---
title: "CER — Direttiva sulle ceramiche"
description: "La direttiva limita il piombo e il cadmio che stoviglie, pentole e contenitori ceramici per alimenti possono cedere ai cibi e richiede una dichiarazione scritta di conformità del fabbricante o di un venditore stabilito nell’UE. Gli articoli non conformi sono vietati dal 17 ottobre 1989; le regole sulla dichiarazione (direttiva 2005/31/CE) si applicano dal 20 maggio 2006."
type: "guide"
url: "https://www.conphora.com/it/regolamenti-ue/cer/"
markdown: "https://www.conphora.com/it/regolamenti-ue/cer.md"
locale: "it"
language: "it"
published: "1984-10-17"
updated: "2026-09-11"
author: "Conphora compliance team"
publisher: "Conphora"
reference: "Direttiva 84/500/CEE del Consiglio"
celex: "31984L0500"
source: "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31984L0500"
tags: ["CER", "Food & Cosmetics"]
license: "Free to quote with attribution and a link to the page"
---

# CER — Direttiva sulle ceramiche

La direttiva limita il piombo e il cadmio che stoviglie, pentole e contenitori ceramici per alimenti possono cedere ai cibi e richiede una dichiarazione scritta di conformità del fabbricante o di un venditore stabilito nell’UE. Gli articoli non conformi sono vietati dal 17 ottobre 1989; le regole sulla dichiarazione (direttiva 2005/31/CE) si applicano dal 20 maggio 2006.

## Dati essenziali

- **Titolo ufficiale:** Direttiva 84/500/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1984, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli oggetti di ceramica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari
- **Riferimento:** Direttiva 84/500/CEE del Consiglio
- **CELEX:** 31984L0500
- **Tipo di atto:** Directive
- **In vigore:** 1984-10-17
- **Si applica dal:** 1989-10-17
- **Applicato da:** Gli Stati membri fanno rispettare le leggi nazionali di recepimento della direttiva mediante i controlli ufficiali previsti dal quadro sui materiali a contatto con gli alimenti, il regolamento (CE) n. 1935/2004, di cui la direttiva è una misura specifica; in Danimarca la disciplina è amministrata da Fødevarestyrelsen (l’amministrazione danese per la veterinaria e gli alimenti): il decreto n. 681 del 25 maggio 2020 sui materiali a contatto con gli alimenti è stato emanato da Fødevarestyrelsen ai sensi della legge danese sugli alimenti (§§ 25, 25 a, 49, comma 1, e 60, comma 3) e dei poteri delegati, attua la direttiva, estende gli stessi limiti di piombo e cadmio agli oggetti smaltati e di vetro, aggiunge un limite per il bordo dei recipienti per bere e designa Fødevarestyrelsen come autorità cui notificare il ritiro dei materiali non conformi. Gli strumenti sono il divieto di commercializzazione degli articoli non conformi, l’obbligo dell’operatore di ritirarli, di notificarlo a Fødevarestyrelsen e di informare i consumatori o di richiamare i prodotti presso di loro, il diritto delle autorità di esigere la dichiarazione di conformità e la documentazione di prova sottostante, la sospensione nazionale temporanea dei limiti UE per motivi di salute e sanzioni nazionali che devono essere effettive, proporzionate e dissuasive, che in Danimarca consistono in ammende e nella reclusione fino a due anni per le violazioni intenzionali o gravemente colpose che nuocciono alla salute o la mettono in pericolo oppure perseguono un vantaggio economico.
- **Categoria:** Food & Cosmetics

## A chi si applica

**Oggetto dell’atto:** Oggetti di ceramica che, allo stato finito, sono destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, o che sono a contatto con i prodotti alimentari e destinati a tale scopo (art. 1, paragrafo 2); Per ceramica si intende un prodotto ottenuto da una miscela di materie inorganiche a tenore generalmente elevato di argilla o di silicati, cui possono essere state aggiunte piccole quantità di materie organiche, formato e poi fissato in modo permanente mediante cottura; gli oggetti possono essere invetriati, smaltati e/o decorati (art. 1, paragrafo 3); Gli oggetti sono ripartiti in tre categorie: oggetti non riempibili e oggetti riempibili di profondità non superiore a 25 mm (categoria 1), tutti gli altri oggetti riempibili (categoria 2), e oggetti da cottura e recipienti da imballaggio e conservazione di capacità superiore a tre litri (categoria 3); in pratica vi rientrano piatti, vassoi e altri oggetti piani, tazze, tazzoni, scodelle, brocche e altri oggetti cavi, oggetti da cottura e recipienti di ceramica per la conservazione (art. 2, paragrafo 4); Recipienti dotati di coperchio di ceramica, sottoposti a prova separatamente come recipiente e come coperchio, con la somma riferita al solo recipiente (art. 2, paragrafo 3); Il fabbricante dell’oggetto finito, il venditore stabilito nell’Unione che rilascia la dichiarazione e l’importatore nell’Unione che deve detenere la documentazione di prova (art. 2 bis e allegato III)

**Prodotti derivati e a valle:** L’articolo 1, paragrafo 1, definisce ancora la direttiva come direttiva specifica ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 76/893/CEE; la direttiva 89/109/CEE ha abrogato tale direttiva e ha disposto che i riferimenti ad essa si intendano fatti alla direttiva 89/109/CEE (art. 10), e il regolamento (CE) n. 1935/2004 ha a sua volta abrogato la direttiva 89/109/CEE e disposto che i riferimenti alle direttive abrogate si intendano fatti al regolamento (art. 26), per cui il riferimento dell’articolo 1, paragrafo 1, si legge come riferimento al regolamento (CE) n. 1935/2004, e la direttiva 2005/31/CE descrive la direttiva sulle ceramiche come misura specifica ai sensi dell’articolo 5 di tale regolamento, per cui si applicano, oltre ai limiti di piombo e cadmio, i requisiti generali, l’etichettatura, la rintracciabilità e i controlli del quadro; Poiché il regolamento quadro non si applica ai materiali e agli oggetti forniti come antiquariato, le ceramiche antiche sono escluse dal regime dei materiali a contatto con gli alimenti, mentre la direttiva stessa non contiene una clausola sull’antiquariato (regolamento (CE) n. 1935/2004, art. 1, paragrafo 3, lettera a)); L’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), imponeva al Consiglio di fissare, entro tre anni dalla notifica, limiti per le parti degli oggetti di ceramica che vengono a contatto con la bocca; il testo consolidato del 20 maggio 2005 non contiene alcun limite per il bordo, per cui i limiti UE si applicano all’oggetto nel suo insieme, mentre il decreto danese fissa un limite separato per il bordo dei recipienti per bere (bilag 4, kategori I, punto 3); La ceramica è uno dei 17 gruppi di materiali dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1935/2004; il vetro e il metallo smaltato sono gruppi distinti, privi di una misura specifica UE, per cui si applicano ad essi le disposizioni nazionali ai sensi dell’articolo 6 del regolamento quadro, e la Danimarca applica a livello nazionale i limiti della ceramica agli oggetti smaltati e al vetro (decreto n. 681 del 25 maggio 2020, § 14); Le buone pratiche di fabbricazione ai sensi del regolamento (CE) n. 2023/2006 si applicano dal 1° agosto 2008 a ogni operatore del settore che fabbrica oggetti di ceramica a contatto con gli alimenti, in tutte le fasi fino alla produzione delle sostanze di partenza esclusa (art. 1, art. 2 e art. 8)

**Ruoli previsti dall’atto:**

- **Operatore del settore (in qualsiasi fase di fabbricazione, trasformazione o distribuzione)** — Le persone fisiche o giuridiche responsabili di garantire il rispetto dei requisiti del quadro sui materiali a contatto con gli alimenti nell’impresa da esse controllata; per impresa si intende ogni soggetto, pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che svolga un’attività connessa a una qualsiasi fase di fabbricazione, trasformazione e distribuzione di materiali e oggetti. Per le ceramiche la direttiva ne menziona tre: il fabbricante, il venditore stabilito nella Comunità e l’importatore.
- **Fabbricante dell’oggetto di ceramica finito** — L’impresa che fabbrica l’oggetto di ceramica finito, la cui identità e il cui indirizzo devono figurare nella dichiarazione di conformità; rilascia tale dichiarazione per gli oggetti non ancora a contatto con gli alimenti e deve mettere a disposizione delle autorità nazionali competenti, su richiesta, i risultati delle analisi, le condizioni di prova e il nome e l’indirizzo del laboratorio di prova.
- **Importatore nell’Unione, o venditore stabilito nell’Unione responsabile dell’immissione sul mercato** — L’importatore che importa l’oggetto di ceramica nella Comunità, la cui identità e il cui indirizzo devono figurare nella dichiarazione di conformità accanto a quelli del fabbricante e che, come il fabbricante, deve mettere a disposizione delle autorità, su richiesta, la documentazione di prova; in quanto venditore stabilito nella Comunità può rilasciare egli stesso la dichiarazione. Ai sensi del regolamento quadro il suo nome e il suo indirizzo devono accompagnare l’oggetto come venditore responsabile dell’immissione sul mercato stabilito nella Comunità, e il decreto danese equipara l’importatore al produttore ai fini del ritiro e della notifica.
- **Distributore, grossista o dettagliante** — Un’impresa nelle fasi di commercializzazione successive alla fabbricazione o all’importazione, fino alla vendita al dettaglio compresa, che detiene oggetti di ceramica per la vendita o li cede; la dichiarazione di conformità deve accompagnare gli oggetti in ciascuna di tali fasi, le informazioni di etichettatura devono essere esposte al dettaglio in una lingua facilmente comprensibile dagli acquirenti, e l’impresa deve essere in grado di identificare i propri fornitori e clienti.

## Date principali

- 1984-10-15: La direttiva 84/500/CEE è adottata dal Consiglio a Lussemburgo
- 1984-10-17: Notifica della direttiva agli Stati membri; da questa data decorrono i termini di recepimento dell’articolo 5
- 1984-10-20: Pubblicazione nella GU L 277 del 20 ottobre 1984, pag. 12
- 1987-10-17: Tre anni dopo la notifica: gli Stati membri devono consentire il commercio degli oggetti di ceramica conformi alla direttiva; termine entro cui il Consiglio doveva fissare i limiti per le parti a contatto con la bocca e la Commissione riesaminare i limiti e le condizioni di illuminazione della prova
- 1989-10-17: Cinque anni dopo la notifica: è vietata l’immissione sul mercato degli oggetti di ceramica non conformi alla direttiva; gli Stati membri possono vietarne anche la fabbricazione
- 2004-12-03: Entra in vigore il regolamento (CE) n. 1935/2004: il quadro per tutti i materiali a contatto con gli alimenti, con la ceramica tra i 17 gruppi di materiali per i quali possono essere adottate misure specifiche; la direttiva 89/109/CEE è abrogata
- 2005-05-20: Entra in vigore la direttiva 2005/31/CE della Commissione, il ventesimo giorno dopo la pubblicazione nella GU L 110 del 30 aprile 2005: inserisce l’articolo 2 bis sulla dichiarazione di conformità, sostituisce l’allegato II con criteri di prestazione per il metodo di analisi e aggiunge l’allegato III
- 2006-05-20: Termine per gli Stati membri per adottare e pubblicare le leggi di recepimento della direttiva 2005/31/CE; da questa data devono essere consentiti il commercio e l’uso degli oggetti di ceramica conformi ad essa
- 2006-10-27: Si applica l’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1935/2004: sistemi di rintracciabilità per identificare le imprese da cui e a cui sono stati forniti gli oggetti di ceramica
- 2007-05-20: Sono vietate la fabbricazione e l’importazione nella Comunità di oggetti di ceramica non conformi alla direttiva 2005/31/CE (dichiarazione di conformità, documentazione giustificativa, criteri di prestazione analitici)
- 2008-08-01: Si applica il regolamento (CE) n. 2023/2006 sulle buone pratiche di fabbricazione a tutti i settori e a tutte le fasi di fabbricazione, trasformazione e distribuzione dei materiali a contatto con gli alimenti, fino alla produzione delle sostanze di partenza esclusa, ceramica compresa
- 2019-12-14: Si applica il regolamento (UE) 2017/625 sui controlli ufficiali, che abroga il regolamento (CE) n. 882/2004 ancora citato dall’articolo 24, paragrafo 3, del regolamento quadro
- 2020-07-01: Entra in vigore il decreto danese n. 681 del 25 maggio 2020 sui materiali a contatto con gli alimenti, che sostituisce il decreto n. 1248 del 30 ottobre 2018: attua la direttiva, applica gli stessi limiti di piombo e cadmio agli oggetti di ceramica, agli oggetti smaltati e al vetro, aggiunge un limite per il bordo e richiede la dichiarazione di conformità delle ceramiche fino alla vendita al dettaglio compresa
- 2025-07-17: Ricevuta la notifica TRIS 2025/0387/DK: la Danimarca notifica un progetto di decreto che abrogherebbe il decreto n. 681 del 25 maggio 2020, avrebbe effetto dal 1° gennaio 2026 e applicherebbe limiti di piombo e cadmio più bassi, espressi in microgrammi, agli oggetti di ceramica, agli oggetti smaltati e al vetro dal 1° luglio 2026; lo status quo è prorogato al 19 gennaio 2026, la Spagna ha emesso un parere circostanziato e, al 17 settembre 2026, Retsinformation elenca ancora il decreto n. 681 come decreto in vigore

## Che cosa si deve fare

### Fabbricante dell’oggetto di ceramica finito

- Mantenere il piombo e il cadmio ceduti da ciascun oggetto entro il limite della sua categoria: 0,8 mg/dm² di piombo e 0,07 mg/dm² di cadmio per la categoria 1 (non riempibili o profondi fino a 25 mm), 4,0 mg/l e 0,3 mg/l per la categoria 2 (altri oggetti riempibili), 1,5 mg/l e 0,1 mg/l per la categoria 3 (oggetti da cottura, imballaggi e recipienti per la conservazione di capacità superiore a tre litri).
- Determinare la cessione con la prova dell’allegato I: acido acetico al 4 % (v/v) preparato di fresco, 22 ± 2 °C per 24 ± 0,5 ore, oggetti riempibili riempiti fino a 1 mm dal punto di trabocco (6 mm lungo un bordo piano o inclinato), oggetti non riempibili immersi dopo aver protetto la superficie non a contatto, campione coperto e mantenuto in totale oscurità quando si determina il cadmio, e recipienti con coperchio sottoposti a prova separatamente come recipiente e come coperchio.
- Utilizzare un metodo di analisi strumentale conforme ai criteri di prestazione dell’allegato II: limiti di rilevabilità non superiori a 0,1 mg/l per il piombo e 0,01 mg/l per il cadmio, limiti di quantificazione non superiori a 0,2 e 0,02 mg/l, recupero dall’80 al 120 %, assenza di interferenze di matrice e spettrali, un bianco per ciascuna serie e campioni lavati con detergente per uso domestico a circa 40 °C e successivamente non toccati sulla superficie di prova.
- Avvalersi della tolleranza solo nei limiti consentiti dalla direttiva: un oggetto che supera un limite di non oltre il 50 % è comunque accettato se almeno altri tre oggetti della stessa forma, delle stesse dimensioni, della stessa decorazione e della stessa vetrina sono sottoposti a prova e la loro media non supera il limite, senza che nessuno di essi lo superi di oltre il 50 %.
- Rilasciare la dichiarazione scritta di conformità per gli oggetti non ancora a contatto con gli alimenti, in modo che li accompagni in ogni fase di commercializzazione fino alla vendita al dettaglio compresa, indicando la propria identità e il proprio indirizzo e quelli dell’importatore nell’Unione, l’identità dell’oggetto, la data e la conferma che l’oggetto soddisfa i requisiti pertinenti della direttiva e del regolamento (CE) n. 1935/2004; renderla facilmente riconducibile alle merci e rinnovarla quando modifiche sostanziali della produzione alterano la cessione di piombo o cadmio.
- Conservare la documentazione adeguata che dimostra il rispetto dei limiti di cessione, contenente i risultati delle analisi effettuate, le condizioni di prova e il nome e l’indirizzo del laboratorio che ha eseguito le prove, e metterla a disposizione delle autorità nazionali competenti su richiesta.
- Fabbricare nel rispetto delle buone pratiche di fabbricazione, con un sistema documentato di assicurazione della qualità, un sistema di controllo della qualità e registri di specifiche, formule, lavorazione e controlli a disposizione delle autorità, in modo che gli oggetti non cedano agli alimenti costituenti in quantità tali da mettere in pericolo la salute, da modificarne in modo inaccettabile la composizione o da alterarne il sapore o l’odore.
- Fabbricare nel rispetto delle buone pratiche di fabbricazione, con un sistema documentato di assicurazione della qualità e un sistema di controllo della qualità, in modo che gli oggetti non cedano agli alimenti costituenti in quantità tali da mettere in pericolo la salute, da modificarne in modo inaccettabile la composizione o da alterarne il sapore o l’odore.
- Conservare la documentazione su specifiche, formule, lavorazione e risultati dei controlli di qualità e metterla a disposizione delle autorità competenti su richiesta.
- Etichettare gli oggetti non ancora a contatto con gli alimenti con la dicitura «per contatto con alimenti», un’indicazione specifica d’uso o il simbolo dell’allegato II, a meno che l’oggetto sia chiaramente destinato al contatto con gli alimenti, con le eventuali istruzioni speciali per un uso sicuro, con il proprio nome o la propria denominazione commerciale e indirizzo e con l’identificazione che garantisce la rintracciabilità; mantenere sistemi che identifichino le imprese da cui si sono ricevute le forniture e a cui sono state effettuate.
- Etichettare gli oggetti non ancora a contatto con gli alimenti con la dicitura «per contatto con alimenti», un’indicazione specifica d’uso o il simbolo dell’allegato II, a meno che l’oggetto sia chiaramente destinato al contatto con gli alimenti, e con le eventuali istruzioni speciali per un uso sicuro e appropriato.
- Riportare il proprio nome o la propria denominazione commerciale e l’indirizzo o la sede legale sull’oggetto, sul suo imballaggio, su un’etichetta o sui documenti di accompagnamento.
- Etichettare o altrimenti identificare gli oggetti in modo da garantirne la rintracciabilità.
- Mantenere sistemi e procedure che identifichino le imprese a cui si sono effettuate le forniture e quelle da cui si sono ricevute, e mettere tali informazioni a disposizione delle autorità competenti su richiesta.

### Importatore nell’Unione, o venditore stabilito nell’Unione responsabile dell’immissione sul mercato

- Importare solo oggetti di ceramica conformi ai limiti di categoria: dal 20 maggio 2007 gli Stati membri devono vietare l’importazione nell’Unione di oggetti di ceramica non conformi alla direttiva come modificata dalla direttiva 2005/31/CE.
- Assicurarsi che una dichiarazione scritta di conformità accompagni gli oggetti fin dalla prima vendita; può essere rilasciata dal fabbricante o da chi importa in quanto venditore stabilito nell’Unione, e deve indicare sia il fabbricante dell’oggetto finito sia l’importatore, identificare l’oggetto, recare una data e confermare la conformità alla direttiva e al regolamento (CE) n. 1935/2004.
- Detenere la documentazione giustificativa, i risultati delle analisi, le condizioni di prova e il nome e l’indirizzo del laboratorio di prova, e metterla a disposizione delle autorità nazionali competenti su richiesta; la direttiva pone tale obbligo sia in capo all’importatore nell’Unione sia in capo al fabbricante.
- Riportare il proprio nome o la propria denominazione commerciale e l’indirizzo sull’oggetto, sul suo imballaggio o su un’etichetta come venditore responsabile dell’immissione sul mercato stabilito nell’Unione, assicurare la presenza dell’indicazione «per contatto con alimenti» e delle eventuali istruzioni, e tenere registri di rintracciabilità di fornitori e clienti.
- Riportare il proprio nome o la propria denominazione commerciale e l’indirizzo sull’oggetto, sul suo imballaggio o su un’etichetta come venditore stabilito nell’Unione responsabile dell’immissione sul mercato.
- Verificare che l’indicazione «per contatto con alimenti» e le eventuali istruzioni speciali d’uso figurino sull’oggetto, sul suo imballaggio o su un’etichetta.
- Mantenere sistemi e procedure che identifichino i propri fornitori e i propri clienti professionali, e mettere tali informazioni a disposizione delle autorità competenti su richiesta.
- In Danimarca, se si ritiene o si ha motivo di ritenere che le ceramiche importate non soddisfino i requisiti di sicurezza alimentare e non siano più sotto il proprio controllo, ritirarle dal mercato, notificarlo immediatamente a Fødevarestyrelsen e, se sono giunte ai consumatori, informare efficacemente i consumatori e, se necessario, richiamare gli oggetti.
- In Danimarca, verificare inoltre i recipienti per bere rispetto al limite per il bordo e applicare gli stessi limiti e la stessa prova agli oggetti smaltati e al vetro, e mettere a disposizione la dichiarazione sulle ceramiche e la documentazione di supporto nella forma prescritta dal decreto danese, compresa la possibilità di pubblicare la dichiarazione sul proprio sito web se gli anelli successivi della catena sono informati.
- In Danimarca, verificare inoltre i recipienti per bere rispetto al limite per il bordo e applicare gli stessi limiti e la stessa prova agli oggetti smaltati e al vetro.
- In Danimarca, mettere a disposizione la dichiarazione sulle ceramiche e la documentazione di supporto nella forma prescritta dal decreto danese; la dichiarazione può essere pubblicata sul proprio sito web se gli anelli successivi della catena sono informati.

### Distributore, grossista o dettagliante

- Vendere solo oggetti di ceramica accompagnati dalla dichiarazione scritta di conformità; la direttiva la richiede in tutte le fasi di commercializzazione fino alla vendita al dettaglio compresa per gli oggetti non ancora a contatto con gli alimenti.
- Nella fase della vendita al dettaglio, esporre le informazioni di etichettatura sull’oggetto, sul suo imballaggio, su un’etichetta o su un avviso ben visibile nelle vicinanze, e non vendere oggetti la cui indicazione «per contatto con alimenti» e le cui istruzioni non siano fornite in una lingua facilmente comprensibile dagli acquirenti.
- Mantenere sistemi e procedure che identifichino le imprese da cui e a cui gli oggetti sono stati forniti, e mettere tali informazioni a disposizione delle autorità competenti su richiesta.
- In Danimarca, non commercializzare materiali a contatto con gli alimenti che non soddisfano i requisiti generali e, in qualità di impresa responsabile, ritirare le ceramiche non conformi distribuite, notificarlo a Fødevarestyrelsen e informare i consumatori se gli oggetti sono giunti fino a loro.

### Operatore del settore (in qualsiasi fase di fabbricazione, trasformazione o distribuzione)

- Garantire che gli oggetti di ceramica sotto il proprio controllo, in condizioni d’uso normali o prevedibili, non cedano agli alimenti costituenti in quantità tali da mettere in pericolo la salute umana, da comportare una modifica inaccettabile della composizione degli alimenti o da deteriorarne il sapore, l’odore o l’aspetto, e che la loro etichettatura, pubblicità e presentazione non inducano in errore i consumatori.
- Mantenere un sistema efficace e documentato di assicurazione della qualità, proporzionato alle dimensioni dell’impresa, un sistema di controllo della qualità che individui e corregga le carenze e la documentazione su specifiche, lavorazione e risultati dei controlli a disposizione delle autorità.
- Mantenere un sistema efficace e documentato di assicurazione della qualità, proporzionato alle dimensioni dell’impresa, e un sistema di controllo della qualità che individui e corregga le carenze.
- Conservare la documentazione su specifiche, lavorazione e risultati dei controlli di qualità e metterla a disposizione delle autorità competenti su richiesta.
- Disporre della documentazione che dimostra la conformità alla misura specifica e consegnarla alle autorità competenti su richiesta; un’impresa alimentare che riempie o utilizza oggetti di ceramica deve in Danimarca usare solo materiali conformi e solo per lo scopo previsto.
- Quando si applica una misura specifica, disporre della documentazione che ne dimostra il rispetto e consegnarla alle autorità competenti su richiesta.
- Collaborare ai controlli ufficiali che gli Stati membri effettuano ai sensi della normativa dell’Unione sui controlli ufficiali su alimenti e mangimi, oggi il regolamento (UE) 2017/625, con il sostegno dei laboratori di riferimento dell’UE e nazionali per i materiali a contatto con gli alimenti nel lavoro analitico.

## Requirements

Each duty above as an identified requirement (36); ids are permanent and shared with the compliance engine.

### unclassified

- `cer-mfr-keep-lead-cadmium` (Fabbricante dell’oggetto di ceramica finito) — Mantenere il piombo e il cadmio ceduti da ciascun oggetto entro il limite della sua categoria: 0,8 mg/dm² di piombo e 0,07 mg/dm² di cadmio per la categoria 1 (non riempibili o profondi fino a 25 mm), 4,0 mg/l e 0,3 mg/l per la categoria 2 (altri oggetti riempibili), 1,5 mg/l e 0,1 mg/l per la categoria 3 (oggetti da cottura, imballaggi e recipienti per la conservazione di capacità superiore a tre litri). [Art. 2(1) and Art. 2(4)]
- `cer-mfr-determine-migration-annex` (Fabbricante dell’oggetto di ceramica finito) — Determinare la cessione con la prova dell’allegato I: acido acetico al 4 % (v/v) preparato di fresco, 22 ± 2 °C per 24 ± 0,5 ore, oggetti riempibili riempiti fino a 1 mm dal punto di trabocco (6 mm lungo un bordo piano o inclinato), oggetti non riempibili immersi dopo aver protetto la superficie non a contatto, campione coperto e mantenuto in totale oscurità quando si determina il cadmio, e recipienti con coperchio sottoposti a prova separatamente come recipiente e come coperchio. [Art. 2(2), Art. 2(3) and Annex I, points 1 to 4]
- `cer-mfr-use-instrumental-method` (Fabbricante dell’oggetto di ceramica finito) — Utilizzare un metodo di analisi strumentale conforme ai criteri di prestazione dell’allegato II: limiti di rilevabilità non superiori a 0,1 mg/l per il piombo e 0,01 mg/l per il cadmio, limiti di quantificazione non superiori a 0,2 e 0,02 mg/l, recupero dall’80 al 120 %, assenza di interferenze di matrice e spettrali, un bianco per ciascuna serie e campioni lavati con detergente per uso domestico a circa 40 °C e successivamente non toccati sulla superficie di prova. [Annex II, points 2, 4 and 5 (M1)]
- `cer-mfr-rely-tolerance-directive` (Fabbricante dell’oggetto di ceramica finito) — Avvalersi della tolleranza solo nei limiti consentiti dalla direttiva: un oggetto che supera un limite di non oltre il 50 % è comunque accettato se almeno altri tre oggetti della stessa forma, delle stesse dimensioni, della stessa decorazione e della stessa vetrina sono sottoposti a prova e la loro media non supera il limite, senza che nessuno di essi lo superi di oltre il 50 %. [Art. 2(5)]
- `cer-mfr-issue-written-declaration` (Fabbricante dell’oggetto di ceramica finito) — Rilasciare la dichiarazione scritta di conformità per gli oggetti non ancora a contatto con gli alimenti, in modo che li accompagni in ogni fase di commercializzazione fino alla vendita al dettaglio compresa, indicando la propria identità e il proprio indirizzo e quelli dell’importatore nell’Unione, l’identità dell’oggetto, la data e la conferma che l’oggetto soddisfa i requisiti pertinenti della direttiva e del regolamento (CE) n. 1935/2004; renderla facilmente riconducibile alle merci e rinnovarla quando modifiche sostanziali della produzione alterano la cessione di piombo o cadmio. [Art. 2a(1) and Annex III]
- `cer-mfr-keep-appropriate-documentation` (Fabbricante dell’oggetto di ceramica finito) — Conservare la documentazione adeguata che dimostra il rispetto dei limiti di cessione, contenente i risultati delle analisi effettuate, le condizioni di prova e il nome e l’indirizzo del laboratorio che ha eseguito le prove, e metterla a disposizione delle autorità nazionali competenti su richiesta. [Art. 2a(2)]
- `cer-mfr-manufacture-good-manufacturing` (Fabbricante dell’oggetto di ceramica finito) — Fabbricare nel rispetto delle buone pratiche di fabbricazione, con un sistema documentato di assicurazione della qualità, un sistema di controllo della qualità e registri di specifiche, formule, lavorazione e controlli a disposizione delle autorità, in modo che gli oggetti non cedano agli alimenti costituenti in quantità tali da mettere in pericolo la salute, da modificarne in modo inaccettabile la composizione o da alterarne il sapore o l’odore. [Art. 3(1); https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32006R2023 · Art. 4, Art. 5, Art. 6 and Art. 7]
- `cer-mfr-apply-good-manufacturing-practice` (Fabbricante dell’oggetto di ceramica finito) — Fabbricare nel rispetto delle buone pratiche di fabbricazione, con un sistema documentato di assicurazione della qualità e un sistema di controllo della qualità, in modo che gli oggetti non cedano agli alimenti costituenti in quantità tali da mettere in pericolo la salute, da modificarne in modo inaccettabile la composizione o da alterarne il sapore o l’odore. [Art. 3(1); https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32006R2023 · Art. 4, Art. 5 and Art. 6]
- `cer-mfr-keep-gmp-documentation` (Fabbricante dell’oggetto di ceramica finito) — Conservare la documentazione su specifiche, formule, lavorazione e risultati dei controlli di qualità e metterla a disposizione delle autorità competenti su richiesta. [Art. 7]
- `cer-mfr-label-articles-yet` (Fabbricante dell’oggetto di ceramica finito) — Etichettare gli oggetti non ancora a contatto con gli alimenti con la dicitura «per contatto con alimenti», un’indicazione specifica d’uso o il simbolo dell’allegato II, a meno che l’oggetto sia chiaramente destinato al contatto con gli alimenti, con le eventuali istruzioni speciali per un uso sicuro, con il proprio nome o la propria denominazione commerciale e indirizzo e con l’identificazione che garantisce la rintracciabilità; mantenere sistemi che identifichino le imprese da cui si sono ricevute le forniture e a cui sono state effettuate. [Art. 15(1), Art. 15(2), Art. 15(3) and Art. 17(2)]
- `cer-mfr-label-food-contact-use` (Fabbricante dell’oggetto di ceramica finito) — Etichettare gli oggetti non ancora a contatto con gli alimenti con la dicitura «per contatto con alimenti», un’indicazione specifica d’uso o il simbolo dell’allegato II, a meno che l’oggetto sia chiaramente destinato al contatto con gli alimenti, e con le eventuali istruzioni speciali per un uso sicuro e appropriato. [Art. 15(1), points (a) and (b), and Art. 15(2)]
- `cer-mfr-mark-name-address` (Fabbricante dell’oggetto di ceramica finito) — Riportare il proprio nome o la propria denominazione commerciale e l’indirizzo o la sede legale sull’oggetto, sul suo imballaggio, su un’etichetta o sui documenti di accompagnamento. [Art. 15(1), point (c)]
- `cer-mfr-label-traceability` (Fabbricante dell’oggetto di ceramica finito) — Etichettare o altrimenti identificare gli oggetti in modo da garantirne la rintracciabilità. [Art. 15(1), point (d), and Art. 17(2)]
- `cer-mfr-keep-traceability-systems` (Fabbricante dell’oggetto di ceramica finito) — Mantenere sistemi e procedure che identifichino le imprese a cui si sono effettuate le forniture e quelle da cui si sono ricevute, e mettere tali informazioni a disposizione delle autorità competenti su richiesta. [Art. 17(2)]
- `cer-imp-import-ceramic-articles` (Importatore nell’Unione, o venditore stabilito nell’Unione responsabile dell’immissione sul mercato) — Importare solo oggetti di ceramica conformi ai limiti di categoria: dal 20 maggio 2007 gli Stati membri devono vietare l’importazione nell’Unione di oggetti di ceramica non conformi alla direttiva come modificata dalla direttiva 2005/31/CE. [Art. 2(1), point (b); https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:01984L0500-20050520 · Art. 2(4)]
- `cer-imp-make-sure-written` (Importatore nell’Unione, o venditore stabilito nell’Unione responsabile dell’immissione sul mercato) — Assicurarsi che una dichiarazione scritta di conformità accompagni gli oggetti fin dalla prima vendita; può essere rilasciata dal fabbricante o da chi importa in quanto venditore stabilito nell’Unione, e deve indicare sia il fabbricante dell’oggetto finito sia l’importatore, identificare l’oggetto, recare una data e confermare la conformità alla direttiva e al regolamento (CE) n. 1935/2004. [Art. 2a(1) and Annex III]
- `cer-imp-hold-supporting-documentation` (Importatore nell’Unione, o venditore stabilito nell’Unione responsabile dell’immissione sul mercato) — Detenere la documentazione giustificativa, i risultati delle analisi, le condizioni di prova e il nome e l’indirizzo del laboratorio di prova, e metterla a disposizione delle autorità nazionali competenti su richiesta; la direttiva pone tale obbligo sia in capo all’importatore nell’Unione sia in capo al fabbricante. [Art. 2a(2)]
- `cer-imp-put-name-trade` (Importatore nell’Unione, o venditore stabilito nell’Unione responsabile dell’immissione sul mercato) — Riportare il proprio nome o la propria denominazione commerciale e l’indirizzo sull’oggetto, sul suo imballaggio o su un’etichetta come venditore responsabile dell’immissione sul mercato stabilito nell’Unione, assicurare la presenza dell’indicazione «per contatto con alimenti» e delle eventuali istruzioni, e tenere registri di rintracciabilità di fornitori e clienti. [Art. 15(1), points (a) to (d), and Art. 17(2)]
- `cer-imp-mark-name-address` (Importatore nell’Unione, o venditore stabilito nell’Unione responsabile dell’immissione sul mercato) — Riportare il proprio nome o la propria denominazione commerciale e l’indirizzo sull’oggetto, sul suo imballaggio o su un’etichetta come venditore stabilito nell’Unione responsabile dell’immissione sul mercato. [Art. 15(1), point (c)]
- `cer-imp-check-food-contact-labelling` (Importatore nell’Unione, o venditore stabilito nell’Unione responsabile dell’immissione sul mercato) — Verificare che l’indicazione «per contatto con alimenti» e le eventuali istruzioni speciali d’uso figurino sull’oggetto, sul suo imballaggio o su un’etichetta. [Art. 15(1), points (a) and (b)]
- `cer-imp-keep-traceability-systems` (Importatore nell’Unione, o venditore stabilito nell’Unione responsabile dell’immissione sul mercato) — Mantenere sistemi e procedure che identifichino i propri fornitori e i propri clienti professionali, e mettere tali informazioni a disposizione delle autorità competenti su richiesta. [Art. 17(2)]
- `cer-imp-consider-have-reason` (Importatore nell’Unione, o venditore stabilito nell’Unione responsabile dell’immissione sul mercato) — In Danimarca, se si ritiene o si ha motivo di ritenere che le ceramiche importate non soddisfino i requisiti di sicurezza alimentare e non siano più sotto il proprio controllo, ritirarle dal mercato, notificarlo immediatamente a Fødevarestyrelsen e, se sono giunte ai consumatori, informare efficacemente i consumatori e, se necessario, richiamare gli oggetti. [§ 7]
- `cer-imp-check-drinking-vessels` (Importatore nell’Unione, o venditore stabilito nell’Unione responsabile dell’immissione sul mercato) — In Danimarca, verificare inoltre i recipienti per bere rispetto al limite per il bordo e applicare gli stessi limiti e la stessa prova agli oggetti smaltati e al vetro, e mettere a disposizione la dichiarazione sulle ceramiche e la documentazione di supporto nella forma prescritta dal decreto danese, compresa la possibilità di pubblicare la dichiarazione sul proprio sito web se gli anelli successivi della catena sono informati. [§ 14, § 15(1) and (2), bilag 4 and bilag 5, point 4]
- `cer-imp-check-mouth-rim-limits` (Importatore nell’Unione, o venditore stabilito nell’Unione responsabile dell’immissione sul mercato) — In Danimarca, verificare inoltre i recipienti per bere rispetto al limite per il bordo e applicare gli stessi limiti e la stessa prova agli oggetti smaltati e al vetro. [§ 14 and bilag 4]
- `cer-imp-provide-danish-declaration-form` (Importatore nell’Unione, o venditore stabilito nell’Unione responsabile dell’immissione sul mercato) — In Danimarca, mettere a disposizione la dichiarazione sulle ceramiche e la documentazione di supporto nella forma prescritta dal decreto danese; la dichiarazione può essere pubblicata sul proprio sito web se gli anelli successivi della catena sono informati. [§ 15(1) and (2) and bilag 5, point 4]
- `cer-dist-sell-ceramic-articles` (Distributore, grossista o dettagliante) — Vendere solo oggetti di ceramica accompagnati dalla dichiarazione scritta di conformità; la direttiva la richiede in tutte le fasi di commercializzazione fino alla vendita al dettaglio compresa per gli oggetti non ancora a contatto con gli alimenti. [Art. 2a(1)]
- `cer-dist-retail-stage-display` (Distributore, grossista o dettagliante) — Nella fase della vendita al dettaglio, esporre le informazioni di etichettatura sull’oggetto, sul suo imballaggio, su un’etichetta o su un avviso ben visibile nelle vicinanze, e non vendere oggetti la cui indicazione «per contatto con alimenti» e le cui istruzioni non siano fornite in una lingua facilmente comprensibile dagli acquirenti. [Art. 15(4) and Art. 15(7)]
- `cer-dist-keep-systems-procedures` (Distributore, grossista o dettagliante) — Mantenere sistemi e procedure che identifichino le imprese da cui e a cui gli oggetti sono stati forniti, e mettere tali informazioni a disposizione delle autorità competenti su richiesta. [Art. 17(2)]
- `cer-dist-market-food-contact` (Distributore, grossista o dettagliante) — In Danimarca, non commercializzare materiali a contatto con gli alimenti che non soddisfano i requisiti generali e, in qualità di impresa responsabile, ritirare le ceramiche non conformi distribuite, notificarlo a Fødevarestyrelsen e informare i consumatori se gli oggetti sono giunti fino a loro. [§ 6(1) and § 7]
- `cer-op-ensure-ceramic-articles` (Operatore del settore (in qualsiasi fase di fabbricazione, trasformazione o distribuzione)) — Garantire che gli oggetti di ceramica sotto il proprio controllo, in condizioni d’uso normali o prevedibili, non cedano agli alimenti costituenti in quantità tali da mettere in pericolo la salute umana, da comportare una modifica inaccettabile della composizione degli alimenti o da deteriorarne il sapore, l’odore o l’aspetto, e che la loro etichettatura, pubblicità e presentazione non inducano in errore i consumatori. [Art. 3]
- `cer-op-operate-effective-documented` (Operatore del settore (in qualsiasi fase di fabbricazione, trasformazione o distribuzione)) — Mantenere un sistema efficace e documentato di assicurazione della qualità, proporzionato alle dimensioni dell’impresa, un sistema di controllo della qualità che individui e corregga le carenze e la documentazione su specifiche, lavorazione e risultati dei controlli a disposizione delle autorità. [Art. 5, Art. 6 and Art. 7]
- `cer-op-apply-good-manufacturing-practice` (Operatore del settore (in qualsiasi fase di fabbricazione, trasformazione o distribuzione)) — Mantenere un sistema efficace e documentato di assicurazione della qualità, proporzionato alle dimensioni dell’impresa, e un sistema di controllo della qualità che individui e corregga le carenze. [Art. 5 and Art. 6]
- `cer-op-keep-gmp-documentation` (Operatore del settore (in qualsiasi fase di fabbricazione, trasformazione o distribuzione)) — Conservare la documentazione su specifiche, lavorazione e risultati dei controlli di qualità e metterla a disposizione delle autorità competenti su richiesta. [Art. 7]
- `cer-op-have-documentation-available` (Operatore del settore (in qualsiasi fase di fabbricazione, trasformazione o distribuzione)) — Disporre della documentazione che dimostra la conformità alla misura specifica e consegnarla alle autorità competenti su richiesta; un’impresa alimentare che riempie o utilizza oggetti di ceramica deve in Danimarca usare solo materiali conformi e solo per lo scopo previsto. [Art. 16(1); https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/681 · § 6(2)]
- `cer-op-provide-compliance-documentation` (Operatore del settore (in qualsiasi fase di fabbricazione, trasformazione o distribuzione)) — Quando si applica una misura specifica, disporre della documentazione che ne dimostra il rispetto e consegnarla alle autorità competenti su richiesta. [Art. 16(1)]
- `cer-op-cooperate-official-controls` (Operatore del settore (in qualsiasi fase di fabbricazione, trasformazione o distribuzione)) — Collaborare ai controlli ufficiali che gli Stati membri effettuano ai sensi della normativa dell’Unione sui controlli ufficiali su alimenti e mangimi, oggi il regolamento (UE) 2017/625, con il sostegno dei laboratori di riferimento dell’UE e nazionali per i materiali a contatto con gli alimenti nel lavoro analitico. [Art. 24; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R0625 · Art. 146(1)]

## Sanzioni

La direttiva non contiene un articolo sulle sanzioni: gli Stati membri dovevano modificare le proprie leggi nazionali in modo che il commercio degli oggetti di ceramica conformi fosse consentito dal 17 ottobre 1987 e l’immissione sul mercato degli oggetti non conformi fosse vietata dal 17 ottobre 1989, e possono vietare la fabbricazione degli oggetti non conformi. Le sanzioni derivano dal quadro: gli Stati membri stabiliscono le disposizioni sulle sanzioni per le violazioni del regolamento (CE) n. 1935/2004, che devono essere effettive, proporzionate e dissuasive, fanno rispettare la disciplina mediante controlli ufficiali e possono sospendere o limitare temporaneamente l’applicazione dei limiti UE sul proprio territorio quando hanno motivi circostanziati per concludere che un oggetto mette in pericolo la salute umana pur essendo conforme. In Danimarca il decreto n. 681 del 25 maggio 2020 vieta la commercializzazione di materiali a contatto con gli alimenti che non soddisfano i requisiti generali, obbliga l’impresa responsabile, il produttore o l’importatore a ritirare i materiali non conformi, a notificarlo a Fødevarestyrelsen e a informare i consumatori o a richiamare i prodotti presso di loro, e punisce con un’ammenda le violazioni dei limiti di piombo e cadmio e delle regole di prova per gli oggetti di ceramica, gli oggetti smaltati e il vetro, dell’obbligo di dichiarazione e di documentazione, degli articoli 3, 4, paragrafi 1 e da 3 a 6, 11, paragrafo 5, 15 e 17 del regolamento quadro e degli articoli da 4 a 7 del regolamento sulle buone pratiche di fabbricazione; la pena sale fino alla reclusione di due anni se la violazione è stata intenzionale o gravemente colposa e ha nuociuto alla salute o l’ha messa in pericolo oppure perseguiva un vantaggio economico, e le società possono essere ritenute penalmente responsabili.

## Lista di controllo

1. Verificare che ogni oggetto sia di ceramica ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3 (miscela inorganica, formata e fissata mediante cottura, eventualmente invetriata, smaltata o decorata) e sia destinato al contatto con gli alimenti; trattare separatamente gli oggetti decorativi, il vetro e il metallo smaltato e controllare le disposizioni danesi per questi ultimi due.
2. Classificare ogni oggetto nella categoria 1, 2 o 3 in base alla forma, alla profondità interna (25 mm) e alla capacità (tre litri), e individuare i recipienti con coperchio e i recipienti per bere per la regola sul coperchio e, in Danimarca, il limite per il bordo (art. 2, paragrafi 3 e 4; bilag 4).
3. Far sottoporre a prova la superficie a contatto con gli alimenti alle condizioni dell’allegato I, acido acetico al 4 % per 24 ore a 22 °C, da un laboratorio il cui metodo strumentale soddisfi i criteri di rilevabilità, quantificazione e recupero dell’allegato II, e conservare il rapporto con le condizioni di prova e il nome e l’indirizzo del laboratorio (art. 2 bis, paragrafo 2).
4. Confrontare i risultati con i limiti di categoria, applicando la tolleranza del 50 % solo con altri tre oggetti della stessa forma, delle stesse dimensioni, della stessa decorazione e della stessa vetrina (art. 2, paragrafo 5); prestare particolare attenzione alle vetrine e alle decorazioni colorate, che Fødevarestyrelsen raccomanda di realizzare senza piombo e cadmio.
5. Redigere la dichiarazione scritta di conformità con i quattro elementi dell’allegato III, identità e indirizzo del fabbricante e dell’importatore, identità dell’oggetto, data e conferma della conformità alla direttiva e al regolamento (CE) n. 1935/2004, e assicurarsi che viaggi con le merci fino alla vendita al dettaglio compresa (art. 2 bis, paragrafo 1).
6. Stabilire un criterio per rinnovare la dichiarazione e ripetere le prove quando cambiano una vetrina, una decorazione, un processo di cottura o un fornitore in modo tale da poter alterare la cessione di piombo o cadmio (allegato III, ultimo comma).
7. Applicare gli obblighi del quadro: buone pratiche di fabbricazione con assicurazione e controllo della qualità documentati (regolamento (CE) n. 2023/2006), etichettatura con l’indicazione «per contatto con alimenti» ove necessaria e con il nome e l’indirizzo del venditore responsabile (art. 15), e registri di rintracciabilità di fornitori e clienti (art. 17).
8. In Danimarca, registrare la procedura di ritiro e di notifica verso Fødevarestyrelsen (§ 7 del decreto n. 681 del 25 maggio 2020) e decidere se la dichiarazione accompagnerà le merci o sarà pubblicata sul proprio sito web con la catena informata (§ 15, comma 2).
9. Seguire il progetto di decreto danese notificato come TRIS 2025/0387/DK, che abbasserebbe i limiti di piombo e cadmio a livelli espressi in microgrammi dal 1° luglio 2026, e i lavori della Commissione su limiti UE rivisti per piombo, cadmio e altri metalli provenienti da materiali ceramici e vetrosi a contatto con gli alimenti, in modo da progettare i nuovi prodotti in vista dei prossimi limiti.

## Domande

### Quali sono i limiti di piombo e cadmio previsti dalla direttiva sulle ceramiche?

Tre categorie. Categoria 1, oggetti non riempibili e oggetti riempibili la cui profondità interna dal punto più basso al piano passante per il bordo superiore non supera 25 mm: 0,8 mg/dm² di piombo e 0,07 mg/dm² di cadmio. Categoria 2, tutti gli altri oggetti riempibili: 4,0 mg/l di piombo e 0,3 mg/l di cadmio. Categoria 3, oggetti da cottura (senza soglia di capacità) e recipienti da imballaggio e conservazione di capacità superiore a tre litri: 1,5 mg/l di piombo e 0,1 mg/l di cadmio. Per un recipiente con coperchio di ceramica il limite del recipiente si applica alla somma dei due livelli di estrazione. La Danimarca applica gli stessi valori con il decreto n. 681 del 25 maggio 2020 e aggiunge un limite di categoria I per il bordo dei recipienti per bere.

### Quali oggetti rientrano nella direttiva e quali ne sono esclusi?

Rientrano gli oggetti di ceramica che, allo stato finito, sono destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari o sono già a contatto con i prodotti alimentari a tale scopo. Per ceramica si intende un prodotto ottenuto da una miscela di materie inorganiche a tenore generalmente elevato di argilla o di silicati, eventualmente con piccole quantità di materie organiche, formato e fissato in modo permanente mediante cottura, invetriato, smaltato o decorato oppure no. Ne sono esclusi le ceramiche decorative non destinate agli alimenti, il vetro e il metallo smaltato, che sono gruppi di materiali distinti ai sensi del regolamento quadro, privi di una misura specifica UE; gli oggetti forniti come antiquariato sono esclusi del tutto dal regolamento quadro.

### Come si verifica la cessione di piombo e cadmio dalle ceramiche?

L’oggetto è lavato in una soluzione di detergente per uso domestico a circa 40 °C, risciacquato ed asciugato, poi messo a contatto con una soluzione di acido acetico al 4 % (v/v) preparata di fresco a 22 ± 2 °C per 24 ± 0,5 ore. Gli oggetti riempibili sono riempiti fino a non oltre 1 mm dal punto di trabocco, o 6 mm misurati lungo un bordo piano o leggermente inclinato; gli oggetti non riempibili sono immersi dopo aver protetto la superficie non a contatto. Il campione è coperto, con la normale illuminazione di laboratorio quando si determina solo il piombo e in totale oscurità quando si determina il cadmio. Il piombo e il cadmio presenti nella soluzione sono poi misurati con un metodo strumentale conforme ai criteri dell’allegato II: limiti di rilevabilità di 0,1 mg/l per il piombo e 0,01 mg/l per il cadmio, limiti di quantificazione di 0,2 e 0,02 mg/l e recupero dall’80 al 120 %. Per la categoria 1 il risultato è riferito all’area della superficie libera del liquido, per le categorie 2 e 3 al volume.

### Mi serve una dichiarazione di conformità per le stoviglie di ceramica e che cosa deve contenere?

Sì, dalla direttiva 2005/31/CE. Gli oggetti di ceramica non ancora a contatto con gli alimenti devono essere accompagnati, nelle fasi di commercializzazione fino alla vendita al dettaglio compresa, da una dichiarazione scritta ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (CE) n. 1935/2004, rilasciata dal fabbricante o da un venditore stabilito nell’Unione. Deve indicare l’identità e l’indirizzo dell’impresa che fabbrica l’oggetto finito e dell’importatore nell’Unione, l’identità dell’oggetto, la data e la conferma che l’oggetto soddisfa i requisiti pertinenti della direttiva e del regolamento quadro; deve consentire di identificare facilmente le merci e deve essere rinnovata quando modifiche sostanziali della produzione alterano la cessione di piombo o cadmio. Gli Stati membri dovevano consentire gli oggetti conformi dal 20 maggio 2006 e vietare la fabbricazione e l’importazione di quelli non conformi dal 20 maggio 2007.

### Chi è responsabile quando le ceramiche sono importate da fuori dell’UE?

L’importatore nell’Unione. La direttiva richiede che il fabbricante o l’importatore metta a disposizione delle autorità nazionali competenti, su richiesta, la documentazione che prova il rispetto dei limiti, con i risultati delle analisi, le condizioni di prova e il nome e l’indirizzo del laboratorio di prova, e la dichiarazione di conformità deve indicare l’importatore accanto al fabbricante; in quanto venditore stabilito nell’Unione, l’importatore può rilasciare egli stesso la dichiarazione. Ai sensi del regolamento quadro il nome e l’indirizzo dell’importatore devono accompagnare l’oggetto come venditore responsabile dell’immissione sul mercato e, in Danimarca, l’importatore deve ritirare le ceramiche non conformi, notificarlo a Fødevarestyrelsen e informare i consumatori.

### La disciplina danese sulle ceramiche è diversa dalla direttiva UE?

La Danimarca attua la direttiva con il decreto n. 681 del 25 maggio 2020, in vigore dal 1° luglio 2020. I limiti di piombo e cadmio del suo bilag 4 sono gli stessi valori della direttiva, ma il decreto li applica anche agli oggetti smaltati e al vetro oltre che alle ceramiche e aggiunge un limite di categoria I per il bordo dei recipienti per bere, verificato su una fascia di 2 cm lungo il bordo superiore; i tazzoni devono rispettare sia il limite per il bordo sia il limite della categoria II. La dichiarazione di conformità per le ceramiche deve accompagnare le merci fino alla vendita al dettaglio compresa, oppure può essere pubblicata sul sito web del produttore o dell’importatore se gli anelli successivi della catena sono informati, e le violazioni sono punite con ammende, fino alla reclusione di due anni nei casi aggravati. Un progetto di decreto sostitutivo con limiti molto più bassi è stato notificato alla Commissione come TRIS 2025/0387/DK nel luglio 2025; al 17 settembre 2026 Retsinformation elenca ancora il decreto n. 681 come decreto in vigore.

### L’UE abbasserà i limiti di piombo e cadmio per le ceramiche?

La Commissione afferma nella sua pagina sulla revisione che l’esposizione a piombo e cadmio può destare preoccupazione, che tali metalli sono talvolta rilasciati in quantità significative dai materiali ceramici e vetrosi a contatto con gli alimenti e che ha avviato un’azione per abbassare i limiti di cessione di piombo e cadmio e per introdurre limiti per alluminio, arsenico, bario, cobalto, cromo e nichel, con opzioni di transizione e di deroga per i produttori artigianali. Non è stato adottato alcun atto modificativo: il testo consolidato della direttiva è ancora quello del 20 maggio 2005, e la Commissione si dichiara al lavoro su una normativa rivista dopo una tabella di marcia del 18 dicembre 2020 e una consultazione pubblica dal 5 ottobre 2022 all’11 gennaio 2023. Nel frattempo la Danimarca ha notificato un progetto di decreto nazionale con limiti più bassi: fonda i limiti per le ceramiche sulla clausola di salvaguardia dell’articolo 18 del regolamento quadro e i limiti per il vetro e lo smalto sulla clausola sulle misure nazionali dell’articolo 6.

### Che cosa succede se un oggetto supera di poco un limite?

L’articolo 2, paragrafo 5, prevede una tolleranza: se un oggetto supera il limite di non oltre il 50 %, è comunque riconosciuto conforme se almeno altri tre oggetti della stessa forma, delle stesse dimensioni, della stessa decorazione e della stessa vetrina sono sottoposti a prova ai sensi degli allegati I e II, la media di piombo o cadmio estratta non supera il limite e nessuno di essi lo supera di oltre il 50 %. La Danimarca riprende la stessa regola al § 14, comma 2, del decreto n. 681 del 25 maggio 2020. Un oggetto che supera tale soglia non deve essere immesso sul mercato e, in Danimarca, deve essere ritirato con notifica a Fødevarestyrelsen.

## Che cosa è cambiato

- 2026-09-11 (guidance): **Guida ricostruita a partire dal testo consolidato e dal decreto danese** — Il corpo del testo è stato riscritto a partire dal testo consolidato del 20 maggio 2005, dalla direttiva 2005/31/CE, dal regolamento (CE) n. 1935/2004 e dal decreto danese n. 681 del 25 maggio 2020. Il vecchio testo non riportava cifre; i limiti, le condizioni di prova, il contenuto della dichiarazione e le date sono ora citati dagli atti. Due correzioni: i termini di recepimento decorrono dalla notifica del 17 ottobre 1984 (commercio degli oggetti conformi consentito dal 17 ottobre 1987, oggetti non conformi vietati dal 17 ottobre 1989), e gli attuali limiti danesi sono gli stessi valori della direttiva, estesi a smalto e vetro con un limite per il bordo, mentre i limiti danesi più bassi esistono solo come progetto notificato.
- 2025-07-17 (guidance): **La Danimarca notifica un progetto di decreto con limiti di piombo e cadmio più bassi (TRIS 2025/0387/DK)** — Il progetto abrogherebbe il decreto n. 681 del 25 maggio 2020 il 1° gennaio 2026 e, dal 1° luglio 2026, consentirebbe sul mercato danese oggetti di ceramica, oggetti smaltati e vetro solo entro nuovi limiti espressi in microgrammi per dm² o per litro, con gli oggetti legittimamente commercializzati prima di tale data venduti fino a esaurimento delle scorte. La Danimarca fonda i limiti per le ceramiche sulla clausola di salvaguardia dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 1935/2004 e i limiti per il vetro e lo smalto sull’articolo 6; la Commissione e la Lettonia hanno formulato osservazioni, la Spagna ha emesso un parere circostanziato e lo status quo è stato prorogato al 19 gennaio 2026. Al 17 settembre 2026 Retsinformation elenca ancora il decreto n. 681 come in vigore.
- 2020-07-01 (guidance): **Entra in vigore il decreto danese n. 681 del 25 maggio 2020** — Il decreto attua la direttiva 84/500/CEE come modificata dalla direttiva 2005/31/CE, sostituisce il decreto n. 1248 del 30 ottobre 2018, applica i limiti di piombo e cadmio della direttiva agli oggetti di ceramica, agli oggetti smaltati e al vetro con un limite per il bordo dei recipienti per bere, richiede la dichiarazione di conformità delle ceramiche fino alla vendita al dettaglio compresa e punisce le violazioni con ammende e con la reclusione fino a due anni.
- 2008-08-01 (applies): **Si applica il regolamento sulle buone pratiche di fabbricazione** — Il regolamento (CE) n. 2023/2006 si applica a tutti i settori e a tutte le fasi di fabbricazione, trasformazione e distribuzione dei gruppi di materiali dell’allegato I del regolamento quadro, fino alla produzione delle sostanze di partenza esclusa, ceramica compresa: sistemi documentati di assicurazione e controllo della qualità e registri a disposizione delle autorità.
- 2007-05-20 (applies): **Vietate la fabbricazione e l’importazione di ceramiche prive dei requisiti del 2005** — Da questa data gli Stati membri vietano la fabbricazione e l’importazione nella Comunità di oggetti di ceramica non conformi alla direttiva come modificata dalla direttiva 2005/31/CE.
- 2006-05-20 (applies): **Si applicano la dichiarazione di conformità e i nuovi criteri analitici** — Termine di recepimento della direttiva 2005/31/CE; da questa data gli Stati membri consentono il commercio e l’uso degli oggetti di ceramica conformi alla direttiva modificata, con la dichiarazione scritta di conformità ai sensi dell’articolo 2 bis e dell’allegato III e un metodo di analisi conforme ai criteri di prestazione dell’allegato II.
- 2005-05-20 (amendment): **Entra in vigore la direttiva 2005/31/CE della Commissione** — La direttiva modificativa del 29 aprile 2005, pubblicata nella GU L 110 del 30 aprile 2005, ha inserito l’articolo 2 bis sulla dichiarazione scritta di conformità e sulla documentazione giustificativa, ha sostituito l’allegato II con criteri di prestazione per il metodo di analisi e ha aggiunto l’allegato III con il contenuto della dichiarazione.
- 2004-12-03 (applies): **In vigore il regolamento quadro (CE) n. 1935/2004** — Il regolamento quadro è entrato in vigore il ventesimo giorno dopo la pubblicazione nella GU L 338 del 13 novembre 2004, ha abrogato la direttiva 89/109/CEE (che aveva abrogato la direttiva 76/893/CEE, base citata nell’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva sulle ceramiche) e inserisce la ceramica nell’allegato I come gruppo per il quale sono adottate misure specifiche; i suoi articoli sui requisiti generali, l’etichettatura, la dichiarazione, la rintracciabilità, i controlli e le sanzioni si applicano agli oggetti di ceramica accanto alla direttiva.
- 1989-10-17 (applies): **Oggetti di ceramica non conformi vietati sul mercato** — Cinque anni dopo la notifica, gli Stati membri devono vietare l’immissione sul mercato degli oggetti di ceramica non conformi alla direttiva; possono anche vietarne o continuare a vietarne la fabbricazione.
- 1987-10-17 (applies): **Il commercio degli oggetti di ceramica conformi deve essere consentito** — Tre anni dopo la notifica, gli Stati membri devono aver modificato le proprie leggi in modo che sia consentito il commercio degli oggetti di ceramica conformi alla direttiva; lo stesso termine valeva per la decisione del Consiglio sui limiti per il contatto con la bocca e per il riesame dei limiti da parte della Commissione, nessuno dei quali compare nel testo consolidato.
- 1984-10-17 (in-force): **Direttiva 84/500/CEE del Consiglio notificata agli Stati membri** — Adottata il 15 ottobre 1984 e pubblicata nella GU L 277 del 20 ottobre 1984, la direttiva ha avuto effetto con la notifica agli Stati membri il 17 ottobre 1984, armonizzando i limiti di piombo e cadmio e i metodi di prova e di analisi per gli oggetti di ceramica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.

## La CER in sintesi

La direttiva sulle ceramiche, formalmente direttiva 84/500/CEE del Consiglio, è la misura specifica dell’UE per un materiale e due pericoli: la cessione di piombo e cadmio dagli oggetti di ceramica agli alimenti. Riguarda la possibile cessione di piombo e cadmio da oggetti di ceramica che, allo stato finito, sono destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, o che sono a contatto con i prodotti alimentari e destinati a tale scopo (art. 1, paragrafo 2). Più che un principio generale di sicurezza, fissa limiti misurabili per categoria di oggetto, un’unica prova di cessione in acido acetico al 4 % e criteri di prestazione per l’analisi (art. 2 e allegati I e II). Dalla direttiva 2005/31/CE della Commissione richiede inoltre una dichiarazione scritta di conformità e la documentazione di prova per le autorità (art. 2 bis e allegato III).

Essendo una direttiva, opera attraverso il diritto nazionale. È stata notificata agli Stati membri il 17 ottobre 1984; tre anni dopo doveva essere consentito il commercio degli oggetti conformi e cinque anni dopo, dal 17 ottobre 1989, doveva essere vietata l’immissione sul mercato degli oggetti non conformi (art. 5). La modifica del 2005 doveva essere recepita entro il 20 maggio 2006, con divieto di fabbricazione e di importazione degli oggetti non conformi dal 20 maggio 2007 (direttiva 2005/31/CE, art. 2).

> **Testo ufficiale**
> Il testo della direttiva è consultabile su EUR-Lex: [direttiva 84/500/CEE del Consiglio (CELEX 31984L0500)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31984L0500), oppure il [testo consolidato del 20 maggio 2005](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:01984L0500-20050520) che comprende la dichiarazione di conformità e i criteri analitici aggiornati della direttiva 2005/31/CE.

## Campo di applicazione

Gli oggetti di ceramica sono oggetti ottenuti da una miscela di materie inorganiche a tenore generalmente elevato di argilla o di silicati, cui possono essere state aggiunte piccole quantità di materie organiche; sono dapprima formati e la forma è fissata in modo permanente mediante cottura, e possono essere invetriati, smaltati e/o decorati (art. 1, paragrafo 3). Piatti, tazzoni, scodelle, brocche, casseruole e barattoli per la conservazione di gres, terracotta, porcellana e porcellana d’ossa sono i casi tipici. Il vetro e il metallo smaltato non sono oggetti di ceramica: sono gruppi di materiali distinti nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1935/2004, privi di una misura specifica UE, per cui sono disciplinati dalle disposizioni nazionali ai sensi dell’articolo 6 di tale regolamento (regolamento (CE) n. 1935/2004, art. 6 e allegato I). Le ceramiche decorative non destinate agli alimenti sono escluse dalla direttiva, e la dichiarazione di conformità è stata introdotta proprio per distinguere le ceramiche per il contatto con gli alimenti dagli oggetti decorativi (direttiva 2005/31/CE, considerando 3). I materiali e gli oggetti forniti come antiquariato sono esclusi del tutto dal regolamento quadro (regolamento (CE) n. 1935/2004, art. 1, paragrafo 3, lettera a)).

L’articolo 1, paragrafo 1, descrive ancora la direttiva come direttiva specifica ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 76/893/CEE. La direttiva 89/109/CEE ha abrogato tale direttiva e ha disposto che i riferimenti ad essa si intendano fatti alla direttiva 89/109/CEE (art. 10); il regolamento (CE) n. 1935/2004 ha poi abrogato la direttiva 89/109/CEE e disposto che i riferimenti alle direttive abrogate si intendano fatti al regolamento (art. 26). Il riferimento dell’articolo 1, paragrafo 1, si legge quindi come riferimento al regolamento (CE) n. 1935/2004, e la direttiva 2005/31/CE definisce di conseguenza la direttiva sulle ceramiche come misura specifica ai sensi dell’articolo 5 di tale regolamento (considerando 1). La conseguenza pratica è che i requisiti generali, l’etichettatura, la dichiarazione, la rintracciabilità, i controlli e le sanzioni del quadro si applicano agli oggetti di ceramica oltre ai limiti di piombo e cadmio, e che i fabbricanti di ceramiche devono operare secondo le regole sulle buone pratiche di fabbricazione del regolamento (CE) n. 2023/2006, che si applicano dal 1° agosto 2008 (art. 8).

Gli obblighi ricadono sul fabbricante dell’oggetto finito, sul venditore stabilito nell’Unione che può rilasciare la dichiarazione e sull’importatore nell’Unione, che deve detenere la documentazione di prova (art. 2 bis e allegato III, punto 1); i distributori e i dettaglianti devono far sì che la dichiarazione accompagni le merci, poiché è richiesta in tutte le fasi di commercializzazione fino alla vendita al dettaglio compresa (art. 2 bis, paragrafo 1).

## Che cosa si deve fare

### I limiti

Le quantità di piombo e cadmio cedute dagli oggetti di ceramica non devono superare i limiti fissati dall’articolo 2, paragrafo 4, che ripartisce gli oggetti in tre categorie in base alla forma e alla capacità. La categoria 1 comprende gli oggetti non riempibili e gli oggetti riempibili la cui profondità interna, misurata dal punto più basso al piano orizzontale passante per il bordo superiore, non supera 25 mm: 0,8 mg/dm² di piombo e 0,07 mg/dm² di cadmio. La categoria 2 comprende tutti gli altri oggetti riempibili: 4,0 mg/l di piombo e 0,3 mg/l di cadmio. La categoria 3 comprende gli oggetti da cottura e i recipienti da imballaggio e conservazione di capacità superiore a tre litri: 1,5 mg/l di piombo e 0,1 mg/l di cadmio (art. 2, paragrafi 1 e 4).

Quando un oggetto di ceramica è costituito da un recipiente dotato di coperchio di ceramica, il limite da non superare è quello applicabile al solo recipiente; il recipiente e la superficie interna del coperchio sono sottoposti a prova separatamente nelle stesse condizioni, e la somma dei due livelli di estrazione è riferita alla superficie o al volume del solo recipiente (art. 2, paragrafo 3). Un oggetto che supera un limite di non oltre il 50 % è comunque riconosciuto conforme se almeno altri tre oggetti della stessa forma, delle stesse dimensioni, della stessa decorazione e della stessa vetrina sono sottoposti a prova e la media non supera il limite, senza che nessuno di essi lo superi di oltre il 50 % (art. 2, paragrafo 5).

L’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), imponeva al Consiglio di determinare, entro tre anni dalla notifica, limiti per le parti degli oggetti di ceramica con cui è destinata a venire a contatto la bocca, e l’articolo 4, paragrafo 2, imponeva alla Commissione di riesaminare i limiti al fine di ridurli. Né un limite per il bordo né limiti ridotti compaiono nel testo consolidato del 20 maggio 2005; la questione del bordo è stata risolta a livello nazionale in Danimarca (si veda Applicazione e sanzioni).

### La prova di cessione

La cessione è determinata con la prova dell’allegato I, usando un metodo di analisi conforme all’allegato II (art. 2, paragrafo 2). Il simulante è acido acetico al 4 % (v/v) in soluzione acquosa preparata di fresco, e la prova si svolge a 22 ± 2 °C per 24 ± 0,5 ore (allegato I, punti 1 e 2.1). Quando si determina il piombo, il campione è coperto con un mezzo di protezione adeguato ed esposto alle normali condizioni di illuminazione di un laboratorio; quando si determinano il cadmio, o il piombo e il cadmio, il campione è coperto in modo che la superficie sottoposta a prova sia mantenuta in totale oscurità (allegato I, punto 2.2). Gli oggetti riempibili sono riempiti fino a un livello non superiore a 1 mm dal punto di trabocco, o non superiore a 6 mm misurati lungo un bordo piano o leggermente inclinato; gli oggetti non riempibili hanno la superficie non a contatto coperta con uno strato protettivo resistente all’acido e sono poi immersi in modo che la superficie a contatto con gli alimenti sia completamente coperta (allegato I, punto 3). La superficie di un oggetto della categoria 1 è l’area del menisco formato dalla superficie libera del liquido quando l’oggetto è riempito come prescritto (allegato I, punto 4).

L’allegato II, come sostituito dalla direttiva 2005/31/CE, non prescrive più un’unica tecnica: può essere usato qualsiasi metodo strumentale che soddisfi i suoi criteri di prestazione, vale a dire limiti di rilevabilità non superiori a 0,1 mg/l per il piombo e 0,01 mg/l per il cadmio, limiti di quantificazione non superiori a 0,2 mg/l e 0,02 mg/l, recupero del piombo e del cadmio aggiunti entro l’80-120 % e assenza di interferenze di matrice e spettrali (allegato II, punto 4). Il campione deve essere pulito e privo di grasso, lavato in una soluzione di detergente liquido per uso domestico a circa 40 °C, risciacquato con acqua di rubinetto e poi con acqua distillata, sgocciolato e asciugato, e successivamente non toccato sulla superficie di prova; per ogni serie di determinazioni si esegue un bianco sul reagente (allegato II, punto 5).

### Dichiarazione di conformità e documentazione

Nelle fasi di commercializzazione fino alla vendita al dettaglio compresa, gli oggetti di ceramica non ancora a contatto con i prodotti alimentari devono essere accompagnati da una dichiarazione scritta ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (CE) n. 1935/2004, rilasciata dal fabbricante o da un venditore stabilito nella Comunità (art. 2 bis, paragrafo 1). L’allegato III ne elenca il contenuto: l’identità e l’indirizzo dell’impresa che fabbrica l’oggetto di ceramica finito e dell’importatore che lo importa nella Comunità; l’identità dell’oggetto di ceramica; la data della dichiarazione; e la conferma che l’oggetto soddisfa i requisiti pertinenti della direttiva e del regolamento (CE) n. 1935/2004. La dichiarazione deve consentire di identificare facilmente le merci per le quali è rilasciata e deve essere rinnovata quando modifiche sostanziali della produzione comportano variazioni nella cessione di piombo e cadmio (allegato III).

Dietro la dichiarazione ci sono le prove. La documentazione adeguata che dimostra che gli oggetti rispettano i limiti di cessione deve essere messa a disposizione delle autorità nazionali competenti, su richiesta, dal fabbricante o dall’importatore nella Comunità, e deve contenere i risultati delle analisi effettuate, le condizioni di prova e il nome e l’indirizzo del laboratorio che ha eseguito le prove (art. 2 bis, paragrafo 2).

### Obblighi del quadro

Poiché la direttiva è una misura specifica ai sensi del regolamento (CE) n. 1935/2004, ogni operatore del settore nella catena deve inoltre garantire che gli oggetti di ceramica siano fabbricati nel rispetto delle buone pratiche di fabbricazione in modo che, in condizioni d’uso normali o prevedibili, non cedano agli alimenti costituenti in quantità tali da mettere in pericolo la salute umana, da comportare una modifica inaccettabile della composizione degli alimenti o da deteriorarne le caratteristiche organolettiche, e che la loro etichettatura, pubblicità e presentazione non inducano in errore i consumatori (art. 3). Gli oggetti non ancora a contatto con gli alimenti devono recare la dicitura «per contatto con alimenti», un’indicazione specifica d’uso o il simbolo dell’allegato II, a meno che siano chiaramente destinati al contatto con gli alimenti, le eventuali istruzioni speciali per un uso sicuro, il nome o la denominazione commerciale e l’indirizzo del fabbricante, del trasformatore o del venditore responsabile dell’immissione sul mercato stabilito nella Comunità e l’identificazione che garantisce la rintracciabilità (art. 15). Il commercio al dettaglio è vietato se le informazioni d’uso non sono fornite in una lingua facilmente comprensibile dagli acquirenti (art. 15, paragrafo 4). Gli operatori del settore devono disporre di sistemi che identifichino le imprese da cui e a cui sono stati forniti gli oggetti (art. 17, paragrafo 2), e i fabbricanti devono gestire sistemi documentati di assicurazione e controllo della qualità con registri a disposizione delle autorità (regolamento (CE) n. 2023/2006, art. da 4 a 7).

### Obblighi per ruolo

I fabbricanti mantengono la cessione entro i limiti di categoria, eseguono le prove ai sensi dell’allegato I con un metodo conforme all’allegato II, rilasciano la dichiarazione di conformità e detengono la documentazione di prova (art. 2, art. 2 bis e allegato III). Gli importatori si assicurano che la dichiarazione li indichi e accompagni le merci, detengono la stessa documentazione per le autorità ed etichettano gli oggetti con il proprio nome e indirizzo come venditori responsabili dell’immissione sul mercato (art. 2 bis e allegato III; regolamento (CE) n. 1935/2004, art. 15, paragrafo 1, lettera c)). I distributori e i dettaglianti vendono solo ceramiche accompagnate dalla dichiarazione, espongono al dettaglio le informazioni di etichettatura e tengono registri di rintracciabilità (art. 2 bis, paragrafo 1; regolamento (CE) n. 1935/2004, art. 15, paragrafo 7, e art. 17, paragrafo 2).

### Che cosa sta cambiando

La Commissione afferma nella sua pagina sulla revisione che l’attuale esposizione a piombo e cadmio può destare preoccupazione, che tali metalli sono talvolta rilasciati in quantità significative sia dai materiali ceramici sia da quelli vetrosi a contatto con gli alimenti e che ha avviato un’azione per abbassare i limiti di cessione di piombo e cadmio e per introdurre limiti per alluminio, arsenico, bario, cobalto, cromo e nichel provenienti da materiali ceramici e vetrosi a contatto con gli alimenti, discutendo per i produttori artigianali e tradizionali piani di transizione su misura, controlli della catena di fornitura e deroghe condizionate. Non è stato adottato alcun atto modificativo; il testo consolidato resta quello del 20 maggio 2005.

La Danimarca si è mossa per prima. Il 17 luglio 2025 la Commissione ha ricevuto la notifica TRIS 2025/0387/DK di un progetto di decreto che abrogherebbe il decreto n. 681 del 25 maggio 2020 il 1° gennaio 2026 e, dal 1° luglio 2026, consentirebbe sul mercato danese oggetti di ceramica, oggetti smaltati e vetro solo entro nuovi limiti espressi in microgrammi per dm² o per litro, con gli oggetti legittimamente commercializzati prima di tale data venduti fino a esaurimento delle scorte (progetto, § 10 e § 16). La Danimarca ha comunicato alla Commissione che i limiti per le ceramiche sono una misura di salvaguardia ai sensi dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 1935/2004 e i limiti per il vetro e lo smalto misure nazionali ai sensi dell’articolo 6; la Commissione e la Lettonia hanno formulato osservazioni, la Spagna ha emesso un parere circostanziato e lo status quo è stato prorogato al 19 gennaio 2026. Al 17 settembre 2026 Retsinformation elenca ancora il decreto n. 681 del 25 maggio 2020 come decreto in vigore, per cui i limiti riportati di seguito restano il diritto danese applicabile.

## Applicazione e sanzioni

La direttiva non ha un articolo sulle sanzioni. Gli Stati membri dovevano modificare le proprie leggi nazionali in modo che il commercio degli oggetti conformi fosse consentito dal 17 ottobre 1987 e l’immissione sul mercato degli oggetti non conformi fosse vietata dal 17 ottobre 1989, e possono vietare la fabbricazione degli oggetti non conformi (art. 5). L’applicazione e le sanzioni derivano dal quadro: gli Stati membri effettuano controlli ufficiali ai sensi della normativa dell’Unione sui controlli ufficiali su alimenti e mangimi (regolamento (CE) n. 1935/2004, art. 24; l’articolo 24, paragrafo 3, cita ancora il regolamento (CE) n. 882/2004, abrogato dal regolamento (UE) 2017/625 con effetto dal 14 dicembre 2019, per cui il riferimento si legge come riferimento al regolamento (UE) 2017/625 ai sensi del suo articolo 146, paragrafo 2, e delle tavole di concordanza del suo allegato V), stabiliscono sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive (art. 25) e possono sospendere o limitare temporaneamente l’applicazione dei limiti UE sul proprio territorio quando hanno motivi circostanziati per concludere che un oggetto mette in pericolo la salute umana pur essendo conforme (art. 18).

In Danimarca la disciplina è amministrata da Fødevarestyrelsen (l’amministrazione danese per la veterinaria e gli alimenti). Il decreto n. 681 del 25 maggio 2020 sui materiali a contatto con gli alimenti è stato emanato da Fødevarestyrelsen ai sensi della legge danese sugli alimenti (§§ 25, 25 a, 49, comma 1, e 60, comma 3) e dei poteri delegati, ed è in vigore dal 1° luglio 2020 (§ 25); il § 7 designa Fødevarestyrelsen come autorità cui notificare il ritiro dei materiali non conformi da parte di un’impresa. Il decreto attua la direttiva come modificata (nota 1). Il suo § 14 e il bilag 4 applicano i limiti della direttiva, 0,8 mg/dm² di piombo e 0,07 mg/dm² di cadmio per la categoria I, 4,0 mg/l e 0,3 mg/l per la categoria II e 1,5 mg/l e 0,1 mg/l per la categoria III, sia alle ceramiche sia agli oggetti smaltati e al vetro, e aggiungono un limite di categoria I per il bordo dei recipienti per bere, verificato su una fascia di 2 cm lungo il bordo superiore all’interno e all’esterno; i tazzoni e i recipienti per bere simili devono rispettare sia il limite per il bordo sia il limite della categoria II (bilag 4, nota 2, e bilag 6, parte A, punti 2.3 e 4). La tolleranza del 50 % con tre ulteriori oggetti è ripresa al § 14, comma 2. La dichiarazione di conformità per le ceramiche deve accompagnare le merci fino alla vendita al dettaglio compresa, oppure può essere pubblicata sul sito web del produttore o dell’importatore se gli anelli successivi della catena sono informati (§ 15 e bilag 5, punto 4). Un’impresa, un produttore o un importatore che abbia motivo di ritenere che i propri materiali a contatto con gli alimenti non soddisfino i requisiti di sicurezza deve ritirarli, notificarlo immediatamente a Fødevarestyrelsen e informare i consumatori o richiamare i prodotti presso di loro (§ 7). Le violazioni dei §§ da 6 a 12 e da 14 a 15, degli articoli 3, 4, paragrafi 1 e da 3 a 6, 11, paragrafo 5, 15 e 17 del regolamento quadro e degli articoli da 4 a 7 del regolamento sulle buone pratiche di fabbricazione sono punite con un’ammenda, fino alla reclusione di due anni se la violazione è stata intenzionale o gravemente colposa e ha nuociuto alla salute o l’ha messa in pericolo oppure perseguiva un vantaggio economico; le società possono essere ritenute penalmente responsabili (§ 17, § 18 e § 19). La pagina di Fødevarestyrelsen sulle ceramiche raccomanda ai produttori di usare vetrine senza piombo e cadmio, e il suo progetto di controllo del 2023 ha sottoposto a prova 47 oggetti di ceramica, porcellana e smaltati di produttori, importatori e grossisti danesi senza riscontrare superamenti dei limiti.

## Come aiuta Conphora

Conphora monitora la direttiva sulle ceramiche, il regolamento quadro e il decreto danese e confronta i Suoi oggetti di ceramica con i limiti di categoria, segnalando prove di cessione mancanti, classificazioni di categoria errate, lacune nella dichiarazione di conformità e nella documentazione di prova e oggetti che non supererebbero i limiti più bassi del progetto danese notificato, prima che diventino problemi di applicazione. La piattaforma conserva in un unico luogo dichiarazioni, rapporti di laboratorio e registri di rintracciabilità e La avvisa quando cambiano i limiti UE o il decreto danese.

[Scopra come funziona Conphora](/it/how-it-works) · [Veda i piani e i prezzi](/it/pricing)

## Fonti

- [Direttiva 84/500/CEE del Consiglio relativa agli oggetti di ceramica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, testo consolidato del 20 maggio 2005 (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:01984L0500-20050520)
- [Direttiva 84/500/CEE del Consiglio nel testo pubblicato nella GU L 277 del 20 ottobre 1984 (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31984L0500)
- [Informazioni sul documento, date e relazioni per il CELEX 31984L0500 (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:31984L0500)
- [Direttiva 2005/31/CE della Commissione che modifica la direttiva 84/500/CEE per quanto riguarda la dichiarazione di conformità e i criteri di prestazione del metodo di analisi (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32005L0031)
- [Regolamento (CE) n. 1935/2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, testo consolidato del 27 marzo 2021 (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02004R1935-20210327)
- [Regolamento (CE) n. 2023/2006 della Commissione sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32006R2023)
- [Direttiva 89/109/CEE del Consiglio concernente i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, che abroga la direttiva 76/893/CEE (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31989L0109)
- [Regolamento (UE) 2017/625 sui controlli ufficiali, che abroga il regolamento (CE) n. 882/2004 (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R0625)
- [Materiali a contatto con gli alimenti: normativa (Commissione europea, DG SANTE)](https://food.ec.europa.eu/food-safety/chemical-safety/food-contact-materials/legislation_en)
- [Revisione della normativa UE sui materiali a contatto con gli alimenti (Commissione europea, DG SANTE)](https://food.ec.europa.eu/food-safety/chemical-safety/food-contact-materials/revision-eu-rules_en)
- [Notifica TRIS 2025/0387/DK, progetto di decreto danese sui materiali a contatto con gli alimenti (Commissione europea)](https://technical-regulation-information-system.ec.europa.eu/en/notification/27084)
- [TRIS 2025/0387/DK, risposta della Danimarca del 7 novembre 2025 (Commissione europea)](https://technical-regulation-information-system.ec.europa.eu/en/notification/27084/message/113713/EN)
- [TRIS 2025/0387/DK, testo del progetto notificato in danese (Commissione europea)](https://technical-regulation-information-system.ec.europa.eu/en/notification/27084/text/D/DA)
- [Bekendtgørelse nr. 681 af 25. maj 2020 om fødevarekontaktmaterialer og om straffebestemmelser for overtrædelse af relaterede EU-retsakter (Retsinformation)](https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/681)
- [Keramik, materialetyper (Fødevarestyrelsen)](https://foedevarestyrelsen.dk/kost-og-foedevarer/foedevaresikkerhed/emballage-og-udstyr/materialetyper/keramik)
- [Køkkengrej og kemi i maden, herunder keramik, arvegods og loppefund (Fødevarestyrelsen)](https://foedevarestyrelsen.dk/kost-og-foedevarer/alt-om-mad/kemi-i-maden/koekkengrej)
- [Fødevarekontaktmaterialer, lovstof (Fødevarestyrelsen)](https://foedevarestyrelsen.dk/lovstof/foedevarekontaktmaterialer-lovstof)
- [Dokumentation for fødevarekontaktmaterialer (Fødevarestyrelsen)](https://foedevarestyrelsen.dk/kost-og-foedevarer/foedevaresikkerhed/emballage-og-udstyr/dokumentation)
- [Slutrapport: Metaller fra FKM af keramik, progetto di controllo 2023 (Fødevarestyrelsen)](https://foedevarestyrelsen.dk/Media/638653560024818056/Slutrapport%20-%20Keramik%202023.pdf)

*La presente guida fornisce informazioni di carattere generale e non costituisce una consulenza legale.*

## Fonti

- [Direttiva 84/500/CEE del Consiglio relativa agli oggetti di ceramica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, testo consolidato del 20 maggio 2005 (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:01984L0500-20050520)
- [Direttiva 84/500/CEE del Consiglio nel testo pubblicato nella GU L 277 del 20 ottobre 1984 (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31984L0500)
- [Informazioni sul documento, date e relazioni per il CELEX 31984L0500 (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:31984L0500)
- [Direttiva 2005/31/CE della Commissione che modifica la direttiva 84/500/CEE per quanto riguarda la dichiarazione di conformità e i criteri di prestazione del metodo di analisi (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32005L0031)
- [Regolamento (CE) n. 1935/2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, testo consolidato del 27 marzo 2021 (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02004R1935-20210327)
- [Regolamento (CE) n. 2023/2006 della Commissione sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32006R2023)
- [Direttiva 89/109/CEE del Consiglio concernente i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, che abroga la direttiva 76/893/CEE (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31989L0109)
- [Regolamento (UE) 2017/625 sui controlli ufficiali, che abroga il regolamento (CE) n. 882/2004 (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R0625)
- [Materiali a contatto con gli alimenti: normativa (Commissione europea, DG SANTE)](https://food.ec.europa.eu/food-safety/chemical-safety/food-contact-materials/legislation_en)
- [Revisione della normativa UE sui materiali a contatto con gli alimenti, compresi piombo e cadmio provenienti da materiali ceramici e vetrosi (Commissione europea, DG SANTE)](https://food.ec.europa.eu/food-safety/chemical-safety/food-contact-materials/revision-eu-rules_en)
- [Notifica TRIS 2025/0387/DK, progetto di decreto danese sui materiali a contatto con gli alimenti con limiti più bassi di piombo e cadmio (Commissione europea)](https://technical-regulation-information-system.ec.europa.eu/en/notification/27084)
- [TRIS 2025/0387/DK, risposta della Danimarca del 7 novembre 2025 sulla base giuridica dei limiti per ceramica, vetro e smalto (Commissione europea)](https://technical-regulation-information-system.ec.europa.eu/en/notification/27084/message/113713/EN)
- [TRIS 2025/0387/DK, testo del progetto notificato in danese (Commissione europea)](https://technical-regulation-information-system.ec.europa.eu/en/notification/27084/text/D/DA)
- [Bekendtgørelse nr. 681 af 25. maj 2020 om fødevarekontaktmaterialer og om straffebestemmelser for overtrædelse af relaterede EU-retsakter (Retsinformation)](https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/681)
- [Keramik, materialetyper (Fødevarestyrelsen)](https://foedevarestyrelsen.dk/kost-og-foedevarer/foedevaresikkerhed/emballage-og-udstyr/materialetyper/keramik)
- [Køkkengrej og kemi i maden, herunder keramik, arvegods og loppefund (Fødevarestyrelsen)](https://foedevarestyrelsen.dk/kost-og-foedevarer/alt-om-mad/kemi-i-maden/koekkengrej)
- [Fødevarekontaktmaterialer, lovstof (Fødevarestyrelsen)](https://foedevarestyrelsen.dk/lovstof/foedevarekontaktmaterialer-lovstof)
- [Dokumentation for fødevarekontaktmaterialer (Fødevarestyrelsen)](https://foedevarestyrelsen.dk/kost-og-foedevarer/foedevaresikkerhed/emballage-og-udstyr/dokumentation)
- [Slutrapport: Metaller fra FKM af keramik, progetto di controllo 2023 (Fødevarestyrelsen)](https://foedevarestyrelsen.dk/Media/638653560024818056/Slutrapport%20-%20Keramik%202023.pdf)

_Rivisto il 2026-09-24 da Conphora compliance team_
