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title: "Nessun fabbricante nell’UE? Chi ha la responsabilità ai sensi del GPSR"
description: "Se il fabbricante è fuori dall’UE, la responsabilità spetta a importatore, rappresentante autorizzato o fornitore di logistica. Ecco come si decide."
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language: "it"
published: "2026-10-15"
updated: "2026-10-15"
author: "Conphora Editorial"
publisher: "Conphora"
tags: ["GPSR", "persona responsabile", "rappresentante autorizzato", "fornitore di servizi di logistica", "importatore", "venditori extra-UE", "persona responsabile GPSR"]
license: "Free to quote with attribution and a link to the page"
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# Nessun fabbricante nell’UE? Chi ha la responsabilità ai sensi del GPSR

> Se il fabbricante è fuori dall’UE, la responsabilità spetta a importatore, rappresentante autorizzato o fornitore di logistica. Ecco come si decide.

## In breve

Ai sensi dell’articolo 16 del GPSR, un prodotto di consumo può essere immesso sul mercato dell’UE solo se ne risponde un operatore economico stabilito nell’UE – il fabbricante, un importatore, un rappresentante autorizzato o, in mancanza di questi, un fornitore di servizi di logistica.

- L’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/988 sulla sicurezza generale dei prodotti vieta di immettere un prodotto sul mercato se non vi è un operatore economico stabilito nell’Unione responsabile dei compiti di cui all’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1020.
- L’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1020 elenca quattro possibili operatori economici: un fabbricante stabilito nell’UE, un importatore, un rappresentante autorizzato con mandato scritto o un fornitore di servizi di logistica stabilito nell’UE qualora nessun altro sia stabilito nell’Unione.
- Ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 2, del GPSR, l’operatore economico responsabile deve verificare periodicamente il prodotto rispetto alla documentazione tecnica e, su richiesta, fornire prova documentata delle verifiche.
- Il nome e i dati di contatto dell’operatore responsabile, compresi l’indirizzo postale ed elettronico, devono figurare sul prodotto, sull’imballaggio, sul collo o in un documento di accompagnamento (GPSR, articolo 16, paragrafo 3).
- Per le vendite a distanza, l’articolo 19 del GPSR richiede che l’offerta riporti il nome e l’indirizzo postale ed elettronico della persona responsabile quando il fabbricante non è stabilito nell’Unione.

## La domanda a cui ogni venditore extra-UE deve rispondere

Il regolamento sulla sicurezza generale dei prodotti (GPSR), regolamento (UE) 2023/988, si applica dal 13 dicembre 2024. A quasi due anni di distanza, una domanda ricorre più di ogni altra tra i marchi con sede fuori dall’UE: **chi è la nostra persona responsabile nell’UE?**

La risposta conta perché la regola è una condizione di accesso al mercato, non una formalità. Ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, del GPSR, un prodotto disciplinato dal regolamento «non è immesso sul mercato a meno che vi sia un operatore economico stabilito nell’Unione» responsabile di determinati compiti per quel prodotto. Senza tale operatore il prodotto non dovrebbe essere venduto affatto nell’UE: né in un negozio, né sul Suo sito web, né tramite un mercato online.

## Due regole, un solo modello

Il GPSR non inventa un sistema proprio. L’articolo 16, paragrafo 1, lo riprende dal regolamento sulla vigilanza del mercato, regolamento (UE) 2019/1020:

- per i prodotti di consumo disciplinati dal GPSR si applica l’**articolo 16 del GPSR**, che rende applicabili a tali prodotti l’articolo 4, paragrafi 2 e 3, del regolamento sulla vigilanza del mercato;
- per i prodotti disciplinati dalla normativa di armonizzazione elencata all’**articolo 4, paragrafo 5, del regolamento sulla vigilanza del mercato** – comprese le regole su giocattoli, apparecchi elettrici, compatibilità elettromagnetica, apparecchiature radio, macchine, dispositivi di protezione individuale e apparecchi a gas – si applica direttamente l’articolo 4 di tale regolamento.

In entrambi i casi sono possibili gli stessi quattro candidati e valgono gli stessi compiti fondamentali. Il GPSR aggiunge alcuni obblighi ulteriori per i prodotti di consumo, descritti più avanti.

## I quattro candidati

L’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento sulla vigilanza del mercato elenca gli operatori economici che possono assumere il ruolo:

1. **Un fabbricante stabilito nell’Unione.** Se il fabbricante è nell’UE, la questione è risolta.
2. **Un importatore**, qualora il fabbricante non sia stabilito nell’Unione. L’importatore è l’impresa dell’UE che immette sul mercato dell’UE il prodotto proveniente da un paese terzo.
3. **Un rappresentante autorizzato** che abbia ricevuto dal fabbricante un mandato scritto che lo designa per svolgere, per conto di quest’ultimo, i compiti di cui all’articolo 4, paragrafo 3.
4. **Un fornitore di servizi di logistica** stabilito nell’Unione, per i prodotti che tratta, **qualora nessun altro operatore economico** di cui ai punti da 1 a 3 sia stabilito nell’Unione.

Il fornitore di servizi di logistica è espressamente l’ultima risorsa. Diventa operatore responsabile solo quando non vi è alcun fabbricante, importatore o rappresentante autorizzato stabilito nell’UE. Il regolamento definisce il fornitore di servizi di logistica come un’impresa che offre, nell’ambito di un’attività commerciale, almeno due tra magazzinaggio, imballaggio, apposizione di indirizzi e spedizione, senza essere proprietaria dei prodotti. I servizi postali e di consegna di pacchi e il trasporto merci sono esclusi.

Per un marchio extra-UE la scelta pratica è di solito tra un importatore che acquista e rivende le merci e un rappresentante autorizzato designato con mandato scritto quando il marchio vende direttamente ai clienti dell’UE. L’articolo 5 del regolamento sulla vigilanza del mercato impone al rappresentante autorizzato di eseguire i compiti previsti dal mandato, di disporre dei mezzi adeguati per farlo e di fornire alle autorità, su richiesta, una copia del mandato.

## Che cosa deve fare l’operatore responsabile

L’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento sulla vigilanza del mercato stabilisce i compiti fondamentali:

- qualora le regole applicabili richiedano una dichiarazione di conformità UE e una documentazione tecnica, **verificare che siano state redatte**, tenere a disposizione la dichiarazione per il periodo richiesto e assicurarsi che la documentazione possa essere fornita su richiesta;
- su richiesta motivata, **fornire all’autorità tutte le informazioni e la documentazione** necessarie a dimostrare la conformità, in una lingua che essa comprenda facilmente;
- **informare le autorità** quando vi sono motivi per ritenere che il prodotto presenti un rischio;
- **cooperare con le autorità**, anche provvedendo affinché siano adottate misure correttive.

Per i prodotti di consumo disciplinati dal GPSR, l’articolo 16, paragrafo 2, aggiunge l’obbligo di **verificare periodicamente** che il prodotto sia conforme alla propria documentazione tecnica e ai requisiti di etichettatura e informazione del GPSR, e di fornire alle autorità di vigilanza del mercato, su richiesta, prova documentata di tali verifiche.

Ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 4, del GPSR, quando il fabbricante non è stabilito nell’Unione, la persona responsabile che viene a conoscenza di un incidente causato dal prodotto deve inoltre assicurarsi che esso sia notificato tramite il Safety Business Gateway.

## Dove deve comparire il nome

L’articolo 16, paragrafo 3, del GPSR richiede che il nome dell’operatore responsabile, la sua denominazione commerciale registrata o il suo marchio e i dati di contatto, **compresi l’indirizzo postale ed elettronico**, siano indicati sul prodotto, sull’imballaggio, sul collo o in un documento di accompagnamento. Il regolamento sulla vigilanza del mercato richiede l’indirizzo postale; il GPSR aggiunge l’indirizzo elettronico per i prodotti di consumo.

Le offerte online hanno una regola propria. Ai sensi dell’articolo 19 del GPSR, quando un prodotto è venduto a distanza e il fabbricante non è stabilito nell’Unione, l’offerta deve riportare in modo chiaro il nome, l’indirizzo postale ed elettronico della persona responsabile, insieme ai dati del fabbricante, all’identificazione del prodotto con un’immagine e alle avvertenze e informazioni di sicurezza.

Veda le nostre pagine sui problemi [nessuna persona responsabile nell’UE](/it/soluzioni/problema/no-eu-responsible-person), [un’etichetta senza indirizzo nell’UE](/it/soluzioni/problema/label-no-eu-address) e [il mandato del rappresentante autorizzato](/it/soluzioni/problema/authorised-representative-mandate).

## Fornitori di servizi di logistica: l’ultima risorsa

Molti venditori extra-UE si servono di un magazzino nell’UE e ritengono che il magazzino diventi la loro persona responsabile. Ciò avviene solo quando nell’UE non è stabilito alcun fabbricante, importatore o rappresentante autorizzato. Un fornitore di servizi di logistica che si trovi in tale posizione assume l’insieme dei compiti per i prodotti che tratta; per questo molti chiederanno invece la designazione di un rappresentante autorizzato. La nostra pagina sul problema [Immagazziniamo e spediamo per conto terzi e potremmo essere responsabili](/it/soluzioni/problema/fulfilment-provider-duties) e la voce di glossario sul [fornitore di servizi di logistica](/it/ricerca/glossario/fulfilment-service-provider) approfondiscono il tema.

## I mercati online non sono nell’elenco

I mercati online hanno obblighi propri ai sensi del GPSR. Ai sensi dell’articolo 22 devono registrarsi nel portale Safety Gate, designare un punto di contatto unico per le autorità e un altro per i consumatori e disporre di processi interni per la sicurezza dei prodotti. Ma un mercato online non è uno dei quattro operatori di cui all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento sulla vigilanza del mercato. Un’inserzione su un mercato online non sostituisce la persona responsabile: il mercato online Le chiederà di indicarne una.

## Come Conphora La aiuta

La regola sulla persona responsabile collega contratti, etichette, inserzioni e documenti. Con Conphora può:

- **Registrare l’operatore economico responsabile per ogni prodotto e mercato**, con il mandato o il contratto che lo sostiene.
- **Tenere pronte documentazione tecnica e dichiarazioni** da condividere con il Suo importatore o rappresentante autorizzato.
- **Annotare le verifiche periodiche** richieste dall’articolo 16, paragrafo 2, del GPSR, con date e prove.
- **Controllare che etichette e inserzioni riportino i dati di contatto corretti** prima che i prodotti vadano online.

[Scopra come funziona Conphora](/it/how-it-works) e come mantiene documentate le Sue responsabilità nell’UE. Per il quadro più ampio, legga il nostro articolo sul [GPSR](/it/conoscenze/gpsr-sicurezza-dei-prodotti) e le voci di glossario su [persona responsabile](/it/ricerca/glossario/responsible-person) e [rappresentante autorizzato](/it/ricerca/glossario/authorised-representative).

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**Vende nell’UE dall’esterno dell’UE?** [Scopra i piani e i prezzi →](/it/pricing)

## Fonti

- [Regolamento (UE) 2023/988 (regolamento sulla sicurezza generale dei prodotti), EUR-Lex](https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2023/988/oj)
- [Regolamento (UE) 2019/1020 (regolamento sulla vigilanza del mercato), EUR-Lex](https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/1020/oj)
