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title: "ErP — Direttiva sulla progettazione ecocompatibile"
description: "La direttiva sulla progettazione ecocompatibile è il quadro dei regolamenti di esecuzione che fissano i requisiti obbligatori dei prodotti connessi all’energia prima dell’immissione sul mercato UE. Si applica dal 20 novembre 2010; il regolamento (UE) 2024/1781 l’ha abrogata dal 18 luglio 2024, ma i suoi regolamenti di esecuzione restano in vigore."
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language: "it"
published: "2009-11-20"
updated: "2026-09-12"
author: "Conphora compliance team"
publisher: "Conphora"
reference: "Direttiva 2009/125/CE"
celex: "32009L0125"
source: "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32009L0125"
tags: ["ErP", "Energy & Ecodesign"]
license: "Free to quote with attribution and a link to the page"
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# ErP — Direttiva sulla progettazione ecocompatibile

La direttiva sulla progettazione ecocompatibile è il quadro dei regolamenti di esecuzione che fissano i requisiti obbligatori dei prodotti connessi all’energia prima dell’immissione sul mercato UE. Si applica dal 20 novembre 2010; il regolamento (UE) 2024/1781 l’ha abrogata dal 18 luglio 2024, ma i suoi regolamenti di esecuzione restano in vigore.

## Dati essenziali

- **Titolo ufficiale:** Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia (rifusione)
- **Riferimento:** Direttiva 2009/125/CE
- **CELEX:** 32009L0125
- **Tipo di atto:** Directive
- **In vigore:** 2009-11-20
- **Si applica dal:** 2010-11-20
- **Applicato da:** Le autorità nazionali di vigilanza del mercato designate ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, fanno rispettare le leggi nazionali di recepimento della direttiva e dei regolamenti di esecuzione con i poteri del regolamento (UE) 2019/1020, nel cui allegato I figura la direttiva e che all’articolo 4, paragrafo 5, cita anch’esso la direttiva; dal 16 luglio 2021 un fabbricante, importatore, mandatario o fornitore di servizi di logistica stabilito nell’Unione deve quindi essere identificabile come operatore economico responsabile, e dal 18 luglio 2024 gli articoli dell’ESPR sulla vigilanza del mercato e sulla salvaguardia si applicano anche ai prodotti disciplinati dai regolamenti di esecuzione; in Danimarca Sikkerhedsstyrelsen, dal gennaio 2026 dipartimento Markedsovervågning di Erhvervsstyrelsen, svolge dal 1° agosto 2018 la vigilanza del mercato sulla progettazione ecocompatibile per conto di Energistyrelsen ai sensi della legge sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia (ecodesignloven), con la catena giuridica che passa per il § 10, comma 1, di tale legge, in base al quale il ministro dell’industria, delle imprese e degli affari finanziari o un organismo da lui autorizzato esercita il controllo, dopo che il decreto reale del 22 giugno 2018 ha trasferito la competenza sulla vigilanza del mercato in materia di progettazione ecocompatibile dal ministro per il clima e l’energia al ministro dell’industria (decreto n. 861 del 24 giugno 2018 sulla ripartizione delle competenze tra i ministri), mentre la legge n. 431 del 6 maggio 2025 nomina direttamente Sikkerhedsstyrelsen nel nuovo § 14, comma 2, dell’ecodesignloven, ed Energistyrelsen mantiene la responsabilità della disciplina e, per l’ESPR, dell’ecodesignproduktloven in vigore dal 1° luglio 2025. Gli strumenti sono le ingiunzioni di rendere il prodotto conforme, di porre fine alla violazione e di fornire informazioni e campioni, il divieto o la limitazione dell’immissione sul mercato, il ritiro e il richiamo, le ingiunzioni di correggere o rimuovere contenuti online e sanzioni nazionali che devono essere effettive, proporzionate e dissuasive, tenendo conto della portata della non conformità e del numero di unità non conformi immesse sul mercato, in Danimarca ammende ai sensi del § 15 dell’ecodesignloven e del § 21 dell’ecodesignproduktloven.
- **Categoria:** Energy & Ecodesign

## A chi si applica

**Oggetto dell’atto:** Prodotti connessi all’energia: qualsiasi bene che abbia un impatto sul consumo di energia durante l’uso e sia immesso sul mercato o messo in servizio nell’UE, comprese le parti vendute agli utilizzatori finali come parti singole di cui si possano valutare indipendentemente le prestazioni ambientali; Solo i prodotti disciplinati da una misura di esecuzione hanno requisiti concreti: elettrodomestici, illuminazione, display elettronici, telefoni e tablet, alimentatori esterni, motori elettrici, ventilatori, pompe, apparecchi di riscaldamento e scaldacqua, unità di ventilazione, server, apparecchiature per saldatura e il consumo in modo di attesa e spento delle apparecchiature domestiche e per ufficio, tra gli altri; Fabbricanti, loro mandatari e, se il fabbricante è fuori dall’UE e non ha un mandatario, importatori; la legge danese di recepimento e l’ESPR aggiungono obblighi per distributori, rivenditori e fornitori di servizi di logistica; Prodotti venduti online a utilizzatori finali dell’UE, che sono immessi sul mercato indipendentemente dalla tecnica di vendita; Dal 18 luglio 2024, il campo di applicazione dell’ESPR, che comprende qualsiasi bene fisico, con i regolamenti di esecuzione della direttiva sulla progettazione ecocompatibile che continuano ad applicarsi finché ciascuno non è abrogato o sostituito da un atto delegato dell’ESPR

**Prodotti derivati e a valle:** La direttiva è un quadro: non fissa essa stessa valori limite, e un prodotto privo di una misura di esecuzione non ha alcun requisito di progettazione ecocompatibile finché non ne viene adottata una (art. 1, paragrafo 2, art. 3, paragrafo 1, e art. 15); Le misure di esecuzione possono imporre ai fabbricanti di componenti e sottoinsiemi di fornire al fabbricante del prodotto informazioni sulla composizione dei materiali e sul consumo di energia, materiali e risorse (art. 11); Se non esiste né un fabbricante né un importatore ai sensi delle definizioni, chiunque immetta il prodotto sul mercato o lo metta in servizio è considerato il fabbricante (art. 2, punto 6); La valutazione della conformità è un’autovalutazione: controllo interno della progettazione (allegato IV) o sistema di gestione (allegato V), con un sistema di gestione registrato EMAS o conforme a norme armonizzate presunto conforme all’allegato V (art. 8, paragrafo 2); I prodotti recanti la marcatura CE, fabbricati secondo norme armonizzate pubblicate nella Gazzetta ufficiale o insigniti del marchio di qualità ecologica dell’UE (Ecolabel UE) sono presunti conformi ai requisiti corrispondenti (art. 9); Dal 19 luglio 2026 l’ESPR vieta alle grandi imprese (alle medie imprese dal 19 luglio 2030) di distruggere abbigliamento, accessori di abbigliamento e calzature invenduti, e gli operatori economici che eliminano prodotti di consumo invenduti devono già comunicare ogni anno numero, peso, motivi, via di trattamento e misure di prevenzione, con la prima comunicazione relativa al primo esercizio finanziario completo in cui l’ESPR è in vigore; il regolamento di esecuzione (UE) 2026/2 aggiunge i dettagli vincolanti e il formato per i prodotti eliminati negli esercizi finanziari a partire dal primo esercizio completo successivo al 2 marzo 2027 (regolamento (UE) 2024/1781, art. 24, paragrafo 1, e art. 25, paragrafo 1; regolamento (UE) 2026/2, art. 1)

**Ruoli previsti dall’atto:**

- **Fabbricante (compresi i titolari di marchio)** — La persona fisica o giuridica che fabbrica prodotti disciplinati dalla direttiva ed è responsabile della loro conformità ai fini dell’immissione sul mercato o della messa in servizio con il proprio nome o marchio o per uso proprio; se non esiste tale fabbricante e non esiste un importatore, chiunque immetta il prodotto sul mercato o lo metta in servizio è considerato il fabbricante.
- **Mandatario** — Qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell’UE che ha ricevuto dal fabbricante un mandato scritto per svolgere per suo conto tutti o parte degli obblighi e delle formalità connessi alla direttiva, compresi l’apposizione della marcatura CE, il rilascio della dichiarazione CE di conformità e la conservazione dei documenti di conformità.
- **Importatore** — Qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell’UE che immette sul mercato dell’UE, nell’ambito della propria attività, un prodotto proveniente da un paese terzo; se il fabbricante non è stabilito nell’UE e non esiste un mandatario, l’importatore deve garantire la conformità del prodotto e conservare e mettere a disposizione la dichiarazione CE di conformità e la documentazione tecnica.
- **Distributore (grossista, dettagliante o rivenditore)** — Qualsiasi persona fisica o giuridica della catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall’importatore, che mette a disposizione un prodotto sul mercato; la direttiva in sé non impone obblighi separati ai distributori, ma l’ecodesignloven danese vincola qualsiasi operatore economico che abbia messo a disposizione un prodotto connesso all’energia e, per i prodotti soggetti ad atti delegati dell’ESPR, l’articolo 30 del regolamento (UE) 2024/1781 stabilisce gli obblighi di verifica del distributore, con i rivenditori vincolati anche dall’articolo 31.

## Date principali

- 2009-10-21: La direttiva 2009/125/CE è adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio e rifonde la direttiva 2005/32/CE sui prodotti che consumano energia per estenderla a tutti i prodotti connessi all’energia
- 2009-11-20: Entrata in vigore, il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GU L 285 del 31 ottobre 2009
- 2010-11-20: Termine per gli Stati membri per recepire gli articoli da 1 a 9, 11, 14, 15 e 20 e gli allegati da I a V, VII e VIII e per notificare alla Commissione le disposizioni sulle sanzioni
- 2011-10-21: Termine per il primo piano di lavoro della Commissione sulla progettazione ecocompatibile, che elenca i gruppi di prodotti prioritari per i tre anni successivi
- 2012-12-04: Entra in vigore la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica: l’articolo 6, paragrafo 1, precisa ora che la libera circolazione non pregiudica i requisiti nazionali di prestazione energetica e di sistema per gli edifici ai sensi della direttiva 2010/31/UE
- 2015-09-26: Primo livello di efficienza per apparecchi per il riscaldamento d’ambiente, apparecchi di riscaldamento misti, scaldacqua e serbatoi di acqua calda ai sensi dei regolamenti (UE) n. 813/2013 e n. 814/2013
- 2016-01-01: Si applicano i requisiti di progettazione ecocompatibile e di informazione per le unità di ventilazione residenziali e non residenziali ai sensi del regolamento (UE) n. 1253/2014
- 2020-03-01: Si applicano i requisiti di progettazione ecocompatibile per server e prodotti di archiviazione dati online ai sensi del regolamento (UE) 2019/424
- 2020-04-01: Si applica il regolamento (UE) 2019/1782 sugli alimentatori esterni, che abroga il regolamento (CE) n. 278/2009
- 2021-01-01: Si applica il regolamento (UE) 2019/1784 sulle apparecchiature per saldatura
- 2021-03-01: Si applica il pacchetto 2019 sulla progettazione ecocompatibile: apparecchi di refrigerazione (2019/2019), display elettronici (2019/2021), lavastoviglie domestiche (2019/2022), lavatrici domestiche e lavasciuga (2019/2023) e apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta (2019/2024), con obblighi di riparabilità e di disponibilità di pezzi di ricambio
- 2021-07-01: Si applica il regolamento (UE) 2019/1781 sui motori elettrici e sugli azionamenti a velocità variabile, che abroga il regolamento (CE) n. 640/2009
- 2021-07-16: Si applica il regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato; la direttiva 2009/125/CE figura nel suo allegato I (punto 32) e gli articoli da 15 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008 sono soppressi, e l’articolo 4 del regolamento (UE) 2019/1020 inizia ad applicarsi ai prodotti della direttiva, per cui un prodotto soggetto alla progettazione ecocompatibile può essere immesso sul mercato solo se un operatore economico stabilito nell’Unione è responsabile dei compiti dell’articolo 4, paragrafo 3
- 2021-09-01: Si applica il regolamento (UE) 2019/2020 sulle sorgenti luminose e sugli apparecchi di controllo separati, che abroga i regolamenti (CE) n. 244/2009, (CE) n. 245/2009 e (UE) n. 1194/2012
- 2024-07-18: Entra in vigore il regolamento (UE) 2024/1781 (ESPR): la direttiva 2009/125/CE è abrogata con effetto da questa data, tranne gli articoli e gli allegati che continuano ad applicarsi ai prodotti disciplinati dalle sue misure di esecuzione fino alla loro abrogazione o dichiarazione di obsolescenza; i riferimenti alla direttiva si intendono fatti all’ESPR
- 2025-04-16: La Commissione adotta il primo piano di lavoro 2025-2030 sull’ESPR e sull’etichettatura energetica (termine 19 aprile 2025), che dà priorità a tessili e abbigliamento, mobili, materassi, pneumatici, ferro e acciaio, alluminio e ai prodotti connessi all’energia riportati dal piano 2022-2024
- 2025-05-09: Si applica il regolamento (UE) 2023/826 su modo spento, modo di attesa e attesa in rete delle apparecchiature domestiche e per ufficio; i regolamenti (CE) n. 1275/2008 e (CE) n. 107/2009 sono abrogati
- 2025-06-20: Si applica il regolamento (UE) 2023/1670 su smartphone, telefoni mobili, telefoni cordless e tablet, come rettificato e modificato dal regolamento (UE) 2025/2006 con la stessa data di applicazione
- 2025-07-01: Si applicano il regolamento (UE) 2023/2533 sulle asciugatrici domestiche e il regolamento (UE) 2024/1103 sugli apparecchi di riscaldamento locale; in Danimarca entra in vigore l’ecodesignproduktloven che integra l’ESPR
- 2025-07-19: Prima data in cui può entrare in vigore il primo atto delegato dell’ESPR che fissa requisiti di ecoprogettazione; termine per il primo atto delegato sulle deroghe al divieto di distruzione e per l’atto di esecuzione sulla comunicazione dei prodotti invenduti eliminati
- 2026-01-01: Sikkerhedsstyrelsen diventa il dipartimento Markedsovervågning di Erhvervsstyrelsen con gli stessi compiti, compresa la vigilanza del mercato sulla progettazione ecocompatibile
- 2026-07-19: Si applica il divieto di distruzione dell’ESPR: le grandi imprese e le medie imprese (queste ultime solo dal 19 luglio 2030) non possono più distruggere abbigliamento, accessori di abbigliamento e calzature invenduti elencati nell’allegato VII, fatte salve le deroghe del regolamento delegato (UE) 2026/296; termine per il registro del passaporto digitale del prodotto della Commissione
- 2026-07-24: Si applica il regolamento (UE) 2024/1834 sui ventilatori tra 125 W e 500 kW, come modificato dal regolamento (UE) 2025/2481; il regolamento (UE) n. 327/2011 è abrogato, con applicazione transitoria ai ventilatori integrati e ai ventilatori di ricambio
- 2026-08-06: Entra in vigore il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1778 sul registro del passaporto digitale del prodotto (pubblicato il 17 luglio 2026)
- 2026-12-31: Fine del periodo in cui la Commissione può ancora adottare misure ai sensi dell’articolo 15 della direttiva per pannelli fotovoltaici, apparecchi di riscaldamento, scaldacqua, condizionatori, caldaie, unità di ventilazione, aspirapolvere, apparecchi di cottura, pompe, ventilatori industriali, circolatori, alimentatori esterni, computer, server, trasformatori, refrigerazione professionale e apparecchiature per la diagnostica per immagini
- 2027-03-02: Si applica il regolamento di esecuzione (UE) 2026/2 sul formato per la comunicazione dei prodotti di consumo invenduti eliminati, a partire dal primo esercizio finanziario completo successivo a tale data
- 2028-12-14: Si applica il regolamento (UE) 2025/2052 su alimentatori esterni, caricatori wireless, caricabatterie e cavi USB Type-C, che abroga il regolamento (UE) 2019/1782
- 2030-07-19: Il divieto di distruzione dell’ESPR e la comunicazione annuale dei prodotti di consumo invenduti eliminati si applicano alle medie imprese
- 2030-12-31: Fine del periodo in cui la Commissione può modificare le misure di esecuzione esistenti in materia di progettazione ecocompatibile ai sensi dell’articolo 15 della direttiva per affrontare questioni tecniche

## Che cosa si deve fare

### Fabbricante (compresi i titolari di marchio)

- Individuare il regolamento di esecuzione che copre il proprio gruppo di prodotti e progettare il prodotto in base ai suoi requisiti specifici, ai livelli graduali e ai requisiti di informazione; un prodotto disciplinato da una misura può essere immesso sul mercato o messo in servizio solo se è conforme e reca la marcatura CE.
- Prima di immettere il prodotto sul mercato, effettuare autonomamente la valutazione della conformità con il controllo interno della progettazione dell’allegato IV o con il sistema di gestione dell’allegato V, o con un altro modulo se il regolamento di esecuzione lo prescrive; una funzione di progettazione inclusa in una registrazione EMAS o in un sistema di gestione conforme a norme armonizzate è presunta conforme all’allegato V.
- Compilare la documentazione tecnica: una descrizione del prodotto e del suo uso previsto, gli studi di valutazione ambientale utilizzati, il profilo ecologico ove richiesto, gli elementi delle specifiche di progettazione relativi agli aspetti ambientali, le norme applicate e le soluzioni adottate ove non lo siano state, una copia delle informazioni dell’allegato I parte 2 e i risultati delle misurazioni rispetto ai requisiti di progettazione ecocompatibile.
- Redigere la dichiarazione CE di conformità con il proprio nome e indirizzo, una descrizione inequivocabile del modello, le norme armonizzate e le altre norme applicate, le altre normative CE applicate e la firma della persona abilitata a impegnare il fabbricante, con riferimento alla misura di esecuzione, e apporre la marcatura CE, alta almeno 5 mm, sul prodotto o, se ciò non è possibile, sull’imballaggio e sui documenti di accompagnamento; non apporre marcature che possano indurre in errore sulla marcatura CE.
- Redigere la dichiarazione CE di conformità con il proprio nome e indirizzo, una descrizione inequivocabile del modello, le norme armonizzate e le altre norme applicate, le altre normative CE applicate e la firma della persona abilitata a impegnare il fabbricante, con riferimento alla misura di esecuzione.
- Apporre la marcatura CE, alta almeno 5 mm, sul prodotto o, se ciò non è possibile, sull’imballaggio e sui documenti di accompagnamento, e non apporre marcature che possano indurre gli utilizzatori in errore sul significato o sulla forma della marcatura CE.
- Conservare i documenti di valutazione della conformità e le dichiarazioni a disposizione per ispezione per 10 anni dalla fabbricazione dell’ultima unità, produrli entro 10 giorni dalla richiesta di un’autorità nazionale e redigerli in una lingua ufficiale dell’UE; per i prodotti immessi sul mercato ai sensi della direttiva prima che si applichi un atto delegato dell’ESPR, mettere a disposizione una versione elettronica entro 10 giorni.
- Fornire le informazioni per i consumatori richieste dalla misura di esecuzione, nella forma ritenuta appropriata, sul ruolo che i consumatori possono svolgere nell’uso sostenibile del prodotto e, ove richiesto, sul profilo ecologico e sui vantaggi della progettazione ecocompatibile, nella lingua ufficiale richiesta dallo Stato membro quando il prodotto giunge all’utilizzatore finale.
- Garantire che la produzione in serie resti conforme alle specifiche di progettazione e alla misura di esecuzione e, quando uno Stato membro accerta che un prodotto con marcatura CE non è conforme, renderlo conforme e porre fine alla violazione alle condizioni imposte, pena la limitazione, il divieto o il ritiro dal mercato; in Danimarca, notificare immediatamente all’autorità di controllo se si ha motivo di ritenere che il prodotto presenti un rischio e riportare il proprio nome, la denominazione commerciale o il marchio e i recapiti sul prodotto, sul suo imballaggio o su un documento di accompagnamento.
- Garantire che il processo di fabbricazione mantenga la produzione in serie conforme alle specifiche di progettazione e alla misura di esecuzione.
- Quando uno Stato membro accerta che un prodotto con marcatura CE non è conforme, renderlo conforme e porre fine alla violazione alle condizioni imposte, pena la limitazione, il divieto o il ritiro del prodotto dal mercato.
- In Danimarca, notificare immediatamente all’autorità di controllo se si ha motivo di ritenere che un prodotto immesso sul mercato presenti un rischio.
- In Danimarca, riportare il proprio nome, la denominazione commerciale o il marchio e i recapiti sul prodotto, sul suo imballaggio o su un documento di accompagnamento.
- Non progettare prodotti in modo che alterino il proprio comportamento durante le prove, che peggiorino le prestazioni poco dopo la messa in servizio o tramite aggiornamenti software oltre i margini consentiti dagli atti delegati; queste disposizioni dell’ESPR contro l’elusione si applicano dal 18 luglio 2024 ai prodotti disciplinati dalle misure di esecuzione della direttiva e, quando si immettono sul mercato componenti e sottoinsiemi, fornire ai fabbricanti dei prodotti le informazioni sulla composizione dei materiali e sul consumo di energia, materiali e risorse richieste dalla misura.
- Non progettare prodotti in modo che alterino il proprio comportamento durante le prove, che peggiorino le prestazioni poco dopo la messa in servizio o tramite aggiornamenti software oltre i margini consentiti dagli atti delegati; queste disposizioni dell’ESPR contro l’elusione si applicano dal 18 luglio 2024 ai prodotti disciplinati dalle misure di esecuzione della direttiva.
- Quando si immettono sul mercato componenti e sottoinsiemi, fornire ai fabbricanti dei prodotti che li incorporano le informazioni sulla composizione dei materiali e sul consumo di energia, materiali e risorse richieste dalla misura di esecuzione.

### Mandatario

- Agire in base a un mandato scritto del fabbricante che copra tutti o parte degli obblighi e delle formalità della direttiva; ai sensi dell’ESPR, il mandato non può riguardare gli obblighi di progettazione e di informazione del fabbricante né la redazione della documentazione tecnica.
- Se incaricati, garantire che la valutazione della conformità sia effettuata prima dell’immissione sul mercato, apporre la marcatura CE e rilasciare la dichiarazione CE di conformità che attesta il rispetto di tutte le disposizioni pertinenti della misura di esecuzione.
- Se incaricati, garantire che la valutazione della conformità sia effettuata prima che il prodotto sia immesso sul mercato.
- Se incaricati, apporre la marcatura CE sul prodotto prima che sia immesso sul mercato.
- Se incaricati, rilasciare la dichiarazione CE di conformità che attesta il rispetto di tutte le disposizioni pertinenti della misura di esecuzione.
- Conservare i documenti di valutazione della conformità e le dichiarazioni a disposizione per ispezione per 10 anni dalla fabbricazione dell’ultima unità e produrli entro 10 giorni dalla richiesta dell’autorità nazionale.
- Quando uno Stato membro accerta che un prodotto con marcatura CE non è conforme, renderlo conforme e porre fine alla violazione alle condizioni imposte, e richiamare dal mercato i prodotti non conformi quando l’autorità di vigilanza del mercato lo ordina.
- Se richiesto, il fabbricante danese deve conferire al mandatario i poteri e i mezzi necessari per svolgere il compito, e il mandatario deve collaborare con l’autorità di controllo e fornire le informazioni da essa richieste in una lingua che comprenda facilmente.

### Importatore

- Se il fabbricante non è stabilito nell’UE e non ha nominato un mandatario, garantire che il prodotto immesso sul mercato o messo in servizio sia conforme alla direttiva e alla misura di esecuzione applicabile.
- In tal caso, conservare e mettere a disposizione la dichiarazione CE di conformità e la documentazione tecnica; in Danimarca l’importatore assume allora la responsabilità del fabbricante per la conformità ai sensi del § 4 dell’ecodesignloven e deve conservare la documentazione per almeno 10 anni dalla fabbricazione dell’ultima unità e produrla entro 10 giorni.
- Verificare prima di immettere il prodotto sul mercato che rechi la marcatura CE, che la dichiarazione CE di conformità faccia riferimento alla misura di esecuzione e che le informazioni per i consumatori richieste accompagnino il prodotto nella lingua richiesta dallo Stato membro.
- In qualità di operatore economico stabilito nell’Unione responsabile ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (UE) 2019/1020, verificare che la dichiarazione CE di conformità e la documentazione tecnica siano state redatte, tenere la dichiarazione a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato, fornire loro le informazioni richieste e collaborare alle azioni correttive, e indicare il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato e i recapiti, compreso un indirizzo postale, sul prodotto, sul suo imballaggio, sul collo o su un documento di accompagnamento; in Danimarca lo stesso obbligo deriva dal § 8, comma 2, dell’ecodesignloven. Notificare immediatamente all’autorità di controllo se si ha motivo di ritenere che un prodotto immesso sul mercato presenti un rischio.
- In qualità di operatore economico stabilito nell’Unione responsabile ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (UE) 2019/1020, verificare che la dichiarazione CE di conformità e la documentazione tecnica siano state redatte e tenere la dichiarazione a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato.
- Fornire alle autorità di vigilanza del mercato le informazioni e la documentazione da esse richieste con richiesta motivata e collaborare con esse a qualsiasi azione correttiva.
- Informare immediatamente l’autorità di vigilanza del mercato se si ha motivo di ritenere che un prodotto immesso sul mercato presenti un rischio; in Danimarca notificare all’autorità di controllo.
- Indicare il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato e i recapiti, compreso un indirizzo postale, sul prodotto, sul suo imballaggio, sul collo o su un documento di accompagnamento; in Danimarca lo stesso obbligo deriva dal § 8, comma 2, dell’ecodesignloven.
- Fornire all’autorità di vigilanza del mercato, su richiesta, tutte le informazioni necessarie per i suoi controlli, compresi documenti tecnici, dati di conformità, accesso al software incorporato, dettagli sulla catena di fornitura, quantità immesse sul mercato e modelli di prodotto con le stesse caratteristiche tecniche, e consentire l’accesso ai propri locali per il prelievo di campioni.
- Per i prodotti soggetti a un atto delegato dell’ESPR, immettere sul mercato solo prodotti conformi, verificare che il fabbricante abbia effettuato la valutazione della conformità e redatto la documentazione tecnica, che il passaporto digitale del prodotto e le istruzioni digitali siano disponibili, aggiungere il proprio nome e i propri recapiti, conservare per 10 anni una copia della dichiarazione di conformità UE e adottare misure correttive, ritirare o richiamare i prodotti non conformi e informare le autorità.
- Per i prodotti soggetti a un atto delegato dell’ESPR, immettere sul mercato solo prodotti conformi e verificare prima che il fabbricante abbia effettuato la valutazione della conformità e redatto la documentazione tecnica e che il passaporto digitale del prodotto e le istruzioni digitali siano disponibili.
- Per i prodotti soggetti a un atto delegato dell’ESPR, indicare il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio e i recapiti sul prodotto, sul suo imballaggio o su un documento di accompagnamento e nella parte pubblica del passaporto digitale del prodotto.
- Per i prodotti soggetti a un atto delegato dell’ESPR, adottare misure correttive, ritirare o richiamare un prodotto non conforme immesso sul mercato e informare immediatamente le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri in cui lo si è messo a disposizione.
- Per i prodotti soggetti a un atto delegato dell’ESPR, conservare per 10 anni una copia della dichiarazione di conformità UE a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato.

### Distributore (grossista, dettagliante o rivenditore)

- Non mettere a disposizione un prodotto disciplinato da una misura di esecuzione a meno che sia conforme ad essa e rechi la marcatura CE; le ingiunzioni di rendere il prodotto conforme, di cessare la commercializzazione ingannevole, di ritirarlo, richiamarlo o distruggerlo possono essere rivolte a chiunque abbia fatto parte della catena di vendita.
- Se si ha motivo di ritenere che un prodotto connesso all’energia messo a disposizione presenti un rischio, notificare immediatamente all’autorità di controllo e al fabbricante o importatore responsabile, collaborare con l’autorità e fornire i dettagli della non conformità e delle misure adottate.
- Su richiesta, fornire tutte le informazioni necessarie per determinare chi è responsabile del prodotto, compresi documenti, specifiche tecniche, informazioni sulla conformità, dettagli sulla catena di fornitura e di distribuzione e quantità sul mercato, e consentire all’autorità di controllo l’accesso ai locali dell’impresa e ai mezzi di trasporto per prelevare campioni.
- Per i prodotti soggetti a un atto delegato dell’ESPR, verificare prima di metterli a disposizione che rechino la marcatura CE o la marcatura di conformità alternativa, siano etichettati o collegati a un passaporto digitale del prodotto, siano accompagnati dai documenti richiesti e dalle istruzioni digitali nella lingua stabilita dallo Stato membro e che il fabbricante e l’importatore abbiano apposto i propri dati di identificazione e i recapiti; trattenere i prodotti non conformi e garantire azioni correttive, ritiro o richiamo.
- Per i prodotti soggetti a un atto delegato dell’ESPR, verificare prima di metterli a disposizione che rechino la marcatura CE o la marcatura di conformità alternativa, portino l’etichetta o il passaporto digitale del prodotto richiesti, siano corredati dei documenti richiesti e delle istruzioni digitali nella lingua dello Stato membro e riportino i dati di identificazione e i recapiti del fabbricante e dell’importatore.
- Per i prodotti soggetti a un atto delegato dell’ESPR, trattenere un prodotto non conforme finché non diventa conforme e, per uno già messo a disposizione, garantire azioni correttive, ritiro o richiamo e informare le autorità di vigilanza del mercato.
- In qualità di rivenditore, dare ai clienti accesso alle informazioni che accompagnano il prodotto e al passaporto digitale del prodotto, anche nella vendita a distanza, esporre le etichette richieste e non esporre marchi o diciture che possano indurre in errore in proposito; nella vendita a distanza l’offerta deve indicare il fabbricante e l’operatore responsabile nell’UE e identificare il prodotto.
- Se si vende con il proprio nome o marchio un prodotto soggetto a un atto delegato dell’ESPR, o lo si modifica in modo da incidere sulla conformità, si assumono gli obblighi del fabbricante; conservare per 10 anni i registri di fornitori e clienti e fornirli entro 15 giorni dalla richiesta.
- Se si vende con il proprio nome o marchio un prodotto soggetto a un atto delegato dell’ESPR, o lo si modifica in modo da incidere sulla conformità, si assumono gli obblighi del fabbricante.
- Conservare per 10 anni i registri dei propri fornitori e clienti dei prodotti soggetti a un atto delegato dell’ESPR e fornirli entro 15 giorni dalla richiesta.

## Requirements

Each duty above as an identified requirement (48); ids are permanent and shared with the compliance engine.

### unclassified

- `erp-mfr-identify-implementing-regulation` (Fabbricante (compresi i titolari di marchio)) — Individuare il regolamento di esecuzione che copre il proprio gruppo di prodotti e progettare il prodotto in base ai suoi requisiti specifici, ai livelli graduali e ai requisiti di informazione; un prodotto disciplinato da una misura può essere immesso sul mercato o messo in servizio solo se è conforme e reca la marcatura CE. [Art. 3(1), Art. 15(6) and (8) and Annex VII]
- `erp-mfr-carry-out-conformity` (Fabbricante (compresi i titolari di marchio)) — Prima di immettere il prodotto sul mercato, effettuare autonomamente la valutazione della conformità con il controllo interno della progettazione dell’allegato IV o con il sistema di gestione dell’allegato V, o con un altro modulo se il regolamento di esecuzione lo prescrive; una funzione di progettazione inclusa in una registrazione EMAS o in un sistema di gestione conforme a norme armonizzate è presunta conforme all’allegato V. [Art. 8(1) and Art. 8(2)]
- `erp-mfr-compile-technical-documentation` (Fabbricante (compresi i titolari di marchio)) — Compilare la documentazione tecnica: una descrizione del prodotto e del suo uso previsto, gli studi di valutazione ambientale utilizzati, il profilo ecologico ove richiesto, gli elementi delle specifiche di progettazione relativi agli aspetti ambientali, le norme applicate e le soluzioni adottate ove non lo siano state, una copia delle informazioni dell’allegato I parte 2 e i risultati delle misurazioni rispetto ai requisiti di progettazione ecocompatibile. [Annex IV, point 2, and Annex V, point 3.3.2]
- `erp-mfr-draw-declaration-conformity` (Fabbricante (compresi i titolari di marchio)) — Redigere la dichiarazione CE di conformità con il proprio nome e indirizzo, una descrizione inequivocabile del modello, le norme armonizzate e le altre norme applicate, le altre normative CE applicate e la firma della persona abilitata a impegnare il fabbricante, con riferimento alla misura di esecuzione, e apporre la marcatura CE, alta almeno 5 mm, sul prodotto o, se ciò non è possibile, sull’imballaggio e sui documenti di accompagnamento; non apporre marcature che possano indurre in errore sulla marcatura CE. [Art. 5(1) to (4), Annex III and Annex VI]
- `erp-mfr-draw-ec-declaration` (Fabbricante (compresi i titolari di marchio)) — Redigere la dichiarazione CE di conformità con il proprio nome e indirizzo, una descrizione inequivocabile del modello, le norme armonizzate e le altre norme applicate, le altre normative CE applicate e la firma della persona abilitata a impegnare il fabbricante, con riferimento alla misura di esecuzione. [Art. 5(1), Art. 5(3) and Annex VI]
- `erp-mfr-affix-ce-marking` (Fabbricante (compresi i titolari di marchio)) — Apporre la marcatura CE, alta almeno 5 mm, sul prodotto o, se ciò non è possibile, sull’imballaggio e sui documenti di accompagnamento, e non apporre marcature che possano indurre gli utilizzatori in errore sul significato o sulla forma della marcatura CE. [Art. 5(1), Art. 5(2), Art. 5(4) and Annex III]
- `erp-mfr-keep-conformity-assessment` (Fabbricante (compresi i titolari di marchio)) — Conservare i documenti di valutazione della conformità e le dichiarazioni a disposizione per ispezione per 10 anni dalla fabbricazione dell’ultima unità, produrli entro 10 giorni dalla richiesta di un’autorità nazionale e redigerli in una lingua ufficiale dell’UE; per i prodotti immessi sul mercato ai sensi della direttiva prima che si applichi un atto delegato dell’ESPR, mettere a disposizione una versione elettronica entro 10 giorni. [Art. 8(3) and Art. 8(4); https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024R1781 · Art. 79(4)]
- `erp-mfr-supply-consumer-information` (Fabbricante (compresi i titolari di marchio)) — Fornire le informazioni per i consumatori richieste dalla misura di esecuzione, nella forma ritenuta appropriata, sul ruolo che i consumatori possono svolgere nell’uso sostenibile del prodotto e, ove richiesto, sul profilo ecologico e sui vantaggi della progettazione ecocompatibile, nella lingua ufficiale richiesta dallo Stato membro quando il prodotto giunge all’utilizzatore finale. [Art. 5(5), Art. 14 and Annex I, Part 2]
- `erp-mfr-ensure-series-production` (Fabbricante (compresi i titolari di marchio)) — Garantire che la produzione in serie resti conforme alle specifiche di progettazione e alla misura di esecuzione e, quando uno Stato membro accerta che un prodotto con marcatura CE non è conforme, renderlo conforme e porre fine alla violazione alle condizioni imposte, pena la limitazione, il divieto o il ritiro dal mercato; in Danimarca, notificare immediatamente all’autorità di controllo se si ha motivo di ritenere che il prodotto presenti un rischio e riportare il proprio nome, la denominazione commerciale o il marchio e i recapiti sul prodotto, sul suo imballaggio o su un documento di accompagnamento. [Art. 7(1) and Annex IV, point 3; https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/2166 · § 7 a og § 8, stk. 2]
- `erp-mfr-keep-series-conformity` (Fabbricante (compresi i titolari di marchio)) — Garantire che il processo di fabbricazione mantenga la produzione in serie conforme alle specifiche di progettazione e alla misura di esecuzione. [Annex IV, point 3]
- `erp-mfr-remedy-member-state-finding` (Fabbricante (compresi i titolari di marchio)) — Quando uno Stato membro accerta che un prodotto con marcatura CE non è conforme, renderlo conforme e porre fine alla violazione alle condizioni imposte, pena la limitazione, il divieto o il ritiro del prodotto dal mercato. [Art. 7(1)]
- `erp-mfr-notify-risk-denmark` (Fabbricante (compresi i titolari di marchio)) — In Danimarca, notificare immediatamente all’autorità di controllo se si ha motivo di ritenere che un prodotto immesso sul mercato presenti un rischio. [§ 7 a]
- `erp-mfr-mark-name-contact-denmark` (Fabbricante (compresi i titolari di marchio)) — In Danimarca, riportare il proprio nome, la denominazione commerciale o il marchio e i recapiti sul prodotto, sul suo imballaggio o su un documento di accompagnamento. [§ 8, stk. 2]
- `erp-mfr-design-products-alter` (Fabbricante (compresi i titolari di marchio)) — Non progettare prodotti in modo che alterino il proprio comportamento durante le prove, che peggiorino le prestazioni poco dopo la messa in servizio o tramite aggiornamenti software oltre i margini consentiti dagli atti delegati; queste disposizioni dell’ESPR contro l’elusione si applicano dal 18 luglio 2024 ai prodotti disciplinati dalle misure di esecuzione della direttiva e, quando si immettono sul mercato componenti e sottoinsiemi, fornire ai fabbricanti dei prodotti le informazioni sulla composizione dei materiali e sul consumo di energia, materiali e risorse richieste dalla misura. [Art. 40 and Art. 79(2); https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02009L0125-20121204 · Art. 11]
- `erp-mfr-avoid-circumvention` (Fabbricante (compresi i titolari di marchio)) — Non progettare prodotti in modo che alterino il proprio comportamento durante le prove, che peggiorino le prestazioni poco dopo la messa in servizio o tramite aggiornamenti software oltre i margini consentiti dagli atti delegati; queste disposizioni dell’ESPR contro l’elusione si applicano dal 18 luglio 2024 ai prodotti disciplinati dalle misure di esecuzione della direttiva. [Art. 40 and Art. 79(2)]
- `erp-mfr-inform-component-data` (Fabbricante (compresi i titolari di marchio)) — Quando si immettono sul mercato componenti e sottoinsiemi, fornire ai fabbricanti dei prodotti che li incorporano le informazioni sulla composizione dei materiali e sul consumo di energia, materiali e risorse richieste dalla misura di esecuzione. [Art. 11]
- `erp-oth-act-written-mandate` (Mandatario) — Agire in base a un mandato scritto del fabbricante che copra tutti o parte degli obblighi e delle formalità della direttiva; ai sensi dell’ESPR, il mandato non può riguardare gli obblighi di progettazione e di informazione del fabbricante né la redazione della documentazione tecnica. [Art. 2, point 7; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024R1781 · Art. 28(1)]
- `erp-oth-ensure-conformity-assessment` (Mandatario) — Se incaricati, garantire che la valutazione della conformità sia effettuata prima dell’immissione sul mercato, apporre la marcatura CE e rilasciare la dichiarazione CE di conformità che attesta il rispetto di tutte le disposizioni pertinenti della misura di esecuzione. [Art. 5(1) and Art. 8(1)]
- `erp-oth-ensure-assessment-done` (Mandatario) — Se incaricati, garantire che la valutazione della conformità sia effettuata prima che il prodotto sia immesso sul mercato. [Art. 8(1)]
- `erp-oth-affix-ce-marking` (Mandatario) — Se incaricati, apporre la marcatura CE sul prodotto prima che sia immesso sul mercato. [Art. 5(1)]
- `erp-oth-issue-ec-declaration` (Mandatario) — Se incaricati, rilasciare la dichiarazione CE di conformità che attesta il rispetto di tutte le disposizioni pertinenti della misura di esecuzione. [Art. 5(1)]
- `erp-oth-keep-conformity-assessment` (Mandatario) — Conservare i documenti di valutazione della conformità e le dichiarazioni a disposizione per ispezione per 10 anni dalla fabbricazione dell’ultima unità e produrli entro 10 giorni dalla richiesta dell’autorità nazionale. [Art. 8(3)]
- `erp-oth-bring-conformity-end` (Mandatario) — Quando uno Stato membro accerta che un prodotto con marcatura CE non è conforme, renderlo conforme e porre fine alla violazione alle condizioni imposte, e richiamare dal mercato i prodotti non conformi quando l’autorità di vigilanza del mercato lo ordina. [Art. 3(2), point (a), and Art. 7(1)]
- `erp-oth-danish-manufacturer-give` (Mandatario) — Se richiesto, il fabbricante danese deve conferire al mandatario i poteri e i mezzi necessari per svolgere il compito, e il mandatario deve collaborare con l’autorità di controllo e fornire le informazioni da essa richieste in una lingua che comprenda facilmente. [§ 8, stk. 3, og § 10, stk. 3; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024R1781 · Art. 28(2)]
- `erp-imp-ensure-product-place` (Importatore) — Se il fabbricante non è stabilito nell’UE e non ha nominato un mandatario, garantire che il prodotto immesso sul mercato o messo in servizio sia conforme alla direttiva e alla misura di esecuzione applicabile. [Art. 4, point (a)]
- `erp-imp-keep-make-available` (Importatore) — In tal caso, conservare e mettere a disposizione la dichiarazione CE di conformità e la documentazione tecnica; in Danimarca l’importatore assume allora la responsabilità del fabbricante per la conformità ai sensi del § 4 dell’ecodesignloven e deve conservare la documentazione per almeno 10 anni dalla fabbricazione dell’ultima unità e produrla entro 10 giorni. [Art. 4, point (b); https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/2166 · § 4, stk. 2, og § 8, stk. 1]
- `erp-imp-check-placing-product` (Importatore) — Verificare prima di immettere il prodotto sul mercato che rechi la marcatura CE, che la dichiarazione CE di conformità faccia riferimento alla misura di esecuzione e che le informazioni per i consumatori richieste accompagnino il prodotto nella lingua richiesta dallo Stato membro. [Art. 3(1), Art. 5(1), Art. 5(3) and Art. 5(5)]
- `erp-imp-economic-operator-established` (Importatore) — In qualità di operatore economico stabilito nell’Unione responsabile ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (UE) 2019/1020, verificare che la dichiarazione CE di conformità e la documentazione tecnica siano state redatte, tenere la dichiarazione a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato, fornire loro le informazioni richieste e collaborare alle azioni correttive, e indicare il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato e i recapiti, compreso un indirizzo postale, sul prodotto, sul suo imballaggio, sul collo o su un documento di accompagnamento; in Danimarca lo stesso obbligo deriva dal § 8, comma 2, dell’ecodesignloven. Notificare immediatamente all’autorità di controllo se si ha motivo di ritenere che un prodotto immesso sul mercato presenti un rischio. [Art. 4(1) to (5); https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/2166 · § 7 a og § 8, stk. 2]
- `erp-imp-verify-declaration-documentation` (Importatore) — In qualità di operatore economico stabilito nell’Unione responsabile ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (UE) 2019/1020, verificare che la dichiarazione CE di conformità e la documentazione tecnica siano state redatte e tenere la dichiarazione a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato. [Art. 4(3)(a)]
- `erp-imp-cooperate-authorities` (Importatore) — Fornire alle autorità di vigilanza del mercato le informazioni e la documentazione da esse richieste con richiesta motivata e collaborare con esse a qualsiasi azione correttiva. [Art. 4(3)(b) and (d)]
- `erp-imp-notify-risk` (Importatore) — Informare immediatamente l’autorità di vigilanza del mercato se si ha motivo di ritenere che un prodotto immesso sul mercato presenti un rischio; in Danimarca notificare all’autorità di controllo. [Art. 4(3)(c); https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/2166 · § 7 a]
- `erp-imp-mark-name-contact` (Importatore) — Indicare il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato e i recapiti, compreso un indirizzo postale, sul prodotto, sul suo imballaggio, sul collo o su un documento di accompagnamento; in Danimarca lo stesso obbligo deriva dal § 8, comma 2, dell’ecodesignloven. [Art. 4(4); https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/2166 · § 8, stk. 2]
- `erp-imp-provide-market-surveillance` (Importatore) — Fornire all’autorità di vigilanza del mercato, su richiesta, tutte le informazioni necessarie per i suoi controlli, compresi documenti tecnici, dati di conformità, accesso al software incorporato, dettagli sulla catena di fornitura, quantità immesse sul mercato e modelli di prodotto con le stesse caratteristiche tecniche, e consentire l’accesso ai propri locali per il prelievo di campioni. [§ 10, stk. 3, og § 10 b; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02009L0125-20121204 · Art. 3(2), points (b) and (c)]
- `erp-imp-place-compliant-products` (Importatore) — Per i prodotti soggetti a un atto delegato dell’ESPR, immettere sul mercato solo prodotti conformi, verificare che il fabbricante abbia effettuato la valutazione della conformità e redatto la documentazione tecnica, che il passaporto digitale del prodotto e le istruzioni digitali siano disponibili, aggiungere il proprio nome e i propri recapiti, conservare per 10 anni una copia della dichiarazione di conformità UE e adottare misure correttive, ritirare o richiamare i prodotti non conformi e informare le autorità. [Art. 29]
- `erp-imp-verify-espr-conformity` (Importatore) — Per i prodotti soggetti a un atto delegato dell’ESPR, immettere sul mercato solo prodotti conformi e verificare prima che il fabbricante abbia effettuato la valutazione della conformità e redatto la documentazione tecnica e che il passaporto digitale del prodotto e le istruzioni digitali siano disponibili. [Art. 29(1) and Art. 29(2)]
- `erp-imp-add-name-contact-espr` (Importatore) — Per i prodotti soggetti a un atto delegato dell’ESPR, indicare il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio e i recapiti sul prodotto, sul suo imballaggio o su un documento di accompagnamento e nella parte pubblica del passaporto digitale del prodotto. [Art. 29(3)]
- `erp-imp-correct-withdraw-recall-espr` (Importatore) — Per i prodotti soggetti a un atto delegato dell’ESPR, adottare misure correttive, ritirare o richiamare un prodotto non conforme immesso sul mercato e informare immediatamente le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri in cui lo si è messo a disposizione. [Art. 29(6)]
- `erp-imp-keep-declaration-copy-espr` (Importatore) — Per i prodotti soggetti a un atto delegato dell’ESPR, conservare per 10 anni una copia della dichiarazione di conformità UE a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato. [Art. 29(7)]
- `erp-dist-make-available-product` (Distributore (grossista, dettagliante o rivenditore)) — Non mettere a disposizione un prodotto disciplinato da una misura di esecuzione a meno che sia conforme ad essa e rechi la marcatura CE; le ingiunzioni di rendere il prodotto conforme, di cessare la commercializzazione ingannevole, di ritirarlo, richiamarlo o distruggerlo possono essere rivolte a chiunque abbia fatto parte della catena di vendita. [Art. 3(1); https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/2166 · § 11, stk. 1]
- `erp-dist-immediately-notify-control` (Distributore (grossista, dettagliante o rivenditore)) — Se si ha motivo di ritenere che un prodotto connesso all’energia messo a disposizione presenti un rischio, notificare immediatamente all’autorità di controllo e al fabbricante o importatore responsabile, collaborare con l’autorità e fornire i dettagli della non conformità e delle misure adottate. [§ 7 a]
- `erp-dist-provide-information-needed` (Distributore (grossista, dettagliante o rivenditore)) — Su richiesta, fornire tutte le informazioni necessarie per determinare chi è responsabile del prodotto, compresi documenti, specifiche tecniche, informazioni sulla conformità, dettagli sulla catena di fornitura e di distribuzione e quantità sul mercato, e consentire all’autorità di controllo l’accesso ai locali dell’impresa e ai mezzi di trasporto per prelevare campioni. [§ 10, stk. 4, og § 10 b]
- `erp-dist-verify-making-them` (Distributore (grossista, dettagliante o rivenditore)) — Per i prodotti soggetti a un atto delegato dell’ESPR, verificare prima di metterli a disposizione che rechino la marcatura CE o la marcatura di conformità alternativa, siano etichettati o collegati a un passaporto digitale del prodotto, siano accompagnati dai documenti richiesti e dalle istruzioni digitali nella lingua stabilita dallo Stato membro e che il fabbricante e l’importatore abbiano apposto i propri dati di identificazione e i recapiti; trattenere i prodotti non conformi e garantire azioni correttive, ritiro o richiamo. [Art. 30(2) to (4)]
- `erp-dist-verify-espr-marking` (Distributore (grossista, dettagliante o rivenditore)) — Per i prodotti soggetti a un atto delegato dell’ESPR, verificare prima di metterli a disposizione che rechino la marcatura CE o la marcatura di conformità alternativa, portino l’etichetta o il passaporto digitale del prodotto richiesti, siano corredati dei documenti richiesti e delle istruzioni digitali nella lingua dello Stato membro e riportino i dati di identificazione e i recapiti del fabbricante e dell’importatore. [Art. 30(2)]
- `erp-dist-hold-ensure-corrective` (Distributore (grossista, dettagliante o rivenditore)) — Per i prodotti soggetti a un atto delegato dell’ESPR, trattenere un prodotto non conforme finché non diventa conforme e, per uno già messo a disposizione, garantire azioni correttive, ritiro o richiamo e informare le autorità di vigilanza del mercato. [Art. 30(3) and Art. 30(4)]
- `erp-dist-dealer-give-customers` (Distributore (grossista, dettagliante o rivenditore)) — In qualità di rivenditore, dare ai clienti accesso alle informazioni che accompagnano il prodotto e al passaporto digitale del prodotto, anche nella vendita a distanza, esporre le etichette richieste e non esporre marchi o diciture che possano indurre in errore in proposito; nella vendita a distanza l’offerta deve indicare il fabbricante e l’operatore responsabile nell’UE e identificare il prodotto. [Art. 31 and Art. 36(1)]
- `erp-dist-modify-way-affects` (Distributore (grossista, dettagliante o rivenditore)) — Se si vende con il proprio nome o marchio un prodotto soggetto a un atto delegato dell’ESPR, o lo si modifica in modo da incidere sulla conformità, si assumono gli obblighi del fabbricante; conservare per 10 anni i registri di fornitori e clienti e fornirli entro 15 giorni dalla richiesta. [Art. 34 and Art. 36(2)]
- `erp-dist-become-manufacturer-espr` (Distributore (grossista, dettagliante o rivenditore)) — Se si vende con il proprio nome o marchio un prodotto soggetto a un atto delegato dell’ESPR, o lo si modifica in modo da incidere sulla conformità, si assumono gli obblighi del fabbricante. [Art. 34]
- `erp-dist-keep-supply-chain-records` (Distributore (grossista, dettagliante o rivenditore)) — Conservare per 10 anni i registri dei propri fornitori e clienti dei prodotti soggetti a un atto delegato dell’ESPR e fornirli entro 15 giorni dalla richiesta. [Art. 36(2)]

## Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni per la violazione delle disposizioni nazionali di recepimento; esse devono essere effettive, proporzionate e dissuasive, tenendo conto della portata della non conformità e del numero di unità non conformi immesse sul mercato, e dovevano essere notificate alla Commissione entro il 20 novembre 2010. In base alla clausola di salvaguardia, uno Stato membro che accerta che un prodotto con marcatura CE non è conforme obbliga il fabbricante o il mandatario a renderlo conforme e a porre fine alla violazione, può vietare l’immissione sul mercato finché non sia accertata la conformità se vi sono prove sufficienti di non conformità e, se la non conformità persiste, limita o vieta l’immissione sul mercato o la messa in servizio o ritira il prodotto, informandone la Commissione e gli altri Stati membri. Dal 18 luglio 2024 la procedura di salvaguardia dell’ESPR si applica anche ai prodotti disciplinati dalle misure di esecuzione della direttiva: azione correttiva entro un termine commisurato al rischio, altrimenti divieto, limitazione, ritiro o richiamo, e ingiunzioni di porre fine alla non conformità formale, come una marcatura CE mancante o apposta in modo errato, una dichiarazione di conformità UE mancante o non corretta, una documentazione tecnica incompleta o dati di identificazione mancanti, con le autorità che hanno diritto di recuperare dall’operatore economico responsabile i costi dell’ispezione dei documenti e delle prove fisiche sul prodotto quando un prodotto risulta non conforme a un atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 4 dell’ESPR, il che per ora significa i prodotti il cui gruppo è già passato da un regolamento di esecuzione ErP a un atto delegato dell’ESPR. In Danimarca Sikkerhedsstyrelsen, dal gennaio 2026 dipartimento Markedsovervågning di Erhvervsstyrelsen, può ordinare di rendere il prodotto conforme, richiedere avvertenze, far cessare la commercializzazione ingannevole, vietare l’immissione sul mercato o la messa a disposizione, ordinare il ritiro, il richiamo o la distruzione sicura e ordinare la modifica o la rimozione di contenuti online, e le violazioni sono punite con ammende ai sensi del § 15 dell’ecodesignloven (lovbekendtgørelse n. 2166 del 29 novembre 2021, come modificata dalla legge n. 431 del 6 maggio 2025) e, per l’ESPR, del § 21 dell’ecodesignproduktloven (legge n. 431 del 6 maggio 2025), con responsabilità penale per le società.

## Lista di controllo

1. Verificare che il prodotto sia un prodotto connesso all’energia ai sensi dell’articolo 2, punto 1, e non un mezzo di trasporto (articolo 1, paragrafo 3); individuare poi il regolamento di esecuzione che copre il suo gruppo di prodotti, perché senza di esso non esiste alcun requisito di progettazione ecocompatibile (articolo 15).
2. Leggere l’articolo 1 di tale regolamento sul campo di applicazione, le sue esclusioni e le date di ciascun livello nei suoi allegati, compresi i requisiti di riparabilità, di pezzi di ricambio e di informazione, e verificare le modifiche come i regolamenti (UE) 2021/341, 2025/2006, 2025/2262 e 2025/2481.
3. Decidere chi assume gli obblighi: il fabbricante o il suo mandatario, oppure l’importatore se il fabbricante è fuori dall’UE e non ha un mandatario (articolo 2, punti da 6 a 8, e articolo 4).
4. Eseguire prove e calcoli con le norme e i metodi di misurazione prescritti dal regolamento di esecuzione, usando le norme armonizzate pubblicate nella Gazzetta ufficiale ove esistano (articolo 9, paragrafo 2, e allegato VII, punto 5).
5. Scegliere la via di valutazione della conformità, controllo interno della progettazione dell’allegato IV o sistema di gestione dell’allegato V, e compilare la documentazione tecnica elencata nell’allegato IV, punto 2, prima di immettere il prodotto sul mercato (articolo 8).
6. Redigere la dichiarazione CE di conformità con gli elementi dell’allegato VI e il riferimento alla misura di esecuzione e apporre la marcatura CE di almeno 5 mm sul prodotto o, se ciò non è possibile, sull’imballaggio e sui documenti (articolo 5 e allegato III).
7. Fornire le informazioni per consumatori e installatori richieste dalla misura, nella lingua richiesta dallo Stato membro, e riportare sul prodotto il proprio nome e i propri recapiti come richiede la legge danese (articolo 5, paragrafo 5, articolo 14, § 8 dell’ecodesignloven).
8. Conservare i documenti di conformità per 10 anni dalla fabbricazione dell’ultima unità, pronti a essere prodotti entro 10 giorni, in formato elettronico quando un atto delegato dell’ESPR subentra per il gruppo di prodotti (articolo 8, paragrafo 3, ESPR articolo 79, paragrafo 4).
9. Predisporre la procedura per notificare a Sikkerhedsstyrelsen e per adottare azioni correttive, ritiro o richiamo quando un prodotto presenta un rischio o non supera un controllo (articolo 7, § 7 a e § 11 dell’ecodesignloven).
10. Seguire la transizione verso l’ESPR per i propri gruppi di prodotti nel piano di lavoro 2025-2030 e, se si detengono scorte invendute di abbigliamento o calzature, prepararsi al divieto di distruzione dal 19 luglio 2026 e all’obbligo di comunicazione annuale (ESPR articoli 18, 24 e 25).

## Domande

### La direttiva sulla progettazione ecocompatibile è ancora in vigore?

Il regolamento (UE) 2024/1781, l’ESPR, ha abrogato la direttiva 2009/125/CE con effetto dal 18 luglio 2024, ma con ampie eccezioni. Le definizioni, la disposizione sull’immissione sul mercato, gli articoli sull’importatore, sulla marcatura, sulla valutazione della conformità, sulla presunzione dell’Ecolabel, sulle norme, sulle informazioni per i consumatori e sulle sanzioni e gli allegati IV, V e VI continuano ad applicarsi ai prodotti disciplinati dalle misure di esecuzione della direttiva finché tali misure non sono abrogate o dichiarate obsolete, e la Commissione può continuare ad adottare misure ai sensi della direttiva per i gruppi di prodotti connessi all’energia elencati fino al 31 dicembre 2026 e modifiche tecniche fino al 31 dicembre 2030. Nella pratica i regolamenti di esecuzione, e quindi le regole ErP, disciplinano ancora oggi la maggior parte dei gruppi di prodotti connessi all’energia.

### A quali prodotti si applica la ErP?

A qualsiasi bene che abbia un impatto sul consumo di energia durante l’uso e sia immesso sul mercato o messo in servizio, comprese le parti vendute separatamente agli utilizzatori finali di cui si possano valutare indipendentemente le prestazioni ambientali; sono esclusi i mezzi di trasporto di persone o di merci. Requisiti concreti esistono solo per i gruppi di prodotti con un regolamento di esecuzione, come apparecchi di refrigerazione, lavatrici e lavasciuga, lavastoviglie, asciugatrici, sorgenti luminose, display elettronici, smartphone e tablet, alimentatori esterni, motori elettrici, ventilatori, apparecchi di riscaldamento d’ambiente e scaldacqua, apparecchi di riscaldamento locale, unità di ventilazione, server, apparecchiature per saldatura e il consumo in modo spento e di attesa delle apparecchiature domestiche e per ufficio.

### Per la progettazione ecocompatibile serve un organismo notificato?

Normalmente no. Le misure di esecuzione lasciano al fabbricante la scelta tra il controllo interno della progettazione dell’allegato IV e il sistema di gestione dell’allegato V per valutare la conformità, entrambe vie di autovalutazione; solo se debitamente giustificato e proporzionato al rischio una misura può prescrivere un altro modulo della decisione n. 768/2008/CE. Una funzione di progettazione coperta da una registrazione EMAS, o un sistema di gestione attuato secondo norme armonizzate pubblicate nella Gazzetta ufficiale, è presunta conforme all’allegato V.

### Per quanto tempo devo conservare la documentazione tecnica e con quale rapidità devo produrla?

Il fabbricante o il suo mandatario conserva i documenti di valutazione della conformità e le dichiarazioni di conformità a disposizione per ispezione per 10 anni dalla fabbricazione dell’ultima unità del prodotto e deve metterli a disposizione entro 10 giorni dalla richiesta di un’autorità di uno Stato membro, in una lingua ufficiale dell’UE. Per i prodotti immessi sul mercato ai sensi della direttiva prima che un atto delegato dell’ESPR li disciplini, l’ESPR richiede che una versione elettronica sia disponibile entro 10 giorni per lo stesso periodo di 10 anni.

### Che cosa succede a un prodotto che non supera un controllo di progettazione ecocompatibile?

Il fabbricante o il mandatario deve rendere il prodotto conforme e porre fine alla violazione alle condizioni imposte dallo Stato membro; in presenza di prove sufficienti di non conformità l’autorità può vietare l’immissione sul mercato finché non sia accertata la conformità e, se la non conformità persiste, limita o vieta l’immissione sul mercato o la messa in servizio o ritira il prodotto, informandone la Commissione e gli altri Stati membri. In Danimarca Sikkerhedsstyrelsen emette ingiunzioni di correzione, avvertenza, cessazione della commercializzazione, ritiro, richiamo o distruzione del prodotto, può far rimuovere contenuti online, e le violazioni sono punite con ammende ai sensi del § 15 dell’ecodesignloven.

### Chi applica la progettazione ecocompatibile in Danimarca, Energistyrelsen o Sikkerhedsstyrelsen?

Entrambi hanno un ruolo. Dal 1° agosto 2018 Sikkerhedsstyrelsen svolge per conto di Energistyrelsen la vigilanza del mercato sulla progettazione ecocompatibile e sull’etichettatura energetica dei prodotti connessi all’energia: controlla siti web, negozi e documentazione, preleva e sottopone a prova campioni ed emette le decisioni, e le violazioni possono portare a ingiunzioni, divieti o a una denuncia alla polizia. Energistyrelsen mantiene la responsabilità complessiva dello sviluppo e dell’interpretazione della disciplina e della banca dati EPREL. La catena giuridica è il § 10, comma 1, dell’ecodesignloven, in base al quale il ministro dell’industria, delle imprese e degli affari finanziari o un organismo da lui autorizzato esercita il controllo dopo che il decreto reale del 22 giugno 2018 ha trasferito a tale ministro la vigilanza del mercato sulla progettazione ecocompatibile, e la legge n. 431 del 6 maggio 2025 nomina direttamente Sikkerhedsstyrelsen nel nuovo § 14, comma 2, della legge. Dal gennaio 2026 Sikkerhedsstyrelsen è il dipartimento Markedsovervågning di Erhvervsstyrelsen con gli stessi compiti, e per l’ESPR l’ecodesignproduktloven in vigore dal 1° luglio 2025 nomina direttamente Sikkerhedsstyrelsen come autorità di controllo.

### Che cosa cambia l’ESPR per i miei prodotti?

L’ESPR riguarda qualsiasi bene fisico, non solo i prodotti connessi all’energia, e consente alla Commissione di fissare, tramite atti delegati, requisiti di prestazione e di informazione su durabilità, affidabilità, riutilizzabilità, aggiornabilità, riparabilità, sostanze preoccupanti, efficienza energetica, idrica e delle risorse, contenuto riciclato, rifabbricazione, riciclabilità e impronte ambientali e di carbonio, ciascuno applicabile non prima di 18 mesi dopo la sua entrata in vigore, salvo casi giustificati. Introduce il passaporto digitale del prodotto come condizione per l’immissione sul mercato dei prodotti interessati, con un registro della Commissione istituito entro il 19 luglio 2026 ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2026/1778, il divieto di distruggere abbigliamento e calzature invenduti dal 19 luglio 2026 e obblighi completi per fabbricanti, rappresentanti autorizzati, importatori, distributori, rivenditori, fornitori di servizi di logistica e mercati online. Finché un atto delegato non sostituisce un regolamento di esecuzione esistente, il Suo prodotto continua a seguire le regole dell’epoca ErP.

### Quali gruppi di prodotti vengono per primi nel piano di lavoro dell’ESPR?

Il primo piano di lavoro sull’ESPR e sull’etichettatura energetica, adottato il 16 aprile 2025 per il periodo 2025-2030 con una revisione intermedia nel 2028, dà priorità ai prodotti finali tessili e abbigliamento, mobili, materassi e pneumatici, ai prodotti intermedi ferro e acciaio e alluminio, e riporta 16 gruppi di prodotti connessi all’energia dal piano 2022-2024, tra cui emettitori a bassa temperatura, display, caricatori per veicoli elettrici, lavastoviglie, lavatrici e lavasciuga, apparecchi professionali per lavanderia e lavaggio stoviglie, motori elettrici, apparecchi di refrigerazione, sorgenti luminose, apparecchiature per saldatura, telefoni mobili e tablet, apparecchi di riscaldamento locale, asciugatrici e consumo in modo di attesa, con date indicative di adozione dal 2026 al 2030.

## Che cosa è cambiato

- 2030-07-19 (applies): **Il divieto di distruzione e l’obbligo di comunicazione dell’ESPR raggiungono le medie imprese** — Da questa data le medie imprese non possono più distruggere abbigliamento, accessori di abbigliamento e calzature invenduti elencati nell’allegato VII e devono comunicare ogni anno i prodotti di consumo invenduti eliminati; le micro e piccole imprese restano fuori da entrambi gli obblighi.
- 2028-12-14 (applies): **Il regolamento (UE) 2025/2052 sostituisce il regolamento sugli alimentatori esterni** — Il regolamento del 13 ottobre 2025 su alimentatori esterni, caricatori wireless, basi di ricarica wireless, caricabatterie per batterie portatili e cavi USB Type-C si applica da questa data e abroga il regolamento (UE) 2019/1782, con il punto 3 dell’articolo 9 che si applica dal 14 dicembre 2025.
- 2027-03-02 (applies): **Si applica il formato di comunicazione dei prodotti di consumo invenduti eliminati** — Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/2 del 9 febbraio 2026 si applica ai prodotti eliminati in ciascun esercizio finanziario a partire dal primo esercizio completo successivo a questa data; gli operatori economici comunicano le informazioni nel formato dell’allegato I entro 12 mesi dalla fine di tale esercizio, oppure nell’ambito della propria rendicontazione di sostenibilità.
- 2026-12-31 (applies): **Fine della finestra per nuove misure di esecuzione ai sensi dell’articolo 15 della direttiva** — Dopo questa data la Commissione non può più adottare misure con la procedura dell’articolo 15 della direttiva per pannelli fotovoltaici, apparecchi di riscaldamento, scaldacqua, condizionatori, caldaie, unità di ventilazione, aspirapolvere, apparecchi di cottura, pompe, ventilatori industriali, circolatori, alimentatori esterni, computer, server, trasformatori, refrigerazione professionale e apparecchiature per la diagnostica per immagini; le modifiche tecniche alle misure esistenti restano possibili fino al 31 dicembre 2030.
- 2026-09-12 (guidance): **Guida ricostruita sul modello SPEC-62 a partire dal testo consolidato** — Il corpo del testo è stato riscritto a partire dal testo consolidato del 4 dicembre 2012, dall’ESPR e dai regolamenti di esecuzione indicati nelle fonti. Correzioni rispetto alla versione precedente: l’abrogazione dell’ESPR del 18 luglio 2024 è ora descritta con le eccezioni dell’articolo 79 e le date di fine; l’applicazione in Danimarca è corretta da Energistyrelsen come autorità competente a Sikkerhedsstyrelsen, ora dipartimento Markedsovervågning di Erhvervsstyrelsen, che svolge la vigilanza per conto di Energistyrelsen dal 1° agosto 2018 ai sensi dell’ecodesignloven, con l’ecodesignproduktloven del 1° luglio 2025 per l’ESPR; la conservazione dei documenti per 10 anni e il termine di 10 giorni per la produzione dell’articolo 8, paragrafo 3, sono indicati con la relativa fonte.
- 2026-08-06 (amendment): **Entra in vigore il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1778 sul registro del passaporto digitale del prodotto** — Adottato il 16 luglio 2026 e pubblicato il 17 luglio 2026, stabilisce le modalità di attuazione del registro istituito ai sensi dell’articolo 13 dell’ESPR, compresa la gestione degli accessi e la verifica degli operatori economici, per i prodotti disciplinati dagli atti delegati dell’ESPR e dai regolamenti sulle batterie, sui prodotti da costruzione, sui giocattoli e sui detergenti.
- 2026-07-24 (applies): **Si applica il regolamento (UE) 2024/1834 sui ventilatori** — Il regolamento del 3 luglio 2024 sui ventilatori con potenza elettrica assorbita tra 125 W e 500 kW, compresi i ventilatori integrati in altri prodotti, si applica da questa data come modificato dal regolamento (UE) 2025/2481; il regolamento (UE) n. 327/2011 è abrogato, con i suoi allegati da I a III che continuano ad applicarsi fino al 24 luglio 2027 ai ventilatori integrati e fino al 24 luglio 2037 ai ventilatori di ricambio.
- 2026-07-19 (applies): **Si applica il divieto di distruzione di abbigliamento e calzature invenduti; registro del passaporto digitale del prodotto in scadenza** — Le grandi imprese non possono più distruggere i prodotti di consumo invenduti elencati nell’allegato VII (abbigliamento, accessori di abbigliamento, copricapo e calzature), fatte salve le deroghe documentate del regolamento delegato (UE) 2026/296 per prodotti pericolosi, non conformi, contraffatti, danneggiati o non riparabili e per i prodotti rifiutati come donazioni; la Commissione doveva istituire il registro del passaporto digitale del prodotto entro la stessa data.
- 2026-05-12 (amendment): **Entra in vigore il regolamento delegato (UE) 2026/296 sulle deroghe al divieto di distruzione** — Adottato il 9 febbraio 2026 e pubblicato il 22 aprile 2026, il regolamento delegato elenca le circostanze in cui i prodotti invenduti dell’allegato VII possono ancora essere distrutti e la documentazione da conservare per cinque anni; si applica dal 19 luglio 2026.
- 2026-03-02 (amendment): **Entra in vigore il regolamento di esecuzione (UE) 2026/2 sul formato di comunicazione** — Adottato il 9 febbraio 2026 e pubblicato il 10 febbraio 2026, stabilisce i dettagli e il formato per la comunicazione di informazioni sui prodotti di consumo invenduti eliminati ai sensi dell’articolo 24 dell’ESPR e si applica dal 2 marzo 2027.
- 2025-07-01 (applies): **Si applicano i regolamenti sulle asciugatrici e sugli apparecchi di riscaldamento locale; in vigore l’ecodesignproduktloven danese** — Si applicano da questa data il regolamento (UE) 2023/2533 sulle asciugatrici domestiche, che abroga il regolamento (UE) n. 932/2012, e il regolamento (UE) 2024/1103 sugli apparecchi di riscaldamento locale e sui relativi dispositivi di controllo separati, che abroga il regolamento (UE) 2015/1188; in Danimarca la legge n. 431 del 6 maggio 2025 integra l’ESPR e il regolamento sulla vigilanza del mercato e nomina Sikkerhedsstyrelsen come autorità di controllo.
- 2025-06-20 (applies): **Si applicano i requisiti di progettazione ecocompatibile per smartphone e tablet** — Il regolamento (UE) 2023/1670 del 16 giugno 2023 su smartphone, telefoni mobili diversi dagli smartphone, telefoni cordless e tablet si applica da questa data; il regolamento (UE) 2025/2006 del 18 dicembre 2025 lo rettifica e lo modifica con la stessa data di applicazione per certezza del diritto.
- 2025-05-09 (applies): **Si applica il nuovo regolamento su modo di attesa e modo spento** — Il regolamento (UE) 2023/826 del 17 aprile 2023 sul consumo di energia in modo spento, modo di attesa e attesa in rete delle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e per ufficio si applica da questa data e abroga i regolamenti (CE) n. 1275/2008 e (CE) n. 107/2009; il regolamento (UE) 2025/2262 ne ha poi chiarito le definizioni e le condizioni di misurazione.
- 2025-04-16 (guidance): **Adottato il primo piano di lavoro 2025-2030 sull’ESPR e sull’etichettatura energetica** — La comunicazione della Commissione COM(2025) 187 fissa le priorità di prodotto fino al 2030, con una revisione intermedia nel 2028: tessili e abbigliamento, mobili, materassi, pneumatici, ferro e acciaio e alluminio come nuovi gruppi di prodotti, e 16 gruppi di prodotti connessi all’energia riportati dal piano 2022-2024 per requisiti nuovi o riveduti.
- 2024-07-18 (amendment): **ESPR in vigore: la direttiva 2009/125/CE è abrogata con disposizioni transitorie** — Il regolamento (UE) 2024/1781 del 13 giugno 2024, pubblicato il 28 giugno 2024, entra in vigore e abroga la direttiva con effetto da questa data, mantenendo in vita i suoi articoli fondamentali e gli allegati da IV a VI per i prodotti disciplinati dalle misure di esecuzione esistenti finché queste non sono abrogate o dichiarate obsolete, consentendo nuove misure ai sensi dell’articolo 15 per i gruppi di prodotti elencati fino al 31 dicembre 2026 e modifiche tecniche fino al 31 dicembre 2030, e applicando a tali prodotti i propri articoli sulla libera circolazione, sull’elusione e sulla vigilanza del mercato; il Forum sulla progettazione ecocompatibile è istituito dalla decisione (UE) 2024/2779 del 24 ottobre 2024.
- 2021-09-01 (applies): **Si applica il regolamento sulle sorgenti luminose** — Il regolamento (UE) 2019/2020 sulle sorgenti luminose e sugli apparecchi di controllo separati si applica da questa data e abroga i regolamenti (CE) n. 244/2009, (CE) n. 245/2009 e (UE) n. 1194/2012; il regolamento (UE) 2021/341 del 23 febbraio 2021 lo aveva modificato, insieme agli altri regolamenti del 2019, prima dell’applicazione.
- 2021-07-16 (amendment): **Il regolamento (UE) 2019/1020 diventa la base per la vigilanza del mercato** — Il regolamento sulla vigilanza del mercato si applica da questa data; la direttiva 2009/125/CE figura nel suo allegato I e gli articoli da 15 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008 sono soppressi, per cui i riferimenti a tali articoli si intendono fatti al regolamento (UE) 2019/1020. La Danimarca ha allineato i poteri di controllo dell’ecodesignloven con la legge n. 1176 dell’8 giugno 2021.
- 2021-03-01 (applies): **Il pacchetto 2019 sulla progettazione ecocompatibile si applica a elettrodomestici e display** — I regolamenti (UE) 2019/2019, 2019/2021, 2019/2022, 2019/2023 e 2019/2024 si applicano da questa data ad apparecchi di refrigerazione, display elettronici, lavastoviglie domestiche, lavatrici domestiche e lavasciuga e apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta, abrogando le misure precedenti per tali gruppi; i motori elettrici seguono il 1° luglio 2021 con il regolamento (UE) 2019/1781.
- 2012-12-04 (amendment): **Entra in vigore la direttiva 2012/27/UE: aggiunta la deroga per gli edifici all’articolo 6, paragrafo 1** — La direttiva sull’efficienza energetica del 25 ottobre 2012, pubblicata nella GU L 315 del 14 novembre 2012, aggiunge una frase all’articolo 6, paragrafo 1, in modo che la libera circolazione dei prodotti conformi non pregiudichi i requisiti nazionali di prestazione energetica e di sistema per gli edifici ai sensi della direttiva 2010/31/UE, e inserisce il considerando 35 bis.
- 2010-11-20 (applies): **Termine di recepimento; disposizioni sulle sanzioni notificate** — Gli Stati membri dovevano mettere in vigore entro questa data le leggi di recepimento degli articoli da 1 a 9, 11, 14, 15 e 20 e degli allegati da I a V, VII e VIII e notificare alla Commissione le disposizioni sulle sanzioni.
- 2009-11-20 (in-force): **Entra in vigore la direttiva 2009/125/CE** — Adottata il 21 ottobre 2009 e pubblicata nella GU L 285 del 31 ottobre 2009, la direttiva di rifusione è entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e ha abrogato la direttiva 2005/32/CE sui prodotti che consumano energia, estendendo il quadro a tutti i prodotti connessi all’energia.

## La ErP in sintesi

La direttiva 2009/125/CE, detta direttiva sulla progettazione ecocompatibile o «ErP», è il quadro con cui l’UE fissa requisiti obbligatori di progettazione per i prodotti connessi all’energia. Non fissa essa stessa alcun valore: l’articolo 15 autorizza la Commissione ad adottare misure di esecuzione specifiche per i gruppi di prodotti che superano le 200.000 unità vendute all’anno, hanno un impatto ambientale significativo e offrono un notevole potenziale di miglioramento, e sono tali regolamenti a contenere i requisiti concreti: efficienza energetica minima, limiti per il modo di attesa e il modo spento, efficienza delle risorse, durabilità, riparabilità, disponibilità di pezzi di ricambio e obblighi di informazione (art. 15, paragrafo 2, art. 15, paragrafi 6 e 8, allegati I, II e VII).

Un prodotto disciplinato da una misura di esecuzione può essere immesso sul mercato o messo in servizio solo se è conforme alla misura e reca la marcatura CE (art. 3, paragrafo 1). La conformità è autovalutata dal fabbricante ai sensi dell’allegato IV o dell’allegato V, documentata in un fascicolo tecnico e dichiarata in una dichiarazione CE di conformità (art. 5 e art. 8). I prodotti privi di una misura di esecuzione non hanno alcun requisito di progettazione ecocompatibile.

La direttiva è entrata in vigore il 20 novembre 2009, sostituendo la direttiva 2005/32/CE, e gli Stati membri dovevano applicarla dal 20 novembre 2010 (art. da 23 a 25). Il regolamento (UE) 2024/1781, il regolamento sulla progettazione ecocompatibile per prodotti sostenibili (ESPR), l’ha abrogata con effetto dal 18 luglio 2024, ma i suoi regolamenti di esecuzione e gli articoli su cui tali regolamenti si fondano continuano ad applicarsi ai prodotti che disciplinano finché ciascuna misura non è abrogata o sostituita (ESPR art. 79).

## Campo di applicazione

La direttiva si applica ai prodotti connessi all’energia: qualsiasi bene che abbia un impatto sul consumo di energia durante l’uso e sia immesso sul mercato o messo in servizio, comprese le parti vendute separatamente agli utilizzatori finali di cui si possano valutare indipendentemente le prestazioni ambientali (art. 2, punto 1). I mezzi di trasporto di persone o di merci sono esclusi (art. 1, paragrafo 3), e la direttiva non pregiudica la normativa dell’UE in materia di rifiuti e di sostanze chimiche (art. 1, paragrafo 4).

Gli obblighi ricadono sul fabbricante, cioè su chi fabbrica il prodotto e lo commercializza con il proprio nome o marchio, sul suo mandatario stabilito nell’UE e, se il fabbricante è fuori dall’UE e non ha un mandatario, sull’importatore (art. 2, punti da 6 a 8, e art. 4). I componenti e i sottoinsiemi non venduti separatamente non sono prodotti a sé stanti, ma una misura di esecuzione può imporre al loro fabbricante di fornire al fabbricante del prodotto informazioni sulla composizione dei materiali e sul consumo di energia, materiali e risorse (art. 2, punto 2, e art. 11). La legge danese di recepimento, l’ecodesignloven, vincola inoltre i distributori e gli altri operatori economici della catena di fornitura (§ 2, § 7 a, § 10 e § 11).

I regolamenti di esecuzione che le imprese applicano oggi comprendono gli apparecchi di refrigerazione (2019/2019), le sorgenti luminose (2019/2020), i display elettronici (2019/2021), le lavastoviglie domestiche (2019/2022), le lavatrici e le lavasciuga (2019/2023), gli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta (2019/2024), i motori elettrici e gli azionamenti a velocità variabile (2019/1781), gli alimentatori esterni (2019/1782, sostituito dal 2025/2052 dal 14 dicembre 2028), le apparecchiature per saldatura (2019/1784), i server e i prodotti di archiviazione dati (2019/424), gli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente e gli apparecchi di riscaldamento misti (813/2013), gli scaldacqua (814/2013), le unità di ventilazione (1253/2014), il modo di attesa e il modo spento delle apparecchiature domestiche e per ufficio (2023/826), gli smartphone e i tablet (2023/1670), le asciugatrici domestiche (2023/2533), gli apparecchi di riscaldamento locale (2024/1103) e i ventilatori (2024/1834). Ciascun regolamento definisce all’articolo 1 il proprio campo di applicazione e le proprie esclusioni e, negli allegati, i propri livelli.

## Che cosa si deve fare

**Individuare la misura e progettare di conseguenza.** Individuare il regolamento di esecuzione che copre il proprio gruppo di prodotti, leggerne l’articolo 1 sul campo di applicazione e sulle esclusioni e progettare il prodotto secondo i requisiti specifici, i livelli e i requisiti di informazione che esso stabilisce (art. 3, paragrafo 1, art. 15, paragrafo 6, e allegato VII). Eseguire prove e calcoli con le norme e i metodi di misurazione prescritti dal regolamento; un prodotto fabbricato secondo norme armonizzate pubblicate nella Gazzetta ufficiale, o insignito dell’Ecolabel UE, è presunto conforme ai requisiti coperti da tali norme o criteri (art. 9, paragrafi 2 e 3).

**Valutare autonomamente la conformità.** Prima di immettere il prodotto sul mercato, il fabbricante o il suo mandatario garantisce che sia effettuata una valutazione della conformità, scegliendo tra il controllo interno della progettazione dell’allegato IV e il sistema di gestione dell’allegato V, salvo che la misura prescriva un altro modulo; una funzione di progettazione inclusa in una registrazione EMAS o in un sistema di gestione conforme a norme armonizzate è presunta conforme all’allegato V (art. 8, paragrafi 1 e 2). Non interviene alcun organismo notificato.

**Compilare la documentazione tecnica.** L’allegato IV, punto 2, elenca il contenuto del fascicolo: una descrizione del prodotto e del suo uso previsto, gli studi di valutazione ambientale utilizzati, il profilo ecologico ove richiesto, gli elementi delle specifiche di progettazione relativi agli aspetti ambientali, le norme applicate e le soluzioni adottate ove non lo siano state, una copia delle informazioni dell’allegato I parte 2 e i risultati delle misurazioni rispetto ai requisiti di progettazione ecocompatibile. La produzione in serie deve restare conforme alle specifiche di progettazione (allegato IV, punto 3).

**Dichiarare e marcare.** Redigere la dichiarazione CE di conformità con gli elementi dell’allegato VI, il nome e l’indirizzo del fabbricante o del mandatario, una descrizione inequivocabile del modello, le norme applicate, le altre normative CE applicate e la firma della persona abilitata a impegnare il fabbricante, con riferimento alla misura di esecuzione, e apporre la marcatura CE di almeno 5 mm sul prodotto o, se ciò non è possibile, sull’imballaggio e sui documenti di accompagnamento (art. 5, paragrafi da 1 a 3, allegato III e allegato VI). Le marcature che possano indurre in errore sulla marcatura CE sono vietate (art. 5, paragrafo 4).

**Informare gli utenti.** Fornire le informazioni per i consumatori richieste dalla misura sul ruolo che i consumatori possono svolgere nell’uso sostenibile del prodotto e, ove richiesto, sul profilo ecologico e sui vantaggi della progettazione ecocompatibile; gli Stati membri possono richiedere le informazioni dell’allegato I parte 2 nella propria lingua ufficiale quando il prodotto giunge all’utilizzatore finale (art. 5, paragrafo 5, e art. 14). Questi obblighi si affiancano alle distinte disposizioni sull’etichettatura energetica del regolamento (UE) 2017/1369.

**Conservare il fascicolo per 10 anni.** Dopo aver immesso il prodotto sul mercato, conservare i documenti di valutazione della conformità e le dichiarazioni a disposizione per ispezione per 10 anni dalla fabbricazione dell’ultima unità e produrli entro 10 giorni dalla richiesta, in una lingua ufficiale dell’UE (art. 8, paragrafi 3 e 4). Per i prodotti immessi sul mercato ai sensi della direttiva prima che un atto delegato dell’ESPR li disciplini, l’ESPR richiede una versione elettronica entro 10 giorni per lo stesso periodo (ESPR art. 79, paragrafo 4).

**Importatori.** Se il fabbricante è fuori dall’UE e non ha un mandatario, l’importatore deve garantire che il prodotto sia conforme alla direttiva e alla misura applicabile e conservare e mettere a disposizione la dichiarazione CE di conformità e la documentazione tecnica (art. 4); in Danimarca l’importatore assume allora la responsabilità della conformità ai sensi del § 4, comma 2, dell’ecodesignloven.

**Integrazioni danesi.** L’articolo 4 del regolamento (UE) 2019/1020 richiede già che un operatore economico stabilito nell’Unione sia responsabile del prodotto e sia indicato su di esso; in Danimarca la stessa regola è scritta nell’ecodesignloven: l’operatore responsabile riporta il proprio nome, la denominazione commerciale o il marchio e i recapiti sul prodotto, sull’imballaggio o su un documento di accompagnamento (§ 8, comma 2), qualsiasi operatore che abbia messo a disposizione il prodotto deve notificare immediatamente all’autorità di controllo e all’operatore responsabile un prodotto che ritiene presenti un rischio (§ 7 a), e gli operatori devono fornire informazioni su richiesta e consentire all’autorità l’accesso ai locali per il prelievo di campioni (§ 10 e § 10 b).

**Prodotti soggetti ad atti delegati dell’ESPR.** Quando un atto delegato ai sensi dell’articolo 4 dell’ESPR copre un gruppo di prodotti, si applicano tutti gli obblighi dell’ESPR: requisiti di prestazione e di informazione, un passaporto digitale del prodotto come condizione per l’immissione sul mercato, istruzioni digitali, dati di identificazione e recapiti, un canale per i reclami, azioni correttive e documentazione per 10 anni per i fabbricanti (ESPR art. 27), un mandato limitato per i rappresentanti autorizzati (art. 28), obblighi di verifica per importatori e distributori (art. 29 e art. 30), obblighi di accesso a etichette e passaporto per i rivenditori (art. 31), obblighi di conservazione per i fornitori di servizi di logistica (art. 33) e gli obblighi del fabbricante per chiunque venda con il proprio marchio o modifichi il prodotto (art. 34). Le disposizioni contro l’elusione dell’art. 40 dell’ESPR, che vietano prodotti progettati per alterare il proprio comportamento durante le prove o per peggiorare le prestazioni tramite aggiornamenti software, si applicano già ai prodotti disciplinati dalle misure di esecuzione della direttiva (art. 79, paragrafo 2).

## La transizione verso l’ESPR

L’ESPR è entrato in vigore il 18 luglio 2024 e ha abrogato la direttiva 2009/125/CE con effetto dalla stessa data, con tre filoni transitori (ESPR art. 79 e art. 80). In primo luogo, gli articoli 1 e 2, l’articolo 8, paragrafo 2, gli articoli 11, 14, 15, 18 e 19 e gli allegati I, II, IV, V e VII della direttiva continuano ad applicarsi affinché la Commissione possa adottare misure con la procedura dell’articolo 15 per pannelli fotovoltaici, apparecchi di riscaldamento, scaldacqua, condizionatori, caldaie, unità di ventilazione, aspirapolvere, apparecchi di cottura, pompe, ventilatori industriali, circolatori, alimentatori esterni, computer, server, trasformatori, refrigerazione professionale e apparecchiature per la diagnostica per immagini fino al 31 dicembre 2026, e modifiche tecniche alle misure esistenti fino al 31 dicembre 2030. In secondo luogo, l’articolo 1, paragrafo 3, l’articolo 2, l’articolo 3, paragrafo 1, gli articoli 4, 5 e 8, l’articolo 9, paragrafo 3, gli articoli 10, 14 e 20 e gli allegati IV, V e VI continuano ad applicarsi ai prodotti disciplinati dalle misure di esecuzione esistenti finché tali misure non sono abrogate o dichiarate obsolete, al posto dei corrispondenti articoli dell’ESPR. In terzo luogo, gli articoli dell’ESPR sulla libera circolazione, sull’elusione, sulla vigilanza del mercato e sulla salvaguardia (art. 3, art. 40 e art. da 66 a 71) si applicano già a tali prodotti.

L’ESPR estende la progettazione ecocompatibile a qualsiasi bene fisico, esclusi alimenti, mangimi, medicinali, organismi viventi e veicoli per gli aspetti regolati dalla normativa sui veicoli (art. 1, paragrafo 2), e consente agli atti delegati di fissare requisiti su durabilità, affidabilità, riutilizzabilità, aggiornabilità, riparabilità, sostanze preoccupanti, efficienza energetica, idrica e delle risorse, contenuto riciclato, rifabbricazione, riciclabilità e impronte ambientali e di carbonio (art. 5, paragrafo 1). Un atto delegato si applica non prima di 18 mesi dopo la sua entrata in vigore, salvo casi giustificati, e il primo non poteva entrare in vigore prima del 19 luglio 2025 (art. 4, paragrafi 4 e 7). Il passaporto digitale del prodotto diventa una condizione per l’immissione sul mercato dei prodotti interessati (art. 9), con un registro della Commissione istituito entro il 19 luglio 2026 e con le relative modalità di attuazione nel regolamento di esecuzione (UE) 2026/1778.

Il primo piano di lavoro, COM(2025) 187 del 16 aprile 2025, dà priorità a tessili e abbigliamento, mobili, materassi, pneumatici, ferro e acciaio e alluminio e riporta 16 gruppi di prodotti connessi all’energia dal piano 2022-2024 per requisiti nuovi o riveduti, con date indicative di adozione dal 2026 al 2030 e una revisione intermedia nel 2028. Inoltre, dal 19 luglio 2026 le grandi imprese non possono più distruggere abbigliamento, accessori di abbigliamento e calzature invenduti elencati nell’allegato VII, le medie imprese seguono dal 19 luglio 2030 e le micro e piccole imprese sono esentate (art. 25); il regolamento delegato (UE) 2026/296 elenca le deroghe documentate e il regolamento di esecuzione (UE) 2026/2 stabilisce il formato per la comunicazione annuale dei prodotti invenduti eliminati ai sensi dell’articolo 24.

## Applicazione e sanzioni

Gli Stati membri designano le autorità di vigilanza del mercato, che organizzano controlli di conformità, obbligano il fabbricante o il mandatario a richiamare i prodotti non conformi, richiedono informazioni e prelevano campioni per le prove (art. 3, paragrafo 2). Dal 16 luglio 2021 i poteri derivano dal regolamento (UE) 2019/1020, nel cui allegato I figura la direttiva, e dal 18 luglio 2024 si applica ai prodotti coperti dalle misure di esecuzione anche il capo dell’ESPR sulla vigilanza del mercato, compreso, per i prodotti soggetti a un atto delegato dell’ESPR, il diritto di recuperare dall’operatore economico responsabile i costi dell’ispezione dei documenti e delle prove fisiche sul prodotto (ESPR art. 66, paragrafo 3, e art. 79, paragrafo 2). In base alla clausola di salvaguardia, uno Stato membro che accerta che un prodotto con marcatura CE non è conforme obbliga il fabbricante o il mandatario a renderlo conforme e a porre fine alla violazione, può vietare l’immissione sul mercato finché non sia accertata la conformità e, se la non conformità persiste, limita o vieta l’immissione sul mercato o ritira il prodotto, informandone la Commissione e gli altri Stati membri (art. 7). Le sanzioni sono nazionali e devono essere effettive, proporzionate e dissuasive, tenendo conto della portata della non conformità e del numero di unità non conformi immesse sul mercato (art. 20).

In Danimarca Sikkerhedsstyrelsen, dal gennaio 2026 dipartimento Markedsovervågning di Erhvervsstyrelsen, svolge dal 1° agosto 2018 la vigilanza del mercato sulla progettazione ecocompatibile e sull’etichettatura energetica per conto di Energistyrelsen, controllando siti web, negozi e documentazione e sottoponendo a prova campioni, mentre Energistyrelsen mantiene la responsabilità della disciplina e della banca dati EPREL. La base giuridica è l’ecodesignloven (lovbekendtgørelse n. 2166 del 29 novembre 2021, come modificata dalla legge n. 431 del 6 maggio 2025): l’autorità di controllo può ordinare di rendere il prodotto conforme, richiedere avvertenze, far cessare la commercializzazione ingannevole, vietare l’immissione sul mercato o la messa a disposizione, ordinare il ritiro, il richiamo o la distruzione sicura (§ 11), far modificare o rimuovere contenuti online (§ 11 b) e irrogare ammende ai sensi del § 15, con responsabilità delle società. Per l’ESPR, l’ecodesignproduktloven (legge n. 431 del 6 maggio 2025, in vigore dal 1° luglio 2025) nomina Sikkerhedsstyrelsen come autorità di controllo, con divieti e ingiunzioni ai sensi del § 11 e del § 12 e ammende ai sensi del § 21. Le violazioni possono portare a ingiunzioni, divieti o a una denuncia alla polizia, e le constatazioni possono essere condivise con altre autorità danesi ed estere.

## Come aiuta Conphora

Conphora tiene sotto osservazione la direttiva sulla progettazione ecocompatibile, i suoi regolamenti di esecuzione e gli atti delegati dell’ESPR e confronta i Suoi prodotti con le misure che si applicano davvero, segnalando lacune in materia di efficienza, modo di attesa, riparabilità, pezzi di ricambio, documentazione tecnica, dichiarazione di conformità e marcatura CE prima che diventino problemi di applicazione. La piattaforma La aiuta a costruire e conservare la documentazione giusta e La avvisa quando un gruppo di prodotti passa da un regolamento dell’epoca ErP a un atto delegato dell’ESPR, quando un passaporto digitale del prodotto diventa obbligatorio e quando il divieto di distruzione o l’obbligo di comunicazione raggiunge la dimensione della Sua impresa.

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## Fonti

- [Direttiva 2009/125/CE, testo consolidato del 4 dicembre 2012 (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02009L0125-20121204)
- [Regolamento (UE) 2024/1781, l’ESPR (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024R1781)
- [Piano di lavoro 2025-2030 sulla progettazione ecocompatibile per prodotti sostenibili e sull’etichettatura energetica, COM(2025) 187 (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52025DC0187)
- [Regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1020)
- [Kontrol og tilsyn: Ecodesign og energimærkning (Sikkerhedsstyrelsen)](https://www.sik.dk/erhverv/produkter/eco-design-og-energimaerkning/kontrol-og-tilsyn-ecodesign-og-energimaerkning)
- [Ecodesignloven, lovbekendtgørelse nr. 2166 af 29. november 2021 (Retsinformation)](https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/2166)
- [Ecodesignproduktloven, lov nr. 431 af 6. maj 2025 (Retsinformation)](https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2025/431)

*La presente guida fornisce informazioni di carattere generale e non costituisce una consulenza legale.*

## Fonti

- [Direttiva 2009/125/CE sui requisiti di progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia, testo consolidato del 4 dicembre 2012 (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02009L0125-20121204)
- [Direttiva 2009/125/CE nel testo pubblicato nella GU L 285 del 31 ottobre 2009 (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32009L0125)
- [Informazioni sul documento, date e relazioni per il CELEX 32009L0125 (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32009L0125)
- [Direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che modifica la direttiva 2009/125/CE (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32012L0027)
- [Regolamento (UE) 2024/1781 sui requisiti di ecoprogettazione per prodotti sostenibili (ESPR), che abroga la direttiva 2009/125/CE (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024R1781)
- [Regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1020)
- [Comunicazione COM(2025) 187: piano di lavoro 2025-2030 sulla progettazione ecocompatibile per prodotti sostenibili e sull’etichettatura energetica (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52025DC0187)
- [Regolamento delegato (UE) 2026/296 della Commissione sulle deroghe al divieto di distruzione dei prodotti di consumo invenduti (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32026R0296)
- [Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2 della Commissione sul formato per la comunicazione di informazioni sui prodotti di consumo invenduti eliminati (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32026R0002)
- [Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1778 della Commissione sul registro del passaporto digitale del prodotto (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32026R1778)
- [Decisione (UE) 2024/2779 della Commissione che istituisce il Forum sulla progettazione ecocompatibile (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024D2779)
- [Regolamento (UE) 2019/2019 della Commissione sugli apparecchi di refrigerazione (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R2019)
- [Regolamento (UE) 2019/2020 della Commissione sulle sorgenti luminose e sugli apparecchi di controllo separati (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R2020)
- [Regolamento (UE) 2019/2021 della Commissione sui display elettronici (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R2021)
- [Regolamento (UE) 2019/2022 della Commissione sulle lavastoviglie domestiche (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R2022)
- [Regolamento (UE) 2019/2023 della Commissione sulle lavatrici domestiche e sulle lavasciuga (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R2023)
- [Regolamento (UE) 2019/2024 della Commissione sugli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R2024)
- [Regolamento (UE) 2019/1781 della Commissione sui motori elettrici e sugli azionamenti a velocità variabile (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1781)
- [Regolamento (UE) 2019/1782 della Commissione sugli alimentatori esterni (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1782)
- [Regolamento (UE) 2019/1784 della Commissione sulle apparecchiature per saldatura (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1784)
- [Regolamento (UE) 2019/424 della Commissione sui server e sui prodotti di archiviazione dati (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R0424)
- [Regolamento (UE) 2021/341 della Commissione che modifica i regolamenti del 2019 sulla progettazione ecocompatibile (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32021R0341)
- [Regolamento (UE) n. 813/2013 della Commissione sugli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente e sugli apparecchi di riscaldamento misti (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013R0813)
- [Regolamento (UE) n. 814/2013 della Commissione sugli scaldacqua e sui serbatoi di acqua calda (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013R0814)
- [Regolamento (UE) n. 1253/2014 della Commissione sulle unità di ventilazione (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014R1253)
- [Regolamento (UE) 2023/826 della Commissione su modo spento, modo di attesa e attesa in rete (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32023R0826)
- [Regolamento (UE) 2023/1670 della Commissione su smartphone, telefoni mobili, telefoni cordless e tablet (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32023R1670)
- [Regolamento (UE) 2025/2006 della Commissione che rettifica e modifica il regolamento (UE) 2023/1670 (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32025R2006)
- [Regolamento (UE) 2023/2533 della Commissione sulle asciugatrici domestiche (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32023R2533)
- [Regolamento (UE) 2025/2262 della Commissione che modifica i regolamenti (UE) 2023/826 e (UE) 2023/2533 (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32025R2262)
- [Regolamento (UE) 2024/1103 della Commissione sugli apparecchi di riscaldamento locale (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024R1103)
- [Regolamento (UE) 2024/1834 della Commissione sui ventilatori azionati da motori tra 125 W e 500 kW (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024R1834)
- [Regolamento (UE) 2025/2481 della Commissione che modifica il regolamento (UE) 2024/1834 (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32025R2481)
- [Regolamento (UE) 2025/2052 della Commissione su alimentatori esterni, caricatori wireless, caricabatterie e cavi USB Type-C (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32025R2052)
- [Regolamento sulla progettazione ecocompatibile per prodotti sostenibili (Commissione europea, DG Ambiente)](https://environment.ec.europa.eu/strategy/circular-economy/ecodesign-sustainable-products-regulation_en)
- [Kontrol og tilsyn: Ecodesign og energimærkning (Sikkerhedsstyrelsen)](https://www.sik.dk/erhverv/produkter/eco-design-og-energimaerkning/kontrol-og-tilsyn-ecodesign-og-energimaerkning)
- [1. juli 2019 fører Sikkerhedsstyrelsen tilsyn med energimærkning og ecodesign (Sikkerhedsstyrelsen)](https://www.sik.dk/nyheder/1-juli-2019-foerer-sikkerhedsstyrelsen-tilsyn-energimaerkning-og-ecodesign)
- [Sikkerhedsstyrelsen, en del af Erhvervsstyrelsen from January 2026 (Sikkerhedsstyrelsen)](https://www.sik.dk/sikkerhedsstyrelsen-del-erhvervsstyrelsen)
- [Lovbekendtgørelse nr. 2166 af 29. november 2021 om miljøvenligt design af energirelaterede produkter, ecodesignloven, som ændret ved lov nr. 431 af 6. maj 2025 (Retsinformation)](https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/2166)
- [Lov nr. 431 af 6. maj 2025 om supplerende bestemmelser til ecodesignforordningen og markedsovervågningsforordningen, ecodesignproduktloven (Retsinformation)](https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2025/431)
- [Bekendtgørelse nr. 244 af 3. februar 2026 om Energistyrelsens opgaver og beføjelser (Retsinformation)](https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2026/244)

_Rivisto il 2026-09-24 da Conphora compliance team_
