---
title: "ATEX — Direttiva ATEX"
description: "La direttiva ATEX impone ad apparecchi, sistemi di protezione e componenti per atmosfere potenzialmente esplosive di soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza e salute e di recare la marcatura CE e quella Ex, vincolando fabbricanti, importatori e distributori. Si applica dal 20 aprile 2016; dal 30 maggio 2026 anche le procedure di emergenza della direttiva (UE) 2024/2749."
type: "guide"
url: "https://www.conphora.com/it/regolamenti-ue/atex/"
markdown: "https://www.conphora.com/it/regolamenti-ue/atex.md"
locale: "it"
language: "it"
published: "2014-04-18"
updated: "2026-09-11"
author: "Conphora compliance team"
publisher: "Conphora"
reference: "Direttiva 2014/34/UE"
celex: "32014L0034"
source: "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0034"
tags: ["ATEX", "CE / Product Safety"]
license: "Free to quote with attribution and a link to the page"
---

# ATEX — Direttiva ATEX

La direttiva ATEX impone ad apparecchi, sistemi di protezione e componenti per atmosfere potenzialmente esplosive di soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza e salute e di recare la marcatura CE e quella Ex, vincolando fabbricanti, importatori e distributori. Si applica dal 20 aprile 2016; dal 30 maggio 2026 anche le procedure di emergenza della direttiva (UE) 2024/2749.

## Dati essenziali

- **Titolo ufficiale:** Direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e ai sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (rifusione)
- **Riferimento:** Direttiva 2014/34/UE
- **CELEX:** 32014L0034
- **Tipo di atto:** Direttiva
- **In vigore:** 2014-04-18
- **Si applica dal:** 2016-04-20
- **Applicato da:** Le autorità nazionali di vigilanza del mercato fanno rispettare le leggi nazionali di recepimento della direttiva con i poteri del regolamento (UE) 2019/1020, che elenca la direttiva nel proprio allegato I (l’articolo 34 della direttiva cita ancora il regolamento (CE) n. 765/2008, da leggersi come regolamento (UE) 2019/1020 dal 16 luglio 2021); in Danimarca la Sikkerhedsstyrelsen (dal gennaio 2026 il dipartimento Markedsovervågning di Erhvervsstyrelsen) controlla dal 1° dicembre 2018 tutti i prodotti rientranti nella direttiva in base al decreto ministeriale n. 484 del 28 maggio 2026 sui prodotti destinati all’uso in atmosfera potenzialmente esplosiva (in vigore dal 30 maggio 2026, in sostituzione del n. 811 del 3 giugno 2022), adottato ai sensi della legge danese sui prodotti, il cui § 2 elenca la direttiva e il cui § 9 designa Erhvervsstyrelsen come autorità di controllo. Gli strumenti sono l’azione correttiva entro un termine stabilito, il divieto o la limitazione della messa a disposizione, il ritiro o il richiamo, l’ordine di porre fine a non conformità formali come l’assenza della marcatura CE o Ex, della dichiarazione o dell’attestato di conformità, e sanzioni nazionali che devono essere effettive, proporzionate e dissuasive e possono includere sanzioni penali per le violazioni gravi; in Danimarca multe e, in presenza di circostanze aggravanti, la reclusione fino a due anni.
- **Categoria:** CE / Product Safety

## A chi si applica

**Oggetto dell’atto:** Apparecchi destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva: macchine, materiali, dispositivi fissi o mobili, organi di comando, strumentazione e sistemi di rilevazione o prevenzione che, da soli o combinati, sono destinati alla produzione, al trasporto, al deposito, alla misurazione, alla regolazione e alla conversione di energia o alla trasformazione di materiale e che possono causare un’esplosione a causa delle proprie potenziali fonti di innesco; Sistemi di protezione: dispositivi, diversi dai componenti degli apparecchi, destinati a bloccare sul nascere le esplosioni o a limitare la zona colpita da un’esplosione e messi a disposizione separatamente come sistemi autonomi; Dispositivi di sicurezza, di controllo e di regolazione destinati a essere utilizzati al di fuori di atmosfere potenzialmente esplosive, ma necessari o utili per il funzionamento sicuro degli apparecchi e dei sistemi di protezione in relazione ai rischi di esplosione; Componenti destinati a essere incorporati in tali apparecchi e sistemi di protezione, ossia elementi essenziali per il loro funzionamento sicuro ma privi di funzione autonoma; Sia il gruppo di apparecchi I (parti sotterranee delle miniere e impianti di superficie delle miniere a rischio di grisou o polveri combustibili, categorie M1 e M2) sia il gruppo di apparecchi II (tutti gli altri luoghi a rischio di atmosfere esplosive dovute a gas, vapori, nebbie o polveri, categorie 1, 2 e 3); Prodotti messi a disposizione o messi in servizio sul mercato dell’Unione, compresi quelli che un fabbricante utilizza per proprio uso, e gli operatori economici della catena: fabbricanti, mandatari, importatori e distributori

**Prodotti derivati e a valle:** I mezzi di trasporto sono esclusi, ma i veicoli destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva non sono esclusi dalla direttiva (art. 1, par. 2, lett. f)); L’esclusione dei dispositivi di protezione individuale cita la direttiva 89/686/CEE del Consiglio, abrogata dal regolamento (UE) 2016/425 con effetto dal 21 aprile 2018; il riferimento va letto come riferimento a tale regolamento (art. 1, par. 2, lett. d); regolamento (UE) 2016/425, art. 46); I prodotti conformi alle norme armonizzate, o a parti di esse, i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale si presumono conformi ai requisiti essenziali di sicurezza e di salute dell’allegato II coperti da tali norme (art. 12, par. 1); I componenti seguono le stesse procedure di valutazione della conformità degli apparecchi, ma non recano la marcatura CE né la dichiarazione di conformità UE; il fabbricante rilascia invece un attestato scritto di conformità (art. 13, par. 3); L’importatore o il distributore che immette un prodotto sul mercato con il proprio nome o marchio, o modifica un prodotto già immesso sul mercato in modo tale da poterne condizionare la conformità, è considerato fabbricante (art. 10); Se un prodotto è soggetto anche ad altri atti dell’Unione che prescrivono una dichiarazione di conformità UE, si redige un’unica dichiarazione che li comprende tutti (art. 14, par. 3); Dal 16 luglio 2021 un prodotto rientrante nella direttiva può essere immesso sul mercato solo se un fabbricante, un importatore, un mandatario o un fornitore di servizi di logistica stabilito nell’Unione è responsabile dei compiti di conformità dell’articolo 4 del regolamento (UE) 2019/1020, che elenca la direttiva nel proprio allegato I (regolamento (UE) 2019/1020, art. 4, parr. 1, 2 e 5, e allegato I, punto 53); La direttiva 1999/92/CE, separata e relativa ai luoghi di lavoro, integra le responsabilità dei fabbricanti ai sensi della direttiva 2014/34/UE definendo quelle dei datori di lavoro, e la direttiva ATEX lascia gli Stati membri liberi di stabilire requisiti per la protezione dei lavoratori che utilizzano i prodotti, purché questi non siano modificati (art. 3, par. 2; pagina ATEX della Commissione europea)

**Ruoli previsti dall’atto:**

- **Fabbricante (compresi i titolari di marchio e i fabbricanti per uso proprio)** — Qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto, oppure lo fa progettare o fabbricare, e lo commercializza con il proprio nome o marchio oppure lo utilizza per uso proprio; l’importatore o il distributore che vende con il proprio nome o marchio o modifica un prodotto in modo tale da poterne condizionare la conformità è considerato fabbricante.
- **Mandatario** — Qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinati compiti; il mandato non può comprendere l’obbligo di progettare e fabbricare in conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di salute né di redigere la documentazione tecnica.
- **Importatore** — Qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che immette sul mercato dell’Unione un prodotto proveniente da un paese terzo.
- **Distributore (grossista o rivenditore)** — Qualsiasi persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall’importatore, che mette a disposizione un prodotto sul mercato.

## Date principali

- 2014-02-26: Direttiva 2014/34/UE adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio come rifusione della direttiva 94/9/CE
- 2014-04-18: Entrata in vigore, il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GU L 96 del 29 marzo 2014
- 2016-04-19: Termine per gli Stati membri per adottare e pubblicare le disposizioni di recepimento dell’art. 1, dell’art. 2, punti 2 e da 8 a 26, dell’art. 3, degli artt. da 5 a 41 e degli allegati da III a X
- 2016-04-20: Si applicano le misure nazionali e si applicano direttamente l’art. 2, punti 1 e da 3 a 7, l’art. 4 e gli allegati I, II, XI e XII; la direttiva 94/9/CE è abrogata; i prodotti conformi alla vecchia direttiva e immessi sul mercato prima di tale data possono ancora essere messi a disposizione o messi in servizio, e i certificati rilasciati in base ad essa restano validi
- 2024-11-28: Entrata in vigore della direttiva (UE) 2024/2749: procedure di emergenza del mercato interno inserite come capo 5 bis (artt. da 38 bis a 38 sexies); recepimento entro il 29 maggio 2026
- 2026-05-30: Si applicano le misure nazionali di recepimento delle procedure di emergenza della direttiva (UE) 2024/2749
- 2026-05-30: Danimarca: entra in vigore il decreto ministeriale n. 484 del 28 maggio 2026 sui prodotti destinati all’uso in atmosfera potenzialmente esplosiva, che abroga il n. 811 del 3 giugno 2022 e recepisce la direttiva (UE) 2024/2749

## Che cosa si deve fare

### Fabbricante (compresi i titolari di marchio e i fabbricanti per uso proprio)

- Progettare e fabbricare il prodotto in conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di salute dell’allegato II che lo riguardano, tenendo conto della sua destinazione d’uso: sicurezza integrata contro le esplosioni (prevenire le atmosfere esplosive, prevenire l’innesco da ogni fonte elettrica e non elettrica, bloccare o limitare un’esplosione che si verifichi), analisi dei possibili guasti di funzionamento e dell’uso scorretto prevedibile, scelta dei materiali, potenziali fonti di innesco, effetti esterni e requisiti supplementari per il suo gruppo e la sua categoria. L’obbligo vale allo stesso modo per i prodotti utilizzati per uso proprio.
- Assegnare il prodotto al suo gruppo di apparecchi e alla sua categoria secondo l’allegato I e seguire per esso la procedura dell’articolo 13: per le categorie M1 e 1, esame UE del tipo (allegato III) più conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità del processo di produzione (allegato IV) o sulla verifica del prodotto (allegato V); per le categorie M2 e 2, esame UE del tipo più controllo interno della produzione e prove del prodotto sotto controllo ufficiale (allegato VI) oppure garanzia della qualità del prodotto (allegato VII) per i motori a combustione interna e gli apparecchi elettrici, e controllo interno della produzione (allegato VIII) con comunicazione della documentazione tecnica a un organismo notificato per gli altri apparecchi; per il gruppo II, categoria 3, controllo interno della produzione (allegato VIII); la verifica dell’unità (allegato IX) può essere utilizzata per qualsiasi gruppo; i sistemi di protezione seguono le vie previste per le categorie M1 e 1 oppure la verifica dell’unità.
- Redigere la documentazione tecnica di cui agli allegati da III a IX prima di immettere il prodotto sul mercato, comprensiva di un’analisi e di una valutazione adeguate dei rischi, di una descrizione generale, dei disegni e degli schemi di progettazione e fabbricazione, delle spiegazioni necessarie per comprenderli, delle norme armonizzate applicate in tutto o in parte o delle soluzioni adottate in loro vece, dei calcoli di progettazione e degli esami e dei rapporti di prova; i documenti e la corrispondenza relativi alle procedure sono redatti nella lingua stabilita dallo Stato membro, in Danimarca in danese o in inglese.
- Redigere la dichiarazione di conformità UE secondo il modello dell’allegato X per ogni prodotto diverso da un componente, tradotta nelle lingue richieste dallo Stato membro, costantemente aggiornata e, se si applicano più atti dell’Unione, come dichiarazione unica che li comprende tutti; per un componente redigere un attestato scritto di conformità che ne indichi le caratteristiche e le modalità di incorporazione. Una copia della dichiarazione o dell’attestato accompagna ogni prodotto, oppure una sola copia per lotto o per partita consegnati a un unico utilizzatore.
- Conservare la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE o l’attestato di conformità per 10 anni dall’immissione del prodotto sul mercato, mantenere la conformità della produzione in serie tenendo conto delle modifiche della progettazione, delle caratteristiche e delle norme o specifiche tecniche di riferimento e, se i rischi lo giustificano, sottoporre a prove a campione i prodotti commercializzati, esaminare i reclami e tenere un registro dei reclami, dei prodotti non conformi e dei richiami, informandone i distributori.
- Conservare la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE o l’attestato di conformità per 10 anni dall’immissione del prodotto sul mercato.
- Mantenere la conformità della produzione in serie del prodotto, tenendo conto delle modifiche della sua progettazione o delle sue caratteristiche e delle norme armonizzate o delle specifiche tecniche in riferimento alle quali è dichiarata la conformità.
- Se i rischi presentati da un prodotto lo giustificano, sottoporre a prove a campione i prodotti messi a disposizione sul mercato, esaminare i reclami e tenere un registro dei reclami, dei prodotti non conformi e dei richiami, tenendo informati i distributori di tale monitoraggio.
- Apporre sul prodotto un numero di tipo, di lotto o di serie o altro elemento di identificazione, il proprio nome, la propria denominazione commerciale registrata o il proprio marchio registrato e un unico indirizzo postale di contatto e, sui prodotti diversi dai componenti, la marcatura CE seguita dal numero di identificazione dell’organismo notificato, se questo interviene nella fase di controllo della produzione, la marcatura specifica di protezione contro le esplosioni, i simboli del gruppo di apparecchi e della categoria, per il gruppo II la lettera G per le atmosfere di gas, vapori o nebbie e/o D per le atmosfere di polveri, la designazione della serie o del tipo, l’anno di costruzione e ogni altra informazione essenziale per un uso sicuro; i prodotti progettati per una particolare atmosfera esplosiva recano una marcatura corrispondente.
- Apporre sul prodotto un numero di tipo, di lotto o di serie o altro elemento di identificazione e il proprio nome, la propria denominazione commerciale registrata o il proprio marchio registrato e un unico indirizzo postale di contatto, in una lingua comprensibile per gli utilizzatori finali e per le autorità.
- Sui prodotti diversi dai componenti, apporre la marcatura CE, seguita dal numero di identificazione dell’organismo notificato se questo interviene nella fase di controllo della produzione.
- Sui prodotti diversi dai componenti, apporre la marcatura specifica di protezione contro le esplosioni, i simboli del gruppo di apparecchi e della categoria, per il gruppo II la lettera G (gas, vapori o nebbie) e/o D (polveri), la designazione della serie o del tipo, l’anno di costruzione e ogni altra informazione essenziale per un uso sicuro; i prodotti progettati per una particolare atmosfera esplosiva recano una marcatura corrispondente.
- Fornire istruzioni e informazioni di sicurezza chiare e comprensibili nella lingua stabilita dallo Stato membro, che contengano almeno le informazioni riportate nella marcatura (tranne il numero di lotto o di serie), le istruzioni per la messa in servizio, l’uso, il montaggio e lo smontaggio, la manutenzione, l’installazione e la regolazione in sicurezza, i dati che consentono di stabilire senza alcun dubbio se il prodotto può essere utilizzato in sicurezza nell’area prevista, i parametri elettrici e di pressione, le temperature superficiali massime e altri valori limite, le eventuali condizioni particolari di utilizzo e i disegni e gli schemi necessari.
- Se si ritiene o si ha motivo di credere che un prodotto immesso sul mercato non sia conforme, adottare immediatamente le misure per renderlo conforme, ritirarlo o richiamarlo e, se presenta un rischio, informarne le autorità competenti degli Stati membri in cui è stato messo a disposizione; su richiesta motivata fornire tutte le informazioni e la documentazione atte a dimostrare la conformità in una lingua comprensibile per l’autorità, cooperare alle misure volte a eliminare i rischi ed essere in grado di identificare i propri fornitori e i propri clienti per 10 anni.
- Se si ritiene o si ha motivo di credere che un prodotto immesso sul mercato non sia conforme, adottare immediatamente le misure per renderlo conforme, ritirarlo o richiamarlo e, se presenta un rischio, informarne le autorità competenti degli Stati membri in cui è stato messo a disposizione, fornendo i dettagli della non conformità e delle misure adottate.
- Su richiesta motivata di un’autorità nazionale competente, fornirle tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità del prodotto, in una lingua che tale autorità possa comprendere facilmente, e cooperare con essa a qualsiasi azione volta a eliminare i rischi presentati dai prodotti immessi sul mercato.
- Essere in grado di identificare per le autorità di vigilanza del mercato, per 10 anni dalla fornitura, ogni operatore economico che ha fornito un prodotto e ogni operatore economico al quale ne è stato fornito uno.

### Mandatario

- Agire in base a un mandato scritto che consenta almeno di tenere la dichiarazione di conformità UE o l’attestato di conformità e la documentazione tecnica a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza del mercato per 10 anni dall’immissione del prodotto sul mercato, di fornire informazioni e documentazione sulla conformità su richiesta motivata e di cooperare con le autorità alle misure volte a eliminare i rischi dei prodotti oggetto del mandato.
- Agire come mandatario solo in base a un mandato scritto del fabbricante che definisca i compiti svolti.
- Tenere la dichiarazione di conformità UE o l’attestato di conformità e la documentazione tecnica a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza del mercato per 10 anni dall’immissione del prodotto sul mercato.
- Su richiesta motivata di un’autorità nazionale competente, fornirle tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità del prodotto e cooperare con le autorità a qualsiasi azione volta a eliminare i rischi presentati dai prodotti oggetto del mandato.
- Non assumere l’obbligo del fabbricante di progettare e fabbricare in conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di salute né di redigere la documentazione tecnica; tali obblighi non possono far parte del mandato, anche se, nell’ambito dei moduli di valutazione della conformità, il mandato può comprendere l’apposizione della marcatura CE e la redazione della dichiarazione o dell’attestato per conto del fabbricante e sotto la sua responsabilità.
- Essere in grado di identificare per 10 anni gli operatori economici che hanno fornito prodotti e quelli ai quali sono stati forniti.

### Importatore

- Immettere sul mercato solo prodotti conformi e, prima di farlo, verificare che il fabbricante abbia eseguito la procedura di valutazione della conformità dell’articolo 13, abbia redatto la documentazione tecnica, abbia apposto la marcatura CE ove applicabile, abbia fornito la dichiarazione di conformità UE o l’attestato di conformità e i documenti richiesti e abbia apposto le marcature di identificazione, di protezione contro le esplosioni e di indirizzo; se si ritiene che un prodotto non soddisfi i requisiti dell’allegato II, non immetterlo sul mercato finché non sia reso conforme e informare il fabbricante e le autorità se presenta un rischio.
- Indicare il proprio nome, la propria denominazione commerciale registrata o il proprio marchio registrato e un indirizzo postale di contatto sul prodotto o, se ciò non è possibile, sul suo imballaggio o in un documento di accompagnamento, in una lingua comprensibile per gli utilizzatori finali e per le autorità.
- Accertarsi che il prodotto sia accompagnato da istruzioni e informazioni di sicurezza nella lingua stabilita dallo Stato membro.
- Fare in modo che le condizioni di stoccaggio e di trasporto non compromettano la conformità ai requisiti dell’allegato II e, se i rischi lo giustificano, eseguire prove a campione, esaminare i reclami e tenere un registro dei reclami, dei prodotti non conformi e dei richiami, informandone i distributori.
- Finché un prodotto è sotto la propria responsabilità, fare in modo che le condizioni di stoccaggio e di trasporto non ne compromettano la conformità ai requisiti essenziali.
- Se i rischi presentati da un prodotto lo giustificano, sottoporre a prove a campione i prodotti messi a disposizione sul mercato, esaminare i reclami e tenere un registro dei reclami, dei prodotti non conformi e dei richiami, tenendo informati i distributori di tale monitoraggio.
- Se un prodotto immesso sul mercato non è conforme, adottare immediatamente le misure correttive necessarie, ritirarlo o richiamarlo e, se presenta un rischio, informarne le autorità competenti degli Stati membri interessati fornendo i dettagli della non conformità e delle misure correttive adottate.
- Tenere una copia della dichiarazione di conformità UE o dell’attestato di conformità a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per 10 anni e assicurarsi che la documentazione tecnica possa essere messa a disposizione su richiesta; fornire le informazioni sulla conformità su richiesta motivata in una lingua comprensibile per l’autorità, cooperare alle misure volte a eliminare i rischi e identificare fornitori e clienti per 10 anni.
- Tenere una copia della dichiarazione di conformità UE o dell’attestato di conformità a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per 10 anni dall’immissione del prodotto sul mercato e assicurarsi che la documentazione tecnica possa essere messa a loro disposizione su richiesta.
- Su richiesta motivata di un’autorità nazionale competente, fornirle tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità del prodotto, in una lingua che tale autorità possa comprendere facilmente, e cooperare con essa a qualsiasi azione volta a eliminare i rischi presentati dai prodotti immessi sul mercato.
- Essere in grado di identificare per le autorità di vigilanza del mercato, per 10 anni dalla fornitura, ogni operatore economico che ha fornito un prodotto e ogni operatore economico al quale ne è stato fornito uno.
- Se si immette un prodotto sul mercato con il proprio nome o marchio, oppure si modifica un prodotto già immesso sul mercato in modo tale da poterne condizionare la conformità, si è soggetti agli obblighi del fabbricante di cui all’articolo 6.

### Distributore (grossista o rivenditore)

- Agire con la dovuta diligenza e, prima di mettere un prodotto a disposizione, verificare che rechi la marcatura CE ove applicabile, che sia accompagnato dalla dichiarazione di conformità UE o dall’attestato di conformità, dai documenti richiesti e dalle istruzioni e informazioni di sicurezza nella lingua dello Stato membro in cui è venduto e che il fabbricante e l’importatore abbiano apposto le marcature di identificazione, di protezione contro le esplosioni e di indirizzo; se si ritiene che un prodotto non soddisfi i requisiti dell’allegato II, non metterlo a disposizione e informare il fabbricante o l’importatore e le autorità se presenta un rischio.
- Fare in modo che le condizioni di stoccaggio e di trasporto non compromettano la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di salute dell’allegato II.
- Se un prodotto messo a disposizione non è conforme, fare in modo che siano adottate le misure correttive per renderlo conforme, ritirarlo o richiamarlo e, se presenta un rischio, informarne immediatamente le autorità competenti degli Stati membri interessati.
- Su richiesta motivata, fornire le informazioni e la documentazione che dimostrano la conformità, cooperare alle misure volte a eliminare i rischi e identificare fornitori e clienti per 10 anni.
- Su richiesta motivata di un’autorità nazionale competente, fornirle tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità del prodotto, in una lingua che tale autorità possa comprendere facilmente, e cooperare con essa a qualsiasi azione volta a eliminare i rischi presentati dai prodotti messi a disposizione.
- Essere in grado di identificare per le autorità di vigilanza del mercato, per 10 anni dalla fornitura, ogni operatore economico che ha fornito un prodotto e ogni operatore economico al quale ne è stato fornito uno.
- Se si vende con il proprio nome o marchio oppure si modifica un prodotto in modo tale da poterne condizionare la conformità, si assumono gli obblighi del fabbricante.

## Requirements

Each duty above as an identified requirement (42); ids are permanent and shared with the compliance engine.

### unclassified

- `atex-mfr-design-manufacture-product` (Fabbricante (compresi i titolari di marchio e i fabbricanti per uso proprio)) — Progettare e fabbricare il prodotto in conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di salute dell’allegato II che lo riguardano, tenendo conto della sua destinazione d’uso: sicurezza integrata contro le esplosioni (prevenire le atmosfere esplosive, prevenire l’innesco da ogni fonte elettrica e non elettrica, bloccare o limitare un’esplosione che si verifichi), analisi dei possibili guasti di funzionamento e dell’uso scorretto prevedibile, scelta dei materiali, potenziali fonti di innesco, effetti esterni e requisiti supplementari per il suo gruppo e la sua categoria. L’obbligo vale allo stesso modo per i prodotti utilizzati per uso proprio. [art. 4, art. 6, par. 1, e allegato II, punti da 1.0.1 a 1.0.4 e 2]
- `atex-mfr-assign-product-equipment-group` (Fabbricante (compresi i titolari di marchio e i fabbricanti per uso proprio)) — Assegnare il prodotto al suo gruppo di apparecchi e alla sua categoria secondo l’allegato I e seguire per esso la procedura dell’articolo 13: per le categorie M1 e 1, esame UE del tipo (allegato III) più conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità del processo di produzione (allegato IV) o sulla verifica del prodotto (allegato V); per le categorie M2 e 2, esame UE del tipo più controllo interno della produzione e prove del prodotto sotto controllo ufficiale (allegato VI) oppure garanzia della qualità del prodotto (allegato VII) per i motori a combustione interna e gli apparecchi elettrici, e controllo interno della produzione (allegato VIII) con comunicazione della documentazione tecnica a un organismo notificato per gli altri apparecchi; per il gruppo II, categoria 3, controllo interno della produzione (allegato VIII); la verifica dell’unità (allegato IX) può essere utilizzata per qualsiasi gruppo; i sistemi di protezione seguono le vie previste per le categorie M1 e 1 oppure la verifica dell’unità. [art. 2, punti 8 e 9, art. 13, parr. 1 e 2, e allegato I]
- `atex-mfr-draw-technical-documentation` (Fabbricante (compresi i titolari di marchio e i fabbricanti per uso proprio)) — Redigere la documentazione tecnica di cui agli allegati da III a IX prima di immettere il prodotto sul mercato, comprensiva di un’analisi e di una valutazione adeguate dei rischi, di una descrizione generale, dei disegni e degli schemi di progettazione e fabbricazione, delle spiegazioni necessarie per comprenderli, delle norme armonizzate applicate in tutto o in parte o delle soluzioni adottate in loro vece, dei calcoli di progettazione e degli esami e dei rapporti di prova; i documenti e la corrispondenza relativi alle procedure sono redatti nella lingua stabilita dallo Stato membro, in Danimarca in danese o in inglese. [art. 6, par. 2, art. 13, par. 6, e allegato VIII, punto 2; https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2026/484 · § 31]
- `atex-mfr-draw-declaration-conformity` (Fabbricante (compresi i titolari di marchio e i fabbricanti per uso proprio)) — Redigere la dichiarazione di conformità UE secondo il modello dell’allegato X per ogni prodotto diverso da un componente, tradotta nelle lingue richieste dallo Stato membro, costantemente aggiornata e, se si applicano più atti dell’Unione, come dichiarazione unica che li comprende tutti; per un componente redigere un attestato scritto di conformità che ne indichi le caratteristiche e le modalità di incorporazione. Una copia della dichiarazione o dell’attestato accompagna ogni prodotto, oppure una sola copia per lotto o per partita consegnati a un unico utilizzatore. [art. 6, par. 2, art. 13, par. 3, e art. 14]
- `atex-mfr-keep-technical-documentation` (Fabbricante (compresi i titolari di marchio e i fabbricanti per uso proprio)) — Conservare la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE o l’attestato di conformità per 10 anni dall’immissione del prodotto sul mercato, mantenere la conformità della produzione in serie tenendo conto delle modifiche della progettazione, delle caratteristiche e delle norme o specifiche tecniche di riferimento e, se i rischi lo giustificano, sottoporre a prove a campione i prodotti commercializzati, esaminare i reclami e tenere un registro dei reclami, dei prodotti non conformi e dei richiami, informandone i distributori. [art. 6, parr. 3 e 4]
- `atex-mfr-keep-documentation-10-years` (Fabbricante (compresi i titolari di marchio e i fabbricanti per uso proprio)) — Conservare la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE o l’attestato di conformità per 10 anni dall’immissione del prodotto sul mercato. [art. 6, par. 3]
- `atex-mfr-keep-series-conformity` (Fabbricante (compresi i titolari di marchio e i fabbricanti per uso proprio)) — Mantenere la conformità della produzione in serie del prodotto, tenendo conto delle modifiche della sua progettazione o delle sue caratteristiche e delle norme armonizzate o delle specifiche tecniche in riferimento alle quali è dichiarata la conformità. [art. 6, par. 4]
- `atex-mfr-sample-test-complaints` (Fabbricante (compresi i titolari di marchio e i fabbricanti per uso proprio)) — Se i rischi presentati da un prodotto lo giustificano, sottoporre a prove a campione i prodotti messi a disposizione sul mercato, esaminare i reclami e tenere un registro dei reclami, dei prodotti non conformi e dei richiami, tenendo informati i distributori di tale monitoraggio. [art. 6, par. 4]
- `atex-mfr-mark-product-type` (Fabbricante (compresi i titolari di marchio e i fabbricanti per uso proprio)) — Apporre sul prodotto un numero di tipo, di lotto o di serie o altro elemento di identificazione, il proprio nome, la propria denominazione commerciale registrata o il proprio marchio registrato e un unico indirizzo postale di contatto e, sui prodotti diversi dai componenti, la marcatura CE seguita dal numero di identificazione dell’organismo notificato, se questo interviene nella fase di controllo della produzione, la marcatura specifica di protezione contro le esplosioni, i simboli del gruppo di apparecchi e della categoria, per il gruppo II la lettera G per le atmosfere di gas, vapori o nebbie e/o D per le atmosfere di polveri, la designazione della serie o del tipo, l’anno di costruzione e ogni altra informazione essenziale per un uso sicuro; i prodotti progettati per una particolare atmosfera esplosiva recano una marcatura corrispondente. [art. 6, parr. da 5 a 7, art. 16 e allegato II, punto 1.0.5]
- `atex-mfr-mark-type-name-address` (Fabbricante (compresi i titolari di marchio e i fabbricanti per uso proprio)) — Apporre sul prodotto un numero di tipo, di lotto o di serie o altro elemento di identificazione e il proprio nome, la propria denominazione commerciale registrata o il proprio marchio registrato e un unico indirizzo postale di contatto, in una lingua comprensibile per gli utilizzatori finali e per le autorità. [art. 6, parr. 5 e 7]
- `atex-mfr-affix-ce-marking` (Fabbricante (compresi i titolari di marchio e i fabbricanti per uso proprio)) — Sui prodotti diversi dai componenti, apporre la marcatura CE, seguita dal numero di identificazione dell’organismo notificato se questo interviene nella fase di controllo della produzione. [art. 16]
- `atex-mfr-mark-explosion-protection` (Fabbricante (compresi i titolari di marchio e i fabbricanti per uso proprio)) — Sui prodotti diversi dai componenti, apporre la marcatura specifica di protezione contro le esplosioni, i simboli del gruppo di apparecchi e della categoria, per il gruppo II la lettera G (gas, vapori o nebbie) e/o D (polveri), la designazione della serie o del tipo, l’anno di costruzione e ogni altra informazione essenziale per un uso sicuro; i prodotti progettati per una particolare atmosfera esplosiva recano una marcatura corrispondente. [art. 6, par. 6, e allegato II, punto 1.0.5]
- `atex-mfr-supply-clear-understandable` (Fabbricante (compresi i titolari di marchio e i fabbricanti per uso proprio)) — Fornire istruzioni e informazioni di sicurezza chiare e comprensibili nella lingua stabilita dallo Stato membro, che contengano almeno le informazioni riportate nella marcatura (tranne il numero di lotto o di serie), le istruzioni per la messa in servizio, l’uso, il montaggio e lo smontaggio, la manutenzione, l’installazione e la regolazione in sicurezza, i dati che consentono di stabilire senza alcun dubbio se il prodotto può essere utilizzato in sicurezza nell’area prevista, i parametri elettrici e di pressione, le temperature superficiali massime e altri valori limite, le eventuali condizioni particolari di utilizzo e i disegni e gli schemi necessari. [art. 6, par. 8, e allegato II, punto 1.0.6]
- `atex-mfr-immediately-bring-conformity` (Fabbricante (compresi i titolari di marchio e i fabbricanti per uso proprio)) — Se si ritiene o si ha motivo di credere che un prodotto immesso sul mercato non sia conforme, adottare immediatamente le misure per renderlo conforme, ritirarlo o richiamarlo e, se presenta un rischio, informarne le autorità competenti degli Stati membri in cui è stato messo a disposizione; su richiesta motivata fornire tutte le informazioni e la documentazione atte a dimostrare la conformità in una lingua comprensibile per l’autorità, cooperare alle misure volte a eliminare i rischi ed essere in grado di identificare i propri fornitori e i propri clienti per 10 anni. [art. 6, par. 9, art. 6, par. 10, e art. 11]
- `atex-mfr-correct-withdraw-recall` (Fabbricante (compresi i titolari di marchio e i fabbricanti per uso proprio)) — Se si ritiene o si ha motivo di credere che un prodotto immesso sul mercato non sia conforme, adottare immediatamente le misure per renderlo conforme, ritirarlo o richiamarlo e, se presenta un rischio, informarne le autorità competenti degli Stati membri in cui è stato messo a disposizione, fornendo i dettagli della non conformità e delle misure adottate. [art. 6, par. 9]
- `atex-mfr-provide-information-request` (Fabbricante (compresi i titolari di marchio e i fabbricanti per uso proprio)) — Su richiesta motivata di un’autorità nazionale competente, fornirle tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità del prodotto, in una lingua che tale autorità possa comprendere facilmente, e cooperare con essa a qualsiasi azione volta a eliminare i rischi presentati dai prodotti immessi sul mercato. [art. 6, par. 10]
- `atex-mfr-identify-supply-chain` (Fabbricante (compresi i titolari di marchio e i fabbricanti per uso proprio)) — Essere in grado di identificare per le autorità di vigilanza del mercato, per 10 anni dalla fornitura, ogni operatore economico che ha fornito un prodotto e ogni operatore economico al quale ne è stato fornito uno. [art. 11]
- `atex-oth-act-written-mandate` (Mandatario) — Agire in base a un mandato scritto che consenta almeno di tenere la dichiarazione di conformità UE o l’attestato di conformità e la documentazione tecnica a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza del mercato per 10 anni dall’immissione del prodotto sul mercato, di fornire informazioni e documentazione sulla conformità su richiesta motivata e di cooperare con le autorità alle misure volte a eliminare i rischi dei prodotti oggetto del mandato. [art. 7, par. 2]
- `atex-oth-hold-written-mandate` (Mandatario) — Agire come mandatario solo in base a un mandato scritto del fabbricante che definisca i compiti svolti. [art. 7, par. 1, e art. 7, par. 2]
- `atex-oth-keep-documentation-10-years` (Mandatario) — Tenere la dichiarazione di conformità UE o l’attestato di conformità e la documentazione tecnica a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza del mercato per 10 anni dall’immissione del prodotto sul mercato. [art. 7, par. 2, lett. a)]
- `atex-oth-provide-information-request` (Mandatario) — Su richiesta motivata di un’autorità nazionale competente, fornirle tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità del prodotto e cooperare con le autorità a qualsiasi azione volta a eliminare i rischi presentati dai prodotti oggetto del mandato. [art. 7, par. 2, lett. b) e c)]
- `atex-oth-take-manufacturers-duty` (Mandatario) — Non assumere l’obbligo del fabbricante di progettare e fabbricare in conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di salute né di redigere la documentazione tecnica; tali obblighi non possono far parte del mandato, anche se, nell’ambito dei moduli di valutazione della conformità, il mandato può comprendere l’apposizione della marcatura CE e la redazione della dichiarazione o dell’attestato per conto del fabbricante e sotto la sua responsabilità. [art. 7, par. 1, e allegato VIII, punto 5]
- `atex-oth-able-identify-economic` (Mandatario) — Essere in grado di identificare per 10 anni gli operatori economici che hanno fornito prodotti e quelli ai quali sono stati forniti. [art. 11]
- `atex-imp-place-compliant-products` (Importatore) — Immettere sul mercato solo prodotti conformi e, prima di farlo, verificare che il fabbricante abbia eseguito la procedura di valutazione della conformità dell’articolo 13, abbia redatto la documentazione tecnica, abbia apposto la marcatura CE ove applicabile, abbia fornito la dichiarazione di conformità UE o l’attestato di conformità e i documenti richiesti e abbia apposto le marcature di identificazione, di protezione contro le esplosioni e di indirizzo; se si ritiene che un prodotto non soddisfi i requisiti dell’allegato II, non immetterlo sul mercato finché non sia reso conforme e informare il fabbricante e le autorità se presenta un rischio. [art. 8, parr. 1 e 2]
- `atex-imp-indicate-name-registered` (Importatore) — Indicare il proprio nome, la propria denominazione commerciale registrata o il proprio marchio registrato e un indirizzo postale di contatto sul prodotto o, se ciò non è possibile, sul suo imballaggio o in un documento di accompagnamento, in una lingua comprensibile per gli utilizzatori finali e per le autorità. [art. 8, par. 3]
- `atex-imp-ensure-product-accompanied` (Importatore) — Accertarsi che il prodotto sia accompagnato da istruzioni e informazioni di sicurezza nella lingua stabilita dallo Stato membro. [art. 8, par. 4]
- `atex-imp-keep-storage-transport` (Importatore) — Fare in modo che le condizioni di stoccaggio e di trasporto non compromettano la conformità ai requisiti dell’allegato II e, se i rischi lo giustificano, eseguire prove a campione, esaminare i reclami e tenere un registro dei reclami, dei prodotti non conformi e dei richiami, informandone i distributori. [art. 8, parr. 5 e 6]
- `atex-imp-keep-storage-conditions` (Importatore) — Finché un prodotto è sotto la propria responsabilità, fare in modo che le condizioni di stoccaggio e di trasporto non ne compromettano la conformità ai requisiti essenziali. [art. 8, par. 5]
- `atex-imp-sample-test-complaints` (Importatore) — Se i rischi presentati da un prodotto lo giustificano, sottoporre a prove a campione i prodotti messi a disposizione sul mercato, esaminare i reclami e tenere un registro dei reclami, dei prodotti non conformi e dei richiami, tenendo informati i distributori di tale monitoraggio. [art. 8, par. 6]
- `atex-imp-immediately-take-corrective` (Importatore) — Se un prodotto immesso sul mercato non è conforme, adottare immediatamente le misure correttive necessarie, ritirarlo o richiamarlo e, se presenta un rischio, informarne le autorità competenti degli Stati membri interessati fornendo i dettagli della non conformità e delle misure correttive adottate. [art. 8, par. 7]
- `atex-imp-keep-copy-declaration` (Importatore) — Tenere una copia della dichiarazione di conformità UE o dell’attestato di conformità a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per 10 anni e assicurarsi che la documentazione tecnica possa essere messa a disposizione su richiesta; fornire le informazioni sulla conformità su richiesta motivata in una lingua comprensibile per l’autorità, cooperare alle misure volte a eliminare i rischi e identificare fornitori e clienti per 10 anni. [art. 8, parr. 8 e 9, e art. 11]
- `atex-imp-keep-declaration-copy` (Importatore) — Tenere una copia della dichiarazione di conformità UE o dell’attestato di conformità a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per 10 anni dall’immissione del prodotto sul mercato e assicurarsi che la documentazione tecnica possa essere messa a loro disposizione su richiesta. [art. 8, par. 8]
- `atex-imp-provide-information-request` (Importatore) — Su richiesta motivata di un’autorità nazionale competente, fornirle tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità del prodotto, in una lingua che tale autorità possa comprendere facilmente, e cooperare con essa a qualsiasi azione volta a eliminare i rischi presentati dai prodotti immessi sul mercato. [art. 8, par. 9]
- `atex-imp-identify-supply-chain` (Importatore) — Essere in grado di identificare per le autorità di vigilanza del mercato, per 10 anni dalla fornitura, ogni operatore economico che ha fornito un prodotto e ogni operatore economico al quale ne è stato fornito uno. [art. 11]
- `atex-imp-modify-product-already` (Importatore) — Se si immette un prodotto sul mercato con il proprio nome o marchio, oppure si modifica un prodotto già immesso sul mercato in modo tale da poterne condizionare la conformità, si è soggetti agli obblighi del fabbricante di cui all’articolo 6. [art. 10]
- `atex-dist-act-due-care` (Distributore (grossista o rivenditore)) — Agire con la dovuta diligenza e, prima di mettere un prodotto a disposizione, verificare che rechi la marcatura CE ove applicabile, che sia accompagnato dalla dichiarazione di conformità UE o dall’attestato di conformità, dai documenti richiesti e dalle istruzioni e informazioni di sicurezza nella lingua dello Stato membro in cui è venduto e che il fabbricante e l’importatore abbiano apposto le marcature di identificazione, di protezione contro le esplosioni e di indirizzo; se si ritiene che un prodotto non soddisfi i requisiti dell’allegato II, non metterlo a disposizione e informare il fabbricante o l’importatore e le autorità se presenta un rischio. [art. 9, parr. 1 e 2]
- `atex-dist-keep-storage-transport` (Distributore (grossista o rivenditore)) — Fare in modo che le condizioni di stoccaggio e di trasporto non compromettano la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di salute dell’allegato II. [art. 9, par. 3]
- `atex-dist-make-sure-corrective` (Distributore (grossista o rivenditore)) — Se un prodotto messo a disposizione non è conforme, fare in modo che siano adottate le misure correttive per renderlo conforme, ritirarlo o richiamarlo e, se presenta un rischio, informarne immediatamente le autorità competenti degli Stati membri interessati. [art. 9, par. 4]
- `atex-dist-provide-information-documentation` (Distributore (grossista o rivenditore)) — Su richiesta motivata, fornire le informazioni e la documentazione che dimostrano la conformità, cooperare alle misure volte a eliminare i rischi e identificare fornitori e clienti per 10 anni. [art. 9, par. 5, e art. 11]
- `atex-dist-provide-information-request` (Distributore (grossista o rivenditore)) — Su richiesta motivata di un’autorità nazionale competente, fornirle tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità del prodotto, in una lingua che tale autorità possa comprendere facilmente, e cooperare con essa a qualsiasi azione volta a eliminare i rischi presentati dai prodotti messi a disposizione. [art. 9, par. 5]
- `atex-dist-identify-supply-chain` (Distributore (grossista o rivenditore)) — Essere in grado di identificare per le autorità di vigilanza del mercato, per 10 anni dalla fornitura, ogni operatore economico che ha fornito un prodotto e ogni operatore economico al quale ne è stato fornito uno. [art. 11]
- `atex-dist-take-manufacturers-obligations` (Distributore (grossista o rivenditore)) — Se si vende con il proprio nome o marchio oppure si modifica un prodotto in modo tale da poterne condizionare la conformità, si assumono gli obblighi del fabbricante. [art. 10]

## Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili alle violazioni, da parte degli operatori economici, delle leggi nazionali di recepimento; le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive e possono includere sanzioni penali per le violazioni gravi. Le autorità di vigilanza del mercato valutano i prodotti che presentano un rischio per la salute o la sicurezza delle persone o per gli animali domestici o i beni, richiedono un’azione correttiva, il ritiro o il richiamo entro un termine commisurato al rischio, informano l’organismo notificato interessato e, se l’operatore non agisce, vietano o limitano la messa a disposizione, ritirano o richiamano il prodotto e ne informano la Commissione e gli altri Stati membri; lo stesso vale per i prodotti conformi che presentano comunque un rischio. La non conformità formale, come l’assenza o l’apposizione errata della marcatura CE, l’assenza o l’apposizione errata della marcatura di protezione contro le esplosioni, dei simboli del gruppo e della categoria o del numero dell’organismo notificato, l’assenza o l’errore della dichiarazione o dell’attestato di conformità UE, una documentazione tecnica incompleta o la mancanza di informazioni di identificazione e di indirizzo, deve cessare e in caso contrario comporta la limitazione, il divieto, il ritiro o il richiamo. In Danimarca la direttiva è attuata dal decreto ministeriale n. 484 del 28 maggio 2026 sui prodotti destinati all’uso in atmosfera potenzialmente esplosiva, in vigore dal 30 maggio 2026, che ha abrogato il decreto n. 811 del 3 giugno 2022 e recepisce anche le procedure di emergenza della direttiva (UE) 2024/2749 (§§ da 40 a 49). Esso è adottato ai sensi della legge danese sui prodotti e sulla vigilanza del mercato (lov om produkter og markedsovervågning, testo consolidato LBK n. 22 dell’8 gennaio 2026), che elenca la direttiva nel § 2, comma 1, n. 3 e designa Erhvervsstyrelsen come autorità di controllo nel § 9; la Sikkerhedsstyrelsen, parte di Erhvervsstyrelsen dal gennaio 2026, controlla dal 1° dicembre 2018 tutti i prodotti rientranti nella direttiva. Ai sensi del § 38 del decreto Erhvervsstyrelsen può ordinare di porre fine a una non conformità formale entro un termine, e ai sensi del § 52 le violazioni sono punite con una multa, fino alla reclusione di due anni in presenza di circostanze aggravanti come il pericolo per la sicurezza o la salute, un incidente con lesioni gravi o morte, la violazione ripetuta o sistematica a scopo di lucro o per eludere il controllo, con un termine di prescrizione di cinque anni e la responsabilità delle imprese. Gli organismi notificati per la direttiva sono designati da Erhvervsstyrelsen sulla base dell’accreditamento DANAK (§ 39).

## Lista di controllo

1. Verificare che il prodotto sia destinato a essere utilizzato in atmosfera potenzialmente esplosiva, sia un sistema di protezione, un dispositivo di sicurezza, di controllo o di regolazione necessario per il funzionamento sicuro di un tale prodotto oppure un componente per esso, e che non si applichi alcuna esclusione dell’articolo 1, paragrafo 2 (articolo 1).
2. Stabilire il proprio ruolo per ciascun prodotto, tenendo presente che vendere con il proprio marchio, modificare il prodotto o utilizzarlo per uso proprio rende fabbricante (articoli 2, punto 12, e 10).
3. Assegnare il gruppo di apparecchi (I per le miniere, II per gli altri luoghi) e la categoria (M1, M2, 1, 2 o 3) in base ai criteri dell’allegato I e registrare l’atmosfera di gas (G) e/o di polveri (D) per cui il prodotto è progettato (articolo 2, punti da 6 a 9, e allegato I).
4. Individuare le norme armonizzate pubblicate nella Gazzetta ufficiale che coprono il prodotto e applicare i requisiti essenziali di sicurezza e di salute dell’allegato II, compresi i requisiti supplementari per il suo gruppo e la sua categoria (articolo 12 e allegato II).
5. Scegliere la procedura di valutazione della conformità dell’articolo 13 per il gruppo e la categoria e rivolgersi a un organismo notificato per l’esame UE del tipo, la sorveglianza della produzione o il deposito della documentazione tecnica, se la procedura lo prevede (articolo 13 e allegati da III a IX).
6. Raccogliere la documentazione tecnica con l’analisi e la valutazione dei rischi, i disegni, le norme applicate, i calcoli, i rapporti di prova ed eventuali certificati degli organismi notificati e conservarla per 10 anni (articolo 6, parr. 2 e 3).
7. Redigere la dichiarazione di conformità UE dell’allegato X per ciascun modello di prodotto, oppure l’attestato scritto di conformità per un componente, come dichiarazione unica se si applicano anche altri atti dell’Unione, e allegarne una copia a ogni prodotto o lotto (articoli 6, par. 2, 13, par. 3, e 14).
8. Apporre la marcatura CE, il numero dell’organismo notificato se interviene nel controllo della produzione, la marcatura specifica di protezione contro le esplosioni, i simboli del gruppo e della categoria, la lettera G e/o D, la designazione della serie o del tipo, il numero di serie, l’anno di costruzione e il nome e l’indirizzo del fabbricante e dell’importatore (articoli 6, parr. da 5 a 7, 8, par. 3, 16 e allegato II, punto 1.0.5).
9. Fornire istruzioni e informazioni di sicurezza nella lingua richiesta, con il contenuto dell’allegato II, punto 1.0.6, e predisporre la procedura di azione correttiva e di notifica, la tracciabilità di fornitori e clienti per 10 anni e, se i rischi lo giustificano, le prove a campione e un registro dei reclami (articoli 6, parr. 4, 8 e 9, 8, parr. 4 e 7, 9, par. 4, e 11).

## Domande

### Da quando si applica la direttiva ATEX 2014/34/UE?

La direttiva di rifusione è stata adottata il 26 febbraio 2014, pubblicata nella Gazzetta ufficiale il 29 marzo 2014 ed è entrata in vigore il 18 aprile 2014. Gli Stati membri dovevano recepirla entro il 19 aprile 2016 e applicare le proprie misure dal 20 aprile 2016, data in cui la direttiva 94/9/CE è stata abrogata. I prodotti conformi alla vecchia direttiva e immessi sul mercato prima del 20 aprile 2016 possono ancora essere messi a disposizione o messi in servizio, e i certificati rilasciati in base alla direttiva 94/9/CE restano validi ai sensi della nuova direttiva.

### Qual è la differenza tra la direttiva ATEX 2014/34/UE e la direttiva 1999/92/CE?

La direttiva 2014/34/UE è la normativa di prodotto: stabilisce i requisiti che apparecchi, sistemi di protezione, dispositivi di sicurezza e componenti devono soddisfare prima di essere immessi sul mercato e gli obblighi degli operatori economici. La direttiva 1999/92/CE è la normativa sui luoghi di lavoro: integra le responsabilità dei fabbricanti ai sensi della direttiva 2014/34/UE definendo quelle dei datori di lavoro. La direttiva ATEX stessa lascia gli Stati membri liberi di stabilire requisiti per la protezione dei lavoratori che utilizzano i prodotti, purché questi non siano modificati in un modo non previsto dalla direttiva.

### Quali sono i gruppi e le categorie di apparecchi ATEX?

Il gruppo di apparecchi I comprende gli apparecchi destinati alle parti sotterranee delle miniere e alle parti degli impianti di superficie delle miniere a rischio di grisou e/o di polveri combustibili; ha le categorie M1 (livello di protezione molto elevato, l’apparecchio deve restare in funzione in presenza di un’atmosfera esplosiva) e M2 (livello di protezione elevato, l’apparecchio è destinato a essere disattivato in presenza di un’atmosfera esplosiva). Il gruppo di apparecchi II comprende gli apparecchi destinati agli altri luoghi a rischio di atmosfere esplosive; la categoria 1 riguarda le aree in cui le atmosfere esplosive sono presenti in modo continuo, per lunghi periodi o frequentemente, la categoria 2 le aree in cui è probabile che si formino occasionalmente e la categoria 3 le aree in cui è improbabile che si formino o in cui si formano solo raramente e per brevi periodi. La categoria determina il livello di protezione e la procedura di valutazione della conformità.

### Per ATEX serve un organismo notificato?

Per la maggior parte delle categorie sì. Le categorie M1 e 1 e i sistemi di protezione richiedono l’esame UE del tipo da parte di un organismo notificato (allegato III) combinato con la garanzia della qualità del processo di produzione (allegato IV) o con la verifica del prodotto (allegato V). Le categorie M2 e 2 richiedono l’esame UE del tipo combinato con il controllo interno della produzione e prove del prodotto sotto controllo ufficiale (allegato VI) oppure con la garanzia della qualità del prodotto (allegato VII) per i motori a combustione interna e gli apparecchi elettrici, mentre gli altri apparecchi M2 e 2 seguono il controllo interno della produzione (allegato VIII) con comunicazione della documentazione tecnica a un organismo notificato, che ne accusa ricevuta e la conserva. Solo gli apparecchi del gruppo II, categoria 3, seguono il solo controllo interno della produzione. La verifica dell’unità da parte di un organismo notificato (allegato IX) può essere utilizzata per qualsiasi gruppo. I componenti seguono le stesse procedure.

### Che cosa deve contenere la marcatura ATEX?

Tutti gli apparecchi e i sistemi di protezione devono recare in modo leggibile e indelebile il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato e l’indirizzo del fabbricante, la marcatura CE, la designazione della serie o del tipo, il numero di lotto o di serie, se presente, l’anno di costruzione, la marcatura specifica di protezione contro le esplosioni seguita dal simbolo del gruppo di apparecchi e della categoria e, per il gruppo II, la lettera G per le atmosfere esplosive dovute a gas, vapori o nebbie e/o la lettera D per quelle dovute a polveri, oltre a ogni informazione essenziale per un uso sicuro. La marcatura CE è seguita dal numero di identificazione dell’organismo notificato se questo interviene nella fase di controllo della produzione, e i prodotti progettati per una particolare atmosfera esplosiva recano una marcatura corrispondente. I componenti non recano la marcatura CE.

### Quali prodotti sono esclusi dalla direttiva ATEX?

L’articolo 1, paragrafo 2, esclude i dispositivi medici destinati a essere utilizzati in ambiente medico, gli apparecchi e i sistemi di protezione in cui il pericolo di esplosione deriva esclusivamente dalla presenza di sostanze esplosive o di sostanze chimiche instabili, gli apparecchi destinati ad ambienti domestici e non commerciali in cui un’atmosfera esplosiva può formarsi solo raramente a causa di una fuga accidentale di gas combustibile, i dispositivi di protezione individuale (il testo cita la direttiva 89/686/CEE, sostituita dal regolamento (UE) 2016/425 dal 21 aprile 2018), le navi marittime e le unità mobili off-shore con le apparecchiature di bordo, i mezzi di trasporto di persone o merci per via aerea, stradale, ferroviaria o acquatica e gli apparecchi contemplati dall’articolo 346, paragrafo 1, lettera b), TFUE. I veicoli destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva non sono espressamente esclusi.

### I componenti ATEX richiedono la marcatura CE e una dichiarazione di conformità UE?

No. I componenti destinati a essere incorporati in apparecchi o sistemi di protezione seguono le stesse procedure di valutazione della conformità degli apparecchi, ma non si appone la marcatura CE e non si redige alcuna dichiarazione di conformità UE. Il fabbricante rilascia invece un attestato scritto di conformità in cui dichiara che il componente è conforme alle disposizioni applicabili, ne indica le caratteristiche e precisa le modalità di incorporazione affinché l’apparecchio o il sistema di protezione finito soddisfi i requisiti essenziali di sicurezza e di salute. Una copia dell’attestato accompagna ogni componente ed è conservata con la documentazione tecnica per 10 anni.

### Per quanto tempo devo conservare la documentazione tecnica ATEX e i registri di tracciabilità?

I fabbricanti conservano la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE o l’attestato di conformità per 10 anni dall’immissione del prodotto sul mercato, i mandatari tengono entrambi a disposizione delle autorità per lo stesso periodo e gli importatori conservano per 10 anni una copia della dichiarazione o dell’attestato e assicurano che la documentazione tecnica possa essere prodotta. Tutti gli operatori economici devono essere in grado di identificare chi li ha riforniti e chi hanno rifornito per 10 anni dalla fornitura.

## Che cosa è cambiato

- 2026-09-11 (guidance): **Guida riscritta sulla base del testo consolidato del 30 maggio 2026** — Il testo segue ora la versione consolidata: le procedure esatte di valutazione della conformità dell’articolo 13 per gruppo e categoria, le esclusioni dell’articolo 1, paragrafo 2, il contenuto della marcatura dell’allegato II, punto 1.0.5, i periodi di conservazione di 10 anni, la base di vigilanza dell’articolo 34 letta come regolamento (UE) 2019/1020, il decreto ministeriale danese n. 484 del 28 maggio 2026 e il passaggio della Sikkerhedsstyrelsen a Erhvervsstyrelsen; sono stati eliminati i precedenti riferimenti privi di fonte a Safety Gate e a specifiche famiglie di norme.
- 2026-05-30 (applies): **Danimarca: in vigore il decreto ministeriale n. 484 del 28 maggio 2026** — Entra in vigore il decreto ministeriale n. 484 del 28 maggio 2026 sui prodotti destinati all’uso in atmosfera potenzialmente esplosiva, che abroga il decreto n. 811 del 3 giugno 2022 e recepisce le procedure di emergenza della direttiva (UE) 2024/2749 nei §§ da 40 a 49; Erhvervsstyrelsen ordina di porre fine alle non conformità formali (§ 38), designa gli organismi notificati sulla base dell’accreditamento DANAK (§ 39) e le violazioni sono punite ai sensi del § 52.
- 2026-05-30 (applies): **Si applicano le procedure di emergenza per i prodotti ATEX rilevanti per le crisi** — Si applicano le misure nazionali di recepimento della direttiva (UE) 2024/2749: gli artt. da 38 bis a 38 sexies consentono agli organismi notificati di dare priorità alle valutazioni della conformità, permettono a uno Stato membro di autorizzare l’immissione sul mercato di un prodotto elencato senza le procedure degli organismi notificati, consentono alla Commissione di elencare norme o stabilire specifiche comuni che danno una presunzione di conformità e impongono una vigilanza del mercato prioritaria e l’assistenza reciproca, per i prodotti designati come beni rilevanti per le crisi mentre è attiva una modalità di emergenza del mercato interno ai sensi del regolamento (UE) 2024/2747.
- 2024-11-28 (amendment): **Entra in vigore la direttiva (UE) 2024/2749: procedure di emergenza del mercato interno** — La direttiva modificativa del 9 ottobre 2024, pubblicata l’8 novembre 2024, aggiunge le definizioni di beni rilevanti per le crisi e di modalità di emergenza del mercato interno e inserisce il capo 5 bis (artt. da 38 bis a 38 sexies); gli Stati membri dovevano recepirla entro il 29 maggio 2026 e applicare le misure dal 30 maggio 2026.
- 2016-04-20 (applies): **Si applica la direttiva 2014/34/UE; la direttiva 94/9/CE è abrogata** — Gli Stati membri applicano le misure di recepimento dal 20 aprile 2016, dalla stessa data si applicano le definizioni direttamente applicabili, l’articolo 4 e gli allegati I, II, XI e XII e la direttiva 94/9/CE è abrogata; i prodotti conformi alla vecchia direttiva e immessi sul mercato prima del 20 aprile 2016 possono ancora essere messi a disposizione o messi in servizio, e i certificati rilasciati in base ad essa restano validi.
- 2014-04-18 (in-force): **Entra in vigore la direttiva 2014/34/UE** — Adottata il 26 febbraio 2014 come rifusione della direttiva 94/9/CE allineata al nuovo quadro legislativo e pubblicata nella GU L 96 del 29 marzo 2014, la direttiva è entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione; gli Stati membri avevano tempo fino al 19 aprile 2016 per recepirla.

## ATEX in parole semplici

La direttiva ATEX, formalmente direttiva 2014/34/UE, è la normativa di prodotto dell’UE per gli apparecchi e i sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva: luoghi in cui gas, vapori, nebbie o polveri infiammabili miscelati con l’aria potrebbero incendiarsi e bruciare attraverso l’intera miscela non bruciata (art. 2, punti 4 e 5). Si applica agli apparecchi stessi, ai sistemi di protezione che bloccano o limitano un’esplosione, ai dispositivi di sicurezza, di controllo e di regolazione che si trovano al di fuori dell’atmosfera ma mantengono sicuri tali apparecchi e ai componenti in essi incorporati (art. 1, par. 1). I prodotti possono essere messi a disposizione sul mercato e messi in servizio solo se, installati correttamente, sottoposti a manutenzione e utilizzati conformemente alla loro destinazione, sono conformi alla direttiva (art. 3, par. 1) e devono soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza e di salute dell’allegato II che li riguardano (art. 4).

Il testo del 2014 è una rifusione della direttiva 94/9/CE allineata al nuovo quadro legislativo, che aggiunge gli obblighi degli operatori economici, la tracciabilità e le procedure di vigilanza del mercato comuni alle altre direttive sulla marcatura CE. Essendo una direttiva, opera attraverso il diritto nazionale: gli Stati membri dovevano recepirla entro il 19 aprile 2016 e applicarla dal 20 aprile 2016 (art. 42), data in cui la direttiva 94/9/CE è stata abrogata (art. 43). La direttiva 1999/92/CE, separata e relativa ai luoghi di lavoro, integra le responsabilità dei fabbricanti ai sensi della direttiva 2014/34/UE definendo quelle dei datori di lavoro, e la direttiva ATEX lascia gli Stati membri liberi di proteggere i lavoratori che utilizzano i prodotti, purché questi non siano modificati (art. 3, par. 2).

> **Testo ufficiale**
> Consulti la direttiva su EUR-Lex: [direttiva 2014/34/UE (CELEX 32014L0034)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0034), oppure il [testo consolidato del 30 maggio 2026](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02014L0034-20260530) che comprende le procedure di emergenza del mercato interno.

## Ambito di applicazione

Per apparecchi si intendono le macchine, i materiali, i dispositivi fissi o mobili, gli organi di comando, la strumentazione e i sistemi di rilevazione o prevenzione che, da soli o combinati, sono destinati alla produzione, al trasporto, al deposito, alla misurazione, alla regolazione e alla conversione di energia o alla trasformazione di materiale e che possono causare un’esplosione a causa delle proprie potenziali fonti di innesco (art. 2, punto 1). I sistemi di protezione sono dispositivi, diversi dai componenti degli apparecchi, destinati a bloccare sul nascere le esplosioni o a limitare la zona colpita da un’esplosione, messi a disposizione separatamente come sistemi autonomi (art. 2, punto 2), e i componenti sono elementi essenziali per il funzionamento sicuro degli apparecchi e dei sistemi di protezione, privi di funzione autonoma (art. 2, punto 3). L’uso previsto è quello che il fabbricante prescrive assegnando l’apparecchio a un gruppo e a una categoria o fornendo le informazioni necessarie per il funzionamento sicuro di un sistema di protezione, di un dispositivo o di un componente (art. 2, punto 9).

L’articolo 1, paragrafo 2, esclude i dispositivi medici destinati a essere utilizzati in ambiente medico, gli apparecchi e i sistemi di protezione in cui il pericolo di esplosione deriva esclusivamente dalla presenza di sostanze esplosive o di sostanze chimiche instabili, gli apparecchi destinati ad ambienti domestici e non commerciali in cui un’atmosfera esplosiva può formarsi solo raramente a causa di una fuga accidentale di gas combustibile, i dispositivi di protezione individuale contemplati dalla direttiva 89/686/CEE (abrogata dal regolamento (UE) 2016/425 con effetto dal 21 aprile 2018, per cui il riferimento va letto come riferimento a tale regolamento, regolamento (UE) 2016/425, art. 46), le navi marittime e le unità mobili off-shore con le apparecchiature di bordo, i mezzi di trasporto di persone o merci per via aerea, stradale, ferroviaria o acquatica e gli apparecchi contemplati dall’articolo 346, paragrafo 1, lettera b), TFUE. I veicoli destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva non sono espressamente esclusi (art. 1, par. 2, lett. f)).

Gli obblighi ricadono sugli operatori economici: fabbricante, mandatario, importatore e distributore (art. 2, punto 16). È fabbricante chiunque fabbrichi un prodotto, oppure lo faccia progettare o fabbricare, e lo commercializzi con il proprio nome o marchio o lo utilizzi per uso proprio (art. 2, punto 12), e l’importatore o il distributore che vende con il proprio nome o marchio o modifica un prodotto in modo tale da poterne condizionare la conformità assume gli obblighi del fabbricante (art. 10). Dal 16 luglio 2021 il regolamento (UE) 2019/1020, che elenca la direttiva al punto 53 del proprio allegato I, richiede inoltre che un operatore economico stabilito nell’Unione, sia esso un fabbricante, un importatore, un mandatario o un fornitore di servizi di logistica, sia responsabile dei compiti di conformità del proprio articolo 4 prima che il prodotto possa essere immesso sul mercato (regolamento (UE) 2019/1020, art. 4, parr. 1, 2 e 5).

## Cosa è necessario fare

### Gruppi e categorie di apparecchi

L’allegato I stabilisce i criteri che determinano la categoria all’interno di ciascun gruppo. Il gruppo di apparecchi I comprende gli apparecchi destinati alle parti sotterranee delle miniere e alle parti degli impianti di superficie delle miniere a rischio di grisou e/o di polveri combustibili: la categoria M1 garantisce un livello di protezione molto elevato e deve restare funzionale anche in caso di rari incidenti in presenza di un’atmosfera esplosiva, con un secondo mezzo di protezione indipendente oppure con protezione contro due guasti indipendenti; la categoria M2 garantisce un livello di protezione elevato ed è destinata a essere disattivata quando si forma un’atmosfera esplosiva (art. 2, punto 6, e allegato I, punto 1). Il gruppo di apparecchi II comprende gli apparecchi destinati agli altri luoghi a rischio di atmosfere esplosive: la categoria 1 per le aree in cui sono presenti atmosfere esplosive di gas, vapori, nebbie o polveri in modo continuo, per lunghi periodi o frequentemente, la categoria 2 per le aree in cui è probabile che si formino occasionalmente e la categoria 3 per le aree in cui è improbabile che si formino o in cui si formano solo raramente e per brevi periodi (art. 2, punto 7, e allegato I, punto 2). Ogni categoria deve inoltre soddisfare i requisiti supplementari dell’allegato II, punto 2, per il proprio gruppo e la propria categoria (allegato I).

### Requisiti essenziali di sicurezza e di salute e norme armonizzate

L’allegato II muove dal principio della sicurezza integrata contro le esplosioni: il fabbricante deve anzitutto prevenire la formazione di atmosfere esplosive prodotte o liberate dagli apparecchi, prevenirne l’innesco tenendo conto di ogni fonte di innesco elettrica e non elettrica e, qualora si verifichi comunque un’esplosione, bloccarla immediatamente e/o limitare la zona di propagazione delle fiamme e delle pressioni di esplosione a un livello di sicurezza sufficiente (allegato II, punto 1.0.1). I prodotti devono essere progettati dopo un’adeguata analisi dei possibili guasti di funzionamento e dell’uso scorretto ragionevolmente prevedibile (punto 1.0.2), per condizioni particolari di controllo e manutenzione (punto 1.0.3) e per le condizioni ambientali effettive o prevedibili (punto 1.0.4). I requisiti comuni riguardano poi la marcatura (punto 1.0.5), le istruzioni (punto 1.0.6), la scelta dei materiali (1.1), la progettazione e la costruzione (1.2), le potenziali fonti di innesco (1.3), i pericoli derivanti da effetti esterni (1.4), i dispositivi di sicurezza (1.5) e l’integrazione dei requisiti di sicurezza nel sistema (1.6), seguiti dai requisiti supplementari per ciascun gruppo e ciascuna categoria (punto 2) e per i sistemi di protezione (punto 3).

I prodotti conformi alle norme armonizzate, o a parti di esse, i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale si presumono conformi ai requisiti essenziali di sicurezza e di salute coperti da tali norme (art. 12, par. 1); in assenza di norme armonizzate, gli Stati membri portano a conoscenza delle parti interessate le norme nazionali e le specifiche tecniche pertinenti (art. 12, par. 2). La pagina ATEX della Commissione europea indica il CEN/TC 305 e il CLC/TC 31 del CENELEC come comitati che elaborano le norme armonizzate e pubblica le linee guida ATEX, la cui sesta edizione la pagina data al gennaio 2026.

### Valutazione della conformità per gruppo e categoria

L’articolo 13 stabilisce con precisione le procedure. Per i gruppi di apparecchi I e II, categorie M1 e 1, il fabbricante ricorre all’esame UE del tipo da parte di un organismo notificato (allegato III, modulo B) combinato con la conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità del processo di produzione (allegato IV, modulo D) oppure con la conformità al tipo basata sulla verifica del prodotto (allegato V, modulo F) (art. 13, par. 1, lett. a)). Per le categorie M2 e 2, i motori a combustione interna e gli apparecchi elettrici ricorrono all’esame UE del tipo combinato con la conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione e prove del prodotto sotto controllo ufficiale (allegato VI, modulo C1) oppure con la conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità del prodotto (allegato VII, modulo E), mentre gli altri apparecchi di tali categorie seguono il controllo interno della produzione (allegato VIII, modulo A) e comunicano la documentazione tecnica a un organismo notificato, che ne accusa ricevuta il prima possibile e la conserva (art. 13, par. 1, lett. b)). Per il gruppo di apparecchi II, categoria 3, la procedura è il solo controllo interno della produzione (art. 13, par. 1, lett. c)). Per qualsiasi gruppo si può seguire in alternativa la conformità basata sulla verifica dell’unità da parte di un organismo notificato (allegato IX, modulo G) (art. 13, par. 1, lett. d)). I sistemi di protezione seguono le procedure delle categorie M1 e 1 oppure la verifica dell’unità (art. 13, par. 2), e gli aspetti di sicurezza dell’allegato II, punto 1.2.7, possono inoltre seguire l’allegato VIII (art. 13, par. 4).

I componenti seguono le stesse procedure, salvo che non si appone la marcatura CE e non si redige alcuna dichiarazione di conformità UE; il fabbricante rilascia un attestato scritto di conformità che indica le caratteristiche del componente e le modalità della sua incorporazione (art. 13, par. 3). Su richiesta debitamente motivata, le autorità competenti possono autorizzare l’immissione sul mercato e la messa in servizio nel proprio territorio di prodotti diversi dai componenti per i quali le procedure non sono state applicate, se il loro uso è nell’interesse della protezione (art. 13, par. 5). I documenti e la corrispondenza relativi alle procedure sono redatti in una lingua stabilita dallo Stato membro (art. 13, par. 6); in Danimarca sono redatti in danese o in inglese (decreto ministeriale n. 484 del 28 maggio 2026, § 31). Gli organismi notificati sono designati e controllati dalle autorità nazionali di notifica ai sensi degli artt. da 17 a 33, che stabiliscono i requisiti per gli organismi notificati e i loro obblighi operativi.

### Documentazione tecnica, dichiarazione di conformità UE e marcatura

Il fabbricante redige la documentazione tecnica di cui agli allegati da III a IX ed esegue la procedura di valutazione della conformità pertinente o la fa eseguire (art. 6, par. 2). Nel modulo A la documentazione deve consentire di valutare la conformità, comprendere un’analisi e una valutazione adeguate dei rischi e contenere almeno una descrizione generale, i disegni e gli schemi di progettazione e fabbricazione, le spiegazioni necessarie per comprenderli, l’elenco delle norme armonizzate applicate in tutto o in parte o delle soluzioni adottate in loro vece, i calcoli di progettazione e gli esami e i rapporti di prova (allegato VIII, punto 2). Il fabbricante conserva la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE o l’attestato di conformità per 10 anni dall’immissione del prodotto sul mercato (art. 6, par. 3).

La dichiarazione di conformità UE attesta che è stato dimostrato il soddisfacimento dei requisiti dell’allegato II, segue il modello dell’allegato X, contiene gli elementi specificati nei moduli pertinenti, è costantemente aggiornata ed è tradotta nelle lingue richieste dallo Stato membro in cui il prodotto è immesso o messo a disposizione sul mercato; se più atti dell’Unione prescrivono una dichiarazione, se ne redige una sola che li comprende tutti e, redigendola, il fabbricante si assume la responsabilità della conformità (art. 14). Una copia della dichiarazione o dell’attestato accompagna ogni prodotto, oppure una sola copia per lotto o per partita consegnati a un unico utilizzatore (art. 6, par. 2).

La marcatura CE è soggetta ai principi generali dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008 (art. 15) ed è apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sul prodotto o sulla sua targhetta dei dati prima dell’immissione sul mercato, oppure sull’imballaggio e sui documenti di accompagnamento se la natura del prodotto non lo consente (art. 16, parr. 1 e 2). È seguita dal numero di identificazione dell’organismo notificato, se questo interviene nella fase di controllo della produzione, poi dalla marcatura specifica di protezione contro le esplosioni, dai simboli del gruppo di apparecchi e della categoria e dalle altre marcature e informazioni dell’allegato II, punto 1.0.5 (art. 16, parr. 3 e 4). Tale punto richiede il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato e l’indirizzo del fabbricante, la marcatura CE, la designazione della serie o del tipo, il numero di lotto o di serie, se presente, l’anno di costruzione, la marcatura specifica di protezione contro le esplosioni seguita dal simbolo del gruppo e della categoria e, per il gruppo II, la lettera G (gas, vapori o nebbie) e/o D (polveri), oltre a ogni informazione essenziale per un uso sicuro (allegato II, punto 1.0.5). I prodotti progettati per una particolare atmosfera esplosiva recano una marcatura corrispondente (art. 16, par. 5). Le istruzioni devono accompagnare ogni apparecchio e ogni sistema di protezione con almeno il contenuto dell’allegato II, punto 1.0.6, in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori finali, stabilita dallo Stato membro (art. 6, par. 8, e allegato II, punto 1.0.6).

### Obblighi per ruolo

I fabbricanti progettano e fabbricano in conformità ai requisiti dell’allegato II, redigono la documentazione e la dichiarazione o l’attestato, appongono la marcatura CE e la marcatura di protezione contro le esplosioni, conservano i documenti per 10 anni, mantengono la conformità della produzione in serie, eseguono prove a campione e tengono un registro dei reclami se i rischi lo giustificano, marcano il prodotto con un elemento di identificazione e con il proprio nome e indirizzo, forniscono istruzioni e informazioni di sicurezza nella lingua richiesta, adottano misure correttive e informano le autorità dei rischi e cooperano su richiesta (art. 6). I mandatari agiscono in base a un mandato che deve almeno comprendere la conservazione dei documenti e la cooperazione con le autorità e non possono assumere gli obblighi di progettazione o di documentazione (art. 7). Gli importatori immettono sul mercato solo prodotti conformi, verificano il lavoro del fabbricante, aggiungono il proprio nome e indirizzo, assicurano istruzioni nella lingua richiesta, proteggono il prodotto durante lo stoccaggio e il trasporto, eseguono prove a campione se i rischi lo giustificano, adottano misure correttive e conservano la dichiarazione o l’attestato per 10 anni (art. 8). I distributori verificano la marcatura CE, i documenti, la lingua e le marcature prima di mettere un prodotto a disposizione, lo proteggono durante lo stoccaggio e il trasporto e fanno in modo che siano adottate misure correttive (art. 9). Gli importatori e i distributori che vendono con il proprio marchio o modificano un prodotto diventano fabbricanti (art. 10), e ogni operatore identifica i propri fornitori e clienti per 10 anni (art. 11).

### Procedure di emergenza dal 30 maggio 2026

La direttiva (UE) 2024/2749 ha inserito il capo 5 bis. Gli artt. da 38 ter a 38 sexies si applicano solo ai prodotti designati come beni rilevanti per le crisi, solo mentre è attiva una modalità di emergenza del mercato interno ai sensi del regolamento (UE) 2024/2747 e solo dopo che la Commissione ha adottato il corrispondente atto di esecuzione (art. 38 bis). In tale periodo gli organismi notificati trattano in via prioritaria le domande relative ai prodotti elencati (art. 38 ter), uno Stato membro può autorizzare l’immissione sul mercato di un prodotto elencato per il quale non sono state eseguite le procedure degli organismi notificati, ma la cui conformità all’allegato II è stata dimostrata secondo quanto indicato nell’autorizzazione, che la Commissione può estendere all’intera Unione e che sostituisce la marcatura CE con un’indicazione di bene rilevante per le crisi (art. 38 quater), la Commissione può elencare norme o stabilire specifiche comuni che danno una presunzione di conformità quando mancano norme armonizzate o queste non possono essere utilizzate (art. 38 quinquies), e gli Stati membri danno priorità alla vigilanza del mercato sui prodotti elencati e si prestano reciproca assistenza (art. 38 sexies).

## Vigilanza e sanzioni

L’articolo 34 rende applicabili ai prodotti contemplati dalla direttiva l’articolo 15, paragrafo 3, e gli articoli da 16 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008; il regolamento (UE) 2019/1020 ha soppresso tali articoli con effetto dal 16 luglio 2021 ed elenca la direttiva nel proprio allegato I, per cui la base della vigilanza va letta come regolamento (UE) 2019/1020 (regolamento (UE) 2019/1020, art. 39, par. 1, punto 4, art. 44 e allegato I, punto 53). Se un’autorità ha motivi sufficienti per ritenere che un prodotto presenti un rischio per la salute o la sicurezza delle persone o per gli animali domestici o i beni, valuta il prodotto, richiede un’azione correttiva, il ritiro o il richiamo entro un termine commisurato al rischio, informa l’organismo notificato interessato e, se l’operatore non agisce, vieta o limita la messa a disposizione, ritira o richiama il prodotto e ne informa la Commissione e gli altri Stati membri (art. 35). Lo stesso trattamento può essere riservato ai prodotti conformi che presentano comunque un rischio (art. 37), e la Commissione decide sulle misure nazionali contestate con la procedura di salvaguardia dell’Unione (art. 36). La non conformità formale, come l’assenza o l’apposizione errata della marcatura CE, l’assenza o l’apposizione errata della marcatura di protezione contro le esplosioni, dei simboli del gruppo e della categoria o del numero dell’organismo notificato, l’assenza o l’errore della dichiarazione o dell’attestato di conformità, una documentazione tecnica incompleta o la mancanza di informazioni di identificazione e di indirizzo, deve cessare e in caso contrario comporta la limitazione, il divieto, il ritiro o il richiamo (art. 38).

Le sanzioni sono stabilite a livello nazionale: gli Stati membri prevedono sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per le violazioni delle leggi di recepimento, che possono includere sanzioni penali per le violazioni gravi (art. 40). In Danimarca la direttiva è attuata dal decreto ministeriale n. 484 del 28 maggio 2026 sui prodotti destinati all’uso in atmosfera potenzialmente esplosiva, in vigore dal 30 maggio 2026, che ha sostituito il decreto n. 811 del 3 giugno 2022 (§ 53), il quale a sua volta aveva riunito i precedenti decreti separati per i prodotti elettrici e per gli altri prodotti ATEX, e recepisce le procedure di emergenza della direttiva (UE) 2024/2749 (§§ da 40 a 49). Esso è adottato ai sensi della legge danese sui prodotti e sulla vigilanza del mercato (lov om produkter og markedsovervågning, testo consolidato LBK n. 22 dell’8 gennaio 2026), che elenca la direttiva nel § 2, comma 1, n. 3 e designa Erhvervsstyrelsen (l’Agenzia danese per le imprese) come autorità di controllo nel § 9. La Sikkerhedsstyrelsen, parte di Erhvervsstyrelsen dal gennaio 2026, controlla dal 1° dicembre 2018 tutti i prodotti rientranti nella direttiva, data in cui ha rilevato dall’Arbejdstilsynet i prodotti non elettrici. Il decreto consente a Erhvervsstyrelsen di ordinare di porre fine a una non conformità formale entro un termine (§ 38) e punisce le violazioni con una multa, fino alla reclusione di due anni in presenza di circostanze aggravanti come il pericolo per la sicurezza o la salute, un incidente con lesioni gravi o morte, la violazione ripetuta o sistematica a scopo di lucro o per eludere il controllo, con un termine di prescrizione di cinque anni e la responsabilità delle imprese (§ 52). Gli organismi notificati per la direttiva sono designati da Erhvervsstyrelsen sulla base dell’accreditamento DANAK (§ 39).

## Come Conphora può aiutare

Conphora monitora la direttiva ATEX e le relative norme armonizzate e mappa i Suoi prodotti rispetto ai requisiti essenziali di sicurezza e di salute, segnalando le lacune nell’assegnazione del gruppo e della categoria, nella procedura di valutazione della conformità, nella documentazione tecnica, nella dichiarazione o nell’attestato di conformità UE e nelle marcature CE e di protezione contro le esplosioni prima che diventino problemi di applicazione. La piattaforma aiuta a costruire e a mantenere la documentazione e i registri decennali, combina la dichiarazione ATEX con le dichiarazioni di cui lo stesso prodotto ha bisogno ai sensi di altri atti dell’Unione e segnala quando cambia una norma o la direttiva.

[Scopra come funziona Conphora](/it/how-it-works) · [Consulti i piani e i prezzi](/it/pricing)

## Fonti

- [Direttiva 2014/34/UE concernente gli apparecchi e i sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, testo consolidato del 30 maggio 2026 (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02014L0034-20260530)
- [Direttiva 2014/34/UE nel testo pubblicato nella GU L 96 del 29 marzo 2014 (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0034)
- [Informazioni sul documento, date e relazioni per il CELEX 32014L0034 (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32014L0034)
- [Direttiva (UE) 2024/2749 sulle procedure di emergenza per la valutazione della conformità e la vigilanza del mercato dei prodotti (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024L2749)
- [Regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti, articolo 4 e allegato I (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1020)
- [Regolamento (UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale, articolo 46 che abroga la direttiva 89/686/CEE (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0425)
- [Direttiva 1999/92/CE, direttiva sui luoghi di lavoro relativa alle atmosfere esplosive (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31999L0092)
- [Apparecchi destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (ATEX), comprese le linee guida ATEX (Commissione europea, DG GROW)](https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/mechanical-engineering/atex_en)
- [Bekendtgørelse nr. 484 af 28. maj 2026 om produkter til anvendelse i en potentielt eksplosiv atmosfære (Retsinformation)](https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2026/484)
- [Bekendtgørelse af lov om produkter og markedsovervågning, LBK nr. 22 af 8. januar 2026 (Retsinformation)](https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2026/22)
- [Kontrol med ATEX-produkter (Sikkerhedsstyrelsen, Erhvervsstyrelsen Markedsovervågning)](https://www.sik.dk/erhverv/produkter/atex/kontrol-atex-produkter)
- [Sikkerhedsstyrelsen, parte di Erhvervsstyrelsen dal gennaio 2026 (Sikkerhedsstyrelsen)](https://www.sik.dk/sikkerhedsstyrelsen-del-erhvervsstyrelsen)

*Questa guida fornisce informazioni di carattere generale e non costituisce una consulenza legale.*

## Fonti

- [Direttiva 2014/34/UE concernente gli apparecchi e i sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, testo consolidato del 30 maggio 2026 (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02014L0034-20260530)
- [Direttiva 2014/34/UE nel testo pubblicato nella GU L 96 del 29 marzo 2014 (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0034)
- [Informazioni sul documento, date e relazioni per il CELEX 32014L0034 (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32014L0034)
- [Direttiva (UE) 2024/2749 sulle procedure di emergenza per la valutazione della conformità e la vigilanza del mercato dei prodotti (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024L2749)
- [Regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti, articolo 4 e allegato I (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1020)
- [Regolamento (UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale, articolo 46 che abroga la direttiva 89/686/CEE (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0425)
- [Direttiva 1999/92/CE, direttiva sui luoghi di lavoro relativa alle atmosfere esplosive (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31999L0092)
- [Apparecchi destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (ATEX), comprese le linee guida ATEX (Commissione europea, DG GROW)](https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/mechanical-engineering/atex_en)
- [Bekendtgørelse nr. 484 af 28. maj 2026 om produkter til anvendelse i en potentielt eksplosiv atmosfære (Retsinformation)](https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2026/484)
- [Bekendtgørelse af lov om produkter og markedsovervågning, LBK nr. 22 af 8. januar 2026 (Retsinformation)](https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2026/22)
- [Kontrol med ATEX-produkter (Sikkerhedsstyrelsen, Erhvervsstyrelsen Markedsovervågning)](https://www.sik.dk/erhverv/produkter/atex/kontrol-atex-produkter)
- [Sikkerhedsstyrelsen, parte di Erhvervsstyrelsen dal gennaio 2026 (Sikkerhedsstyrelsen)](https://www.sik.dk/sikkerhedsstyrelsen-del-erhvervsstyrelsen)

_Rivisto il 2026-09-24 da Conphora compliance team_
