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title: "EMC — Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica"
description: "La direttiva sulla compatibilità elettromagnetica impone ad apparecchi e impianti fissi di limitare le emissioni e di resistere ai disturbi prevedibili, con obblighi per fabbricanti, mandatari, importatori e distributori. Si applica dal 20 aprile 2016 e sostituisce la direttiva 2004/108/CE; le procedure di emergenza della direttiva (UE) 2024/2749 si applicano dal 30 maggio 2026."
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published: "2014-04-18"
updated: "2026-09-13"
author: "Conphora compliance team"
publisher: "Conphora"
reference: "Direttiva 2014/30/UE"
celex: "32014L0030"
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tags: ["EMC", "CE / Product Safety"]
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# EMC — Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica

La direttiva sulla compatibilità elettromagnetica impone ad apparecchi e impianti fissi di limitare le emissioni e di resistere ai disturbi prevedibili, con obblighi per fabbricanti, mandatari, importatori e distributori. Si applica dal 20 aprile 2016 e sostituisce la direttiva 2004/108/CE; le procedure di emergenza della direttiva (UE) 2024/2749 si applicano dal 30 maggio 2026.

## Dati essenziali

- **Titolo ufficiale:** Direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri in materia di compatibilità elettromagnetica (rifusione)
- **Riferimento:** Direttiva 2014/30/UE
- **CELEX:** 32014L0030
- **Tipo di atto:** Directive
- **In vigore:** 2014-04-18
- **Si applica dal:** 2016-04-20
- **Applicato da:** Le autorità nazionali di vigilanza del mercato fanno rispettare le leggi nazionali di recepimento della direttiva con i poteri del regolamento (UE) 2019/1020, che dal 16 luglio 2021 sostituisce il capo sulla vigilanza del mercato del regolamento (CE) n. 765/2008 richiamato dalla direttiva; in Danimarca la Sikkerhedsstyrelsen (dal gennaio 2026 il dipartimento Markedsovervågning della Erhvervsstyrelsen) controlla gli apparecchi per conto della Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur, cui spetta la responsabilità settoriale, ai sensi della legge danese sulle apparecchiature radio e sulla compatibilità elettromagnetica. Gli strumenti sono l’azione correttiva entro un termine stabilito, il divieto o la limitazione della messa a disposizione, il ritiro o il richiamo, l’ordine di porre fine alle non conformità formali, come la mancanza della marcatura CE o della dichiarazione, le misure nei confronti di impianti fissi non conformi e sanzioni nazionali che devono essere effettive, proporzionate e dissuasive e che possono includere sanzioni penali per le violazioni gravi.
- **Categoria:** CE / Product Safety

## A chi si applica

**Oggetto dell’atto:** Apparecchi: qualsiasi apparecchio finito o combinazione di apparecchi messi a disposizione sul mercato come unità funzionale unica destinata all’utilizzatore finale, che possa creare perturbazioni elettromagnetiche o il cui funzionamento possa essere influenzato da tali perturbazioni; Componenti e sottoinsiemi destinati a essere incorporati dall’utilizzatore finale e installazioni mobili destinate a essere spostate e utilizzate in luoghi diversi, che sono considerati apparecchi; Impianti fissi: particolari combinazioni di apparecchi e altri dispositivi assemblati, installati e destinati a un uso permanente in un luogo predefinito, come stabilimenti industriali, reti e grandi macchine; Elettrodomestici, apparecchiature informatiche e per ufficio, apparecchiature industriali, illuminazione, utensili elettrici, comandi di macchine e qualsiasi altro prodotto elettrico o elettronico con componenti elettronici attivi; Gli operatori economici della catena: fabbricanti, mandatari, importatori e distributori, oltre alla persona responsabile di un impianto fisso

**Prodotti derivati e a valle:** Le apparecchiature radio sono escluse (l’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), richiama ancora la direttiva 1999/5/CE, da leggersi come direttiva 2014/53/UE dopo la sua abrogazione il 13 giugno 2016), e la direttiva sulle apparecchiature radio prevede, tra i propri requisiti essenziali, un livello adeguato di compatibilità elettromagnetica quale definito nella presente direttiva (art. 2, par. 2, lett. a); direttiva 2014/53/UE, art. 3, par. 1, lett. b); Quando altra normativa dell’Unione stabilisce in modo più specifico i requisiti essenziali dell’allegato I per determinate apparecchiature, la direttiva non si applica a tali apparecchiature per quanto riguarda tali requisiti (art. 2, par. 3); Sono escluse le apparecchiature le cui caratteristiche fisiche sono tali da renderle intrinsecamente incapaci di superare livelli di emissione accettabili e immuni ai disturbi dell’uso previsto, come le apparecchiature passive prive di componenti elettronici attivi (art. 2, par. 2, lett. d); Gli apparecchi destinati a essere incorporati in un particolare impianto fisso e non altrimenti messi a disposizione sul mercato non sono soggetti in via obbligatoria ai requisiti degli articoli da 6 a 12 e da 14 a 18, purché la documentazione identifichi l’impianto, le sue caratteristiche di compatibilità elettromagnetica e le precauzioni da adottare (art. 19, par. 1); L’importatore o il distributore che commercializza un apparecchio con il proprio nome o marchio, o lo modifica in modo tale da poter incidere sulla conformità, è considerato fabbricante (art. 11)

**Ruoli previsti dall’atto:**

- **Fabbricante (compresi i titolari di marchio)** — Qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrica un apparecchio, oppure lo fa progettare o fabbricare, e lo commercializza con il proprio nome o marchio; l’importatore o il distributore che commercializza un apparecchio con il proprio marchio o lo modifica in modo tale da poter incidere sulla conformità è considerato fabbricante.
- **Mandatario o persona responsabile di un impianto fisso** — Il mandatario è qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto per agire a suo nome in relazione a determinati compiti; per gli impianti fissi, gli Stati membri individuano la persona o le persone responsabili di stabilire la conformità ai requisiti essenziali.
- **Importatore** — Qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che immette sul mercato dell’Unione un apparecchio proveniente da un paese terzo.
- **Distributore (grossista o dettagliante)** — Qualsiasi persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall’importatore, che mette a disposizione sul mercato un apparecchio.

## Date principali

- 2014-02-26: Il Parlamento europeo e il Consiglio adottano la direttiva 2014/30/UE, rifusione della direttiva 2004/108/CE
- 2014-04-18: Entrata in vigore, il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GU L 96 del 29 marzo 2014
- 2016-04-19: Termine entro il quale gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni di recepimento degli articoli operativi e degli allegati da II a IV
- 2016-04-20: Si applicano le misure nazionali e sono direttamente applicabili gli articoli 1 e 2, le prime definizioni dell’articolo 3, l’articolo 5, paragrafi 2 e 3, l’articolo 6, l’articolo 13, l’articolo 19, paragrafo 3, e l’allegato I; la direttiva 2004/108/CE è abrogata; le apparecchiature conformi alla vecchia direttiva e immesse sul mercato prima di tale data possono ancora essere messe a disposizione o in servizio
- 2018-09-11: Entra in vigore il regolamento (UE) 2018/1139: l’esclusione dell’aviazione di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), è ridefinita in modo che siano escluse soltanto le apparecchiature aeronautiche rientranti nel regolamento di base dell’EASA e destinate esclusivamente all’uso a bordo, compresi gli aeromobili senza equipaggio certificati che operano su frequenze aeronautiche protette
- 2024-11-28: Entra in vigore la direttiva (UE) 2024/2749: le procedure di emergenza del mercato interno sono inserite come capo 5 bis (articoli da 40 bis a 40 quater); recepimento entro il 29 maggio 2026
- 2026-05-30: Si applicano le misure nazionali di recepimento delle procedure di emergenza della direttiva (UE) 2024/2749

## Che cosa si deve fare

### Fabbricante (compresi i titolari di marchio)

- Progettare e fabbricare gli apparecchi, tenuto conto dello stato dell’arte, in modo che le perturbazioni elettromagnetiche da essi generate non superino il livello al di sopra del quale le apparecchiature radio e di telecomunicazione o altre apparecchiature non possono funzionare come previsto, e in modo che abbiano un livello di immunità ai disturbi elettromagnetici prevedibili nell’uso previsto tale da consentirne il funzionamento senza un deterioramento inaccettabile.
- Eseguire una valutazione della compatibilità elettromagnetica dell’apparecchio sulla base dei fenomeni pertinenti, che copra tutte le normali condizioni di funzionamento previste e ogni configurazione individuata come rappresentativa dell’uso previsto.
- Redigere la documentazione tecnica, comprensiva di un’analisi e valutazione dei rischi, dei disegni di progettazione e fabbricazione, delle norme armonizzate applicate o delle soluzioni adottate, dei calcoli di progettazione e dei rapporti di prova, ed eseguire la valutazione della conformità: modulo A, controllo interno della produzione, di cui all’allegato II, oppure esame UE del tipo seguito dalla conformità al tipo di cui all’allegato III per alcuni o tutti gli aspetti dei requisiti essenziali.
- Redigere la documentazione tecnica, comprensiva di un’adeguata analisi e valutazione dei rischi, dei disegni di progettazione e fabbricazione, delle norme armonizzate applicate o delle soluzioni adottate, dei calcoli di progettazione e dei rapporti di prova.
- Eseguire la valutazione della conformità: modulo A, controllo interno della produzione, di cui all’allegato II, oppure esame UE del tipo seguito dalla conformità al tipo di cui all’allegato III per alcuni o tutti gli aspetti dei requisiti essenziali.
- Redigere la dichiarazione di conformità UE secondo l’allegato IV per ciascun modello di apparecchio, tradotta nelle lingue richieste dallo Stato membro e, se si applicano più atti dell’Unione, in un’unica dichiarazione che li comprenda tutti, e apporre la marcatura CE prima di immettere l’apparecchio sul mercato.
- Redigere la dichiarazione di conformità UE secondo l’allegato IV per ciascun modello di apparecchio, tradotta nelle lingue richieste dallo Stato membro e, se si applicano più atti dell’Unione, in un’unica dichiarazione che li comprenda tutti.
- Tenere la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE a disposizione delle autorità per 10 anni dall’immissione dell’apparecchio sul mercato e mantenere conforme la produzione in serie, tenendo conto delle modifiche della progettazione, delle caratteristiche e delle norme di riferimento.
- Tenere la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE a disposizione delle autorità per 10 anni dall’immissione dell’apparecchio sul mercato.
- Mantenere la conformità della produzione in serie degli apparecchi, tenendo conto delle modifiche della progettazione o delle caratteristiche e delle modifiche delle norme armonizzate o delle specifiche tecniche con riferimento alle quali è dichiarata la conformità.
- Indicare sull’apparecchio un numero di tipo, lotto o serie o un altro elemento di identificazione, insieme al proprio nome, alla denominazione commerciale registrata o al marchio e a un unico indirizzo postale di contatto oppure, se le dimensioni o la natura non lo consentono, sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento, in una lingua comprensibile agli utilizzatori finali e alle autorità.
- Fornire le istruzioni e le informazioni di cui all’articolo 18 nella lingua stabilita dallo Stato membro: le precauzioni specifiche da adottare in fase di assemblaggio, installazione, manutenzione e uso per mantenere conforme l’apparecchio, un’indicazione chiara, se del caso anche sull’imballaggio, qualora la conformità non sia garantita nelle aree residenziali, e le informazioni necessarie per utilizzare l’apparecchio come previsto.
- Apporre la marcatura CE in modo visibile, leggibile e indelebile sull’apparecchio o sulla sua targhetta dei dati oppure, se ciò non è possibile, sull’imballaggio e sui documenti di accompagnamento, fatti salvi i principi generali del regolamento (CE) n. 765/2008.
- Se si ritiene o si ha motivo di credere che un apparecchio immesso sul mercato non sia conforme, adottare immediatamente le misure necessarie per renderlo conforme, ritirarlo o richiamarlo e, se presenta un rischio, informarne le autorità competenti degli Stati membri in cui lo si è messo a disposizione, fornendo i dettagli della non conformità e delle misure correttive adottate.
- Su richiesta motivata, fornire tutte le informazioni e la documentazione che dimostrano la conformità, su carta o in formato elettronico e in una lingua comprensibile all’autorità, cooperare alle misure di eliminazione dei rischi ed essere in grado di identificare i propri fornitori e clienti per 10 anni.
- Su richiesta motivata di un’autorità nazionale competente, fornire tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità dell’apparecchio, su carta o in formato elettronico e in una lingua che tale autorità possa comprendere facilmente, e cooperare con essa a qualsiasi azione volta a eliminare i rischi presentati dagli apparecchi immessi sul mercato.
- Essere in grado di identificare alle autorità di vigilanza del mercato, per 10 anni dalla fornitura, ogni operatore economico che ha fornito apparecchi e ogni operatore economico al quale sono stati forniti.
- Per gli apparecchi destinati esclusivamente a essere incorporati in un particolare impianto fisso e non altrimenti messi a disposizione, indicare nella documentazione di accompagnamento l’impianto e le sue caratteristiche di compatibilità elettromagnetica, le precauzioni per l’incorporazione e la propria identificazione e il proprio indirizzo; gli articoli da 6 a 12 e da 14 a 18 non sono allora obbligatori per tale apparecchio (articolo 19, paragrafo 1).
- Per gli apparecchi destinati esclusivamente a essere incorporati in un particolare impianto fisso e non altrimenti messi a disposizione, indicare nella documentazione di accompagnamento l’impianto fisso e le sue caratteristiche di compatibilità elettromagnetica, le precauzioni per l’incorporazione e la propria identificazione e il proprio indirizzo.
- Gli articoli da 6 a 12 e da 14 a 18 non sono obbligatori per gli apparecchi destinati esclusivamente a essere incorporati in un particolare impianto fisso e non altrimenti messi a disposizione.

### Mandatario o persona responsabile di un impianto fisso

- In qualità di mandatario, agire in base a un mandato scritto che consenta almeno di tenere la dichiarazione di conformità UE e la documentazione tecnica a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per 10 anni, di fornire informazioni e documentazione sulla conformità su richiesta motivata e di cooperare con le autorità alle misure di eliminazione dei rischi; il mandato non può comprendere l’obbligo di progettazione né la redazione della documentazione tecnica.
- Agire come mandatario soltanto in base a un mandato scritto del fabbricante che indichi i compiti svolti.
- Tenere la dichiarazione di conformità UE e la documentazione tecnica a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza del mercato per 10 anni dall’immissione dell’apparecchio sul mercato.
- Su richiesta motivata di un’autorità nazionale competente, fornire tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità dell’apparecchio e cooperare con le autorità a qualsiasi azione volta a eliminare i rischi presentati dall’apparecchio oggetto del mandato.
- Il mandato non può comprendere l’obbligo di progettazione e fabbricazione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, né la redazione della documentazione tecnica; questi restano in capo al fabbricante.
- In qualità di persona responsabile di un impianto fisso, installarlo applicando le buone pratiche ingegneristiche e nel rispetto delle informazioni sull’uso previsto dei suoi componenti, documentare tali pratiche e tenere la documentazione a disposizione delle autorità nazionali per tutto il periodo di funzionamento dell’impianto.
- Se vi sono indicazioni di non conformità dell’impianto fisso, in particolare reclami per disturbi, fornire all’autorità competente, su richiesta, le prove di conformità e attuare le misure da essa imposte per rendere conforme l’impianto.

### Importatore

- Immettere sul mercato soltanto apparecchi conformi e, prima di farlo, verificare che il fabbricante abbia eseguito la valutazione della conformità, redatto la documentazione tecnica, apposto la marcatura CE, fornito i documenti richiesti e applicato le indicazioni di identificazione e di indirizzo; non immettere sul mercato gli apparecchi non conformi e, se presentano un rischio, informarne il fabbricante e le autorità.
- Indicare il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio e un indirizzo postale di contatto sull’apparecchio oppure, se ciò non è possibile, sul suo imballaggio o in un documento di accompagnamento, in una lingua comprensibile agli utilizzatori finali e alle autorità.
- Accertarsi che l’apparecchio sia accompagnato dalle istruzioni e dalle informazioni di cui all’articolo 18 nella lingua stabilita dallo Stato membro e che le condizioni di magazzinaggio e di trasporto non ne compromettano la conformità ai requisiti essenziali.
- Accertarsi che l’apparecchio sia accompagnato dalle istruzioni e dalle informazioni di cui all’articolo 18 nella lingua stabilita dallo Stato membro.
- Finché un apparecchio è sotto la propria responsabilità, fare in modo che le condizioni di magazzinaggio e di trasporto non ne compromettano la conformità ai requisiti essenziali.
- Se un apparecchio immesso sul mercato non è conforme, adottare immediatamente le misure correttive necessarie, ritirarlo o richiamarlo e, se presenta un rischio, informarne le autorità competenti degli Stati membri interessati.
- Conservare per 10 anni una copia della dichiarazione di conformità UE e fare in modo che la documentazione tecnica possa essere resa disponibile su richiesta; su richiesta motivata fornire le informazioni sulla conformità in una lingua comprensibile all’autorità, cooperare alle misure di eliminazione dei rischi ed essere in grado di identificare fornitori e clienti per 10 anni.
- Conservare una copia della dichiarazione di conformità UE a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per 10 anni dall’immissione dell’apparecchio sul mercato e fare in modo che la documentazione tecnica possa essere messa a loro disposizione su richiesta.
- Su richiesta motivata di un’autorità nazionale competente, fornire tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità dell’apparecchio, in una lingua che tale autorità possa comprendere facilmente, e cooperare con essa a qualsiasi azione volta a eliminare i rischi presentati dagli apparecchi immessi sul mercato.
- Essere in grado di identificare alle autorità di vigilanza del mercato, per 10 anni dalla fornitura, ogni operatore economico che ha fornito apparecchi e ogni operatore economico al quale sono stati forniti.
- Se si immette sul mercato un apparecchio con il proprio nome o marchio, o lo si modifica in modo tale da poter incidere sulla conformità, si è soggetti agli obblighi del fabbricante di cui all’articolo 7.

### Distributore (grossista o dettagliante)

- Agire con la dovuta diligenza e, prima di mettere a disposizione un apparecchio, verificare che rechi la marcatura CE, sia accompagnato dai documenti richiesti, dalle istruzioni e dalle informazioni di cui all’articolo 18 nella lingua dello Stato membro in cui è venduto, e che il fabbricante e l’importatore abbiano applicato le indicazioni di identificazione e di indirizzo; non mettere a disposizione gli apparecchi non conformi e, se presentano un rischio, informarne il fabbricante o l’importatore e le autorità.
- Fare in modo che le condizioni di magazzinaggio e di trasporto non compromettano la conformità ai requisiti essenziali.
- Se un apparecchio messo a disposizione non è conforme, fare in modo che siano adottate le misure correttive necessarie per renderlo conforme, ritirarlo o richiamarlo e, se presenta un rischio, informarne immediatamente le autorità competenti degli Stati membri interessati.
- Su richiesta motivata, fornire le informazioni e la documentazione che dimostrano la conformità, cooperare alle misure di eliminazione dei rischi ed essere in grado di identificare fornitori e clienti per 10 anni.
- Su richiesta motivata di un’autorità nazionale competente, fornire tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità dell’apparecchio e cooperare con essa a qualsiasi azione volta a eliminare i rischi presentati dagli apparecchi messi a disposizione.
- Essere in grado di identificare alle autorità di vigilanza del mercato, per 10 anni dalla fornitura, ogni operatore economico che ha fornito apparecchi e ogni operatore economico al quale sono stati forniti.
- Se si vende con il proprio nome o marchio, o si modifica un apparecchio in modo tale da poter incidere sulla conformità, si assumono gli obblighi del fabbricante.

## Requirements

Each duty above as an identified requirement (45); ids are permanent and shared with the compliance engine.

### unclassified

- `emc-mfr-design-manufacture-apparatus` (Fabbricante (compresi i titolari di marchio)) — Progettare e fabbricare gli apparecchi, tenuto conto dello stato dell’arte, in modo che le perturbazioni elettromagnetiche da essi generate non superino il livello al di sopra del quale le apparecchiature radio e di telecomunicazione o altre apparecchiature non possono funzionare come previsto, e in modo che abbiano un livello di immunità ai disturbi elettromagnetici prevedibili nell’uso previsto tale da consentirne il funzionamento senza un deterioramento inaccettabile. [Art. 6, Art. 7(1) and Annex I, point 1]
- `emc-mfr-perform-electromagnetic-compatibility` (Fabbricante (compresi i titolari di marchio)) — Eseguire una valutazione della compatibilità elettromagnetica dell’apparecchio sulla base dei fenomeni pertinenti, che copra tutte le normali condizioni di funzionamento previste e ogni configurazione individuata come rappresentativa dell’uso previsto. [Annex II, point 2]
- `emc-mfr-draw-technical-documentation` (Fabbricante (compresi i titolari di marchio)) — Redigere la documentazione tecnica, comprensiva di un’analisi e valutazione dei rischi, dei disegni di progettazione e fabbricazione, delle norme armonizzate applicate o delle soluzioni adottate, dei calcoli di progettazione e dei rapporti di prova, ed eseguire la valutazione della conformità: modulo A, controllo interno della produzione, di cui all’allegato II, oppure esame UE del tipo seguito dalla conformità al tipo di cui all’allegato III per alcuni o tutti gli aspetti dei requisiti essenziali. [Art. 7(2), Art. 14 and Annex II, point 3]
- `emc-mfr-compile-technical-documentation` (Fabbricante (compresi i titolari di marchio)) — Redigere la documentazione tecnica, comprensiva di un’adeguata analisi e valutazione dei rischi, dei disegni di progettazione e fabbricazione, delle norme armonizzate applicate o delle soluzioni adottate, dei calcoli di progettazione e dei rapporti di prova. [Art. 7(2) and Annex II, point 3]
- `emc-mfr-carry-out-conformity-assessment` (Fabbricante (compresi i titolari di marchio)) — Eseguire la valutazione della conformità: modulo A, controllo interno della produzione, di cui all’allegato II, oppure esame UE del tipo seguito dalla conformità al tipo di cui all’allegato III per alcuni o tutti gli aspetti dei requisiti essenziali. [Art. 7(2) and Art. 14]
- `emc-mfr-draw-declaration-conformity` (Fabbricante (compresi i titolari di marchio)) — Redigere la dichiarazione di conformità UE secondo l’allegato IV per ciascun modello di apparecchio, tradotta nelle lingue richieste dallo Stato membro e, se si applicano più atti dell’Unione, in un’unica dichiarazione che li comprenda tutti, e apporre la marcatura CE prima di immettere l’apparecchio sul mercato. [Art. 7(2), Art. 15 and Art. 17]
- `emc-mfr-draw-eu-declaration` (Fabbricante (compresi i titolari di marchio)) — Redigere la dichiarazione di conformità UE secondo l’allegato IV per ciascun modello di apparecchio, tradotta nelle lingue richieste dallo Stato membro e, se si applicano più atti dell’Unione, in un’unica dichiarazione che li comprenda tutti. [Art. 7(2) and Art. 15]
- `emc-mfr-keep-technical-documentation` (Fabbricante (compresi i titolari di marchio)) — Tenere la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE a disposizione delle autorità per 10 anni dall’immissione dell’apparecchio sul mercato e mantenere conforme la produzione in serie, tenendo conto delle modifiche della progettazione, delle caratteristiche e delle norme di riferimento. [Art. 7(3) and Art. 7(4)]
- `emc-mfr-keep-documentation-10-years` (Fabbricante (compresi i titolari di marchio)) — Tenere la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE a disposizione delle autorità per 10 anni dall’immissione dell’apparecchio sul mercato. [Art. 7(3)]
- `emc-mfr-keep-series-conformity` (Fabbricante (compresi i titolari di marchio)) — Mantenere la conformità della produzione in serie degli apparecchi, tenendo conto delle modifiche della progettazione o delle caratteristiche e delle modifiche delle norme armonizzate o delle specifiche tecniche con riferimento alle quali è dichiarata la conformità. [Art. 7(4)]
- `emc-mfr-mark-apparatus-type` (Fabbricante (compresi i titolari di marchio)) — Indicare sull’apparecchio un numero di tipo, lotto o serie o un altro elemento di identificazione, insieme al proprio nome, alla denominazione commerciale registrata o al marchio e a un unico indirizzo postale di contatto oppure, se le dimensioni o la natura non lo consentono, sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento, in una lingua comprensibile agli utilizzatori finali e alle autorità. [Art. 7(5) and Art. 7(6)]
- `emc-mfr-supply-instructions-article` (Fabbricante (compresi i titolari di marchio)) — Fornire le istruzioni e le informazioni di cui all’articolo 18 nella lingua stabilita dallo Stato membro: le precauzioni specifiche da adottare in fase di assemblaggio, installazione, manutenzione e uso per mantenere conforme l’apparecchio, un’indicazione chiara, se del caso anche sull’imballaggio, qualora la conformità non sia garantita nelle aree residenziali, e le informazioni necessarie per utilizzare l’apparecchio come previsto. [Art. 7(7) and Art. 18]
- `emc-mfr-affix-marking-visibly` (Fabbricante (compresi i titolari di marchio)) — Apporre la marcatura CE in modo visibile, leggibile e indelebile sull’apparecchio o sulla sua targhetta dei dati oppure, se ciò non è possibile, sull’imballaggio e sui documenti di accompagnamento, fatti salvi i principi generali del regolamento (CE) n. 765/2008. [Art. 16 and Art. 17]
- `emc-mfr-immediately-bring-conformity` (Fabbricante (compresi i titolari di marchio)) — Se si ritiene o si ha motivo di credere che un apparecchio immesso sul mercato non sia conforme, adottare immediatamente le misure necessarie per renderlo conforme, ritirarlo o richiamarlo e, se presenta un rischio, informarne le autorità competenti degli Stati membri in cui lo si è messo a disposizione, fornendo i dettagli della non conformità e delle misure correttive adottate. [Art. 7(8)]
- `emc-mfr-provide-information-documentation` (Fabbricante (compresi i titolari di marchio)) — Su richiesta motivata, fornire tutte le informazioni e la documentazione che dimostrano la conformità, su carta o in formato elettronico e in una lingua comprensibile all’autorità, cooperare alle misure di eliminazione dei rischi ed essere in grado di identificare i propri fornitori e clienti per 10 anni. [Art. 7(9) and Art. 12]
- `emc-mfr-provide-information-request` (Fabbricante (compresi i titolari di marchio)) — Su richiesta motivata di un’autorità nazionale competente, fornire tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità dell’apparecchio, su carta o in formato elettronico e in una lingua che tale autorità possa comprendere facilmente, e cooperare con essa a qualsiasi azione volta a eliminare i rischi presentati dagli apparecchi immessi sul mercato. [Art. 7(9)]
- `emc-mfr-identify-supply-chain` (Fabbricante (compresi i titolari di marchio)) — Essere in grado di identificare alle autorità di vigilanza del mercato, per 10 anni dalla fornitura, ogni operatore economico che ha fornito apparecchi e ogni operatore economico al quale sono stati forniti. [Art. 12]
- `emc-mfr-identify-accompanying-documentation` (Fabbricante (compresi i titolari di marchio)) — Per gli apparecchi destinati esclusivamente a essere incorporati in un particolare impianto fisso e non altrimenti messi a disposizione, indicare nella documentazione di accompagnamento l’impianto e le sue caratteristiche di compatibilità elettromagnetica, le precauzioni per l’incorporazione e la propria identificazione e il proprio indirizzo; gli articoli da 6 a 12 e da 14 a 18 non sono allora obbligatori per tale apparecchio (articolo 19, paragrafo 1). [Art. 19(1)]
- `emc-mfr-document-fixed-installation-apparatus` (Fabbricante (compresi i titolari di marchio)) — Per gli apparecchi destinati esclusivamente a essere incorporati in un particolare impianto fisso e non altrimenti messi a disposizione, indicare nella documentazione di accompagnamento l’impianto fisso e le sue caratteristiche di compatibilità elettromagnetica, le precauzioni per l’incorporazione e la propria identificazione e il proprio indirizzo. [Art. 19(1)]
- `emc-mfr-fixed-installation-exemption` (Fabbricante (compresi i titolari di marchio)) — Gli articoli da 6 a 12 e da 14 a 18 non sono obbligatori per gli apparecchi destinati esclusivamente a essere incorporati in un particolare impianto fisso e non altrimenti messi a disposizione. [Art. 19(1)]
- `emc-oth-authorised-representative-act` (Mandatario o persona responsabile di un impianto fisso) — In qualità di mandatario, agire in base a un mandato scritto che consenta almeno di tenere la dichiarazione di conformità UE e la documentazione tecnica a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per 10 anni, di fornire informazioni e documentazione sulla conformità su richiesta motivata e di cooperare con le autorità alle misure di eliminazione dei rischi; il mandato non può comprendere l’obbligo di progettazione né la redazione della documentazione tecnica. [Art. 8]
- `emc-oth-hold-written-mandate` (Mandatario o persona responsabile di un impianto fisso) — Agire come mandatario soltanto in base a un mandato scritto del fabbricante che indichi i compiti svolti. [Art. 8(1) and Art. 8(2)]
- `emc-oth-keep-documentation-10-years` (Mandatario o persona responsabile di un impianto fisso) — Tenere la dichiarazione di conformità UE e la documentazione tecnica a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza del mercato per 10 anni dall’immissione dell’apparecchio sul mercato. [Art. 8(2)(a)]
- `emc-oth-provide-information-request` (Mandatario o persona responsabile di un impianto fisso) — Su richiesta motivata di un’autorità nazionale competente, fornire tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità dell’apparecchio e cooperare con le autorità a qualsiasi azione volta a eliminare i rischi presentati dall’apparecchio oggetto del mandato. [Art. 8(2)(b) and (c)]
- `emc-oth-mandate-excludes-design` (Mandatario o persona responsabile di un impianto fisso) — Il mandato non può comprendere l’obbligo di progettazione e fabbricazione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, né la redazione della documentazione tecnica; questi restano in capo al fabbricante. [Art. 8(1)]
- `emc-oth-person-responsible-fixed` (Mandatario o persona responsabile di un impianto fisso) — In qualità di persona responsabile di un impianto fisso, installarlo applicando le buone pratiche ingegneristiche e nel rispetto delle informazioni sull’uso previsto dei suoi componenti, documentare tali pratiche e tenere la documentazione a disposizione delle autorità nazionali per tutto il periodo di funzionamento dell’impianto. [Art. 19(1), Art. 19(3) and Annex I, point 2]
- `emc-oth-particular-complaints-about` (Mandatario o persona responsabile di un impianto fisso) — Se vi sono indicazioni di non conformità dell’impianto fisso, in particolare reclami per disturbi, fornire all’autorità competente, su richiesta, le prove di conformità e attuare le misure da essa imposte per rendere conforme l’impianto. [Art. 19(2)]
- `emc-imp-place-compliant-apparatus` (Importatore) — Immettere sul mercato soltanto apparecchi conformi e, prima di farlo, verificare che il fabbricante abbia eseguito la valutazione della conformità, redatto la documentazione tecnica, apposto la marcatura CE, fornito i documenti richiesti e applicato le indicazioni di identificazione e di indirizzo; non immettere sul mercato gli apparecchi non conformi e, se presentano un rischio, informarne il fabbricante e le autorità. [Art. 9(1) and Art. 9(2)]
- `emc-imp-indicate-name-registered` (Importatore) — Indicare il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio e un indirizzo postale di contatto sull’apparecchio oppure, se ciò non è possibile, sul suo imballaggio o in un documento di accompagnamento, in una lingua comprensibile agli utilizzatori finali e alle autorità. [Art. 9(3)]
- `emc-imp-ensure-apparatus-accompanied` (Importatore) — Accertarsi che l’apparecchio sia accompagnato dalle istruzioni e dalle informazioni di cui all’articolo 18 nella lingua stabilita dallo Stato membro e che le condizioni di magazzinaggio e di trasporto non ne compromettano la conformità ai requisiti essenziali. [Art. 9(4) and Art. 9(5)]
- `emc-imp-ensure-instructions-accompany` (Importatore) — Accertarsi che l’apparecchio sia accompagnato dalle istruzioni e dalle informazioni di cui all’articolo 18 nella lingua stabilita dallo Stato membro. [Art. 9(4)]
- `emc-imp-keep-storage-conditions` (Importatore) — Finché un apparecchio è sotto la propria responsabilità, fare in modo che le condizioni di magazzinaggio e di trasporto non ne compromettano la conformità ai requisiti essenziali. [Art. 9(5)]
- `emc-imp-immediately-take-corrective` (Importatore) — Se un apparecchio immesso sul mercato non è conforme, adottare immediatamente le misure correttive necessarie, ritirarlo o richiamarlo e, se presenta un rischio, informarne le autorità competenti degli Stati membri interessati. [Art. 9(6)]
- `emc-imp-keep-copy-declaration` (Importatore) — Conservare per 10 anni una copia della dichiarazione di conformità UE e fare in modo che la documentazione tecnica possa essere resa disponibile su richiesta; su richiesta motivata fornire le informazioni sulla conformità in una lingua comprensibile all’autorità, cooperare alle misure di eliminazione dei rischi ed essere in grado di identificare fornitori e clienti per 10 anni. [Art. 9(7), Art. 9(8) and Art. 12]
- `emc-imp-keep-declaration-copy` (Importatore) — Conservare una copia della dichiarazione di conformità UE a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per 10 anni dall’immissione dell’apparecchio sul mercato e fare in modo che la documentazione tecnica possa essere messa a loro disposizione su richiesta. [Art. 9(7)]
- `emc-imp-provide-information-request` (Importatore) — Su richiesta motivata di un’autorità nazionale competente, fornire tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità dell’apparecchio, in una lingua che tale autorità possa comprendere facilmente, e cooperare con essa a qualsiasi azione volta a eliminare i rischi presentati dagli apparecchi immessi sul mercato. [Art. 9(8)]
- `emc-imp-identify-supply-chain` (Importatore) — Essere in grado di identificare alle autorità di vigilanza del mercato, per 10 anni dalla fornitura, ogni operatore economico che ha fornito apparecchi e ogni operatore economico al quale sono stati forniti. [Art. 12]
- `emc-imp-modify-apparatus-way` (Importatore) — Se si immette sul mercato un apparecchio con il proprio nome o marchio, o lo si modifica in modo tale da poter incidere sulla conformità, si è soggetti agli obblighi del fabbricante di cui all’articolo 7. [Art. 11]
- `emc-dist-act-due-care` (Distributore (grossista o dettagliante)) — Agire con la dovuta diligenza e, prima di mettere a disposizione un apparecchio, verificare che rechi la marcatura CE, sia accompagnato dai documenti richiesti, dalle istruzioni e dalle informazioni di cui all’articolo 18 nella lingua dello Stato membro in cui è venduto, e che il fabbricante e l’importatore abbiano applicato le indicazioni di identificazione e di indirizzo; non mettere a disposizione gli apparecchi non conformi e, se presentano un rischio, informarne il fabbricante o l’importatore e le autorità. [Art. 10(1) and Art. 10(2)]
- `emc-dist-keep-storage-transport` (Distributore (grossista o dettagliante)) — Fare in modo che le condizioni di magazzinaggio e di trasporto non compromettano la conformità ai requisiti essenziali. [Art. 10(3)]
- `emc-dist-make-sure-corrective` (Distributore (grossista o dettagliante)) — Se un apparecchio messo a disposizione non è conforme, fare in modo che siano adottate le misure correttive necessarie per renderlo conforme, ritirarlo o richiamarlo e, se presenta un rischio, informarne immediatamente le autorità competenti degli Stati membri interessati. [Art. 10(4)]
- `emc-dist-provide-information-documentation` (Distributore (grossista o dettagliante)) — Su richiesta motivata, fornire le informazioni e la documentazione che dimostrano la conformità, cooperare alle misure di eliminazione dei rischi ed essere in grado di identificare fornitori e clienti per 10 anni. [Art. 10(5) and Art. 12]
- `emc-dist-provide-information-request` (Distributore (grossista o dettagliante)) — Su richiesta motivata di un’autorità nazionale competente, fornire tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità dell’apparecchio e cooperare con essa a qualsiasi azione volta a eliminare i rischi presentati dagli apparecchi messi a disposizione. [Art. 10(5)]
- `emc-dist-identify-supply-chain` (Distributore (grossista o dettagliante)) — Essere in grado di identificare alle autorità di vigilanza del mercato, per 10 anni dalla fornitura, ogni operatore economico che ha fornito apparecchi e ogni operatore economico al quale sono stati forniti. [Art. 12]
- `emc-dist-take-manufacturers-obligations` (Distributore (grossista o dettagliante)) — Se si vende con il proprio nome o marchio, o si modifica un apparecchio in modo tale da poter incidere sulla conformità, si assumono gli obblighi del fabbricante. [Art. 11]

## Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le disposizioni sulle sanzioni applicabili agli operatori economici per le violazioni delle leggi nazionali di recepimento; le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive e possono includere sanzioni penali per le violazioni gravi. Le autorità di vigilanza del mercato valutano gli apparecchi che presentano un rischio per gli interessi pubblici tutelati dalla direttiva, impongono azioni correttive, il ritiro o il richiamo entro un termine commisurato al rischio e, se l’operatore non agisce, vietano o limitano la messa a disposizione, ritirano o richiamano l’apparecchio e ne informano la Commissione e gli altri Stati membri. Le non conformità formali, come una marcatura CE mancante o apposta in modo errato, una dichiarazione di conformità UE mancante o errata, una documentazione tecnica incompleta o l’assenza delle indicazioni di identificazione e di indirizzo, devono cessare e, in caso contrario, comportano la limitazione, il divieto, il ritiro o il richiamo; le autorità competenti possono inoltre chiedere prove di conformità di un impianto fisso e imporre misure per renderlo conforme. In Danimarca la direttiva è attuata con la legge sulle apparecchiature radio e sulla compatibilità elettromagnetica (lovbekendtgørelse n. 958 del 22 giugno 2022) e con il decreto n. 1107 del 6 novembre 2019 (bekendtgørelse), e la Sikkerhedsstyrelsen, dal gennaio 2026 un dipartimento della Erhvervsstyrelsen denominato Markedsovervågning, controlla i prodotti per conto della Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur.

## Lista di controllo

1. Stabilire se il prodotto è un apparecchio, un componente o un sottoinsieme destinato all’utilizzatore finale, un’installazione mobile o un impianto fisso, e se si tratta di un’apparecchiatura radio o di un’apparecchiatura intrinsecamente innocua che esula dalla direttiva (articoli 2 e 3).
2. Stabilire il proprio ruolo per ciascun prodotto, tenendo presente che la vendita con il proprio marchio o la modifica dell’apparecchio rende fabbricante (articolo 11).
3. Individuare le norme armonizzate pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea che coprono l’apparecchio e il suo ambiente elettromagnetico (articolo 13).
4. Eseguire la valutazione della compatibilità elettromagnetica per le emissioni e l’immunità in tutte le condizioni di funzionamento previste e nelle configurazioni rappresentative (allegato II, punto 2).
5. Predisporre la documentazione tecnica con la valutazione dei rischi, i disegni, le norme applicate e i rapporti di prova e scegliere il modulo A o l’esame UE del tipo per alcuni o tutti gli aspetti (articolo 14 e allegati II e III).
6. Redigere la dichiarazione di conformità UE di cui all’allegato IV per ciascun modello di apparecchio, in un’unica dichiarazione se si applicano anche la direttiva sulla bassa tensione o altri atti dell’Unione, e conservarla insieme alla documentazione per 10 anni (articoli 7, paragrafo 3, e 15).
7. Apporre la marcatura CE sull’apparecchio o sulla sua targhetta dei dati prima di immetterlo sul mercato, oppure sull’imballaggio e sui documenti se la natura dell’apparecchio non lo consente (articolo 17).
8. Indicare il numero di tipo o di serie e il nome e l’indirizzo del fabbricante e dell’importatore e redigere le istruzioni con le precauzioni di installazione e con l’eventuale limitazione all’uso residenziale (articoli 7, paragrafi da 5 a 7, 9, paragrafo 3, e 18).
9. Per gli impianti fissi, documentare le buone pratiche ingegneristiche applicate e individuare la persona responsabile, e conservare la documentazione per tutto il periodo di funzionamento dell’impianto (articolo 19 e allegato I, punto 2).
10. Predisporre la procedura per le azioni correttive e le notifiche e la tracciabilità di fornitori e clienti per 10 anni (articoli 7, paragrafo 8, 9, paragrafo 6, 10, paragrafo 4, e 12).

## Domande

### Da quando si applica la direttiva EMC 2014/30/UE?

La direttiva di rifusione è stata adottata il 26 febbraio 2014, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 29 marzo 2014 ed è entrata in vigore il 18 aprile 2014. Gli Stati membri dovevano recepirla entro il 19 aprile 2016 e applicare le relative misure dal 20 aprile 2016, data in cui la direttiva 2004/108/CE è stata abrogata. Le apparecchiature conformi alla vecchia direttiva e immesse sul mercato prima del 20 aprile 2016 possono ancora essere messe a disposizione e in servizio.

### Quali sono i requisiti essenziali EMC?

Le apparecchiature devono essere progettate e fabbricate, tenuto conto dello stato dell’arte, in modo che le perturbazioni elettromagnetiche da esse generate non superino il livello al di sopra del quale le apparecchiature radio e di telecomunicazione o altre apparecchiature non possono funzionare come previsto, e in modo che abbiano un livello di immunità ai disturbi prevedibili nell’uso previsto tale da consentirne il funzionamento senza un deterioramento inaccettabile. Un impianto fisso deve inoltre essere installato applicando le buone pratiche ingegneristiche e nel rispetto delle informazioni sull’uso previsto dei suoi componenti.

### La direttiva EMC si applica ai prodotti con Wi-Fi o Bluetooth?

No. Le apparecchiature radio sono escluse dalla direttiva EMC, ma la direttiva sulle apparecchiature radio 2014/53/UE prevede, tra i propri requisiti essenziali, un livello adeguato di compatibilità elettromagnetica quale definito nella direttiva EMC; le stesse prestazioni di emissione e di immunità sono quindi valutate nel percorso RED e coperte dalla dichiarazione di conformità RED.

### Per la EMC serve un organismo notificato?

No. Il fabbricante può sempre ricorrere al modulo A, controllo interno della produzione, di cui all’allegato II, eseguendo in proprio la valutazione della compatibilità elettromagnetica. L’esame UE del tipo da parte di un organismo notificato, seguito dalla conformità al tipo di cui all’allegato III, è un’opzione che il fabbricante può scegliere per alcuni o tutti gli aspetti dei requisiti essenziali, ad esempio quando nessuna norma armonizzata copre l’apparecchio.

### Come sono trattati gli impianti fissi?

Un impianto fisso è una particolare combinazione di apparecchi e altri dispositivi assemblati, installati e destinati a un uso permanente in un luogo predefinito. Deve soddisfare i requisiti essenziali ed essere installato applicando le buone pratiche ingegneristiche, che sono documentate e conservate dalla persona responsabile per tutto il periodo di funzionamento dell’impianto, ma non reca né dichiarazione di conformità UE né marcatura CE. Gli apparecchi messi a disposizione sul mercato che possono essere incorporati in un impianto fisso devono essere conformi in quanto apparecchi, mentre per gli apparecchi destinati esclusivamente a un particolare impianto fisso e non altrimenti messi a disposizione gli articoli da 6 a 12 e da 14 a 18 non sono obbligatori, purché la documentazione identifichi l’impianto, le sue caratteristiche EMC e le precauzioni per l’incorporazione e rechi l’identificazione del fabbricante e dell’importatore (art. 19, par. 1). Le autorità possono chiedere prove di conformità quando i reclami indicano la presenza di disturbi.

### Quali informazioni devono accompagnare l’apparecchio?

Le istruzioni nella lingua stabilita dallo Stato membro, con le precauzioni specifiche da adottare in fase di assemblaggio, installazione, manutenzione o uso affinché l’apparecchio resti conforme, le informazioni necessarie per utilizzarlo come previsto e, qualora la conformità ai requisiti di emissione e di immunità non sia garantita nelle aree residenziali, un’indicazione chiara di tale limitazione, se del caso anche sull’imballaggio. L’apparecchio stesso reca la marcatura CE, un numero di tipo, lotto o serie e il nome e l’indirizzo postale del fabbricante e dell’importatore.

### Per quanto tempo si devono conservare la documentazione tecnica e i registri di tracciabilità?

I fabbricanti conservano la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE per 10 anni dall’immissione dell’apparecchio sul mercato, i mandatari tengono entrambe a disposizione delle autorità per lo stesso periodo e gli importatori conservano per 10 anni una copia della dichiarazione e fanno in modo che la documentazione possa essere prodotta. Tutti gli operatori economici devono essere in grado di identificare chi li ha riforniti e a chi hanno fornito per 10 anni dalla fornitura, e la documentazione degli impianti fissi è conservata per tutto il periodo di funzionamento dell’impianto.

## Che cosa è cambiato

- 2026-05-30 (applies): **Si applicano le procedure di emergenza per gli apparecchi rilevanti per la crisi** — Si applicano le misure nazionali di recepimento della direttiva (UE) 2024/2749: gli articoli da 40 bis a 40 quater consentono alla Commissione di elencare norme o stabilire specifiche comuni che conferiscono una presunzione di conformità, e prevedono una vigilanza del mercato prioritaria e l’assistenza reciproca, per gli apparecchi designati come beni rilevanti per la crisi mentre è attiva una modalità di emergenza del mercato interno ai sensi del regolamento (UE) 2024/2747.
- 2024-11-28 (amendment): **Entra in vigore la direttiva (UE) 2024/2749: procedure di emergenza del mercato interno** — La direttiva modificativa del 9 ottobre 2024, pubblicata l’8 novembre 2024, aggiunge le definizioni di beni rilevanti per la crisi e di modalità di emergenza del mercato interno, inserisce il capo 5 bis (articoli da 40 bis a 40 quater) e aggiunge la procedura d’esame dell’articolo 41, paragrafo 2 bis; gli Stati membri dovevano recepirla entro il 29 maggio 2026 e applicare le misure dal 30 maggio 2026.
- 2018-09-11 (amendment): **Il regolamento (UE) 2018/1139 ridefinisce l’esclusione dell’aviazione** — Il regolamento di base dell’EASA ha sostituito l’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), in modo che siano escluse dalla direttiva soltanto le apparecchiature aeronautiche rientranti nel suo ambito e destinate esclusivamente all’uso a bordo, compresi gli aeromobili senza equipaggio certificati che operano su frequenze aeronautiche protette.
- 2016-04-20 (applies): **Si applica la direttiva 2014/30/UE; la direttiva 2004/108/CE è abrogata** — Gli Stati membri applicano le misure di recepimento dal 20 aprile 2016, dalla stessa data si applicano gli articoli direttamente applicabili e l’allegato I e la direttiva 2004/108/CE è abrogata; le apparecchiature conformi alla vecchia direttiva e immesse sul mercato prima del 20 aprile 2016 possono ancora essere messe a disposizione o in servizio.
- 2014-04-18 (in-force): **Entra in vigore la direttiva 2014/30/UE** — Adottata il 26 febbraio 2014 come rifusione della direttiva 2004/108/CE allineata al nuovo quadro legislativo e pubblicata nella GU L 96 del 29 marzo 2014, la direttiva è entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione; gli Stati membri avevano tempo fino al 19 aprile 2016 per recepirla.

## La compatibilità elettromagnetica (EMC) in breve

La direttiva sulla compatibilità elettromagnetica (direttiva EMC), formalmente direttiva 2014/30/UE, disciplina la compatibilità elettromagnetica delle apparecchiature. Il suo scopo è garantire il funzionamento del mercato interno imponendo alle apparecchiature di rispettare un livello adeguato di compatibilità elettromagnetica (art. 1), che la direttiva definisce come la capacità di un’apparecchiatura di funzionare in modo soddisfacente nel proprio ambiente elettromagnetico senza produrre perturbazioni elettromagnetiche intollerabili per altre apparecchiature (art. 3, par. 1, punto 4). Due requisiti essenziali reggono l’intera direttiva: le emissioni devono restare al di sotto del livello che impedisce alle apparecchiature radio, di telecomunicazione o ad altre apparecchiature di funzionare come previsto, e l’immunità deve essere sufficiente a far sì che l’apparecchiatura continui a funzionare senza un deterioramento inaccettabile in presenza dei disturbi prevedibili nell’uso previsto (allegato I, punto 1).

Il testo del 2014 è una rifusione della direttiva 2004/108/CE allineata al nuovo quadro legislativo, che aggiunge gli obblighi degli operatori economici, la tracciabilità e le procedure di vigilanza del mercato comuni alle direttive sulla bassa tensione e sulle apparecchiature radio. Essendo una direttiva, opera attraverso il diritto nazionale: gli Stati membri dovevano recepirla entro il 19 aprile 2016 e applicarla dal 20 aprile 2016 (artt. 44 e 45).

> **Testo ufficiale**
> La direttiva è consultabile su EUR-Lex: [direttiva 2014/30/UE (CELEX 32014L0030)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0030), oppure nel [testo consolidato del 30 maggio 2026](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02014L0030-20260530), che comprende la modifica relativa all’aviazione e le procedure di emergenza del mercato interno.

## Campo di applicazione

La direttiva si applica alle apparecchiature, ossia a qualsiasi apparecchio o impianto fisso (art. 2, par. 1, e art. 3, par. 1, punto 1). Per apparecchio si intende qualsiasi apparecchio finito o combinazione di apparecchi messi a disposizione sul mercato come unità funzionale unica destinata all’utilizzatore finale, che possa creare perturbazioni elettromagnetiche o il cui funzionamento possa essere influenzato da tali perturbazioni; sono considerati apparecchi i componenti e i sottoinsiemi destinati a essere incorporati dall’utilizzatore finale e le installazioni mobili destinate a essere spostate e utilizzate in luoghi diversi (art. 3, par. 1, punto 2, e art. 3, par. 2). Un impianto fisso è una particolare combinazione di apparecchi e altri dispositivi assemblati, installati e destinati a un uso permanente in un luogo predefinito (art. 3, par. 1, punto 3).

Sono escluse cinque categorie: le apparecchiature radio, che la direttiva sulle apparecchiature radio disciplina con un proprio requisito essenziale in materia di EMC; le apparecchiature aeronautiche rientranti nel regolamento (UE) 2018/1139 e destinate esclusivamente all’uso a bordo; le apparecchiature per radioamatori non messe a disposizione sul mercato; le apparecchiature le cui caratteristiche fisiche sono tali da renderle intrinsecamente incapaci di superare livelli di emissione accettabili e immuni ai disturbi dell’uso previsto; e i kit di valutazione realizzati su misura per la ricerca e lo sviluppo (art. 2, par. 2; direttiva 2014/53/UE, art. 3, par. 1, lett. b). Quando altra normativa dell’Unione stabilisce in modo più specifico i requisiti essenziali per determinate apparecchiature, la direttiva cessa di applicarsi a tali apparecchiature per quei requisiti (art. 2, par. 3) e non pregiudica la normativa sulla sicurezza delle apparecchiature (art. 2, par. 4).

Gli obblighi gravano sugli operatori economici: fabbricante, mandatario, importatore e distributore (art. 3, par. 1, punto 15), mentre gli Stati membri individuano la persona responsabile di un impianto fisso (art. 19, par. 3). È fabbricante chi fabbrica un apparecchio, oppure lo fa progettare o fabbricare, e lo commercializza con il proprio nome o marchio (art. 3, par. 1, punto 11); l’importatore o il distributore che vende con il proprio marchio o modifica un apparecchio in modo tale da poter incidere sulla conformità assume gli obblighi del fabbricante (art. 11).

## Che cosa occorre fare

### Requisiti essenziali e norme armonizzate

Le apparecchiature devono soddisfare i requisiti essenziali dell’allegato I (art. 6): emissioni al di sotto del livello che impedisce ad altre apparecchiature di funzionare come previsto e immunità sufficiente a funzionare senza un deterioramento inaccettabile, valutate entrambe secondo lo stato dell’arte. Un impianto fisso deve inoltre essere installato applicando le buone pratiche ingegneristiche e nel rispetto delle informazioni sull’uso previsto dei suoi componenti (allegato I, punto 2). Le apparecchiature conformi alle norme armonizzate, o a parti di esse, i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea si presumono conformi ai requisiti contemplati da tali norme (art. 13). Gli Stati membri possono comunque adottare misure speciali per risolvere un problema di EMC in un sito specifico o per proteggere le reti pubbliche di telecomunicazione e le stazioni connesse alla sicurezza, e devono notificarle alla Commissione (art. 5, par. 2).

### Valutazione della conformità, documentazione tecnica e marcatura CE

La conformità degli apparecchi si dimostra con il modulo A, controllo interno della produzione, di cui all’allegato II, oppure con l’esame UE del tipo seguito dalla conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione di cui all’allegato III; il fabbricante può limitare il ricorso all’organismo notificato ad alcuni aspetti dei requisiti essenziali e applicare il modulo A per gli altri (art. 14). Nel modulo A il fabbricante esegue una valutazione della compatibilità elettromagnetica dell’apparecchio sulla base dei fenomeni pertinenti, che copra tutte le normali condizioni di funzionamento previste e ogni configurazione individuata come rappresentativa dell’uso previsto (allegato II, punto 2), predispone la documentazione tecnica con un’analisi dei rischi, i disegni, le norme applicate o le soluzioni adottate, i calcoli e i rapporti di prova (allegato II, punto 3), mantiene conforme la fabbricazione (allegato II, punto 4), appone la marcatura CE su ciascun esemplare e redige una dichiarazione di conformità UE scritta per il modello di apparecchio, conservando entrambe per 10 anni (allegato II, punto 5).

La dichiarazione di conformità UE segue l’allegato IV, è tradotta nelle lingue richieste dallo Stato membro, è tenuta aggiornata e, se più atti dell’Unione richiedono una dichiarazione, è un’unica dichiarazione che li comprende tutti (art. 15). La marcatura CE è soggetta ai principi generali del regolamento (CE) n. 765/2008 ed è apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sull’apparecchio o sulla sua targhetta dei dati prima dell’immissione sul mercato, oppure sull’imballaggio e sui documenti di accompagnamento quando la natura dell’apparecchio non lo consente (artt. 16 e 17).

### Informazioni, istruzioni e tracciabilità

L’apparecchio reca un numero di tipo, lotto o serie e il nome del fabbricante con un unico indirizzo postale di contatto; gli importatori aggiungono il proprio (art. 7, parr. 5 e 6, e art. 9, par. 3). Le istruzioni, nella lingua stabilita dallo Stato membro, devono indicare le precauzioni specifiche da adottare in fase di assemblaggio, installazione, manutenzione o uso affinché l’apparecchio resti conforme, fornire le informazioni necessarie per utilizzarlo come previsto e, qualora la conformità non sia garantita nelle aree residenziali, indicare chiaramente tale limitazione, se del caso anche sull’imballaggio (art. 7, par. 7, e art. 18). Tutti gli operatori identificano i propri fornitori e clienti per 10 anni (art. 12).

### Impianti fissi

Gli apparecchi messi a disposizione sul mercato che possono essere incorporati in un impianto fisso devono essere conformi in quanto apparecchi. Per gli apparecchi destinati a essere incorporati in un particolare impianto fisso e non altrimenti messi a disposizione, gli articoli da 6 a 12 e da 14 a 18 non sono obbligatori, purché la documentazione identifichi l’impianto e le sue caratteristiche di compatibilità elettromagnetica, le precauzioni per l’incorporazione e l’identificazione del fabbricante e dell’importatore (art. 19, par. 1). Le buone pratiche ingegneristiche applicate all’impianto sono documentate e tenute dalla persona responsabile a disposizione delle autorità nazionali per tutto il periodo di funzionamento dell’impianto. In presenza di indicazioni di non conformità, in particolare di reclami per disturbi, le autorità competenti possono chiedere prove di conformità, avviare una valutazione e imporre misure per rendere conforme l’impianto (art. 19, par. 2).

### Obblighi per ruolo

I fabbricanti progettano e fabbricano nel rispetto dei requisiti essenziali, valutano, documentano e dichiarano la conformità, appongono la marcatura CE, conservano i documenti per 10 anni, mantengono conforme la produzione in serie, contrassegnano l’apparecchio con un elemento di identificazione e con il proprio nome e indirizzo, forniscono le istruzioni e le informazioni di cui all’articolo 18, adottano misure correttive e informano le autorità dei rischi e cooperano su richiesta (art. 7). I mandatari agiscono in base a un mandato che deve comprendere almeno la conservazione dei documenti e la cooperazione con le autorità e non può far loro assumere gli obblighi di progettazione o di documentazione (art. 8). Gli importatori immettono sul mercato soltanto apparecchi conformi, verificano il lavoro del fabbricante, aggiungono il proprio nome e indirizzo, garantiscono le istruzioni nella lingua richiesta, proteggono l’apparecchio durante il magazzinaggio e il trasporto, adottano misure correttive e conservano la dichiarazione per 10 anni (art. 9). I distributori verificano la marcatura CE, i documenti, la lingua e le indicazioni prima di mettere a disposizione un apparecchio, lo proteggono durante il magazzinaggio e il trasporto e si accertano che siano adottate misure correttive (art. 10). Gli importatori e i distributori che vendono con il proprio marchio o modificano un apparecchio diventano fabbricanti (art. 11).

### Procedure di emergenza dal 30 maggio 2026

La direttiva (UE) 2024/2749 ha inserito il capo 5 bis. Gli articoli 40 ter e 40 quater si applicano soltanto agli apparecchi designati come beni rilevanti per la crisi, soltanto mentre è attiva una modalità di emergenza del mercato interno ai sensi del regolamento (UE) 2024/2747 e soltanto dopo che la Commissione ha adottato il corrispondente atto di esecuzione (art. 40 bis). In tale periodo la Commissione può elencare norme o stabilire specifiche comuni che conferiscono una presunzione di conformità quando mancano norme armonizzate o queste non possono essere utilizzate, e gli Stati membri danno priorità alla vigilanza del mercato sugli apparecchi elencati e si prestano assistenza reciproca (artt. 40 ter e 40 quater).

## Controlli e sanzioni

La vigilanza del mercato segue il regolamento (UE) 2019/1020 (l’articolo 37 della direttiva richiama il regolamento (CE) n. 765/2008, il cui capo sulla vigilanza è stato sostituito da tale regolamento il 16 luglio 2021). Quando un’autorità ha motivi sufficienti per ritenere che un apparecchio presenti un rischio per gli interessi pubblici tutelati dalla direttiva, lo valuta, impone azioni correttive, il ritiro o il richiamo entro un termine commisurato al rischio e, se l’operatore non agisce, vieta o limita la messa a disposizione, ritira o richiama l’apparecchio e ne informa la Commissione e gli altri Stati membri (art. 38). La Commissione decide sulle misure nazionali contestate mediante la procedura di salvaguardia dell’Unione (art. 39). Le non conformità formali, come una marcatura CE mancante o apposta in modo errato, una dichiarazione mancante o errata, una documentazione tecnica incompleta o l’assenza delle indicazioni di identificazione e di indirizzo, devono cessare e, in caso contrario, comportano la limitazione, il divieto, il ritiro o il richiamo (art. 40), mentre gli impianti fissi non conformi sono resi conformi mediante le misure imposte dall’autorità competente (art. 19, par. 2).

Le sanzioni sono stabilite a livello nazionale: gli Stati membri stabiliscono sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per le violazioni delle leggi di recepimento, che possono includere sanzioni penali per le violazioni gravi (art. 42). In Danimarca la direttiva è attuata con la legge sulle apparecchiature radio e sulla compatibilità elettromagnetica (lovbekendtgørelse n. 958 del 22 giugno 2022) e con il decreto n. 1107 del 6 novembre 2019 (bekendtgørelse); la Sikkerhedsstyrelsen, che dal gennaio 2026 è un dipartimento della Erhvervsstyrelsen (l’Autorità danese per le imprese) denominato Markedsovervågning, controlla i prodotti per conto della Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur, cui spetta la responsabilità settoriale.

## Come La aiuta Conphora

Conphora monitora la direttiva EMC e le relative norme armonizzate e confronta i Suoi prodotti con i requisiti di emissione e di immunità, segnalando le lacune nella valutazione della compatibilità elettromagnetica, nella documentazione tecnica, nella dichiarazione di conformità UE e nelle indicazioni prima che diventino problemi di controllo. La piattaforma aiuta a costruire e mantenere la documentazione e i registri decennali, a riunire la dichiarazione EMC con le dichiarazioni LVD e con le altre di cui lo stesso prodotto ha bisogno, e La avvisa quando cambia una norma o la direttiva.

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## Fonti

- [Direttiva 2014/30/UE sulla compatibilità elettromagnetica, testo consolidato del 30 maggio 2026 (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02014L0030-20260530)
- [Direttiva 2014/30/UE nel testo pubblicato nella GU L 96 del 29 marzo 2014 (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0030)
- [Informazioni sul documento, date e relazioni per il CELEX 32014L0030 (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32014L0030)
- [Direttiva (UE) 2024/2749 sulle procedure di emergenza per la valutazione della conformità e la vigilanza del mercato dei prodotti (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024L2749)
- [Regolamento (UE) 2018/1139 recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che modifica le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32018R1139)
- [Direttiva 2014/53/UE sulle apparecchiature radio, articolo 3, paragrafo 1, lettera b), sulla compatibilità elettromagnetica (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0053)
- [Regolamento (CE) n. 765/2008 sull’accreditamento e sulla vigilanza del mercato (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32008R0765)
- [Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica (Commissione europea, DG GROW)](https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/electrical-and-electronic-engineering-industries-eei/electromagnetic-compatibility-emc-directive_en)
- [Kontrol med EMC og RED (Sikkerhedsstyrelsen)](https://www.sik.dk/erhverv/produkter/el-produkter/vejledninger/redemc/kontrol-emc-og-red)
- [Sikkerhedsstyrelsen, dal gennaio 2026 parte della Erhvervsstyrelsen (Sikkerhedsstyrelsen)](https://www.sik.dk/sikkerhedsstyrelsen-del-erhvervsstyrelsen)

*Questa guida fornisce informazioni di carattere generale e non costituisce una consulenza legale.*

## Fonti

- [Direttiva 2014/30/UE sulla compatibilità elettromagnetica, testo consolidato del 30 maggio 2026 (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02014L0030-20260530)
- [Direttiva 2014/30/UE nel testo pubblicato nella GU L 96 del 29 marzo 2014 (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0030)
- [Informazioni sul documento, date e relazioni per il CELEX 32014L0030 (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32014L0030)
- [Direttiva (UE) 2024/2749 sulle procedure di emergenza per la valutazione della conformità e la vigilanza del mercato dei prodotti (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024L2749)
- [Regolamento (UE) 2018/1139 recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che modifica le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32018R1139)
- [Direttiva 2014/53/UE sulle apparecchiature radio, articolo 3, paragrafo 1, lettera b), sulla compatibilità elettromagnetica (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0053)
- [Regolamento (CE) n. 765/2008 sull’accreditamento e sulla vigilanza del mercato (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32008R0765)
- [Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica (Commissione europea, DG GROW)](https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/electrical-and-electronic-engineering-industries-eei/electromagnetic-compatibility-emc-directive_en)
- [Kontrol med EMC og RED (Sikkerhedsstyrelsen)](https://www.sik.dk/erhverv/produkter/el-produkter/vejledninger/redemc/kontrol-emc-og-red)
- [Sikkerhedsstyrelsen, dal gennaio 2026 parte della Erhvervsstyrelsen (Sikkerhedsstyrelsen)](https://www.sik.dk/sikkerhedsstyrelsen-del-erhvervsstyrelsen)

_Rivisto il 2026-09-24 da Conphora compliance team_
