (Rappresentante autorizzato) — Informare il fabbricante quando si ritiene o si ha motivo di credere che un prodotto sia pericoloso e notificare alle autorità nazionali competenti, tramite il Safety Business Gateway, qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi se il fabbricante non l’ha già fatto. [art. 10, par. 2, lett. b) e c)]
- `gpsr-oth-cooperate-competent-national` (Rappresentante autorizzato) — Cooperare con le autorità nazionali competenti, su loro richiesta, in qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai prodotti oggetto del mandato. [art. 10, par. 2, lett. d)]
- `gpsr-oth-serve-responsible-person` (Rappresentante autorizzato) — Se incaricati, fungere da operatore economico responsabile per un fabbricante extra UE: verificare regolarmente il prodotto rispetto alla sua documentazione tecnica e ai requisiti di marcatura e di istruzioni, conservare prove documentate delle verifiche e figurare con nome e recapiti sul prodotto, sull’imballaggio, sul pacco o in un documento di accompagnamento. [art. 16]
- `gpsr-ffp-economic-operator-place` (Fornitore di servizi di logistica) — In quanto operatore economico, immettere o mettere a disposizione sul mercato solo prodotti sicuri e mantenere in atto processi interni per la sicurezza dei prodotti. [art. 3, punto 13, art. 5 e art. 14]
- `gpsr-ffp-cooperate-market-surveillance` (Fornitore di servizi di logistica) — Cooperare con le autorità di vigilanza del mercato: su richiesta, descrivere il rischio, i reclami, gli incidenti e le misure correttive e indicare da chi si è ricevuto il prodotto e a chi è stato fornito; tenere tali informazioni disponibili rispettivamente per 10 e per sei anni. [art. 15]
- `gpsr-ffp-importer-authorised-representative` (Fornitore di servizi di logistica) — Se si è stabiliti nell’Unione e per i prodotti trattati non esiste nell’Unione alcun fabbricante, importatore o rappresentante autorizzato, si è l’operatore economico responsabile per tali prodotti: verificare regolarmente la documentazione tecnica e le marcature, conservare le prove delle verifiche, informare le autorità dei rischi, cooperare alle azioni correttive e indicare il proprio nome e i propri recapiti insieme al prodotto. [art. 4, par. 2, lett. d) e art. 4, par. 3; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32023R0988 · art. 16, par. 2 e art. 16, par. 3]
- `gpsr-ffp-responsible-person-status` (Fornitore di servizi di logistica) — Se si è stabiliti nell’Unione e per i prodotti trattati non esiste nell’Unione alcun fabbricante, importatore o rappresentante autorizzato, si è l’operatore economico responsabile per tali prodotti. [art. 4, par. 2, lett. d)]
- `gpsr-ffp-serve-responsible-person` (Fornitore di servizi di logistica) — In quanto operatore economico responsabile, verificare regolarmente il prodotto rispetto alla sua documentazione tecnica e ai requisiti di marcatura e di istruzioni, conservare le prove delle verifiche, informare le autorità dei rischi, cooperare alle azioni correttive e indicare il proprio nome e i propri recapiti insieme al prodotto. [art. 4, par. 3; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32023R0988 · art. 16, par. 2 e art. 16, par. 3]
- `gpsr-omp-designate-single-point` (Fornitore di un mercato online) — Designare un punto di contatto unico per la comunicazione elettronica diretta con le autorità di vigilanza del mercato in materia di sicurezza dei prodotti, registrarsi sul portale Safety Gate e pubblicarvi il punto di contatto. [art. 22, par. 1]
- `gpsr-omp-designate-single-point-2` (Fornitore di un mercato online) — Designare un punto di contatto unico che consenta ai consumatori di comunicare direttamente e rapidamente con il fornitore sui problemi di sicurezza dei prodotti e mantenere in atto processi interni per la sicurezza dei prodotti. [art. 22, par. 2 e art. 22, par. 3]
- `gpsr-omp-designate-consumer-contact` (Fornitore di un mercato online) — Designare un punto di contatto unico che consenta ai consumatori di comunicare direttamente e rapidamente con il fornitore sui problemi di sicurezza dei prodotti. [art. 22, par. 2]
- `gpsr-omp-keep-internal-safety-processes` (Fornitore di un mercato online) — Mantenere in atto processi interni per la sicurezza dei prodotti che consentano di rispettare i requisiti del regolamento applicabili ai mercati online. [art. 22, par. 3]
- `gpsr-omp-act-authoritys-order` (Fornitore di un mercato online) — Dare seguito all’ordine di un’autorità di rimuovere l’inserzione di un prodotto pericoloso, di disabilitarne l’accesso o di mostrare un’avvertenza esplicita senza indebito ritardo e in ogni caso entro due giorni lavorativi, e riferire all’autorità emittente l’esito dato. [art. 22, par. 4]
- `gpsr-omp-process-product-safety` (Fornitore di un mercato online) — Trattare le segnalazioni in materia di sicurezza dei prodotti ricevute ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2022/2065 senza indebito ritardo e in ogni caso entro tre giorni lavorativi. [art. 22, par. 8]
- `gpsr-omp-use-safety-gate` (Fornitore di un mercato online) — Utilizzare le notifiche del portale Safety Gate per l’individuazione e la rimozione volontarie delle offerte di prodotti pericolosi e fare affidamento su di esso almeno per i controlli del regolamento (UE) 2022/2065 rispetto alle banche dati ufficiali. [art. 22, par. 6 e art. 22, par. 7]
- `gpsr-omp-design-online-interface` (Fornitore di un mercato online) — Progettare l’interfaccia online in modo che gli operatori commerciali possano fornire, e i consumatori vedere nell’inserzione, il nome e gli indirizzi del fabbricante, l’operatore economico responsabile per i fabbricanti extra UE, l’identificazione del prodotto con un’immagine e il tipo, nonché eventuali avvertenze o informazioni sulla sicurezza; consentire agli operatori commerciali di autocertificare di offrire solo prodotti conformi. [art. 22, par. 9 e art. 22, par. 10]
- `gpsr-omp-suspend-prior-warning` (Fornitore di un mercato online) — Sospendere, previo avvertimento e per un periodo ragionevole, gli operatori commerciali che offrono frequentemente prodotti non conformi al regolamento. [art. 22, par. 11]
- `gpsr-omp-cooperate-recalls-dangerous` (Fornitore di un mercato online) — Cooperare in materia di richiami e di prodotti pericolosi: informare direttamente gli acquirenti interessati dei richiami e delle avvertenze di sicurezza, pubblicare sull’interfaccia le informazioni sui richiami, informare l’operatore commerciale delle inserzioni rimosse, notificare tramite il Safety Business Gateway i prodotti pericolosi e qualsiasi incidente di cui si viene informati che abbia comportato un rischio grave o un danno effettivo alla salute o alla sicurezza di un consumatore, consentire agli strumenti delle autorità di accedere all’interfaccia e permettere lo scraping dei dati a fini di sicurezza dei prodotti su richiesta motivata. [art. 22, par. 12]
- `gpsr-omp-notify-buyers-recalls` (Fornitore di un mercato online) — Informare direttamente gli acquirenti interessati dei richiami e delle avvertenze di sicurezza relativi ai prodotti acquistati tramite il proprio mercato, pubblicare sull’interfaccia le informazioni sul richiamo e informare l’operatore commerciale interessato quando si rimuove un’inserzione. [art. 22, par. 12]
- `gpsr-omp-notify-dangerous-products` (Fornitore di un mercato online) — Notificare tramite il Safety Business Gateway i prodotti pericolosi offerti sul proprio mercato di cui si viene a conoscenza e qualsiasi incidente di cui si viene informati che abbia comportato un rischio grave o un danno effettivo alla salute o alla sicurezza di un consumatore. [art. 22, par. 12]
- `gpsr-omp-give-authorities-access` (Fornitore di un mercato online) — Su richiesta motivata, cooperare con le autorità di vigilanza del mercato consentendo ai loro strumenti di accedere all’interfaccia e permettendo lo scraping dei dati a fini di sicurezza dei prodotti. [art. 22, par. 12]

## Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni commesse dagli operatori economici e dai mercati online; le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive e le norme dovevano essere notificate alla Commissione entro il 13 dicembre 2024. Le autorità di vigilanza del mercato esercitano i poteri del regolamento (UE) 2019/1020, tra cui richiedere documenti e informazioni sulla catena di fornitura, svolgere ispezioni senza preavviso, ordinare azioni correttive, vietare o limitare la messa a disposizione di un prodotto, ordinare il ritiro o il richiamo, acquistare campioni sotto copertura di identità e, quando non sono disponibili altri mezzi efficaci per eliminare un rischio grave, imporre la rimozione dei contenuti relativi al prodotto da un’interfaccia online o la visualizzazione esplicita di un’avvertenza agli utenti finali e, in caso di inosservanza, imporre ai prestatori di servizi della società dell’informazione di limitare l’accesso all’interfaccia online; ai sensi del GPSR possono inoltre ordinare ai fornitori di mercati online di rimuovere i contenuti relativi all’offerta di un prodotto pericoloso, di disabilitarne l’accesso o di mostrare un’avvertenza esplicita, da eseguire entro due giorni lavorativi. In Italia il decreto legislativo 8 aprile 2026, n. 78 ha adeguato al regolamento (UE) 2023/988 la Parte IV, Titolo I del Codice del consumo (d.lgs. 206/2005), disciplinando obblighi, controlli, responsabilità e sanzioni; la vigilanza del mercato sulla sicurezza generale dei prodotti spetta al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Direzione generale consumatori e mercato.

## Lista di controllo

1. Classificare ogni prodotto come soggetto solo al GPSR, armonizzato più GPSR o escluso ai sensi dell’articolo 2, e documentare la decisione.
2. Stabilire il proprio ruolo per ciascun prodotto, tenendo presente che vendere con il proprio marchio o modificare in modo sostanziale un prodotto rende fabbricanti (articolo 13).
3. Effettuare l’analisi interna dei rischi e redigere la documentazione tecnica prima di immettere il prodotto sul mercato; prevedere di conservarla per 10 anni (articolo 9, paragrafi 2 e 3).
4. Contrassegnare ogni prodotto, o il suo imballaggio o documento di accompagnamento, con un numero di tipo, di lotto o di serie e con il nome e l’indirizzo postale ed elettronico del fabbricante e dell’importatore (articoli 9, paragrafi 5 e 6, e 11, paragrafo 3).
5. Fornire istruzioni e informazioni sulla sicurezza nella lingua richiesta da ciascuno Stato membro (articoli 9, paragrafo 7, e 11, paragrafo 4).
6. Designare ed etichettare un operatore economico responsabile nell’UE per ogni prodotto il cui fabbricante è stabilito fuori dall’Unione (articolo 16).
7. Aggiornare ogni inserzione di vendita online e a distanza con il fabbricante, l’operatore economico responsabile, l’identificazione del prodotto con un’immagine e le avvertenze (articolo 19).
8. Aprire canali di reclamo pubblici, esaminare i reclami e tenere il registro interno dei reclami, dei richiami e delle misure correttive (articolo 9, paragrafi da 11 a 13).
9. Predisporre una procedura per notificare tramite il Safety Business Gateway, senza indebito ritardo, i prodotti pericolosi e gli incidenti gravi (articoli 9, paragrafo 8, 11, paragrafo 8, 12, paragrafo 4, e 20).
10. Preparare una procedura di richiamo con il contenuto dell’avviso dell’articolo 36 e almeno due rimedi tra riparazione, sostituzione o rimborso (articolo 37); se si gestisce un mercato online, registrarsi sul portale Safety Gate (articolo 22, paragrafo 1).

## Domande

### Da quando si applica il GPSR?

Il regolamento (UE) 2023/988 è entrato in vigore il 12 giugno 2023, il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del 23 maggio 2023, e si applica dal 13 dicembre 2024. Da tale data le direttive 2001/95/CE e 87/357/CEE sono abrogate, ma gli Stati membri non possono ostacolare i prodotti conformi alla direttiva 2001/95/CE e immessi sul mercato prima del 13 dicembre 2024.

### Il GPSR si applica ai prodotti con marcatura CE che hanno già una propria normativa UE?

In parte. Quando il diritto dell’Unione fissa requisiti di sicurezza specifici, il GPSR si applica solo agli aspetti e ai rischi che tali requisiti non coprono. Per i prodotti disciplinati dalla normativa di armonizzazione dell’Unione, il capo II non si applica ai rischi che tale normativa copre e non si applicano affatto il capo II bis, il capo III sezione 1, i capi V e VII e i capi da IX a XI, mentre restano applicabili le norme sulle vendite a distanza, sulla segnalazione degli incidenti, sui mercati online e sui richiami.

### I prodotti di seconda mano, riparati o rigenerati sono coperti?

Sì. Il regolamento si applica ai prodotti immessi o messi a disposizione sul mercato, siano essi nuovi, usati, riparati o ricondizionati. Ne sono esclusi solo i prodotti da riparare o ricondizionare prima dell’uso e indicati chiaramente come tali; sono esclusi anche gli oggetti d’antiquariato.

### Ho bisogno di un operatore economico responsabile nell’UE?

Un prodotto disciplinato dal regolamento non può essere immesso sul mercato a meno che un operatore economico stabilito nell’Unione sia responsabile, per quel prodotto, dei compiti di cui all’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1020; si applicano l’articolo 4, paragrafi 2 e 3, di tale regolamento. Tale operatore è quindi un fabbricante stabilito nell’Unione; un importatore, se il fabbricante non è stabilito nell’Unione; un rappresentante autorizzato con mandato scritto del fabbricante per svolgere tali compiti per suo conto; oppure un fornitore di servizi di logistica stabilito nell’Unione, per i prodotti che tratta, se nessuno degli altri è stabilito nell’Unione. Il suo nome, la sua denominazione commerciale registrata o il suo marchio e i suoi recapiti, compresi l’indirizzo postale ed elettronico, devono figurare sul prodotto, sul suo imballaggio, sul pacco o in un documento di accompagnamento, ed esso deve fornire su richiesta prove documentate delle proprie verifiche.

### Che cosa deve mostrare un’inserzione di prodotto online ai sensi del GPSR?

L’offerta deve indicare in modo chiaro e visibile il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio e l’indirizzo postale ed elettronico del fabbricante; se il fabbricante non è stabilito nell’Unione, il nome e gli indirizzi dell’operatore economico responsabile; le informazioni che identificano il prodotto, compresi un’immagine, il tipo e ogni altro elemento di identificazione; e le eventuali avvertenze o informazioni sulla sicurezza richieste, in una lingua facilmente comprensibile dai consumatori, stabilita dallo Stato membro.

### Che cosa devo fare se un prodotto causa un incidente?

Il fabbricante deve notificare l’incidente tramite il Safety Business Gateway alle autorità competenti dello Stato membro in cui si è verificato, senza indebito ritardo dopo esserne venuto a conoscenza, quando il prodotto ha causato il decesso o gravi effetti negativi sulla salute e sulla sicurezza, comprese lesioni, malattie ed effetti cronici. Gli importatori e i distributori che vengono a conoscenza di un incidente informano il fabbricante senza indebito ritardo; il fabbricante effettua la notifica o incarica uno di loro di farlo, e l’operatore economico responsabile assicura la notifica quando il fabbricante è stabilito fuori dall’Unione.

### Che cosa deve offrire un richiamo ai consumatori?

L’operatore economico responsabile del richiamo deve offrire un rimedio efficace, gratuito e tempestivo e la scelta tra almeno due opzioni tra riparazione, sostituzione con un prodotto sicuro dello stesso tipo e di valore almeno equivalente, oppure rimborso di almeno il prezzo pagato. Può essere offerto un solo rimedio quando gli altri sarebbero impossibili o sproporzionatamente onerosi, e il consumatore ha sempre diritto al rimborso se la riparazione o la sostituzione non è completata entro un termine ragionevole. Le informazioni scritte sul richiamo assumono la forma di un avviso di richiamo intitolato «Richiamo per la sicurezza del prodotto».

### Per quanto tempo devo conservare la documentazione tecnica e i registri di tracciabilità?

I fabbricanti conservano la documentazione tecnica per 10 anni dall’immissione del prodotto sul mercato e gli importatori ne conservano una copia per lo stesso periodo. Tutti gli operatori economici devono essere in grado di fornire alle autorità le informazioni su rischi, reclami, incidenti e misure correttive per 10 anni e l’identità dei propri fornitori e clienti per sei anni. I dati personali contenuti nel registro dei reclami possono essere conservati al massimo per cinque anni.

## Che cosa è cambiato

- 2026-05-29 (amendment): **Si applicano le procedure di emergenza per i prodotti rilevanti in caso di crisi** — Dalla data indicata si applica il regolamento (UE) 2024/2748: il capo II bis (artt. da 8 bis a 8 quater) consente un’ulteriore presunzione di conformità e una vigilanza del mercato prioritaria per i prodotti designati come rilevanti in caso di crisi mentre è attiva una modalità di emergenza del mercato interno ai sensi del regolamento (UE) 2024/2747.
- 2024-12-13 (applies): **Il GPSR si applica; la direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti è abrogata** — Il regolamento (UE) 2023/988 si applica in tutti gli Stati membri dal 13 dicembre 2024. Le direttive 2001/95/CE e 87/357/CEE sono abrogate con effetto dalla stessa data; entro tale data gli Stati membri dovevano notificare le proprie norme sulle sanzioni, e i prodotti conformi alla direttiva 2001/95/CE immessi sul mercato prima di tale data possono continuare a essere messi a disposizione.
- 2024-12-13 (guidance): **Si applica il regolamento delegato (UE) 2024/3173 sul sistema di allarme rapido Safety Gate** — L’atto delegato della Commissione ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 10, integra il regolamento senza modificarlo (EUR-Lex elenca come atto modificativo solo il regolamento (UE) 2024/2748); stabilisce le norme sull’accesso al sistema di allarme rapido Safety Gate e sul suo funzionamento, le informazioni da inserire, gli obblighi di notifica e i criteri per valutare il livello di rischio; si applica dallo stesso giorno del regolamento.
- 2024-11-08 (amendment): **Pubblicato il regolamento (UE) 2024/2748** — Il regolamento modificativo del 9 ottobre 2024, pubblicato nella Gazzetta ufficiale l’8 novembre 2024, sostituisce la lettera b) del terzo comma dell’articolo 2, paragrafo 1, aggiunge le definizioni 29 e 30 e inserisce il capo II bis; le sue disposizioni si applicano dal 29 maggio 2026.
- 2023-06-12 (in-force): **Entra in vigore il regolamento (UE) 2023/988** — Adottato il 10 maggio 2023 e pubblicato nella GU L 135 del 23 maggio 2023, il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione; la sua applicazione è stata differita al 13 dicembre 2024.

## Il GPSR in parole semplici

Il regolamento sulla sicurezza generale dei prodotti (GPSR), formalmente regolamento (UE) 2023/988 relativo alla sicurezza generale dei prodotti, è la legge di base dell’UE sulla sicurezza dei prodotti di consumo. I suoi due obiettivi sono il funzionamento del mercato interno e un livello elevato di tutela dei consumatori, e li persegue con un’unica regola essenziale: gli operatori economici possono immettere o mettere a disposizione sul mercato solo prodotti sicuri (artt. 1 e 5). Un prodotto sicuro è un prodotto che, in condizioni d’uso normali o ragionevolmente prevedibili e per tutta la sua durata effettiva d’uso, non presenta alcun rischio o presenta unicamente rischi minimi, compatibili con il suo uso (art. 3, punto 2); tutto il resto è un prodotto pericoloso (art. 3, punto 3).

Il GPSR è una rete di sicurezza. Si applica ovunque nessuna normativa specifica dell’Unione disciplini la sicurezza del prodotto e, dove tale normativa esiste, copre comunque i rischi che questa lascia scoperti (art. 2, par. 1). Essendo un regolamento e non una direttiva, si applica direttamente in ogni Stato membro senza recepimento nazionale (art. 52). Rispetto alla direttiva 2001/95/CE che ha sostituito, aggiunge obblighi concreti in materia di tracciabilità, di operatore economico responsabile stabilito nell’UE, di inserzioni online, di segnalazione degli incidenti tramite il Safety Business Gateway, di avvisi e rimedi in caso di richiamo, oltre a un capo dedicato ai mercati online.

> **Testo ufficiale**
> Il regolamento è consultabile su EUR-Lex: [regolamento (UE) 2023/988 (CELEX 32023R0988)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32023R0988), oppure il [testo consolidato del 29 maggio 2026](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02023R0988-20260529) che include la modifica del regolamento (UE) 2024/2748.

## Ambito di applicazione

Per prodotto si intende qualsiasi articolo, interconnesso o meno, fornito o messo a disposizione a titolo oneroso o gratuito, anche nel contesto della prestazione di un servizio, che sia destinato ai consumatori o che possa essere utilizzato dai consumatori in condizioni ragionevolmente prevedibili anche se non è destinato a loro (art. 3, punto 1). Quest’ultima clausola spiega perché anche i prodotti venduti come attrezzature professionali possono rientrare nel GPSR. Il regolamento si applica indistintamente ai prodotti nuovi, usati, riparati e ricondizionati; ne sono esclusi solo i prodotti venduti per essere riparati o ricondizionati prima dell’uso e indicati chiaramente come tali (art. 2, par. 3). Un’offerta effettuata online o con altri mezzi a distanza costituisce messa a disposizione del prodotto sul mercato ogni volta che è destinata ai consumatori nell’Unione, il che avviene non appena l’operatore indirizza le proprie attività verso uno o più Stati membri con qualsiasi mezzo (art. 4).

Nove gruppi sono esclusi del tutto: i medicinali per uso umano o veterinario, gli alimenti, i mangimi, le piante e gli animali vivi insieme agli OGM e ai prodotti relativi alla loro riproduzione, i sottoprodotti di origine animale, i prodotti fitosanitari, le attrezzature su cui i consumatori viaggiano o che sono azionate da un prestatore di servizi di trasporto, gli aeromobili di cui all’articolo 2, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) 2018/1139 e gli oggetti d’antiquariato (art. 2, par. 2). Gli oggetti d’antiquariato sono prodotti come i pezzi da collezione o le opere d’arte, per i quali i consumatori non possono ragionevolmente attendersi una sicurezza conforme allo stato dell’arte (art. 3, punto 28).

Per i prodotti disciplinati dalla normativa di armonizzazione dell’Unione, come le direttive sulla marcatura CE, il GPSR si applica solo ai rischi che tale normativa non copre. Il capo II non si applica ai rischi coperti e non si applicano affatto il capo II bis, il capo III sezione 1 (gli obblighi di fabbricanti, importatori e distributori degli artt. da 9 a 18), i capi V e VII e i capi da IX a XI (art. 2, par. 1, come modificato). Restano applicabili a tali prodotti le disposizioni del capo III sezione 2 sulle vendite a distanza e sugli incidenti, il capo sui mercati online e le disposizioni sui richiami del capo VIII.

Gli obblighi ricadono sugli operatori economici: il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l’importatore, il distributore, il fornitore di servizi di logistica e qualsiasi altra persona con obblighi in relazione alla messa a disposizione dei prodotti sul mercato (art. 3, punto 13), nonché sui fornitori di mercati online (art. 3, punto 14). Chiunque immetta un prodotto sul mercato con il proprio nome o marchio, o lo modifichi in modo sostanziale incidendo sulla sua sicurezza, è considerato il fabbricante (art. 13). Ogni operatore economico deve mantenere processi interni per la sicurezza dei prodotti (art. 14) e cooperare con le autorità di vigilanza del mercato, conservando per 10 anni le informazioni sui rischi e sui reclami e per sei anni quelle sulla tracciabilità di fornitori e clienti (art. 15).

## Che cosa si deve fare

### Requisito generale di sicurezza e documentazione tecnica

Per valutare se un prodotto è sicuro, il regolamento elenca ciò che conta: le caratteristiche del prodotto e del suo imballaggio, la sua interazione con altri prodotti, la sua presentazione, l’etichettatura e le avvertenze, i consumatori che lo useranno, con particolare attenzione ai bambini, agli anziani e alle persone con disabilità, l’eventuale somiglianza con un alimento o l’attrattiva per i bambini e, quando la natura del prodotto lo richiede, le caratteristiche di cibersicurezza e le funzionalità evolutive, di apprendimento o predittive (art. 6). Un prodotto conforme a una norma europea i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale si presume sicuro per i rischi che tale norma copre; in assenza di una simile norma, la conformità ai requisiti nazionali di salute e sicurezza dà la stessa presunzione (art. 7). Quando non si applica alcuna presunzione, le autorità valutano altre norme, sistemi di certificazione, orientamenti della Commissione, lo stato dell’arte e le aspettative ragionevoli dei consumatori (art. 8).

I fabbricanti devono effettuare un’analisi interna dei rischi e redigere la documentazione tecnica prima di immettere un prodotto sul mercato, mantenerla aggiornata e tenerla a disposizione delle autorità per 10 anni (art. 9, parr. 2 e 3). Gli importatori devono verificare che ciò sia stato fatto e conservarne una copia per lo stesso periodo (art. 11, parr. 1 e 6).

### Tracciabilità e informazioni sul prodotto

I prodotti devono recare un numero di tipo, di lotto o di serie o un altro elemento di identificazione che i consumatori possano vedere e leggere, insieme al nome del fabbricante, alla denominazione commerciale registrata o al marchio, all’indirizzo postale ed elettronico e, se diverso, al punto di contatto unico; quando il prodotto stesso non può recare le informazioni, queste vanno riportate sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento (art. 9, parr. 5 e 6). Gli importatori aggiungono i propri dati senza occultare quelli del fabbricante (art. 11, par. 3). I prodotti devono essere accompagnati da istruzioni e informazioni sulla sicurezza chiare nella lingua stabilita dallo Stato membro in cui sono messi a disposizione, a meno che il prodotto possa essere utilizzato in modo sicuro anche senza di esse (art. 9, par. 7 e art. 11, par. 4). I distributori verificano che tali marcature e istruzioni siano presenti prima di mettere a disposizione un prodotto (art. 12, par. 1). Le stesse informazioni possono essere offerte anche in formato digitale, purché restino chiaramente visibili sul prodotto o sul suo imballaggio e accessibili alle persone con disabilità (art. 21). Per i prodotti che possono presentare un rischio grave, la Commissione può istituire con atto delegato un sistema di tracciabilità obbligatorio (art. 18).

### Operatore economico responsabile nell’UE

Un prodotto non può essere immesso sul mercato a meno che un operatore economico stabilito nell’Unione ne sia responsabile (art. 16, par. 1). A tal fine il regolamento applica l’articolo 4, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2019/1020; l’operatore economico responsabile è quindi un fabbricante stabilito nell’Unione, un importatore, un rappresentante autorizzato con mandato scritto oppure, se nessuno di questi esiste nell’Unione, un fornitore di servizi di logistica stabilito nell’Unione per i prodotti che tratta. Oltre a tenere la documentazione a disposizione e a informare le autorità e cooperare con esse, l’operatore economico responsabile deve verificare regolarmente che il prodotto corrisponda alla sua documentazione tecnica e rechi le marcature e le istruzioni richieste, e deve produrre su richiesta prove documentate di tali verifiche (art. 16, par. 2). Il suo nome e i suoi recapiti devono figurare sul prodotto, sul suo imballaggio, sul pacco o in un documento di accompagnamento (art. 16, par. 3).

### Vendita online

Ogni offerta online o a distanza deve indicare in modo chiaro e visibile il nome del fabbricante e il suo indirizzo postale ed elettronico, i dati dell’operatore economico responsabile se il fabbricante è stabilito fuori dall’Unione, le informazioni che identificano il prodotto, compresi un’immagine, il tipo e ogni altro elemento di identificazione, e le eventuali avvertenze o informazioni sulla sicurezza richieste, nella lingua stabilita dallo Stato membro (art. 19). Tale obbligo ricade sull’operatore economico che effettua l’offerta; i fornitori di mercati online devono progettare le proprie interfacce in modo che gli operatori commerciali possano fornire le stesse informazioni e i consumatori le vedano nell’inserzione (art. 22, par. 9).

### Prodotti pericolosi, incidenti e Safety Business Gateway

Quando un fabbricante ritiene o ha motivo di credere che un prodotto da lui immesso sul mercato sia pericoloso, deve adottare immediatamente misure correttive, compresi il ritiro o il richiamo, informare i consumatori e notificare la circostanza, tramite il Safety Business Gateway, alle autorità di vigilanza del mercato di ogni Stato membro in cui il prodotto è stato messo a disposizione, con i dettagli del rischio, le misure adottate e, se disponibile, la quantità ancora presente sul mercato (art. 9, par. 8). Importatori e distributori hanno obblighi speculari: informare il fabbricante o l’importatore, assicurarsi che siano adottate misure correttive e che le autorità siano informate (art. 11, par. 8 e art. 12, par. 4). I rappresentanti autorizzati notificano le azioni intraprese nell’ambito del loro mandato quando il fabbricante non l’ha fatto (art. 10, par. 2, lett. c).

Gli incidenti si notificano separatamente. Il fabbricante deve assicurare che qualsiasi incidente che abbia provocato il decesso o gravi effetti negativi sulla salute e sulla sicurezza, comprese lesioni, malattie ed effetti cronici, sia notificato tramite il Safety Business Gateway alle autorità competenti dello Stato membro in cui si è verificato, senza indebito ritardo dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, indicando il tipo di prodotto, il numero di identificazione e le circostanze (art. 20, parr. 1 e 2). Gli importatori e i distributori che vengono a conoscenza di un incidente informano il fabbricante senza indebito ritardo; il fabbricante effettua la notifica o incarica uno di loro di farlo, e l’operatore economico responsabile assicura la notifica quando il fabbricante è stabilito fuori dall’Unione (art. 20, parr. 3 e 4). I fabbricanti devono inoltre gestire canali di reclamo pubblici, esaminare i reclami e le segnalazioni di incidenti e tenere un registro interno dei reclami, dei richiami e delle misure correttive, conservando i dati personali al massimo per cinque anni (art. 9, parr. da 11 a 13); gli importatori verificano che tali canali esistano o li predispongono (art. 11, par. 9).

### Richiami e rimedi per i consumatori

In caso di richiamo o di avvertenza di sicurezza, gli operatori economici e i mercati online devono informare direttamente e senza indebito ritardo ogni consumatore interessato che sono in grado di identificare, utilizzando i dati dei clienti di cui dispongono, e raggiungere gli altri tramite siti web, social media, newsletter, punti vendita al dettaglio e, se del caso, mezzi di comunicazione di massa (art. 35). Le informazioni scritte sul richiamo assumono la forma di un avviso di richiamo intitolato «Richiamo per la sicurezza del prodotto», con un’immagine e l’identificazione del prodotto, una descrizione chiara del pericolo che eviti termini rassicuranti come «volontario» o «precauzionale», l’azione che i consumatori devono intraprendere, i rimedi disponibili e un canale di contatto gratuito (art. 36). L’operatore economico responsabile del richiamo deve offrire un rimedio efficace, gratuito e tempestivo e la scelta tra almeno due opzioni tra riparazione, sostituzione o rimborso di almeno il prezzo pagato; può essere offerto un solo rimedio quando gli altri sono impossibili o sproporzionatamente onerosi, e il consumatore ha sempre diritto al rimborso se la riparazione o la sostituzione non è completata entro un termine ragionevole (art. 37).

### Mercati online

I fornitori di mercati online devono registrarsi sul portale Safety Gate, designare un punto di contatto per le autorità e uno per i consumatori e mantenere processi interni per la sicurezza dei prodotti (art. 22, parr. da 1 a 3). Devono dare seguito all’ordine di un’autorità di rimuovere un’inserzione, disabilitarne l’accesso o mostrare un’avvertenza entro due giorni lavorativi e riferirne l’esito (art. 22, par. 4), trattare entro tre giorni lavorativi le segnalazioni in materia di sicurezza dei prodotti ai sensi del regolamento sui servizi digitali (art. 22, par. 8), utilizzare le notifiche di Safety Gate per le proprie misure volontarie (art. 22, parr. 6 e 7), consentire agli operatori commerciali di fornire le informazioni dell’inserzione e un’autocertificazione di conformità (art. 22, parr. 9 e 10) e sospendere, previo avvertimento, gli operatori commerciali che offrono frequentemente prodotti non conformi (art. 22, par. 11). Devono inoltre informare direttamente gli acquirenti dei richiami e delle avvertenze di sicurezza, pubblicare le informazioni sui richiami, notificare tramite il Safety Business Gateway i prodotti pericolosi e gli incidenti gravi, consentire agli strumenti online delle autorità di accedere alle proprie interfacce e permettere lo scraping dei dati a fini di sicurezza dei prodotti su richiesta motivata (art. 22, par. 12).

### Procedure di emergenza dal 29 maggio 2026

Il regolamento (UE) 2024/2748 inserisce il capo II bis. Gli articoli 8 ter e 8 quater si applicano solo ai prodotti designati come rilevanti in caso di crisi e solo finché è attiva una modalità di emergenza del mercato interno ai sensi del regolamento (UE) 2024/2747 e la Commissione ha adottato il corrispondente atto di esecuzione (art. 8 bis). Durante tale periodo, se le gravi perturbazioni che hanno determinato l’attivazione limitano in modo significativo la possibilità dei fabbricanti di utilizzare le norme europee pertinenti già pubblicate nella Gazzetta ufficiale, la presunzione di conformità può fondarsi anche sui requisiti nazionali di salute e sicurezza dello Stato membro in cui il prodotto è messo a disposizione, purché il diritto nazionale sia conforme al diritto dell’Unione (art. 8 ter, par. 1). Gli Stati membri devono inoltre assicurare che le loro autorità considerino presunti conformi al requisito generale di sicurezza, per i rischi che tali norme coprono, i prodotti conformi alle norme europee pertinenti non pubblicate nella Gazzetta ufficiale, alle norme internazionali di un organismo internazionale di normazione riconosciuto o alle norme nazionali di un organismo nazionale di normazione, a meno che le norme siano inadeguate alla luce degli articoli 6 e 8 (art. 8 ter, par. 2). Gli Stati membri danno priorità alla vigilanza del mercato per i prodotti elencati e si prestano reciproca assistenza (art. 8 quater).

## Applicazione e sanzioni

La vigilanza del mercato è svolta dalle autorità che ciascuno Stato membro designa ai sensi del regolamento (UE) 2019/1020, e il GPSR applica ai prodotti che disciplina l’articolo 10, l’articolo 11, paragrafi da 1 a 7, gli articoli da 12 a 15, l’articolo 16, paragrafi da 1 a 5, gli articoli 18 e 19 e gli articoli da 21 a 24 di tale regolamento (art. 23, par. 1). I poteri minimi comprendono richiedere documenti, dati e informazioni sulla catena di fornitura, svolgere ispezioni in loco senza preavviso, accedere ai locali commerciali, ordinare azioni correttive, vietare o limitare la messa a disposizione di un prodotto, ordinare il ritiro o il richiamo, acquistare campioni sotto copertura di identità e, quando non sono disponibili altri mezzi efficaci per eliminare un rischio grave, imporre la rimozione dei contenuti relativi al prodotto da un’interfaccia online o la visualizzazione esplicita di un’avvertenza agli utenti finali (regolamento (UE) 2019/1020, art. 14, par. 4). Le azioni correttive che un’autorità può imporre vanno dal rendere conforme il prodotto al ritiro, al richiamo, alla distruzione e alle avvertenze al pubblico (regolamento (UE) 2019/1020, art. 16, par. 3). Le autorità possono inoltre ordinare ai mercati online di rimuovere un’inserzione, disabilitarne l’accesso o mostrare un’avvertenza, da eseguire entro due giorni lavorativi (art. 22, par. 4), e un prodotto ritenuto pericoloso dall’autorità di uno Stato membro è presunto pericoloso negli altri (art. 29, par. 1).

Le misure correttive contro i prodotti che presentano un rischio grave sono notificate tramite il sistema di allarme rapido Safety Gate entro quattro giorni lavorativi e condivise con tutti gli Stati membri, mentre le imprese effettuano le notifiche tramite il Safety Business Gateway (artt. da 25 a 27; regolamento delegato (UE) 2024/3173); la Commissione gestisce il portale Safety Gate, che offre al pubblico un accesso libero e gratuito a una selezione di informazioni notificate tramite il sistema di allarme rapido (art. 34, par. 1). Quando un rischio grave non può essere gestito a livello nazionale, la Commissione può adottare misure a livello dell’Unione che vietano, sospendono o limitano un prodotto (art. 28).

Le sanzioni sono stabilite a livello nazionale. Gli Stati membri stabiliscono le norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni commesse dagli operatori economici e dai mercati online; tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive e le norme dovevano essere notificate alla Commissione entro il 13 dicembre 2024 (art. 44). In Italia il decreto legislativo 8 aprile 2026, n. 78 ha adeguato al regolamento la Parte IV, Titolo I del Codice del consumo (d.lgs. 206/2005), disciplinando obblighi, controlli, responsabilità e sanzioni; la vigilanza del mercato sulla sicurezza generale dei prodotti spetta al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Direzione generale consumatori e mercato, con ispezioni svolte sul territorio dalle Camere di commercio.

## Come aiuta Conphora

Conphora monitora il GPSR e mette a confronto i prodotti con i relativi requisiti, segnalando le lacune in materia di valutazione del rischio, tracciabilità, operatore economico responsabile ed etichettatura prima che diventino problemi di applicazione della norma. La piattaforma aiuta a generare e conservare la documentazione adeguata e segnala le modifiche degli obblighi, in modo che la conformità resti sempre aggiornata.

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## Fonti

- [Regolamento (UE) 2023/988 relativo alla sicurezza generale dei prodotti, testo consolidato del 29 maggio 2026 (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02023R0988-20260529)
- [Regolamento (UE) 2023/988 come pubblicato nella GU L 135 del 23 maggio 2023 (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32023R0988)
- [Informazioni sul documento, date e relazioni per il CELEX 32023R0988 (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32023R0988)
- [Regolamento (UE) 2024/2748 che modifica il regolamento (UE) 2023/988 per quanto riguarda le procedure di emergenza (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024R2748)
- [Regolamento delegato (UE) 2024/3173 della Commissione sul sistema di allarme rapido Safety Gate (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024R3173)
- [Regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1020)
- [Sicurezza dei prodotti (Commissione europea)](https://commission.europa.eu/topics/business-and-industry/product-safety_en)
- [Safety Gate: il sistema di allarme rapido dell’UE per i prodotti non alimentari pericolosi (Commissione europea)](https://ec.europa.eu/safety-gate/)
- [Generel produktsikkerhed (Erhvervsstyrelsen, Markedsovervågning, già Sikkerhedsstyrelsen)](https://www.sik.dk/erhverv/produkter/generel-produktsikkerhed)

*Questa guida fornisce informazioni di carattere generale e non costituisce una consulenza legale.*

## Fonti

- [Regolamento (UE) 2023/988 relativo alla sicurezza generale dei prodotti, testo consolidato del 29 maggio 2026 (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02023R0988-20260529)
- [Regolamento (UE) 2023/988 come pubblicato nella GU L 135 del 23 maggio 2023 (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32023R0988)
- [Informazioni sul documento, date e relazioni per il CELEX 32023R0988 (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32023R0988)
- [Regolamento (UE) 2024/2748 che modifica il regolamento (UE) 2023/988 per quanto riguarda le procedure di emergenza (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024R2748)
- [Regolamento delegato (UE) 2024/3173 della Commissione sul sistema di allarme rapido Safety Gate (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024R3173)
- [Regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1020)
- [Sicurezza dei prodotti (Commissione europea)](https://commission.europa.eu/topics/business-and-industry/product-safety_en)
- [Safety Gate: il sistema di allarme rapido dell’UE per i prodotti non alimentari pericolosi (Commissione europea)](https://ec.europa.eu/safety-gate/)
- [Generel produktsikkerhed (Erhvervsstyrelsen, Markedsovervågning, già Sikkerhedsstyrelsen)](https://www.sik.dk/erhverv/produkter/generel-produktsikkerhed)

_Rivisto il 2026-09-24 da Conphora compliance team_
