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title: "GAR — Regolamento sugli apparecchi a gas"
description: "Il regolamento sugli apparecchi a gas impone agli apparecchi che bruciano combustibili gassosi, e ai loro accessori, di rispettare i requisiti essenziali e di funzionare in sicurezza; gli obblighi ricadono su fabbricanti, rappresentanti autorizzati, importatori e distributori. Si applica dal 21 aprile 2018, in sostituzione della direttiva 2009/142/CE."
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published: "2016-04-20"
updated: "2026-09-12"
author: "Conphora compliance team"
publisher: "Conphora"
reference: "Regolamento (UE) 2016/426"
celex: "32016R0426"
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tags: ["GAR", "CE / Product Safety"]
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# GAR — Regolamento sugli apparecchi a gas

Il regolamento sugli apparecchi a gas impone agli apparecchi che bruciano combustibili gassosi, e ai loro accessori, di rispettare i requisiti essenziali e di funzionare in sicurezza; gli obblighi ricadono su fabbricanti, rappresentanti autorizzati, importatori e distributori. Si applica dal 21 aprile 2018, in sostituzione della direttiva 2009/142/CE.

## Dati essenziali

- **Titolo ufficiale:** Regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE
- **Riferimento:** Regolamento (UE) 2016/426
- **CELEX:** 32016R0426
- **Tipo di atto:** Regolamento
- **In vigore:** 2016-04-20
- **Si applica dal:** 2018-04-21
- **Applicato da:** Le autorità nazionali di vigilanza del mercato fanno rispettare direttamente il regolamento con i poteri del regolamento (UE) 2019/1020, che lo elenca nell’allegato I. In Danimarca la vigilanza del mercato sugli apparecchi a gas si svolge ai sensi della legge sui prodotti (produktloven, testo consolidato n. 22 dell’8 gennaio 2026), che elenca il regolamento nel § 2, stk. 1, nr. 41, e designa Erhvervsstyrelsen (l’Autorità danese per le imprese, il cui dipartimento Markedsovervågning è l’ex Sikkerhedsstyrelsen dal 1° gennaio 2026) come autorità di controllo, mentre le disposizioni nazionali vere e proprie — il decreto n. 239 del 23 marzo 2018 sulla sicurezza delle apparecchiature a gas, che aggiunge i requisiti linguistici danesi — sono state ricondotte alla legge sulla sicurezza del gas (gassikkerhedsloven, testo consolidato n. 257 del 9 febbraio 2026) dal decreto modificativo n. 485 del 28 maggio 2026. Dal 30 maggio 2026 il decreto stesso indica Erhvervsstyrelsen, che ai sensi del § 41 del decreto si avvale di DANAK per rilasciare il certificato di accreditamento e per valutare e sorvegliare gli organismi notificati danesi. Gli strumenti sono l’azione correttiva entro un termine commisurato al rischio, il divieto o la limitazione della messa a disposizione, il ritiro o il richiamo, gli ordini di porre fine alla non conformità formale, come l’assenza della marcatura CE, del numero dell’organismo notificato, delle iscrizioni o della dichiarazione, e le sanzioni nazionali, che devono essere effettive, proporzionate e dissuasive e possono comprendere sanzioni penali per le violazioni gravi.
- **Categoria:** CE / Product Safety

## A chi si applica

**Oggetto dell’atto:** Apparecchi che bruciano combustibili gassosi utilizzati per la cottura, la refrigerazione, il condizionamento d’aria, il riscaldamento d’ambiente, la produzione di acqua calda, l’illuminazione o il lavaggio, nonché bruciatori ad aria soffiata e corpi di riscaldamento da equipaggiare con tali bruciatori; Accessori: dispositivi di sicurezza, di comando o di regolazione e loro sottoinsiemi, destinati a essere incorporati in un apparecchio o a essere assemblati per costituire un apparecchio; Qualsiasi combustibile allo stato gassoso a 15 °C sotto una pressione assoluta di 1 bar, quindi apparecchi a gas naturale, a GPL e a gas di città allo stesso modo, nelle famiglie e nei gruppi di gas individuati dalla marcatura della categoria dell’apparecchio; Apparecchi messi a disposizione sul mercato o messi in servizio, e accessori messi a disposizione sul mercato, nel corso di un’attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito; Gli operatori economici della catena: fabbricanti (compresi quelli che utilizzano l’apparecchio per scopi propri), rappresentanti autorizzati, importatori e distributori

**Prodotti derivati e a valle:** Un apparecchio è «normalmente utilizzato» quando è correttamente installato e regolarmente sottoposto a manutenzione secondo le istruzioni del fabbricante, utilizzato con la normale variazione della qualità del gas e della pressione di alimentazione comunicata dallo Stato membro e utilizzato per la sua destinazione d’uso o in un modo ragionevolmente prevedibile; la conformità è valutata nell’uso normale (art. 1, par. 2 e art. 3, par. 1); Se un aspetto di un apparecchio o di un accessorio è disciplinato in modo più specifico da altra normativa di armonizzazione dell’Unione, il regolamento non si applica a tale aspetto, e il requisito dell’uso razionale dell’energia di cui all’allegato I, punto 3.5, non si applica agli apparecchi disciplinati da una misura di progettazione ecocompatibile ai sensi della direttiva 2009/125/CE (art. 1, par. 4 e art. 1, par. 5); Gli apparecchi e gli accessori conformi a norme armonizzate i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale sono presunti conformi ai requisiti essenziali contemplati da tali norme (art. 13); L’importatore o il distributore che vende con il proprio nome o marchio, o che modifica un apparecchio o un accessorio in modo tale da poterne condizionare la conformità, è considerato fabbricante (art. 11); Gli accessori recano la marcatura CE e sono accompagnati da una copia della dichiarazione di conformità UE che ne indica le caratteristiche e contiene le istruzioni per l’incorporazione o l’assemblaggio, la regolazione, il funzionamento e la manutenzione (art. 7, par. 7, art. 15, par. 3 e art. 15, par. 6); Gli Stati membri possono mantenere requisiti nazionali a tutela delle persone, degli animali domestici e dei beni durante l’uso normale, purché non richiedano modifiche dell’apparecchio; in Danimarca il decreto n. 239 del 23 marzo 2018 richiede istruzioni e informazioni di sicurezza in danese e una dichiarazione di conformità UE in danese o in inglese (art. 3, par. 3)

**Ruoli previsti dall’atto:**

- **Fabbricante (compresi i titolari di marchio e i fabbricanti per uso proprio)** — Qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrica un apparecchio o un accessorio, oppure che lo fa progettare o fabbricare, e lo commercializza con il proprio nome o marchio oppure utilizza l’apparecchio per scopi propri; l’importatore o il distributore che vende con il proprio nome o marchio, o che modifica un apparecchio o un accessorio in modo tale da poterne condizionare la conformità, è considerato fabbricante.
- **Rappresentante autorizzato** — Qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinati compiti; il mandato non può comprendere l’obbligo di progettare e fabbricare conformemente ai requisiti essenziali né quello di redigere la documentazione tecnica.
- **Importatore** — Qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che immette sul mercato dell’Unione un apparecchio o un accessorio originario di un paese terzo.
- **Distributore (grossista o dettagliante)** — Qualsiasi persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall’importatore, che mette a disposizione sul mercato un apparecchio o un accessorio.

## Date principali

- 2016-03-09: Il regolamento (UE) 2016/426 è adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio e sostituisce la direttiva 2009/142/CE con un regolamento direttamente applicabile, allineato al nuovo quadro legislativo
- 2016-04-20: Entrata in vigore, il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GU L 81 del 31 marzo 2016
- 2016-10-21: Si applicano l’articolo 4 sulle condizioni di alimentazione del gas, gli articoli da 19 a 35 sugli organismi notificati, l’articolo 42 sul comitato e l’allegato II
- 2017-10-21: Termine entro il quale gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri i tipi di gas e le corrispondenti pressioni di alimentazione utilizzati sul loro territorio, secondo l’allegato II
- 2018-03-21: Si applica l’articolo 43, paragrafo 1: gli Stati membri stabiliscono le disposizioni sulle sanzioni e le notificano alla Commissione
- 2018-04-21: Il regolamento si applica integralmente e la direttiva 2009/142/CE è abrogata; gli apparecchi e gli accessori conformi alla direttiva e immessi sul mercato prima di tale data possono ancora essere messi a disposizione e, per gli apparecchi, messi in servizio
- 2019-03-15: Entra in vigore il decreto danese n. 236 del 13 marzo 2019: la disposizione sanzionatoria del decreto n. 239/2018 è riformulata come § 47, stk. 1, che punisce con un’ammenda le violazioni dei §§ da 7 a 17, dei §§ da 19 a 32 o del § 38 del decreto e le violazioni degli articoli 3, paragrafi 1 e 2, 5, 7, 9, 10, 12, 14, paragrafo 1, 15, 17, paragrafi da 1 a 3, 18, 23, paragrafi da 2 a 11, 25, da 31 a 33, 37, paragrafi 1 e 3, e 39, paragrafo 2 del regolamento
- 2024-11-28: Entra in vigore il regolamento (UE) 2024/2748: le procedure di emergenza del mercato interno sono inserite come capo V bis (articoli da 40 bis a 40 sexies) e due definizioni sono aggiunte all’articolo 2
- 2026-05-29: Si applicano le procedure di emergenza del regolamento (UE) 2024/2748
- 2026-05-30: Entra in vigore il decreto danese n. 485 del 28 maggio 2026: il decreto n. 239/2018 è ricondotto alla legge sulla sicurezza del gas (testo consolidato n. 257 del 9 febbraio 2026), Erhvervsstyrelsen sostituisce ovunque Sikkerhedsstyrelsen, un nuovo § 45, stk. 2 richiede l’informazione e l’etichettatura del bene rilevante per la crisi in danese o in inglese, e la disposizione sulle ammende è estesa a tale obbligo e all’articolo 40 quater, paragrafi 5 e 7

## Che cosa si deve fare

### Fabbricante (compresi i titolari di marchio e i fabbricanti per uso proprio)

- Progetti e fabbrichi gli apparecchi in modo che funzionino in sicurezza e non presentino pericoli per le persone, gli animali domestici o i beni quando sono normalmente utilizzati, e gli accessori in modo che assolvano la loro funzione una volta incorporati, rispettando i requisiti essenziali dell’allegato I su analisi dei rischi, materiali, progettazione e costruzione, emissione di gas incombusto, accensione, combustione e monossido di carbonio, uso razionale dell’energia, temperatura e contatto con alimenti e acqua potabile.
- Rediga la documentazione tecnica dell’allegato III con un’analisi dei rischi, disegni, le norme armonizzate applicate o le soluzioni adottate, calcoli, rapporti di prova, istruzioni di installazione e d’uso e, per un accessorio, la sua dichiarazione di conformità UE, e sottoponga l’apparecchio o l’accessorio all’esame UE del tipo (modulo B) presso un unico organismo notificato di Sua scelta, in combinazione con il modulo C2, D, E o F oppure, per singole unità o piccole quantità, con il modulo G.
- Effettui un’analisi dei rischi dell’apparecchio o dell’accessorio per individuare i rischi che presenta e i requisiti essenziali dell’allegato I applicabili, e la registri nella documentazione tecnica.
- Rediga la documentazione tecnica dell’allegato III: disegni, le norme armonizzate applicate o le soluzioni adottate, calcoli, rapporti di prova, istruzioni di installazione e d’uso e, per un accessorio, la sua dichiarazione di conformità UE.
- Sottoponga l’apparecchio o l’accessorio all’esame UE del tipo (modulo B) presso un unico organismo notificato di Sua scelta, in combinazione con il modulo C2, D, E o F, oppure utilizzi il modulo G per singole unità o piccole quantità.
- Rediga la dichiarazione di conformità UE secondo l’allegato V, tradotta nelle lingue richieste dallo Stato membro, come dichiarazione unica quando si applicano anche altri atti dell’Unione, e apponga la marcatura CE seguita dal numero di identificazione dell’organismo notificato coinvolto nella fase di controllo della produzione e dalle ultime due cifre dell’anno di apposizione.
- Rediga la dichiarazione di conformità UE secondo l’allegato V, tradotta nelle lingue richieste dallo Stato membro, come dichiarazione unica quando si applicano anche altri atti dell’Unione.
- Apponga la marcatura CE, seguita dal numero di identificazione dell’organismo notificato coinvolto nella fase di controllo della produzione e dalle ultime due cifre dell’anno di apposizione.
- Conservi la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE, insieme al certificato di esame UE del tipo e ai suoi allegati, a disposizione delle autorità nazionali per 10 anni dopo l’immissione sul mercato dell’apparecchio o dell’accessorio; il certificato stesso ha una validità massima di 10 anni.
- Mantenga la conformità della produzione in serie, tenendo conto delle modifiche della progettazione e delle modifiche delle norme armonizzate o di altre specifiche tecniche cui si fa riferimento, informi l’organismo notificato delle modifiche del tipo approvato e, se i rischi lo giustificano, sottoponga a prove a campione gli apparecchi commercializzati, esamini i reclami e tenga un registro dei reclami, dei prodotti non conformi e dei richiami, informandone i distributori.
- Mantenga la conformità della produzione in serie, tenendo conto delle modifiche della progettazione e delle modifiche delle norme armonizzate o di altre specifiche cui si fa riferimento, e informi l’organismo notificato delle modifiche del tipo approvato.
- Se i rischi lo giustificano, sottoponga a prove a campione gli apparecchi e gli accessori commercializzati, esamini i reclami, tenga un registro dei reclami, dei prodotti non conformi e dei richiami e tenga informati i distributori di tale monitoraggio.
- Contrassegni l’apparecchio o l’accessorio con un numero di tipo, di lotto o di serie e con le iscrizioni dell’allegato IV: il Suo nome, la Sua denominazione commerciale registrata o il Suo marchio e un unico indirizzo postale di contatto, il tipo di alimentazione elettrica ove applicabile, la marcatura della categoria dell’apparecchio, la pressione di alimentazione nominale e le informazioni necessarie per un’installazione corretta e sicura, apposti in modo visibile, leggibile e indelebile prima dell’immissione sul mercato.
- Corredi ogni apparecchio di istruzioni di installazione per l’installatore, di istruzioni d’uso e di manutenzione per l’utilizzatore e di avvertenze sull’apparecchio e sul suo imballaggio che indichino il tipo di gas, la pressione di alimentazione, la categoria dell’apparecchio e le restrizioni d’uso, in una lingua determinata dallo Stato membro; corredi ogni accessorio, o ogni lotto consegnato a un unico utilizzatore, di una copia della dichiarazione di conformità UE contenente le istruzioni di incorporazione, regolazione, funzionamento e manutenzione.
- Se ritiene o ha motivo di ritenere che un apparecchio o un accessorio da Lei immesso sul mercato non sia conforme, lo renda immediatamente conforme, lo ritiri o lo richiami e, se presenta un rischio, ne informi le autorità competenti degli Stati membri in cui lo ha messo a disposizione, fornendo precisazioni sulla non conformità e sulle misure correttive adottate.
- Su richiesta motivata, fornisca tutte le informazioni e la documentazione atte a dimostrare la conformità, su carta o in formato elettronico e in una lingua che l’autorità comprende, cooperi alle misure di eliminazione dei rischi e sia in grado di individuare i Suoi fornitori e clienti per 10 anni dopo ogni fornitura.
- Su richiesta motivata, fornisca all’autorità tutte le informazioni e la documentazione atte a dimostrare la conformità, su carta o in formato elettronico e in una lingua che essa comprende, e cooperi alle misure volte a eliminare i rischi.
- Sia in grado di individuare, per 10 anni dopo ogni fornitura, gli operatori economici che Le hanno fornito prodotti e quelli cui Lei ne ha forniti.

### Rappresentante autorizzato

- Agisca in base a un mandato scritto che Le consenta almeno di tenere la dichiarazione di conformità UE e la documentazione tecnica a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza del mercato per 10 anni dopo l’immissione sul mercato, di fornire informazioni e documentazione sulla conformità su richiesta motivata e di cooperare con le autorità alle misure di eliminazione dei rischi.
- Agisca solo in base a un mandato scritto del fabbricante che definisca i compiti che svolge per suo conto.
- Conservi la dichiarazione di conformità UE e la documentazione tecnica a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza del mercato per 10 anni dopo l’immissione sul mercato dell’apparecchio o dell’accessorio.
- Su richiesta motivata, fornisca all’autorità le informazioni e la documentazione atte a dimostrare la conformità e cooperi con essa alle misure volte a eliminare i rischi dei prodotti oggetto del Suo mandato.
- Non assuma l’obbligo del fabbricante di progettare e fabbricare conformemente ai requisiti essenziali né quello di redigere la documentazione tecnica; tali obblighi non possono far parte del mandato, sebbene il mandato possa comprendere la presentazione della domanda di esame UE del tipo e gli obblighi di marcatura CE e di dichiarazione dei moduli di produzione.
- Se l’organismo notificato glielo richiede, apponga per conto del fabbricante il numero di identificazione dell’organismo notificato dopo la marcatura CE.
- Sia in grado di individuare per 10 anni gli operatori economici che Le hanno fornito prodotti e quelli cui Lei ne ha forniti.

### Importatore

- Immetta sul mercato solo apparecchi e accessori conformi e, prima di farlo, verifichi che il fabbricante abbia svolto la valutazione della conformità di cui all’articolo 14, redatto la documentazione tecnica, apposto la marcatura CE, fornito le istruzioni e le informazioni di sicurezza o, per un accessorio, la copia della dichiarazione di conformità UE, e rispettato i requisiti di identificazione, di iscrizione e di indirizzo; trattenga i prodotti non conformi e, se presentano un rischio, ne informi il fabbricante e le autorità.
- Indichi il Suo nome, la Sua denominazione commerciale registrata o il Suo marchio e un indirizzo postale di contatto sull’apparecchio o sull’accessorio oppure, se ciò non è possibile, sul suo imballaggio o in un documento di accompagnamento, in una lingua comprensibile agli utilizzatori finali o ai fabbricanti di apparecchi e alle autorità.
- Si assicuri che l’apparecchio sia accompagnato da istruzioni e informazioni di sicurezza nella lingua determinata dallo Stato membro e che l’accessorio sia accompagnato da una copia della dichiarazione di conformità UE con le istruzioni di incorporazione, regolazione, funzionamento e manutenzione in una lingua comprensibile ai fabbricanti di apparecchi.
- Faccia in modo che le condizioni di immagazzinamento e di trasporto non compromettano la conformità ai requisiti essenziali e, se i rischi lo giustificano, sottoponga a prove a campione gli apparecchi commercializzati, esamini i reclami e tenga un registro dei reclami, dei prodotti non conformi e dei richiami, informandone i distributori.
- Finché un apparecchio o un accessorio è sotto la Sua responsabilità, faccia in modo che le condizioni di immagazzinamento e di trasporto non compromettano la sua conformità ai requisiti essenziali.
- Se i rischi lo giustificano, sottoponga a prove a campione gli apparecchi e gli accessori commercializzati, esamini i reclami, tenga un registro dei reclami, dei prodotti non conformi e dei richiami e tenga informati i distributori di tale monitoraggio.
- Se un apparecchio o un accessorio da Lei immesso sul mercato non è conforme, adotti immediatamente le misure correttive necessarie, lo ritiri o lo richiami e, se presenta un rischio, ne informi le autorità competenti degli Stati membri interessati.
- Conservi per 10 anni una copia della dichiarazione di conformità UE e si assicuri che la documentazione tecnica possa essere messa a disposizione su richiesta; fornisca le informazioni sulla conformità su richiesta motivata in una lingua che l’autorità comprende, cooperi alle misure di eliminazione dei rischi e individui fornitori e clienti per 10 anni.
- Conservi una copia della dichiarazione di conformità UE a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per 10 anni dopo l’immissione sul mercato e si assicuri che la documentazione tecnica possa essere messa a disposizione su richiesta.
- Su richiesta motivata, fornisca all’autorità le informazioni e la documentazione atte a dimostrare la conformità in una lingua che essa comprende e cooperi alle misure volte a eliminare i rischi.
- Sia in grado di individuare, per 10 anni dopo ogni fornitura, gli operatori economici che Le hanno fornito prodotti e quelli cui Lei ne ha forniti.
- Se immette sul mercato un apparecchio o un accessorio con il proprio nome o marchio, oppure lo modifica in modo tale da poterne condizionare la conformità, assume gli obblighi del fabbricante di cui all’articolo 7.

### Distributore (grossista o dettagliante)

- Agisca con la dovuta diligenza e, prima di mettere a disposizione un apparecchio, verifichi che rechi la marcatura CE e sia accompagnato da istruzioni e informazioni di sicurezza nella lingua dello Stato membro in cui è venduto e che il fabbricante e l’importatore abbiano rispettato i propri requisiti di identificazione, di iscrizione e di indirizzo; trattenga i prodotti non conformi e, se presentano un rischio, ne informi il fabbricante o l’importatore e le autorità.
- Prima di mettere a disposizione un accessorio, verifichi che rechi la marcatura CE e sia accompagnato da una copia della dichiarazione di conformità UE con le istruzioni di incorporazione, regolazione, funzionamento e manutenzione in una lingua comprensibile ai fabbricanti di apparecchi.
- Faccia in modo che le condizioni di immagazzinamento e di trasporto non compromettano la conformità ai requisiti essenziali.
- Se un apparecchio o un accessorio da Lei messo a disposizione non è conforme, si assicuri che siano adottate le misure correttive necessarie per renderlo conforme, lo ritiri o lo richiami e, se presenta un rischio, ne informi immediatamente le autorità competenti degli Stati membri interessati.
- Su richiesta motivata, fornisca le informazioni e la documentazione atte a dimostrare la conformità, cooperi alle misure di eliminazione dei rischi e individui fornitori e clienti per 10 anni.
- Su richiesta motivata, fornisca all’autorità le informazioni e la documentazione atte a dimostrare la conformità e cooperi alle misure volte a eliminare i rischi degli apparecchi o degli accessori da Lei messi a disposizione.
- Sia in grado di individuare, per 10 anni dopo ogni fornitura, gli operatori economici che Le hanno fornito prodotti e quelli cui Lei ne ha forniti.
- Se vende con il proprio nome o marchio oppure modifica un apparecchio o un accessorio in modo tale da poterne condizionare la conformità, assume gli obblighi del fabbricante.

## Requirements

Each duty above as an identified requirement (45); ids are permanent and shared with the compliance engine.

### unclassified

- `gar-mfr-design-manufacture-appliances` (Fabbricante (compresi i titolari di marchio e i fabbricanti per uso proprio)) — Progetti e fabbrichi gli apparecchi in modo che funzionino in sicurezza e non presentino pericoli per le persone, gli animali domestici o i beni quando sono normalmente utilizzati, e gli accessori in modo che assolvano la loro funzione una volta incorporati, rispettando i requisiti essenziali dell’allegato I su analisi dei rischi, materiali, progettazione e costruzione, emissione di gas incombusto, accensione, combustione e monossido di carbonio, uso razionale dell’energia, temperatura e contatto con alimenti e acqua potabile. [art. 5, art. 7, par. 1 e allegato I]
- `gar-mfr-draw-annex-iii` (Fabbricante (compresi i titolari di marchio e i fabbricanti per uso proprio)) — Rediga la documentazione tecnica dell’allegato III con un’analisi dei rischi, disegni, le norme armonizzate applicate o le soluzioni adottate, calcoli, rapporti di prova, istruzioni di installazione e d’uso e, per un accessorio, la sua dichiarazione di conformità UE, e sottoponga l’apparecchio o l’accessorio all’esame UE del tipo (modulo B) presso un unico organismo notificato di Sua scelta, in combinazione con il modulo C2, D, E o F oppure, per singole unità o piccole quantità, con il modulo G. [art. 7, par. 2, art. 14 e allegato III, punto 1.3]
- `gar-mfr-carry-out-risk-analysis` (Fabbricante (compresi i titolari di marchio e i fabbricanti per uso proprio)) — Effettui un’analisi dei rischi dell’apparecchio o dell’accessorio per individuare i rischi che presenta e i requisiti essenziali dell’allegato I applicabili, e la registri nella documentazione tecnica. [art. 7, par. 2 e allegato III, punto 1.3]
- `gar-mfr-draw-technical-documentation` (Fabbricante (compresi i titolari di marchio e i fabbricanti per uso proprio)) — Rediga la documentazione tecnica dell’allegato III: disegni, le norme armonizzate applicate o le soluzioni adottate, calcoli, rapporti di prova, istruzioni di installazione e d’uso e, per un accessorio, la sua dichiarazione di conformità UE. [art. 7, par. 2 e allegato III, punto 1.3]
- `gar-mfr-submit-type-examination` (Fabbricante (compresi i titolari di marchio e i fabbricanti per uso proprio)) — Sottoponga l’apparecchio o l’accessorio all’esame UE del tipo (modulo B) presso un unico organismo notificato di Sua scelta, in combinazione con il modulo C2, D, E o F, oppure utilizzi il modulo G per singole unità o piccole quantità. [art. 14 e allegato III]
- `gar-mfr-draw-declaration-conformity` (Fabbricante (compresi i titolari di marchio e i fabbricanti per uso proprio)) — Rediga la dichiarazione di conformità UE secondo l’allegato V, tradotta nelle lingue richieste dallo Stato membro, come dichiarazione unica quando si applicano anche altri atti dell’Unione, e apponga la marcatura CE seguita dal numero di identificazione dell’organismo notificato coinvolto nella fase di controllo della produzione e dalle ultime due cifre dell’anno di apposizione. [art. 7, par. 2, art. 15, art. 17, par. 3 e allegato V]
- `gar-mfr-draw-eu-declaration` (Fabbricante (compresi i titolari di marchio e i fabbricanti per uso proprio)) — Rediga la dichiarazione di conformità UE secondo l’allegato V, tradotta nelle lingue richieste dallo Stato membro, come dichiarazione unica quando si applicano anche altri atti dell’Unione. [art. 7, par. 2, art. 15 e allegato V]
- `gar-mfr-affix-ce-marking` (Fabbricante (compresi i titolari di marchio e i fabbricanti per uso proprio)) — Apponga la marcatura CE, seguita dal numero di identificazione dell’organismo notificato coinvolto nella fase di controllo della produzione e dalle ultime due cifre dell’anno di apposizione. [art. 7, par. 2, art. 16 e art. 17, par. 3]
- `gar-mfr-keep-technical-documentation` (Fabbricante (compresi i titolari di marchio e i fabbricanti per uso proprio)) — Conservi la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE, insieme al certificato di esame UE del tipo e ai suoi allegati, a disposizione delle autorità nazionali per 10 anni dopo l’immissione sul mercato dell’apparecchio o dell’accessorio; il certificato stesso ha una validità massima di 10 anni. [art. 7, par. 3 e allegato III, punti 1.6 e 1.9]
- `gar-mfr-keep-series-production` (Fabbricante (compresi i titolari di marchio e i fabbricanti per uso proprio)) — Mantenga la conformità della produzione in serie, tenendo conto delle modifiche della progettazione e delle modifiche delle norme armonizzate o di altre specifiche tecniche cui si fa riferimento, informi l’organismo notificato delle modifiche del tipo approvato e, se i rischi lo giustificano, sottoponga a prove a campione gli apparecchi commercializzati, esamini i reclami e tenga un registro dei reclami, dei prodotti non conformi e dei richiami, informandone i distributori. [art. 7, par. 4 e allegato III, punto 1.7]
- `gar-mfr-maintain-series-conformity` (Fabbricante (compresi i titolari di marchio e i fabbricanti per uso proprio)) — Mantenga la conformità della produzione in serie, tenendo conto delle modifiche della progettazione e delle modifiche delle norme armonizzate o di altre specifiche cui si fa riferimento, e informi l’organismo notificato delle modifiche del tipo approvato. [art. 7, par. 4 e allegato III, punto 1.7]
- `gar-mfr-sample-test-register` (Fabbricante (compresi i titolari di marchio e i fabbricanti per uso proprio)) — Se i rischi lo giustificano, sottoponga a prove a campione gli apparecchi e gli accessori commercializzati, esamini i reclami, tenga un registro dei reclami, dei prodotti non conformi e dei richiami e tenga informati i distributori di tale monitoraggio. [art. 7, par. 4]
- `gar-mfr-mark-appliance-fitting` (Fabbricante (compresi i titolari di marchio e i fabbricanti per uso proprio)) — Contrassegni l’apparecchio o l’accessorio con un numero di tipo, di lotto o di serie e con le iscrizioni dell’allegato IV: il Suo nome, la Sua denominazione commerciale registrata o il Suo marchio e un unico indirizzo postale di contatto, il tipo di alimentazione elettrica ove applicabile, la marcatura della categoria dell’apparecchio, la pressione di alimentazione nominale e le informazioni necessarie per un’installazione corretta e sicura, apposti in modo visibile, leggibile e indelebile prima dell’immissione sul mercato. [art. 7, par. 5, art. 7, par. 6, art. 18 e allegato IV]
- `gar-mfr-supply-appliance-installation` (Fabbricante (compresi i titolari di marchio e i fabbricanti per uso proprio)) — Corredi ogni apparecchio di istruzioni di installazione per l’installatore, di istruzioni d’uso e di manutenzione per l’utilizzatore e di avvertenze sull’apparecchio e sul suo imballaggio che indichino il tipo di gas, la pressione di alimentazione, la categoria dell’apparecchio e le restrizioni d’uso, in una lingua determinata dallo Stato membro; corredi ogni accessorio, o ogni lotto consegnato a un unico utilizzatore, di una copia della dichiarazione di conformità UE contenente le istruzioni di incorporazione, regolazione, funzionamento e manutenzione. [art. 7, par. 7 e allegato I, punti da 1.5 a 1.7]
- `gar-mfr-immediately-bring-conformity` (Fabbricante (compresi i titolari di marchio e i fabbricanti per uso proprio)) — Se ritiene o ha motivo di ritenere che un apparecchio o un accessorio da Lei immesso sul mercato non sia conforme, lo renda immediatamente conforme, lo ritiri o lo richiami e, se presenta un rischio, ne informi le autorità competenti degli Stati membri in cui lo ha messo a disposizione, fornendo precisazioni sulla non conformità e sulle misure correttive adottate. [art. 7, par. 8]
- `gar-mfr-provide-information-documentation` (Fabbricante (compresi i titolari di marchio e i fabbricanti per uso proprio)) — Su richiesta motivata, fornisca tutte le informazioni e la documentazione atte a dimostrare la conformità, su carta o in formato elettronico e in una lingua che l’autorità comprende, cooperi alle misure di eliminazione dei rischi e sia in grado di individuare i Suoi fornitori e clienti per 10 anni dopo ogni fornitura. [art. 7, par. 9 e art. 12]
- `gar-mfr-provide-information-request` (Fabbricante (compresi i titolari di marchio e i fabbricanti per uso proprio)) — Su richiesta motivata, fornisca all’autorità tutte le informazioni e la documentazione atte a dimostrare la conformità, su carta o in formato elettronico e in una lingua che essa comprende, e cooperi alle misure volte a eliminare i rischi. [art. 7, par. 9]
- `gar-mfr-identify-suppliers-customers` (Fabbricante (compresi i titolari di marchio e i fabbricanti per uso proprio)) — Sia in grado di individuare, per 10 anni dopo ogni fornitura, gli operatori economici che Le hanno fornito prodotti e quelli cui Lei ne ha forniti. [art. 12]
- `gar-oth-act-written-mandate` (Rappresentante autorizzato) — Agisca in base a un mandato scritto che Le consenta almeno di tenere la dichiarazione di conformità UE e la documentazione tecnica a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza del mercato per 10 anni dopo l’immissione sul mercato, di fornire informazioni e documentazione sulla conformità su richiesta motivata e di cooperare con le autorità alle misure di eliminazione dei rischi. [art. 8, par. 2]
- `gar-oth-hold-written-mandate` (Rappresentante autorizzato) — Agisca solo in base a un mandato scritto del fabbricante che definisca i compiti che svolge per suo conto. [art. 8, par. 1 e art. 8, par. 2]
- `gar-oth-keep-documentation-years` (Rappresentante autorizzato) — Conservi la dichiarazione di conformità UE e la documentazione tecnica a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza del mercato per 10 anni dopo l’immissione sul mercato dell’apparecchio o dell’accessorio. [art. 8, par. 2, lettera a)]
- `gar-oth-provide-information-request` (Rappresentante autorizzato) — Su richiesta motivata, fornisca all’autorità le informazioni e la documentazione atte a dimostrare la conformità e cooperi con essa alle misure volte a eliminare i rischi dei prodotti oggetto del Suo mandato. [art. 8, par. 2, lettere b) e c)]
- `gar-oth-take-manufacturers-duty` (Rappresentante autorizzato) — Non assuma l’obbligo del fabbricante di progettare e fabbricare conformemente ai requisiti essenziali né quello di redigere la documentazione tecnica; tali obblighi non possono far parte del mandato, sebbene il mandato possa comprendere la presentazione della domanda di esame UE del tipo e gli obblighi di marcatura CE e di dichiarazione dei moduli di produzione. [art. 8, par. 1 e allegato III, punti 1.10 e 2.5]
- `gar-oth-affix-notified-bodys` (Rappresentante autorizzato) — Se l’organismo notificato glielo richiede, apponga per conto del fabbricante il numero di identificazione dell’organismo notificato dopo la marcatura CE. [art. 17, par. 3]
- `gar-oth-able-identify-economic` (Rappresentante autorizzato) — Sia in grado di individuare per 10 anni gli operatori economici che Le hanno fornito prodotti e quelli cui Lei ne ha forniti. [art. 12]
- `gar-imp-place-compliant-appliances` (Importatore) — Immetta sul mercato solo apparecchi e accessori conformi e, prima di farlo, verifichi che il fabbricante abbia svolto la valutazione della conformità di cui all’articolo 14, redatto la documentazione tecnica, apposto la marcatura CE, fornito le istruzioni e le informazioni di sicurezza o, per un accessorio, la copia della dichiarazione di conformità UE, e rispettato i requisiti di identificazione, di iscrizione e di indirizzo; trattenga i prodotti non conformi e, se presentano un rischio, ne informi il fabbricante e le autorità. [art. 9, par. 1 e art. 9, par. 2]
- `gar-imp-indicate-name-registered` (Importatore) — Indichi il Suo nome, la Sua denominazione commerciale registrata o il Suo marchio e un indirizzo postale di contatto sull’apparecchio o sull’accessorio oppure, se ciò non è possibile, sul suo imballaggio o in un documento di accompagnamento, in una lingua comprensibile agli utilizzatori finali o ai fabbricanti di apparecchi e alle autorità. [art. 9, par. 3]
- `gar-imp-ensure-appliance-accompanied` (Importatore) — Si assicuri che l’apparecchio sia accompagnato da istruzioni e informazioni di sicurezza nella lingua determinata dallo Stato membro e che l’accessorio sia accompagnato da una copia della dichiarazione di conformità UE con le istruzioni di incorporazione, regolazione, funzionamento e manutenzione in una lingua comprensibile ai fabbricanti di apparecchi. [art. 9, par. 4]
- `gar-imp-keep-storage-transport` (Importatore) — Faccia in modo che le condizioni di immagazzinamento e di trasporto non compromettano la conformità ai requisiti essenziali e, se i rischi lo giustificano, sottoponga a prove a campione gli apparecchi commercializzati, esamini i reclami e tenga un registro dei reclami, dei prodotti non conformi e dei richiami, informandone i distributori. [art. 9, par. 5 e art. 9, par. 6]
- `gar-imp-ensure-storage-transport` (Importatore) — Finché un apparecchio o un accessorio è sotto la Sua responsabilità, faccia in modo che le condizioni di immagazzinamento e di trasporto non compromettano la sua conformità ai requisiti essenziali. [art. 9, par. 5]
- `gar-imp-sample-test-register` (Importatore) — Se i rischi lo giustificano, sottoponga a prove a campione gli apparecchi e gli accessori commercializzati, esamini i reclami, tenga un registro dei reclami, dei prodotti non conformi e dei richiami e tenga informati i distributori di tale monitoraggio. [art. 9, par. 6]
- `gar-imp-immediately-take-corrective` (Importatore) — Se un apparecchio o un accessorio da Lei immesso sul mercato non è conforme, adotti immediatamente le misure correttive necessarie, lo ritiri o lo richiami e, se presenta un rischio, ne informi le autorità competenti degli Stati membri interessati. [art. 9, par. 7]
- `gar-imp-keep-copy-declaration` (Importatore) — Conservi per 10 anni una copia della dichiarazione di conformità UE e si assicuri che la documentazione tecnica possa essere messa a disposizione su richiesta; fornisca le informazioni sulla conformità su richiesta motivata in una lingua che l’autorità comprende, cooperi alle misure di eliminazione dei rischi e individui fornitori e clienti per 10 anni. [art. 9, par. 8, art. 9, par. 9 e art. 12]
- `gar-imp-keep-declaration-copy` (Importatore) — Conservi una copia della dichiarazione di conformità UE a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per 10 anni dopo l’immissione sul mercato e si assicuri che la documentazione tecnica possa essere messa a disposizione su richiesta. [art. 9, par. 8]
- `gar-imp-provide-information-request` (Importatore) — Su richiesta motivata, fornisca all’autorità le informazioni e la documentazione atte a dimostrare la conformità in una lingua che essa comprende e cooperi alle misure volte a eliminare i rischi. [art. 9, par. 9]
- `gar-imp-identify-suppliers-customers` (Importatore) — Sia in grado di individuare, per 10 anni dopo ogni fornitura, gli operatori economici che Le hanno fornito prodotti e quelli cui Lei ne ha forniti. [art. 12]
- `gar-imp-modify-way-affect` (Importatore) — Se immette sul mercato un apparecchio o un accessorio con il proprio nome o marchio, oppure lo modifica in modo tale da poterne condizionare la conformità, assume gli obblighi del fabbricante di cui all’articolo 7. [art. 11]
- `gar-dist-act-due-care` (Distributore (grossista o dettagliante)) — Agisca con la dovuta diligenza e, prima di mettere a disposizione un apparecchio, verifichi che rechi la marcatura CE e sia accompagnato da istruzioni e informazioni di sicurezza nella lingua dello Stato membro in cui è venduto e che il fabbricante e l’importatore abbiano rispettato i propri requisiti di identificazione, di iscrizione e di indirizzo; trattenga i prodotti non conformi e, se presentano un rischio, ne informi il fabbricante o l’importatore e le autorità. [art. 10, par. 1 e art. 10, par. 2]
- `gar-dist-verify-bears-marking` (Distributore (grossista o dettagliante)) — Prima di mettere a disposizione un accessorio, verifichi che rechi la marcatura CE e sia accompagnato da una copia della dichiarazione di conformità UE con le istruzioni di incorporazione, regolazione, funzionamento e manutenzione in una lingua comprensibile ai fabbricanti di apparecchi. [art. 10, par. 2]
- `gar-dist-keep-storage-transport` (Distributore (grossista o dettagliante)) — Faccia in modo che le condizioni di immagazzinamento e di trasporto non compromettano la conformità ai requisiti essenziali. [art. 10, par. 3]
- `gar-dist-make-sure-corrective` (Distributore (grossista o dettagliante)) — Se un apparecchio o un accessorio da Lei messo a disposizione non è conforme, si assicuri che siano adottate le misure correttive necessarie per renderlo conforme, lo ritiri o lo richiami e, se presenta un rischio, ne informi immediatamente le autorità competenti degli Stati membri interessati. [art. 10, par. 4]
- `gar-dist-provide-information-documentation` (Distributore (grossista o dettagliante)) — Su richiesta motivata, fornisca le informazioni e la documentazione atte a dimostrare la conformità, cooperi alle misure di eliminazione dei rischi e individui fornitori e clienti per 10 anni. [art. 10, par. 5 e art. 12]
- `gar-dist-provide-information-request` (Distributore (grossista o dettagliante)) — Su richiesta motivata, fornisca all’autorità le informazioni e la documentazione atte a dimostrare la conformità e cooperi alle misure volte a eliminare i rischi degli apparecchi o degli accessori da Lei messi a disposizione. [art. 10, par. 5]
- `gar-dist-identify-suppliers-customers` (Distributore (grossista o dettagliante)) — Sia in grado di individuare, per 10 anni dopo ogni fornitura, gli operatori economici che Le hanno fornito prodotti e quelli cui Lei ne ha forniti. [art. 12]
- `gar-dist-take-manufacturers-obligations` (Distributore (grossista o dettagliante)) — Se vende con il proprio nome o marchio oppure modifica un apparecchio o un accessorio in modo tale da poterne condizionare la conformità, assume gli obblighi del fabbricante. [art. 11]

## Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le disposizioni sulle sanzioni applicabili alle violazioni del regolamento da parte degli operatori economici; le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive, possono comprendere sanzioni penali per le violazioni gravi e dovevano essere notificate alla Commissione entro il 21 marzo 2018. Le autorità di vigilanza del mercato valutano gli apparecchi e gli accessori che presentano un rischio per la salute o la sicurezza delle persone o per gli animali domestici o i beni, esigono azioni correttive, il ritiro o il richiamo entro un termine commisurato al rischio, informano l’organismo notificato e, se l’operatore non agisce, vietano o limitano la messa a disposizione, ritirano o richiamano il prodotto e lo notificano alla Commissione e agli altri Stati membri; i prodotti conformi che presentano comunque un rischio possono essere trattati allo stesso modo. La non conformità formale, come la marcatura CE mancante o apposta in modo errato, le iscrizioni dell’allegato IV o il numero dell’organismo notificato mancanti, una dichiarazione di conformità UE non redatta correttamente o che non accompagna un accessorio, una documentazione tecnica incompleta o l’identificazione mancante del fabbricante o dell’importatore, deve cessare e in caso contrario comporta la limitazione, il divieto, il ritiro o il richiamo. In Danimarca il regolamento è applicato ai sensi della produktloven (testo consolidato n. 22 dell’8 gennaio 2026), che lo elenca nel § 2, stk. 1, nr. 41, e designa Erhvervsstyrelsen come autorità di controllo, con il potere di prelevare campioni di prodotti, emanare divieti temporanei, ordinare avvertenze, ritiro o richiamo, ordinare la rimozione di una marcatura CE illecita e vietare o distruggere i prodotti non conformi; le violazioni sono punite con ammende e, in circostanze aggravanti quali il pericolo per la sicurezza o la salute, un incidente con lesioni gravi o morte, la recidiva o la violazione sistematica a fini di lucro, con la reclusione fino a 2 anni. Il decreto n. 239 del 23 marzo 2018, § 47, come riformulato dal decreto n. 236 del 13 marzo 2019 ed esteso dal decreto n. 485 del 28 maggio 2026, punisce separatamente con un’ammenda, salvo che sia dovuta una pena più grave ai sensi di altra legge, le violazioni dei §§ da 7 a 17, dei §§ da 19 a 32, del § 38 e del § 45, stk. 2 del decreto e le violazioni degli articoli 3, paragrafi 1 e 2, 5, 7, 9, 10, 12, 14, paragrafo 1, 15, 17, paragrafi da 1 a 3, 18, 23, paragrafi da 2 a 11, 25, da 31 a 33, 37, paragrafi 1 e 3, 39, paragrafo 2 e 40 quater, paragrafi 5 e 7 del regolamento, con la responsabilità delle imprese ai sensi del capitolo 5 del codice penale danese (§ 48). Il decreto n. 239 del 23 marzo 2018 sulla sicurezza delle apparecchiature a gas richiede istruzioni e informazioni di sicurezza in danese e una dichiarazione di conformità UE in danese o in inglese e affida a DANAK la valutazione degli organismi notificati. Dal 30 maggio 2026, il § 45, stk. 2 del decreto n. 239/2018 richiede che gli apparecchi o gli accessori oggetto di un’estensione di un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 40 quater, paragrafo 2 rechino informazioni chiare, comprensibili e leggibili sul fatto che sono immessi sul mercato o utilizzati per gli scopi propri del fabbricante come «bene rilevante per la crisi», in danese o in inglese.

## Lista di controllo

1. Verifichi che il prodotto bruci un combustibile gassoso per la cottura, la refrigerazione, il condizionamento d’aria, il riscaldamento d’ambiente, la produzione di acqua calda, l’illuminazione o il lavaggio, oppure sia un bruciatore, un corpo di riscaldamento o un accessorio per un tale apparecchio, e che non sia specificamente progettato per un uso industriale, aeronautico, ferroviario o di laboratorio escluso (articoli 1 e 2).
2. Stabilisca il Suo ruolo per ciascun prodotto, ricordando che vendere con il proprio marchio, modificare il prodotto o utilizzare l’apparecchio per scopi propri La rende fabbricante (articoli 2 e 11).
3. Verifichi i tipi di gas e le pressioni di alimentazione comunicati da ciascuno Stato membro in cui vende e progetti l’apparecchio per le giuste famiglie di gas, i giusti gruppi e le giuste pressioni, riportando la marcatura della categoria dell’apparecchio e la pressione di alimentazione nominale (articoli 1, paragrafo 2, e 4, allegato II e allegato IV).
4. Individui le norme armonizzate pubblicate nella Gazzetta ufficiale che riguardano il prodotto ed effettui l’analisi dei rischi rispetto ai requisiti essenziali dell’allegato I, compresi emissione di gas incombusto, accensione, combustione, monossido di carbonio, temperatura e uso razionale dell’energia (articolo 13 e allegato I).
5. Compili la documentazione tecnica dell’allegato III e presenti la domanda di esame UE del tipo a un unico organismo notificato, quindi scelga il modulo della fase di produzione C2, D, E o F oppure il modulo G per singole unità o piccole quantità (articolo 14 e allegato III).
6. Rediga la dichiarazione di conformità UE dell’allegato V per ciascun modello, come dichiarazione unica quando si applicano anche altri atti dell’Unione, e per gli accessori includa le istruzioni di incorporazione, regolazione, funzionamento e manutenzione (articolo 15).
7. Apponga la marcatura CE, il numero di identificazione dell’organismo notificato e le ultime due cifre dell’anno, oltre al numero di tipo o di serie e alle iscrizioni dell’allegato IV, prima dell’immissione sul mercato (articoli 17 e 18).
8. Fornisca istruzioni di installazione, istruzioni d’uso e di manutenzione e avvertenze nella lingua richiesta, in Danimarca in danese, e invii una copia della dichiarazione di conformità UE con ciascun accessorio (articolo 7, paragrafo 7 e allegato I, punti da 1.5 a 1.7).
9. Conservi per 10 anni la documentazione tecnica, il certificato di esame del tipo e la dichiarazione, monitori la validità decennale del certificato e predisponga le procedure di azione correttiva, di notifica e di rintracciabilità di fornitori e clienti per 10 anni (articoli 7, paragrafi 3 e 8, 9, paragrafo 8, 12 e allegato III, punti 1.6 e 1.9).
10. Se si avvale di un’autorizzazione di emergenza che la Commissione ha esteso a tutta l’Unione, ricordi che dal 30 maggio 2026 il § 45, stk. 2 del decreto n. 239/2018 richiede che gli apparecchi o gli accessori oggetto di un’estensione di un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 40 quater, paragrafo 2 rechino informazioni chiare, comprensibili e leggibili sul fatto che sono immessi sul mercato o utilizzati per gli scopi propri del fabbricante come «bene rilevante per la crisi», in danese o in inglese (articolo 40 quater, paragrafo 2; decreto n. 239/2018, § 45, stk. 2).

## Domande

### Quando ha iniziato ad applicarsi il regolamento sugli apparecchi a gas 2016/426?

Il regolamento è stato adottato il 9 marzo 2016, pubblicato nella Gazzetta ufficiale il 31 marzo 2016 ed è entrato in vigore il 20 aprile 2016. L’articolo 4 sulle condizioni di alimentazione del gas, gli articoli da 19 a 35 sugli organismi notificati, l’articolo 42 e l’allegato II si sono applicati dal 21 ottobre 2016, l’articolo 43, paragrafo 1 sulle sanzioni dal 21 marzo 2018 e il resto dal 21 aprile 2018, quando la direttiva 2009/142/CE è stata abrogata. Le procedure di emergenza del mercato interno aggiunte dal regolamento (UE) 2024/2748 si applicano dal 29 maggio 2026.

### Quali prodotti rientrano nel GAR?

Gli apparecchi che bruciano combustibili gassosi utilizzati per la cottura, la refrigerazione, il condizionamento d’aria, il riscaldamento d’ambiente, la produzione di acqua calda, l’illuminazione o il lavaggio, oltre ai bruciatori ad aria soffiata e ai corpi di riscaldamento da equipaggiare con tali bruciatori, e gli accessori, cioè i dispositivi di sicurezza, di comando o di regolazione e i loro sottoinsiemi destinati a essere incorporati in un apparecchio o assemblati per costituirne uno. È combustibile gassoso qualsiasi combustibile allo stato gassoso a 15 °C sotto una pressione assoluta di 1 bar.

### Quali apparecchi sono esclusi dal GAR?

Gli apparecchi specificamente progettati per l’uso in processi industriali svolti in locali industriali, per l’uso a bordo di aeromobili e su ferrovie e a fini di ricerca per un uso temporaneo in laboratorio. Un apparecchio è considerato specificamente progettato solo quando la sua progettazione è destinata esclusivamente a rispondere a un’esigenza specifica per un processo o un uso specifico. Se un altro atto dell’Unione disciplina un aspetto in modo più specifico, il regolamento non si applica a tale aspetto, e il requisito dell’uso razionale dell’energia non si applica agli apparecchi disciplinati da una misura di progettazione ecocompatibile.

### Per il GAR serve un organismo notificato?

Sì. Gli apparecchi e gli accessori fabbricati in serie sono sottoposti all’esame UE del tipo (modulo B, tipo di produzione) da parte di un organismo notificato, combinato a scelta del fabbricante con la conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione e su controlli del prodotto sotto sorveglianza a intervalli casuali (modulo C2), la garanzia della qualità del processo di produzione (modulo D), la garanzia della qualità del prodotto (modulo E) o la verifica del prodotto (modulo F). Per una singola unità o piccole quantità il fabbricante può scegliere invece la conformità basata sulla verifica dell’unità (modulo G). Il numero di identificazione dell’organismo notificato segue la marcatura CE e il suo certificato di esame del tipo ha una validità massima di 10 anni.

### Gli accessori per gas recano la marcatura CE?

Sì. Gli accessori seguono le stesse procedure di valutazione della conformità degli apparecchi, recano la marcatura CE e il numero dell’organismo notificato e devono essere accompagnati da una copia della dichiarazione di conformità UE, che ne indica le caratteristiche e contiene le istruzioni su come devono essere incorporati in un apparecchio o assemblati per costituirne uno, insieme alle istruzioni di regolazione, funzionamento e manutenzione. Quando un gran numero di accessori è consegnato a un unico utilizzatore, basta una copia per lotto o per spedizione.

### Che cosa deve essere riportato su un apparecchio a gas?

La marcatura CE seguita dal numero di identificazione dell’organismo notificato coinvolto nella fase di controllo della produzione e dalle ultime due cifre dell’anno di apposizione, un numero di tipo, di lotto o di serie e le iscrizioni dell’allegato IV: il nome del fabbricante, la denominazione commerciale registrata o il marchio, il tipo di alimentazione elettrica ove applicabile, la marcatura della categoria dell’apparecchio, la pressione di alimentazione nominale e le informazioni necessarie per un’installazione corretta e sicura. Gli indirizzi postali di contatto del fabbricante e dell’importatore figurano sull’apparecchio oppure, se ciò non è possibile, sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento. Le avvertenze sull’apparecchio e sul suo imballaggio indicano il tipo di gas, la pressione di alimentazione, la categoria dell’apparecchio e le restrizioni d’uso.

### Gli apparecchi a gas richiedono istruzioni in danese?

Sì. Il regolamento richiede istruzioni e informazioni di sicurezza in una lingua facilmente comprensibile dai consumatori e dagli altri utilizzatori finali, determinata dallo Stato membro interessato, e il decreto danese n. 239 del 23 marzo 2018 sulla sicurezza delle apparecchiature a gas richiede che le istruzioni di installazione e d’uso e le informazioni di sicurezza che accompagnano un apparecchio siano in danese e che la dichiarazione di conformità UE che accompagna un accessorio sia in danese o in inglese. Dal 30 maggio 2026 il decreto stesso indica Erhvervsstyrelsen, che ai sensi del § 41 del decreto si avvale di DANAK per rilasciare il certificato di accreditamento e per valutare e sorvegliare gli organismi notificati danesi. Sikkerhedsstyrelsen, dal 1° gennaio 2026 dipartimento Markedsovervågning di Erhvervsstyrelsen, afferma lo stesso nella propria pagina di orientamento.

### Per quanto tempo devo conservare la documentazione tecnica e i registri di rintracciabilità?

I fabbricanti conservano la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE, nonché una copia del certificato di esame UE del tipo con i suoi allegati, per 10 anni dopo l’immissione sul mercato dell’apparecchio o dell’accessorio; i rappresentanti autorizzati tengono entrambe a disposizione delle autorità per lo stesso periodo e gli importatori conservano per 10 anni una copia della dichiarazione e si assicurano che la documentazione possa essere prodotta. Tutti gli operatori economici devono essere in grado di individuare chi ha fornito loro prodotti e a chi ne hanno forniti per 10 anni dopo la fornitura.

## Che cosa è cambiato

- 2026-09-12 (guidance): **Guida rielaborata a partire dal testo consolidato e dal diritto danese** — Il testo è stato riscritto a partire dal testo consolidato del 29 maggio 2026: le esclusioni esatte dell’articolo 1, paragrafo 3 e il criterio «specificamente progettato», i percorsi di valutazione della conformità con il modulo B più C2, D, E, F o G, le iscrizioni dell’allegato IV, le regole per gli accessori, la disposizione transitoria e il capo sulle emergenze del 2024. La base danese del controllo è stata corretta. In Danimarca la vigilanza del mercato sugli apparecchi a gas si svolge ai sensi della legge sui prodotti (testo consolidato n. 22 dell’8 gennaio 2026), che elenca il regolamento nel § 2, stk. 1, nr. 41, e designa Erhvervsstyrelsen come autorità di controllo, mentre le disposizioni nazionali vere e proprie — il decreto n. 239 del 23 marzo 2018 sulla sicurezza delle apparecchiature a gas — sono state ricondotte alla legge sulla sicurezza del gas (gassikkerhedsloven, testo consolidato n. 257 del 9 febbraio 2026) dal decreto modificativo n. 485 del 28 maggio 2026.
- 2026-05-30 (amendment): **Danimarca: il decreto n. 485 del 28 maggio 2026 modifica il decreto sulle apparecchiature a gas** — È entrato in vigore il decreto n. 485 del 28 maggio 2026: il decreto n. 239/2018 è ricondotto alla legge sulla sicurezza del gas (testo consolidato n. 257 del 9 febbraio 2026), Erhvervsstyrelsen sostituisce ovunque Sikkerhedsstyrelsen, un nuovo § 45, stk. 2 richiede l’informazione e l’etichettatura del bene rilevante per la crisi in danese o in inglese, e la disposizione sulle ammende è estesa a tale obbligo e all’articolo 40 quater, paragrafi 5 e 7.
- 2026-05-29 (applies): **Si applicano le procedure di emergenza per apparecchi e accessori rilevanti per la crisi** — Si applica il regolamento (UE) 2024/2748: gli articoli da 40 bis a 40 sexies consentono agli organismi notificati di dare priorità alla valutazione della conformità, consentono a uno Stato membro di autorizzare l’immissione sul mercato di uno specifico apparecchio o accessorio senza le procedure degli organismi notificati, consentono alla Commissione di elencare norme o di stabilire specifiche comuni che conferiscono una presunzione di conformità e impongono una vigilanza del mercato prioritaria e l’assistenza reciproca, per gli apparecchi e gli accessori designati come beni rilevanti per la crisi mentre è attiva una modalità di emergenza del mercato interno ai sensi del regolamento (UE) 2024/2747.
- 2024-11-28 (amendment): **Entra in vigore il regolamento (UE) 2024/2748: procedure di emergenza del mercato interno** — Il regolamento modificativo del 9 ottobre 2024, pubblicato l’8 novembre 2024, aggiunge all’articolo 2 le definizioni di beni rilevanti per la crisi e di modalità di emergenza del mercato interno e inserisce il capo V bis (articoli da 40 bis a 40 sexies); è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e si applica dal 29 maggio 2026.
- 2019-03-15 (amendment): **Danimarca: il decreto n. 236 del 13 marzo 2019 riformula la disposizione sanzionatoria del decreto sulle apparecchiature a gas** — È entrato in vigore il decreto n. 236 del 13 marzo 2019: la disposizione sanzionatoria del decreto n. 239/2018 è riformulata come § 47, stk. 1, che punisce con un’ammenda le violazioni dei §§ da 7 a 17, dei §§ da 19 a 32 o del § 38 del decreto e le violazioni degli articoli 3, paragrafi 1 e 2, 5, 7, 9, 10, 12, 14, paragrafo 1, 15, 17, paragrafi da 1 a 3, 18, 23, paragrafi da 2 a 11, 25, da 31 a 33, 37, paragrafi 1 e 3, e 39, paragrafo 2 del regolamento.
- 2018-04-21 (applies): **Il regolamento (UE) 2016/426 si applica integralmente; la direttiva 2009/142/CE è abrogata** — Si applicano gli obblighi degli operatori economici, la valutazione della conformità, la marcatura CE e le disposizioni sulla vigilanza del mercato, e la direttiva 2009/142/CE è abrogata; gli apparecchi e gli accessori conformi alla direttiva e immessi sul mercato prima del 21 aprile 2018 possono ancora essere messi a disposizione e, per gli apparecchi, messi in servizio.
- 2016-10-21 (applies): **Si applicano le disposizioni sugli organismi notificati, sulle condizioni di alimentazione del gas e sul comitato** — Si applicano l’articolo 4, gli articoli da 19 a 35, l’articolo 42 e l’allegato II, cosicché gli Stati membri potevano notificare gli organismi di valutazione della conformità e avevano tempo fino al 21 ottobre 2017 per comunicare i propri tipi di gas e le proprie pressioni di alimentazione; l’articolo 43, paragrafo 1 sulle disposizioni in materia di sanzioni è seguito il 21 marzo 2018.
- 2016-04-20 (in-force): **Entra in vigore il regolamento (UE) 2016/426** — Adottato il 9 marzo 2016 come regolamento direttamente applicabile che sostituisce la direttiva 2009/142/CE e allineato al nuovo quadro legislativo, e pubblicato nella GU L 81 del 31 marzo 2016, il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.

## Il GAR in parole semplici

Il regolamento sugli apparecchi a gas (GAR), formalmente regolamento (UE) 2016/426, è la normativa di sicurezza dell’UE per gli apparecchi che bruciano combustibili gassosi e per gli accessori incorporati in essi. Gli apparecchi possono essere messi a disposizione sul mercato e messi in servizio solo se, quando sono normalmente utilizzati, rispettano il regolamento, e gli accessori solo se lo rispettano (art. 3). La conformità significa rispettare i requisiti essenziali dell’allegato I, che partono da un’unica regola generale: gli apparecchi devono essere progettati e costruiti in modo da funzionare in sicurezza e da non presentare pericoli per le persone, gli animali domestici o i beni quando sono normalmente utilizzati (art. 5 e allegato I, punto 1.1).

Il regolamento ha sostituito la direttiva 2009/142/CE il 21 aprile 2018 (art. 45). In quanto regolamento si applica direttamente in ogni Stato membro senza recepimento e ha portato le regole sugli apparecchi a gas nel nuovo quadro legislativo, con gli stessi obblighi degli operatori economici, la stessa rintracciabilità e le stesse procedure di vigilanza del mercato degli altri atti che prevedono la marcatura CE. A differenza della direttiva sulla bassa tensione, mantiene un organismo notificato obbligatorio nel percorso di valutazione della conformità.

> **Testo ufficiale**
> Legga il regolamento su EUR-Lex: [regolamento (UE) 2016/426 (CELEX 32016R0426)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0426), oppure il [testo consolidato del 29 maggio 2026](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02016R0426-20260529), che comprende le procedure di emergenza del mercato interno.

## Campo di applicazione

Il regolamento si applica agli apparecchi e agli accessori (art. 1, par. 1). Per apparecchi si intendono gli apparecchi che bruciano combustibili gassosi utilizzati per la cottura, la refrigerazione, il condizionamento d’aria, il riscaldamento d’ambiente, la produzione di acqua calda, l’illuminazione o il lavaggio, nonché i bruciatori ad aria soffiata e i corpi di riscaldamento da equipaggiare con tali bruciatori (art. 2, punto 1). Gli accessori sono i dispositivi di sicurezza, di comando o di regolazione e i loro sottoinsiemi, destinati a essere incorporati in un apparecchio o a essere assemblati per costituire un apparecchio (art. 2, punto 2). Combustibile gassoso è qualsiasi combustibile allo stato gassoso a 15 °C sotto una pressione assoluta di 1 bar (art. 2, punto 6), per cui sono coperti allo stesso modo gli apparecchi a gas naturale, a GPL e a gas di città; le famiglie e i gruppi di gas per i quali un apparecchio è progettato sono individuati dalla marcatura della sua categoria (art. 2, punti da 9 a 12).

Tre gruppi di apparecchi sono esclusi dal regolamento: quelli specificamente progettati per l’uso in processi industriali svolti in locali industriali, per l’uso a bordo di aeromobili e su ferrovie e a fini di ricerca per un uso temporaneo in laboratorio. Un apparecchio è specificamente progettato solo quando la progettazione è destinata esclusivamente a rispondere a un’esigenza specifica per un processo o un uso specifico (art. 1, par. 3), per cui un apparecchio standard venduto a una fabbrica resta nel campo di applicazione. Se un altro atto dell’Unione disciplina un aspetto in modo più specifico, il regolamento non si applica a tale aspetto, e il requisito dell’uso razionale dell’energia di cui all’allegato I, punto 3.5, non si applica agli apparecchi disciplinati da una misura di progettazione ecocompatibile (art. 1, par. 4 e art. 1, par. 5).

La conformità è valutata nell’uso normale: l’apparecchio è correttamente installato e regolarmente sottoposto a manutenzione secondo le istruzioni del fabbricante, utilizzato con la normale variazione della qualità del gas e della pressione di alimentazione comunicata dallo Stato membro e utilizzato per la sua destinazione d’uso o in un modo ragionevolmente prevedibile (art. 1, par. 2). Gli Stati membri dovevano comunicare i tipi di gas e le pressioni di alimentazione utilizzati sul loro territorio entro il 21 ottobre 2017, secondo l’allegato II, e la Commissione li pubblica nella Gazzetta ufficiale (art. 4). Gli obblighi ricadono sugli operatori economici: fabbricante, rappresentante autorizzato, importatore e distributore (art. 2, punto 21). Fabbricante è chiunque fabbrichi un apparecchio o un accessorio, oppure lo faccia progettare o fabbricare, e lo commercializzi con il proprio nome o marchio oppure utilizzi l’apparecchio per scopi propri (art. 2, punto 17), e l’importatore o il distributore che vende con il proprio marchio o modifica un prodotto in modo tale da poterne condizionare la conformità assume gli obblighi del fabbricante (art. 11). Gli apparecchi non conformi possono essere presentati a fiere e dimostrazioni dietro un cartello ben visibile che indichi che non sono in vendita finché non saranno resi conformi (art. 6, par. 3).

## Che cosa deve fare

### Requisiti essenziali

L’allegato I è obbligatorio e si applica tenendo conto dello stato dell’arte al momento della progettazione e della fabbricazione. Il fabbricante deve analizzare i rischi applicabili all’apparecchio o all’accessorio e progettarlo su tale base, applicando nell’ordine: eliminare o ridurre i rischi per quanto possibile, adottare misure di protezione contro i rischi residui e informare gli utilizzatori dei rischi residui (allegato I, punti 1.2 e 1.3). Ogni apparecchio deve essere accompagnato da istruzioni di installazione per l’installatore, comprese le specifiche dell’interfaccia per il collegamento all’alimentazione del gas, all’energia ausiliaria, all’aria comburente e al sistema di evacuazione dei fumi, da istruzioni d’uso e di manutenzione per l’utilizzatore e da avvertenze sull’apparecchio e sul suo imballaggio che indichino il tipo di gas, la pressione di alimentazione, la categoria dell’apparecchio e le eventuali restrizioni d’uso (allegato I, punti 1.5 e 1.6). Gli accessori recano le istruzioni di incorporazione, regolazione, funzionamento e manutenzione come parte della dichiarazione di conformità UE (allegato I, punto 1.7).

I materiali devono resistere alle condizioni meccaniche, chimiche e termiche che incontreranno prevedibilmente (allegato I, punto 2). I requisiti di progettazione e costruzione riguardano stabilità e usura, condensazione, rischio di esplosione in caso di incendio esterno, penetrazione di acqua e aria nel circuito del gas, fluttuazioni dell’energia ausiliaria, rischi legati al gas di origine elettrica o elettromagnetica, parti in pressione, guasto e precedenza dei dispositivi di sicurezza e di comando, tarature di fabbrica protette e comandi chiaramente contrassegnati (allegato I, punto 3.1). Gli apparecchi devono limitare l’emissione di gas incombusto in modo che non si verifichi alcun accumulo pericoloso, soprattutto in ambienti interni (punto 3.2), accendersi senza difficoltà con un’accensione per propagazione assicurata (punto 3.3), bruciare in modo stabile senza concentrazioni inaccettabili di sostanze nocive né rilascio accidentale di prodotti della combustione, anche in condizioni anomale di tiraggio, e non causare mai concentrazioni pericolose di monossido di carbonio (punto 3.4). Devono utilizzare l’energia in modo razionale (punto 3.5), mantenere le superfici e le parti vicine a temperature sicure con un tempo di reazione adeguato per bambini e anziani (punto 3.6) e non alterare gli alimenti o l’acqua potabile con cui vengono a contatto (punto 3.7). Tali obblighi si applicano agli accessori per quanto pertinente (allegato I, punto 3).

### Norme armonizzate

Gli apparecchi e gli accessori conformi a norme armonizzate, o a parti di esse, i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale sono presunti conformi ai requisiti essenziali contemplati da tali norme (art. 13). La pagina della Commissione sul GAR rinvia alle norme CEN in materia di riscaldamento, ventilazione e condizionamento d’aria, il cui uso è volontario. Se un apparecchio comprende anche parti elettriche, i risultati della valutazione della conformità ai sensi della direttiva sulla bassa tensione 2014/35/UE, della direttiva sulla compatibilità elettromagnetica 2014/30/UE o della direttiva sulle apparecchiature radio 2014/53/UE sono presi in considerazione per i rischi legati al gas di origine elettrica ed elettromagnetica (allegato I, punti 3.1.7 e 3.1.8).

### Valutazione della conformità con un organismo notificato

Prima di immettere sul mercato un apparecchio o un accessorio, il fabbricante deve sottoporlo a una procedura di valutazione della conformità (art. 14, par. 1). Gli apparecchi e gli accessori fabbricati in serie sono sottoposti all’esame UE del tipo, modulo B tipo di produzione, in cui un organismo notificato esamina la documentazione tecnica e un campione rappresentativo e rilascia un certificato di esame UE del tipo con una validità massima di 10 anni (allegato III, punto 1). Il fabbricante lo combina con un modulo della fase di produzione di sua scelta: la conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione e su controlli del prodotto sotto sorveglianza a intervalli casuali (modulo C2), la garanzia della qualità del processo di produzione (modulo D), la garanzia della qualità del prodotto (modulo E) o la verifica del prodotto (modulo F) (art. 14, par. 2). Per un apparecchio o un accessorio prodotto come singola unità o in piccole quantità il fabbricante può scegliere invece la conformità basata sulla verifica dell’unità, modulo G (art. 14, par. 3). La domanda è presentata a un unico organismo notificato e la documentazione tecnica deve comprendere un’analisi e una valutazione dei rischi, una descrizione generale, disegni e schemi, le norme armonizzate applicate o le soluzioni adottate in alternativa, i calcoli di progettazione, i rapporti di prova, le istruzioni di installazione e d’uso e, per un accessorio, la sua dichiarazione di conformità UE (allegato III, punto 1.3). La documentazione e la corrispondenza sono redatte in una lingua ufficiale dello Stato membro dell’organismo notificato o in una lingua da esso accettata (art. 14, par. 4).

### Dichiarazione di conformità UE, marcatura CE e iscrizioni

La dichiarazione di conformità UE attesta che i requisiti essenziali dell’allegato I sono stati dimostrati, segue il modello dell’allegato V, contiene gli elementi dei moduli utilizzati, è tenuta aggiornata ed è tradotta nelle lingue richieste dallo Stato membro; se più atti dell’Unione richiedono una dichiarazione, un’unica dichiarazione li comprende tutti, e una copia è fornita con ogni accessorio (art. 15). La dichiarazione per un accessorio ne indica le caratteristiche e contiene le istruzioni su come l’accessorio deve essere incorporato o assemblato (art. 15, par. 3).

La marcatura CE segue i principi generali dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008 (art. 16) ed è apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sull’apparecchio e sull’accessorio o sulla loro targhetta dati prima dell’immissione sul mercato, oppure sull’imballaggio e sui documenti di accompagnamento se il prodotto non lo consente, seguita dal numero di identificazione dell’organismo notificato coinvolto nella fase di controllo della produzione e dalle ultime due cifre dell’anno in cui è stata apposta (art. 17). Le iscrizioni dell’allegato IV sono apposte allo stesso modo prima dell’immissione sul mercato: il nome del fabbricante, la denominazione commerciale registrata o il marchio, il tipo di apparecchio, il numero di lotto o di serie, il tipo di alimentazione elettrica ove applicabile, la marcatura della categoria dell’apparecchio, la pressione di alimentazione nominale e le informazioni necessarie per un’installazione corretta e sicura e, per quanto pertinente, le stesse indicazioni per gli accessori (art. 18 e allegato IV).

### Obblighi per ruolo

I fabbricanti progettano e fabbricano conformemente ai requisiti essenziali, redigono la documentazione tecnica ed eseguono la valutazione della conformità, redigono la dichiarazione e appongono la marcatura CE, conservano entrambe per 10 anni, mantengono la conformità della produzione in serie, sottopongono a prove a campione e tengono un registro dei reclami se i rischi lo giustificano, contrassegnano il prodotto con un identificativo, le iscrizioni dell’allegato IV e il proprio nome e indirizzo, forniscono istruzioni e informazioni di sicurezza nella lingua richiesta, adottano misure correttive e informano le autorità dei rischi e cooperano su richiesta (art. 7). I rappresentanti autorizzati agiscono in base a un mandato che deve almeno comprendere la conservazione dei documenti e la cooperazione con le autorità e non possono assumere gli obblighi di progettazione o di documentazione (art. 8). Gli importatori immettono sul mercato solo prodotti conformi, verificano il lavoro del fabbricante, aggiungono il proprio nome e indirizzo, garantiscono le istruzioni e la dichiarazione dell’accessorio nella lingua richiesta, proteggono il prodotto durante l’immagazzinamento e il trasporto, eseguono prove a campione se i rischi lo giustificano, adottano misure correttive e conservano la dichiarazione per 10 anni (art. 9). I distributori verificano la marcatura CE, i documenti, la lingua e le iscrizioni prima di mettere a disposizione un prodotto, lo proteggono durante l’immagazzinamento e il trasporto e fanno in modo che siano adottate misure correttive (art. 10). Gli importatori e i distributori che vendono con il proprio marchio o modificano un prodotto diventano fabbricanti (art. 11), e ogni operatore individua i propri fornitori e clienti per 10 anni (art. 12).

### Procedure di emergenza dal 29 maggio 2026

Il regolamento (UE) 2024/2748 ha inserito il capo V bis. Gli articoli da 40 ter a 40 sexies si applicano solo agli apparecchi e agli accessori designati come beni rilevanti per la crisi, solo mentre è attiva una modalità di emergenza del mercato interno ai sensi del regolamento (UE) 2024/2747 e solo dopo che la Commissione ha adottato il corrispondente atto di esecuzione (art. 40 bis). Durante tale periodo gli organismi notificati trattano in via prioritaria le domande relative ai prodotti elencati (art. 40 ter); uno Stato membro può autorizzare, su richiesta debitamente motivata, l’immissione sul mercato di uno specifico apparecchio o accessorio senza le procedure degli organismi notificati, purché la conformità all’allegato I sia dimostrata nell’ambito dell’autorizzazione; tali apparecchi e accessori non recano la marcatura CE (art. 40 quater, par. 7) e, una volta che la Commissione estende l’autorizzazione a tutta l’Unione mediante atto di esecuzione, devono recare l’informazione che sono immessi sul mercato o utilizzati per gli scopi propri del fabbricante come «bene rilevante per la crisi» (art. 40 quater, par. 2, secondo comma); la Commissione può elencare norme o stabilire specifiche comuni che conferiscono una presunzione di conformità quando mancano norme armonizzate o queste non possono essere utilizzate (art. 40 quinquies); e gli Stati membri danno priorità alla vigilanza del mercato sui prodotti elencati e si assistono reciprocamente (art. 40 sexies). Dal 30 maggio 2026 il § 45, stk. 2 del decreto n. 239/2018 richiede che gli apparecchi o gli accessori oggetto di un’estensione di un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 40 quater, paragrafo 2 rechino informazioni chiare, comprensibili e leggibili sul fatto che sono immessi sul mercato o utilizzati per gli scopi propri del fabbricante come «bene rilevante per la crisi», in danese o in inglese (decreto n. 485 del 28 maggio 2026, § 1, nr. 4).

## Controlli e sanzioni

La vigilanza del mercato segue l’articolo 15, paragrafo 3 e gli articoli da 16 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008 (art. 36); tali articoli sono stati abrogati dal regolamento (UE) 2019/1020, che elenca il regolamento sugli apparecchi a gas nel proprio allegato I, per cui il riferimento va letto come riferimento al regolamento (UE) 2019/1020 dal 16 luglio 2021. Se un’autorità ha motivi sufficienti per ritenere che un apparecchio o un accessorio presenti un rischio per la salute o la sicurezza delle persone o per gli animali domestici o i beni, valuta il prodotto, esige azioni correttive, il ritiro o il richiamo entro un termine commisurato al rischio, informa l’organismo notificato e, se l’operatore non agisce, vieta o limita la messa a disposizione, ritira o richiama il prodotto e ne informa la Commissione e gli altri Stati membri (art. 37). I prodotti conformi che presentano comunque un rischio possono essere trattati allo stesso modo (art. 39), e la Commissione decide sulle misure nazionali contestate mediante la procedura di salvaguardia dell’Unione (art. 38). La non conformità formale, come la marcatura CE mancante o apposta in modo errato, le iscrizioni dell’allegato IV o il numero dell’organismo notificato mancanti, una dichiarazione non redatta correttamente o che non accompagna un accessorio, una documentazione tecnica incompleta o l’identificazione mancante del fabbricante o dell’importatore, deve cessare e in caso contrario comporta la limitazione, il divieto, il ritiro o il richiamo (art. 40).

Le sanzioni sono stabilite a livello nazionale: gli Stati membri stabiliscono sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per le violazioni da parte degli operatori economici, che possono comprendere sanzioni penali per le violazioni gravi, e dovevano notificarle alla Commissione entro il 21 marzo 2018 (art. 43). In Danimarca la vigilanza del mercato sugli apparecchi a gas si svolge ai sensi della legge sui prodotti (testo consolidato n. 22 dell’8 gennaio 2026), che elenca il regolamento nel § 2, stk. 1, nr. 41, e designa Erhvervsstyrelsen come autorità di controllo, mentre le disposizioni nazionali vere e proprie — il decreto n. 239 del 23 marzo 2018 sulla sicurezza delle apparecchiature a gas — sono state ricondotte alla legge sulla sicurezza del gas (gassikkerhedsloven, testo consolidato n. 257 del 9 febbraio 2026) dal decreto modificativo n. 485 del 28 maggio 2026; Sikkerhedsstyrelsen è diventata il dipartimento Markedsovervågning di Erhvervsstyrelsen (l’Autorità danese per le imprese) il 1° gennaio 2026 e continua a svolgere gli stessi compiti. L’autorità può prelevare campioni di prodotti, anche sotto identità nascosta, emanare divieti temporanei, ordinare avvertenze, ritiro o richiamo, ordinare la rimozione di una marcatura CE illecita e vietare o distruggere i prodotti non conformi; le violazioni sono punite con ammende e, in circostanze aggravanti quali il pericolo per la sicurezza o la salute, un incidente con lesioni gravi o morte, la recidiva o la violazione sistematica a fini di lucro, con la reclusione fino a 2 anni. Il decreto n. 239 del 23 marzo 2018, § 47, come riformulato dal decreto n. 236 del 13 marzo 2019 ed esteso dal decreto n. 485 del 28 maggio 2026, punisce separatamente con un’ammenda, salvo che sia dovuta una pena più grave ai sensi di altra legge, le violazioni dei §§ da 7 a 17, dei §§ da 19 a 32, del § 38 e del § 45, stk. 2 del decreto e le violazioni degli articoli 3, paragrafi 1 e 2, 5, 7, 9, 10, 12, 14, paragrafo 1, 15, 17, paragrafi da 1 a 3, 18, 23, paragrafi da 2 a 11, 25, da 31 a 33, 37, paragrafi 1 e 3, 39, paragrafo 2 e 40 quater, paragrafi 5 e 7 del regolamento, con la responsabilità delle imprese ai sensi del capitolo 5 del codice penale danese (§ 48). Il decreto n. 239 del 23 marzo 2018 sulla sicurezza delle apparecchiature a gas richiede che le istruzioni e le informazioni di sicurezza che accompagnano un apparecchio siano in danese e che la dichiarazione di conformità UE che accompagna un accessorio sia in danese o in inglese, e affida a DANAK la valutazione e la sorveglianza degli organismi notificati danesi. Dal 30 maggio 2026 il decreto stesso indica Erhvervsstyrelsen, che ai sensi del § 41 del decreto si avvale di DANAK per rilasciare il certificato di accreditamento e per valutare e sorvegliare gli organismi notificati danesi.

## Come Conphora La aiuta

Conphora monitora il GAR e le sue norme armonizzate e confronta i Suoi prodotti con i requisiti essenziali, segnalando le lacune nell’analisi dei rischi, nella documentazione tecnica, nel certificato di esame del tipo e nella sua validità decennale, nella dichiarazione di conformità UE e nelle iscrizioni prima che diventino problemi di controllo. La piattaforma La aiuta a costruire e conservare la documentazione e i registri decennali, combina la dichiarazione GAR con le dichiarazioni LVD, EMC e le altre di cui lo stesso apparecchio ha bisogno e La avvisa quando cambia una norma, le condizioni di alimentazione del gas di uno Stato membro o il regolamento.

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## Fonti

- [Regolamento (UE) 2016/426 sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi, testo consolidato del 29 maggio 2026 (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02016R0426-20260529)
- [Regolamento (UE) 2016/426 come pubblicato nella GU L 81 del 31 marzo 2016 (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0426)
- [Informazioni sul documento, date e relazioni per il CELEX 32016R0426 (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32016R0426)
- [Regolamento (UE) 2024/2748 sulle procedure di emergenza per la valutazione della conformità, la presunzione di conformità, le specifiche comuni e la vigilanza del mercato dei prodotti (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024R2748)
- [Regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti, allegato I, punto 63 (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1020)
- [Regolamento (CE) n. 765/2008 sull’accreditamento e sulla vigilanza del mercato (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32008R0765)
- [Regolamento sugli apparecchi a gas (GAR), schede di orientamento, domande e risposte e comunicazioni degli Stati membri sul gas (Commissione europea, DG GROW)](https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/pressure-equipment-and-gas-appliances/gas-appliances-sector/gas-appliances-regulation_en)
- [Gasapparatforordning og EU-vejledning (Sikkerhedsstyrelsen, Erhvervsstyrelsen)](https://www.sik.dk/erhverv/produkter/gas-produkter/love-og-regler/gasapparatforordning-og-eu-vejledning)
- [CE-godkendelse af gasapparater og -udstyr (Sikkerhedsstyrelsen, Erhvervsstyrelsen)](https://www.sik.dk/erhverv/produkter/gas-produkter/vejledninger/ce-godkendelse-gasapparater-og-udstyr)
- [Produktloven og bekendtgørelse om sikkerhed for gasmateriel (Sikkerhedsstyrelsen, Erhvervsstyrelsen)](https://www.sik.dk/erhverv/produkter/gas-produkter/love-og-regler/bekendtgoerelse-om-sikkerhed-gasmateriel)
- [Sikkerhedsstyrelsen, dal 1° gennaio 2026 parte di Erhvervsstyrelsen (Sikkerhedsstyrelsen)](https://www.sik.dk/sikkerhedsstyrelsen-del-erhvervsstyrelsen)
- [Bekendtgørelse af lov om produkter og markedsovervågning, LBK nr. 22 af 8. januar 2026 (Retsinformation)](https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2026/22)
- [Bekendtgørelse om sikkerhed for gasmateriel, BEK nr. 239 af 23. marts 2018 (Retsinformation)](https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/239)
- [Bekendtgørelse nr. 236 af 13. marts 2019 om ændring af bekendtgørelse om sikkerhed for gasmateriel (Retsinformation)](https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/236)
- [Bekendtgørelse nr. 485 af 28. maj 2026 om ændring af bekendtgørelse om sikkerhed for gasmateriel (Retsinformation)](https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2026/485)
- [Bekendtgørelse af lov om sikkerhed for gasanlæg, gasinstallationer og rørledninger til gas (gassikkerhedsloven), LBK nr. 257 af 9. februar 2026 (Retsinformation)](https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2026/257)
- [Lov om produkter og markedsovervågning, lov nr. 799 af 9. juni 2020, § 43 (Retsinformation)](https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/799)

*Questa guida fornisce informazioni di carattere generale e non costituisce una consulenza legale.*

## Fonti

- [Regolamento (UE) 2016/426 sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi, testo consolidato del 29 maggio 2026 (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02016R0426-20260529)
- [Regolamento (UE) 2016/426 come pubblicato nella GU L 81 del 31 marzo 2016 (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0426)
- [Informazioni sul documento, date e relazioni per il CELEX 32016R0426 (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32016R0426)
- [Regolamento (UE) 2024/2748 sulle procedure di emergenza per la valutazione della conformità, la presunzione di conformità, le specifiche comuni e la vigilanza del mercato dei prodotti (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024R2748)
- [Regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti, allegato I, punto 63 (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1020)
- [Regolamento (CE) n. 765/2008 sull’accreditamento e sulla vigilanza del mercato (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32008R0765)
- [Regolamento sugli apparecchi a gas (GAR), schede di orientamento, domande e risposte e comunicazioni degli Stati membri sul gas (Commissione europea, DG GROW)](https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/pressure-equipment-and-gas-appliances/gas-appliances-sector/gas-appliances-regulation_en)
- [Gasapparatforordning og EU-vejledning (Sikkerhedsstyrelsen, Erhvervsstyrelsen)](https://www.sik.dk/erhverv/produkter/gas-produkter/love-og-regler/gasapparatforordning-og-eu-vejledning)
- [CE-godkendelse af gasapparater og -udstyr (Sikkerhedsstyrelsen, Erhvervsstyrelsen)](https://www.sik.dk/erhverv/produkter/gas-produkter/vejledninger/ce-godkendelse-gasapparater-og-udstyr)
- [Produktloven og bekendtgørelse om sikkerhed for gasmateriel (Sikkerhedsstyrelsen, Erhvervsstyrelsen)](https://www.sik.dk/erhverv/produkter/gas-produkter/love-og-regler/bekendtgoerelse-om-sikkerhed-gasmateriel)
- [Sikkerhedsstyrelsen, dal 1° gennaio 2026 parte di Erhvervsstyrelsen (Sikkerhedsstyrelsen)](https://www.sik.dk/sikkerhedsstyrelsen-del-erhvervsstyrelsen)
- [Bekendtgørelse af lov om produkter og markedsovervågning, LBK nr. 22 af 8. januar 2026 (Retsinformation)](https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2026/22)
- [Bekendtgørelse om sikkerhed for gasmateriel, BEK nr. 239 af 23. marts 2018 (Retsinformation)](https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/239)
- [Bekendtgørelse nr. 236 af 13. marts 2019 om ændring af bekendtgørelse om sikkerhed for gasmateriel (Retsinformation)](https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/236)
- [Bekendtgørelse nr. 485 af 28. maj 2026 om ændring af bekendtgørelse om sikkerhed for gasmateriel (Retsinformation)](https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2026/485)
- [Bekendtgørelse af lov om sikkerhed for gasanlæg, gasinstallationer og rørledninger til gas (gassikkerhedsloven), LBK nr. 257 af 9. februar 2026 (Retsinformation)](https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2026/257)
- [Lov om produkter og markedsovervågning, lov nr. 799 af 9. juni 2020, § 43 che trasferisce le apparecchiature a gas dalla gassikkerhedsloven alla produktloven (Retsinformation)](https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/799)

_Rivisto il 2026-09-24 da Conphora compliance team_
