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title: "FPR — Regolamento sui prodotti fertilizzanti"
description: "Il regolamento sui prodotti fertilizzanti stabilisce le norme con cui concimi, ammendanti, substrati e biostimolanti possono recare la marcatura CE come prodotti fertilizzanti UE, con obblighi per fabbricanti, importatori e distributori. Si applica dal 16 luglio 2022; l’etichettatura digitale dal 1° maggio 2027, le norme sui polimeri dal 17 ottobre 2028."
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published: "2019-07-15"
updated: "2026-09-12"
author: "Conphora compliance team"
publisher: "Conphora"
reference: "Regolamento (UE) 2019/1009"
celex: "32019R1009"
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tags: ["FPR", "Fertilisers"]
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# FPR — Regolamento sui prodotti fertilizzanti

Il regolamento sui prodotti fertilizzanti stabilisce le norme con cui concimi, ammendanti, substrati e biostimolanti possono recare la marcatura CE come prodotti fertilizzanti UE, con obblighi per fabbricanti, importatori e distributori. Si applica dal 16 luglio 2022; l’etichettatura digitale dal 1° maggio 2027, le norme sui polimeri dal 17 ottobre 2028.

## Dati essenziali

- **Titolo ufficiale:** Regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato dei prodotti fertilizzanti dell’UE e che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003
- **Riferimento:** Regolamento (UE) 2019/1009
- **CELEX:** 32019R1009
- **Tipo di atto:** Regolamento
- **In vigore:** 2019-07-15
- **Si applica dal:** 2022-07-16
- **Applicato da:** Le autorità nazionali di vigilanza del mercato fanno rispettare il regolamento con i poteri del regolamento (UE) 2019/1020 (l’articolo 37 cita ancora gli articoli da 16 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008, da leggere come regolamento (UE) 2019/1020 dal 16 luglio 2021); in Danimarca Landbrugsstyrelsen, l’Agenzia danese per l’agricoltura presso il Ministero dell’Alimentazione, dell’Agricoltura e della Pesca, controlla il rispetto del regolamento in base al decreto n. 1135 del 9 luglio 2022 sui concimi e sugli ammendanti, emanato in base alla legge sui concimi e sugli ammendanti, oggi consolidata come testo consolidato (lovbekendtgørelse) n. 1052 del 10 luglio 2023. Gli strumenti sono l’azione correttiva entro un termine commisurato al rischio, il divieto o la restrizione della messa a disposizione, il ritiro o il richiamo, l’ordine di porre fine alle non conformità formali, come l’assenza della marcatura CE, della dichiarazione di conformità UE o della documentazione tecnica, la procedura di salvaguardia dell’Unione e sanzioni nazionali che devono essere effettive, proporzionate e dissuasive, le quali in Danimarca consistono in ammende ai sensi del § 24 del decreto, con la responsabilità delle società ai sensi del capitolo 5 del codice penale.
- **Categoria:** Fertilisers

## A chi si applica

**Oggetto dell’atto:** I prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE quando sono messi a disposizione sul mercato dell’Unione, cioè i prodotti fertilizzanti UE: concimi, correttivi, ammendanti, substrati di coltivazione, inibitori, biostimolanti delle piante e loro miscele (da PFC 1 a PFC 7); Sostanze, miscele, microrganismi o altri materiali applicati o destinati a essere applicati sulle piante o sulla loro rizosfera, o sui funghi o sulla loro micosfera, o destinati a costituire la rizosfera o la micosfera, per fornire nutrienti o migliorare l’efficienza nutrizionale; I materiali costituenti di cui sono composti, che devono rientrare in una delle 15 categorie di materiali costituenti: sostanze e miscele vergini, piante ed estratti di piante, compost, digestati, sottoprodotti dell’industria alimentare, microrganismi, polimeri, prodotti derivati di origine animale, sottoprodotti ai sensi della direttiva quadro sui rifiuti, sali di fosfato precipitati, ceneri, biochar e materiali recuperati ad elevata purezza; Gli operatori economici della catena: fabbricanti, rappresentanti autorizzati, importatori e distributori, compresi i venditori online che mettono a disposizione nell’Unione prodotti fertilizzanti UE; I rifiuti utilizzati come materiale costituente, che cessano di essere rifiuti dal momento in cui è redatta la dichiarazione di conformità UE (cessazione della qualifica di rifiuto)

**Prodotti derivati e a valle:** L’armonizzazione è facoltativa: un prodotto fertilizzante può comunque essere immesso sul mercato in base alle norme nazionali di uno Stato membro senza la marcatura CE, e il regolamento lascia gli Stati membri liberi di disciplinare tali prodotti (art. 3, paragrafo 1, art. 38, paragrafo 9, e art. 41, paragrafo 2; FAQ della Commissione, domanda 2.1); I sottoprodotti di origine animale e i prodotti derivati ancora soggetti al regolamento (CE) n. 1069/2009 e i prodotti fitosanitari ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono esclusi dal regolamento; i prodotti derivati per i quali è stato determinato un punto finale nella catena di fabbricazione possono essere usati come materiali costituenti della CMC 10 (art. 1, paragrafo 1, e art. 42, paragrafo 5); Un importatore o un distributore che immette sul mercato un prodotto fertilizzante UE con il proprio nome o marchio, o lo modifica in modo tale da poterne alterare la conformità, è considerato fabbricante; chi si limita a imballare o reimballare deve aggiungere «imballato da» o «reimballato da» con i propri dati e conservare le informazioni originali per 5 anni (art. 10 e art. 11); I concimi CE immessi sul mercato ai sensi del regolamento (CE) n. 2003/2003 prima del 16 luglio 2022 possono continuare a essere messi a disposizione, ma a essi si applicano le norme di vigilanza del mercato del capo V (art. 52); Uno Stato membro che il 14 luglio 2019 beneficiava di una deroga per il cadmio dal regolamento (CE) n. 2003/2003 può continuare ad applicare i propri limiti nazionali di cadmio ai prodotti fertilizzanti UE finché non si applichino limiti armonizzati pari o inferiori al suo livello (art. 3, paragrafo 2); Il regolamento non pregiudica REACH, CLP, la direttiva Nitrati, la direttiva sui fanghi di depurazione, la produzione biologica, la salute delle piante, le specie esotiche invasive, i precursori di esplosivi e gli altri atti elencati all’articolo 1, paragrafo 2, e gli Stati membri possono mantenere o adottare norme sull’uso dei prodotti fertilizzanti UE che non modifichino il prodotto né le condizioni della sua messa a disposizione (art. 1, paragrafo 2, e art. 3, paragrafo 3)

**Ruoli previsti dall’atto:**

- **Fabbricante (compresi i titolari di marchio)** — Qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto fertilizzante UE o lo fa progettare o fabbricare e lo commercializza con il proprio nome o marchio; un importatore o un distributore che vende con il proprio nome o marchio o modifica il prodotto in modo tale da poterne alterare la conformità è considerato fabbricante.
- **Rappresentante autorizzato** — Qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto per agire per suo conto in relazione a determinati compiti; l’obbligo di progettare e fabbricare in conformità agli allegati I e II e di redigere la documentazione tecnica non può far parte del mandato.
- **Importatore** — Qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che immette sul mercato dell’Unione un prodotto fertilizzante UE proveniente da un paese terzo.
- **Distributore (grossista o rivenditore)** — Qualsiasi persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall’importatore, che mette a disposizione sul mercato un prodotto fertilizzante UE.

## Date principali

- 2019-06-05: Adozione del regolamento (UE) 2019/1009 da parte del Parlamento europeo e del Consiglio a Bruxelles
- 2019-07-15: Entrata in vigore, il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GU L 170 del 25 giugno 2019; da questa data si applicano l’articolo 4, paragrafo 3, l’articolo 14 e gli articoli da 42 a 47 (orientamenti sull’etichettatura, specifiche comuni, atti delegati, comitato e modifiche dei regolamenti sui sottoprodotti di origine animale e sui prodotti fitosanitari)
- 2020-04-16: Si applicano gli articoli da 20 a 36 sulla notifica degli organismi di valutazione della conformità, affinché gli organismi notificati potessero essere designati prima della piena applicazione del regolamento
- 2020-07-16: Termine entro il quale la Commissione pubblica un documento di orientamento per i fabbricanti e per le autorità di vigilanza del mercato sull’aspetto visivo dell’etichetta dell’allegato III
- 2021-10-28: Entra in vigore il regolamento delegato (UE) 2021/1768: primo adeguamento tecnico degli allegati da I a IV, applicabile dal 16 luglio 2022
- 2021-12-20: Entrano in vigore i regolamenti delegati (UE) 2021/2086, 2021/2087 e 2021/2088: aggiunti CMC 12 sali di fosfato precipitati e derivati, CMC 13 materiali di ossidazione termica e derivati e CMC 14 materiali di pirolisi e gassificazione, applicabili dal 16 luglio 2022
- 2022-07-16: Il regolamento si applica integralmente; il regolamento (CE) n. 2003/2003 è abrogato; i concimi CE immessi sul mercato prima di questa data possono continuare a essere messi a disposizione, fermo restando il rispetto delle norme di vigilanza del mercato del capo V; termine per l’atto delegato sui criteri per i sottoprodotti nella CMC 11
- 2022-07-28: Entra in vigore il regolamento delegato (UE) 2022/1171: aggiunta la CMC 15 materiali recuperati ad elevata purezza, applicabile dal 16 luglio 2022
- 2022-10-03: Entra in vigore il regolamento delegato (UE) 2022/1519: composti inibitori, post-trattamento del digestato, registrazione dei polimeri e limite di PCB per la CMC 14
- 2023-03-16: Entra in vigore il regolamento delegato (UE) 2023/409: contenuto minimo di ossido di calcio di un concime inorganico solido semplice a base di macroelementi fissato al 9 % in massa
- 2024-07-03: Entra in vigore il regolamento delegato (UE) 2024/1682: il letame trasformato è aggiunto alla CMC 10 con proprie condizioni di trattamento, di PAH16, di stoccaggio e di etichettatura
- 2024-07-16: Termine entro il quale la Commissione valuta i criteri di biodegradabilità per i polimeri della CMC 9 ed esamina la possibilità di includere i film pacciamanti nella CMC 9
- 2024-10-20: Entra in vigore il regolamento (UE) 2024/2516: etichettatura digitale dei prodotti fertilizzanti UE (articoli da 11 bis a 11 quater), applicabile dal 1° maggio 2027
- 2024-11-17: Entra in vigore il regolamento delegato (UE) 2024/2770: criteri di biodegradabilità per gli agenti di rivestimento e i polimeri di ritenzione idrica della CMC 9; l’allegato I e il punto 1 dell’allegato II di tale atto si applicano dal 17 ottobre 2028
- 2024-11-20: Entrano in vigore i regolamenti delegati (UE) 2024/2786 (enterococchi e presunzione di conformità senza verifica), 2024/2787 (film pacciamanti nella CMC 9), 2024/2788 (polimeri nella CMC 11) e 2024/2790 (polimeri nella CMC 1); i due atti sui polimeri si applicano dal 17 ottobre 2028
- 2025-12-30: Entra in vigore il regolamento delegato (UE) 2025/1421: nel modulo D1 l’organismo notificato effettua audit annuali e preleva campioni del materiale in uscita per le CMC 3, 5, 12, 13, 14 e 15
- 2026-07-01: I cicli termici e la prova di detonazione del modulo A1 per i concimi a base di nitrato di ammonio ad alto tenore di azoto devono essere eseguiti in laboratori accreditati per tali attività (articolo 1, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2025/1421, data fissata dalla rettifica del 15 dicembre 2025)
- 2026-07-16: Termine per la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull’applicazione del regolamento, compreso il riesame dei valori limite di cadmio per i concimi fosfatici e degli altri limiti per i contaminanti
- 2027-05-01: Si applicano le norme sull’etichettatura digitale del regolamento (UE) 2024/2516: articoli da 11 bis a 11 quater, articoli 6, paragrafi da 5 a 7, 8, paragrafi 3 e 4, e 9, paragrafo 2, come modificati, e le modifiche degli allegati III e IV; termine per gli atti delegati della Commissione sui requisiti dell’etichettatura digitale
- 2028-10-17: Si applicano le norme sui polimeri: criteri di biodegradabilità per gli agenti di rivestimento e i polimeri di ritenzione idrica nella CMC 9 (regolamento delegato (UE) 2024/2770) e polimeri nelle CMC 1 e CMC 11 allineati alla restrizione REACH sulle microplastiche (regolamenti delegati (UE) 2024/2790 e 2024/2788)

## Che cosa si deve fare

### Fabbricante (compresi i titolari di marchio)

- Progettare e fabbricare il prodotto fertilizzante UE in modo che soddisfi i requisiti dell’allegato I per la propria categoria di funzione del prodotto, compresi i limiti per contaminanti, patogeni e contenuto di nutrienti, e usare solo materiali costituenti conformi a una o più categorie di materiali costituenti dell’allegato II; per ogni aspetto non coperto da tali allegati il prodotto non deve presentare rischi per la salute umana, animale o vegetale, per la sicurezza o per l’ambiente.
- Prima di immettere il prodotto sul mercato, redigere la documentazione tecnica ed eseguire o far eseguire il modulo di valutazione della conformità dell’allegato IV consentito per i propri materiali costituenti e la propria categoria: modulo A, modulo A1 per i concimi a base di nitrato di ammonio ad alto tenore di azoto, moduli B e C, oppure modulo D1 con un organismo notificato per compost, digestato e materiali recuperati delle CMC da 12 a 15, inibitori e biostimolanti; poi redigere la dichiarazione di conformità UE e apporre la marcatura CE.
- Prima di immettere il prodotto sul mercato, redigere la documentazione tecnica dell’allegato IV.
- Eseguire o far eseguire il modulo di valutazione della conformità dell’allegato IV consentito per i propri materiali costituenti e la propria categoria: modulo A, modulo A1 per i concimi a base di nitrato di ammonio ad alto tenore di azoto, moduli B e C, oppure modulo D1 con un organismo notificato per compost, digestato e materiali recuperati delle CMC da 12 a 15, inibitori e biostimolanti.
- Redigere la dichiarazione di conformità UE secondo il modello dell’allegato V con gli elementi del modulo utilizzato, mantenerla costantemente aggiornata, tradurla nelle lingue richieste dallo Stato membro in cui il prodotto è immesso o messo a disposizione sul mercato e riunirla in un’unica dichiarazione quando un altro atto dell’Unione ne richiede una; redigendola ci si assume la responsabilità della conformità e il materiale che era rifiuto cessa in quel momento di essere tale.
- Apporre la marcatura CE in modo visibile, leggibile e indelebile sull’imballaggio o, per i prodotti forniti senza imballaggio, su un documento di accompagnamento, prima di immettere il prodotto sul mercato, seguita dal numero di identificazione dell’organismo notificato quando l’allegato IV ne richiede uno.
- Conservare la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE per 5 anni dopo l’immissione del prodotto sul mercato, fornire agli altri operatori economici una copia della dichiarazione su richiesta, mantenere la conformità della produzione in serie quando cambiano il processo, il prodotto o le norme, e, quando le prestazioni o i rischi lo giustificano, sottoporre a prova a campione i prodotti commercializzati, esaminare i reclami e tenere un registro dei reclami, dei prodotti non conformi e dei richiami, tenendo informati i distributori.
- Conservare la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE per 5 anni dopo l’immissione del prodotto sul mercato.
- Fornire agli altri operatori economici una copia della dichiarazione di conformità UE su richiesta.
- Mantenere la conformità della produzione in serie, tenendo conto delle modifiche del processo di produzione, del prodotto o delle norme armonizzate, delle specifiche comuni o delle altre specifiche tecniche di riferimento.
- Quando le prestazioni o i rischi di un prodotto lo giustificano, sottoporre a prova a campione i prodotti commercializzati, esaminare i reclami e tenere un registro dei reclami, dei prodotti non conformi e dei richiami, tenendo informati i distributori.
- Indicare sull’imballaggio, o sul documento di accompagnamento per i prodotti non imballati, un numero di tipo, di lotto o altro elemento di identificazione e il proprio nome, la propria denominazione commerciale registrata o il proprio marchio e un unico indirizzo postale di contatto, in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori finali e per le autorità di vigilanza del mercato.
- Fornire l’etichettatura dell’allegato III su un’etichetta apposta sull’imballaggio, in un foglio illustrativo per le informazioni che non vi trovano posto o per i prodotti non imballati, in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori finali secondo quanto stabilito dallo Stato membro: la denominazione della PFC, la quantità, le istruzioni per l’uso con dosi, tempi e frequenza di applicazione, le condizioni di stoccaggio, le informazioni sulla gestione del rischio, l’elenco degli ingredienti oltre il 5 %, la dichiarazione dei nutrienti e le avvertenze, e dal 1° maggio 2027 facoltativamente come etichetta digitale ai sensi degli articoli da 11 bis a 11 quater.
- Se si ritiene o si ha motivo di ritenere che un prodotto immesso sul mercato non sia conforme, renderlo immediatamente conforme, ritirarlo o richiamarlo e, quando presenta un rischio, informare le autorità nazionali competenti di ogni Stato membro in cui lo si è messo a disposizione; su richiesta motivata fornire tutte le informazioni e la documentazione di conformità in una lingua comprensibile per l’autorità, cooperare alle misure di eliminazione dei rischi ed essere in grado di individuare i propri fornitori e clienti per 5 anni.
- Se si ritiene o si ha motivo di ritenere che un prodotto immesso sul mercato non sia conforme, renderlo immediatamente conforme, ritirarlo o richiamarlo e, quando presenta un rischio, informare le autorità nazionali competenti di ogni Stato membro in cui lo si è messo a disposizione.
- Su richiesta motivata di un’autorità nazionale competente, fornire tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità del prodotto fertilizzante UE, in una lingua che l’autorità possa comprendere facilmente, e cooperare con essa a qualsiasi azione volta a eliminare i rischi presentati dai prodotti fertilizzanti UE che si sono immessi sul mercato.
- Essere in grado di indicare alle autorità di vigilanza del mercato, per 5 anni dalla fornitura, ogni operatore economico che ha fornito un prodotto fertilizzante UE e ogni operatore economico al quale se ne è fornito uno.

### Rappresentante autorizzato

- Agire in base a un mandato scritto del fabbricante che consenta almeno di tenere la dichiarazione di conformità UE e la documentazione tecnica a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza del mercato per 5 anni dopo l’immissione del prodotto sul mercato.
- Agire come rappresentante autorizzato solo in base a un mandato scritto del fabbricante che indichi i compiti svolti.
- Tenere la dichiarazione di conformità UE e la documentazione tecnica a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza del mercato per 5 anni dopo l’immissione del prodotto sul mercato.
- Su richiesta motivata di un’autorità nazionale competente, fornire tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità del prodotto fertilizzante UE e cooperare con le autorità a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai prodotti oggetto del proprio mandato.
- Non assumere l’obbligo del fabbricante di progettare e fabbricare in conformità agli allegati I e II né di redigere la documentazione tecnica; tali obblighi non possono far parte del mandato.
- Quando interviene un organismo notificato, il suo numero di identificazione può essere apposto dopo la marcatura CE da chi agisce secondo le istruzioni dell’organismo e, per le miscele di prodotti fertilizzanti, conservare la dichiarazione di conformità UE di ciascun prodotto componente; essere in grado di individuare fornitori e clienti per 5 anni.
- Quando interviene un organismo notificato e ne dà istruzione, apporre il suo numero di identificazione dopo la marcatura CE.
- Per le miscele di prodotti fertilizzanti, conservare la dichiarazione di conformità UE di ciascun prodotto componente.
- Essere in grado di indicare alle autorità di vigilanza del mercato, per 5 anni dalla fornitura, ogni operatore economico che ha fornito un prodotto fertilizzante UE e ogni operatore economico al quale se ne è fornito uno.

### Importatore

- Immettere sul mercato solo prodotti fertilizzanti UE conformi e, prima di farlo, verificare che il fabbricante abbia eseguito la valutazione della conformità dell’allegato IV appropriata, abbia redatto la documentazione tecnica, abbia apposto l’identificazione e il nome e l’indirizzo richiesti dall’articolo 6, paragrafi 5 e 6, e che il prodotto sia accompagnato dai documenti richiesti; trattenere un prodotto ritenuto non conforme finché non sia reso conforme e informare il fabbricante e le autorità di vigilanza del mercato quando presenta un rischio.
- Indicare il proprio nome, la propria denominazione commerciale registrata o il proprio marchio e l’indirizzo postale di contatto sull’imballaggio o, per i prodotti non imballati, in un documento di accompagnamento, in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori finali e per le autorità di vigilanza del mercato.
- Assicurare che il prodotto sia accompagnato dalle informazioni dell’allegato III su un’etichetta apposta sull’imballaggio, in un foglio illustrativo quando l’imballaggio è troppo piccolo o il prodotto non è imballato, in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori finali secondo quanto stabilito dallo Stato membro e, dal 1° maggio 2027, nella forma fisica o digitale consentita dall’articolo 11 bis.
- Fare in modo che le condizioni di stoccaggio e di trasporto non compromettano la conformità all’allegato I o all’allegato III mentre il prodotto è sotto la propria responsabilità e, quando le prestazioni o i rischi lo giustificano, sottoporre a prova a campione i prodotti commercializzati, esaminare i reclami e tenere un registro dei reclami, dei prodotti non conformi e dei richiami, tenendo informati i distributori.
- Mentre un prodotto è sotto la propria responsabilità, fare in modo che le condizioni di stoccaggio e di trasporto non compromettano la sua conformità all’allegato I o all’allegato III.
- Quando le prestazioni o i rischi di un prodotto lo giustificano, sottoporre a prova a campione i prodotti commercializzati, esaminare i reclami e tenere un registro dei reclami, dei prodotti non conformi e dei richiami, tenendo informati i distributori.
- Se un prodotto immesso sul mercato non è conforme, adottare immediatamente le misure correttive, ritirarlo o richiamarlo e, quando presenta un rischio, informare le autorità nazionali competenti degli Stati membri interessati, fornendo i dettagli della non conformità e delle misure adottate.
- Tenere una copia della dichiarazione di conformità UE a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per 5 anni, assicurare che la documentazione tecnica possa essere messa a disposizione su richiesta, fornire agli altri operatori economici una copia della dichiarazione, fornire su richiesta motivata le informazioni di conformità in una lingua comprensibile per l’autorità, cooperare alle misure di eliminazione dei rischi e individuare fornitori e clienti per 5 anni.
- Tenere una copia della dichiarazione di conformità UE a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per 5 anni dopo l’immissione del prodotto sul mercato e assicurare che la documentazione tecnica possa essere messa a loro disposizione su richiesta.
- Fornire agli altri operatori economici una copia della dichiarazione di conformità UE su richiesta.
- Su richiesta motivata di un’autorità nazionale competente, fornire tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità del prodotto fertilizzante UE, in una lingua che l’autorità possa comprendere facilmente, e cooperare con essa a qualsiasi azione volta a eliminare i rischi presentati dai prodotti fertilizzanti UE che si sono immessi sul mercato.
- Essere in grado di indicare alle autorità di vigilanza del mercato, per 5 anni dalla fornitura, ogni operatore economico che ha fornito un prodotto fertilizzante UE e ogni operatore economico al quale se ne è fornito uno.
- Se si immette il prodotto sul mercato con il proprio nome o marchio, o lo si modifica in modo tale da poterne alterare la conformità, si assumono gli obblighi del fabbricante ai sensi dell’articolo 6; se ci si limita a imballarlo o reimballarlo, aggiungere «imballato da» o «reimballato da» con il proprio nome e indirizzo e conservare per 5 anni un esemplare dell’etichettatura originale.
- Se si immette il prodotto sul mercato con il proprio nome o marchio, o lo si modifica in modo tale da poterne alterare la conformità, si assumono gli obblighi del fabbricante ai sensi dell’articolo 6.
- Se ci si limita a imballare o reimballare il prodotto, aggiungere «imballato da» o «reimballato da» con il proprio nome, la propria denominazione commerciale registrata o il proprio marchio e l’indirizzo postale.
- Se si imballa o reimballa il prodotto, tenere a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per 5 anni un esemplare delle informazioni originali dell’etichettatura.

### Distributore (grossista o rivenditore)

- Agire con la dovuta diligenza e, prima di mettere a disposizione un prodotto, verificare che sia accompagnato dai documenti richiesti e dalle informazioni dell’allegato III in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori finali dello Stato membro in cui è venduto, e che il fabbricante e l’importatore abbiano apposto l’identificazione, il nome e l’indirizzo richiesti dagli articoli 6, paragrafi 5 e 6, e 8, paragrafo 3; trattenere un prodotto ritenuto non conforme e informare il fabbricante o l’importatore e le autorità di vigilanza del mercato quando presenta un rischio.
- Fare in modo che le condizioni di stoccaggio e di trasporto non compromettano la conformità all’allegato I o all’allegato III mentre il prodotto è sotto la propria responsabilità.
- Se un prodotto messo a disposizione non è conforme, assicurarsi che siano adottate misure correttive per renderlo conforme, ritirarlo o richiamarlo e, quando presenta un rischio, informare immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri interessati.
- Su richiesta motivata, fornire le informazioni e la documentazione che dimostrano la conformità, cooperare alle misure di eliminazione dei rischi ed essere in grado di individuare per 5 anni da chi si è ricevuto il prodotto e a chi lo si è fornito.
- Su richiesta motivata di un’autorità nazionale competente, fornire tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità del prodotto fertilizzante UE, in una lingua che l’autorità possa comprendere facilmente, e cooperare con essa a qualsiasi azione volta a eliminare i rischi presentati dai prodotti fertilizzanti UE che si sono messi a disposizione.
- Essere in grado di indicare alle autorità di vigilanza del mercato, per 5 anni dalla fornitura, ogni operatore economico che ha fornito un prodotto fertilizzante UE e ogni operatore economico al quale se ne è fornito uno.
- Se si vende con il proprio nome o marchio o si modifica il prodotto in modo tale da poterne alterare la conformità, si assumono gli obblighi del fabbricante; se ci si limita a imballare o reimballare, aggiungere «imballato da» o «reimballato da» con i propri dati e conservare per 5 anni l’etichettatura originale.
- Se si vende il prodotto con il proprio nome o marchio, o lo si modifica in modo tale da poterne alterare la conformità, si assumono gli obblighi del fabbricante.
- Se ci si limita a imballare o reimballare il prodotto, aggiungere «imballato da» o «reimballato da» con il proprio nome, la propria denominazione commerciale registrata o il proprio marchio e l’indirizzo postale.
- Se si imballa o reimballa il prodotto, tenere a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per 5 anni un esemplare delle informazioni originali dell’etichettatura.
- Dal 1° maggio 2027, quando un prodotto è fornito agli utilizzatori finali senza imballaggio con la sola etichetta digitale, esporre le informazioni dell’etichetta digitale in un luogo visibile nel punto vendita e fornire le informazioni con mezzi alternativi su richiesta o quando l’etichetta digitale non è disponibile al momento dell’acquisto.

## Requirements

Each duty above as an identified requirement (53); ids are permanent and shared with the compliance engine.

### unclassified

- `fpr-mfr-design-manufacture-fertilising` (Fabbricante (compresi i titolari di marchio)) — Progettare e fabbricare il prodotto fertilizzante UE in modo che soddisfi i requisiti dell’allegato I per la propria categoria di funzione del prodotto, compresi i limiti per contaminanti, patogeni e contenuto di nutrienti, e usare solo materiali costituenti conformi a una o più categorie di materiali costituenti dell’allegato II; per ogni aspetto non coperto da tali allegati il prodotto non deve presentare rischi per la salute umana, animale o vegetale, per la sicurezza o per l’ambiente. [Art. 4(1), Art. 4(2) and Art. 6(1)]
- `fpr-mfr-draw-technical-documentation` (Fabbricante (compresi i titolari di marchio)) — Prima di immettere il prodotto sul mercato, redigere la documentazione tecnica ed eseguire o far eseguire il modulo di valutazione della conformità dell’allegato IV consentito per i propri materiali costituenti e la propria categoria: modulo A, modulo A1 per i concimi a base di nitrato di ammonio ad alto tenore di azoto, moduli B e C, oppure modulo D1 con un organismo notificato per compost, digestato e materiali recuperati delle CMC da 12 a 15, inibitori e biostimolanti; poi redigere la dichiarazione di conformità UE e apporre la marcatura CE. [Art. 6(2), Art. 15 and Annex IV, Part I]
- `fpr-mfr-compile-technical-documentation` (Fabbricante (compresi i titolari di marchio)) — Prima di immettere il prodotto sul mercato, redigere la documentazione tecnica dell’allegato IV. [Art. 6(2) and Annex IV, Part I]
- `fpr-mfr-carry-out-conformity-assessment` (Fabbricante (compresi i titolari di marchio)) — Eseguire o far eseguire il modulo di valutazione della conformità dell’allegato IV consentito per i propri materiali costituenti e la propria categoria: modulo A, modulo A1 per i concimi a base di nitrato di ammonio ad alto tenore di azoto, moduli B e C, oppure modulo D1 con un organismo notificato per compost, digestato e materiali recuperati delle CMC da 12 a 15, inibitori e biostimolanti. [Art. 6(2) and Art. 15]
- `fpr-mfr-draw-declaration-conformity` (Fabbricante (compresi i titolari di marchio)) — Redigere la dichiarazione di conformità UE secondo il modello dell’allegato V con gli elementi del modulo utilizzato, mantenerla costantemente aggiornata, tradurla nelle lingue richieste dallo Stato membro in cui il prodotto è immesso o messo a disposizione sul mercato e riunirla in un’unica dichiarazione quando un altro atto dell’Unione ne richiede una; redigendola ci si assume la responsabilità della conformità e il materiale che era rifiuto cessa in quel momento di essere tale. [Art. 16 and Art. 19]
- `fpr-mfr-affix-marking-visibly` (Fabbricante (compresi i titolari di marchio)) — Apporre la marcatura CE in modo visibile, leggibile e indelebile sull’imballaggio o, per i prodotti forniti senza imballaggio, su un documento di accompagnamento, prima di immettere il prodotto sul mercato, seguita dal numero di identificazione dell’organismo notificato quando l’allegato IV ne richiede uno. [Art. 17 and Art. 18]
- `fpr-mfr-keep-technical-documentation` (Fabbricante (compresi i titolari di marchio)) — Conservare la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE per 5 anni dopo l’immissione del prodotto sul mercato, fornire agli altri operatori economici una copia della dichiarazione su richiesta, mantenere la conformità della produzione in serie quando cambiano il processo, il prodotto o le norme, e, quando le prestazioni o i rischi lo giustificano, sottoporre a prova a campione i prodotti commercializzati, esaminare i reclami e tenere un registro dei reclami, dei prodotti non conformi e dei richiami, tenendo informati i distributori. [Art. 6(3) and Art. 6(4)]
- `fpr-mfr-keep-documentation-5-years` (Fabbricante (compresi i titolari di marchio)) — Conservare la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE per 5 anni dopo l’immissione del prodotto sul mercato. [Art. 6(3)]
- `fpr-mfr-give-declaration-copy` (Fabbricante (compresi i titolari di marchio)) — Fornire agli altri operatori economici una copia della dichiarazione di conformità UE su richiesta. [Art. 6(3)]
- `fpr-mfr-keep-series-conformity` (Fabbricante (compresi i titolari di marchio)) — Mantenere la conformità della produzione in serie, tenendo conto delle modifiche del processo di produzione, del prodotto o delle norme armonizzate, delle specifiche comuni o delle altre specifiche tecniche di riferimento. [Art. 6(4)]
- `fpr-mfr-sample-test-complaints` (Fabbricante (compresi i titolari di marchio)) — Quando le prestazioni o i rischi di un prodotto lo giustificano, sottoporre a prova a campione i prodotti commercializzati, esaminare i reclami e tenere un registro dei reclami, dei prodotti non conformi e dei richiami, tenendo informati i distributori. [Art. 6(4)]
- `fpr-mfr-mark-packaging-accompanying` (Fabbricante (compresi i titolari di marchio)) — Indicare sull’imballaggio, o sul documento di accompagnamento per i prodotti non imballati, un numero di tipo, di lotto o altro elemento di identificazione e il proprio nome, la propria denominazione commerciale registrata o il proprio marchio e un unico indirizzo postale di contatto, in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori finali e per le autorità di vigilanza del mercato. [Art. 6(5) and Art. 6(6)]
- `fpr-mfr-provide-annex-iii` (Fabbricante (compresi i titolari di marchio)) — Fornire l’etichettatura dell’allegato III su un’etichetta apposta sull’imballaggio, in un foglio illustrativo per le informazioni che non vi trovano posto o per i prodotti non imballati, in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori finali secondo quanto stabilito dallo Stato membro: la denominazione della PFC, la quantità, le istruzioni per l’uso con dosi, tempi e frequenza di applicazione, le condizioni di stoccaggio, le informazioni sulla gestione del rischio, l’elenco degli ingredienti oltre il 5 %, la dichiarazione dei nutrienti e le avvertenze, e dal 1° maggio 2027 facoltativamente come etichetta digitale ai sensi degli articoli da 11 bis a 11 quater. [Art. 6(7) and Annex III, Part I; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024R2516 · Art. 1, points (2) and (4), and Art. 2]
- `fpr-mfr-immediately-bring-conformity` (Fabbricante (compresi i titolari di marchio)) — Se si ritiene o si ha motivo di ritenere che un prodotto immesso sul mercato non sia conforme, renderlo immediatamente conforme, ritirarlo o richiamarlo e, quando presenta un rischio, informare le autorità nazionali competenti di ogni Stato membro in cui lo si è messo a disposizione; su richiesta motivata fornire tutte le informazioni e la documentazione di conformità in una lingua comprensibile per l’autorità, cooperare alle misure di eliminazione dei rischi ed essere in grado di individuare i propri fornitori e clienti per 5 anni. [Art. 6(8), Art. 6(9) and Art. 12]
- `fpr-mfr-correct-withdraw-recall` (Fabbricante (compresi i titolari di marchio)) — Se si ritiene o si ha motivo di ritenere che un prodotto immesso sul mercato non sia conforme, renderlo immediatamente conforme, ritirarlo o richiamarlo e, quando presenta un rischio, informare le autorità nazionali competenti di ogni Stato membro in cui lo si è messo a disposizione. [Art. 6(8)]
- `fpr-mfr-provide-information-request` (Fabbricante (compresi i titolari di marchio)) — Su richiesta motivata di un’autorità nazionale competente, fornire tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità del prodotto fertilizzante UE, in una lingua che l’autorità possa comprendere facilmente, e cooperare con essa a qualsiasi azione volta a eliminare i rischi presentati dai prodotti fertilizzanti UE che si sono immessi sul mercato. [Art. 6(9)]
- `fpr-mfr-identify-supply-chain` (Fabbricante (compresi i titolari di marchio)) — Essere in grado di indicare alle autorità di vigilanza del mercato, per 5 anni dalla fornitura, ogni operatore economico che ha fornito un prodotto fertilizzante UE e ogni operatore economico al quale se ne è fornito uno. [Art. 12]
- `fpr-oth-act-written-mandate` (Rappresentante autorizzato) — Agire in base a un mandato scritto del fabbricante che consenta almeno di tenere la dichiarazione di conformità UE e la documentazione tecnica a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza del mercato per 5 anni dopo l’immissione del prodotto sul mercato. [Art. 7(1) and Art. 7(2), point (a)]
- `fpr-oth-hold-written-mandate` (Rappresentante autorizzato) — Agire come rappresentante autorizzato solo in base a un mandato scritto del fabbricante che indichi i compiti svolti. [Art. 7(1) and Art. 7(2)]
- `fpr-oth-keep-documentation-5-years` (Rappresentante autorizzato) — Tenere la dichiarazione di conformità UE e la documentazione tecnica a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza del mercato per 5 anni dopo l’immissione del prodotto sul mercato. [Art. 7(2), point (a)]
- `fpr-oth-provide-information-documentation` (Rappresentante autorizzato) — Su richiesta motivata di un’autorità nazionale competente, fornire tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità del prodotto fertilizzante UE e cooperare con le autorità a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai prodotti oggetto del proprio mandato. [Art. 7(2), points (b) and (c)]
- `fpr-oth-take-manufacturers-duty` (Rappresentante autorizzato) — Non assumere l’obbligo del fabbricante di progettare e fabbricare in conformità agli allegati I e II né di redigere la documentazione tecnica; tali obblighi non possono far parte del mandato. [Art. 7(1)]
- `fpr-oth-identification-number-affixed` (Rappresentante autorizzato) — Quando interviene un organismo notificato, il suo numero di identificazione può essere apposto dopo la marcatura CE da chi agisce secondo le istruzioni dell’organismo e, per le miscele di prodotti fertilizzanti, conservare la dichiarazione di conformità UE di ciascun prodotto componente; essere in grado di individuare fornitori e clienti per 5 anni. [Art. 18(3), Art. 12 and Annex I, PFC 7, point 4(b)]
- `fpr-oth-affix-notified-body-number` (Rappresentante autorizzato) — Quando interviene un organismo notificato e ne dà istruzione, apporre il suo numero di identificazione dopo la marcatura CE. [Art. 18(3)]
- `fpr-oth-keep-component-declarations` (Rappresentante autorizzato) — Per le miscele di prodotti fertilizzanti, conservare la dichiarazione di conformità UE di ciascun prodotto componente. [Annex I, PFC 7, point 4(b)]
- `fpr-oth-identify-supply-chain` (Rappresentante autorizzato) — Essere in grado di indicare alle autorità di vigilanza del mercato, per 5 anni dalla fornitura, ogni operatore economico che ha fornito un prodotto fertilizzante UE e ogni operatore economico al quale se ne è fornito uno. [Art. 12]
- `fpr-imp-place-compliant-fertilising` (Importatore) — Immettere sul mercato solo prodotti fertilizzanti UE conformi e, prima di farlo, verificare che il fabbricante abbia eseguito la valutazione della conformità dell’allegato IV appropriata, abbia redatto la documentazione tecnica, abbia apposto l’identificazione e il nome e l’indirizzo richiesti dall’articolo 6, paragrafi 5 e 6, e che il prodotto sia accompagnato dai documenti richiesti; trattenere un prodotto ritenuto non conforme finché non sia reso conforme e informare il fabbricante e le autorità di vigilanza del mercato quando presenta un rischio. [Art. 8(1) and Art. 8(2)]
- `fpr-imp-indicate-name-registered` (Importatore) — Indicare il proprio nome, la propria denominazione commerciale registrata o il proprio marchio e l’indirizzo postale di contatto sull’imballaggio o, per i prodotti non imballati, in un documento di accompagnamento, in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori finali e per le autorità di vigilanza del mercato. [Art. 8(3)]
- `fpr-imp-ensure-product-accompanied` (Importatore) — Assicurare che il prodotto sia accompagnato dalle informazioni dell’allegato III su un’etichetta apposta sull’imballaggio, in un foglio illustrativo quando l’imballaggio è troppo piccolo o il prodotto non è imballato, in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori finali secondo quanto stabilito dallo Stato membro e, dal 1° maggio 2027, nella forma fisica o digitale consentita dall’articolo 11 bis. [Art. 8(4); https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024R2516 · Art. 1, points (3) and (4), and Art. 2]
- `fpr-imp-keep-storage-transport` (Importatore) — Fare in modo che le condizioni di stoccaggio e di trasporto non compromettano la conformità all’allegato I o all’allegato III mentre il prodotto è sotto la propria responsabilità e, quando le prestazioni o i rischi lo giustificano, sottoporre a prova a campione i prodotti commercializzati, esaminare i reclami e tenere un registro dei reclami, dei prodotti non conformi e dei richiami, tenendo informati i distributori. [Art. 8(5) and Art. 8(6)]
- `fpr-imp-keep-storage-conditions` (Importatore) — Mentre un prodotto è sotto la propria responsabilità, fare in modo che le condizioni di stoccaggio e di trasporto non compromettano la sua conformità all’allegato I o all’allegato III. [Art. 8(5)]
- `fpr-imp-sample-test-complaints` (Importatore) — Quando le prestazioni o i rischi di un prodotto lo giustificano, sottoporre a prova a campione i prodotti commercializzati, esaminare i reclami e tenere un registro dei reclami, dei prodotti non conformi e dei richiami, tenendo informati i distributori. [Art. 8(6)]
- `fpr-imp-immediately-take-corrective` (Importatore) — Se un prodotto immesso sul mercato non è conforme, adottare immediatamente le misure correttive, ritirarlo o richiamarlo e, quando presenta un rischio, informare le autorità nazionali competenti degli Stati membri interessati, fornendo i dettagli della non conformità e delle misure adottate. [Art. 8(7)]
- `fpr-imp-keep-copy-declaration` (Importatore) — Tenere una copia della dichiarazione di conformità UE a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per 5 anni, assicurare che la documentazione tecnica possa essere messa a disposizione su richiesta, fornire agli altri operatori economici una copia della dichiarazione, fornire su richiesta motivata le informazioni di conformità in una lingua comprensibile per l’autorità, cooperare alle misure di eliminazione dei rischi e individuare fornitori e clienti per 5 anni. [Art. 8(8), Art. 8(9) and Art. 12]
- `fpr-imp-keep-declaration-copy` (Importatore) — Tenere una copia della dichiarazione di conformità UE a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per 5 anni dopo l’immissione del prodotto sul mercato e assicurare che la documentazione tecnica possa essere messa a loro disposizione su richiesta. [Art. 8(8)]
- `fpr-imp-give-declaration-copy` (Importatore) — Fornire agli altri operatori economici una copia della dichiarazione di conformità UE su richiesta. [Art. 8(8)]
- `fpr-imp-provide-information-request` (Importatore) — Su richiesta motivata di un’autorità nazionale competente, fornire tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità del prodotto fertilizzante UE, in una lingua che l’autorità possa comprendere facilmente, e cooperare con essa a qualsiasi azione volta a eliminare i rischi presentati dai prodotti fertilizzanti UE che si sono immessi sul mercato. [Art. 8(9)]
- `fpr-imp-identify-supply-chain` (Importatore) — Essere in grado di indicare alle autorità di vigilanza del mercato, per 5 anni dalla fornitura, ogni operatore economico che ha fornito un prodotto fertilizzante UE e ogni operatore economico al quale se ne è fornito uno. [Art. 12]
- `fpr-imp-modify-way-affect` (Importatore) — Se si immette il prodotto sul mercato con il proprio nome o marchio, o lo si modifica in modo tale da poterne alterare la conformità, si assumono gli obblighi del fabbricante ai sensi dell’articolo 6; se ci si limita a imballarlo o reimballarlo, aggiungere «imballato da» o «reimballato da» con il proprio nome e indirizzo e conservare per 5 anni un esemplare dell’etichettatura originale. [Art. 10 and Art. 11]
- `fpr-imp-become-manufacturer` (Importatore) — Se si immette il prodotto sul mercato con il proprio nome o marchio, o lo si modifica in modo tale da poterne alterare la conformità, si assumono gli obblighi del fabbricante ai sensi dell’articolo 6. [Art. 10]
- `fpr-imp-mark-repackaged-by` (Importatore) — Se ci si limita a imballare o reimballare il prodotto, aggiungere «imballato da» o «reimballato da» con il proprio nome, la propria denominazione commerciale registrata o il proprio marchio e l’indirizzo postale. [Art. 11(a)]
- `fpr-imp-keep-original-label-specimen` (Importatore) — Se si imballa o reimballa il prodotto, tenere a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per 5 anni un esemplare delle informazioni originali dell’etichettatura. [Art. 11(b)]
- `fpr-dist-act-due-care` (Distributore (grossista o rivenditore)) — Agire con la dovuta diligenza e, prima di mettere a disposizione un prodotto, verificare che sia accompagnato dai documenti richiesti e dalle informazioni dell’allegato III in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori finali dello Stato membro in cui è venduto, e che il fabbricante e l’importatore abbiano apposto l’identificazione, il nome e l’indirizzo richiesti dagli articoli 6, paragrafi 5 e 6, e 8, paragrafo 3; trattenere un prodotto ritenuto non conforme e informare il fabbricante o l’importatore e le autorità di vigilanza del mercato quando presenta un rischio. [Art. 9(1) and Art. 9(2)]
- `fpr-dist-keep-storage-transport` (Distributore (grossista o rivenditore)) — Fare in modo che le condizioni di stoccaggio e di trasporto non compromettano la conformità all’allegato I o all’allegato III mentre il prodotto è sotto la propria responsabilità. [Art. 9(3)]
- `fpr-dist-make-sure-corrective` (Distributore (grossista o rivenditore)) — Se un prodotto messo a disposizione non è conforme, assicurarsi che siano adottate misure correttive per renderlo conforme, ritirarlo o richiamarlo e, quando presenta un rischio, informare immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri interessati. [Art. 9(4)]
- `fpr-dist-provide-information-documentation` (Distributore (grossista o rivenditore)) — Su richiesta motivata, fornire le informazioni e la documentazione che dimostrano la conformità, cooperare alle misure di eliminazione dei rischi ed essere in grado di individuare per 5 anni da chi si è ricevuto il prodotto e a chi lo si è fornito. [Art. 9(5) and Art. 12]
- `fpr-dist-provide-information-request` (Distributore (grossista o rivenditore)) — Su richiesta motivata di un’autorità nazionale competente, fornire tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità del prodotto fertilizzante UE, in una lingua che l’autorità possa comprendere facilmente, e cooperare con essa a qualsiasi azione volta a eliminare i rischi presentati dai prodotti fertilizzanti UE che si sono messi a disposizione. [Art. 9(5)]
- `fpr-dist-identify-supply-chain` (Distributore (grossista o rivenditore)) — Essere in grado di indicare alle autorità di vigilanza del mercato, per 5 anni dalla fornitura, ogni operatore economico che ha fornito un prodotto fertilizzante UE e ogni operatore economico al quale se ne è fornito uno. [Art. 12]
- `fpr-dist-take-manufacturers-obligations` (Distributore (grossista o rivenditore)) — Se si vende con il proprio nome o marchio o si modifica il prodotto in modo tale da poterne alterare la conformità, si assumono gli obblighi del fabbricante; se ci si limita a imballare o reimballare, aggiungere «imballato da» o «reimballato da» con i propri dati e conservare per 5 anni l’etichettatura originale. [Art. 10 and Art. 11]
- `fpr-dist-become-manufacturer` (Distributore (grossista o rivenditore)) — Se si vende il prodotto con il proprio nome o marchio, o lo si modifica in modo tale da poterne alterare la conformità, si assumono gli obblighi del fabbricante. [Art. 10]
- `fpr-dist-mark-repackaged-by` (Distributore (grossista o rivenditore)) — Se ci si limita a imballare o reimballare il prodotto, aggiungere «imballato da» o «reimballato da» con il proprio nome, la propria denominazione commerciale registrata o il proprio marchio e l’indirizzo postale. [Art. 11(a)]
- `fpr-dist-keep-original-label-specimen` (Distributore (grossista o rivenditore)) — Se si imballa o reimballa il prodotto, tenere a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per 5 anni un esemplare delle informazioni originali dell’etichettatura. [Art. 11(b)]
- `fpr-dist-product-supplied-end-users` (Distributore (grossista o rivenditore)) — Dal 1° maggio 2027, quando un prodotto è fornito agli utilizzatori finali senza imballaggio con la sola etichetta digitale, esporre le informazioni dell’etichetta digitale in un luogo visibile nel punto vendita e fornire le informazioni con mezzi alternativi su richiesta o quando l’etichetta digitale non è disponibile al momento dell’acquisto. [Art. 1, point (4) (Article 11c), and Art. 2]

## Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni del regolamento e adottano tutti i provvedimenti necessari per assicurarne l’applicazione; le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive e sono notificate alla Commissione. Le autorità di vigilanza del mercato valutano i prodotti fertilizzanti UE che presentano un rischio per la salute umana, animale o vegetale, per la sicurezza o per l’ambiente, esigono un’azione correttiva, il ritiro o il richiamo entro un termine commisurato al rischio e, se l’operatore non agisce, vietano o limitano la messa a disposizione, ritirano o richiamano il prodotto e lo notificano alla Commissione e agli altri Stati membri; la misura provvisoria è ritenuta giustificata se né uno Stato membro né la Commissione sollevano obiezioni entro tre mesi, e solo in caso di obiezione, o quando la Commissione ritiene la misura contraria al diritto dell’Unione, la Commissione decide nella procedura di salvaguardia dell’Unione se la misura sia giustificata; un prodotto conforme che presenta comunque un rischio può essere trattato allo stesso modo. La non conformità formale, come una marcatura CE apposta in violazione delle norme, un numero dell’organismo notificato mancante o errato, una dichiarazione di conformità UE mancante o errata, una documentazione tecnica incompleta o l’assenza dell’identificazione del fabbricante o dell’importatore, deve cessare e in caso contrario comporta la restrizione, il divieto, il ritiro o il richiamo. In Danimarca Landbrugsstyrelsen controlla il rispetto del regolamento, della legge sui concimi e sugli ammendanti e del decreto n. 1135 del 9 luglio 2022, pubblica i risultati dei propri controlli, compresi i nomi delle imprese, e ai sensi del § 24 di tale decreto punisce con ammende le violazioni degli articoli 5, 6, 7, paragrafo 2, 8, 9, 11 e 12 del regolamento, con la responsabilità delle società ai sensi del capitolo 5 del codice penale.

## Lista di controllo

1. Decidere per ogni prodotto e mercato se munirlo della marcatura CE come prodotto fertilizzante UE o venderlo in base alle norme nazionali e al riconoscimento reciproco; un prodotto escluso dal regolamento non deve recare la marcatura CE (articolo 3 e articolo 41).
2. Confermare che il prodotto non sia un sottoprodotto di origine animale ancora soggetto al regolamento (CE) n. 1069/2009 né un prodotto fitosanitario e che nessuna sostanza attiva contenuta abbia una funzione fitosanitaria (articolo 1, paragrafo 1, e allegato I, parte II, punto 5 bis).
3. Assegnare la categoria di funzione del prodotto dell’allegato I e verificare ogni requisito di tale PFC: contenuto di nutrienti, contaminanti compreso il limite di cadmio di 60 mg/kg di P2O5 per i concimi fosfatici, patogeni ed efficacia (articolo 4, paragrafo 1, lettera a)).
4. Elencare ogni materiale costituente e ricondurlo a una delle 15 CMC dell’allegato II con le sue condizioni, compresa la registrazione REACH per le sostanze della CMC 1 e le norme sui materiali in ingresso e sul processo per compost, digestato e materiali recuperati (articolo 4, paragrafo 1, lettera b)).
5. Scegliere il modulo dell’allegato IV consentito dalla propria composizione: modulo A, modulo A1 per il nitrato di ammonio ad alto tenore di azoto, moduli B e C, oppure modulo D1 con un organismo notificato per i materiali delle CMC 3, 5, 12, 13, 14 e 15, gli inibitori e i biostimolanti (articolo 15).
6. Predisporre la documentazione tecnica con la PFC, l’elenco e l’origine delle CMC, il processo di fabbricazione, il campione di etichetta, le norme applicate e i rapporti di prova, e conservarla con la dichiarazione per 5 anni (allegato IV, parte II, e articolo 6, paragrafo 3).
7. Redigere la dichiarazione di conformità UE secondo il modello dell’allegato V, tradotta come richiede lo Stato membro, e apporre la marcatura CE sull’imballaggio o sul documento di accompagnamento con il numero dell’organismo notificato ove richiesto (articoli da 16 a 18).
8. Redigere l’etichetta dell’allegato III: denominazione della PFC, quantità, istruzioni per l’uso, stoccaggio, elenco degli ingredienti oltre il 5 %, dichiarazione dei nutrienti e avvertenze, nella lingua degli utilizzatori finali, con nome, indirizzo e numero di lotto del fabbricante e dell’importatore (articoli 6, paragrafi da 5 a 7, e 8, paragrafi 3 e 4).
9. Se dal 1° maggio 2027 si usa un’etichetta digitale, mantenerla gratuita, accessibile e disponibile per 10 anni, duplicare sull’etichetta fisica per gli utilizzatori finali gli elementi privi di asterisco e non tracciare gli utenti (articoli da 11 bis a 11 quater).
10. Predisporre la procedura di azione correttiva e di notifica, la rintracciabilità di fornitori e clienti per 5 anni e, quando i rischi lo giustificano, un registro dei reclami; in Danimarca registrarsi presso Landbrugsstyrelsen ove il decreto lo richieda (articoli 6, paragrafo 8, 8, paragrafo 7, 9, paragrafo 4, e 12).

## Domande

### Da quando si applica il regolamento sui prodotti fertilizzanti?

Il regolamento (UE) 2019/1009 è entrato in vigore il 15 luglio 2019, il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del 25 giugno 2019, e si applica integralmente dal 16 luglio 2022. L’articolo 4, paragrafo 3, l’articolo 14 e gli articoli da 42 a 47 si sono applicati dal 15 luglio 2019 e gli articoli da 20 a 36 sugli organismi notificati dal 16 aprile 2020. Il regolamento (CE) n. 2003/2003 sui concimi CE è stato abrogato con effetto dal 16 luglio 2022 e i concimi CE immessi sul mercato prima di tale data possono continuare a essere messi a disposizione.

### Devo munire il mio concime della marcatura CE o posso continuare a venderlo in base alle norme nazionali?

Può continuare a venderlo in base alle norme nazionali. Il regolamento si applica solo ai prodotti fertilizzanti UE, cioè ai prodotti recanti la marcatura CE quando sono messi a disposizione, e lascia gli Stati membri liberi di disciplinare i prodotti fertilizzanti che non sono prodotti fertilizzanti UE. La FAQ della Commissione spiega che il rispetto delle norme armonizzate resta facoltativo: il fabbricante può applicare il regolamento e apporre la marcatura CE affinché il prodotto circoli liberamente, seguire le norme nazionali di uno Stato membro e ricorrere al riconoscimento reciproco altrove, oppure fare entrambe le cose quando entrambi i complessi di requisiti sono soddisfatti.

### Quali sono le categorie di funzione del prodotto e le categorie di materiali costituenti?

L’allegato I classifica i prodotti fertilizzanti UE in base alla funzione dichiarata in sette categorie di funzione del prodotto: PFC 1 concime (organico, organo-minerale e inorganico, quest’ultimo suddiviso in concimi a base di macroelementi e di microelementi), PFC 2 correttivo, PFC 3 ammendante (organico e inorganico), PFC 4 substrato di coltivazione, PFC 5 inibitore (della nitrificazione, della denitrificazione e dell’ureasi), PFC 6 biostimolante delle piante (microbico e non microbico) e PFC 7 miscela di prodotti fertilizzanti. L’allegato II elenca le 15 categorie di materiali costituenti di cui un prodotto può essere composto: CMC 1 sostanze e miscele di materiali vergini, CMC 2 piante, parti di piante o estratti di piante, CMC 3 compost, CMC 4 digestato di colture fresche, CMC 5 altro digestato, CMC 6 sottoprodotti dell’industria alimentare, CMC 7 microrganismi, CMC 8 polimeri nutrienti, CMC 9 altri polimeri, CMC 10 prodotti derivati ai sensi del regolamento (CE) n. 1069/2009, CMC 11 sottoprodotti ai sensi della direttiva 2008/98/CE e le quattro aggiunte con atti delegati, CMC 12 sali di fosfato precipitati e derivati, CMC 13 materiali di ossidazione termica e derivati, CMC 14 materiali di pirolisi e gassificazione e CMC 15 materiali recuperati ad elevata purezza.

### Qual è il limite di cadmio per i concimi fosfatici?

Un concime inorganico a base di macroelementi o un concime organo-minerale con un tenore totale di fosforo pari o superiore al 5 % in massa, espresso come pentossido di fosforo equivalente, è considerato un concime fosfatico e può contenere al massimo 60 mg di cadmio per kg di P2O5; sotto il 5 % il limite è di 3 mg/kg di sostanza secca. I concimi organici, gli ammendanti inorganici, i substrati di coltivazione e i biostimolanti delle piante sono limitati a 1,5 mg/kg di sostanza secca e i correttivi e gli ammendanti organici a 2 mg/kg. Seguono, per categoria, i limiti per cromo esavalente, mercurio, nichel, piombo, arsenico, biureto e perclorato e i limiti per i patogeni Salmonella, Escherichia coli o enterococchi. Uno Stato membro che il 14 luglio 2019 beneficiava di una deroga per il cadmio può mantenere i propri limiti nazionali più severi, e la Commissione doveva riesaminare il limite per i fosfati nella relazione dovuta entro il 16 luglio 2026.

### Ho bisogno di un organismo notificato?

Dipende dai materiali costituenti e dalla categoria. Il modulo A di controllo interno della produzione, senza organismo notificato, può essere usato per i prodotti composti esclusivamente da materiali vergini della CMC 1 diversi dai composti inibitori, da digestato di colture fresche della CMC 4, da sottoprodotti dell’industria alimentare della CMC 6, da polimeri nutrienti della CMC 8 e da sottoprodotti della CMC 11, e per le miscele della PFC 7. I concimi a base di nitrato di ammonio ad alto tenore di azoto e le miscele con il 28 % o più di azoto derivante da essi devono usare il modulo A1, in cui un organismo notificato sorveglia le prove sul prodotto. Gli inibitori e i biostimolanti delle piante, e i prodotti contenenti materiali vegetali della CMC 2, microrganismi della CMC 7, polimeri della CMC 9 o prodotti derivati della CMC 10, richiedono i moduli B e C oppure il modulo D1, e i prodotti con compost, digestato diverso dal digestato di colture fresche o materiali recuperati delle CMC da 12 a 15 possono usare solo il modulo D1, in cui l’organismo notificato effettua ogni anno audit del processo di produzione e preleva campioni del materiale in uscita.

### Compost o digestato ottenuti da rifiuti possono essere usati in un prodotto con marcatura CE?

Sì, alle condizioni delle CMC 3 e CMC 5, che elencano i materiali in ingresso ammessi e il processo di compostaggio o di digestione, e l’operazione di recupero deve essere completata prima che il materiale cessi di essere rifiuto. Il regolamento stesso stabilisce i criteri di cessazione della qualifica di rifiuto: il materiale contenuto in un prodotto fertilizzante UE conforme è considerato conforme all’articolo 6 della direttiva quadro sui rifiuti e cessa di essere rifiuto dal momento in cui è redatta la dichiarazione di conformità UE; la FAQ della Commissione conferma che tali prodotti possono essere immessi sul mercato in qualsiasi paese dell’UE anche quando i criteri nazionali di cessazione della qualifica di rifiuto differiscono.

### Che cosa deve contenere l’etichetta di un prodotto fertilizzante UE?

La denominazione della PFC dell’allegato I (tutte le PFC componenti per una miscela), la quantità in massa o volume, le istruzioni per l’uso con dosi, tempi, frequenza e piante bersaglio, le condizioni di stoccaggio raccomandate, il periodo di funzionalità per i prodotti con polimeri della CMC 9, le informazioni sulla gestione del rischio e un elenco di tutti gli ingredienti oltre il 5 % in peso o in volume con le rispettive designazioni CMC, oltre alle dichiarazioni specifiche per PFC dell’allegato III, parti II e III, entro le tolleranze indicate. I prodotti con prodotti derivati di origine animale diversi dal letame, ricino, gusci di cacao, letame trasformato o materiali ad elevata purezza riportano le avvertenze e le dichiarazioni specifiche dei punti da 4 a 7 quinquies. L’etichetta si trova sull’imballaggio, o in un foglio illustrativo per i prodotti non imballati, in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori finali secondo quanto stabilito dallo Stato membro, insieme al nome, all’indirizzo e al numero di lotto del fabbricante e dell’importatore; dal 1° maggio 2027 è ammessa un’etichetta digitale ai sensi degli articoli da 11 bis a 11 quater.

### Per quanto tempo devo conservare la documentazione?

I fabbricanti conservano la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE per 5 anni dopo l’immissione del prodotto sul mercato, i rappresentanti autorizzati tengono entrambe a disposizione delle autorità per lo stesso periodo, gli importatori conservano una copia della dichiarazione per 5 anni e assicurano che la documentazione possa essere prodotta, e l’importatore o il distributore che reimballa conserva per 5 anni l’etichettatura originale. Tutti gli operatori economici devono essere in grado di individuare per 5 anni da chi hanno ricevuto il prodotto e a chi lo hanno fornito. Un’etichetta digitale deve restare disponibile per 10 anni.

## Che cosa è cambiato

- 2028-10-17 (applies): **Si applicano le norme sui polimeri per le CMC 1, CMC 9 e CMC 11** — Da questa data si applicano i criteri di biodegradabilità per gli agenti di rivestimento e i polimeri di ritenzione idrica del regolamento delegato (UE) 2024/2770 e i punti riscritti sui polimeri delle CMC 1 e CMC 11 dei regolamenti delegati (UE) 2024/2790 e 2024/2788, allineati alla data in cui la restrizione REACH sulle microplastiche inizia ad applicarsi ai prodotti fertilizzanti nazionali.
- 2027-05-01 (applies): **Si applica l’etichettatura digitale dei prodotti fertilizzanti UE** — Si applica il regolamento (UE) 2024/2516: gli operatori economici possono fornire gli elementi di etichettatura dell’allegato III su un’etichetta digitale ai sensi degli articoli da 11 bis a 11 quater, con un’etichetta fisica ancora richiesta per gli utilizzatori finali che acquistano prodotti imballati, un supporto di dati sull’imballaggio, accesso gratuito per 10 anni, nessun tracciamento e fornitura alternativa su richiesta; gli atti delegati integrativi della Commissione sono dovuti entro la stessa data.
- 2026-09-12 (guidance): **Guida riscritta sulla base del testo consolidato del 1° luglio 2026** — Il testo è stato riscritto sulla base della versione consolidata 02019R1009-20260701 e dei quindici atti modificativi: l’adozione nel 2019 senza data del testo precedente, l’affermazione che il limite di cadmio sia graduale e la formulazione «alcuni materiali recuperati» sono state sostituite dalle date esatte, dal limite fisso di 60 mg/kg di P2O5 con il suo riesame ai sensi dell’articolo 49, dalle sette PFC e 15 CMC, dalla mappatura dei moduli dell’allegato IV, dalle modifiche sull’etichettatura digitale e sui polimeri, dalla base di vigilanza del mercato del regolamento (UE) 2019/1020 e dalle norme danesi di Landbrugsstyrelsen.
- 2026-07-01 (applies): **Laboratori accreditati obbligatori per le prove del modulo A1** — Si applica l’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2025/1421: i cicli termici e la prova di detonazione per i concimi solidi semplici o composti a base di macroelementi inorganici a base di nitrato di ammonio ad alto tenore di azoto devono essere eseguiti in laboratori accreditati per tali attività da un organismo nazionale di accreditamento, essendo stata la data corretta dal 30 dicembre 2025 dalla rettifica del 15 dicembre 2025.
- 2025-12-30 (amendment): **Entrata in vigore del regolamento delegato (UE) 2025/1421: audit degli organismi notificati per i materiali recuperati** — Il regolamento delegato del 17 luglio 2025, pubblicato il 10 dicembre 2025, modifica il modulo D1 in modo che l’organismo notificato effettui audit annuali e prelevi e analizzi campioni del materiale in uscita per le CMC 3, 5, 12, 13, 14 e 15, e aggiunge la norma sui laboratori accreditati per il modulo A1 che si applica dal 1° luglio 2026.
- 2025-12-02 (guidance): **Riveduta la FAQ della Commissione sul regolamento sui prodotti fertilizzanti** — Il documento di domande frequenti della DG GROW, del 2 dicembre 2025, orienta le autorità nazionali e gli operatori economici su ambito di applicazione, armonizzazione facoltativa, obblighi degli operatori economici, organismi notificati, periodo transitorio per i concimi CE, PFC e CMC, etichettatura e valutazione della conformità; conferma che il rispetto delle norme armonizzate resta facoltativo e che le autorità nazionali non possono esigere un modulo diverso da quello prescritto dall’allegato IV.
- 2024-11-20 (amendment): **Entrata in vigore del regolamento delegato (UE) 2024/2790: polimeri nella CMC 1** — Il regolamento delegato del 23 luglio 2024, pubblicato il 31 ottobre 2024, riscrive il punto 1, lettera f), della CMC 1 in modo che dal 17 ottobre 2028 i polimeri di materiali vergini siano ammessi solo se naturali, degradabili, solubili oltre 2 g/L o privi di carbonio ai sensi delle appendici 15 e 16 dell’allegato XVII di REACH, con una nuova lettera f bis) per i polimeri coperti dalle CMC 8 e CMC 9.
- 2024-11-20 (amendment): **Entrata in vigore del regolamento delegato (UE) 2024/2788: polimeri nella CMC 11** — Il regolamento delegato del 23 luglio 2024, pubblicato il 31 ottobre 2024, riscrive il punto 1, lettera b), della CMC 11 negli stessi termini della CMC 1, con applicazione dal 17 ottobre 2028, e aggiunge la lettera b bis) per i polimeri coperti dalle CMC 8 e CMC 9.
- 2024-11-20 (amendment): **Entrata in vigore del regolamento delegato (UE) 2024/2787: film pacciamanti nella CMC 9** — Il regolamento delegato del 23 luglio 2024, pubblicato il 31 ottobre 2024, include nella CMC 9 i film pacciamanti biodegradabili con almeno il 90 % di biodegradazione entro 24 mesi oltre al periodo di funzionalità, le prove di tossicità degli altri polimeri della CMC 9 e l’etichettatura del periodo di funzionalità, delle fasce di rispetto e della gestione dopo l’uso nell’allegato III, parte I, punto 1, lettera f bis).
- 2024-11-20 (amendment): **Entrata in vigore del regolamento delegato (UE) 2024/2786: enterococchi e presunzione di conformità** — Il regolamento delegato del 23 luglio 2024, pubblicato il 31 ottobre 2024, sostituisce Enterococcaceae con enterococchi nelle tabelle dei patogeni degli allegati I e II, estende ai requisiti dell’allegato II la presunzione di conformità senza verifica e adegua le tolleranze di quantità e di composti inibitori nell’allegato III.
- 2024-11-17 (amendment): **Entrata in vigore del regolamento delegato (UE) 2024/2770: criteri di biodegradabilità per i polimeri della CMC 9** — Il regolamento delegato del 15 luglio 2024, pubblicato il 28 ottobre 2024, stabilisce i criteri di biodegradabilità per gli agenti di rivestimento e i polimeri di ritenzione idrica (90 % entro 48 mesi oltre al periodo di funzionalità nel suolo, criteri per gli ambienti acquatici e metodi di prova elencati) e revoca l’istruzione di smaltimento per i polimeri leganti biodegradabili; l’allegato I e il punto 1 dell’allegato II dell’atto si applicano dal 17 ottobre 2028.
- 2024-10-20 (amendment): **Entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/2516: etichettatura digitale** — Il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 settembre 2024, pubblicato il 30 settembre 2024, inserisce gli articoli da 11 bis a 11 quater sulle etichette digitali, le definizioni di imballaggio e di supporto di dati, i poteri delegati all’articolo 42, paragrafi 9 e 10, la valutazione dell’articolo 49 bis entro il 21 ottobre 2031 e modifiche degli allegati III e IV; si applica dal 1° maggio 2027.
- 2024-07-03 (amendment): **Entrata in vigore del regolamento delegato (UE) 2024/1682: letame trasformato nella CMC 10** — Il regolamento delegato del 4 marzo 2024, pubblicato il 13 giugno 2024, aggiunge il letame trasformato come materiale costituente della CMC 10 con un trattamento supplementare, un limite di PAH16, additivi registrati e un limite di tempo di stoccaggio, e l’etichettatura su ammoniaca, aminopiralid e clopiralid e azoto da letame nell’allegato III, parte I, punti 7 quater e 7 quinquies.
- 2023-03-16 (amendment): **Entrata in vigore del regolamento delegato (UE) 2023/409: minimo del 9 % di ossido di calcio** — Il regolamento delegato del 18 novembre 2022, pubblicato il 24 febbraio 2023, fissa al 9 % in massa il contenuto minimo totale di ossido di calcio di un concime inorganico solido semplice a base di macroelementi nella PFC 1(C)(I)(a)(i), punto 2, lettera e).
- 2022-10-03 (amendment): **Entrata in vigore del regolamento delegato (UE) 2022/1519: composti inibitori e digestato** — Il regolamento delegato del 5 maggio 2022, pubblicato il 13 settembre 2022, introduce il termine composto inibitore con requisiti di efficacia per i concimi e le miscele che li contengono, consente il post-trattamento del digestato per estrarre l’acqua, elimina l’obbligo di registrazione della magnesia, adegua la registrazione dei polimeri e allinea il limite di PCB della CMC 14 al regolamento sui POP.
- 2022-07-28 (amendment): **Entrata in vigore del regolamento delegato (UE) 2022/1171: CMC 15 materiali recuperati ad elevata purezza** — Il regolamento delegato del 22 marzo 2022, pubblicato l’8 luglio 2022 e applicabile dal 16 luglio 2022, aggiunge all’allegato II la CMC 15 materiali recuperati ad elevata purezza, con le dichiarazioni su selenio e cloruro nell’allegato III e i requisiti del sistema di qualità per le CMC 3, 5, 12, 13, 14 e 15 nel modulo D1.
- 2022-07-16 (applies): **Si applica il regolamento; abrogato il regolamento (CE) n. 2003/2003** — Da questa data i prodotti fertilizzanti UE possono recare la marcatura CE ed essere messi a disposizione in base alle norme armonizzate; il regolamento (CE) n. 2003/2003 è abrogato e i riferimenti a esso si intendono fatti al nuovo regolamento; i concimi CE immessi sul mercato in conformità a esso prima del 16 luglio 2022 possono continuare a essere messi a disposizione, fermo restando il capo V sulla vigilanza del mercato; i primi quattro atti delegati sulle CMC e il primo adeguamento tecnico si applicano dalla stessa data.
- 2021-12-20 (amendment): **Entrata in vigore del regolamento delegato (UE) 2021/2088: CMC 14 materiali di pirolisi e gassificazione** — Il regolamento delegato del 7 luglio 2021, pubblicato il 30 novembre 2021 e applicabile dal 16 luglio 2022, aggiunge il biochar e analoghi materiali di pirolisi e gassificazione come CMC 14, con la dichiarazione sul manganese nell’allegato III, parte I, punto 7 bis, e le disposizioni sul modulo D1 nell’allegato IV.
- 2021-12-20 (amendment): **Entrata in vigore del regolamento delegato (UE) 2021/2087: CMC 13 materiali di ossidazione termica** — Il regolamento delegato del 6 luglio 2021, pubblicato il 30 novembre 2021 e applicabile dal 16 luglio 2022, aggiunge le ceneri e altri materiali di ossidazione termica e derivati come CMC 13 agli allegati II, III e IV.
- 2021-12-20 (amendment): **Entrata in vigore del regolamento delegato (UE) 2021/2086: CMC 12 sali di fosfato precipitati** — Il regolamento delegato del 5 luglio 2021, pubblicato il 30 novembre 2021 e applicabile dal 16 luglio 2022, aggiunge la struvite e altri sali di fosfato precipitati e derivati come CMC 12 agli allegati II e IV.
- 2021-10-28 (amendment): **Entrata in vigore del regolamento delegato (UE) 2021/1768: primo adeguamento tecnico degli allegati** — Il regolamento delegato del 23 giugno 2021, pubblicato l’8 ottobre 2021 e applicabile dal 16 luglio 2022, adegua gli allegati da I a IV: norme su residui e sostanze attive, concimi a base di sali di microelementi, substrati di coltivazione professionali, polimeri come additivi tecnici nelle CMC 1 e CMC 11, agenti chelanti, fibre vegetali, sottoprodotti di origine animale con punto finale come materiali in ingresso di compost e digestato, l’elenco degli ingredienti oltre il 5 % in peso o in volume, tolleranze più ampie e moduli B e C per le miscele.
- 2020-04-16 (applies): **Si applicano le disposizioni sugli organismi notificati** — Da questa data si applicano gli articoli da 20 a 36 sulla notifica degli organismi di valutazione della conformità, sui loro requisiti, sulla procedura di notifica e sul gruppo di coordinamento degli organismi notificati, affinché gli organismi potessero essere designati prima del 16 luglio 2022.
- 2019-07-15 (in-force): **Entrata in vigore del regolamento (UE) 2019/1009** — Adottato il 5 giugno 2019 e pubblicato nella GU L 170 del 25 giugno 2019, il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione; l’articolo 4, paragrafo 3, l’articolo 14 e gli articoli da 42 a 47 si sono applicati immediatamente, conferendo alla Commissione i poteri delegati per ampliare le categorie di materiali costituenti e modificando i regolamenti sui sottoprodotti di origine animale e sui prodotti fitosanitari.

## FPR in parole semplici

Il regolamento sui prodotti fertilizzanti (FPR), formalmente regolamento (UE) 2019/1009, è la normativa dell’UE sulla marcatura CE dei prodotti fertilizzanti. Si applica ai prodotti fertilizzanti UE, cioè ai prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE quando sono messi a disposizione sul mercato (art. 1, paragrafo 1, e art. 2, punto 2); per prodotto fertilizzante si intende qualsiasi sostanza, miscela, microrganismo o altro materiale applicato o destinato a essere applicato sulle piante o sulla loro rizosfera, o sui funghi o sulla loro micosfera, o destinato a costituire la rizosfera o la micosfera, da solo o mescolato con un altro materiale, per fornire nutrienti o migliorare l’efficienza nutrizionale (art. 2, punto 1); è quest’ultimo elemento a far rientrare nella definizione i substrati di coltivazione della PFC 4. Un prodotto conforme al regolamento può recare la marcatura CE e gli Stati membri non possono ostacolarne la messa a disposizione per motivi attinenti alla composizione, all’etichettatura o ad altri aspetti disciplinati dal regolamento (art. 3, paragrafo 1).

A differenza della maggior parte delle normative sulla marcatura CE, l’armonizzazione è facoltativa. Il regolamento si applica solo ai prodotti che il fabbricante sceglie di munire della marcatura CE; lascia gli Stati membri liberi di disciplinare i prodotti fertilizzanti che non sono prodotti fertilizzanti UE (art. 38, paragrafo 9, e art. 41, paragrafo 2), e la FAQ della Commissione illustra le tre opzioni: applicare il regolamento e apporre la marcatura CE, seguire le norme nazionali e ricorrere al riconoscimento reciproco altrove, oppure fare entrambe le cose. In quanto regolamento si applica direttamente in ogni Stato membro senza recepimento. È entrato in vigore il 15 luglio 2019 e si applica integralmente dal 16 luglio 2022, data in cui ha abrogato il regolamento (CE) n. 2003/2003 sui concimi CE (art. 51 e art. 53).

> **Testo ufficiale**
> Leggere il regolamento su EUR-Lex: [regolamento (UE) 2019/1009 (CELEX 32019R1009)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1009), oppure il [testo consolidato del 1° luglio 2026](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02019R1009-20260701), che elenca dodici regolamenti delegati, dalle quattro nuove categorie di materiali costituenti alle modifiche del 2025 sulla valutazione della conformità. Non riporta ancora le norme che si applicheranno più avanti: l’etichettatura digitale del regolamento (UE) 2024/2516 dal 1° maggio 2027 e i requisiti sui polimeri dei regolamenti delegati (UE) 2024/2770, 2024/2788 e 2024/2790 dal 17 ottobre 2028. Tali norme vanno lette negli atti stessi.

## Ambito di applicazione

Il regolamento non si applica ai sottoprodotti di origine animale o ai prodotti derivati soggetti al regolamento (CE) n. 1069/2009 quando sono messi a disposizione sul mercato, né ai prodotti fitosanitari rientranti nel regolamento (CE) n. 1107/2009 (art. 1, paragrafo 1). I prodotti derivati di origine animale possono entrare in un prodotto fertilizzante UE solo come materiali della CMC 10 una volta determinato un punto finale nella catena di fabbricazione ai sensi del regolamento sui sottoprodotti di origine animale, che lo stesso FPR ha modificato per consentirlo (art. 42, paragrafo 5, e art. 46). Il regolamento elenca inoltre sedici atti che non pregiudica, da REACH e CLP alla direttiva Nitrati, alla direttiva sui fanghi di depurazione, alla produzione biologica e alla salute delle piante (art. 1, paragrafo 2), e gli Stati membri possono mantenere o adottare norme sull’uso dei prodotti fertilizzanti UE purché non impongano di modificare il prodotto né cambino le condizioni della sua messa a disposizione (art. 3, paragrafo 3).

Gli obblighi ricadono sugli operatori economici: fabbricante, rappresentante autorizzato, importatore e distributore (art. 2, punto 15). È fabbricante chiunque fabbrichi un prodotto fertilizzante UE o lo faccia progettare o fabbricare e lo commercializzi con il proprio nome o marchio (art. 2, punto 11); un importatore o un distributore che vende con il proprio nome o marchio, o modifica un prodotto già immesso sul mercato in modo tale da poterne alterare la conformità, assume gli obblighi del fabbricante (art. 10). L’importatore o il distributore che si limita a imballare o reimballare deve aggiungere «imballato da» o «reimballato da» con il proprio nome e indirizzo e conservare l’etichettatura originale per 5 anni (art. 11).

Due situazioni transitorie sono rilevanti per il settore. I concimi CE immessi sul mercato in conformità al regolamento (CE) n. 2003/2003 prima del 16 luglio 2022 possono continuare a essere messi a disposizione, ma a essi si applicano le norme di vigilanza del mercato del capo V (art. 52). E uno Stato membro che il 14 luglio 2019 beneficiava di una deroga per il cadmio ai sensi del vecchio regolamento può continuare ad applicare i propri limiti nazionali di cadmio ai prodotti fertilizzanti UE finché a livello di Unione non si applichino limiti armonizzati pari o inferiori al suo livello (art. 3, paragrafo 2).

## Che cosa si deve fare

### Categorie di funzione del prodotto

Un prodotto fertilizzante UE deve soddisfare i requisiti dell’allegato I per la propria categoria di funzione del prodotto, i requisiti dell’allegato II per le proprie categorie di materiali costituenti ed essere etichettato conformemente all’allegato III; per ogni aspetto che gli allegati non coprono non deve presentare rischi per la salute umana, animale o vegetale, per la sicurezza o per l’ambiente (art. 4). L’allegato I, parte I, designa sette PFC in base alla funzione dichiarata: PFC 1 concime, suddiviso in 1(A) concime organico, 1(B) concime organo-minerale e 1(C) concime inorganico, quest’ultimo articolato in 1(C)(I) concimi a base di macroelementi e 1(C)(II) concimi a base di microelementi con sottocategorie solide e liquide, semplici e composte e una voce distinta per il concime a base di nitrato di ammonio ad alto tenore di azoto; PFC 2 correttivo; PFC 3 ammendante, organico o inorganico; PFC 4 substrato di coltivazione; PFC 5 inibitore, della nitrificazione, della denitrificazione o dell’ureasi; PFC 6 biostimolante delle piante, microbico o non microbico; e PFC 7 miscela di prodotti fertilizzanti. Ogni PFC prevede i propri contenuti minimi di nutrienti, i propri limiti per contaminanti e patogeni e, per biostimolanti e inibitori, requisiti di efficacia. Una miscela deve essere composta da prodotti fertilizzanti UE delle PFC da 1 a 6 che hanno ciascuno superato la propria valutazione della conformità, e chi effettua la miscelazione redige una propria dichiarazione conservando quelle di ogni componente (allegato I, PFC 7).

### Categorie di materiali costituenti

L’allegato II elenca le 15 CMC di cui un prodotto fertilizzante UE può essere composto esclusivamente: CMC 1 sostanze e miscele di materiali vergini, CMC 2 piante, parti di piante o estratti di piante, CMC 3 compost, CMC 4 digestato di colture fresche, CMC 5 digestato diverso dal digestato di colture fresche, CMC 6 sottoprodotti dell’industria alimentare, CMC 7 microrganismi, CMC 8 polimeri nutrienti, CMC 9 polimeri diversi dai polimeri nutrienti, CMC 10 prodotti derivati ai sensi del regolamento (CE) n. 1069/2009, CMC 11 sottoprodotti ai sensi della direttiva 2008/98/CE e quattro aggiunte con atti delegati prima dell’applicazione del regolamento: CMC 12 sali di fosfato precipitati e derivati, CMC 13 materiali di ossidazione termica e derivati, CMC 14 materiali di pirolisi e gassificazione e CMC 15 materiali recuperati ad elevata purezza (allegato II, parte I). Il letame trasformato è entrato nella CMC 10 nel 2024 e i film pacciamanti biodegradabili nella CMC 9. Ogni CMC stabilisce materiali in ingresso, condizioni di processo e, per la CMC 1, la registrazione REACH. Il regolamento è anche uno strumento sulla cessazione della qualifica di rifiuto: il rifiuto contenuto in un prodotto fertilizzante UE conforme è considerato conforme all’articolo 6 della direttiva quadro sui rifiuti e cessa di essere rifiuto dal momento in cui è redatta la dichiarazione di conformità UE (art. 19).

### Limiti per i contaminanti, compreso il cadmio

Il limite di cadmio per i concimi fosfatici è fisso, non graduale: un concime inorganico a base di macroelementi od organo-minerale con il 5 % o più di P2O5 equivalente in massa può contenere al massimo 60 mg di cadmio per kg di P2O5, e 3 mg/kg di sostanza secca sotto tale tenore di fosforo (allegato I, PFC 1(B), punto 3, e PFC 1(C)(I), punto 2). I concimi organici, gli ammendanti inorganici, i substrati di coltivazione e i biostimolanti delle piante sono limitati a 1,5 mg/kg di sostanza secca e i correttivi e gli ammendanti organici a 2 mg/kg. Seguono per categoria i limiti per cromo esavalente, mercurio, nichel, piombo, arsenico, biureto e perclorato e i limiti per i patogeni Salmonella, Escherichia coli o enterococchi. La Commissione non può abbassare i valori di cadmio con un atto delegato (art. 42, paragrafo 1); era invece tenuta a riferire al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 16 luglio 2026 con un riesame dei limiti di cadmio per i fosfati e degli altri limiti per i contaminanti, corredato ove opportuno di una proposta legislativa (art. 49).

### Valutazione della conformità e marcatura CE

Prima di immettere un prodotto sul mercato il fabbricante redige la documentazione tecnica ed esegue la procedura di valutazione della conformità dell’allegato IV, poi redige la dichiarazione di conformità UE e appone la marcatura CE (art. 6, paragrafo 2, e art. 15). L’allegato IV, parte I, associa i moduli alla composizione: modulo A di controllo interno della produzione per i prodotti costituiti esclusivamente da materiali vergini della CMC 1 diversi dai composti inibitori e da materiali delle CMC 4, 6, 8 e 11, e per le miscele; modulo A1 con prove sul prodotto sorvegliate, obbligatorio per i concimi a base di nitrato di ammonio ad alto tenore di azoto e per le miscele con il 28 % o più di azoto derivante da essi, i cui cicli termici e la cui prova di detonazione devono essere eseguiti dal 1° luglio 2026 in laboratori accreditati; moduli B e C, esame UE del tipo seguito dalla conformità al tipo, per i composti inibitori, i materiali delle CMC 2, 7, 9 e 10 e i materiali del modulo A; e modulo D1 di garanzia della qualità del processo di produzione, utilizzabile per qualsiasi prodotto tranne i concimi a base di nitrato di ammonio ad alto tenore di azoto e le miscele con il 28 % o più di azoto derivante da essi, e unica via per compost, digestato diverso dal digestato di colture fresche e materiali recuperati delle CMC da 12 a 15, nel quale l’organismo notificato effettua audit ogni anno e preleva campioni del materiale in uscita. Il modulo A non può mai essere usato per inibitori o biostimolanti delle piante (allegato IV, parte I, punto 1.3).

I prodotti conformi a norme armonizzate citate nella Gazzetta ufficiale, o a specifiche comuni che la Commissione adotta in assenza di norme, si presumono conformi (art. 13 e art. 14). La dichiarazione segue il modello dell’allegato V, è tenuta aggiornata, tradotta come richiede lo Stato membro e riunita in un’unica dichiarazione quando un altro atto dell’Unione ne richiede una (art. 16). La marcatura CE si appone sull’imballaggio o, per i prodotti non imballati, su un documento di accompagnamento, prima dell’immissione sul mercato, seguita dal numero di identificazione dell’organismo notificato quando l’allegato IV ne richiede uno (art. 17 e art. 18).

### Etichettatura e l’etichetta digitale dal 2027

L’allegato III, parte I, richiede la denominazione della PFC, la quantità, le istruzioni per l’uso con dosi, tempi, frequenza e piante bersaglio, le condizioni di stoccaggio, il periodo di funzionalità dei polimeri della CMC 9, le informazioni sulla gestione del rischio e un elenco di tutti gli ingredienti oltre il 5 % in peso o in volume con le rispettive designazioni CMC, seguiti dalle dichiarazioni dei nutrienti specifiche per PFC della parte II entro le tolleranze della parte III. Avvertenze specifiche riguardano i prodotti derivati di origine animale diversi dal letame, il ricino, i gusci di cacao, i substrati di coltivazione non destinati al contatto con il suolo, le ceneri e il biochar con manganese superiore al 3,5 %, i materiali ad elevata purezza con selenio o cloruro e il letame trasformato con le avvertenze su ammoniaca e su aminopiralid e clopiralid (allegato III, parte I, punti da 4 a 7 quinquies). Le informazioni volontarie non devono indurre in errore e devono riferirsi a fattori verificabili (allegato III, parte I, punto 8). L’etichetta si trova sull’imballaggio, con un foglio illustrativo per ciò che non vi trova posto o per i prodotti non imballati, in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori finali secondo quanto stabilito dallo Stato membro, insieme al nome, all’indirizzo e al numero di lotto del fabbricante e dell’importatore (art. 6, paragrafi da 5 a 7, e art. 8, paragrafi 3 e 4).

Il regolamento (UE) 2024/2516 aggiunge un’etichetta digitale dal 1° maggio 2027. I prodotti forniti ad altri operatori economici possono recare tutti gli elementi di etichettatura su un’etichetta digitale; i prodotti forniti agli utilizzatori finali in imballaggi mantengono un’etichetta fisica, con un’etichetta digitale come duplicato facoltativo, sulla quale possono figurare in forma digitale da soli solo gli elementi contrassegnati da asterisco dell’allegato III; i prodotti forniti agli utilizzatori finali senza imballaggio possono usare un’etichetta digitale o un foglio illustrativo (art. 11 bis). L’etichetta digitale deve essere gratuita, ricercabile, accessibile su tutti i principali sistemi operativi senza registrazione, presentata in modo adatto ai gruppi vulnerabili e disponibile per 10 anni, con un supporto di dati visibile sull’imballaggio o sul documento di accompagnamento (art. 11 ter); gli operatori non possono tracciare gli utenti e devono fornire le informazioni con mezzi alternativi su richiesta o quando l’etichetta non è disponibile al momento dell’acquisto, ed esporle nel punto vendita per i prodotti non imballati (art. 11 quater).

## Controlli e sanzioni

La vigilanza del mercato segue il quadro orizzontale: l’articolo 37 cita ancora gli articoli da 16 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008, che il regolamento (UE) 2019/1020 ha abrogato dal 16 luglio 2021, per cui i poteri di vigilanza sono quelli del regolamento (UE) 2019/1020; il suo allegato I elenca il regolamento (CE) n. 2003/2003, da leggere come regolamento (UE) 2019/1009 in base alla clausola di abrogazione (art. 51). Quando un’autorità ha motivo sufficiente di ritenere che un prodotto fertilizzante UE presenti un rischio, lo valuta, esige un’azione correttiva, il ritiro o il richiamo entro un termine commisurato al rischio e, se l’operatore non agisce, vieta o limita la messa a disposizione, ritira o richiama il prodotto e ne informa la Commissione e gli altri Stati membri, il che avvia la procedura di salvaguardia dell’Unione (art. 38 e art. 39). I prodotti conformi che presentano comunque un rischio possono essere trattati allo stesso modo (art. 40), e le non conformità formali, come una marcatura CE apposta in modo errato, un numero dell’organismo notificato mancante, una dichiarazione mancante o errata, una documentazione tecnica incompleta o l’assenza di identificazione, devono cessare o comportano la restrizione, il divieto, il ritiro o il richiamo (art. 41). Gli organismi notificati devono informare l’autorità di notifica dei certificati rifiutati, limitati, sospesi o ritirati e partecipare al gruppo settoriale degli organismi notificati (art. 34 e art. 36).

Le sanzioni sono stabilite a livello nazionale e devono essere effettive, proporzionate e dissuasive (art. 48). In Danimarca il decreto n. 1135 del 9 luglio 2022 sui concimi e sugli ammendanti si applica ai prodotti fertilizzanti UE e ai concimi CE accanto ai concimi nazionali. È stato emanato in base alla legge sui concimi e sugli ammendanti, che era stata consolidata come testo consolidato (lovbekendtgørelse) n. 16 del 4 gennaio 2017 al momento dell’emanazione del decreto e da allora è stata riconsolidata come testo consolidato n. 1052 del 10 luglio 2023; Landbrugsstyrelsen registra importatori, fabbricanti, imballatori e commercianti di concimi, controlla il rispetto del regolamento, pubblica i risultati dei propri controlli, compresi i nomi delle imprese, riceve i risultati della prova di detonazione per i concimi a base di nitrato di ammonio 5 giorni prima della commercializzazione e punisce con ammende le violazioni degli articoli 5, 6, 7, paragrafo 2, 8, 9, 11 e 12 del regolamento, con la responsabilità delle società ai sensi del capitolo 5 del codice penale (§ 5, § 18, § 20, § 23 e § 24 del decreto). La legge danese sul prodotto e sulla vigilanza del mercato (testo consolidato n. 22 dell’8 gennaio 2026) non elenca il regolamento tra gli atti del proprio § 2, per cui i prodotti fertilizzanti restano di competenza di Landbrugsstyrelsen e non dell’autorità generale di vigilanza del mercato.

## Come Conphora può aiutare

Conphora monitora l’FPR e i suoi atti delegati e verifica i Suoi prodotti rispetto ai requisiti, segnalando le lacune nella classificazione PFC, nelle condizioni CMC di ogni materiale costituente, nei limiti per i contaminanti, nel modulo dell’allegato IV e nel coinvolgimento dell’organismo notificato e nell’etichetta dell’allegato III prima che diventino problemi di controllo. La piattaforma aiuta a costruire e mantenere la dichiarazione di conformità UE, la documentazione tecnica e le registrazioni quinquennali e avvisa quando un atto delegato fa scattare un requisito, come l’etichetta digitale il 1° maggio 2027 e le norme sui polimeri il 17 ottobre 2028.

[Scopra come funziona Conphora](/it/how-it-works) · [Scopra i piani e i prezzi](/it/pricing)

## Fonti

- [Regolamento (UE) 2019/1009 sui prodotti fertilizzanti UE, testo consolidato del 1° luglio 2026 (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02019R1009-20260701)
- [Regolamento (UE) 2019/1009 come pubblicato nella GU L 170 del 25 giugno 2019 (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1009)
- [Informazioni sul documento, date e relazioni per il CELEX 32019R1009 (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32019R1009)
- [Regolamenti delegati (UE) 2021/2086, 2021/2087, 2021/2088 e 2022/1171 della Commissione che aggiungono le CMC da 12 a 15 (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32021R2086)
- [Regolamento (UE) 2024/2516 sull’etichettatura digitale dei prodotti fertilizzanti UE (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024R2516)
- [Regolamento delegato (UE) 2025/1421 della Commissione sulle procedure di valutazione della conformità (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32025R1421)
- [Regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1020)
- [Prodotti fertilizzanti (Commissione europea, DG GROW)](https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/chemicals/fertilising-products_en)
- [Il regolamento sui prodotti fertilizzanti, domande frequenti (Commissione europea, DG GROW)](https://single-market-economy.ec.europa.eu/document/download/5fbae838-7749-4828-a92a-73a0e4e489db_en?filename=FAQs+11.0_revised+on+16+June+2025.pdf)
- [Bekendtgørelse nr. 1135 af 9. juli 2022 om gødning og jordforbedringsmidler m.v. (Retsinformation)](https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/1135)
- [Lovbekendtgørelse nr. 1052 af 10. juli 2023 af lov om gødning og jordforbedringsmidler m.v. (Retsinformation)](https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2023/1052)

*Questa guida fornisce informazioni di carattere generale e non costituisce una consulenza legale.*

## Fonti

- [Regolamento (UE) 2019/1009 sui prodotti fertilizzanti UE, testo consolidato del 1° luglio 2026 (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02019R1009-20260701)
- [Regolamento (UE) 2019/1009 come pubblicato nella GU L 170 del 25 giugno 2019 (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1009)
- [Informazioni sul documento, date e relazioni per il CELEX 32019R1009 (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32019R1009)
- [Regolamento delegato (UE) 2021/1768 della Commissione che adegua al progresso tecnico gli allegati da I a IV (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32021R1768)
- [Regolamento delegato (UE) 2021/2086 della Commissione che aggiunge i sali di fosfato precipitati e derivati, CMC 12 (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32021R2086)
- [Regolamento delegato (UE) 2021/2087 della Commissione che aggiunge i materiali di ossidazione termica e derivati, CMC 13 (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32021R2087)
- [Regolamento delegato (UE) 2021/2088 della Commissione che aggiunge i materiali di pirolisi e gassificazione, CMC 14 (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32021R2088)
- [Regolamento delegato (UE) 2022/1171 della Commissione che aggiunge i materiali recuperati ad elevata purezza, CMC 15 (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32022R1171)
- [Regolamento delegato (UE) 2022/1519 della Commissione sui composti inibitori e sul post-trattamento del digestato (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32022R1519)
- [Regolamento delegato (UE) 2023/409 della Commissione sul contenuto minimo di ossido di calcio (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32023R0409)
- [Regolamento delegato (UE) 2024/1682 della Commissione che aggiunge il letame trasformato come materiale costituente (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024R1682)
- [Regolamento (UE) 2024/2516 sull’etichettatura digitale dei prodotti fertilizzanti UE (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024R2516)
- [Regolamento delegato (UE) 2024/2770 della Commissione sui criteri di biodegradabilità per agenti di rivestimento e polimeri di ritenzione idrica (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024R2770)
- [Regolamento delegato (UE) 2024/2786 della Commissione sugli enterococchi e sulla presunzione di conformità senza verifica (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024R2786)
- [Regolamento delegato (UE) 2024/2787 della Commissione che include i film pacciamanti nella CMC 9 (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024R2787)
- [Regolamento delegato (UE) 2024/2788 della Commissione sui polimeri nella CMC 11 (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024R2788)
- [Regolamento delegato (UE) 2024/2790 della Commissione sui polimeri nella CMC 1 (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024R2790)
- [Regolamento delegato (UE) 2025/1421 della Commissione sulle procedure di valutazione della conformità (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32025R1421)
- [Rettifica del 15 dicembre 2025 al regolamento delegato (UE) 2025/1421, applicazione dell’articolo 1, paragrafo 1, dal 1° luglio 2026 (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2025/1421/corrigendum/2025-12-15/oj)
- [Regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1020)
- [Prodotti fertilizzanti (Commissione europea, DG GROW)](https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/chemicals/fertilising-products_en)
- [Regolamento (UE) 2019/1009, regolamento sui prodotti fertilizzanti, domande frequenti, revisione del 2 dicembre 2025 (Commissione europea, DG GROW)](https://single-market-economy.ec.europa.eu/document/download/5fbae838-7749-4828-a92a-73a0e4e489db_en?filename=FAQs+11.0_revised+on+16+June+2025.pdf)
- [Le nuove norme UE preparano il terreno a un maggiore uso di fertilizzanti organici e a base di rifiuti, 15 luglio 2022 (Commissione europea)](https://single-market-economy.ec.europa.eu/news/new-eu-rules-prepare-ground-more-use-organic-and-waste-based-fertilisers-2022-07-15_en)
- [Bekendtgørelse nr. 1135 af 9. juli 2022 om gødning og jordforbedringsmidler m.v. (Retsinformation)](https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/1135)
- [Lovbekendtgørelse nr. 1052 af 10. juli 2023 af lov om gødning og jordforbedringsmidler m.v. (Retsinformation)](https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2023/1052)

_Rivisto il 2026-09-24 da Conphora compliance team_
