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title: "PPWR: che cosa si applica dal 12 agosto 2026 e come prepararsi fin d’ora"
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published: "2026-02-15"
updated: "2026-02-15"
author: "Conphora Editorial"
publisher: "Conphora"
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license: "Free to quote with attribution and a link to the page"
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# PPWR: che cosa si applica dal 12 agosto 2026 e come prepararsi fin d’ora

> Il PPWR si applica dal 12 agosto 2026. Che cosa scatta quel giorno, che cosa arriva dopo e in quale ordine prepararsi.

## In breve

Il PPWR (regolamento (UE) 2025/40) si applica dal 12 agosto 2026, data da cui gli imballaggi a contatto con gli alimenti contenenti PFAS in misura pari o superiore ai valori limite non possono più essere immessi sul mercato dell’UE.

- Il regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio si applica dal 12 agosto 2026; l’articolo 67, paragrafo 5, si applica dal 12 febbraio 2029 (articolo 71).
- La direttiva 94/62/CE è abrogata con effetto dal 12 agosto 2026, con alcune disposizioni che proseguono per un periodo transitorio (articolo 70).
- Dal 12 agosto 2026 gli imballaggi a contatto con gli alimenti non possono essere immessi sul mercato con PFAS pari o superiori a 25 ppb per qualsiasi PFAS misurato con analisi mirata, 250 ppb per la somma dei PFAS misurati con analisi mirata o 50 ppm per i PFAS totali (articolo 5, paragrafo 5).
- I fabbricanti di imballaggi devono eseguire la valutazione della conformità di cui all’allegato VII, redigere la documentazione tecnica e una dichiarazione di conformità UE (articoli 15, 38 e 39).
- I requisiti di progettazione per il riciclaggio si applicano dal 1° gennaio 2030 o 24 mesi dopo l’entrata in vigore dei pertinenti atti delegati, se posteriore (articolo 6).

## Dalla direttiva al regolamento

Per trent’anni la normativa dell’UE sugli imballaggi è derivata dalla direttiva 94/62/CE, attuata in modo diverso in ciascun Stato membro. Il regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio – regolamento (UE) 2025/40, il PPWR – la sostituisce. È stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 22 gennaio 2025 e, ai sensi dell’articolo 71, si applica dal 12 agosto 2026.

Quella data è ormai a sei mesi di distanza. Non tutti gli obblighi partono quel giorno: il regolamento introduce gradualmente i requisiti più impegnativi – riciclabilità, contenuto riciclato, etichette armonizzate – a partire dal 2028, spesso in funzione di atti delegati o di esecuzione ancora da adottare. Ma diverse cose cambiano il 12 agosto 2026 e richiedono una preparazione fin d’ora.

Per il quadro completo del regolamento, consulti la nostra [guida al regolamento PPWR](/it/regolamenti-ue/ppwr) e la voce di glossario sul [regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio](/it/ricerca/glossario/packaging-and-packaging-waste-regulation).

## Che cosa cambia il 12 agosto 2026

**La base giuridica cambia.** L’articolo 70 abroga la direttiva 94/62/CE con effetto dal 12 agosto 2026. Un numero ridotto di disposizioni della direttiva prosegue per un periodo transitorio – ad esempio le disposizioni sugli obiettivi di riciclaggio e sulla comunicazione dei dati fino alla fine del 2028, e la trasmissione dei dati alla Commissione fino alla fine del 2029 – ma da quel giorno i requisiti di prodotto derivano dal regolamento. Le disposizioni nazionali di recepimento della direttiva non fissano più il livello di riferimento.

**L’imballaggio diventa un prodotto con un fascicolo di conformità.** L’articolo 15 rende il fabbricante dell’imballaggio responsabile dell’immissione sul mercato di soli imballaggi conformi ai requisiti stabiliti dagli articoli da 5 a 12 o in base ad essi. Prima di immettere un imballaggio sul mercato, il fabbricante deve eseguire la procedura di valutazione della conformità di cui all’allegato VII (articolo 38), redigere la documentazione tecnica e – una volta dimostrata la conformità – redigere una [dichiarazione di conformità UE](/it/ricerca/glossario/declaration-of-conformity) secondo il modello dell’allegato VIII (articolo 39).

La documentazione deve essere conservata per 5 anni per gli imballaggi monouso e per 10 anni per gli imballaggi riutilizzabili (articolo 15, paragrafo 3). L’imballaggio deve inoltre recare un numero di tipo, di lotto o di serie o un altro elemento che ne consenta l’identificazione (articolo 15, paragrafo 5), e il nome e l’indirizzo postale del fabbricante devono figurare sull’imballaggio o essere accessibili tramite un codice QR o un altro supporto di dati (articolo 15, paragrafo 6).

**Chi è il fabbricante?** Ai sensi dell’articolo 3, il fabbricante è la persona che fabbrica imballaggi o prodotti imballati; ma se qualcuno fa progettare o fabbricare un imballaggio o un prodotto imballato con il proprio nome o marchio, è lui il fabbricante. Per molti titolari di marchio e importatori ciò significa che gli obblighi sono i loro, non quelli del fornitore dell’imballaggio. La nostra pagina sul problema [sono un produttore di imballaggi?](/it/soluzioni/problema/packaging-producer-or-not) esamina i casi più comuni.

## PFAS negli imballaggi a contatto con gli alimenti (articolo 5, paragrafo 5)

La modifica più concreta del 12 agosto 2026 riguarda le sostanze per- e polifluoroalchiliche. Da tale data, gli imballaggi a contatto con gli alimenti non possono essere immessi sul mercato se contengono PFAS in misura pari o superiore a:

- 25 ppb per qualsiasi PFAS misurato con analisi mirata dei PFAS (esclusi i PFAS polimerici);
- 250 ppb per la somma dei PFAS misurati con analisi mirata (esclusi i PFAS polimerici);
- 50 ppm per i PFAS totali, compresi i PFAS polimerici.

Se il fluoro totale supera 50 mg/kg, il fornitore deve, su richiesta, fornire la prova di quanta parte sia costituita da PFAS e quanta no, affinché il fabbricante dell’imballaggio possa completare la propria documentazione tecnica. L’articolo 5, paragrafo 6, richiede che il rispetto dei limiti per i PFAS e del limite per i metalli pesanti sia dimostrato in tale documentazione.

L’articolo 5, paragrafo 4, prosegue inoltre una regola nota: la somma di piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente nell’imballaggio o nei suoi componenti non deve superare 100 mg/kg.

**Che cosa fare ora:** individuare tutti gli imballaggi a contatto con gli alimenti della propria gamma – carte, cartoni, vaschette e involucri rivestiti ne sono i candidati tipici – e chiedere ai fornitori dati di prova o dichiarazioni sui PFAS che facciano riferimento ai limiti dell’articolo 5, paragrafo 5. Se i Suoi prodotti sono essi stessi articoli a contatto con gli alimenti, veda anche [vendere un prodotto a contatto con gli alimenti](/it/soluzioni/problema/food-contact-product).

## Che cosa arriva dopo

Gran parte del PPWR è prevista per date successive, alcune delle quali dipendono da atti che la Commissione deve ancora adottare. In ogni caso il regolamento fissa «la data più tarda» tra una data determinata e un periodo successivo al pertinente atto:

- **Riciclabilità (articolo 6):** i criteri di progettazione per il riciclaggio si applicano dal 1° gennaio 2030 o 24 mesi dopo l’entrata in vigore degli atti delegati di cui all’articolo 6, paragrafo 4, se posteriore; da allora gli imballaggi devono raggiungere la classe di riciclabilità A, B o C. La condizione del «riciclaggio su larga scala» segue al più presto dal 1° gennaio 2035.
- **Contenuto riciclato (articolo 7):** le parti in plastica degli imballaggi devono contenere quote minime di contenuto riciclato post-consumo dal 1° gennaio 2030 o tre anni dopo l’atto di esecuzione sul calcolo e sulla verifica, se posteriore.
- **Etichette armonizzate (articolo 12):** gli imballaggi devono recare un’etichetta armonizzata sulla composizione dei materiali dal 12 agosto 2028 o 24 mesi dopo l’entrata in vigore degli atti di esecuzione di cui all’articolo 12, paragrafi 6 e 7, se posteriore. Il regolamento impone alla Commissione di adottare tali atti di esecuzione entro il 12 agosto 2026. Gli imballaggi fabbricati o importati prima dei termini per l’etichettatura possono ancora essere messi a disposizione per tre anni dopo l’inizio dell’efficacia del requisito (articolo 12, paragrafo 12).

Queste date sono un motivo per avviare presto il dialogo con i fornitori, non per modificare oggi la grafica: il disegno delle etichette e gli stessi criteri di riciclabilità non sono ancora stabiliti.

## Un ordine di preparazione per il 2026

1. **Mappare gli imballaggi.** Elencare ogni imballaggio per prodotto, con materiale, fornitore e indicazione se sia a contatto con gli alimenti.
2. **Stabilire chi è il fabbricante** per ciascun imballaggio ai sensi dell’articolo 3 e chi firmerà la dichiarazione di conformità.
3. **Chiudere la questione PFAS** per gli imballaggi a contatto con gli alimenti prima di agosto, con dati di prova o dichiarazioni dei fornitori che citino i limiti.
4. **Costruire la documentazione tecnica** secondo l’allegato VII e preparare una dichiarazione di conformità secondo l’allegato VIII.
5. **Aggiungere dati di identificazione e di contatto** – numero di lotto o di tipo e indirizzo del fabbricante – all’imballaggio o al relativo supporto di dati.
6. **Seguire le date successive** per riciclabilità, contenuto riciclato ed etichette, e gli atti della Commissione da cui dipendono.

La responsabilità estesa del produttore e le regole di registrazione proseguono anch’esse ai sensi del regolamento; veda la voce di glossario sulla [responsabilità estesa del produttore](/it/ricerca/glossario/extended-producer-responsibility). Se sta ancora cercando di capire che cosa significhino le regole per la Sua impresa, parta da [che cosa significano per me le regole sugli imballaggi](/it/soluzioni/problema/packaging-rules-meaning).

## Come Conphora La aiuta

Il PPWR trasforma l’imballaggio in un prodotto regolamentato, con un proprio fascicolo. Conphora Le offre la struttura per gestirlo:

- **Schede degli imballaggi per prodotto** – materiale, fornitore, stato di contatto con gli alimenti e persona responsabile in quanto fabbricante.
- **Richieste ai fornitori** di dati su PFAS e metalli pesanti, con le risposte conservate accanto all’imballaggio.
- **Documentazione tecnica e dichiarazioni di conformità** conservate con versioni e termini di conservazione.
- **Monitoraggio delle scadenze** per il 12 agosto 2026 e le successive date del PPWR, man mano che la Commissione adotta gli atti da cui dipendono.

[Scopra come funziona Conphora](/it/how-it-works).

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**Sei mesi al 12 agosto 2026.** Inizi dal controllo sui PFAS e dalla questione del fabbricante: entrambi richiedono il tempo dei fornitori. [Scopra i piani e i prezzi →](/it/pricing)

## Fonti

- [Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR)](https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2025/40/oj)
- [Direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio](https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/1994/62/oj)
