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title: "BottD — Direttiva sulle bottiglie recipienti-misura"
description: "La direttiva consente ai fabbricanti di produrre bottiglie da 0,05 a 5 litri come bottiglie recipienti-misura, conformi alle sue tolleranze e recanti capacità, marchio del fabbricante ed epsilon rovesciato, che ogni Stato membro deve accettare. Risale al 20 dicembre 1974, andava recepita entro il 20 giugno 1976 e non è mai stata modificata."
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language: "it"
published: "1974-12-20"
updated: "2026-09-11"
author: "Conphora compliance team"
publisher: "Conphora"
reference: "Direttiva 75/107/CEE del Consiglio"
celex: "31975L0107"
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# BottD — Direttiva sulle bottiglie recipienti-misura

La direttiva consente ai fabbricanti di produrre bottiglie da 0,05 a 5 litri come bottiglie recipienti-misura, conformi alle sue tolleranze e recanti capacità, marchio del fabbricante ed epsilon rovesciato, che ogni Stato membro deve accettare. Risale al 20 dicembre 1974, andava recepita entro il 20 giugno 1976 e non è mai stata modificata.

## Dati essenziali

- **Titolo ufficiale:** Direttiva 75/107/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1974, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle bottiglie utilizzate come recipienti-misura
- **Riferimento:** Direttiva 75/107/CEE del Consiglio
- **CELEX:** 31975L0107
- **Tipo di atto:** Directive
- **In vigore:** 1974-12-20
- **Si applica dal:** 1976-06-20
- **Applicato da:** I servizi competenti degli Stati membri controllano le bottiglie recipienti-misura mediante campionamento statistico presso il luogo di fabbricazione o, se ciò non è praticabile, nei locali dell’importatore o del suo mandatario stabilito nella Comunità, e possono effettuare ulteriori controlli nel corso della commercializzazione; dal 16 luglio 2021 la direttiva figura nell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1020, quindi le autorità nazionali di vigilanza del mercato dispongono anche dei poteri previsti da tale regolamento, e poiché figura nell’allegato II come atto privo di disposizioni sulle sanzioni, gli Stati membri stabiliscono le sanzioni ai sensi dell’articolo 41. In Danimarca la direttiva è attuata dal decreto n. 590 del 29 maggio 2018 sulle bottiglie come recipienti-misura, che individua in Sikkerhedsstyrelsen l’autorità che approva il marchio di identificazione del fabbricante e controlla le bottiglie; dal 1° luglio 2021 la metrologia legale rientra nella legge sui prodotti (lov om produkter og markedsovervågning), che elenca la direttiva al § 2, comma 1, n. 16, designa Erhvervsstyrelsen come autorità di controllo (§ 9) e prevede ingiunzioni, divieti e ammende, fino alla reclusione di due anni in presenza di circostanze aggravanti (§ 37, comma 2); da gennaio 2026 Sikkerhedsstyrelsen fa parte di Erhvervsstyrelsen, ma il decreto del 2018 non è stato aggiornato e cita ancora Sikkerhedsstyrelsen.
- **Categoria:** Measuring Instruments

## A chi si applica

**Oggetto dell’atto:** Recipienti comunemente denominati bottiglie, in vetro o in altra sostanza dotata di rigidità e stabilità tali da offrire le stesse garanzie metrologiche del vetro; Bottiglie chiuse con tappo o concepite per essere chiuse con tappo e destinate alla conservazione, al trasporto o alla consegna di liquidi; Bottiglie con una capacità nominale compresa tra 0,05 litri e 5 litri inclusi; Bottiglie le cui caratteristiche costruttive e l’uniformità di fabbricazione consentono di misurarne il contenuto con sufficiente precisione quando sono riempite fino a un livello specificato o a una percentuale specificata della capacità a raso, dette bottiglie recipienti-misura; Fabbricanti che scelgono di produrre tali bottiglie e di apporvi il segno CEE dell’epsilon rovesciato, e confezionatori che le riempiono per soddisfare la disciplina dei preimballaggi

**Prodotti derivati e a valle:** La direttiva è facoltativa: solo le bottiglie che soddisfano i suoi requisiti possono recare il segno CEE, e uno Stato membro non può rifiutare, vietare o limitare l’immissione sul mercato e l’uso come recipienti-misura di bottiglie che soddisfano i suoi requisiti e le sue prove per motivi relativi al loro volume, alla determinazione del loro volume o ai metodi di controllo (art. 2 e art. 3); Il segno dell’epsilon rovesciato è il segno speciale dell’articolo 6 della direttiva 2009/34/CE, rifusione della direttiva 71/316/CEE: la lettera epsilon stilizzata e rovesciata rispetto a un asse verticale, apposta dal fabbricante sotto la propria responsabilità; la data, l’origine e il numero di riferimento che fanno parte del segno di approvazione CE del modello non sono richiesti sulle bottiglie, e il segno dell’epsilon rovesciato non reca altre indicazioni (allegato I punto 5, terzo comma, che rinvia all’allegato I, sezione 6.3 della direttiva 71/316/CEE; direttiva 2009/34/CE art. 6 e allegato I punti 3.1, 3.3 e 6.3); L’uso di una bottiglia recipiente-misura riempita alle condizioni previste dalla direttiva è uno dei metodi con cui un confezionatore può soddisfare i requisiti di misurazione e di controllo della direttiva 76/211/CEE per i preimballaggi confezionati in volume (direttiva 76/211/CEE, allegato I punto 4); La direttiva sugli strumenti di misura 2014/32/UE non riguarda le bottiglie recipienti-misura: il suo articolo 2, paragrafo 1, come sostituito dalla direttiva (UE) 2026/706 con effetto dal 9 aprile 2026, elenca dodici categorie di strumenti, nessuna delle quali è una bottiglia, e le misure di capacità per il servizio di cui all’allegato MI-008 sono misure come un bicchiere, una brocca o un dosatore per liquidi venduti per il consumo immediato (direttiva 2014/32/UE, art. 2, paragrafo 1, come modificato dalla direttiva (UE) 2026/706, art. 1, punto 1, e allegato X, capitolo II); Dal 16 luglio 2021 la direttiva è normativa di armonizzazione dell’Unione ai sensi del regolamento (UE) 2019/1020 (allegato I punto 3) e, poiché non contiene disposizioni sulle sanzioni (allegato II punto 3), gli Stati membri stabiliscono sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive ai sensi dell’articolo 41 di tale regolamento

**Ruoli previsti dall’atto:**

- **Fabbricante di bottiglie** — Ogni fabbricante di bottiglie recipienti-misura: chi sottopone un marchio di identificazione all’approvazione del servizio competente e chi, sotto la propria responsabilità, appone il segno dell’epsilon rovesciato che certifica che la bottiglia soddisfa i requisiti della direttiva e dei suoi allegati; in Danimarca il decreto si applica ai fabbricanti che scelgono di produrre bottiglie recipienti-misura.
- **Importatore o mandatario stabilito nella Comunità** — L’importatore, o il suo mandatario stabilito nella Comunità, nei cui locali i servizi competenti effettuano il controllo statistico per campionamento quando un controllo presso il luogo di fabbricazione non è praticabile; operatore economico ai sensi del regolamento (UE) 2019/1020 per questa direttiva.
- **Confezionatore o riempitore** — Il confezionatore o l’importatore che realizza preimballaggi ed è responsabile della loro conformità ai requisiti della direttiva 76/211/CEE, e che può usare una bottiglia recipiente-misura del tipo definito dalla direttiva 75/107/CEE, riempita alle condizioni da essa prescritte, come uno dei metodi di misurazione o di controllo del contenuto effettivo.

## Date principali

- 1974-12-19: La direttiva 75/107/CEE del Consiglio è adottata a Bruxelles; pubblicata nella GU L 42 del 15 febbraio 1975
- 1974-12-20: Notifica agli Stati membri ed entrata in vigore
- 1976-06-20: Termine entro cui gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, 18 mesi dopo la notifica
- 1981-10-01: La direttiva 71/354/CEE relativa alle unità di misura, richiamata nell’allegato I punto 8.1.1 per i simboli delle unità, è abrogata dalla direttiva 80/181/CEE, che oggi disciplina le unità riportate sulla bottiglia
- 2009-04-11: Si applica la direttiva 2007/45/CE sulle quantità nominali dei prodotti preconfezionati: abroga le direttive 75/106/CEE e 80/232/CEE e modifica la direttiva 76/211/CEE, mentre la direttiva 75/107/CEE non è tra gli atti da essa abrogati
- 2009-05-18: Entra in vigore la direttiva 2009/34/CE: rifonde e abroga la direttiva 71/316/CEE, per cui il riferimento dell’allegato I punto 5 al segno dell’articolo 6 di tale direttiva va letto come riferimento all’articolo 6 della direttiva 2009/34/CE e al suo allegato I punto 3.3
- 2018-07-01: Entra in vigore il decreto danese n. 590 del 29 maggio 2018 sulle bottiglie come recipienti-misura, che sostituisce la direttiva tecnica del 1° aprile 1977; i marchi di identificazione approvati entro il 30 giugno 2018 restano validi
- 2019-07-01: Il decreto danese si applica ai fabbricanti che già producevano bottiglie recipienti-misura
- 2021-07-01: In Danimarca la metrologia legale rientra nella legge sui prodotti (lov om produkter og markedsovervågning), che elenca la direttiva sulle bottiglie come recipienti-misura tra gli atti da essa disciplinati
- 2021-07-16: Si applica il regolamento (UE) 2019/1020: la direttiva 75/107/CEE è il punto 3 del suo allegato I (normativa di armonizzazione dell’Unione) e il punto 3 dell’allegato II (atti privi di disposizioni sulle sanzioni), quindi gli Stati membri stabiliscono le sanzioni ai sensi dell’articolo 41
- 2026-01-01: Sikkerhedsstyrelsen diventa il dipartimento Markedsovervågning di Erhvervsstyrelsen e prosegue gli stessi compiti, compreso il controllo delle bottiglie recipienti-misura (la fonte indica «da gennaio 2026»; si usa il 1° gennaio come data di riferimento)

## Che cosa si deve fare

### Fabbricante di bottiglie

- Progettare e fabbricare le bottiglie con caratteristiche metrologiche, caratteristiche costruttive e uniformità di fabbricazione tali da consentire di misurarne il contenuto con sufficiente precisione quando sono riempite fino a un livello specificato o a una percentuale specificata della capacità a raso; per tutte le bottiglie dello stesso modello la distanza tra il livello di riempimento teorico e il bordo e il volume di espansione devono essere sensibilmente costanti.
- Mantenere la capacità effettiva a 20 gradi Celsius entro gli errori massimi tollerati, positivi o negativi, dell’allegato I: 3 ml da 50 a 100 ml, 3 % da 100 a 200 ml, 6 ml da 200 a 300 ml, 2 % da 300 a 500 ml, 10 ml da 500 a 1.000 ml e 1 % da 1.000 a 5.000 ml; lo stesso errore si applica alla capacità a raso, ed è vietato sfruttare sistematicamente le tolleranze.
- Verificare la capacità effettiva determinando la quantità di acqua a 20 gradi Celsius contenuta nella bottiglia quando è riempita fino al livello corrispondente teoricamente alla capacità nominale, oppure indirettamente con un metodo di precisione equivalente.
- Sottoporre un marchio di identificazione all’approvazione del servizio competente prima di utilizzarlo; in Danimarca il marchio è presentato a Sikkerhedsstyrelsen, che ne informa i servizi competenti degli altri Stati membri e la Commissione entro un mese dall’approvazione.
- Apporre il segno CEE dell’epsilon rovesciato, alto almeno 3 mm, sotto la propria responsabilità e solo sulle bottiglie che soddisfano i requisiti della direttiva e dei suoi allegati; la data, l’origine e il numero di riferimento che fanno parte del segno di approvazione CE del modello non sono richiesti, e il segno non reca altre indicazioni.
- Riportare sul fianco, sul bordo del fondo o sul fondo, in modo indelebile, facilmente leggibile e visibile, la capacità nominale in litri, centilitri o millilitri, con cifre alte almeno 6 mm oltre i 100 cl, 4 mm da 100 cl fino a 20 cl esclusi e 3 mm a 20 cl o meno, seguita dal simbolo o dal nome dell’unità, insieme al marchio di identificazione approvato e al segno CEE.
- Riportare sul fondo o sul bordo del fondo, con cifre della stessa altezza minima e in modo da non confonderle con la capacità nominale, la capacità a raso in centilitri senza il simbolo cl e/o la distanza in millimetri tra il bordo e il livello di riempimento della capacità nominale seguita dal simbolo mm, secondo il metodo di riempimento cui la bottiglia è destinata; possono figurare altre indicazioni se non creano confusione con quelle obbligatorie.
- Accettare il controllo statistico per campionamento del servizio competente presso il luogo di fabbricazione, su lotti corrispondenti in linea di principio alla produzione di un’ora, con campioni di 35 o 40 bottiglie misurate pesandole vuote e piene d’acqua a 20 gradi Celsius; se la produzione è soggetta a un controllo riconosciuto dal servizio competente, conservare le schede di controllo del fabbricante, su cui può basarsi una seconda prova.

### Importatore o mandatario stabilito nella Comunità

- Mettere a disposizione i propri locali, o quelli del proprio mandatario stabilito nella Comunità, per il controllo statistico per campionamento delle bottiglie recipienti-misura quando un controllo presso il luogo di fabbricazione non è praticabile, e attendersi ulteriori controlli da parte dei servizi competenti nel corso della commercializzazione.
- Immettere sul mercato come bottiglie recipienti-misura solo le bottiglie che soddisfano i requisiti della direttiva, poiché solo tali bottiglie possono recare il segno CEE; in Danimarca le bottiglie che recano il segno di un altro Stato membro possono essere commercializzate e usate senza ulteriore approvazione di Sikkerhedsstyrelsen.
- Su richiesta, fornire all’autorità di vigilanza del mercato i documenti, le specifiche tecniche, i dati o le informazioni sulla conformità delle bottiglie, nonché le informazioni sulla catena di fornitura, sulle quantità presenti sul mercato e su altri modelli con le stesse caratteristiche tecniche, in qualità di operatore economico ai sensi del regolamento (UE) 2019/1020.
- Adottare le misure correttive richieste dall’autorità di vigilanza del mercato entro il termine da essa fissato quando le bottiglie non sono conformi alla direttiva; tali misure possono comprendere il ripristino della conformità o l’impedimento della loro messa a disposizione sul mercato.

### Confezionatore o riempitore

- Riempire la bottiglia alle condizioni d’uso per cui è concepita, a livello costante o a vuoto costante, utilizzando la capacità a raso o la distanza dell’altezza di riempimento riportata sul fondo, in modo da raggiungere la capacità nominale.
- Se ci si affida a bottiglie recipienti-misura per soddisfare i requisiti di misurazione e di controllo della direttiva 76/211/CEE, utilizzare bottiglie del tipo definito dalla direttiva 75/107/CEE e riempirle alle condizioni prescritte da tale direttiva e dalla direttiva 76/211/CEE.
- Rimanere responsabile, in qualità di confezionatore o di importatore, della conformità del preimballaggio alla direttiva 76/211/CEE: misurare o controllare il contenuto effettivo in peso o in volume con uno strumento di misura legale o per campionamento, oppure organizzare controlli di produzione riconosciuti dai servizi competenti e tenere a loro disposizione i documenti con i relativi risultati.
- Marcare il preimballaggio con la quantità nominale nelle altezze di cifre prescritte, con un marchio che identifichi il confezionatore o l’importatore e, se il preimballaggio è conforme alla direttiva, con il piccolo segno e alto almeno 3 mm nello stesso campo visivo della quantità nominale.

## Requirements

Each duty above as an identified requirement (16); ids are permanent and shared with the compliance engine.

### unclassified

- `bottd-mfr-design-manufacture-bottles` (Fabbricante di bottiglie) — Progettare e fabbricare le bottiglie con caratteristiche metrologiche, caratteristiche costruttive e uniformità di fabbricazione tali da consentire di misurarne il contenuto con sufficiente precisione quando sono riempite fino a un livello specificato o a una percentuale specificata della capacità a raso; per tutte le bottiglie dello stesso modello la distanza tra il livello di riempimento teorico e il bordo e il volume di espansione devono essere sensibilmente costanti. [Art. 1, point 3 and Annex I point 2]
- `bottd-mfr-keep-actual-capacity` (Fabbricante di bottiglie) — Mantenere la capacità effettiva a 20 gradi Celsius entro gli errori massimi tollerati, positivi o negativi, dell’allegato I: 3 ml da 50 a 100 ml, 3 % da 100 a 200 ml, 6 ml da 200 a 300 ml, 2 % da 300 a 500 ml, 10 ml da 500 a 1.000 ml e 1 % da 1.000 a 5.000 ml; lo stesso errore si applica alla capacità a raso, ed è vietato sfruttare sistematicamente le tolleranze. [Annex I point 3]
- `bottd-mfr-check-actual-capacity` (Fabbricante di bottiglie) — Verificare la capacità effettiva determinando la quantità di acqua a 20 gradi Celsius contenuta nella bottiglia quando è riempita fino al livello corrispondente teoricamente alla capacità nominale, oppure indirettamente con un metodo di precisione equivalente. [Annex I point 4]
- `bottd-mfr-submit-identification-mark` (Fabbricante di bottiglie) — Sottoporre un marchio di identificazione all’approvazione del servizio competente prima di utilizzarlo; in Danimarca il marchio è presentato a Sikkerhedsstyrelsen, che ne informa i servizi competenti degli altri Stati membri e la Commissione entro un mese dall’approvazione. [Annex I point 5; https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/590 · § 3 and bilag 1, pkt. 5]
- `bottd-mfr-affix-reversed-epsilon-eec` (Fabbricante di bottiglie) — Apporre il segno CEE dell’epsilon rovesciato, alto almeno 3 mm, sotto la propria responsabilità e solo sulle bottiglie che soddisfano i requisiti della direttiva e dei suoi allegati; la data, l’origine e il numero di riferimento che fanno parte del segno di approvazione CE del modello non sono richiesti, e il segno non reca altre indicazioni. [Art. 2 and Annex I point 5; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32009L0034 · Art. 6 and Annex I point 3.3]
- `bottd-mfr-mark-side-bottom` (Fabbricante di bottiglie) — Riportare sul fianco, sul bordo del fondo o sul fondo, in modo indelebile, facilmente leggibile e visibile, la capacità nominale in litri, centilitri o millilitri, con cifre alte almeno 6 mm oltre i 100 cl, 4 mm da 100 cl fino a 20 cl esclusi e 3 mm a 20 cl o meno, seguita dal simbolo o dal nome dell’unità, insieme al marchio di identificazione approvato e al segno CEE. [Annex I point 8.1]
- `bottd-mfr-mark-bottom-bottom` (Fabbricante di bottiglie) — Riportare sul fondo o sul bordo del fondo, con cifre della stessa altezza minima e in modo da non confonderle con la capacità nominale, la capacità a raso in centilitri senza il simbolo cl e/o la distanza in millimetri tra il bordo e il livello di riempimento della capacità nominale seguita dal simbolo mm, secondo il metodo di riempimento cui la bottiglia è destinata; possono figurare altre indicazioni se non creano confusione con quelle obbligatorie. [Annex I point 8.2]
- `bottd-mfr-accept-statistical-sampling` (Fabbricante di bottiglie) — Accettare il controllo statistico per campionamento del servizio competente presso il luogo di fabbricazione, su lotti corrispondenti in linea di principio alla produzione di un’ora, con campioni di 35 o 40 bottiglie misurate pesandole vuote e piene d’acqua a 20 gradi Celsius; se la produzione è soggetta a un controllo riconosciuto dal servizio competente, conservare le schede di controllo del fabbricante, su cui può basarsi una seconda prova. [Annex I point 6 and Annex II points 1 and 2]
- `bottd-imp-make-premises-agent` (Importatore o mandatario stabilito nella Comunità) — Mettere a disposizione i propri locali, o quelli del proprio mandatario stabilito nella Comunità, per il controllo statistico per campionamento delle bottiglie recipienti-misura quando un controllo presso il luogo di fabbricazione non è praticabile, e attendersi ulteriori controlli da parte dei servizi competenti nel corso della commercializzazione. [Annex I points 6 and 7]
- `bottd-imp-place-market-measuring` (Importatore o mandatario stabilito nella Comunità) — Immettere sul mercato come bottiglie recipienti-misura solo le bottiglie che soddisfano i requisiti della direttiva, poiché solo tali bottiglie possono recare il segno CEE; in Danimarca le bottiglie che recano il segno di un altro Stato membro possono essere commercializzate e usate senza ulteriore approvazione di Sikkerhedsstyrelsen. [Art. 2 and Art. 3; https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/590 · § 5]
- `bottd-imp-provide-market-surveillance` (Importatore o mandatario stabilito nella Comunità) — Su richiesta, fornire all’autorità di vigilanza del mercato i documenti, le specifiche tecniche, i dati o le informazioni sulla conformità delle bottiglie, nonché le informazioni sulla catena di fornitura, sulle quantità presenti sul mercato e su altri modelli con le stesse caratteristiche tecniche, in qualità di operatore economico ai sensi del regolamento (UE) 2019/1020. [Art. 14(4), points (a) and (b), and Annex I point 3]
- `bottd-imp-take-corrective-action` (Importatore o mandatario stabilito nella Comunità) — Adottare le misure correttive richieste dall’autorità di vigilanza del mercato entro il termine da essa fissato quando le bottiglie non sono conformi alla direttiva; tali misure possono comprendere il ripristino della conformità o l’impedimento della loro messa a disposizione sul mercato. [Art. 16(1), (2) and (3)]
- `bottd-oth-fill-bottle-conditions` (Confezionatore o riempitore) — Riempire la bottiglia alle condizioni d’uso per cui è concepita, a livello costante o a vuoto costante, utilizzando la capacità a raso o la distanza dell’altezza di riempimento riportata sul fondo, in modo da raggiungere la capacità nominale. [Annex I points 1.1, 2 and 8.2]
- `bottd-oth-use-bottles-type` (Confezionatore o riempitore) — Se ci si affida a bottiglie recipienti-misura per soddisfare i requisiti di misurazione e di controllo della direttiva 76/211/CEE, utilizzare bottiglie del tipo definito dalla direttiva 75/107/CEE e riempirle alle condizioni prescritte da tale direttiva e dalla direttiva 76/211/CEE. [Annex I point 4]
- `bottd-oth-remain-responsible-packer` (Confezionatore o riempitore) — Rimanere responsabile, in qualità di confezionatore o di importatore, della conformità del preimballaggio alla direttiva 76/211/CEE: misurare o controllare il contenuto effettivo in peso o in volume con uno strumento di misura legale o per campionamento, oppure organizzare controlli di produzione riconosciuti dai servizi competenti e tenere a loro disposizione i documenti con i relativi risultati. [Annex I point 4]
- `bottd-oth-mark-prepackage-nominal` (Confezionatore o riempitore) — Marcare il preimballaggio con la quantità nominale nelle altezze di cifre prescritte, con un marchio che identifichi il confezionatore o l’importatore e, se il preimballaggio è conforme alla direttiva, con il piccolo segno e alto almeno 3 mm nello stesso campo visivo della quantità nominale. [Art. 3 and Annex I points 3.1 to 3.3]

## Sanzioni

La direttiva non contiene un articolo sulle sanzioni; i servizi competenti controllano le bottiglie recipienti-misura mediante campionamento statistico presso il luogo di fabbricazione o nei locali dell’importatore, possono effettuare ulteriori controlli nel corso della commercializzazione, e un lotto che non soddisfa i criteri di accettazione dell’allegato II non è dichiarato conforme alla direttiva, per cui le sue bottiglie non possono recare il segno CEE. Dal 16 luglio 2021 la direttiva 75/107/CEE figura nell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1020, le cui autorità di vigilanza del mercato possono chiedere documenti e informazioni sulla catena di fornitura, imporre misure correttive entro un termine stabilito, impedire la messa a disposizione delle bottiglie o farle ritirare, richiamare o distruggere; poiché la direttiva figura anche nell’allegato II come atto privo di disposizioni sulle sanzioni, sono gli Stati membri a stabilire le sanzioni, che devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. In Danimarca il decreto n. 590 del 29 maggio 2018 sulle bottiglie come recipienti-misura, emanato ai sensi della legge sulla promozione delle imprese e sullo sviluppo regionale e privo esso stesso di una clausola sanzionatoria, attribuisce a Sikkerhedsstyrelsen l’approvazione del marchio di identificazione del fabbricante e il controllo delle bottiglie. Dal 1° luglio 2021 la metrologia legale rientra nella legge sui prodotti (lov om produkter og markedsovervågning, consolidata come lovbekendtgørelse n. 22 dell’8 gennaio 2026), che integra il regolamento (UE) 2019/1020 ed elenca la direttiva sulle bottiglie come recipienti-misura al § 2, comma 1, n. 16. Ai sensi di tale legge l’autorità di controllo — Erhvervsstyrelsen dal testo consolidato dell’8 gennaio 2026, poiché Sikkerhedsstyrelsen è entrata a far parte di Erhvervsstyrelsen a gennaio 2026, mentre il decreto del 2018 cita ancora Sikkerhedsstyrelsen — può emanare ingiunzioni e divieti (§ 14), e le violazioni sono punite con un’ammenda, fino alla reclusione di due anni in presenza di circostanze aggravanti come il pericolo per la sicurezza o la salute, un incidente con lesioni gravi o morte, la recidiva o la violazione sistematica a scopo di lucro, con responsabilità delle società (§ 37, commi 1, 2 e 5; le bottiglie rientrano nel § 2, comma 1, n. 16 e quindi negli ambiti di prodotto disciplinati dal § 37, comma 2). Nella pratica il § 37 riguarda l’omessa comunicazione di informazioni o la mancata concessione di accesso all’autorità di controllo, il mancato rispetto delle sue decisioni, l’elusione del suo controllo e gli obblighi degli operatori economici degli articoli 4 e 5 del regolamento (UE) 2019/1020, più che i requisiti metrologici della direttiva in quanto tali.

## Lista di controllo

1. Verificare che la bottiglia rientri nell’articolo 1: vetro o materiale altrettanto rigido e stabile, chiusa con tappo o concepita per esserlo, destinata alla conservazione, al trasporto o alla consegna di liquidi, con capacità nominale da 0,05 a 5 litri, e che sia destinata a essere usata come recipiente-misura.
2. Decidere se fabbricare la bottiglia come bottiglia recipiente-misura: la direttiva è facoltativa, ma solo le bottiglie che la soddisfano possono recare il segno CEE dell’epsilon rovesciato (articolo 2).
3. Presentare il marchio di identificazione del fabbricante all’approvazione del servizio competente, in Danimarca Sikkerhedsstyrelsen, prima di marcare le bottiglie (allegato I punto 5; decreto n. 590, § 3).
4. Progettare ogni tipo di bottiglia con un livello di riempimento e un volume di espansione sensibilmente costanti e mantenere la capacità effettiva entro le tolleranze dell’allegato I punto 3, senza sfruttarle sistematicamente.
5. Predisporre il controllo della capacità con acqua a 20 gradi Celsius o con un metodo equivalente e organizzare la produzione in modo che campioni di 35 o 40 bottiglie per ogni ora di produzione soddisfino i criteri di accettazione dell’allegato II; conservare le schede di controllo dove il controllo di produzione è riconosciuto (allegato I punti 4 e 6, allegato II).
6. Marcare la capacità nominale con cifre di 3, 4 o 6 mm a seconda della capacità, con il simbolo dell’unità, oltre al marchio di identificazione e al segno CEE alto almeno 3 mm (allegato I punti 5 e 8.1).
7. Marcare la capacità a raso in centilitri senza il simbolo cl e/o la distanza in millimetri dal bordo al livello di riempimento con il simbolo mm, sul fondo o sul bordo del fondo, in modo da non confonderla con la capacità nominale (allegato I punto 8.2).
8. In qualità di confezionatore, riempire le bottiglie a livello costante o a vuoto costante, come previsto dal loro modello, e conservare i controlli sui preimballaggi e la documentazione del segno e richiesti dalla direttiva 76/211/CEE (allegato I punto 2; direttiva 76/211/CEE, allegato I punto 4).
9. Essere pronti alla vigilanza del mercato ai sensi del regolamento (UE) 2019/1020: documenti, informazioni sulla catena di fornitura e misure correttive su richiesta, con l’applicazione in Danimarca ai sensi della legge sui prodotti (articoli 14 e 16; lovbekendtgørelse n. 22 del 2026).

## Domande

### L’epsilon rovesciato su una bottiglia è la stessa cosa della marcatura CE?

No. Il segno che somiglia a un 3 rovesciato è il segno CEE che il fabbricante di una bottiglia recipiente-misura appone sotto la propria responsabilità per certificare che la bottiglia soddisfa la direttiva 75/107/CEE e i suoi allegati. È il segno speciale dell’articolo 6 della direttiva 2009/34/CE, rifusione della direttiva 71/316/CEE: la lettera epsilon stilizzata e rovesciata simmetricamente rispetto a un asse verticale, priva di altre indicazioni — le lettere dello Stato membro, l’anno e il numero di identificazione che fanno parte del segno di approvazione CE del modello non sono richiesti su una bottiglia — e alta almeno 3 mm. Non dice nulla sulla sicurezza o sulla conformità CE della bottiglia; ne certifica la capacità.

### Sono obbligato a fabbricare le mie bottiglie come bottiglie recipienti-misura?

No. La direttiva prevede un’armonizzazione facoltativa: solo le bottiglie che soddisfano i suoi requisiti possono recare il segno CEE e, in cambio, nessuno Stato membro può rifiutare, vietare o limitare l’immissione sul mercato e l’uso come recipienti-misura di bottiglie che soddisfano i suoi requisiti e le sue prove per motivi relativi al loro volume, alla determinazione del loro volume o ai metodi di controllo. Il decreto danese si applica ai fabbricanti che scelgono di produrre bottiglie recipienti-misura, e la Commissione descrive la direttiva come uno strumento che consente ai fabbricanti di produrre bottiglie armonizzate commercializzabili liberamente in tutta l’UE.

### Quali bottiglie possono essere bottiglie recipienti-misura?

I recipienti comunemente denominati bottiglie, in vetro o in altra sostanza dotata di rigidità e stabilità tali da offrire le stesse garanzie metrologiche del vetro, purché siano chiusi con tappo o concepiti per esserlo e destinati alla conservazione, al trasporto o alla consegna di liquidi, abbiano una capacità nominale compresa tra 0,05 litri e 5 litri inclusi e presentino caratteristiche costruttive e un’uniformità di fabbricazione che consentano di misurarne il contenuto con sufficiente precisione quando sono riempiti fino a un livello specificato o a una percentuale specificata della capacità a raso. Le bottiglie inferiori a 0,05 litri o superiori a 5 litri e i recipienti privi della rigidità del vetro sono esclusi dalla direttiva.

### Quali sono le tolleranze di capacità ammesse?

L’allegato I punto 3 stabilisce sei classi di errore massimo tollerato, positivo o negativo, tra la capacità effettiva e la capacità nominale a 20 gradi Celsius: 3 ml per capacità nominali da 50 a 100 ml, 3 % da 100 a 200 ml, 6 ml da 200 a 300 ml, 2 % da 300 a 500 ml, 10 ml da 500 a 1.000 ml e 1 % da 1.000 a 5.000 ml. L’errore ammesso sulla capacità a raso è lo stesso previsto per la corrispondente capacità nominale, ed è vietato sfruttare sistematicamente le tolleranze. Le tolleranze sono fissate in modo che le bottiglie possano misurare con la precisione richiesta dalle direttive sui preimballaggi.

### Che cosa deve essere riportato su una bottiglia recipiente-misura?

Sul fianco, sul bordo del fondo o sul fondo: la capacità nominale in litri, centilitri o millilitri, con cifre alte almeno 6 mm oltre i 100 cl, 4 mm da 100 cl fino a 20 cl esclusi e 3 mm a 20 cl o meno, seguita dal simbolo o dal nome dell’unità; il marchio di identificazione approvato del fabbricante; e il segno CEE alto almeno 3 mm. Sul fondo o sul bordo del fondo, con cifre della stessa altezza minima e collocate in modo da evitare confusione: la capacità a raso in centilitri senza il simbolo cl e/o la distanza in millimetri dal bordo al livello di riempimento della capacità nominale seguita da mm, secondo il metodo di riempimento cui la bottiglia è destinata. Tutte le indicazioni devono essere indelebili, facilmente leggibili e visibili, e possono essere aggiunte altre indicazioni se non creano confusione.

### Come controllano le autorità le bottiglie recipienti-misura?

I servizi competenti verificano la conformità mediante campionamento statistico presso il luogo di fabbricazione o, se ciò non è praticabile, nei locali dell’importatore o del suo mandatario stabilito nella Comunità, con metodi accettati di controllo per l’accettazione della qualità almeno altrettanto efficaci del metodo di riferimento dell’allegato II. Con tale metodo si preleva un campione di 35 bottiglie, per il metodo dello scarto tipo, o di 40 bottiglie, per il metodo dell’escursione media, da un lotto corrispondente in linea di principio alla produzione di un’ora; le bottiglie sono pesate vuote e piene d’acqua a 20 gradi Celsius di densità nota, con uno strumento di misura legale adatto alle operazioni, e l’errore nella misurazione della capacità non deve superare un quinto dell’errore massimo tollerato per la capacità nominale; il lotto è conforme se la media e lo scarto tipo o l’escursione media soddisfano tre disuguaglianze rispetto ai limiti superiore e inferiore, con k = 1,57 e F = 0,266 per 35 bottiglie e k’ = 0,668 e F’ = 0,628 per 40. Restano possibili controlli nel corso della commercializzazione. In Danimarca Sikkerhedsstyrelsen effettua il controllo con campioni di 35 bottiglie.

### Che rapporto c’è tra le bottiglie recipienti-misura e il segno e sui preimballaggi?

La direttiva 76/211/CEE disciplina i preimballaggi da 5 g o 5 ml a 10 kg o 10 l confezionati in peso o in volume: il confezionatore o l’importatore è responsabile del contenuto effettivo, deve misurarlo o controllarlo con uno strumento di misura legale o con controlli di produzione riconosciuti, e può poi apporre il piccolo segno e, alto almeno 3 mm, accanto alla quantità nominale. Per i prodotti con quantità espresse in volume, uno dei metodi per soddisfare tali requisiti di misurazione e di controllo è usare una bottiglia recipiente-misura del tipo definito dalla direttiva 75/107/CEE, riempita alle condizioni da essa prescritte. La direttiva 2007/45/CE, che fissa le quantità nominali dei prodotti preconfezionati e ha abrogato le direttive 75/106/CEE e 80/232/CEE dall’11 aprile 2009, ha lasciato in vigore la direttiva 75/107/CEE.

### Chi applica la direttiva in Danimarca e quali sono le sanzioni?

Il decreto n. 590 del 29 maggio 2018 sulle bottiglie come recipienti-misura attua la direttiva; individua in Sikkerhedsstyrelsen l’autorità che approva il marchio di identificazione del fabbricante, ne informa entro un mese gli altri Stati membri e la Commissione e controlla le bottiglie per campionamento presso il fabbricante o l’importatore; è entrato in vigore il 1° luglio 2018 e si applica dal 1° luglio 2019 ai fabbricanti già in produzione. Dal 1° luglio 2021 la metrologia legale rientra nella legge sui prodotti, che integra il regolamento (UE) 2019/1020, elenca la direttiva sulle bottiglie come recipienti-misura al § 2, comma 1, n. 16, designa Erhvervsstyrelsen come autorità di controllo e prevede ingiunzioni, divieti e ammende, fino alla reclusione di due anni in presenza di circostanze aggravanti, con responsabilità delle società; il decreto del 2018 non contiene esso stesso una clausola sanzionatoria; neppure la direttiva contiene una clausola sanzionatoria, e il regolamento (UE) 2019/1020 la elenca nell’allegato II affinché siano gli Stati membri a stabilire le sanzioni. Da gennaio 2026 Sikkerhedsstyrelsen è il dipartimento Markedsovervågning di Erhvervsstyrelsen e svolge gli stessi compiti.

## Che cosa è cambiato

- 2026-09-11 (guidance): **Guida riscritta a partire dal testo ufficiale** — Il corpo del testo è stato riscritto a partire dalla direttiva 75/107/CEE, dalla direttiva 2009/34/CE, dalla direttiva 76/211/CEE, dalla direttiva 2007/45/CE, dal regolamento (UE) 2019/1020 e dal decreto danese n. 590 del 2018 e dalla legge danese sui prodotti: la struttura per articoli ora segue l’atto (cinque articoli e due allegati), sono citate le sei classi di tolleranza, il segno dell’epsilon rovesciato è ricondotto alla direttiva 2009/34/CE e sono state rimosse le affermazioni prive di fonte sugli obblighi di importatori e distributori e sulla registrazione del marchio presso le autorità.
- 2026-01-01 (guidance): **Sikkerhedsstyrelsen entra a far parte di Erhvervsstyrelsen** — Da gennaio 2026 Sikkerhedsstyrelsen è un dipartimento di Erhvervsstyrelsen denominato Markedsovervågning e svolge gli stessi compiti di prima, compresi l’approvazione dei marchi di identificazione e il controllo delle bottiglie recipienti-misura ai sensi del decreto n. 590 del 2018.
- 2021-07-16 (applies): **Il regolamento (UE) 2019/1020 si applica alle bottiglie recipienti-misura** — Il regolamento sulla vigilanza del mercato elenca la direttiva 75/107/CEE come punto 3 del suo allegato I, per cui le autorità nazionali dispongono dei suoi poteri di indagine e di esecuzione per la direttiva, e come punto 3 dell’allegato II, per cui gli Stati membri stabiliscono sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive ai sensi dell’articolo 41. In Danimarca la metrologia legale è rientrata nella legge sui prodotti il 1° luglio 2021.
- 2018-07-01 (guidance): **Entra in vigore il decreto danese n. 590 del 29 maggio 2018 sulle bottiglie come recipienti-misura** — Emanato da Sikkerhedsstyrelsen ai sensi della legge sulla promozione delle imprese e sullo sviluppo regionale, il decreto attua la direttiva per i fabbricanti che scelgono di produrre bottiglie recipienti-misura, sostituisce la direttiva tecnica del 1° aprile 1977, mantiene validi i marchi di identificazione approvati entro il 30 giugno 2018 e si applica dal 1° luglio 2019 ai fabbricanti già in produzione.
- 2009-05-18 (guidance): **La direttiva 2009/34/CE rifonde la direttiva 71/316/CEE, fonte del segno dell’epsilon rovesciato** — La direttiva 2009/34/CE abroga la direttiva 71/316/CEE e dispone che i riferimenti alla direttiva abrogata si intendano fatti alla nuova; il segno dell’articolo 6, descritto nell’allegato I punto 3.3 come la lettera epsilon stilizzata e rovesciata simmetricamente rispetto a un asse verticale, è il segno che l’allegato I punto 5 della direttiva 75/107/CEE richiede sulle bottiglie recipienti-misura.
- 2009-04-11 (guidance): **Si applica la direttiva 2007/45/CE sulle quantità nominali; la direttiva 75/107/CEE resta in vigore** — La direttiva 2007/45/CE abroga le direttive 75/106/CEE e 80/232/CEE ed estende la direttiva 76/211/CEE ai liquidi già disciplinati dalla direttiva 75/106/CEE; la direttiva 75/107/CEE non è tra gli atti da essa abrogati, per cui le bottiglie recipienti-misura restano uno dei metodi per soddisfare i requisiti di controllo dei preimballaggi.
- 1976-06-20 (applies): **Termine di recepimento: in vigore le misure nazionali sulle bottiglie recipienti-misura** — Gli Stati membri avevano 18 mesi dalla notifica per mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e per informarne la Commissione; da questa data le bottiglie che soddisfano i suoi requisiti e le sue prove non possono essere rifiutate, vietate o limitate per motivi relativi al loro volume, alla sua determinazione o ai metodi di controllo.
- 1974-12-20 (in-force): **Direttiva 75/107/CEE del Consiglio notificata e in vigore** — Adottata il 19 dicembre 1974 sulla base dell’articolo 100 del trattato CEE e pubblicata nella GU L 42 il 15 febbraio 1975, la direttiva è stata notificata agli Stati membri il 20 dicembre 1974 ed è entrata in vigore con la notifica; da allora non è stata modificata.

## La BottD in sintesi

La direttiva sulle bottiglie recipienti-misura, formalmente direttiva 75/107/CEE del Consiglio del 19 dicembre 1974, è uno degli atti di metrologia più antichi ancora in vigore nell’Unione. Permette a una bottiglia di svolgere la misurazione: una bottiglia di vetro fabbricata secondo le tolleranze della direttiva, con un volume di espansione costante per tutte le bottiglie dello stesso modello, può essere riempita fino a un livello marcato o a vuoto costante e conterrà allora la propria capacità nominale entro un errore noto, così che il confezionatore non deve misurare separatamente il liquido (art. 1 e allegato I punti da 1 a 3). La direttiva è stata adottata perché diversi Stati membri avevano norme obbligatorie e divergenti sulla fabbricazione e sul collaudo di tali bottiglie, che ostacolavano gli scambi (considerando).

Si tratta di un’armonizzazione facoltativa. Nessuno è obbligato a fabbricare bottiglie recipienti-misura, ma solo le bottiglie che soddisfano la direttiva possono recare il segno CEE, l’epsilon rovesciato che somiglia a un 3, e uno Stato membro non può rifiutare, vietare o limitare l’immissione sul mercato e l’uso come recipienti-misura di bottiglie che soddisfano i suoi requisiti e le sue prove per motivi relativi al loro volume, alla determinazione del loro volume o ai metodi con cui sono state controllate (art. 2 e art. 3). L’atto ha cinque articoli e due allegati, è entrato in vigore con la notifica il 20 dicembre 1974, andava recepito entro 18 mesi, cioè entro il 20 giugno 1976 (art. 4), e non è mai stato modificato.

> **Testo ufficiale**
> Il testo della direttiva è consultabile su EUR-Lex: [direttiva 75/107/CEE del Consiglio (CELEX 31975L0107)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31975L0107). Non esiste una versione consolidata, perché nessun atto l’ha modificata; la [pagina delle informazioni sul documento](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:31975L0107) riporta le date di notifica e di recepimento.

## Campo di applicazione

La direttiva si applica ai recipienti comunemente denominati bottiglie, in vetro o in altra sostanza dotata di rigidità e stabilità tali da offrire le stesse garanzie metrologiche del vetro, quando ricorrono tre condizioni: sono chiusi con tappo o concepiti per esserlo e destinati alla conservazione, al trasporto o alla consegna di liquidi; hanno una capacità nominale compresa tra 0,05 litri e 5 litri inclusi; e presentano caratteristiche metrologiche, cioè caratteristiche costruttive e uniformità di fabbricazione, tali da poter essere usati come recipienti-misura, ossia da consentire di misurarne il contenuto con sufficiente precisione quando sono riempiti fino a un livello specificato o a una percentuale specificata della capacità a raso. Tali recipienti sono denominati bottiglie recipienti-misura (art. 1).

Tre capacità definiscono una bottiglia, tutte specificate a 20 gradi Celsius: la capacità nominale Vn riportata sulla bottiglia, che è il volume di liquido che si ritiene essa contenga quando è riempita alle condizioni d’uso previste; la capacità a raso, il volume quando è riempita fino al bordo; e la capacità effettiva, il volume che essa contiene di fatto quando è riempita esattamente alle condizioni corrispondenti teoricamente alla capacità nominale (allegato I punto 1). Le bottiglie sono riempite a livello costante o a vuoto costante, e per tutte le bottiglie dello stesso modello la distanza tra il livello di riempimento teorico e il bordo, nonché la differenza tra capacità a raso e capacità nominale, detta volume di espansione o vuoto, devono essere sensibilmente costanti (allegato I punto 2).

Restano fuori dalla direttiva i recipienti inferiori a 0,05 litri o superiori a 5 litri, i recipienti privi della rigidità e della stabilità del vetro e le bottiglie semplicemente non fabbricate né marcate come recipienti-misura. Le misure di capacità per il servizio, come un bicchiere, una brocca o un dosatore per liquidi venduti per il consumo immediato, sono misure materiali ai sensi dell’allegato MI-008 della direttiva sugli strumenti di misura 2014/32/UE. Il suo articolo 2, paragrafo 1, come sostituito dalla direttiva (UE) 2026/706 dell’11 marzo 2026 con effetto dal 9 aprile 2026, elenca dodici categorie di strumenti — le due nuove sono i sistemi di misurazione per le apparecchiature di alimentazione dei veicoli elettrici (MI-011) e per i distributori di gas compresso (MI-012) — e nessuna di esse è una bottiglia recipiente-misura. Gli Stati membri applicano le misure nazionali di recepimento di tale modifica dal 10 ottobre 2028.

Gli obblighi ricadono sul fabbricante, che sottopone un marchio di identificazione all’approvazione e appone il segno CEE sotto la propria responsabilità (allegato I punto 5), mentre i servizi competenti campionano le bottiglie presso il luogo di fabbricazione o, se ciò non è praticabile, nei locali dell’importatore o del suo mandatario stabilito nella Comunità (allegato I punto 6). Il confezionatore che riempie le bottiglie è destinatario della direttiva 76/211/CEE sui preimballaggi, per la quale una bottiglia recipiente-misura del tipo definito dalla presente direttiva, riempita alle sue condizioni, è uno dei metodi per soddisfare i requisiti di misurazione e di controllo (direttiva 76/211/CEE, allegato I punto 4).

## Che cosa si deve fare

### Tolleranze di capacità

Affinché il contenuto possa essere misurato con sufficiente precisione, e in particolare con la precisione richiesta dalle direttive sui preimballaggi, gli errori massimi tollerati, positivi o negativi, tra la capacità effettiva e la capacità nominale a 20 gradi Celsius e nelle condizioni di controllo dell’allegato II sono fissati in sei classi: 3 ml per capacità nominali da 50 a 100 ml; 3 % di Vn da 100 a 200 ml; 6 ml da 200 a 300 ml; 2 % da 300 a 500 ml; 10 ml da 500 a 1.000 ml; e 1 % da 1.000 a 5.000 ml. L’errore massimo tollerato sulla capacità a raso è lo stesso previsto per la corrispondente capacità nominale, ed è vietato sfruttare sistematicamente le tolleranze (allegato I punto 3). Nella pratica la capacità effettiva si verifica determinando la quantità di acqua a 20 gradi Celsius contenuta nella bottiglia quando è riempita fino al livello corrispondente teoricamente alla capacità nominale, oppure indirettamente con un metodo di precisione equivalente (allegato I punto 4).

### Il marchio di identificazione e il segno CEE

Ogni fabbricante di bottiglie recipienti-misura sottopone all’approvazione del servizio competente un marchio che consenta di identificarlo; una volta approvato, il servizio ne informa entro un mese i servizi competenti degli altri Stati membri e la Commissione. Il fabbricante appone poi, sotto la propria responsabilità, il segno di cui all’articolo 6 della direttiva 71/316/CEE, l’epsilon rovesciato, che certifica che la bottiglia soddisfa i requisiti della direttiva e dei suoi allegati; la data, l’origine e il numero di riferimento previsti dall’allegato I, sezione 6.3 di tale direttiva — le indicazioni che accompagnano il segno di approvazione CE del modello — non sono richiesti, e il segno deve essere alto almeno 3 mm (allegato I punto 5). I marchi di verifica prima CE, i bolli con la «e» minuscola descritti nell’allegato II punto 3 della direttiva 2009/34/CE, sono un’altra cosa e non hanno alcun ruolo in questo contesto. La direttiva 71/316/CEE è stata rifusa e abrogata dalla direttiva 2009/34/CE, il cui articolo 20 dispone che i riferimenti alla direttiva abrogata si intendano fatti alla direttiva di rifusione; il segno è ora descritto all’articolo 6 e nell’allegato I punto 3.3 della direttiva 2009/34/CE come il segno di approvazione CE con la lettera epsilon stilizzata e rovesciata simmetricamente rispetto a un asse verticale, privo di altre indicazioni. Non è la marcatura CE e non dice nulla sulla sicurezza del prodotto.

### Marcature sulla bottiglia

Una bottiglia recipiente-misura reca indicazioni indelebili, facilmente leggibili e visibili. Sul fianco, sul bordo del fondo o sul fondo: la capacità nominale in litri, centilitri o millilitri, con cifre alte almeno 6 mm se la capacità nominale è superiore a 100 cl, 4 mm da 100 cl fino a 20 cl esclusi e 3 mm se non supera 20 cl, seguita dal simbolo o dal nome dell’unità; il marchio di identificazione del fabbricante; e il segno CEE (allegato I punto 8.1). La disciplina delle unità cui si rinvia, la direttiva 71/354/CEE, è stata abrogata dalla direttiva 80/181/CEE il 1° ottobre 1981 (direttiva 80/181/CEE, art. 6). Sul fondo o sul bordo del fondo, con cifre della stessa altezza minima e in modo da evitare confusione con la capacità nominale, e secondo il metodo di riempimento cui la bottiglia è destinata: la capacità a raso in centilitri non seguita dal simbolo cl, e/o la distanza in millimetri dal livello del bordo al livello di riempimento della capacità nominale seguita dal simbolo mm (allegato I punto 8.2). Possono figurare altre indicazioni se non creano confusione con quelle obbligatorie.

### Controllo metrologico e controllo statistico

I servizi competenti verificano la conformità delle bottiglie recipienti-misura mediante campionamento presso il luogo di fabbricazione o, se ciò non è praticabile, nei locali dell’importatore o del suo mandatario stabilito nella Comunità, con metodi accettati di controllo per l’accettazione della qualità la cui efficacia è paragonabile a quella del metodo di riferimento dell’allegato II; non sono esclusi controlli nel corso della commercializzazione (allegato I punti 6 e 7). Con il metodo di riferimento si preleva un campione di bottiglie dello stesso modello e della stessa fabbricazione da un lotto corrispondente in linea di principio alla produzione di un’ora; se il risultato è insoddisfacente, una seconda prova può usare un campione prelevato da un periodo di produzione più lungo oppure, se la produzione è soggetta a un controllo riconosciuto dal servizio competente, i risultati riportati sulle schede di controllo del fabbricante. Il campione è di 35 bottiglie per il metodo dello scarto tipo o di 40 per il metodo dell’escursione media, secondo la scelta dello Stato membro (allegato II punto 1). Le bottiglie sono pesate vuote, riempite con acqua a 20 gradi Celsius di densità nota fino al livello di riempimento del metodo di controllo e pesate piene, con uno strumento di misura legale adatto alle operazioni; l’errore nella misurazione della capacità non deve superare un quinto dell’errore massimo tollerato per la capacità nominale della bottiglia (allegato II punto 2). Il lotto è conforme se la media e lo scarto tipo stimato, con k = 1,57 e F = 0,266, oppure la media e l’escursione media di otto sottocampioni di cinque, con k’ = 0,668 e F’ = 0,628, soddisfano tre disuguaglianze rispetto ai limiti superiore e inferiore formati dalla capacità indicata più e meno l’errore massimo tollerato (allegato II punto 3).

### Riempimento e disciplina dei preimballaggi

La bottiglia è concepita per uno o per entrambi i metodi di riempimento, a livello costante o a vuoto costante, e la marcatura della capacità a raso o dell’altezza di riempimento indica al confezionatore come raggiungere la capacità nominale (allegato I punti 2 e 8.2). Il preimballaggio che ne risulta è disciplinato dalla direttiva 76/211/CEE per quantità da 5 g o 5 ml a 10 kg o 10 l: il confezionatore o l’importatore è responsabile del contenuto effettivo, lo misura o lo controlla con uno strumento di misura legale o con controlli di produzione riconosciuti, i cui registri sono tenuti a disposizione dei servizi competenti, e può apporre il piccolo segno e, alto almeno 3 mm, accanto alla quantità nominale; l’uso di una bottiglia recipiente-misura riempita alle condizioni della direttiva 75/107/CEE è uno dei metodi per soddisfare tali requisiti di misurazione e di controllo (direttiva 76/211/CEE, art. 1, art. 3 e allegato I punti 3 e 4). La direttiva 2007/45/CE sulle quantità nominali ha abrogato le direttive 75/106/CEE e 80/232/CEE e modificato la direttiva 76/211/CEE dall’11 aprile 2009, ma non ha abrogato la direttiva 75/107/CEE (direttiva 2007/45/CE, art. 6, art. 7 e art. 10).

## Applicazione e sanzioni

La direttiva non ha un articolo sulle sanzioni; la sua applicazione consiste nel controllo metrologico dell’articolo 2 e dell’allegato I punti 6 e 7, e un lotto che non soddisfa i criteri di accettazione dell’allegato II non è dichiarato conforme, per cui le sue bottiglie non possono recare il segno CEE. Dal 16 luglio 2021 la direttiva è il punto 3 dell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1020, quindi le autorità di vigilanza del mercato possono chiedere documenti e informazioni sulla catena di fornitura e ordinare misure correttive, compreso impedire la messa a disposizione delle bottiglie o farle ritirare, richiamare o distruggere (regolamento (UE) 2019/1020, art. 14, art. 16 e art. 44). Poiché è anche il punto 3 dell’allegato II, l’elenco della normativa di armonizzazione dell’Unione priva di disposizioni sulle sanzioni, sono gli Stati membri a stabilire le sanzioni, che devono essere effettive, proporzionate e dissuasive (art. 41).

In Danimarca la direttiva è attuata dalla bekendtgørelse nr. 590 af 29. maj 2018 om flasker som målebeholdere (decreto n. 590 del 29 maggio 2018 sulle bottiglie come recipienti-misura), emanata da Sikkerhedsstyrelsen ai sensi della legge sulla promozione delle imprese e sullo sviluppo regionale. Si applica ai fabbricanti che scelgono di produrre bottiglie recipienti-misura, impone loro di sottoporre il proprio marchio di identificazione all’approvazione di Sikkerhedsstyrelsen, consente il segno CEE sulle bottiglie che ne soddisfano le condizioni, affida il controllo a Sikkerhedsstyrelsen ai sensi dell’allegato 1 punto 6 e dell’allegato 2 con campioni di 35 bottiglie, e consente che le bottiglie marcate in un altro Stato membro siano commercializzate e usate in Danimarca senza ulteriore approvazione; è entrata in vigore il 1° luglio 2018, si è applicata dal 1° luglio 2019 ai fabbricanti già in produzione, ha sostituito la direttiva tecnica del 1° aprile 1977 e ha mantenuto validi i marchi di identificazione approvati entro il 30 giugno 2018 (§§ da 1 a 6). Il decreto del 2018 è emanato ai sensi della legge sulla promozione delle imprese e sullo sviluppo regionale e non contiene una clausola sanzionatoria. Dal 1° luglio 2021 la metrologia legale rientra nella legge sui prodotti, lov om produkter og markedsovervågning (lovbekendtgørelse nr. 22 af 8. januar 2026), che integra il regolamento (UE) 2019/1020, elenca la direttiva sulle bottiglie come recipienti-misura al § 2, stk. 1, nr. 16, designa Erhvervsstyrelsen come autorità di controllo (§ 9), le consente di emanare ingiunzioni e divieti (§ 14) e punisce con un’ammenda chi omette di fornire informazioni o accesso, chi non rispetta le sue decisioni, chi elude il suo controllo o chi non adempie gli obblighi degli operatori economici degli articoli 4 e 5 del regolamento (UE) 2019/1020; poiché le bottiglie rientrano nel § 2, stk. 1, nr. 16, la pena può arrivare alla reclusione fino a due anni in presenza di circostanze aggravanti — pericolo per la sicurezza o la salute, un incidente con lesioni gravi o morte, recidiva o violazione sistematica a scopo di lucro — e le società possono rispondere penalmente (§ 37, stk. 1, 2 e 5). Da gennaio 2026 Sikkerhedsstyrelsen fa parte di Erhvervsstyrelsen e svolge gli stessi compiti di prima; il decreto n. 590 del 2018 non è stato modificato e cita ancora Sikkerhedsstyrelsen.

## Come aiuta Conphora

Conphora riunisce in un unico luogo la direttiva sulle bottiglie recipienti-misura, la direttiva sui preimballaggi e i decreti danesi, e confronta i Suoi tipi di bottiglia con le tolleranze dell’allegato I, le regole di marcatura e il controllo dell’allegato II, in modo che un marchio di identificazione mancante, un’altezza di cifre errata o un lotto fuori tolleranza vengano individuati prima della visita di campionamento. La piattaforma collega la bottiglia al preimballaggio in cui viene riempita, così gli obblighi del segno e della direttiva 76/211/CEE e le quantità nominali della direttiva 2007/45/CE sono verificati insieme, e La avvisa se la direttiva o le disposizioni danesi cambiano.

[Scopra come funziona Conphora](/it/how-it-works) · [Veda i piani e i prezzi](/it/pricing)

## Fonti

- [Direttiva 75/107/CEE del Consiglio relativa alle bottiglie utilizzate come recipienti-misura, GU L 42 del 15 febbraio 1975 (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31975L0107)
- [Informazioni sul documento, date e relazioni per il CELEX 31975L0107 (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:31975L0107)
- [Bottiglie come recipienti-misura, sintesi della direttiva 75/107/CEE (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/EN/legal-content/summary/bottles-as-measuring-containers.html)
- [Direttiva 2009/34/CE relativa alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32009L0034)
- [Direttiva 80/181/CEE del Consiglio relativa alle unità di misura, testo consolidato del 27 maggio 2009 (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:01980L0181-20090527)
- [Direttiva 76/211/CEE del Consiglio relativa al precondizionamento in massa o in volume di taluni prodotti in imballaggi preconfezionati, testo consolidato dell’11 aprile 2009 (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:01976L0211-20090411)
- [Direttiva 2007/45/CE che stabilisce norme sulle quantità nominali dei prodotti preconfezionati (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32007L0045)
- [Direttiva 2014/32/UE sugli strumenti di misura, testo consolidato del 27 gennaio 2015 (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02014L0032-20150127)
- [Direttiva (UE) 2026/706 che modifica la direttiva 2014/32/UE per quanto riguarda i sistemi di misurazione per le apparecchiature di alimentazione dei veicoli elettrici e i distributori di gas compresso, nonché i contatori di energia elettrica, gas ed energia termica, GU L, 2026/706, 20 marzo 2026 (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32026L0706)
- [Regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1020)
- [Metrologia legale (Commissione europea, DG GROW)](https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/goods/building-blocks/legal-metrology_en)
- [Prodotti preconfezionati nell’UE (Commissione europea, DG GROW)](https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/goods/building-blocks/legal-metrology/prepacked-products-eu_en)
- [Bekendtgørelse nr. 590 af 29. maj 2018 om flasker som målebeholdere (Retsinformation)](https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/590)
- [Bekendtgørelse af lov om produkter og markedsovervågning, LBK nr. 22 af 8. januar 2026 (Retsinformation)](https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2026/22)
- [Regler og bekendtgørelser for måling og vægt (Sikkerhedsstyrelsen)](https://sik.dk/erhverv/produkter/love-og-regler/vaegte-og-maalere/regler-og-vejledning-maaling-vaegt-og-e-maerkning)
- [Sikkerhedsstyrelsen, en del af Erhvervsstyrelsen from January 2026 (Erhvervsstyrelsen)](https://erhvervsstyrelsen.dk/sikkerhedsstyrelsen-en-del-af-erhvervsstyrelsen)

*La presente guida fornisce informazioni di carattere generale e non costituisce una consulenza legale.*

## Fonti

- [Direttiva 75/107/CEE del Consiglio relativa alle bottiglie utilizzate come recipienti-misura, GU L 42 del 15 febbraio 1975 (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31975L0107)
- [Informazioni sul documento, date e relazioni per il CELEX 31975L0107 (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:31975L0107)
- [Bottiglie come recipienti-misura, sintesi della direttiva 75/107/CEE (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/EN/legal-content/summary/bottles-as-measuring-containers.html)
- [Direttiva 2009/34/CE relativa alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico, rifusione della direttiva 71/316/CEE (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32009L0034)
- [Direttiva 80/181/CEE del Consiglio relativa alle unità di misura, testo consolidato del 27 maggio 2009 (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:01980L0181-20090527)
- [Direttiva 76/211/CEE del Consiglio relativa al precondizionamento in massa o in volume di taluni prodotti in imballaggi preconfezionati, testo consolidato dell’11 aprile 2009 (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:01976L0211-20090411)
- [Direttiva 2007/45/CE che stabilisce norme sulle quantità nominali dei prodotti preconfezionati (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32007L0045)
- [Direttiva 2014/32/UE sugli strumenti di misura, testo consolidato del 27 gennaio 2015 (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02014L0032-20150127)
- [Direttiva (UE) 2026/706 che modifica la direttiva 2014/32/UE per quanto riguarda i sistemi di misurazione per le apparecchiature di alimentazione dei veicoli elettrici e i distributori di gas compresso, nonché i contatori di energia elettrica, gas ed energia termica, GU L, 2026/706, 20 marzo 2026 (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32026L0706)
- [Regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1020)
- [Metrologia legale (Commissione europea, DG GROW)](https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/goods/building-blocks/legal-metrology_en)
- [Prodotti preconfezionati nell’UE (Commissione europea, DG GROW)](https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/goods/building-blocks/legal-metrology/prepacked-products-eu_en)
- [Bekendtgørelse nr. 590 af 29. maj 2018 om flasker som målebeholdere (Retsinformation)](https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/590)
- [Bekendtgørelse af lov om produkter og markedsovervågning, LBK nr. 22 af 8. januar 2026 (Retsinformation)](https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2026/22)
- [Regler og bekendtgørelser for måling og vægt (Sikkerhedsstyrelsen)](https://sik.dk/erhverv/produkter/love-og-regler/vaegte-og-maalere/regler-og-vejledning-maaling-vaegt-og-e-maerkning)
- [Sikkerhedsstyrelsen, en del af Erhvervsstyrelsen from January 2026 (Erhvervsstyrelsen)](https://erhvervsstyrelsen.dk/sikkerhedsstyrelsen-en-del-af-erhvervsstyrelsen)

_Rivisto il 2026-09-24 da Conphora compliance team_
