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title: "ELVD — Direttiva ELV"
description: "La direttiva ELV impone che autovetture e veicoli commerciali leggeri siano progettati per il riciclaggio, non contengano piombo, mercurio, cadmio o cromo esavalente oltre le deroghe e possano essere consegnati al trattamento gratuitamente. Doveva essere recepita entro il 21 aprile 2002; il regolamento (UE) 2026/1738, in vigore dal 13 agosto 2026, la abroga dal 1° settembre 2028."
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published: "2000-10-21"
updated: "2026-10-05"
author: "Conphora compliance team"
publisher: "Conphora"
reference: "Direttiva 2000/53/CE"
celex: "32000L0053"
source: "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32000L0053"
tags: ["ELVD", "Environment & Waste"]
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# ELVD — Direttiva ELV

La direttiva ELV impone che autovetture e veicoli commerciali leggeri siano progettati per il riciclaggio, non contengano piombo, mercurio, cadmio o cromo esavalente oltre le deroghe e possano essere consegnati al trattamento gratuitamente. Doveva essere recepita entro il 21 aprile 2002; il regolamento (UE) 2026/1738, in vigore dal 13 agosto 2026, la abroga dal 1° settembre 2028.

## Dati essenziali

- **Titolo ufficiale:** Direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso
- **Riferimento:** Direttiva 2000/53/CE
- **CELEX:** 32000L0053
- **Tipo di atto:** Direttiva
- **In vigore:** 2000-10-21
- **Si applica dal:** 2002-04-21
- **Applicato da:** La direttiva è rivolta agli Stati membri, che la recepiscono e designano le autorità competenti che autorizzano o registrano gli impianti di trattamento, gestiscono il sistema di cancellazione dal registro basato sul certificato di rottamazione e verificano il divieto delle sostanze e gli obiettivi; la direttiva figura nell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1020, pertanto le norme sulla vigilanza del mercato di tale regolamento si applicano a veicoli e componenti in quanto prodotti. In Danimarca le norme sono contenute nella bilskrotbekendtgørelsen (BEK nr. 1654 af 29. december 2022, in vigore dal 5 gennaio 2023, come modificata dalla BEK nr. 1492 af 1. december 2025), adottata ai sensi della miljøbeskyttelsesloven: la Miljøstyrelsen registra gli operatori del trattamento dei rifiuti e gestisce i regimi di responsabilità del produttore e del premio di rottamazione, la Dansk Producentansvar tiene il registro dei produttori, gestisce il certificato di rottamazione digitale e decide sul premio di rottamazione, mentre i consigli comunali vigilano in generale sul rispetto del decreto, compresi i siti di trattamento, e la Miljøstyrelsen vigila sui §§ da 29 a 58 relativi alla responsabilità estesa del produttore, ai sistemi collettivi, al registro dei produttori e ai contributi. Gli strumenti sono il rifiuto o la revoca della registrazione e dei certificati, l’ordine di consegnare i veicoli a operatori registrati, le ammende e, per le violazioni intenzionali o gravemente colpose che danneggiano l’ambiente o procurano un vantaggio economico, la reclusione fino a due anni.
- **Categoria:** Environment & Waste

## A chi si applica

**Oggetto dell’atto:** Veicoli delle categorie M1 (autovetture) e N1 (veicoli commerciali leggeri) quali definiti nell’allegato II A della direttiva 70/156/CEE (da leggersi come regolamento (UE) 2018/858, che ha sostituito il quadro dell’omologazione), e veicoli a motore a tre ruote quali definiti nella direttiva 92/61/CEE, esclusi i tricicli a motore, per i quali si applicano soltanto gli articoli 5(1), 5(2) e 6; Veicoli fuori uso, ossia veicoli che costituiscono rifiuti ai sensi della direttiva quadro sui rifiuti (direttiva 75/442/CEE, da leggersi come direttiva 2008/98/CE), compresi i relativi componenti e materiali, indipendentemente dalla storia di manutenzione o riparazione; Materiali e componenti dei veicoli immessi sul mercato dopo il 1° luglio 2003, che non devono contenere piombo, mercurio, cadmio o cromo esavalente, salvo nei casi dell’allegato II, e i ricambi per tali veicoli; Gli operatori economici del ciclo di vita del veicolo: produttori (costruttori di veicoli e importatori professionali), distributori, raccoglitori, compagnie di assicurazione di veicoli a motore, demolitori, frantumatori, recuperatori, riciclatori e altri operatori del trattamento; Gli impianti di trattamento, che necessitano di un’autorizzazione o di una registrazione e devono rispettare i requisiti tecnici minimi dell’allegato I per stoccaggio, bonifica e smontaggio

**Prodotti derivati e a valle:** I produttori di veicoli esentati dall’omologazione ai sensi dell’articolo 8(2)(a) della direttiva 70/156/CEE (piccole serie) possono essere esentati dal loro Stato membro dagli articoli 7(4), 8 e 9 (art. 3(3)); I veicoli per usi speciali quali definiti nella direttiva 70/156/CEE sono esclusi dall’articolo 7 sul reimpiego e sul recupero, ma restano soggetti al divieto delle sostanze e alle norme su raccolta e trattamento (art. 3(4)); Per i veicoli a motore a tre ruote si applicano soltanto gli obblighi di raccolta dell’articolo 5(1) e (2) e le norme sul trattamento dell’articolo 6 (art. 3(5)); I ricambi immessi sul mercato dopo il 1° luglio 2003 per veicoli immessi sul mercato prima del 1° luglio 2003 sono esentati dal divieto dei metalli pesanti, a eccezione dei contrappesi per l’equilibratura delle ruote, delle spazzole in carbone per motori elettrici e delle guarnizioni dei freni (allegato II, secondo comma); Gli Stati membri possono prevedere che la consegna non sia del tutto gratuita quando al veicolo fuori uso mancano componenti essenziali, in particolare il motore e la carrozzeria, o quando contiene rifiuti aggiunti (art. 5(4), terzo comma); Dal 13 agosto 2026 il piombo e il cadmio nelle batterie dei veicoli sono disciplinati dall’allegato I del regolamento (UE) 2023/1542 anziché dalle voci 5(a), 5(b)(i), 5(b)(ii) e 16 dell’allegato II (regolamento (UE) 2026/1738, art. 53 e art. 57(1)(a))

**Ruoli previsti dall’atto:**

- **Produttore (costruttore del veicolo o importatore professionale)** — Il costruttore del veicolo o l’importatore professionale di un veicolo in uno Stato membro; i produttori sostengono il costo del ritiro, hanno gli obblighi di codifica e di informazione sullo smontaggio e l’obbligo di informare gli acquirenti.
- **Fabbricante di materiali, attrezzature e componenti** — I fabbricanti di materiali e attrezzature con cui i costruttori di veicoli devono limitare le sostanze pericolose, progettare per lo smontaggio e applicare le norme di codifica, e i fabbricanti di componenti utilizzati nei veicoli, che devono fornire agli impianti di trattamento le informazioni su smontaggio, stoccaggio e controllo; i loro materiali e componenti sono soggetti al divieto dei metalli pesanti quando sono immessi sul mercato.
- **Importatore di veicoli o componenti** — L’importatore professionale di un veicolo in uno Stato membro è un produttore ai sensi dell’articolo 2(3) e assume tutti gli obblighi del produttore. L’articolo 2(10) non include tra gli operatori economici gli importatori di componenti o materiali; chi importa componenti o materiali è invece soggetto all’articolo 4(2)(a), che obbliga gli Stati membri a provvedere affinché i materiali e i componenti dei veicoli immessi sul mercato dopo il 1° luglio 2003 siano conformi all’allegato II, chiunque li fornisca, ed è operatore economico soltanto se agisce anche come distributore.
- **Distributore (concessionario o officina)** — I distributori sono operatori economici ai sensi dell’articolo 2(10) che partecipano ai sistemi di raccolta; gli Stati membri possono consentire ai concessionari e ai raccoglitori registrati presso le autorità pubbliche di rilasciare il certificato di rottamazione per conto di un impianto di trattamento autorizzato, purché garantiscano il trasferimento del veicolo a tale impianto.
- **Impianto di trattamento autorizzato, raccoglitore, frantumatore, riciclatore o assicuratore** — Raccoglitori, compagnie di assicurazione di veicoli a motore, demolitori, frantumatori, recuperatori, riciclatori e altri operatori del trattamento dei veicoli fuori uso; ogni stabilimento che effettua operazioni di trattamento necessita di un’autorizzazione o di una registrazione e deve rispettare l’allegato I.

## Date principali

- 2000-09-18: Direttiva 2000/53/CE adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio
- 2000-10-21: Entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella GU L 269 del 21 ottobre 2000
- 2001-10-21: Termine entro cui la Commissione doveva modificare per la prima volta l’allegato II; nessuna deroga poteva essere soppressa prima del 1° gennaio 2003
- 2002-04-21: Termine per il recepimento della direttiva da parte degli Stati membri; gli articoli 4(1), 5(1), 7(1), 8(1), 8(3) e 9(2) e le modalità dettagliate dell’articolo 5(4) possono essere attuati mediante accordi vincolanti con i settori economici
- 2002-07-01: Il ritiro gratuito si applica ai veicoli immessi sul mercato a decorrere da questa data: la consegna a un impianto di trattamento autorizzato deve essere priva di costi per l’ultimo detentore, mentre i produttori sostengono tutto il costo o una parte significativa di esso
- 2003-01-01: Si applica la decisione 2002/525/CE della Commissione: prima revisione dell’allegato II con i valori massimi di concentrazione dello 0,1 % e dello 0,01 % per materiale omogeneo
- 2003-07-01: Divieto dei metalli pesanti: i materiali e i componenti dei veicoli immessi sul mercato dopo questa data non devono contenere piombo, mercurio, cadmio o cromo esavalente, salvo nei casi elencati nell’allegato II
- 2006-01-01: Primi obiettivi: reimpiego e recupero di almeno l’85 % e reimpiego e riciclaggio di almeno l’80 % in peso medio per veicolo e per anno; gli Stati membri potevano fissare il 75 % e il 70 % per i veicoli prodotti prima del 1° gennaio 1980
- 2007-01-01: Il ritiro gratuito si estende ai veicoli immessi sul mercato prima del 1° luglio 2002
- 2015-01-01: Obiettivi attuali: reimpiego e recupero di almeno il 95 % e reimpiego e riciclaggio di almeno l’85 % in peso medio per veicolo e per anno
- 2018-07-04: Entra in vigore la direttiva (UE) 2018/849: la Commissione può modificare gli allegati I e II e stabilire con atto delegato le norme sul certificato di rottamazione e sulla codifica, la comunicazione annuale dei dati sugli obiettivi sostituisce le relazioni triennali sull’attuazione e la Commissione doveva riesaminare la direttiva entro il 31 dicembre 2020
- 2020-07-05: Termine per il recepimento della direttiva (UE) 2018/849 da parte degli Stati membri
- 2020-12-31: Termine entro cui la Commissione doveva riesaminare la direttiva e riferire al Parlamento europeo e al Consiglio, se del caso con una proposta legislativa; la proposta COM(2023) 451 è seguita il 13 luglio 2023
- 2023-03-30: Entra in vigore la direttiva delegata (UE) 2023/544 della Commissione: l’attuale allegato II, con 16 voci numerate su 42 righe; recepimento entro il 1° giugno 2023
- 2024-01-01: Le deroghe 5(b)(ii) (piombo nelle batterie non rientranti nelle voci 5(a) e 5(b)(i)), 8(f)(ii) (sistemi di connettori a pressione conformi al di fuori dell’area di accoppiamento) e 8(k) (saldatura di applicazioni riscaldanti su vetrature stratificate) riguardano soltanto i veicoli omologati prima di questa data e i relativi ricambi
- 2026-01-01: La deroga 14(b) (cromo esavalente nel sistema di raffreddamento dei frigoriferi ad assorbimento con riscaldatore elettrico da 75 W o più) riguarda soltanto i veicoli omologati prima di questa data e i relativi ricambi
- 2026-08-13: Entra in vigore il regolamento (UE) 2026/1738 sui requisiti di circolarità per la progettazione dei veicoli e la gestione dei veicoli fuori uso; le voci 5(a), 5(b)(i), 5(b)(ii) e 16 dell’allegato II (piombo e cadmio nelle batterie) cessano di applicarsi e le norme sulle sostanze nelle batterie passano all’allegato I del regolamento (UE) 2023/1542
- 2026-09-14: Si applicano le deleghe per gli atti delegati e di esecuzione del regolamento (UE) 2026/1738, comprese quelle relative alle sostanze preoccupanti, al contenuto riciclato, al certificato di rottamazione e alla comunicazione dei dati
- 2028-01-01: La deroga 2(c)(i) (piombo fino allo 0,4 % nelle leghe di alluminio per lavorazioni meccaniche) riguarda soltanto i veicoli omologati prima di questa data e i relativi ricambi
- 2028-09-01: La direttiva 2000/53/CE è abrogata e si applica il regolamento (UE) 2026/1738, fatta salva l’ulteriore applicazione del divieto delle sostanze e delle disposizioni su trattamento, informazione, obiettivi e comunicazione dei dati elencate all’articolo 57(1)
- 2029-08-31: Termine dell’ulteriore applicazione dell’articolo 5(4), secondo comma (costo a carico del produttore), dell’articolo 6(3), secondo comma, dell’articolo 7(1) e dell’articolo 8(3) e (4) (informazioni per lo smontaggio), dell’articolo 6(3), primo comma, e dell’allegato I (trattamento), nonché dell’articolo 9(1 bis), primo e terzo comma, dell’articolo 9(1 ter) e dell’articolo 9(1 quinquies) (comunicazione dei dati); il secondo comma dell’articolo 9(1 bis) resta applicabile fino al 31 agosto 2031. Dal 1° settembre 2029 subentrano la responsabilità estesa del produttore, il trattamento e le sanzioni previsti dal regolamento (UE) 2026/1738.
- 2030-12-31: Termine dell’ulteriore applicazione degli obiettivi dell’articolo 7(2)(b); dal 1° gennaio 2030 si applicano, ai sensi del regolamento (UE) 2026/1738, gli obiettivi del 95 % e dell’85 %, batterie escluse
- 2032-08-31: Termine dell’ulteriore applicazione dell’articolo 4(2) e dell’allegato II; dal 1° settembre 2032 i tipi di veicolo omologati ai sensi del regolamento (UE) 2018/858 e i relativi nuovi componenti non devono contenere piombo, mercurio, cadmio o cromo esavalente, salvo quanto previsto dall’allegato IV del regolamento (UE) 2026/1738, e la direttiva 2005/64/CE è abrogata

## Che cosa si deve fare

### Produttore (costruttore del veicolo o importatore professionale)

- Provvedere affinché i materiali e i componenti dei veicoli che immette sul mercato dopo il 1° luglio 2003 non contengano piombo, mercurio, cadmio o cromo esavalente, salvo nei casi dell’allegato II e alle condizioni ivi previste, entro la tolleranza dello 0,1 % per piombo, mercurio e cromo esavalente e dello 0,01 % per il cadmio in peso per materiale omogeneo.
- Monitorare le date di scadenza e di riesame delle deroghe dell’allegato II su cui si fa affidamento, in particolare 2(c)(i) leghe di alluminio per lavorazioni meccaniche (veicoli omologati prima del 1° gennaio 2028), 8(f)(ii), 8(k) e 5(b)(ii) (prima del 1° gennaio 2024) e 14(b) (prima del 1° gennaio 2026), e tenere presente che le voci 5(a), 5(b)(i), 5(b)(ii) e 16 hanno cessato di applicarsi il 13 agosto 2026 a favore del regolamento sulle batterie.
- Attendersi misure nazionali che incoraggino i produttori, in collaborazione con i fabbricanti di materiali e attrezzature, a limitare le sostanze pericolose sin dalla concezione del veicolo, a progettare e produrre nuovi veicoli in modo che possano essere smontati, reimpiegati e recuperati e a integrare una quantità crescente di materiale riciclato: l’articolo 4(1) obbliga gli Stati membri a incoraggiare tali misure anziché vincolare direttamente i produttori, e gli obblighi corrispondenti diventano direttamente vincolanti ai sensi degli articoli da 4 a 7 del regolamento (UE) 2026/1738.
- Sostenere tutto il costo del ritiro gratuito, o una parte significativa di esso, oppure ritirare direttamente i veicoli fuori uso, in modo che la consegna a un impianto di trattamento autorizzato non costi nulla all’ultimo detentore o proprietario, anche se il veicolo ha valore di mercato nullo o negativo; in Danimarca un produttore al di fuori di un sistema collettivo che immette sul mercato più di 20 veicoli l’anno deve consentire ai proprietari di consegnarli a qualsiasi concessionario che venda i suoi veicoli oppure a un sito di stoccaggio o a un operatore di trattamento registrato entro 50 km, e può addebitare soltanto la mancanza di motore, cambio o catalizzatore, con un limite pari sia al valore materiale dei componenti mancanti al momento della consegna sia a 300 kr. per un motore mancante, 100 kr. per un cambio mancante e 100 kr. per un catalizzatore mancante.
- Utilizzare le norme di codifica dei componenti e dei materiali, in concertazione con i fabbricanti di materiali e attrezzature, in modo che i componenti e i materiali adatti al reimpiego e al recupero possano essere identificati, ed etichettare o rendere identificabili i componenti dell’allegato II contrassegnati per essere rimossi prima di ulteriore trattamento.
- Utilizzare le norme di codifica dei componenti e dei materiali, in concertazione con i fabbricanti di materiali e attrezzature, in modo che i componenti e i materiali adatti al reimpiego e al recupero possano essere identificati.
- Etichettare o rendere identificabili i componenti dell’allegato II contrassegnati per essere rimossi prima di ulteriore trattamento.
- Fornire le informazioni per lo smontaggio per ciascun tipo di nuovo veicolo entro sei mesi dalla sua immissione sul mercato, identificando i componenti e i materiali e l’ubicazione di tutte le sostanze pericolose nella misura necessaria agli impianti di trattamento, in manuali o su supporti elettronici.
- Pubblicare le informazioni sulla progettazione dei veicoli ai fini del recupero e del riciclaggio, sul loro trattamento rispettoso dell’ambiente, sullo sviluppo del reimpiego e del riciclaggio e sui progressi conseguiti, renderle accessibili ai potenziali acquirenti e includerle nella documentazione promozionale dei nuovi veicoli.
- Iscriversi al registro nazionale dei produttori ove previsto dalla normativa nazionale; in Danimarca il registro è tenuto dalla Dansk Producentansvar, l’iscrizione deve essere completata almeno 14 giorni prima della prima immissione sul mercato di veicoli nuovi o usati, la cessazione deve essere comunicata entro quattro settimane e l’immissione di veicoli sul mercato senza iscrizione costituisce un reato punibile. Prepararsi alla responsabilità estesa del produttore ai sensi del regolamento (UE) 2026/1738 dal 1° settembre 2029.

### Fabbricante di materiali, attrezzature e componenti

- Non immettere sul mercato materiali o componenti per veicoli che contengano piombo, mercurio, cadmio o cromo esavalente oltre lo 0,1 % (0,01 % per il cadmio) in peso in qualsiasi materiale omogeneo, a meno che una voce dell’allegato II copra l’applicazione e il veicolo rientri nel suo ambito di applicazione e nella sua data di scadenza.
- Collaborare con i costruttori di veicoli per limitare le sostanze pericolose sin dalla fase di progettazione, agevolare lo smontaggio, il reimpiego e il recupero e aumentare il materiale riciclato nei veicoli e in altri prodotti.
- Applicare le norme di codifica dei componenti e dei materiali in concertazione con i produttori, in modo che i componenti e i materiali riutilizzabili e recuperabili possano essere identificati al momento del trattamento.
- Mettere a disposizione degli impianti di trattamento autorizzati che ne facciano richiesta le informazioni adeguate sullo smontaggio, sullo stoccaggio e sul controllo dei componenti riutilizzabili, fatta salva la riservatezza commerciale e industriale.
- Etichettare o altrimenti rendere identificabili i componenti oggetto delle voci dell’allegato II contrassegnate per la rimozione, quali batterie, ammortizzatori di vibrazioni, saldature quando è superata la soglia di 60 g per veicolo, materiali termoelettrici, frigoriferi ad assorbimento e lampade al mercurio, in modo che gli impianti di trattamento possano rimuoverli prima della frantumazione.
- Fornire i dati sui materiali di cui il costruttore del veicolo ha bisogno per l’omologazione ai sensi della direttiva 2005/64/CE. La direttiva 2005/64/CE aggiunge un controllo in sede di omologazione: i nuovi tipi M1 e N1 devono essere riutilizzabili e/o riciclabili almeno all’85 % e riutilizzabili e/o recuperabili almeno al 95 % in massa ai sensi del punto 1 del suo allegato I, e l’autorità di omologazione verifica, nella valutazione preliminare del costruttore, che i materiali siano conformi all’articolo 4(2)(a) della presente direttiva; essa non si applica ai veicoli per usi speciali, ai veicoli N1 completati in più fasi il cui veicolo di base è conforme né ai veicoli prodotti in piccola serie.

### Importatore di veicoli o componenti

- In quanto importatore professionale di veicoli in uno Stato membro si è il produttore ai sensi dell’articolo 2(3) e si hanno gli obblighi del produttore: il divieto delle sostanze, il costo del ritiro gratuito, la codifica, le informazioni per lo smontaggio e le informazioni per gli acquirenti.
- Verificare prima dell’importazione che i materiali e i componenti dei veicoli immessi sul mercato dopo il 1° luglio 2003 siano conformi all’allegato II, compresa la regola sui ricambi e la tolleranza dello 0,1 % e dello 0,01 % per materiale omogeneo.
- Fornire le informazioni per lo smontaggio per ciascun nuovo tipo di veicolo entro sei mesi dalla sua immissione sul mercato, oppure assicurarsi che le informazioni del costruttore siano disponibili per gli impianti di trattamento autorizzati nello Stato membro di importazione.
- Iscriversi al registro nazionale dei produttori e aderire a un sistema collettivo oppure garantire direttamente che i proprietari possano consegnare gratuitamente i veicoli fuori uso; in Danimarca gli importatori di autovetture e veicoli commerciali leggeri nuovi e usati si iscrivono presso la Dansk Producentansvar almeno 14 giorni prima della prima immissione sul mercato di veicoli, pagano una tassa di iscrizione una tantum di 1.000 kr. (500 kr. se già iscritti ai sensi del decreto sulle batterie o sui RAEE) e un contributo annuo di almeno 250 kr., e un produttore al di fuori di un sistema collettivo che immette sul mercato più di 20 veicoli l’anno deve assicurare il ritiro entro 50 km.
- Iscriversi al registro nazionale dei produttori; in Danimarca gli importatori di autovetture e veicoli commerciali leggeri si iscrivono presso la Dansk Producentansvar almeno 14 giorni prima della prima immissione sul mercato di veicoli e pagano una tassa una tantum di 1.000 kr. (500 kr. se già iscritti ai sensi del decreto sulle batterie o sui RAEE) e un contributo annuo di almeno 250 kr.
- Aderire a un sistema collettivo oppure garantire direttamente che i proprietari possano consegnare gratuitamente i veicoli fuori uso; in Danimarca un produttore al di fuori di un sistema collettivo che immette sul mercato più di 20 veicoli l’anno deve assicurare il ritiro entro 50 km.
- Rendere accessibili ai potenziali acquirenti le informazioni dell’articolo 9(2) su recuperabilità, trattamento e progressi, e includerle nella documentazione promozionale utilizzata per commercializzare i nuovi veicoli.

### Distributore (concessionario o officina)

- Partecipare, in qualità di operatore economico, ai sistemi istituiti per la raccolta di tutti i veicoli fuori uso e, per quanto tecnicamente fattibile, dei pezzi usati rimossi in occasione della riparazione delle autovetture.
- Consegnare a un impianto di trattamento autorizzato i veicoli fuori uso ricevuti; in Danimarca concessionari e officine devono trasferirli all’operatore di trattamento registrato con cui hanno un accordo, e l’omissione costituisce un reato punibile.
- Rilasciare il certificato di rottamazione per conto di un impianto di trattamento autorizzato soltanto se lo Stato membro lo consente, se si è registrati presso le autorità pubbliche e se si garantisce il trasferimento del veicolo a tale impianto; il rilascio non dà diritto a rimborso, salvo che lo Stato membro lo abbia previsto.
- Se si vendono veicoli fabbricati o importati da un produttore, attendersi di dover fungere da punto di ritiro: in Danimarca un produttore al di fuori di un sistema collettivo deve consentire ai proprietari di consegnare i veicoli fuori uso a qualsiasi impresa che venda i suoi veicoli.

### Impianto di trattamento autorizzato, raccoglitore, frantumatore, riciclatore o assicuratore

- Ottenere un’autorizzazione dalle autorità competenti, o registrarsi presso di esse, prima di effettuare qualsiasi operazione di trattamento; la deroga alla registrazione è disponibile soltanto per le operazioni di recupero su rifiuti già bonificati, dopo un’ispezione annuale dei tipi e delle quantità di rifiuti, dei requisiti tecnici e delle precauzioni di sicurezza.
- Stoccare, anche temporaneamente, e trattare i veicoli fuori uso nel rispetto della gerarchia dei rifiuti e dell’articolo 4 della direttiva 2008/98/CE e dei requisiti tecnici minimi dell’allegato I: superfici impermeabili con raccolta degli sversamenti, trattamento delle acque, stoccaggio separato di fluidi, batterie, filtri, condensatori contenenti PCB e pneumatici.
- Rimuovere dai veicoli fuori uso i componenti contrassegnati prima di ulteriore trattamento, rimuovere e separare i materiali e i componenti pericolosi in modo che i residui della frantumazione non siano contaminati ed effettuare la bonifica il prima possibile: rimozione di batterie e serbatoi di GPL, neutralizzazione degli airbag e di altri componenti esplosivi, svuotamento di tutti i fluidi e rimozione dei componenti contenenti mercurio.
- Rimuovere catalizzatori e vetri prima della frantumazione, e rimuovere i componenti metallici contenenti rame, alluminio o magnesio, gli pneumatici e i grandi componenti in plastica, quali paraurti, cruscotti e contenitori di fluidi, a meno che il processo di frantumazione separi tali materiali in modo da poterli riciclare efficacemente come materiali; stoccare i componenti in modo che le parti riutilizzabili e i fluidi non siano danneggiati.
- Rilasciare il certificato di rottamazione al detentore o al proprietario quando il veicolo fuori uso viene trasferito all’impianto; è la condizione per la cancellazione dal registro e deve essere riconosciuto in ogni Stato membro. In Danimarca è rilasciato tramite il sistema digitale della Dansk Producentansvar e inviato tramite Digital Post.
- Raggiungere gli obiettivi di almeno il 95 % di reimpiego e recupero e dell’85 % di reimpiego e riciclaggio in peso medio per veicolo e per anno, e conservare i registri di cui lo Stato membro ha bisogno per comunicare i dati per via elettronica entro 18 mesi dalla fine di ogni anno, con una relazione di controllo della qualità.
- Raggiungere gli obiettivi di almeno il 95 % di reimpiego e recupero e dell’85 % di reimpiego e riciclaggio in peso medio per veicolo e per anno.
- Conservare i registri di cui lo Stato membro ha bisogno per comunicare per via elettronica i dati su reimpiego, riciclaggio e recupero entro 18 mesi dalla fine di ogni anno, con una relazione di controllo della qualità.
- Valutare un sistema di gestione ambientale certificato, che gli Stati membri devono incoraggiare; in Danimarca chi tratta veicoli a titolo professionale deve gestire un sistema di gestione ambientale conforme alla norma ISO 14001 o essere registrato ai sensi dell’EMAS, il sistema deve coprire ogni attività disciplinata dal decreto ed essere certificato da un organismo accreditato dalla DANAK o da un firmatario equivalente dell’EA, e l’organismo di certificazione deve informare la Miljøstyrelsen e l’autorità di vigilanza entro otto giorni se il certificato è revocato.

## Requirements

Each duty above as an identified requirement (36); ids are permanent and shared with the compliance engine.

### unclassified

- `elvd-prod-ensure-materials-components` (Produttore (costruttore del veicolo o importatore professionale)) — Provvedere affinché i materiali e i componenti dei veicoli che immette sul mercato dopo il 1° luglio 2003 non contengano piombo, mercurio, cadmio o cromo esavalente, salvo nei casi dell’allegato II e alle condizioni ivi previste, entro la tolleranza dello 0,1 % per piombo, mercurio e cromo esavalente e dello 0,01 % per il cadmio in peso per materiale omogeneo. [art. 4(2)(a) e allegato II]
- `elvd-prod-track-expiry-review` (Produttore (costruttore del veicolo o importatore professionale)) — Monitorare le date di scadenza e di riesame delle deroghe dell’allegato II su cui si fa affidamento, in particolare 2(c)(i) leghe di alluminio per lavorazioni meccaniche (veicoli omologati prima del 1° gennaio 2028), 8(f)(ii), 8(k) e 5(b)(ii) (prima del 1° gennaio 2024) e 14(b) (prima del 1° gennaio 2026), e tenere presente che le voci 5(a), 5(b)(i), 5(b)(ii) e 16 hanno cessato di applicarsi il 13 agosto 2026 a favore del regolamento sulle batterie. [allegato II; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32026R1738 · art. 57(1)(a)]
- `elvd-prod-expect-national-measures` (Produttore (costruttore del veicolo o importatore professionale)) — Attendersi misure nazionali che incoraggino i produttori, in collaborazione con i fabbricanti di materiali e attrezzature, a limitare le sostanze pericolose sin dalla concezione del veicolo, a progettare e produrre nuovi veicoli in modo che possano essere smontati, reimpiegati e recuperati e a integrare una quantità crescente di materiale riciclato: l’articolo 4(1) obbliga gli Stati membri a incoraggiare tali misure anziché vincolare direttamente i produttori, e gli obblighi corrispondenti diventano direttamente vincolanti ai sensi degli articoli da 4 a 7 del regolamento (UE) 2026/1738. [art. 4(1)]
- `elvd-prod-meet-significant-part` (Produttore (costruttore del veicolo o importatore professionale)) — Sostenere tutto il costo del ritiro gratuito, o una parte significativa di esso, oppure ritirare direttamente i veicoli fuori uso, in modo che la consegna a un impianto di trattamento autorizzato non costi nulla all’ultimo detentore o proprietario, anche se il veicolo ha valore di mercato nullo o negativo; in Danimarca un produttore al di fuori di un sistema collettivo che immette sul mercato più di 20 veicoli l’anno deve consentire ai proprietari di consegnarli a qualsiasi concessionario che venda i suoi veicoli oppure a un sito di stoccaggio o a un operatore di trattamento registrato entro 50 km, e può addebitare soltanto la mancanza di motore, cambio o catalizzatore, con un limite pari sia al valore materiale dei componenti mancanti al momento della consegna sia a 300 kr. per un motore mancante, 100 kr. per un cambio mancante e 100 kr. per un catalizzatore mancante. [art. 5(4); https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/1654 · § 29 e § 30]
- `elvd-prod-use-component-material` (Produttore (costruttore del veicolo o importatore professionale)) — Utilizzare le norme di codifica dei componenti e dei materiali, in concertazione con i fabbricanti di materiali e attrezzature, in modo che i componenti e i materiali adatti al reimpiego e al recupero possano essere identificati, ed etichettare o rendere identificabili i componenti dell’allegato II contrassegnati per essere rimossi prima di ulteriore trattamento. [art. 4(2)(b)(iv), art. 8(1) e allegato II]
- `elvd-prod-apply-coding-standards` (Produttore (costruttore del veicolo o importatore professionale)) — Utilizzare le norme di codifica dei componenti e dei materiali, in concertazione con i fabbricanti di materiali e attrezzature, in modo che i componenti e i materiali adatti al reimpiego e al recupero possano essere identificati. [art. 8(1)]
- `elvd-prod-label-stripping-components` (Produttore (costruttore del veicolo o importatore professionale)) — Etichettare o rendere identificabili i componenti dell’allegato II contrassegnati per essere rimossi prima di ulteriore trattamento. [art. 4(2)(b)(iv) e allegato II]
- `elvd-prod-provide-dismantling-information` (Produttore (costruttore del veicolo o importatore professionale)) — Fornire le informazioni per lo smontaggio per ciascun tipo di nuovo veicolo entro sei mesi dalla sua immissione sul mercato, identificando i componenti e i materiali e l’ubicazione di tutte le sostanze pericolose nella misura necessaria agli impianti di trattamento, in manuali o su supporti elettronici. [art. 2(13) e art. 8(3)]
- `elvd-prod-publish-information-recoverable` (Produttore (costruttore del veicolo o importatore professionale)) — Pubblicare le informazioni sulla progettazione dei veicoli ai fini del recupero e del riciclaggio, sul loro trattamento rispettoso dell’ambiente, sullo sviluppo del reimpiego e del riciclaggio e sui progressi conseguiti, renderle accessibili ai potenziali acquirenti e includerle nella documentazione promozionale dei nuovi veicoli. [art. 9(2)]
- `elvd-prod-register-national-producer` (Produttore (costruttore del veicolo o importatore professionale)) — Iscriversi al registro nazionale dei produttori ove previsto dalla normativa nazionale; in Danimarca il registro è tenuto dalla Dansk Producentansvar, l’iscrizione deve essere completata almeno 14 giorni prima della prima immissione sul mercato di veicoli nuovi o usati, la cessazione deve essere comunicata entro quattro settimane e l’immissione di veicoli sul mercato senza iscrizione costituisce un reato punibile. Prepararsi alla responsabilità estesa del produttore ai sensi del regolamento (UE) 2026/1738 dal 1° settembre 2029. [§ 47, § 48, § 51, § 52 e § 64, stk. 1, nr. 28; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32026R1738 · art. 16(1)]
- `elvd-mfr-put-market-materials` (Fabbricante di materiali, attrezzature e componenti) — Non immettere sul mercato materiali o componenti per veicoli che contengano piombo, mercurio, cadmio o cromo esavalente oltre lo 0,1 % (0,01 % per il cadmio) in peso in qualsiasi materiale omogeneo, a meno che una voce dell’allegato II copra l’applicazione e il veicolo rientri nel suo ambito di applicazione e nella sua data di scadenza. [art. 4(2)(a) e allegato II]
- `elvd-mfr-work-vehicle-manufacturers` (Fabbricante di materiali, attrezzature e componenti) — Collaborare con i costruttori di veicoli per limitare le sostanze pericolose sin dalla fase di progettazione, agevolare lo smontaggio, il reimpiego e il recupero e aumentare il materiale riciclato nei veicoli e in altri prodotti. [art. 4(1)(a)–(c)]
- `elvd-mfr-apply-component-material` (Fabbricante di materiali, attrezzature e componenti) — Applicare le norme di codifica dei componenti e dei materiali in concertazione con i produttori, in modo che i componenti e i materiali riutilizzabili e recuperabili possano essere identificati al momento del trattamento. [art. 8(1)]
- `elvd-mfr-make-appropriate-information` (Fabbricante di materiali, attrezzature e componenti) — Mettere a disposizione degli impianti di trattamento autorizzati che ne facciano richiesta le informazioni adeguate sullo smontaggio, sullo stoccaggio e sul controllo dei componenti riutilizzabili, fatta salva la riservatezza commerciale e industriale. [art. 8(4)]
- `elvd-mfr-label-otherwise-make` (Fabbricante di materiali, attrezzature e componenti) — Etichettare o altrimenti rendere identificabili i componenti oggetto delle voci dell’allegato II contrassegnate per la rimozione, quali batterie, ammortizzatori di vibrazioni, saldature quando è superata la soglia di 60 g per veicolo, materiali termoelettrici, frigoriferi ad assorbimento e lampade al mercurio, in modo che gli impianti di trattamento possano rimuoverli prima della frantumazione. [art. 4(2)(b)(iv), art. 6(3)(a) e allegato II, terza colonna e note 5 e 6]
- `elvd-mfr-supply-material-data` (Fabbricante di materiali, attrezzature e componenti) — Fornire i dati sui materiali di cui il costruttore del veicolo ha bisogno per l’omologazione ai sensi della direttiva 2005/64/CE. La direttiva 2005/64/CE aggiunge un controllo in sede di omologazione: i nuovi tipi M1 e N1 devono essere riutilizzabili e/o riciclabili almeno all’85 % e riutilizzabili e/o recuperabili almeno al 95 % in massa ai sensi del punto 1 del suo allegato I, e l’autorità di omologazione verifica, nella valutazione preliminare del costruttore, che i materiali siano conformi all’articolo 4(2)(a) della presente direttiva; essa non si applica ai veicoli per usi speciali, ai veicoli N1 completati in più fasi il cui veicolo di base è conforme né ai veicoli prodotti in piccola serie. [art. 1, art. 3, art. 5(1), art. 5(2), art. 6(2) e allegato I, punto 1]
- `elvd-imp-professional-importer-vehicles` (Importatore di veicoli o componenti) — In quanto importatore professionale di veicoli in uno Stato membro si è il produttore ai sensi dell’articolo 2(3) e si hanno gli obblighi del produttore: il divieto delle sostanze, il costo del ritiro gratuito, la codifica, le informazioni per lo smontaggio e le informazioni per gli acquirenti. [art. 2(3), art. 4(2)(a), art. 5(4), art. 8 e art. 9(2)]
- `elvd-imp-check-import-materials` (Importatore di veicoli o componenti) — Verificare prima dell’importazione che i materiali e i componenti dei veicoli immessi sul mercato dopo il 1° luglio 2003 siano conformi all’allegato II, compresa la regola sui ricambi e la tolleranza dello 0,1 % e dello 0,01 % per materiale omogeneo. [art. 4(2)(a) e allegato II]
- `elvd-imp-provide-dismantling-information` (Importatore di veicoli o componenti) — Fornire le informazioni per lo smontaggio per ciascun nuovo tipo di veicolo entro sei mesi dalla sua immissione sul mercato, oppure assicurarsi che le informazioni del costruttore siano disponibili per gli impianti di trattamento autorizzati nello Stato membro di importazione. [art. 2(13) e art. 8(3)]
- `elvd-imp-register-national-producer` (Importatore di veicoli o componenti) — Iscriversi al registro nazionale dei produttori e aderire a un sistema collettivo oppure garantire direttamente che i proprietari possano consegnare gratuitamente i veicoli fuori uso; in Danimarca gli importatori di autovetture e veicoli commerciali leggeri nuovi e usati si iscrivono presso la Dansk Producentansvar almeno 14 giorni prima della prima immissione sul mercato di veicoli, pagano una tassa di iscrizione una tantum di 1.000 kr. (500 kr. se già iscritti ai sensi del decreto sulle batterie o sui RAEE) e un contributo annuo di almeno 250 kr., e un produttore al di fuori di un sistema collettivo che immette sul mercato più di 20 veicoli l’anno deve assicurare il ritiro entro 50 km. [§ 29, § 47, § 48, § 52, § 56 e § 57; https://mst.dk/erhverv/groen-produktion-og-affald/producentansvar/biler-og-producentansvar]
- `elvd-imp-register-producer-register` (Importatore di veicoli o componenti) — Iscriversi al registro nazionale dei produttori; in Danimarca gli importatori di autovetture e veicoli commerciali leggeri si iscrivono presso la Dansk Producentansvar almeno 14 giorni prima della prima immissione sul mercato di veicoli e pagano una tassa una tantum di 1.000 kr. (500 kr. se già iscritti ai sensi del decreto sulle batterie o sui RAEE) e un contributo annuo di almeno 250 kr. [§ 47, § 48, § 52, § 56 e § 57]
- `elvd-imp-ensure-free-take-back` (Importatore di veicoli o componenti) — Aderire a un sistema collettivo oppure garantire direttamente che i proprietari possano consegnare gratuitamente i veicoli fuori uso; in Danimarca un produttore al di fuori di un sistema collettivo che immette sul mercato più di 20 veicoli l’anno deve assicurare il ritiro entro 50 km. [§ 29]
- `elvd-imp-make-article-information` (Importatore di veicoli o componenti) — Rendere accessibili ai potenziali acquirenti le informazioni dell’articolo 9(2) su recuperabilità, trattamento e progressi, e includerle nella documentazione promozionale utilizzata per commercializzare i nuovi veicoli. [art. 9(2)]
- `elvd-dist-take-part-economic` (Distributore (concessionario o officina)) — Partecipare, in qualità di operatore economico, ai sistemi istituiti per la raccolta di tutti i veicoli fuori uso e, per quanto tecnicamente fattibile, dei pezzi usati rimossi in occasione della riparazione delle autovetture. [art. 2(10) e art. 5(1)]
- `elvd-dist-hand-end-of-life-vehicles` (Distributore (concessionario o officina)) — Consegnare a un impianto di trattamento autorizzato i veicoli fuori uso ricevuti; in Danimarca concessionari e officine devono trasferirli all’operatore di trattamento registrato con cui hanno un accordo, e l’omissione costituisce un reato punibile. [art. 5(2); https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/1654 · § 11 e § 64, stk. 1, nr. 7]
- `elvd-dist-issue-certificate-destruction` (Distributore (concessionario o officina)) — Rilasciare il certificato di rottamazione per conto di un impianto di trattamento autorizzato soltanto se lo Stato membro lo consente, se si è registrati presso le autorità pubbliche e se si garantisce il trasferimento del veicolo a tale impianto; il rilascio non dà diritto a rimborso, salvo che lo Stato membro lo abbia previsto. [art. 5(3)]
- `elvd-dist-expect-take-back-point` (Distributore (concessionario o officina)) — Se si vendono veicoli fabbricati o importati da un produttore, attendersi di dover fungere da punto di ritiro: in Danimarca un produttore al di fuori di un sistema collettivo deve consentire ai proprietari di consegnare i veicoli fuori uso a qualsiasi impresa che venda i suoi veicoli. [§ 29, stk. 1, nr. 1]
- `elvd-oth-obtain-permit-register` (Impianto di trattamento autorizzato, raccoglitore, frantumatore, riciclatore o assicuratore) — Ottenere un’autorizzazione dalle autorità competenti, o registrarsi presso di esse, prima di effettuare qualsiasi operazione di trattamento; la deroga alla registrazione è disponibile soltanto per le operazioni di recupero su rifiuti già bonificati, dopo un’ispezione annuale dei tipi e delle quantità di rifiuti, dei requisiti tecnici e delle precauzioni di sicurezza. [art. 6(2) e art. 6(4)]
- `elvd-oth-store-even-temporarily` (Impianto di trattamento autorizzato, raccoglitore, frantumatore, riciclatore o assicuratore) — Stoccare, anche temporaneamente, e trattare i veicoli fuori uso nel rispetto della gerarchia dei rifiuti e dell’articolo 4 della direttiva 2008/98/CE e dei requisiti tecnici minimi dell’allegato I: superfici impermeabili con raccolta degli sversamenti, trattamento delle acque, stoccaggio separato di fluidi, batterie, filtri, condensatori contenenti PCB e pneumatici. [art. 6(1) e allegato I, punti 1, 2 e 5]
- `elvd-oth-strip-end-of-life-vehicles` (Impianto di trattamento autorizzato, raccoglitore, frantumatore, riciclatore o assicuratore) — Rimuovere dai veicoli fuori uso i componenti contrassegnati prima di ulteriore trattamento, rimuovere e separare i materiali e i componenti pericolosi in modo che i residui della frantumazione non siano contaminati ed effettuare la bonifica il prima possibile: rimozione di batterie e serbatoi di GPL, neutralizzazione degli airbag e di altri componenti esplosivi, svuotamento di tutti i fluidi e rimozione dei componenti contenenti mercurio. [art. 6(3) e allegato I, punto 3]
- `elvd-oth-remove-catalysts-glass` (Impianto di trattamento autorizzato, raccoglitore, frantumatore, riciclatore o assicuratore) — Rimuovere catalizzatori e vetri prima della frantumazione, e rimuovere i componenti metallici contenenti rame, alluminio o magnesio, gli pneumatici e i grandi componenti in plastica, quali paraurti, cruscotti e contenitori di fluidi, a meno che il processo di frantumazione separi tali materiali in modo da poterli riciclare efficacemente come materiali; stoccare i componenti in modo che le parti riutilizzabili e i fluidi non siano danneggiati. [art. 6(3)(c) e allegato I, punti 4 e 5]
- `elvd-oth-issue-certificate-destruction` (Impianto di trattamento autorizzato, raccoglitore, frantumatore, riciclatore o assicuratore) — Rilasciare il certificato di rottamazione al detentore o al proprietario quando il veicolo fuori uso viene trasferito all’impianto; è la condizione per la cancellazione dal registro e deve essere riconosciuto in ogni Stato membro. In Danimarca è rilasciato tramite il sistema digitale della Dansk Producentansvar e inviato tramite Digital Post. [art. 5(3) e art. 5(5); https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/1654 · § 10]
- `elvd-oth-attain-targets-least` (Impianto di trattamento autorizzato, raccoglitore, frantumatore, riciclatore o assicuratore) — Raggiungere gli obiettivi di almeno il 95 % di reimpiego e recupero e dell’85 % di reimpiego e riciclaggio in peso medio per veicolo e per anno, e conservare i registri di cui lo Stato membro ha bisogno per comunicare i dati per via elettronica entro 18 mesi dalla fine di ogni anno, con una relazione di controllo della qualità. [art. 7(2)(b), art. 9(1 bis) e art. 9(1 ter)]
- `elvd-oth-attain-recovery-targets` (Impianto di trattamento autorizzato, raccoglitore, frantumatore, riciclatore o assicuratore) — Raggiungere gli obiettivi di almeno il 95 % di reimpiego e recupero e dell’85 % di reimpiego e riciclaggio in peso medio per veicolo e per anno. [art. 7(2)(b)]
- `elvd-oth-keep-reporting-records` (Impianto di trattamento autorizzato, raccoglitore, frantumatore, riciclatore o assicuratore) — Conservare i registri di cui lo Stato membro ha bisogno per comunicare per via elettronica i dati su reimpiego, riciclaggio e recupero entro 18 mesi dalla fine di ogni anno, con una relazione di controllo della qualità. [art. 9(1 bis) e art. 9(1 ter)]
- `elvd-oth-consider-certified-environmental` (Impianto di trattamento autorizzato, raccoglitore, frantumatore, riciclatore o assicuratore) — Valutare un sistema di gestione ambientale certificato, che gli Stati membri devono incoraggiare; in Danimarca chi tratta veicoli a titolo professionale deve gestire un sistema di gestione ambientale conforme alla norma ISO 14001 o essere registrato ai sensi dell’EMAS, il sistema deve coprire ogni attività disciplinata dal decreto ed essere certificato da un organismo accreditato dalla DANAK o da un firmatario equivalente dell’EA, e l’organismo di certificazione deve informare la Miljøstyrelsen e l’autorità di vigilanza entro otto giorni se il certificato è revocato. [art. 6(5); https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/1654 · § 7, stk. 1–4, e § 64, stk. 1, nr. 4]

## Sanzioni

La direttiva 2000/53/CE non contiene un articolo sulle sanzioni: è rivolta agli Stati membri, che dovevano recepirla entro il 21 aprile 2002 e farla rispettare mediante i propri sistemi di autorizzazione, registrazione e cancellazione dal registro e le proprie sanzioni nazionali; la direttiva (UE) 2018/849 ha aggiunto disposizioni su comunicazione dei dati e atti delegati, ma nessuna sanzione. La direttiva figura nell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1020, pertanto i poteri di vigilanza del mercato di tale regolamento si applicano a veicoli e componenti in quanto prodotti; in quanto punto 10 del suo allegato II, l’elenco della normativa di armonizzazione dell’Unione priva di disposizioni sulle sanzioni, obbliga gli Stati membri, ai sensi dell’articolo 41(1) di tale regolamento, a stabilire sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive per le violazioni della direttiva che impongono obblighi agli operatori economici. L’articolo 54 del regolamento (UE) 2026/1738 sopprime i punti 10 e 11 di tale allegato II, ossia sia la presente direttiva sia la direttiva 2005/64/CE. Il regolamento (UE) 2026/1738 cambia questo quadro: entro il 1° settembre 2029 gli Stati membri devono stabilire sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive per le violazioni delle sue disposizioni su impianti di trattamento autorizzati, responsabilità estesa del produttore, raccolta, consegna, certificato di rottamazione, trattamento, obiettivi, divieto di smaltimento in discarica, trasferimento dei veicoli ed esportazione. In Danimarca la bilskrotbekendtgørelsen (BEK nr. 1654 af 29. december 2022, in vigore dal 5 gennaio 2023, come modificata dalla BEK nr. 1492 af 1. december 2025) punisce con un’ammenda, tra l’altro, la mancata consegna o il mancato ricevimento corretto dei veicoli fuori uso, l’esercizio senza registrazione o certificazione, il mancato rilascio del certificato di rottamazione, la violazione delle norme su bonifica e stoccaggio, il mancato rispetto dei requisiti di reimpiego e recupero, l’addebito ai proprietari di importi superiori a quelli consentiti e l’immissione di veicoli sul mercato senza iscrizione presso la Dansk Producentansvar; la pena sale alla reclusione fino a due anni quando il reato è intenzionale o gravemente colposo e ha danneggiato l’ambiente o procurato un vantaggio economico, e le imprese possono essere ritenute penalmente responsabili.

## Lista di controllo

1. Verificare che ciascun veicolo sia della categoria M1 o N1 (o un veicolo a motore a tre ruote, al quale si applicano soltanto gli articoli 5(1), 5(2) e 6) e se si tratti di un veicolo per usi speciali o di piccola serie, con un insieme più ristretto di obblighi (articoli 2(1) e 3).
2. Stabilire il proprio ruolo: il costruttore di veicoli o l’importatore professionale è il produttore, i fornitori di componenti e materiali sono fabbricanti ai sensi degli articoli 4 e 8, e gli operatori del trattamento necessitano di un’autorizzazione o di una registrazione (articoli 2(3), 2(10) e 6(2)).
3. Scomporre il veicolo o il componente in materiali omogenei e verificare che piombo, mercurio, cadmio e cromo esavalente restino al di sotto dello 0,1 % (0,01 % per il cadmio) oppure siano coperti da una voce vigente dell’allegato II, con il suo ambito di applicazione, il limite di omologazione e l’obbligo di etichettatura (articolo 4(2)(a) e allegato II).
4. Annotare a calendario le scadenze dell’allegato II da cui si dipende: 8(f)(ii), 8(k) e 5(b)(ii) per l’omologazione prima del 1° gennaio 2024, 14(b) prima del 1° gennaio 2026, 2(c)(i) prima del 1° gennaio 2028; le voci sulle batterie 5(a), 5(b)(i), 5(b)(ii) e 16 sono cessate il 13 agosto 2026 e ora si applica a esse l’allegato I del regolamento (UE) 2023/1542.
5. Utilizzare le norme di codifica dei componenti e dei materiali ed etichettare i componenti dell’allegato II contrassegnati per la rimozione (articoli 4(2)(b)(iv) e 8(1)).
6. Fornire le informazioni per lo smontaggio per ogni nuovo tipo di veicolo entro sei mesi dalla sua immissione sul mercato e rispondere alle richieste degli impianti di trattamento sulle informazioni relative a smontaggio, stoccaggio e controllo dei componenti (articolo 8(3) e (4)).
7. Finanziare od organizzare il ritiro gratuito in modo che l’ultimo detentore non paghi nulla, iscriversi al registro nazionale dei produttori (in Danimarca la Dansk Producentansvar) e, se si vendono più di 20 veicoli l’anno in Danimarca al di fuori di un sistema collettivo, assicurare punti di ritiro entro 50 km (articolo 5(4); BEK 1654/2022, §§ 29 e da 47 a 52).
8. Assicurarsi che i veicoli fuori uso siano destinati a impianti di trattamento autorizzati che rilascino il certificato di rottamazione, effettuino la bonifica secondo l’allegato I e raggiungano gli obiettivi del 95 % e dell’85 % (articoli 5(2), 5(3), 6 e 7(2)).
9. Pubblicare per gli acquirenti le informazioni su recuperabilità, trattamento e progressi e includerle nella documentazione promozionale (articolo 9(2)).
10. Pianificare la transizione al regolamento (UE) 2026/1738: applicazione generale dal 1° settembre 2028, responsabilità estesa del produttore, obblighi di trattamento e sanzioni dal 1° settembre 2029, nuovi obiettivi dal 1° gennaio 2030, divieto delle sostanze con l’allegato IV per i tipi omologati dal 1° settembre 2032 (articoli 5(4), 16, 33, 49, 57 e 59).

## Domande

### Quali veicoli rientrano nella direttiva ELV?

I veicoli della categoria M1 (autovetture) e N1 (veicoli commerciali leggeri) quali definiti nel quadro dell’omologazione e i veicoli a motore a tre ruote diversi dai tricicli a motore, insieme ai relativi componenti e materiali e ai veicoli fuori uso che diventano. Per i veicoli a motore a tre ruote si applicano soltanto gli articoli su raccolta e trattamento, i veicoli per usi speciali sono esclusi dagli obiettivi di reimpiego e recupero e gli Stati membri possono esentare i produttori di veicoli di piccola serie dagli obblighi di omologazione, codifica, informazioni per lo smontaggio e comunicazione dei dati. Autobus, autocarri, rimorchi e motocicli restano al di fuori della direttiva; il regolamento (UE) 2026/1738 li include dal 1° settembre 2031.

### Quali sostanze sono vietate nei veicoli e quali sono le deroghe?

I materiali e i componenti dei veicoli immessi sul mercato dopo il 1° luglio 2003 non devono contenere piombo, mercurio, cadmio o cromo esavalente, con una tolleranza dello 0,1 % in peso per materiale omogeneo per piombo, mercurio e cromo esavalente e dello 0,01 % per il cadmio. L’allegato II, da ultimo sostituito dalla direttiva delegata (UE) 2023/544, elenca 16 voci numerate su 42 righe, per lo più relative al piombo: piombo come elemento di lega in acciaio, alluminio e rame, bronzine, batterie, ammortizzatori di vibrazioni, agenti per elastomeri, saldature e finiture su circuiti stampati, componenti in vetro e ceramica, sedi delle valvole, inneschi pirotecnici e materiali termoelettrici, oltre a cromo esavalente nei rivestimenti anticorrosione e nei frigoriferi ad assorbimento, mercurio nelle lampade a scarica e nei display degli strumenti e cadmio nelle batterie per veicoli elettrici. Molte voci si applicano soltanto ai veicoli omologati prima di una certa data e ai relativi ricambi, e le voci sulle batterie hanno cessato di applicarsi il 13 agosto 2026.

### L’ultimo proprietario può consegnare gratuitamente un’auto?

Sì. Gli Stati membri devono assicurare che la consegna di un veicolo fuori uso a un impianto di trattamento autorizzato sia priva di qualsiasi costo per l’ultimo detentore o proprietario a causa del valore di mercato nullo o negativo del veicolo e che i produttori sostengano tutto il costo o una parte significativa di esso oppure ritirino i veicoli; ciò vale per i veicoli immessi sul mercato dal 1° luglio 2002 e per tutti i veicoli dal 1° gennaio 2007. La consegna può non essere del tutto gratuita se al veicolo mancano componenti essenziali, in particolare il motore e la carrozzeria, o se contiene rifiuti aggiunti. In Danimarca un produttore che ritira un veicolo può addebitare al proprietario o al detentore soltanto la mancanza di motore, cambio o catalizzatore, e in tal caso al massimo il valore materiale dei componenti mancanti al momento della consegna, con un limite di 300 kr. per un motore mancante, 100 kr. per un cambio mancante e 100 kr. per un catalizzatore mancante; un premio di rottamazione di 2.770 kr. è corrisposto quando il veicolo fuori uso è stato cancellato dal registro automobilistico danese dopo il 31 marzo 2000 e la consegna a un operatore di trattamento registrato è confermata nel sistema digitale gestito dalla Dansk Producentansvar.

### Che cos’è il certificato di rottamazione?

Il certificato che un impianto di trattamento autorizzato rilascia al detentore o al proprietario quando il veicolo fuori uso gli viene trasferito; la sua presentazione è la condizione per la cancellazione del veicolo dal registro, e gli Stati membri devono riconoscere i certificati rilasciati in altri Stati membri. Gli Stati membri possono consentire a produttori, concessionari e raccoglitori registrati di rilasciarlo per conto di un impianto se garantiscono il trasferimento, e il rilascio non dà diritto a rimborso, salvo che lo Stato membro lo abbia previsto. In Danimarca il certificato (skrotningsattest) è rilasciato tramite il sistema digitale della Dansk Producentansvar e inviato tramite Digital Post.

### Quali sono gli obiettivi di reimpiego, recupero e riciclaggio?

Dal 1° gennaio 2015 gli operatori economici devono raggiungere un reimpiego e recupero di almeno il 95 % e un reimpiego e riciclaggio di almeno l’85 % in peso medio per veicolo e per anno; dal 1° gennaio 2006 gli obiettivi erano dell’85 % e dell’80 %, con il 75 % e il 70 % consentiti per i veicoli prodotti prima del 1° gennaio 1980. Gli Stati membri comunicano i dati per via elettronica ogni anno entro 18 mesi dall’anno di riferimento. Dal 1° gennaio 2030 si applicano gli stessi obiettivi del 95 % e dell’85 % ai sensi del regolamento (UE) 2026/1738, calcolati escludendo le batterie, e dal 1° gennaio 2032 almeno il 30 % delle materie plastiche dei veicoli fuori uso deve essere riciclato.

### Quali informazioni devono fornire i costruttori di veicoli ai demolitori?

I produttori devono fornire le informazioni per lo smontaggio per ciascun nuovo tipo di veicolo entro sei mesi dalla sua immissione sul mercato, identificando i componenti e i materiali e l’ubicazione di tutte le sostanze pericolose nella misura necessaria agli impianti di trattamento per rispettare la direttiva, in manuali o su supporti elettronici; i fabbricanti di componenti devono fornire, su richiesta, agli impianti di trattamento autorizzati le informazioni su smontaggio, stoccaggio e controllo dei componenti riutilizzabili. Produttori e fabbricanti devono inoltre utilizzare le norme di codifica dei componenti e dei materiali ed etichettare i componenti dell’allegato II che devono essere rimossi prima di ulteriore trattamento.

### I ricambi devono essere privi di metalli pesanti?

I ricambi immessi sul mercato dopo il 1° luglio 2003 per veicoli immessi sul mercato prima del 1° luglio 2003 sono esentati dal divieto, a eccezione dei contrappesi per l’equilibratura delle ruote, delle spazzole in carbone per motori elettrici e delle guarnizioni dei freni. I ricambi per veicoli immessi sul mercato dopo il 1° luglio 2003 devono essere conformi, salvo che una voce dell’allegato II li copra; la maggior parte delle voci con un limite di omologazione si estende espressamente ai ricambi per tali veicoli, e il reimpiego di parti già presenti sul mercato alla scadenza di una deroga non rientra nel divieto.

### La direttiva ELV sarà sostituita?

Sì. Il regolamento (UE) 2026/1738 sui requisiti di circolarità per la progettazione dei veicoli e la gestione dei veicoli fuori uso è stato adottato l’8 luglio 2026, pubblicato il 24 luglio 2026 ed è entrato in vigore il 13 agosto 2026. Si applica dal 1° settembre 2028 e da tale data abroga la direttiva, ma mantiene in vigore il divieto delle sostanze e l’allegato II fino al 31 agosto 2032, le disposizioni su trattamento, informazioni per lo smontaggio e comunicazione dei dati fino al 31 agosto 2029 e gli obiettivi attuali fino al 31 dicembre 2030. La responsabilità estesa del produttore, i nuovi obblighi di trattamento e le sanzioni nazionali seguono dal 1° settembre 2029, gli obiettivi dal 1° gennaio 2030, e il divieto dei metalli pesanti con il proprio allegato IV si applica ai tipi di veicolo omologati dal 1° settembre 2032, quando è abrogata anche la direttiva 2005/64/CE.

## Che cosa è cambiato

- 2032-09-01 (applies): **Il divieto dei metalli pesanti prosegue con il regolamento (UE) 2026/1738; l’allegato II della direttiva scade** — L’articolo 4(2) e l’allegato II della direttiva cessano di applicarsi il 31 agosto 2032; da tale data i tipi di veicolo omologati ai sensi del regolamento (UE) 2018/858 e i relativi nuovi componenti e parti non devono contenere piombo, mercurio, cadmio o cromo esavalente, salvo alle condizioni e ai valori massimi di concentrazione dell’allegato IV del regolamento, e la direttiva 2005/64/CE è abrogata.
- 2030-01-01 (applies): **Si applicano gli obiettivi del regolamento (UE) 2026/1738** — I produttori, o le loro organizzazioni per la responsabilità del produttore, devono assicurare che gli operatori della gestione dei rifiuti raggiungano un reimpiego e recupero di almeno il 95 % e un reimpiego e riciclaggio di almeno l’85 % in peso medio per veicolo e per anno, batterie escluse; gli obiettivi dell’articolo 7(2)(b) della direttiva restano applicabili fino al 31 dicembre 2030 e dal 1° gennaio 2032 segue un obiettivo di riciclaggio del 30 % delle materie plastiche.
- 2029-09-01 (applies): **Responsabilità estesa del produttore, obblighi di trattamento e sanzioni ai sensi del regolamento (UE) 2026/1738** — Da questa data i produttori hanno la responsabilità estesa del produttore per i veicoli che mettono a disposizione per la prima volta in uno Stato membro e gli Stati membri devono aver stabilito sanzioni per le violazioni delle norme del regolamento su impianti di trattamento, responsabilità del produttore, raccolta, consegna, certificato di rottamazione, trattamento, obiettivi, divieto di smaltimento in discarica, trasferimento dei veicoli ed esportazione; l’articolo 6(3), l’allegato I, l’articolo 8(3) e (4), l’articolo 5(4), secondo comma, e i paragrafi sulla comunicazione dei dati della direttiva cessano di applicarsi il 31 agosto 2029.
- 2028-09-01 (applies): **La direttiva 2000/53/CE è abrogata; si applica il regolamento (UE) 2026/1738** — Da questa data il regolamento si applica integralmente e la direttiva è abrogata, mentre le disposizioni elencate all’articolo 57(1) continuano ad applicarsi fino a un termine compreso tra il 31 agosto 2029 e il 31 agosto 2032; i riferimenti alla direttiva si intendono fatti al regolamento secondo la tavola di concordanza dell’allegato XV.
- 2026-10-05 (guidance): **Verifica di applicabilità: separati i veicoli a tre ruote e quelli della categoria L** — La categoria esclusa non cita più «altri veicoli della categoria L», che si sovrapponevano ai veicoli a tre ruote inclusi. Ai sensi dell’articolo 2(1) la direttiva copre i veicoli a motore a tre ruote quali definiti nella direttiva 92/61/CEE diversi dai tricicli a motore, il che lascia i ciclomotori a tre ruote fino a 50 cm³ e 45 km/h; i ciclomotori a due ruote, i motocicli e i tricicli a motore ne sono esclusi.
- 2026-09-12 (guidance): **Guida rielaborata dal testo consolidato e dal regolamento (UE) 2026/1738** — Il testo è stato riscritto a partire dal testo consolidato del 30 marzo 2023, dai diciassette atti modificativi e abrogativi, dal regolamento (UE) 2019/1020, dalla direttiva 2005/64/CE e dalla bilskrotbekendtgørelse danese. Correzioni al testo precedente: il divieto dei metalli pesanti si applica ai veicoli immessi sul mercato dopo il 1° luglio 2003, non il 1° gennaio 2003; la direttiva è entrata in vigore il 21 ottobre 2000, non al momento dell’adozione nel settembre 2000; l’atto sostitutivo non è più una proposta in negoziazione ma il regolamento (UE) 2026/1738, in vigore dal 13 agosto 2026; il registro danese dei produttori è tenuto dalla Dansk Producentansvar ai sensi della bilskrotbekendtgørelse.
- 2026-08-13 (amendment): **Regolamento (UE) 2026/1738 in vigore; cessano le deroghe per le batterie dell’allegato II** — Il regolamento dell’8 luglio 2026, pubblicato nella Gazzetta ufficiale il 24 luglio 2026, è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione. Da questa data le voci 5(a), 5(b)(i), 5(b)(ii) e 16 dell’allegato II su piombo e cadmio nelle batterie dei veicoli non si applicano più, poiché l’allegato XII del regolamento trasferisce nell’allegato I del regolamento (UE) 2023/1542 i limiti per cadmio e piombo nelle batterie per veicoli elettrici, nelle batterie di avviamento, illuminazione e accensione (SLI) e nelle batterie portatili dei veicoli M1 e N1; le deleghe per gli atti delegati e di esecuzione si applicano dal 14 settembre 2026.
- 2023-03-30 (amendment): **La direttiva delegata (UE) 2023/544 stabilisce l’attuale allegato II** — La deroga 2(c)(i) per il piombo nelle leghe di alluminio per lavorazioni meccaniche è stata limitata ai veicoli omologati prima del 1° gennaio 2028, la voce 3 sulle leghe di rame ha ricevuto un riesame nel 2025 e il piombo nelle batterie al di fuori dei sistemi ad alta tensione è stato suddiviso in 5(b)(i) applicazioni a 12 V e applicazioni a 24 V per usi speciali (riesame nel 2025) e 5(b)(ii) altre applicazioni per veicoli omologati prima del 1° gennaio 2024; gli Stati membri dovevano recepirla entro il 1° giugno 2023.
- 2020-03-06 (amendment): **Direttive delegate (UE) 2020/362 e 2020/363 in vigore** — La voce 14 sul cromo esavalente nei frigoriferi ad assorbimento è stata suddivisa in tre sottovoci con scadenze per l’omologazione prima del 1° gennaio 2020 e del 1° gennaio 2026, e le deroghe per le saldature al piombo sono state rimodellate: 8(f)(ii) limitata ai veicoli omologati prima del 1° gennaio 2024, 8(g) suddivisa al 1° ottobre 2022 con un ambito più ristretto per i tipi successivi e nuova voce 8(k) per le saldature riscaldanti su vetrature stratificate; entrambe le direttive sono entrate in vigore il giorno successivo alla pubblicazione e dovevano essere recepite entro il 5 aprile 2020.
- 2018-07-04 (amendment): **Direttiva (UE) 2018/849 in vigore: atti delegati, comunicazione annuale dei dati, clausola di riesame** — La Commissione può modificare gli allegati I e II e adottare con atto delegato, ai sensi del nuovo articolo 9 bis, i requisiti sul certificato di rottamazione e le norme di codifica; il trattamento deve seguire la gerarchia dei rifiuti; le relazioni triennali sull’attuazione sono state sostituite dalla comunicazione elettronica annuale dei dati sugli obiettivi entro 18 mesi, corredata di una relazione di controllo della qualità, e la Commissione doveva riesaminare la direttiva entro il 31 dicembre 2020; recepimento entro il 5 luglio 2020, nessuna disposizione sulle sanzioni.
- 2017-12-06 (amendment): **La direttiva (UE) 2017/2096 della Commissione suddivide le deroghe per alluminio e batterie** — Le leghe di alluminio con piombo fino allo 0,4 % sono state suddivise in 2(c)(i) e 2(c)(ii) con date di riesame distinte, le leghe di rame hanno ricevuto una nuova data di riesame e il piombo nelle batterie è stato suddiviso in 5(a) batterie di propulsione ad alta tensione per veicoli omologati prima del 1° gennaio 2019 e 5(b) altre batterie; recepimento entro il 6 giugno 2018.
- 2016-06-08 (amendment): **La direttiva (UE) 2016/774 della Commissione chiude il riesame del 2014 delle deroghe per le saldature** — Le deroghe 8(h), 8(j) e 10(d) hanno ricevuto scadenze per l’omologazione rispettivamente al 1° gennaio 2016, al 1° gennaio 2020 e al 1° gennaio 2017, la voce 8(f) è stata suddivisa in sistemi di connettori a pressione conformi prima del 1° gennaio 2017 e una sottovoce al di fuori dell’area di accoppiamento, e 8(e) e 8(g) sono state mantenute con una data di riesame; recepimento entro sei mesi dalla pubblicazione.
- 2015-01-01 (applies): **Si applicano gli obiettivi attuali del 95 % di reimpiego e recupero e dell’85 % di reimpiego e riciclaggio** — Da questa data gli operatori economici devono raggiungere un reimpiego e recupero di almeno il 95 % e un reimpiego e riciclaggio di almeno l’85 % in peso medio per veicolo e per anno per tutti i veicoli fuori uso.
- 2013-06-11 (amendment): **La direttiva 2013/28/UE della Commissione proroga la deroga per le saldature delle vetrature elettriche** — La deroga 8(i) per il piombo nelle saldature delle vetrature elettriche su vetro, escluse le vetrature stratificate, è stata estesa dal 1° gennaio 2013 ai veicoli omologati prima del 1° gennaio 2016 e ai relativi ricambi; recepimento entro tre mesi dalla pubblicazione.
- 2011-04-20 (amendment): **La direttiva 2011/37/UE della Commissione sostituisce l’allegato II** — L’acciaio è stato suddiviso in 1(a) e 1(b), gli ammortizzatori di vibrazioni e la lamiera zincata in continuo sono stati limitati ai veicoli omologati prima del 1° gennaio 2016, la voce su vetro e ceramica è stata suddivisa in 10(a)–10(d), i materiali termoelettrici sono stati aggiunti come voce 12 per veicoli omologati prima del 1° gennaio 2019 e il cromo esavalente nei frigoriferi ad assorbimento è stato limitato allo 0,75 %; recepimento entro il 31 dicembre 2011.
- 2010-02-25 (amendment): **La decisione 2010/115/UE della Commissione suddivide le deroghe per le saldature** — Le due voci sulle saldature sono diventate dieci applicazioni da 8(a) a 8(j), cinque con date di scadenza per l’omologazione comprese tra il 1° gennaio 2011 e il 1° gennaio 2016 e cinque senza scadenza da riesaminare nel 2014; la deroga per il piombo negli agenti leganti per elastomeri non è stata prorogata.
- 2009-01-12 (amendment): **La direttiva 2008/112/CE allinea la definizione di sostanza pericolosa al regolamento CLP** — Dal 1° dicembre 2010 la sostanza pericolosa dell’articolo 2(11) è una sostanza che soddisfa i criteri delle classi e categorie di pericolo elencate nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008.
- 2008-08-26 (amendment): **La decisione 2008/689/CE della Commissione sostituisce l’allegato II** — L’allegato è stato riscritto con 15 voci: le deroghe scadute sopravvivono soltanto come ricambi per veicoli immessi sul mercato prima della data di scadenza, le bronzine di motori e trasmissioni sono rimaste fino al 1° luglio 2011, le saldature fino ai veicoli omologati prima del 31 dicembre 2010, le lampade e i display al mercurio fino all’omologazione prima del 1° luglio 2012 e le batterie al cadmio per veicoli elettrici fino al 31 dicembre 2008.
- 2008-03-21 (amendment): **La direttiva 2008/33/CE introduce la procedura di regolamentazione con controllo** — Le modifiche degli allegati I e II, i requisiti sul certificato di rottamazione, le norme di codifica e le regole di controllo degli obiettivi sono diventate misure soggette alla procedura di regolamentazione con controllo e sono stati soppressi i termini scaduti del 2001; non era necessario alcun recepimento.
- 2007-01-01 (applies): **Il ritiro gratuito si applica a tutti i veicoli** — La consegna di un veicolo fuori uso a un impianto di trattamento autorizzato deve essere gratuita per l’ultimo detentore o proprietario anche per i veicoli immessi sul mercato prima del 1° luglio 2002.
- 2006-01-01 (applies): **Si applicano i primi obiettivi dell’85 % di reimpiego e recupero e dell’80 % di reimpiego e riciclaggio** — Gli operatori economici devono raggiungere un reimpiego e recupero di almeno l’85 % e un reimpiego e riciclaggio di almeno l’80 % in peso medio per veicolo e per anno, con obiettivi inferiori del 75 % e del 70 % ammessi per i veicoli prodotti prima del 1° gennaio 1980.
- 2005-07-01 (amendment): **La decisione 2005/673/CE del Consiglio sostituisce l’allegato II** — Adottata il 20 settembre 2005 e applicabile dal 1° luglio 2005, ha fissato 18 voci con scadenze al 1° luglio 2006, al 1° luglio 2007 e al 1° luglio 2008 per agenti di vulcanizzazione, paste a film spesso, rame nelle guarnizioni dei freni, rivestimenti anticorrosione, sedi delle valvole, componenti ottici, alluminio con piombo fino all’1,5 % e bronzine, e ha consentito le batterie al nichel-cadmio per veicoli elettrici dopo il 31 dicembre 2008 soltanto come ricambi.
- 2005-06-10 (amendment): **La decisione 2005/438/CE della Commissione riadotta la nota sui ricambi** — La nota che esenta i ricambi immessi sul mercato dopo il 1° luglio 2003 per veicoli immessi sul mercato prima di tale data, a eccezione dei contrappesi per l’equilibratura delle ruote, delle spazzole in carbone e delle guarnizioni dei freni, è stata adottata nuovamente in termini identici.
- 2005-01-24 (amendment): **La decisione 2005/63/CE della Commissione esenta i ricambi per i veicoli anteriori al 2003** — I ricambi immessi sul mercato dopo il 1° luglio 2003 per veicoli immessi sul mercato prima del 1° luglio 2003 sono stati esentati dal divieto dei metalli pesanti, a eccezione dei contrappesi per l’equilibratura delle ruote, delle spazzole in carbone per motori elettrici e delle guarnizioni dei freni.
- 2003-07-01 (applies): **Si applica il divieto dei metalli pesanti** — I materiali e i componenti dei veicoli immessi sul mercato dopo questa data non devono contenere piombo, mercurio, cadmio o cromo esavalente, salvo nei casi elencati nell’allegato II alle condizioni ivi specificate.
- 2002-06-29 (amendment): **Decisione 2002/525/CE della Commissione: prima revisione dell’allegato II** — Adottata il 27 giugno 2002 e applicabile dal 1° gennaio 2003, la decisione ha sostituito l’allegato II, ha introdotto i valori massimi di concentrazione dello 0,1 % e dello 0,01 % per materiale omogeneo, ha limitato il cadmio nelle batterie dei veicoli elettrici al 31 dicembre 2005 e ha soppresso la deroga per i rivestimenti di piombo all’interno dei serbatoi di benzina.
- 2002-04-21 (applies): **Termine di recepimento** — Gli Stati membri dovevano mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, o accordi vincolanti di settore per gli articoli che li consentono; il ritiro gratuito si applicava dal 1° luglio 2002 ai veicoli immessi sul mercato a decorrere da tale data.
- 2000-10-21 (in-force): **Entra in vigore la direttiva 2000/53/CE** — Adottata il 18 settembre 2000 e pubblicata nella GU L 269 del 21 ottobre 2000, la direttiva è entrata in vigore il giorno della pubblicazione; ha stabilito il divieto dei metalli pesanti per i veicoli immessi sul mercato dopo il 1° luglio 2003, il ritiro gratuito, il certificato di rottamazione, le norme di trattamento dell’allegato I e gli obiettivi del 2006 e del 2015.

## La direttiva ELV in sintesi

La direttiva ELV, formalmente direttiva 2000/53/CE del 18 settembre 2000 relativa ai veicoli fuori uso, mira anzitutto a prevenire la produzione di rifiuti dai veicoli e poi al reimpiego, al riciclaggio e al recupero dei veicoli fuori uso e dei loro componenti, nonché a migliorare le prestazioni ambientali di tutti gli operatori economici del ciclo di vita del veicolo, in particolare degli operatori del trattamento (art. 1). Opera attraverso quattro meccanismi: il divieto di piombo, mercurio, cadmio e cromo esavalente nei materiali e nei componenti dei veicoli immessi sul mercato dopo il 1° luglio 2003, fatte salve le deroghe dell’allegato II (art. 4(2)); il ritiro gratuito dei veicoli fuori uso, con il certificato di rottamazione come condizione per la cancellazione dal registro (art. 5); autorizzazioni, bonifica e norme di stoccaggio per gli impianti di trattamento (art. 6 e allegato I); e gli obiettivi del 95 % di reimpiego e recupero e dell’85 % di reimpiego e riciclaggio in peso medio per veicolo dal 1° gennaio 2015 (art. 7(2)).

In quanto direttiva, è rivolta agli Stati membri, che dovevano recepirla entro il 21 aprile 2002 (art. 10 e art. 13). È entrata in vigore il giorno della pubblicazione, il 21 ottobre 2000 (art. 12(1)). Il testo consolidato del 30 marzo 2023 incorpora sedici atti modificativi, tutti tranne tre revisioni dell’allegato II. Il 13 agosto 2026 è entrato in vigore il regolamento (UE) 2026/1738 sui requisiti di circolarità per la progettazione dei veicoli e sulla gestione dei veicoli fuori uso; esso abroga la direttiva dal 1° settembre 2028 con periodi transitori che mantengono in vita il divieto delle sostanze e l’allegato II fino al 31 agosto 2032 (regolamento (UE) 2026/1738, art. 57 e art. 59).

> **Testo ufficiale**
> Il testo della direttiva è disponibile su EUR-Lex: [direttiva 2000/53/CE (CELEX 32000L0053)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32000L0053), il [testo consolidato del 30 marzo 2023](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02000L0053-20230330) con l’allegato II vigente e il [regolamento (UE) 2026/1738](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32026R1738) che la abroga.

## Ambito di applicazione

Per veicolo si intende qualsiasi veicolo classificato nella categoria M1 (autovetture) o N1 (veicoli commerciali leggeri) nel quadro dell’omologazione, in origine l’allegato II A della direttiva 70/156/CEE e oggi il regolamento (UE) 2018/858, nonché il veicolo a motore a tre ruote quale definito nella direttiva 92/61/CEE, esclusi i tricicli a motore (art. 2(1)). Il veicolo fuori uso è un veicolo che costituisce rifiuto ai sensi della direttiva quadro sui rifiuti (art. 2(2)). La direttiva riguarda i veicoli e i veicoli fuori uso, compresi i relativi componenti e materiali, indipendentemente da come il veicolo sia stato sottoposto a manutenzione o riparazione e dal fatto che monti ricambi originali o di altro tipo (art. 3(1)), e si applica fatta salva la normativa in materia di sicurezza, emissioni, rumore, suolo e acque (art. 3(2)).

Tre esclusioni restringono gli obblighi piuttosto che l’ambito di applicazione. Gli Stati membri possono esentare dall’articolo 7(4), dall’articolo 8 e dall’articolo 9 un produttore che fabbrica o importa soltanto veicoli di piccola serie esentati dall’omologazione (art. 3(3)). I veicoli per usi speciali sono esclusi dall’articolo 7 sul reimpiego e sul recupero (art. 3(4)). Per i veicoli a motore a tre ruote si applicano soltanto l’articolo 5(1), 5(2) e l’articolo 6 (art. 3(5)). Autobus, autocarri, rimorchi e motocicli sono del tutto al di fuori della direttiva; il regolamento (UE) 2026/1738 estende il proprio ambito di applicazione alle categorie M2, M3, N2, N3, O e L dal 1° settembre 2031 (regolamento (UE) 2026/1738, art. 2(1)).

Gli obblighi gravano sugli operatori economici: produttori, distributori, raccoglitori, compagnie di assicurazione di veicoli a motore, demolitori, frantumatori, recuperatori, riciclatori e altri operatori del trattamento (art. 2(10)). Il produttore è il costruttore del veicolo o l’importatore professionale di un veicolo in uno Stato membro (art. 2(3)); i fabbricanti di materiali e attrezzature e i fabbricanti di componenti condividono gli obblighi di progettazione, codifica e informazione (art. 4(1), art. 8(1) e art. 8(4)).

## Il divieto dei metalli pesanti e l’allegato II

Gli Stati membri devono provvedere affinché i materiali e i componenti dei veicoli immessi sul mercato dopo il 1° luglio 2003 non contengano piombo, mercurio, cadmio o cromo esavalente, salvo nei casi elencati nell’allegato II alle condizioni ivi specificate (art. 4(2)(a)). L’allegato II tollera fino allo 0,1 % in peso nel materiale omogeneo per piombo, cromo esavalente e mercurio e fino allo 0,01 % per il cadmio, ed esenta i ricambi immessi sul mercato dopo il 1° luglio 2003 per veicoli immessi sul mercato prima di tale data, a eccezione dei contrappesi per l’equilibratura delle ruote, delle spazzole in carbone per motori elettrici e delle guarnizioni dei freni (allegato II, primo e secondo comma). La Commissione adegua l’allegato al progresso tecnico e scientifico mediante atti delegati, uno per ciascuna sostanza, materiale o componente, e può fissare le concentrazioni tollerate, aggiungere o sopprimere deroghe e designare i componenti che devono essere etichettati o resi identificabili in modo da poter essere rimossi prima del trattamento (art. 4(2)(b), come modificato dalla direttiva (UE) 2018/849).

L’allegato vigente, stabilito dalla direttiva delegata (UE) 2023/544, comprende 16 voci numerate su 42 righe. Prevale il piombo: come elemento di lega in acciaio (1(a) senza scadenza, 1(b) per veicoli omologati prima del 1° gennaio 2016), alluminio (2(c)(i) per leghe da lavorazione meccanica fino allo 0,4 % per veicoli omologati prima del 1° gennaio 2028, 2(c)(ii) per leghe di alluminio riciclato, riesaminata nel 2024) e leghe di rame fino al 4 % (voce 3, riesaminata nel 2025); bronzine; ammortizzatori di vibrazioni; agenti per elastomeri; le voci su saldature e finiture da 8(a) a 8(k), delle quali 8(e) saldature ad alta temperatura di fusione e 8(g)(ii) saldature flip-chip non hanno scadenza, mentre 8(f)(ii) e 8(k) riguardano soltanto i veicoli omologati prima del 1° gennaio 2024; componenti in vetro e ceramica da 10(a) a 10(d); sedi delle valvole; inneschi pirotecnici; e materiali termoelettrici. Il cromo esavalente sopravvive nei rivestimenti anticorrosione come ricambio e nel sistema di raffreddamento dei frigoriferi ad assorbimento (14(a) omologazione prima del 1° gennaio 2020, 14(b) prima del 1° gennaio 2026, 14(c) riscaldatori non elettrici senza scadenza); il mercurio nei proiettori a scarica e nei tubi dei quadri strumenti per veicoli omologati prima del 1° luglio 2012; il cadmio nelle batterie per veicoli elettrici come ricambio per veicoli immessi sul mercato prima del 31 dicembre 2008 (allegato II). Le voci contrassegnate nella terza colonna devono essere etichettate o rese identificabili, e saldature e componenti in vetro o ceramica devono essere smontati quando si supera la soglia di 60 g per veicolo (allegato II, note 5 e 6).

Dal 13 agosto 2026 le voci sulle batterie 5(a), 5(b)(i), 5(b)(ii) e 16 non si applicano più: il regolamento (UE) 2026/1738 ha trasferito i limiti per cadmio e piombo nelle batterie per veicoli elettrici, nelle batterie di avviamento, illuminazione e accensione (SLI) e nelle batterie portatili dei veicoli M1 e N1 nell’allegato I del regolamento sulle batterie (UE) 2023/1542 (regolamento (UE) 2026/1738, art. 53, art. 57(1)(a) e allegato XII). Il resto dell’articolo 4(2) e dell’allegato II continua ad applicarsi fino al 31 agosto 2032; per i tipi di veicolo omologati dal 1° settembre 2032 il divieto prosegue ai sensi dell’articolo 5(4) del regolamento, con un proprio allegato IV di deroghe (regolamento (UE) 2026/1738, art. 5(4) e (5)).

## Che cosa è necessario fare

I **produttori** (costruttori di veicoli e importatori professionali) devono attendersi misure nazionali che li incoraggino, in collaborazione con i fabbricanti di materiali e attrezzature, a limitare le sostanze pericolose sin dalla concezione del veicolo, a progettare e produrre nuovi veicoli in modo che possano essere smontati, reimpiegati e recuperati e a integrare una quantità crescente di materiale riciclato: l’articolo 4(1) obbliga gli Stati membri a incoraggiare tali misure anziché vincolare direttamente i produttori, e gli obblighi corrispondenti diventano direttamente vincolanti ai sensi degli articoli da 4 a 7 del regolamento (UE) 2026/1738. I produttori devono rispettare il divieto dei metalli pesanti (art. 4(2)(a)); sostenere tutto il costo del ritiro gratuito, o una parte significativa di esso, oppure ritirare direttamente i veicoli fuori uso (art. 5(4)); utilizzare le norme di codifica dei componenti e dei materiali (art. 8(1)); fornire le informazioni per lo smontaggio per ciascun nuovo tipo di veicolo entro sei mesi dalla sua immissione sul mercato, identificando componenti, materiali e ubicazione delle sostanze pericolose (art. 8(3)); e pubblicare le informazioni sulla progettazione ai fini del recupero, sul trattamento rispettoso dell’ambiente e sui progressi conseguiti, renderle accessibili ai potenziali acquirenti e includerle nella documentazione promozionale (art. 9(2)). La direttiva 2005/64/CE aggiunge un controllo in sede di omologazione: i nuovi tipi M1 e N1 devono essere riutilizzabili e/o riciclabili almeno all’85 % e riutilizzabili e/o recuperabili almeno al 95 % in massa ai sensi del punto 1 del suo allegato I, e l’autorità di omologazione verifica, nella valutazione preliminare del costruttore, che i materiali siano conformi all’articolo 4(2)(a) della presente direttiva; essa non si applica ai veicoli per usi speciali, ai veicoli N1 completati in più fasi il cui veicolo di base è conforme né ai veicoli prodotti in piccola serie (direttiva 2005/64/CE, art. 1, art. 3, art. 5(1), art. 6(2) e allegato I, punto 1).

I **fabbricanti di componenti e materiali** sono vincolati dagli stessi limiti di sostanze per ciò che immettono sul mercato, partecipano al lavoro di progettazione e codifica, etichettano i componenti dell’allegato II contrassegnati per la rimozione e forniscono, su richiesta, agli impianti di trattamento autorizzati le informazioni su smontaggio, stoccaggio e controllo dei componenti riutilizzabili (art. 4, art. 8(1) e art. 8(4)). I **distributori** partecipano ai sistemi di raccolta, consegnano i veicoli fuori uso agli impianti di trattamento autorizzati e, se lo Stato membro lo consente e sono registrati, possono rilasciare il certificato di rottamazione per conto di un impianto (art. 5(1)–(3)).

Gli **impianti di trattamento** necessitano di un’autorizzazione o di una registrazione (art. 6(2)), devono stoccare e trattare i veicoli nel rispetto della gerarchia dei rifiuti e dei requisiti dell’allegato I su superfici impermeabili, raccolta degli sversamenti, trattamento delle acque e stoccaggio separato (art. 6(1) e allegato I), devono rimuovere i componenti etichettati, rimuovere e separare i materiali pericolosi ed effettuare la bonifica il prima possibile rimuovendo batterie, serbatoi di GPL, airbag, tutti i fluidi e i componenti contenenti mercurio (art. 6(3) e allegato I, punto 3), devono rimuovere catalizzatori e vetri prima della frantumazione e rimuovere i componenti metallici contenenti rame, alluminio o magnesio, gli pneumatici e i grandi componenti in plastica, quali paraurti, cruscotti e contenitori di fluidi, a meno che il processo di frantumazione separi tali materiali in modo da poterli riciclare efficacemente come materiali, stoccando i componenti in modo che le parti riutilizzabili e i fluidi non siano danneggiati (allegato I, punti 4 e 5), e devono rilasciare il certificato di rottamazione di cui il detentore ha bisogno per cancellare il veicolo dal registro (art. 5(3)). Nel loro insieme, gli operatori economici devono raggiungere un reimpiego e recupero di almeno il 95 % e un reimpiego e riciclaggio di almeno l’85 % in peso medio per veicolo e per anno (art. 7(2)(b)), e gli Stati membri comunicano i dati per via elettronica entro 18 mesi dall’anno di riferimento, con una relazione di controllo della qualità (art. 9(1 bis) e (1 ter)).

## La transizione al regolamento (UE) 2026/1738

Il regolamento (UE) 2026/1738 è stato adottato l’8 luglio 2026, pubblicato il 24 luglio 2026 ed è entrato in vigore il 13 agosto 2026; si applica dal 1° settembre 2028, mentre le deleghe per gli atti delegati e di esecuzione si applicano dal 14 settembre 2026 (art. 59). Abroga la direttiva 2000/53/CE dal 1° settembre 2028 e la direttiva 2005/64/CE dal 31 agosto 2032, ma mantiene il divieto delle sostanze e l’allegato II della direttiva fino al 31 agosto 2032, le disposizioni su costo a carico del produttore, trattamento, allegato I, informazioni per lo smontaggio e comunicazione dei dati fino al 31 agosto 2029, il secondo comma dell’articolo 9(1 bis) fino al 31 agosto 2031 e gli obiettivi dell’articolo 7(2)(b) fino al 31 dicembre 2030 (art. 57(1) e (2)). Ai sensi del regolamento, la responsabilità estesa del produttore e le sanzioni nazionali decorrono dal 1° settembre 2029 (art. 16(1) e art. 49), gli obiettivi del 95 % e dell’85 %, calcolati escludendo le batterie, si applicano dal 1° gennaio 2030 con un obiettivo di riciclaggio del 30 % delle materie plastiche dal 1° gennaio 2032 (art. 33), la consegna resta gratuita per l’ultimo proprietario salvo che manchino parti essenziali o siano stati aggiunti rifiuti (art. 24), il certificato di rottamazione diventa elettronico ed è riconosciuto in ogni Stato membro (art. 25) e l’ambito di applicazione si estende ai veicoli pesanti, ai rimorchi e ai veicoli della categoria L dal 1° settembre 2031 (art. 2(1)).

## Vigilanza e sanzioni

La direttiva non contiene un articolo sulle sanzioni: gli Stati membri la recepiscono, designano le autorità che autorizzano o registrano gli impianti di trattamento e gestiscono il sistema di cancellazione dal registro, e scelgono le proprie sanzioni (art. 6(2), art. 5(3), art. 10 e art. 13). La direttiva figura nell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1020, pertanto i poteri di vigilanza del mercato di tale regolamento si applicano a veicoli e componenti in quanto prodotti; in quanto punto 10 del suo allegato II, l’elenco della normativa di armonizzazione dell’Unione priva di disposizioni sulle sanzioni, obbliga gli Stati membri, ai sensi dell’articolo 41(1) di tale regolamento, a stabilire sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive per le violazioni della direttiva che impongono obblighi agli operatori economici (regolamento (UE) 2019/1020, art. 41(1), allegato I, punto 13 e allegato II, punto 10). L’articolo 54 del regolamento (UE) 2026/1738 sopprime i punti 10 e 11 di tale allegato II, ossia sia la presente direttiva sia la direttiva 2005/64/CE. Entro il 1° settembre 2029 gli Stati membri devono stabilire sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive per le violazioni delle disposizioni fondamentali del regolamento (regolamento (UE) 2026/1738, art. 49).

In Danimarca la direttiva è attuata dalla bilskrotbekendtgørelsen (BEK nr. 1654 af 29. december 2022, in vigore dal 5 gennaio 2023, come modificata dalla BEK nr. 1492 af 1. december 2025), adottata ai sensi della miljøbeskyttelsesloven. La Miljøstyrelsen registra gli operatori del trattamento dei rifiuti, gestisce la responsabilità del produttore e il regime del premio di rottamazione e concede le deroghe; la Dansk Producentansvar tiene il registro dei produttori, gestisce il certificato di rottamazione digitale e decide sul premio di rottamazione di 2.770 kr. per le auto immatricolate dopo il 1° luglio 2000; i consigli comunali vigilano in generale sul rispetto del decreto, compresi i siti di trattamento, mentre la Miljøstyrelsen vigila sui §§ da 29 a 58 relativi alla responsabilità estesa del produttore, ai sistemi collettivi, al registro dei produttori e ai contributi (BEK 1654/2022, §§ 7, 8, 10, 25, 47, 51 e 62; Miljøstyrelsen, Biler og producentansvar). Un produttore al di fuori di un sistema collettivo che immette sul mercato più di 20 veicoli l’anno deve consentire ai proprietari di consegnare i veicoli fuori uso a qualsiasi concessionario che venda i suoi veicoli oppure a un sito entro 50 km, e può addebitare soltanto la mancanza di motore, cambio o catalizzatore, con un limite pari sia al valore materiale dei componenti mancanti al momento della consegna sia a 300 kr. per un motore mancante, 100 kr. per un cambio mancante e 100 kr. per un catalizzatore mancante (§§ 29 e 30). Le violazioni sono punite con ammende, e con la reclusione fino a due anni quando il reato è intenzionale o gravemente colposo e ha danneggiato l’ambiente o procurato un vantaggio economico; anche le imprese possono essere ritenute responsabili (§§ 64 e 66).

## Come Conphora sostiene la conformità

Conphora monitora la direttiva ELV, ogni atto delegato che rinnova o chiude una deroga dell’allegato II e l’applicazione graduale del regolamento (UE) 2026/1738, mette in relazione veicoli, componenti e materiali con i limiti sui metalli pesanti e con le deroghe su cui si fa affidamento, con i relativi limiti di omologazione, e segnala per tempo le voci in scadenza ai fini della sostituzione. La piattaforma aiuta a conservare in un unico luogo le evidenze su informazioni per lo smontaggio, codifica, ritiro e registro dei produttori e avvisa quando le date di transizione per la responsabilità estesa del produttore, i nuovi obiettivi e le norme sulle sostanze dell’allegato IV modificano ciò che è necessario fare.

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## Fonti

- [Direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, testo consolidato del 30 marzo 2023 (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02000L0053-20230330)
- [Direttiva 2000/53/CE come pubblicata nella GU L 269 del 21 ottobre 2000 (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32000L0053)
- [Informazioni sul documento, date e relazioni per il CELEX 32000L0053 (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32000L0053)
- [Decisione 2002/525/CE della Commissione che modifica l’allegato II (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32002D0525)
- [Decisione 2005/63/CE della Commissione che modifica l’allegato II (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32005D0063)
- [Decisione 2005/438/CE della Commissione che modifica l’allegato II (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32005D0438)
- [Decisione 2005/673/CE del Consiglio che modifica l’allegato II (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32005D0673)
- [Direttiva 2008/33/CE sulle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32008L0033)
- [Decisione 2008/689/CE della Commissione che modifica l’allegato II (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32008D0689)
- [Direttiva 2008/112/CE che adegua la definizione di sostanza pericolosa al regolamento CLP (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32008L0112)
- [Decisione 2010/115/UE della Commissione che modifica l’allegato II (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32010D0115)
- [Direttiva 2011/37/UE della Commissione che modifica l’allegato II (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32011L0037)
- [Direttiva 2013/28/UE della Commissione che modifica l’allegato II (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013L0028)
- [Direttiva (UE) 2016/774 della Commissione che modifica l’allegato II (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016L0774)
- [Direttiva (UE) 2017/2096 della Commissione che modifica l’allegato II (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017L2096)
- [Direttiva (UE) 2018/849 che modifica le direttive 2000/53/CE, 2006/66/CE e 2012/19/UE (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018L0849)
- [Direttiva delegata (UE) 2020/362 della Commissione sul cromo esavalente nei frigoriferi ad assorbimento (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32020L0362)
- [Direttiva delegata (UE) 2020/363 della Commissione sul piombo nelle saldature e nei connettori (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32020L0363)
- [Direttiva delegata (UE) 2023/544 della Commissione sul piombo nelle leghe di alluminio, nelle leghe di rame e nelle batterie (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32023L0544)
- [Regolamento (UE) 2026/1738 sui requisiti di circolarità per la progettazione dei veicoli e sulla gestione dei veicoli fuori uso (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32026R1738)
- [Procedura 2023/0284(COD) per il regolamento (UE) 2026/1738 (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/procedure/EN/2023_284)
- [Direttiva 2005/64/CE sull’omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda la loro riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32005L0064)
- [Regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1020)
- [Veicoli fuori uso (Commissione europea, DG Ambiente)](https://environment.ec.europa.eu/topics/waste-and-recycling/end-life-vehicles_en)
- [Regolamento sui veicoli fuori uso (Commissione europea, DG Ambiente)](https://environment.ec.europa.eu/topics/waste-and-recycling/end-life-vehicles/end-life-vehicles-regulation_en)
- [Biler og producentansvar (Miljøstyrelsen)](https://mst.dk/erhverv/groen-produktion-og-affald/producentansvar/biler-og-producentansvar)
- [Bilaffald (Miljøstyrelsen)](https://mst.dk/erhverv/groen-produktion-og-affald/affald-og-genanvendelse/affaldshaandtering/affaldsfraktioner/bilaffald)
- [Bilskrotbekendtgørelsen, BEK nr. 1654 af 29. december 2022 come modificata dalla BEK nr. 1492 af 1. december 2025 (Retsinformation)](https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/1654)
- [Bekendtgørelse om ændring af bilskrotbekendtgørelsen, BEK nr. 1492 af 1. december 2025 (Retsinformation)](https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2025/1492)

*Questa guida fornisce informazioni di carattere generale e non costituisce una consulenza legale.*

## Fonti

- [Direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, testo consolidato del 30 marzo 2023 (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02000L0053-20230330)
- [Direttiva 2000/53/CE come pubblicata nella GU L 269 del 21 ottobre 2000 (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32000L0053)
- [Informazioni sul documento, date e relazioni per il CELEX 32000L0053 (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32000L0053)
- [Decisione 2002/525/CE della Commissione che modifica l’allegato II (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32002D0525)
- [Decisione 2005/63/CE della Commissione che modifica l’allegato II (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32005D0063)
- [Decisione 2005/438/CE della Commissione che modifica l’allegato II (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32005D0438)
- [Decisione 2005/673/CE del Consiglio che modifica l’allegato II (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32005D0673)
- [Direttiva 2008/33/CE sulle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32008L0033)
- [Decisione 2008/689/CE della Commissione che modifica l’allegato II (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32008D0689)
- [Direttiva 2008/112/CE che adegua la definizione di sostanza pericolosa al regolamento CLP (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32008L0112)
- [Decisione 2010/115/UE della Commissione che modifica l’allegato II (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32010D0115)
- [Direttiva 2011/37/UE della Commissione che modifica l’allegato II (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32011L0037)
- [Direttiva 2013/28/UE della Commissione che modifica l’allegato II (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013L0028)
- [Direttiva (UE) 2016/774 della Commissione che modifica l’allegato II (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016L0774)
- [Direttiva (UE) 2017/2096 della Commissione che modifica l’allegato II (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017L2096)
- [Direttiva (UE) 2018/849 che modifica le direttive 2000/53/CE, 2006/66/CE e 2012/19/UE (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018L0849)
- [Direttiva delegata (UE) 2020/362 della Commissione sul cromo esavalente nei frigoriferi ad assorbimento (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32020L0362)
- [Direttiva delegata (UE) 2020/363 della Commissione sul piombo nelle saldature e nei connettori (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32020L0363)
- [Direttiva delegata (UE) 2023/544 della Commissione sul piombo nelle leghe di alluminio, nelle leghe di rame e nelle batterie (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32023L0544)
- [Regolamento (UE) 2026/1738 sui requisiti di circolarità per la progettazione dei veicoli e sulla gestione dei veicoli fuori uso (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32026R1738)
- [Procedura 2023/0284(COD) per il regolamento (UE) 2026/1738 (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/procedure/EN/2023_284)
- [Direttiva 2005/64/CE sull’omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda la loro riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32005L0064)
- [Regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1020)
- [Veicoli fuori uso (Commissione europea, DG Ambiente)](https://environment.ec.europa.eu/topics/waste-and-recycling/end-life-vehicles_en)
- [Regolamento sui veicoli fuori uso (Commissione europea, DG Ambiente)](https://environment.ec.europa.eu/topics/waste-and-recycling/end-life-vehicles/end-life-vehicles-regulation_en)
- [Biler og producentansvar (Miljøstyrelsen)](https://mst.dk/erhverv/groen-produktion-og-affald/producentansvar/biler-og-producentansvar)
- [Bilaffald (Miljøstyrelsen)](https://mst.dk/erhverv/groen-produktion-og-affald/affald-og-genanvendelse/affaldshaandtering/affaldsfraktioner/bilaffald)
- [Bilskrotbekendtgørelsen, BEK nr. 1654 af 29. december 2022 come modificata dalla BEK nr. 1492 af 1. december 2025 (Retsinformation)](https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/1654)
- [Bekendtgørelse om ændring af bilskrotbekendtgørelsen, BEK nr. 1492 af 1. december 2025 (Retsinformation)](https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2025/1492)

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