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title: "Il nuovo regolamento sulla sicurezza dei giocattoli: un piano di transizione per gli importatori"
description: "Il regolamento (UE) 2025/2509 è in vigore, ma si applica dal 1° agosto 2030. Date chiave, passaporto del giocattolo, nuovi divieti chimici e cosa fare ora."
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published: "2026-05-15"
updated: "2026-05-15"
author: "Conphora Editorial"
publisher: "Conphora"
tags: ["sicurezza dei giocattoli", "regolamento sulla sicurezza dei giocattoli", "passaporto digitale del prodotto", "sostanze chimiche", "importazione", "regolamento sulla sicurezza dei giocattoli 2025/2509"]
license: "Free to quote with attribution and a link to the page"
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# Il nuovo regolamento sulla sicurezza dei giocattoli: un piano di transizione per gli importatori

> Il regolamento (UE) 2025/2509 è in vigore, ma si applica dal 1° agosto 2030. Date chiave, passaporto del giocattolo, nuovi divieti chimici e cosa fare ora.

## In breve

Il regolamento (UE) 2025/2509 sulla sicurezza dei giocattoli si applica dal 1° agosto 2030; i giocattoli immessi sul mercato prima di tale data in conformità alla direttiva sui giocattoli del 2009 possono continuare a essere messi a disposizione.

- Il regolamento (UE) 2025/2509 è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 12 dicembre 2025 ed è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione (articolo 59).
- Il regolamento si applica dal 1° agosto 2030; le disposizioni sugli organismi notificati (articoli da 28 a 44) e su poteri delegati, pareri dell’ECHA, riservatezza e sanzioni (articoli da 49 a 55) si applicano dal 1° gennaio 2026 (articolo 59).
- La direttiva 2009/48/CE è abrogata con effetto dal 1° agosto 2030 (articolo 56).
- I giocattoli immessi sul mercato prima del 1° agosto 2030 in conformità alla direttiva 2009/48/CE possono continuare a essere messi a disposizione e i certificati di esame CE del tipo restano validi fino al 1° febbraio 2031, salvo scadenza anteriore (articolo 57).
- Dal 1° agosto 2030, prima di immettere un giocattolo sul mercato, il fabbricante deve creare per esso un passaporto digitale del prodotto (articolo 19, paragrafo 1, e articolo 59).

## Una nuova legge con un lungo periodo di preparazione

Le norme dell’UE sui giocattoli passano da una direttiva a un regolamento. Il regolamento (UE) 2025/2509 sulla sicurezza dei giocattoli è stato adottato il 26 novembre 2025, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 12 dicembre 2025 ed è entrato in vigore venti giorni dopo. Sostituirà la direttiva sulla sicurezza dei giocattoli 2009/48/CE, ma non ancora.

Ai sensi dell’articolo 59, il regolamento si applica dal **1° agosto 2030**. Fino ad allora i giocattoli sono immessi sul mercato in base alla direttiva del 2009 e alle leggi nazionali che la recepiscono. Gli importatori hanno quindi quattro anni di tempo, e ne avranno bisogno: il regolamento introduce un passaporto digitale del prodotto per ogni giocattolo, amplia i divieti chimici e modifica le informazioni che un’inserzione online deve mostrare.

Per le regole oggi in vigore consulti la nostra [guida alla direttiva sulla sicurezza dei giocattoli](/it/regolamenti-ue/tsd). Per una sintesi del nuovo regolamento si veda la voce del glossario sul [regolamento sulla sicurezza dei giocattoli](/it/ricerca/glossario/toy-safety-regulation).

## Le date chiave

| Data | Che cosa accade | Base giuridica |
|---|---|---|
| 1° gennaio 2026 | Entrata in vigore; si applicano le norme sulla notifica degli organismi di valutazione della conformità (articoli da 28 a 44) e quelle su poteri delegati, procedura di comitato, pareri dell’ECHA, riservatezza e sanzioni (articoli da 49 a 55) | Articolo 59 |
| Fino al 31 luglio 2030 | I giocattoli sono immessi sul mercato ai sensi della direttiva 2009/48/CE | Articoli 56 e 59 |
| 1° agosto 2030 | Il regolamento si applica; la direttiva è abrogata | Articoli 56 e 59 |
| Dopo il 1° agosto 2030 | I giocattoli immessi sul mercato prima di tale data in conformità alla direttiva possono continuare a essere messi a disposizione | Articolo 57, paragrafo 1 |
| 1° febbraio 2031 | Scadono i certificati di esame CE del tipo rilasciati ai sensi della direttiva, salvo scadenza anteriore | Articolo 57, paragrafo 3 |

Le disposizioni che si applicano dal 1° gennaio 2026 riguardano soprattutto il sistema che circonda i giocattoli più che i giocattoli stessi: la notifica degli organismi di valutazione della conformità che certificheranno i giocattoli secondo le nuove regole e i poteri della Commissione di adottare atti delegati, anche in materia di sostanze chimiche, prima che inizino gli obblighi principali.

**La regola sulle giacenze è importante per gli importatori.** L’articolo 57, paragrafo 1, tutela i giocattoli *immessi sul mercato* in conformità alla direttiva prima del 1° agosto 2030. Per immissione sul mercato si intende la prima messa a disposizione nell’UE. Un giocattolo importato e immesso sul mercato nel luglio 2030 può essere venduto anche dopo; un giocattolo ancora detenuto al di fuori dell’UE il 1° agosto 2030 deve rispettare il regolamento nel momento in cui viene immesso sul mercato.

## Il passaporto digitale del prodotto per i giocattoli

La novità più visibile è il passaporto digitale del prodotto. Ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, prima di immettere un giocattolo sul mercato il fabbricante deve creare per esso un passaporto. Il passaporto deve corrispondere a uno specifico modello di giocattolo, attestare che la conformità al regolamento è stata dimostrata, contenere almeno i dati della parte I dell’allegato VI, essere mantenuto esatto e aggiornato ed essere disponibile nelle lingue richieste dallo Stato membro in cui il giocattolo è venduto.

L’allegato VI elenca, tra l’altro:

- l’identificativo unico del prodotto del giocattolo e, ove applicabile, il suo codice merceologico;
- il nome e l’indirizzo del fabbricante, dell’eventuale rappresentante autorizzato e dell’operatore economico responsabile ai sensi del regolamento sulla vigilanza del mercato, ciascuno con un identificativo unico dell’operatore;
- un’immagine a colori sufficientemente nitida da consentire l’identificazione del giocattolo;
- i riferimenti a tutta la normativa dell’Unione rispettata dal giocattolo e alle norme armonizzate o alle specifiche comuni applicate;
- ove applicabile, l’organismo notificato e il relativo certificato;
- la marcatura CE e le sostanze profumanti allergeniche soggette a etichettatura.

Il passaporto assume il ruolo della dichiarazione di conformità UE. Prima di immettere il giocattolo sul mercato, l’operatore economico deve inoltre caricare i propri identificativi unici del prodotto e dell’operatore nel registro istituito ai sensi del regolamento sulla progettazione ecocompatibile per i prodotti sostenibili (articolo 22). Per capire come questo registro si inserisce nel quadro più ampio, consulti il nostro articolo sui [primi atti ESPR e il passaporto digitale del prodotto](/it/conoscenze/espr-primi-atti-passaporto-digitale-prodotto) e la voce del glossario sul [passaporto digitale del prodotto](/it/ricerca/glossario/digital-product-passport).

## Le sostanze chimiche e il ruolo dell’ECHA

Il regolamento inasprisce i requisiti chimici di cui all’allegato II, parte III. Dal 1° agosto 2030 vieta la presenza nei giocattoli, nei loro componenti o nelle parti microstrutturalmente distinte di sostanze classificate come:

- cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR) di categoria 1A, 1B o 2;
- interferenti endocrini per la salute umana di categoria 1 o 2;
- sostanze con tossicità specifica per organi bersaglio di categoria 1, sensibilizzanti delle vie respiratorie di categoria 1 e sensibilizzanti della pelle di categoria 1A.

Vieta inoltre l’**uso intenzionale di PFAS** nei giocattoli e la presenza dei bisfenoli elencati nell’appendice dell’allegato II. Deroghe per sostanze specifiche possono essere concesse con atto delegato dopo che una richiesta è stata valutata dall’Agenzia europea per le sostanze chimiche. Ai sensi dell’articolo 52, l’ECHA fornisce alla Commissione il proprio parere su tali richieste entro 12 mesi, prorogabili una sola volta di un massimo di sei mesi.

Per gli importatori ciò significa dichiarazioni dei fornitori che coprano l’intero elenco delle classi di pericolo, non soltanto le sostanze soggette a restrizioni ai sensi della direttiva. Se la Sua gamma comprende giocattoli di plastica o di peluche, un buon punto di partenza sono gli [ftalati nei giocattoli](/it/soluzioni/problema/phthalates-toys).

## Avvertenze e inserzioni online

Ai sensi dell’articolo 6, le avvertenze devono indicare le limitazioni d’uso appropriate, comprendendo almeno l’età minima dell’utilizzatore ove necessario per un uso sicuro, e devono essere chiaramente visibili al consumatore prima dell’acquisto, anche nelle vendite a distanza. Dal 1° agosto 2030, l’articolo 14, paragrafo 3, impone ai mercati online di progettare la propria interfaccia in modo che i venditori possano fornire, oltre alle informazioni richieste dall’articolo 22, paragrafo 9, del GPSR, la marcatura CE, tali avvertenze e il supporto di dati o il link web del passaporto. Per la prassi attuale in materia di avvertenze, consulti i [testi di avvertenza sui giocattoli](/it/soluzioni/problema/warning-texts-toys).

## Un piano di transizione per gli importatori

1. **Confermi l’ambito di applicazione.** Verifichi quali prodotti della Sua gamma sono giocattoli. I casi limite, come oggetti da collezione, articoli decorativi e attrezzature sportive, sono trattati in [Il mio prodotto è un giocattolo?](/it/soluzioni/problema/toy-or-not)
2. **Faccia l’inventario dei certificati.** Elenchi i certificati di esame CE del tipo e le relative scadenze: nessuno sarà valido dopo il 1° febbraio 2031.
3. **Avvii il confronto sulle sostanze chimiche.** Chieda ai fornitori quali giocattoli contengono sostanze appartenenti alle nuove classi di pericolo vietate, PFAS aggiunti intenzionalmente o bisfenoli elencati.
4. **Prepari i dati del passaporto.** Identificativi unici, immagini a colori, norme e identificativi degli operatori per ogni modello di giocattolo: gran parte di questi dati è già presente nel fascicolo tecnico odierno.
5. **Pianifichi il passaggio delle giacenze.** I giocattoli devono essere immessi sul mercato prima del 1° agosto 2030 per beneficiare dell’articolo 57, paragrafo 1.
6. **Segua gli atti delegati e di esecuzione** che la Commissione adotterà prima del 2030, compresi quelli sui diritti di accesso al passaporto e sulle esenzioni chimiche.

## Come Conphora La aiuta

Il regolamento sulla sicurezza dei giocattoli trasforma il fascicolo tecnico di oggi nel passaporto di domani. Conphora La aiuta ad arrivarci passo dopo passo:

- **Schede dei giocattoli per modello** con identificativi, immagini, norme e operatori responsabili: il nucleo dell’allegato VI.
- **Monitoraggio dei certificati** con le date di scadenza e il termine del 1° febbraio 2031.
- **Dichiarazioni chimiche dei fornitori** conservate per ciascun giocattolo e componente.
- **Un calendario di transizione** per il passaggio dalla direttiva al regolamento.

[Scopra come funziona Conphora](/it/how-it-works).

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**Quattro anni sembrano tanti, finché i dati del passaporto devono esistere per ogni modello.** Parta dai Suoi certificati e dai Suoi fornitori. [Scopra i piani e i prezzi →](/it/pricing)

## Fonti

- [Regolamento (UE) 2025/2509 sulla sicurezza dei giocattoli](https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2025/2509/oj)
- [Direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli](https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2009/48/oj)
- [Regolamento (UE) 2024/1781 sulla progettazione ecocompatibile per i prodotti sostenibili (ESPR)](https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1781/oj)
